Incarto n. 17.2014.21+34

Locarno 16 aprile 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Attilio Rampini

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 dicembre 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 22 gennaio 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 23 gennaio 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 16 dicembre 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

· coazione per avere, nel periodo 9 novembre 2012 - 8 agosto 2013, a __________, __________ e in altre località, usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti dei figli ACPR 3 e ACPR 2 e della moglie ACPR 1, intralciando la loro libertà di agire, ripetutamente costretto le predette persone a fare, omettere o tollerare atti, agendo complessivamente in 9 occasioni, in parte reiterate;

· ingiuria per avere il 6 agosto 2013 a __________, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda;

· minaccia per avere:

  • l'11 novembre 2012 a __________, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a __________, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della figlia minorenne ACPR 2

  • il 6 agosto 2013 a __________ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di spaccarle la faccia;

· vie di fatto per avere il 14 aprile 2013 a __________ preso per il bavero il figlio minorenne ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura;

· disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi costitutivi di coazione, omesso di rispettare le decisioni della Pretura di Lugano che riguardavano i suoi rapporti con moglie e figli, e meglio quelle del 22 marzo 2012, del 27 dicembre 2012 e del 17 giugno 2013

e meglio come descritto nell’atto di accusa 121/2013 del 6 novembre 2013 e precisato nei considerandi del giudizio impugnato.

In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 - che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 12 mesi da espiare (da dedursi il carcere preventivo sofferto), ad una multa di fr. 300.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 1'601,70.

Il presidente della Corte ha, inoltre, condannato AP 1 a versare a ACPR 1 fr. 2'000.- per torto morale oltre un importo per spese legali da stabilirsi con decisione separata e a ACPR 2 e ACPR 3 fr. 3'000.- ciascuno per torto morale.

Preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 23 gennaio 2014, l’appellante ha chiesto di essere prosciolto dai reati addebitatigli. Egli ha, inoltre, postulato la reiezione delle pretese civili degli accusatori privati ed ha protestato tasse, spese e ripetibili. Con istanza probatoria del 28 febbraio 2014, l’appellante ha chiesto l’audizione dei figli ACPR 3 e ACPR 2. La richiesta è stata respinta da questa Corte con decisione 27 marzo 2014.

Con dichiarazione d'appello incidentale 3 febbraio 2014, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) il dispositivo n. 2.1 della sentenza di prime cure chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 15 mesi.

Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.

Esperito il pubblico dibattimento il 14 aprile 2014 - in assenza dell’appellante che ha rifiutato di parteciparvi (cfr. doc. CARP XXI, pag. 2; verbale dib. d’appello, pag. 1) - durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha postulato la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione;

  • l’avv. RAAP 1, patrocinatrice degli AP, ha postulato la conferma della condanna di AP 1 per i reati imputatigli con l’AA, la conferma dei risarcimenti per torto morale e spese legali concessi dal primo giudice ai suoi assistiti e, per le spese legali d’appello, il riconoscimento di quanto da lei esposto nella nota professionale prodotta al dibattimento;

  • l’avv. DI 1, patrocinatore dell’appellante, ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dalle imputazioni di coazione, di minaccia ed ingiuria ai danni di ACPR 4 e di disobbedienza a decisioni dell’autorità, la riduzione della pena nonché una diversa ripartizione degli oneri processuali di primo grado; egli ha contestato, inoltre, il principio e l’ammontare delle pretese civili degli AP.

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a–g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

  2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF inc. 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013, consid.).

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg), dei testi (162 e seg), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

  1. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder,

Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.

  1. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. , 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

  2. Secondo i principi sviluppati nei giudizi per reati sessuali ma applicabili anche a quelli che, come in concreto, si consumano all’interno delle mura domestiche e che sono, per loro natura, intrinsecamente caratterizzati da difficoltà probatorie, decisive diventano le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Pertanto - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (STF del 2 dicembre 2010 6B_705/2010; STF del 30 luglio 2002 1P.19/2002, consid. 3.3; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506).

Il giudice deve procedere all’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni con estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (DTF 129 I 49; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.2.2; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.3). Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. e STF 17 gennaio 2005 in re A. c. B.; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006). Da considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005 1P.57/2005 consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg). Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25 novembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF del 16 aprile 2009 6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 5.2).

Premessa

  1. AP 1 è già stato condannato per fatti parzialmente analoghi a quelli qui in esame. Con sentenza 2 febbraio 2012 (cfr. sentenza CARP 17.2011.120), la CARP – statuendo su un appello interposto contro il giudizio 5 settembre 2011 della Corte delle assise criminali (cfr. sentenza TPC 72.2011.48/58) - lo ha, infatti, ritenuto autore colpevole di ripetuta coazione (in parte tentata) ai danni della moglie e dei figli, di ripetuta minaccia (in parte tentata) ai danni della moglie e del Dr. __________, di lesioni semplici, ripetute vie di fatto ed ingiuria ai danni della moglie, di sottrazione di minorenne, di ripetuta disobbedienza a decisioni d’autorità, di ripetuta guida senza l’assicurazione di responsabilità civile nonché di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. In applicazione della pena, la CARP, ritenuto che egli ha agito in stato di lieve scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di 24 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto. Il ricorso interposto da AP 1 contro detta decisione è stato respinto dal TF con sentenza 14 maggio 2012 (cfr. STF 6B_178/2012).

L’imputato e i suoi precedenti penali

  1. Sulla vita dell’imputato, si rinvia a quanto indicato dalla scrivente Corte nel suo giudizio 2 febbraio 2012:

“ AP 1 è nato a __________ il __________, secondo di nove fratelli germani, concepiti dalla seconda di quattro mogli di un patriarca che ha generato, complessivamente, 36 figli. La sua famiglia era (ed è ancora stando a quanto da lui dichiarato al dibattimento di primo grado, cfr. verbale pag. 7) di condizioni agiate, essendo stato il padre titolare di un’impresa di coloranti chimici. Dopo un soggiorno di studio di un paio di anni a Parigi - durante il quale frequentò un istituto di commercio senza, tuttavia, diplomarsi - l’appellante, a 20 anni, rientrò a __________ dove lavorò per l’impresa di famiglia fino al 1985. Alla morte del padre - avvenuta nel 1981 - sorsero problemi legati all’eredità. Non volendo essere coinvolto in queste controversie, l’appellante - che si definisce uno “spirito libero” ed una “mente indipendente” - decise nel 1985 di lasciare la sua parte di eredità alla madre e di partire alla volta dell’Europa. Dopo aver inizialmente raggiunto un fratello a Parigi, egli si recò dapprima a Rimini dove lavorò, per due anni, in un negozio di articoli per turisti e in seguito, nel 1988, attratto dalle opportunità che offriva la città, decise di stabilirsi a Milano dove iniziò a lavorare come magazziniere a Cermenate, presso la ditta che produce il tonno Rio Mare. In quel periodo, egli cominciò anche a fare politica con i Verdi, occupandosi di volantinaggio e dell’organizzazione di manifestazioni. In quegli anni l’appellante, durante una serata in discoteca, conobbe ACPR 1 con cui iniziò una relazione sentimentale. Per stare vicino alla nuova compagna, egli lasciò il suo lavoro a Cermenate e si spostò nel Comasco, a Grandate, dove trovò un impiego come magazziniere presso la ditta di metallurgia __________. Nel 1991 AP 1 e ACPR 1 si sposarono e l’appellante raggiunse la moglie al suo domicilio di __________, dove la donna viveva con __________, il figlio nato il 18 gennaio 1984 dal suo primo matrimonio. In Ticino AP 1 trovò lavoro presso __________ di __________, dove fu attivo come magazziniere per due anni prima di iniziare, nel 1993, l’attività di venditore ambulante di articoli africani. A detta di AP 1 tale sua attività era però osteggiata dalle autorità e dagli organizzatori dei mercati che “gli facevano la guerra, lo boicottavano e lo discriminavano” per cui, nel 2001, decise di cercare nuovamente un impiego quale dipendente. Trovò lavoro presso la __________ di __________, ditta che produce dentifrici e collutori. Vi lavorò fino al 2003 quando venne licenziato a causa di contrasti venutisi a creare con il magazziniere della ditta. Successivamente, tra il 2003 e il 2006, AP 1 ha svolto dei lavori temporanei come magazziniere nel campo della farmaceutica, intercalando periodi di lavoro a periodi di disoccupazione in cui percepiva le relative indennità. Nel 2005 l’appellante ha avuto modo di conseguire l’attestato federale di capacità quale impiegato in logistica (cfr. attestato allegato allo scritto 18 novembre 2009 allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008). Dal 2006 al 2008 l’appellante ha lavorato presso la __________ di __________ che ha lasciato quando un’amica della moglie, a capo del personale della ditta __________ di __________, lo ha assunto come impiegato della logistica. A detta dell’appellante, egli è stato licenziato dalla ditta __________ a seguito delle pressioni della moglie sull’amica dopo l’insorgere della loro vertenza famigliare (di cui si dirà al consid. 10). AP 1 ha, quindi, ancora lavorato presso __________ di __________ e, infine, presso la __________ di __________, impiego che ha perso a seguito del suo arresto avvenuto il 27 gennaio 2010. Dopo la sua scarcerazione, avvenuta, il 3 settembre 2010, AP 1 si è iscritto alla disoccupazione (AI 29 in inc. MP 8397/2010, pag. 6) e, dopo il suo successivo periodo di carcerazione (tra il 28 settembre e il 28 dicembre 2010, cfr. consid. 10), è stato impiegato come magazziniere per __________ nell’ambito di una misura attiva dell’Ufficio assistenza di Lugano”. (cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 7 pag. 10-11)

