Incarto n. 17.2015.127+130 + 133

Locarno

  1. ottobre 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 luglio 2015 e confermata con dichiarazione d’appello 31 agosto 2015 dal

procuratore pubblico AP 1, 6901 Lugano

e sugli appelli incidentali presentati

il 4 settembre 2015 da

IM 1

rappr. dall'avv. DI 1

e l’8 settembre 2015 da

PC 1 (AP)

rappr. dall'avv. RA 1

contro la sentenza emanata il 27 luglio 2015 dalla Corte delle assise criminali di Lugano nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 26 agosto 2015)

esaminati gli atti;

ritenuto che: con atto d’accusa nr. 63/2015 del 29 maggio 2015, il procuratore pubblico AP 1 ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per le seguenti imputazioni:

“1. tratta di esseri umani

subordinatamente promovimento della prostituzione

per avere,

nel periodo fine giugno/inizio luglio 2014 – 06 agosto 2014,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo in correità con il compagno __________, come offerenti, intermediari o destinatari, fatto commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale,

e meglio, per avere,

reclutato, a __________, la connazionale PC 1, ottenendo il suo consenso a trasferirsi a Lugano per esercitare la prostituzione, sfruttando con inganno la sua situazione di bisogno derivante da condizioni economiche e personali difficili, la sua scarsa esperienza, la sua ingenuità e i suoi sentimenti, prospettandole inoltre importanti guadagni, un futuro migliore e l’intenzione di __________ di fondare una famiglia con lei,

organizzato, il 6 agosto 2014, contro pagamento di € 5'000.- circa, il suo trasferimento in aereo da __________ a __________, IM 1 l’accolse, accompagnandola quindi fino a __________, alloggiandola in Via __________, nell’appartamento no. 7 da lei procuratole, dove da subito la vittima si prostituì alle condizioni impostegli dall’imputata e dal suo correo,

continuando poi a esercitare la prostituzione fino al 10 novembre 2014, come meglio descritto al punto 2 del presente atto d’accusa;

subordinatamente promovimento della prostituzione

per avere,

nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,

agendo in correità con il compagno __________, profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinto PC 1 alla prostituzione,

e meglio, per avere,

sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalle sue condizioni economiche e personali difficili, dalla sua scarsa esperienza, nonché dalla relazione personale e sentimentale con __________,

iniziato la connazionale PC 1 all’esercizio della prostituzione, obbligandola a consumare, il 6 agosto 2014, presso l’appartamento no. 7 di Via __________, il primo di numerosi rapporti sessuali a pagamento con un cliente da lei procuratole,

con l’intento di riscuotere regolarmente il provento derivante dall’esercizio della prostituzione, poi effettivamente svolto sia negli appartamenti no. 6 e 7 di Via __________, sia nell’appartamento no. 67 di Via __________ a __________;

  1. promovimento della prostituzione

per avere,

nel periodo 6 agosto – 10 novembre 2014,

a __________ e __________,

agendo in correità con il compagno __________,

leso la libertà d’azione di PC 1, dedita alla prostituzione, sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti l’esercizio della prostituzione, rispettivamente mantenendola nella prostituzione,

e meglio, per avere,

dopo averla reclutata e trasferita a __________ a scopo di sfruttamento sessuale, rispettivamente iniziata all’esercizio della prostituzione, come meglio descritto al punto 1 del presente atto d’accusa,

dapprima presso gli appartamenti no. 6 e 7 di Via __________ a __________ e poi, a partire da metà settembre 2014, presso l’appartamento no. 67 di Via __________ a __________,

ripetutamente leso la libertà d’azione di PC 1 e mantenuto la stessa nella prostituzione, in particolare:

  • imponendole i luoghi dove esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi da dedicare ai clienti e le tariffe da applicare, pretendendo da lei una disponibilità continua e immediata, sia di giorno che di notte;

  • sorvegliandone costantemente l’attività, sia restando nello stesso appartamento o nelle immediate vicinanze, sia tramite contatti telefonici o via __________, rispondendo personalmente alle chiamate dei clienti e concordando con loro gli appuntamenti;

  • imponendole di accettare qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta;

  • impedendole a volte di provvedere alla propria igiene personale;

  • impedendole di uscire dall’appartamento o limitandole il tempo e i luoghi;

  • limitandole e controllando i contatti con i suoi familiari in __________;

  • incitandola e imponendole di aumentare il numero dei clienti per incrementare i suoi guadagni, pretendendo di essere costantemente informata sull’ammontare del denaro incassato;

  • obbligandola a consegnarle sistematicamente il provento della prostituzione;

  • imponendole di continuare l’attività di prostituzione, malgrado la vittima volesse smettere o chiedesse di avere dei periodi di pausa, incitandola a fare dei sacrifici per aiutare __________, sfruttando il rapporto di dipendenza derivante dalla loro relazione personale e sentimentale;

controllando più in generale l’esercizio della prostituzione della donna con la riscossione sistematica del provento di tale esercizio, per un ammontare complessivo di almeno CHF 60'000.-, somma destinata a scopi e necessità personali dell’imputata, del suo correo e dei loro familiari;

  1. esercizio illecito della prostituzione, ripetuto

per avere,

a __________, __________ e __________,

nel periodo maggio 2013 – 25 febbraio 2015, ripetutamente infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione e meglio per avere:

3.1 a __________, in Via __________ e a __________, in __________, nel periodo maggio – 3 giugno 2013, esercitato la prostituzione senza essersi notificata alle autorità e/o alla Polizia;

3.2 a __________, in Via __________, nei mesi di novembre e dicembre 2014 e dal 21 gennaio al 25 febbraio 2015, esercitato la prostituzione nell’appartamento no. 5, benché il luogo non fosse idoneo all’esercizio di questa attività, in quanto esercizio pubblico con alloggio;

3.3 a __________, in Via __________, nel periodo 21 gennaio – 25 febbraio 2015, adescato i clienti nel locale notturno __________ e concordato con loro prestazioni sessuali a pagamento nell’appartamento no. 5;

  1. attività lucrativa senza autorizzazione

per avere, nel periodo maggio – 3 giugno 2013,

a __________, in Via __________ e a __________, in __________, svolto attività lucrativa, in qualità di prostituta, senza essere in possesso del necessario permesso di lavoro;

  1. inganno nei confronti delle autorità, ripetuto

per avere,

nel periodo 18 settembre – 16 dicembre 2014,

a __________, presso il Servizio regionale degli stranieri,

agendo in correità con il compagno __________ e con __________,

ingannato le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale sugli stranieri, fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali,

e meglio per avere,

intenzionalmente omesso di indicare, compilando il “Formulario individuale di domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera”, che __________ aveva vari precedenti penali in Italia;

prodotto una dichiarazione datata 16 dicembre 2014 di __________, attestante la presenza continua dell’imputata, a far tempo dal 2 giugno 2013 nell’appartamento di Via __________ a __________, nonché copia del contratto di locazione fasullo datato 15 settembre 2014 e sottoscritto da __________, __________ e IM 1, per la locazione dello stesso appartamento,

nel tentativo di ottenere il rilascio del permesso “B” a favore di __________, rispettivamente per evitare la revoca di quello rilasciato il 3 giugno 2013 all’imputata e valido fino al 2 giugno 2018;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 182 cpv. 1 CP, 195 cpv. 1 lett. b, c e d CP e 199 CP, 115 cpv. 1 lett. c LStr e 118 cpv. 1 LStr;”

Con sentenza 27 luglio 2015 della Corte delle assise criminali di Lugano, IM 1 è stata prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani e esercizio illecito della prostituzione ripetuto, di cui ai punti n. 1, 3.2. e 3.3. dell’AA, mentre è stata ritenuta autrice colpevole dei restanti reati, con la seguente descrizione dei fatti nel dispositivo:

“1.1. promovimento della prostituzione

per avere,

nel periodo compreso tra la fine giugno/inizio luglio 2014 ed il 10 novembre 2014,

a __________ e __________,

agendo in correità con il compagno __________,

sospinto altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio economico,

leso la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti l’esercizio della prostituzione e,

mantenuto una persona nella prostituzione,

e meglio per avere,

reclutando a __________ la connazionale PC 1, ottenendo il suo consenso a trasferirsi a __________ per esercitare la prostituzione sfruttando i suoi sentimenti nei confronti di __________ e la prospettiva di fondare con questi una famiglia, organizzato, il 6 agosto 2014, il trasferimento in aereo da __________ a __________ e dall’aeroporto a __________,

alloggiandola in Via __________ in un appartamento da lei procurato, dove da subito la vittima si è prostituita alle condizioni impostele dall’imputata e dal suo correo,

chiedendo sistematicamente la consegna del provento di tale esercizio, per un ammontare complessivo di almeno CHF 26'300.00,

sospinto PC 1 alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza e per trarne un vantaggio patrimoniale;

e per avere,

imponendo alla vittima i luoghi dove esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi da dedicare ai clienti e le tariffe da applicare, pretendendo una disponibilità continua e immediata, sia di giorno che di notte,

sorvegliandone costantemente l’attività, sia di persona, sia tramite contatti telefonici, rispondendo personalmente alle chiamate dei clienti e concordando con loro gli appuntamenti,

imponendole di accettare qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta,

impartendole istruzioni sulla propria igiene personale,

impedendole di uscire o limitandole il tempo e i luoghi,

controllando e limitando i contatti con i suoi famigliari in __________,

obbligandola a consegnare sistematicamente il provento della prostituzione,

leso la libertà d’azione di PC 1, persona dedita alla prostituzione;

e per avere,

imponendo all’accusatrice privata di continuare l’attività di prostituzione, malgrado la sua intenzione di smettere o di avere periodi di pausa, incitandola a fare sacrifici per aiutare __________ in ragione del sopra citato rapporto di dipendenza derivante dalla loro relazione personale e sentimentale,

mantenuto PC 1 nella prostituzione;

