Incarto n. 17.2014.210
Locarno 11 giugno 2015/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 4 settembre 2014, rispettivamente 12 settembre 2014 da
AP 1,
e dall’accusatore privato
PC 1, rappr. RC 1
contro la sentenza d’assoluzione emanata il 1. settembre 2014 dalla Pretura Penale nei confronti di
IM 1
rappr. DI 1
richiamate le dichiarazioni di appello 12 dicembre 2014, rispettivamente 17 dicembre 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa n. 3442/2011 dell’8 settembre 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di
lesioni semplici
per avere, nella notte tra il 1. / 2 luglio 2011 a __________ presso il campo sportivo durante una festa campestre, intenzionalmente cagionato all’addetto alla sicurezza, PC 1, un danno al corpo e alla salute, segnatamente, per averlo colpito al volto con un pugno, provocandogli le ferite di cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. __________ e __________, già agli atti;
reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP.
E ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 1’350.-, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni nonché al pagamento di tasse e spese.
L’accusatore privato PC 1 è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura;
preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale il procuratore pubblico e l’accusatore privato hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazioni di appello 12 dicembre 2014, rispettivamente 17 dicembre 2014, hanno chiesto l’annullamento della sentenza e la condanna di IM 1 per il reato di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa dell’8 settembre 2011;
-con istanza probatoria 30 settembre 2014 il prevenuto ha chiesto l’audizione testimoniale di __________. La richiesta è stata rigettata con ordinanza del 12 marzo 2015;
esperito il pubblico dibattimento il 22 aprile 2015, in occasione del quale:
-la procuratrice pubblica ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e la condanna per i fatti indicati nel DA, non essendo a suo avviso dati gli estremi per il riconoscimento di uno stato di legittima difesa;
l’AP ha postulato la condanna dell’imputato per lesioni semplici, non avendo egli reso verosimile di essere stato attaccato dall’AP, ed ha chiesto la rifusione delle spese legali di primo e secondo grado, mentre per le restanti pretese ha auspicato il rinvio al foro civile.
la difesa ha, dal canto suo, chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, il proscioglimento dell’imputato da ogni accusa, con richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP.
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
IM 1, nato in __________, a __________, il __________, è ancora studente, è celibe ed è attualmente domiciliato a __________, dove vive con i genitori.
Al dibattimento d’appello, sulla sua vita, egli ha precisato di aver conseguito la maturità professionale alla scuola Arti e Mestieri di Bellinzona e di studiare attualmente ingegneria elettronica alla SUPSI di Manno.
Non ha precedenti penali.
A seguito di questi fatti, il 4 luglio 2011, la vittima ha dovuto essere operata presso il __________.
Nonostante la serietà dell’intervento, PC 1 ha poi lasciato l’ospedale il giorno stesso, contro il parere dei medici, sostenendo di non potervi restare a causa della sua nosocomefobia (AI 3 doc. 1).
Pochi giorni dopo, l’8 luglio 2011, PC 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti dell’imputato per aggressione, violenza e lesioni (AI 1).
Al dibattimento in pretura penale, in occasione del quale sono stati sentiti alcuni testi, la giudice ha concluso trovarsi di fronte ad un caso di legittima difesa esimente (art. 15 CP) ed ha, così, prosciolto il prevenuto da ogni accusa.
Contro la sentenza l’accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno interposto appello.
In prima sede, la stessa è stata motivata con il fatto che, essendo stato preso per il bavero dall’AP ed avendogli questi - una persona di corporatura robusta, di pochi centimetri più basso di lui, che aveva giocato a rugby sino all’anno prima - mostrato il pugno con fare minaccioso, l’imputato aveva legittimamente pensato che egli sarebbe passato all’azione e, pertanto, aveva il diritto di difendersi (sentenza impugnata, consid. n. 23 pag. 22 segg.).
Da approfondire è per contro l’esistenza di una situazione di legittima difesa.
Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente l’ordinamento giuridico.
