Incarto n. 17.2015.1
Locarno 6 ottobre 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 ottobre 2013 da
AP 1 (AP)
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 7 gennaio 2015) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avv. DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 27 gennaio 2015;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 2171/2011 del 6 giugno 2011, il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di:
amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé un indebito profitto,
per avere,
a __________, da ottobre 2007 a giugno 2008, nella sua qualità di consigliere di amministrazione e di direttore di AP 1, per procacciare a sé un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui e a sorvegliarne la gestione, venendo meno al proprio dovere, danneggiato detto patrimonio e permesso che ciò avvenisse,
e meglio, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, senza l’autorizzazione di AP 1, svolto un’attività accessoria per __________, ditta parzialmente concorrente a AP 1 e con la quale __________ collaborava in virtù del contratto di data 20.12.2004, percependo personalmente da __________ CHF 30.00 per ogni impianto installato da AP 1, procacciandosi un indebito profitto di complessivi CHF 6'000.00, importo versato da __________ con singolo accredito in data 11.06.2008 sul conto n.1057148.71 a lui intestato presso Banca __________;
Per questi reati, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 7’800.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni ed al pagamento di una multa di fr. 300.-, oltre a quello di tasse e spese di giustizia.
Per la decisione sulle pretese d’indennizzo dell’accusatore privato, il magistrato ha proposto il rinvio delle parti al competente foro civile.
B. Con sentenza 15 ottobre 2013, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’imputato, il giudice della Pretura penale l’ha prosciolto dall’imputazione, ha respinto le pretese di indennizzo dell’AP ed ha caricato la tassa e le spese di giudizio allo Stato.
C. Contro tale sentenza, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 27 gennaio 2015, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna dell’imputato per amministrazione infedele in conformità con il decreto d’accusa. L’accusatore privato ha pure chiesto - nonostante il CPP gli precluda tale facoltà - che il prevenuto venga condannato alla pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.- per complessivi fr. 7'800.-, pena da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 300.- e a quello del risarcimento nei suoi confronti di fr. 28'013.50, quale indennizzo parziale dei danni patiti. Per le altre pretese ha postulato il rinvio al foro civile.
Unitamente alla dichiarazione d’appello, l’AP ha formulato istanza probatoria, chiedendo il richiamo del dossier e di tutti gli atti sin qui svolti (incarti MP 2009.11756 e inc. PP 81.2011.204), l’interrogatorio del signor IM 1 e l’assunzione agli atti della perizia giudiziaria __________ del 9 dicembre 2014, redatta nell’ambito della procedura civile pendente tra __________ e AP 1, allegata allo scritto.
L’istanza è stata accolta con riferimento all’ammissione agli atti della perizia con ordinanza del 5 gennaio 2015, ritenuto che le altre due richieste formulate non necessitano di essere considerate per evidenti motivi, essendo l’incarto automaticamente trasmesso all’istanza superiore con l’annuncio d’appello ed essendo l’audizione dell’imputato componente centrale dell’udienza di secondo grado.
D. Il pubblico dibattimento è stato esperito il 17 settembre 2015.
Il Procuratore pubblico, con scritto 4 maggio 2015, ha tempestivamente comunicato di non intendere presenziarvi, postulando la reiezione integrale dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
In occasione del processo, indetto dopo vari rinvii richiesti dall’imputato, l’appellante ha ribadito di domandarne la condanna per amministrazione infedele e di rivendicare il riconoscimento delle sue pretese di risarcimento del danno, quantificate in fr. 39'909.75 (fr. 24'909.75 a titolo di danno diretto per la sovrafatturazione e fr. 15'000.- a titolo di spese legali).
Dal canto suo, l’accusato ha postulato la conferma della sentenza di prime cure e, quindi, del suo proscioglimento dall’accusa.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
L’accusato e le società coinvolte
Al momento dei fatti egli era direttore operativo della società AP 1, dalla quale era stato assunto il 16 ottobre 2000 in qualità di rappresentante, per essere ben presto nominato alla posizione dirigenziale con diritto di firma collettiva a due, il 5 aprile 2001 (AI 1, doc. A).
Poco prima, il 30 marzo 2001, IM 1 aveva sottoscritto 25 azioni da fr. 1'000.- della società, divenendone quindi azionista per una quota del 20% (il capitale azionario era stato infatti aumentato con quell’operazione a fr. 125'000.-, AI 1, doc. B). L’altro socio, di maggioranza, era (ed è) __________, che a quel tempo si occupava soprattutto degli aspetti contabili.
Il rapporto di lavoro con la AP 1 si è interrotto poi il 24 settembre 2009, quando il legale della ditta gli ha trasmesso la lettera di licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 337 CO per asserite gravi violazioni dei doveri contrattuali e legali (AI 1, doc. C). Con la sua uscita dall’azienda, __________ ne ha assunto da solo le redini, divenendone l’amministratore unico.
