Incarto n. 17.2015.182
Locarno 31 maggio 2016/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Francesca Lepori Colombo e Matteo Galante
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 agosto 2015 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 agosto 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 3 novembre 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 24 novembre 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con AA n. 109/2010 dell’11 ottobre 2010 emanato dal Procuratore pubblico __________ AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di:
“1. furto
per avere,
nel periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009,
a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto, senza scasso, ai danni delle societàPC 3, PC 2 e diPC 1, dalle casseforti e dalle macchinette elettroniche e cambio-moneta degli esercizi pubblici PC 3, PC 2 ePC 4, denaro contante, per un valore complessivo denunciato di circa fr. 110'000.- (refurtiva parzialmente contestata dall’accusato);
violazione di domicilio
per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà degli aventi diritto, nei summenzionati esercizi pubblici, per commettere i furti di cui al punto 1 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli: art. 139 cifra 1 e 186 CP.”
Con AA aggiuntivo n. 58/2014 del 5 maggio 2014, sempre emanato dal Procuratore pubblico __________, egli è pure stato ritenuto autore colpevole di:
“1. ripetuta truffa, consumata e tentata
per avere,
nel periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2013,
a Lugano, Losanna, Massagno, Savosa e Vezia,
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, ripetutamente ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia terze persone, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello altrui, per un importo complessivo di CHF 79'187.15, rispettivamente tentato di indurle ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello altrui, per ulteriori complessivi CHF 57'771.-;
e meglio per avere,
1.1 a Lugano,
nel periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011,
tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 12b/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'300.-,
producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Barbengo 10.08.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché la fattura no. 29122009/07 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1401132 del 21.01.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 27 maggio 2011, ha respinto l’istanza;
1.2 a Lugano,
nel periodo
ingannato, rispettivamente tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest e PC 1, convenuto nella causa a procedura ordinaria no. 27a/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 520.-,
producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Casoro 17.07.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché la fattura no. 29122009/08 del 29.12.2009 e il precetto esecutivo no. 1403622 del 12.02.2010, inducendo così in errore l’Autorità giudiziaria, che con sentenza del 10 maggio 2011 ha parzialmente accolto l’istanza, condannando PC 1 al pagamento dell’importo di CHF 125.-, oltre interessi al 5% dal 09.01.2010, mentre per il restante importo di CHF 395.- ha respinto l’istanza;
1.3 a Lugano,
nel periodo 14 marzo 2010 - 2 marzo 2011,
tentato d’ingannare con astuzia la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest e PC 1, convenuto nella causa ordinaria civile no. 26b/10/O, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di CHF 1'440.-,
producendo quale documento giustificativo il rapporto di lavoro datato “Campione 13.04.2009”, da lui allestito e falsificato apponendovi la firma “PC 1”, nonché la fattura no. 13042009/01 del 13.04.2009 e il precetto esecutivo no. 1409264 del 10.03.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 2 marzo 2011, ha respinto l’istanza;
1.4 a Massagno e Savosa,
nel periodo 13 - 28 ottobre 2010,
ingannato con astuzia la locatrice PC 5 e la __________, amministratrice dell’immobile sito in Via __________ __________,
sostenendo in particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico ETH e di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 18 ottobre 2010, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni,
inducendo così la PC 5 a sottoscrivere, il 22 ottobre 2010, i contratti di locazione per l’appartamento no. 7 e per il posteggio interno “U” e a concedergliene l’uso dal 1. novembre 2010, anche perché l’imputato aveva nel frattempo trasmesso alla __________, la ricevuta postale datata 28 ottobre 2010 attestante l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di fr. 7'290.-, da lui pure falsificata,
occupando i summenzionati beni locati, senza pagare le pigioni mensili e le spese accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 10 maggio 2011, causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi CHF 23'725.50;
1.5 a Losanna,
nel periodo 27 gennaio - 21 marzo 2011,
tentato d’ingannare il Tribunal d’arrondissement di Losanna e le società PC 3 e PC 2, amministrate da PC 1, convenute nella procedura di conciliazione no. CC11.003968, tendente a ottenerne la condanna al pagamento a suo favore di complessivi CHF 54'636.-,
producendo quali documenti giustificativi i rapporti di lavoro datati “Montagnola 31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino 24.10.2009”, “Quartino 16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola 16.08.2009” e “Montagnola 2009”, da lui allestiti e falsificati apponendovi la firma “PC 1”, nonché le fatture no. 05012009/01 del 05.01.2009, no. 30102009/01 e no. 30102009/02 del 30.10.2009, no. 29122009/10, no. 29122009/11, no. 29122009/12 e no. 29122009/13 del 29.12.2009, con i precetti esecutivi no. 5294263 e no. 5294274 del 02.02.2010 e no. 5358929 e no. 5358930 del 12.04.2010, senza riuscire nel suo intento poiché l’Autorità giudiziaria, con sentenza del 21 marzo 2011, ha stralciato dai ruoli l’istanza, in quanto l’imputato non aveva pagato l’anticipo delle spese giudiziarie e non si era presentato all’udienza;
1.6 a Vezia,
nel periodo 25 aprile - 29 maggio 2012,
ingannato con astuziaPC 6, proprietario dell’immobile sito in Via __________ a __________,
sostenendo, in particolare e contrariamente al vero, di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 25 aprile 2012, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24 aprile 2012, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della decisione di tassazione 2010 datata 6 luglio 2011 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure
falsificata, attestante un reddito imponibile di CHF 148'200.-, quando in realtà era di soli CHF 48'200.-,
inducendo così PC 6 a sottoscrivere, il 30 aprile 2012, il contratto di locazione per l’appartamento no. 1 e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2012, anche perché l’imputato, nel periodo 7 - 29 maggio 2012 aveva ripetutamente fatto credere al locatore di avere aperto il conto deposito garanzia e di avervi versato il dovuto,
occupando il summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili (ad eccezione di due mensilità) e le spese accessorie, fino al 5 giugno 2013, causando al locatore un danno quantificato in complessivi CHF 25'547.95;
1.7 a Vezia,
nel periodo 10 aprile - 27 maggio 2013,
ingannato con astuziaPC 7, proprietaria dell’abitazione unifamiliare sita in Via __________ a __________,
sostenendo in particolare e contrariamente al vero, di essere un ingegnere informatico, di percepire uno stipendio mensile netto variante da CHF 9’000.- a CHF 11'000.- e di essere solvibile, producendo a questo scopo, il 10 aprile 2013, due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, da lui falsificate, attestanti che nei suoi confronti e nei confronti di sua moglie __________ non vi erano esecuzioni in corso e neppure iscrizioni di attestati di carenza di beni, nonché copia della decisione di tassazione 2011 datata 31 ottobre 2012 dell’Ufficio di tassazione di Lugano Città, da lui pure falsificata, attestante un reddito imponibile di CHF 128'200.-, quando in realtà era di soli CHF 28'200.-,
inducendo così PC 7 a sottoscrivere, il 25 maggio 2013, il contratto di locazione per la summenzionata abitazione e a concedergliene l’uso dal 1. giugno 2013, anche perché l’imputato nel frattempo le aveva trasmesso la ricevuta postale datata 27 maggio 2013 attestante l’avvenuto pagamento della prima pigione mensile di fr. 2'400.-, da lui pure falsificata,
occupando il summenzionato bene locato, senza pagare le pigioni mensili e le spese accessorie, fino al momento dello sfratto avvenuto il 18 novembre 2013, causando alla locatrice un danno quantificato in complessivi di CHF 29'788.70;
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1 del presente atto d’accusa, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
formato documenti falsi e fatto uso dei medesimi a scopo d’inganno,
2.1 nelle circostanze descritte ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5,
falsificato i rapporti di lavoro datati “Barbengo 10.08.2009”, “Casoro 17.07.2009”, “Campione 13.04.2009”, “Montagnola 31.12.2008”, “Montagnola 20.10.2009”, “Quartino 24.10.2009”, “Quartino 16.09.2008”, “Quartino 3 agosto 2009”, “Montagnola 16.08.2009” e “Montagnola 2009”, allestendoli e apponendovi di proprio pugno la firma “PC 1”, così da ottenere dei falsi riconoscimenti delle sue prestazioni, utilizzandoli poi, con le rispettive fatture, per mettere in atto le summenzionate truffe e tentate truffe;
2.2 nelle circostanze descritte ai punto 1.4 e fino al 6 dicembre 2010,
falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 18.10.2010 e le tre ricevute postali datate 28.10.2010, 29.11.2010 e 02.12.2010, così da dimostrare alla PC 5 e alla __________, la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché l’avvenuto pagamento del deposito di garanzia di CHF 7'290.- e indurre così la locatrice a sottoscrivere i summenzionati contratti di locazione, rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione dei mesi di novembre e dicembre 2010;
2.3 nelle circostanze descritte al punto 1.6,
falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 24.04.2012 e la decisione di tassazione datata 06.07.2011, così da dimostrare a PC 6 la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 148'200.- e indurre così il locatore a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione;
2.4 nelle circostanze descritte al punto 1.7,
falsificato le due dichiarazioni dell’Ufficio di esecuzione di Lugano datate 10.04.2013, la decisione di tassazione datata 31.10.2012 e la ricevuta postale datata 27.05.2013, così da dimostrare a PC 7 la solvibilità sua e quella di sua moglie, nonché di avere un reddito imponibile di CHF 128'200.- e indurre così la locatrice a sottoscrivere il summenzionato contratto di locazione,
rispettivamente per poter dimostrare l’avvenuto pagamento del primo canone di locazione;
per avere,
a Vezia, nel periodo 25 aprile - 28 maggio 2013,
pubblicando sul sito internet __________ frasi lesive dell’onore di PC 8 ePC 9, segnatamente tacciandoli di “morti di fame” e accusandoli di non avergli corrisposto quanto dovuto per una prestazione da lui eseguita e relativa al suddetto sito internet, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla loro riputazione;
minaccia
per avere,
a Vezia, il 28 settembre 2013, in Via __________,
proferendo nei confronti di PC 7 e PC 10 la frase “vi spacco la testa”, incusso loro spavento e timore;
danneggiamento
per avere,
a Vezia, nel periodo 28/30 settembre 2013, in Via __________,
intenzionalmente danneggiato, forzandola, la porta esterna e quella interna del locale tecnico dello stabile di proprietà di PC 7;
violazione di domicilio
per essersi,
a Vezia, nel periodo 23 ottobre - 18 novembre 2013,
trattenuto nell’appartamento in Via __________, di proprietà di PC 7, nonostante il Tribunale federale con decreto del 23 ottobre 2013 gli avesse comunicato che al suo ricorso contro la decisione 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano di rimettere a disposizione della proprietaria l’abitazione entro il 31 agosto 2013, non era stato concesso effetto sospensivo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli artt. 146 cpv. 1, 251 cifra 1, 173, 180, 144 cpv. 1 e 186 CP.”
