Incarto n. 17.2014.208+209
Locarno 17 settembre 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Matteo Galante
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 4 novembre 2014 e confermata con dichiarazioni d’appello 10 e 24 dicembre 2014 da
AP 1
e da
PC 1 rappr. dall' RC 1
contro la sentenza emanata il 4 novembre 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 dicembre 2014) nei confronti di
IM 1 rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con atto d’accusa 130/2012 del 17 dicembre 2012 il procuratore pubblico ha imputato ad IM 1 la commissione del reato di
sfruttamento dello stato di bisogno
per avere,
a __________,
nel periodo tra il 26 marzo 2009 e il 15 settembre 2009,
nell’esercizio della sua attività di medico psichiatra e psicoterapeuta, con studio proprio in Via , determinato PC 1 (), sua paziente affetta da un grave disturbo borderline tendente alla psicosi e con una anamnesi comprendente anche diversi tentativi di suicidio così come attestato dalle cartelle mediche e cliniche in atti, a compiere e a subire ripetuti atti sessuali e meglio: baci, toccamenti nelle parti intime e ripetute congiunzioni carnali, consumati in un numero imprecisato di occasioni ma almeno dodici, all’interno del suo studio medico nella sala di consultazione e nel relativo bagno nonché in un’occasione, una stanza di un imprecisato Motel a __________, approfittando in tal modo del rapporto di dipendenza legato al di lei stato psicofisico necessitante di un rapporto psichiatrico e terapeutico;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 193 cpv. 1 CP;
il processo di primo grado si è tenuto davanti alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona i giorni 4 e 5 settembre e 4 novembre 2014;
con l’accordo delle parti, la presidente ha così modificato l’atto d’accusa:
al posto di “baci” viene precisato “baci con la lingua”;
al posto di “un imprecisato Motel a __________” viene indicato “dell’Albergo __________ di __________”.
in esito al dibattimento, la Corte delle assise correzionali ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di sfruttamento dello stato di bisogno (1), non gli ha riconosciuto alcuna indennità ex art. 429 CPP (2), avendovi egli esplicitamente rinunciato.
La Corte di prime cure ha, altresì, respinto l’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata PC 1 (3), ha mantenuto il sequestro conservativo, in quanto mezzi di prova, sulle cartelle mediche in sequestro indicate nell’atto d’accusa (4) e ha posto a carico dello Stato la tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali (5).
preso atto che - il procuratore pubblico e l’accusatrice privata hanno annunciato appello contro la sentenza 4 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali lo stesso giorno della sua pronuncia;
ricevuta la motivazione scritta, notificata il 3 dicembre 2014, il procuratore ha tempestivamente dichiarato appello il 10 dicembre 2014, precisando i punti oggetto di impugnativa e richieste di giudizio, e meglio i punti 1, 2, 3 e 5, per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza, il riconoscimento delle pretese di natura civile dell’accusatrice privata e il giudizio sulle spese procedurali, chiedendo che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno come indicato nell’atto d’accusa 130/2012 del 17 dicembre 2012 e condannato alla pena detentiva di 24 mesi, condizionalmente sospesi per un periodo di prova di 2 anni, nonché all’interdizione dell’esercizio della professione medica per un periodo di 3 anni. Il procuratore pubblico ha altresì chiesto l’accoglimento dell’istanza di risarcimento 4 settembre 2014 presentata dall’accusatrice privata, con relativa condanna di IM 1 al pagamento di fr. 15'222.90 a titolo di risarcimento per danno materiale e di fr. 5'000.00 a titolo di risarcimento per torto morale, e l’assegnazione della tassa di giustizia e delle spese procedurali a carico dell’imputato;
ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, notificata il 5 dicembre 2014, anche l’accusatrice privata ha tempestivamente dichiarato appello il 24 dicembre 2014, precisando i punti oggetto di impugnativa e richieste di giudizio, e meglio i punti 1 e 3, per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza, nonché il riconoscimento delle sue pretese di natura civile presentate in prima istanza, chiedendo che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di sfruttamento dello stato di bisogno come indicato nell’atto d’accusa 130/2012 del 17 dicembre 2012 e che l’istanza di risarcimento da lei presentata il 4 settembre 2014 venga accolta con conseguente condanna di IM 1 al pagamento di fr. 15'222.90 a titolo di risarcimento per danno materiale e di fr. 5'000.00 a titolo di risarcimento per torto morale nonché delle spese di patrocinio come da istanza di risarcimento che verrà prodotta in sede di dibattimento di appello;
in assenza di impugnazione, il dispositivo 2 (non riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP all’imputato, la cui inclusione fra i punti oggetto di impugnazione nella dichiarazione di appello 10 dicembre 2014 della procuratrice pubblica è frutto di una svista manifesta) e il dispositivo 4 della sentenza 4 novembre 2014 della Corte delle assise correzionali sono passati in giudicato;
entrambi gli appellanti hanno chiesto – quali istanze probatorie formulate contestualmente alle loro rispettive dichiarazioni di appello e ribadite con scritti del 13 febbraio 2015 – l’audizione, in sede di dibattimento di appello, del dott. med. __________;
con decreto 27 luglio 2015, la presidente di questa Corte ha respinto entrambe le istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 26 e il 27 agosto 2015, durante il quale:
la procuratrice pubblica ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e la condanna dell’imputato, a conferma dell’atto d’accusa, ad una pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalemente per un periodo di prova di due anni, nonché l’accoglimento delle pretese di indennizzo dell’accusatrice privata;
l’accusatrice privata si è integralmente associata alle richieste della procuratrice e ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di indennizzo prodotta seduta stante, tendente all’ottenimento del risarcimento di costi di patrocinio per fr. 14'142.90 e del torto morale di fr. 5'000.-;
l’imputato ha chiesto la conferma del suo proscioglimento e la reiezione dell’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata, nonché il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 36'000.- oltre IVA per le spese legali e di un’indennità di fr. 18'000.- per il danno economico e il torto morale per la procedura di appello.
ritenuto
L’imputato
Ha frequentato l’università a __________ dove si è laureato in medicina nel 1981. Ha, quindi, svolto il servizio militare per 18 mesi, durante il quale è stato assegnato all’Ospedale militare di __________. Rifiutata la proposta di diventare ufficiale, è ritornato a __________ nel cui ospedale ha lavorato fino al 1988, anno in cui ha incontrato __________, con cui si è trasferito in Svizzera nel 1989, nei pressi di __________, e si è sposato nel 1990.
Trasferitosi con la moglie a __________, ha lavorato come medico presso la Clinica __________, ex __________, a __________ dal novembre 1990 fino alla sua chiusura, nel mese di febbraio 1992. Dopo un periodo di disoccupazione, interrotto da una sostituzione effettuata nel reparto di nefrologia dell’Ospedale __________ di __________, ha lavorato come medico assistente presso la Clinica __________ di __________ nel 1993. Ha quindi seguito l’iter formativo, comprendente un anno presso il Servizio psicosociale di __________ e 4 anni presso il Servizio psicosociale di __________, per ottenere la specializzazione FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel 2000/2001 è diventato capoclinica presso la Clinica __________ di __________, dove è rimasto fino alla fine del 2003. Dal gennaio 2004 alla fine di luglio 2005 è stato attivo come consulente psichiatrico per il __________ a __________. Dal mese di settembre 2005 ha aperto in proprio uno studio medico che ha chiuso, per motivi di salute, a fine 2014 (cfr verb. dib. d’appello, pag. 2).
Ha due figli, __________ (nato il __________) e __________ (nata il __________) (VI IM 1 05.10.2010 pag. 1 e seg.).
Fatti
a. PC 1 (nata a __________ il __________) è giunta in Svizzera nel 1991 dal __________, suo paese di origine.
Vive a __________ con il marito (di 20 anni più anziano, pensionato), che ha conosciuto in __________, seguito in Svizzera e, poi, sposato nel 1992 (VI PC 1 26.10.2010 pag. 2; Rapporto d’uscita 27.01.2010 Clinica __________, AI 6.2).
Non ha figli.
Ha una formazione di sociologa, rispettivamente assistente sociale, con nozioni di psicologia (cfr. curriculum, doc. TPC 24).
Della sua attività professionale si sa che, nel nostro paese, ella non riusciva a trovare un lavoro stabile confacente alla sua formazione. Ciò nonostante, risulta dal suo curriculum vitae (prodotto al TPC) che, oltre a numerosi stages in diversi istituti o istituzioni sociali, ella ha svolto, sia nel nostro pase che all’estero, una serie di attività in ambito sociale:
2002: assistente sociale presso la __________ (“unica operatice responsabile”)
2003/2006: assistente sociale presso l’ufficio del patronato di __________
2006/2007: operatrice sociale con indirizzo clinico presso la __________
2007/2008 operatrice umanitaria con indirizzo sociologico clinico a __________
2011/2012: operatrice sociale presso __________ - dal 2013: operatrice sociale presso il Municipio di __________ con grado di attività del 20% (per la descrizione delle funzioni, vedi curriculum vitae prodotto al TPC pochi giorni prima dell’inizio del dibattimento di primo grado, doc. TPC 24)
Risulta, poi, dagli atti che, poco prima dei fatti oggetto del procedimento penale, la signora PC 1 aveva svolto uno stage di almeno 6 mesi presso il ___________ (verosimilmente, nell’ambito dell’allora Patronato).
Al dibattimento d’appello, il suo patrocinatore ha dichiarato che, attualmente, PC 1 lavora a tempo parziale per __________ quale __________ (verb. dib. d’appello, pag. 8; cfr. anche curriculum vitae dove la signora PC 1 ha ancora annotato di lavorare quale “curatrice educativa, amministrativa e generale per le __________ di __________, di __________ e __________ e prossimamente per quella di __________”).
b. Secondo quanto da lei raccontato al dott. __________ durante la terapia e ai medici della Clinica __________ in occasione del suo ricovero del maggio 2009, PC 1 soffre di disturbi psichici sin dall’adolescenza.
Dal 1995 (con trattamento continuativo dal 95 al 98 e poi dal 1999 al 2003) é stata seguita dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che le ha diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, una sindrome depressiva ricorrente e una tendenza all’abuso di benzodiazepine (VI __________ 14.07.2010 pag. 3, VI __________ 09.06.2011 pag. 3; rapporto dott. __________ 31.08.2014, doc. TPC 24).
Va, qui, precisato che, a differenza di quanto riportato nell’atto d’accusa, il dott. __________ ha, sì, affermato che le caratteristiche della patologia si presentavano in PC 1 “in forma molto marcata” (VI __________ 09.06.2011 pag. 3; cfr. anche rapporto scritto 31 agosto 2014, doc. TPC 24, in cui parla di un disturbo grave) ma non ha mai fatto menzione di una tendenza alla psicosi.
Così come, dal canto suo, la dott.ssa __________, esprimendosi sulla patologia di PC 1, ha esplicitato di “non [avere] osservato nella signora PC 1 dei tratti psicotici” (VI __________ 21.09.2011 pag. 5).
Non si può, dunque, ritenere comprovato, come preteso dalla pubblica accusa, che la patologia accusata da PC 1 comprendesse una tendenza alla psicosi.
c. Il rapporto terapeutico con il dott. __________ si è interrotto nel 2003, quando questi si è trasferito definitivamente a Coira per aprirvi il suo studio: la distanza rendeva difficoltosa la tenuta di sedute regolari e lo psichiatra consigliò alla paziente di rivolgersi ad uno specialista più vicino (VI __________ 14.07.2010 pag. 4; VI __________ 09.06.2011 pag. 2; VI PC 1 04.06.2010 pag. 3).
In un primo periodo (che durò dal 2003 al 2005), la signora PC 1 continuò, comunque, a far capo al dott. __________, anche se ebbe con lui soltanto contatti sporadici. Secondo quanto da lei raccontato al dott. __________, in questo periodo la donna aveva anche cercato altri psichiatri ma, non contenta della loro consulenza, li aveva lasciati ben presto (VI __________ 14.07.2010 pag. 4).
A partire dal 2005, PC 1 si limitò, invece, a far capo alle cure (in particolare, per le prescrizioni degli psicofarmaci) del medico di famiglia, chiamando di tanto in tanto il dott. __________ per aggiornarlo sul suo stato (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3; VI __________ 09.06.2011 pag. 4; rapporto __________ 31.8.2014).
In seguito – ma, secondo le sue dichiarazioni, soltanto perché i medici generici non potevano più prescrivere psicofarmaci – PC 1 ha cercato un altro psichiatra (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3; VI PC 1 26.10.2010 pag. 3).
Vi fu un primo tentativo con il dott. __________ che, però, si interruppe ben presto poiché la paziente non era soddisfatta del metodo terapeutico da questi adottato:
“ con lui non ha funzionato, perché è freudiano ortodosso, quindi ascolta quel che il paziente dice e lui non dice niente. E questo non mi serviva. Avevo bisogno di una corretta terapia e anche poi di un aiuto, di consigli, come faceva il dott. __________” (PC 1, 4.6.2010, pag 3).
d. Il 6 novembre 2008, PC 1 si è rivolta al dott. IM 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 3 seg.).
Sull’impressione iniziale che le fece il dott. IM 1, PC 1 ha detto:
“ […] posso dire che quando ho conosciuto il dott. IM 1 questi è subito apparso poco preparato, o comunque meno preparato del dott. __________ nell'ambito della psicoanalisi. Ma almeno lui parlava. E poi avevo bisogno assolutamente bisogno di uno psichiatra per la prescrizione dei farmaci.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 4)
Tema principale (se non esclusivo) di queste prime sedute era la difficoltà riscontrata da PC 1 nella ricerca di un lavoro stabile corrispondente alla sua formazione e la sua frustrazione in relazione agli esiti dello stage svolto presso la __________ (e, in particolare, in relazione ai suoi rapporti con gli operatori di tale istituto che l’avrebbero devalorizzata). Era questa situazione di impossibilità di trovare un’occupazione con conseguente sentimento di svalorizzazione che, infatti, appariva essere il motivo scatenante delle sue crisi ansioso/depressive (VI PC 1 26.10.2010 pag. 2; VI IM 1 05.10.2010 pag. 3; VI IM 1 21.01.2011 pag. 2). Al riguardo, l’imputato così si è espresso al dibattimento d’appello:
“ Nei primi mesi, ho visto la paziente con un ritmo di sedute di una volta al mese ca., perché la situazione era stazionaria. Le sedute duravano di solito un’ora. La seduta consisteva in un colloquio tra me e la paziente. Con l’AP si parlava essenzialmente dei suoi problemi relativi al lavoro: la signora aveva una formazione in sociologia clinica (che non so esattamente cosa sia) e non riusciva a trovare un lavoro confacente alla sua formazione. Questo la angosciava molto. Perciò si parlava di questo tema: delle possibilità di lavoro e di come riuscire a gestire la situazione. Di come riuscire a gestire i suoi stati d’animo in relazione a questo problema. Cercavo di rassicurarla dicendole che prima o poi qualche porta si sarebbe aperta e che avrebbe trovato uno sbocco lavorativo. Ricordo, in particolare, che la signora rimuginava continuamente su uno stage effettuato presso la __________, concluso il quale lei era convinta che sarebbe stata assunta. Non fu così. E lei attribuiva la colpa della sua mancata assunzione agli operatori del servizio. Ricordo in particolare che il tentamen del febbraio successivo era proprio da ricondurre a un colloquio telefonico avuto dalla AP con un assistente sociale del carcere, che sembra le avesse detto che l’unica attività che lei poteva svolgere era quella di cameriera.” (verb. dib. d’appello, pag. 3)
Faceva parte della presa a carico anche la continuazione della farmacoterapia preesistente, con la prescrizione degli psicofarmaci che PC 1 già assumeva e che le erano stati prescritti dal dott. __________, prescrizione che, poi, veniva adattata a seconda delle condizioni della paziente (VI PC 1 04.06.2010 pag. 5; VI IM 1 05.10.2010 pag. 3).