Dal 20 maggio 2010 IM 1 è amministratore unico della __________, società il cui scopo iscritto a RC è “La rappresentanza, il commercio, l'istallazione e la manutenzione di tutto ciò che concerne il servizio telematico compresi gli impianti di videosorveglianza. L'offerta di servizi telematici per la gestione d'impianti tecnici industriali e civili, la consulenza e la certificazione energetica immobiliare. Potrà partecipare ad altre società del settore o a qualsiasi azienda commerciale, finanziaria, industriale Svizzera o estera, come pure effettuare consulenza tecnica ed industriale”.
Detto altrimenti, essa si occupa dell’esercizio e controllo a distanza di impianti tecnici, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento.
è una società con sede a Morges, costituita agli inizi degli anni 2000 da __________, che sviluppa e vende prodotti, rispettivamente servizi per amministratori immobiliari, che consentono di monitorare (via web) i livelli della nafta nei tank per il riscaldamento e di gestirne al meglio gli acquisti. Quale attività inizialmente solo accessoria ma divenuta nel tempo viepiù importante, la ditta si occupa dell’ottimizzazione del funzionamento degli impianti di riscaldamento.
era una società detenuta interamente da __________ La prima era attiva esclusivamente su territorio elvetico, mentre la seconda si muoveva, e muove, in tutta Europa (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 2). In seguito, __________ è stata interamente assorbita da __________.
Nel 2010 __________ è uscito dalle società per andare a lavorare nel settore dell’orologeria ed ha venduto a __________ gran parte del suo pacchetto azionario, che prima era del 10% ed attualmente del 2%. Direttore generale di __________ è __________.
I fatti
Nel corso di quell’anno, l’imputato ha deciso di contattare __________ per verificare se vi fosse qualche possibilità di trovare delle sinergie tra le due società, in modo da poter scongiurare il pericolo che questa portasse via troppi clienti a AP 1. Dopo aver presentato l’attività della sua ditta ed aver stuzzicato l’interesse di __________, che ha trovato intrigante l’idea di poter delegare la vendita dei propri prodotti a qualcuno che meglio conosceva il nostro cantone e che già si trovava sul posto per il servizio di assistenza, IM 1 è riuscito a convincerlo a dare avvio a una collaborazione tra le due ditte:
“ Dopo essere stato contattato da IM 1, il quale mi aveva presentato qual era l'attività della AP 1, a me era apparso subito interessante l'idea di delegare alla AP 1 la vendita dei prodotti __________. Questo soprattutto in considerazione del fatto che il signor IM 1 conosceva molto bene, senz'altro meglio di me, il mercato ticinese. Per me sarebbe quindi stato molto importante poter avere un partner in Ticino che effettuasse, al mio posto, la distribuzione dei prodotti __________. Dico anche che quando un cliente acquistava un nostro prodotto, e mi riferisco in particolare del prodotto che permetteva il controllo a distanza delle giacenze nelle cisterne di gasolio, lo stesso stipulava con la __________ un contratto di abbonamento per la ricezione e la lettura dei dati, oltre che per servizi collaterali. Il cliente pagava annualmente una tariffa fissa per questo abbonamento.
Ricordo che IM 1 mi disse che il prodotto __________ era particolarmente interessante anche per AP 1 in quanto gli permetteva di aprire nuove porte sul mercato ed in particolare di rivolgersi ad amministrazioni immobiliari che fino a quel momento non avevano ancora acquistato prodotti della AP 1.
In definitiva, la collaborazione che poteva nascere tra AP 1 e la __________ poteva essere vantaggiosa per entrambe le società.” (MP __________, AI 12, pag. 2)
In data 20 / 23 dicembre 2004, AP 1 e __________ hanno così sottoscritto un contratto di agenzia con il quale IM 1 è riuscito a garantire alla sua società l’esclusiva della vendita dei prodotti __________ in Ticino a partire da quel momento in poi (AI 1, doc. E). Dalla clausola di esclusività a favore di AP 1 erano estromessi i clienti presenti su tutto il territorio nazionale (ad es. __________, __________, __________). Inoltre i vecchi clienti ticinesi di __________ avrebbero continuato ad essere seguiti da tale società e non sarebbero quindi passati sotto il controllo di quella del prevenuto (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
Sotto il capitolo relativo alla remunerazione dell’agente, le parti hanno convenuto che i prezzi di vendita di __________ ai clienti sarebbero stati fissati dalla società in funzione di una strategia dei prezzi decisa globalmente dalla ditta.
Il prezzo sarebbe stato lo stesso indipendentemente da chi fosse l’agente e avrebbe potuto essere oggetto di modifiche (aumenti) periodici.
