Incarto n. 17.2015.112
Locarno 17 dicembre 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 giugno 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata il 17 giugno 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 29 luglio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 30 luglio 2015;
esaminati gli atti;
preso atto che A. Il 17 gennaio 2012, la Sezione Teseu della polizia cantonale, in collaborazione con il Reparto Mobile del Sopraceneri e la Gendarmeria territoriale di Locarno, ha eseguito un controllo presso lo Snack Bar __________ e l’adiacente Albergo __________ a __________. Il controllo ha portato all’avvio di un’inchiesta per infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed esercizio illecito della prostituzione nei confronti di 11 donne straniere (2 cittadine brasiliane, 4 cittadine rumene, 1 cittadina marocchina, 1 cittadina venezuelana, 1 cittadina ucraina, 1 cittadina lettone e 1 cittadina uruguayana), sospettate di esercitare illegalmente la prostituzione presso i citati esercizi pubblici, adescando i clienti presso lo snack bar e poi accompagnandosi con loro nelle stanze dell’adiacente albergo (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2012, AI 1). L’inchiesta è poi sfociata nella condanna di 10 di loro - con decreti d’accusa tutti passati in giudicato - a pene pecuniarie sospese assortite, tutte, della multa (cfr. DA agli atti).
B. Successivamente al fermo delle donne, è stata avviata un’inchiesta penale anche nei confronti di AP 1, all’epoca dei fatti azionista e amministratore unico della __________, società che si occupava della gestione dei due esercizi pubblici in discussione, e di IM 1 e __________, gerenti rispettivamente dello Snack Bar __________ e dell’albergo __________ (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22 maggio 2012, AI 1).
Interrogati dalla polizia, AP 1, IM 1 e __________ hanno innanzitutto chiarito le loro mansioni all’interno dei due esercizi pubblici. IM 1 ha detto di occuparsi della gestione del bar, in particolare di servire la clientela e di effettuare i conti e le pulizie a fine serata (VI IM 1, allegato 5 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2015, AI 1, pag.2), mentre __________ ha riferito di cucinare per gli ospiti dell’albergo e di provvedere alla loro accoglienza, ma non alla loro registrazione e notifica (VI __________ 16.04.2012, allegato 8 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2015, AI 1, pagg. 2 e 6).
AP 1, da parte sua, ha ammesso di affiancare attivamente __________ nella gestione dell’albergo, occupandosi delle notifiche degli ospiti e dell’incasso degli affitti per le camere mentre, per quanto riguarda il bar, ha riferito di occuparsi unicamente del conteggio dell’incasso giornaliero e della chiusura (PS 23.04.2012, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2012, AI 1, pag. 2).
AP 1 e IM 1 hanno, poi, dichiarato di non sapere che all’interno dei due esercizi pubblici venisse esercitata la prostituzione: hanno affermato che, per loro, le ragazze erano normali turiste soggiornanti presso l’albergo, rispettivamente normali clienti del bar (PS 23.04.2012, allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2012, AI 1, pag. 3; VI IM 1 17.04.2012, allegato 5 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2015, AI 1, pagg. 3-4). __________ ha, invece, ammesso - seppur con evidente reticenza – di avere, con l’andare del tempo, sospettato (sic!) che le donne che frequentavano l’albergo erano prostitute (VI __________ 16.04.2012, allegato 8 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 22.05.2015, AI 1, pag. 6).
C. Con decreto d’accusa 11 febbraio 2013, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri, per avere facilitato il soggiorno di almeno 11 cittadine straniere prive del necessario permesso (art. 116 cpv. 1 lett. a LStr) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 55 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
La pena era da intendersi come interamente aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 25 settembre 2012.
Il PP non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale a suo tempo concesso sia alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere (sentenza 12.10.2010 della Pretura penale) sia a quella di 15 aliquote giornaliere di cui al DA 18.10.2010: ha, semplicemente, proposto di prolungarne di 1 anno il periodo di prova.
D. Con decreti d’accusa 11 febbraio 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto anche IM 1 e __________ autori colpevoli di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri per i medesimi fatti.
E. Avverso il DA, AP 1 e IM 1 hanno interposto tempestiva opposizione.
Il DA emesso nei confronti di __________ è, invece, passato incontestato in giudicato.
F. In occasione del dibattimento di primo grado, il procuratore pubblico ha chiesto di prospettare agli imputati, oltre all’imputazione (contemplata nel DA) di aver facilitato il soggiorno illegale di almeno 11 donne straniere prive di un valido permesso (reato previsto dall’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr), quella di aver procurato loro un’attività lucrativa (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr).
