Incarto n. 17.2014.69
Locarno 10 marzo 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Angelo Olgiati
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere;
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 dicembre 2013 da
AP 1, rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 dicembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata l’11 marzo 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 20 marzo 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e la moglie PC 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. __________ di __________ sulla quale sorge la loro abitazione. PC 1 è commissario capo della sezione reati contro l’integrità delle persone della polizia cantonale. Il fondo è adiacente alla strada cantonale e il piazzale antistante la casa è illuminato da un lampione.
B. Durante la seduta del municipio di __________ del 16 febbraio 2009, AP 1 – a quel tempo municipale – ha segnalato che il summenzionato lampione era rivolto non già verso la strada cantonale bensì verso la proprietà privata (“è girato al contrario”), ascrivendone la probabile causa “al forte vento registrato negli scorsi giorni”. Il municipio di __________ ha deciso di informare le “ditte competenti, richiedendone l’intervento per il ripristino di una corretta illuminazione” (estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc. XIX). Con mail del 24 marzo 2009 le __________ hanno informato il comune di __________ che quando sono intervenute “per girare la lampada in questione in direzione della carreggiata, il proprietario dell’abitazione in cui è ubicata la lampada ha sottolineato che quest’ultima non è di proprietà del comune bensì sua! Di conseguenza ha preteso che rimettessimo la lampada nella posizione originaria”. La segretaria comunale ha riferito al municipio di questa comunicazione pervenuta dalle __________ durante la seduta del 6 aprile 2009, soggiungendo altresì “di aver verificato la presenza di eventuali oneri a registro fondiario, indizio di presenza di proprietà pubblica su suolo privato e di non aver trovato alcuna iscrizione”.
L’esecutivo comunale ha pertanto deciso di far verificare dalle __________ la proprietà del lampione così come la sua modalità di alimentazione e allacciamento alla rete elettrica (estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc. XIX e doc. 21 inc. MP). Con messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2009 le __________ si sono limitate a comunicare che “da un nostro controllo risulta che il proprietario del mapp. __________ non detiene nessun contratto d’illuminazione pubblica con le __________. Normalmente il proprietario dell’illuminazione pubblica è il comune, quindi è di sua competenza rilasciare eventuali contratti particolari con privati”.
C. Il 6 agosto 2009 AP 1 ha pubblicato sulla propria pagina internet, allestita nella forma di blog (ossia quale diario in rete aperto ai lettori) denominato ______________ e accessibile a chiunque, il seguente scritto intitolato “Il nostro lampione preferito…”:
“ Correva l’anno 2009 e in una abitazione di Via __________ a __________ un bel lampione illumina il piazzale di una casa privata, di una simpatica poliziotta… mi correggo commissaria e del di lei consorte.
Il bel lampione, invero un po’ datato, è, a parer loro, privato, rivolto verso il loro piazzale, allineato con tutti gli altri di Via __________ ma da qualche giorno non illumina più.
Si sarà guastato…direbbe BAZ 3.0… forse no!
Il lampione ha dato bella mostra di sé con una bella luce irradiando tutto il piazzale antistante la villetta per molti anni. Ogni sera si accende e ogni mattino si spegne unitamente all’illuminazione pubblica, tant’è che molti pensavano fosse un lampione pubblico: ma così sembra non sia.
Qualcuno addirittura ha segnalato la curiosa situazione alle autorità facendo notare che un lampione pubblico dovrebbe illuminare la strada! Non il privato piazzale dei proprietari. L’autorità solerte ha avvisato il competente servizio delle __________ che ha appurato:
non esiste nessun contratto di precario con le __________
non è stato possibile appurare se il lampione è alimentato con energia pubblica o privata.
Beh! Da qualche giorno il lampione non illumina più!
Vuoi vedere che i cittadini di __________ non vogliono più pagare la bolletta della luce per conto dei proprietari?
L’hanno pagata per tanto di quel tempo che certamente qualche mese in più non avrebbe certo fatto la differenza!
Chissà se a __________ finalmente anche i figli di ex sindaci cominceranno a beneficiare un po’ meno e magari pagare un po’ di più, quantomeno il giusto!!
Un po’ meno diritti!
Un po’ più doveri!”
