Incarto n. 17.2015.170+171

Locarno 12 aprile 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Marco Frigerio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci

4 settembre 2015 confermato con dichiarazione d’appello 29 ottobre 2015 dal

AP 1

e 7 settembre 2015 confermato con dichiarazione d’appello 2 novembre 2015 da

PC 1 PC 2 entrambi rappr. dall'avv. RC 1

contro la sentenza emanata il 3 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

IM 1 rappr dall’avv. RAAP 2

Posto che, con il consenso di tutte le tutte le parti coinvolte (vedi doc.V, VI, VII CARP), i procedimenti di appello si svolgono in forma scritta ai sensi dell’art.406 cpv.2, 3 e 4 CPP;

esaminati gli atti;

ritenuto A. Con sentenza 3.9.2015 la Pretura penale di Bellinzona ha prosciolto IM 1 dalla imputazione di diffamazione contro un defunto per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n.3670/2014 del AP 1 di data 25.8.2014 e meglio:

“ per avere, a __________, tra il 9 e il 10 luglio 2014, incolpato il defunto __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, pubblicando sulla propria pagina facebook, accessibile ad almeno diverse centinaia di persone, la seguente frase: “e ricordate che quel grassone drogato di un __________ non ha scontato in prigione le sue condanne grazie ad un certificato medico”.

IM 1 è, invece, stato condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 120.-, sospesi con un periodo di prova di due anni, ad una multa di fr. 200.- ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 850.-, per ingiuria a danno di __________ (vedi punto 2 della sentenza 3.9.2015 corrispondente al punto 2 del decreto di accusa n.3670/2014 del AP 1 di data 25.8.2014).

La condanna è passata in giudicato in assenza di impugnazione.

B. Contro il proscioglimento dall’ imputazione di diffamazione sono insorti il AP 1 e gli accusatori privati PC 1 e PC 2, congiunti del defunto __________, nella loro qualità di figlio rispettivamente fratello (art.110 cifr.1 CP).

Il AP 1 ha chiesto che l’imputazione di cui al punto 1 del decreto di accusa venga confermata, risultando le affermazioni di IM 1 diffamatorie e non essendo ammissibili - a suo modo di vedere - le prove liberatorie riconosciute dalla Pretura penale (doc.X).

Gli accusatori privati hanno, pure, sottolineato l’esistenza di una diffamazione contestando l’ammissibilità delle prove liberatorie ed evidenziando l’assenza di un pubblico interesse ad informare circa eventi relativi alla sfera privata di una persona defunta (doc.XII).

C. Osservazioni agli appelli sono state formulate dal rappresentante degli accusatori privati (doc.XIV CARP) e dalla Pretura penale che si è “rimessa al giudizio di questa Corte” (doc.XV CARP).

IM 1 ha, invece, chiesto la reiezione degli appelli e la conferma del giudizio di prima istanza (doc.XVIII CARP), con carico di spese ai ricorrenti e richiesta di indennità per i costi di patrocinio in appello.

considerato

L’accusato

  1. IM 1 è nato a __________ il __________, è celibe e non ha figli.

I suoi genitori, immigrati in Svizzera, provenivano dal sud Italia e meglio da __________.

E’ attivo politicamente nel partito socialista per il quale ha ricoperto la carica di municipale del Comune di __________ ed è stato membro della direzione cantonale.

Professionalmente è dipendente del Comune di __________.

E’ incensurato.

Il contesto fattuale

  1. IM 1 ha scritto nella propria pagina di facebook “e ricordate che quel grassone drogato di un __________ non ha scontato in prigione le sue condanne grazie ad un certificato medico”.

Il AP 1 ha situato temporalmente tale pubblicazione come avvenuta tra il 9 e il 10 luglio 2014: questa Corte accerta preliminarmente - sulla base della querela (AI1) e delle affermazioni non contraddette dell’imputato (vedi verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale) - che la medesima è avvenuta il 10 luglio 2014 alle 21.21 (AI1).

A seguito di tale pubblicazione, il 28.7.2014, PC 1 ed PC 2 sono insorti – nella loro qualità di congiunti del defunto __________ - inoltrando querela penale a titolo di calunnia (art.174 CP), subordinatamente diffamazione (art.173 CP).

La pubblicazione in facebook ha avuto riscontro nei massmedia del Cantone ed ha dato adito anche all’apertura di un’inchiesta amministrativa da parte del datore di lavoro di IM 1 (Comune di __________), conclusasi poi con un richiamo (vedi verbale di interrogatorio 28.8.2015 della Pretura penale).