1.2. esercizio illecito della prostituzione, ripetuto

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il 3 giugno 2013,

a __________, in Via __________ e a __________, in __________,

ripetutamente infranto le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione e meglio per avere esercitato la prostituzione senza essersi notificata alle autorità e/o alla Polizia;

1.3. Infrazione alla LF sugli Stranieri

attività lucrativa senza autorizzazione

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di maggio 2013 ed il 3 giugno 2013,

a __________, in Via __________ e a __________, in __________,

svolto attività lucrativa, in qualità di prostituta, senza essere in possesso del necessario permesso di lavoro;

1.4. inganno nei confronti delle autorità, tentato

per avere,

nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 16 dicembre 2014,

a __________, presso il Servizio regionale degli stranieri,

agendo in correità con il compagno __________ e con __________,

ingannato le autorità incaricate dell’esecuzione della LF sugli stranieri, fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali, e meglio per avere,

omettendo intenzionalmente di indicare, compilando il “Formulario individuale di domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera”, che __________ aveva vari precedenti penali in Italia,

producendo una dichiarazione datata 16 dicembre 2014 di __________, attestante la presenza continua dell’imputata, a far tempo dal 2 giugno 2013, nell’appartamento di Via __________ a __________, nonché copia del contratto di locazione fasullo datato 15 settembre 2014 per la locazione del medesimo appartamento,

tentato di ottenere il rilascio del permesso “B” a favore di __________, senza riuscire nel suo intento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.”.

Determinandosi sulla pena da infliggere, la Corte delle assise criminali ha condannato la prevenuta a 2 anni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente in ragione di 18 mesi, con un periodo di prova di tre anni, mentre per i restanti 6 mesi essa è da espiare.

Inoltre, i giudici di prime cure hanno condannato la prevenuta a versare all’accusatrice privata PC 1 fr. 41'945.90 a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 15'645.90 per spese legali e fr. 26'300.00 quale danno, e fr. 1'000.00 a titolo di indennità per riparazione del torto morale.

La Corte delle assise criminali ha pure ordinato il sequestro conservativo, a copertura delle spese, della somma di denaro sotto sequestro. Per il resto, è stata ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro.

Con la sentenza impugnata sono state parimenti tassate le note professionali del difensore e del patrocinatore dell’accusatrice privata.

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali il procuratore pubblico AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 31 agosto 2015, il magistrato ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1, 2., 3. e 4. della sentenza di prime cure e ha chiesto la condanna dell’imputata per il reato di tratta di esseri umani ai sensi del punto n. 1 dell’AA, nonché una modifica della pena inflitta in 2 anni e 6 mesi di detenzione, da espiare, oltre ad una pena pecuniaria, necessaria ai sensi dell’art. 182 cpv. 3 CP, di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.-.

Con appello incidentale 4 settembre 2015, l’imputata ha, a sua volta, impugnato la commisurazione della pena effettuata in prima sede, chiedendone una riduzione a 18 mesi di detenzione, sospesi integralmente.

Con appello incidentale 8 settembre 2015, l’accusatrice privata ha impugnato il dispositivo n. 1.1. della sentenza, in merito alla qualifica giuridica, chiedendo la condanna dell’imputata per tratta di esseri umani, il dispositivo n. 2, da modificarsi conseguentemente, e il dispositivo n. 5, chiedendo che siano riconosciute in toto le pretese avanzate con l’istanza di risarcimento del 27 luglio 2015.

esperito il pubblico dibattimento in data 29 settembre 2015, in occasione del quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto l’accoglimento del suo appello, con conseguente condanna dell’imputata anche per il reato di tratta di esseri umani e l’aumento della pena a 2 anni e sei mesi di detenzione, da espiare, cui si somma una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.- l’una, per totali fr. 2'700.-;

  • il patrocinatore dell’AP, che pure postulato la condanna per tratta di esseri umani e il riconoscimento integrale delle pretese di indennizzo quantificate nell’istanza prodotta alla scrivente Corte in occasione del dibattimento;

  • il difensore ha chiesto di respingere l’appello del procuratore pubblico e quello incidentale dell’AP, confermando le condanne ed i proscioglimenti decretati in prima sede. Parimenti ha chiesto che la pena venga ridotta a 18 mesi di detenzione, interamente sospesi, essendo la prognosi per la sua assistita positiva. Con riferimento al risarcimento del danno patito dalla vittima, egli ha istato affinché venga confermato quanto deciso dal giudice di prima istanza, precisando che gli importi riconosciuti nella sentenza impugnata non sono contestati dall’imputata. A suo dire, non ci si trova qui in un caso di “Notbeweis” dell’art. 42 CO, come vorrebbe l’AP. Inoltre, solleva qualche dubbio circa la correttezza della valuta a fronte della chiara disposizione dell’art. 84 CO.

ritenuto

Vita e precedenti penali dell’appellante

  1. IM 1 è nata l’__________, a __________ (o __________), è cittadina rumena, con ultima dimora in Ticino, a __________. Non è coniugata, ma ha due figli dal compagno e correo __________, al quale è legata da oltre sedici anni: __________, nato il __________ e __________, nata il __________, nati e ora residenti in __________.

Dopo le scuole dell’obbligo, l’imputata ha frequentato solo due anni di superiori, per poi abbandonare gli studi e rimanere senza alcun diploma. In __________ ha asserito aver svolto vari lavori, tra i quali la commessa nei supermercati (VI dib. di primo grado, pag. 2).

I genitori di IM 1 sono separati. Il padre, che sostiene non aver più visto dal 2006/2007, abita a __________ e lavora come muratore, mentre la madre vive a __________. Ha pure un fratello, che abita nella città natale e fa il muratore, e una sorella che risiede a __________ (MP IM 1 dell’8 aprile 2015, AI 74, pag. 3).

Nel 2006 la donna si è trasferita con il compagno a __________, ove, a suo dire, avrebbe lavorato come cameriera in alcuni esercizi pubblici. Anche aveva trovato un lavoro, ma la prevenuta non è stata lineare nel definirlo, avendo dapprima dichiarato che era giardiniere (PG 25 febbraio 2015, all. 1 al rapporto d’arresto, pag. 5) e poi muratore in un’impresa di costruzioni (MP IM 1 dell’8 aprile 2015, AI 74, pag. 2). Per qualche tempo essi sono stati raggiunti anche dai figli, che però sono rientrati in patria dalla nonna.

Oltre a servire (in nero) nei ristoranti, per un certo periodo, sino all’apertura della procedura penale a carico di __________, ha esercitato come prostituta, vendendosi per strada. Ha poi smesso per ricominciare solo nel 2013, quando ha perso il lavoro e il compagno ha avuto un incidente sul lavoro ed uno in auto (a detta dell’accusata) che gli hanno impedito di continuare a lavorare. Queste disavventure hanno comportato per la coppia delle inevitabili difficoltà finanziarie che hanno spinto IM 1 a riprendere l’attività di meretrice e decidere di venire in Ticino (MP IM 1 dell’8 aprile 2015, AI 74, pag. 2).

A maggio del 2013 la prevenuta è così giunta a ___________, ove ha soggiornato ed esercitato senza permesso presso un affittacamere, per poi trasferirsi per un paio di settimane a __________ e rientrare in seguito a __________.

Stando a quanto da lei dichiarato, l’imputata si è prostituita in diversi luoghi: a __________ in via __________ e via __________, a __________ in via __________, via __________ e __________ e via alla __________, a __________ in via __________, oltre che a __________ e, come detto, __________ (rapporto di polizia, pag. 12 e rif.).

  1. Nonostante sia incensurata, IM 1 e il suo entourage sono stati oggetto di procedure penali in relazione alla prostituzione già prima del loro arrivo in Svizzera. In effetti, dagli accertamenti di polizia è risultato che __________ e il fratello __________ (ora __________) sono stati condannati con sentenza del 28 dicembre 2007 del GUP di __________ (AI 70) a due anni e quatto mesi il primo e due anni sei mesi il secondo per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rispettivamente sfruttamento della prostituzione (rapporto di polizia, pag. 10). Dagli atti ricevuti dalle autorità liguri, è emerso che le vittime in quei procedimenti erano le attuali consorti e compagne dei due, __________ (per __________) e l’imputata. Quest’ultima, al procuratore, ha tuttavia contestato il fatto di essere stata considerata vittima (MP IM 1 del 26 febbraio 2015, AI 26, pag. 2). La sentenza riporta però degli stralci di conversazioni che parlano chiaramente a favore di una posizione predominante dell’uomo nei suoi confronti, che decideva i prezzi e che le aveva persino chiesto di far prostituire la di lei sorella, che nulla sapeva di cosa loro facessero in Italia (sentenza 28 dicembre 2007 del GUP di __________, AI 70, pag. 9).