Va poi ancora rilevato che l’imputato, dopo aver scontato la pena inflittagli da questa Corte con sentenza 2 febbraio 2012 e dopo essere uscito di prigione il 5 giugno 2012, ha, dapprima, svolto occasionali lavori in nero (verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1) ed è poi stato assunto in prova come tuttofare presso l’Hotel __________ di __________, dove, tuttavia, ha lavorato solo alcuni giorni prima di essere nuovamente arrestato l’8 agosto 2013 (cfr. AI 11, pag. 9 e AI 36).

Per quanto attiene alla situazione economica dell’appellante si segnala l’esistenza, a suo carico, di 8 procedimenti esecutivi per complessivi fr. 5'301,25 oltre che di 42 atti di carenza beni per complessivi fr. 18'366,15 (cfr. estratto dell’UFE di Lugano del 9 dicembre 2013, doc. TPC 28).

  1. Oltre a quella menzionata al consid. 7, AP 1 ha alle spalle tre condanne per reati penali minori. Il 28 giugno 2000 egli è stato condannato dal pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna al pagamento di una multa di fr. 100.- per i reati di vie di fatto e ingiuria ai danni del capo-dicastero polizia del comune di Ascona che intendeva riscuotere da lui la tassa per la posa di bancarelle su suolo pubblico. Con decreto d’accusa 4 febbraio 2002, l’appellante è poi stato condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- per ingiuria ai danni del portiere della discoteca __________ di __________. Infine, con decreto d’accusa 17 aprile 2004, egli è stato ritenuto nuovamente colpevole di ingiuria, oltre che di minaccia, ai danni di un agente della polizia comunale di __________ ed è stato condannato ad una multa di fr. 300.-.

I rapporti dell’imputato con la moglie e i figli

  1. I reati di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole col giudizio impugnato si inseriscono, come già quelli di cui alla sentenza 2 febbraio 2012 di questa Corte, nell’annosa vertenza di natura famigliare qui di seguito esposta.

a. Dall’unione tra AP 1 e ACPR 1 sono nati due figli: ACPR 3 e ACPR 2 Il rapporto tra i coniugi AP 1/ACPR 1, già problematico prima della nascita della secondogenita, è andato viepiù deteriorandosi tanto che la moglie, ad inizio 2008, ha deciso di separarsi dal marito.

b. Determinandosi sulla richiesta di misure a protezione dell’unione coniugale presentata dalla moglie, il pretore ha intimato al marito di lasciare l’abitazione coniugale ed ha attribuito i figli alla custodia della madre. Egli ha inoltre limitato il diritto di visita di AP 1 ad una visita sorvegliata ogni 15 giorni, diffidandolo, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dall’avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli. Tale divieto è poi stato confermato, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP, anche dalla Commissione tutoria regionale di Agno.

c. In tale contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra le parti, AP 1, a partire da luglio 2008, ha importunato ripetutamente e incessantemente la moglie e figli, intralciandone la libertà d’agire. La serie di molestie ai danni dei congiunti ha avuto termine il 27 gennaio 2010 quando AP 1 è stato arrestato.

d. Il 3 settembre 2010, al termine del processo a suo carico dinanzi la Corte delle assise correzionali di Lugano - in esito al quale è stata emanata la sua condanna alla pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente (cfr. sentenza TPC 72.2010.89 del 3 settembre 2010) - AP 1 è stato scarcerato. Nonostante le norme di condotta impartitegli dal giudice, l’appellante ha ben presto ripreso il suo atteggiamento persecutorio nei confronti della moglie e dei figli cosicché, in data 28 settembre 2010, egli è stato nuovamente posto in stato d’arresto.

e. L’appellante è stato scarcerato il 28 dicembre 2010. Quali misure sostitutive dell’arresto il sostituto procuratore pubblico gli ha, tra l’altro, ribadito il divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli all’infuori degli eventuali diritti di visita stabiliti dalle autorità competenti nonché il divieto di avvicinarsi a moglie e figli in qualsiasi altra circostanza, come pure di scrivere, telefonare o importunarli in altro modo.

f. Dopo che la CARP, con decisione 14 marzo 2011 (cfr. sentenza CARP 17.2010.48) ha annullato la condanna a suo carico e rinviato gli atti al TPC, AP 1, ancora una volta, incurante dei divieti ripetutamente impostigli dalle autorità, ha ripreso ad avvicinare e ad importunare i famigliari. Il 14 aprile 2011 egli è stato nuovamente arrestato dal procuratore pubblico.

g. Il 5 settembre 2011, la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1 alla pena detentiva di tre anni da espiare (sentenza TPC 72.2010.89 del 3 settembre 2010), pena poi ridotta dalla scrivente Corte a 24 mesi (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012) e in tale entità confermata dal TF (cfr. STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012).

h. Ancora prima che fosse scarcerato, con decreto 22 marzo 2012, il pretore, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, ha nuovamente fatto divieto a AP 1 di:

“ - avvicinarsi ad una distanza inferiore a 500 m alla moglie, risp. al di lei

domicilio;

  • avvicinarsi ai figli, risp. alla scuola, al loro domicilio e ovunque gli stessi si trovino, ad una distanza inferiore a 500 m, al di fuori dei momenti che verranno esplicitamente fissati da questo giudice;

  • telefonare alla moglie;

  • seguire moglie e figli;

  • importunare in qualsiasi altra forma moglie e figli”

(cfr. AI 9, all. C)

Dopo la scarcerazione dell’appellante - avvenuta il 5 giugno 2012 – il pretore ha dapprima, ritenute “le tensioni molto importanti tra le parti”, sospeso le visite paterne (cfr. decreto supercautelare del 16 novembre 2012 in AI 9, all. B) e poi, dopo avere sentito i figli ACPR 3 e ACPR 2, ha confermato i divieti impartiti il 22 marzo 2012 sotto comminatoria dell’art. 292 CP e la sospensione delle relazioni personali con i figli, fatta eccezione per 2 telefonate alla settimana e contatti epistolari da recapitare via posta (cfr. decreto supercautelare del 27 dicembre 2012 in AI 9, all. A). Il 17 giugno 2013, omologando un accordo tra AP 1 e ACPR 1, il pretore ha riattivato il diritto di visita nelle seguenti modalità:

“ - una visita al mese, organizzata ed accompagnata dalla curatrice tenendo

conto degli impegni dei ragazzi. Questi ultimi parteciperanno in linea di

principio insieme alle visite;

  • liberi contatti telefonici, con orari, toni e contenuti adeguati;

  • liberi contatti epistolari

  • la curatrice organizzerà il calendario riferendo all’Autorità (dopo la pronuncia del divorzio all’ARP)” (cfr. verbale di udienza 17 giugno 2013 allegato all’AI 9)

i. L’8 agosto 2013, a seguito di una denuncia sporta dalla moglie, da __________ e __________ e da ACPR 4, AP 1 è stato una volta ancora posto in stato di arresto. Egli è poi stato mantenuto in carcerazione preventiva fino alla sentenza qui impugnata del 16 dicembre 2013. Da quella data egli si trova in carcerazione di sicurezza in attesa del giudizio di questa Corte.

j. L’11 ottobre 2013, il pretore ha pronunciato la sentenza di divorzio che, fatta eccezione per i dispositivi concernenti la ripartizione delle prestazioni di libero passaggio, è regolarmente passata in giudicato (cfr. AI 125 e verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).

k. Con decisione 31 novembre 2013, l’Ufficio della migrazione ha fissato a AP 1 un termine al 30 novembre 2013 per lasciare la Svizzera.