Con ulteriore AA aggiuntivo n. 21/2015 del 26 febbraio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, egli è stato infine imputato anche di:
“1. estorsione (aggravata)
per avere, la notte del 20/21.06.2014, a Lugano, in via __________ (abitazione della vittima), a Morcote, Cassarate, Vezia e Bissone, alfine di procacciarsi un indebito profitto, usando violenza e minaccia nei confronti diPC 11, indotto quest’ultimo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio;
e meglio,
creando dapprima un clima di timore tale da confondere PC 11, facendolo uscire di casa con l’inganno, in particolare con la scusa di ottenere, in tarda notte, un passaggio con l’auto sino a casa, facendolo girare in più località del Sottoceneri, prima a Morcote, poi a Cassarate e a Vezia,
conducendolo quindi in una strada a fondo cieco e una volta sceso dall’auto, improvvisamente infilandosi un paio di guanti di plastica trasparenti, prendendolo di peso sul davanti per gli avambracci e gettandolo a terra, esternandogli più volte l’espressione di minaccia “ti voglio uccidere” e dicendogli di possedere una pistola, strappandogli gli occhiali di dosso e danneggiandoli, tenendolo fermo a terra con il suo peso, con una mano sul collo e l’altra sulla bocca, strappandogli con le mani dalla bocca dei ponti dentali, facendolo poi pure girare con la faccia a terra e spingendolo a terra con il suo corpo,
per poi ricondurlo a casa sua, confuso e frastornato, approfittando del particolare stato di shock della vittima,
indotto PC 11, presso la propria abitazione, a consegnargli la carta di identità e la carta bancaria e successivamente, a Bissone, a digitare il codice PIN della carta bancaria presso un postomat, riuscendo così ad ottenere, indebitamente, l’importo di CHF 1'000.00, che ha trattenuto sulla sua persona;
sequestro
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), rapito con l’inganno PC 11, facendolo uscire di casa con la scusa di farsi accompagnare a casa e per averlo mantenuto sequestrato, privandolo della sua libertà personale, in specie approfittando dello stato di palese shock della vittima dopo i fatti di cui al punto precedente, conducendolo sino al locale __________, dove PC 11 è rimasto pressoché immobile e senza proferire parola fino a quando, riportandolo a casa, dopo aver posteggiato l’auto, gli ha ordinato “tu devi entrare nel baule” e, nonostante il tentativo di PC 11 di scappare, lo ha raggiunto prendendolo per un braccio e trascinandolo verso l’auto, ripetendogli di nuovo più volte di entrare nel baule e successivamente che si sarebbe costituito in polizia;
desistendo poco dopo, improvvisamente, dai suoi intenti, allontanandosi;
ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (in parte tentato e in parte di lieve entità)
per avere, nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2014, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia, Melide e Lugano, alfine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo e indebito della carta di credito di terzi, nonché dell’account personale di terzi della __________,
ripetutamente influito o tentato di influire sul processo elettronico di trattamento di dati di un sistema informatico provocando così per mezzo dei risultati erronei ottenuti un trasferimento di attivi in suo favore per un valore complessivo di CHF 2'254.05, rispettivamente tentando di ottenere l’importo di CHF 6'364.00;
e meglio,
3.1. nel periodo 20.06.2014 - 29.06.2016, a Bissone, Melano, Balerna, Grancia, Melide e Lugano, ai danni di PC 11, successivamente ai fatti di cui al punto 1, servendosi in modo abusivo della carta di credito e bancaria di PC 11, effettuato acquisti presso vari negozi e distributori di benzina per un valore complessivo di CHF 904.05, rispettivamente tentando di effettuare acquisti in svariati negozi ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di CHF 6'364.00;
segnatamente,
3.1.1. il 21.06.2014, alle ore 03.32, a Melano, presso l’esercizio pubblico __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 680.00;
3.1.2. il 21.06.2014, alle ore 14.14, a Lugano, presso il negozio di parrucchiere __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 75.00;
3.1.3. il 21.06.2014, alle ore 14.35, tentando di effettuare presso il negozio __________ di Grancia, il pagamento di CHF 455.00;
3.1.4. il 21.06.2014, alle ore 15.00, a Grancia, presso il negozio __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 119.00;
3.1.5. il 21.06.2014, alle ore 15.57, tentando di effettuare presso il negozio __________, di Melano, il pagamento di CHF 162.00;
3.1.6. il 21.06.2014, alle ore 21.38, a Melano, presso il distributore di benzina __________, effettuando il pagamento dell’importo di CHF 30.05;
3.1.7. il 22.06.2014, dalle ore 00.40 alle ore 01.48, tentando, in più occasioni, di effettuare presso l’esercizio pubblico __________ di Melano, il pagamento di un importo complessivo di CHF 2'900.00 (CHF 200.00, CHF 300.00, CHF 600.00, CHF 600.00, CHF 600.00 e CHF 600.00);
3.1.8. il 22.06.2014, alle ore 16.57, tentando di effettuare presso il ristorante __________ di Melano il pagamento di CHF 10.00;
3.1.9. il 23.06.2014, alle ore 15.58, tentando di effettuare presso la __________ di Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.1.10. il 23.06.2014, alle ore 20.50, tentando di effettuare presso la società __________ di Balerna il pagamento di CHF 200.00;
3.1.11. il 26.06.2014, alle ore 15.10, tentando di effettuare presso la __________ di Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.1.12. il 28.06.2014, alle ore 01.10, tentando di effettuare presso il ristorante __________ di Melano il pagamento di CHF 187.00;
3.1.13. il 29.06.2014, alle ore 21.50, tentando di effettuare presso la __________ di Melano il pagamento di CHF 150.00;
3.2. il 01.03.2014 e il 30.04.2014, a Lugano, ai danni diPC 12, ottenendo, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della vittima, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo di CHF 150.00;
3.3. nel periodo 28.04.2014 - 08.07.2014, ad Agno, ai danni della societàPC 13, ottenendo, in 11 distinte occasioni, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della società, la ricarica telefonica della propria utenza, per un valore complessivo di CHF 1’200.00;
ripetuta truffa (per mestiere)
per avere, nel periodo giugno 2008 - giugno 2014, a Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone, alfine di procurarsi un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia 6 persone affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio,
ottenendo così, con tale agire, denaro per un valore complessivo di CHF 145'374.00,
e meglio,
4.1. nel periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, affermando, contrariamente al vero di aver frequentato il politecnico di Zurigo, di essere un pilota di elicotteri, di avere un conto bancario bloccato dalla Pretura, con un saldo di diverse centinaia di migliaia di CHF, di essere in attesa di ricevere dalla ENI un importo consistente di denaro, di dover pagare le prestazioni AVS dei suoi dipendenti, di essere in procinto di concludere un importante progetto lavorativo,
fingendosi con astuzia suo amico e facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere, per poter mantenere i suoi figli e per l’impellente conclusione del suo progetto lavorativo, sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, approfittando quindi dell’ingenuità, della generosità d’animo e pure della vulnerabilità di PC 12, facendo leva sui di lui sentimenti di persona caritatevole,
indotto con astuzia quest’ultimo, a consegnargli, in 20 occasioni, denaro per un totale di CHF 90'000.00; soldi da lui utilizzati per lo più presso il locale __________ di Melano, ben sapendo che non li avrebbe più restituiti;
4.2. nel periodo 25.06.2008 - 15.03.2014, a Bissone, presso l’Hotel Campione, affermando e facendogli credere, contrariamente al vero, di avergli fornito e mantenuto funzionante nel corso degli anni un sistema satellitare performante, in realtà risultato essere fasullo,
indotto con astuzia il titolare dell’Hotel, PC 20, a consegnargli, in più occasioni, l’importo complessivo di CHF 37'664.00;
4.3. nel corso del 2008, a Morcote, riferendole, contrariamente al vero, di non avere i soldi per pagare l’affitto di casa e per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della generosità d’animo di PC 22, indotto con astuzia quest’ultima a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto, e meglio l’importo di CHF 2'700.00, non l’avrebbe più restituito;
4.4. in data 30.09.2009, a Malvaglia e Bissone, facendogli intendere falsamente di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito per poter provvedere all’immediato trasferimento dal Canton Berna al Canton Ticino, tramite REGA, della sorella, degente malata terminale,
indotto con astuzia PC 14 a consegnargli l’importo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, solo parzialmente restituito, ben sapendo che il saldo scoperto di CHF 1'250.00 non l’avrebbe più restituito;
4.5. nel corso del 2009, a Morcote, riferendogli, contrariamente al vero, di non avere i soldi per mantenere i figli e l’intera famiglia, approfittando della generosità d’animo di __________, indotto con astuzia quest’ultimo a consegnargli l’importo di CHF 2'000.00, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;
4.6. nel periodo inverno 2013 - maggio 2014, a Manno e Vezia, approfittando della generosità d’animo, della lunga conoscenza e della fiducia di PC 21, ripetutamente ingannato con astuzia quest’ultimo, inducendolo così a consegnargli denaro e merce per un valore complessivo di CHF 11'760.00;
e meglio,
4.6.1. riferendogli, nel corso dell’inverno 2013, contrariamente al vero, che gli si era rotta l’automobile e che aveva urgente bisogno di utilizzarne una,
indotto quest’ultimo a consegnargli in tutta fretta la propria autovettura Alfa Romeo 156, ben sapendo che non avrebbe mai onorato il relativo prezzo di acquisto di CHF 5’000.00, pattuito al momento della consegna;
4.6.2. nel corso dei primi mesi del 2014, indotto quest’ultimo a consegnargli materiale elettrico per un valore di CHF 1'760.00, ben sapendo che non l’avrebbe mai pagato;
4.6.3. nel corso del periodo aprile 2014 - maggio 2014, facendogli intendere di trovarsi nell’urgenza di dover chiedere un prestito, per poter vivere (lui e la sua famiglia) e per poter concludere un importante lavoro per la ENI, grazie al quale avrebbe potuto onorare i precedenti debiti esistenti nei di lui confronti (punti 4.6.1 e 4.6.2), sollecitando insistentemente l’ottenimento del denaro, senza il quale l’affare sarebbe sfumato, promettendogli, contrariamente al vero, la restituzione in tempi brevi del prestito, facendo leva sui di lui sentimenti di persona caritatevole,
indotto PC 21 a consegnargli, in due occasioni, l’importo complessivo di CHF 5'000.00, a titolo di prestito, ben sapendo che non l’avrebbe più restituito;
ripetuta appropriazione indebita (in parte di lieve entità)
per essersi, nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno e Ponte Tresa, alfine di procacciarsi un indebito profitto, appropriato di denaro di terzi, per un valore complessivo di CHF 850.00, a lui consegnato per determinati scopi, ma da lui utilizzato a titolo personale,
e meglio,
5.1. nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno, ottenuto dalla società PC 13 l’importo di CHF 350.00 affinché procedesse al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima società; denaro da lui utilizzato per scopi personali;
5.2. il 03.07.2014, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 15 l’importo di CHF 250.00 per l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per scopi personali;
5.3. il 03.07.2014, a Ponte Tresa, ottenuto da PC 16 l’importo di CHF 250.00 per l’acquisto di un PC Asus Notebook i5 8GB 1 TB; denaro da lui utilizzato per scopi personali;
ripetuto furto (in parte di lieve entità)
per avere, nel periodo 14.12.2012 - 14.05.2014, a Paradiso, Balerna e Muzzano, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di CHF 1'850.05;
e meglio,
6.1. in data 13/14.05.2014, a Paradiso, presso l’abitazione dell’ex suocero, previo scasso, sottratto ai danni diPC 17, l’importo di CHF 1'100.00;
6.2. in data 23.06.2014, a Balerna, presso il distributore di benzina Tamoil, sottratto ai danni dellaPC 18, benzina per un valore di CHF 50.05;
6.3. in data 14.11.2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19 della società PC 19, sottratto, ai danni della medesima, dalla cassa registratrice del negozio, l’importo di CHF 700.00;
danneggiamento
per avere, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 per un valore denunciato di danno di CHF 932.40;
violazione di domicilio
per essersi introdotto, nelle circostanze di cui al punto 6.1, alfine di perpetrare il suddetto furto, previo scasso della porta d’ingresso, all’interno dell’appartamento in uso agli ex suoceri PC 17;
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo marzo 2014 - 31.10.2014, a Bellinzona, omesso, benché potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, di Bellinzona, che ha anticipato i contributi alimentari da lui dovuti in favore dei figli minorenni G. (23.02.2006) e S. (20.01.2008), conformemente a quanto stabilito dal Pretore della giurisdizione di Lugano con decreto 14.01.2014, per un importo complessivo di CHF 12'600.00;
ripetuta guida senza assicurazione
per avere, nel periodo 07.07.2014 - 09.07.2014 (giorno dell’arresto), a Ponte Tresa, Lugano ed in altre svariate località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________, ben sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
lesioni semplici
per avere, nel corso del febbraio 2013, a Vezia, in occasione di un litigio relativo a questioni amministrative della casa, colpendola in testa con un classificatore, cagionato una ferita al mignolo della mano destra della moglie __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 156 cpv. 3 CP, art. 183 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 146 cpv. 1 e 2 CP, art. 138 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 144 cpv. 1 CP, art. art. 186 CP, art. 217 cpv. 1 CP, art. 95 cpv. 1 let. b CP, art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP;
richiamato l’art. 172ter CP.”.