La situazione di legittima difesa presuppone un attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005 6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003 6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti perché si realizzi. C’è minaccia imminente di un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF 93 IV 81; STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004, consid. 3.1). Colui che si pretende minacciato deve provare l’esistenza di circostanze atte a fargli credere che si trovava in uno stato di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo scontro o gesticola in modo da far pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).
Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3a; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013 ad art. 15, n. 11-13., pag. 341-343). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta, non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena (legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase vCP).
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole (cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ 1988 pag. 121 consid. 4).
Allo stesso modo sono le autorità penali che hanno il dovere di dimostrare la mancanza di motivi giustificativi (Esther Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, art. 1-195, 2a edizione, ad art. 10, n. 21). In questo contesto, prova della loro non esistenza deve essere apportata tuttavia solo quando dalla situazione fattuale del caso concreto la questione si pone, oppure se l’imputato rende verosimile l’esistenza di un tale motivo giustificativo. Altrimenti si parte dal presupposto che chi agisce in conformità alla fattispecie penale in oggetto, lo fa in maniera illecita e colpevole (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, San Gallo 2009, n. 220).
Non qualsiasi tipo di argomentazione difensiva deve condurre alla prova dell’inesistenza di motivi giustificativi, ma è legittimo pretendere che vengano forniti quantomeno degli elementi concreti minimi che la rendano plausibile.
Accertamento dei fatti determinanti per il giudizio
Dall’esame delle loro dichiarazioni, è possibile stabilire che in realtà, i fatti si sono svolti diversamente da quanto appurato in prima sede.
In primo luogo, deve essere dato per accertato che IM 1 e l’amico __________ avevano, prima dell’atto che ha condotto all’inseguimento da parte di PC 1, già tentato almeno una volta di scavalcare le transenne per recarsi nella zona non accessibile al pubblico e che qualcuno li aveva già richiamati all’ordine facendo loro notare che non si poteva fare.
Lo ha asserito in primo luogo l’accusatore privato, affermando di avere già in precedenza, a più riprese, intimato al prevenuto di non scavalcare la transenna (VI PC 1 dib. di primo grado, pag. 2).
Lo ha poi confermato il teste __________ (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1, il cui testo è riportato al consid. 12 di questa sentenza), ma non solo: lo ha pure ammesso __________ stesso al dibattimento di primo grado:
“ Non ricordo se prima IM 1 ed io avevamo già tentato di attraversare la transenna, però ricordo che qualcuno ci aveva rimproverato dicendoci di non attraversare la transenna già in precedenza. Una volta magari può essere, penso di sì.” (VI ________ dib. di primo grado, pag. 2).
L’imputato ha negato questo fatto, sostenendo che quella in cui è stato inseguito dall’accusatore privato era la prima volta che oltrepassava la barriera e che prima di quel momento non aveva mai tentato di farlo (verbale dib. d’appello, pag. 3 seg.).
Negare un fatto così importante per l’accertamento di quanto accaduto scredita l’accusato e toglie inevitabilmente valore alle sue affermazioni, costituendo la sua una dichiarazione a chiaro scopo strumentale, di sostegno alle tesi difensive.
Allo stesso modo, si può dare per acquisito che IM 1, non poteva non capire che chi lo stava rincorrendo chiedendogli cosa stava facendo lì, seppur in maniera atipica e triviale, altri non era che una persona dell’organizzazione della festa.
Così come aveva capito perfettamente che era stato rincorso perché non aveva rispettato il divieto di accedere a quella parte del sedime.
D’altronde anche l’abbigliamento dell’accusatore privato non destava dubbi, considerato che __________ ha riconosciuto d’aver pensato che, proprio per come era vestito, questi fosse della sicurezza. La precisazione d’averlo compreso solo in un secondo tempo, quando l’ha visto con gli agenti della __________, non è atta a indebolire l’affermazione, apparendo un goffo espediente per cercare di rimediare a quanto appena detto agli inquirenti.
Di conseguenza, non ha nessuna influenza il fatto che PC 1 indossasse come unico segno di riconoscimento esplicito una piastrina di 15 cm x 5 cm con la scritta “addetto allo staff” (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1 e 2).