  1. Interrogato in data 6.8.2014 al riguardo della propria esternazione IM 1 ha confermato di esserne l’autore. Egli ha, quindi, prodotto una formale “presa di posizione” con la quale ha “spiegato” il contesto politico che l’ha provocata:

“ l’affermazione oggetto di querela è stata scritta sulla mia pagina di facebook, accessibile ai miei amici ed a chi ha interesse a seguire il mio profilo. Quindi a una cerchia ristretta di persone, tutti perfettamente coscienti del mio ruolo politico e del particolare contesto politico della discussione in cui sono state formulate e meglio l’animata polemica sulle prese di posizione leghiste in merito al caso __________ ed in particolare le loro tesi di un uso strumentale dei certificati medici da parte di __________. L’affermazione rimproveratami era quindi espressa ad una ristretta cerchia di persone e perfettamente contestualizzata nell’ambito di una accesa discussione politica”.

Ulteriormente ha osservato:

“ posso benissimo comprendere che le mie affermazioni riferite alla persona di __________ (ndr __________) siano risultate crude e poco compiacenti, tuttavia non avevano alcun intento diffamatorio, né lesivo della memoria di __________ dato che tali affermazioni erano contestualizzate semmai nella reputazione politica della Lega.

Non ho mai pensato che la mia frase potesse nuocere alla reputazione di __________ e tantomeno era mia intenzione, ritenuto come le singole affermazioni le ritengo comunque vere e notorie, quanto già non ammesse dallo stesso __________.

Rilevo che la tossicodipendenza di +__________ era fatto notorio ed ammesso dallo stesso __________ (prove: articolo __________ – sentenza TF 15 gennaio 1993 inc. nr 6A.128/1991, 6P 122/1991 – richiamo incarti penali relativi alle infrazioni di __________ alla LStup – testi).

Ho scritto che __________ non ha scontato in prigione le condanne grazie a certificati medici, poiché questo è quello che ho letto sui giornali ed appreso per stessa dichiarazione del medico curante (prove: articolo __________; www.tio.ch) ed è quello che peraltro in ambito politico appare altresì notorio. Non mi ricordo che quando questa notizia sia uscita sui giornali, vi siano state denunce da parte di __________ (richiamo incarti presso Sezione pene e misure). Avevo quindi buone ragioni per credere a quanto scritto. Preciso che mi sono ben guardato dal commentare la bontà o meno di tali certificati.

Quanto infine al fatto di rilevare che __________ fosse corpacciuto lo ritengo altresì fatto notorio e non certo lesivo della reputazione del defunto o tale da suscitare l’impressione o il sospetto che egli non fosse persona degna di rispetto.”

  1. IM 1 ha documentato le proprie affermazioni producendo, in allegato alla “presa di posizione” 6.8.2014 avanti al AP 1 ed al successivo scritto 8.8.2014, una serie di documenti atti - a suo dire - a comprovare la veridicità di quanto affermato.

Trattasi dei documenti seguenti:

  • articolo-intervista 25.4.2008 di __________ apparso sul __________ (doc.4b della difesa),

  • articolo online 11.12.2011 da __________ dal titolo “__________” (doc.4c della difesa),

  • articolo online 18.3.2012 da __________ dal titolo “__________mi era crollato proprio davanti a me, saranno due le denunce a __________ e __________” (doc.4d della difesa),

  • sentenza del Tribunale Federale 15.1.1993 (6A.128/1991 e 6P.122/1991 – doc.4e della difesa),

  • articolo online 19.5.2014 da __________ dal titolo “__________: se __________ è malato, vada a curarsi in __________” (doc.8a della difesa),

  • articolo online 10.7.2014 da __________ dal titolo “__________: la rabbia di __________, la rabbia di __________” (doc.8b della difesa).

  1. In data 25.8.2014 il AP 1 ha emesso il decreto di accusa 3670/2014 che – per quanto attiene alle affermazioni relative a “__________” – indicava IM 1 autore colpevole di diffamazione contro un defunto (art.175 CP).

  2. In data 26.8.2014 IM 1 ha formulato opposizione al decreto per il tramite del proprio rappresentante. Il 3.9.2014 il AP 1 ne ha confermato il tenore ed ha trasmesso l’incarto alla Pretura penale per il seguito.