D. La tematica relativa al lampione ha continuato a occupare il municipio di __________ tanto nella successiva seduta del 7 settembre 2009 quanto in quella del 28 settembre 2009, al termine della quale l’esecutivo comunale ha risolto di scrivere una lettera alle __________ in cui nuovamente “formulare richiesta di una presa di posizione in merito alla proprietà del candelabro ubicato sul mapp. _______, alla modalità di alimentazione dello stesso (rete pubblica o meno) ed all’esistenza di una convenzione con il privato proprietario del Mapp. __________” (estratto delle risoluzioni del municipio di , doc. XIX). Lo scritto è stato inviato alle __________ il 1° ottobre 2009. Queste ultime si sono limitate a trasmettere una mail il 15 ottobre 2009, sostenendo di avere già risposto a quanto richiesto nella lettera del municipio. Sempre il 15 ottobre 2009, il municipio, per il tramite della segretaria comunale, ha replicato alle __________ sottolineando che in realtà i quesiti posti nella lettera 1° ottobre 2009 erano tuttora aperti. Nella seduta del 26 ottobre 2009 l’esecutivo comunale ha allora convenuto di “richiedere all’ di intervenire tramite l’apertura della cameretta di alimentazione del lampione al Mapp. __________ e di appurare ed indicare una volta per tutte da dove proviene l’alimentazione di tale candelabro: se dalla rete di distribuzione pubblica o privata” (estratto delle risoluzioni del municipio di __________, doc. XIX), formalizzando tali domande in una lettera del 28 ottobre 2009 (doc. 21 inc. MP). Le __________ hanno risposto il 5 novembre 2009, evidenziando di avere “effettuato un sopralluogo per verificare l’allacciamento elettrico del candelabro menzionato tramite l’apertura delle camere. Vi informiamo che il candelabro non è allacciato alla rete di illuminazione pubblica del comune di __________” (doc. 21 inc. MP).
E. Il 22 gennaio 2010 PC 1 ha querelato AP 1 per i reati di diffamazione e calunnia, sostenendo che lo scritto apparso sul blog di quest’ultimo la descrive come una persona che per anni ha sottratto energia elettrica ai contribuenti del comune di __________, facendo credere – contrariamente al vero – che il lampione situato sul suo fondo fosse di proprietà privata e che essa avrebbe altresì illecitamente girato il lampione affinché illuminasse la propria abitazione anziché la strada pubblica. Tutto ciò, inoltre, sarebbe potuto avvenire in quanto la querelante è figlia di un ex sindaco del comune di __________. PC 1 ha parimenti dichiarato di costituirsi parte civile, conformemente alla terminologia del CPP ticinese in quel momento ancora in vigore.
F. Dopo avere interrogato in due occasioni l’imputato e avere ricevuto dalle __________ la documentazione riguardante la fattispecie, il Procuratore pubblico con decreto d’accusa del 29 marzo 2012 ha dichiarato AP 1 colpevole di calunnia, in subordine di diffamazione, proponendo la sua condanna a una pena pecuniaria di fr. 2'400.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, a una multa di fr. 500.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento del danno.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione il 30 marzo 2012. Con decisione dell’11 aprile 2012 il Procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa e ha pertanto trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale.
G. Svolto il dibattimento, con sentenza del 20 dicembre 2013 il giudice della Pretura penale ha ritenuto AP 1 colpevole del reato di diffamazione, condannandolo al pagamento di una pena pecuniaria di fr. 1'440.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, corrispondente a 6 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, a una multa di fr. 300.- nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
H. Il 23 dicembre 2013 AP 1 ha annunciato di appellare la sentenza appena citata e, ricevutane la motivazione scritta, egli ha inoltrato la dichiarazione di appello il 20 marzo 2014. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del processo con la procedura scritta, la Presidente di questa Corte ha assegnato all’appellante un termine di 20 giorni – in seguito prorogato su richiesta di quest’ultimo sino al 30 giugno 2014 – per presentare la motivazione scritta dell’appello che è stato inviato il 26 giugno 2014 e in cui l’imputato chiede di essere prosciolto dall’accusa di diffamazione. Con scritto del 2 luglio 2014 il giudice della Pretura penale evidenzia di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Nelle proprie osservazioni del 16 luglio 2014 il Procuratore pubblico propone di respingere l’appello. Il 13 agosto 2014 l’appellante ha prodotto a questa Corte tutte le risoluzioni del municipio di __________ riguardanti il tema del noto lampione. Richiesti di prendere posizione su tale documentazione, tanto l’accusatrice privata – con scritto del 5 settembre 2014 – quanto il Procuratore pubblico – l’8 settembre 2014 – hanno ribadito la loro richiesta di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori del giudice precedente e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce quella di primo grado (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF inc. 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 con rinvio a Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata nella DTF inc. 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
Nel giudizio impugnato il giudice della Pretura penale ha dapprima accertato che tanto la querela quanto l’azione penale sono tempestive. Ciò posto, con riferimento allo scritto dell’imputato pubblicato nel suo blog, l’istanza precedente ha rilevato che egli ha in parte affermato e in parte insinuato che l’accusatrice privata – quadro della polizia cantonale – ha abusivamente sfruttato la corrente elettrica pagata dal comune di _________ per illuminare il proprio piazzale e che tale situazione – che adempie i presupposti del reato di sottrazione di energia (art. 142 CP) – costituisce il risultato di un atto illecito perpetrato dal padre dell’accusatrice privata, commesso allorquando egli era sindaco del comune. Queste affermazioni, ha proseguito il primo giudice, sono state fatte senza alcuna verifica da parte dell’imputato, ancorché ciò gli sarebbe stato possibile in quanto municipale del comune e quindi in grado di accedere alle fonti di informazione necessarie. Né le parole dell’imputato potrebbero essere qualificate come semplici manifestazioni di idee nell’ambito di un dibattito politico. Constatata l’intenzionalità dell’agire dell’imputato e non sussistendo la prova che egli sapesse di non dire il vero, l’istanza precedente ha ritenuto l’imputato colpevole di diffamazione, non ammettendolo alla prova della verità “non avendo l’imputato avuto nessuna valida ragione per ritenere che quanto da lui asserito fosse vero” (sentenza impugnata, pag. 8).