PC 1

  1. PC 1 è nata a __________ il __________. Il padre è un ex militare professionista ora in pensione, con una rendita di fr. 180.- mensili. La madre lavora come donna delle pulizie incassando circa fr. 150.- al mese, salario che percepisce anche il fratello, assistente veterinario.

La casa in cui vive la famiglia è suddivisa in due appartamenti di piccole dimensioni, uno occupato dai genitori e dal fratello e l’altro in cui abitava la donna con il figlio __________, nato nel 2007 dal matrimonio con __________, dal quale ha divorziato nel 2012.


versava alla donna, al momento dei fatti, circa fr. 150.- al mese a titolo di alimenti per il figlio.

Nel 2005 PC 1 ha ottenuto l’autorizzazione ad insegnare biologia in un liceo di __________, a 100 km da __________, assicurandosi un salario di circa fr. 350.- al mese. In seguito dopo aver cambiato alcuni istituti scolastici e aver dato alla luce il figlio, si è ritrovata, nel 2009, ad insegnare in un liceo di __________, per 24 ore settimanali e un salario mensile di circa fr. 360.-.

Nell’estate del 2013 ha pure lavorato come commessa in un negozio di scarpe guadagnando 20 mio di LEI, circa fr. 600.- (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 5).

Dal punto di vista sentimentale, dopo il divorzio e prima dell’incontro con __________, la donna ha avuto una relazione sentimentale con un uomo, frequentato dal 2012 al 2014, quando lo ha lasciato perché si è accorta che le sue promesse non venivano mai concretizzate e, soprattutto, perché aveva scoperto che questi aveva una doppia vita, con un’altra donna.

Dopo i fatti qui in discussione PC 1 ha fatto rientro in patria, con l’aiuto di una ONG e l’approvazione delle competenti autorità elvetiche, ed è stata ospitata in una struttura che segue ragazze vittime di reati.

I fatti

  1. Il 3 novembre 2014 PC 1 si è presentata negli uffici della Polizia cantonale per presentare la sua situazione e denunciare gli autori dei reati di cui si è sentita vittima. In poche parole ha spiegato di aver conosciuto __________ nel giugno del 2014, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata in un unico rapporto sessuale che ella, con il senno di poi, ha pensato essere un test. In effetti ben presto l’uomo le ha proposto di recarsi in Svizzera dall’imputata, che lui ha detto essere sua nipote, e di prostituirsi, prospettandole guadagni di anche fr. 1'000.- al giorno. Sentendo la cifra, molto grossa per lei, si è fatta ingolosire, intravvedendo la possibilità di aiutare e mantenere i propri famigliari. Nel contempo ha creduto alle promesse di __________ di comprarsi un’auto, una casa e creare una famiglia.

PC 1 ha così acceso un debito in banca di complessivi € 5'000.-, che ha in parte fatto avere alla IM 1 “per le carte per venire nel nostro Paese” e in parte sono serviti per le procedure per dare temporaneamente il figlio __________ in affidamento al padre naturale.

Arrivata in Ticino il 6 agosto 2014, ha subito iniziato a prostituirsi e a dare tutto quanto guadagnava all’imputata pensando che lei li depositasse su un conto. In un secondo tempo ha però scoperto che i soldi andavano a __________. In seguito, ha pure scoperto che lui e la IM 1 erano una coppia ed avevano due figli.

Alla polizia ha, poi, spiegato che l’imputata gestiva e organizzava i suoi appuntamenti con i clienti e le imponeva regole e ritmi di lavoro ferrei e voleva sempre sapere dove era (per tutto, PG PC 1 del 10 novembre 2014 in rapporto d’arresto provvisorio, doc. 1).

La sezione TESEU della polizia ha subito avviato le indagini e posto IM 1 e __________ sotto sorveglianza, sino a quando, il 25 febbraio 2015 ha proceduto all’arresto della qui imputata, mentre che per il correo, rientrato in __________ il 27 novembre 2014, è stato emesso un mandato internazionale di arresto, al quale la __________ ha dichiarato di non voler dare seguito sintanto che il suo cittadino si sarebbe trovato sul suolo patrio.

Sin dai primi verbali, la prevenuta ha respinto ogni accusa (MP 26 febbraio 2015, AI 26).

Dopo aver raccolto tutti gli elementi, il procuratore pubblico si è convinto del contrario ed ha emanato l’atto d’accusa del 29 maggio 2015, all’origine del presente procedimento.

  1. La Corte di prime cure ha ritenuto credibile l’accusatrice privata, mentre non ha creduto all’imputata. Di conseguenza, per l’accertamento dei fatti, si è fondata sostanzialmente sulle dichiarazioni di PC 1 (consid. n. 52 pag. 43 della sentenza impugnata).

Non essendo stata contestata questa conclusione dall’appellante, in questa sede ci si limita quindi a riassumere brevemente quanto dichiarato dall’accusatrice privata e ritenuto fedefacente dai primi giudici, rinviando per il resto così come concesso dall’art. 82 cpv. 4 CPP agli stralci riportati nella sentenza impugnata, nonostante la sistematica ivi adottata e la mancanza di conclusioni riassuntive sui fatti non la renda di facile lettura.

  1. In base a quanto asserito da PC 1, gli eventi principali della vicenda sarebbero i seguenti (sentenza impugnata, consid. 12-46, pag. 20 segg.):
  • l’AP ha conosciuto __________ tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio 2014, tramite la sorella di lui, ed ha iniziato una relazione con lui. Questi, sin dai primi momenti, le ha fatto credere di volerla sposarla e creare una famiglia con lei, mentre in realtà non ne ha mai avuto l’intenzione. Di lui, lei sapeva che vendeva telefonini e profumi e che era uno sportivo professionista di kickboxing, attività che egli le aveva raccontato svolgere soprattutto in Olanda ma che, in realtà, aveva forse svolto a livello amatoriale da giovane, ma nulla più;

  • qualche tempo dopo, __________ ha proposto alla donna di venire in Svizzera a lavorare come prostituta o massaggiatrice, raggiungendo l’imputata, che le aveva raccontato essere sua nipote. PC 1 è apparsa subito interessata a questa opportunità, attratta dai lauti guadagni che le erano stati prospettati: fr. 1'000.- al giorno a fronte di un reddito mensile medio pro capite in Romania di € 400.- (a detta della vittima questo è addirittura di soli 5 mio di Lei, cioè di fr. 150.-, PG PC 1 14 novembre 2014, RPG, pag. 7). Ella ha quindi accettato, con la condizione che sarebbe stato per un breve periodo (un anno), al solo scopo di guadagnare molti soldi per poter mantenere i suoi parenti e costruire una famiglia con __________;

  • per poter venire nel nostro Paese, PC 1 ha così acceso, nel luglio 2014, un debito bancario di € 5'000.-, che ha dato in gran parte all’uomo. Inoltre ha chiesto alla scuola dove insegnava un anno di congedo non pagato dal lavoro ed ha incaricato, a sue spese, un avvocato di provvedere in modo da affidare per questo periodo il figlio al padre;

  • il 6 agosto 2014 l’accusatrice privata è atterrata a __________, ove ha trovato ad attenderla IM 1, che l’ha accompagnata in bus sino a __________, dove ha subito organizzato un servizio fotografico per le pubblicazioni su un sito di annunci erotici. Immediatamente dopo le fotografie, la prevenuta ha accompagnato la donna in via __________ per concordare l’affitto di un appartamento. In quell’occasione le ha subito proposto di avere un rapporto a tre con lei e un suo cliente per vedere come lavorava. Il giorno dopo il contratto di locazione è stato firmato e la IM 1 ha accompagnato la PC 1 all’ufficio stranieri per le pratiche;

  • la prostituzione è avvenuta prima in via __________ e poi da metà ottobre in via __________, in un appartamento più grande. I soldi della locazione venivano dati all’accusata, che poi provvedeva a trasmetterli (non si sa in quale proporzione) al proprietario dello stabile;

  • circa una settimana dopo l’arrivo dell’accusatrice privata, anche la prevenuta si è trasferita in via __________, dapprima in un appartamento separato e in seguito in uno comune, più grande;

  • PC 1 ha iniziato a lavorare come prostituta il giorno stesso del suo arrivo in Ticino. E’ stata IM 1 ad indicarle, già il 6 agosto 2014, quali prestazioni avrebbe dovuto fornire ai clienti, quali erano le tempistiche e quali le tariffe da applicare per ognuna di esse. L’accusatrice privata, dopo aver preso atto di queste indicazioni, ha detto all’imputata che non avrebbe voluto fare sesso anale, sesso orale non protetto completo e altre pratiche particolari, così come che non era d’accordo di avere rapporti durante il ciclo mestruale. IM 1, prima, e __________ poi, le hanno detto che, invece, avrebbe dovuto fare anche quello. Inoltre, all’insaputa della vittima, l’imputata aveva già fatto mettere sul sito erotico anche l’offerta delle prestazioni che lei non avrebbe mai voluto fornire;