D’altro canto anche AP 1 avrebbe potuto maggiorare i prezzi, ma solo dopo averne discusso con __________:
“ La rémuneration de l’agent est prévue de manière à le motiver de manière étroite à un résultat rapide sur le marché ouvert grâce à ses services.
Les prix de vente de __________ au client sont fixés par __________ en fonction d’une strat.ie de prix décidée globalement par __________. Ce prix est le même quel que soit l’agent et peut faire l’objet d’adjustements périodiques. (…) AP 1 est ce pendant susceptible de modifier ce prix à la hausse après discussion avec __________. __________ appliquera sa politique de prix en Suisse.” (AI 1, doc. E pag. 4).
La proposta di collaborazione è stata accettata e il prevenuto ha suggerito a __________, come tecnico elettricista, un suo conoscente, __________:
“ Io faticavo a gestire i clienti in Ticino, non avendo nemmeno la possibilità di recarmi spesso nel Cantone Ticino. E così che a far tempo all'incirca dal 2007 ho chiesto a IM 1 se poteva darmi una mano nella gestione dei clienti __________ su territorio ticinese. Il suo aiuto sarebbe consistito, in primo luogo, nel reperire una persona che potesse effettuare le manutenzioni sugli impianti, possibilmente anche a prezzi vantaggiosi. IM 1 mi ha quindi indirizzato sul signor __________, suo conoscente. In secondo luogo, quando le lamentele dei clienti __________ si sono fatte sempre più insistenti, io ho chiesto al signor IM 1 di contattare lui il signor __________, nei casi di necessità e di urgenza, per fare andare avanti il lavoro in maniera più celere. In buona sostanza, IM 1 fungeva un po' da intermediario tra __________ ed il signor __________ per convincere quest'ultimo, in ragione della loro amicizia, ad intervenire sugli impianti che presentavano problemi un po' rapidamente, anche se ciò comportava per il signor __________ di lavorare diverse ore al giorno o durante i finesettimana.
Ritenuto come in quel periodo (nel 2007) gli impianti __________ che avevano bisogno di manutenzione erano numerosi, l'aiuto di IM 1 per __________ nella coordinazione dei lavori di manutenzione è stato determinante. Ciò ha permesso di evitare di perdere numerosi clienti, anche importanti, come il Cantone Ticino.
Devo dire che sono io che ho insistito un po' con IM 1 affinché lui si occupasse di questa cosa e lui, in virtù dei forti legami professionali che ci legavano, non ha saputo dirmi di no, probabilmente anche in vista della continuazione dell'ottima collaborazione tra la AP 1 e __________.” (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
Inizialmente, le parti non avevano previsto alcun tipo di remunerazione per le prestazioni fornite dall’imputato a __________:
“ Con __________ inizialmente non si era mai parlato di una mia retribuzione per questo genere di attività e io nemmeno me l'aspettavo. Per me era già importante che la __________ avesse dato alla AP 1 la possibilità di commercializzare il servizio offerto dalla __________.” (MP IM 1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2).
In seguito, tuttavia, nel corso del 2007, __________, visto l’importante supporto fornito alla sua ditta da IM 1, ha reputato corretto riconoscergli un compenso, che egli ha ritenuto poter stimare in una forchetta dai fr. 5'000.- ai fr. 7'000.- (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
__________, non sapendo bene come fare a quantificare il compenso per l’accusato, ha preso spunto da questo incremento e dal fatto che più o meno il numero dei clienti serviti in Ticino dalle due società era analogo ed ha proposto al prevenuto, che ha accettato, di retribuire il lavoro da lui fornito a titolo personale a __________, riconoscendogli un importo pari fr. 30.- moltiplicato per il numeri di fatture emesse a carico di AP 1.
Nella descrizione dei fatti fornita da entrambi, questa operazione non ha comportato alcuna perdita per la società gestita da IM 1, poiché l’aumento non era stato un’operazione artificiale per fare in modo di ribaltare su AP 1 il pagamento dei servizi forniti da lui alla società romanda, ma è stato la conseguenza di una politica di rincaro generalizzato delle prestazioni di __________:
“ Nel 2007 il signor __________ mi disse che la __________ in quell'anno avrebbe aumentato i prezzi dei loro servizi per tutta la Svizzera. In particolare, per la AP 1 ci sarebbe stato un aumento di fr. 30.00 (da fr. 258.00 a fr. 288.00) su ogni fattura. Il signor __________, per il fatto che io avevo gestito bene i clienti di __________ in Ticino, ha voluto riconoscere a mio favore questo aumento di fr. 30.00 sulle fatture di AP 1 a titolo di gratifica per i lavori di manutenzione dei clienti __________ in Ticino. Io ho accettato la proposta fattami da __________, anche perché la AP 1 non avrebbe comunque perso nulla, ritenuto che avrebbe dovuto in ogni caso pagare fr. 288.00 a __________ per ogni fattura da quest'ultima emessa.” (MP IM 1 17 marzo 2010, AI 7, pag. 2 seg.).