Ad un certo punto, erano stati, altresì, tematizzati aspetti afferenti alla vita sentimentale e sessuale della paziente e al rapporto con il marito. Secondo l’imputato, ciò è, però, avvenuto soltanto dopo il tentamen di febbraio e soltanto in modo marginale (VI IM 1 05.10.2010 pag. 3 e 4; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3 seg. e 5).
“ Ribadisco che fino a febbraio i nostri colloqui erano essenzialmente imperniati sul lavoro, o meglio sulla mancanza di lavoro.
Non sono mai stati affrontati, in ogni caso fino a febbraio, temi più intimi.
La Pres. mi ricorda che l’AP ha dato su questo tema versioni diverse dalle mie e che ha sostanzialmente sostenuto che in queste sedute il tema del sesso è stato lungamente affronato, tanto che fra noi ci sarebbero state battute su questo tema e complimenti da parte mia sulle sue qualità fisiche.
Rispondo che non è assolutamente vero.
L’argomento sesso è venuto fuori dopo l’episodio del tentamen di febbraio. Nelle sedute successive abbiamo cercato di elaborare il tutto per capire come mai la signora era arrivata a tanto. Ricordo che fu in quelle sedute che si arrivò a toccare il “sistema intimo” (n.d.r.: il dott. IM 1 ha una formazione di psichiatra sistemico) e che la signora mi disse che non aveva più rapporti intimi con il marito e che aveva avuto una relazione con un altro uomo che la picchiava. Non si è però parlato di sesso o del rapporto sessuale in quanto tale.” (verb. dib. d’appello, pag 3)
Diversa la versione della donna secondo cui del tema si era parlato molto (VI PC 1 04.06.2010 pag. 4; VI PC 1 26.10.2010 pag. 2 seg.; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 2;).
La prima Corte ha accertato – rilevando, fra l’altro e non senza ragione, come i sentimenti di delusione e di rabbia che emergono dalle dichiarazioni di PC 1 ne minino talvolta l’oggettività (sentenza impugnata, consid. 6) – che tali temi erano stati effettivamente toccati durante le sedute, ma in una misura normale nell’ambito di una psicoterapia, non essendo assolutamente comprovata la versione di PC 1 secondo cui lo specialista insisteva in modo particolare su tali aspetti (sentenza impugnata, consid. 11, pag 15).
Questa Corte condivide tale accertamento, ritenuto, peraltro, che le annotazioni fatte da IM 1 nella cartella clinica confermano la sua versione (cfr. cartella clinica, AI 6.4).
Il giorno seguente, 7 febbraio 2009, PC 1 lascia l’ospedale contro il parere dei medici, ma “in buone condizioni cliniche generali” (cartella medica Ospedale __________, AI 6.1).
Il 10 febbraio 2009 ha luogo la quinta seduta con il dott. IM 1, durante la quale lo psichiatra si mostra, secondo quanto da lui stesso dichiarato, “duro” e “severo” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 3; VI IM 1 21.01.2011 pag. 7; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 6). Egli si inalbera con la paziente a causa del tentamen, minaccia un’interruzione della presa a carico in caso di un nuovo gesto del genere e le ingiunge di riflettere su quanto commesso e sulle sue intenzioni future prima di chiamarlo per fissare un eventuale ulteriore appuntamento. Cosa che PC 1 fece, trascorso un certo tempo, insistendo per ottenere un appuntamento per la sesta seduta, che venne quindi fissata per il 26 marzo 2009 (VI IM 1 05.10.2010 pag. 3 seg.; VI IM 1 21.01.2011 pag. 7; VI PC 1 04.06.2010 pag. 6).
È in occasione di questa sesta seduta del 26 marzo 2009 che, così come accertato dalla prima Corte, fra i due c’è stato il primo bacio. Sulla collocazione temporale di questo primo bacio, le parti sostanzialmente concordano: IM 1, infatti, dopo qualche dubbio iniziale, ha dichiarato di non escludere che il primo bacio fosse avvenuto in tale data (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 6), come già dichiarato da PC 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6 seg.).
Ma non solo. Questa collocazione nel tempo è confermata dall’appunto nella cartella medica, datato 26 marzo 2009, del dott. __________ che PC 1 ha chiamato subito dopo l’evento (cartella medica dott. __________ AI 6.3, annotazione 26.03.2009; VI __________ 09.06.2011 pag. 4; cfr. anche cartella medica dott. IM 1 AI 6.4, in cui le sedute annotate più vicine a quella del 26 marzo 2009 sono quella del 10 febbraio e quella del 7 aprile 2009).
Le parti concordano anche sul fatto che il bacio fu al termine della seduta e su iniziativa di IM 1: questi, mentre le dava la mano per salutarla, attrasse a sé la paziente – dolcemente, ha tenuto a precisare al dibattimento d’appello – e la baciò sulla bocca. Le parti sono concordi anche sul fatto che si trattò di un bacio con la lingua, che PC 1 tremava e lui le chiese come stesse (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 4; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5; VI IM 1 05.10.2010 pag. 6; VI IM 1 21.01.2011 pag. 9 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 7; cfr. verb. dib. d’appello, pag 3).
Contrariamente a quanto sostenuto da IM 1 – ovvero che la donna corrispose in modo appassionato, prendendo lei l’iniziativa di infilargli la lingua in bocca non appena le loro labbra si toccarono, e che dopo il bacio, notando che lei tremava, lui, oltre a chiederle come stesse, le disse, mostrandole la sua mano, che tremava anche lui (VI IM 1 05.10.2010 pag. 6; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5; VI IM 1 21.01.2011 pag. 9 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 7; verb. dib. d’appello, pag. 3) – PC 1 ha dichiarato di essere stata passiva e di non aver corrisposto con passione al bacio, e ha riportato all’episodio del secondo bacio il fatto che anche IM 1 tremasse (VI PC 1 04.06.2010 pag. 6 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 4; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5).
Ritenuto che – come si vedrà ancora anche in seguito e a più riprese, fra l’altro anche in relazione proprio con l’episodio del secondo bacio (cfr. consid. 9) – PC 1 si dimostra come la parte meno credibile dei due, questa Corte ha preferito, anche su questi dettagli, la versione fornita da IM 1, la quale trova altresì miglior riscontro con il resto delle risultanze.
PC 1 ha, poi, aggiunto di essere rimasta sconvolta dal bacio. Questo dettaglio sembra confermato dalle dichiarazioni del dott. __________ secondo cui, durante la telefonata che lei gli fece poco dopo la seduta per raccontargli del bacio, la donna era agitata e turbata, tanto che lui le consigliò di chiedere una seduta straordinaria al dott. IM 1 per “chiarire questa situazione e, se così non fosse stato, le consigliavo di interrompere immediatamente il rapporto terapeutico” (VI __________ 14.07.2010 pag. 4; VI __________ 09.06.2011 pag. 3 seg.).
Non si tratta di una seduta straordinaria, come consigliato dal dott. __________, bensì della seduta già prevista, per la quale la paziente aveva già ricevuto il bigliettino dell’appuntamento (TPC 23). Nel corso di questa seduta, PC 1 dice al dott. IM 1 che quanto successo al termine della seduta precedente era una cosa che non poteva accadere fra medico e paziente. Il medico le rispose che quel bacio non sarebbe dovuto succedere soltanto se lui l’avesse manipolata e le chiese, quindi, se si fosse sentita, appunto, manipolata, ottenendone risposta negativa (VI PC 1 04.06.2010 pag. 7; VI PC 1 26.10.2010 pag. 4 seg.; VI IM 1 05.10.2010 pag. 6; VI IM 1 21.01.2011 pag. 10; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 8; verb. dib. d’appello, pag. 4).
Secondo le sue dichiarazioni, PC 1 ha trovato la risposta del dott. IM 1 “poco seria, poco professionale” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8).
Ed è con tale stato d’animo che PC 1 afferma essersi recata alla seduta seguente, l’ottava, il 21 aprile 2009 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8 e 9; VI PC 1 26.10.2010 pag. 5).
Secondo entrambi, in occasione di questa seduta vi è stato il secondo bacio (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 4).
Su questo secondo bacio, PC 1 ha dato versioni che, non solo non concordano con quelle di IM 1, ma che sono anche fra loro discordanti. Dapprima, ha detto che lei rimase passiva di fronte a lui che la baciava con la lingua:
“ era un bacio con la lingua (…) quando sono stata baciata da IM 1, non mi sono allontanata. Io non ho messo la mia lingua nella sua bocca, ma lui si. Sono rimasta passiva” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 8)
Nel suo secondo interrogatorio, ribadendo che si trattò di un “bacio appassionato”, ha detto, invece, che lei corrispose:
“ qui mi baciò nuovamente ed io corrisposi. Il bacio mi piacque” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5, cfr. anche pag. 4)
Per contro, IM 1 ha sempre costantemente dichiarato che si trattò di un bacio casto, sostanzialmente un semplice saluto affettuoso (VI IM 1 05.03.2012 pag. 16 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 4).
Rilevate queste discrepanze, la prima Corte si è limitata ad accertare che il secondo bacio avvenne, come il primo, alla fine della seduta sempre su iniziativa di IM 1 e che fu corrisposto dalla donna.
Questa Corte non può, comunque, non sottolineare che l’importante cambiamento di versione dell’AP intervenuto fra il primo e il secondo interrogatorio (nel confronto il tema non è più stato toccato) e il fatto che, invece, IM 1 ha sempre proposto la sua lineare versione inducono ad accertare che quel bacio ebbe la natura descritta da quest’ultimo.
“ Il bacio mi piacque in quel momento. Non so perché corrisposi, forse si trattò di un lampo di vita in quel particolare momento in cui comunque stavo progettando il mio suicidio.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5)
Dal canto suo, IM 1 ha detto che quei baci erano l’espressione di una fase di innamoramento:
“ Alla Pres. che mi chiede quali fossero i miei sentimenti verso la paziente, rispondo che stavo iniziando ad innamorarmi di lei.
All’avv. RC 1 rispondo che si è trattato di un sentimento che è nato piano piano, che è nato mentre ascoltavo la paziente che mi parlava dei suoi problemi. Ero attratto dal modo in cui la paziente mi raccontava di essi.” (verb. dib. d’appello, pag. 4)
Una decina di giorni dopo, la sera del 1° maggio, PC 1 tenta nuovamente il suicidio ingerendo medicamenti. Viene ricoverata all’Ospedale Regionale di __________ il 2 maggio 2009, qualche minuto dopo la mezzanotte, e vi rimane fino al 3 maggio 2009, quando i medici, rilevando che “l’ideazione suicidale sembra mantenuta”, procedono ad un ricovero coatto presso la Clinica __________ di __________ (cartella medica Ospedale __________, AI 6.1, spec. scritto 6 maggio 2009 dei dottori __________, __________ e __________).
Al dibattimento d’appello – forse in risposta a IM 1 che sosteneva come per le persone affette dal disturbo di personalità borderline sia usuale fare dei tentamen puramente dimostrativi – la pubblica accusa e il patrocinatore dell’AP hanno sostenuto che il tentativo di suicidio del 1° maggio 2009 era tutto fuorché dimostrativo, la donna avendo assunto un centinaio di pastiglie ed essendo giunta all’__________ in condizioni critiche.
Dagli atti emerge una situazione diversa.
Dal rapporto d’uscita 6 maggio 2009 redatto dai medici dell’__________ si rileva che l’AP ha fatto un tentamen ingerendo “circa 30 pastiglie di Efexor da 150 mg” e che, all’arrivo nel nosocomio bellinzonese, la signora era “agitata ma lucida e orientata (…), a tratti anche sonnolente ma facilmente svegliabile” e che la paziente è stata ricoverata nel reparto di medicina intensiva soltanto “per monitoraggio emodinamico” (AI6.1).
Di “un centinaio di pastiglie” si legge solo nella cartella di __________ dove, in relazione alla telefonata del 5 maggio 2009 (di cui diremo in seguito) è annotato:
“ colloquio tel. La pz. mi telefona dalla Clinica __________, __________ dove si trova ricoverata per un tentamen (assunzione di un centinaio! di compresse di Efexor (…)” (cfr. AI 22 pag. 5)
Evidentemente, è stata l’AP a parlare allo psichiatra di “un centinaio” di pastiglie.
La cosa è, però, come visto, smentita dall’appena citato rapporto d’uscita. Molto probabilmente, il punto esclamativo indica l’incredulità dello specialista.
Ciò detto, va precisato che, come quello precedente del febbraio 2009, anche questo tentamen è da ricondurre alla problematica del lavoro. Nessun ruolo hanno, invece, avuto i baci scambiati con IM 1: ciò risulta sia dalle dichiarazioni della stessa PC 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 10) che da quelle della dott.ssa __________, psicologa presso la Clinica __________ (VI __________ 25.06.2010 pag. 3; VI __________ 21.09.2011 pag. 4).
Per chiarezza va rilevato, rispetto al numero di tentativi di suicidio di PC 1 nel periodo che ci interessa, che durante l’inchiesta è stato menzionato dal PP un “secondo tentamen” che, “in base al rapporto 01.07.2009 della Clinica __________”, la donna avrebbe messo in atto il 2 aprile 2009 (VI IM 1 05.10.2010 pag.5). Di conseguenza, il tentamen del 1° maggio 2009 verrebbe ad essere il terzo tentamen. A seguito di ciò, in più occasioni, durante l’inchiesta si parla di 3 tentativi di suicidio.