Credibilità generale delle parti

  1. Per quel che concerne la credibilità generale delle parti, si rinvia alle considerazioni contenute nella sentenza 2 febbraio 2012 della scrivente Corte, in esito alle quali venivano ritenute attendibili le dichiarazioni dell’accusatrice privata ACPR 1 e inattendibili quelle dell’imputato (cfr. sentenza CARP 17.2011.120, consid. 12-14, pag. 14-15). Questa Corte condivide del resto anche la pertinente valutazione sulla credibilità delle parti operata dal primo giudice nella sentenza impugnata, cui si rimanda in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

“ II quadro è sempre lo stesso, perché l'agire dell'accusato è immutato; è cronico. AP 1, è un querulomane sprovvisto di credibilità. Puntualmente nelle sue versioni ha distorto la realtà a suo favore, ha scaricato la colpa su terzi, ha chiamato a deporre a suo discarico testi ininfluenti. Di contro, le dichiarazioni di tutti gli accusatori privati risultano credibili, spontanee, costanti, e prive di fronzoli. La deposizione di ACPR 1 trova riscontro nelle versioni dei figli e nelle deposizioni delle curatrici. I resoconti dei figli trovano conferma nelle dichiarazioni della madre e delle curatrici. Il loro dire d'altra parte è pure confermato dagli atti inerenti la procedura di divorzio. Anche ACPR 4 è risultata attendibile. Ha sempre mantenuto la sua versione, pure di fronte all'imputato. Mal si comprende del resto il motivo per cui la donna dovrebbe mentire (AI 103, all. 3. Al 9). Si procede dunque all’accertamento dei fatti sulla Scorta delle dichiarazioni della moglie, dei figli, di ACPR 4 e degli elementi probatori oggettivi in atti (cfr. sentenza impugnata, consid. 8.2, pag. 15-16).

Fatti

  1. Anche per quanto riguarda i fatti alla base del presente giudizio, questa Corte, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, rinvia agli accertamenti operati dal primo giudice:

“9.1 Con il primo episodio di coazione, il Procuratore ha imputato all'accusato di essersi presentato, il 9 novembre 2012, sotto casa della moglie e dei figli a _______ e di avere suonato il campanello attorno a mezzanotte (punto 1 AA). Quest'episodio è contestato dall'imputato, ma trova evidenza agli atti in uno scritto del 29 novembre 2012 di ACPR 1 al Pretore, in cui la donna denuncia l'imputato per violazioni delle restrizioni impostegli (all. D Al 9). Trova altresì riscontro in un ulteriore scritto della curatrice __________, in cui ella precisa che ACPR 3, per questo fatto, si è rifiutato di andare a trovare il padre durante il fine settimana per l'esercizio del diritto di visita (all. Al 1). Che l'imputato fosse solito sorvegliare la famiglia sotto casa, lo si ritrova pure nel precedente procedimento. Per tutti questi motivi, trova conferma il punto 1.1 dell'atto d'accusa.

9.2 Durante l'esercizio del diritto di visita dell'11 novembre 2012, l'imputato ha proferito minacce di morte all'indirizzo di ACPR 1, rinnovando nella figlia ACPR 2 sentimenti di paura che ne hanno condizionato i comportamenti (punto 1.2AA), incutendo altresì timore e spavento nella madre (punto 3.1 AA). Queste imputazioni trovano conferma nelle dichiarazioni di S.Y. (AI 77, pag. 3 recte 4):

“…Fa uscire la sua rabbia con me ma è rivolta a qualcun altro. Come una volta, ero a casa sua da sola, e lui ad un certo punto è arrivato lì e ha iniziato a gridare dicendo contro la mamma cose brutte, dicendo che voleva ucciderla che erano che faceva era colpa sua se eravamo in questa situazione che erano cose che tutti erano contro di lui perché non era di questo paese, che erano razzisti e mi gridava contro a me ma non era rivolta a me questa cosa”.

Vi sono ulteriori evidenze in atti. La curatrice __________ ha confermato quest'episodio davanti agli inquirenti, posta a confronto con l'imputato (AI 1, Al 118). ACPR 1 lo ho denunciato nello scritto 29.11.2012 (all. Al 1). Se ne trova altresì riscontro nei documenti che tracciano l'istoriato dell'assetto del diritto di visita, poiché dopo quest'episodio, il Pretore, con decreto supercautelare del 16.11.2012, ha sospeso con effetto immediato il diritto di visita (AI 1). Vi è evidenza dell'accaduto pure in una lettera del 16.12.2012 di ACPR 2, in cui ella ha chiesto al Pretore di essere sentita, riferendo di essere rimasta scossa per il comportamento aggressivo del padre nei confronti della madre, temendo per l'incolumità della stessa (AI 1). Pedissequamente, il Pretore, sentiti i figli, il 24.12.2012, per i vari comportamenti invasivi del padre, fra cui, le minacce alla madre, con decreto 27 dicembre 2012 ha mantenuto la sospensione delle relazioni personali paterne (AI 1).

AP 1 ha contestato l'addebito sostenendo che la figlia sarebbe stata lontana da casa tutto il giorno, occupata a giocare con l'amichetta __________, e che in pratica non vi sarebbe stato tempo per le minacce (AI 104, pag. 2). A parte l'infondatezza della giustificazione, chiamata a deporre la madre della bambina, __________, ha riferito che le bambine hanno giocato 2 o 3 ore di un imprecisato pomeriggio d'autunno (AI 7). Al dibattimento, l'imputato, a dimostrazione della sua ostinazione a negare i fatti, a disconoscere la realtà, è pure giunto a sostenere che le trascrizioni dell'audizione videofilmata sarebbero sbagliate (verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2). Ma a fronte delle inconfutabili dichiarazioni di ACPR 2, corroborate dai riscontri oggettivi in atti, sono accertati il punto 1.2 e 3.1 così come indicati nell'atto d'accusa.

9.3. ll Procuratore ascrive a AP 1 nel corso di due telefonate intercorse con ACPR 2, la prima a metà gennaio 2013, la seconda il 12 febbraio 2013, di avere proferito minacce di morte alla ex moglie e di avere rinfacciato alla figlia di avere esposto al Pretore quanto accaduto a novembre 2012, incolpandola delle conseguenze relative alla sospensione dei diritti di visita, rimproverandola di mai chiamarlo, minacciandola di portarla via dalla Svizzera insieme al fratello, informandola che lui si sarebbe aggirato sempre per __________ a controllare passando sotto casa, attualizzando in tale modo le paure e i condizionamenti nei confronti del padre (punto 1.3 AA). Incutendo in tale modo, per le minacce di morte, timore e spavento anche a ACPR 1 (punto 3.1 AA).

Di queste telefonate, vi è segno agli atti in una e-mail del 18.02.2013, di ACPR 1 al suo legale in cui ella ha spiegato come la figlia dopo la prima telefonata "ha pianto parecchio perché, a suo dire, il padre l'ha sgridata ed incolpata per la situazione e per quanto ha raccontato al Pretore durante il loro incontro del 24.12.2012". Mentre sulla seconda telefonata, che avrebbe personalmente ascoltato su invito della figlia grazie alla funzione del vivavoce, questo è quel che la ACPR 1 ha denunciato nella e-mail (AI 1 recte AI 9 all. E):

"Durante la telefonata tra quel che ricordo le ha detto che lei l'ha tradita, che è colpa sua se la situazione è questa, che deve essere lei a chiamare lui e se non lo fa quando la incontrerà la porterà via dalla Svizzera e non tornerà più. Lui, dice che è sempre in giro a __________, non è tanto stupido da farsi beccare dalla polizia, ma passa sempre sotto casa e prima o poi beccherà la mamma e gliela farà pagare come la pagheranno le sue amiche e tutti quelli che l'hanno mandato in prigione. Lei non deve ascoltare chi le parla male di lui, perché è gente cattiva. Lui non si dimentica dei due anni passati in prigione, e fossero anche 10, si vendicherà. Se a lei serve qualcosa, soldi, vestiti o qualunque cosa basta lo dica e lui porterà quanto richiesto alla curatrice alle scuole medie. Di stare attenta a non uscire, di non andare a dormire a casa di nessuno, pena sempre il rapimento, e aggiunge che anche ACPR 3 verrà portato via. Dopo avere ripetuto i vari concetti conclude con:" Ti voglio bene , capito?" e ACPR 2 risponde: "si". Aggiunge "Mi vuoi bene anche tu?" e ACPR 2 risponde : "Si" e chiude la telefonata".