“ Premetto che nel 2007 la __________ ha aumentato i prezzi per i suoi servizi per tutti i suoi clienti e partner sia in Svizzera che all'estero. In particolare, la __________ ha aumentato per tutti i suoi clienti (compresa la AP 1) il prezzo dei suoi servizi di fr. 30.00 su ogni fattura. In alcuni casi l'aumento è stato di fr. 80.00, questo perché questi clienti beneficiavano di servizi particolari.
Nella mia testa io avevo pensato di riconoscere a IM 1 questi fr. 30.00 di aumento per ogni singolo impianto in gestione a __________ (dell'ordine di 250), visto che l'aiuto di IM 1 è stato fornito proprio su questi impianti. Preciso che per ogni impianto (un cliente può infatti avere a disposizione più impianti) la __________ emetteva una sola fattura ogni anno, corrispondente al prezzo dell'abbonamento.
IM 1 tuttavia non era a conoscenza del numero di impianti che la __________ gestiva sul territorio ticinese. Egli quindi mi propose di effettuare lo stesso calcolo sulla base degli impianti gestiti da AP 1. Devo dire che la quantità degli impianti gestiti dalla __________ e quelli gestiti dalla AP 1 era più o meno la stessa. lo quindi mi sono ritrovato d'accordo con la proposta fattami dal IM 1.
Preciso che per la AP 1, nel 2007, i costi dei servizi fatturati da __________ è passato da fr. 258.00 a fr. 288.00. Per questo motivo, per l'anno 2007, per ogni impianto gestito da AP 1, e di conseguenza per ogni fattura emessa da __________ all'indirizzo di AP 1, l'aumento di fr. 30.00 (la differenza tra fr. 258.00 e fr. 288.00) io l'ho riconosciuto a favore di IM 1.
ADR che è giusto dire che in questo modo la AP 1 non ha subito alcuna perdita ritenuto come la stessa avrebbe comunque dovuto pagare l'importo di fr. 288.00 a __________. L'aumento dei prezzi infatti non è stato deciso solo per permettere a IM 1 di ottenere una remunerazione, bensì ha riguardato tutti i clienti __________ e non solo AP 1” (MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3).
Già il 17 ottobre 2007, tuttavia, l’imputato ha contattato __________ per posta elettronica, facendo riferimento ad una discussione tra loro di qualche giorno prima, l’11 ottobre 2007 (come si evince dal titolo del file). Tra le altre cose egli ha chiarito che:
“ faccio un piccolo riassunto di quello che abbiamo discusso giovedì scorso:
Il 15 novembre 2007 ha nuovamente scritto un e-mail a __________ lamentando il fatto che le fatture non erano ancora state maggiorate dei fr. 30.-:
“ Ciao __________ ho ricevuto delle nuove fatture e vedo che non hai modificato il prezzo come abbiamo concordato + 30 frs. da versare ogni 31.07 sul mio conto come da coordinate bancarie in tuo possesso” (AI 1, doc. F, e-mail 15 novembre 2007, ore 14:49).
Il 28 aprile 2008 l’imputato ha poi contattato __________ con un e-mail dal titolo “provvigione”, comunicandogli di non aver ancora ricevuto la provvigione, che a quel momento era di fr. 1'590.- (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 09:14), al quale questi ha risposto un paio d’ore più tardi, garantendogli che sarebbe stata pagata entro la settimana (AI 1, doc. F, e-mail 28 aprile 2008, ore 11:36). Nonostante la promessa di versamento, il 15 maggio 2008 l’imputato si è tuttavia lamentato di non aver ancora visto nulla (AI 1, doc. F, e-mail 15 maggio, ore 08:09).
Il 27 maggio 2008 IM 1 ha ancora scritto a __________, annunciando d’aver pagato, per AP 1, 70 fatture __________ e che pertanto gli avrebbero dovuto essere accreditati fr. 2’100.-. Nel post scriptum della corrispondenza elettronica, egli ha aggiunto “per favore controlla che i dati che ti ho spedito venerdì scorso con sms siano giusti perché non ho ricevuto ancora nulla” (AI 1, doc. F, e-mail 27 maggio, ore 09:17).
Il 10 giugno 2008 __________ ha girato sul conto privato intestato a IM 1 fr. 6'000.-, sotto la dicitura “Paiement IM 1 commissions 2008” (AI 9, estratto bancario, pag. 4; AI 29, allegato 3).
Oltre al prevenuto, nessuno in AP 1 (soprattutto l’azionista di maggioranza __________) è mai stato informato né dell’aumento dei prezzi, né tantomeno degli accordi di retribuzione di IM 1.
