Incarto n. 17.2015.148+168 17.2016.76-78

Locarno 7 aprile 2016/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanni Celio, giudice presidente, Stefano Manetti e Attilio Rampini

assessori giurati:

AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 1

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 giugno 2015 e confermata con dichiarazione d’appello del 9 ottobre 2015 da

AP 1

rappr. DI 1

e con appello incidentale del 27 ottobre 2015 presentato dal

PP 1

contro la sentenza emanata nei confronti di IM 1 e di AP 1 il 19 giugno 2015 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 24 settembre 2015)

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Nel tardo pomeriggio del 3 ottobre 2013 era richiesto l’intervento dei pompieri per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina sita in Via __________ a Brissago. Durante le fasi di spegnimento i pompieri rinvenivano sul pavimento della cucina il corpo senza vita e parzialmente carbonizzato del proprietario AC 1, sdraiato in posizione supina.

Attraverso le testimonianze dei vicini, la medesima sera la polizia appurava che verso le ore 04:00 del mattino AC 1 era stato visto rientrare accompagnato da una donna e da un uomo e che, attorno alle 04:30, si erano uditi forti rumori provenire dall’appartamento. Nei giorni seguenti l’inchiesta permetteva di risalire al taxista __________, che aveva trasportato, verso le 03:30 del 3 ottobre 2013, dalla stazione FFS di Muralto sino al suo domicilio di Brissago AC 1, suo cliente abituale, accompagnato da un uomo e una donna. Le indagini si concentravano, allora, sulle immagini della videosorveglianza della stazione FFS di Muralto, relative alla notte sul 3 ottobre 2013, che permettevano di individuare AC 1 e di identificare i suoi due accompagnatori, nelle persone di IM 1 e AP 1. Rintracciati e sentiti il 10 ottobre 2013, questi ammettevano da subito il loro coinvolgimento – ma solo parzialmente la loro responsabilità – nel decesso di AC 1 e nell’incendio. Il giorno stesso si procedeva al loro arresto, trasformato il 12 ottobre 2013 in carcerazione preventiva per la durata di tre mesi, poi prorogata sino al 21 marzo 2014. In accoglimento delle loro richieste, il 24 febbraio 2014 il procuratore pubblico poneva, infine, gli imputati in regime di esecuzione anticipata della pena.

B. Con atto d’accusa ACC 131/2014 dell’11 dicembre 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 e di AP 1 per le seguenti imputazioni:

“IM 1 e AP 1

  1. assassinio

subordinatamente omicidio intenzionale

1.1 assassinio

per avere a Brissago il 3 ottobre 2013 intenzionalmente ucciso †AC 1 all'interno del suo appartamento, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con modalità particolarmente perverse, e meglio

per avere,

IM 1, durante una colluttazione nata per motivi futili e durante la quale aveva già ripetutamente colpito in più parti del corpo la vittima, una volta avuto il sopravvento su di essa, grazie all'intervento di AP 1, colpito ripetutamente con estrema violenza †AC 1, che già giaceva a terra, sia a mani nude che con una sedia, provocandone il decesso per "asfissia meccanica acuta per una violenta compressione del torace" (AI 110);

configurandosi l'assassinio nelle modalità particolarmente perverse, ovvero nell'accanimento sul corpo già inerme della vittima, colpita in modo ripetuto e violento anche nelle parti alte del corpo, quando già era a terra e anche con l'ausilio di una sedia, non solo usata per colpire la vittima, ma anche per schiacciarla, manifestazione di un totale disprezzo della vita altrui,

ritenuto che AP 1 durante la colluttazione tra IM 1 e la vittima, ha inferto a quest'ultima almeno 5 coltellate alla coscia destra, permettendo così a IM 1 di prendere il sopravvento su †AC 1 e che AP 1 aveva già visto IM 1 colpire violentemente la vittima, che poi ha continuato a colpire con estrema violenza, vittima che da li in poi non ha opposto alcuna resistenza;

1.2 subordinatamente al punto 1.1 per AP 1

complicità in assassinio

per avere aiutato IM 1 ad uccidere intenzionalmente †AC 1, nelle circostanze e modalità indicate al punto 1.1, colpendo la vittima con 5 coltellate alla coscia destra, che hanno permesso a IM 1 di prendere il sopravvento nella colluttazione in atto, che si è conclusa con il decesso di †AC 1;

1.3 subordinatamente al punto 1.1 omicidio intenzionale

per avere, a Brissago il 3 ottobre 2013 intenzionalmente ucciso †AC 1 all’interno del suo appartamento, e meglio

per avere,

IM 1, durante una colluttazione nata per motivi futili e durante la quale aveva già ripetutamente colpito in più parti del corpo la vittima, una volta avuto il sopravvento su di essa, grazie all'intervento di AP 1, colpito ripetutamente con estrema violenza †AC 1, che già giaceva a terra, sia a mani nude che con una sedia, provocandone il decesso per "asfissia meccanica acuta per una violenta compressione del torace" (Al 110);

ritenuto che AP 1 durante la colluttazione tra IM 1 e la vittima, ha inferto a quest'ultima almeno 5 coltellate alla coscia destra, permettendo così a IM 1 di prendere il sopravvento su †AC 1;

1.4 subordinatamente al punto 1.1, 1.2 e 1.3 per AP 1 complicità in omicidio intenzionale

per avere aiutato IM 1 ad uccidere intenzionalmente †AC 1, nelle circostanze e modalità indicate al punto 1.2, colpendo la vittima con 5 coltellate alla coscia destra, che hanno permesso a IM 1 di prendere il sopravvento nella colluttazione in atto, che si è conclusa con il decesso di †AC 1;

  1. incendio intenzionale

per avere a Brissago il 3 ottobre 2013 in correità fra loro, cagionato intenzionalmente l'incendio dell'appartamento degli eredi di †AC 1, causando danni ingenti all'abitazione, prudenzialmente quantificati per un importo superiore ai CHF 100'000.00, e meglio per avere sparso sul cadavere e in altri punti dell'appartamento, dello spirito da ardere ed avergli dato fuoco, provocando così un incendio che ha anche provocato un denso fumo che ha danneggiato una gran parte dell'appartamento medesimo,

ritenuto che il proposito di dare fuoco al cadavere e all'appartamento è stato dai due condiviso e che poi AP 1 ha recuperato nell'appartamento Io spirito che IM 1 ha sparso e a cui ha dato fuoco con l'ausilio di una bomboletta spray;

  1. turbamento della pace dei defunti

per avere a Brissago il 3 ottobre 2013, in correità fra loro, profanato il cadavere di †AC 1, dopo averlo ucciso, cospargendolo di liquido infiammabile e dandogli fuoco, ritenuto che il proposito era dai due condiviso e che è stato materialmente messo in atto da IM 1;

  1. furto

per avere a Brissago il 3 ottobre 2013, in correità fra loro, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto a AC 1 denaro contante (CHF 200.00), 1 passaporto irlandese, 1 lphone, 2 computer portatili, 1 piattaforma di gioco Playstation, 1 salvadanaio con 97 monetine, 1 coltello in metallo color argento, 1 borsone nero, alcuni vestiti (refurtiva in parte recuperata);

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere a Locarno e altre località del Locarnese, senza autorizzazione consumato un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti e meglio

5.1 IM 1

(OMISSIS)

5.2 AP 1 consumato dal 12 luglio 2013 al 10 ottobre 2013 in 2-3 occasioni dell'eroina, 1 pastiglia di dormicum e 10-15 grammi di cocaina;

IM 1 singolarmente

  1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

(OMISSIS)”.

C. Nel corso di un’udienza preliminare indetta il 14 aprile 2015, la Corte di primo grado, richiamandosi all’art. 333 cpv. 1 CPP, aveva prospettato, per la coimputata AP 1, l’estensione dell’accusa al reato di lesioni semplici mediante l’utilizzo di un’arma ai sensi dell’art. 123 cpv. 3 CP. Avendovi le parti acconsentito, la nuova imputazione è andata così ad aggiungersi a quelle già contemplate nell’atto d’accusa.

D. In esito al dibattimento, con sentenza del 19 giugno 2015, la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole, in correità con AP 1, di assassinio, incendio intenzionale e turbamento della pace dei defunti, nonché, singolarmente, di furto, infrazione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e lo ha condannato, tenuto conto di uno stato di scemata imputabilità, alla pena detentiva di 15 anni, al pagamento di una multa di fr. 100.– ed al pagamento, oltre alle tasse e alle spese, dell’importo di fr. 60'000.–, in via solidale con AP 1, all’accusatrice privataPC 1, madre della vittima, disponendo infine un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

E. Parimenti, la Corte di primo grado ha dichiarato AP 1 autrice colpevole, in correità con IM 1, di assassinio, incendio intenzionale e turbamento della pace dei defunti, singolarmente invece, di furto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e l’ha condannata, tenuto conto di uno stato di scemata imputabilità, alla pena detentiva di 12 anni, al pagamento di una multa di fr. 100.– ed al pagamento, oltre alle tasse e alle spese, dell’importo di fr. 60'000.–, in via solidale con IM 1, all’accusatrice privata PC 1, madre della vittima.

F. IM 1 non ha impugnato il menzionato giudizio, che nei suoi confronti è così passato in giudicato.

G. Per parte sua, AP 1 è invece insorta contro il primo giudizio, impugnandone, con dichiarazione d’appello del 9 ottobre 2015, i dispositivi n. 3.1 (dichiarazione di colpevolezza per assassinio), n. 3.2 (dichiarazione di colpevolezza per incendio intenzionale), n. 3.3 (dichiarazione di colpevolezza per turbamento della pace dei defunti), n. 4.1 (proscioglimento dalle imputazioni di complicità in assassinio, omicidio intenzionale e complicità in omicidio intenzionale [punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell’atto d’accusa], nonché dall’imputazione di lesioni semplici, con la precisazione che il dispositivo n. 4.1 è impugnato “nella misura in cui è subordinato all’applicazione del reato di assassinio in correità”), n. 5.2.1 (pronunciato di condanna alla pena detentiva di 12 anni) e n. 6 (pronunciato di condanna, in solido con IM 1, a versare all’accusatore privato PC 1 fr. 60'000.– a titolo di indennità per torto morale, con ripartizione interna nella misura di ½ ciascuno).

In riforma del primo giudizio AP 1 chiede di essere prosciolta dalle imputazioni di assassinio in correità, incendio intenzionale in correità e turbamento della pace dei defunti in correità, postulando la condanna per lesioni semplici aggravate per l’uso di un coltello, complicità in incendio intenzionale e complicità in turbamento della pace dei defunti. Chiede inoltre di essere tenuta al versamento di un’indennità all’accusatrice privata commisurata ai reati commessi e, infine, che nel nuovo giudizio sia disposto un trattamento terapeutico in ambito comunitario nei suoi confronti.

H. Il 27 ottobre 2015 il procuratore pubblico ha inoltrato appello incidentale, dichiarando di impugnare in via adesiva il dispositivo n. 5.2 (in realtà 5.2 e 5.2.1) della sentenza 19 giugno 2015, segnatamente il riconoscimento di una scemata imputabilità (n. 5.2) e il pronunciato di condanna alla pena detentiva di 12 anni (n. 5.2.1), postulando la condanna di AP 1 alla pena detentiva di 20 anni, senza riconoscimento di una scemata imputabilità. Al dibattimento d’appello la richiesta di pena è stata poi ridotta a 15 anni.

I. Il dibattimento di appello si è tenuto nei giorni di mercoledì 6 aprile 2016 e giovedì 7 aprile 2016 alla presenza di:

  • AP 1, imputata

  • procuratore pubblico PP 1

  • avv. DI 1, difensore d’ufficio,

  • avv.DI 2, patrocinatore dell’accusatrice privata,

  • PC 1, accusatrice privata.

In apertura del dibattimento il giudice presidente ha proposto l’estensione dell’accusa al reato di omissione di soccorso (art. 128 CP), “per avere AP 1, il 3 ottobre 2013, a Brissago, dopo averlo ferito rispettivamente allorché si trovava in imminente pericolo di morte a seguito delle percosse inflittegli da IM 1, omesso di prestare soccorso a AC 1, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lei ragionevolmente esigere”. Le parti non hanno sollevato obiezioni a tale prospettazione (verbale dib. d’appello, pag. 2).

Sulle emergenze dibattimentali e richieste di giudizio si dirà più avanti (consid. 16-18).

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Ai sensi dell’art. 398 cpv. 2 CPP il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati, ovvero con una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb).

  2. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

L’imputata

  1. Sul vissuto di AP 1 si è espressa, sin troppo diffusamente, la Dott.ssa __________ nella perizia giudiziaria del 24 febbraio 2014 (AI 209, pag. 4 e segg.). Di utilità per la Corte è però una visione più sintetica e puntuale delle esperienze di vita dell’imputata, facilmente relazionabile con il contesto fattuale del presente giudizio. Vale la pena, allora, riferirsi brevemente alle dichiarazioni rese dall’imputata in corso di procedura (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 1 e seg., AI 21; verbale 1° dib., AP 1, pag. 3-5, verbale dib. d’appello, pag. 3), riprese in sunto qui di seguito.

a) AP 1 è nata a __________ il __________.

Pur vivendo in Ticino sin dalla prima infanzia, ella ha mantenuto la cittadinanza italiana. Il padre, formatosi come medico psichiatra a Torino, si è sposato nel 1972 con una cittadina ungherese. I coniugi si sono in seguito trasferiti a Olgiate Comasco, dove sono nati i figli __________ (1974), __________ (1978) e AP 1. Nel 1984 il dr. __________ è stato assunto in qualità di medico psichiatra presso la sede locarnese del Servizio medico-psicologico, cosicché la famiglia si è stabilita a Minusio. I genitori si sono separati nel 1992 e in seguito divorziati. AP 1 e __________ hanno continuato ad abitare con la madre, __________ con il padre.

Nel 2003 la madre dell’imputata a fatto ritorno nella nativa Ungheria, dove vive tuttora, stando alla figlia, in condizioni economiche precarie e con problemi di dipendenza dall’alcol, già presenti all’epoca della separazione.

Dopo la partenza all’estero della madre, AP 1 va a vivere, per la prima volta da sola, a Solduno.

b) In Ticino, AP 1 ha frequentato le scuole dell’obbligo, fallendo in seguito, a due riprese, il tentativo di superare il primo anno di liceo. Fatto salvo un periodo di stage presso un canile della __________ e, a suo dire, di alcuni periodi di pratica come giardiniera, di fatto l’imputata non mai lavorato (verbale 1° dib., AP 1 pag. 3 e verbale dib. d’appello, pag. 3).

Tra il 2011 e marzo 2013 ella si è trasferita dalla madre in Ungheria, dove ha frequentato un corso di manicure e ricostruzione unghie, ottenendo, anche se in due tappe, il relativo diploma.

c) Già nella prima adolescenza l’imputata si è confrontata con problemi di dipendenza da stupefacenti:

“ADR che ho iniziato a consumare stupefacenti a 13 anni con la marijuana. Dai 14 ho iniziato a fumare eroina e consumare sporadicamente cocaina. Tra i 15 e i 20 anni consumavo extasy, LSD, un po’ di tutto. Ho iniziato con l’eroina endovena attorno ai 25 anni. Per quello che riguarda la cocaina ho iniziato ad assumerla dopo essere tornata dall’Ungheria, prima tirata e poi endovena.

ADR che ho iniziato con l’alcol attorno ai 23 anni, ma ho iniziato a consumare in grande quantità prima di partire per l’Ungheria e durante quel soggiorno. Preciso che in Ungheria assumevo peraltro solo metadone. Quando sono tornata dall’Ungheria mi sono lasciata andare. Il primo mese stavo bene, poi ho ricominciato ad andare all’__________ per il metadone e piano piano incontrando gente del giro, ho ricominciato a bere alcol e stupefacenti in grandi quantità. In quel periodo ho contratto l’epatite C, che ho iniziato a curare in carcere con l’interferone e ora sono guarita. A fine agosto 2013 mi hanno tra l’altro dovuto ricoverare d’urgenza presso la Clinica Santa Croce di Orselina, siccome avevo problemi al fegato”

(verbale 1° dib., AP 1 pag. 4).

d) Un quadro complesso, dunque, confermato dalla sua anamnesi psichiatrica, che fa stato di tre ricoveri: la prima volta presso la Clinica Alabardia, dal 27 dicembre 2002 al 27 gennaio 2003, per disintossicazione; la seconda presso la Clinica Santa Croce, dal 1. settembre 2003 al 10 settembre 2003, per disintossicazione fisica da eroina in paziente politossicodipendente (oppioidi, cannabinoidi e alcol) trattata con terapia metadonica; la terza volta, ancora presso la Clinica Santa Croce, 29 luglio 2013 al 6 settembre 2013, per disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze e sindrome da dipendenza (disturbo di personalità misto, cfr. perizia __________, pag. 9, AI 209). Nel corso dei due dibattimenti, ella ha dichiarato che quest’ultimo ricovero era avvenuto per curare l’epatite C, da cui è poi guarita in carcere grazie ad una terapia con interferone (verbale 1° dib., AP 1, pag. 4, verbale dib. d’appello, pag. 3).

e) Al momento dei fatti AP 1 era trentaduenne, senza lavoro e al beneficio della pubblica assistenza, che provvedeva, oltre al suo minimo vitale in ragione di fr. 800.–/1'000.– mensili, al pagamento dei premi di cassa malati e della pigione dell’appartamento locato a Ronco sopra Ascona. Ella ha vissuto in questo appartamento a partire dal rientro dall’Ungheria.

f) In carcere AP 1 ha frequentato dei corsi durante l’ultimo periodo di carcerazione preventiva in Ticino. Trasferita nel penitenziario di Lonay, ha lavorato al 50% in cucina per un mese e poi per un altro mese in lavanderia. Da un anno e mezzo lavora presso la biblioteca del carcere (verbale dib. d’appello, pag. 3).

