Incarto n. 17.2015.210 17.2016.97
Locarno 25 maggio 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 dicembre 2015 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1. dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’11 dicembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 29 dicembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con decreto di accusa DA 5699/2014 del 5 dicembre 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
per avere,
presso l’abitazione coniugale a __________,
in data 18 ottobre 2014,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute diPC 1, in specie spingendola ripetutamente e facendola cadere sul suolo e battere così la testa, procurandole un lieve trauma cranico senza perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero-contusive al cuoio capelluto in sede occipitale, e meglio come attestato dal certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 (recte cpv. 4) CP;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento della tassa di giustizia pari a fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 16 dicembre 2014.
Il 22 dicembre 2014, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa DA 5699/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 1° dicembre 2015, il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’imputato autore colpevole del reato ascrittogli, “per avere, presso l’abitazione coniugale a __________, in data 18 ottobre 2014, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di PC 1, in specie spingendola ripetutamente e facendole battere così la testa, procurandole un lieve trauma cranico senza perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero-contusive al cuoio capelluto in sede occipitale, e meglio come attestato dal certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale Regionale di Mendrisio”, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 230.- cadauna, per un totale di fr. 4'600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 1'035.-.
Il giudice della Pretura penale ha altresì rinviato “l’accusatrice privata PC 1 al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP)”. Dagli atti non risulta, tuttavia, che PC 1 abbia sollevato alcuna pretesa civile durante la procedura di primo grado, essendosi limitata a chiedere la conferma del decreto di accusa (verb. dib. di primo grado, pag. 3 e 5).
C. Con scritto 2 dicembre 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il 29 dicembre 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo proscioglimento. L’appellante ha altresì proposto, con una “Premessa”, qualche considerazione sul procedimento di primo grado e presentato un’istanza probatoria tendente all’acquisizione agli atti dei documenti prodotti con la dichiarazione nonché all’audizione del dott. __________.
D. In data 15 gennaio 2016, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della dichiarazione d’appello.
E. Con scritto 18 gennaio 2016, il PP ha presentato delle osservazioni spontanee riguardo alla dichiarazione di appello e anticipato il suo assenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta.
F. Con decreto 16 marzo 2016, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto, limitatamente all’acquisizione agli atti dei documenti prodotti, l’istanza probatoria dell’appellante.
G. Ottenuto l’accordo delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, la presidente di questa Corte, in data 18 marzo 2016, ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per motivare il suo appello. L’11 aprile 2016 l’appellante ha presentato la motivazione scritta.
H. Con scritto 13 aprile 2016, il procuratore pubblico ha presentato le sue osservazioni alla motivazione scritta d’appello, richiamando quelle del 18 gennaio 2016 e chiedendo la reiezione del gravame con conseguente conferma del giudizio di primo grado.
Il giudice della Pretura penale, con scritto 19 aprile 2016 e senza presentare particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte. L’AP, con osservazioni presentate il 4 maggio 2016, ha postulato la reiezione dell’appello, apportando qualche precisazione, di cui all’occorrenza si dirà in seguito.
ritenuto
in fatto: 1. Al momento dei fatti, il 18 ottobre 2014, i coniugi PC 1 (AP) e AP 1 (appellante) vivevano un periodo di tensione familiare e incomprensioni, nell’ambito della loro separazione e di una relativa procedura PUC, poi conclusasi nel frattempo, con, fra l’altro, l’attribuzione dell’abitazione familiare alla moglie (cfr. VI dell’imputato all. al verb. dib. di primo grado, pag. 3). Va rilevato che, nell’ambito di tale procedura PUC, vi era già stata la reiezione di un’istanza supercautelare presentata il 17 luglio 2014 dall’AP (doc. 10 all. alla dichiarazione di apello) e l’accoglimento in data 20 ottobre 2014, a seguito dei fatti che qui ci occupano, di un’altra supercautelare, con cui veniva decretato, fra l’altro, l’allontanamento temporaneo di AP 1 dall’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli alla madre e regolamentato il diritto di visita (doc. A all. al verb. dib. di primo grado).