Esperito il dibattimento, con sentenza 24 agosto 2015, la Corte delle assise criminali, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1.1. ripetuto furto per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
1.1.1. nel periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino, ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC 4, denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3, PC 2 e PC 1;
1.1.2. il 13/14 maggio 2014, a Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr. 1'100.--;
1.1.3. il 14 novembre 2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai danni della PC 19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;
1.2. ripetuta violazione di domicilio
1.2.1. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi indicati;
1.2.2. per essersi trattenuto, dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento di Via alla __________ a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il Tribunale federale con decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da lui presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano;
1.2.3. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del dispositivo;
1.3. ripetuta truffa, in parte tentata e in parte qualificata siccome commessa in parte per mestiere, per avere, per procacciarsi un indebito profitto,
1.3.1. nel periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia, in tre distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale giustificativo delle richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al pagamento in suo favore di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC 1 un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;
1.3.2. nel periodo 13 ottobre 2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con astuzia gli impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre 2010 in nome e per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era ubicato l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di complessivi fr. 22'670.50;
1.3.3. nel periodo 27 gennaio 2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con astuzia il Tribunal d’arrondissement, producendo falsa documentazione nell’ambito di una procedura di conciliazione tendente ad ottenere la condanna delle società PC 3 e PC 2 al pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;
1.3.4. nel periodo 25 aprile 2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6, fornendogli falsa documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di sua proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;
1.3.5. nel periodo 10 aprile 2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,
ingannato con astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr. 17'009.85;
1.3.6. nel periodo gennaio 2014 - giugno 2014, a Lugano, ingannato con astuzia PC 12, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli in 20 occasioni denaro contante a titolo di prestito per un ammontare complessivo di fr. 90'000.--, importo mai restituito;
1.3.7. nel periodo 25 giugno 2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________, ingannato con astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in più occasioni l’importo complessivo di fr. 37'060.--;
1.3.8. il 30 settembre 2009, a Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo solo parzialmente restituito;
1.3.9. nel dicembre 2009, a Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;
1.3.10. nel periodo aprile - maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;
1.4. ripetuta falsità in documenti
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22 documenti falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 del dispositivo;
1.5. diffamazione
per avere,
a Vezia, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,
tacciando sul sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di fame” ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una prestazione professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole;
1.6. minaccia
per avere, il 28 settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la testa”, incusso loro spavento e timore;
1.7. ripetuto danneggiamento
per avere,
1.7.1. nel periodo 28/30 settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile di proprietà di PC 7;
1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 provocando un danno quantificato in fr. 932.40.--;
1.8. estorsione aggravata per avere,
la notte del 20/21 giugno 2014,
a Morcote, Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo di un pericolo imminente all’integrità corporale, indotto PC 11 a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta d’identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della carta bancaria presso il postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi indebitamente dell’importo di fr. 1'000.--;
1.9. sequestro di persona e rapimento
per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone, successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con minaccia PC 11, costringendolo a seguirlo presso il locale __________ di Melano, dove l’ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;
1.10. ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve entità
per avere, a scopo di indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e meglio,
1.10.1. nel periodo 20 giugno 2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia, Balerna, servendosi della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un valore complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--;
1.10.2. il 17 aprile 2014, a Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di PC 12, ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di fr. 150.--;
1.10.3. nel periodo 28 aprile 2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11 occasioni la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo di fr. 1'200.--;
1.11. appropriazione indebita
per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta PC 13 per procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima società;
1.12. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere, nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona, omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni, conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--;
1.13. ripetuta guida senza assicurazione
per avere, nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte Tresa, Lugano ed in altre località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
e meglio come descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e 21/2015 e precisato nei considerandi.”
Egli è per contro stato prosciolto dalle imputazioni di:
truffa di cui al punto 4.3, 4.6.1 e 4.6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;
ripetuta appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015;
furto di cui al punto 6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;
trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9 dell’atto d’accusa 21/2015 per il periodo agosto 2014 - ottobre 2014;
lesioni semplici di cui al punto 11 dell’atto d’accusa 21/2015.
AP 1 è stato così condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché alla multa di fr. 200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 3 (tre) giorni.
Egli è stato parimenti condannato al risarcimento agli accusatori privati dei seguenti importi:
in favore degli accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv. __________, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015 per spese legali;
in favore dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia, fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno;
in favore degli accusatori privati PC 7 e PC 10, rappr. dall’avv. __________, fr. 17'254.85 quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono stati rinviati al compente foro civile;
in favore dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale risarcimento del danno;
in favore dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05 quale risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese legali;
in favore dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr. 90'000.-- quale risarcimento del danno;
in favore dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;
in favore dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;
in favore dell’accusatore privatoPC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.-- quale risarcimento del danno;
in favore dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale risarcimento del danno;
in favore dell’accusatore privatoPC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale risarcimento del danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile;
in favore dell’accusatore privato PC 18, 6828 Balerna, fr. 50.05;
in favore dell’accusatore privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale risarcimento del danno.
Le pretese di risarcimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9 sono state rinviate al competente foro civile, mentre l’istanza di risarcimento dell’accusatore privato PC 22è stata respinta.
Inoltre, la Corte di prime cure ha ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP del condannato, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
È, poi, stata ordinata la confisca degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione di 2 tessere Kaba, da dissequestrare in favore di __________, della fattura __________, dell’Iphone bianco, di 3 schede elettroniche e di 2 scatolette elettroniche, da dissequestrare in favore dell’imputato.
Parimenti sono stati ordinati il dissequestro e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore privato PC 17, nonché il sequestro conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali.
La tassa di giustizia e le spese procedurali sono state poste a carico del condannato in ragione di 4/5.
Infine, la Corte di prime cure ha pure deciso in merito alle spese della difesa d’ufficio ed ha approvato la nota d’onorario del patrocinatore.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 24 novembre 2015, con cui ha precisato di confutare i dispositivi n. 1 (in tutti i suoi sotto punti), 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11, chiedendo di essere prosciolto da ogni accusa poiché non punibile ai sensi dell’art. 19 CP, non essendo egli al momento dei fatti, stato in grado di valutare il carattere illecito dei suoi atti o di comportarsi secondo tale valutazione. Inoltre ha postulato che venga ordinato un trattamento ambulatoriale al di fuori del carcere. Di riflesso chiede pure che egli venga liberato da ogni obbligo di risarcimento dei danni provocati con i reati, che vengano revocate le confische e l’ordine di dissequestro di fr. 1'100.- a favore dell’AP PC 17;
esperito il pubblico dibattimento il 23 maggio 2016 2016 durante il quale:
il PP ha invocato la conferma della sentenza impugnata, illustrando i motivi per i quali l’accusato debba essere considerato pienamente responsabile;
l’avv. DI 1, difensore di AP 1, ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti. In modo particolare ha sviscerato i motivi per i quali la perizia giudiziaria non è affidabile, mentre quella di parte è scientificamente fondata, per cui il prevenuto deve essere considerato non punibile. Sulla commisurazione della pena in quanto tale non ha sollevato alcun tipo di contestazione, nemmeno in via subordinata. Per contro ha ribadito la richiesta di garantire un trattamento ambulatoriale, fuori dal carcere, ai sensi dell’art. 63 CP. Infine ha postulato la tassazione della propria nota d’onorario per la procedura d’appello, per complessivi fr. 27'250.40.
ritenuto
L’accusato
“Sono nato a __________ ma sono cresciuto nel __________. Ho frequentato le scuole dell’obbligo a __________, __________ e __________. Mio papà faceva il muratore, adesso è in pensione, mia mamma era casalinga, ora in pensione. Ho un fratello e una sorella, entrambi minori di me. Non vedo e non sento più i miei genitori, da quando mi sono separato, vedo e sento abitualmente i miei fratelli che abitano nel __________.
Dopo le scuole dell’obbligo ho svolto la __________ di __________ come elettro-meccanico, nel frattempo di sera frequentavo dei corsi d’informatica privati a Lugano. Finito l’apprendistato sono andato a Zurigo a lavorare come elettromeccanico, a tempo parziale, coltivando sempre la passione per l’informatica. Per questo ho continuato la specializzazione nell’informatica presso scuole private di cui ora non ricordo il nome. I corsi presso queste scuole erano perlopiù nel tardo pomeriggio. Contemporaneamente frequentavo dei corsi di lingua tedesca e inglese. Una parte dei corsi l’ho svolta a Zurigo, ma l’ultima parte l’ho fatta a Milano, ottenendo infine il certificato di MCSE (Microsoft Certificate System Engineer) all’età di circa 28/30 anni.
Ho continuato a frequentare corsi di specializzazione d’informatica, lavorando nel medesimo tempo come elettromeccanico.
In quel periodo, terminati gli studi a Milano, lavoravo a __________ presso la __________ dove sono rimasto per un paio d’anni. In seguito ho lavorato alla __________ di __________ per qualche anno.
In seguito ho fatto il militare e poi ho deciso di mettermi in proprio nell’ambito dell’informatica e dell’elettronica. Da circa 11 anni mi sono notificato come indipendente presso l’AVS. I servizi che prestavo andavano dall’istallazione di server, all’allestimento di telefonia IP, alla videosorveglianza con gestione remota (quando il proprietario riesce a verificare l’operatività del sistema anche da distanza), ecc.
Il mio lavoro é sempre andato bene e mi ha sempre dato il necessario per vivere. Non ricordo quanto guadagnassi mensilmente. In seguito ho deciso di iscrivere la mia ditta presso l’Ufficio competente, il Registro di commercio, per poter partecipare ad un concorso d’appalto, per questo ho iscritto la __________, che è poi fallita nel 2012. Tutt’oggi sono attivo in questo medesimo ambito. In passato avevo un ufficio sotto casa, a __________, come pure in via __________ a __________ ma ora, non avendo più residenza in Svizzera, non ho più alcun locale dove tengo tutta la documentazione amministrativa relativa alla mia attività. Ho tutto su supporti informatici.
In Svizzera ho lavoro, ma non ho intenzione di riferire i nomi dei miei clienti; stessa cosa per l’Italia, dove oggi risiedo.