È seguita dallo psichiatra del carcere con una terapia antidepressiva a base di benzodiazepine. Prosegue inoltre in cura metadonica. All’epoca delle verifiche peritali (gennaio/febbraio 2014) l’imputata assumeva quotidianamente 11 compresse di Ketalgin da 5 mg, ossia 55 mg. Al primo processo ha dichiarato di assumere 16 compresse al giorno, pari a 80 mg. giornalieri (dose massima giornaliera secondo il fabbricante 60 mg.). In regime di detenzione vi è quindi stato un aumento del dosaggio di metadone, che ella ha motivato con l’esigenza di meglio affrontare la terapia con interferone. Recentemente il metadone è stato scalato da 16/17 compresse a 14 giornaliere (verbale 1° dib., pag. 3).

Il perito giudiziario, dott.ssa __________, ha rilevato la presenza di disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple (oppioidi, cocaina, alcol e tabacco) e di una sindrome di dipendenza, il cui grado è giudicato “severo” (perizia __________, pag. 15, AI 209).

A mente del perito di parte, dr. __________, l’imputata sarebbe invece affetta, oltre che ad una dipendenza da più sostanze, da una significativa sindrome depressiva, da un disturbo post- traumatico da stress (PTSD) e da un disturbo borderline di personalità (perizia __________, pag. 129, AI 297).

g) L’estratto del casellario giudiziale menziona tre precedenti penali per AP 1. Ella ha subito una prima condanna il 1. marzo 2004 (decreto d’accusa), per reiterato delitto e reiterata contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (LStup), alla pena di 5 giorni di detenzione sospesi per due anni. Una seconda condanna esattamente per gli stessi reati risale al 16 gennaio 2007 (decreto d’accusa). Nella circostanza l’imputata è stata condannata a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, sospesa per due anni e ad una multa di fr. 300.–. La terza condanna è datata 13 ottobre 2008 (decreto d’accusa) e si riferisce alla commissione dei reati di lesioni semplici, danneggiamento e contravvenzione alla LStup, con pena erogata di 16 ore di lavoro di pubblica utilità (AI 17). Vi sono poi, sempre a carico dell’imputata tre condanne al pagamento di una multa, tutte per contravvenzione alla LStup, riferite al periodo 2004-2007, nonché un decreto d’accusa dell’8 novembre 2010 con condanna ad una multa per vie di fatto e contravvenzione alla LStup (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 40-41).

I rapporti con IM 1

  1. Rientrata dall’Ungheria, AP 1 si è rivolta __________, a causa delle sue dipendenze. Qui, nel marzo 2013, ha conosciuto IM 1, anch’egli affetto dalle stesse problematiche. Dopo un litigio con il suo compagno, tale __________, l’imputata ha preso contatto con il IM 1, che l’ha ospitata a casa sua. Da lì è nata una sorta di relazione, meglio definibile come comunione di consumo di cocaina e alcolici (“ogni tanto facevamo sesso anche se la cosa era limitata dai nostri consumi”, cfr. verbale MP 27 novembre 2011, AP 1, pag. 4, AI 120). Nel mese di luglio 2013 all’imputata viene diagnosticata un’epatite C, associata ad un importante stato di sofferenza epatica. Donde il suo ricovero presso la Clinica Santa Croce, ove sarà raggiunta dal IM 1, fattosi ricoverare per disintossicarsi, che lascerà però la clinica dopo soli cinque giorni di degenza. Per la verità, secondo una testimonianza, IM 1 si sarebbe fatto ricoverare non tanto per disintossicarsi, quanto per stare vicino a AP 1, dato che “era pazzo per lei a avrebbe fatto di tutto per lei”. In effetti, come già rilevato dai primi giudici, le testimonianze di alcuni conoscenti dei due protagonisti forniscono il quadro di un IM 1 innamorato, addirittura succube di una donna, che invece lo prendeva in giro, frequentandolo per ragioni di mera opportunità, in particolar modo per garantirsi il consumo di cocaina (verbale PG 12 dicembre 2013, __________, pag. 2, AI 62; verbale PG 11 dicembre 2013, __________, pag. 2, AI 61; verbale PG 8 gennaio 2014, __________, pag. 2, AI 63; sentenza impugnata, consid. 26, pag. 43). E l’immagine di un sentimento non propriamente corrisposto scaturisce anche dalle dichiarazioni fatte dai protagonisti davanti ai primi giudici, ove IM 1 ha riferito che “per quello che mi riguarda eravamo legati sentimentalmente. Io ero innamorato di lei e avevamo rapporti intimi, ragion per cui la consideravo una relazione” (verbale 1° dib., IM 1, pag. 5). Mentre che AP 1 non nega di aver avuto una relazione con IM 1, precisando però che “non è vero che al momento dei fatti eravamo insieme e che eravamo intimi” (verbale 1° dib., AP 1, pag. 22), e questo, in linea con le sue precedenti dichiarazioni: “… preciso che io e IM 1 non eravamo più assieme, ma lui era convinto, per il fatto che ero andata da lui, che ci rimettevamo insieme e mi ha presentato a questo AC 1 come la sua ragazza” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 5, AI 21).

  2. Dopo le dimissioni dalla Clinica Santa Croce AP 1 non è tornata con IM 1 ma con il precedente compagno __________. Tuttavia, dopo un litigio con quest’ultimo, la sera del 1. ottobre 2013 ella ha ricontattato IM 1, recandosi poi al di lui domicilio ove è rimasta per la notte.

Antefatti

  1. Il 2 ottobre 2013 i due si sono alzati in tarda mattinata ed hanno trascorso il resto della giornata e la sera nell’appartamento di IM 1 a Muralto bevendo molta birra, e assumendo cocaina per via endovenosa. Come rilevato dai primi giudici, le versioni discordanti e poco lineari della coppia non conducono a un dato attendibile quanto ai consumi. Soppesando le loro dichiarazioni, l’ordine di grandezza, per AP 1, si aggirerebbe attorno a 2,5-3 litri di birra, e 1-1,5 grammi di cocaina (ca. 0,2 grammi ogni mezzora per 5-6 iniezioni). Oltre a queste sostanze, AP 1 ha assunto la sua dose quotidiana di metadone di 55 mg, oltre ad un antidepressivo e a una benzodiazepina prescrittigli dalla Clinica Santa Croce. IM 1 avrebbe invece assunto un quantitativo di birra superiore, mentre che il consumo di cocaina di quel giorno sarebbe stato più o meno paritario. Anche per lui va aggiunta la dose giornaliera di metadone di 35 mg (sentenza impugnata, consid. 51-57, pag. 51-53).

  2. Usciti di casa per fare un giro alla ricerca di cocaina, verso la 01:00 del 3 ottobre 2013 IM 1 e AP 1 hanno raggiunto la zona della stazione FFS di Muralto dove, all’esterno del bar __________, hanno fatto la conoscenza di AC 1. Avendo portato disturbo alla clientela, questi era appena stato allontanato dal locale e chiedeva loro un favore, nel senso di entrare nel bar, acquistare una birra e portargliela all’esterno. Per l’incombenza consegnava loro fr. 40.–, offrendo da bere anche a loro. IM 1 e AP 1 sono rimasti nel bar il tempo di bere una birra, poi sono usciti consegnando a AC 1 la sua bottiglia di birra. Nel seguito, si sono trattenuti con lui a parlare del più e del meno. A un certo punto, considerato che tutti i locali stavano ormai per chiudere, AC 1 ha proposto ai due giovani di andare a casa sua a bere del whisky. Dapprima titubanti, specie AP 1 (preoccupata per il suo cane che si trovava a casa di IM 1), per finire essi hanno deciso di seguirlo. I tre giovani hanno così raggiunto il domicilio di AC 1 a Brissago, tramite un taxi chiamato da quest’ultimo.

  3. Giunti nell’appartamento di AC 1, sito al terzo piano di Via __________ di Brissago, i tre hanno preso posto nel soggiorno, ove hanno iniziato a parlare, ad ascoltare musica e a bere whisky. AP 1 ha dichiarato di avere bevuto uno o due bicchieri (pieni) di whisky, IM 1 e AC 1 almeno il doppio (verbale 1° dib., pag. 23 per AP 1 e pag. 7 per IM 1).

Momenti che hanno preceduto il litigio

  1. Ricorda l’imputata che mentre tutti e tre erano seduti su un divano la discussione si è fatta via via “un po’ strana”, nel senso che AC 1 “ci faceva proposte sessuali esplicite. Ci chiedeva di fare sesso a tre oppure solo io con lui” (verbale 1° dib., pag. 23). IM 1 ha aggiunto che, nei suoi confronti, egli non risparmiava parole offensive e sminuenti, dicendogli che dopo aver fatto sesso con lui AP 1 lo avrebbe ripudiato (verbale 1° dib., pag. 7).

AP 1 ha così descritto la situazione:

“Dopo un po’ che si parlava AC 1 ha iniziato a farmi delle avances pesanti: Parlava con tutti e due di sesso in maniera volgare. IM 1 gli diceva di smetterla. Inizialmente sono stata io a dirgli di smetterla di usare questi termini, poi anche IM 1, ma AC 1 continuava e IM 1 insisteva per farlo cessare (…). Comunque per quanto ricordo AC 1 all’inizio parlava di fare sesso a tre e dopo che aveva capito che né io né IM 1 avremmo accettato una cosa simile ha iniziato ad essere volgare verso di me. Ricordo ad ogni modo che, tra le cose che mi diceva, vi era quella che mi avrebbe portato in camera sua a scoparmi e che dopo avrei (recte: aver) fatto sesso con lui non avrei più voluto farlo con IM 1”.

(verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 4, AI 253).

Contrariamente a quanto affermato nel primo interrogatorio davanti al procuratore pubblico (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 5 , AI 21), al primo dibattimento l’imputata ha dichiarato di non essere stata toccata da AC 1 (verbale 1° dib., pag. 24). IM 1 lo conferma, seppure con qualche reticenza, affermando di aver visto AC 1 avvicinarsi di molto alla ragazza ma senza toccarla (sentenza impugnata, consid. 80, 82, 85 con rinvii ai verbali).

  1. Ad un certo punto AC 1 si è spostato nella propria camera, rientrando poco dopo nel soggiorno completamente nudo, mostrandosi ai suoi ospiti nell’atto di masturbarsi e infilarsi nel contempo un fallo di gomma nel retto (o simulandone l’atto). La reazione di AP 1 è stata quella di voltarsi a guardare IM 1 e poi allontanarsi verso le finestre. Per parte sua, dopo avergli intimato di rientrare in camera a vestirsi, IM 1 si è alzato e, secondo la versione di AP 1, gli ha dato uno spintone (verbale 1° dib., pag. 24). AC 1 è effettivamente poi rientrato in camera, ripresentandosi in seguito con addosso almeno i pantaloni e le calze. Stando a IM 1 è a questo punto che va situato lo spintone, al quale AC 1 ha reagito con un pugno che gli avrebbe “fatto saltare anche un pezzo di dente” (verbale MP 16 giugno 2014, IM 1, pag. 7, AI 257). Reazione non confermata da AP 1, per la quale una volta rientrato in sala AC 1 non ha avuto nessun comportamento particolare:

“In realtà non ho notato nessun comportamento particolare della vittima siccome appena è arrivato all’ingresso della sala IM 1 gli è saltato addosso. Con questo intendo dire che si è avvicinato a lui e ha iniziato a picchiarlo”.

(verbale 1° dib., AP 1, pag. 25)

L’imputata ha altresì precisato che a suo giudizio il gesto di IM 1 non era giustificato da quello che in quel momento era il comportamento di AC 1.

  1. Nella sua genesi, il litigio fisico segue l’inasprirsi dello stato di alterazione di IM
  2. Alcune sue dichiarazioni in proposito illustrano bene questo stato:

“Io ero veramente arrabbiato continuavo a pensare al fatto che lui si era presentato nudo con quell’affare di gomma che si metteva nel culo e si masturbava davanti a me e AP 1. Questo pensiero mi faceva alterare”.

(verbale PG 10 ottobre 2013, IM 1, pag. 4, allegato all’AI 14)

“ho perso le staffe perché AC 1 voleva abusare della mia ragazza di cui ero innamorato. Io avrei dato la vita per lei”.

(verbale di confronto MP 18 febbraio 2014, pag. 7, AI 198)

“Poi quando è tornato rivestito e ha continuato a comportarsi come prima io ho perso la testa, ero strafatto ed ero fuori come un balcone”.

(verbale MP 21 ottobre 2013, IM 1, pag. 7, AI 71)

“Ho quindi detto a AC 1 di piantarla di fare quegli apprezzamenti, che ce ne saremmo andati e gli ho dato uno spintone. Lui mi ha tirato un pugno che mi ha fatto saltare un pezzo di dente. Lì ho perso completamente il controllo”.

(verbale MP 7 giugno 2014, IM 1, pag. 7, AI 257)

Concetto, ribadito in termini pressoché identici, a un anno di distanza, durante il primo dibattimento:

“Lo confermo (di avergli dato uno spintone, ndr.). Io gli ho dato una spinta, lui ha subito risposto con un pugno in faccia e da lì non ci ho più visto”.

(verbale 1° dib., IM 1, pag. 12).

Il litigio, così iniziatosi, porterà alla morte di AC 1.

  1. Come a ragione evidenziato nella sentenza impugnata, anche addentrandosi negli aspetti e nelle fasi del litigio, IM 1 e AP 1 hanno fornito versioni discordanti su diversi punti, modificandone poi i contenuti – a loro scarico – man mano che venivano a conoscenza di nuove emergenze istruttorie. Ripetutamente, in sentenza, si accenna a versioni sprovviste di linearità e costanza. I primi giudici hanno minuziosamente esposto dissonanze e convergenze dando per assodate le circostanze univocamente confermate dalla coppia, così come le singole versioni, nella misura in cui suffragate da elementi oggettivi agli atti (sentenza impugnata, consid. 169, pag. 112).

Laddove convincenti e condivisi, gli accertamenti di fatto dei primi giudici non formeranno, quindi, oggetto di ulteriore disamina da parte di questa Corte, che si limiterà a rinviare ai relativi punti della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP).

Fasi del litigio - intervento dell’imputata - esito

  1. Sullo svolgimento della colluttazione, questa Corte rimanda alle motivazioni della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP), e precisamente ai consid. da 172.3 (pag. 114) a 178 (pag. 119), ove è accertato, in sunto:
  • che l’attacco di IM 1 a danno di AC 1 è stato proditorio e non giustificato dalle circostanze di quel momento;

  • che IM 1 ha dunque aggredito la vittima dando avvio alla colluttazione;

  • che i due uomini ad un certo punto sono venuti a trovarsi in cucina, ove AC 1 ha afferrato per il collo IM 1;

  • che vedendo IM 1 in pericolo, AP 1, fino a quel punto rimasta in disparte, ha afferrato un coltello colpendo AC 1 e provocandogli le cinque ferite alla coscia destra riscontrate dal medico legale;

  • che le coltellate inferte da AP 1 hanno permesso a IM 1 di liberarsi dalla presa al collo e prendere in seguito il sopravvento, passando da una situazione di sostanziale parità ad una situazione di vantaggio;

  • che IM 1 ha quindi ripreso a colpire la vittima brandendo ad un certo punto una sedia con cui ha colpito ed esercitato pressione continuata sul torace di quest’ultima per una durata verosimile compresa tra i 3 e i 10 minuti;

  • che a seguito di ciò AC 1 ha dapprima perso conoscenza, quindi è spirato per asfissia meccanica provocata, secondo i patologhi, con ogni verosimiglianza, dalla pressione esercitata sul suo torace.

  1. Le tappe del litigio, così succintamente enunciate, necessitano

di alcune precisazioni:

a) Il litigio fisico ha preso avvio in assenza di un atteggiamento aggressivo di AC 1 nei confronti di IM 1, ciò che peraltro lo stesso IM 1 riconosce:

“Non c’era un suo comportamento fisico che mi ha fatto pensare che mi stesse per mettere le mani addosso, ma per me era chiaro che lui voleva continuare a fare quello che aveva fatto prima (…). Ho avuto paura e rabbia al tempo stesso (…). Ero arrabbiato per quello che AC 1 aveva fatto prima di andare a rivestirsi. (…) Per il fatto che ignorava i mie avvertimenti io ho pensato che questa persona volesse a tutti i costi fare sesso con noi, malgrado non ci fossero atteggiamenti fisici da parte sua”.

(verbale 1° dib., IM 1, pag. 11-12)

E così anche AP 1:

“In realtà non ho notato nessun comportamento particolare della vittima siccome appena arrivato all’ingresso della sala IM 1 gli è saltato addosso. Con questo intendo dire che si è avvicinato a lui ed ha iniziato a picchiarlo.

ADR che prima che IM 1 gli saltasse addosso io non ho sentito AC 1 dire nulla, anche perché in pratica non ne avrebbe avuto il tempo.

ADR che secondo me in quel momento il gesto di IM 1 non era giustificato da quello che in quel momento era il comportamento di AC 1”

(verbale 1° dib., AP 1, pag. 25).

Poco importa, dunque, se lo spintone sia stato dato da IM 1 dopo il primo o dopo il secondo rientro in sala di AC 1. A dare il via per primo alla colluttazione è stato IM 1, senza che peraltro nessuno abbia a poter escludere che ciò sia avvenuto proprio con uno spintone. Egli del resto lo ha confermato, ancora al primo dibattimento: “l’ho spinto per allontanarlo, ho avuto paura e ho pensato di agire per primo” (verbale 1° dib., IM 1, pag. 11).

