Incarto n. 17.2015.195

Locarno 26 febbraio 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 ottobre 2015 dal

AP 1

contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 novembre 2015) nei confronti di

IM 1

richiamata la dichiarazione di appello del 3 dicembre 2015;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa n. 5211/2014 del 10 novembre 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di

ripetuto accattonaggio e vagabondaggio

per essersi, per sua stessa ammissione, nel periodo compreso tra il 26 marzo e il 28 marzo 2014, a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, chiedendo denaro “porta a porta”, ripetutamente dedicato all’accattonaggio, in violazione delle vigenti disposizioni sull’ordine pubblico;

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.–, sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni (punto 1) e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie pari a fr. 124.50 (punto 2), nonché la conferma del sequestro di fr. 424.50 operato dalla Polizia e la confisca di un blocco con cedole di ricevuta (punto 3).

IM 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il 19 novembre 2014. Il 25 novembre 2014, il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa n. 5211/2014 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo previo dibattimento, con sentenza del 23 ottobre 2015 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di accattonaggio, ha caricato le spese allo Stato, disponendo la restituzione a IM 1 dell’importo di fr. 424.50, sequestratogli quale anticipo a copertura delle spese, nonché il dissequestro di un blocco con cedole di ricevuta.

C. Il 30 ottobre 2015, il procuratore pubblico ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta della sentenza, il 3 dicembre 2015 ha – tempestivamente – trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando, in sua riforma, la condanna di IM 1 come proposto ai punti 1, 2 e 3 del decreto d’accusa impugnato.

Il procuratore pubblico ha chiesto, inoltre, la trattazione dell’appello in procedura scritta, rinunciando a formulare istanze probatorie.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, il 7 dicembre 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni al procuratore pubblico per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato presentato il 22 dicembre 2015. Il giorno successivo la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione della motivazione d’appello all’imputato e alla Pretura penale, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Con scritto dell’11 gennaio 2016, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte, mentre che IM 1 ha fatto pervenire alla Corte le proprie osservazioni il 14 gennaio 2016, ove postula il proscioglimento dall’accusa di accattonaggio.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se – come nel caso in esame – la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.

  1. La mattina del 28 marzo 2014 la polizia __________ veniva informata da alcuni cittadini che nel borgo di __________ si aggirava un uomo che, passando di porta in porta, chiedeva denaro a favore di un’associazione benefica denominata “__________” con sede a __________. La polizia provvedeva quindi a identificare e fermare IM 1, che veniva in seguito interrogato e confrontato con l’ipotesi di contravvenzione all’art. 4 Lorp. La norma, con marginale “accattonaggio e vagabondaggio” recita che “chiunque è dedito all’accattonaggio ed al vagabondaggio è punito con la multa”.

Premettendo il suo statuto di celibe e disoccupato, egli dichiarava di raccogliere offerte porta a porta come volontario, così autorizzato dalla citata associazione, dietro compenso di € 15.- al giorno e di aver raccolto, durante quella mattinata, complessivamente fr. 30.- da tre persone, alle quali aveva rilasciato debita ricevuta intestata all’associazione. In effetti, sulla sua persona la polizia trovava un blocchetto di ricevute, come pure denaro contante in Euro (importo non quantificato), che l’imputato dichiarava essere suo e fr. 424.50, che dichiarava essere di proprietà dell’associazione, importo, quest’ultimo, poi sequestratogli su ordine del procuratore pubblico a copertura delle spese (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP). Precisava, inoltre, che gli importi figuranti sulle ricevute erano il frutto della raccolta effettuata anche nei due giorni precedenti a __________ e a __________.

L’imputato rifiutava di firmare il verbale e di compilare la dichiarazione sul suo stato civile e patrimoniale, motivando di non essere “d’umore giusto”.

Previa ingiunzione di non continuare con l’attività, egli veniva quindi rilasciato.