Davanti agli inquirenti a confronto con l'imputato, la ACPR 1 ha ribadito il contenuto della telefonata del 12.02.2012, definendola dai "toni terroristici" (Doc TPC 32). ACPR 2 , nella sua audizione, ha confermato che la madre ha sentito il tenore della telefonata in questione, e meglio (AI 77.pag.5/6):

“I Ho capito, e della mamma parlava nelle telefonate? V: Sì, diceva, che la mamma, a volte la minacciava di morte, una volta sentiva la telefonata mia mamma in cui continuava a insultare a minacciare quelle cose e mia mamma è restata scioccata per, non per tanto per quello che diceva mio per quello che dovevo sentirmi dire io..".

Nonostante le contestazioni dell'imputato, confermate in aula (AI 104, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag .2), per la Corte, a fronte della deposizione della madre, corroborate dal dire della figlia, nonché dai riscontri in atti, vanno accolti il punto 1.3 e 3.1 dell'atto d'accusa.

9.4 Nel mese di novembre 2012 l'imputato ha imposto alla figlia di mandargli degli SMS, ritenuto che ella si é sentita obbligata ad inviarli manifestando i suoi affetti positivi verso di lui, per evitare una reazione come quella dell'11 novembre 2012 (punto 1.4 AA). Agli atti, vi sono in effetti numerosi SMS dal tenore affettivo, inviati da ACPR 2 a suo padre, ad intervalli, tra i1 19.11.2012 e il 6.06.2013. Sui messaggi in questione, vi è riscontro agli atti nella lettera del 16.12.2012 dove ACPR 2 ha avvisato il Pretore che aveva il sospetto che il padre li avrebbe usati a fini processuali nell'ambito della causa di divorzio (AI 1). La ragazza, sentita dagli inquirenti, su questo punto ha riferito quanto segue (AI 77, pag. 9):

"I: Quando, il papà ti telefonava, ti mandava anche dei messaggi V: Si, no lui mi diceva quando mi telefonava di mandargli un messaggio. Poi sono ho visto che lui ha fotocopiato i miei messaggi per usarli durante un, che facevano un, non mi viene in mente la parola I: Mm V: Cosa c'è il giudice e gli altri I: Quella della cosa per le cose tra il papà e la mamma dici? V: Ecco, li ha usati per io gli voglio bene e si vede, però quei messaggi io gli voglio bene e quelle cose li ma ero obbligata praticamente a scriverle se no mi diceva che non che non pensavo mai a lui, queste cose qui, e non potevo scrivergli a, lui mi diceva pens scrivimi quello che pensi di me o che mi vuoi bene quello che vuoi tu ma alla fine non potevo scrivere quello che volevo io non potevo scrivergli che avevo, mi ha scritto scrivimi anche quelle cose brutte che pensi di me, ma sapevo che se scrivevo quello che penso di lui brutto non sarebbe, lui mi fa non mi arrabbio, però lui non é che non si sarebbe arrabbiato I: Pensavi che si sarebbe arrabbiato? V: Si I: Se gli avessi scritto le cose brutte V: Non è che penso cose brutte ma se io gli avessi scritto che ho paura queste cose lì Una volta gli avevo detto lui mi ha chiesto perché io avevo paura I: Mm V: Perché lui mi continuava, quando mi aveva portata via in Italia, e io dicevo portami a casa portami a casa e lui fa perché fai così e queste cose così, e io non potevo rispondergli (incomprensibile) non riuscivo".

L'imputato ha sostenuto la spontaneità dei contatti (AI 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 2), ma, la Corte, a fronte delle incontrovertibili dichiarazioni di S.Y., confortate dagli elementi oggettivi in atti, non ha esitato ad accertare il punto 1.4 dell'atto d'accusa così come imputato.

9.5 A carico di AP 1, vi è il fatto di avere avvicinato il figlio ACPR 3, il 14 aprile 2013 a __________, prendendolo per il bavero, tentando di farlo salire sulla sua automobile (punto 4AA), provocando in lui, agendo in tal modo, timore e spavento (punto 1.4 AA recte punto 1.5 AA). In merito a quest'episodio, vi è la denuncia in atti di ACPR 1 del 16 aprile 2013 (AI 1) e quella dello stesso ACPR 3, del 21 aprile 2013, e meglio (all. 6. Al 9):

"Domanda rivolta al figlio ACPR 3

D) racconti cosa è successo esattamente la sera del 14 aprile.

R)

Quella sera mi trovavo alle scuole elementari di __________ a chiacchierare con i miei amici. Saranno state circa le 21.30, quando ad un certo momento ho sentito la voce di mio padre che mi chiamava per nome. Io d'istinto sentendo il mio nome mi sono avvicinato ed ho visto che nei posteggi della scuola siti su Via __________ vi era mio padre fuori dall'auto. Appena l'ho visto lui mi ha detto di avvicinarsi, o meglio mi ha detto "vieni qua". lo mi sono avvicinato e lui ha iniziato a chiedermi in modo arrogante il motivo per cui io non mi facevo mai sentire e perché non lo chiamavo mai. lo gli rispondevo che non volevo perché non avevo piacere di farlo. Lui qui ha iniziato ad alterarsi ulteriormente, gridare e "pagliacciare" Poi ad un certo momento ha esclamato: "...tu adesso vieni con me"! ed afferrandomi per il bavero mi voleva fare salire sulla vettura. Infatti con una mano apriva la portiera posteriore destra e mi spingeva verso l'interno dell'auto. In un momento in cui ho sentito che ha allentato la presa del bavero io sono riuscito a liberarmi ed a fuggire verso casa. Ho visto che per una qualche decina di metri ha tentato d'inseguirmi ma poi ha desistito. lo ho subito raggiunto casa, che dista circa un centinaio di metri, ed ho raccontato tutto a mia madre. D) Quando suo padre lo ha afferrato per il bavero, le ha fatto male?

R) Sì, lui ha stretto forte la presa, (recte fino a) causarmi un dolore al collo e soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto ricorrere a cure mediche".

ACPR 3 ha confermato l'accaduto durante l'audizione videoregistrata, precisando, che spesso il padre lo aggrediva verbalmente ma lui lasciava correre, sennonché in questo caso è "scoppiato" a fronte dell'aggressione fisica subita (AI 109 pag. 3). L'imputato, su questi fatti, ha reso una versione edulcorata, confermandola anche al dibattimento. Ha ammesso che quella sera si è fermato vicino alle scuole, nascondendosi per controllare se il figlio fumava marijuana come gli era stato riferito. Sorpresolo a fumare, lo ha chiamato, lo ha redarguito, prendendolo per un braccio per portarlo a casa (AI 11). Tuttavia la Corte, data scarsa credibilità dell'accusato, non ha avuto dubbi ad accertare, così come narrato da ACPR 3 il punto 1.4 dell'atto d'accusa, che trova dunque piena conferma.

9.6 Nel corso del mese di giugno 2013, a AP 1, è imputato di avere avvicinato la figlia, di averla salutata, fatto per cui ACPR 2, memore di quando era stata sottratta, si é data alla fuga (punto 1.6 AA). ACPR 2, durante l'audizione videofilmata ha attestato l'accaduto in questi termini (AI 77, pag. 6)

"I: E in questi periodi dalla visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono scappata con la mia amica che era IÌ. Sono scappata però, perché lui aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata l: Paura di cosa? V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi faccia del male che mi porti via"

Questo fatto è stato confermato anche da ACPR 1 (all. 1. Al) e dalla curatrice __________ la quale ha precisato che l'imputato nel corso di una telefonata le avrebbe spiegato che egli, nel recarsi da amici, con tale __________, avrebbe incrociato casualmente la figlia e l'avrebbe salutata (Al 5 recte all. 5 all’AI 136, Al 119). L'imputato, sia in istruttoria che al dibattimento, ha ribadito la circostanza casuale dell'incontro, chiamando a deporre __________. Ma questi, sentito a verbale, ha escluso di avere visto in quel periodo l'imputato (AI 9 recte all. 9 all’AI 136). (…). Si aggiunga che l'imputato, già è stato condannato per aver sorvegliato i figli con appostamenti nella zona della fermata del trenino FLP (sentenza 2.02.2012. della Corte di appello, pag.30 e 33). Ne consegue, che, considerate le attendibili dichiarazioni della figlia, corroborate dal dire della madre e della curatrice, i fatti così come indicati al punto 1.6 dell'atto d'accusa, sono dati per accertati.