  3. In data 1.6.2015 IM 1 ha chiesto l’assunzione di un’ulteriore serie di documenti (doc.A/F elencati nel doc.12 della Pretura penale) a dimostrazione del fatto che la figura di __________ sia “ancora oggi utilizzata dalla Lega dei Ticinesi e dai denuncianti, esponenti di spicco del partico politico, quale continuativo emblema di lotta politica ed ente benefico ad imperitura memoria”.

Inoltre, richiedeva l’edizione/richiamo dal Ministero Pubblico e dal Tribunale Federale delle condanne inflitte a __________ per ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti, nonché dall’Istituto Cantonale di Patologia del referto autoptico di __________.

Infine, richiedeva l’interrogatorio di PC 1 e di PC 2.

Con decisione 24.6.2015 la Pretura penale (doc.13) ammetteva i documenti prodotti e l’audizione di PC 1 e PC 2, mentre respingeva i richiami dal Ministero Pubblico, dal Tribunale Federale e dall’Istituto cantonale di patologia.

  1. Nei giorni 28.8.2015 e 3.9.2015 si è svolto il dibattimento avanti alla Pretura penale di Bellinzona.

IM 1 ha avuto modo di confermare quanto indicato nella sua precedente presa di posizione: le affermazioni espresse nella propria pagina di facebook andavano contestualizzate con riferimento all’accesa discussione politica conseguente alla decisione di espulsione del giovane __________, un ragazzo kossovaro minorenne al quale era stato negato il ricongiungimento famigliare. Egli non avrebbe mai avuto l’intenzione di diffamare il defunto __________.

La propria esperienza personale di immigrato, che ha vissuto sulla propria pelle il periodo “Schwarzenbach”, lo porterebbe a “non sopportare attacchi e considerazioni come quelle espresse” da __________ e __________. Da qui la sua reazione (verbale di interrogatorio 28.8.2016 pag.1).

L’imputato produceva ulteriori atti – a suo dire – intesi a dimostrare che la vicenda aveva acquisito la natura di un attacco politico da parte della Lega dei Ticinesi. Inoltre reiterava la richiesta relativa ai richiami/edizioni dal Ministero Pubblico e dal Tribunale Federale di tutti gli incarti aperti o chiusi relativi a violazioni della LStup di __________.

PC 1, figlio di __________, ha dichiarato, tra l’altro, di non avere mai visto il padre consumare stupefacenti e di non sapere di condanne del padre in quanto consumatore. Egli ha ammesso, tuttavia, di averne “sentito parlare” (verbale di audizione 28.8.2015 pag.1).

PC 2, fratello di __________, ha dichiarato, tra l’altro, di non avere mai visto il fratello consumare stupefacenti. Ha ammesso, tuttavia, che “è possibile che __________ abbia ricevuto delle pene per consumo di stupefacenti” dato che “a Torricella per un motivo o per l’altro c’è stato” (verbale di audizione 28.2.2016 pag.2).

  1. Con decisione 3.9.2015 la Pretura penale ha prosciolto IM 1 dall’accusa di diffamazione contro un defunto (punto 1 del decreto di accusa 3670/2014 del AP 1 di data 25.8.2014).

In sintesi, è stato considerato che, benché le affermazioni fossero tali da nuocere all’onore della persona offesa, le prove liberatorie erano state apportate.

Considerazioni in diritto

  1. Il presente giudizio si fonda sull’ art.175 CP (diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso) che recita

“ Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.

Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.”

La norma è applicabile quando il diffamato o il calunniato è persona deceduta o scomparsa, quando il termine dei tre mesi per la presentazione della querela da parte dei congiunti (art.110 CP) è rispettato e quando non siano trascorsi più di trent’anni dalla morte.

Affinché l’art.175 CP trovi conferma è necessario, poi, che le condizioni della diffamazione o della calunnia siano date.

Nel concreto, entra in considerazione il reato della diffamazione (art.173 CP): è, quindi, opportuno rammentare le condizioni di applicazione di tale norma.

L’art.173 CP protegge l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore garantita dal diritto civile (art.28 e seguenti CC); il diritto penale protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, pag.188 n.535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44).

Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 cons.2.11; 132 IV 112 cons.2.1). Sfuggono, per contro, a tale protezione quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid.2.1; CCRP inc.17.2007.30 del 2.9.2009 consid.3 a e rinvii).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid.1 a, 119 IV 47 consid. 2 a; Franz Riklin in BK, Strafrecht II, 2013, vor Art.173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid.1e, Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, 2010, ad art.173 n.42 con richiami giurisprudenziali).