G. Interrogato dal pretore al dibattimento di primo grado, AP 1 ha modificato la sua iniziale versione ammettendo, non solo che le ospiti dell’albergo __________ vi esercitavano la prostituzione, ma anche che di ciò tutti erano al corrente:
“ Le ospiti facevano, come sapevano tutti, la prostituzione. Nelle mie prime deposizioni ero stato consigliato dal proprietario (…), e dal suo avvocato, di seguire la linea e quindi di dire che le ospiti erano delle turiste. Le ospiti erano dedite alla prostituzione. (…) Non mi risulta che il Municipio di Losone abbia mai preso provvedimenti, quali ordini di chiusura o cessazione della prostituzione. Ogni tanto alcune ospiti del ______ andavano anche in altri luoghi, segnatamente night clubs” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pagg. 1-2);
Anche IM 1 si è allineata alle dichiarazioni di AP 1:
“ Quando ho preso la gerenza si intuiva e si capiva che nel __________ vicino veniva anche svolta la prostituzione. Con AP 1 non avevamo esplicitamente parlato di ciò. Alla fine io dovevo gestire il mio Sanck Bar e non erano affari miei quello che succedeva nel commercio vicino. (…) Non sono stupida, capivo che le clienti del __________ venivano nel mio Bar per conoscere chi poi potenzialmente avrebbe potuto accompagnarle nel __________ a cotè. Posso però specificare che altre andavano anche in altri posti, ad esempio nel night club che si trova a circa 1 km dallo Snack Bar in questione” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. di primo grado, pagg. 1-2);
H. Con sentenza 17 giugno 2014 (intimata il 29 luglio 2015), il pretore ha ritenuto AP 1 e IM 1 colpevoli di aver procurato un’attività illegale in Svizzera a cittadini stranieri sprovvisti di permesso (art. 116 cpv. 1 let. b LStr).
Li ha, invece, prosciolti dall’imputazione di averne facilitato il soggiorno illegale in Svizzera (art. 16 cpv. 1 let. a LStr).
Dopo avere respinto le obiezioni degli imputati sulla violazione del diritto al contradditorio e sull’inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio delle prostitute fermate nel __________ la sera del controllo, per motivare la condanna ex art. 116 cpv. 1 let. b LStr, il primo giudice ha, in sostanza, rilevato che:
non vi sono dubbi che le donne controllate al __________ hanno esercitato illegalmente la prostituzione;
AP 1 e IM 1 sapevano che le donne esercitavano la prostituzione nei due citati locali;
AP 1, quale amministratore unico della __________ e sostanziale gerente del __________, e IM 1, quale gerente dello Snack Bar __________, erano responsabili di ciò che accadeva all’interno delle due strutture.
Il pretore ha, poi, spiegato come i due condannati hanno procurato un’attività lucrativa a donne straniere sprovviste di permesso:
“ in una duplice maniera: da un lato concorrendo nel far in modo che le sovracitate signore avessero un luogo dove poter adescare in tutta tranquillità i potenziali clienti (Snack bar __________), rispettivamente nel mettere a disposizione un luogo dove offrire le loro prestazioni sessuali a pagamento nonché soggiornare e risposarsi nei momenti in cui non lavoravano (Albergo __________); d’altro canto, hanno omesso di sincerarsi del carattere legale dell’attività svolta dalle donne all’interno dei rispettivi stabili in cui lavoravano in via __________ a __________” (sentenza impugnata, consid. 9-10, pagg. 17-20);
Il primo giudice ha, quindi, condannato AP 1 e IM 1 a pene pecuniarie sospese. In particolare, AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria – interamente aggiuntiva a quella 30 aliquote giornaliere decretata nei suoi confronti dalla pretura penale il 25.09.2012 - di 20 aliquote giornaliere di fr. 80.- ciascuna, per complessivi fr.
1'600.-, oltre che alla multa di fr. 320.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
La pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene pecuniarie inflitte a AP 1 il 12 e il 18 ottobre 2010.
I. Con dichiarazione d’appello 30 luglio 2015, AP 1 ha manifestato la sua volontà di impugnare la citata sentenza e, nella successiva motivazione scritta del 15 ottobre 2015 (art. 406 cpv. 3 CPP), ha precisato di chiedere il suo proscioglimento, sostenendo che:
i verbali delle prostitute fermate al __________ non sono utilizzabili per più motivi. Innanzitutto perché non è stato garantito il suo diritto al contradditorio, poi perché non vi sono agli atti i “verbali diritti e obblighi” sottoscritti dalle imputate e, pertanto, non è possibile verificare se vi è stata una violazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. a CPP e, infine, perché non è dimostrato che le donne interrogate conoscessero effettivamente la lingua italiana e, di conseguenza, non è possibile escludere che la presenza di un’interprete fosse necessaria;
i verbali di interrogatorio dei due imputati davanti alla polizia sono inutilizzabili poiché non sono state fornite loro le informazioni prescritte dall’art. 158 CPP;
non vi è la prova del fatto che l’appellante sapesse o dovesse sapere che le ragazze soggiornanti presso il __________ fossero sprovviste di regolare permesso per l’esercizio di un’attività lavorativa (doc. X);
IM 1 non ha, invece, impugnato la sentenza di primo grado.