Il 2 settembre 2009, IM 1 ha rassegnato le dimissioni da AP 1 (AI 1, doc. H e I). Poco dopo anche il tecnico della società, __________, ha fatto altrettanto.
Il 15 settembre seguente, il prevenuto si è poi fatto avanti nei confronti dell’azionista di maggioranza, chiedendogli di poter acquistare la sua quota azionaria (80%) ad un prezzo di fr. 150'000.- e facendogli presente che senza di lui e senza __________ la società non aveva alcun valore.
__________, non avendo considerato l’offerta congrua ed essendosi sentito ricattato, l’ha rifiutata, non omettendo di sollevare qualche dubbio sullo scopo delle dimissioni delle due colonne portanti della ditta (all. 1 a MP __________ 13 gennaio 2010, AI 3).
Per poter prendere in mano AP 1 dopo la partenza dei suoi dipendenti cardine, __________ ha chiesto al suo controller __________ di raccogliere ed esaminare la documentazione presente nell’ufficio di IM 1. Quest’ultimo ha così scoperto che buona parte del materiale cartaceo era sparito e che la posta elettronica di entrambi era stata cancellata. __________ ha di conseguenza allertato un esperto informatico che è riuscito a recuperare le e-mail aziendali del prevenuto.
In questo modo è stato possibile a AP 1 venire a conoscenza degli accordi presi da IM 1 con __________ di cui si è in precedenza parlato. Non appena ciò è avvenuto, il 23 settembre 2009, __________ ha contattato il suo legale di fiducia che ha immediatamente provveduto a notificare al direttore operativo una disdetta straordinaria con effetto immediato (AI 1, doc. B).
In seguito la nuova ditta costituita da IM 1, la __________ è entrata in concorrenza diretta con AP 1 e le ha sottratto parte della clientela, al punto che quest’ultima ha avviato, il 17 dicembre 2009, una procedura civile contro l’accusato di fronte alla Pretura di Lugano volta ad impedirgli di continuare con qualsiasi tipo di concorrenza diretta o indiretta ai suoi danni, poi respinta con decisione del 4 maggio 2012 (allegato a doc. 11 in inc. Pretura penale n. 81.2011.204).
Qualche tempo dopo __________ ha citato in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano AP 1, per ottenere il pagamento di prestazioni che sarebbero a suo dire rimaste insolute.
Dal canto suo, il 17 dicembre 2009, AP 1 ha promosso una causa in materia di concorrenza sleale contro IM 1 di fronte al Pretore del distretto di Lugano. L’istanza è stata respinta con sentenza del 4 maggio 2012.
“ 6. In data 21/22 dicembre 2009 AP 1 ha sporto denuncia/querela nei confronti di IM 1 per i reati di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale (art. 23 LCSl), oltre ad ogni altro reato ipotizzabile (act 1). Con decreto di non luogo a procedere 13 settembre 2010 il Procuratore pubblico ha tuttavia statuito di non avviare alcun procedimento penale a carico di IM 1 (act 13).
Con istanza 24 settembre 2010 AP 1 ha promosso l’accusa dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, la quale, con decisione 23 dicembre 2010, ha parzialmente annullato il decreto di non luogo a procedere 13 settembre 2010, rimettendo l’incarto al Procuratore pubblico per il seguito all’azione penale limitatamente al reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158 CP).
Al termine del dibattimento in Pretura penale tenutosi il 13 ottobre 2013, la Giudice ha prosciolto IM 1 dall’accusa di amministrazione infedele aggravata. Contro tale decisione, come visto, l’accusatore privato ha annunciato tempestivamente appello, confermato con la relativa dichiarazione dopo la ricezione della motivazione, intimata solo il 7 gennaio 2015.
Richieste d’appello
Con il suo appello l’accusatore privato chiede sostanzialmente l’annullamento della sentenza di assoluzione e la condanna di IM 1 per amministrazione infedele. A suo avviso, contrariamente a quanto concluso in prima sede, tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato sono dati. In modo particolare è dimostrato che, con il suo agire contrario ai doveri di direttore, il prevenuto ha danneggiato AP 1 per un importo il cui ammontare è facilmente determinabile grazie alla perizia prodotta con la dichiarazione d’appello del 27 gennaio 2015.
Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP). Per il terzo capoverso del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgericht di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a ed., Berna 2010, n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, n. 11 segg. ad art. 158; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ha una “Garantenstellung” nei confronti della vittima, vale a dire ha assunto un ruolo di garante.
Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).
L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o a sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.
Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1, DTF 123 IV 17 consid. 3b, DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b).
La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ed., Berna 2010, § 19 n. 10).
Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (STF 6S.711/2000 del 18 gennaio 2003, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b).
Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, detto altrimenti, stabilire quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.
Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).
Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 105 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 243, 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b).
Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 6B_223/2011 del 13 gennaio 2011, consid. 3.3.3 e 6B_931/2008 del 2 febbraio 2009, consid. 4.1).
Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).
Decreto d’accusa e principio accusatorio
Inoltre non è sufficiente, nel caso specifico, fare riferimento a generici doveri dell’imputato nei confronti della società denunciante poiché ciò non consente di comprendere esattamente quale obbligo egli abbia infranto prestando aiuto a __________. In effetti, vi potrebbe ad esempio essere spazio per il reato se, per contratto, egli era tenuto non solo ad amministrarne il patrimonio e sorvegliarne la gestione, come indicato nel decreto, ma anche ad incrementarne la cifra d’affari (DTF 105 IV 313 condis. 3). Per contro, come vedremo, in assenza di un simile dovere, non è per nulla evidente riuscire a connotare penalmente quando rimproverato a IM 1.
In realtà, quello descritto dal procuratore pubblico potrebbe, al limite, rappresentare un caso di natura civile di infrazione di un eventuale divieto di concorrenza (qui neppure sostanziato), essendo rimproverato all’imputato d’avere svolto un’attività per __________ senza l’autorizzazione del suo datore di lavoro, e di avere, per questo, guadagnato fr. 6'000.-.
Avrebbe invece potuto avere una connotazione di natura penale la prospettazione, ad esempio, d’aver svolto personalmente un’attività retribuita che, per contratto, avrebbe dovuto far eseguire all’accusatrice privata, essendo tenuto non solo a gestirla, ma anche ad incrementarne gli introiti. In una simile fattispecie il danno, che avrebbe comunque dovuto essere precisato dall’accusa, sarebbe stato probabilmente simile al provento.
In base al principio accusatorio - menzionato all’art. 9 CPP e, in quanto espressione del diritto di essere sentito, derivato dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 cifra 3 lett. a CEDU - un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie ben definita, il pubblico ministero ha promosso l’accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2a; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2; 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 3.1.1; 6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2). L’atto di accusa (rispettivamente il decreto d’accusa) assume quindi una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio ritenuto che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell’accusa (principio dell’immutabilità), dall’altro quella di informare l’imputato sui fatti che gli sono rimproverati in modo che possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a con rif.; STF 6B_492/2012 del 22 febbraio 2013, consid. 3.4.1; 6B_796/2010 del 14 marzo 2011 consid. 1.4; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, § 24 n. 531; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 12 n. 209).
Di conseguenza, per il suo giudizio, il giudice è vincolato dai fatti indicati nell’atto (decreto) d’accusa e non se ne può in alcun modo discostare.
Non costituendo, quindi, la fattispecie sottoposta a giudizio una amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, si impone il proscioglimento di IM 1 dall’accusa in questione e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado, rispettivamente la reiezione dell’appello.
Ciò posto, per completezza e per verificare se sussistono le basi per un rinvio della pratica al Ministero pubblico, appare tuttavia utile chinarvisi.
Fattispecie evocata dall’accusatrice privata e art. 158 CP
Aperta sarebbe quindi solo la questione a sapere se egli, fornendo le sue prestazioni di supporto a __________ ed accettando l’importo di fr. 6'000.-, avrebbe violato i suoi doveri di gestore e danneggiato AP 1.
La giudice della Pretura penale ha concluso che non vi sono agli atti sufficienti elementi per provare che l’attività del prevenuto a favore di __________ e il susseguente compenso abbiano in qualche modo influito sull’aumento delle fatture a AP 1, essendo piuttosto probabile che l’aumento dei prezzi sia stato una conseguenza di una politica generalizzata di rincaro adottata dalla società romanda, indipendentemente dal rapporto contrattuale con IM 1. Oltre a ciò, per il primo giudice, non vi è alcuna traccia di danno patito dall’accusatrice privata a seguito degli atti ascritti all’imputato.
Non essendovi in atti alcun contratto che attesti l’obbligo del prevenuto di aumentare in tutti i modi la cifra d’affari della società e trattandosi qui di clientela esplicitamente esclusa dal contratto di agenzia stipulato tra le due società (AI 1, doc. E e MP __________ 27 maggio 2010, AI 12, pag. 3), la risposta non può essere che negativa, in quanto tali consumatori finali non avrebbero mai potuto essere serviti da AP 1.
Certo, egli avrebbe potuto anche pensare di proporre di seguire quella clientela sotto il cappello della ditta accusatrice privata, facendo guadagnare quest’ultima, ma il non averlo fatto non può essere considerato un atto di amministrazione infedele. In effetti non si trattava di un gesto vitale per la società. Inoltre le spiegazioni fornite dal prevenuto sono apparse piuttosto logiche e credibili: inizialmente è intervenuto perché ciò gli è stato chiesto come un favore personale da __________ e lo ha fatto pensando che in un secondo tempo avrebbe potuto portare anche quei clienti in AP 1, cosa che ha dichiarato aver iniziato a fare, prima che i rapporti con l’azionista di maggioranza si deteriorassero.