La tesi di IM 1 del violento pugno, con tanto di rottura di un dente, come reazione di AC 1 allo spintone del primo non è credibile, già per il fatto che l’approfondito esame medico eseguito il 15 ottobre 2013 dalla dr.ssa __________ non ha dato riscontro di danni alla dentatura di IM 1 (allegato 7 ad AI 241). Questa tesi si scontra, inoltre, con le dichiarazioni – in questo caso lineari e costanti – di AP 1, secondo cui, non appena rientrato semivestito in sala, AC 1 è stato aggredito fisicamente (“gli è saltato addosso a picchiarlo”) da IM 1 (sentenza impugnata, consid 76, pag. 61-61, con rinvii ai verbali; verbale dib. d’appello, pag. 4).

b) Alcune brevi considerazioni s’impongono, poi, relativamente alla posizione dei litiganti al momento della presa per il collo di IM 1, da parte di AC 1, e dei momenti successivi.

b.1) L’imputata e IM 1 divergono circa la posizione della vittima al momento dell’intervento di AP 1 con il coltello. Nel verbale di confronto del 18 novembre 2013 IM 1 ha annotato che il suo ricordo si fermava al momento in cui aveva smesso di infierire, ossia a quello della perdita di coscienza e/o del decesso di AC 1. In base a tale ricordo, la testa di AC 1 si trovava in direzione della finestra, ovvero con il corpo ruotato di 180° rispetto alla posizione finale accertata dai pompieri e dalla polizia, che hanno trovato il cadavere di AC 1 posizionato con il capo all’interno del vano cucina, più o meno in corrispondenza del frigorifero (verbale MP di confronto 18 novembre 2013, pag. 6, AI 105). Una posizione che contrasta con la ferma dichiarazione dello stesso IM 1 di non aver spostato il corpo di AC 1, ribadita in un successivo verbale del 27 novembre 2013:

“Devo anche ribadire che mi sono reso conto che il corpo era girato di 180° tra quando mi sono addormentato e quando ho poi dato fuoco, solo vedendo le foto che mi ha mostrato la polizia. Non so spiegare come si sia girato il corpo. Io non l’ho fatto di certo”

(verbale MP 27 novembre 2013, IM 1, pag. 12, AI 121).

Egli ha nondimeno tenuto a riconfermare quella che era la posizione finale secondo il suo ricordo, sia nella ricostruzione fotografica del 17 dicembre 2013 (fotografia fase 16, AI 116), sia in un verbale successivo, ove ha spiegato che, a seguito di un suo violento calcio allo sterno, AC 1 era caduto “nella zona tra la sala e l’inizio della cucina, dalla parte della terrazza”. Questi era poi riuscito a girarsi, a fare cadere IM 1 a terra e a stringergli il collo con l’avambraccio. IM 1 ha ricordato che “in questo frangente eravamo mezzi sdraiati” e in questa posizione vi è stato l’intervento di AP 1, che “arrivava dalla cucina” (verbale MP 16 giugno 2014, IM 1, pag. 10-12, AI 257). Questa rievocazione dei fatti non può essere ritenuta. Non spiega, infatti, come il corpo di AC 1 si sia trovato, alla fine, completamente spostato all’interno del vano cucina, e con i piedi rivolti verso la finestra.

b.2) Per parte sua, AP 1 ha insistentemente affermato che, dopo il suo intervento con un coltello trovato in cucina, AC 1 ha lasciato la presa, i due si sono rialzati in piedi e IM 1 ha avuto il sopravvento, dapprima facendo nuovamente cadere a terra l’avversario per poi continuare con forte progressione a infierire su di lui (verbali MP, AP 1, 14 ottobre 2013, pag. 2, AI 34; 18 novembre 2013, pag. 2, AI 105; 3 giugno 2014, pag. 6, AI 253; verbale 1° dib., pag. 27; memoriale 30 ottobre 2013, foglio 7, AI 81). Ancora al dibattimento d’appello, AP 1 ha rievocato quel momento:

“La lite si è spostata poi in cucina dove io ho visto i due in ginocchio (o uno seduto e l’altro in ginocchio) e, ad un certo punto, ho visto AC 1 che stava strozzando IM 1 al collo con le due mani. I due erano faccia a faccia. Questa scena mi ha scioccato. Io ho gridato di smetterla, come avevo già fatto prima. Non sapevo cosa fare per separarli e d’istinto, ancorché in quel momento non ragionassi, ho preso la prima cosa che ho visto che era un coltello e ho infilato la punta del coltello nel polpaccio di AC 1.

(…)

Dopo che ho dato al massimo due colpi, l’effetto è stato quello che AC 1 ha lasciato la presa.

(…)

Ricordo in modo preciso che, dopo che AC 1 ha lasciato la presa, i due si sono rialzati in piedi ed hanno ricominciato a picchiarsi. Quando i due erano in piedi ed avevano ricominciato a picchiarsi, dopo una decina di minuti, ho visto IM 1 che faceva questi gesti come se avesse in mano un coltello (coltello che però conferma di non aver visto, ndr). A seguito di questi gesti ho visto AC 1 cadere per terra con la testa dalla parte della cucina”

(verbale dib. d’appello, pag. 4-5).

Tale descrizione, già sostenuta in precedenza e da lei anche mimata in occasione della ricostruzione fotografica dell’11 gennaio 2014 (fotografie 10, 11 e 12, AI 118), ha perlomeno il pregio di fornire una spiegazione della posizione finale della vittima, ciò che la tesi del coimputato non ha saputo fare.

Invero, essa nemmeno contrasta in termini assoluti con le parole di IM 1:

“Il presidente mi chiede di indicare cosa è successo una volta che la vittima è venuta a trovarsi in cucina a seguito del mio calcio.

R: Sono saltato su di lui con il ginocchio e la tibbia, schiacciandogli il torace. Abbiamo ricominciato a ribaltarci e darci pugni a vicenda. Ad un certo punto io mi sono ribaltato e AC 1 mi ha messo un braccio attorno al collo stringendolo in pratica all’altezza del suo gomito. Io cercavo di divincolarmi. Ho poi visto AP 1 avvicinarsi, ma non so cosa ha fatto.

(…)

ADR che non so cosa ha fatto AP 1 quando si è avvicinata. So che a questo punto AC 1 mi ha mollato e io ho preso il sopravvento su di lui. Questo lo dico con il senno di poi. L’ho ancora schiacciato con il ginocchio sul petto per tenerlo a terra, continuando nel frattempo a dargli dei pugni finché non ha più reagito. Inizialmente anche lui ha tentato di darmi dei pugni, ma poi non ha più reagito e allora io ho smesso e mi sono allontanato.

(verbale 1.dib.,IM 1, pag. 14).

Invero, laddove afferma che dopo il suo intervento i due si sono rialzati ed hanno continuato a picchiarsi, la descrizione di AP 1 non appare incompatibile con la versione di IM 1 appena citata. A parte l’asserita – e indubbiamente esagerata – durata del confronto successivo (“una decina di minuti”), nulla permette di escludere che, dopo l’intervento di AP 1, i due abbiano ripreso il litigio, anche rialzandosi in piedi, fin tanto che liberatosi dalla presa al collo, IM 1 ha potuto prendere il sopravvento.

“(…) Aggiungo e confermo che dopo quell’azione di AP 1 lui mi ha lasciato ed io ho potuto prendere il sopravvento”

(verbale MP 17 giugno 2014, IM 1, pag. 12, AI 257).

Seppure in contrasto con altre sue dichiarazioni sulle dinamiche del litigio, IM 1 distingue – secondo il suo sentire soggettivo – l’essere riuscito a “divincolarsi” dal “sopravvento” sull’avversario:

“AD dell’avv. DI 1 rispondo che quando dico che con il senno di poi posso dire di avere preso il sopravvento (vedi citazione sopra, ndr), intendo dire che con il senno di poi mi sono reso conto che l’avevo picchiato troppo. Per contro mi ero evidentemente fin da subito accorto che a seguito dell’intervento della AP 1 ero riuscito a divincolarmi”

(verbale 1° dib.,IM 1, pag. 14).

b.3) Per quanto precede, la Corte ritiene di dover far propria la versione di AP 1 secondo cui, dopo che il litigio si era spostato in cucina, AC 1 si era trovato seduto per terra, con la parte superiore del corpo rivolta verso l’interno della cucina e i piedi verso la finestra, faccia a faccia con IM 1, inginocchiato a cavalcioni su di lui. In tale frangente AC 1 riusciva nondimeno a stringere il collo di IM 1 con le due mani. Alla vista di ciò, percependo una situazione di grave pericolo per l’amico AP 1 è quindi intervenuta in sua difesa, colpendo con il coltello AC 1.

Seppure sostanzialmente contestata da IM 1, la Corte ritiene di dover conferire plausibilità anche alla versione, fornita ripetutamente da AP 1, di un breve rialzamento in piedi dei due contendenti con AC 1 che, ferito alla gamba, viene sopraffatto da IM 1 e ricade a terra nella posizione in cui subirà i colpi e le pressioni mortali di quest’ultimo (infra, consid. 15c.2 e 31b).

c) Quanto alle ferite con il coltello, i patologi __________ e __________ hanno osservato, alla superficie antero-mediale del terzo distale della coscia destra, ovvero nella parte anteriore interna della coscia, “cinque soluzioni di continuo della cute, con esposizione del sottocute, a margini netti e regolari, di forma elittica, aventi le dimensioni di 1x1,5 cm. La più mediale di tali lesioni si approfonda maggiormente, sino a raggiungere il piano muscolare”. Secondo gli esperti tali lesioni sono “vitali”, a significare che sono intervenute in vita e non post mortem (relazione peritale definitiva del 5 novembre 2013, pag. 5 e 11, AI 110).

c.1) Chiamati a delucidare il referto autoptico, i medici legali hanno precisato che le cinque lesioni appena citate si presentavano con le caratteristiche tipiche del segno lasciato da un’arma di punta e taglio e che in nessun modo erano all’origine della morte di AC 1, soggiungendo che in nessun’altra parte del cadavere non toccata dal fuoco erano state riscontrate lesioni da punta o taglio. Essi rilevano, poi, che nelle zone carbonizzate, come il polpaccio sinistro, non sarebbe stato possibile riscontrare eventuali ferite da taglio o di altra natura (poiché completamente combuste). Le altre soluzioni di continuità, riscontrate anche nelle parti toccate dal fuoco e dalle fiamme, ma non carbonizzate, sono dovute “probabilmente” a lesioni post mortem. (verbale MP 24 marzo 2014, __________ /__________, pag. 6, AI 215).

Come rettamente rilevato dal procuratore pubblico, nella circostanza AP 1 è stata l’unica persona che, oggettivamente e comprovatamente, non solo ha avuto in mano un coltello, ma ha anche ammesso di averlo utilizzato per ferire alla gamba AC 1. Ella non rammenta quanti colpi ha inferto alla vittima. Glielo hanno ricordato i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 175, pag. 115) e glielo conferma questa Corte: trattasi delle cinque ferite alla coscia destra, le uniche inferte a AC 1 quando era ancora in vita. Priva di ogni riscontro probatorio, l’affermazione di AP 1 che i colpi inferti si siano limitati al massimo due e per giunta non sulla coscia destra ma sul polpaccio sinistro, non può dunque essere ritenuta.

Anche su questo tema, la Corte si rinvia, pertanto, agli accertamenti dei primi giudici di cui ai consid. 175-175.2, pag. 115-116 del giudizio impugnato (art. 82 cpv. 4 CPP).

c.2) I primi giudici non hanno assodato, invece, le modalità con cui le ferite sono state inferte, né la loro gravità. Nella sentenza impugnata nulla è detto, quanto alla forza impressa da AP 1 alle cinque coltellate alla coscia di AC 1. L’imputata ha sempre dichiarato di aver colpito “non ricordo dove ma non forte” (verbale BM 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 1, AI 34), “giusto con la punta del coltello” (…) “in modo proprio leggero” (verbale 1° dib., AP 1, pag. 27) “sinceramente non forte” (memoriale 20 ottobre 2013, allegato ad AI 81, retro foglio 6). E che AP 1 abbia colpito la vittima in modo leggero, ossia con poca forza, lo attesta il referto autoptico, dando riscontro di un solo caso in cui la punta del coltello ha raggiunto il tessuto muscolare. Ciò a significare, che le lesioni provocate dagli altri quattro fendenti non hanno, o hanno appena appena oltrepassato il tessuto cutaneo. In quest’ottica è inoltre significativo il fatto che, a seguito di un primo esame del cadavere, il dr. __________ aveva osservato nella zona interessata solo tre (e non cinque) soluzioni di continuo dei tessuti cutanei, (relazione preliminare del 10 ottobre 2013, pag. 2, AI 108).

Trattasi, in conclusione, di lesioni di gravità esigua, suscettibili di avvalorare la tesi dell’imputata, secondo cui i colpi di coltello non avrebbero impedito a AC 1 di rialzarsi e riprendere per qualche istante il litigio, seppure indebolito per il loro effetto.

d) Fondandosi sulle dichiarazioni di AP 1 e sulle risultanze del referto autoptico, i primi giudici hanno accertato che, dopo aver preso il sopravvento su AC 1, IM 1 ha ripreso a colpirlo, brandendo ad un certo punto una sedia, utilizzata in seguito per colpire ulteriormente la vittima ed esercitare pressione sul torace di questa (sentenza impugnata, consid. 177, pag. 116).

IM 1 ha costantemente negato di aver usato una sedia. I fatti dimostrano però il contrario. Intanto vi sono le dichiarazioni (in proposito assolutamente lineari e costanti) di AP 1, che si è espressa sull’uso della sedia sin dall’inizio, ovvero ancor prima di essere a conoscenza del referto autoptico. A pochi giorni dal suo arresto, l’imputata ha spiegato che AC 1 è caduto a terra e che a quel momento IM 1 ha preso una sedia e l’ha usata facendo pressione sul torace di questi (verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 2, AI 34). Ha poi soggiunto, il 5 novembre 2013, che “(…) IM 1 ha preso una sedia e ha iniziato a colpirlo sul torace e in testa, dall’alto al basso diverse volte, sbattendogliela sopra. Poi gliel’ha appoggiata sul corpo, facendo pure pressione con il suo peso” (verbale PG 5 novembre 2013, AP 1, pag. 9, all. 31 ad AI 240), precisando al primo dibattimento che IM 1 ha continuato a premere la sedia sul torace, schiacciandola con tutto il suo peso, sedendosi per dare maggior pressione, e questo per almeno 5-10 minuti (verbale 1° dib., AP 1, pag. 28). Modalità, che ella ha confermato ancora al dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 5).

Questa sedia, di cui AP 1 già in precedenza aveva fornito precisa descrizione (“era una sedia non con quattro gambe ma con due appoggi orizzontali pieni”, cfr. verbale PG 5 novembre 2013, pag. 9, all. 31 ad AI 240), è stata poi abbandonata da IM 1 in cucina, vicino al cadavere di AC 1. Tanto che, durante il suo intervento, avanzando nel fumo, il pompiere __________ veniva ostacolato proprio dalla presenza di questa sedia, che egli spostava consegnandola ad un collega, avvedendosi, poi, che lì appresso vi era qualcosa: “Non riuscendo a capire cosa fosse incominciavo a tastare con le mani e solo in un secondo tempo riuscivo a capire che si trattava di un corpo umano” (verbale PG 3 ottobre 2013, __________, pag. 3, all. 39 ad AI 240).

In punto a tale aspetto, questa Corte – al pari dei primi giudici – ritiene che non può sussistere alcun dubbio che IM 1 ha utilizzato questa sedia per sferrare l’ultimo attacco a AC 1, esercitando pressioni sul suo torace fino al suo spirare.

Le risultanze del referto autoptico, di cui si dirà nel punto seguente, confermano ulteriormente questa circostanza.

e) Nel loro rapporto del 5 novembre 2013 i medici legali, interpretando i dati necroscopici per l’individuazione della causa di morte di AC 1 e dopo aver premesso che l’azione termica ha gravemente influito in senso negativo sulla possibile valutazione di tale causa, addivengono alla conclusione che

“Rimane oggettivamente presente il dato relativo alle numerose fratture costali, all’enfisema polmonare acuto, all’embolia adiposo-midollare e all’emorragia celebrale che orientano verso un meccanismo di asfissia meccanica acuta per una violenta compressione del torace foriero delle numerose fratture che l’embolia dimostra essere vitali”

(AI 110, pag. 12).

Quanto all’utilizzo della sedia, pur non escludendo la compatibilità delle fratture toraciche con la descrizione dei fatti data da IM 1 (appoggio in almeno due occasioni, con forza, del ginocchio sul petto della vittima con successivi calci e pugni dati in zona toracica), il dr. __________ tiene ad osservare che “certamente se in più vi è stato anche un utilizzo della sedia come elemento di compressione questo può indicare una maggiore compatibilità” e che “(…) visto che la base della sedia è un tubo metallico continuo la frattura di più costole sulla stessa linea, ma in più azioni, può meglio spiegare, rispetto ad un calcio o al ginocchio appoggiato sullo sterno, la frattura di più costole su una stessa linea. Tutto questo però in più azioni poiché con una sola azione non è possibile le due linee di frattura” (verbale MP 24 marzo 2014, __________ e __________, pag. 4 e 8, AI 215).

f) La prima Corte non ha voluto accertare il tentativo di rianimazione (respirazione bocca-bocca con massaggio cardiaco) che AP 1 ha dichiarato di aver messo in atto dopo che IM 1 aveva smesso di infierire sulla vittima. I primi giudici hanno lasciato espressamente irrisolta la questione, ritenuto che “qualsiasi cosa l’imputata posa aver fatto, era oggettivamente troppo tardi” (sentenza impugnata, consid. 178, pag. 119). Questa Corte osserva che i primi giudici non spiegano per quali ragioni l’intervento dell’imputata sarebbe stato tardivo. Né convince l’argomento, che fonderebbe il dubbio quanto al sussistere di un effettivo tentativo di rianimazione, secondo cui “mal si comprende per quale motivo l’imputata avrebbe eseguito una manovra di respirazione bocca-bocca su una vittima che – per ammissione della stessa AP 1 – sanguinava copiosamente proprio dalla bocca” (sentenza impugnata, consid. 178, pag. 119). È vero che, in occasione del suo primo interrogatorio, AP 1 ha dichiarato di essersi sporcata (nel corso del tentativo di rianimazione “durato forse anche dieci minuti”), con il sangue che usciva copioso dalla bocca della vittima (verbale PG 10 ottobre 2013, AP 1, pag. 6, all. ad AI 14).