L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il dolo eventuale è sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (Riklin, op.cit., ad art. 173 n.7-8; Corboz, op.cit., ad art. 173 n.48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del 13.5.2015 pag.16 consid.9.1).

L’art.173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP (ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non semplicemente a un giudizio di valore (Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, pag.362 n.1195; DTF 117 IV 29 consid.2c, 92 IV 98 consid.4).

L’art.173 cpv.2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv.3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza – devono incorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid.3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della maldicenza.

La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità. Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid.3b, Corboz op.cit., ad art. 173, n.75).

Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid.3b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid.3b, 116 IV 208 consid.3b, 105 IV 118 consid.2 a). In questi casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid.3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid.4, Corboz, op.cit., ad art.173, n.83).

Il fatto che la diffamazione abbia come destinataria una persona deceduta (art.175 CP) cambia relativamente quanto sino a qui indicato.

In dottrina ci si interroga circa il bene giuridico oggetto di protezione, e meglio se l’art. 175 CP intenda proteggere l’onore personale della persona deceduta oppure il sentimento di rispetto o di pietà dei congiunti (Hurtado-Pozo, Droit pénal Partie spéciale, 2009, pag.624, n.2115, come pure Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2008, pag.846, n.2).

Concretamente, tuttavia ciò non comporta differenze sostanziali se non nel ritenere – nell’ambito delle prove liberatorie – una maggiore prudenza relativamente alla loro ammissibilità, siccome “per l’insieme di fatti, di oggetti e di ricordi che la persona deceduta lascia, questa deve poter contare in buona fede che la sua immagine personale non sarà gravemente profanata dopo la morte” (Hurtado Pozo, op.cit., pag.624 n.2116, vedi anche DTF 118 IV 161 consid.4b).

Gli appelli

  1. Gli appelli del AP 1 (19.1.2016 – doc.X CARP) e degli accusatori privati (12.2.2016 – doc.XII CARP) sono simili nelle proprie argomentazioni.

Entrambi considerano che le affermazioni riportate nella propria pagina di facebook da IM 1 siano diffamatorie nei confronti del defunto __________ e che la prova liberatoria della verità, ritenuta dalla Pretura penale a giustificazione del proscioglimento, non avrebbe dovuto essere ammessa.

Nel proprio ricorso il AP 1 ha osservato in particolare come “l’accusa mossa ad una persona di essere un drogato oggetto di condanne detentive è certamente lesiva dell’onore (Riklin, BK vor art.173 CP, n.21)”. Egli ha sostenuto inoltre che le due condizioni cumulative che impediscono il ricorso alle prove liberatorie (assenza di interesse pubblico e intento di fare della maldicenza) sarebbero in concreto date.

La prima siccome il defunto “non era (per definizione, essendo defunto) minimamente coinvolto nel dibattito politico” relativo al caso __________. La divulgazione di condanne antecedenti essendo stata considerata dalla giurisprudenza (DTF 132 IV 112 cons.3.2.2) legittima unicamente quando “si riferisce ad una persona che riveste funzioni pubbliche”.

La seconda in quanto “l’imputato ha rivestito le proprie accuse con epiteti spregiativi del tutto inutili e superflui” per altro riferibili “alla vita privata di __________”.

Infine, il AP 1 ha evidenziato come non sia stato considerato, nel giudizio di prima istanza, che la tutela dell’onore delle persone defunte richiede un’interpretazione restrittiva delle prove liberatorie (DTF 118 IV 153 consid.3 e 4).

Il rispetto della sfera privata di un defunto rientrerebbe, infatti, nella “pietas” che “la nostra civiltà ha sempre tributato nei confronti dei morti” e che giustificherebbe, quindi, solo eccezionalmente l’assunzione di tali prove.

Gli accusatori privati hanno rilevato come il Pretore avesse rettamente ritenuto che IM 1 “attivo nella vita politica da anni, non poteva non riconoscere il tenore lesivo delle sue parole” (sentenza pag.10 cons.8.2).

Contestata, per contro, era la conclusione del Pretore secondo cui sussisteva un interesse pubblico a giustificazione di tali affermazioni.