Su quanto avvenuto in questi frangenti, l’accusatore privato, che ne ha parlato nello scritto allegato alla querela (Al 1) e in occasione del suo interrogatorio dibattimentale, è stato lineare nel sostenere che il pugno in viso gli è stato sferrato improvvisamente dall’imputato, non appena lo ha raggiunto, senza che egli avesse fatto nulla per fargli temere un attacco e, soprattutto, senza che egli lo abbia mai preso per il bavero, rispettivamente mai alzato il braccio con tono minaccioso nei suoi confronti (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 2).
Dalla descrizione degli eventi fatta dall’accusatore privato emerge, poi, con chiarezza che tra le parti vi è stata, prima del pugno, una brevissima discussione.
Per questi estremi, l’illustrazione dei fatti è confermata dal teste
__________, che quella sera era presente all’open air in qualità di co-organizzatore.
Il teste non ha legami degni di nota con le parti: conosceva, ma non bene, PC 1 ed ha dichiarato di essere stato contattato direttamente dal padre di quest’ultimo nell’autunno 2013, per il tramite di un amico comune, dopo che questi ed il figlio erano venuti a sapere che lui aveva visto i fatti. A seguito del colloquio con il signor PC 1, il teste ha rilasciato una dichiarazione scritta prodotta dall’AP nella prima fase del dibattimento in Pretura penale, in seguito estromessa dagli atti (verbale dib. primo grado, pag. 3 seg.).
Questo tipo di avvicinamento del testimone da parte dell’accusatore privato non risulta essere andato oltre i limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza e non è tale da fornire elementi per poterne mettere in dubbio la credibilità.
Sentito il 25 agosto 2014, __________ ha asserito:
“ Ad un certo punto mi trovavo in zona palco (a sinistra dove c’erano le griglie, nella zona esterna al pubblico). Era già un po’ di tempo che vedevo della gente (due o tre volte) attraversare le transenne in zona proibita ed è anche per questo che mi sono appostato in un punto da dove c’era un’ottima visione sul retropalco, ma anche sul palco dove c’era il pubblico. Ricordo di aver visto due ragazzi che avevano attraversato la transenna e un nostro collaboratore (volontario addetto alla sicurezza, che a quel tempo non conoscevo bene se non per averlo visto di sfuggita) che li stava rincorrendo ad una distanza di pochi metri. Ho visto raggiungere i due ragazzi e uno di questi si è fermato, si è girato ed ha subito dato un pugno al mio collaboratore. Io ricordo una scena molto veloce, non ho un ricordo che sono rimasti a discutere e nemmeno che vi sia stato un contatto fisico prima del pugno, contatto fisico che mi avrebbe impressionato. (…) I due ragazzi erano fra loro abbastanza vicini e intendo ad una distanza di qualche metro, forse 2-3 metri. Sono sicuro che la seconda persona era ancora lì nei paraggi. Preciso che al momento del pugno, il ragazzo che non ha sferrato il pugno, a quel momento, si trovava più in avanti (in direzione contraria alle transenne). Per i due ragazzi non intendo il mio collega. Posso dire che non era un’azzuffata.
(…) io mi trovavo ad una distanza di circa 20/30 metri (più venti che trenta, facendo due calcoli, sempre di stima) dal punto in cui è avvenuto il pugno. Vedevo bene perché non c’erano altre persone, non c’era la folla.
(…) Visto il breve lasso di tempo, posso dire che PC 1 e il qui presente imputato non si sono parlati, al massimo si saranno detti qualche parola, io comunque non ho sentito nulla. Posso immaginare che PC 1 li abbia richiamati, ma, come detto, io non ho sentito. Non posso dire se qualcuno di quei tre ragazzi sembrava ubriaco. Da come correvano non ho notato che qualcuno fosse ubriaco.