Ma è anche vero che al primo dibattimento ella ha tenuto a precisare che

“Quando gli soffiavo nella bocca sentivo come delle bolle, c’era tanto sangue. Per me era ancora vivo (…) ADR che soffiavo una volta e poi facevo 5 pressioni sul petto e così via”

(verbale 1° dib., pag. 29).

E poi in appello che:

“Ad un certo punto, IM 1 ha buttato via la sedia e io d’istinto mi sono buttata su AC 1 per rianimarlo (…) Ricordo che quando gli soffiavo in bocca sentivo dei rigurgiti interni, credo, di sangue”

(verbale dib. d’appello, pag. 5).

Le affermazioni fatte ai dibattimenti, a ben vedere non si contraddicono con quelle della precedente fase istruttoria, i fatti narrati non essendo incompatibili tra loro.

La Corte ritiene perciò assodato il tentativo di rianimazione, che emerge con linearità dalle dichiarazioni fatte sin dal primo interrogatorio e ripetute ancora al dibattimento d’appello da AP 1. L’esistenza di tale atto è, del resto, ripetutamente confermata anche dallo stesso IM 1, fatta eccezione per le fasi finali dell’istruttoria ed il dibattimento.

Appello

  1. Al dibattimento la difesa ha contestato la qualifica giuridica di assassinio data dai primi giudici al comportamento dell’imputata. Essa ritiene, infatti, che AP 1 sia imputabile non già di assassinio né di omicidio, bensì, al più, di lesioni semplici aggravate dall’uso di un’arma pericolosa, conformemente all’ipotesi di reato prospettata, quale imputazione subordinata, all’udienza preliminare del 14 aprile 2015.

A negare le conclusioni del giudizio impugnato, in ordine al reato d’assassinio, nell’imputata difetta completamente l’intenzione di uccidere con particolare mancanza di scrupoli, così come non è dato alcun elemento che faccia pensare ad un suo agire perverso. Non vi è stata alcuna sua collaborazione alla pianificazione dell’omicidio e nessuna accettazione della morte di AC 1; anche quando si è avveduta che quest’ultimo perdeva sangue dalla bocca è intervenuta per rianimarlo, nella profonda convinzione che avrebbe potuto cavarsela.

Nelle descritte circostanze, condannarla per il reato d’assassinio costituisce una manifesta violazione del diritto.

La difesa ha elencato, poi, tutta una serie di accertamenti inesatti e incompleti da parte dei primi giudici, insistendo in particolare sulle coltellate date dall’imputata, inferte a suo giudizio al polpaccio destro e non alla coscia sinistra di AC 1 e, per giunta, in numero di due al massimo e non cinque. Su questo aspetto si duole che, a fronte del solo riscontro oggettivo delle cinque coltellate, i primi giudici non abbiano tenuto conto del principio della presunzione d’innocenza.

Insiste, inoltre, sull’aspetto soggettivo, segnatamente sull’assenza di ogni intenzione di uccidere. AP 1 è intervenuta al solo fine di proteggere IM 1 senza mai condividere l’idea di questi di picchiare AC 1.

A mente del difensore, anche dopo l’intervento con il coltello dell’imputata – che ha permesso al suo amico di divincolarsi dalla presa per il collo – IM 1 e AC 1 si sono rialzati e hanno ripreso il litigio; solo in un secondo tempo il primo ha iniziato a colpire in una posizione di vantaggio.

Censurato, inoltre, l’accertamento inesatto dei primi giudici circa l’intervento tardivo di AP 1, osservando che in realtà essa è intervenuta sin dall’inizio per fermare quella lite.

Per la difesa, poi, dichiarando di poter lasciare irrisolta la questione, i primi giudici hanno omesso di accertare il tentativo di rianimazione messo in atto da AP 1. La prima sentenza forma però oggetto di censura anche in relazione all’incendio, per non avere riportato le dichiarazioni di IM 1, secondo cui l’idea non era comune, sottolineando la difesa, comunque, il ruolo secondario ricoperto dall’imputata. Quando all’imputabilità il difensore esprime critiche alla perizia della dott.ssa __________, vantando invece il curriculum e le conclusioni del perito di parte dr. __________. A suo giudizio non vi sarebbero elementi per dare peso all’una piuttosto che all’altra perizia, dovendosi comunque concludere per la presenza di una scemata imputabilità, dovuta in particolare allo stato depressivo, allo schock e fors’anche ad un effetto prolungato della cocaina associata con il consumo di etanolo, come ritenuto possibile in uno scritto del dr. __________, medico psichiatra responsabile del servizio Ingrado, prodotto al dibattimento (all. ad doc. dib 2), contrariamente alle risultanze del referto della dott.ssa __________.

Per finire la difesa postula il proscioglimento dell’imputata dai reati di assassinio e omicidio intenzionale, chiedendo che venga condannata per il reato di lesioni semplici aggravate in relazione con gli art. 15 e 16 CP nonché per complicità in incendio intenzionale e per complicità in turbamento della pace dei defunti. Chiede, facendo valere una scemata imputabilità di grado grave per l’uso di droga e alcol, una condanna ad una pena detentiva non superiore ai due anni, sospesi condizionalmente, accompagnata da un trattamento stazionario e da una psicoterapia. Contesta, ancora, il vincolo di solidarietà con IM 1 per le pretese di diritto civile che postula vengano limitate a fr. 10'000.–. Infine chiede l’immediata scarcerazione della sua assistita e l’accoglimento della sua istanza di indennizzo.

  1. Nel suo appello incidentale il procuratore pubblico assevera che AP 1 ha agito per motivi futili, con modalità perverse e crudeltà (provocare la morte per asfissia è paragonabile a provocare la morte per annegamento, ciò per il Tribunale federale connota una modalità perversa). Significante, inoltre, il comportamento dopo i fatti, che caratterizza la personalità dell’imputata. Intervenendo con il coltello a quel momento del litigio, AP 1 ha sposato il disegno di IM 1: ha visto i motivi futili, ha visto il comportamento di IM 1, ed ha agito secondo questa prefigurazione. Per l’accusa la correità in assassinio è dunque da confermare, non essendovi spazio per il discorso di legittima difesa, avanzato dalla difesa, giacché l’aggressione ingiusta proveniva da IM 1 e non da AC 1. Quanto all’incendio ed alla profanazione del cadavere, l’accusa ritiene che AP 1 ha partecipato al piano ed aveva anche lei un interesse a far sparire le tracce del loro passaggio. Contesta, poi, che AP 1 abbia agito in stato di scemata imputabilità, pacificamente sconfessato dalla perizia della dott.ssa __________. Considerato, infine, che IM 1 sta espiando una pena detentiva di 15 anni, riduce la sua richiesta d’appello da 20 a 15 anni per AP 1.

  2. Dal canto suo, il patrocinatore dell’accusatrice privata PC 1 ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, compresa quindi la condanna di AP 1, in solido con IM 1 e con riparazione interna di ½ ciascuno, alla rifusione di fr. 60'000.– a titolo di riparazione del torto morale.

  3. Confrontati con i capi d’imputazione dell’atto d’accusa, i primi giudici erano chiamati a decidere se AP 1 andasse considerata colpevole, per quanto riguarda il reato principale di:

  • assassinio, subordinatamente di

  • complicità in assassinio, subordinatamente di

  • omicidio intenzionale, subordinatamente di

  • complicità in omicidio intenzionale, o di

  • lesioni semplici mediante utilizzo di un’arma pericolosa.

Dopo aver valutato separatamente la posizione di IM 1 e AP 1, i primi giudici li hanno dichiarati entrambi autori colpevoli, in correità tra loro, di assassinio.

È opportuno pertanto accennare brevemente alle nozioni relative ai menzionati reati e alla partecipazione.

Omicidio – Assassinio (definizioni)

  1. Commette omicidio, ed è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, chiunque intenzionalmente uccide una persona (l’art. 111 CP).

L’assassinio è una forma qualificata di omicidio (art. 111 CP) che si distingue da esso per il fatto che l’autore ha ucciso con particolare mancanza di scrupoli (art. 112 CP). Ciò presuppone una colpa particolarmente pesante e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto, ritenuto che gli antecedenti o il comportamento che l’autore adotta immediatamente dopo i fatti possono entrare in linea di conto soltanto nella misura in cui siano strettamente connessi con tali fatti e permettano di caratterizzare la personalità dell’autore. Per l’art. 112 CP vi è particolare mancanza di scrupoli se il colpevole ha agito con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. Il movente è particolarmente perverso, laddove è futile, ad esempio se l’autore uccide per vendicarsi, senza motivi seri o per una bagatella. Lo scopo – che si sovrappone in gran parte con il movente – è particolarmente perverso, ad esempio se l’autore elimina un testimone scomodo o una persona che gli ostacola la commissione di un’infrazione. Infine, la modalità è particolarmente perversa, ad esempio se l’autore agisce in modo barbaro o atroce, oppure approfittandosi con perfidia della fiducia della vittima. Il mezzo utilizzato, come ad esempio il fuoco o il veleno può rivelarsi determinante, se sintomatico di crudeltà o di perfidia. Ma la particolare mancanza di scrupoli può altresì scaturire da altri elementi, atti a conferire la gravità particolare propria dell’assassinio, quali ad esempio l’ideazione e la pianificazione del delitto, così come la freddezza nella sua esecuzione. L’assassino, dunque, è persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui. L’egoismo deve dunque prevalere su ogni altra considerazione (sentenza del Tribunale federale 6B_355/2015 del 22 febbraio 2016, consid 1.1; DTF 141 IV 61 consid. 4.1 con rinvii; sentenza CARP 17.2012.149-152-166-173 del 7 giugno 2013, consid. 121a).

Per determinare se si è in presenza di un assassinio, occorre procedere ad una valutazione dell’insieme delle circostanze esterne (comportamento, modalità d’agire dell’autore) e interne dell’atto (movente, scopo, ecc.). Se risulta dall’insieme delle circostanze che l’autore ha dato prova di un totale disprezzo per la vita altrui, è dato un caso di assassinio.

Tale qualifica può venir meno se il movente è più o meno comprensibile, se non è crassamente egoistico, se il gesto scaturisce, per esempio, da una grave situazione conflittuale (DTF 127 IV 10 consid. 1a). Parimenti, l’uccisione come reazione dettata da sofferenza, fondata seriamente su motivi oggettivi imputabili alla vittima, esclude in generale la qualifica giuridica di assassinio, qualificandosi come omicidio (Stratenwerth/Jenny/ Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, Berna 2010, §1, n. 35, pag. 38-39, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 23 ad art. 112 CP; DTF 120 IV 265 consid. 3; 118 IV 122 consid. 3d).

Correità (definizione)

  1. Secondo la giurisprudenza, è correo chi collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22 luglio 2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18 luglio 2013 consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6 novembre 2009 consid. 2.4; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1; sentenze CARP 17.2013.240 del 23 dicembre 2014, consid. 11a; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28 luglio 2014 consid. 20.a; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Complicità (definizione)

  1. Ai sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_696/2012 dell’8 marzo 2013 consid. 7.1; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1; sentenze CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28 luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1 e più avanti, consid. 32a-b). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un atto delittuoso determinato (“acte délictueux déterminé”, cfr. DTF 121 IV 109, consid. 3a) e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.5.1; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1; sentenze CARP 17.2013.240 del 23 dicembre 2014, consid. 11b; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28 luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenze CARP 17.2013.240 del 23 dicembre 2014, consid. 11b; 17.2014.58-60 + 87-89 del 28 luglio 2014 consid. 20b; 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

Esame della Corte

  1. Per gli accertamenti di fatto e le considerazioni di diritto, la Corte ha proceduto con un ragionamento a cascata, partendo dall’ipotesi di reato più grave, seguendo poi l’ordine decrescente delle imputazioni già ricordato più sopra (consid. 19).

I. Correità in assassinio

  1. L’assassinio (art. 112 CP) è, come visto, una forma qualificata di omicidio (art. 111 CP) che si distingue da esso per il fatto che l’autore ha ucciso con particolare mancanza di scrupoli, cioè con movente, scopo o modalità particolarmente perversi (sopra, consid 20).

  2. Nell’agire di IM 1 i primi giudici hanno ravvisato gli elementi caratterizzanti una particolare mancanza di scrupoli. In primo luogo hanno ritenuto che IM 1 abbia agito per motivi futili, dando avvio a un litigio, perché offeso da un comportamento di AC 1 che non giustificava la sua reazione fisica ed il crescendo di violenza da lui messi in atto (sopra, consid. 10-12). Per i primi giudici, il movente e lo scopo dell’agire di IM 1 si fondano su “ragioni inconsistenti, ovvero eliminare una persona sgradita oppure vendicare una non meglio precisata onta subita” (sentenza impugnata, consid. 201, pag. 231).

In secondo luogo, a mente dei primi giudici, anche le modalità in cui IM 1 ha agito vanno ritenute particolarmente perverse:

“Dopo aver colpito la vittima violentemente con calci e pugni, IM 1 ha poi percosso la vittima sul petto con una sedia, fratturandole le costole in linee parallele, utilizzando poi il medesimo oggetto per comprimere il torace di AC 1. Come già evidenziato, ciò ha avuto luogo per un lasso di tempo importante, compreso tra 3 e i 10 minuti (cfr. doc. TPC 33). Durante tale periodo l’imputato ha giocoforza visto la vittima dapprima cessare di reagire ed in seguito perdere conoscenza. Ciò nondimeno, IM 1 non ha cessato il suo agire per altri lunghi istanti.

Durante tale lasso di tempo, l’imputato non si è mai ravveduto, proseguendo al contrario a mantenere la pressione sul torace sino al suo esito letale.

(…)

IM 1 non si è “limitato” ad uccidere la vittima nell’impeto del momento. Al contrario, con il suo comportamento l’imputato ha dimostrato crudeltà e disprezzo per la vita umana, tanto da indurlo a perdurare il suo agire sull’arco di svariati minuti durante i quali ha visto la vita di AC 1 spegnersi lentamente sotto la sua pressione. Ciò configura, a non averne dubbio, una modalità particolarmente perversa”

(sentenza impugnata, consid. 201, pag.132-133).

A sottolineare la personalità di IM 1 soccorrono, sempre stando ai primi giudici, gli “atti successivi” da lui compiuti, come il cambio di vestiti indossando quelli della vittima, il fatto di recarsi nella stanza da letto e addormentarsi con la televisione accesa, come altresì di proporre, dopo essersi risvegliato, alla coimputata di eliminare le prove, dando fuoco al cadavere e all’appartamento e di andarsene poi impossessandosi di alcuni oggetti di proprietà della vittima.

I primi giudici evidenziano come tali comportamenti, in particolare l’incendio, sono da porre in relazione diretta con l’omicidio, poiché teso a cancellare le tracce dei loro autori.

Significativo, anche quanto avvenuto dopo che la coppia ha lasciato l’appartamento, ossia l’immediata ripresa della normale quotidianità presso l’abitazione di IM 1 come se nulla fosse successo.

Per i primi giudici, dunque, IM 1 ha “dato prova di uno sconcertante sangue freddo, di assenza di scrupoli, di egoismo primario e odioso e di spregio totale per la vita umana, configurando così il reato di assassinio” (sentenza impugnata, consid. 202-203, pag. 132-134).

La condanna di IM 1 è passata in giudicato, sicché questa Corte non ha ulteriore cognizione sul tema. Pur condividendo le conclusioni e la decisione dei primi giudici, essa non può tuttavia esimersi dall’osservare che nell’addebitare a IM 1 il reato di assassinio, tenuto conto anche in degli “atti successivi” (vedi sopra), i primi giudici hanno oltrepassato il perimetro fattuale dettato dall’atto d’accusa, che tali atti non menziona. Si dovrebbe parlare, quindi, di violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP).

  1. Per giurisprudenza e dottrina, la particolare mancanza di scrupoli ai sensi dell’art. 112 CP costituisce, per rapporto all’omicidio, una circostanza personale che aggrava la punibilità (art. 27 CP). Ne deriva che un partecipante accessorio può essere condannato per assassinio solo se il suo agire realizza questa circostanza. Detto altrimenti, in caso di concorso di persone, solo coloro che hanno agito con un’assenza particolare di scrupoli sono punibili per assassinio (STF 6B_591/2013 del 22 ottobre 2014, consid. 4.1.2.; 6B_355/2011 consid. 3; 6P. 175/2006 consid. 4.3; DTF 120 IV 265 consid. 3a; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 ad art. 27 CP). I partecipanti, ai quali non può essere imputato di aver agito con particolare mancanza di scrupoli andranno quindi giudicati per omicidio secondo l’art. 111 CP (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8a ed. Zurigo 2006, pag. 189; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 27 ad art. 112 CP; DTF 120 IV 265 consid. 3a).

  2. Nel primo giudizio è ricordato che, secondo le affermazioni dell’imputata, uscendo di casa nella tarda serata del 2 ottobre 2013, IM 1 le aveva detto che aveva voglia di picchiare qualcuno. Ella aveva inoltre più volte dichiarato a verbale che IM 1 è avvezzo a scatti d’ira e “capace di accoltellare il divano per un nonnulla” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 134). Sempre stando ai primi giudici, AP 1, assistendo al litigio tra IM 1 e AC 1, si era avveduta che IM 1 aveva “aggredito senza ragione” AC 1, colpendolo reiteratamente con molta forza ancor prima che la lite si spostasse in cucina (ibidem). Ella aveva pure sentito i due uomini minacciarsi di morte.