  1. Sulla scorta del rapporto di polizia e della documentazione prodotta da IM 1, il procuratore pubblico ha ritenuto sussistere la contravvenzione di ripetuto accattonaggio e vagabondaggio. In realtà, trattasi in concreto dell’ipotesi di accattonaggio (a dispetto del titolo marginale la norma non opera, infatti, un distinguo tra accattonaggio e vagabondaggio). Da qui il decreto d’accusa n. 5211/2014 del 10 novembre 2014, confermato il 25 novembre 2014.

  2. Come già nel proprio interrogatorio di polizia, anche davanti al presidente della Pretura penale l’imputato ha sostenuto di essersi recato allo sportello del “servizio permessi” di Bellinzona e così pure presso il vicino posto di polizia cantonale, già nel 2013, al fine di conoscere se il tipo di attività di volontariato da lui svolta (raccolta di fondi presso privati per l’associazione) fosse soggetta ad autorizzazione, ottenendo risposta negativa, fondata sull’art. 1 della Legge federale sul commercio ambulante (LCAmb), concernente le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevole.

Dal punto di vista dei rapporti interni, egli ha dichiarato di essere stato espressamente autorizzato dall’associazione a svolgere attività di volontariato, in nome e per conto della medesima, che lo aveva pure dotato di tesserino e giubba di identificazione. Ha, poi, soggiunto di essersi attivato un po’ ovunque in Ticino, sulla base delle assicurazioni ricevute a Bellinzona, sin dal mese di gennaio 2013. E ciò, sempre previo contatto con la polizia per segnalare la sua presenza e comunicare la sua intenzione di raccogliere di fondi per l’associazione “__________”, senza scontrarsi con obiezioni di sorta (verbale interrogatorio dell’imputato 23 ottobre 2015).

  1. Constatata l’assenza di una definizione di accattonaggio, sia nella legge (art. 4 Lorp) che nei materiali legislativi, il giudice di prime cure si è ispirato a quella ritenuta nel Messaggio governativo concernente la revisione totale della legge sull’ordine pubblico, secondo cui “il termine accattonaggio ingloba tutte quelle pratiche constatate concretamente sia con richiesta di denaro senza controprestazione, sia in tutte quelle altre forme ibride di sollecitazioni indiscriminate all’elargimento (recte: elargizione) di denaro con parvenza di controprestazione di ogni genere (esempio: lettura della mano, piccole controprestazioni in natura come penne, ciondoli, opuscoli, ecc.)” (Messaggio n. 7055 dell’11 marzo 2015, pag. 2). L’accattonaggio si definirebbe, così, come richiesta di denaro senza controprestazione o con semplice parvenza di controprestazione (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 5).

Passando all’esame del caso concreto, il primo giudice ha accertato che IM 1 si è rivolto “di porta in porta” presso privati, presentandosi con una giubba e tesserino di riconoscimento, distribuendo materiale informativo al fine di fare conoscere l’operato dell’associazione benefica “__________” e raccogliere fondi in suo favore. Assodato, poi, che l’imputato era in possesso di una specifica autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato, rilasciatagli dal presidente dell’associazione __________ e che, per ogni donazione, consegnava al donante una ricevuta intestata all’associazione, il presidente della Pretura penale è giunto alla conclusione che “non vi è motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo fondi per l’associazione e non per sé stesso” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6).

Per finire, il primo giudice ha ravvisato l’elemento della controprestazione (necessario, secondo la definizione data, per sfuggire alla contravvenzione) nell’attività benefica svolta dall’associazione, in quanto condivisa dai donanti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 6-7). Donde il proscioglimento.

  1. Il procuratore pubblico lamenta una violazione del diritto, da parte del primo giudice (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), consistente nel non aver ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 4 Lorp (appello, pag. 5, punto 9).