(…) Non posso escludere che PC 1 abbia alzato il pugno, però non rientra nel ricordo della scena che io ho visto. E’ vero che PC 1 era di spalle rispetto a me, però tutto quanto appena a me letto e dichiarato dall’imputato non corrisponde proprio a quanto io ricordo” (VI dibattimentale 25 agosto 2014, pag. 1 seg.).
Nella sostanza, queste dichiarazioni sono in linea con quelle dell’AP e attestano una reazione violenta ad un approccio avvenuto in una modalità, senza contatto fisico, che nulla lasciava intendere poter trascendere in un attacco all’integrità fisica del prevenuto.
Egli non è credibile ove afferma d’aver visto l’accusatore privato prendere per il bavero IM 1, strattonarlo a destra e a manca e alzare un braccio (VI __________ dib. di primo grado, pag. 2 seg.).
In primo luogo va tenuto ben presente che egli è un amico di lunga data dell’accusato e che quella sera erano andati alla festa assieme. Oltretutto, __________ ha commesso l’infrazione di oltrepassare la transenna unitamente all’accusato.
Degno di nota è poi il fatto che, per sua stessa ammissione, il teste ha confessato di avere parlato di quanto avvenuto quella sera con il suo amico qui imputato 2 o 3 volte (VI __________ dib. di primo grado, pag. 2).
E’ innegabile che questa condivisione dei ricordi e della bravata, abbinata alla stretta vicinanza con l’imputato, impone una valutazione molto prudente delle dichiarazioni del teste.
La versione dei fatti fornita da __________ palesa delle contraddizioni non irrilevanti con quella dell’imputato e delle altre persone sentite su un punto nodale. In effetti, egli ha riferito che l'accusatore privato ha rincorso il prevenuto per superarlo quando questi si era fermato, andare verso di lui guardandolo in faccia e poi afferrarlo e girarsi. Per contro, l’imputato, PC 1 e __________ hanno dichiarato che l’accusatore privato ha rincorso e raggiunto IM 1, senza mai accennare al fatto che lo avesse addirittura superato e afferrato da quella posizione.
La descrizione fornita da __________ di questi frangenti palesa inoltre una contraddizione interna, poiché, in base al suo racconto, avendo l'accusatore privato superato IM 1 per poi tornare sui suoi passi e afferrarlo, avrebbe dovuto trovarsi con la faccia rivolta verso di lui, che ha detto essere stato più indietro rispetto all'amico, non di spalle come ha sostenuto:
“ (...) li ho seguiti un po' scavalcando la transenna e mettendomi in disparte in modo da non farmi né vedere né sentire, ma poter vedere quanto succedeva. In sostanza io sono rimasto ad una certa distanza da loro per i motivi che ho detto, che stimo in circa 6 metri. Loro infatti non mi hanno visto. Ad un certo punto ho visto IM 1 in faccia, mentre l'altra persona mi dava le spalle. Ho così visto la testa di IM 1 che oscillava. Ho visto il ragazzo che aveva superato di un po' IM 1, fermandosi perché stava correndo veloce, l'ha superato e poi è andato verso IM 1 guardandolo in faccia, afferrandolo sulla maglia (zona collo), vedevo poi IM 1 come detto che oscillava e in quel momento vedevo il ragazzo di spalle" (VI dib. primo grado, pag. 2 seg.).
Preso atto che il teste è stato smentito su un fatto così importante e che l’errore non può essere il frutto di un scorretta interpretazione degli eventi, non è possibile dare per certo quanto egli sostiene essere avvenuto dopo.
A queste annotazioni si possono aggiungere altre falle nella deposizione, che ne indeboliscono la valenza: __________ ha, da un lato, asserito che il tutto si è svolto velocemente, per poi tuttavia dire che all'inizio aveva visto il prevenuto disorientato, fatto che stride con la rapidità degli eventi. In seguito egli ha pure sostenuto di non essere intervenuto perché temeva che potesse scoppiare una rissa, confermando così implicitamente che sino a quel momento non vi erano elementi che potessero indurre credere che PC 1 potesse venire alle mani con IM 1 (VI dib. primo grado, pag. 3).