9.7 Nel corso dell'estate 2013, il Procuratore, ha imputato al prevenuto di avere avvicinato la figlia, salutandola e rimanendo ad osservarla, imponendole con ciò la sua presenza. Ciò è capitato in due diverse circostanze come ha precisato la Corte al dibattimento, rendendone edotte le parti (verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 3). Gli episodi sono stati descritti da ACPR 2 durante l'audizione. Il primo si riferisce ad una serata in cui il padre l'ha sorvegliata quando è andata a mangiare il gelato con le amiche (AI 77, pag. 6):

V: E queste cose, quindi ho paura e poi una volta stavo andando in, avevo appena mangiato con le amiche, stavo ritornando a casa verso le nove di sera perché nove e mezza I: Questo dopo l'estate o prima? V: No durante l'estate I: Durante l'estate si V: Perché alle nove e mezza ancora c'è ancora il sole I: Sì V: E io dovevo tornare a casa prima che era buio l: mm V: Stavo tornando a casa e mi trovo papà, c'è un parcheggio e noi stavamo attraversando nel marciapiede di fianco al parcheggio, che era lì che in macchina che mi osservava, io mi giro, che non lo avevo neanche visto, e mi saluta. lo lo saluto però nient'altro ho ho aumentato il passo ma...".

II secondo si riferisce alle feste di __________, quando il padre ha passato parte della serata ad osservarla (AI 77 pag. 7 recte pag. 8):

"...Per quando non se l'avevo visto ancora il papà, ecco, eh l'avevo visto eh, ci sono le feste al lago a __________ e c'era questo evento, credo fosse del blues che suon e ero con la mia amica, c'era mia mamma ai tavoli seduta con le amiche così e io con la mia amica su un prato stavo parlando poi c'erano altre mie amiche e altri miei amici, solo che in questo, eravamo in disparte io e la mia amica stavamo così parlando camminando, poi diciamo dai andiamo un po' più in la così vado dalle nostre mamma a farci vedere. Ci giriamo dove non avevamo neanche visto mio papà lo vediamo lì davanti che era li non so mia ha salutato ha salutato la mia amica ha chiesto come si chiamava la mia amica e queste cose e noi ce ne siamo andate e poi è stato lì ad osservarci tutta la serata. Li a fissarmi a e io dopo non riuscivo a stare più tranquilla, non riuscivo più a divertirmi perché comunque avevo paura. Allora l'ho detto a mia mamma, mia mamma mi ha detto dai stai tranquilla stai qui vicino così ti controllo. Poi quando ce ne siamo andati mia mamma ha avvertita che c'era il mio papà, perché mio papà non può avvicinarsi a noi. Ha avvertito li che c'era la polizia se quest'uomo ci segue non non fate che ci segua e basta noi siamo andate a casa dopo...".

ACPR 1 ha confermato i due momenti (all. 1. Al 136), così come lo ha fatto la curatrice __________ a confronto con l'imputato, puntualizzando tra l'altro che in generale ella ha avuto l'impressione che l'imputato controllasse la famiglia in quanto sapeva sempre dove fossero i membri (AI 119 pag. 4). Inutile dire che anche per questa circostanza AP 1 ha sempre contestato le accuse (AI 11, Al 130, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). La Corte, poggiandosi sulle dichiarazioni di ACPR 2, ha confermato il punto 1.7 dell'atto d'accusa con la precisazione della reiterazione in due circostanze.

9.8 L'imputato, durante l'estate del 2013, non ha sorvegliato solamente i figli, ma, in 3 circostanze, la sua ex moglie, come ascrittogli al punto 1.8 dell'atto d'accusa. Si tratta dell'episodio della festa di __________, già descritto dalla figlia. La ACPR 1, ha altresì riferito agli inquirenti che la domenica prima del 07.08.2013, intorno alle 21.30, al bar __________, a __________, l'imputato in compagnia dell'amico __________, si è piazzato a meno di 20 metri da lei a chiacchierare con l'amico, al che, accompagnata, è rientrata a casa. Da ultimo, la donna ha riferito che una sera verso le 18.00, rientrata al domicilio dal lavoro, quando ancora era in automobile, ha visto arrivare l'imputato con la sua vettura ed è corsa in casa (Doc TPC 32, pag. 6, recte pag. 5 e 6). AP 1 ha sempre negato questi fatti (Doc TPC 32, verbale d'interrogatorio dibattimentale, pag. 4). Ma a fronte dell'attendibilità della vittima, non può che essere confermato il punto 1.8 dell'atto d'accusa.

9.9 AP 1 è accusato di avere ripetutamente tentato di contattare i figli per telefono o sms, in orari serali-tardo serali, per costringerli ad entrare in contatto con lui, segnatamente:

  • il 28 marzo 2013 8 telefonate o SMS alla figlia

  • il 4 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia

  • il 9 aprile 2013 6 telefonate o SMS alla figlia

  • il 24 aprile 2013 23 telefonate o SMS al figlio

  • il 28 aprile 2013 7 telefonate o SMS al figlio.

Dal fascicolo processuale, risulta che, per decreto supercautelare del 27.12.2012 del Pretore, in quel periodo, l'imputato poteva avere dei contatti telefonici con i figli limitatamente a due volte alla settimana, avendo in ogni caso l'obbligo di non importunare in qualsiasi altra forma moglie e figli. Dai tabulati telefonici risultano numerosi contatti (AI 100). L'imputato, la settimana dal 25 al 31 marzo, ha contattato ACPR 2 5 sere di fila; insistendo 8 volte il 28 marzo. Dal 1 al 7 aprile, l'ha chiamata 4 sere di fila; insistendo 6 volte il 4 aprile. Tra l'8 ed il 14 aprile, l'ha contattata tutte le sere; insistendo 6 volte il 9 aprile. Per la settimana dal 22 al 28 aprile, AP 1 ha chiamato ACPR 3, tre volte, insistendo per 7 volte il 24 aprile Sui contatti telefonici, ACPR 2 durante l'audizione ha riferito di continui e assidui contatti che la infastidivano (AI 77. pag. 5). Anche ACPR 3 ha riferito che "diventavano insistenti le chiamate" (AI 109, pag. 5). Dal che, l'imputato ha importunato i figli, imponendosi anche telefonicamente, come imputato al punto 1.9 dell'atto d'accusa.

9.10 ll Procuratore fa carico all'imputato di avere offeso l'onore di ACPR 4, a __________, il 6 agosto 2013, dandole della bastarda e della puttana di merda (punto 2 AA), nonché di averle incusso timore e spavento, minacciandola di spaccarle la faccia (punto 3AA). Da questa vicenda è scaturito l'arresto dell'accusato. La ACPR 4, sin dal suo primo verbale, anche a confronto con l'imputato, ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti (all. 3. Al 9). In sintesi, ella dopo avere trascorso la serata con ACPR 1, tra le 23.15/23.30, ha riaccompagnato la ACPR 1 a casa ed ha fatto rientro al proprio domicilio. Dopo avere posteggiato sotto casa è arrivato l'imputato in automobile, è sceso dalla vettura, le si è avvicinato, dicendole "...bastarda...puttana di merda...fai attenzione perché ti spacco la faccia..", al che ella ha temuto per la sua incolumità ed è rientrata a casa (all. 3. Al 9, Al 103, Al 145). L'imputato ha sempre contestato l'addebito (Al 130, Al 104, Al 62, Al 11, Al 9), tanto che ha denunciato la vittima per calunnia, diffamazione, e denuncia mendace. Si è così aperto un procedimento penale contro la ACPR 4, il cui esito non è ancora definito (AI 4.all.9). AP 1, in fase d'inchiesta, ha chiamato a deporre due testimoni a discarico, che tuttavia nulla hanno saputo riferire a sua discolpa. In particolare, __________ non ha confermato di avere trascorso con l'accusato tutta la serata (AI 94). __________ neppure ha ricordato quando di preciso ha incontrato l'accusato (all. 8. Al 136). Da notare che ACPR 1, già nello scritto 29 novembre 2012 aveva preannunciato al Pretore che l'accusato avrebbe esteso delle minacce alle sue amiche e testimoni al processo penale (all. D. Al 9). Tutto ciò detto, per la credibilità della ACPR 4, non si può che accogliere il punto 2 e 3.2 dell'atto d'accusa.

