Incarto n. 17.2015.104

Locarno 2 novembre 2015/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 maggio 2015 da

AP 1

rappr. dall'DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 9 luglio 2015)

richiamata la dichiarazione di appello 31 luglio 2015;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa n. 41945/908 del 29 novembre 2014, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1 autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di incidente

per avere, a __________, il 24 maggio 2014, alla guida del veicolo __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligentemente a sinistra e collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e per essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente;

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 80.-.

AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa l’8 dicembre 2014.

L’11 dicembre 2014, la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa n. 41945/908 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo, dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 5 maggio 2015, il Presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione e ha dichiarato l’imputato autore colpevole dei reati ascrittigli, condannandolo alla multa di fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo aumentate a fr. 1'100.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza motivazione scritta.

C. Il 15 maggio 2015, AP 1 ha presentato annuncio d’appello. Ricevuta la motivazione scritta, egli ha, il 31 luglio 2015, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare l’intera sentenza e postulando il suo proscioglimento.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 litt. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decisione 3 agosto 2015, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta, ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1 per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato presentato dall’appellante in data 20 agosto 2015.

In data 21 agosto 2015, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Il giudice della Pretura penale, con scritto 25 agosto 2015, ha comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con scritto 9 settembre 2015, anche la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere alcuna osservazione da formulare.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini, op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto – ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento – va sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello si rivelerà inammissibile.

  1. Con la motivazione di appello, il difensore dell’appellante lamenta che “il Presidente della Pretura penale non ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove a sua disposizione ed ha interpretato erroneamente i fatti relativi alla dinamica dell’incidente” (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 1).

Per quanto riguarda il primo capo di imputazione, il difensore si limita a criticare genericamente gli accertamenti di fatto operati dal primo giudice – ossia che il sorpasso non è avvenuto in curva e che l’appellante ha, tagliando la traiettoria all’uscita della stessa curva, invaso la corsia di sinistra, andando così a collidere con il motociclista in fase di sorpasso (sentenza impugnata, consid. 5/6) – evidenziando una serie di “incongruenze” e proponendo la sua propria interpretazione delle risultanze istruttorie, senza neppure pretendere in alcun modo che tali accertamenti sono arbitrari né tantomeno spiegare perché lo sono.

Anche per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, il difensore dell’appellante si limita a proporre la sua versione dei fatti senza censurare d’arbitrio l’accertamento del primo giudice – il quale si è limitato ad accertare che l’appellante si è allontanato senza fornire le sue generalità al motociclista (sentenza impugnata, consid. 7.3) – né dimostrare il motivo per cui tale accertamento sarebbe arbitrario.

In assenza di una qualsiasi specifica contestazione che verta sull’arbitrio nell’accertamento dei fatti e di una motivazione conforme alle esigenze di cui s’è detto sopra, le censure sollevate dal patrocinatore dell’appellante si rivelano inammissibili.

  1. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto, il difensore dell’appellante non solleva censure specifiche, se non quando sembra rimproverare al primo giudice, relativamente al primo capo di imputazione, di non aver applicato l’art. 34 cpv. 4 LCStr nei confronti del motociclista autore del sorpasso (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 2.1) e quando pare richiamarsi ad uno stato di necessità (art. 17 e 18 CP) riguardo al secondo capo di imputazione (motivazione di appello 20 agosto 2015, n. 3.4).

La prima censura verte su di un’eventuale infrazione alle norme della circolazione commessa dal motociclista. Questi non è parte al presente procedimento e la questione a sapere se abbia o no commesso un’infrazione non è di rilevanza alcuna per l’oggetto del presente giudizio, ritenuto anche come non esista, in diritto penale, una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

La censura è, pertanto, infondata.

La seconda censura si basa su di una ricostruzione dei fatti che si discosta – presupponendo segnatamente le minacce verbali e il calcio alla portiera dell’automobile da parte del motociclista, nonché la conseguente paura dell’appellante per l’incolumità sua e delle sue accompagnatrici – in modo inammissibile dall’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, accertamento che, come visto, non è stato censurato come arbitrario. Anche tale censura, pertanto, si rivela inammissibile.

  1. Ritenuto quanto sopra, non si ravvisano motivi per discostarsi dalla commisurazione della multa giusta l’art. 106 CP operata dal primo giudice, peraltro non specificamente censurata dall’appellante. Essa va dunque confermata.

  2. Da quanto precede discende che l’appello va respinto, nella misura della sua ammissibilità.

  3. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'100.00, rimangono a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 550.-, sono integralmente posti a carico dell’appellante soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

17, 18, 106 CP;

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di incidente per avere, a Corcapolo, il 24 maggio 2014, alla guida del veicolo __________, circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, per cui si spostava negligentemente a sinistra e collideva con un motociclista che si trovava in fase di sorpasso, e per essersi in seguito allontanato omettendo di osservare i doveri imposti dalla legge in caso di incidente;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni;

1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.- (millecento) per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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