Sulla scorta di tali considerazioni non si può che desumere che le dichiarazioni di __________ sono poco credibili e non corrispondono a quanto effettivamente accaduto.
A questa conclusione va aggiunto il fatto che le dichiarazioni dell’imputato contengono alcune esagerazioni e contraddizioni:
nel verbale del 2 agosto 2011 (AI 6, pag. 2) egli ha dichiarato di essere stato raggiunto dall’amico __________ prima che lui colpisse PC 1. In seguito ha poi sostenuto di avere visto il compagno solo dopo aver tirato il pugno (VI dib. primo grado, pag. 2);
il 2 agosto 2011 ha detto di aver voluto urinare nella zona oltre la transenna perché i gabinetti Toi Toi erano troppo distanti (pag. 2), mentre il 29 novembre 2013 ha riferito di aver preso la decisione perché i gabinetti erano sì da un’altra parte, ma anche perché erano in mezzo al fango ed era pieno di gente (VI dib. primo grado, pag. 1). Al dibattimento d’appello ha ribadito che lo ha fatto perché essi erano troppo lontani;
in occasione del dibattimento di primo grado egli ha sostenuto che il primo interrogatorio è durato 4 ore, mentre in effetti lo stesso ha avuto una durata di solo un’ora e un quarto;
sempre di fronte al giudice della Pretura penale, il prevenuto ha dichiarato di aver firmato il primo verbale nonostante non gli fosse stato concesso di fare delle modifiche al testo. Richiesto di specificare, dopo rilettura dello stesso, cosa avrebbe voluto rettificare, non è stato tuttavia in grado di dare alcuna risposta (VI dib. primo grado, pag. 1);
il 29 novembre 2013 ha affermato che a causa della presa per il bavero non riusciva a respirare (VI dib. primo grado, pag. 1). In appello ha solo dichiarato che lo aveva stretto “forte forte” (verb. dib. d’appello, pag. 3). A prescindere dalla differenza sostanziale, questa affermazione stride con il fatto che poi egli possa avere avuto una discussione, seppur breve, con il suo asserito aggressore. In effetti, mal si vede come egli possa essere riuscito a parlare se, addirittura, non poteva respirare.
La plausibilità della tesi difensiva è messa poi in dubbio dal fatto che non è dato a comprendere come l’imputato sia riuscito a sferrare un colpo così forte da rompere una mascella all’accusatore privato, nonostante la traiettoria del colpo sia stata ostacolata dal braccio sinistro con il quale egli, secondo il prevenuto, lo stava tenendo per il bavero. In effetti, la potenziale violenza del pugno, nella situazione descritta da IM 1, sarebbe innanzitutto stata sfogata sul braccio di PC 1, se non addirittura, la presenza dell’arto sulla traiettoria avrebbe potuto impedire alla mano chiusa di giungere alla mandibola. In realtà, la manovra che egli avrebbe dovuto effettuare, partendo da una posizione del braccio lungo i suoi fianchi, per arrivare a segno, avrebbe dovuto essere talmente complicata da non consentire di colpire il volto con una forza sufficiente a causare il danno che è stato provocato.
Da quanto precede si deve concludere che i fatti si sono svolti come in sostanza descritto dall’accusatore privato e dal teste __________: IM 1 ha sferrato un violento pugno a PC 1, che egli non poteva non sapere essere una persona dell'organizzazione della festa, non appena questi lo ha raggiunto e gli ha chiesto cosa stava facendo nell'area vietata al pubblico. Da parte della vittima non vi è stata nessuna aggressione fisica e nemmeno nessun atto che potesse far pensare ad un attacco imminente all'integrità fisica dell'autore.
Pertanto IM 1 non si è trovato in una situazione che potesse giustificare una legittima difesa da parte sua ai sensi dell'art. 15 CP e dell’art. 16 CP.
Ne consegue che l'appello del Procuratore pubblico e quello dell'accusatore privato devono essere accolti, la sentenza di primo grado deve essere annullata e l'imputato deve essere condannato per il reato di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d'accusa.