9.11 Per quanto attiene, ai fatti relativi alle imputazioni per disobbedienza a decisioni dell'autorità, in particolare per essersi avvicinato a meno di 500 metri dalla moglie, dai figli e dal loro domicilio (punti 1.1, 1.5-1.8 ), nonché per avere importunato i figli in altro modo, sorvegliandoli, imponendo la sua presenza, imponendo contatti telefonici, proferendo minacce (punti 1.1 - 1.9), ribadito che il divieto di avvicinarsi, telefonare, o importunare in altro modo moglie e figli è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP, con il decreto del 22.03.2012 e poi del 27.12.2012, posto che gli episodi di disobbedienza corrispondono, nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di coazione descritte dai punti 1.1-1.5-1.8 e 1.9 dell'atto d'accusa, gli stessi possono, tutti, essere dati per accertati” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 16-24).

  1. Al dibattimento d’appello, il patrocinatore dell’appellante ha invero contestato i fatti di cui ai pti. 2 e 3 AA e, in particolare, la circostanza secondo cui, il 6 agosto 2013, AP 1 avrebbe dato della “bastarda” e della “puttana di merda” a ACPR 4 (verbale dib. d’appello, pag. 2), rilevando come sia al riguardo quantomeno strano che il figlio dell’accusatrice privata – che avrebbe seguito l’episodio – non è mai stato sentito quale teste. La censura cade nel vuoto, ritenuto che – come visto al consid. 11 – l’appellante è ampiamente meno credibile della donna da lui insultata e minacciata che ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti (AI 9 all. 3, AI 103, AI 145). Del resto, come riferito anche dal primo giudice, i testimoni chiamati a deporre da AP 1 non hanno confermato la sua tesi secondo cui egli avrebbe trascorso tutta la serata del 6 agosto 2013 con un amico (cfr. verbale di confronto AP 1 e __________ e verbale di __________, AI 94 e 136 all. 8).

Diritto

  1. In diritto AP 1 sostiene in primo luogo che non tutti i comportamenti rimproveratigli sono costitutivi del reato di coazione. In particolare egli rileva che il fatto di incontrare casualmente la figlia e di limitarsi ad osservarla e salutarla non può configurare una coazione. A detta dell’appellante nemmeno i contatti telefonici con i figli sono d’intensità tale da configurare il reato di coazione. Quanto all’episodio del figlio ACPR 3 sorpreso a fumare, l’insorgente rileva di essersi limitato ad agire per il suo bene e che, in ogni caso, si tratta solo di una questione relativa all’educazione dei figli.

14.1.a. Giusta l’art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a). Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, “l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).

c. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il reato di coazione può essere commesso anche da colui che, per un periodo prolungato, importuna ripetutamente la sua vittima, anche soltanto con la sua presenza o con scritti o chiamate telefoniche continue, ritenuto che, in questi casi, ogni singola molestia diviene atta ad intralciarne la libertà d’agire (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5; Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 410; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 16). Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”, neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei confronti della vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai suoi danni. Il fenomeno può essere ricondotto a diverse cause: spesso lo stalker mira alla vendetta per un torto asseritamente subito, oppure ricerca la vicinanza, l’affetto e le attenzioni dell’ex partner dopo la separazione o ancora persegue l’obiettivo di mantenere il controllo su di esso o, perfino, di indurlo a riprendere il rapporto. Perché detti comportamenti assurgano a reato è necessario che le attenzioni non gradite generino paura e preoccupazione nella vittima (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Berna 2013, ad art. 181 n. 27; Galeazzi/Curci, Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: http://www.gipsicopatol.it/issues/2001/vol7-4/galeazzi.htm). Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini, segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV 262 consid. 2.5).

d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).

e. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Donatsch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit.,. ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).

14.2. I fatti qui in discussione non sono altro che il ripetersi o il perpetuarsi dell’atteggiamento vessatorio messo in atto dall’appellante ai danni dei congiunti a far tempo dal 2008. Tra il 9 novembre 2012 e l’8 agosto 2013, nonostante i divieti impostigli dalle autorità, egli ha infatti perseverato nel suo disegno teso al mantenimento del controllo sulla ex moglie e sui figli (soprattutto sulla figlia minore ACPR 2), rendendosi protagonista di nuove ripetute intrusioni nella loro vita: appostamenti ed improvvise apparizioni, contatti telefonici, rimproveri, minacce dirette ed indirette, nei confronti del figlio ACPR 3 addirittura vie di fatto. È evidente che gli episodi imputati all’appellante – pur se meno frequenti rispetto a quelli costitutivi della sua precedente condanna (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012) - sono stati per numero ed intensità (9 episodi in parte reiterati tra cui svariati tentativi di contattare i figli per telefono sull’arco di 9 mesi) ancora una volta tali da influire in modo significativo sulla libertà d’azione e di decisione dei suoi congiunti. Sono al riguardo emblematiche le parole della ex moglie:

“ Preciso che cerco di uscire il meno possibile, questo per evitare di incontrare il mio ex marito AP 1. Come detto se esco sono sempre accompagnata. Le mie amiche e chi conosce la situazione spesso e volentieri mi chiamano per avvertirmi di avere visto in giro per __________ AP 1. Posso dire tranquillamente che in pratica ogni giorno qualcuno lo incontra e poi mi avvisa” (verbale d’interrogatorio 7 agosto 2013 di ACPR 1, all. 2 all’AI 9).

Anche ACPR 2 ha lasciato intendere, nel corso della sua audizione videofilmata, di sentirsi condizionata dalla presenza e dal comportamento del padre. Essa ha in particolare spiegato come egli le avesse imposto di mandargli degli SMS in cui doveva manifestare il suo affetto verso di lui (cfr. AI 77, pag. 9-10), l’avesse più volte indotta a fuggire, a cambiare tragitto, a rifugiarsi presso amiche o presso la madre (cfr. AI 77, pag. 6, 7, 8; AI 119, pag. 4). Per rispondere alle puntuali censure dell’appellante, va poi ancora rilevato che in un simile contesto, caratterizzato da una profonda conflittualità tra le parti e dall’esasperazione degli accusatori privati, anche gesti apparentemente innocui – come il fatto di avvicinare la figlia al di fuori dei diritti di visita, salutarla e rimanere ad osservarla (cfr. punto 1.6 e 1.7 AA) o di ripetutamente contattare i figli telefonicamente (cfr. punto 1.9 AA) – assurgono a mezzi di pressione, perché tendenti al mantenimento del controllo dei famigliari, oltretutto in dispregio delle norme di condotta ripetutamente imposte all’appellante dall’autorità. In merito all’episodio che ha visto coinvolto il figlio ACPR 3, non sovviene poi all’insorgente appellarsi ai suoi doveri educativi di padre, ritenuto che a lui non solo era stata tolta la custodia dei figli, ma gli era stato pure proibito di avvicinarsi a loro al di fuori dei diritti di visita.

Il comportamento messo in atto da AP 1 ha poi ingenerato nella moglie e nella figlia ACPR 2 un sentimento di paura e di insicurezza. Anche qui si rinvia semplicemente ad alcuni stralci dei loro verbali:

“ Io ad oggi sono ancora seriamente impaurita per le sue minacce di morte che qualche tempo fa mi aveva proferito in una telefonata alla figlia. (…). Per fortuna ad oggi AP 1 non mi ha mai trovata da sola, anche perché cerco sempre per motivi di forza maggiore di stare con qualcuno. Ribadisco di essere impaurita di suoi comportamenti e come detto prendo in seria considerazione ancora le minacce di morte proferite a me e alle mie amiche” (verbale di AP 1 del 7 agosto 2013, AI 9 all. 2, pag. 2).

I: E in questi periodi dalla visita dell'anno scorso a questa tu l'hai visto in giro il papà V: Si, l'ho visto un giorno quando tornavo da scuola, quelle che mi ricordo e no le altre non mi ricordo, a fine scuola verso giugno em stav ero uscita dal trenino lui era in macchina con dei suoi amici, mi ha salutato, io mi sono girata perché avevo sen sento che mi sono spaventata non so e sono scappata con la mia amica che era lì. Sono scappata però, perché lui aveva iniziato a svoltare ma non so perché svoltava non so se ero io o doveva andare da quella parte però mi è venuta la paura e sono scappata l: Paura di cosa? V: E...paura, perché lui non, è già riuscito a farmi del male, ho paura che mi faccia del male che mi porti via" (trascrizione dell’audizione video-filmata di ACPR 2, AI 77, pag. 6)

Anche il figlio ACPR 3, pur essendo prossimo alla maggiore età e ormai apparentemente in grado di gestire le scenate del padre (cfr. AI 78, pag. 3 e 5-6 in cui egli definisce gli atteggiamenti del padre la “solita solfa”, cfr. anche le dichiarazioni della sorella secondo cui “mio fratello è grande e può ribellarsi”, AI 77 pag. 3), ha lasciato trapelare il suo disagio e la sua sofferenza in relazione all’episodio che lo ha visto coinvolto, spiegando come quel giorno, dopo avere più volte tollerato i comportamenti dell’appellante, è “scoppiato” e come non ha potuto fare altro che denunciarlo (AI 78, pag. 3-4). Visto quanto precede è pacifico che, dal profilo oggettivo, l’atteggiamento assunto dal ricorrente nei confronti dei congiunti configura una fattispecie di stalking, costitutiva, giusta il nostro codice penale, di una ripetuta coazione ai sensi dell’art. 181 CP. Il reato è poi adempiuto anche dal profilo soggettivo, ritenuto che l’appellante era consapevole che le sue ripetute ed incessanti intrusioni nella vita della ex moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro libertà d’azione e di decisione. Da quanto precede - e considerato come sia pacifico che l’atteggiamento messo in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenta un mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto, l’appello deve essere respinto.

