Incarto n. 17.2015.144 17.2015.145 17.2015.166

Locarno 21 dicembre 2015/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sulle istanze di ricusazione del giudice CO 1 presentate il 14 e il 17 settembre 2015 nonché il 5 ottobre 2015 dall'

IS 1

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 26 agosto 2015, il procuratore pubblico __________ ha respinto un'istanza probatoria presentata dall'avv. IS 1 nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti per presunti reati patrimoniali commessi a danno di terzi. Con atto del 14 settembre 2015, l'avv. IS 1 ha presentato un reclamo contro la predetta decisione, ma anche contro “la non decisione sulle istanze 10 febbraio 2015, 10 luglio 2015, 28 luglio 2015, 30 luglio 2015, 2 agosto 2015 e 3 agosto 2015”, “cum istanza di ricusazione del presidente avv. dr. iur.CO 1, INC.2010.10322/bor”.

B. Successivamente, con atto del 17 settembre 2015, l'avv. IS 1 ha presentato un reclamo contro il decreto di abbandono emanato il 27 agosto 2015 dal procuratore pubblico __________, precisando, altresì, che la sua istanza di ricusazione del 14 settembre 2015 del presidente della Corte dei reclami penali, giudice CO 1 (doc. I, inc. 17.2015.145) era “parte integrante di questo atto”, e domandando la “riunione con questa doglianza, conto tenuto che pure questo è riconducibile al medesimo complesso dei fatti oggetti del procedimento sub incarto n. 2010.10322/bor”.

C. Con scritto del 23 settembre 2015, il presidente della Corte dei reclami CO 1 ha trasmesso a questa Corte i citati reclami, escludendo, nel senso dell'art. 58 cpv. 2 CPP, la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami” (doc. II, inc. 17.2015.144 e 145).

D. In seguito, nelle osservazioni 5 ottobre 2015 – presentate a seguito della risposta 28 agosto 2015 del procuratore pubblico __________ “in tema di sua ricusazione” – l'avv. IS 1 ha nuovamente ricusato il presidente della Corte dei reclami penali, facendo riferimento alla sua istanza del 14 settembre 2015 (doc. I, inc. 17.2015.145).

E. Il 22 ottobre 2015 il presidente della Corte dei reclami penale, giudice CO 1, ha trasmesso a questa Corte anche quest'ultimo scritto dell'avv. IS 1, escludendo, nel senso dell'art. 58 cpv. 2 CPP, la “realizzazione di motivi di ricusa in capo al sottoscritto” e ritenendo “di poter serenamente evadere i gravami” (inc. 17.2015.166).

Considerando

in diritto: 1. La Corte di appello e di revisione penale è competente a decidere i casi di ricusazione concernenti la giurisdizione di reclamo, senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente (art. 59 cpv. 1 let. c CPP).

  1. Le tre istanze dell'avv. IS 1 traggono origine dalla medesima vertenza, riguardano le stesse parti, propongono la medesima motivazione e contengono la medesima richiesta di giudizio, intesa all'accoglimento della domanda di ricusazione del giudice CO 1. Per economia processuale si giustifica, pertanto, di trattare le tre domande con un giudizio unico.

  2. La ricusazione è un istituto procedurale strettamente connesso con il diritto di essere giudicati da un giudice indipendente ed imparziale, riconosciuto dagli art. 6 § 1 CEDU, 14 § 1 Patto ONU II e 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 Cost. fed., disposti, tutti, che tendono a garantire che sulla decisione non possano influire circostanze estranee al processo, che potrebbero privare chi è chiamato a giudicare della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte, facendogli perdere la qualità di “giusto mediatore” (sentenza del Tribunale federale 1P.813/2006 del 13 marzo 2007; Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1990, pag. 9; Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 4 ad art. 56 segg.).