  • IM 1, che si presentava come “”, era praticamente sempre presente nell’appartamento ove, con il nome d’arte di “”, esercitava PC 1. In questo modo ella aveva il controllo sulla sua attività;

  • i contatti tra la vittima e i clienti erano filtrati dall’accusata, che rispondeva al telefono e concordava gli appuntamenti, per poi discutere con loro, una volta giunti nell’appartamento, di prezzi e prestazioni. Formalmente la sua intromissione era giustificata con il fatto che PC 1 non conosceva bene l’italiano ed era necessaria un’interprete;

  • IM 1 diceva all’accusatrice privata che doveva guadagnare almeno fr. 1'000.- al giorno e quando questa obiettava che doveva almeno avere il tempo per pulire l’appartamento e che doveva lavarsi tra un cliente e l’altro, questa rispondeva che non le interessava e che avrebbe dovuto solo pensare a guadagnare il più possibile lavorando il più possibile. Era, quindi, l’imputata a dettare i ritmi di lavoro, fissando gli appuntamenti con i clienti incurante persino delle minime misure d’igiene personale. Addirittura, dal momento in cui sono andate in via __________, IM 1 annunciava alla vittima l’arrivo dei clienti con un preavviso di 5 minuti;

  • l’accusatrice privata, avendo deciso di seguire le direttive della prevenuta, si è ritrovata nell’impossibilità di rifiutare un cliente o una prestazione particolare: IM 1 le aveva infatti detto che era obbligata ad accettare ogni tipo di cliente, anche quelli drogati e quelli ubriachi;

  • PC 1, dal canto suo, è sempre stata cosciente di quanto stava facendo e le andava bene come scorciatoia per il guadagno facile. Addirittura è stata lei stessa, in alcune occasioni, ad auspicare di avere più clienti per poter incassare di più, come si può vedere dalla corrispondenza elettronica “viber” rinvenuta sul suo cellulare:

“Buongiorno IM 1, non vengono più quei clienti ricchi che stavano due ore con 600? Abbiamo bisogno di soldi per la macchina, la rata della banca, e qualche soldo finché __________ comincia i match a dicembre” (messaggio n. 28, classatore “messaggi viber”);

  • l’imputata impediva a PC 1 di muoversi come voleva, sia durante la giornata che alla sera: doveva essere sempre disponibile per i clienti, 24 ore su 24, tutti i giorni e se per caso era fuori (per la spesa o in palestra) doveva rientrare subito non appena un cliente la cercava. __________, nei suoi sporadici contatti con la donna, ha sempre fatto in modo che fosse chiaro per lei che doveva sacrificarsi per la famiglia e per lui e che perciò doveva ricevere il maggior numero di clienti possibile, senza lasciarsi scappare nessuna occasione di guadagno. In pratica, come dai lei stessa sostenuto:

“ Per il periodo tra il 6 agosto 2014 ed il 10 novembre 2014 posso quindi dire che ero in uno stato di dipendenza e controllo da parte di IM 1 e __________, come pure avendo fiducia in loro hanno esercitato una pressione psicologica nei miei confronti, minacciandomi che se non avessi dato ascolto a loro non mi avrebbero più mandato clienti per guadagnare per la famiglia, che la mia relazione con __________ sarebbe finita e mi avrebbero mandata in Romania.” (PG PC 1 del 15 dicembre 2014, pag. 5-6, allegato 15 al rapporto d’arresto);

  • per meglio controllare la vittima, che non sapeva nulla di __________, e indurla a non lasciare l’appartamento, la prevenuta l’ha spaventata raccontandole che la zona in cui abitava era pericolosa, per cui uscire da sola sarebbe stato molto rischioso;

  • il controllo sull’AP si è sempre esercitato attraverso pressioni e astuti stimoli o intimorimenti, ma, da quanto risulta, mai per mezzo di violenza, né fisica né psicologica.

  • nei momenti in cui PC 1 ha palesato dei cedimenti e la volontà di mollare tutto, IM 1 e __________ hanno cercato di spaventarla dicendole che se fosse andata in polizia, le avrebbero tolto i permessi e che in Romania si sarebbe saputo cosa realmente faceva qui. __________, pur di non perdere il controllo su di lei, l’ha incontrata un paio di volte di persona (facendo apparire il tutto come il frutto di una lunga trasferta dall’Olanda, dove diceva essere per allenarsi, mentre in realtà è sempre stato in Ticino) e, in un’occasione, le ha dato un anello di fidanzamento da pochi soldi (dicendo che valeva fr. 10'000.-, cosa che lei ha inizialmente creduto) ed ha fissato la data per il matrimonio a 2015 inoltrato, facendole credere che per tradizione turca lui avrebbe potuto sposarla solo dopo 5 anni dalla morte della madre;

  • tutti i soldi guadagnati dall’accusatrice privata venivano subito (o non appena possibile) consegnati all’imputata: se lei era in casa, la vittima glieli dava addirittura mentre il cliente era ancora in doccia, se invece era assente, le inviava un messaggio con indicato l’esatto importo che le era stato pagato. PC 1 ha sempre agito così, consegnando praticamente l’intero suo provento, nella convinzione che il denaro sarebbe stato girato a __________, che l’avrebbe usato per la famiglia di lei e per l’attività di lui, da sviluppare in attesa del matrimonio;

  • l’accusatrice privata poteva trattenere per sé dagli importi guadagnati unicamente somme minime necessarie per la spesa, ma solo con il consenso dell’imputata e solo dopo che questa era stata informata nel dettaglio di tutte le spese che la vittima doveva sostenere, comprese quelle per l’affitto e per le inserzioni sui siti internet;

  • nell’ottobre 2014, PC 1 è stata poi indotta ad acquistare, con parte dei soldi guadagnati e con abbonamenti a suo nome, due i-phone 6 e due i-phone 6 plus, che ha poi consegnato all’imputata, che le ha detto che li avrebbe dati a __________;

  • nei primi tempi, sino a metà ottobre 2014, PC 1 ha dichiarato di aver tenuto una media di 5 clienti al giorno, per incassi attorno ai fr. 800.-, mentre nell’ultimo periodo, non essendo più nuova sul mercato ticinese, la clientela era diminuita a una media di due clienti giornalieri, con picchi durante il week end che le consentivano di consegnare alla prevenuta fr. 1'000.-/1'300.- per giorno;

  • sulla scorta della documentazione ottenuta da varie società di “money transfer” operanti in Ticino si è potuto stabilire che la prevenuta, tra agosto 2014 e inizio novembre 2014, ha inviato all’estero, prevalentemente a __________, complessivamente fr. 32'528.47 (AI 110, allegato 3). A questo proposito va notato che dall’arrivo dell’accusatrice privata in Svizzera, l’ammontare degli importi trasferiti è aumentato sensibilmente. Di contro, alla vittima non sono state rinvenute relazioni bancarie o postali su cui avrebbe potuto versare i soldi guadagnati;

  • dai messaggi inviati con l’app per cellulari “viber” e sms tra l’imputata e PC 1 (allegati a AI 110) è emerso chiaramente il ruolo dominante e di controllo di IM 1 sulla prima, sia per quanto concerne l’attività, che per la vita privata (addirittura la vittima ha chiesto alla prevenuta se poteva andare a buttare la spazzatura e fare un giro del palazzo, rispettivamente il permesso per chiamare i suoi cari in Romania) e come la donna giocasse sul fatto che PC 1 sperava di poter creare una famiglia con __________, lasciandola sempre sul chi vive e facendole capire che la continuazione della relazione sarebbe dipesa dall’impegno che lei avrebbe messo nel prostituirsi e fargli avere denaro;

  • sempre dai messaggi elettronici, questa volta tra la IM 1 e __________ (allegati all’ AI 110), affiora come i due fossero in combutta per sfruttare la vittima. In alcune occasioni l’uomo ha anche scritto a PC 1 per stimolarla, talvolta con toni gentili e raccontando che dovevano sacrificarsi entrambi (lui con gli allenamenti e i combattimenti di kick boxe e lei vendendosi) per il loro futuro comune, talvolta in maniera aggressiva, facendo pesare come lui e la “figlioccia” (IM 1) si stavano impegnando per aiutarla.

  1. In sostanza, dunque, è stato accertato che __________, dopo aver conosciuto casualmente PC 1, approfittando del fatto che lei ha creduto poter creare una famiglia con lui, non sapendo che in realtà egli era ed è legato a IM 1, l’ha convinta a venire in Svizzera a prostituirsi, ingolosendola con gli importanti guadagni che avrebbe potuto fare. Egli l’ha così messa in contatto con l’imputata, che ha inizialmente indicato come sua nipote/figlioccia e che l’ha accolta all’aeroporto per portarla subito a Lugano e farla immediatamente prostituire. L’imputata, in combutta con __________, ha sempre tenuto il controllo sulla vittima, gestendo i clienti, dicendo quali prezzi e quali prestazioni fornire, imponendole di non rifiutare nessuno e nessuna richiesta, obbligandola a ricevere i clienti senza nemmeno la pausa per lavarsi, vietandole di allontanarsi troppo dall’appartamento e facendosi dare tutti i soldi che guadagnava con l’attività, per poi lasciarle le briciole per fare la spesa.

