Incarto n. 17.2015.107
Locarno 7 dicembre 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 maggio 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 luglio 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 29 luglio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con decreto d’accusa n. 3218/402 del 23 gennaio 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione e d’inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i seguenti fatti avvenuti a __________ il 14 settembre 2014:
“ alla guida del bus di linea __________, nell’affrontare una curva piegante a destra si spostava negligentemente a sinistra invadendo la corsia di contromano e collidere (recte collidendo) con la fiancata sinistra del proprio veicolo con un motociclista sopraggiungente in senso inverso. In seguito si allontanava omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso d’incidente”.
L’autorità amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr. 400.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 180.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 maggio 2015, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha, da un lato, prosciolto l’imputato dall’accusa d’inosservanza dei doveri in caso d'incidente e lo ha, dall’altro, ritenuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione. In applicazione della pena egli lo ha, quindi, condannato alla multa di fr. 200.-, ponendo gli oneri processuali a suo carico in ragione di fr. 555.- e a carico dello Stato in ragione degli ulteriori fr. 250.-.
C. Con scritto 28 maggio 2015 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 29 luglio 2015, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato la sua assoluzione da ogni accusa e ha protestato tasse e spese di procedura, oltre ad un’indennità di fr. 2'500.- per spese legali.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 30 luglio 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Col relativo allegato, inoltrato il 25 agosto 2015, l’appellante ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, aumentando tuttavia l’importo dell’indennità per spese legali a fr. 3'000.-.
E. Con scritto 31 agosto 2015, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni sull’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
b. Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
“ il 14 settembre 2014, verso le ore 13.20, mi trovavo a circolare alla guida del motoveicolo surriferito, sulla strada cantonale, proveniente da Locarno con destinazione il domicilio (tempo libero). Portavo regolarmente il casco di protezione ed avevo accese le luci anabbaglianti. Tempo bello, fondo stradale asciutto. In un tratto rettilineo, leggermente in salita, avevo modo di circolare ad una velocità di circa 50 km/h (seconda marcia inserita). In senso contrario alla mia direzione di marcia, ho avuto modo di notare che stava sopraggiungendo il conducente di un autobus della società Fart, il quale, sortito da una curva per lui piegante verso destra, per un motivo a me sconosciuto, veniva a trovarsi sulla corsia da me percorsa. In buona sostanza si trovava in contromano. La velocità tenuta dal conducente del bus ritengo possa quantificarla in circa 30/40 km/h. Ciò in riferimento alla mia pluriennale esperienza quale autista di torpedoni. In sella alla moto, ho rallentato, decelerando ed, in contemporanea, il conducente del mezzo pesante ha sterzato leggermente alla sua destra. In queste frazioni di secondi, mi è passato per la mente di scansare il bus, completamente alla sua sinistra, pensiero che ho accantonato immediatamente per la problematica se fosse sopraggiunto regolarmente un qualche veicolo sulla propria corsia. Di fatto, il conducente ha continuato nella sua traiettoria (sempre sulla mia corsia), tanto che riuscivo inizialmente ad evitare la collisione con la parte anteriore del bus, ma in seguito vi era la collisione che avveniva con la fiancata sinistra del torpedone e la mia spalla destra (recte sinistra). Devo menzionare che alla mia destra vi era il guardavia laterale. In pratica è successo che non avevo lo spazio materiale per poter continuare la mia marcia. Oltre al fatto di essere stato urtato alla spalla, a seguito di ciò, urtavo, con la gamba destra il guidovia laterale. Il motoveicolo urtava il guardavia, riportando danni al cerchione anteriore, forcella e parte inferiore della carenatura. Non sono rovinato al suolo, per il semplice motivo che sono rimasto schiacciato a mo’ di sandwich tra la fiancata ed il guidovia. Pertanto l'impatto è avvenuto tra la fiancata del bus e la mia persona fisica. Ritengo che quando è avvenuto l'impatto da parte mia circolassi ad una velocità di circa 20 km/h. A seguito del sinistro ho riportato ferite alla spalla, gamba, gomito di sinistra. Per l'entità esatta faccio capo al certificato medico redatto in data 1 ottobre 2014 da parte dell'Ospedale Regionale __________ di __________. (…). Ho proseguito per alcun metri raggiungendo uno spiazzo, per poi parcheggiare il motoveicolo e sincerarmi delle mie condizioni fisiche. In detto spiazzo vi era una persona, la quale ha avuto modo di notare la dinamica del sinistro. Pertanto, cito a testimoniare il Signor __________ (cfr. suo verbale allegato all’AI 1, pag. 2-3).