L'art. 56 lett. f CPP prevede che chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se, per vari motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenze del Tribunale federale 6B_621/2011 del 19 dicembre 2011, consid. 2.2; 1B_415/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.1). L'imparzialità soggettiva di un magistrato è presunta sino a prova del contrario (DTF 136 III 605 consid. 3.2.1; Schmid, Handbuch StPO, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, n. 509 ad art. 56).

Secondo costante giurisprudenza, la ricusa riveste un carattere eccezionale e deve essere ammessa solo in presenza di ragioni gravi e oggettive che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Per fondare il legittimo sospetto non è sufficiente la semplice affermazione di parzialità fondata su sentimenti soggettivi di una parte, ma è richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati. In definitiva, l'imparzialità dev'essere valutata sia secondo un processo soggettivo, al fine di determinare il pensiero interiore della persona che partecipa alla decisione in una situazione specifica, sia secondo un procedimento oggettivo, che consiste nel ricercare se questa persona offre le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sotto questo profilo occorre considerare non soltanto le circostanze che danno l'apparenza di parzialità e pregiudizio, ma anche gli aspetti di carattere funzionale e organizzativo (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4; Mini in: Commentario CPP, 2010 Zurigo, n. 10 ad art. 56 lett. b CPP; Verniory in: Commentaire romand CPP, Basilea 2011, n. 5 segg. ad art. 56).

  1. L'istante ha postulato la ricusazione del presidente della Corte dei reclami penali, giudice CO 1, adducendo i seguenti motivi:

“La scrivente legale è costretta a ricusare il Presidente della Corte dei reclami penali (di seguito CRP) che in questi lunghi e tanti, troppi a dire il vero, anni (…) ha mostrato nei di lei confronti un’innegabile ostilità, se non acredine, autentico sprezzo della sua dignità professionale e personale, quantomeno mancanza di sensibilità, favorendo sempre e puntualmente le sue controparti. Mai una sola volta che la sottoscritta abbia avuto accolta una singola doglianza”.

(…) Chi scrive non può nascondere di avvertire lo stantio odore di massoneria pure che potrebbe condizionare anche il Presidente. Il che è inaccettabile. Trattasi di decine e decine di decisioni che il Presidente CO 1 è stato chiamato ad emanare in questi lunghi 6 anni di persecuzione violenta e calunniosa e infamante posta in essere dai noti 3 riciclatori e i loro avvocati promossi da __________ e sponsorizzati da __________ con il PP __________ manifestamente colluso, tutte respinte con malcelata illegalità e godimento da parte del Giudice Presidente avv. CO 1. Che ha sempre giocato in squadra con gli avversari e nemici della sottoscritta ed ha preso decisioni per favorire loro e per danneggiare chi scrive. E questo incartamento straripa di prove di difetto di terzietà ed indipendenza in capo al Presidente, ovvero della sua partigianeria in favore della potente multipla controparte di chi scrive” (reclamo, pag. 2).

  1. In realtà, il mero fatto che il magistrato interessato abbia, in passato, respinto diverse doglianze promosse dall'istante non basta per fondare né una parvenza di imparzialità, né tantomeno un obbligo di ricusazione (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2.2).

Non destinato a miglior sorte è il lamentato “difetto di terzietà ed indipendenza”, ritenuto che le critiche di “stantio odore di massoneria” così come di “partigianeria in favore della potente multipla controparte” sono generiche e, comunque, insufficienti a legittimare una decisione di ricusazione. Per il resto, quando non trascende nello sfogo personale, l'istante si limita a proporre sue impressioni, che non trovano alcun riscontro in circostanze concrete, e che, quindi, non consentono di dedurre l'esistenza, in capo al magistrato ricusato e nel caso in esame, di circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità.

  1. In definitiva, la domanda di ricusazione va respinta per carenza di circostanze suscettibili, già a uno sguardo di mera apparenza, di mettere in dubbio l'imparzialità del magistrato ricusato. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'istante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Le istanze di ricusazione del giudice CO 1 sono respinte.

  1. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico dell'avv. IS 1.

  2. Notificazione a:

  3. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

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