Incarto n. 17.2015.192

Locarno 21 gennaio 2016/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 17 novembre 2015 da

IS 1

rappr. dall' DI 1

contro il decreto d’accusa 1362/2012 emanato nei suoi confronti il 9 febbraio 2015 dal Ministero pubblico

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa DA 628/2015 del 9 febbraio 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

“per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con il motoveicolo Honda targato __________, effettuato due insensate e sproporzionate accelerazioni tali da far impennare il veicolo, facendolo poi cozzare violentemente contro la fiancata destra dell’autovettura Mercedes targata __________ condotta da __________ che, in fase di preselezione, stava svoltando sulla sinistra e veniva pertanto sorpreso dall’imprevedibile manovra del motociclista che gli ha quindi precluso la possibilità concreta di evitare lo scontro;

fatti avvenuti a __________ 21 ottobre 2014;

reato previsto dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 LCStr., 4 cpv. 1 ONC

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- e al pagamento della tassa di giustizia pari a fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

B. Il DA è stato intimato lo stesso 9 febbraio 2015 per posta raccomandata al qui istante IS 1. La raccomandata non essendo stata ritirata, il DA gli è stato rispedito per posta semplice dal Ministero pubblico il 20 febbraio 2015.

In data 3 marzo 2015, IS 1 ha interposto opposizione, chiedendo altresì implicitamente una restituzione del termine di opposizione.

Il 9 marzo 2015, il PP ha confermato il DA e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

Con decreto 21 agosto 2015, il Presidente della Pretura penale, considerando - in applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP - la notifica del DA come avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso del 10 febbraio 2015, ossia il 17 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione di IS 1. Ha, altresì, respinto l’istanza implicita di restituzione del termine, presentata contestualmente all’opposizione.

Con sentenza 26 ottobre 2015 (CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13), la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo dell’istante, confermando il decreto della Pretura penale. La sentenza della CRP, non impugnata (cfr. doc. d’appello XI), è passata in giudicato. Il DA 9 febbraio 2015 è, di conseguenza, anch’esso passato in giudicato.

C. In data 17 novembre 2015, IS 1 ha presentato istanza di revisione postulando, in via principale, l’annullamento del DA 627/2015 (recte DA 628/2015) emanato nei suoi confronti il 9 febbraio e l’abbandono del procedimento penale a suo carico e, in via subordinata, l’annullamento del DA 627/2015 (recte DA 628/2015) e il rinvio della causa al Ministero pubblico per nuova decisione.

Quale motivo di revisione ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante adduce la perizia 21 luglio 2015 fatta allestire in accordo con la __________, compagnia di assicurazione RC di __________, l’altro protagonista dell’incidente.

D. Con osservazioni 23 novembre 2015, il PP propone la reiezione dell’istanza di revisione, perché non sarebbero adempiuti i presupposti formali e materiali necessari al suo accoglimento. In relazione ai presupposti materiali, il PP rileva che la velocità stabilita dalla perizia non è in stretto rapporto causale con l’incidente, tanto che nella motivazione (recte nella descrizione dei fatti contestati all’imputato) del DA si menzionano le “assurde, insensate e pericolose manovre effettuate” dall’istante, indipendentemente dalla velocità.

E. Con replica 26 novembre 2015, l’istante contesta l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove sui quali si fonda il DA 628/2015 del 9 febbraio 2015.

Con duplica 4 dicembre 2015, il PP si riconferma in quanto già esposto senza svolgere ulteriori osservazioni e si rimette al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta.

a) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.

Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a).

Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando è stato sottoposto in un qualsiasi modo all’attenzione del giudice e, dunque, anche nell’ipotesi in cui questi l’abbia esaminato senza valutarne correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, op. cit., nota 2093 e seg.; DTF 122 IV 66 consid. 2b; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4).

b) È generalmente riconosciuto che l’istituto della revisione non può servire a rimettere continuamente in discussione una decisione passata in giudicato, ad aggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti o delle prove non presentati nel procedimento di primo grado in ragione di una negligenza procedurale (cfr. DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, in Basler Kommentar, StPO, 2a ed. 2014, n. 42 ad art. 410 CPP). In simili casi vi è, in effetti, un abuso di diritto che, ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. b CPP, non può trovare tutela alcuna.

Il Tribunale federale ha, in particolare, già avuto modo di osservare - e di confermare tale giurisprudenza a più riprese - che una domanda di revisione diretta contro un decreto d’accusa deve essere considerata abusiva se essa si fonda su fatti che l’istante conosceva già inizialmente, che non aveva alcuna ragione legittima di sottacere e che avrebbe potuto rivelare in una procedura ordinaria avviata con una semplice opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

Per contro, una domanda di revisione può entrare in considerazione per fatti e mezzi di prova rilevanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione della sentenza o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3; STF 6B_1138/2014 del 16 gennaio 2015; STF 6B_864/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 1.3.3; STF 6B_581/2014 del 15 agosto2014, consid. 3 in fine; STF 6B_54/2014 del 24 aprile 2014, consid. 3; STF 6B_310/2011 del 20 giugno 2011, consid. 1.3).