Già in data 5 luglio 2014 si era verificato un episodio in cui un litigio era trasceso in alterco fisico. L’episodio era stato segnalato alle autorità da parte di entrambi i coniugi (cfr. RPG 25.09.2014 in doc. 2 PrPen) ed era sfociato in due decreti di non luogo a procedere, vista la reciprocità delle vie di fatto (cfr. NLP 3225/2014 e NLP 3226/2014 entrambi del 21 ottobre 2014, in doc. dib. di primo grado). È dopo tale episodio che, per volontà di PC 1, il padre di lei, __________, si è trasferito nell’allora abitazione coniugale insieme ai coniugi (cfr. PS PC 1 B. 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2).
“Con AP 1 ultimamente non ci si parla più se non tramite avvocati” (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1)
e come a più riprese sostenuto dall’appellante, che, proprio per questa ragione, ne vuole mettere in dubbio l’attendibilità in modo radicale, salvo poi, nel merito della motivazione d’appello, rifarsi comunque più volte ad alcune sue dichiarazioni (cf. dichiarazione di appello, doc. III, pag. 3 e relativi all. doc. 3-8; motivazione di appello, doc. XII, pag. 3-7, 16 seg., 19).
Dopo il battibecco iniziale, svoltosi probabilmente in cucina o comunque sul piano della stessa (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 2), il diverbio è proseguito al piano inferiore, nella camera dell’appellante.
Sull’ordine di arrivo dei partecipanti in detta camera al piano sottostante, le versioni delle parti non coincidono.
Secondo quanto dichiarato dall’appellante, quando egli è sceso al piano di sotto con il figlio per accompagnarlo nella stanza dei giochi, ha trovato nella sua camera la moglie intenta a togliere i suoi vestiti dall’armadio e gettarli sul letto per fargli la valigia e farlo andare via di casa. Egli afferma di avere, quindi, chiamato il suocero e di avergli chiesto di far smettere la figlia. Il suocero li avrebbe, dunque, raggiunti in camera (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2).
La moglie ha dichiarato, al contrario, di avere raggiunto il marito e il padre che discutevano “per paura che litigassero” e che, solo a quel punto, ha detto a suo marito “che forse era ora che se ne andasse” andando “a cercargli una valigia onde aiutarlo” (PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3).
Su questo punto la versione della moglie è smentita dal padre che conferma, invece, la versione dell’appellante, ossia che la prima ad entrare nella camera fu la moglie, raggiunta poi dal marito e, in seguito, dal padre (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 1 seg.).
La versione dell’AP su questo punto appare inserirsi chiaramente nelle dinamiche di cui già si è detto (cfr. supra, consid. 5) e indica come la donna cerchi di dipingersi come colei che aveva tentato di separare il marito e il padre coinvolti in una lite a lei estranea.
Quindi, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 2), questa Corte, giudicando preferibile la versione dell’appellante su questo punto confortata da quella del suocero, accerta che l’AP si è recata per prima nella camera dell’appellante e ha iniziato a vuotargli l’armadio con l’intenzione di spingerlo ad andarsene. L’AP è, poi, stata raggiunta dall’appellante e, a seguire, i due sono stati raggiunti dal padre dell’AP.
4.1. Se vi è concordanza sul fatto che, durante la lite, l’AP è uscita e rientrata nella stanza due o, forse, tre volte, diverso è il caso su dettagli, quali il numero esatto di queste uscite/entrate e i relativi motivi. In ogni caso, non essendo la questione rilevante per il giudizio, ci si può esimere dall’accertare se la donna fu fatta uscire “energicamente” dal padre – come affermato dall’appellante (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2) e, in parte, confermato dallo stesso padre dell’AP (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2) – o se, invece, a farlo fu, “in modo rude”, l’appellante e/o se sia uscita spontaneamente per mettere i vestiti in valigia e per sincerarsi dello stato del figlio – come da lei sostenuto (dall’AP) (PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3).