Nella motivazione scritta dell’appello è elencata una serie di circostanze che, secondo l’accusa, il primo giudice avrebbe omesso di ritenere e considerare nella loro giusta luce:

  • l’accusa si chiede, anzitutto, perché rifiutarsi di firmare il verbale di polizia e gli annessi formulari, come ha fatto l’imputato, se tutto si svolgeva alla luce del sole, come a suo dire;

  • si chiede, poi, cosa ha portato IM 1 a spostarsi da Garbagnate Milanese in piccole località del Canton Ticino per svolgervi il volontariato, dietro corresponsione di soli € 15.– al giorno, osservando che sarebbe stato molto meno dispendioso per lui, e più redditizio per l’associazione, recarsi nel ben più popoloso centro di Milano, sito a due passi dalla sua abitazione;

  • per legittimarsi, l’imputato mostrava alle persone contattate una sorta di autorizzazione, rilasciatagli a suo dire dall’associazione “__________”, nella quale era riportato il testo della prima frase dell’art. 1 cpv. 3 della Legge federale sul commercio ambulante (LCAmb), con tenore però modificato, rispetto a quello ufficiale (vedi aggiunta in grassetto qui di seguito):

“Le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie, non necessitano di autorizzazione da parte delle autorità Cantonali, sottostanno al diritto cantonale.

L’imputato motiva questo libero adattamento con l’esigenza di integrare nel testo di legge le informazioni ricevute dal “servizio autorizzazioni” di Bellinzona, onde “renderlo più comprensibile” (verbale d’interrogatorio dell’imputato 23 ottobre 2015).

L’accusa vi ravvede, di contro, un “escamotage per vincere la resistenza dei donatori più taccagni, piuttosto che voler favorire ai più la comprensione di un articolo di legge” (appello, pag. 4, punto 4);

  • più che dubbi sorgono inoltre, evidenzia l’appellante, quanto alla veridicità della (“presunta”) autorizzazione rilasciata all’imputato dalla “__________” (AI 1, all. 6). Lo stesso dicasi per il documento, prodotto unitamente all’opposizione al decreto d’accusa, nemmeno datato, contemplante l’autorizzazione di svolgere una campagna di sensibilizzazione nei Comuni di __________, __________ e __________ il giorno 28 marzo 2014, documento compilato a posteriori, dopo emissione del decreto d’accusa, zeppo, peraltro, di errori ortografici (ibidem);

  • l’accusa considera, inoltre, che la sentenza impugnata omette di rilevare come IM 1, secondo la documentazione da lui prodotta, fosse autorizzato, semmai, a raccogliere fondi esclusivamente su territorio italiano e soltanto fino al 31 dicembre 2013 (appello, pag. 4, punto 5);

  • quanto al tesserino e alla giubba di riconoscimento, che l’imputato ha ripetutamente dichiarato di avere avuto su di sé, l’appellante assevera come ciò non risulti comprovato (ibidem);

  • indicativo, poi, il fatto che l’imputato non rilasciasse una ricevuta per ogni donazione. Giacché, diversamente, non si spiegherebbero i fr. 424.50 trovati in suo possesso senza alcun riscontro nei tagliandi delle ricevute, che attestavano unicamente l’incasso di fr. 30.– di quel giorno (ibidem);

  • per il procuratore pubblico, inoltre, stupisce che il primo giudice non abbia chiesto all’imputato per quale motivo raccogliesse fondi in Svizzera e non, come logica vorrebbe, in Italia (ibidem);

  • richiamandosi “allo statuto della O.N.L.U.S” reperibile sul sito non governativo www.6in.it (sentenza impugnata consid. 16, pag. 6), il procuratore pubblico assevera che il raggio d’azione dell’associazione “__________” è limitato al territorio italiano e che beneficiate sono le “famiglie italiane” sicché i donatori ticinesi non avrebbero comunque ricevuto alcun tornaconto diretto.