Nonostante uno degli argomenti utilizzati dai correi per convincere l’accusatrice privata a prostituirsi fosse il futuro con __________, nulla di questo modus operandi è cambiato dopo che PC 1 ha scoperto che, in realtà, lui aveva una relazione e dei figli con la prevenuta.

Le richieste d’appello

  1. Con la dichiarazione d’appello, come visto, il procuratore pubblico ha chiesto che l’imputata sia condannata per tratta di esseri umani, per i fatti descritti al punto n. 1 AA, con conseguente aumento della pena inflitta a due anni e sei mesi di detenzione, da espiare.

Una modifica della sentenza in questo senso è stata chiesta anche dall’AP con il suo appello incidentale.

Dal canto suo la prevenuta si è limitata, con l’appello incidentale, a chiedere una riduzione della pena detentiva.

La condanna per sfruttamento della prostituzione per i fatti di cui al punto n. 2 dell’AA, così come quelle per gli altri reati di cui ai dispositivi n. 1.2., 1.3. e 1.4. della sentenza impugnata, rispettivamente il proscioglimento dall’imputazione di esercizio illecito della prostituzione per i fatti di cui ai punti n. 3.2. e 3.3. AA sono, pertanto, passati in giudicato

Tratta di esseri umani, art. 182 CP

  1. Giusta l'art. 182 cpv. 1 CP chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.

Già sotto l’egida del previgente art. 196 CP, in caso di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale federale aveva precisato che i presupposti del reato sono adempiuti quando viene pregiudicato il diritto all'autodeterminazione nel campo sessuale della persona interessata (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a). Precisato che ciò è dato esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia (in particolare, quando è tenuto all'oscuro di ciò che l'attende, se poco informato o se, per altre ragioni, è incapace di difendersi), il Tribunale federale ha spiegato che la questione di sapere se la libertà sessuale sia lesa deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete ritenuto come il consenso formale della vittima non basti ad escludere il reato e che è imperativo verificare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4a; 126 IV 225 consid. 1d).

Perché non vi sia tratta di esseri umani va accertato che il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona interessata non è stato pregiudicato, ossia va accertata l’assenza di una qualsiasi forma di abuso, minaccia o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità (DTF 128 IV 117, consid. 4c).

In caso di tratta finalizzata alla prostituzione, il consenso formalmente dato deve corrispondere all’effettiva volontà delle prostitute che devono essere state adeguatamente informate sul loro destino ed essere state coscienti di quello che le aspettava e devono avere potuto decidere senza essere influenzate da condizioni di debolezza o d’incertezza (DTF 128 IV 117, consid. 4c).

La nozione di consenso deve, dunque, essere interpretata in modo restrittivo tenendo conto dei molteplici rapporti di dipendenza in cui le vittime possono trovarsi, soprattutto se straniere (DTF 128 IV 117, consid. 4c; 126 IV 225 consid. 1c). Nel caso di persone che lasciano il loro paese e vanno all'estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 117, consid. 4c). Secondo il Tribunale federale, un'attenzione particolare è necessaria quando si è in presenza di donne e bambini provenienti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi dell'Europa centrale e orientale (DTF 128 IV 117, consid. 5b, nel caso si trattava della Lettonia). I presupposti del reato sono, perciò, di regola adempiuti nel caso di giovani prostitute consenzienti provenienti dall’estero, se il consenso è motivato da condizioni economiche precarie (DTF 129 IV 81, consid. 3.1; 128 IV 117, consid. 4b-c). L’alta Corte ha ribadito tali principi anche in una sentenza del 2010 (STF 6B_81/2010 del 29 aprile 2010, consid. 4.1. e 4.2).

Riesaminando la sua precedente giurisprudenza, il Tribunale federale ha considerato che la nozione di tratta di esseri umani deve essere estesa anche al caso di chi arruola all'estero giovani donne in situazione di vulnerabilità, organizza la loro venuta in Svizzera e le ingaggia (indifferentemente che egli agisca con l'aiuto di un intermediario prezzolato o direttamente) affinché si prostituiscano nel suo postribolo: il solo fatto di arruolare, trasportare o trasferire può già essere costitutivo di tratta (DTF 128 IV 117, consid. 6d/cc; sentenza CARP inc. 17.2010.69 dell'8 aprile 2011, consid. 3.3; STF 6B_128/2013 del 7 novembre 2013, consid. 1.2).

  1. In prima sede il proscioglimento dall’accusa di tratta di esseri umani e la connotazione di sfruttamento della prostituzione per i fatti descritti al punto n. 1. AA sono stati così motivati (sentenza impugnata, consid. n. 64-67, pag. 48 seg.):

“64. Nel caso concreto la vittima, PC 1, è stata convinta a partire dalla Romania e a raggiungere la Svizzera per esercitare l’attività di prostituta da __________, il quale le ha prospettato agiatezze economiche e la formazione di una famiglia.

Se è vero che l’AP proviene da uno di quei Paesi che impone un’analisi più attenta in punto al consenso della vittima, PC 1, in Patria, non viveva tuttavia una situazione di indigenza o di povertà.

PC 1 era attiva professionalmente quale docente di liceo e percepiva uno stipendio superiore alla media dei suoi connazionali. Con il provento del lavoro era in grado di fare fronte alle proprie spese correnti e a quelle del figlio, tanto da disporre di un’eccedenza con la quale poteva aiutare i genitori.

Dagli atti emerge inoltre che riusciva ad incrementare il proprio reddito svolgendo l’attività accessoria di venditrice.

Occorre poi evidenziare che il lavoro di insegnante è stato mantenuto dall’AP, la quale ha chiesto un congedo di 1 anno corrispondente al periodo durante il quale intendeva risiedere in Ticino. Ritornata in Patria aveva quindi la garanzia di ritrovare il lavoro che aveva temporaneamente lasciato.

In fine, significativo è il fatto che dalle dichiarazioni di PC 1 risulta che per finanziare il viaggio verso la Svizzera ha chiesto un prestito bancario di complessivi EUR 5'000.00, importo che le è stato versato senza dover fornire particolari garanzie, rappresentando il suo reddito e impiego sufficienti per l’istituto di credito.

  1. Ne consegue che l’AP al momento della sua partenza dalla Romania non stava fuggendo dalla povertà o da una difficile situazione sociale ed economica. PC 1 ha deciso liberamente di giungere in Svizzera per prostituirsi poiché “abbagliata” dalla possibilità di conseguire importanti guadagni in poco tempo e dall’illusione che tale “sacrificio” le avrebbe permesso di fondare una famiglia con __________ così come questo le aveva prospettato.

Certo, alla base della decisione dell’AP vi è un inganno orchestrato da __________, ma ancora, l’AP non è stata ingannata su cosa avrebbe dovuto fare a __________, non è stata minacciata, non è stata forzata fisicamente né è stata usata violenza nei suoi confronti.

La volontà dell’AP corrisponde a quanto effettivamente avvenuto, ovvero giungere in Ticino a prostituirsi per guadagnare importanti somme di denaro.

Peraltro, a discostare ulteriormente la fattispecie dai casi esaminati dalla giurisprudenza, vi è la considerazione secondo cui neppure in Ticino, pur ricordando il controllo esercitato da IM 1, l’AP è non stata trattata sottoposta (recte: non è stata sottoposta) a violenze e/o vessazioni fisiche o psicologiche tipicamente citate con riferimento all’art. 182 CP.

La Corte non ha quindi ritenuto realizzato il reato di cui al punto 1 dell’atto d’accusa relativamente al reato di tratta di esseri umani, ritenuto che non vi era alcun vizio di volontà da parte di PC 1, essendo ella semmai unicamente stata tratta in inganno in merito alla reale destinazione del denaro guadagnato ma non certo sulle modalità in cui ciò sarebbe avvenuto.

  1. La Corte ha per contro ritenuto che già nella fase che si può definire di “reclutamento”, l’imputata ed il di lei compagno hanno agito di concerto per indurre l’AP (che mai si era prostituita in precedenza), con l’ingannevole prospettiva di un legame sentimentale, a giungere in Ticino a prostituirsi. Qui IM 1, presentatasi come la nipote di __________, l’ha introdotta alla prostituzione accogliendola all’aeroporto di Milano, accompagnandola a __________, trovandole un appartamento, organizzando i servizi fotografici, pubblicando le fotografie sugli appositi siti d’incontri, accompagnandola all’Ufficio Stranieri, dandole indicazioni su cosa dichiarare alla TESEU ed organizzandole l’appuntamento con il primo cliente.