L. Con scritto 20 ottobre 2015, il presidente della Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi alla decisione di questa Corte (doc. XII).
Il procuratore pubblico, limitandosi ad osservare che l’appellante ha riproposto le medesime censure già sollevate davanti all’istanza inferiore e da questa giustamente respinte, ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata (doc. XIII).
considerato che
Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che procura un’attività lucrativa ai sensi della precitata disposizione - e ne realizza, pertanto, gli elementi costitutivi oggettivi - colui che favorisce o facilita l’esercizio illegale di un’attività lucrativa in Svizzera da parte di un cittadino straniero sprovvisto del necessario permesso, rendendosi dunque complice di una violazione dell’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr (DTF 137 IV 153 consid. 1.7 e 1.8; Hans Maurer, in StGB Kommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch und weitere einschlägige Erlasse mit Kommentar zu StGB, JStG, den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG, 19. Auflage, n.8 ad art. 116 LStr; Andreas Zünd, in Migrationsrecht Kommentar Schweizerisches Ausländergesetz (AuG) und Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit weiteren Erlassen, 3. Auflage, n. 5 ad art. 116 Lstr, pag. 310; Luzia Vetterli, Gabriella D’Addario Di Paolo, in Bundesgesetz über di Ausländerinnen und Ausländer (AuG), n. 15 ad art. 116 LStr, pag. 1190);
Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. b LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà, di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale.
Il Tribunale federale ha, in particolare, ammesso la violazione dell’art. 116 cpv. 1 lett. b LStr da parte di colui che, a pagamento, mette a disposizione di prostitute straniere i locali in cui esercitare la loro attività, sapendo o dovendo presumere che le donne sono sprovviste di un regolare permesso di lavoro in Svizzera (DTF 137 IV 153 consid. 1.9; STF del 04.04.2012, inc. 6B_658/2011, consid. 2.1).
AP 1 era non solo l’amministratore unico della società gestrice dell’albergo (__________), ma ricopriva un ruolo centrale nella gestione concreta del __________, occupandosi in particolare - come ribadito nella sua motivazione scritta d’appello (X, pagg. 12-13) - della registrazione e delle notifiche delle ospiti dell’albergo e assumendo, pertanto, la posizione di gerente di fatto della struttura;
nelle camere del __________ si esercitava la prostituzione e AP 1, così come da egli ammesso al dibattimento di primo grado, ne era al corrente (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pagg. 1-2);
la prostituzione era esercitata illegalmente: le donne fermate sono state tutte, tranne una, condannate con decreti d’accusa cresciuti in giudicato per infrazione alla LStr e esercizio illecito della prostituzione e AP 1 non ha mai messo in discussione il fatto che le prostitute (perlomeno quelle presenti la sera del controllo di polizia) non disponevano di un valida autorizzazione per l’esercizio di una simile attività lucrativa nel nostro Cantone, così come emerso dalle procedure penali avviate nei loro confronti;
b. Contestata, in questa sede, è unicamente la consapevolezza di AP 1 del fatto che le prostitute attive presso il __________ fossero prive dell’autorizzazione necessaria per esercitare la prostituzione nel nostro Cantone.
Si tratta di una contestazione che può essere risolta senza far riferimento ai verbali di audizione delle prostitute controllate al __________ e ai verbali di interrogatorio di polizia di AP 1 e di IM 1: ciò rende superfluo entrare nel merito delle obiezioni sollevate dall’appellante in relazione alla violazione del diritto al contradditorio e al mancato rispetto dell’art. 158 CPP.
La questione di sapere se AP 1 sapeva, o perlomeno doveva presumere, che le prostitute attive presso il __________ e a cui egli affittava le camere non disponevano dell’autorizzazione necessaria per esercitare la prostituzione si risolve, infatti, valutando la sua credibilità.
Credibilità che, di primo acchito, risulta minata, se non azzerata, dal fatto che egli ha, inizialmente, mentito agli inquirenti affermando di non sapere che presso il __________ da lui gestito si esercitava la prostituzione.
È, infatti, soltanto dopo avere capito che tale sua tesi risultava del tutto inverosimile - già soltanto per il fatto, notorio, che numerosi siti web indicavano che il __________ era comunemente noto come un postribolo (cfr. documenti in atti) - che AP 1 ha cercato un’altra via per togliersi d’impaccio ed ha, così, imboccato l’unica che gli rimaneva, e cioè quella relativa all’aspetto soggettivo del reato sostenendo che egli non sapeva che le prostitute non fossero in regola con la legislazione cantonale.