Ancorché ciò non muti le cose, va precisato che tali principi statutari si ricavano dall’opuscolo informativo dell’associazione prodotto dall’imputato e non, come erroneamente indicato nell’appello, dal sito internet in questione;

  • l’appellante si duole, infine, che il primo giudice non ha ravvisato, nel comportamento dell’imputato, “una certa insistenza nel chiedere denaro al prossimo”, il contrario emergendo chiaramente, a suo giudizio, dalla scelta della modalità operativa: raccolta di fondi porta a porta, anziché a mezzo di una bancarella (appello, pag. 5, punto 8).
  1. Confrontandosi con le argomentazioni appena evocate, l’imputato ribadisce che al momento del fermo indossava la giubba colore azzurro dell’associazione “__________” e il tesserino di riconoscimento. Inoltre aveva con sé “una piccola cartelletta trasparente che tenevo in mano, con dentro le due autorizzazioni dell’associazione, sia quella per la Svizzera, sia quella Italiana e il blocco delle ricevute” (osservazioni 7 gennaio 2016, pag. 1). Precisa, poi, che l’importo di fr. 424.50 sequestratogli era il frutto di 2-3 giorni di raccolta di fondi. Quanto all’autorizzazione per la distribuzione di materiale informativo e per la raccolta di fondi sul suolo cantonale, IM 1 insiste nuovamente sul fatto che, in base alle assicurazioni ricevute dall’ufficio dei permessi di Bellinzona, non ve n’era necessità alcuna, trattandosi di collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli. Egli motiva, poi, la modifica del testo dell’art. 1 cpv. 3 LCAmb con l’esigenza di rassicurare le persone contattate che egli era in regola per quel tipo di attività in Svizzera. Ciò che, peraltro, “lo statuto onlus non vieta” (osservazioni 7 gennaio 2016, pag. 3).

Da ultimo, all’obiezione d’appello secondo cui l’autorizzazione rilasciatagli dall’associazione era limitata al 2013, l’imputato risponde che la data di validità è chiaramente riportata sulle autorizzazioni: anni 2013/2014 per l’autorizzazione “svizzera” e anno 2014 per quella “Italiana” (osservazioni 7 gennaio 2016, pag. 4).

  1. Come già ricordato, l’appellante si richiama all’art. 398 cpv. 3 lett. a CPP, ascrivendo al primo giudice una violazione del diritto (sopra, consid. 6).

A ben vedere, tuttavia, le critiche rivolte alla sentenza impugnata non connotano la censura di sentenza giuridicamente viziata, bensì quella di accertamento dei fatti manifestamente inesatto (art. 398 cpv. 4 CPP).

Le contestazioni vertono, infatti, essenzialmente sui sospetti indizianti l’accattonaggio, che il primo giudice avrebbe omesso di assodare e fare propri, come il rifiuto di firmare il verbale di polizia, l’attività di raccolta di fondi in Svizzera (e non sul territorio italiano), la presentazione ai potenziali donatori di una autorizzazione di dubbia veridicità, l’assenza di un tornaconto per i donatori (i fondi raccolti essendo destinati ad aiutare le “famiglie italiane”), il ritrovamento sull’imputato di fr. 424.50 (sebbene dal blocchetto di ricevute risultasse soltanto un incasso di ca. fr. 30.–), la circostanza che l’imputato traeva un vantaggio dalla raccolta di fondi (giacché “stipendiato con Euro 15.– giornalieri”), infine l’insistenza nel richiedere denaro al prossimo.

  1. A mente del primo giudice, l’imputato è stato attivo nella raccolta di fondi porta a porta per effettuare la distribuzione di materiale informativo al fine di far conoscere l’associazione benefica e la raccolta di fondi per la stessa, presentandosi quale volontario incaricato dall’associazione benefica “__________”, indossando una giubba identificativa e mostrando, regolarmente, un apposito tesserino di riconoscimento. Il primo giudice ritiene, perciò, assodato che l’imputato non ha chiesto offerte di denaro “a scopo personale”, ma “a nome dell’Associazione” (sentenza impugnata consid. 16, pag. 6).