Tale agire era chiaramente finalizzato al trarre - da parte della coppia IM 1-__________

  • un vantaggio patrimoniale, ovvero la consegna da parte della vittima del denaro da questa guadagnato prostituendosi. Come già indicato, non può sussistere dubbio in merito al fatto che la vittima ha consegnato buona parte dei soldi guadagnati all’imputata (cfr. supra). Ciò emerge inequivocabilmente dai messaggi in cui l’AP informa IM 1 in merito ai propri guadagni, dal messaggio in cui l’imputata informa di aver lasciato CHF 10.00 a disposizione della vittima e, soprattutto, dagli invii di denaro effettuati da IM 1, il cui importo è oltremodo aumentato in corrispondenza al periodo in cui poteva contare sulle entrate di PC 1, per poi tornare, dopo la sua partenza, nella media dei mesi precedenti.

Si dirà, in fine, che non vi è dubbio in merito al fatto che l’intento di ottenere un vantaggio patrimoniale fosse condiviso dalla coppia, tanto che per ammissione stessa dell’imputata il denaro veniva inviato in prevalenza al compagno e padre dei suoi figli.

  1. Analogamente, risulta realizzato in concreto il rapporto di dipendenza richiesto (alternativamente) dall’art. 195 lett. b) CP, posto come la relazione sentimentale che l’AP riteneva la legasse a __________, le rassicurazioni della famiglia e dell’imputata sulla serietà delle sue intenzioni, la prospettiva di poter con lui fondare una famiglia ed il debito contratto al fine di assecondare le di lui proposte hanno condotto la vittima in uno stato di dipendenza psicologica. Proprio di tale posizione hanno approfittato IM 1 e __________.

Tale agire configura il reato di promovimento della prostituzione ai sensi dell’art. 195 lett. b) CP. Il punto 1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato per quanto attiene all’ipotesi subordinata, mentre il punto 2 è stato integralmente confermato, con la precisazione che segue.”.

  1. La scrivente Corte condivide le considerazioni e le conclusioni dei primi giudici in punto al mancato adempimento dei presupposti per il riconoscimento del reato di tratta di esseri umani. In effetti, la sua decisione di seguire l’invito fattole da __________ di venire a prostituirsi in Svizzera non è stata snaturata da alcun vizio di volontà, ma è il frutto di una libera riflessione, fondata principalmente sul desiderio di fare molti soldi in poco tempo.

In primo luogo, PC 1, al momento dei fatti, non era una giovane donna inesperta, ma aveva già 33 anni, un matrimonio alle spalle ed un figlio. Nemmeno si può dire che fosse di un livello culturale e sociale basso, avendo terminato gli studi accademici ed essendo attiva da anni come insegnante di biologia nei licei.

Il suo livello intellettuale non è di certo infimo, avendo per sua stessa ammissione, oltre che ottenuto la laurea in biologia nel 2004 (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 3), conquistato il terzo posto in un concorso nazionale per assistenti veterinari ed essendo giunta terza alle olimpiadi rumene di biologia (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 2).

Dal punto di vista economico, per rapporto alla situazione in Romania, la vittima non aveva particolari problemi che imponevano la prostituzione quale unica, o quasi, via d’uscita. La sua famiglia apparteneva alla classe sociale media: i nonni sono stati veterinari per l’esercito, mentre il padre era un ufficiale dell’esercito. Lei ed i genitori vivono in una casa con due appartamenti ed un piccolo giardino, di loro proprietà (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 6).

Con il lavoro di docente PC 1 poteva garantirsi un guadagno di circa fr. 600.- al mese, ben superiore al salario medio rumeno, cui si aggiungeva il contributo alimentare per il figlio versato regolarmente dal padre. Inoltre aveva la possibilità, sfruttata, di integrare queste entrate con un lavoro supplementare durante i periodi di ferie scolastiche.

Al momento della decisione di venire in Svizzera ella ha fatto, intelligentemente, in modo di assicurarsi il posto di lavoro in vista del suo rientro in patria, avendo chiesto ed ottenuto un anno di congedo (PG PC 1 del 14 novembre 2014, rapporto d’arresto, doc. 10, pag. 5).

Con __________, nell’estate del 2014, aveva solo avuto un inizio di relazione sentimentale: lei stessa ha riconosciuto di non essere stata follemente innamorata vista la breve frequentazione e che aveva capito che non era proprio del tutto affidabile (“…rispondevo che in così poco tempo non potevo capire se ero innamorata o meno. Mi piaceva come __________ si comportava con mio figlio __________ ed inoltre che mi sentivo protetta con lui, al sicuro. __________ faceva tante promesse per mio figlio, che però non le manteneva mai”, PG PC 1 del 18 novembre 2014, rapporto d’arresto, all. 11, pag. 4 seg.). Di conseguenza, la sua era piuttosto una cosciente infatuazione per una persona con la quale sperava di poter costruire un futuro. Un’attrazione che non le impediva di ragionare e di opporsi a proposte che non le garbavano.

L’unico motivo che ha spinto la vittima a venire in Svizzera per prostituirsi, sapendo esattamente a cosa andava incontro, è stata la cupidigia:

“ La proposta di __________ mi ha interessato perché mi ha detto che IM 1 con questo lavoro ha potuto costruire una casa grande in Romania ed ha potuto mantenere bene i suoi figli. Mi ha anche detto che IM 1 lavora in Svizzera come massaggiatrice e come prostituta da quattro anni, e che con queste attività si possono fare molti soldi e vivere bene.

Da parte mia (…) ho accettato di fare questo lavoro di massaggiatrice e prostituta per un breve periodo (per circa un anno), per guadagnare tanti soldi per la mia famiglia e costruire una famiglia con lui.” (PG PC 1 del 18 novembre 2014, rapporto d’arresto, all. 11, pag. 7).

Essendo la prostituzione stata una reale libera scelta della vittima, non si può che confermare l’assenza dei presupposti oggettivi della tratta di esseri umani ex art. 182 CP e, dunque, confermare il proscioglimento da tale imputazione decretato in prima sede.

L’appello del procuratore pubblico su questo punto deve pertanto essere respinto. I reati dei quali IM 1 si è resa autrice colpevole rimangono, pertanto, quelli del dispositivo della sentenza impugnata.

Commisurazione della pena

  1. La Corte delle assise criminali ha condannato IM 1 alla pena di 2 anni di detenzione, avendone reputato la colpa grave, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

“ Dal profilo oggettivo occorre evidenziare come, mediante il suo agire, IM 1 ha indotto un’altra donna ad esercitare la prostituzione, contribuendo così alla mercificazione delle donne. Grave pure dal profilo oggettivo è il tentativo di ingannare le preposte autorità in modo da far ottenere un permesso di soggiorno a favore del di lei compagno: ciò avrebbe di fatto permesso alla coppia di controllare ancor più da vicino e con maggiore intensità l’attività svolta dalla vittima. L’importo raccolto in pochi mesi è oggettivamente importante, seppure ridotto rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa.

(…) La colpa è grave pure dal profilo soggettivo, considerato che la stessa imputata è attiva quale prostituta e dovrebbe quindi essere maggiormente sensibile alla condizione in cui molte di esse versano. Ciò malgrado, IM 1 ha agito per diversi mesi durante i quali, unitamente a __________, ha controllato l’attività di PC 1, inducendola a ritmi per lei difficilmente sostenibili, fornendole la lista delle prestazioni da fornire ed i relativi costi, unicamente al fine di far sì che guadagnasse più denaro possibile così da poter, da parte sua, diminuire il proprio ritmo di lavoro.

Il movente dell’imputata è evidentemente stato meramente egoistico e dettato dalla volontà di ricercare il maggior profitto economico possibile. L’imputata ha peraltro evidenziato una mancanza di empatia verso la vittima, la quale reiteratamente le aveva chiesto di poter diminuire il proprio ritmo di lavoro.

L’imputata, in fine, non ha mostrato di volersi assumere le proprie responsabilità, giungendo a negare circostanze oggettivamente incontestabili.

Si dirà, in fine, che pure il tentativo di inganno nei confronti delle autorità al fine di agevolare l’arrivo in Ticino di __________, seppure soggettivamente di gravità medio bassa, è significativo dell’atteggiamento dell’imputata, pronta anche a mentire alle autorità pur di raggiungere il proprio scopo.” (sentenza impugnata, consid. 76 e 77, pag. 55 seg.).

Ciò posto, i primi giudici non hanno ritenuto di poter riconoscere l’esistenza di alcun motivo particolare d’attenuazione della pena, nemmeno quello evocato dalla difesa, per il quale l’imputata stessa sarebbe stata vittima di __________, già solo per il fatto che è stata lei stessa a negarlo su esplicita domanda, in occasione del dibattimento di prime cure (sentenza impugnata, consid. 78, pag. 56).

Sulla sospensione condizionale, riconosciuta solo parzialmente, la Corte delle assise criminali ha concluso:

“ Per quanto attiene alla sospensione condizionale, l’imputata è incensurata. Ciò nondimeno, il fatto che già in Italia, agendo con __________ - persona con cui con ogni verosimiglianza si ricongiungerà una volta scarcerata - era stata dedita alla prostituzione, rende la prognosi non del tutto favorevole. Peraltro, la stessa imputata ha dichiarato di voler, se possibile, rimanere in Svizzera. Ciò rende concreto il pericolo che - proprio in virtù del suo rapporto con __________ - possano esservi altre giovani a cadere vittime delle macchinazioni della coppia.