La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonnance pénale, in RPS 94/1977, pag. 426 citato in DTF 130 IV 72 consid. 2.3).

  1. In concreto, l’istante stesso afferma di essersi “opposto - seppur tardivamente
  • al decreto d’accusa in quanto era convinto di non essere responsabile per l’incidente della circolazione. Ancorché in quel momento non fosse in grado di provare la sua innocenza, visto che a causa dei traumi riportati non aveva memoria di quanto accaduto, era certo della sua innocenza, in quanto motociclista prudente e rispettoso. Aveva inoltrato opposizione al Pretore penale, nell’intento di spiegargli la sua attitudine alla guida e di convincerlo della sua innocenza.” (istanza di revisione n. 13 pag. 4).

L’istante ha, quindi, impugnato il decreto 21 agosto 2015 con cui il Presidente della Pretura penale dichiarava tardiva l’opposizione e respingeva l’implicita istanza di restituzione del termine di opposizione. Il reclamo è stato respinto dalla CRP con sentenza 26 ottobre 2015, ora passata in giudicato, e sia la tardività dell’opposizione sia la reiezione dell’istanza di restituzione del termine sono state confermate.

Nel frattempo, secondo accordi fra l’istante e l’assicurazione di __________, l’altro protagonista dell’incidente, era stata commissionata la perizia 21 luglio 2015, vertente sulla dinamica dell’incidente e segnatamente sulle velocità dei veicoli coinvolti.

Secondo l’argomentazione stessa dell’istante, la pretesa perdita di memoria riguardo alle circostanze dell’incidente, e la conseguente impossibilità - secondo le sue parole - di provare la sua innocenza, non ha avuto alcun ruolo nella presentazione tardiva dell’opposizione; al contrario, tale ritardo nell’interporre opposizione è dovuto esclusivamente ad una negligenza procedurale, come accertato dalla sentenza della CRP (CRP 60.2015.299, inc. Pret. penale doc. 13, consid. 4.5 pag. 12), e non al fatto che l’istante non conoscesse, rispettivamente avesse dimenticato le circostanze dell’incidente.

Tant’è vero che l’istante afferma di aver presentato l’opposizione proprio perché, a suo dire, tali circostanze non erano quelle riportate nella descrizione dei fatti del decreto di accusa, e che su di esse si era già espresso in occasione del verbale di polizia 13 novembre 2014, dove affermava, nonostante la pretesa difficoltà nel ricordare, di essere convinto che la sua velocità fosse comunque inferiore agli 80 km/h (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 5) e di poter escludere di aver adottato uno stile di guida particolarmente pericoloso (AI 1, VI IS 1 13.11.2014 pag. 6).

Diverso sarebbe se l’istante avesse accettato il decreto di accusa e rinunciato ad interporre opposizione ritenendone fondata l’esposizione dei fatti a causa dell’amnesia e se solo in seguito, grazie alle conclusioni della perizia, fosse venuto a conoscenza del fatto che le reali circostanze dell’incidente erano tali da scagionarlo.

Né si può seguire l’istante, quando sostiene che, a causa della tempistica di allestimento della perizia, non gli è stato possibile sottoporne le risultanze al PP e neppure lo sarebbe stato con l’opposizione (istanza di revisione n. 13 pag. 6). Proprio un’opposizione tempestiva, infatti, avrebbe permesso di avviare una procedura dibattimentale ordinaria (cfr. art. 356 cpv. 1 CPP), nell’ambito della quale l’istante avrebbe potuto chiedere al giudice l’allestimento di una perizia giudiziale o presentare una perizia di parte.

Di conseguenza, non costituendo un nuovo mezzo di prova né portando su fatti nuovi, la perizia addotta quale motivo di revisione non può essere ritenuta tale. L’istanza, inoltre, appare chiaramente volta ad ovviare alla negligente inosservanza del termine di opposizione e va altresì qualificata come abusiva.

  1. Per il resto, neppure le critiche mosse dall’istante agli accertamenti della polizia e alle conclusioni del PP - che su di esse si basano e che sfociano nel decreto d’accusa senza che sia stata ordinata alcuna perizia - quand’anche si trattasse di critiche fondate, possono costituire motivo di revisione e non hanno ad essere esaminate in questa sede. Esse andavano, semmai, proposte nell’ambito della procedura ordinaria a seguito di una (tempestiva) opposizione.

  2. Ritenuto quanto precede, non si può quindi che concludere che l’istanza non adempie le condizioni poste dalla giurisprudenza federale ed appare volta ad ovviare alla mancata inosservanza del termine di opposizione. Essa va, dunque, respinta.

Ciò considerato, i postulati interrogatori del signor __________, Ispettore sinistri presso __________, committente della perizia 21 luglio 2015, e dell’ing. __________, Studio di ingegneria __________, autore della stessa, risultano irrilevanti. Pertanto non vi si dà seguito.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.

Per questi motivi,

visti gli art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg. CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • spese complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’istante.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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