  1. Visti gli accertamenti di cui ai considerandi 12 e 13, non può poi essere messa in dubbio la realizzazione degli altri reati ascritti all’appellante.

a. Ricordato che è punito giusta l’art. 180 cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, si osserva – in relazione al pto. 3 AA – che realizzano innanzitutto il reato, le minacce di morte proferite dall’appellante nei confronti di ACPR 1 (pto. 3.1 AA) ancorché esse non le siano state rivolte direttamente, ma per il tramite della figlia. La paura provata dalla madre è del resto dimostrata dalle sue dichiarazioni menzionate al consid. 14.2. Il reato è poi realizzato anche nei confronti di ACPR 4 (pto. 3.2 AA): minacciare qualcuno di spaccargli la faccia significa proferire un’affermazione certamente suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche nella signora ACPR 4 - un sentimento di turbamento e paura. Si rinvia al riguardo a quanto dichiarato dalla donna al procuratore pubblico:

“ Poi quella macchina si è fermata in mezzo alla strada e lui, che a quel punto ho riconosciuto con certezza, è sceso dalla vettura e me ne ha dette di tutti i colori. Io sono riuscita ad entrare nel portone di casa mia, rinchiudendolo. Ho avuto molta paura che potesse accadermi qualcosa di brutto”.

(AI 103, pag. 2)

Dal profilo soggettivo è evidente che AP 1 ha agito con la volontà di incutere spavento alle sue vittime. Ciò è il caso anche nell’episodio che ha coinvolto l’ex moglie, ritenuto come l’appellante sapeva perfettamente che la piccola ACPR 2 avrebbe riportato alla madre le minacce da lui proferite sul suo conto durante il loro colloquio telefonico.

b. È poi pacifico che l’appellante, rivolgendo gli epiteti “bastarda” e “puttana di merda” a ACPR 4 (punto 2 AA) - espressioni certamente suscettibili di offenderne l’onore - ha realizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.

c. In relazione all’episodio che ha visto coinvolto il figlio ACPR 3 (punto 4 AA), l’insorgente ha, poi, realizzato anche il reato di vie di fatto. Ricordato che tali sono le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a secondo cui vie di fatto possono sussistere anche in assenza di dolore fisico), si osserva infatti che, in concreto, l’appellante non si è limitato a strattonare il figlio, ma lo ha agguantato con forza per il bavero, stringendo fino a fargli male:

“lui ha stretto forte la presa, (recte fino a) causarmi un dolore al collo e soprattutto alla gola. Non ho comunque dovuto ricorrere a cure mediche” (verbale di ACPR 3 del 21 aprile 2013, AI 9 all. 6, pag. 3).

Un tale agire va al di là di ciò che socialmente tollerato e configura il reato di cui all’art. 126 CP. Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che - come già spiegato al consid. 14.2 - non giova a AP 1 appellarsi ai suoi doveri educativi di padre, ritenuto che – proprio a tutela dei figli – le autorità gli avevano imposto di tenere le distanze da loro.

d. Per quanto riguarda infine l’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità di cui al pto. 5 AA (che fa carico a AP 1 di non aver rispettato alcune decisioni della Pretura di Lugano), l’appellante ha eccepito che l’accordo dei genitori sulla riattivazione dei diritti di visita, omologato dal pretore il 17 giugno 2013, a differenza del precedente decreto supercautelare del 27 dicembre 2012, non contempla più la comminatoria di cui all’art. 292 CP. Da quella data – conclude – non può dunque più sussistere il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità. La censura non ha convinto questa Corte. Il decreto 27 dicembre 2012, infatti, regolava, da un lato, le relazioni personali e i contatti telefonici ed epistolari tra padre e figli (cfr. dispositivo n. 1 e 3) e, dall’altro, sanciva dei divieti impartiti all’appellante con la comminatoria dell’art. 292 CP (cfr. dispositivo n. 2 che stabilisce, in particolare, il divieto di avvicinarsi alla moglie e ad i figli ad una distanza inferiore di 500 m ad eccezioni delle visite ammesse dal giudice, di contattarli per telefono ad eccezione di due telefonate alla settimana ai figli, di seguirli o di importunarli in qualsiasi altra forma). Ora, al di là di quanto da lui personalmente spiegato (cfr. suo scritto 4 settembre 2013 all’attenzione del PP, AI 67), è chiaro che il pretore, omologando l’accordo del 17 giugno 2013, si è limitato a modificare l’assetto delle relazioni padre-figli (pti. 1 e 3 del dispositivo) senza tuttavia pronunciarsi sui divieti impartiti a AP 1 con la comminatoria dell’art. 292 CP (pto. 2 del dispositivo) che, in mancanza di una revoca da parte dell’autorità, hanno mantenuto la loro validità anche dopo il 17 giugno 2013. Ne discende che AP 1 ha realizzato il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità nell’intero periodo indicato nell’atto d’accusa.

  1. Imputabilità

Nel corso dei precedenti procedimenti penali a carico di AP 1 (sfociati nella sentenza 3 settembre 2010 del TPC, poi annullata dalla scrivente Corte nonché nella sentenza 5 settembre 2011 del TPC), il dr. __________ è stato incaricato di allestire due perizie psichiatriche sulla sua persona. I referti sono stati assunti agli atti anche del presente procedimento (cfr. copie dell’AI 114 in incarto MP 711/2010 e dell’AI 175 in inc. MP 8397/2010 in classificatore n. 3). Come indicato dalla CARP nel suo giudizio 2 febbraio 2012, nella prima perizia – datata 17 maggio 2010 - il dr. __________ ha rilevato che:

“ se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva essere classificato senza troppe perplessità come “sindrome di disadattamento”, lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio persecutorio del querulomane secondo __________” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato giudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha specificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e ben poco correggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che, pertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse addirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32). Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore - associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32). (cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag. 51)

Nel secondo referto peritale – datato 14 giugno 2011 - il dr. __________ ha poi sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo rapporto. Come già esposto dalla CARP nella sua sentenza 2 febbraio 2012, egli ha in particolare confermato:

“ l’esistenza di un delirio persecutorio del querulomane “caratterizzato da un atteggiamento cocciuto di conflittualità con la legge e con le sanzioni che gli sono state comminate (ancorché poi annullate), accompagnato dalla sensazione di essere vittima dell’ingiustizia a causa della sua condizione di straniero” (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 14-15) e di uno stato di leggera scemata imputabilità (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16). Inoltre il dr. __________ ha spiegato come il peritando sia refrattario alla terapia psicofarmacologica, da lui vissuta come una sanzione, e alla psicoterapia (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 17) e ha ribadito il forte rischio di recidiva insito nello stesso (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16)” (cfr. sentenza CARP n. 17.2011.120 in classificatore n. 3, consid. 20 pag. 51-52).

Ritenuto come i fatti qui in discussione non possono che confermare i disturbi messi in evidenza nelle menzionate perizie e considerato che nessun elemento in atti sembra suggerire una sostanziale modifica delle condizioni psichiche dell’appellante, questa Corte, come del resto quella di prime cure, fa proprie le summenzionate considerazioni.

Commisurazione della pena

  1. Sia AP 1 che il procuratore pubblico contestano poi la commisurazione della pena operata dal primo giudice. In particolare, AP 1 chiede una riduzione della pena. Dal canto suo, il procuratore pubblico chiede che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da dedursi il carcere preventivo sofferto.