Tale conclusione “si evince”, stando al giudizio impugnato, “dagli atti dell’incarto penale”. In realtà, però, essa si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dell’imputato consegnate nel verbale d’interrogatorio del primo dibattimento e sulla documentazione da lui prodotta al Ministero pubblico il 28 ottobre 2014 (AI 4). Sempre sui medesimi elementi, ma in questo caso con l’aggiunta delle dichiarazioni rese dall’imputato in polizia il 28 marzo 2014 e sui documenti prodotti al Ministero l’11 settembre 2014 (AI 2), si basa la seconda conclusione del primo giudice, ovvero che IM 1 era in possesso di una specifica autorizzazione scritta a esercitare tale attività di volontariato per l’associazione rilasciatagli dal presidente __________ e che, per ogni donazione, egli consegnava al donante una ricevuta a nome dell’associazione. Non vi sarebbe dunque motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo fondi per l’associazione e non per se stesso (ibidem).

  1. Agli atti vi sono però altri elementi, che non hanno raccolto l’attenzione del primo giudice ma che, valutati nel loro insieme, concorrono a ritenere, in primo luogo l’inaffidabilità delle dichiarazioni dell’imputato, in secondo luogo che egli abbia agito, sotto mentite spoglie di rappresentante dell’associazione benefica “__________”, al solo scopo di conseguire un beneficio personale.

a) A comprova di una specifica autorizzazione a svolgere, sotto forma di volontariato, informazione e raccolta di fondi in nome e per conto dell’associazione, in territorio straniero, per l’anno 2014, l’imputato ha prodotto in fotocopia la seguente documentazione:

  • una “TESSERA N° 5” con fotografia posizionata a destra del numero 5 (AI 1, all. 6 e AI 4) e una “TESSERA N° 23” assolutamente identica a quella precedente, ma senza fotografia (AI 2), entrambe recanti in calce la firma del presidente __________ e con l’indicazione “ANNO 2013/14”.

D’acchito viene da chiedersi per quali ragioni rilasciare, alla stessa persona, due tessere valide per lo stesso periodo ma con due numeri diversi, e soprattutto perché una sola di esse è stata munita di foto, collocata peraltro, non già in un apposito riquadro (inesistente), ma nello spazio riservato all’iscrizione del numero di tessera (vedi raffronto tra le due tessere). Il perché di siffatta duplice tessera non è dato a conoscere.

Di più. Tra l’intestazione della tessera e la firma del presidente, posta in calce alla medesima, figurano la croce svizzera, il cappello introduttivo della Legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (LCAmb), nonché l’estratto dell’art. 1 LCAmb taroccato dall’imputato con l’aggiunta “non necessitano di autorizzazione da parte delle autorità cantonali”.

Al primo giudice sembrerebbe essere sfuggito che i due documenti, così come confezionati, emanano dall’imputato e non dall’associazione. Non gli è sfuggito, in ogni caso, che il testo del cpv. 3 dell’art. 1 LCAmb è stato modificato dall’imputato (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3). Egli, non ha dato però alcun peso, tantomeno ha tratto conclusioni dalla giustificazione avanzata da quest’ultimo, secondo cui il testo legale sarebbe stato “completato con le informazioni ricevute per renderlo più comprensibile”.

Siamo in presenza, in effetti, di una contraffazione, elaborata dall’imputato allo scopo - evidente - di rafforzare la sua credibilità di persona autorizzata alla raccolta di fondi in territorio ticinese, sia da parte dell’associazione benefica italiana, sia da parte della legge svizzera.

  • un formulario d’incarico, non datato, anch’esso con firma in calce del presidente __________ (scritto però ), intestato all’associazione “”.

Il documento sembra confezionato per dare un’impressione unitaria, ma in realtà risulta chiaro che esso si compone di tre parti distinte, di cui almeno due sono il frutto di un’elaborazione raffazzonata dall’imputato (AI. 4 e doc. annesso all’opposizione al decreto d’accusa).