Mi sono sposato circa 7 anni fa con __________, dalla quale ho avuto due figli, __________ e __________, di 8 e 6 anni.
Con la mia ex moglie ho vissuto prima a __________ e poi a __________. Tutt’oggi la mia ex moglie e i miei figli vivono a __________. Mi sono separato nel mese di novembre 2013 e da quel momento ho vissuto in albergo a __________ e poi in via __________ a __________. Mi trovo a Bologna dal 22 giugno 2014.
Ho già riferito che è mia intenzione ritornare in Ticino.
ADR che ultimamente ho guadagnato bene, quanto necessario per vivere. (cfr. VI 09.07.2014; dichiarazioni confermate in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1 al V. DIB)”.
L’estratto UEF di AP 1, a valere sino al 1. aprile 2015 riporta di 33 esecuzioni per complessivi fr. 217'466.95, cui si aggiungono 111 attestati di carenza beni per totali fr. 165'501.25 (cfr. doc. TPC 14), situazione che nel frattempo non è certamente migliorata, come provato con la documentazione prodotta al processo d’appello (doc. dib. d’appello 2).
In merito ai suoi precedenti, ci si limita a rilevare come l’appellante abbia subito una condanna penale al pagamento di una multa di fr. 500.- per grave infrazione alla LCStr, sospesa condizionalmente per un anno, inflitta con DA del 18 luglio 2005 (doc. TPC 15), oltre ad una condanna a 25 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (prolungato poi di un ulteriore anno, con la menzionata decisione del 18 luglio 2005), decretata dal Tribunale militare 8, Berna per omissione del servizio e assenza ingiustificata e inosservanza di prescrizioni di servizio (AI 10 inc. 2009.1871; AI 9 inc. 2011.572; AI 2 inc. 2014.4528).
In Italia è incensurato (doc. TPC 16).
Inspiegabilmente
Negli ultimi sei mesi ha avuto ben 5 rapporti disciplinari, prevalentemente per scatti d’ira, sfociati in 3 occasioni anche in vie di fatto ai danni di co-detenuti. In un caso di questi, invece, egli è stato punito con 5 giorni di isolamento e fr. 200.- di multa per aver craccato (cioè violato il sistema di sicurezza del software) il circuito telefonico interno della prigione. Atto per il quale si è subito autodenunciato e che egli ha commesso, a suo dire, per sfida, per gioco, dopo che l’informatico del carcere ed il capo dei sorveglianti gli avevano detto che non ne sarebbe stato capace (verb. dib. d’appello, pag. 3).
I fatti
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, onde evitare di appesantire inutilmente la presente decisione, appare opportuno rinviare al considerando n. 2 ed ai suoi sottopunti della sentenza impugnata (da pag. 23 a pag. 111).
Quale valido riassunto, e non potrebbe essere altrimenti, si richiama il dispositivo di condanna del verdetto in questione, ripreso per esteso nella parte introduttiva di questo giudizio.
Incapacità o scemata imputabilità
Fondandosi sulla controperizia da lui commissionata al dr. med. __________, AP 1 sostiene che nel compimento dei reati egli non si rendesse conto di quello che faceva, essendosi preoccupato soltanto di perseguire il proprio personale ed esclusivo interesse, sicché deve essere considerato incapace di discernimento ai sensi dell’art. 19 CP (dichiarazione d’appello, pag. 17). L’appellante rileva come il perito di parte abbia ben evidenziato che egli non era in grado di valutare il carattere illecito dei suoi atti e non era in grado di comportarsi secondo tale valutazione, essendo lui collocabile in un quadro di “perversione narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e pseudologici”, turba psichica con la quale si possono mettere in relazione i reati commessi (dichiarazione d’appello, pag. 38 seg. ). Di conseguenza, sono a suo avviso errate le conclusioni della perita giudiziaria, secondo le quali le sue capacità intellettive e caratteriali al momento dei fatti non erano compromesse e gli consentivano di essere cosciente del carattere illecito dei suoi atti, nonché di comportarsi in piena consapevolezza di quanto stava facendo. A sua detta, l’esperta incaricata dal Ministero pubblico, dr. Med. __________ , non avrebbe valutato correttamente “tutta una serie di comportamenti, attitudini, azioni, atti mancati, ideazioni, fissazioni, costruzioni mentali, la sua autoreferenzialità, le sue idee prevalenti, le varie pseudologie, gli stati dissociativi, il non riconoscimento dei dati di realtà, il Falso sé, gli innumerevoli episodi maniacali, le idee di grandezza, le mitomanie, la coazione a ripetere, etc.”.
Sempre fondandosi sul referto peritale difensivo - che ha concluso per un alto rischio di recidiva in relazione ai reati economici, e che ha asserito che egli necessita di un trattamento ambulatoriale, da eseguirsi con il suo consenso e, soprattutto, non in costanza di espiazione della pena - l’appellante chiede che la sentenza di prime cure venga rivista in tal senso anche su questo punto. In sostanza postula che, parallelamente al proscioglimento, venga deciso il proseguimento del trattamento ambulatoriale, misura da eseguirsi in una struttura idonea esterna al carcere.
In seguito i primi giudici hanno riportato quanto è risultato dalle risposte alle domande di completazione della perizia giudiziaria, che in sostanza ne hanno confermato conclusioni e contenuti.
Da ultimo, è stato analizzato il contenuto del referto del dr. med. __________, che ha concluso per l’incapacità di valutare il carattere illecito e per un’incapacità di agire secondo tale valutazione (sentenza impugnata, pag. 117).
Tutto ben ponderato, la Corte di prime cure ha ritenuto affidabili le conclusioni della perizia giudiziaria e le ha fatte proprie stabilendo che AP 1, quando ha commesso i reati, era penalmente responsabile delle proprie azioni. Per contro il referto di parte è stato considerato poco chiaro, incompleto e a tratti contraddittorio e quindi non atto a mettere in discussione quanto scritto dalla dr. med. __________.
Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (cpv. 2).
Secondo la giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve, infatti, essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato né di qualsiasi turba psichica né di qualsiasi diminuzione della facoltà di controllarsi, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; STF 6B_857/2014 del 5 febbraio 2015 consid. 1.3.; 6B_1032/2014 dell’8 gennaio 2015 consid. 1.3.2.; 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1).
Detto in altri termini, sempre secondo la giurisprudenza, la psicopatia, che caratterizza la personalità della maggioranza dei delinquenti comuni, non equivale ad una anomalia mentale ai sensi del diritto penale (DTF 98 IV 153 consid. 3a; 100 IV 129, 130). Solo per gli psicopatici che soffrono di problemi marcati e la cui struttura mentale si scosta nettamente da quella di altri criminali recidivi è ipotizzabile il riconoscimento di un’incapacità o di una scemata imputabilità (DTF 98 IV 153 consid. 3a; 100 IV 129, 130; cfr. CIM-10/ICD-10, Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement, par l'Organisation mondiale de la santé, versione 2008, http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/V).
In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che è data una diminuzione della facoltà di valutare il carattere illecito dell’atto quando il riconoscimento dell’illiceità del gesto è nettamente più difficile per l’autore che per le persone psichicamente normali. Anche se l’autore sapeva che il suo gesto era punibile, l’art. 19 CP torna applicabile se, a seguito del suo stato mentale, egli non era in grado di comprendere, se non con difficoltà, l’idea di illiceità che sta alla base del divieto violato. D’altro lato, è, invece, data, sempre secondo la giurisprudenza del TF, compromissione della capacità d’agire secondo la valutazione del carattere illecito del gesto quando l’autore, a seguito del suo stato mentale, avrebbe potuto resistere alla tentazione di commettere il reato soltanto con uno sforzo di volontà fuori del comune, ritenuto che, in quest’ambito, non qualsiasi diminuzione della capacità di dominarsi può essere considerata sufficiente (DTF107 IV 3; 102 IV 225; 91 IV 64; 77 IV 215; Maier/Möller, Das gerichtspsychiatrische Gutachten gemäss Art. 13 StGB, Zurigo 1999, pag. 74).
a. Gli art. 182 e segg. CPP si riferiscono unicamente alle perizie ordinate dal ministero pubblico o dal giudice: tali norme non regolano il ruolo delle perizie di parte (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Edizione, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 182, n. 7, pag. 333).
Queste ultime non costituiscono mezzi di prova ai sensi degli art. 139 e segg. CPP, ma semplici allegazioni di parte di cui il giudice deve, nondimeno, tenere conto nel suo giudizio (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; DTF 127 I 73 consid. 3f/bb; 125 V 351 consid. 3c; Heer, Basler Kommentar, StPO, 2. Edizione, Basilea 2014, ad art. 182, n. 10, pag. 1398 e ad art. 189, n. 6, pag. 1468; Donatsch, Kommentar zur StPO, 2. Edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 182, n. 15, pag. 1008; Vuille, Commentarire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 182, n. 18, pag. 838; contra: Schmid, Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333 secondo cui la perizia di parte è un mezzo di prova come ogni altro che, tuttavia, necessita di un apprezzamento particolarmente attento da parte del giudice). Poco importa, al riguardo, che l’esperto non sia stato scelto, istruito e pagato dalle autorità penali ma da una persona interessata all’esito del procedimento, che le esigenze poste dagli art. 183 e 56 CPP non siano state rispettate, che l’esperto non abbia avuto accesso all’intero incarto e che non risponda penalmente del suo operato giusta l’art. 307 CP (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; Donatsch, op. cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867). Questi aspetti, uniti all’esperienza secondo cui una perizia privata viene prodotta soltanto se è favorevole al mandante, fanno però sì che essa debba essere valutata con cautela (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; 6B_269/2012 del 17 luglio 2012 in cui il TF ha stabilito che non è arbitrario considerare più oggettiva l’opinione espressa dai periti giudiziari rispetto a quella del medico curante; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 182, n. 7, pag. 333; Donatsch, op. cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867).
Se sviscera, in maniera seria e credibile, lacune o contraddizioni che emergono dalle conclusioni di una perizia giudiziaria, il giudice deve raccogliere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi, segnatamente nominare un nuovo esperto (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; 6B_283/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa; Donatsch, op. cit., ad art. 182, n. 15, pag. 867; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 20, pag. 838).
Chi dirige il procedimento non commette arbitrio se non dà seguito ad una perizia di parte lacunosa e priva di imparzialità (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 4.3.1; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 20, pag. 838).
b. Il perito ha libertà di metodo, fermo restando che la scelta metodologica deve essere motivata, che i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati e che egli, oltre a trarre conclusioni chiare, è tenuto a motivarle in maniera convincente, esaustiva, trasparente e comprensibile per le parti. Questo poiché ogni perizia deve poter essere sottoposta ad un esame critico, rispettoso di principi metodologici e scientifici coerenti (DTF 128 I 81 consid. 2 pag. 85; cfr. sentenza GIAR 492.2001.5 del 23 maggio 2003 in re P.; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 9, pag. 836 e ad art. 189, n. 10, pag. 869).
c. Il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito che egli valuta liberamente così come gli altri mezzi di prova ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (STF 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2; 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; 6B_415/2008 del 10 luglio 2008 consid. 3; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 189, n. 5, pag. 347; Sträuli, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 20, n. 4, pag. 209 e n. 34, pag. 216).
Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi determinanti e, meglio, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (STF 6B_272/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 2.3.3; 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2; 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 129 I 49 consid. 4; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 314; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, pag. 515; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 189, n. 5, pag. 347), sostituendosi, senza averne le competenze, al perito. In altre parole, relativamente alle questioni specialistiche, il giudice non può prescindere dalle conclusioni della perizia senza motivi concludenti o imperativi (Piquerez, op. cit., pag. 515; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 36, pag. 216; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 903, pag. 294-295).
Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto non è convincente, è lacunoso o impreciso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente erronee, emana da una persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge (STF 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b; Piquerez, op. cit., pag. 516; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 37, pag. 216; Heer, op. cit., ad art. 182, n. 11, pag. 1243-1244 e ad art. 189, n. 3, pag. 1307 e n. 10 e segg., pag. 1310 e segg.; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913).
Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali oppure quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono contro la sua attendibilità (Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 38, pag. 217; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 952, 409; Heer, op. cit., ad art. 189, n. 3, pag. 1307; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25, pag. 913; STF 6B_275/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3.3.2; DTF 101 IV 129 consid. 1a).
Il giudice può distanziarsi dalla perizia anche se opinioni contrarie espresse da altri specialisti (anche di parte) si rivelano sufficientemente concludenti per revocarne in dubbio il buon fondamento su punti essenziali (STF 6B_200/2013 del 26 settembre 2013 consid. 4.1; DTF 137 II 266 consid. 3.2; 125 V 351 consid. 3b/aa; Heer, op. cit., ad art. 189, n. 7, pag. 1309 e n. 15-16, pag. 1311-1312; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 952, pag. 409).
Secondo la giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più perizie - tutte correttamente elaborate e motivate - divergono tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (STF 6B_415/2008 del 10 luglio 2008 consid. 3; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 26, pag. 913; Sträuli, op. cit., ad art. 20, n. 39, pag. 217).
furti ai danni di PC 1: dapprima ha negato e contestato l’importo provento dei reati. In seguito, di fronte ai filmati, ha ammesso le sottrazioni, riconoscendo tuttavia (con successo) solo un decimo della somma di fr. 110'000.- denunciata dall’AP (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 22 segg.);
truffe processuali: egli ha sempre eccepito che la firma di PC 1 fosse veramente sua, asserendo di disporre ancora dei supporti informatici sui quali erano state allestite, ma di non volerli produrre. In questo caso, non ha cambiato versione neppure a fronte delle perizie calligrafiche fatte allestire da AP e PP (sentenza impugnata, consid. 2.2, pag. 25 segg.);
truffe in relazione a contratti di locazione: anche in questo caso il prevenuto ha dapprima negato di aver falsificato i bollettini di pagamento, le notifiche di tassazione e gli estratti UEF, per poi ammettere, a fine inchiesta, di fronte a elementi oggettivi solidi e incontestabili, di avere falsificato i documenti rilasciati dalle autorità cantonali. Per contro ha continuato a negare la falsificazione dei bollettini di pagamento (sentenza impugnata, consid. 2.3, pag. 29 segg.);
altri reati ai danni dei signori PC 7PC 10: in merito a queste accuse AP 1 ha dato risposte normalissime, non escludendo le minacce ma negando, con argomentazioni per nulla sconnesse con la realtà, i danneggiamenti (sentenza impugnata, consid. 2.4, pag. 3 segg.);
diffamazione di PC 8 e PC 9: anche in questo caso il prevenuto ha negato d’aver scritto le parole infamanti, attribuendole, ma solo in una fase avanzata dell’istruttoria, alle vittime stesse. Le sue giustificazioni sono razionali, seppur non credibili, e attestano una capacità di comprendere dove stanno gli sbagli (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 37 segg.);
furto ai danni del suocero PC 17: nuovamente ammette danneggiamenti e violazione di domicilio, ma nega la sottrazione del denaro, trovando delle giustificazioni non credibili per la presenza del denaro nelle sue tasche, ma certamente non frutto di vaneggiamenti o di una mente staccata dalla realtà: essere uscito di casa con fr. 2'000.- in contanti, dei quali aveva speso fr. 700.-, prima, e essere stato pagato nel corso della giornata da un cliente con fr. 2'000.-, dei quali ha speso una parte per materiale utile al suo lavoro, senza fornire alcuna prova o ricevuta (sentenza impugnata, consid. 2.6, pag. 41 segg.);
lesioni semplici ai danni di __________: egli ha negato ogni addebito (sentenza impugnata, consid. 2.7, pag. 46 segg.);
reati a carico di PC 11: pure per questi fatti, AP 1 è riuscito a costruire una versione fallace di quanto avvenuto la notte tra il 20 ed il 21 giugno 2014, nonché nei giorni a seguire, negando di aver esercitato violenza sull’amico e di avergli sottratto la carta di credito per prelevare denaro dal bancomat, rispettivamente per effettuare dei pagamenti per se stesso. Solo in seguito, messo di fronte a prove inconfutabili (video e testimonianze), ha ammesso i reati commessi con la carta di credito, non per contro quelli contro la persona (sentenza impugnata, consid. 2.8, pag. 47 segg.);
truffe ai danni di PC 12: non ha contestato di aver ricevuto un prestito di fr. 90'000.-, credito pure riconosciuto, e di aver promesso la restituzione in tempi brevi, ma ha negato di avere raccontato fandonie per ottenere i soldi ed ha sostenuto che l’addebito di due ricariche a suo favore sul conto della vittima era stato un errore (sentenza impugnata, consid. 2.9, pag. 71 segg.);
ulteriori truffe ai danni di varie vittime: anche in questi casi ha saputo trovare delle giustificazioni, non credibili, ma frutto di normali ragionamenti, quali ad esempio che il sistema informatico installato a PC 20, ritenuto non aver mai funzionato, non era quello da lui montato, che a PC 22 aveva già restituito il prestito, pur non volendo produrre le prove documentali di questo, che (dopo aver cambiato versione al processo) la scusante della sorella malata inserita del documento allestito in relazione al prestito concessogli da __________ __________ era stata voluta da questi per giustificarsi con gli azionisti e che la somma gli era stata data in pagamento di alcuni computer, che a __________ - il quale ha ottenuto una sentenza condannatoria dalla giudicatura di pace proprio sulla questione - aveva restituito già tutto, che per le imputazioni di reati ai danni di PC 21 ha saputo dare spiegazioni che ne hanno permesso il parziale proscioglimento, negando tuttavia di aver ricevuto fr. 5'000.-, che con riferimento ai reati in danno alla PC 13 ha sostenuto che l’addebito delle 11 ricariche alla società è stato un errore, che circa l’appropriazione indebita ai danni di PC 15 e PC 16 ha saputo dire che il prezzo dei computer era di fr. 850.- e non 250.-, pur non essendo stato creduto, che per quanto concerne il furto alla PC 19 si è trattato di un test di cassa per provare il sistema (sentenza impugnata, consid. 2.9.2 e segg., pag. 83 segg.).
Come si vede, sin dai primi interrogatori AP 1 ha negato gli addebiti e cercato di trovare delle giustificazioni, rispettivamente costruito versioni dei fatti false, per evitare di essere incriminato.
Un simile atteggiamento negatorio è chiara espressione della consapevolezza di aver infranto la legge ed aver fatto qualcosa di male. In effetti egli non si è rivelato in alcun modo farneticante e le sue bugie sono risultate tutto sommato di normale portata e sono paragonabili a quelle che, in procedure penali come questa, chi sceglie di non ammettere i reati commessi utilizza. In questo senso, quindi, dalla lettura dei verbali del prevenuto e dal suo comportamento durante tutta l’inchiesta non si può desumere alcun indizio che porti a dubitare seriamente della sua capacità di intendere e volere ai sensi dell’art. 19 CP.
Le modalità d’attuazione sono indubbiamente riconducibili ad una persona che appare essere nel pieno controllo delle proprie azioni e che si rende conto di superare i limiti fissati dal codice penale. Anche quanto fatto ad PC 11, che risulta essere frutto di un calcolo ben preciso, ritenuto che il prevenuto dapprima lo ha costretto con l’inganno a girovagare in auto, per poi spaventarlo a morte con l’uso della violenza e costringerlo così ad assecondarlo nei suoi intenti, farsi dare le carte, usarle per estinguere o tentare di estinguere i suoi debiti al night club e infine, cercare di neutralizzarlo ordinandogli di entrare nel baule, per poi desistere spontaneamente, indotto dalla fuga e dalla reazione della vittima.
Come vedremo anche in seguito, i concetti secondo i quali non ci si può appropriare di beni altrui, non si può danneggiarli, non si può commettere violenze (fisiche o verbali) su un essere umano, non si può violare proprietà altrui contro il volere del titolare, si deve dare seguito agli ordini dei tribunali e si deve circolare con la copertura assicurativa sono talmente basilari e semplici, da non richiedere particolari capacità intellettive e comportamentali per essere rispettati. Solo in situazioni al di fuori della norma e non di semplici debolezze caratteriali o psichiche, si può ammettere una incapacità a realizzare la portata di ciò che si sta facendo e a comportarsi di conseguenza. Nella fattispecie non vi sono motivi per dubitare che AP 1 sapesse cosa stava facendo e volesse farlo.
Referto e complementi del perito giudiziario
Con questi presupposti, la perita giudiziaria ha sottoposto il prevenuto ad alcuni test psicologici (SCID-II, SIMS, Rohrschach, AI 75 pag. 15 segg.), dai quali sono risultati elementi congruenti che hanno rilevato la dimensione narcisistica, come fattore della personalità, oltre a tratti dipendenti e di immaturità. Congruenti pure gli indici per la devianza sociale sicché, “nell’insieme il periziando appare come affetto da un disturbo di personalità narcisistico, deviante sociale, immaturo con un super-io debole, incapace di portare la responsabilità di sé che esternizza regolarmente. Appare restio ad imparare dalle punizioni e dagli errori che tende a banalizzare e a razionalizzare.” (AI 75, pag. 17 seg.).
La psichiatra ha poi precisato che le caratteristiche del disturbo della personalità emerse nello svolgimento dell’indagine sono risultate essere: autocentratura, elevata stima di sé, difesa nei confronti di qualsiasi dipendenza, autoreferenzialità, negligenza agli obblighi sociali, indifferenza e insensibilità per i sentimenti altrui, marcata propensione ad incolpare gli altri o offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo hanno portato ad entrare in conflitto con la società, incapacità di provare sentimenti di colpa (AI 75, pag. 20). Egli è attento solo a soddisfare i suoi bisogni, subito. Proprio il narcisismo lo porta anche a mentire in maniera patologica per interesse.
I meccanismi di difesa che ha adottato per non intaccare il proprio ego, si concretizzano in un’importante proiettività e nello spostamento dei problemi o la loro negazione. Egli si descrive sempre come vittima delle circostanze e fa ricadere le responsabilità sugli altri. Ha una marcata tendenza ad incolpare gli altri, ad offrire banalizzazioni per i comportamenti che lo portano ad entrare in conflitto con la società (AI 75, pag. 21).
Per il perito l’accusato riconosce la legge ma non la rispetta, cercando sempre un vantaggio ed il modo per raggirarla, così come conosce i valori e le regole di vita sociale ma rispetta solo ciò che gli serve (AI 75, pag. 21). Banalizza gli errori che gli vengono fatti rilevare e si sente in diritto di poter fare ogni cosa che considera utile per sé, indipendentemente dalle conseguenze sugli altri.
Non è impulsivo (AI 75, pag. 22). Non palesa dipendenze da sostanze alcoliche, stupefacenti o sostanze psicoattive.
Al tempo dei fatti di cui è accusato, AP 1 non soffriva di sintomi psichiatrici gravi quali deliri, allucinazioni o coscienza alterata (AI 75, pag. 22).