Commisurazione della pena
I criteri per la determinazione della colpa - con l’esame delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten), da suddividersi in componenti oggettive (objektive Tatkomponenten: grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e in componenti soggettive (subjektive Tatkomponenten: moventi, obiettivi perseguiti, possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione), e l’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) - sono stati esaurientemente illustrati nelle precedenti sentenze di questa Corte, alle quali genericamente si fa riferimento (ad es.: sentenza CARP 17.2013.183/198 del 10 aprile 2014 consid. 34).
Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
La predetta norma, al cpv. 4, prevede che, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.
L’art. 123 cpv. 1 CP dispone che chiunque si rende colpevole del reato di lesioni semplici venga punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo soggettivo va ritenuto come l'imputato abbia agito senza che ve ne fosse alcuna necessità e sapendo che, avendo egli scavalcato senza permesso una transenna, era lui quello a trovarsi dalla parte del torto, non la vittima che gli intimava di rientrare nell'area della festa.
Dal punto di vista personale, va considerato che l'accusato, ad eccezione dell'episodio qui in disamina, si è sempre comportato bene, sia prima che dopo i fatti.
Tutto ben ponderato, appare equo confermare la proposta di pena formulata con il decreto d'accusa di 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per complessivi fr. 1'350.-, oltre ad una multa di fr. 250.- (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).
La pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di due anni.
Richieste d’indennizzo dell’accusatore privato
L’art. 41 CO prescrive che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP, applicabile su rimando dell’art. 436 cpv. 1 CPP, l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento, se questi vince la causa (per la procedura d’appello cfr. Niklaus Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 428 CPP, n. 13 e sentenza del Kantonsgericht Basel-Landschaft dell’8 aprile 2013, 460/12/164, consid. V e VI).
L’accusatore privato deve inoltrare l’istanza all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se egli non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito, art. 433 cpv. 2 CPP.
Per la procedura sino alla decisione di primo grado, l’avv. RC 1 ha prodotto una nota dettagliata datata 25 agosto 2014 per complessivi fr. 5'380.05, composta da onorario di fr. 4'552.50, pari a 1095 minuti a fr. 250.-/h, oltre a spese per fr. 419.- e IVA (doc. dib. 15).
Per la procedura d’appello, la nota prodotta, datata 22 aprile 2015, comprende fr. 2'437.50 di onorari (585 minuti a fr. 250.-/h), oltre fr. 226.- di spese e IVA, per complessivi fr. 2'876.60.
Da un attento esame dei documenti, i costi legali per i quali viene richiesto l’indennizzo appaiono commisurati alle peculiarità del caso in esame e possono essere integralmente accolti.
Per il resto, come richiesto dall’accusatore privato, si rinvia al competente foro civile.
Tassa di giustizia e spese procedurali
Gli oneri processuali degli appelli sono messi a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
15, 16 e 123 CP,
41 CO nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello dell’AP PC 1 è accolto.
1.b. L’appello della procuratrice pubblica è accolto.
Di conseguenza:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, la notte tra il 1. ed il 2 luglio 2011, a __________ presso il campo sportivo, durante una festa, intenzionalmente colpito al volto PC 1 con un pugno, provocandogli le ferite di cui al certificato medico di data 8 luglio 2011 dei dr. __________ e __________.
1.2. IM 1 è condannato
1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'350.-;
1.2.2. alla multa di fr. 250.-; in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
810.- per il procedimento di primo grado. I costi della motivazione, ammontanti a fr. 400.- sono posti a carico dello Stato.
L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
IM 1 è condannato a risarcire all’accusatore privato, PC 1, fr. 8’256.65 per le spese legali sostenute nel procedimento.
§ Per le sue ulteriori eventuali pretese di natura civile, l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile.
tassa di giustizia fr. 500.--
altri disborsi fr. 100.--
fr. 600.--
sono posti a carico dello Stato.
tassa di giustizia fr. 500.--
altri disborsi fr. 100.--
fr. 600.--
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.