Una prima parte, contiene l’incarico affidato ad IM 1, “a trascorrere una giornata presso il vostro territorio di competenza, comune di (spazio da compilare lasciato in bianco, ndr.), in data/e (spazio da compilare lasciato in bianco), dalle ore 9:30 (spazio compilato a mano, ndr) alle ore 12:00 dalle 13:30 alle 17:30 (spazio compilato a mano, ndr), per effettuare una campagna di sensibilazione (l’errore figura nel documento) e raccolta fondi, rilasciando il Coupon informativo dell’associazione con relativa ricevuta”. Negli ulteriori spazi figurano, compilati a mano, i dati personali dell’imputato e quelli della sua auto (marca, colore e numero di targa) ed il numero di tesserino (n. 5).

Una seconda parte, ove si spiega che l’ufficio dei permessi di Bellinzona avrebbe riferito (“ci hanno riferito”) che, in base alla Legge federale sul commercio ambulante, le associazioni di volontariato provenienti dall’Italia non abbisognano di autorizzazione per svolgere la loro opera in Svizzera. L’ufficio non avrebbe però voluto rilasciare una dichiarazione scritta in tal senso, limitandosi a consegnare all’imputato una versione stampata della citata Legge federale.

Che questa parte di documento sia opera dell’imputato, e non dell’associazione, è evidente. Oltre a refusi come “visto la legge Federale”, “cmq”, “la la legge federale”, dal testo spunta un grossolano errore ortografico (“… non a potuto far altro che…”). Errore, quello di scrivere “a” o “o” non preceduti da “h”, a cui l’imputato è purtroppo avvezzo. Lo si ritrova, infatti, nella sua motivazione scritta dell’appello addirittura 16 volte e 2 volte in una sua lettera manoscritta del 17 gennaio 2015 indirizzata al primo giudice (doc. 3 dell’incarto della Pretura penale). Non è dunque pensabile che simile svarione sia dovuto - contemporaneamente - alla penna dell’imputato e a quella di un responsabile dell’associazione, magari dello stesso presidente __________.

La sentenza impugnata non accenna, però, a questo particolare.

Ma neppure a quest’altro: la terza parte del documento contempla l’estratto della LCAmb già presente nelle tessere di autorizzazione, compreso quindi il cpv. 3 dell’art. 1 con la modifica inserita dall’imputato nel bel mezzo della norma.

Vi è che la trascrizione dell’estratto dell’art. 1 LCAmb taroccato dall’imputato è preceduta da un’introduzione dai toni quasi solenni: “Noi ve la riportiamo in fede qui sotto” (il grassetto è della Corte). Non sfuggirà, allora, lo stridente contrasto tra questa sorta di attestazione di fedefacenza e la manipolazione del testo (e trattasi di un testo legale ufficiale) fatto seguire nel documento;

  • un altro formulario d’incarico, in realtà la fotocopia di quello appena visto, con gli stessi errori e contenuti ma completato, negli spazi lasciati in bianco nel precedente, con l’aggiunta di “__________, __________ E __________” e “28/03/2014”.

Il documento è stato prodotto dall’imputato in allegato all’opposizione al decreto d’accusa del 19 novembre 2014, quindi ad istruttoria preliminare già chiusa. Le aggiunte posticce non stupiscono più di quel tanto, confermando la facilità (invero più che l’abilità) con cui IM 1 interviene con manipolazioni su documenti recanti la firma altrui;

  • fotocopia di un formulario intestato all’associazione “__________”, datato 2 gennaio 2014, stando al quale un rappresentante dell’associazione, tale __________ (“referente”), affida a IM 1 l’incarico, per l’anno 2014, di:

“Partecipare alle campagne informative e di raccolta fondi sul (recte: su) tutto il territorio (segue uno spazio vuoto, ndr) PER NOME E CONTO DELLA ASSOCIAZIONE”.