“ In data 14.09.2014 verso le 13.15 mi trovavo a __________ in uno spiazzo in quanto avevo passeggiato per il paese. Ad un tratto vedevo un bus della Fart che scendeva da via __________. Notavo che l'autista stava guidando con una sola mano, con l'altra non so cosa stesse facendo. Il bus mentre affrontava la curva piegante a sinistra, invadeva completamente la corsia opposta nonostante la strada fosse molto larga e ci passassero due camion tranquillamente. Da via __________ udivo il motore di un motoveicolo che sopraggiungeva. Mentre il bus affrontava la curva, notavo che passava a circa 30 cm dal guardrail di sinistra. Subito dopo udivo un forte colpo provenire dall'altezza del bus. Un attimo dopo vedevo sopraggiungere un motoveicolo che si fermava nello spiazzo in cui ero io” (cfr. suo verbale allegato all’AI 1).
“ Al momento dell'evento ero alla guida del veicolo dì linea marca Neoplan colore blu targato __________ (…) Arrivavo da __________ per recarmi a __________ e nel veicolo di linea vi saranno state 45-47 persone, non ero allacciato con la cintura di sicurezza in quanto non obbligatoria per questo veicolo, le luci anabbaglianti erano accese, il tempo era bello e il fondo stradale asciutto. La visuale era buona e la mia attenzione era rivolta verso la strada. lo procedevo a una velocità di circa 20 km/h su un tratto di strada con il limite massimo di 50 km/h. A precisa domanda rispondo di rammentare con esattezza sia la data come pure il luogo e la dinamica di quanto segnalato dal signor __________, domiciliato a __________ e conducente del motoveicolo che ho incrociato quel giorno scendendo in direzione di Locarno mentre mi trovavo a svolgere le mie mansioni di autista professionale per conto della FART. (…) devo dire con tutta onestà che rammento l'accaduto, nel scendere in direzione di Locarno e nell'abbordare una curva per me piegante a destra, quest'ultima l'affrontavo leggermente allargato. Fra il mio mezzo ed il muro alla mia destra vi sarà stato circa un metro. Durante questa manovra che eseguivo ad una velocità da me stimata di km/h 20 al massimo, mi sono trovato d'improvviso all'altezza dello spigolo sinistro dell'autobus un motoveicolo. Il motociclista talmente era vicino al mio mezzo non ho neppure fatto a tempo ad azionare i freni. D1: __________ asserisce che fra lui medesimo e l'autobus da lei condotto vi è stato un contatto. Cosa risponde in merito? R1: lo non ho udito nessun contatto. Con lo specchietto laterale ho controllato che non vi fosse un contatto, per questo motivo non mi sono arrestato e seppure spaventato da quanto avvenuto ho proseguito la mia corsa. Ribadisco da quanto ho potuto notare nello specchietto retrovisore laterale sinistro, il motociclista era ancora in piedi e non mi è sembrato avesse colliso con l'autobus” (cfr. suo verbale allegato all’AI 1).
Il rapporto di polizia consta di alcune foto che illustrano lo stato dei luoghi nel punto in cui i veicoli condotti dall’imputato e da __________ si sono incrociati (cfr. foto allegate all’AI 1).
Durante il dibattimento di primo grado sia l’autista del bus che il centauro si sono, nella sostanza, riconfermati nelle proprie allegazioni. L’imputato ha precisato che, che nel momento dei fatti qui in discussione, egli non procedeva a 20 km/h, bensì a “passo d’uomo, ero quasi fermo” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Dal canto suo __________ ha precisato che:
“ La collisione con il bus è avvenuta con la mia spalla sinistra (rettificando, quindi, la precedente dichiarazione secondo cui la collisione era avvenuta con la spalla destra, ndr.) e inoltre con la parte posteriore della moto. Quest'ultimo danno è minimo ed è stato notato solo in un secondo tempo dal carrozziere. In pratica la parte posteriore della moto che è un po' più larga a leggermente strisciato contro il bus. Non sono in grado di dire per che lunghezza sia avvenuta la strisciata, forse anche solo 10 o 20 centimetri. Il bus circolava molto a sinistra e nell’eseguire la curva ha fatto si che io mi trovassi come in un imbuto. È così successo che quando mi trovavo all'incirca a metà del torpedone mi sono trovato schiacciato tra il torpedone stesso e il guidovia. Per fortuna a quel momento ero fermo, perché se avessi proseguito avrei subito gravi conseguenze alle gambe. Il punto in cui mi sono ritrovato fermo con la ruota anteriore che ha colliso con i bulloni del guidovia è quello in cui vi è un'interruzione del guidovia stesso per poter accedere ad una scala che scende a lato della strada. Questa posizione si vede bene sulla foto numero 6” (verbale d’audizione, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Appello
8.1. Il primo giudice ha spiegato di poter ritenere, sulla scorta degli atti, che i fatti si sono svolti come narrati da __________. A detta del pretore, la collisione descritta dal centauro è in particolare comprovata:
dal certificato medico 1° ottobre 2014, dal quale risulta che il motocilista ha riportato danni fisici “alla spalla, al gomito e alla gamba sinistra”;
dal rapporto di polizia, AI 1, dal quale risulta che anche il motoveicolo ha riportato dei danni “al cerchione anteriore, alla forcella e alla carenatura”;
dalle dichiarazioni del teste __________, della cui attendibilità il pretore ha spiegato di non aver motivo di dubitare (sentenza impugnata, consid. 6 e 6.1, pag. 4).