L’appellante sostiene che, prima di avere avuto conoscenza del contenuto della lettera 17 novembre 2011 indirizzata dalle __________ al Procuratore pubblico nell’ambito dell’inchiesta, egli non poteva sapere a chi effettivamente appartenesse il lampione né in che modo fosse alimentato. Anche il fatto che il lampione si trovi sul fondo appartenente all’accusatrice privata e a suo marito non può essere considerato decisivo, non essendo “certo l’eccezione che infrastrutture pubbliche di illuminazione vengano installate su sedimi privati grazie ad accordi tra l’ente pubblico e il privato” (appello, pag. 4). Contrariamente a quanto affermato dal giudice della Pretura penale, inoltre, non è affatto semplice in casi del genere recuperare la documentazione in grado di determinare i rapporti di proprietà e ciò sia per il tempo trascorso dalla stipulazione di siffatti accordi sia per il fatto che questi ultimi potevano fondarsi sulla semplice consuetudine, senza essere formalizzati in un documento. L’appellante evidenzia inoltre la valenza pubblica della tematica legata al lampione, trattata a livello politico dall’autorità comunale, dovendosi “accertare se l’illuminazione di un’abitazione privata era o meno garantita dalla rete pubblica” (appello, pag. 5 consid. 5).
Quanto al testo del 6 agosto 2009, che a suo dire “era consultabile sino al 22 gennaio 2010 al più tardi”, si tratta di una “dichiarazione ironica e/o satirica e non riveste alcun carattere lesivo dell’onore” (appello, pag. 5 consid. 6). Essa si limita a riferire dell’esistenza di un contenzioso relativo al noto lampione, il quale si accende e si spegne contestualmente a quelli dell’illuminazione pubblica. Il testo riporta inoltre la posizione dei proprietari del fondo ove è ubicato il lampione, evidenzia l’incertezza della situazione e “lascia quindi evidentemente il beneficio del dubbio sulla questione relativa all’approvvigionamento elettrico del palo” (appello, pag. 5 in basso). Anche le frasi finali del testo sono da leggere sulla base di queste premesse. Infine, non vi è nel testo alcun riferimento diretto al padre dell’accusatrice privata, men che meno ad un atto illecito che questi avrebbe compiuto in veste di sindaco del comune. Neppure all’accusatrice privata viene rimproverata la commissione di reati penali. È peraltro a torto che l’istanza precedente non ha ammesso l’accusato alla prova della verità. Sulla scorta di queste ragioni l’appellante chiede di essere prosciolto dall’accusa di diffamazione.
Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. L’art. 176 CP stabilisce che alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
b) Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; STF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii).
Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2013, vor Art. 173, n. 28 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).
“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 32).
c) L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante e alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50). Il reato di diffamazione è in altri termini compiuto quando il terzo prende conoscenza di ciò che gli viene comunicato (Trechsel/Lieber, op. cit., ad art. 173, n. 11; Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6) mentre non è necessario che l’autore abbia voluto ferire la persona presa di mira o nuocere alla sua reputazione (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 49).
d) L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti – mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) – devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1).
e) Che le norme del diritto penale intese a proteggere l’onore si applichino anche ai blog è assodato (Sophie Ciola-Dutoit/Bertil Cottier, Le droit de la personnalité à l’épreuve des blogs, in Medialex 2008 pag. 75), trattandosi di forma scritta mediante la quale il reato di diffamazione o di calunnia può essere compiuto - si è già ricordato - al pari della forma verbale (art. 176 CP).
Nel caso concreto la querela è tempestiva, la querelante avendo avuto conoscenza il 25 novembre 2009 dello scritto in questione e del suo autore (doc. 1 e 8 inc. MP) e avendo sporto querela il 22 gennaio 2010, vale a dire entro il termine di tre mesi.