Si tratta di un errore: in effetti, non c’è mai stato un “secondo” tentamen il 2 aprile 2009. Nel periodo che qui interessa, PC 1 ha messo in atto “solamente” due tentativi di suicidio: il primo il 5 febbraio 2009, il secondo il 1° maggio 2009. L’errore trae origine dal “rapporto di uscita 1° luglio 2009” inviato dai dottori __________ e __________ della Clinica __________ al dott. IM 1 e in atti nella cartella medica di quest’ultimo (rapporto d’uscita Clinica __________ 01.07.2009 pag. 2, cartella medica dott. IM 1 AI 6.4). Esso è stato, a sua volta, verosimilmente riportato in questo scritto a partire dal rapporto di ammissione 3 aprile (recte maggio) 2009 del dott. __________ (agli atti nella cartella medica della Clinica __________, AI 6.2). In tale rapporto la svista è poi stata corretta a mano (rapporto di ammissione 03.05.2009 Clinica __________ pag. 1, cartella medica Clinica __________ AI 6.2). Di un “secondo tentamen” del 2 aprile 2009, che, di fatto, non è mai avvenuto, non c’è alcuna traccia, altrimenti, agli atti.
a. Per tornare al tentamen del maggio 2009, PC 1 è stata ricoverata coattivamente presso la Clinica __________ di __________ il 3 maggio 2009 (cartella medica Clinica __________ AI 6.2, spec. rapporto di ammissione 03.05.2009) ed è stata collocata nel reparto protetto (chiuso) della clinica dove è rimasta fino al 15 maggio successivo, quando è stata trasferita nel reparto aperto (ma sempre in forma di ricovero coatto). Il ricovero coatto è terminato il 26 maggio 2009, momento a partire dal quale la paziente era libera di lasciare la clinica. La dimissione è, poi, avvenuta il 28 maggio 2009 (VI __________ 25.06.2010 pag. 1 e 3; VI __________ 12.09.2011 pag. 3; cartella medica Clinica __________ AI 6.2).
b. Responsabile diretto della paziente presso la clinica era il dott. __________, medico assistente, che ha anche tenuto i contatti, non soltanto con il dott. IM 1 “quale medico curante”, ma anche con il dott. __________ perché la donna gli aveva detto “che il dottor __________ era il dottore con il quale si era trovata meglio e che non aveva potuto più seguirla per motivi di distanza” e perché “la signora PC 1 parlava molto spesso del dottor __________ in termini positivi per quanto riguarda i rapporti terapeutici avuti con lui” (VI __________ 12.09.2011 pag. 2 e 3; cfr. VI __________ 25.06.2010 pag. 3 segg.).
Il dott. __________ ha, tra l’altro, il 4 maggio 2009, chiamato IM 1 per avvisarlo che la paziente, a causa del ricovero, non si sarebbe presentata alla seduta prevista quel giorno (VI __________ 25.06.2010 pag. 4; VI __________ 12.09.2011 pag. 3) ed è verosimilmente sempre lui che ne ha organizzato la dimissione e la presa a carico ambulatoriale, come è prassi, contattando, il 25 maggio 2009, IM 1 per fissare una seduta il giorno stesso della dimissione, ossia il 28 maggio 2009 (VI __________ 25.06.2010 pag. 3 seg.; VI __________ 12.09.2011 pag. 3).
c. PC 1 ha detto agli inquirenti di aver riferito, durante la sua degenza presso la Clinica __________, al dott. __________ e alla dott.ssa __________ dei baci con IM 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 9; VI PC 1 26.10.2010 pag. 6).
La dott.ssa __________, psicologa presso la clinica, ha confermato che la paziente le aveva riferito di un bacio con IM 1:
“ La paziente ha mostrato un atteggiamento fortemente idealizzato nei confronti delle figure dei curanti, soprattutto psichiatri, evidenziando il fatto che era la prima volta che si trovava a parlare con una psicologa donna, nella sua vita. (…) In uno di questi incontri, e più precisamente il secondo, la donna affrontava il discorso della relazione terapeutica con l'attuale psichiatra, dottor IM 1, racconto caratterizzato da forti elementi di seduttività e di idealizzazione. La paziente avrebbe riferito di un agito all'interno del setting terapeutico e precisamente di un bacio tra lei ed il medico.” (VI __________ 25.06.2010 pag. 3 seg.)
Richiesta, in occasione della sua seconda audizione, di specificare le dichiarazioni di cui sopra relative al rapporto di PC 1 con le figure curanti, la psicologa ha dichiarato quanto segue:
“ Ricordo che in occasione del primo ricovero della signora PC 1, la paziente descriveva le figure curanti a quel momento presenti nella sua vita ovvero il dottor __________ ed il dottor IM 1 come degli amici, come delle persone che l'avevano presa sotto la loro ala protettrice e come persone a cui fare affidamento, manifestando una fiducia nei loro confronti idealizzata, nel senso di molto ingenua. Non vedeva queste due figure terapeutiche con una sana oggettività, incentrata sul perseguire gli obbiettivi della cura.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 2)
Riguardo al racconto del bacio, la dott.ssa __________ ha precisato:
“ Oltre agli aspetti idealizzati di cui ho già parlato prima quando dico che il racconto della signora PC 1 era caratterizzato da forti elementi di seduttività mi riferivo in particolare al racconto della signora in merito al bacio scambiato con il dottor IM 1. Posso dire che quando me ne ha parlato Io ha fatto con delle modalità caratterizzate da intrigo e seduttività. Mi ha inoltre descritto l'agito come un qualcosa di corrisposto.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 2 seg.)
d. Durante la degenza, PC 1 ha chiamato il dott. __________ una prima volta il 5 maggio 2009 per chiedergli di contattare il dott. __________ “per vedere se era possibile che i medici la potessero capire meglio”. PC 1 ha anche chiesto allo psichiatra di prenderla in cura dopo la degenza (VI __________ 09.06.2011 pag. 5).
A seguito della telefonata, il dott. __________ ha subito chiamato il dott. __________ che lo ha informato della situazione della paziente e – secondo quanto dichiarato dal dott. __________ – che ha con lui concordato un ricovero di almeno un mese con disintossicazione dalle benzodiazepine e, dopo la dimissione, la presa a carico presso di lui, in attesa di trovare uno psichiatra più vicino che non fosse il dott. IM 1.
Il dott. __________ ha, poi, richiamato, sempre il 5 maggio 2009, la paziente per spiegarle quanto discusso con il dott. __________.
Diverso, invece, quanto dichiarato dal dott. __________ al riguardo. Egli ha, infatti, riferito che non era stata concordata alcuna durata della degenza spiegando che “per una paziente borderline, al momento del ricovero, non è possibile fare una pianificazione del ricovero e della dimissione” e che la durata della degenza “dipende molto dall’evoluzione della situazione”. Il dott. __________ ha, inoltre, aggiunto che “con questo genere di paziente, è anti terapeutico prolungare troppo la degenza, una volta considerato dimissibile” e che il rientro “nella vita quotidiana (quindi fuori da un contesto “protetto” qual è la clinica)” va fatto appena possibile (VI __________ 25.06.2010 pag. 5 seg.).
Pure su quanto concordato riguardo alla presa a carico della paziente dopo la dimissione, il dott. __________ ha reso dichiarazioni diverse da quelle del dott. __________:
“ […] in occasione di quella telefonata il dottor __________ non mi aveva detto che avrebbe preso in cura la paziente al momento delle dimissioni, ma ricordo che mi diede la disponibilità a rimanere come figura di supporto sempre al di fuori del rapporto terapeutico con lo psichiatra curante. Queste non sono le parole esatte che mi disse il dottor __________ ma si tratta del senso di quello che lui mi ha detto.” (VI __________ 12.09.2011 pag. 3)
Dopo lo scambio di telefonate del 5 maggio 2009, nei giorni immediatamente successivi PC 1 chiamerà il dott. __________ ancora due o tre volte, sempre per sfogarsi delle incomprensioni dei medici della clinica (VI __________ 09.06.2011 pag. 5 seg.).
e. Verso la fine della degenza, PC 1 ha telefonato al dott. IM 1 per dirgli che in clinica non si trovava bene e che se ne voleva andare e per chiedergli, quindi, se potesse intervenire per abbreviare il suo ricovero (VI PC 1 04.06.2010 pag. 9 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 5).
e.1. Sulle dichiarazioni di PC 1 agli inquirenti riguardo ad una pretesa prevista durata molto più lunga del suo ricovero e ad una sua drastica riduzione ad opera di IM 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 9 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 5) non occorre attardarsi, se non per rilevarne l’infondatezza – e, quindi, l’astio verso IM 1 che da esse trasuda (già correttamente sottolineato dalla prima Corte) – dal momento che esse sono state smentite dai medici della clinica (VI __________ 12.09.2011 pag. 4 seg.; cfr. anche VI __________ 31.05.2011 pag. 3; cfr. anche VI __________ 09.06.2011 pag. 6/7 che ha detto di avere concordato un ricovero di circa un mese e che né il dott. __________ né PC 1 gli avevano mai parlato di una durata del ricovero di 5 o 6 mesi).
e.2. Anche quanto dichiarato da PC 1 sul suo stato d’animo riguardo alla prospettiva della dimissione:
“ Io non ero molto contenta di uscire così presto, poiché dopo le difficoltà iniziali ed il conflitto con i medici della Clinica, iniziavo ad apprezzare la presa a carico che mi offrivano.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 5)
va di molto ridimensionato, sulla falsariga di quanto appena sottolineato, alla luce delle dichiarazioni della dott.ssa __________:
“ D: Sempre durante la medesima seduta del 26.05.2009 ricorda se la signora PC 1 voleva rimanere in clinica?
R: Rispondo di no, anzi premeva per uscire.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 7; cfr. anche, VI __________ 12.09.2011 pag. 8)
e.3. IM 1, dal canto suo, ha confermato che PC 1 gli telefonò chiedendogli insistemente di intervenire per far abbreviare la durata della degenza in clinica. Questo il suo racconto della telefonata:
“ Durante il ricovero della paziente alla clinica __________, non ho avuto con lei alcun contatto, se non alla fine della degenza, quando la signora mi telefonò per dirmi che non si trovava bene in clinica. Non aderii alla richiesta della paziente di intervenire per far accorciare la degenza.” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr., anche, VI 5.10.2010 pag. 7)
Durante l’inchiesta, IM 1 aveva aggiunto che, in quella telefonata, la donna insistette anche perché lui la riprendesse come paziente:
“ lo rammento di averla rimproverata e lei assunse un atteggiamento quasi infantile, dicendomi, in sostanza, che io non dovevo essere arrabbiato con lei insistendo pure affinché io le dessi un altro appuntamento. Tra l'altro io le chiesi anche se lei era veramente convinta di essere ancora seguita da me. Lei mi rispose affermativamente, dicendomi che si trovava bene con me. lo feci quasi come una battuta autoironica dicendo che era un po' strano visto che negli ultimi 4 mesi aveva commessi 3 (recte: 2) tentamen.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 7)
Sta di fatto che, secondo il suo racconto, dopo quella telefonata, IM 1 ha contattato il dott. __________ (che conosceva per avere lavorato con lui) – ma unicamente per informarsi sulla situazione – e, visto che la paziente sarebbe stata comunque dimessa, si è detto disponibile a prenderla a carico al momento della dimissione (VI IM 1 05.10.2010 pag. 7; cfr. anche VI IM 1 21.01.2011 pag. 18; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9; verb. dib. d’appello, pag. 4).
Il 28 maggio 2009, PC 1 viene, dunque, dimessa dalla Clinica __________ e si reca da IM 1 per la seduta concordata dai medici.
Sempre il 28 maggio, dalla clinica viene inviato, per fax, al dott. IM 1 il “rapporto d’uscita breve” con il quale è, in particolare, certificata la dimissione, le condizioni e la presa a carico della paziente che “viene riaffidata alle cure del Dr. med. IM 1, con il quale è stato concordato un appuntamento in data odierna per le ore 12:00, e del Dr. med. __________” (rapporto d’uscita breve 28.05.2009, cartella medica IM 1 AI 6.4).
Il rapporto è stato inviato in copia, oltre che al dott. __________ (medico di famiglia), al dott. __________ che si arrabbiò:
“ […]dopo un po' che non avevo più notizie da parte della clinica e da parte della signora PC 1 in merito alla sua degenza, ho ricevuto di punto in bianco questo fax. La mia reazione poco professionale è stata quella di prendere il fax e stracciarlo. L'ho poi ricomposto con il nastro adesivo. Ho reagito così poiché mi sono arrabbiato. Mi sembrava infatti molto strano che dopo avere concordato con il dottor __________ la dimissione e l'affidamento a me, la paziente venisse nuovamente affidata al dottor IM 1. E ciò non per motivi di competenza o di libertà di scelta della paziente o della clinica sull'identità del terapeuta ma esclusivamente poiché io avevo sulle spalle ed ancora nella mia testa la questione relativa a quel bacio di cui la paziente mi aveva riferito nel mese di marzo. E' questo che ha provocato la mia rabbia. Non riuscivo a capire come la paziente avesse deciso di tornare dal dottor IM 1 e non riuscivo a capire come la clinica avesse cambiato gli accordi presi con me.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 7 seg.; cfr. anche VI __________ 14.07.2010 pag. 6 e rapporto d’uscita breve 28.05.2009 in cartella medica __________ AI 6.3)
“ ADR: È possibile, come risulta dalla cartella medica, che nella seduta del 28.5.2009 la signora era agitata e confusa, anche perché si portava ancora dietro quello che aveva fatto in clinica, dove non si era sentita capita e aveva avuto questi atteggiamenti aggressivi nei confronti degli infermieri. […]
ADR: All'inizio della seduta del 28 maggio, come detto, era agitata. Lei aveva anche il timore che io intendessi interrompere la presa carico.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 11–12)
IM 1, durante l’inchiesta, dapprima affermava di non ricordare esattamente la data della dichiarazione che, comunque, situava al 28 maggio 2009 o in una data di poco successiva (VI IM 1 05.10.2010 pag. 7 seg.). In seguito ha dichiarato di essere sicuro che non si trattasse del 28 maggio 2009 bensì di una seduta successiva (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 3). Infine, in occasione del dibattimento di primo grado, ha aderito alla versione di PC 1, confermando di essersi effettivamente dichiarato in quella data (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.9 e 10 seg.).
che era innamorato di lei;
che lei avrebbe dovuto vivere per lui (intendendo con ciò che avrebbe dovuto rinunciare ad ulteriori tentativi di suicidio);
che sapeva che lei aveva molto sofferto, ma che da quel momento in poi non ci sarebbero più state sofferenze perché lui le sarebbe stato accanto;
che sperava di poter risolvere i di lei problemi prescindendo dall’assunzione di farmaci attraverso una relazione affettiva solida.
Pure confermato da entrambi è che, in occasione della dichiarazione, quando PC 1 gli ricordò che lui era sposato, IM 1 pianse raccontandole della sua vita e della sua gioventù (VI PC 1 04.06.2010 pag. 10 seg.; VI PC 1 26.10.2010 pag. 6; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 4; VI IM 1 05.10.2010 pag. 7 seg.; VI IM 1 21.01.2011 pag. 13 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9 seg.).