La prima Corte perviene così alla conclusione che, nelle descritte circostanze, “AP 1 non poteva non sapere che avvantaggiando IM 1 attraverso la menomazione di AC 1, il primo avrebbe continuato a sfogare la sua ira sulla vittima finanche ad ucciderla” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 135).

Dopo aver spiegato la differenza tra la nozione di correità e quella di complicità, la prima Corte ha considerato che AP 1 ha scelto un’arma pericolosa (coltello) e l’ha utilizzata per colpire reiteratamente AC 1, conficcandoglielo cinque volte nella gamba. Nel seguito, pur avvedutasi che con tale intervento aveva consentito a IM 1 di avere il sopravvento nella lite, lei è rimasta ad assistere passivamente all’esplosione d’ira e al crescendo di violenza di IM 1, sino all’ultimo respiro della sua vittima. Non solo. AP 1 ha trascorso la notte a casa della vittima, ha indossato i suoi vestiti ed ha partecipato attivamente con IM 1 ad appiccare il fuoco all’appartamento, aderendo all’idea di cancellare le proprie tracce dando fuoco al cadavere.

Ne deriva, a mente dei primi giudici, che “l’agire di AP 1 dimostra dunque, per atti concludenti, la sua totale adesione ai propositi di IM 1, configurando quindi un caso di correità”.

In una frase, infine, nella sentenza impugnata sono spiegati i motivi della decisione di dichiarare AP 1 correa in assassinio, anziché in omicidio:

“Quanto alla qualifica di assassinio o omicidio, la Corte ha ritenuto che stante il movente (noto all’imputata) e le modalità con cui è stato provocato il decesso (pure noto all’imputato), il suo ruolo di correo è dato per il reato di assassinio” (sentenza impugnata, consid. 206.5, pag. 139).

  1. Come già ricordato (sopra, consid. 25), questa Corte condivide sostanzialmente le conclusioni dei primi giudici, in punto alla condanna di IM 1 per il reato di assassinio.

Dissente, invece, dal pronunciato di correità di AP 1 per lo stesso reato.

a) La particolare mancanza di scrupoli caratterizzante il reato di assassinio presuppone una colpa particolarmente grave e dedotta esclusivamente dalla commissione dell’atto (STF 6B_355/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5). E tale circostanza personale (art. 27 CP) deve sussistere anche nella persona del compartecipe, caso contrario questi non potrà essere condannato per assassinio (STF 6B_591/2013 del 22 ottobre 2014, consid 4.1.2; 6B_355/2011 del 23 settembre 2011, consid. 5; DTF 127 IV 10 consid. 1a; DTF 120 IV 265 consid 3a). Come già ricordato, se dall’apprezzamento dell’insieme delle circostanze (movente, scopo, comportamenti, modo d’agire dell’autore) del fatto delittuoso risulta, ad esempio, che l’agire del reo si fonda su ragioni comprensibili, non manifestamente egoistiche, oppure se il fatto ha origine in una situazione di conflitto, generalmente la presenza di una particolare mancanza di scrupoli non va ritenuta (sopra, consid. 20).

b) In concreto, i primi giudici non spiegano quali sarebbero le circostanze personali di AP 1 connotanti una particolare mancanza di scrupoli nel suo agire.

Diversamente da quanto esposto per IM 1, non dicono, ad esempio, in che cosa costituirebbe per l’imputata il movente e lo scopo futile, identificati, per lui, nell’aver dato avvio a un litigio solo perché offeso da un comportamento che in nessun caso giustificava la sua reazione fisica ed il crescendo di violenza da lui messi in atto. E neppure perché il movente e lo scopo dell’agire di AP 1, al pari di quelli di IM 1, andrebbero definiti “particolarmente perversi siccome fondati su ragioni del tutto inconsistenti, ovvero eliminare una persona sgradita oppure vendicare una non meglio precisata onta subita” (sentenza impugnata, consid. 201, pag. 131-132).

Non fa dubbio che AP 1 sia intervenuta con il coltello per far sì che AC 1 desistesse dall’azione di strozzamento in atto nei confronti di IM 1, ravvisandovi una situazione di grave pericolo per l’amico. E nemmeno vi sono dubbi, a mente di questa Corte, che l’imputata abbia agito in condizione di stress e grave conflitto, mossa da ragioni e scopi, se non comprensibili, almeno empatizzabili, comunque completamente avulsi dalle nozioni di movente e scopo egoistico nel senso dell’art. 112 CP (sopra, consid. 20 in fine, con rinvii). Sul piano delle modalità d’esecuzione, ci si limita a dire che AP 1 ha inferto cinque colpi con la punta di un coltello alla coscia destra di AC 1, cagionando – prese a sé stanti – lesioni di lieve entità (sopra, consid. 15c.2).

Nelle descritte circostanze non si può ragionevolmente parlare di movente, scopo e modalità d’azione particolarmente perversi, al punto di connotare una particolare mancanza di scrupoli giustificante l’imputazione di assassinio. Alla luce, poi, del momento in cui si colloca il suo intervento all’interno del litigio (sopra, consid. 14) e contrariamente al parere dei primi giudici, questa Corte ritiene che non vi siano elementi per ritenere che AP 1 abbia “fatto proprio il piano delittuoso” di IM 1, mostrando con atti concludenti di aderire all’agire di questi, senza distanziarsi “dal drammatico avvenimento che era accaduto e che lei stessa aveva agevolato” (sentenza impugnata, consid. 206-206.3, pag. 137-138). Agli atti non si troverà, infatti, alcun elemento indiziante che ella abbia condiviso il movente, lo scopo, e le modalità brutali in cui si è consumato l’assassinio di AC 1. Difetta pertanto completamente anche l’elemento attinente al foro interiore, segnatamente la coscienza e la volontà di AP 1 portanti sugli elementi oggettivi dell’art. 112 CP, per giustificare l’accusa di correità in assassinio.

c) Per i primi giudici, poi, l’imputata “non solo non ha chiamato i soccorsi o la Polizia ma neppure se ne è semplicemente andata” (ibidem), rendendo ancor più pesante la sua posizione attraverso riprovevoli comportamenti successivi, quali l’aver trascorso la notte nell’appartamento della vittima, indossando anche i suoi vestiti, l’aver coadiuvato IM 1 ad appiccare il fuoco al cadavere per cancellare le loro tracce, infine, una volta usciti, l’aver ripreso la vita di prima come se nulla fosse accaduto.

S’impone anzitutto di osservare che, poiché non contemplati nell’atto d’accusa, i comportamenti successivi al decesso di AC 1 non sono imputabili a AP 1, pena la violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP). Tali fatti non rivestono, pertanto, alcuna rilevanza ai fini del giudizio sul reato principale.

Ma nemmeno è imputabile a AP 1 l’omissione ascrittale dai primi giudici di non essere intervenuta per placare le ire del suo coimputato rimanendo, in sostanza, a guardare.

Intanto, è emerso dagli atti, e ancora al dibattimento d’appello, che AP 1 ha più volte tentato a parole di fare desistere i litiganti gridando loro di smetterla (verbale dib. d’appello, pag. 4), intraprendendo poi il tentativo di rianimazione di AC 1, non appena che IM 1 aveva cessato di infierire sulla vittima abbandonando la sedia, nella convinzione di poter ancora fare qualcosa per salvarlo (sopra, consid. 15f). Difficile, vista la dinamica del litigio e lo stato di shock e paura in cui l’imputata era venuta a trovarsi, pensare a cosa avrebbe potuto fare d’altro per sedare la lite e, in fin dei conti, per salvare la vita a AC 1. Al riguardo si può ragionevolmente dubitare, comunque, che lasciando l’appartamento e fuggendo via ella avrebbe soccorso allo scopo.

Ma più di ogni cosa s’impone, ancora una volta, di osservare che tali omissioni non sono state imputate a AP 1 nell’atto d’accusa, per cui, salvo incorrere in una violazione del principio accusatorio (art. 9 CPP), non possono essere considerate.

Per tutto quanto precede, AP 1 va prosciolta dall’imputazione di correità in assassinio.

II. Complicità in assassinio

  1. Gli elementi caratterizzanti la complicità, come forma di partecipazione al reato (art. 25 CP), sono già stati enunciati al considerando 22, che qui si richiama integralmente.

Negata la correità, in concreto va stabilito se AP 1 si sia resa autrice colpevole di complicità in assassinio. Ricordato che la complicità costituisce un’infrazione materiale, la cui portata deve essere concretizzata alla luce delle regole generali sull’imputazione oggettiva (Sträuli, in: Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, n. 2 ad art. 25 CP), è opportuno ribadire che la particolare mancanza di scrupoli ai sensi dell’art. 112 CP costituisce, per rapporto all’omicidio, una circostanza personale che aggrava la punibilità (art. 27 CP). Ciò comporta che un partecipante accessorio può essere condannato per assassinio, solo nella misura in cui realizzi tale circostanza personale, ovvero se ha agito anch’egli con una particolare assenza di scrupoli (STF 6B_591/2013 del 22 ottobre 2014 consid. 4.1.2; DTF 120 IV 265 consid. 3a). Orbene, per le ragioni appena esposte, siffatta condizione personale non può essere imputata a AP 1 (sopra, consid. 28). Ciò basterebbe per escludere la sua complicità in assassinio (Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed., n. 7 ad art. 25; Donatsch/Tag, op. cit., pag. 189). A tale conclusione soccorre però anche l’aspetto soggettivo. Si è detto che la volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, esaurendosi nell’assecondare la volontà dell’autore principale. Tuttavia è necessario, come visto, che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso (“acte délictueux déterminé”) e che egli lo voglia o, quantomeno, lo accetti. Non è però richiesto che gli siano conosciuti i dettagli dell’attività delittuosa dell’autore (addirittura nemmeno è necessario che egli conosca l’autore e la vittima), bastando la conoscenza dei tratti principali (“principaux traits”) di tale attività (DTF 121 IV 109 consid 3a). Tuttavia se l’autore eccede con il suo agire e, con l’aiuto oggettivamente prestatogli dal complice, realizza una fattispecie penale più grave di quella che si era prefigurato quest’ultimo, la complicità andrà ammessa solo nei limiti dell’atto delittuoso impresso nella sua sfera soggettiva. Vi è, infatti, una situazione di abuso, a scopo delittuale, dell’aiuto voluto e prestato dal complice (Forster, op. cit., n. 19 ad art. 25 CP; Donatsch/Tag, op. cit., pag. 165; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ed., n. 5 ad art. 24 CP, a cui rinvia n. 5 ad art. 27 CP).

In concreto è pacifico che il dolo – diretto o eventuale – di AP 1 portasse, al più (come si dirà diffusamente più avanti), sull’omicidio di AC 1 secondo l’art. 111 CP, dovendosi escludere ogni forma d’intenzione portante sulla fattispecie aggravata dell’assassinio. Anche per questa ragione, dunque, l’accusa subordinata di complicità in assassinio, in capo a AP 1, dev’essere respinta.

Per tutto quanto precede, AP 1 va prosciolta dall’imputazione di complicità in assassinio.

III. Correità in omicidio

  1. Seguendo la sistematica dell’atto d’accusa, a questo punto si tratta di stabilire se, con il suo comportamento, AP 1 si sia resa colpevole di omicidio, nella forma della.

Per farlo, va anzitutto premesso che, in concreto, AP 1 e IM 1 non hanno discusso e definito alcun piano comune volto all’uccisione di AC 1.

Un’eventuale correità dell’imputata entrerebbe semmai in considerazione soltanto per atti concludenti, se il suo intervento dovesse essere considerato determinante per l’esito della lite conclusasi con il decesso della vittima.

Occorre, pertanto, anzitutto (ovvero ancor prima di eventualmente chinarsi sull’aspetto soggettivo), valutare il ruolo delle cinque coltellate inferte da AP 1 nella coscia destra della vittima hanno avuto nel contesto di un litigio ove, fino al momento in cui AC 1 ha preso per il collo IM 1, i due contendenti si stavano affrontando sostanzialmente “alla pari”.

  1. Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno ritenuto che l’intervento dell’imputata con il coltello è stato la “chiave di volta della vicenda” dato che “ha permesso a IM 1 di prendere il sopravvento” su AC 1:

“Approfittando del fatto che AC 1 era ormai destabilizzato dalle ferite alla coscia, l’imputato è riuscito ad acquisire una decisiva posizione di vantaggio” (sentenza impugnata, consid. 176, pag. 116).

(…)

“La lotta tra i due uomini, sostanzialmente tra loro equivalenti fino a quel momento, è stata tramutata in un evidente vantaggio a favore di IM 1, trovatosi ad affrontare un avversario ormai ferito” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 134).

a) Questa Corte non condivide l’opinione espressa nel primo giudizio. Anzitutto, perché, se è vero che è incontestato che, a seguito delle coltellate inferte da AP 1, la vittima ha lasciato la presa al collo di IM 1 e questi è riuscito a liberarsi dalla morsa, vero è anche che, sin dal suo verbale del 14 ottobre 2013, AP 1 ha sempre sostenuto che, dopo il suo intervento, i due rivali si sono rialzati rispetto alla posizione in cui erano (AC 1 seduto davanti a IM 1 che era in ginocchio) e hanno continuato a picchiarsi (verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 2, AI 34; verbale MP di confronto 18 novembre 2013, pag. 2, AI 105; verbale MP 17 dicembre 2013, AP 1, pag. 2-3, AI 135; verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 6, AI 253, all. 2 al verbale 1° dib., pag. 27; verbale dib d’appello, pag. 5, nonché sopra, consid. 15b.2).

b) La Corte ritiene pertanto che la lieve entità delle ferite da punta di coltello inferte dall’imputata a AC 1 (sopra, consid 15c.2), conferisca credibilità alle sue – costanti – dichiarazioni, secondo cui, dopo l’intervento con il coltello i due uomini si sono rialzati in piedi riprendendo brevemente la colluttazione, sino al momento in cui IM 1 ha avuto il sopravvento e i due sono nuovamente caduti, AC 1 definitivamente. Solo così si può spiegare, del resto e come già ricordato, la posizione finale del cadavere (sopra, consid. 15b.3 e 15c.2).

c) Ne segue che, benché abbia consentito a IM 1 di liberarsi dalla presa di AC 1, l’intervento di AP 1 non può dirsi determinante per le sorti della contesa, al punto di fare apparire l’imputata come partecipante principale nell’uccisione di AC 1.

Ciò basta, di per sé, ad escludere, in assenza anche di una espressa decisione comune, la correità.

d) Secondo una parte della dottrina, inoltre, il compartecipe che oggettivamente contribuisce in modo determinante alla commissione di un reato (ad esempio, facendo il palo in un luogo strategico per la buona riuscita del colpo), ma che, soggettivamente, crede di giocare un ruolo soltanto secondario (ad esempio, pensa di fare il palo in un luogo d’importanza minore per il successo del colpo) è vittima di un errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP e va giudicato secondo la sua rappresentazione della realtà, ragion per cui potrà essere tutt’al più ritenuto colpevole di complicità, ma non di correità (Sträuli, op. cit., n. 87, ad art. 24-27; cfr. pure riferimenti citati da Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AI I, Berna 2005, nota. 206, pag. 402).

In concreto, quand’anche si volesse attribuire all’intervento di AP 1 un’importanza maggiore, sarebbe dunque esclusa la correità in capo all’imputata che, intervenendo in favore di IM 1, non credeva certo di agire quale partecipante principale ad un reato comportante la morte della vittima.

e) Difettando la componente oggettiva della correità, ci si può esimere, per il rimanente, dal valutare quella soggettiva.

Vale, qui, soltanto la pena di precisare che l’aver omesso, contrariamente a quanto fatto poco prima in favore di IM 1, di intervenire in difesa di AC 1 quando il rivale, dopo essersi liberato dalla presa al collo, ha continuato ad infierire su di lui non può avere effetti penali per AP 1, che non aveva in quel momento alcun obbligo legale di agire (Corboz, op. cit., n. 9 e n. 32 ad art. 128).

Neppure il comportamento da lei adottato dopo l’uccisione vera e propria e al risveglio basta per concludere che l’imputata abbia aderito per atti concludenti al proposito di IM 1 di uccidere AC 1.

Del tutto abbondazialmente può ancora essere aggiunto che l’opinione espressa dai primi giudici secondo cui “colpendo reiteratamente una persona ad una coscia, durante una colluttazione, ovvero mentre la persona di dibatteva, l’imputata ha corso il rischio di causare ferite tali da mettere in pericolo la vita di AC 1” poiché “nella zona femorale passano (…) importanti vasi sanguigni, la cui lesione avrebbe potuto portare al decesso nel breve volgere di pochi minuti” non può essere considerata, pena la violazione del principio accusatorio (art. 9 CP). Infatti, a AP 1 non viene imputato di aver colpito AC 1 accettando il rischio di provocarne la morte, bensì quella di avere permesso a IM 1 di prendere il sopravvento nella lite che è poi terminata con la morte della vittima.

D’altro canto, l’argomentazione non convince nemmeno dal profilo materiale. Essendosi rivelate superficiali, le ferite provocate dalle coltellate inferte alla vittima non permettono di concludere che l’imputata abbia, dal profilo soggettivo, preso in considerazione ed accettato l’eventualità di causare, con quei gesti, la morte della vittima.

Per tutto quanto precede, AP 1 va prosciolta dall’imputazione di correità in omicidio.

IV. Complicità in omicidio

  1. Assodata l’importanza soltanto secondaria del suo intervento, il ruolo giocato da AP 1 va dunque esaminato sotto il profilo della complicità (sopra, consid. 22).