4.2. Occorre, invece, accertare le dirette circostanze del ferimento dell’AP.
4.2.1. Che l’AP stesse facendo la valigia all’appellante e che questi si fosse opposto attivamente a tale procedere, sono fatti su cui tutti e tre i presenti concordano (PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2; PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3; VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Su questa sua opposizione a quanto sua moglie stava facendo, dopo aver invano chiesto al suocero di farla smettere, l’appellante si esprime così:
“[…] giungeva anche mio suocero al quale chiedevo di parlare con sua figlia per calmarla. Lo stesso si metteva tra noi due e anch’esso mi chiedeva di andarmene da casa. Mentre mia moglie continuava a farmi la valigia, iniziavo a discutere con mio suocero in modo animato, discussione rimasta malgrado animata, su piano verbale. Preciso che ho sempre tentato di calmare la situazione. Ad un dato momento, visto che mia moglie continuava a prendere le mie cose dall’armadio, mi sono posizionato tra mia moglie e l’armadio, spostandola leggermente a lato.” (PS AP 1 18.10.2014, all. 2 RPG, pag. 2; cfr. anche VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2)
L’appellante ammette, dunque, un contatto fisico con l’AP. Più concretamente, egli ammette di averla spostata leggermente a lato per interporsi fra lei e l’armadio e farla smettere di prendere le cose dal mobile. Egli nega, tuttavia, di averla ferita. Non solo. Egli afferma di non aver nemmeno assistito al ferimento e di aver notato solo più tardi che l’AP aveva del sangue sulla testa, lasciando altresì intendere che essa si sarebbe procurata la ferita fuori dalla camera, in una delle volte in cui ne era uscita (VI AP 1, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
L’AP ha, invece, dichiarato di aver fatto uscire suo padre dalla camera e - sembrerebbe proprio nel momento di assenza del padre - di essere stata presa per un braccio e “spinta da parte” dal marito, che l’avrebbe fatta, così, cadere a terra e urtare il comò. A seguito dell’urto contro il mobile - ipotizza l’AP, non essendone sicura - un vasetto di porcellana le sarebbe poi caduto sulla testa, ferendola:
“[…] ho tentato di calmare mio padre e mio marito. Riuscendo a far uscire mio padre dalla sua [ndr. del marito] camera, ho continuato a prendere i vestiti di mio marito per completargli la valigia. A questo punto, tra il prendermi per un braccio e spingermi da parte di mio marito, mi ha fatto cadere a terra urtando il ‘comò’ nella sua camera. […] Per quanto riguarda la ferita lacero-contusa da me riportata, non so spiegarmi come me la sono procurata. Preciso che non mi ha colpito direttamente mio marito. Presumo che cadendo contro il comò, un oggetto sopra di esso mi sia caduto sulla testa ed in effetti a terra vi erano dei cocci di un vasetto di porcellana il quale si trovava sopra il comò.” (PS PC 1 19.10.2014, all.1 RPG, pag. 3)
Il padre dell’AP, dal canto suo, ha confermato i contatti fisici fra l’appellante e l’AP, dicendo che “lui la spingeva e cercava di trattenerla” dal togliere le sue cose dall’armadio. Ha, pure, precisato che, dopo un’uscita e un rientro in camera dell’AP, l’appellante l’ha ancora spintonata ed è a quel punto che lei, toccandosi la testa, ha scoperto del sangue, perché probabilmente avrebbe sbattuto contro “qualche spigolo dell’armadio”. Egli ha dichiarato, inoltre, di essere stato costantemente in camera, dopo avervi raggiunto il genero e la figlia, non ha menzionato alcuna caduta della figlia e ha affermato di non aver assistito alla rottura del vasetto di porcellana (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
4.2.2. Ritenuto che è incontestato il fatto che durante l’alterco un contatto fisico fra l’appellante e l’AP c’è stato e che dopo il litigio quest’ultima sanguinava sulla parte posteriore della testa a causa delle lesioni descritte nel certificato medico, non appare condivisibile la versione dell’appellante secondo cui l’AP si sarebbe ferita da sola, volontariamente o no, dentro la stanza o fuori. Tale versione è altamente improbabile, anche tenuto conto dell’ubicazione della ferita, non essendo la parte posteriore della testa facilmente raggiungibile da un colpo autoinflitto, anche accidentale.