Sentito al dibattimento d’appello, IM 1 ha ribadito le sue dichiarazioni precedenti:
“ Nella seduta del 28.05.2009, io ho confessato alla signora i miei sentimenti. Ricordo che, nel farlo, io mi misi a piangere come un bambino. Alla Pres. che mi chiede come mai io mi misi a piangere, rispondo che in quel momento ero un uomo e non uno psichiatra e stavo vivendo una situazione per me completamente nuova. Le raccontai anche di una relazione che avevo avuto ai tempi dell’università e che era finita male. E credo che questo abbia appesantito un po’ la mia emotività. Ci siamo abbracciati. Abbiamo passato un’ora buona tenendoci stretti, seduti sul divanetto che c’è in un angolo del mio studio. Ricordo che io tenevo la mia testa sul mio petto e che l’unico momento in cui ci lasciammo fu quando io andai al bagno per sciacquarmi il viso. Quando tornai dal bagno, la signora mi disse che anche lei provava gli stessi sentimenti miei. Da lì è iniziata la relazione vera e propria.” (verb. dib. d’appello, pag. 4)
“ Quando è tornato dalla toilette si è seduto e a me sembrava, devo dire sinceramente, il giorno più bello della mia vita. Come dicevo prima, per chi soffre della mia malattia è praticamente impossibile avere una relazione sentimentale. C'è la grande paura dell'abbandono. E per me, quello che stava capitando, era un po' magico, perché era uno psichiatra e sapeva a cosa andava incontro. Lui mi ha detto che non mi avrebbe mai lasciata. Era la prima volta che qualcuno mi diceva che mi amava. Ormai, a cinquant'anni, c'è il giro di boa, e mi sono sentita sotto una campana di vetro da sola con lui.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 11)
E nella seconda audizione:
“ La discussione fu breve e lui quasi subito si avvicinò a me baciandomi nuovamente ed io corrisposi subito. Non escludo che in quel momento io mi fossi già un po' innamorata di lui. (…) Ci siamo spostati sul divano. Lui mi disse "siamo sempre in piedi, andiamo a sederci". Di questo fatto mi ricordo ancora bene, come fosse oggi, perché quello fu il momento più bello della mia vita. Lui mi disse che si era innamorato di me, che dovevo vivere per lui e che non mi avrebbe mai lasciata. Io allora mi rivolsi a lui, dandogli ancora del LEI, e dicendogli che lui era sposato, al che lui rispose che non era felice e che non amava sua moglie. Dopo aver iniziato a piangere molto per le storie del passato; mi chiese di dirgli che lo amavo ed io gli risposi che lo amavo. In quell'occasione non ci fu alcun rapporto sessuale; ci furono solo dei baci come una coppia qualsiasi. Poi lo abbracciai. lo pensai che lui essendo psichiatra, il nostro rapporto avrebbe potuto funzionare perché lui avrebbe capito i miei meccanismi. Pensai anche che dopo un tentativo di suicidio e con quello che stava succedendo, la vita,mi aveva riservato il meglio a 49 anni. Mi dissi anche che se fossi morta non avrei vissuto quest'esperienza.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 6-7)
Emerge, dunque, con evidenza dalle stesse dichiarazioni di PC 1 che l’innamoramento dichiarato da IM 1 è stato, praticamente da subito, da lei corrisposto. Lei stessa descrive il suo atteggiamento in quel momento come quello di una donna che è già innamorata o che, per lo meno, già si trova nel processo di innamoramento. E questo è anche quello che IM 1 ha percepito:
“ La signora mi disse che anche lei provava per me quello che io provavo per lei. Mi ricordo che ci siamo baciati e ci siamo tenuti stretti a lungo. Eravamo seduti sul divanetto, dove siamo rimasti seduti e abbracciati a lungo, senza quasi dire nulla.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 9 seg.; cfr. anche VI IM 1 05.10.2010 pag. 8 e VI IM 1 21.01.2011 pag. 16)
Pacifico – poiché dichiarato da entrambi – è che quell’incontro fu meramente romantico nel senso che i due si limitarono a baciarsi e tenersi abbracciati mentre si confessavano i reciproci sentimenti (VI PC 1 26.10.2010 pag. 6; VI IM 1 05.10.2010 pag. 8; verb. dib. d’appello, pag. 4 in fine e 5).
PC 1 e IM 1 – ed anche su questa circostanza le dichiarazioni dei due sono concordi – si vedono regolarmente il martedì e il giovedì, a volte anche il sabato, e si sentono spesso per telefono:
“ Vorrei precisare che dal 28 maggio 2009, quando sono uscita dalla clinica e IM 1 si è dichiarato, è iniziata una vera e propria relazione sentimentale (..:). Infatti ci incontravamo regolarmente, il martedì, il giovedì e, a volte, il sabato (quando lui lavorava). A partire dal 28 maggio i nostri incontri duravano più di un'ora, il sabato anche due ore.
Avevamo stabilito di comune accordo di incontrarci in questi giorni della settimana. Quando non ci incontravamo (lunedì, mercoledì e venerdì), lui mi chiamava, quando finiva di lavorare. Lui mi chiamava sul telefonino, poi lo richiamavo dal telefono di casa.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 12; cfr. anche all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11; VI IM 1 05.10.2010 pag. 9)
20.1. Su ciò che succedeva durante le “sedute” che avvennero da fine maggio 2009 in poi, PC 1 ha detto:
“ Durante le sedute successive, ci sedevamo sul divano a due posti e si parlava di tutto, come fidanzatini, anche se oggi può sembrare ridicolo, ma era così. Lui mi diceva di quanto lui mi amava e di quanto non mi avrebbe più lasciata.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 11)
“ Da quando è iniziata la nostra relazione non c'erano più momenti in cui la seduta avveniva con lui seduto dietro alla scrivania ed io davanti. Quando parlavo dei miei problemi lo facevo con entrambi seduti sul divano o per terra.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 12)
Anche IM 1 ha confermato, non solo che le “sedute” erano diventate più frequenti, ma che in esse, rispetto al rapporto terapeutico, avevano preso il sopravvento discorsi sentimentali e manifestazioni amorose. Il medico ha anche aggiunto che, a volte, PC 1 gli portava il pranzo che, poi, consumavano insieme nello studio:
“ perché si era creato questo rapporto sentimentale, non c'era praticamente più il rapporto terapeutico. Ovviamente tra due persone che si amano, c'è la voglia di vedersi più spesso possibile” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12)
“ Nelle sedute successive alla dichiarazione, parlavamo di come stava lei, di come si sentiva. Abbiamo parlato anche di cinema e di letteratura. Non c'era più un vero e proprio rapporto terapeutico, anche se lei mi riferiva di come si sentiva e io aggiustavo la farmacoterapia. Ci baciavamo, ci tenevamo stretti […] addirittura in qualche occasione, tre o quattro, dato che io a mezzogiorno sono abituato a non mangiare molto, lei ha portato un pranzo freddo tipo vitello tonnato o roastbeef, e sul tavolino nello studio mangiavamo insieme.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11)
Ne deriva che, se è vero che per l’incontro del 28 maggio e quelli successivi si parla ancora di “sedute”, dagli atti emerge con chiarezza che tale termine è improprio. O meglio, che tale termine non è più completamente aderente alla realtà delle cose. Infatti, gli incontri bi/trisettimanali erano, più che altro, degli incontri amorosi. Psicoterapia non ne veniva più fatta (non si può certamente ritenere che fossero una psicoterapia quei “come stai?” o quei “come va” che IM 1 rivolgeva all’innamorata/amante). L’unico vero gesto terapeutico di IM 1 era la prescrizione dei medicamenti o l’adattamento del loro dosaggio allo stato della donna:
“ Alla Pres. rispondo che è vero che, nonostante si parli di seduta, quel 28 maggio non c’è stata un vera e propria seduta. L’unico gesto terapeutico che ho compiuto è stato la prescrizione dei farmaci.
Da lì in poi, ci siamo visti due/tre volte alla settimana. Ci vedevamo sempre il martedì e il giovedì, che sono i giorni che io dedicavo alle perizie. Lei arrivava in studio tra le 1130 e mezzogiorno e si tratteneva un’ora e mezza/due ore. A volte, quando dovevo recarmi in studio per evadere la burocrazia, ci vedevamo anche di sabato.
Più che di sedute, si trattava di incontri tra innamorati. Parlavamo di tutto – di cinema, di letteratura, anche di politica e di religione – e ci scambiavamo effusioni.
Come psichiatra mi limitavo alla prescrizione dei medicamenti.” (verb. dib. d’appello, pag. 5)
20.2. Confermato da entrambi è il fatto che, a partire dal mese di giugno, IM 1 smise di fatturare le sedute (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 05.10.2010 pag. 11; verb. dib. d’appello pag. 5).
20.3. Del contenuto delle telefonate – quotidiane, quando non si vedevano –, PC 1 ha riferito che:
“ durante queste telefonate, i discorsi erano sempre quelli: passione, amore; queste cose” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14).
IM 1, confermando le dichiarazioni della donna, dice:
“ Parlavamo di banalità, di come era andata la giornata, di cosa aveva fatto, mi parlava spesso dei suoi cani. E poi ovviamente ci scambiavamo i nostri reciproci sentimenti, ci dicevamo "ti voglio bene" e "ti amo".” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 11)
a. Su tale evento, le dichiarazioni dei due non sono propriamente convergenti. E va detto che è la donna a non essere costante nelle sue, a doversene rimangiare alcune aderendo al racconto dell’ex amante e, poi, in questi casi, ad aggiungere dettagli atti a dare dell’uomo un’immagine negativa ma inspiegabilmente taciuti in precedenza. Ne deriva che, così come un’attenta lettura dei verbali conferma vieppiù, PC 1 si rivela essere la parte meno credibile fra i due.
A questo proposito, occorre annotare che questa Corte non ha condiviso l’opinione della procuratrice pubblica e del patrocinatore della parte civile secondo cui, vista la patologia di cui è affetta, dai cambiamenti di versione della donna nulla può essere dedotto a detrimento della sua credibilità. Non la condivide, dapprima, perché i cambiamenti di versione sono un fatto oggettivo da cui deriva, comunque, di principio, una diminuzione della credibilità di chi non riesce a dare dei fatti una versione costante. Ma, poi, e soprattutto, perché dagli atti emerge, non solo che l’AP non ha problemi nella percezione della realtà e nella traduzione in parole di tale realtà, ma anche perché risulta (in particolare, dalle dichiarazioni di __________) che ella presenta “buone–ottime capacità cognitive”, è “molto colta” e “competente” (rapporto 31.08.2014 __________, doc. TPC 24) e non risulta che le dichiarate difficoltà a gestire le proprie emozioni e la propria affettività ledano la sua possibilità di comprendere l’importanza di rendere dichiarazioni conformi alla realtà e la sua capacità di farlo. Da ciò deriva che ella porta la piena responsabilità di quanto ha, nel tempo, dichiarato.
b. PC 1 ha, dapprima, dichiarato che il tutto avvenne, su iniziativa dell’uomo, sul divano dello studio durante la seduta del 16 giugno 2009:
“ Eravamo nel suo studio. Eravamo come sempre sul divano. Lui aveva già insistito dalla seduta del 28 maggio. Aveva già cercato di accarezzare il seno. Era chiaro che voleva una relazione, con anche il sesso. Quel giorno, 16 giugno, eravamo sul divano, seduti uno vicino all'altra. Lui ha avuto l'iniziativa, ha cominciato ad aprire la mia camicia e quindi c'è stato questo rapporto sessuale. E' stato un rapporto sessuale normale, vaginale, che si è consumato sul divano. […] Per rispondere alle domande di chi mi interroga, posso dire che IM 1, durante il rapporto sessuale, mi diceva che mi amava. E anche io gli dicevo le medesime cose.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 12 seg.)
Per contro, IM 1 ha, da subito, dichiarato che il primo rapporto era avvenuto un sabato del giugno 2009. Di esso e dei suoi antefatti, egli ha dato una descrizione ben diversa da quella della donna, attribuendole, in un racconto piuttosto colorito, l’iniziativa:
“ ADR che il primo rapporto sessuale completo ha avuto luogo un sabato nel corso del mese di giugno. In effetti mi capita spesso di lavorare il sabato nel mio studio. In questo giorno non ricevo pazienti, ma sbrigo gli aspetti burocratici. lo mi trovavo nello studio a lavorare e ricevo una telefonata dalla signora PC 1, che mi chiede se poteva passare a trovarmi. lo le dissi che se aveva piacere a fare due chiacchiere, avrebbe fatto piacere anche a me. […] Rammento pure che quel sabato, la signora mi portò delle sfogliatelle napoletane, che erano anche il mio dolce preferito. In .questa medesima occasione, la signora, sempre al telefono, mi disse che aveva anche un'altra sorpresa per me. Giunta in studio, estrasse un collant di colore nero, con un apertura davanti e scoperti dietro. Nel mio studio mi chiese una forbice per tagliarsi i suoi slip ed io in più di un’occasione la pregai di non farlo. Lei quindi si è recata in bagno e dopo 4 o 5 minuti mi ha chiamato con il termine "amore". lo mi sono recato in bagno e l'ho vista che era quasi completamente nuda, indossava un corpettino che le copriva a malapena i seni ed il collant di cui ho detto prima. Lei allora mi mise le braccia al collo ed io a mia volta l'abbracciai. Lei insistette per avere un rapporto sessuale sul pavimento del bagno, aggiungendo, testuali parole, "ho la figa in fiamme perché sono 3 mesi che vado avanti a masturbarmi con un tubetto, pensando a te". Qui abbiamo avuto, per la prima volta, un rapporto sessuale completo, sul pavimento del bagno.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 8; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 5)
c. Nell’interrogatorio del 26 ottobre 2010, PC 1 ha modificato alcuni aspetti non di dettaglio della sua versione a favore di quella di IM 1 confermandone, così, implicitamente la maggiore credibilità.
In sintesi, la donna ha ammesso:
che il rapporto era avvenuto di sabato e non durante una seduta;
che aveva telefonato a IM 1 da Luino;
che gli aveva portato dei dolci;
che il rapporto si era consumato in bagno.
Ciò detto, sempre in quell’interrogatorio, PC 1 – in sostanza, confermando l’acredine verso l’ex-amante già rilevata dal primo giudice – ha aggiunto dei particolari di cui, prima, non aveva fatto cenno. Per esempio, ha sostenuto:
di aver detto, già al telefono, a IM 1 di essere instabile;
che lui le aveva consigliato di assumere benzodiazepina, cosa che lei aveva fatto subito e in maniera piuttosto abbondante, cosicché quando giunse in studio sarebbe stata “completamente fuori” ed “euforica” e lui le avrebbe detto che stava “diventando maniacale”
La donna – dopo avere precisato che in bagno si erano recati insieme per poi spogliarsi e consumare il rapporto, descritto come una “cosa reciproca” – ha, però, fermamente negato sia di aver portato il collant munito di aperture come “seconda sorpresa”, sia di aver voluto tagliare i suoi slip. Infine, ha negato di avere detto, insistendo per avere il rapporto sul pavimento del bagno, la frase riferita da IM 1.