Nella sua analisi la dr. med. __________, esprimendosi sulla questione a sapere se in relazione ai fatti di cui è accusato AP 1 doveva per forza, a causa delle sue psicosi, agire in quel modo, rispettivamente se avesse potuto rispettare la legge, ha concluso che egli, senza dubbio, fosse in grado di valutare il carattere illecito dei suoi atti. Le sue qualità cognitive non erano compromesse al momento dei reati (AI 75, pag. 29). Egli aveva la capacità di “oggettivare se stesso nell’autoriflessione concettuale operativa ed era consapevole di ciò che accadeva: aveva coscienza di sé e della realtà, non era psicotico.” (AI 75, pag. 29). Inoltre possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide alternative; era quindi in grado di determinarsi e scegliere come comportarsi, in piena consapevolezza delle conseguenze delle sue scelte. AP 1, per il perito giudiziario, era in grado, al momento dei fatti in discussione, di comprendere il carattere illecito di quanto avrebbe fatto (AI 75, pag. 29).
Avendo appurato che il prevenuto è stato in grado di ricordare ciò che è avvenuto in occasione di ogni infrazione, di rievocare i suoi pensieri e le sue emozioni in quei frangenti, nonché di descrivere le proprie condizioni e quelle delle persone che erano con lui (ad. es. PC 11), per il medico incaricato dal MP, la sua coscienza nei momenti in cui ha infranto la legge era lucida. Egli ha dimostrato di aver avuto la capacità di agire in modo ragionato (AI 75, pag. 30).
Pertanto, rilevando che “il disturbo della personalità di cui è affetto al momento del compimento del reato da lui ammesso e degli altri imputati che nega non alterava i processi dell’intelligenza, non comprometteva le funzioni mentali esecutive, organizzative, decisionali, previsionali e consequenziali.”, la perita giudiziaria giunge alla conclusione che “il periziando al momento dei fatti/reati di cui è imputato, nel caso in cui li avesse commessi, era da un punto di vista medico psichiatrico pienamente capace di agire secondo l’intatta capacità di valutare il carattere illecito dell’atto.” (AI 75, pag. 30).
Sulla scorta di queste risultanze, il perito ha potuto rispondere ai quesiti postigli con il mandato, confermando che (AI 75, pag. 32 seg.):
il peritando è affetto da un disturbo di personalità narcisistico con tratti di forte immaturità codificato secondo il codice ICD-10 al codice F 60.8;
al momento dei fatti non presentava altre patologie psichiatriche e non presentava alterazioni dello stato di coscienza;
il disturbo in questione è di gravità media e compromette il funzionamento relazionale e sociale del prevenuto;
i reati commessi sono da mettere in relazione con questo disturbo psichico;
la capacità di valutare il carattere illecito del periziando al momento dei fatti non era compromessa, né completamente e nemmeno parzialmente;
nemmeno la sua capacità era scemata.
Parimenti, anche a fronte della contestazione sollevata dal prevenuto, in base alla quale egli soffrirebbe piuttosto di una psicopatologia definita da __________ come “Pseudologia fantastica”, il perito giudiziario ha negato che AP 1 ne sia affetto, precisando che egli non presenta deficit di memoria né confabulazioni: “L’esame di realtà è integro: sa fare una distinzione tra un fatto reale ed un fatto fantastico (tra reale e immaginario)” e sottolineando come egli mente per interesse e non su base ossessiva (AI 115, pag. 4).
Pure di fronte all’obiezione, fatta dal legale dell’appellante, secondo la quale egli abbia portato avanti una doppia esistenza, una doppia contabilità, l’esperta dell’accusa non ha avuto alcun dubbio nel respingere una simile tesi e nell’asserire che il periziato non è dissociato (AI 115, pag. 4).
Referto del perito di parte e critiche alla perizia giudiziaria
Il referto è stato allestito dopo l’esame dell’incarto messo a disposizione dalla difesa al perito, un colloquio con il periziando, due telefonate con sua sorella, un incontro con i suoi famigliari, nonché l’analisi dei rapporti della perita giudiziaria.
Nel riassumere il colloquio clinico avuto con il prevenuto, il dr. med. __________ ha, tra le altre cose, riportato che egli ha formulato le seguenti dichiarazioni (AI 142, pag. 3 seg.):
d’aver sviluppato negli anni un odio verso gli stranieri (considerati approfittatori) e lo Stato, ingiusto nei suoi confronti;
d’aver assunto ripetutamente e periodicamente un antidepressivo (Paroxetina e poi Deroxat) e un ansiolitico;
di aver bisogno di qualcuno che lo contenga e impedisca di fare sciocchezze sull’onda della sua labilità (in tal senso il carcere è stato, a suo dire, positivo);
di essere stato in passato altruista, generoso, buono e socievole ma di essere diventato con il passare degli anni esigente e selettivo, sfiduciato, impulsivo e, molto molto ambizioso, oltre che rancoroso e vendicativo;
di riconoscere, ora, di aver fatto alcuni, pochi, errori, ma di non riconoscere la stragrande maggioranza delle accuse;
di essere stato “come costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e non sapevo oppormi”;
di temere di ricadere nel consumo di medicamenti che sarebbe la causa principale della sua aggressività;
che ci sono delle persone che di tanto in tanto giungono in prossimità del carcere per riferirgli che il suo progetto in Italia sta andando molto bene.
Dopo aver fatto passare una ad una varie patologie che potrebbero entrare in linea di conto (AI 142 pag. 14 seg.), sotto il capitolo “Ipotesi psicopatologica e diagnostica”, il perito di parte ha diagnosticato al periziando una forma di perversione morale denominata “perversione narcisistica”. Egli ha precisato che i perversi morali sono soggetti che, nonostante il loro lato talvolta altero ed inquietante, hanno un acuto bisogno di amore e di legarsi agli altri, di essere riconosciuti e presi in considerazione dalla società che apparentemente osteggiano (AI 142, pag. 16).
La mitomania non è che uno degli aspetti della patologia. Il perverso morale è vittima, per __________, del suo mondo in quanto desideroso di mostrare la superiorità del suo essere e della sua norma soggettiva, che è quella della gratificazione narcisistica, tanto più appetibile quanto più trasgressiva (AI 142, pag. 17).
Al capitolo discussione ha precisato che chi è affetto da tale patologia, è preda dell’impulso a fuggire dalla realtà attraverso una forma di autoinganno e abbandono ad una vita parallela, illusoria e consolatoria. La difesa dalla realtà che non piace si trasforma in una evasione attraverso autoinganni, mediante manifestazioni che non sono volute chiaramente, ma sono ottenute istintivamente. Le situazioni ed i compiti, come pure il senso del proprio comportamento di fronte ad essi è sottratto alla coscienza critica.
In sintesi per il perito di parte, AP 1 presenta quindi una perversione narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e pseudologici.
In merito al lavoro del perito giudiziario, __________ ha così concluso che nel suo “pur ottimo lavoro”, è caduta in varie contraddizioni, elusioni e dimenticanze che l’hanno portata a rilevare solo una parte della intricata e complessa psicopatologia del paziente. Il disturbo narcisistico di personalità ne è solo una componente. Il concetto è stato riassunto dallo psichiatra della difesa in una frase, invero poco chiara: “Il disturbo narcisistico di personalità essendo il terreno sul quale il periziando ha poi costruito il suo rapporto perverso con le persone e il mondo (perversione razionale) e su questo egli ha elaborato poi un delirio particolare non psicotico di tipo pseudologico e fantastico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua sfiducia e paura del mondo reale. Una vera e propria necessità per il periziando che lo ha portato quasi necessariamente a commettere purtroppo tutti i reati di cui ora è incriminato.” (AI 142, pag. 22).
In conclusione, la perizia giudiziaria non è quindi per l’esperto di parte affidabile e condivisibile, ella non avendo sufficientemente sviluppato il concetto della Perversione narcisistica. In questo modo egli ritiene che si debba dedurre, contrariamente a quanto stabilito dalla dr. med. __________, che la capacità di valutare il carattere illecito nonché la capacità di agire secondo tale valutazione fosse al momento dei fatti, assente, il periziando non essendo in quelle fattispecie pienamente capace di valutare il carattere illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione (AI 142, pag. 23).
Nell’allegato di risposta agli ulteriori quesiti postigli dalla difesa (doc. TPC 13), il dr. med. __________ ha confermato l’esistenza di una turba psichica che affligge l’accusato e lo affliggeva al momento dei fatti, e meglio di una perversione narcisistica caratterizzata da significativi elementi megalomanici e pseudologici. Essa ha comportato l’assenza di una capacità di valutare il carattere illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (doc. TPC 13, pag. 2).
Il quadro psicopatologico del periziando si costituisce a partire da un rapporto distorto, perverso con le persone e il mondo per rendere la sua realtà più tollerabile. AP 1 ha, per l’esperto di parte, elaborato un delirio non psicotico che include marcati elementi megalomanici a difesa della sua sfiducia e paura del mondo reale così come a difesa dell’immagine di sé, contraddistinta da prestigio e potere personale, che altrimenti, a confronto con la realtà, avrebbe comportato un crollo e una frantumazione della sua identità (doc. TPC 13, pag. 2).
Valutazione dei referti
A mente di questa Corte, così come già di quella che l’ha preceduta, il lavoro, le argomentazioni e le conclusioni della dr. med. __________ sono da considerarsi degni di fede, in quanto completi, sufficientemente approfonditi, coerenti, chiari, equidistanti e correttamente motivati.
Per contro le contestazioni e le deduzioni del perito della difesa risultano incondivisibili.
Ora
Oltre a ciò, mentre la perizia giudiziaria indica esattamente tutti gli atti dell’incarto consultati, quella di parte parla solo di “incarto messomi a disposizione”, senza precisare da chi e in quale misura.
b. Il rapporto del dr. med. __________ fa riferimento ad un “delirio particolare non psicotico di tipo pseudologico e fantastico” (AI 142, pag. 22) ma non spiega esattamente su quali elementi concreti fonda questa diagnosi. Da un’attenta lettura dello stesso si può notare come il medico dica che sussistono solo “fondati sospetti riguardo alla presenza di fenomeni elementari di stampo psicotico: allucinazioni e pseudo allucinazioni” (AI 142, pag. 7), quindi non che ne è comprovata l’esistenza.
Inoltre, l’elemento dai quali essi scaturiscono è uno solo: una frase di AP 1 verbalizzata l’8 agosto 2014, quando era già in carcere per la terza volta, con la quale egli ha dichiarato che una persona passa spesso sotto al carcere per dargli notizie confortanti del suo progetto SKY in Italia. Tale frase, nel corso dell’analisi del dr. med. __________, non è stata mai esaminata dal profilo della credibilità, ma è stata presa come caposaldo per tutto il lavoro, senza alcuno spirito critico. Sull’altro fronte, però, neppure è stato spiegato perché tale allucinazione è stata considerata reale e non il semplice frutto di una menzogna inventata per poter evitare la condanna.
Non più approfondito è l’uso della dichiarazione in base alla quale AP 1 sostiene di aver chiamato al telefono un avvocato della FIFA in presenza di una vittima: il perito di parte dà per certo che egli sia convinto di aver parlato con il legale, laddove in realtà ciò non è avvenuto. A parte il fatto che non sussiste alcuna prova che permetta di dire con certezza che dall’altra parte del filo non vi fosse un legale della FIFA, il perito non ha minimamente considerato l’ipotesi che si sia potuto trattare di una finta telefonata, effettuata da AP 1 in piena coscienza allo scopo di ingannare la sua vittima e che egli, in seguito, negli interrogatori, non abbia fatto altro che tentare di confermare la sua versione della vicenda, anche se non credibile. Non spiegare perché una simile evenienza, che nella prassi giudiziaria si riscontra costantemente, sia stata esclusa a favore della tesi delle allucinazioni, non consente di dare credito all’impostazione della perizia di parte.