Del resto, la dichiarazione dell’appellante secondo cui egli si sarebbe limitato a spostare la moglie leggermente di lato appare, visto il contesto di esacerbazione degli animi, una sorta di eufemismo difensivo.
D’altro canto, quando afferma di aver fatto uscire suo padre dalla stanza e di essere stata fatta cadere, l’AP è smentita proprio dal padre che dichiara con certezza di essere sempre rimasto nella camera e non menziona alcuna caduta della figlia ma dice, pur senza esserne particolarmente sicuro, che, probabilmente, essa avrebbe sbattuto contro l’armadio a causa di una delle spinte del marito. E proprio le discrepanze rispetto a quanto dichiarato dalla figlia conferiscono credibilità, per lo meno in questo frangente, alla testimonianza di __________ le cui dichiarazioni, se fossero state preparate in accordo con la figlia, come lascia intendere l’appellante, sarebbero risultate ben diverse.
Sulla scorta di quanto precede, questa Corte accerta, dunque, che l’appellante, per far interrompere l’operazione di svuotamento dell’armadio messa in atto dalla moglie, è intervenuto fisicamente su di lei, spingendola di lato. L’AP, a seguito dell’intervento dell’appellante, si è procurata le ferite di cui si dirà più avanti (cfr. consid. 7.2).
In diritto
L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio, le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
L’applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP presuppone, fra l’altro, che le lesioni al corpo o alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente.
6.1. Giusta l’art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta, pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
6.2. Particolarmente delicata è la distinzione fra dolo eventuale e negligenza cosciente poiché, in entrambi i casi, l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca.
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.
Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
6.3. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza.
In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l’evento si producesse era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca, figurano, segnatamente, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3.c; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
7.1. Tali critiche rivolte alla motivazione del primo giudice non mancano, in sé, di ragione.
Al consid. 4 par. 3 seg. della sentenza impugnata, dopo aver ripreso la descrizione dei fatti del decreto d’accusa, il primo giudice richiama il caso della tonsura totale – che il Tribunale federale, con DTF 134 IV 189, ha avuto modo di qualificare come lesione semplice – per poi immediatamente concludere, in modo apodittico e senza ulteriori spiegazioni, che “nel caso di specie i presupposti di questo reato sono dunque sotto questo aspetto oggettivamente adempiuti”. In effetti, mal si comprende l’attinenza dell’esempio della tonsura con le lesioni riportate dall’AP, se non nell’ambito di un’eventuale argomentazione a minori ad maius, ossia se il primo giudice avesse voluto intendere che se anche una tonsura va qualificata come lesione semplice, allora a maggior ragione lo deve essere quella subita dall’AP. Ma si tratta di un’ipotesi, perché il primo giudice non dà alcuna spiegazione al riguardo. E anche in tal caso, l’esempio della tonsura non risulterebbe particolarmente felice, giacché si tratta di un caso che per circostanze, età della vittima e implicazioni psichiche non appare comparabile a quello che qui ci occupa.
Anche l’argomento del comportamento dei paramedici (sentenza impugnata, consid. 5 par. 1) è criticabile. Di fronte alle risultanze di cui al certificato medico 18 ottobre 2014 dell’Ospedale regionale di Mendrisio (all. 8 RPG, pag. 1) – nemmeno menzionato nelle argomentazioni del primo giudice – il comportamento tenuto dai paramedici appare di rilevanza secondaria e non atto far concludere all’“effettiva gravità delle ferite”. Il loro atteggiamento – si sono soffermati a visitare il padre dell’AP e hanno invitato il figlio a vedere l’ambulanza (VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 3) – denota, se mai, come sostenuto dall’appellante, che la situazione non era particolarmente grave.