Richiesta di spiegare le notevoli differenze rispetto a quanto da lei raccontato durante la sua prima audizione, PC 1 ha dichiarato di aver probabilmente confuso un episodio con un altro, giacché i rapporti sessuali avevano avuto luogo sempre in modo abbastanza simile, e di aver dimenticato l’episodio del bagno e dei pasticcini, ossia quello del primo rapporto (VI PC 1 26.10.2010 pag. 7-9).
La spiegazione non ha convinto la Corte: il primo rapporto è, di norma, quello che si ricorda meglio ed è contrario al normale andamento delle cose che una donna possa dimenticare – e, poi, ricordare – dettagli quali quelli ammessi il 26.10.2010.
d. Durante il confronto, PC 1 ha confermato la sua seconda versione, salvo aggiungere che l’incontro di quel sabato era già previsto (ciò che IM 1 ha sempre negato), che aveva chiamato IM 1 da Luino per raccontargli la sua frustrazione dovuta al fatto di non aver trovato alcuni prodotti che le occorrevano per preparare il pranzo e che allora lui le suggerì di prendere dello Xanax (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 6 seg.).
Anche IM 1 ha confermato la sua versione (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 5-7), versione che ha poi ribadito anche al dibattimento di primo grado, in cui ha, tra l’altro, contestato che PC 1 fosse agitata e che, perciò, lui le avesse consigliato, al telefono, di prendere dello Xanax. Ha anche contestato che al telefono lei gli avesse raccontato di non avere trovato degli ingredienti per il pranzo. Ha precisato che l’incontro non era previsto e riconfermato che PC 1 lo aveva chiamato per dirgli che sarebbe passata e che aveva due sorprese per lui (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12 seg.; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 5).
e. Per quanto riguarda la sua disposizione nei confronti del rapporto sessuale, PC 1 ha dichiarato durante la prima audizione:
“ Di per sé, questo rapporto sessuale io l'ho accettato, anche se devo dire che non era quello che cercavo in questo uomo. Quello che cercavo in lui erano le sue parole. Pensavo che mi amasse veramente. (…) Per rispondere alle domande di chi mi interroga, posso dire che IM 1, durante il rapporto sessuale, mi diceva che mi amava. E anche io gli dicevo le medesime cose.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 13)
f. Durante la seconda audizione ed anche durante il confronto, sconfessando le dichiarazioni rese nel primo verbale, PC 1 ha detto che il rapporto sessuale nacque da una spinta comune:
“ […] Non ricordo se poi lui è venuto verso di me o io sono andata verso di lui. Era una cosa reciproca. Ci siamo poi recati insieme in bagno e qui ci siamo spogliati. […]” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 7)
“ Dopo averli mangiati [sc. i pasticcini], lui si alzò e quindi ci baciammo e ci accarezzammo ed iniziammo a toglierci i vestiti. Lui ad un certo momento mi disse che voleva fare l'amore ed io fui d'accordo. Baciandoci ed abbracciandoci ci siamo spostati in bagno dove poi ci siamo messi sul pavimento e lì abbiamo consumato il rapporto sessuale.“ (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 6)
Dal canto suo, IM 1 ha ribadito, non solo che fu la donna a prendere l’iniziativa di rendergli visita nello studio, ma ha voluto sottolineare che lei, quel sabato, si recò da lui già con l’intenzione di consumare un rapporto sessuale. A prova di tale pregressa intenzione, egli ha portato l’acquisto dei collant. Inoltre, ha sottolineato che ella manifestò chiaramente tale intenzione in particolare con la frase “ho la figa in fiamme a furia di masturbarmi pensando a te”.
g. Di fronte all’irriducibile divergenza delle due versioni su alcuni aspetti di non poco conto, visto come la credibilità della versione di PC 1 sia seriamente minata dalla sua incostanza, dalla sostanzialità delle modifiche e dalle modalità con cui – come rilevato sopra – tali modifiche sono state apportate, questa Corte ritiene che vada seguita la versione di IM 1, costante sin dal primo interrogatorio, anche nei dettagli contestati da PC 1.
È, pertanto, accertato che il primo rapporto sessuale ha avuto luogo un sabato del mese di giugno 2009 (prima del 19 giugno 2009), nel bagno dello studio di IM 1, senza che l’incontro fosse stato già concordato in precedenza, su iniziativa di PC 1, dopo che questa, chiamatolo da Luino, vi si è presentata recando con sé dei pasticcini e dei collant acquistati per l’occasione e ha manifestato chiaramente il suo desiderio di avere un rapporto sessuale, segnatamente indossando i collant e proferendo la frase riportata da IM 1.
L’acquisto di tali collant e il fatto che PC 1 vi abbia alluso come a una seconda sorpresa (dopo quella dei pasticcini), indicano in modo evidente che la donna, quel sabato, si recò nello studio di IM 1 già con l’intenzione di consumare un rapporto sessuale con lui (desiderio che, del resto, è perfettamente conforme al normale andamento delle cose nell’ambito di una relazione amorosa).
La Pubblica accusa ha sostenuto che IM 1 non può essere creduto poiché il suo racconto (in particolare, il dettaglio del collant) è incongruente con l’immagine di donna non particolarmente disinibita sessualmente che si deriva da quel che lui le disse il 26 ottobre 2009 (vedi consid. 31). Secondo questa Corte, l’incongruenza è soltanto apparente. L’acquisto e l’utilizzo di simili indumenti – da molti ritenuti intriganti e sensuali – non è prova di particolari doti amatorie ma semplicemente del desiderio di apparire particolarmente sensuali.
Parimenti, la frase riferita da IM 1 appare certamente volgare – e, dunque, inusuale sulle labbra di una signora – quando è crudamente riportata in un verbale ma non si può escludere che essa non appaia fuori luogo e abbia una connotazione diversa nel contesto di un incontro sessuale.
Ciò ritenuto, la critica della pubblica accusa – su cui la Corte si è soffermata – non basta a togliere valore indiziante agli elementi di cui s’è detto sopra (considerato anche che è ben possibile che l’AP abbia negato tali particolari per pudore, e meglio perché se ne vergognava, così come ha ammesso di avere fatto con la telefonata alla moglie dell’amante dell’ottobre successivo).
Va detto che, a partire dal mese di luglio, IM 1 non aggiornava più regolarmente la cartella in cui annotava quasi esclusivamente le prescrizioni dei farmaci (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 05.03.2012 pag. 17 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag.12; cartella medica dott. IM 1 AI 6.4).
La frequenza degli incontri è diminuita in agosto – quando IM 1 è stato in vacanza per due settimane o poco più – e in settembre, quando è stata in vacanza PC 1 per una o due settimane (VI PC 1 04.06.2010 pag. 14; VI IM 1 21.01.2011 pag. 19-20; VI IM 1 05.03.2012 pag. 17-18).
Secondo PC 1, in quasi tutti gli incontri susseguenti al primo rapporto sessuale lei e IM 1 hanno avuto rapporti sessuali, non in tutti perché alcune volte è “riuscita a dirgli di no e lui ha rispettato questo no” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 13-14).
IM 1, dal canto suo, conferma che non vi erano rapporti sessuali ad ogni incontro e che talvolta i due si limitavano a parlare di argomenti vari, ma contesta che vi siano state occasioni in cui lui avrebbe unilateralmente chiesto un rapporto sessuale che, a seguito di un altrettanto unilaterale rifiuto di PC 1, non ci sarebbe poi stato:
“ Dopo il primo rapporto sessuale, non tutte le volte che ci vedevamo abbiamo avuto rapporti sessuali. Talvolta stavamo seduti sul divano e parlavamo […] Non è vero che ci sono state delle occasioni in cui io chiedevo alla signora di fare sesso e lei diceva di no e poi il rapporto non c'è stato. Decidevamo insieme quando fare l'amore, veniva spontaneamente da entrambi. Entrambi abbiamo sempre rispettato il desiderio dell'altro.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13)
Confermano le dichiarazioni di IM 1 sul fatto che la spinta ad avere rapporti sessuali venisse da entrambe le parti – e smentiscono quelle della donna che sembra voler lasciare intendere una sua generale ritrosia che IM 1 doveva vincere – quelle del dott. __________ che, sulla base di quanto PC 1 gli aveva raccontato durante le sedute di quell’estate (di cui si dirà meglio più avanti), ha dichiarato che “si trattava di rapporti sessuali che sia la paziente sia il medico volevano” (VI __________ 14.07.2010 pag. 13).
PC 1 ha, dapprima, lasciato intendere che l’idea di andare in un motel fosse di IM 1 (VI PC 1 04.06.2010 pag. 13), per poi cambiare versione ed ammettere che fu lei a proporlo (VI PC 1 26.10.2010 pag. 9). Per contro, IM 1 ha sempre dichiarato che l’idea di andare in albergo era stata di PC 1 e che lui aveva accettato la proposta solo su insistenza di lei, dopo aver opposto qualche resistenza, poiché l’idea non gli era particolarmente congeniale (VI IM 1 05.10.2010 pag. 9; VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 7; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13; verb. dib. d’appello, pag. 6).
Detto che PC 1 ha contestato l’esitazione di IM 1 e la sua conseguente insistenza (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 7), questo Corte ha concluso che, anche su questo frangente, la versione di IM 1, costante sin dall’inizio, va preferita a quella, o, meglio, a quelle di PC 1.
Oltre all’episodio dell’albergo, PC 1 e IM 1 si sono visti fuori dallo studio in un paio di occasioni per prendere un caffè a __________, una volta per pranzo in un ristorante del __________ e in occasione di una giornata a Milano (VI PC 1 04.06.2010 pag. 13; VI IM 1 21.01.2011 pag. 19; all. 1
a verb. dib. di primo grado, pag. 11). Si era anche prospettata la possibilità di andare a Montreux e a Parigi con il “pretesto” di un congresso di psichiatria durante il primo fine settimana di ottobre 2009 (VI IM 1 05.03.2012 pag. 18; verb. dib. d’appello, pag. 6), possibilità poi sfumata.
Sul motivo che fece naufragare tale progetto, le dichiarazioni dei due divergono.
Come sempre, nel proporre la propria versione, PC 1 evidenzia la sua malattia: afferma che il viaggio sfumò perché “il [suo] comportamento diventava più difficile da gestire a causa della [sua] malattia” e perché IM 1 “non voleva che il viaggio diventasse un incubo” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 9).
IM 1, per contro, più pacato, afferma che la trasferta non fu possibile a causa della sua citazione a comparire nell’ambito di un procedimento presso la Pretura di Acquarossa, aggiungendo anche di aver mostrato la citazione a PC 1 (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 14).
Tale citazione e l’audizione di IM 1 in qualità di testimone presso la Pretura di Blenio ad Acquarossa, effettivamente avvenuta venerdì 2 ottobre 2009, sono state confermate dal Pretore di Blenio su richiesta di questa Corte (doc. d’appello XII). Ciò che conferma, ancora una volta, il giudizio di maggior credibilità di IM 1 rispetto a PC 1.
a. Già durante la telefonata, e poi anche in seduta, PC 1 racconta al dott. __________ di non star assumendo antidepressivi su consiglio di IM 1 che non li riteneva più necessari e che, perciò, non glieli prescriveva più (VI __________ 14.07.2010 pag. 7; VI __________ 09.06.2011 pag. 9).
Quanto detto al medico non corrispondeva al vero.
In effetti, dalla cartella medica tenuta dal dott. IM 1 (AI 6.4), si evince che:
il 28 maggio, lui le aveva prescritto, fra gli altri farmaci, Efexor;
il 30 maggio, le aveva prescritto Fluctine;
il 2, il 4 e il 9 giugno nuovamente Fluctine;
il 16 giugno di nuovo Efexor;
medicamenti che sono, appunto, antidepressivi (VI __________ 09.06.2011 pag. 9, 12 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado pag. 4).
Risulta, poi, ancora che, in seguito, a partire dal 6 luglio 2009 – su richiesta di PC 1 che a sua volta aveva avuto l’indicazione dal dott. __________ nella seduta del 19 giugno (VI __________ 09.06.2011 pag. 13) – IM 1 ha cominciato a prescriverle Cymbalta, un altro antidepressivo (AI 6.4; all. 1 al verb. dib. di primo grado, pag. 4; VI PC 1 04.06.2010 pag. 12).
Va, anche, rilevato che PC 1 aveva chiesto al dott. __________ di prescriverle i medicamenti che, a suo dire, IM 1 non le prescriveva. Richiesta cui il dott. __________ non ha acconsentito affermando che lei non era sua paziente in quel momento (VI __________ 09.06.2011 pag. 9 seg.).
Ancora una volta, dunque, si evidenzia la tendenza della donna a descrivere quanto vissuto in modo non solo difforme dalla realtà, ma orientato al raggiungimento dei suoi scopi. Ciò che, ancora una volta, non depone per la sua credibilità.
b. Nella seduta del 19 giugno 2009, raccontando della sua dimissione dalla clinica __________, PC 1 – ancora una volta, mentendo – lascia intendere al dott. __________ che IM 1 era andato a prenderla in clinica (VI __________ 14.07.2010 pag. 6). Nelle sedute successive, PC 1 dirà al dott. __________ che, in realtà, IM 1 non era andato in clinica a prenderla il giorno della sua dimissione, bensì che “aveva fatto in modo di farla dimettere” (VI __________ 09.06.2011 pag. 10). Affermazione che, ancora una volta, non corrisponde alla realtà: essa è stata, come visto sopra, smentita dalle dichiarazioni concordi di IM 1 e dei medici della clinica.
PC 1 racconta al dott. __________ anche della relazione con IM 1 e del fatto che questi le ha detto che non vi era nessun problema nel continuare contemporaneamente la terapia. Secondo quanto annotato da __________ nella cartella clinica, nonostante PC 1, da un lato, appaia “molto felice per la relazione che percepisce come gratificante e soddisfacente” e denoti una certa euforia, dall’altro ella si mostra anche “preoccupata dal proprio tono dell'umore che avverte come ancora instabile con tendenza a pensieri ossessivi e negativi” (annotazione 19.06.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3; VI __________ 09.06.2011 pag. 9).