Sempre sulla stessa linea, il referto del dr. med. __________, a pag. 5, riprende una frase che sembra aver funto da cardine per le sue conclusioni: “ero come costretto, obbligato ad agire come ho agito, non potevo e non sapevo oppormi” (AI 142, pag. 5). A parte il fatto che l’enunciato è completamente decontestualizzato e riportato solo dal perito come citazione di non si sa bene cosa, sicché non è possibile neppure stabilire se quello ripreso e voluto è il reale significato o se, invece, egli non intendesse dire qualcosa di diverso, non si può certamente fondare una diagnosi di incapacità a comprendere il carattere illecito di determinate azioni e ad agire conseguentemente, su un’asserzione simile, che è stata espressa per la prima volta al perito di parte e che ha tutta l’aria di essere non solo soggettiva, ma addirittura strumentale.
Il perito di parte ritiene che AP 1 si sia costruito un “castello di autoinganni” (AI 142, pag. 5) per il fatto che egli nega l’evidenza, oppure non ricorda, oppure si rifiuta di rispondere o ammette solo parzialmente. Egli, tuttavia, una volta di più, dà una connotazione patologica ad un comportamento che è del tutto normale per una persona sotto inchiesta che ha deciso di respingere le accuse. Il fatto che un determinato modo di agire sia catalogabile da un punto di vista scientifico, non significa ancora che nel diritto penale possa essere automaticamente considerato come un elemento discolpante.
Anche perché non esiste persona al mondo che non abbia un lato comportamentale che si possa inserire, magari anche solo parzialmente, in una categoria delle patologie riconosciute in psichiatria. D’altronde, già solo il fatto di commettere intenzionalmente un reato, si discosta dalla normalità.
c. Oltre a ciò la perizia di parte è poco chiara e non consente una lettura immediata.
Il fatto che la turba attribuita a AP 1 non sia stata classificata dal perito secondo le categorie riconosciute dall’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) e elencate dell’ICD-10 (International Classification of the Deseases, usato piuttosto nei Paesi europei), rispettivamente DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), non scredita di per sé il suo lavoro, anche perché egli stesso ha chiarito che vi sono ancora delle discussioni a livello scientifico sulla questione.
L’impressione che si ricava dalla lettura del referto è però quella per la quale la presentazione apodittica e lapidaria della sua conclusione si fonda su elementi alquanto vacui e interpretati unilateralmente. Su dichiarazioni del peritando, oltretutto formulate oltre un mese dopo il suo ultimo arresto, ma non su fatti oggettivamente apprezzabili.
Inoltre, il referto risulta essere un lavoro generico, che non rapporta le conclusioni ai singoli reati commessi, di natura diversa tra loro, e né spiega il nesso con gli asseriti scompensi psichici. Nesso che anche volendo seguire le teorie del dr. med. __________, non è così facile trovare per gran parte, se non la totalità, di essi.
Tutto ben ponderato, dunque, la perizia di parte non appare in grado di scalfire minimamente contenuti e conclusioni di quella giudiziaria.
Anche volendo, per ipotesi di lavoro, connotare come pseudologia fantastica la patologia che affligge AP 1, non sorge alcun dubbio circa la sua capacità di comprendere l’illiceità di quanto stava facendo e di evitare di infrangere la legge.
d. A titolo abbondanziale, con mero scopo informativo, si può ricordare che la pseudologia fantastica è stata diagnosticata, oltre al disturbo narcisistico della personalità, anche ad __________, l’uomo che il 22 giugno 2011 ha ucciso 77 persone in Norvegia, condannato a 21 anni di carcere il 24 agosto 2012, avendo i giudici e gli psichiatri (che lo avevano monitorato per lungo tempo) ritenuto che tale patologia non abbia in alcun modo influenzato la sua capacità di intendere e volere (sul tema cfr. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619172/).
Sempre a titolo abbondanziale, si rileva come lo stesso imputato, ai primi giudici e al dibattimento d’appello abbia dichiarato: “(…) perché al Farera sentivo che mi dicevano che il progetto proseguiva. Da quando sono stato trasferito alla Stampa e quindi non ho più accesso alla strada, non sento più le voci che dicono che il progetto Sky stava andando avanti. “ (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 8; verb. dib. d’appello, pag. 3). Appare, eufemisticamente, strano che una patologia che comprende le allucinazioni, tra le quali quelle delle persone che si presentano sotto al carcere per informarlo del progetto Sky, cui spesso si è richiamato il perito di parte, scompaia improvvisamente e solo grazie al trasferimento da un carcere all’altro. Questo significa piuttosto che AP 1 non soffriva di una malattia psichica che comporta deliri.
Conclusioni sull’imputabilità ex art. 19 CP
Commisurazione della pena
Misure terapeutiche
Richiamandosi alle risultanze della perizia di parte, l’appellante è dell’opinione che il trattamento ambulatoriale debba essere eseguito fuori dal carcere, non già in sede di espiazione di pena come stabilito dalla perita giudiziaria e dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 120).
Per contro un trattamento stazionario non è stato ritenuto necessario.
Per la dottoressa è utile una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale, con l’obiettivo di raggiungere una stima di sé valida, migliorando l’accesso al proprio mondo emozionale, migliorando le relazioni e cercando di sviluppare capacità meta-cognitive, assumersi i compiti e le responsabilità nel rispetto di regole e leggi (AI 75, pag. 34, risposta 4.2.).
Alla psichiatra, il prevenuto ha espresso la propria disponibilità a procedere in tal senso. Ad ogni buon conto, nel referto l’esperta ha precisato che il trattamento ambulatoriale avrebbe possibilità di successo anche se ordinato contro la volontà del paziente (AI 75, pag. 34, risposta 4.5) e che la contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe, rispettivamente non ostacolerebbe, il buon esito del trattamento (AI 75, pag. 34, risposta 4.6.).
Tale posizione è stata confermata in sede di delucidazione scritta della perizia (AI 115, pag. 5).
b. Il perito di parte, dal canto suo, ha asserito che un trattamento ambulatoriale è possibile ed auspicabile, ma che se eseguito in costanza di espiazione della pena pregiudicherebbe fortemente il successo del trattamento, così come che se effettuato contro la volontà di AP 1, vedrebbe le sue possibilità di successo pregiudicate (doc. TPC 13, risposte a domanda 4 e sottoquesiti, pag. 2 e 3).
Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, art. 63 cpv. 2 CP.
Per la giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione di una pena si giustifica quando questa impedisce l’esecuzione del trattamento o ne diminuisce sensibilmente le possibilità di successo. Non è tuttavia necessario, affinché una sospensione sia possibile, che il trattamento durante l’esecuzione della pena sia totalmente impossibile o sprovvisto di chances di successo (STF 6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV 246 consid. 2b, 120 IV 1 consid. 2b).
Anche quando sono adempite le condizioni per consentire di sospendere la pena, la legge non impone al giudice di farlo, ma gliene offre solo la possibilità, lasciando al suo libero apprezzamento la decisione di ricorrervi o meno (DTF 124 IV 246 consid. 2b). Il giudice deve prendere una simile decisione tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare delle possibilità di successo del trattamento, degli effetti (negativi o positivi) che si possono avere con l’esecuzione della carcerazione, così come dell’esigenza di politica criminale di reprimere le infrazioni in proporzione alla colpa, rispettivamente di eseguire, di principio, le pene passate in giudicato (DTF 129 IV 161 consid. 4.1.; 124 IV 246 consid. 2b).
Va precisato che una terapia ambulatoriale non deve permettere d’eludere l’esecuzione di una pena o aggirare il rifiuto della sua sospensione condizionale (STF 6S.48/2005 del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1 consid. 2b).
La sospensione di una pena di lunga durata deve essere ordinata con estremo riserbo e solo se la turba è grave, se le possibilità di successo del trattamento ambulatoriale sono elevate e se una carcerazione simultanea arrischia di compromettere in maniera molto importante il trattamento (DTF 120 IV 1 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 8b).
Se le probabilità di buona riuscita sono ipotizzabili solo a lungo termine e in una misura contenuta, non sussistono le condizioni per una sospensione (DTF 129 IV 161 consid. 5.4.).
Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva non viene eseguita, art. 63 b cpv. 1 CP. Se invece il trattamento ambulatoriale viene soppresso perché infruttuoso o per il raggiungimento della durata massima legale di 5 anni o per mancanza di prospettive, la pena detentiva viene eseguita, art. 63 b cpv. 2 CP.
Lo stesso prevenuto, in prima e seconda sede, ha nuovamente espresso il suo accordo ad essere sottoposto a trattamento ambulatoriale, che ha persino auspicato, ritenendolo necessario e vantandone gli effetti positivi (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. dib. TPC pag. 18; verb. dib. d’appello, pag. 2 e 3).
Sull’altro fronte, le conclusioni del perito di parte, seppur perentorie, non sono neppure state motivate. Esse appaiono meramente strumentali.
Pertanto, l’appello è respinto anche su questo punto.
Risarcimenti agli AP, confische, sequestri
Tassa di giustizia, spese e tassazione nota d’onorario del difensore d’ufficio
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, pure poste a carico dell’appellante.
Di conseguenza si impone la tassazione della nota sottoposta alla scrivente Corte dal difensore.
b. Del tempo complessivo esposto di 107 ore e 50 minuti appaiono adeguate 27 ore e 5 minuti con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 4'875.-.
Non vengono riconosciuti i dispendi orari relativi alle prestazioni “FT ufficio esecuzione per estratto UEF” del 16.11.2015 e “copie appello per cliente” del 10.12.2015, poiché trattasi di mansioni che possono essere svolte dalla Segreteria, così come non può essere ammesso il dispendio orario relativo alle comunicazioni telefoniche con __________ del 23.12.2015, 11.01.2016 e 02.03.2016, essendo prestazioni che esulano da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato del difensore d’ufficio.