Essendo indiscusso che l’intervento di AP 1, favorendo IM 1, ha effettivamente aumentato le chances di successo del suo (di lui) atto delittuoso, resta da esaminare se l’imputata abbia agito con coscienza e volontà, ovvero se sapesse o si rendesse conto e volesse favorire IM 1 nella commissione di un omicidio (o ne avesse almeno accettato il rischio).

a) Giusta l’art. 12 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014 consid. 2.2; 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; STF 6B_1013/2014 del 15 settembre 2015 consid. 1; 6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014 consid. 2.2).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché, in entrambi i casi, l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 133 IV 9 consid. 4.1; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c) Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. In particolare, il giudice può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, se la possibilità che l'evento si producesse era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 138 V 74 consid. 8.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; STF 6B_1013/2014 del 15 settembre 2015 consid. 1; 6B_691/2014 dell’8 dicembre 2014 consid. 2.2; 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale federale). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano, segnatamente, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita – tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; STF 6B_1013/2014 del 15 settembre 2015 consid. 1; 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale federale).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale federale).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3.c; STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal Tribunale federale; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

d) AP 1 ha sempre categoricamente negato di avere voluto la morte di AC 1.

Ha costantemente sostenuto di avere fatto uso del coltello soltanto per far mollare la presa a AC 1 che teneva per il collo IM 1, pretendendo, quindi, di avere agito esclusivamente in difesa dell’amico che temeva potesse essere ucciso.

Il dire dell’imputata non è smentito dal coimputato che, in un verbale, ha addirittura riferito che gli sembrava che, nel momento in cui era intervenuta nei confronti della vittima, AP 1 le aveva intimato di lasciare il suo amico:

“ho visto AP 1 a arrivare di corsa, mi sembra di avere percepito che l’avesse colpito ma non so assolutamente come e dove. Mi sembra anche che dicesse qualcosa del tipo “lascialo” rivolta a AC 1” (verbale MP 27 novembre 2013, IM 1, pag. 9, AI 121).

Non essendovi ragioni per ritenere che ella abbia favorito con dolo diretto l’uccisione della vittima, è unicamente l’ipotesi di un suo dolo eventuale a dover essere verificata.

  1. In questa prospettiva, occorre anzitutto considerare ciò che AP 1 sapeva e la situazione che le si presentava davanti agli occhi nel momento in cui ha inferto le coltellate alla vittima.

a) Nel corso del procedimento, AP 1 ha più volte sostenuto che IM 1 era una persona violenta, che aveva frequenti scatti d’ira e che spesso maneggiava dei coltelli.

Ha illustrato questa sua affermazione a mano di svariati esempi, riferendo, in particolare:

che IM 1 era “un forte bevitore, con scatti d’ira”, precisando che “visto che era quasi sempre bevuto, bastava un niente, come qualcuno che bussava alla porta, perché lui magari si alzasse, prendesse uno dei tanti coltelli che aveva in giro e si comportava un po’ come un “maniaco”. Ad esempio guardava fuori dallo spioncino tenendo il coltello in mano e cose del genere” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1 pag. 3, AI 21, cfr., pure, verb. dib. d’appello, pag. 4);

che IM 1, durante i suoi scatti d’ira, “aveva spesso un coltello in mano” e “spesso dava colpi di coltello sul tavolo” e, verosimilmente, anche sul divano sul quale lei aveva notato “dei tagli” (verb. dib. d’appello, pag. 4);

che, in un’occasione, IM 1 ha distrutto una lampada che si trovava all’entrata della clinica in cui lei era degente (verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 3, AI 34);

che IM 1, con il suo fucile, talvolta “si metteva alla finestra facendo finta di sparare in strada” (verbale PS 5 novembre 2013, AP 1, pag. 9, all. 31 ad AI 240);

che sia IM 1 che la sua ex ragazza le avevano raccontato di un episodio in cui, durante un litigio tra di loro, lui aveva lanciato verso di lei che si stava riparando in bagno un coltello che si era poi conficcato nella porta che la donna era riuscita a chiudere in tempo (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 5, AI 120);

che IM 1 le aveva detto che non aveva paura di eventuali controlli della polizia in relazione al possesso di stupefacenti, armi o esplosivi poiché, se si fosse presentato qualcuno, gli avrebbe sparato dalla finestra e non lo avrebbe fatto entrare (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 6, AI 120);

che una conoscente le aveva detto di essere stata a casa di IM 1 con un amico che le aveva poi fatto capire che era meglio andarsene in quanto aveva paura di uno degli scatti d’ira di IM 1 che, anche in quell’occasione, maneggiava il coltello (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 5, AI 147);

che IM 1 le aveva raccontato di una sorta di sequestro di persona commesso quando abitava ancora a Losanna (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 5, AI 147);

che aveva visto IM 1 fabbricare delle bombe artigianali (di cui lei ignorava l’effettiva efficacia) in casa dove conservava anche una sorta di plastilina che diceva essere dell’esplosivo plastico ed un liquido che pure aveva definito esplosivo (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 6, AI 147; verbale MP 18 febbraio 2014, pag. 8, AI 197; verbale MP 3 giugno 2014, pag. 18, AI 253);

che nei giorni appena successivi ai fatti IM 1 aveva fatto consumare parecchia cocaina a AP 1, “come per tenermi buona”, persino una dose tagliata male, che le aveva procurato allucinazioni e malori. Ella così giustifica la sua incapacità di reagire:

“Io avevo paura che se andavo in polizia, avrebbe fatto male a mia sorella, al mio ragazzo __________ o a me. IM 1 mi diceva sempre che odiava mia sorella e __________”

(verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 3, AI 34).

Invero, alcuni elementi agli atti sembrerebbero dimostrare che l’imputata non considerava davvero IM 1 l’uomo violento che ha dipinto durante d’inchiesta. Ne sono degli esempi, il fatto che ha avuto con IM 1 – di cui ha detto di essersi fidata (verbale MP 3 giugno 2014, AP 1 pag. 3 e 8, AI 253) – una relazione intima durata almeno un mese durante l’estate del 2013, senza che lui le mettesse mai le mani addosso e che, la sera prima dei fatti, dopo un litigio con il suo compagno dell’epoca, si è rifugiata da lui per “cercare conforto” (verbale PS 10 ottobre 2013, all. 27 ad AI 240, pag. 4; verbale MP 11 ottobre 2013, AI 21, pag. 3). L’imputata stessa ha peraltro spiegato di non aver creduto a tutto ciò che aveva sentito sul conto di IM 1 e, con particolare riferimento all’episodio di Losanna, ha riferito di averla ritenuta una sua vanteria (verbale MP 30 dicembre 2013, AP 1, pag. 5, AI 147). Al dibattimento di appello, è perfino tornata sui suoi passi sostenendo, contrariamente a quanto fatto in precedenza, di non avere “mai conosciuto” IM 1 “come persona violenta” e precisando che egli, con lei, “si è sempre comportato bene” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Al di là della ritrattazione in appello (verosimilmente strumentale alla tesi difensiva), resta che, da un attento esame delle tavole processuali, emergono effettivamente elementi atti ad avvalorare l’immagine di IM 1 di uomo dai comportamenti quantomeno bizzarri e sopra le righe, se non addirittura aggressivi.

IM 1 stesso ha, ad esempio, dato atto di avere, almeno in un’occasione, quando era sotto l’influsso della cocaina, “infilato un coltello nel divano” (verbale MP 18 febbraio 2014, IM 1, pag. 6, AI 196), così come peraltro raccontato anche dal teste __________ (verbale PS 10 gennaio 2014 __________, all. 66 ad AI 240, pag. 2).

La sua ex ragazza ha inoltre confermato che capitava che IM 1, in casa, giocherellasse con i propri coltelli (verbale PS 12 dicembre 2013, __________, all. 62 ad AI 240, pag. 2), mentre che il teste __________ ha riferito che quando l’amico “si alterava, cambiava completamente di atteggiamento diventando psicopatico (…) cambiava fisionomia diventando violento (…) mi faceva paura” (verbale PS 8 gennaio 2013, __________, all. 63 ad AI 240, pag. 2).

b) L’imputata ha poi sostenuto – anche parlando del periodo successivo alla fine della loro relazione sentimentale – che IM 1 era “molto geloso” (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 6, AI 120), precisando che le aveva detto (verosimilmente quando ancora facevano coppia) che “avrebbe fatto qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse fatto del male o provava a separarci” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 3, AI 21).

Conoscendone la natura di uomo geloso, AP 1 non poteva ignorare l’effetto disturbante che le pesanti provocazioni a sfondo sessuale messe in atto dalla vittima avrebbero avuto sul suo (ex-) compagno. Del resto, l’imputata stessa ha ammesso di avere “percepito che IM 1 si stava arrabbiando già mentre AC 1 aveva iniziato a fare le avances concernenti il sesso a tre” (all. 2 al verb. 1°dib., pag. 25).

c) AP 1 ha anche dichiarato che IM 1 “sa come colpire una persona” (verbale MP 11 ottobre 2013 AP 1, pag. 9, AI 21). Poco importa che tale capacità derivi dal fatto che egli praticasse le arti marziali (verbale MP 11 ottobre 2013 AP 1, pag. 9, AI 21) o piuttosto dal fatto che egli possedesse soltanto rudimenti di boxe thailandese (come ha ammesso IM 1 stesso dopo avere contestato di avere mai appreso le arti marziali, all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 21). Resta il fatto che AP 1 poteva effettivamente ritenere che IM 1, più di altri, sapesse “come colpire una persona”.

d) Incontestata – e nota a AP 1 (cfr., per tutti, verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 18 in fondo, AI 253) – è poi la passione che IM 1 aveva per i coltelli.

L’imputato ha addirittura spiegato che era solito girare “con un coltello svizzero abbastanza grande” che però non aveva con sé la sera dei fatti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 13).

Inoltre, l’imputata ha affermato che

“a casa di AC 1 quando siamo arrivati sul tavolino in sala c’era anche un coltello di quelli che si aprono a scatto, con una mano sola. Quando l’ho visto, prima della discussione, ho fin detto a IM 1 se quello non era come uno dei suoi coltelli. L’ho guardato e l’ho passato a IM 1. Lui mi ha detto che non era suo e non so dove poi lo ha messo” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 8-9, AI 21).

L’imputata non poteva dunque escludere che, durante il litigio, IM 1 portasse su di sé un coltello.

e) In corso d’inchiesta AP 1 ha anche più volte ribadito che, la sera dei fatti, prima di uscire di casa, IM 1 le aveva detto “usciamo che stasera ho voglia di picchiare qualcuno” (verbale PS 5 novembre 2013, AP 1, pag. 9, all. 31 ad AI 240; cfr. anche verbale MP confronto 18 novembre 2013, pag. 11, AI 105,; MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 2, AI 253; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Al di là dell’attendibilità di tale affermazione (contestata da IM 1 in MP confronto 18 novembre 2013, pag. 11, AI 105 e mal conciliabile con la felicità per il ritorno di AP 1 da lui descritta in verbale MP 17 giugno 2014, IM 1, pag. 3, AI 257), va detto che l’imputata stessa ha riferito di non avere preso IM 1 sul serio poiché ogni tanto egli si esprimeva così (verbale MP confronto 18 novembre 2013, pag. 11, AI 105; cfr., pure, verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 2, AI 253; verb. dib. d’appello, pag. 4), senza che poi alle parole seguissero dei fatti. Al dibattimento di appello ha, infatti, riferito di non avere “mai assistito a litigi fisici che hanno coinvolto IM 1” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

Va però detto che dalle dichiarazioni dell’imputata si evince che la situazione venutasi a creare nell’appartamento di AC 1 era a dir poco straordinaria ed andava ben oltre quanto da lei mai vissuto, tanto che – eccezionalmente – IM 1 aveva effettivamente iniziato a picchiare AC 1. Lo stesso IM 1 ha, del resto, ammesso che non gli era “mai capitato di arrabbiarsi così” (verbale MP 27 novembre 2013, IM 1, pag. 13, AI 121).

In questo senso, particolarmente significative sono le dichiarazioni dell’imputata (confermate dal diretto interessato, cfr. verbale MP 21 ottobre 2013, IM 1, pag. 4 e 7, AI 71), secondo cui, a fronte del comportamento provocatorio di AC 1, IM 1 “ha dato fuori” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 7 e 8, AI 21), era “fuori di sé” e ha iniziato a picchiarlo “veramente forte”, tanto che lei non aveva “mai visto nessuno litigare in quel modo” (verbale MP 27 novembre 2013, AP 1, pag. 9, AI 120; all. 2 al verb. 1°dib., pag. 26).

f) L’imputata ha pure sostenuto che, già all’inizio ma poi anche nel seguito della lite, IM 1 e AC 1 si minacciavano reciprocamente di “ammazzarsi” (verbale MP confronto 18 novembre 2013, pag. 5, AI 105; verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 5, AI 253; all. 2 al verb. 1° dib., pag. 25 e 28), precisando di essere intervenuta in difesa di IM 1 proprio alla luce di quelle minacce (verbale MP 18 febbraio 2014, AP 1, pag. 6-7, AI 197).

g) AP 1 – che ha parlato di calci e pugni violenti da ambo le parti (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 26; verb. dib. d’appello, pag. 4) – ha praticamente sempre sostenuto che i due contendenti si affrontavano sostanzialmente “alla pari” (verbale MP 18 febbraio 2014, AP 1, pag. 7, AI 197; all. 2 al verb. 1° dib., pag. 25; verb. dib. d’appello, pag. 4), finché la vittima non ha preso per il collo l’imputato.

AP 1 – testimone della scena – ha, a quel punto, pensato al peggio:

“Io mi ero messa in testa che stava per ucciderlo” (all. 2 al verb. 1°dib., pag. 26).

Vedendolo in difficoltà, ha quindi deciso di intervenire in difesa del suo amico:

“ad un certo punto era diventata una situazione “o muoio io o muori tu”, tanto che sono intervenuta per aiutare IM 1 che era in difficoltà” (verbale MP 18 febbraio 2014, AP 1, pag. 7, AI 197).

Anche IM 1 ha confermato di avere creduto, già prima dell’intervento dell’imputata, che la posta in gioco fosse la vita:

“Ad un certo punto io ho pensato “o muoio io, o muore lui” (all. 2 al verb. 1°dib., pag. 12).

Avendo preso in considerazione la possibilità che la vittima uccidesse IM 1, non si vede perché, nella concreta situazione, l’imputata non avrebbe dovuto ritenere possibile che anche lo stesso IM 1 potesse arrivare a tanto. Ne discende che, quando è intervenuta attivamente nella lite, l’imputata era consapevole della gravità e della virulenza della situazione e del rischio in essa insito.

Ciononostante, è corsa in aiuto a IM 1 e, con un coltello trovato in cucina (a suo dire, il primo oggetto capitatole a tiro), ha inferto i cinque colpi nella gamba di AC 1.

  1. Gli elementi appena illustrati, presi nel loro insieme, portano a concludere che, quando è intervenuta nei confronti di AC 1, l’imputata – il cui scopo era, di per sé, quello di difendere IM 1 – ha preso in considerazione ed accettato il rischio di aiutare il coimputato a commettere un omicidio. Che l’imputata non desiderasse né approvasse la morte della vittima nulla muta (DTF 120 IV 265 consid. 2c/bb), ritenuto che la volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale.

Nelle concrete circostanze, non può essere trascurato che AP 1 sapeva che IM 1 – alcolista e tossicodipendente – era una persona non priva di aggressività, che spesso maneggiava coltelli. Sapeva, inoltre, che egli era “molto geloso” e pronto a “qualsiasi cosa” pur di difenderla e che, più di altri, sapeva “come colpire una persona”. Era pure consapevole che IM 1 – che, come di consueto, quel giorno aveva bevuto molto e si era iniettato della cocaina e, prima di uscire di casa, le aveva detto di avere “voglia di picchiare qualcuno” – era molto arrabbiato con AC 1 per il comportamento che questi aveva tenuto nei loro confronti. Ha visto la veemenza con cui il IM 1, “fuori di sé” dalla rabbia, ha iniziato a picchiare AC 1 con il quale – oltre che calci e pugni violenti – si scambiava minacce di morte (che, pur non essendo estranee a zuffe di questo genere, costituiscono pur sempre un indizio da analizzare insieme a tutti gli altri). Per sua stessa ammissione, non aveva “mai visto nessuno litigare in quel modo” e ha creduto che ci scappasse il morto.

Ciononostante, non ha esitato, come appena visto, a correre in aiuto all’amico, ferendo AC 1 con cinque coltellate nella gamba.

Questa Corte perviene dunque alla conclusione che, in concreto, AP 1 ha preso in considerazione, accettandolo, il rischio di favorire, con il suo atto, l’uccisione di AC 1 da parte di IM 1. Intervenendo in quel modo, AP 1 doveva, infatti, prendere in considerazione che, a fronte di una vittima indebolita dalle coltellate subite, IM 1 avrebbe preso il sopravvento nella contesa sin lì svoltasi “alla pari”.

Nelle descritte circostanze, considerato che IM 1 agiva in preda ad una furia incontrollabile e bestiale, la possibilità che egli non si sarebbe fermato ed avrebbe continuato a infierire su AC 1 fino ad ucciderlo era tale da imporsi all’imputata (che, peraltro, non poteva escludere che l’amico avesse su di sé un coltello di cui pure avrebbe potuto servirsi contro AC 1). Si può così ragionevolmente ammettere che, agendo come ha fatto, l’imputata ha accettato il rischio di aiutare IM 1 ad uccidere la vittima.

In questo senso, questa Corte condivide la conclusione dei primi giudici secondo cui AP 1 “non poteva non sapere che avvantaggiando IM 1 attraverso la menomazione di AC 1, il primo avrebbe continuato a sfogare la sua ira sulla vittima finanche ad ucciderla” (sentenza impugnata, consid. 204, pag. 135).

Per tutto quanto precede, AP 1 va dichiarata colpevole di complicità in omicidio per dolo eventuale.