In tale contesto, la Corte, per tenere adeguatamente conto della colpa, ha stabilito che la pena di 24 mesi è parzialmente sospesa, con la parte da scontare che viene fissata in 6 (sei) mesi. Per il rimanente è stato stabilito un periodo di prova di 2 anni.” (sentenza impugnata, consid. 80, pag. 57).

Per la contravvenzione di cui all’art. 199 CP è stata, infine, inflitta una multa di CHF 300.-.

13.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette, tuttavia, soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

  2. IM 1 risponde dei seguenti reati:

  • promovimento della prostituzione art. 195 lett. b, lett. c e lett. d CP (sentenza impugnata, consid. 66-69, pag. 49 segg.) sanzionato con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria;

  • inganno nei confronti delle autorità, sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, art. 118 cpv. 1 LStr (sentenza impugnata, consid. 73, pag. 53 seg.);

  • esercizio senza permesso di un’attività lucrativa, art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, sanzionabile con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (sentenza impugnata, consid. 72, pag. 53).

L’esercizio illecito della prostituzione, per contro, è una contravvenzione e comporta la condanna al pagamento di una multa, art. 199 CP, che nel caso specifico è stata quantificata in fr. 300.- e che non è oggetto di contestazione.

  1. La colpa dell’imputata per lo sfruttamento della prostituzione è importante poiché, in correità con , ha approfittato della situazione e della faciloneria della vittima per indurla a accendere un prestito per una somma non indifferente ed a venire in Svizzera per vendere il proprio corpo, per consegnarle poi tutto il denaro guadagnato. Seppur per un periodo di poco superiore ai tre mesi, PC 1 si è ritrovata ad essere la macchina da soldi della coppia IM 1- e a sacrificare completamente la propria vita per produrre al massimo. L’imputata e il compagno hanno sfruttato la donna il più possibile, mentendole, illudendola, spaventandola e giocando con i suoi sentimenti.

La prevenuta ha dimostrato grande cinismo e scarsa umanità, trattando la vittima come una merce, dettando prestazioni e prezzi, stabilendo regole ferree, spingendola ad accettare qualsiasi tipo di cliente e facendosi consegnare immediatamente tutti i proventi, lasciandole solo degli importi minimi di denaro.

Nemmeno si è preoccupata della salute della vittima, inserendo i rapporti non protetti tra le performances da fornire e facendo in modo che, pur di non perdere un cliente, questa addirittura evitasse di perdere tempo occupandosi della propria igiene.

Grazie al lavoro di PC 1, IM 1 ha potuto fare una sorta di “upgrade” nella propria carriera professionale, smettendo quasi del tutto di prostituirsi e “impiegando” la connazionale al suo posto. Nonostante abbia, quindi, vissuto in prima persona le difficoltà e i problemi che ha chi vende il proprio corpo, non ha fatto nulla per far sì che quest’ultima potesse professare in condizioni quanto meno decenti ma, anzi, si è completamente disinteressata di lei, se non entro i limiti necessari per garantire l’attrattività del “prodotto” sul mercato (cibo, palestra, ecc.).

Il movente, e non poteva essere altrimenti, è sempre e solo stato quello del profitto. Ella ha, quindi, agito per puro egoismo.

A fronte di simili circostanze, si impone una pena detentiva, che può essere quantificata in un anno e mezzo di detenzione.

La colpa per la commissione degli altri reati è medio-grave, rispettivamente di livello medio. In effetti, come spiegato nella sentenza impugnata, l’aver sottaciuto i precedenti penali di __________ al Servizio regionale degli stranieri, così come l’aver mentito sulle altre questioni indicate nell’AA, aveva lo scopo di fare ottenere un permesso “B” all’uomo. Visti i fatti in disamina, è più che legittimo pensare che era intenzione farlo rimanere in Svizzera per continuare a delinquere. Simili intenzioni rendono l’atto, appunto, di gravità medio alta.

Per contro, l’aver esercitato l’attività lucrativa quale prostituta per un periodo di poco più di un mese, implica una colpa di grado medio, considerato che nemmeno è stato appurato a quanto ammontano i guadagni per quel lasso di tempo.

Ciò posto, la pena base privativa della libertà può essere aumentata, per il concorso di reati, di ulteriori 6 mesi, sino a due anni di detenzione.

Nel contesto delle circostanze legate all’autore, analogamente ai primi giudici, nemmeno questa Corte riesce ad intravvedere elementi a favore della prevenuta e, di riflesso, di attenuazione della pena. In effetti, IM 1 non ha collaborato in maniera particolare durante l’inchiesta. Anzi, ha negato i fatti e mentito a più riprese. Perfino al processo d’appello. Evidentemente ciò è nei suoi diritti, ma non può essere preso in considerazione come elemento positivo. La situazione famigliare non era particolarmente disastrata e l’imputata ha agito in correità con __________, non come sua vittima impossibilitata ad opporsi: nonostante qualche dubbio sulla sua posizione sia insorto nei componenti del Tribunale di seconda istanza, non vi è alcuna prova di una sua sottomissione all’uomo. Ella ha sempre negato che questi l’abbia sfruttata e soggiogata.

Nel contempo, la donna ha dimostrato di avere un buon grado di indipendenza, di saper decidere autonomamente e di essere stata intraprendente.

Di conseguenza, con la decisione d’appello non si può che confermare la pena inflitta in prima sede di 24 mesi di detenzione.

Sospensione condizionale della pena detentiva

  1. Con il suo appello il procuratore pubblico ha postulato una pena da espiare integralmente, mentre la difesa ha chiesto che la stessa venga integralmente sospesa.

I primi giudici hanno concluso a favore di una pena sospesa solo parzialmente, da espiare in misura di 6 mesi.

Nonostante nei considerandi della sentenza appellata (n. 80 pag. 57) sia stato definito in due anni, il periodo di prova del dispositivo (punto n. 4) è stato ordinato per tre anni.

  1. L’art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Di principio, quindi, se l’autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell’art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l’eccezione (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2). Quest’ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma.

Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell’autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra “tutto o niente” (STF 6B_996/2014 dell’8 settembre 2015, consid. 2).

Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell’autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d’animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

  1. Nel caso concreto, a fronte di una prevenuta incensurata, se è vero che con molta probabilità IM 1 si ricongiungerà con il correo non appena scarcerata, lasciando aperti spiragli a dubbi circa il suo reale abbandono del mondo della prostituzione e, quindi, circa un’eventuale recidiva, così come è vero che con il suo comportamento processuale ha pure dato adito a qualche perplessità circa la reale elaborazione di quanto fatto, non si può d’altro canto sostenere che ciò sia sufficiente a fondare una prognosi negativa e a sconfessare completamente la presunzione legale di quella positiva.

A mente di chi scrive, ci si trova qui di fronte ad una situazione d’incertezza che, se da un lato non giustifica un’espiazione completa della pena detentiva, dall’altro non lascia del tutto tranquilla la Corte d’appello sul futuro comportamento della prevenuta.

In un simile contesto, l’espiazione di una parte della pena si giustifica quindi al livello di prevenzione speciale, poiché consente alla condannata di rendersi conto concretamente della gravità di quanto fatto e di iniziare una rielaborazione. Il distacco forzato dal compagno e dai cognati, che, non solo appartengono, ma addirittura rappresentano l’ambiente criminogeno che l’ha portata a delinquere, non può che essere un evento positivo, che le darà la possibilità di rivedere quanto fatto sotto un’altra ottica.

Di conseguenza si impone una sospensione condizionale parziale della pena detentiva, da confermare in 6 mesi da espiare e 18 sospesi, con un periodo di prova che può essere fissato in tre anni.

Pretese civili

  1. Con l’appello incidentale, l’accusatrice privata ha chiesto il risconoscimento delle sue pretese così come da sua istanza 27 luglio 2015.

Da tale allegato (doc. dib. di primo grado n. 1) risulta che PC 1 ha chiesto il risarcimento dei seguenti importi:

  • fr. 15'645.90 per spese legali

  • fr. 2'004.50 di spese per l’abbonamento telefonico

  • fr. 60'000.00 per indennizzo del provento della sua

prostituzione

  • fr. 6'000.00 per il torto morale, oltre interessi al 5%

dall’agosto 2014

per complessivi fr. 83'650.40.

Al processo d’appello l’accusatrice privata ha prodotto un’istanza aggiornata, che diverge negli importi testé indicati unicamente per quanto concerne le spese legali, aumentate a fr. 21'042.70 in considerazione delle spese per l’appello e della nota professionale del precedente patrocinatore, tassata il 14 aprile 2015 dal procuratore pubblico.

In prima sede sono stati riconosciuti a favore dell’accusatrice privata fr. 41'945.90, composti da fr. 15'645.90 di spese legali, fr. 26'300.- di danno e fr. 1'000.- di indennità per torto morale (sentenza impugnata, consid. n. 81 pag. 57), con l’indicazione che la sua istanza di risarcimento è stata accolta integralmente.

  1. In base all’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

Per l’art 47 CO, in caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, considerate le particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti della vittima un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (si tratta di un caso particolare di applicazione, in ambito di riparazione morale, della regola generale di cui all’art. 49 CO; SJ 2013 I 170 del 9 aprile 2013; DTF 123 III 204).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

  1. Essendo stato impugnato solo dall’AP e affinché vi sia un aumento degli importi riconosciuti, si deve partire dal presupposto che almeno quelli stabiliti nel dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sono riconosciuti.