L’argomentazione non è credibile.
Dapprima, perché essa è irrimediabilmente tardiva. Infatti, se così fosse davvero stato, invece di mentire agli inquirenti pretendendo di non sapere una realtà nota a tutti tanto che di essa si dava notizia in internet, AP 1 si sarebbe, da subito, difeso dall’imputazione che gli veniva fatta dicendo a chi lo sentiva di esser stato convinto che le prostitute che lavoravano nel suo EP avessero chiesto la necessaria autorizzazione cantonale.
E identica argomentazione avrebbe fatto valere davanti al giudice di primo grado.
Invece è soltanto in questa sede che egli adduce tale sua pretesa ignoranza.
Ciò considerato, non ha da essere argomentato ulteriormente per spiegare che l’iniziale e macroscopica bugia e la tardività della nuova argomentazione minano irrimediabilmente la credibilità di AP 1.
Del resto, seppure non platealmente come la prima, anche la nuova argomentazione risulta, in sé, inverosimile.
Non va, infatti, dimenticato che AP 1 ha alle spalle una condanna per infrazione alla LStr per avere impiegato una straniera non autorizzata ad esercitare attività lucrativa nel nostro paese (cfr. doc. 31 pretura penale). Quindi, gli era ben nota la necessità per gli stranieri che intendono lavorare nel nostro paese di preventivamente regolarizzare la loro situazione alla luce della nostra legislazione. Parimenti, gli era ben nota la responsabilità penale in cui incorrono coloro che, in un modo o nell’altro, offrono o permettono agli stranieri senza permesso di lavorare. Inoltre, ben si può considerare - anche alla luce dei fin troppo numerosi dibattiti politici relativi alla questione dell’esercizio della prostituzione nel nostro Cantone - che altrettanto noto (anche per motivi professionali, essendo egli un “gestore” di bordello) gli era il fatto che molte donne straniere esercitano tale attività nel nostro Cantone senza preventivamente ossequiare gli obblighi imposti dalla legge cantonale in materia. Pretendere, in queste condizioni, che egli aveva, sulla questione, l’ingenuità di un bambino, significa voler prendere le autorità per il naso.
Ne deriva l’accertamento che egli sapeva che le prostitute che lavoravano nel suo _______ non avevano ossequiato la legislazione cantonale.
A titolo unicamente abbondanziale, si osserva, infine, che è, peraltro, compito di ogni responsabile - anche solo di fatto - di EP di assicurarsi e fare in modo che all’interno del suo locale vengano rispettate le leggi (art 21 LEAR): in questo senso, quand’anche si dovesse ammettere che AP 1 non ha chiesto alle sue clienti se fossero in regola con la legislazione cantonale, si dovrebbe concludere che, conto tenuto dell’elevatissimo rischio che consapevolmente si assumeva non facendolo, egli si sarebbe reso autore colpevole del reato che gli è stato imputato (almeno) per dolo eventuale.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e AP 1 dichiarato autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 lett. b per aver procurato un’attività lavorativa in Svizzera ad almeno 10 cittadine straniere (e non 11 visto l’annullamento del DA a carico di __________, cfr. sentenza impugnata consid. 4, pagg. 11-12) sprovviste del necessario permesso;
c. La pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e interamente aggiuntiva alla pena di 30 aliquote giornaliere decretata nei suoi confronti dalla pretura penale il 25.09.2012, così come la multa di fr. 320.- decise dal primo giudice - peraltro, non oggetto di specifica contestazione - appaiono adeguate alla colpa dell’appellante e vanno, pertanto, confermate.
Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in fr. 80.- (rimasto incontestato) merita conferma.
Parimenti merita conferma l’(incontestato) prolungamento del periodo di prova delle pene pecuniarie inflitte all’imputato dalla Pretura penale e dal Ministero pubblico il 12 e il 18 ottobre 2010.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
116 cpv. 1 lett. b LStr
nonché sulle spese l’art. 428 CPP
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stranieri per avere, a __________, nel periodo 11 aprile 2011 – 17 gennaio 2012, nella sua qualità di gerente di fatto dell’Albergo __________, procurato un’attività lucrativa ad almeno 10 cittadine straniere, prive del necessario permesso
e meglio come descritto nel DA e precisato nei considerandi.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per un totale di fr. 1’600.- (milleseicento), a valere quale pena aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - inflittagli il 25 settembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona;
1.2.2. alla multa di fr. 320.- (trecentoventi), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 4;
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'275.- (milleduecentosettantacinque) per il procedimento di primo grado.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Il periodo di prova di 2 anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 dalla Pretura penale di Bellinzona il 12 ottobre 2010 è prorogato di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
Il periodo di prova di 3 anni relativo alla sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta a AP 1 con decreto d’accusa 18 ottobre 2010 è prorogato di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.