A sostegno dell’avvenuta collisione, il pretore ha ancora osservato quanto segue:
“ Il fatto che l’imputato non abbia udito o notato alcunché non può portare alla conclusione che nulla sia avvenuto. Sintomatico, del resto, è il fatto che egli stesso ha dichiarato di aver verificato nello specchietto laterale se vi fosse stata una collisione, giungendo poi (troppo) frettolosamente alla conclusione che non c’era stata, per il solo motivo che il centauro non era rovinato a terra. Neppure il fatto che nel seguito non sarebbe stato riscontrato alcun segno sul bus può soccorrere alla tesi dell’imputato, perché se effettivamente il contatto è avvenuto con la spalla e non con una parte meccanica (ciò che in concreto vista la posizione del centauro è verosimile) è ben possibile che sulla corriera non siano rimaste tracce” (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
8.2. Nel gravame, AP 1 rileva che le ferite descritte nel certificato medico in atti - peraltro allestito due settimane dopo i fatti - “non sono per nulla compatibili” con le dichiarazioni rese da __________ secondo cui egli sarebbe rimasto schiacciato “a mo’ di sandwich” tra il mezzo pesante e il guardavia ritenuto che in tal caso egli avrebbe dovuto riportare ferite anche sulla parte destra del corpo e non solo sulla sinistra. A detta dell’appellante nemmeno le dichiarazioni del teste __________ permettono di comprovare l’avvenuta collisione. Da un lato, spiega, esse sono inattendibili e sconfessate dagli atti (in particolare, laddove afferma che la strada era molto larga, al punto che potevano passare anche due camion). Dall’altro, continua l’insorgente, il teste __________:
“ non ha visto direttamente collisione, ma ha solo sentito un forte colpo in provenienza dall’altezza del bus. Se non che il forte colpo non è stato sentito da nessun altro, in particolare dai passeggeri del bus, alcuni in piedi e dunque con vista privilegiata sulla strada. D’altra parte questo colpo è compatibile con una caduta da parte di __________ dopo aver oltrepassato il bus” (motivazione d’appello, pag. 6).
Infine, AP 1 rileva che la collisione è sconfessata anche dall’assenza di segni sulla carrozzeria del bus (motivazione d’appello, pag. 7).
8.3. Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
8.4. L’accertamento dell’avvenuta collisione resiste alle censure d’arbitrio sollevate col gravame. Una tale conclusione si fonda, innanzitutto, sulla testimonianza del centauro, il quale ha spiegato agli inquirenti di essere rimasto “schiacciato” tra il bus che aveva invaso la parte di strada da lui percorsa e il guardavia e di avere, a seguito della collisione, subito delle “ferite alla spalla, gamba e gomito di sinistra”. La collisione descritta da __________ è innanzitutto avvalorata dal certificato medico in atti (allegato all’AI 1) dal quale risulta che __________ “presenta estesa escoriazione lungo gamba sinistra, ferita marginata gomito sx e chiaro deficit motorio soprattutto in abduzione della spalla sx”. Il certificato - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa - non è incompatibile con le dichiarazioni rilasciate dal centauro che ha più volte spiegato che l’impatto si è verificato proprio tra la parte sinistra del suo corpo e la fiancata del bus (cfr. suo verbale allegato all’AI 1, pag. 3, e suo verbale d’audizione, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Nemmeno toglie credibilità al certificato la circostanza secondo cui esso non menziona l’esistenza di ferite sulla parte destra del corpo e ciò nonostante il centauro abbia accennato ad un ulteriore contatto tra la sua gamba destra e e la barriera di contenimento (cfr. suo verbale PS, allegato all’AI 1, pag. 2 in fondo). Nulla in atti dimostra infatti che questo impatto sia stato tale da causare delle ferite. Senza dimenticare, poi, come non possa in ogni caso essere escluso che, nel lasso di tempo trascorso tra l’episodio qui in discussione e l’allestimento del certificato medico del 1° ottobre 2014 (ovvero due settimane), eventuali ferite superficiali alla gamba destra (quali graffiature o piccole escoriazioni) possano essere completamente guarite. L’avvenuta collisone è poi confortata anche dal teste __________ le cui deposizioni, diversamente da quanto sostenuto da __________, non possono essere ritenute inattendibili per il solo fatto che egli – usando un’espressione certamente non scevra d’enfasi – ha affermato che sul tratto di strada in questione potevano passare tranquillamente due camion. In particolare il teste
9.1. Nel giudizio impugnato, il primo giudice ha spiegato che AP 1 ha eseguito “una manovra di spostamento a sinistra (…) con conseguente invasione del campo stradale percorso del centauro”. Il pretore ha ancora rilevato che l’imputato:
“ avrebbe dovuto tenersi sufficientemente (il più possibile) a destra, ciò che invece non ha fatto. Diversamente da quanto sostenuto dall’imputato (in forza di quanto scritto dall’assicuratore RC del datore di lavoro), in quel punto non vi sono rocce sporgenti ma un elevato muro di contenimento (ben visibile sulle fotografie in atti), della cui esistenza, percorrendo da anni quella tratta, egli non poteva non sapere” (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
Ciò posto, il pretore ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione (sentenza impugnata, consid. 6.1, pag. 5).