Il dott. __________, a proposito di tale seduta, ha dichiarato anche quanto segue:
“ Le chiesi come stava. Mi rispose che un po' andava bene anche se i pensieri ossessivi suicidali erano ripresi. Lei si faceva riguardo a parlare di questi suoi pensieri ossessivi con il terapeuta perché mi diceva che le sembrava impossibile dire al medico con il quale aveva una relazione che non stava bene malgrado la relazione stessa.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 9)
Riguardo a quanto discusso con PC 1 sulla coesistenza di relazione sentimentale e rapporto terapeutico fra medico e paziente, il dott. __________ dichiara:
“ Le [sc. a PC 1] feci nuovamente presente poiché la ritenevo la cosa più importante che, se la relazione sentimentale continuava, il rapporto terapeutico doveva interrompersi immediatamente. Ritenevo questo anche poiché se la paziente aveva bisogno di aprirsi con il terapeuta ed esporgli eventuali suoi problemi lo doveva fare apertamente con chiarezza.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 10)
Va, qui, sottolineato che il dott. __________ ha sempre consigliato a PC 1 di interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 e non la relazione sentimentale perché – ha precisato – “non mi sembrava di mia competenza né di mia pertinenza” (VI __________ 09.06.2011 pag. 21 seg.).
“ La prima volta che andai dal dott. __________ lo raccontai a IM 1, il quale si arrabbiò moltissimo e mi disse che evidentemente avevo bisogno di essere rassicurata. Lui non voleva che io andassi dal dott. __________ poiché temeva che io gli raccontassi della nostra relazione sentimentale. Lui mi aveva fatto capire in modo molto chiaro che era una cosa che non voleva che io facessi.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 10)
Risulta, tuttavia, dalle dichiarazioni di IM 1 al confronto – non contestate espressamente da PC 1 –che lei disse subito all’amante di essere stata da __________ e di avergli parlato della loro relazione (cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6). Risulta, pure, che IM 1 fu, sì, contrariato da tale informazione, ma non già perché temeva che il dott. __________ venisse a conoscenza della relazione – cosa già avvenuta e di cui IM 1 era stato, appunto, informato da PC 1 – bensì perché aveva percepito la cosa, rimanendoci male, come una mancanza di fiducia e un bisogno della donna di essere rassicurata riguardo alla loro relazione:
“ IM 1
Io seppi direttamente dalla signora PC 1, tra maggio e giugno 2009, che lei era stata dal dott. __________ e che gli aveva riferito che avevamo cominciato questa storia, cioè la nostra storia sentimentale. Io ci rimasi male poiché era come una dimostrazione di mancanza di fiducia nei miei confronti. […]
PC 1
lo ho visto il dott. __________ alla fine di giugno 2009. Avevo bisogno di essere rassicurata. […] Quando io riferii al signor IM 1 che ero stata nel mese di giugno ancora una volta dal dott. __________ lui si arrabbiò molto e mi disse che evidentemente avevo bisogno di essere rassicurata.” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 8; cfr. anche VI IM 1 05.03.2012 pag. 18 seg.)
IM 1 ha, inoltre, affermato che la sua contrarietà al fatto che PC 1 continuasse a vedere contemporaneamente anche il dott. __________ aveva natura professionale:
“ Mi viene chiesto perché non volevo che lei continuasse a vedere anche il dott. __________. Rispondo che non era buona cosa dal punto di vista terapeutico vedere due psichiatri allo stesso tempo.” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 8; cfr. anche VI IM 1 05.03.2012 pag. 19; cfr. anche verb. dib. d’appello pag 5 e 6)
Per questo motivo, IM 1 aveva anche proposto alla donna di proseguire la terapia solo con il dott. __________, ma lei non volle:
“ […] lo invero non ero molto d'accordo con il fatto che lei vedesse quest'altro medico, lei però mi diceva che il dott. __________ era la persona che meglio la conosceva. A questo punto io le dicevo di continuare unicamente con il dott. __________, ma lei non voleva.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 9; cfr. anche VI IM 1 05.03.2012 pag. 19)
“ Ricordo che, nel corso del mese di giugno, la signora mi disse di aver ripreso contatto con il suo vecchio psichiatra, il dott. __________, e di avergli raccontato della nostra relazione. Io mi inalberai perché ritengo che non è mai buona cosa avere rapporti terapeutici con due psichiatri. Visto poi che, dopo il nostro primo rapporto sessuale completo, in sostanza non facevamo più terapia (se non all’infuori della prescrizione dei farmaci), io dissi alla signora che sarebbe stato meglio interrompere il nostro rapporto terapeutico. Le consigliai di riprendere la terapia con il dott. __________. La signora si oppose recisamente.” (verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6)
IM 1 ha, altresì, dichiarato di non avere notato che, durante la loro relazione, la donna accusasse i disturbi da lei riferiti al dott. __________ e che, anzi, quello fu, secondo le sue osservazioni cliniche, un buon periodo per lei:
“ da quello che posso ricordare il periodo da giugno ad agosto 2009 è stato il periodo in cui la signora è stata meglio durante tutta la mia presa a carico. Sicuramente era più stabile, riguardo ai suoi pensieri ossessivi la sua attenzione era sempre accentuata sulla ricerca di un posto di lavoro. Questo però non l'angosciava ed i suoi pensieri in questo senso non erano ossessivi. […] io non ho mai notato che in questo periodo ovvero in quello estivo la signora avesse un instabilità dell'umore né di ansia né lei me ne ha mai parlato.” (VI IM 1 21.01.2011 pag. 17)
In questa seduta PC 1 riferisce allo specialista di aver iniziato ad assumere il Cymbalta (il farmaco che questi le aveva indicato nella seduta precedente e che lei si era fatta prescrivere da IM 1), dice di stare meglio, di essere più stabile e di avere meno pensieri ossessivi. Racconta, poi, di aver parlato con IM 1
“ sulla necessità di separare le due relazioni e che lui le aveva detto che non c'era nessun problema nella continuazione della terapia e della relazione sentimentale.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 13)
Alla proposta del dott. __________, che si offre di prendere contatto direttamente con IM 1 per dirgli che deve interrompere la relazione terapeutica, PC 1, però, si oppone decisamente e risponde che parlerà lei a IM 1. Dice che riferirà dell’esito di tale colloquio allo specialista dopo le ferie di quest’ultimo (VI __________ 09.06.2011 pag. 13; cfr. annotazione 09.07.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3).
PC 1 manifesta, inoltre, al dott. __________ la sua preoccupazione per il fatto che, qualora dovesse interrompere il rapporto terapeutico con IM 1, questi potrebbe perdere interesse per lei (VI __________ 09.06.2011 pag. 13 seg.; annotazione 09.07.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3). Il dott. __________ così si esprime al riguardo:
“ Questa preoccupazione me l'ha espressa più di una volta, perché aveva questa paura in fin dei conti che non essendo più lei paziente l'atteggiamento del terapeuta sarebbe cambiato come amante. Volevo dire che nel momento in cui le veniva a mancare il ruolo di paziente il suo partner non sarebbe stato più sollecito e comprensivo nei suoi confronti ed è dunque questo [che] avrebbe cambiato completamente la relazione e che avrebbe potuto mettere in pericolo la relazione.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 14)
di proseguire con l’assunzione del Cymbalta,
di sentirsi meglio dal profilo dell’umore e
di vedere nuove, e varie, prospettive di studio e di lavoro.
Secondo il dott. __________, tuttavia:
“ permaneva un aspetto ambivalente comunque anche nell'ambito di queste prospettive poiché la signora manifestava la sua preoccupazione di doversi allontanare dalla Svizzera e quindi perdere il contatto con il terapeuta/partner. Osservavo quindi l'euforia da un lato e le titubanze dall'altra” (VI __________ 09.06.2011 pag. 15)
Sulla doppia relazione con IM 1, il dott. __________ annota:
“ Il dott. IM 1 continua però a non vedere niente di problematico nella prosecuzione contemporanea di relazione amorosa e terapeutica. (…) Insisto sul carattere trasgressivo ed abusante della relazione da parte dello psichiatra, faccio riferimento alla recente presa di posizione dello FMH al riguardo (…) Ella non ha tale percezione. Ne sarebbe pienamente e deliberatamente convinta e soddisfatta. Al tempo stesso consapevole di non poter più proseguire la terapia con il Dr. IM 1 non potendo con lui parlare ad es. dei propri sintomi e malesseri. Ne riparlerà al ritorno delle vacanze di quest'ultimo con la famiglia in Egitto. Propongo nuovamente colloquio tel. mio con il Dr. IM 1” (annotazione 07.08.2009 cartella medica Dr. __________, AI 6.3)
Dunque, di fronte all’insistenza dello psichiatra sulla questione, PC 1:
afferma di averne, nuovamente, parlato con IM 1 (che continuerebbe a non cogliere il problema),
manifesta la sua convinzione di proseguire nella relazione con IM 1 di cui dice di essere pienamente soddisfatta;
seguita ad opporsi fermamente ad un contatto diretto fra i due medici e,
nuovamente, prospetta di affrontare lei stessa il tema con IM 1, anche consegnandogli, dopo le ferie, la presa di posizione dell’FMH (recte dell’Associazione svizzera di psichiatria e psicoterapia) (VI __________ 09.06.2011 pag. 15–16).
PC 1, dal canto suo, ha dichiarato di essersi opposta ad una presa di contatto diretta da parte del dott. __________ con il dott. IM 1 “perché comunque il dott. IM 1 non voleva parlare con lui” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10; cfr. anche VI PC 1 26.10.2010 pag. 12).
Questa motivazione non è credibile, dal momento che, come accertato dalla prima Corte, non ne risulta alcun riscontro né nelle annotazioni né nelle dichiarazioni del dott. __________ e che IM 1, in sostanza, lo nega affermando – con una buona ragionevolezza – che, se il dott. __________ avesse voluto parlare con lui, gli sarebbe bastata una telefonata:
“ D: PC 1 le disse che il dott. __________ avrebbe voluto parlare direttamente con lei? Rispettivamente lei ha risposto a PC 1 che non voleva parlare direttamente con il dott. __________?
R: Che io mi ricordi in questo momento, non me lo disse. Anche perché se voleva parlarmi, bastava che alzasse la cornetta del telefono. Io non mi ricordo di aver mai detto a PC 1 che non volevo parlare con __________.” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 15)
In armonia con la prima Corte, viene, dunque, accertato che – contrariamente a quanto da lei voluto far credere agli inquirenti – è PC 1 che non voleva che fra i due medici vi fosse un contatto diretto.
Parimenti, è PC 1 che non voleva interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 nonostante i ripetuti consigli del dott. __________. Ciò emerge con evidenza, oltre che dalle dichiarazioni del citato specialista, da quelle della stessa PC 1 che spiega di non avere dato seguito alle raccomandazioni ricevute perché era innamorata di IM 1:
“ confermo che il dottor __________ mi aveva consigliata di separare la funzione del dott. IM 1 quale terapeuta e quella del dott. IM 1 quale amante. Non ho dato seguito a questo suo consiglio poiché ero innamorata, rispettivamente non volevo farlo arrabbiare (cioè il dott. IM 1).” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 12)
In queste circostanze, considerato, inoltre, come le dichiarazioni della donna siano, sin qui, più volte apparse non credibili, si rivela del tutto condivisibile l’accertamento della prima Corte secondo cui, non solo __________, ma anche IM 1 (che non voleva la coesistenza di due rapporti terapeutici) aveva proposto a PC 1 di proseguire il rapporto terapeutico solo con il dott. _____________. Ciò che PC 1, però, non ha voluto (VI IM 1 05.10.2010 pag. 9; VI IM 1 05.03.2012 pag. 19; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 12 e 15 seg.).
E che fosse PC 1 a non voler interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 è confermato, oltre che dalle stesse sue dichiarazioni, anche da quelle, già citate, del dott. __________.
Infine, altrettanto accertato, sempre in accordo con la prima Corte, è che PC 1 non parlava a IM 1 delle ansie di cui, invece, parlava, in quell’estate, a __________.
a. PC 1 afferma che, grazie all’amica __________ e al dott. __________:
aveva progressivamente acquistato consapevolezza di “essere stata manipolata” da IM 1 e “usata come un suo oggetto”,
non era “più soddisfatta di stare sul divano o per terra con lui” e
questo l’“ha fatta andare in crisi” e li ha portati a litigare (VI PC 1 04.06.2010 pag. 15).
Anche nei successivi verbali, PC 1 afferma di essere stata lei a decidere di porre fine sia alla relazione terapeutica che, contemporaneamente, a quella sentimentale rilevando di averne avuto abbastanza di una relazione imperniata solo sul sesso:
“ ADR io ed il dott. IM 1 ci siamo separati, sia come amanti sia come relazione terapeutica all'inizio del mese di ottobre 2009. Mi ero accorta che lui voleva solo sesso e non potevamo mai fare nulla insieme.
ADR fui io a lasciarlo, poiché mi sentivo presa in giro.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 10 seg.)
“ A domanda dell'avv. DI 1 rispondo che sono stata io a lasciare il dott. IM 1 perché ero stufa di una storia solo di "scopate". Mi sono sentita usata.” (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 9)
Su questo punto, val la pena precisare che – pur se IM 1, nel confronto, ha ammesso che fu lei “ad interrompere la relazione sentimentale (…) il 26 novembre 2009” – la donna ha dichiarato che, a quel momento, lei era ancora innamorata di IM 1 (VI PC 1 26.10.2010 pag 12). È opportuno ancora ricordare che, come si vedrà più in là, alla psicologa della Clinica la donna disse di essersi arrabbiata con IM 1 perché “aveva avuto la sensazione di essere stata scaricata” (VI __________ 21.09.2011 pag. 8 seg.). Da ciò deriva l’accertamento che, quando lei ha affrontato l’uomo per “chiedergli conto” della loro relazione (nei loro ultimi due incontri), in realtà, sperava che egli sarebbe tornato ad essere l’amante sollecito di prima. Tanto che, il 26 novembre 2009, si arrabbiò con lui (al punto da telefonare alla moglie e svelarle tutto per farli litigare) perché l’uomo voleva “tenerla in stand-by” (cfr. VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10, in cui l’AP non contesta le dichiarazioni rese in tal senso da IM 1).