17.1. La prima Corte, dopo aver valutato la gravità della colpa dell’imputato e dopo aver passato in rassegna i fattori legati all’autore (i suoi precedenti, la sua totale refrattarietà alla terapia, la totale mancanza di ravvedimento), ha ritenuto equa una pena detentiva di 12 mesi da espiare unitamente al pagamento di una multa di fr. 300.- (sentenza impugnata, consid. 11.3 e 11.4 pag. 30).

17.2.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2).

c. In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore che, come precisato dal TF, ha un influsso diretto sulla colpa (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Per il TF, inoltre, la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

L’Alta Corte ha, infine, precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano, invece, aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva. Nella ponderazione di questi elementi il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Eseguita una valutazione approssimativa, il giudice deve prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

d. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 22.06.2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 19.06.2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

17.3. Giusta l’art. 181 CP chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per il reato di minaccia (art. 180 CP).

Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) sono puniti con la multa. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

17.4. Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione ai reati di cui l’autore è stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, la colpa dell’appellante si situa, dal profilo oggettivo, ad un livello di grado medio. Ciò che qualifica negativamente il suo agire più che le caratteristiche intrinseche dei singoli gesti (alcuni dei quali del tutto banali e, se compiuti in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale) è ancora una volta la loro intensità e ripetitività (9 episodi in parte reiterati tra cui svariati tentativi di contattare i figli per telefono sull’arco di 9 mesi) nonché le conseguenze che essi hanno avuto sulla libertà delle vittime e, in particolare, sulla libertà della ex moglie e della figlia ACPR 2 che, come visto al consid. 14.2 hanno dovuto modificare alcune loro abitudini di vita e convivere con la paura costante della sua ingombrante presenza. Di gravità oggettiva piuttosto alta sono poi – visto il loro tenore - le minacce di morte che AP 1 ha rivolto alla moglie per il tramite della figlia nonché quelle proferite nei confronti di ACPR 4 personalmente (“ti spacco la faccia”), mentre che di media gravità sono l’ingiuria proferita nei confronti di ACPR 4 (“bastarda”, “puttana di merda”) nonché le vie di fatto commesse nei confronto del figlio ACPR 3 Dal profilo soggettivo, l’appellante ha – nuovamente - agito mosso dalla volontà di mantenere ad ogni costo il proprio controllo sulla moglie e, soprattutto, sui figli nonostante i divieti ripetutamente impostigli dalle autorità, come già rilevato nel giudizio 2 febbraio 2012. Checché ne dica la prima Corte, un tale agire – seppur contrario ai divieti impostigli dall’autorità e spesso decisamente sopra le righe – non può che essere sempre ancora (almeno parzialmente) riconducibile ad un mal interpretato sentimento paterno ed alla sua soggettiva convinzione di dover contribuire attivamente all’educazione dei figli, ciò che riveste una certa valenza attenuante. Ma soprattutto, ad attenuazione della colpa soggettiva di AP 1 va considerato, riguardo al criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, che egli ha delinquito in uno stato di lieve scemata imputabilità (dovuto ad un disturbo a carattere paranoide) così come accertato nei referti peritali in atti. Ora, considerato tutto quanto precede, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei suoi atti, la sua colpa globale si sarebbe situata ad un livello mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione dell’accertato stato di scemata imputabilità, ad un livello di gravità medio/bassa. Ciò posto e tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, art. 49 cpv. 1 CP in combinazione con gli art. 180 e 181 CP) adeguata alla colpa dell’autore risulta una pena detentiva variante fra gli 8 e i 10 mesi. Un tale spettro di pena è più basso rispetto a quello ritenuto nella precedente sentenza di questa Corte (cfr. sentenza CARP 17.2011.120 del 2 febbraio 2012 in cui la forchetta di pena corrispondente alla colpa era stata fissata in 21-24 mesi), considerato che nel caso qui in esame minori sono i reati realizzati da AP 1 (5 a fronte dei 9 attribuitigli nel precedente giudizio) e ben inferiore è il numero di episodi di coazione a suo carico (9 a fronte di 66). Ciò detto, considerando che i fattori legati all’autore sono essenzialmente negativi (si pensi al precedente specifico e al rischio di recidiva legato, in particolare, alla mancanza di ravvedimento), questa Corte ritiene adeguata alla colpa dell’appellante la pena detentiva di 10 mesi.

. Alla pena detentiva deve essere cumulata una multa di fr. 300.- per le contravvenzioni commesse dall’insorgente e, meglio, per le vie di fatto ai danni del figlio ACPR 3 nonché per le ripetute disobbedienze a decisioni dell’autorità. In caso di mancato pagamento, la multa sarà commutata in 3 giorni di detenzione (art. 106 cpv. 2 CP).

17.5. La pena detentiva deve essere interamente scontata visto che l’ irriducibilità dell’appellante e il rischio di recidiva attestato dal dr. __________ nei suoi referti peritali (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16 entrambi in classificatore 3) impongono la formulazione di una prognosi sfavorevole.

  1. Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità definita dalla prima Corte e per le motivazioni indicate al consid. 12.1 della sentenza impugnata cui si rinvia.

Tassazione delle note d’onorario

  1. Le note di onorario dell’avv. RAAP 1 e dell’avv. DI 1 sono apparse giustificate e sono, quindi, state approvate così come esposte, computando in aggiunta il dispendio orario relativo al dibattimento d’appello come da loro espressamente richiesto.

  2. Tassa di giustizia e spese

Gli oneri processuali del processo di primo grado rimangono integralmente a carico di AP 1 (art. 428 cpv. 3 CPP). Le spese dell’appello e dell’appello incidentale sono attribuite, in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo il grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP, 19, 126, 177, 180, 181, 292 CP, 42 e segg., 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.a. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. coazione per avere, nel periodo 9 novembre 2012 - 8 agosto 2013, a __________, __________ e in altre località, in 9 occasioni, in parte reiterate, ripetutamente costretto i figli ACPR 3 e ACPR 2 e la moglie ACPR 1 a fare, omettere o tollerare atti;

1.1.2. ingiuria per avere il 6 agosto 2013 a __________, offeso l'onore di ACPR 4 dandole della bastarda e della puttana di merda;

1.1.3. minaccia per avere:

1.1.3.1. l'11 novembre 2012 a __________, nonché nel corso di una telefonata il 12 febbraio 2013 a __________, incusso timore e spavento a ACPR 1, minacciandola di morte per il tramite della figlia minorenne ACPR 2.;

1.1.3.2. il 6 agosto 2013 a __________ incusso timore e spavento a ACPR 4 minacciandola di spaccarle la faccia;

1.1.4. vie di fatto per avere il 14 aprile 2013 a __________ preso per il bavero il figlio minorenne ACPR 3, tentando di farlo salire sulla sua autovettura;

1.1.5. disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo degli episodi costitutivi di coazione, omesso di rispettare le decisioni 22 marzo 2012 e 27 dicembre 2012 della Pretura di Lugano;

e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi del giudizio impugnato.

1.2. Pertanto, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferto;

1.2.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a 3 (tre) giorni;

1.2.3. a versare:

1.2.3.1. a titolo di torto morale:

  • fr. 2’000.- all’accusatrice privata ACPR 1

  • fr. 3’000.- all’accusatrice privata ACPR 2;

  • fr. 3’000.- all’accusatore privato ACPR 3;

1.2.3.2. a versare allo Stato, non appena le sue condizioni glielo permetteranno, l’importo di fr. 7'733,90 corrispondenti all’indennità per spese legali (sia per il procedimento di primo grado che per quello d’appello) dovuta all’AP ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posta al beneficio del gratuito patrocinio.

1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'601,70, sono posti a carico di AP 1.

1.4.a. La nota professionale 14 aprile 2014 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

  • onorario fr. 10'470.—

  • spese fr. 800.60

  • IVA (8%) fr. 901.65

Totale fr. 12'172.25

e posta a carico dello Stato.

b. La nota professionale dell’avvocato RAAP 1, prodotta il 14 aprile 2014, è approvata per:

  • onorario fr. 6'873. —

  • spese fr. 288.—

  • IVA (8%) fr. 572.90

Totale fr. 7'733.90

e posta a carico dello Stato.

1.4.1. Contro queste decisioni è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte dei patrocinatori, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.

1.4.3. AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la nota d’onorario del suo patrocinatore d’ufficio non appena le sue condizioni glielo permetteranno.

  1. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti per 2/3 a carico di AP 1 e per 1/3 a carico dello Stato.

  1. Gli oneri processuali dell’appello incidentale del procuratore pubblico, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
  • Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, Res. governativa, 6501 Bellinzona
  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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