Il provento dell’attività di prostituzione non è stato quantificato con sufficiente certezza. Non risulta da nessuna parte su quali basi la Corte di prime cure abbia potuto scrivere che l’istanza di indennizzo è stata ridotta dall’AP a fr. 41'945.90, rispettivamente quali siano i fondamenti dei calcoli che hanno portato i giudici a quantificare il danno provato in fr. 26'300.-.

Preso atto, poi, che in atti non sussistono sufficienti elementi per poter approfondire la tematica, la decisione sulle pretese di risarcimento che vanno oltre l’importo summenzionato impone ulteriori approfondimenti. Pertanto, in questa sede, non si può far altro che confermare quanto deciso con la sentenza impugnata, cioè di rinviare la vittima al competente foro civile per le sue restanti rivendicazioni.

L’aumento a fr. 21'042.70 delle spese legali non fa parte del danno cagionato dall’imputata. In primo luogo in tale cifra sono comprese due volte le spese per il patrocinio dell’avv. __________. Si tratta di un errore evidente e dunque fr. 3'125.95 sono in ogni caso da dedurre dalla somma richiesta. Inoltre, essendo i costi della procedura di fronte alla scrivente Corte stati cagionati dall’appello principale del procuratore, e non certo da quello dell’imputata, concernente unicamente la pena, questione sulla quale l’accusatrice privata non si può esprimere, essi non possono venire accollati alla condannata.

La quantificazione in fr. 1'000.- del torto morale, appare corretta, tenuto conto del fatto che darsi alla prostituzione è stata una scelta libera della vittima e che non le è mai stata usata violenza.

  1. Per tutto quanto precede, in definitiva sia l’appello del procuratore pubblico che entrambi gli appelli incidentali devono essere integralmente respinti.

Spese

  1. Visto l’esito degli appelli, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico della condannata.

Gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) per cui quelli relativi all’appello del procuratore pubblico sono accollati integralmente allo Stato. Quelli dell’appello incidentale dell’imputata sono posti a suo carico e quelli dell’appello incidentale dell’accusatrice privata a carico di quest’ultima; nel loro pagamento, essendo le due donne state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria, subentra lo Stato.

Tassazione delle note d’onorario

  1. L’avv. DI 1 e l’avv. RA 1 sono intervenuti quali patrocinatori d’ufficio sia nell’ambito della procedura concernente l’istanza di scarcerazione dell’imputata dinanzi alla direzione di questa Corte, sia in quello della procedura d’appello di merito.

Le retribuzioni per entrambi i legali, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), sono stabilite sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

  1. Il tempo esposto dall’avv. RA 1, vista l’assenza di difficoltà che implicavano i suoi interventi in giudizio nonché la vicinanza temporale fra il dibattimento di primo e secondo grado che gli ha permesso di avvalersi del suo pregresso lavoro preparatorio, appare manifestamente eccessivo.

Delle 15 ore e 40 minuti indicate dal legale risultano adeguate soltanto 5 ore e 10 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 930.-.

a. Non vengono invece accettate 10 ore e 20 min. per i seguenti motivi:

  • il dispendio orario complessivo esposto per lo studio degli atti e per l’allestimento degli allegati (dichiarazione d’appello e istanza di risarcimento) di 2 ore e 40 min. risulta del tutto sproporzionato, ritenuta l’esiguità delle difficoltà giuridiche e fattuali da affrontare in appello, per le quali, a mente di questa Corte, si giustifica 1 ora di lavoro;

  • il tempo complessivo esposto di 1 ora e 20 min. per l’allestimento di 3 lettere alla cliente è pure eccessivo rispetto alla semplicità dell’intervento; esso va pertanto ridotto a 40 minuti, tempo più che sufficiente per aggiornarla sull’evoluzione del procedimento;

  • il tempo di 3 ore indicato per la preparazione del dibattimento d’appello è sproporzionato, ritenuto che per l’arringa il legale ha potuto fruire ampiamente del lavoro già effettuato per la preparazione del processo di prime cure, e va ridotto a 1 ora;

  • si giustifica il dispendio di 30 minuti esposto per la partecipazione all’udienza indetta a seguito dell’istanza di scarcerazione dell’imputata, mentre va ridimensionata la stima di 8 ore per il dibattimento d’appello che è, invece, durato 2 ore.

b. Le spese vanno riconosciute nella misura di fr. 93.- corrispondenti all’importo forfetario pari al 10% dell’onorario.

c. L’IVA va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 81.85.

d. La nota professionale dell’ avv. RA 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 1'104.85. PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).

  1. Il tempo esposto dall’avv. DI 1 va, invece, ridimensionato in modo più circoscritto alla luce della maggiore complessità del suo intervento.

Delle 13 ore e 20 minuti indicate dal legale appaiono adeguate 11 ore e 40 minuti, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2’100.-.

a. Non vengono invece approvate 1 ora e 40 min. in quanto il tempo dedicato ai colloqui con la cliente, indicato in complessive 2 ore e 40 min., è eccessivo, alla luce dei pregressi incontri del legale con la stessa non lontani nel tempo per la preparazione del dibattimento di prime cure, e va ridotto a 1 ora.

b. Le spese esposte pari a fr. 140.- sono congrue e pertanto vanno riconosciute per intero.

c. L’IVA va calcolata nella misura dell’8% ed è pari a fr. 179.20.

d. La nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'419.20. IM 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 9, 10, 77, 80, 84, 122 e segg., 139, 263, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 433 CPP;

40, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 69, 195 e 199 CP;

115 cpv. 1 lett. c, 118 cpv. 1 LStr

8 cpv. 1 e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 e 3 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

41 e segg. CO;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello principale del procuratore pubblico è respinto.

b. L’appello incidentale di IM 1 è respinto.

c. L’appello incidentale dell’accusatrice privata è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 1.3., 1.4., 6, 8 e 9 della sentenza 27 luglio 2015 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole,

oltre che di esercizio illecito della prostituzione ripetuto per i fatti di cui al pto. 3.1. AA, di infrazione alla LF sugli stranieri / attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti di cui al pto. 4. AA e di inganno nei confronti delle autorità ripetuto per i fatti di cui al pto. 5. AA (condanne passate in giudicato), di:

promovimento della prostituzione

per avere,

nel periodo compreso tra la fine giugno/inizio luglio 2014 ed il 10 novembre 2014,

a __________ e __________,

agendo in correità con il compagno __________,

allo scopo di trarne un indebito vantaggio,

reclutato la connazionale PC 1 a __________ (__________), ottenendo il suo consenso a trasferirsi a __________ per esercitare la prostituzione,

chiedendo sistematicamente la consegna del provento di tale esercizio, per un ammontare complessivo di almeno CHF 26'300.-,

leso la libertà d’azione di PC 1,

imponendole i luoghi dove esercitare la prostituzione, le prestazioni, i tempi e le tariffe,

sorvegliandone costantemente l’attività,

imponendole di accettare qualsiasi tipo di cliente e di soddisfare ogni sua richiesta,

impartendole istruzioni sulla propria igiene personale,

impedendole di uscire o limitandole il tempo e i luoghi,

controllando e limitando i contatti con i suoi famigliari in __________,

obbligandola a consegnare sistematicamente il provento della prostituzione,

mantenuto PC 1 nella prostituzione,

imponendole di continuare l’attività di prostituzione, malgrado la sua intenzione di smettere o di avere periodi di pausa.

1.2. IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di tratta di esseri umani e esercizio illecito della prostituzione ripetuto, per i fatti indicati ai punti n. 1, 3.2. e 3.3. dell’AA.

1.3. IM 1 è condannata:

1.3.1. alla pena detentiva di 2 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.3.2. al pagamento della multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni;

1.3.3. al pagamento all’accusatrice privata PC 1 dell’importo di fr. 41'945.90 a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 15'645.90 per spese legali sino al processo di primo grado, e fr. 26'300.- quale danno, oltre a fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale.

1.3.3.1. Per le restanti pretese, l’accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.

1.3.4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e dei disborsi per il processo di prime cure.

1.4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 6 (sei) mesi, la pena è da espiare.

  1. Essendo la parte di pena non sospesa condizionalmente già stata espiata, è ordinata l’immediata scarcerazione della condannata.

a. La nota professionale dell’avv. DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 2’100.--

  • spese fr. 140.--

  • IVA (8%) fr. 179.20

Totale fr. 2'419.20

ed è posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

aa. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'419.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

b. La nota professionale dell’avv. RA 1 è approvata per:

  • onorario fr. 930.--

  • spese fr. 93.--

  • IVA (8%) fr. 81.85

Totale fr. 1'104.85

ed è a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

bb. L’AP PC 1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'104.85 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP in combinato disposto con l’art. 138 cpv. 1 CPP).

3.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

  1. Gli oneri processuali d'appello principale, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali d'appello incidentale dell’accusata, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

  1. Gli oneri processuali d'appello incidentale dell’accusatrice privata, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a suo carico e, per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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