9.2. Nel gravame l’appellante sostiene di avere:
“ abbordato la curva verso destra, leggermente allargato verso sinistra, tenuto conto della configurazione dei luoghi in particolare trattandosi di una tipica strada di montagna con muraglioni e rocce affioranti (cfr. la documentazione fotografica agli atti) e delle caratteristiche del veicolo (autopostale). Egli si è dunque correttamente comportato, ritenuto che nel caso di curve verso destra a corto raggio i veicoli di una certa lunghezza sono spesso obbligati a spostarsi a sinistra e che in queste situazioni il rischio di incidente deve essere diminuito riducendo la velocità e raddoppiando la prudenza (…). Nel caso concreto, il ricorrente ha osservato anche queste norme di prudenza, atteso che circolava prudentemente alla velocità di 20 km/h al massimo” (motivazione d’appello, pag. 5).
L’insorgente assevera, inoltre, che __________ ha commesso una grave colpa, ritenuto come egli circolasse alla velocità “manifestamente eccessiva” di 50 km/h e senza tenere la destra (motivazione d’appello, pag. 5).
9.3. In concreto occorre innanzitutto rilevare che - diversamente da quanto sostenuto nel gravame - l’appellante non si è limitato ad abbordare la curva “leggermente allargato verso sinistra”. Visto l’accertamento - non arbitrario – secondo cui il motoveicolo è rimasto “schiacciato” tra il bus ed il guardrail è, infatti, in modo altrettanto sostenibile che il primo giudice ha appurato che il torpedone ha invaso il campo stradale percorso dal centauro.
E’ quasi inutile ricordare che il teste __________ ha dichiarato che il bus è passato “a circa 30 cm dal guardrail di sinistra” e ha “invaso completamente la corsia opposta”. Posto, pertanto, che il bus condotto da AP 1 si è spostato a sinistra fino a stringere il centauro contro il guardavia, non occorre argomentare a lungo per dimostrare come l’appellante abbia violato il disposto di cui all’art. 34 LCStr. Basta al riguardo aggiungere che - come dimostrato dalle foto in atti - la larghezza della carreggiata, ancorché piuttosto stretta, permetteva al bus di incrociare senza problemi il motoveicolo condotto da __________. E ciò mantenendo una distanza di sicurezza anche dal margine destro della strada, dove – diversamente da quanto sostenuto nel gravame – non c’erano rocce sporgenti, ma solo un muraglione in pietra. L’obbligo dell’imputato di tenersi il più possibile a destra si imponeva a maggior ragione ritenuto che egli si apprestava ad affrontare una curva a destra senza visuale e considerato, pertanto, il rischio – poi concretizzatosi - di ostacolare il traffico inverso. Solo di transenna è qui ancora il caso di rilevare che non sovviene all’appellante sostenere che il centauro circolasse ad una velocità eccessiva e senza tenere la destra. Anche se così fosse (ciò che non è comunque stato accertato dal primo giudice né risulta dagli atti) non va infatti dimenticato che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni (cfr. STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3; 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 2.5; nello stesso senso anche la sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 5).
Da quanto precede discende che AP 1 si è reso colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 90 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LCStr.
Quanto alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 90 cpv. 1 LCStr e 106 cpv. 1 CP) - è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34 cpv. 1, 90 cpv. 1 LCStr, 7 cpv. e 2 ONC, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1 della sentenza 20 maggio 2015 della Pretura penale è passato in giudicato;
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per essersi, il 14 settembre 2014 a __________, alla guida del Bus di linea __________, nell’affrontare una curva piegante a destra, spostato negligentemente a sinistra, invadendo la corsia di contromano e collidendo con un motociclista che sopraggiungeva in senso inverso.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado sono posti a carico dell’appellante in ragione di fr. 555.- e a carico dello Stato in ragione di fr. 250.-.
tassa di giustizia fr. 500.--
altri disborsi fr. 50.--
fr. 550.--
sono posti a carico dell’appellante.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.