Anche questo documento, prodotto dall’imputato il 17 gennaio 2015 (doc. 3 dell’incarto della pretura penale), contiene diversi errori ortografici e grammaticali, ma soprattutto, ancora una volta, un’evidente contraffazione. Nel passaggio appena citato, infatti, è omesso, o meglio tolto, l’aggettivo “nazionale” dopo “territorio”, a voler così indicare, come il volontariato fosse autorizzato anche al di fuori dei confini italiani.

Sennonché gli atti fanno stato anche di un altro documento, prodotto dall’imputato all’interrogatorio di polizia (AI 1, all. 6), del tutto simile a quello appena descritto, ove il presidente __________ fa incarico a IM 1, per il periodo luglio/dicembre 2013, di:

“Rappresentare e coordinare campagne informative e di raccolta fondi su tutto il territorio nazionalea (recte: nazionale) PER NOME E CONTO DELLA ASSOCIAZIONE”.

Quanto ai limiti territoriali dell’attività di volontariato dell’associazione non v’è dubbio che quest’ultima versione debba prevalere, escludendo quindi che l’imputato fosse effettivamente ed espressamente autorizzato dall’associazione “__________” ad operare in Svizzera nell’anno 2014.

La manipolazione della cosiddetta autorizzazione 2014 (peraltro eseguita in modo assolutamente dilettantesco) può spiegarsi, infatti, unicamente con la volontà di ingannare i potenziali donatori ticinesi, con un documento, apparentemente emanante dall’associazione, che lo autorizzava a raccogliere fondi anche in Svizzera, ritenuto che dal punto di vista delle autorità ticinesi egli poteva avvalersi dell’art. 3 cpv. 1 LCAmb.

Invero, nulla permette di escludere che IM 1 avesse

effettivamente qualità di volontario dell’associazione. Nelle descritte circostanze, tuttavia, è convinzione della Corte che da escludere sia in ogni caso la volontà dell’imputato di devolvere le somme raccolte il 28 marzo 2014 e nei due giorni precedenti a , __________ e __________ all’associazione “”. Manca un’autorizzazione credibile da parte dell’associazione a svolgere attività di volontariato in Ticino. Le autorizzazioni prodotte sono, come visto, contraffatte, ciò che ne attesta un uso non conforme, indebito e al contempo suscettibile di ingannare gli ignari benefattori ticinesi sulla reale non propriamente benefica natura della raccolta di fondi. La Corte ritiene che non v’è alcun motivo ragionevole di agire con siffatte modalità, se non per proprio profitto personale.

b) L’imputato ha dichiarato alla polizia di non percepire alcun stipendio dall’associazione ma unicamente un rimborso spese giornaliero di € 15.- (verbale 28 marzo 2014, pag. 2 AI 1), di cui € 4.40 spesi per i caselli dell’autostrada e € 10.- di gas per la sua auto (osservazioni del 7 gennaio 2016 all’appello, pag. 3, CARP VIII). Come rettamente osservato dal procuratore pubblico “c’è qualcosa che non torna” (appello, pag. 4), giacché non si spiega perché un volontario abitante a Garbagnate Milanese, senza salario né altre entrate, dovrebbe alzarsi di mattina presto, spostarsi a __________ con la propria auto per raccogliere fondi a favore di un’associazione italiana, per soli € 15.– di rimborso spese, nemmeno sufficienti per coprire le spese di viaggio. Tale riflessione, il primo giudice doveva pur farla e avvedersi che con € 15.– di rimborso spese giornaliero IM 1 nemmeno poteva garantirsi il vitto quotidiano.

  1. In definitiva, la Corte ritiene insostenibile - quindi arbitrario - l’assunto del primo giudice secondo cui “non v’è motivo di dubitare che l’imputato stesse raccogliendo fondi per l’Associazione e non per sé stesso” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 16). I motivi per dubitarne, anzi per dare certezza al dubbio, emergono in toni cristallini dalla concludenza degli atti dell’imputato, palesatasi non solo con la manipolazione e l’utilizzo di documenti recanti firma altrui, ma anche con un comportamento che può ragionevolmente identificarsi soltanto con l’ipotesi accusatoria, ad esclusione di ogni altra.