Trattandosi di persona defunta, essi hanno sostenuto che non può “esistere la volontà di tutelare un interesse pubblico o privato, di salvaguardare interessi pubblici o privati, allorché la persona nei confronti della quale i rimproveri sono rivolti risulta essere deceduta”.

  1. IM 1 ha avuto modo di esprimersi in merito agli appelli.

Con memoriale 17.3.2016 ha chiesto la conferma della decisione pretorile.

In merito alla condizione dell’interesse pubblico ha osservato che “sono gli stessi famigliari qui accusatori privati, navigati politici a loro volta, a volere il ricordo del personaggio pubblico e politico, a non voler l’oblio del defunto, continuando a celebrarne costantemente la memoria”, per cui sarebbe paradossale che di un politico defunto, tuttora icona del proprio movimento, si potesse unicamente parlare bene.

Contestato è, pure, l’intento della maldicenza. “L’appellativo “grassone”, quale giudizio di valore non è diffamatorio, mentre il termine “drogato” era attinente ai motivi della carcerazione e rispettivi certificati”, trattandosi di un fatto – quest’ultimo – attinente alla vita pubblica e non privata del defunto __________.

Per concludere l’imputato ha osservato come i ricorrenti si siano limitati a prendere atto della prova della verità, così come della buona fede dell’imputato “senza al riguardo contestazione alcuna”.

  1. Sugli appelli

Le affermazioni di IM 1 vanno interpretate nel loro contesto oggettivo e non in astratto (DTF 128 IV 60 consid.1e, Corboz, op.cit., ad art.173 n.42).

Pubblicando il 10 luglio 2014 alle ore 21.21, sulla propria pagina di facebook, la frase ripresa dal AP 1 nel decreto di accusa, IM 1 intendeva indubbiamente prendere posizione sugli sviluppi della vicenda __________ che, all’epoca, aveva scaldato gli animi e provocato interventi accesi da parte di vari esponenti politici, in particolare della Lega dei Ticinesi.

Si vedano, al riguardo, il tenore dell’interrogazione 19.5.2014 del gran consigliere __________ al Consiglio di Stato, che metteva in dubbio la veridicità del certificato medico che il minorenne kossovaro aveva prodotto nel tentativo di non essere allontanato dalla Svizzera, ripresa sui quotidiani e sui massmedia online (doc.8a di difesa) e la successiva esternazione del medesimo, pubblicata da __________ nella mattinata del 10 luglio 2014 e ripresa dai massmedia, sul caso

“ carissimi signori la pazienza è terminata, come pure la presa per il culo. Prendi bagagli e burattini e vai dai tuoi connazionali abituati a presentare certificati medici compiacenti se non addirittura falsi” (doc.8b di difesa).

Secondo questa Corte, esprimendosi sulla vicenda la stessa sera dell’esternazione di __________, IM 1 non ha avuto quale intento primario la denigrazione del fondatore della Lega dei Ticinesi, ma il ricordare un elemento comune a __________ ed al minore kossovaro __________, e meglio il ricorso a certificati medici.

Al di là dei termini utilizzati, lo scopo dell’esternazione di IM 1 - considerando il contesto specifico della discussione politica in corso - era chiaramente quello di argomentare, a favore di __________, la legittimità del ricorso ai certificati medici evidenziando come - diversamente da __________ (tuttora punto di riferimento del movimento leghista) - il minore (pur producendo dei certificati) non aveva potuto evitare l’allontanamento.

Tale intento, chiaramente desumibile dal contesto e dalla vicinanza temporale con l’esternazione “di dubbio gusto” di __________, non esclude tuttavia il dolo diretto. In effetti, il significato ed il peso di alcuni termini utilizzati è notorio e non poteva sfuggire neppure all’accusato.

Nel concreto, va pertanto esaminato se le espressioni usate da IM 1 risultano essere effettivamente diffamatorie per l’onore personale di __________.

Questa Corte ritiene che ciò non sia il caso per quanto attiene ai termini:

  • “grassone” (preso a sé stante) appellativo generico descrittivo, che, nonostante nel linguaggio comune abbia perlopiù (ma non per forza) una connotazione peggiorativa, non è sicuramente lesivo dell’onore protetto dagli art. 173 e 175 CP;

  • avere fatto ricorso “ad un certificato medico” affermazione in fatto che non discrimina non essendoci nulla di male nel ricorrere a ciò che la normativa prevede e non essendo deducibile o ipotizzabile che IM 1, al contrario, intendesse altro, ad esempio “falso certificato medico”.