V. Lesioni semplici / omissione di soccorso / legittima difesa

  1. a) Va da sé che, a fronte della dichiarazione di colpevolezza per complicità in omicidio, decadono – poiché assorbite – le imputazioni di lesioni semplici (Schwarzenegger, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 111 CP) e di omissione di soccorso (Dan, Le délit de commission par omission: éléments de droit suisse et comparé, Collection genevoise, Zurigo 2015, capitolo n. 3.4.4.1.2, n. 144, pag. 55; Maeder, Basler Kommentar, n. 72 ad art. 128 CP ; Corboz, op. cit., n. 60, ad art. 128; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, § 4, n. 79, pag. 106).

b) Al contempo, cade anche la tesi avanzata dalla difesa, secondo cui AP 1 avrebbe agito per legittima difesa.

Per l’art. 15 CP ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri. Il reato presuppone che l’aggressione o la minaccia di aggressione imminente sia illecita (“ingiusta”). Non è ad esempio possibile invocare la legittima difesa a fronte di un atto di legittima difesa, salvo se quest’ultima sia a sua volta illecita, segnatamente nel caso di eccesso secondo l’art. 16 cpv. 1 CPP (Monnier, in: Commentaire romand, n. 8 ad art. 15 CP; Stratenwerth, Allg. Teil I, 3a ed, § 10, n. 71). Come assodato, il litigio fisico ha preso avvio in assenza di un atteggiamento aggressivo di AC 1 e per iniziativa di IM 1 (sopra, consid. 11-14 e in particolare 15a). Indipendentemente da quella che ha potuto essere stata l’interpretazione dei fatti di AP 1, al momento del suo intervento con il coltello AC 1 si stava ancora difendendo dall’ingiusto attacco di IM 1, dato che, pur se preso per il collo, quest’ultimo gli era comunque sopra, in posizione di vantaggio nell’economia della contesa. La presa per il collo era dunque lecita, sicché l’imputata non aveva ragione di prevalersi della legittima difesa da un’aggressione a sé o a IM 1. Va ricordato, al proposito, che in quel momento la preoccupazione e l’azione di AP 1 erano rivolte alla difesa dell’amico e non di sé stessa.

A torto pertanto, l’imputata invoca l’esimente della legittima difesa.

VI. Incendio intenzionale e turbamento della pace dei defunti

  1. A AP 1 viene inoltre imputato di avere, in correità con IM 1, dato intenzionalmente fuoco al corpo e all’appartamento della vittima.

Giusta l’art. 221 cpv. 1 CP, chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Per l’art. 261 cpv. 1 CP, chiunque profana un cadavere umano è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

a) I primi giudici hanno ritenuto che “l’ultima fase dell’agire degli imputati è pacificamente costitutiva dei reati di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti”.

Fondandosi sul rapporto orientativo 4 agosto 2014 relativo ai costi assunti dalla Nazionale Svizzera per il rifacimento dell’appartamento della vittima e degli spazi comuni dello stabile (doc. dib. TPC 4), la prima Corte ha quantificato i danni provocati dall’incendio in complessivi fr. 127'025.60.

Quanto al ruolo di AP 1, i primi giudici hanno osservato quanto segue:

“Pacifica anche la correità esistente tra i due imputati: sebbene l’idea è stata di IM 1, si tratta di un disegno condiviso e di un risultato – far sparire le loro tracce – che entrambi gli imputati auspicavano. Come già sopra indicato è poi stata AP 1 a cercare le bottiglie di alcol da ardere e a consegnarle a IM 1 affinché questi accendesse il fuoco. L’imputazione del reato di incendio intenzionale deve essere quindi confermata nella forma della correità per entrambi gli imputati” (sentenza impugnata, consid. 208, pag. 139-140).

Per le stesse ragioni, i primi giudici hanno, poi, ritenuto la correità di AP 1 in relazione al reato di turbamento della pace dei defunti (sentenza impugnata, consid. 209, pag. 140).

b) Questa Corte non può che condividere l’opinione espressa dall’istanza inferiore.

Dagli atti emerge infatti che l’idea dell’incendio è effettivamente nata in IM 1 allo scopo di nascondere le tracce di quanto era accaduto (per tutti, verbale MP 17 febbraio 2014, IM 1, pag. 8, AI 196 e verbale MP 17 giugno 2014, pag. 17, AI 257, nonché AP 1 in: all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 30-31 e verb. dib. d’appello, pag. 6).

c) AP 1 condivideva questa finalità. Benché lo abbia negato (verbale MP di confronto 18 febbraio 2014, pag. 7, AI 198), anche lei – così come IM 1 – aveva infatti interesse ad eliminare quante più tracce possibile dato che anche lei:

era presente sulla scena del crimine prima, durante e dopo l’uccisione vera e propria;

nell’appartamento aveva toccato degli oggetti (almeno bicchieri e coltelli);

aveva ferito la vittima (con le cinque coltellate alla gamba).

Inoltre, se è vero che, per ammissione di entrambi gli imputati, l’iniziativa di dar fuoco all’appartamento è stata di IM 1, non si può dire che AP 1 vi si sia davvero opposta.

c.1) IM 1 ha sostenuto che AP 1 era d’accordo con l’incendio e che, più o meno spontaneamente, ha cercato qualcosa per appiccarlo:

“Io non le ho chiesto niente, è lei che spontaneamente mi ha portato questi due recipienti di spirito da ardere” (verbale MP 11 ottobre 2013, pag. 5, AI 24);

“AP 1 non ha fatto obiezioni all’idea di mettere fuoco” (verbale MP 21 ottobre 2013, pag. 5, AI 71);

“lei era d’accordo con me di bruciare l’appartamento (…) alla mia proposta di bruciare AP 1 non ha reagito. L’idea è venuta a me, ma comunque ne abbiamo parlato. Lei non mi ha detto né sì né no. Assieme abbiamo deciso di cercare qualcosa per dare fuoco e AP 1 ha trovato le due bottiglie di spirito” (verbale MP 27 novembre 2013, pag. 2 e 10, AI 121);

“per la questione dell’incendio l’idea è venuta a me, ma lei si è dichiarata d’accordo. Io le ho detto che dovevamo trovare qualcosa che brucia e lei immediatamente mi ha portato queste due bottiglie” (verbale MP 17 giugno 2014, pag. 17, AI 257);

“Il Presidente mi chiede se la AP 1 ha obiettato qualcosa a tale mia idea.

R: No, anzi, ha aderito. Di fatto mi ha portato due bottiglie di spirito (…) l’idea di cercare un accelerante è stata di tutti e due” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 18).

c.2) L’imputata ha invece preteso di essere stata contraria all’idea dell’incendio e di avere cercato il liquido infiammabile soltanto perché così richiesta – peraltro in modo “aggressivo ed autoritario” (verbale MP 3 giugno 2014, pag. 14, AI 253) – da IM 1.

Dalle sue dichiarazioni non emerge, tuttavia, una particolare resistenza all’insano progetto di IM 1. E se è vero che ha sempre sostenuto di non avere condiviso il piano di quest’ultimo, vero è anche che ella ha dovuto dare atto di avere ben presto ceduto alle richieste dell’amico e di avere cercato per lui del liquido infiammabile:

“IM 1 mi chiedeva di fare un giro nell’appartamento alla ricerca di liquidi infiammabili, non ricordo cosa stesse facendo lui, io ho comunque cercato questo genere di sostanze. (…) Ho preso i due flaconi e li ho passati nella mani di IM 1” (verbale PS 10 ottobre 2013, AP 1, pag. 8, all. 27 ad AI 240);

“mi ha chiesto di cercargli qualcosa per far bruciare. Io non volevo ma lui insisteva e alla fine ho trovato in uno sgabuzzino due bottiglie” (verbale MP 11 ottobre 2013, AP 1, pag. 9, AI 21);

“è lui che mi ha chiesto di cercare qualcosa per dar fuoco e mentre lo facevo lui insisteva dicendomi di spicciarmi” (verbale MP 14 ottobre 2013, AP 1, pag. 5, AI 34);

“Io dicevo di chiamare la Polizia, lui non voleva e ad un certo punto ha cominciato a parlare di bruciare tutto. Io gli dicevo che comunque c’era la Scientifica e ricordo che lui mi prendeva in giro dicendomi che non era come in CSI. Ha quindi deciso di dare fuoco e mi ha chiesto di cercargli qualcosa di infiammabile. Io ho cercato e ho trovato due bottiglie, non piene, di spirito che gli ho portato” (verbale MP, AP 1, 27 novembre 2013, pag. 8, AI 120);

“Io non sapevo comunque cosa fare e vedevo lui, IM 1, che invece sembrava più sicuro di sé e tranquillo e quindi mi sono messa nelle sue mani. Mi fidavo di lui, ero scioccata e non realizzavo tutto quanto era successo. Io ho fatto quello che lui mi ha detto, ma non perché volessi farlo. Ad esempio è stato lui a dirmi di portargli le due bottiglie, ma io non volevo dare fuoco all’appartamento. Quando lui ha cominciato a parlare di dare fuoco all’appartamento, io gli ho chiesto se era fuori, ma lui era convinto di farlo. (…) Sono andata (…) a prendere lo spirito, unicamente perché me lo ha chiesto lui perché altrimenti non sarei mai andata” (verbale MP 3 giugno 2014, AP 1, pag. 8 e 12, AI 253);

“io ribadisco che non ero d’accordo con lui. Io volevo chiamare la polizia. Dopo avere visto quello che era capace di fare, non sapevo come reagire. Lui era tranquillo e sicuro di sé e io ho fatto quello che lui mi ha chiesto di fare. Mi ha chiesto di guardare se c’era liquido infiammabile. L’ho trovato in un piccolo magazzino a sinistra dell’entrata” (verb. dib. d’appello, pag. 6).

Ma non è tutto.

AP 1 ha preteso di avere comunicato a IM 1 di ritenere folle l’idea di dare fuoco all’appartamento:

“Io all’inizio gli dicevo se era matto a fare una cosa simile, ma lui insisteva sul fatto che sapeva le conseguenze di quanto aveva fatto e quindi voleva cancellare eventuali tracce” (MP 18.2.2014, AI 197, pag. 6);

“Io gli ho detto se era pazzo e gli ho detto di non farlo” (all. 2 al verb. dib. TPC, pag. 31);

“Ricordo che poco prima avevo detto a IM 1 che l’idea di bruciare il cadavere era una pazzia” (verb. dib. d’appello, pag. 6).

Dagli atti risulta, tuttavia, che in realtà ella non ha manifestato con chiarezza il suo dissenso. In un verbale reso in corso d’inchiesta, l’imputata ha del resto dovuto ammettere che, davanti alla proposta di IM 1, non ha detto “né sì né no” (verbale MP 3 giugno 2014, pag. 12, AI 253). Dalle sue dichiarazioni emerge, è vero, qualche reticenza, ma non una chiara opposizione.

Del resto, se non avesse condiviso i propositi di IM 1, nulla le avrebbe impedito di allontanarsi o, almeno, di lasciare a lui l’onere di cercare qualcosa per appiccare il fuoco. In concreto, invece, pur dopo qualche debole rimostranza, AP 1 ha cercato, trovato e consegnato a IM 1 due bottiglie di spirito da ardere. Poco importa che lo abbia fatto spontaneamente (come sostenuto da IM 1) o soltanto perché così richiesta dal coimputato (come da lei preteso). Resta che, senza particolari esitazioni, ha fornito un fattivo contributo al progetto di IM 1 e che nulla in atti permette di concludere che si sia limitata ad obbedire, per paura delle conseguenze, ad un suo ordine (come ha invece tentato di lasciar intendere, in particolare davanti a questa Corte, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6).

Ne discende che, avendo condiviso il disegno e partecipato attivamente ad appiccare l’incendio nell’appartamento e a bruciare il cadavere, AP 1 deve essere dichiarata autrice colpevole, in correità con IM 1, di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti.

Imputabilità e richiesta di trattamento stazionario

  1. Sull’imputabilità di AP 1 sono agli atti due perizie.

a) Perizia giudiziaria

L’incarico di eseguire una perizia giudiziaria è stato affidato alla dott.ssa __________ che ha rassegnato il proprio referto il 24 febbraio 2014.

L’esperta, pur avendo posto per l’imputata la diagnosi (secondo la scala diagnostica ICD-10) di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple (oppioidi, cocaina, alcol), sindrome da dipendenza (F 19.22)” nonché di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di tabacco, utilizzazione continua (F 17.25)” (perizia 24.2.2014, AI 209, pag. 12), con riferimento al giorno dei fatti, ha rilevato che:

“il livello d’intossicazione non sembra essere diverso da quello di altri momenti. La cocaina utilizzata nel pomeriggio non produceva più effetti in tarda serata (15-20 minuti di effetto dopo l’iniezione) e la quantità di alcool assunta (birra e un whiskey) non è descritta come inabituale. (…) la Sig.ra AP 1 può descrivere precisamente cosa è avvenuto, come si sia sentita e quali siano state le valutazioni che hanno condotto a determinate scelte. (…) Le scelte effettuate sono sintone con la situazione. Anche al mattino, malgrado la situazione di stress, la perizianda si chiede se sia più opportuno chiamare la polizia, ma poi si allinea sulla posizione di IM 1 che propone di dar fuoco. Questa risoluzione è presa valutando i diversi parametri della situazione e senza l’influenza di sostanze psicotrope” (perizia 24 febbraio 2014, AI 209, pag. 13).

Dopo aver rilevato che “fatta eccezione per il momento in cui si è addormentata nella stanza da bagno, il contatto con la realtà è stato mantenuto” e dopo aver ribadito che “le scelte operate risultano dalla valutazione della situazione (…) e non sono state influenzate da una situazione psicopatologica acuta”, la dott.ssa _________ conclude per la piena imputabilità di AP 1, “avendo ella potuto valutare il carattere illecito dell’azione e avendo potuto agire di conseguenza” (perizia 24 febbraio 2014, pag. 14, AI 209).

Per la dott.ssa __________, infine, dal punto di vista clinico “la perizianda potrebbe trarre un rilevante beneficio da un programma di disintossicazione a lungo termine associato a un progetto di reinserzione sociale”. La perita non ritiene però necessaria una simile misura dal profilo psichiatrico-forense, poiché “i fatti non sono in relazione causale con una psicopatologia acuta o con l’utilizzazione di sostanze psicoattive” e vista l’assenza di un vero e proprio pericolo di recidiva (perizia 24 febbraio 2014, pag. 18, AI 209, cfr., anche, pag. 14).

b) Perizia privata

Non condividendo le suddette conclusioni, la difesa ha commissionato una perizia di parte al dott. __________.

Nel suo voluminoso referto, datato 30 settembre 2014, il consulente privato sconfessa le valutazioni della dott.ssa __________ (di cui ha aspramente criticato l’analisi) e conclude che, al momento dei fatti, AP 1 presentava una compromissione “lieve – 20%” della capacità di intendere e “grave – 80%” della capacità di volere, ciò che globalmente la rendeva “incapace di agire nella misura dell’80%” (referto 30 settembre 2014, pag. 127 e 129, AI 297).

Ha, pure, spiegato che soltanto un trattamento stazionario – cui l’imputata sarebbe pronta a sottoporsi – “appare idoneo per evitare il rischio di recidiva”, ritenuto che “la contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento” (referto 30 settembre 2014, pag. 129-130, AI 297).

Come compiutamente esposto nella sentenza impugnata (cui, per scrupolo di sintesi, si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), sentito dai primi giudici, l’esperto ha radicalmente modificato il suo parere (limitando al momento successivo al risveglio la scemata imputabilità da lui indicata ed escludendola per gli attimi precedenti), per poi tornare sui suoi passi e riconfermare – mediante un fax inviato alla Corte il giorno dopo la sua audizione – le conclusioni illustrate nel suo referto scritto (cfr. sentenza impugnata, consid. 189-190, pag. 123-124).

c) La prima Corte, fondandosi sulla perizia giudiziaria, ritenuta più attendibile di quella di parte (sentenza impugnata, consid. 192, pag. 125), ha escluso che AP 1 abbia agito in stato di scemata imputabilità ex art. 19 CP (sentenza impugnata, consid. 226.1, pag. 153).

Senza particolari disamine, ha nondimeno soggiunto “di non poter prescindere dal ritenere una generica riduzione di responsabilità di grado lieve dovuta allo stato di alcolemia in cui sicuramente AP 1 si trovava” (sentenza impugnata, consid. 226.1, pag. 153).

d) In questa sede, AP 1 contesta la valutazione dei primi giudici. Appoggiandosi alla perizia di parte, così come al parere del dr. __________ (medico responsabile del settore psichiatria e psicoterapia del servizio per le dipendenze Ingrado) che – diversamente dalla dott.ssa __________ – ritiene che le conseguenze dell’assunzione combinata di cocaina e alcol dovevano farsi sentire ancora “ore dopo” (cfr. doc. dib. d’appello 2), l’imputata torna a chiedere che le sia riconosciuto di avere agito in uno stato di scemata imputabilità di grado grave e, conseguentemente, che venga ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario accompagnato da una psicoterapia.

e) Di diverso avviso l’accusa, che non ravvede margine per una riconoscere una scemata imputabilità. A mente del procuratore pubblico il referto della dott.ssa __________ è affidabile e chiaro, inutilizzabile, di contro, quello privato del dr. __________, poiché privo di linearità e per le incoerenze evidenziate nella sentenza impugnata.

Secondo l’accusa, inoltre, la lieve scemata imputabilità riconosciuta dai primi giudici sulla base del consumo di alcol, non poggia su alcun riscontro oggettivo, sicché a AP 1 bisogna riconoscere di aver agito con capacità piena.