Inoltre, l’accusa non è riuscita a dimostrare che l’imputato ha fornito il suo supporto a __________ rubando tempo e energie al lavoro che egli doveva prestare per la ditta accusatrice privata. In qualità di direttore, egli non era certamente legato fiscalmente a orari determinati, per cui, per ipotesi, anche l’aver eventualmente dedicato qualche minuto durante la giornata a scrivere e-mail o rispondere a telefonate relative a questa attività non comporta specularmente un danno patrimoniale a AP 1.
Resta quindi da appurare - sempre nella consapevolezza che nel decreto d’accusa nemmeno se ne parla - se, come sostenuto dall’appellante, l’atto illecito non sia consistito nel far pagare a AP 1 delle prestazioni che l’accusato ha fornito a __________. In altri termini deve essere verificato se è provato che l’aumento di fr. 30.- delle fatture all’accusatore privato non sia stato che un artificio per giungere ad un simile risultato.
Sia il IM 1 che __________ hanno sempre sostenuto che l’aumento di fr. 30.- delle fatture a AP 1 non è stato una conseguenza della decisione di riconoscergli un indennizzo per il lavoro prestato a __________ a titolo personale e della volontà di caricare la prestazione al suo datore di lavoro.
Il rincaro è stato frutto una decisione indipendente della ditta romanda, inserita in un programma dei prezzi generalizzato, in parte anche imposta dal nuovo investitore __________. Il fatto che __________ abbia stabilito di destinare quella differenza al pagamento del prevenuto è una questione interna alla sua società che non ha comportato nocumento alcuno a quella ticinese. __________ ha pure precisato che l’idea del compenso era stata sua, non di IM 1 e che lui lo vedeva piuttosto come un regalo a titolo di ringraziamento per l’importante aiuto.
L’importo di fr. 30.- a fattura è stato preso da loro come punto di riferimento, non sapendo su quale altra base calcolare la ricompensa. Non il contrario, cioè non è in alcun modo dimostrato che sia stata prima stabilita la remunerazione e poi trovato il modo di accollarla all’accusatrice privata aumentando le tariffe di conseguenza.
Che si trattasse di una remunerazione che non doveva danneggiare AP 1 è avvalorato poi dal fatto che, non appena sono state avviate delle trattative per passare a questa anche i clienti privati di __________, non si è più parlato di un compenso per le prestazioni individuali del prevenuto non coperte da quanto corrisposto con il versamento dei fr. 6'000.- (VI __________ dibattimento di primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 1 segg. e VI IM 1, dibattimento di primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 2 seg.).
La causa civile che vede attualmente in lite __________ e l’accusatrice privata non lo concerne, essendo egli uscito dalla società già nel 2010.
Nelle loro dichiarazioni, sia l’imputato che il teste sono sempre stati coerenti e lineari e non risultano esserci incongruenze di rilievo, né interne, né intrecciate.
Nonostante la CRP sia stata di opinione diversa (sentenza 23 dicembre 2010, AI 23, pag. 10), è molto difficile - come spesso avviene quando ci si trova di fronte a corrispondenze brevi, estrapolate dal loro contesto e senza che sia possibile vedere cosa sia stato scritto prima e dopo tra le parti - dare un significato apodittico alle frasi in esse contenute.
Quelle in questione, in effetti, se prese come a sé stanti, possono essere interpretate sia in linea con la teoria difensiva, che contro la stessa, a dipendenza dall’approccio di colui che le legge. Lette dal punto di vista dell’accusatore privato, esse potrebbero indurre a pensare che l’aumento di fr. 30.- sia stato deciso da __________ e da IM 1 unitamente al fatto che la differenza avrebbe dovuto essere corrisposta a quest’ultimo con versamento sul suo conto personale.
Questa è anche la conclusione cui è giunta la CRP, chiamata a decidere sull’istanza di promozione dell’accusa promossa da AP 1 il 24/27 settembre 2010 (AI 23, consid. 4, pag. 10 seg.), con la quale ha rinviato gli atti al procuratore per verificare se c’è stato o meno un aumento delle fatture anche per gli altri clienti __________ e se il fatto di aver svolto un’attività accessoria remunerata per conto di un terzo adempisse i requisiti dell’art. 158 CP.
Se trattate, invece, dal punto di vista della tesi difensiva, esse potrebbero essere intese come semplici conferme di discussioni tra le parti, con cui, da un lato, è stato concordato il rincaro generalizzato perché così richiesto da __________, e, dall’altro, sono state decise le modalità per il compenso all’accusato. Certo, le frasi ed i termini utilizzati non sono dei migliori e le due cose appaiono intersecarsi, ma nessuna delle parti ha una formazione tale da poter ipotizzare che vi sia stata una scelta oculata e cosciente dei termini. D’altronde la corrispondenza per e-mail è, per sua natura, più rapida ed immediata, sicché spesso e volentieri i testi sono meno curati rispetto ad altri tipi di comunicazione scritta.