Il dispendio orario relativo alle seguenti prestazioni viene invece ridotto:
per l’annuncio d’appello del 27.08.2015 si giustifica di riconoscere unicamente 10 minuti, ampiamenti sufficienti per allestire lo scritto in questione;
per il colloquio con il cliente e la relativa trasferta al carcere dell’11.12.2015 vengono ammessi unicamente 60 minuti, sicuramente sufficienti per discutere della dichiarazione d’appello inoltrata alla scrivente Corte nelle settimane precedenti;
il dispendio orario per le comunicazioni con il dr. med. __________ va ridotto a un’ora, tempo che appare più che adeguato per discutere con il perito di parte quanto emerso dalla sentenza di primo grado;
per le osservazioni del 20.01.2016 all’istanza di non entrata nel merito vengono riconosciuti unicamente 30 minuti, non trattandosi di una questione giuridica complessa e che è stata, infatti, affrontata dal difensore in poco più di una pagina di allegato;
pure il dispendio orario relativo all’esame della decisione sulla non entrata nel merito - risolta dalla scrivente Corte in poco più di mezza pagina - va ridotto a 10 minuti;
per le istanze probatorie del 04.02.2016 e dell’8.02.2016 si giustifica di riconoscere rispettivamente 60 e 45 minuti, più che sufficienti per allestire gli scritti in questione, così come si giustifica di ridurre a 10 minuti - poiché più che adeguati - il dispendio orario per l’esame della decisione delle prove della scrivente Corte;
il dispendio orario per lo scritto 26.02.2016 va ridotto a 10 minuti, trattandosi della comunicazione - formulata in sole due righe - della mancata adesione di AP 1 alla trattazione dell’appello in procedura scritta;
per lo studio della sentenza di primo grado e la preparazione dell’appello (prestazioni del 05.11.2015 e del 10.11.2015) vengono ammesse unicamente 16 ore complessive, sicuramente sufficienti per allestire la dichiarazione d’appello e preparare adeguatamente il dibattimento;
infine il dispendio orario per la partecipazione al dibattimento va ridotto a 3 ore e 15 minuti, comprensivi della trasferta da Lugano a Locarno e ritorno (90 minuti).
c. Le spese vengono, invece, riconosciute limitatamente a fr. 611.-. In particolare non vengono riconosciute le spese corrispondenti alle prestazioni non ammesse (trattasi di quelle relative alle comunicazioni sia con il dr. Med. __________ del 25.11.2015, 23.12.2015 e del 28.01.2016 che con __________ del 23.12.2015, 11.01.2016 e 02.03.2016), mentre vengono ridotte quelle relative alle seguenti prestazioni:
per la scritturazione e le copie della dichiarazione d’appello vengono riconosciuti unicamente fr. 240.- (fr. 5.- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e fr. 2.- per pagina per le copie per il cliente);
per la scritturazione delle osservazioni del 20.01.2016 vengono ammessi unicamente fr. 21.- (fr. 5.- per ogni pagina originale e fr. 2.- per pagina per le copie per il cliente);
per le istanze probatorie del 4.02.2016 e del 08.02.2016 si giustifica di riconoscere solo fr. 30 per allegato (fr. 20.- di scritturazione e fr. 10.- per le copie per il cliente);
le spese di trasferta ammontano a complessivi fr. 114.-, poiché viene rimborsato unicamente l’importo di fr. 1.- per km.
d. Gli esborsi ammontano, infine, a fr. 18.- e l’IVA a fr. 438.90.
e. In esito lo stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 5'942.90 per le prestazioni fornite in sede d’appello.
In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato l’intero importo (art. 135 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
19, 47, 49, 63, 139, 144, 146, 173, 180, 186 e 251 CP;
nonché, sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, gli art. 425, 426 cpv. 1 e 428 CPP, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi n. 2., 6. e 12., non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,
1.1.AP 1 è giudicato autore colpevole di:
1.1.1. ripetuto furto
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
1.1.1.1. nel periodo 1. gennaio - 17 novembre 2009, a Collina d’Oro (Montagnola), Quartino e Sant’Antonino, ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici PC 3, PC 2 e PC 4, denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di PC 3, PC 2 e PC 1;
1.1.1.2. il 13/14 maggio 2014, a Paradiso, sottratto ai danni di PC 17 l’importo di fr. 1'100.--;
1.1.1.3. il 14 novembre 2012, a Muzzano, presso il distributore di benzina PC 19, sottratto ai danni della PC 19 l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;
1.1.2. ripetuta violazione di domicilio
1.1.2.1. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi indicati;
1.1.2.2. per essersi trattenuto, dal 23 ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento di Via alla __________ a __________, di proprietà di PC 7, nonostante il Tribunale federale con decreto 23 ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da lui presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano;
1.1.2.3. per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell’appartamento degli ex suoceri PC 17 per perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del dispositivo;
1.1.3. ripetuta truffa, in parte tentata e in parte qualificata siccome commessa in parte per mestiere,
per avere, per procacciarsi un indebito profitto,
1.1.3.1. nel periodo 30 gennaio 2010 - 27 maggio 2011, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia, in tre distinte procedure giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest, producendo falsa documentazione quale giustificativo delle richieste tendenti ad ottenere la condanna di PC 1 al pagamento in suo favore di fr. 1'300.--, fr. 520.-- e fr. 1'440.--, causando a PC 1 un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 2010;
1.1.3.2. nel periodo 13 ottobre 2010 - 28 ottobre 2010, a Massagno e Savosa, ingannato con astuzia gli impiegati della __________, fornendo loro falsa documentazione ed inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 22 ottobre 2010 in nome e per conto della PC 5, proprietaria dell’immobile nel quale era ubicato l’appartamento oggetto del contratto, causando alla stessa un danno di complessivi fr. 22'670.50;
1.1.3.3. nel periodo 27 gennaio 2011 - 21 marzo 2011, a Losanna, tentato d’ingannare con astuzia il Tribunal d’arrondissement, producendo falsa documentazione nell’ambito di una procedura di conciliazione tendente ad ottenere la condanna delle società PC 3 e PC 2 al pagamento in suo favore di fr. 54'636.--;
1.1.3.4. nel periodo 25 aprile 2012 - 29 maggio 2012, a Vezia, ingannato con astuzia PC 6, fornendogli falsa documentazione ed inducendolo in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 30 aprile 2012 per un appartamento sito nell’immobile di sua proprietà, causandogli un danno di complessivi fr. 24'464.95;
1.1.3.5. nel periodo 10 aprile 2013 - 27 maggio 2013, a Vezia,
ingannato con astuzia PC 7, fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione unifamiliare di sua proprietà, causandole un danno di complessivi fr. 17'009.85;
1.1.3.6. nel periodo gennaio 2014
1.1.3.7. nel periodo 25 giugno 2008 - 15 marzo 2014, a Bissone, presso l’Hotel __________, ingannato con astuzia PC 20, affermando cose false, segnatamente di aver installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di ricezione TV satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo PC 20 a corrispondergli in più occasioni l’importo complessivo di fr. 37'060.--;
1.1.3.8. il 30 settembre 2009, a Malvaglia e Bissone, ingannato con astuzia PC 14, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo solo parzialmente restituito;
1.1.3.9. nel dicembre 2009, a Morcote, ingannato con astuzia __________, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;
1.1.3.10. nel periodo aprile - maggio 2014, a Manno e Vezia, ingannato con astuzia PC 21, affermando cose false ed inducendolo a consegnargli l’importo complessivo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo mai restituito;
1.1.4. ripetuta falsità in documenti
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, formato e fatto uso di 22 documenti falsi per commettere e tentare di commettere le truffe di cui ai punti 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 e 1.1.3.5 del dispositivo;
1.1.5. diffamazione
per avere,
a Vezia, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,
tacciando sul sito internet __________, PC 8 e PC 9 di “morti di fame” ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una prestazione professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi ultimi di condotta disonorevole;
1.1.6. minaccia
per avere, il 28 settembre 2013, a Vezia, dicendo a PC 7 e PC 10 “vi spacco la testa”, incusso loro spavento e timore;
1.1.7. ripetuto danneggiamento
per avere,
1.1.7.1. nel periodo 28/30 settembre 2013, a Vezia, danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile di proprietà di PC 7;
1.1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a Paradiso, deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di PC 17 provocando un danno quantificato in fr. 932.40.--;
1.1.8. estorsione aggravata per avere,
la notte del 20/21 giugno 2014,
a Morcote, Lugano e Bissone, a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo di un pericolo imminente all’integrità corporale, indotto PC 11 a compiere atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta d’identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della carta bancaria presso il postomat di Bissone, riuscendo ad appropriarsi indebitamente dell’importo di fr. 1'000.--;
1.1.9. sequestro di persona e rapimento
per avere, la notte del 20/21 giugno 2014, a Bissone, successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con minaccia PC 11, costringendolo a seguirlo presso il locale __________ di Melano, dove l’ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a Lugano presso la sua abitazione;
1.1.10. ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve entità
per avere, a scopo di indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri, e meglio,
1.1.10.1. nel periodo 20 giugno 2014 - 29 giugno 2014, a Bissone, Melano, Lugano, Grancia, Balerna, servendosi della carta di credito di PC 11, effettuato acquisti per un valore complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--;
1.1.10.2. il 17 aprile 2014, a Lugano, servendosi dell’accesso personale di __________ login di PC 12, ottenuto la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di fr. 150.--;
1.1.10.3. nel periodo 28 aprile 2014 - 8 luglio 2014, ad Agno, servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della società PC 13, ottenuto in 11 occasioni la ricarica della propria utenza telefonica per l’importo complessivo di fr. 1'200.--;
1.1.11. appropriazione indebita
per essersi appropriato a scopo di indebito profitto, nel corso della primavera/estate 2014, ad Agno, dell’importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta PC 13 per procedere al rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima società;
1.1.12. trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a Bellinzona,
omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni, conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--;
1.1.13. ripetuta guida senza assicurazione
per avere, nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014, a Ponte Tresa, Lugano ed in altre località del Canton Ticino, ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________, sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
e meglio come descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e 21/2015 e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato
1.2.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP),
1.3. AP 1 è condannato al pagamento dei seguenti importi in favore degli accusatori privati:
1.3.1. in favore degli accusatori privati PC 1, PC 3, PC 2 e PC 4, tutti rappr. dall’avv. __________, fr. 11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015 per spese legali;
1.3.2. in favore dell’accusatore privato PC 6, 6943 Vezia,
fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno;
1.3.3. in favore degli accusatori privati PC 7 e PC 7, rappr. dall’avv. __________, fr. 17'254.85 quale risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al compente foro civile;
1.3.4. in favore dell’accusatore privato PC 17, 6900 Paradiso, fr. 932.40 quale risarcimento del danno;
1.3.5. in favore dell’accusatore privato PC 11, rappr. dall’avv. __________, fr. 6'898.05 quale risarcimento del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese legali;
1.3.6. in favore dell’accusatore privato PC 12, rappr. dall’avv. __________, fr. 90'000.-- quale risarcimento del danno;
1.3.7. in favore dell’accusatore privato PC 15, 6988 Ponte Tresa, fr. 250.--;
1.3.8. in favore dell’accusatore privato PC 16, 6984 Pura, fr. 250.--;
1.3.9. in favore dell’accusatore privato PC 20, rappr. dall’avv. __________, fr. 30'000.-- quale risarcimento del danno;
1.3.10. in favore dell’accusatore privato PC 14, 6715 Dongio, fr. 1'250.-- quale risarcimento del danno;
1.3.11. in favore dell’accusatore privato PC 21, 6943 Vezia, fr. 5'000.-- quale risarcimento del danno e fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile;
1.3.12. in favore dell’accusatore privato __________, 6828 Balerna, fr. 50.05;
1.3.13. in favore dell’accusatore privato PC 19, 6933 Muzzano, fr. 700.-- quale risarcimento del danno.
1.4. Le pretese di risacrimento degli accusatori privati PC 8 e PC 9 sono rinviate al competente foro civile.
1.5. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
1.6. È ordinata la confisca degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione di:
1.6.1. 2 tessere Kaba, da dissequestrare in favore di __________;
1.6.2. fattura __________, Iphone bianco, 3 schede elettroniche e 2 scatolette elettroniche, da dissequestrare in favore dell’imputato.
1.7. È ordinato il dissequestro e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore privato PC 17.
1.8. È ordinato il sequestro conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali.
1.9. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dell’imputato.
1.10. La nota professionale 2016 dell’avv. DI 1 per il procedimento d’appello è approvata per:
onorario fr. 4’875.00
spese fr. 611.00
esborsi fr. 18.00
IVA (8%) fr. 438.90
Totale fr. 5’942.90
e posta a carico dello Stato.
1.10.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.10.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
1.10.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a suo carico di AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.