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

Per il capoverso 2 del medesimo disposto, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il tasso alcolemico riscontrato nel sangue conduce, se superiore ai 2g/kg, alla presunzione di scemata imputabilità e, se superiore ai 3 g/kg, a quella di totale incapacità. Tale presunzione è tuttavia solo una regola generica, che può essere rovesciata in presenza di indizi contrari (DTF 122 IV 49 consid. 1b).

a) Per le stesse ragioni esposte nella sentenza impugnata (consid. 187-192, pag. 122-125, cui si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), questa Corte, così come già i primi giudici, ritiene che la perizia allestita dalla dott.ssa __________ sia dotata di affidabilità e che la consulenza di parte (anche se letta in relazione con il parere del dott. __________) non ne scalfisca il valore probante. È, pertanto, escluso il riconoscimento a favore dell’accusata di una scemata imputabilità.

b) Identiche ragioni hanno convinto questa Corte a respingere la richiesta di trattamento stazionario formulata dalla difesa sulla scorta della relazione del dott. __________. Rifiuto che si impone, in assenza delle condizioni poste dagli art. 59 cpv. 1 e 60 cpv. 1 CP, considerato che i reati commessi non sono da mettere in relazione con la turba psichica e i problemi di dipendenza da stupefacenti e alcol dell’imputata (perizia __________ 24 febbraio 2014, risposta al questi peritale 2.1, pag. 14, AI 209). D’altra parte, va ricordato che AP 1 prosegue il trattamento di metadone in carcere, ove è seguita dallo psichiatra della struttura, che la vede due volte al mese (verbale dib. d’appello, pag. 3 ), motivo per cui la Corte non ravvede motivi per disporre in via sostitutiva un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP).

Va da sé che sarà semmai facoltà dell’imputata sottoporsi, autonomamente, a un trattamento che, seppur non ritenuto necessario dal profilo psichiatrico-forense, è stato indicato anche dalla perita giudiziaria quale misura adeguata per aiutare AP 1 a riprendere in mano la sua vita (perizia 24 febbraio 2014, pag. 14 e 18, AI 209).

c) Quanto, infine, allo “stato di alcolemia in cui sicuramente AP 1 si trovava” al momento dei fatti, non può essere condivisa l’opinione dei primi giudici, secondo cui esso giustifica una “generica riduzione di responsabilità di grado lieve” (sentenza impugnata, consid. 226.1, pag. 153). Questa Corte si è, anzitutto, trovata nell’impossibilità di accertare il grado di alcolemia in questione. Infatti, se da un lato non vi sono dati certi in merito (il fermo avvenuto diversi giorni dopo i fatti ha vanificato l’accertamento dell’alcolemia), dall’altro nemmeno è possibile azzardare una stima, non essendo chiaro il quantitativo di alcol effettivamente sorbito dalla donna prima dei fatti. Ad ogni buon conto, pur ammettendo che ella abbia bevuto quantità rilevanti di bevande alcoliche, questa Corte ritiene che lo stato in cui si trovava l’accusata la sera dei fatti rientrava in quella che era la sua normalità, come peraltro sottolineato anche dalla perita giudiziaria (perizia 24 febbraio 2014, pag. 13, AI 209). Inoltre, l’agire di AP 1 denota una certa lucidità se solo si pon mente al fatto che, volendo aiutare il suo amico, ha saputo compiere nei confronti della vittima un gesto (le coltellate alla gamba) efficace per farle mollare la presa al collo di IM 1. A ciò va ancora soggiunto che la lieve gravità delle ferite provocate dimostra che AP 1 ha saputo anche dosare la forza con cui le ha inferte, ciò che corrobora la tesi della sua piena capacità.

Ciò vale a maggior ragione per il momento successivo al risveglio: essendo lo scopo quello di eliminare le tracce di quello che era accaduto nella notte, l’incendio costituiva una soluzione non priva di logica, ancorché biasimevole.

Ne discende che, a mente di questa Corte, non si giustifica un’attenuazione della colpa di AP 1 né per una sua scemata imputabilità ex art. 19 CP, né genericamente per lo stato in cui ha agito.

Colpa e pena

  1. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per il capoverso 2 della norma citata, la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Sui principi applicabili alla commisurazione della pena si rinvia a quanto indicato, per esempio, nelle sentenze CARP 17.2015.127 del 1. ottobre 2015, consid. 13; 17.2014.129 del 28 gennaio 2015, consid. 20; 17.2013.174 del 4 giugno 2014 consid. 8.2.b. Principi, correttamente ripresi dai primi giudici al consid. 220, pag. 144-145 della sentenza impugnata, a cui si rinvia (art. 82 cpv. 4 CPP).

  2. AP 1 si è resa autrice di più reati, per i quali il Codice penale svizzero commina pene differenziate, e meglio:

  • l’art. 111 CP punisce con la pena detentiva da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni l’autore di un omicidio intenzionale;

  • l’art. 139 cifra CP punisce con la pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria l’autore di un furto semplice;

  • l’art. 221 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva non inferiore a 1 anno l’autore di un incendio intenzionale;

  • l’art. 262 cifra 1 CP punisce con la pena detentiva sino a 3 anni o con la pena pecuniaria la profanazione di cadavere (turbamento della pace dei defunti);

  • l’art. 19a cpv. 1 LStup punisce con una multa il consumo non autorizzato di stupefacenti.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Nel caso in cui per i reati in concorso tra loro entrino in linea di conto pene di genere diverso, tali pene devono essere pronunciate cumulativamente ritenuto come il principio dell’inasprimento della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP si applichi solo quando sono irrogate più pene dello stesso tipo (DTF 137 IV 57 consid. 4.3.1; STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2; 6B_890/2008 del 26 aprile 2009 consid. 7.1; Trechsel/Affolter-Eijsten, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 49 CP).

a) Dal profilo oggettivo (objektive Tatkomponenten), la colpa di AP 1 va qualificata soprattutto alla luce del fatto che un uomo ha perso la vita per cause assolutamente futili. Una morte che, sebbene l’abbia vista partecipe con un ruolo marginale, vede leso il bene più importante fra quelli protetti dal diritto penale. Tuttavia, il contributo fornito quale complice da dall’imputata non ha nulla a che vedere, per gravità, con gli atti ben più efferati, gravi e letali commessi dall’autore principale. Con il proprio agire, AP 1 non ha esposto direttamente al pericolo di vita AC 1; le cinque ferite inferte alla coscia destra di quest’ultimo non ne hanno provocato la morte. E di ciò occorre tenere considerazione nella valutazione della colpa.

Sul piano soggettivo (Subjektive Tatkomponenten), l’imputata non è stata mossa da intenti omicidi, ma da reazione istintiva di protezione nei confronti dell’amico IM 1, in una situazione recepita di grave pericolo per lui. Tali aspetti, pur non così pronunciati da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2), vanno indubbiamente ritenuti nella valutazione della colpa.

Nell’ottica dei reati di incendio intenzionale e di turbamento della pace dei defunti, la colpa di AP 1 è invece più grave, avendo agito in correità e con dolo diretto, e non potendo beneficiare di “circostanze esterne”, quali ad esempio una situazione di emergenza o di particolare tentazione.

Da questo profilo, e a valere per tutti i reati commessi dall’imputata, la valutazione della colpa deve comunque attenersi a un punto fermo, costituito dall’accertamento della piena capacità penale (imputabilità) di AP 1.

In tale visione di insieme, questa Corte ritiene che la sua colpa (Gesamtverschulden) può essere giudicata di grado medio-grave e giustificare, tenuto conto del concorso di reati (art. 49 CP), una pena ipotetica detentiva di 10 anni.

b) Avendo AP 1 agito in qualità di complice nell’uccisione di AC 1, l’applicabilità dell’art. 25 CP al caso di specie impone l’attenuazione dell’indicata pena ipotetica.

c) Occorre, inoltre, considerare che sebbene l’art. 12 cpv. 2 CP ponga il dolo eventuale sullo stesso piano del dolo diretto, la parificazione non è totale. Di regola, infatti, la gravità di contenuto illecito e di colpa (nel senso dell’art. 47 CP) di chi agisce con dolo eventuale è ridotta rispetto a quella riscontrabile in chi agisce con dolo diretto. E di tale differenza occorre tenere conto nella commisurazione della pena (Niggli/Maeder, Basler Kommentar, n. 49 ad art. 12 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berna 2006, § 6, n. 27). Il caso di specie non sfugge, come visto, a tale regola, almeno per quanto riguarda la partecipazione di AP 1 all’uccisione di AC

  1. Da qui un secondo fattore di attenuazione della pena.

d) La Corte non ritiene sussistere circostanze attenuanti nel senso dell’art. 48 CP. Con speciale riguardo alla lett. d) della norma, va ricordato che il comportamento caratterizzante il sincero pentimento deve intervenire successivamente alla commissione del reato e presentarsi come effetto – denotante di uno sforzo marcato – della presa di coscienza dell’infrazione. Ne sono casi classici il risarcimento della vittima o l’autodenuncia, magari dopo anni e in assenza di sospetti o di indagini a carico (Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, n. 37 ad art. 48 CP). Non riveste queste caratteristiche il tentativo di rianimazione messo in atto da AP 1 (sopra, consid. 15f), sia esso intervenuto prima del decesso di AC 1, sia dopo, ciò che non ha potuto essere appurato. Infatti, fosse intervenuto prima del decesso, esso sarebbe stato allora prematuro, rendendo inapplicabile l’art. 48 lett. d CP. Fosse, invece, intervenuto dopo il decesso, sono allora ipotizzabili due situazioni. La prima: AP 1 si era avveduta che la vittima era ormai priva di vita, e allora il tentativo di rianimazione non avrebbe avuto alcun senso, né effetti legali di sorta. La seconda: AP 1 non era consapevole del decesso che, per effetto di una supposizione erronea, credeva non ancora subentrato; in questo caso non si dovrebbe parlare di sincero pentimento secondo l’art. 48 lett. d CP, ma semmai di pentimento attivo giusta l’art. 23 cpv. 4 CP. Sennonché, in concreto l’applicazione di tale norma non entra in considerazione, dal momento che l’uccisione di AC 1 non è intervenuta indipendentemente dal contributo dell’imputata, come richiesto dal testo legale (sopra, consid. 32-34; Hurtado-Pozo, Commentaire romand, Droit pénal I, n. 21 ad art. 23 CP; STF 6B_444/2014 del 7 gennaio 2015, consid. 1.3.2).

e) Per quanto precede, s’impone così di attenuare la pena ipotetica in funzione dei due fattori indicati sopra, alle lett. b) e c), ricordato inoltre che AP 1 ha agito in condizione di imputabilità piena.

L’aver agito in qualità di complice e con dolo eventuale comporta una sensibile attenuazione della pena ipotetica, che questa Corte quantifica in 3 anni.

Conseguentemente AP 1 va condannata alla pena detentiva di 7 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto. Per le ragioni esposte più sopra (consid. 40 ultimo periodo) alla pena detentiva andrà aggiunta la multa di fr. 100.– per la contravvenzione alla LStup.

Retribuzione del difensore d’ufficio

  1. Anche in caso di condanna, le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato (art. 426 cpv. 1, con riserva dell’art. 135 cpv. 4, CPP).

Nella sua nota professionale del 6 aprile 2016 (doc. dib. d’appello 1), l’avv. DI 1 ha indicato, per il procedimento di appello, un dispendio orario di 82 ore e 53 minuti.

Il tempo esposto dev’essere anzitutto adeguato alla durata effettiva del dibattimento di appello che, invece delle 2 ore e mezzo stimate nella nota, è durato complessivamente 6 ore e 10 minuti.

Il dispendio orario così modificato (pari a 86 ore e 33 minuti e corrispondente a poco meno di 11 giorni lavorativi) appare comunque eccessivo, avuto riguardo all’ampiezza e alla complessità dell’incarto e considerato che, secondo costante giurisprudenza e unanime dottrina, l’assistenza giudiziaria remunera soltanto gli interventi strettamente necessari ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato (STF 6B_464/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad n. 3 ad art. 135 CPP; Lieber in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, n. 8 ad art. 135 CPP). Ora, in appello non sono state avanzate nuove tematiche, suscettibili di giustificare un dispendio particolare per approfondimenti giuridici. Si giustifica così che l’onorario esposto dal difensore vada ridotto al corrispettivo di 8 giorni lavorativi, ovvero a 64 ore.

Considerato che la tariffa oraria esposta (fr. 180.–/ora) corrisponde a quanto stabilito dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), l’onorario dovuto all’avv. DI 1 ammonta così a fr. 11'520.–.

Le spese sono approvate così come esposte (fr. 2'644.80), mentre che l’IVA – al tasso dell’8% – ammonta a fr. 1'133.20.

La nota dell’avv. DI 1 è approvata, quindi, per fr. 15'298.– (corrispondenti a fr. 11'520.– di onorario, fr. 2'644.80 di spese e fr. 1'133.20 di IVA).

Spese

  1. In ragione delle reciproche soccombenze (art. 428 cpv. 1 CPP), relativamente alle spese la Corte dispone il seguente riparto:
  • per l’appello di AP 1, le spese sono da porre a suo carico (e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) in ragione di 2/3 e, per il rimanente 1/3, a carico dello Stato;

  • per l’appello incidentale del procuratore pubblico, le spese vanno a carico interamente dello Stato.

Indennità

  1. Al dibattimento l’accusatrice privata si è riconfermata nella richiesta di rifusione di fr. 60'000.– a titolo di riparazione del torto morale, già avanzata in primo grado. Per parte sua, la difesa ha contestato il vincolo di solidarietà sancito dai primi giudici, postulando che le richieste dell’accusatrice privata siano riconosciute nei limiti del ruolo e delle responsabilità penali della sua assistita, che cifra in un massimo di fr. 10'000.– (verbale dib. d’appello, pag. 7).

Preso atto che l’importo della riparazione del torto morale fissato dai primi giudici non è, in sé contestato, in linea con i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 230, pag. 155), questa Corte ritiene di dover confermare tale importo che si cifra in fr. 60'000.–. Tuttavia, in ragione del ruolo secondario giocato da AP 1 nella vicenda, che ha inciso in modo importante sulla colpevolezza e sulla pena, la Corte ritiene ragionevolmente commisurata una ripartizione interna dell’indennizzo di 2/3 a carico di IM 1 e di 1/3, pari a fr. 20'000.–, a carico di AP 1.

  1. Dopo aver premesso che l’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) non concerne l’imputata siccome posta a beneficio del gratuito patrocinio, la difesa ha postulato un’indennità per torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di fr. 20'000.–, per la riparazione delle sofferenze psicologiche subite a causa della carcerazione, ovvero “della privazione della libertà subita (parzialmente a torto) fino ad oggi” (istanza di indennizzo 6 aprile 2016, doc. dib. 2 d’appello).

In considerazione della condanna e della pena inflitta a AP 1, di tutta logica s’impone la reiezione integrale della richiesta.

Per questi motivi

visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 132 e segg., 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

12, 25, 27, 40, 47, 49, 50, 51, 111, 112, 123 cifra 2, 128, 221 cpv. 1 e 262 CP;

19a LStup;

47 e 49 CO;

nonché, sulle spese, gli art. 426 cpv. 1, 428 CPP e la LTG e, sull’indennizzo, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello presentato da AP 1 e l’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico sono parzialmente accolti.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 3.5, 4.2, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 (recte: 5.2.2, in relazione alla multa), 7, 8, 9, 10 e 11 della sentenza del 19 giugno 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stata definitivamente dichiarata autrice colpevole di:

furto, per avere, il 3 ottobre 2013, a Brissago, sottratto a AC 1 alcuni capi d’abbigliamento;

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, nel periodo 12 luglio 2013-10 ottobre 2013, nel Locarnese, senza essere autorizzata, consumato in 2-3 occasioni dell’eroina, 1 pastiglia di Dormicum e 10 grammi di cocaina,

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

1.1.1. complicità in omicidio intenzionale

per avere, il 3 ottobre 2013, a Brissago, colpendo la vittima con 5 coltellate alla coscia destra che hanno permesso a IM 1 di prendere il sopravvento nella colluttazione in atto che si è conclusa con il decesso della vittima, intenzionalmente aiutato IM 1 ad uccidere intenzionalmente AC 1;

1.1.2. incendio intenzionale

per avere, a Brissago, il 3 ottobre 2013, in correità con IM 1, cagionato intenzionalmente l’incendio dell’appartamento degli eredi di AC 1, causando danni ingenti all’abitazione, prudenzialmente quantificati in almeno fr. 100'000.-;

1.1.3. turbamento della pace dei defunti

per avere, a Brissago, il 3 ottobre 2013, in correità con IM 1, profanato il cadavere di AC 1.

1.2. AP 1 è prosciolta dalle imputazioni di correità e di complicità in assassinio, di correità in omicidio intenzionale, di lesioni semplici e di omissione di soccorso.

1.3. AP 1 è condannata, oltre che al pagamento della multa di fr. 100.- in relazione alla contravvenzione alla LStup,

1.3.1. alla pena detentiva di 7 (sette) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.4. AP 1 è condannata, in solido con IM 1, a versare all’accusatrice privata PC 1 fr. 60'000.- a titolo di indennità per il torto morale, con ripartizione interna in misura di 1/3 a carico di AP 1 e 2/3 a carico di IM 1.

  1. La condannata è ricondotta in carcere per la prosecuzione dell’espiazione della pena detentiva.

  2. La richiesta di adozione di una misura stazionaria è respinta.

4.1. Gli oneri processuali dell’appello presentato da AP 1, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti a carico della condannata (e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato.

4.2. Gli oneri processuali dell’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.00

  • altri disborsi fr. 200.00

fr. 1'200.00

sono posti interamente a carico dello Stato.

  1. La richiesta di indennizzo presentata da AP 1 è respinta.

6.1. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 11'520.00

  • spese fr. 2'644.80

  • IVA fr. 1'133.20

Totale fr. 15'298.00

a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

6.2. Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.3. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Navarazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
  • Prison de la Tuillière, 4 Chemin des peupliers, 1027 Lonay

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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