Riscontrato che non si tratta di atti inequivocabili e che non vi sono scritti o elementi di complemento che consentano di desumere cosa esattamente intendessero l’autore e il destinatario degli stessi, preso atto delle dichiarazioni dei diretti interessati, in applicazione del principio in dubio pro reo, non è possibile trarre alcuna conclusione processualmente valida da queste e-mail.
In più, troviamo agli atti la copia di un e-mail di __________ ai collaboratori, contenente i punti fermi di un piano d’azione deciso in una riunione del 27 maggio 2008 (verso la fine del periodo che ci concerne), tra i quali si trova appunto una disposizione di aumento generalizzato dei prezzi degli abbonamenti (AI 29, annesso 4).
Questi documenti sono stati prodotti il 4 aprile 2011, con una lettera accompagnatoria del direttore generale di __________ __________, nella quale egli conferma:
“En prologue, la société __________ a initié une agumentation de ses prix dès 2006 et ceci après 5 années consécutives sans jamais avoir indexés ses prix” (AI 29).
Questa dichiarazione, fatta al magistrato inquirente da una persona non direttamente coinvolta nella vicenda (non è stato provato il contrario e nemmeno reso verosimile), seppur non nella forma di una testimonianza, rappresenta un indizio a favore della versione difensiva. Essa è stata ribadita per iscritto anche nell’imminenza del dibattimento d’appello:
“Je confirme que dès 2006 __________ ha initié une augmentation de prix vers ses clients. C’était la première augmentation de nos prix depuis 5 ans et c’était appliqué dans une manière générale vers tous nos 5'000 clients en Suisse.” (lettera di __________ del 27 febbraio 2015, doc. CARP XVII).
Tra gli atti inviati (AI 29, Annexe 3) vi è anche una registrazione del pagamento dell’importo di fr. 6'000.- all’accusato sotto la dicitura “commissions 2008”. Di nuovo vale qui quanto scritto in precedenza: non è possibile considerare il termine utilizzato come una prova che si sia trattato effettivamente di commissioni in senso giuridico del termine, poiché il redattore della nota, privo di formazione specifica in ambito legale, l’ha utilizzato per dire tutt’altro (“regalo”), come asserito da __________ nello stralcio sopra riportato (VI __________ dibattimento di primo grado, 15 ottobre 2013, pag. 4).
In base a quanto precede, non può essere considerato sufficientemente provato che l’imputato abbia concordato con __________ di caricare alla ditta da lui diretta i compensi per prestazioni fornite privatamente ad essa. I messaggi elettronici, da soli, restano al livello di mero indizio.
Dovendosi pertanto considerare, in applicazione del principio in dubio pro reo, l’aumento del prezzo degli abbonamenti un atto fondato su una decisione precedente e avulsa dalla remunerazione riconosciuta al prevenuto per il suo supporto a __________, non si può evincere che esso abbia cagionato un danno all’accusatrice privata, che avrebbe dovuto in ogni caso, a prescindere dal compenso di IM 1, corrispondere quei fr. 30.- in più.
Il pagamento delle prestazioni fornite dall’imputato è stato assunto esclusivamente da __________, che ha deciso di destinare ad esso una parte dei suoi guadagni, utilizzando come metodo di calcolo il numero di fatture emesse nei confronti di AP 1 moltiplicato per i fr. 30.-. Errato, in base alle risultanze, è dunque concludere, come vorrebbe l’appellante, che i fr. 30.- dell’aumento siano passati nelle tasche dell’imputato. La prova è il fatto che, per finire, a quest’ultimo sono stati versati solo fr. 6'000.-, quindi solo una parte di quanto incassato in più dalla società romanda grazie al rincaro.
In definitiva, se, come accertato in precedenza, l’appello dell’accusatrice privata deve essere respinto per la violazione del principio accusatorio, neppure qualora non fosse sussistita una simile grave lacuna procedurale, l’esito della causa sarebbe stato diverso, portando anche l’esame del merito al proscioglimento dell’imputato.
Spese
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante.
L’imputato prosciolto non ha avanzato richieste ai sensi dell’art. 429 CPP, per cui non si entra sulla questione.
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 158 CP;
nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
1.1. IM 1 è prosciolto dall'accusa di amministrazione infedele per i fatti descritti del DA n. 2171/2011 del 6 giugno 2011.
1.2. Sono respinte le pretese di risarcimento del danno avanzate dall'accusatore privato AP 1.
È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede, compreso l'accollamento all'accusatore privato della tassa di giustizia di fr. 600.- relativa alla motivazione della sentenza.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dell’appellante AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.