Da tutto quanto precede scaturisce, infatti, un’immagine dell’imputato ben diversa da quella che egli vuol dare di sé e che ha convinto il primo giudice. Gli atti non riflettono la visione del volontario pieno di umanità e altruismo, pronto a sacrificarsi e spossessarsi di tutto, rinunciando anche al cibo, pur di perseguire il suo scopo benefico.

Esce bensì, come detto, il quadro di un imputato che ha agito con scaltrezza e per indebito tornaconto personale, utilizzando documenti contraffatti, ottenendo offerte di denaro ingannando sulla loro destinazione benefica. La diversa conclusione del primo giudice è dunque costitutiva di arbitrio, nella misura in cui egli si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato, omettendo di approfondire la rilevanza delle altre prove, segnatamente la documentazione contraffatta che questi ha prodotto a giustificazione del proprio agire. Una documentazione altamente indiziante l’intenzione di appropriarsi del denaro raccolto. Né il primo giudice ha proceduto a una valutazione della plausibilità del racconto dell’imputato, in punto al suo agire benefico, non ravvedendovi una palese insostenibilità, a fronte della sua condizione di persona senza lavoro e entrate.

Di conseguenza, stante l’arbitrario accertamento dei fatti consegnato nel giudizio appellato, in riforma dello stesso IM 1 dev’essere ritenuto autore colpevole della contravvenzione di accattonaggio secondo l’art. art. 4 Lorp.

Quanto alla pena la Corte ritiene congruamente commisurata alla colpa del reo la multa di fr. 200.- proposta nel decreto d’accusa, riconfermata nelle richieste d’appello e non contestata nella sua entità.

  1. Nel decreto d’accusa era chiesta la confisca del blocco con cedole di ricevute che l’imputato aveva con sé al momento del fermo (reperto n. 31595). A seguito della decisione di proscioglimento, il primo giudice ne aveva disposto il dissequestro. Il blocco in questione è servito a commettere l’infrazione. Si giustifica perciò ordinarne la confisca e la distruzione (art. 69 CP).

  2. Dato l’esito della procedura d’appello, le spese del primo giudizio (tassa di giustizia di fr. 300.- e spese di fr. 150.-) rimangono caricate allo Stato (art. 423 cpv. 1 e 426 cpv. 1 in combinazione con l’art. 428 cpv. 3 CPP).

In ragione della soccombenza dell’imputato le spese procedurali della procedura d’appello andranno, invece, a suo carico (art. 428 cpv. 1 CPP).

  1. Al momento del fermo di IM 1 gli agenti di polizia avevano dato seguito all’ordine del procuratore pubblico di sequestrare l’importo di fr. 424.50 trovato su di lui, a titolo di copertura spese ai sensi dell’art. 268 CPP. A seguito del proscioglimento, il primo giudice ne aveva ordinato la restituzione all’imputato previa indicazione delle coordinate del conto su cui effettuare il versamento.

Assodata la contravvenzione di accattonaggio in capo all’imputato, l’importo sequestrato assume natura di prodotto del reato. In applicazione dell’art. 70 cpv. 1 CP, ne va pertanto ordinata la confisca.

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, , 379 segg., 398 cpv. 4, 406 cpv. 1, 408 CPP,

1 e segg., 70 cpv. 1, 106, 335 CP,

4 Lorp,

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e l’art. 22 cpv. 2 LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuto accattonaggio, per aver chiesto denaro “porta a porta” tra il 26 e il 28 marzo 2014, a __________, a __________, a __________, in violazione delle vigenti disposizioni sull’ordine pubblico.

1.2. IM 1 è condannato al pagamento della multa di fr. 200.–, sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di due giorni.

  1. La tassa e le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 450.– sono posti a carico dello Stato.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 200.–

  • altri disborsi fr. 100.–

fr. 300.–

sono posti a carico di IM 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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