Per contro, per quanto attiene al termine ”drogato” ed al riferimento alle “condanne penali”, in linea teorica si potrebbe intravvedere una violazione dell’onore della vittima, potendo costituire il richiamo “gratuito” (cioè immotivato) dei precedenti penali di una persona deceduta una lesione del suo onore personale, rispettivamente della sua memoria.

La questione può, tuttavia, rimanere indecisa siccome questa Corte considera che la figura di __________ è ancora oggi utilizzata dalla Lega dei Ticinesi come simbolo e modello da seguire (come si può già solo vedere consultando il sito online del giornale il Mattino della domenica); ciò ha quale conseguenza diretta il mantenimento di un chiaro interesse pubblico a rammentare eventi che lo concernono, da cui l’ammissibilità della prova della verità (art. 173 cpv.3 CP applicabile per analogia all’art.175 CP).

Le circostanze del “caso __________” sono pacificamente differenti per rapporto a quelle del giudizio emesso dal Tribunale Federale il 27 aprile 1992 (DTF 118 IV 153) nel quale si era ritenuto non ammissibile tale prova relativamente a fatti risalenti al 1940, riconoscendo al defunto il diritto alla “pietas” invocato dal AP 1.

Al di là degli aspetti noti a chi anche solo marginalmente si interessa della politica del Cantone Ticino, i documenti prodotti dalla difesa con lo scritto 1.6.2015 (doc.A/E) dimostrano chiaramente l’importanza che ancora oggi viene data a __________.

Non solo la sua immagine carismatica viene ripresa in ogni forma di promozione del movimento - e ciò da parte degli stessi congiunti che hanno formulato querela a danno di IM 1, per cui non sono evidentemente legittimati ad invocare una sorta di “diritto all’oblio” - ma, negli ultimi anni, sono anche state istituite una “Fondazione __________” e una giornata dedicata “alla memoria” dello scomparso alfine di serbare il ricordo del personaggio pubblico.

Che anche __________ (leader carismatico del movimento leghista) avesse fatto ricorso a certificati medici per evitare le conseguenze di condanne penali in ambito di violazione della legge federale sugli stupefacenti era quindi un argomento di chiaro interesse pubblico, volto a controbilanciare le affermazioni esposte da importanti rappresentanti del movimento sul caso __________ (vedi doc.8a - 8b della difesa).

Ne consegue, secondo questa Corte, che l’assunzione della prova della verità risulta legittima e che la stessa non ha mancato di dimostrare che __________ aveva subito condanne penali legate, fra l’altro, al consumo di stupefacenti ed aveva fatto ricorso a certificati medici evitando così la carcerazione (cfr., in particolare, allegati ad AI 4).

L’imputazione prevista all’art.175 CP viene dunque a cadere.

  1. L’indennità

Essendo da respingere entrambi i ricorsi giusta l’art. 429 CPP, l’imputato va indennizzato per i costi della propria difesa in appello.

Le 11 ore e 25 indicate nel conteggio 18.3.2016 prodotto dall’avv. RAAP 2 in allegato alle osservazioni (doc.XVIII CARP) sono ammesse.

L’indennizzo viene quantificato in complessivi fr. 3'628.80 suddivisi in fr. 3'200.- di onorario (in applicazione della tariffa oraria di fr. 280.-/h), fr. 160.- di spese (calcolate al 5% dell’onorario) e di fr. 268.80 di IVA.

L’importo è a carico dello Stato, siccome al medesimo “incombe la responsabilità dell’azione penale” (DTF 141 IV 476 consid.1.1).

  1. Le spese

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nelle spese di fr. 200.- vanno suddivisi proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ degli accusatori privati in solido.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP,

34, 42, 47 e 50 CP;

173, 175 CP;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello del AP 1 è respinto.

  2. L’appello di PC 1 e PC 2 è respinto.

  3. Di conseguenza, è confermata la sentenza 3.9.2015 della Pretura penale e IM 1 è prosciolto dall’imputazione di cui al punto 1 del DA 3670/2014 del 25.8.2014.

  4. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 2'200.00

sono posti per ½ a carico dello Stato e per ½ a carico di PC 1 e PC 2 in solido.

  1. Lo Stato verserà ad IM 1 fr. 3’628.80 quale indennità ex art 429 lett a CPP.

  2. Intimazione a:

  3. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2015.170
Entscheidungsdatum
12.04.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026