b. Diversa da quella donna – e, come sempre, più credibile – la versione di IM 1 secondo cui:
il rapporto terapeutico si interruppe formalmente e definitivamente il 15 settembre 2009 (così come risulta dal suo scritto 5 ottobre 2009 al dott. __________; VI IM 1 05.03.2012 pag. 9; cartella medica dott. __________, AI 6.3), poiché dopo tale data aveva funto solo da “supplente” (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 16);
Sulla situazione che portò a concludere il rapporto terapeutico, IM 1 dichiara:
“ Nella seconda metà di settembre ho nuovamente rammentato alla signora la necessità di tornare a farsi curare dal dott. __________. Questo, soprattutto in funzione del fatto che lei aveva ricominciato a stare male e del fatto che io non le potevo assicurare la psicoterapia necessaria. Questa volta la signora è stata d’accordo. Ricordo che io ho scritto in tal senso al dott. __________.” (verb. dib. d’appello, pag. 6 e 7)
Per contro, come visto, secondo il medico, la relazione sentimentale si è protratta fino al 26 novembre 2009, data del loro ultimo incontro (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 21 seg.; VI IM 1 05.03.2012 pag. 20). Su come fosse la loro relazione sentimentale in quell’inizio autunno 2009, IM 1 si esprime così:
“ Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre la signora è stata assente in due occasioni, in quel periodo ha ricevuto la visita della mamma che è venuta a trovarla dal Brasile. Hanno trascorso alcuni giorni in Italia dalla sorella della signora PC 1 poi sono tornate tutte e tre insieme, cioè la signora PC 1, la mamma e la sorella hanno trascorso una vacanza di una settimana a Parigi. Questo è accaduto tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre. Ritornate da Parigi la mamma è ritornata in Brasile e la sorella è ritornata in Italia e dopo questa vacanza la signora PC 1 ha cominciato a stare veramente male. La vedevo sempre più agitata tesa, arrabbiata nei miei confronti, insofferente. Le volte che ci vedevamo io dovevo stare attento a quello che dicevo per esempio una volta in quel periodo mi fece una scenata perché mi aveva chiesto che cosa avevo fatto durante il fine settimana ed io in quel fine settimana ero uscito insieme a mia moglie perché doveva fare delle compere. Quando io ho detto questo alla signora PC 1, la signora PC 1 ha cominciato ad urlare a prendersela con me dicendomi che io non avrei dovuto farle queste cose ed addirittura è arrivata anche, in qualche occasione, a rinfacciarmi il fatto che io andassi a Milano a vedere la partita quando l'Inter giocava in casa. E' stato un periodo difficile anche per me, perché cominciavo ad avere sempre più difficoltà a gestire questi comportamenti inadeguati della signora. Avevo cominciato a perdere colpi anche nell'ambito della mia attività lavorativa. Questo perché questa situazione mi stava esasperando a tal punto che io non riuscivo a star più dietro al lavoro che mi si andava ad accumulando. In una situazione di questo tipo visto che io a settembre (io soffro periodicamente di mal di schiena) avevo avuto alcuni giorni in cui la schiena mi aveva cominciato a farmi male poi il dolore mi era passato e ad ottobre quando la signora aveva cominciato a stare peggio io mi sono inventato la scusa che aveva ricominciato a farmi male forte la schiena. Questo per mantenere un certo distacco rispetto alle richieste di maggiori attenzioni della signora sostanzialmente di avere la mia compagnia a cui ormai non riuscivo più a dare seguito. Non riuscivo a dar seguito a quanto richiesto dalla signora perché quando stavamo insieme la signora aveva sempre più dei comportamenti ipercritici nei miei confronti. Non tollerava che io non fossi più così disponibile come prima ed io non lo ero più perché facevo sempre più fatica a gestire gli atteggiamenti ipercritici intolleranti che la signora PC 1 durante il mese di ottobre aveva cominciato a manifestare nei miei confronti.” (VI IM 1 21.01.2011 pag. 20)
“ La relazione con l’AP ha cominciato a pesarmi a partire dalla seconda metà di settembre. L’AP, rientrata da una vacanza con la mamma e la sorella, si mostrava sempre più irritabile. Si arrabbiava spesso. Per esempio si è arrabbiata quando ha saputo che io avevo accompagnato mia moglie a fare shopping e quando ha saputo che io ero andato a Milano per la partita. Questo suo comportamento mi pesava perché non mi lasciava la lucidità necessaria per svolgere il mio lavoro. Tuttavia continuavamo a vederci, come prima, il martedì, il giovedì, e il sabato.” (verb. dib. d’appello, pag. 6)
Risulta dalle dichiarazioni dei due – su questo punto concordi – che il loro ultimo rapporto sessuale è avvenuto all’inizio di ottobre 2009 (VI PC 1 26.10.2010 pag. 11; VI IM 1 21.01.2011 pag. 21; VI IM 1 05.03.2012 pag. 20; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 13 seg.).
Il 28 ed il 29 settembre 2009 PC 1 chiama nuovamente il dott. __________. Motivo delle telefonate sono i timori e l’agitazione causati dall’ormai problematica relazione sentimentale con IM 1. Il dott. __________ accerta, per finire, che la causa scatenante di quella crisi era l’annullamento del previsto viaggio a Parigi, annullamento che la donna aveva interpretato come un rifiuto da parte di IM 1 (VI __________ 09.06.2011 pag. 18 seg.). Alla fine della telefonata del 29 settembre, il dott. __________ insiste nuovamente sulla necessità di interrompere la relazione terapeutica con IM 1 e chiede a PC 1 di fargli inviare da IM 1 una conferma della fine della presa a carico, questa volta con successo:
“ Al termine di questa telefonata e rendendomi conto che stavo facendo ancora una seduta ho ribadito alla signora PC 1 la necessità di interrompere quanto prima la relazione terapeutica con il dottor IM 1. Invitavo inoltre la signora PC 1 ad informare IM 1 di contattarmi o scrivermi così da poter iniziare la terapia della signora. Da lì a qualche giorno all'inizio di ottobre 2009 ricevetti lo scritto del dottor IM 1 in cui mi comunicava di avere interrotto il rapporto terapeutico con la paziente.” (VI __________ 09.06.2011 pag. 19)
In seguito, il 23 ottobre 2009, PC 1 ridiventa (anche) formalmente paziente del dott. __________ (VI __________ 09.06.2011 pag. 19). L’annotazione del dott. __________ della seduta del 23 ottobre conferma che, in quel momento, la relazione sentimentale fra PC 1 e IM 1 era ancora in corso (annotazione 23.10.2009 cartella medica dott. __________, AI 6.3; VI __________ 09.06.2011 pag. 20).
Ciò che, ancora una volta, smentisce le dichiarazioni della donna agli inquirenti mentre conferma quelle di IM 1.
Fra i due si sviluppa un discorso sull’attività sessuale e sul modo di praticarla, dopodiché IM 1, a seguito di un bacio, rivolge un apprezzamento di natura sessuale alla donna, la quale percepisce sia i contenuti della discussione che l’apprezzamento come molto insultanti:
“ […] Ho deciso di tornare da IM 1 per chiedergli delle spiegazioni su quello che mi aveva fatto. Lo avrei anche perdonato se mi avesse spiegato perché aveva fatto tutto questo. Durante quell'incontro, che si è tenuto sempre presso Io studio e sempre a fine ottobre 2009 (il giorno stesso del mio ricovero, che era il 26 ottobre 2009) IM 1 mi ha trattata molto male. Dapprima ha ripreso il discorso di Internet, che dovevo guardare il porno, poi mi ha baciata, e mi ha detto "ogni volta che ti bacio mi viene duro". Mi ha detto "vorrei mettere il cazzo tra le tue tette"... e l'ultima cosa che mi ha detto è stata "un'altra cosa che dovresti imparare è dare il culo". Lui si è rifiutato di dare una spiegazione e ha detto queste cose. Queste cose che mi ha detto sono state la fine per me.” (VI PC 1 04.06.2010 pag. 15 seg.)
“ ADR il mio ultimo ricovero ha avuto luogo dopo la discussione avuta con il dott. IM 1 in cui gli avevo chiesto delle spiegazioni sul suo comportamento. Lui mi disse che io non avevo nessuna fantasia sessuale, che sapevo solo aprire le gambe e che dovevo frequentare qualche sito porno su Internet così mi sarebbero venute delle fantasie. Dopo questa discussione invero ci siamo ancora baciati. Lui allora disse "quando ti bacio mi viene duro, mi viene voglia di mettere il mio cazzo tra le tue tette ed un'altra cosa che devi imparare è dare via il culo". lo poi me ne andai dal suo studio disperata e piangente. Lo stesso giorno ci fu il mio ricovero.” (VI PC 1 26.10.2010 pag. 11)
IM 1 conferma, in sostanza, la discussione e gli apprezzamenti critici sulle sue prestazioni sessuali ma contesta di essersi espresso nei termini riferiti dalla donna agli inquirenti. Questa la versione di IM 1:
“ […] questo incontro è successo tra ottobre e novembre, stavamo parlando in termini discorsivi, la signora mi stava facendo l'appunto che era molto tempo che non facevamo sesso. Infatti se non ricordo male l'ultimo rapporto sessuale l'abbiamo avuto subito dopo la vacanza che aveva fatto a Parigi ed erano i primi di ottobre. Quando la signora mi ha fatto questo appunto io ho risposto che purtroppo le condizioni della mia schiena, visto che avevo tirato fuori questa scusa della schiena, in questo periodo non me lo consentivano e comunque dissi alla signora e ripeto in modo molto discorsivo, non come rimprovero, che secondo me la signora non sapeva fare l'amore e che forse la signora più volte mi aveva detto che trascorreva molto tempo navigando in internet avrebbe potuto consultare qualche sito pornografico e farsi un'idea sul fatto che si può fare l'amore anche in posizioni differenti da quelli sempre utilizzati dalla signora che erano … io dissi alla signora che lei faceva l'amore sempre allo stesso modo, e cioè si sdraiava ed apriva le gambe. Era la prima e l'ultima volta che abbiamo affrontato questo discorso. Mi è venuto spontaneo dire alla signora PC 1 di andare a navigare in internet a visionare siti pornografici perché non sapeva fare l'amore. La signora PC 1 davanti a me a seguito di questi miei giudizi e consigli non ha avuto nessuna reazione. […]
L'avv. RC 1 mi chiede se era in quella stessa occasione che io dissi alla signora PC 1 "ogni volta che ti bacio mi viene duro, vorrei mettere il mio cazzo tra le tue tette". Rispondo di si e che in quella stessa occasione io non dissi alla signora PC 1 testualmente "devi imparare a dare il culo" ma precisai che c'erano altre modalità per fare l'amore tra cui il sesso anale. Sempre in occasione di questo incontro la signora mi disse che aveva voglia di baciarmi ed io mi scusai dicendole che io avevo mal di schiena ed era per questo che non mi alzavo. La signora mi chiese il permesso di avvicinarsi a me ed io le risposi di si. lo mi sono alzato appoggiandomi sui braccioli della mia poltrona e li ci siamo baciati in quel momento io ho avuto un'erezione, la signora PC 1 se n'era accorta ed è stato li che le dissi "ogni volta che ti bacio mi viene duro ed ho voglia di mettere il mio cazzo tra le tue tette". Però non è successo niente oltre al bacio. Il discorso relativo al fatto che la signora non sapesse fare l'amore è avvenuto prima del bacio in questione.” (VI IM 1 21.01.2011 pag. 20 seg.; cfr, anche, verb. dib. d’appello, pag. 7)
“ Telefonata della pz in preda alla disperazione ha paura di non riuscire a controllare la propria rabbia, vuole essere ricoverata al più presto. Dopo averla calmata invitata ad assumere Seroquel 200 mg ½ e dopo 1 ora ancora ½ , telefono alla Clinica __________ e dopo attese varie ho conferma della disponibilità di 1 posto letto a partire da oggi concordo con il collega di guardia il ricovero della paziente per le 17.00 circa e ritelefono alla pz per darle conferma. Verrà accompagnata in Clinica dal marito e da un amico di quest'ultimo.” (annotazione 26.10.2009 cartella medica Dr. __________, AI 6.3; cfr. VI __________ 09.06.2011 pag. 20 e VI __________ 14.07.2010 pag. 11).
Ancora una volta, la donna ha detto agli inquirenti che IM 1 le aveva chiesto di non parlare della loro relazione perché in clinica tutti lo conoscevano (VI PC 1 04.06.2010 pag. 16; VI PC 1 26.10.2010 pag. 9).
IM 1 ha negato di averlo fatto (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 17; cfr. anche VI IM 1 21.01.2011 pag. 21).
E come già il primo giudice, nemmeno questa Corte ha potuto credere alle parole di PC 1.
“ […] la signora PC 1 mi disse che aveva avuto la sensazione di essere stata "scaricata". Non posso ricordarmi esattamente le parole della signora PC 1 in quel momento. Quindi è possibile che non mi abbia detto che il dottor IM 1 le abbia comunicato che la loro relazione era finita. Di sicuro la signora PC 1 mi ha riferito che la sua sensazione era quella di essere stata scaricata dal dottor IM 1 (…) Ricordo che la signora PC 1 aveva vissuto il fatto che il dottor IM 1 non avesse passato con lei determinati giorni a causa di impegni famigliari come un rifiuto creandole un senso di abbandono e di esclusione. Ricordo che il vissuto della signora era caratterizzato dalla presa di coscienza della "falsità" di questa relazione rispetto alle sue aspettative, dal fatto che non avrebbe avuto un ruolo centrale nella relazione con il dottor IM 1 e dalla sensazione di essere stata illusa.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 8 e 9)
La dott.ssa __________ ha, poi, spiegato che PC 1 aveva deciso di denunciare IM 1 perché era arrabbiata poiché si sentiva da lui rifiutata:
“ Il motivo era che era arrabbiata con il dottor IM 1 […] la rabbia della paziente era stata sicuramente scatenata dal rifiuto subito descritto precedentemente.” (VI __________ 21.09.2011 pag. 9)
Il 26 novembre 2009, contro il parere del dott. __________, che le aveva “vivamente sconsigliato” di riprendere contatto con lui (VI __________ 14.07.2010 pag. 11), PC 1 si reca nello studio di IM 1.
Questo il racconto dell’imputato:
“ Alla fine del mese di novembre 2009 la signora PC 1 è stata nuovamente nel mio studio, era molto agitata e mi ricordo che nei miei confronti era molto accusatoria e rivendicativa. Pretendeva da me che le cose tornassero come erano prima. lo le spiegai che non era possibile ed alla fine lei se ne andò sbattendo la porta. Io le proposi anche un periodo di riflessione per riordinare un po' le idee, ma lei non volle sentire ragioni. Il giorno stesso, nel pomeriggio, chiamò al telefono mia moglie raccontandole tutto della nostra relazione. Successivamente chiamò ancora me al telefono dicendomi che aveva raccontato tutto a mia moglie e mi minacciò che mi avrebbe denunciato, che avrebbe fatto in modo che io avrei dovuto lasciare la Svizzera, oltre ad evidentemente insulti di altro genere.” (VI IM 1 05.10.2010 pag. 10; cfr. VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 21 seg.; all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 16)
“ Ho rivisto la signora soltanto il 26 novembre. Mi aveva telefonato per chiedermi se poteva vedermi e io le ho detto di passare in studio.
Quando è arrivata in studio era molto arrabbiata. Mi ha chiesto come intendevo portare avanti il nostro rapporto. Le ho risposto che per me non era cambiato nulla dal punto di vista sentimentale ma ero troppo impegnato e stressato dal lavoro e le ho perciò chiesto una pausa di riflessione. A quel punto lei ha dato in escandescenze. Mi ha detto “Allora vuoi mettermi in stand-by, se è così, allora io telefono a tua moglie e le racconto tutto”, poi se ne andata sbattendo la porta. Ricordo che, prima di andarsene, l’AP mi ha anche detto che mi avrebbe denunciato.” (verb. dib. d’appello, pag. 7)
Nemmeno su questo ultimo incontro, PC 1 ha detto subito la verità agli inquirenti. Infatti, in un primo tempo, la donna ha negato di aver chiamato la moglie di IM 1 per raccontarle della relazione, ammettendo soltanto di aver minacciato in tal senso IM 1 (VI PC 1 26.10.2010 pag. 11). In seguito, confermando le dichiarazioni di IM 1, la donna ha ammesso che, effettivamente, aveva telefonato alla moglie di lui e che lo aveva fatto per farlo soffrire, pensando che, così, avrebbero litigato (VI confronto PC 1/IM 1 26.11.2010 pag. 1 seg. e 9).