Maggiore approfondimento, per contro, necessita il quesito riguardante il termine di prescrizione dell’azione penale. Ancorché non sollevata con l’appello, la questione dev’essere esaminata d’ufficio in ogni stadio del procedimento (DTF 139 IV 64 consid. 1; Zurbrügg, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n. 61 vor Art. 97-101; Trechsel/Capus, in Trechsel/Pieth (edit.), StGB Praxiskommentar, 2013, n. 12 vor Art. 97).
b) Il Pretore ha ritenuto che l’inizio della decorrenza del termine “non coincide con la pubblicazione del testo incriminato, ritenuto che, diversamente da quanto verrebbe stabilito per un normale organo di stampa cartaceo, una pubblicazione su internet è da parificare come un reato continuato, essendo consultabile da chiunque e in ogni momento (v. DTF 139 IV 1)”. Nella fattispecie – ha soggiunto l’istanza precedente – “l’articolo in questione era visibile sino al 22 gennaio 2010 (evincibile dagli allegati alla querela dell’accusatrice privata), per cui la prescrizione è iniziata al più presto a decorrere da questa data (SJ 2001 II p. 181 e segg.)”.
c) È vero che Philippe Gilliéron nel proprio articolo intitolato “La diffusion de propos attentatoires à l’honneur sur internet” pubblicato nella SJ 2001 II pag. 181 ss. sostiene a pag. 189 che il termine di prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui non è più possibile accedere al sito internet preso in considerazione, dato che l’infrazione continua a dispiegare i propri effetti sin tanto che il sito è attivo. Ciò significa, prosegue quell’autore, che il termine di prescrizione può rivelarsi particolarmente lungo qualora il sito rimanga accessibile sull’arco di più anni.
Sennonché l’opinione di Gilliéron, cui si è riferito il Pretore, non risulta condivisa dagli altri autori, i quali considerano i delitti contro l’onore dei reati istantanei (“Zustandsdelikte”) e non dei reati permanenti (“Dauerdelikte”), con la conseguenza che il termine di prescrizione dell’azione penale decorre dal compimento dell’infrazione: Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2013, n. 3 ad art. 178; Trechsel/Capus, in: Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2013, n. 5 ad art. 98; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll (curatori), Petit Commentaire Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 178; Zurbrügg, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n. 7 ad art. 98; Kolly, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 11 ad art. 98; Trechsel/Lieber, in Trechsel/Pieth (curatori), Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2013, n. 2 ad art. 178.
d) Quanto alla sentenza del Tribunale federale menzionata dal Pretore (DTF 139 IV 1), in realtà l’Alta Corte si è limitata a riferire le considerazioni dei giudici cantonali nella sentenza impugnata, secondo i quali la violazione dell’art. 150bis CP (norma concernente la fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice), alla stregua di un’offesa all’onore su internet, costituiva un delitto permanente e che pertanto alla questione della prescrizione era applicabile l’art. 98 lett. c CP (DTF 139 IV 5 consid. 2.2). Ma al di là di questo accenno a tale considerazione dei giudici cantonali, il Tribunale federale non ha effettuato alcuna valutazione propria sul tema, tanto più che la sentenza riguarda tutt’altra fattispecie.
Per contro, lo stesso Tribunale federale ha espressamente ricordato nella sentenza 6B_67/2007 del 2 giugno 2007 consid. 4.2 che la giurisprudenza non ritiene il reato di diffamazione un delitto permanente e ha sottolineato che la circostanza secondo cui l’effetto del reato si mantiene per una certa durata non basta ad ammettere la sussistenza di un delitto permanente. Si è confrontati, ha proseguito il Tribunale federale, con un delitto istantaneo, in cui l’operato dell’autore è limitato nel tempo mentre perdura una situazione illecita, come avviene in caso di diffamazione mediante prodotti stampati. La prescrizione inizia pertanto a decorrere anche in caso di diffamazioni mediante materiale stampato con la pubblicazione dell’opera.
e) In simili circostanze, non vi è motivo per questa Corte per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che non solo in caso di diffamazione via internet ma anche mediante pubblicazioni cartacee, lo scritto in questione è accessibile a chi consulta l’opera anche dopo la sua stesura. E nondimeno, si è detto, la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina nettamente maggioritaria ritengono che il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’azione.
Gli oneri processuali di primo grado e di secondo grado sono posti a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, art. 329 cpv. 4, 398 e segg. CPP, 97, 98, 173, 178 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 e segg. CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
AP 1 è assolto dall’imputazione di diffamazione di cui al DA 3274/2013 del 19 agosto 2013.
Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il procedimento di primo grado sono poste a carico dello Stato.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
A titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a AP 1 contro il quale il procedimento viene abbandonato l’importo di fr. 1'500.-.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.