Il primo giudice aggiunge anche che “le cure hanno necessitato [di] una breve degenza ospedaliera di tipo ambulatoriale” (sentenza impugnata, consid. 5 par. 3). Si tratta di una contraddizione. Una degenza ospedaliera, anche breve, implica che il paziente venga ricoverato generando anche costi di pensione (in opposizione a quelli per le cure mediche; cfr. art. 64 cpv. 5 LAMal), ciò che è, invece, escluso per cure di tipo ambulatoriale. Una degenza ospedaliera, dunque, non può, per definizione, essere di tipo ambulatoriale. Di conseguenza, essendo rimasta l’AP circa un paio d’ore al pronto soccorso (cfr. VI __________, all. a verb. dib. di primo grado, pag. 3), non vi è stata alcuna degenza ospedaliera.
7.2. Ciò detto, se dagli atti risulta che il ferimento è stato accompagnato da sanguinamento, non vi sono elementi che ne indichino l’entità. Essa doveva essere in ogni caso piuttosto limitata, considerato che, dopo la medicazione effettuata sul posto dai paramedici, nel certificato non ne è più stata fatta menzione esplicita da parte del medico del pronto soccorso. Quest’ultimo ha constatato una lieve cefalea descritta dall’AP, che accompagnava il lieve trauma cranico senza perdita di conoscenza e due piccole ferite lacero contusive al cuoio capelluto in sede occipitale, e ha ritenuto opportuno prescrivere alla paziente riposo e l’assunzione, al bisogno, di Dafalgan, un antidolorifico, nonché riconoscerle un’incapacità lavorativa di tre giorni (Copia certificato medico 18.10.2014, all. 8 RPG, pag. 1 seg.). Vista l’esiguità delle due ferite, in sostanza poco più di due graffi – che in ogni caso si situano non lungi, per entità, dal limite inferiore con le vie di fatto (art. 126 CP) –, e delle conseguenze attestate, a questa Corte è sorto il dubbio che il medico abbia dimostrato una certa generosità, riconoscendo all’AP un’incapacità lavorativa di ben tre giorni. Se questo dubbio si consolidasse, occorrerebbe concludere che il ferimento ha causato all’AP un disturbo esclusivamente passeggero e senza importanza della sensazione di benessere, come richiesto dalla giurisprudenza perché si possa parlare di vie di fatto, escludendo le lesioni semplici (cfr. supra, consid. 5). In tal caso, già solo per questo motivo, il reato imputato all’appellante non potrebbe essere considerato realizzato.
La questione può, tuttavia, rimanere indecisa, viste le considerazioni che seguono.
Il primo giudice ha scartato l’ipotesi del dolo diretto perché “non [è] possibile affermare con certezza che [l’imputato] abbia agito nel chiaro intento di ferire la moglie” (sentenza impugnata, consid. 9), mentre ha ritenuto il dolo eventuale con la sola motivazione che “[l’imputato] ha sicuramente, nel perpetrare gli spintonamenti a danno [della moglie], tenuto in considerazione (e quindi ammesso) il rischio di provocarle una qualsiasi lesione” (sentenza impugnata, ibid.).
8.1. Che all’appellante non si possa imputare il dolo diretto appare chiaro, come anche riconosciuto dal primo giudice.
Non vi è alcun elemento agli atti, infatti, che possa far ritenere che l’appellante abbia agito per ferire la moglie. Il suo scopo era quello di trattenerla e farla desistere dal togliere i suoi vestiti dall’armadio e metterli in valigia per fargli lasciare l’abitazione coniugale. Altri scopi diretti per l’agire dell’appellante non sono comprovati.
8.2. Va ancora esaminato il dolo eventuale, riconosciuto in primo grado.
Seguire la conclusione del primo giudice significa ammettere che l’appellante, nel momento del contatto fisico, pur non avendo agito con l’intento di ferire la moglie, era perfettamente consapevole che la donna, da lui spinta e strattonata, avrebbe corso un altissimo rischio di sbattere contro qualche spigolo procurandosi lesioni analoghe a quelle da lei subite. E ammettere inoltre che, nonostante questa consapevolezza, egli ha agito accettando – e, quindi, in qualche modo volendo – che la moglie si ferisse come accaduto o in altro modo, con analoga intensità.
Per stabilire l’intenzione dell’autore, occorre contestualizzare il suo agire, da un lato, nel quadro delle circostanze concrete in cui esso si è verificato e inserirlo, dall’altro, anche nel contesto più ampio delle tensioni che caratterizzavano in quei mesi le relazioni in ambito coniugale e, più in generale, familiare.
Ora, è chiaro che le parti provenivano da mesi di tensioni e che un motivo non indifferente del contendere era la questione relativa all’attribuzione dell’abitazione coniugale. E l’AP aveva la decisa intenzione di far lasciare l’abitazione coniugale al marito sicuramente sin da luglio, momento della prima supercautelare respinta e del trasferimento del padre nella casa (cfr. consid. 1) – se non già da qualche mese prima, se si considera il suo scambio di sms con la madre di fine aprile, prodotto dall’appellante al dibattimento di primo grado (doc. 1 all. al verb. dib. di primo grado) –, intenzione peraltro mostrata chiaramente anche il giorno stesso dei fatti, quando una lite per un futile motivo è stata il pretesto per tentare di spingere il marito a partire facendogli la valigia.
In tale situazione, e in diretta presenza del suocero, – ritenuto che il dolo diretto e, quindi, l’eventualità di una sorta di rappresaglia da parte dell’appellante, sono stati esclusi – appare alquanto improbabile che egli, proprio per opporsi all’intenzione della moglie di fargli lasciare la casa, abbia deliberatamente corso il rischio, accettandolo ed accollandoselo, che questa si ferisse a seguito del contatto fisico. Ciò avrebbe, infatti, significato il suo allontanamento pressoché immediato dall’abitazione coniugale, come poi effettivamente avvenuto.
D’altro canto, il comportamento dell’appellante in sé – qualche spintone volto a scansare la moglie – giovane e in salute – su un lato e trattenerla così dal continuare a spostargli i suoi effetti personali – non denota una violazione particolarmente grave del suo dovere di diligenza. Né una particolare gravità della violazione, da parte dell’appellante, del dovere di prudenza può essere dedotta dall’entità della lesione riportata dall’AP, oggettivamente lieve, come già rilevato.
La gravità di tale violazione del dovere di diligenza, quindi, sicuramente non raggiunge la soglia necessaria perché si possa concludere che il rischio di un ferimento della moglie fosse talmente alto da imporsi all’appellante, implicandone l’accettazione da parte sua.
Di conseguenza, la commissione intenzionale del reato non può essere ammessa, nemmeno nella forma del dolo eventuale.
La violazione del dovere di diligenza da parte dell’appellante andrebbe, se mai, analizzata nell’ambito dei presupposti di eventuali lesioni colpose ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 CP, ciò che qui non è, però, necessario approfondire, non essendogli stata imputata una commissione per negligenza.
Si rileva inoltre che, nonostante il primo giudice abbia, riprendendo il punto 3 del decreto d’accusa, rinviato “eventuali pretese di natura civile” dell’AP al foro civile, richiamando erroneamente l’art. 353 cpv. 2 CPP (sentenza impugnata, dispositivo n. 3), nessuna pretesa civile è stata avanzata in primo grado, per cui tale rinvio non aveva né ha alcun motivo d’essere, poiché privo di oggetto.
Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio
Per quanto riguarda l’istanza d’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’appellante, la nota d’onorario presentata dalla sua patrocinatrice viene ammessa nella misura di complessivi fr. 6'032.-, oltre IVA di fr. 482.55, per la procedura di primo e di secondo grado, ritenuta una tariffa oraria di fr. 280.-, invece di fr. 500.-, per l’avv. DI 1 e di una tariffa oraria di fr. 120.-, invece di fr. 200.-, per la MLaw __________, giusta l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili.
Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità, complessivi fr. 6'514.55.-, IVA inclusa, per il procedimento di primo grado e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 9, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;
12, 123, 125, 126 CP
29 e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, AP 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.
1.1. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'035.-, sono posti a carico dello Stato.
1.2. Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. 6'514.55.-, IVA inclusa, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
(rif. GU 1402558/cak)
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.