Agli inizi di gennaio 2010, PC 1 ha chiamato ancora una volta IM 1 ripetendo in sostanza le accuse e minacce già espresse in occasione della telefonata del 26 novembre 2009 (VI IM 1 05.10.2010 pag. 10; VI IM 1 21.01.2011 pag. 22; VI PC 1 26.10.2010 pag. 11).
Il 6 maggio 2010, PC 1 ha presentato la denuncia penale contro IM 1.
In diritto
Giusta l’art. 193 cpv. 1 CP, chiunque determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
39.1. La disposizione, che ha lo scopo di proteggere la libera autodeterminazione sessuale (DTF 131 IV 114 consid. 1), si applica ai casi in cui, sebbene la vittima abbia dato il suo consenso ad un atto sessuale, tale consenso è motivato dallo stato di bisogno o di dipendenza in cui essa si trova e si ravvisa, quindi, una certa inibizione del suo libero arbitrio. Ci si situa, di conseguenza, in una zona che va tra l’assenza di consenso (art. 189 e 190 CP) e il libero consenso (che esclude qualsiasi infrazione). Il consenso è, dunque, viziato dallo stato di bisogno o di dipendenza in cui si trova la vittima, stato di cui l’autore approfitta (STF 6P.4/2006 del 31 ottobre 2006 consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1).
La vittima deve trovarsi, perché l’infrazione sia realizzata, in un rapporto di dipendenza nei confronti dell’autore o in uno stato di bisogno (STF 6P.4/2006 del 31 ottobre 2006 consid. 5; STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Tale stato deve limitare in modo considerevole la facoltà della vittima di determinarsi liberamente (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1; Trechsel/Bertossa, in Trechsel/Pieth [ed.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 193 CP).
39.2. Un rapporto di dipendenza si fonda, di regola, su un particolare rapporto di fiducia e, in ogni caso, su un rapporto di potere pronunciato e sbilanciato a favore dell’autore (ausgeprägtes Machtgefälle), che ha un ruolo dominante e può avvalersi dell’ascendente che tale ruolo gli conferisce (DTF 131 IV 114 consid. 1).
Un rapporto di dipendenza può venire a crearsi a seguito di un rapporto di lavoro o di qualsiasi altro rapporto atto a favorire l’instaurarsi di una dipendenza, come può esserlo quello che intercorre fra la vittima tossicodipendente e il suo fornitore di droga o fra la vittima e colui che le fornisce i mezzi di sussistenza (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1). Una dipendenza può essere ravvisabile, ad esempio, anche fra il capo di una setta e i suoi seguaci, fra un impiegato di banca con competenze decisionali e un cliente oberato di debiti, fra una vittima e l’autore che ne conosce segreti compromettenti (Philipp Maier, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 6 ad art. 193 CP), o in occasione di un rapporto psicoterapeutico (DTF 131 IV 114 consid. 1 con riferimenti).
39.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il solo rapporto terapeutico intercorrente tra psicoterapeuta e paziente può, in molti casi, essere sufficiente a fondare un rapporto di dipendenza. Non si può più concludere, tuttavia, – come faceva la giurisprudenza sul precedente art. 197 aCP – che, in ogni caso e necessariamente, fra paziente e psicoterapeuta si stabilisca, in ragione del solo rapporto terapeutico, un rapporto di dipendenza (DTF 131 IV 114 consid. 1 con riferimenti a DTF 128 IV 106 consid. 3b e DTF 124 IV 13 consid. 2c).
In effetti, non tutte le relazioni terapeutiche fra psicoterapeuta e paziente sono caratterizzate da un intenso rapporto di fiducia, così come non tutte le terapie conducono per forza ad un rapporto di potere sbilanciato a favore del terapeuta e a quei processi interni tipici della terapia che provocano nel paziente una perdita di controllo e di autonomia tale da adempiere i requisiti dell’art. 193 CP (DTF 131 IV 114 consid. 1).
L’esistenza di un particolare rapporto di fiducia e dipendenza non può, dunque, essere ammessa per il solo fatto che si è in presenza di un rapporto terapeutico. Essa va, invece, esaminata e provata in base alle circostanze di ogni caso concreto. Vanno, in tale esame, considerati e valutati la durata della terapia, lo stato psicofisico del paziente, l’oggetto e l’ampiezza del trattamento, la forma del trattamento, il rispetto o meno da parte del terapeuta della distanza terapeutica durante i colloqui con il paziente. Per esempio, sono tendenzialmente indizi della mancanza di un particolare rapporto di fiducia e dipendenza: la corta durata della terapia, il fatto che questa non si spinga a toccare in profondità la personalità del paziente (cfr. p.e. le terapie comportamentali), come anche l’atteggiamento distante, critico o addirittura di rifiuto da parte del paziente nei confronti del terapeuta (DTF 131 IV 114 consid. 1).
39.4. La questione a sapere se esista un rapporto di dipendenza ai sensi dell’art. 193 CP e se la capacità di determinarsi liberamente della vittima ne sia considerevolmente limitata va esaminata alla luce delle circostanze del caso concreto (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1). Tale stato o rapporto può esistere oggettivamente, ma anche solo soggettivamente, ossia nelle rappresentazioni proprie della vittima e dell’autore (STF 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; DTF 131 IV 114 consid. 1). E’ sufficiente, quindi, che la vittima sia convinta di trovarsi in una situazione di dipendenza, che questa sua rappresentazione la limiti effettivamente nella sua libertà di determinarsi e che, dal canto suo, l’autore sia consapevole della situazione in cui la vittima si trova (DTF 91 IV 161 consid. 1).
39.5. Ulteriore presupposto dell’infrazione è che l’autore sfrutti il rapporto di dipendenza che si è creato con la vittima. Tale stato deve, dunque, essere in un rapporto causale con il consenso della vittima all’atto sessuale compiuto o subito da essa (DTF 131 IV 114 consid. 1; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 527; cfr. Philipp Maier, op. cit., n. 14 ad art. 193 CP e Trechsel/Bertossa, op. cit., n. 3 ad art. 193 CP i quali parlano di Motivationszusammenhang tra lo stato della vittima e l’atto sessuale). Lo sfruttamento implica che la vittima, in realtà, non voglia compiere o subire gli atti sessuali e che essa superi le sue resistenze interne per dare il suo consenso soltanto perché si trova sotto l’influsso della posizione di autorità dell’autore (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvio a STF 6S.219/2004 del 1° settembre 2004 consid. 5.1.2). In altre parole, occorre determinare se la vittima abbia acconsentito solo a causa dello stato di bisogno o del rapporto di dipendenza, o se avrebbe comunque dato il suo consenso anche in assenza di una tale situazione (nel qual caso l’infrazione non sarebbe realizzata). In particolare, l’infrazione non è realizzata se la persona in questione ha liberamente acconsentito per altri motivi, indipendentemente dal suo stato di bisogno o di dipendenza, o se è lei stessa ad aver preso l’iniziativa (DTF 131 IV 114 consid. 1 con rinvii spec. a STF 6S.82/2003 del 17 aprile 2003 consid. 2 e DTF 124 IV 13 consid. 2c/cc).
39.6. Dal profilo soggettivo, si tratta di un’infrazione intenzionale, punibile anche per dolo eventuale. L’autore deve essere consapevole della dipendenza della vittima. Egli deve, quindi, per lo meno contare con il fatto che la vittima acconsenta agli atti sessuali soltanto a causa di tale stato (DTF 131 IV 114 consid. 1; Philipp Maier, op. cit., n. 20 ad art. 193 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013, pag. 528 seg.).
Nel caso concreto, a IM 1 è stato imputato di avere determinato l’AP a compiere e/o subire gli atti sessuali di cui s’è detto “approfittando in tal modo del rapporto di dipendenza legato al di lei stato psicofisico necessitante di un rapporto psichiatrico e terapeutico”. La formulazione non è chiarissima. È, tuttavia, evidente che da essa si può derivare unicamente che a IM 1 è imputato di avere fatto in modo che l’AP accettasse di fare sesso con lui facendo leva sul fatto che lei dipendeva da lui a causa della sua necessità di farsi curare.
Durante la sua requisitoria, la PP ha, invece, in estrema sintesi, descritto alla Corte come IM 1, forte della sua conoscenza del funzionamento emotivo di un borderline, abbia, con dolo diretto, sapientemente manipolato l’AP – mostrandosi a lei, in particolare nei momenti più critici, come l’unico in grado di comprenderla, proteggerla dalle incomprensioni di un mondo cattivo e amarla – in modo da indurre la nascita di un rapporto di dipendenza e, poi, di consolidarlo al punto da riuscire ad ottenere l’adesione della donna ai suoi pregressi desideri sessuali.
È, in sintesi, questa visione che è stata illustrata, poi, dal patrocinatore dell’AP.
Questa ricostruzione dei fatti non può essere seguita già solo perché non è quella riportata nell’AA.
In esso si tratta dello sfruttamento del rapporto di dipendenza derivante dalle necessità di cura dell’AP.
Nella ricostruzione effettuata in aula, invece, si tratta di una vera e propria strategia elaborata grazie alle conoscenze del funzionamento emotivo del borderline e messa consapevolmente in atto per creare una dipendenza che, sin lì, non esisteva così da piegare la donna ai suoi – come detto pregressi (alla nascita di questo rapporto di dipendenza) – desideri sessuali.
La tesi accusatoria esposta in aula non può, dunque, essere indagata da questa Corte pena una crassa violazione del principio accusatorio (cfr. p.e. STF 6B_1073/2014 del 7 maggio 2015 consid. 1.2 con riferimenti; STF 6B_976/2014 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 con rif.; STF 6B_100/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 2.2 con rif.).
Come si vedrà, analizzate tutte le circostanze rilevanti, la risposta a questo quesito non può che essere negativa.
42.1. durata e contenuto della terapia
a. La durata della terapia é oggettivamente breve e il numero di sedute limitato: infatti, dal 10 novembre 2008 (data della prima seduta) al 26 marzo 2009 (data del primo bacio) erano trascorsi 5 mesi scarsi e si era solo alla sesta seduta.
La conclusione non muta nemmeno se si considera il giorno della dichiarazione – si era al 28 maggio e all’ottava seduta – e nemmeno se si considera il giorno del primo rapporto sessuale poiché si era al 6 giugno 2009 e, dall’inizio, erano trascorsi soltanto 8 mesi.
Va, poi, qui considerato che, per ammissione di entrambi, dopo la dichiarazione d’amore, più che di sedute si trattava di incontri amorosi da cui era esclusa qualsiasi forma di psicoterapia. Ritenuto che quello che, di principio, crea dipendenza è la psicoterapia (cfr., ad esempio, DTF 124 IV 13), in concreto dovremmo ridurre la durata della terapia potenzialmente atta a creare uno dei presupposti dell’art. 193 CP a 7 mesi che dovrebbero, ancora, essere ridotti a 6 a causa della degenza alla Clinica __________ che si è protratta per tutto il mese di maggio.
b. È accertato che la terapia verteva essenzialmente sui problemi lavorativi della paziente e sulle sue difficoltà a gestire il sentimento di disvalore che le causava la disistima di alcuni colleghi o superiori. Altrettanto accertato è che gli argomenti attinenti alla vita privata e intima sono stati tematizzati solo marginalmente, in una misura normale per una psicoterapia ritenuto in particolare che, dopo il primo tentamen, il medico doveva acquisire un quadro possibilmente completo della paziente.
Ne deriva che, tenuto conto della sua natura e della sua durata, in sé, la terapia non è stata tale da fondare un rapporto di dipendenza.
42.2. stato psicologico della paziente
L’AP soffriva/soffre di un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline, di una sindrome depressiva ricorrente e di una tendenza all’abuso di psicofarmaci.
Che questa patologia la ponesse – almeno in alcuni momenti – in una situazione di particolare fragilità è indubbio.
Tuttavia, questa Corte dubita che davvero, a causa di essa, l’AP fosse sempre e in tutte le situazioni emotive conflittuali quella “bambina indifesa” descritta dal dott. __________. Se ciò fosse stato sempre, infatti, l’AP non avrebbe potuto assumere quei numerosi incarichi professionali in ambito sociale che, per definizione, possono essere affrontati soltanto se l’operatore ha un perlomeno discreto equilibrio psichico e soltanto se è in grado di gestire la propria emotività e quella dei suoi assistiti mantenendo fra sé e gli altri quel distacco che è raggiungibile proprio soltanto se egli sa dominare le proprie emozioni e la propria affettività (cfr. doc. TPC 24; cfr. supra consid. 3).
Inoltre, a comprova che la patologia dell’AP non raggiunge la gravità descritta dalla pubblica accusa e dal suo patrocinatore vi è il fatto che, come risulta dagli atti, ella è rimasta per periodi prolungati senza cure specialistiche: risulta, infatti, dallo scritto 24 agosto 2015 del dott. __________ che l’AP non ha fatto ricorso a cure specialistiche dal 97 al 99 e, poi, dal 2003 al 2009 limitandosi, in questo periodo, alle cure del medico di famiglia (doc. dib. d’appello 2; cfr. supra, consid. 3).
I due tentamen di cui s’è detto non bastano a cambiare questa conclusione: che la loro portata (in particolare, di quello del 1° maggio 2009) sia stata enfatizzata in aula è dimostrato, infatti, da quanto detto sopra (cfr. consid. 12). Del resto, riguardo alla loro natura – secondo IM 1, soltanto dimostrativa – a questa Corte non sembra irrilevante il fatto che in entrambi i casi la signora sia stata più che tempestivamente accompagnata in ospedale e che la cura dei postumi fisici di entrambi i tentativi abbia richiesto poche ore di degenza in un ospedale acuto.
Ciò ritenuto, questa Corte non condivide l’opinione del patrocinatore dell’AP secondo cui la gravità della patologia della sua assistita compensi ampiamente la breve durata della terapia.
42.3. rapporto di fiducia?
Sulla questione, va evidenziato, prima di tutto, che l’AP non si è rivolta a IM 1 perché aveva urgente e/o particolare necessità di riprendere la psicoterapia interrotta anni prima ma soltanto perché – per sua stessa ammissione – il medico di famiglia cui faceva capo non era più autorizzato a prescrivere psicofarmaci. È, quindi, stato soltanto per questo che, nell’autunno 2008, l’AP si è messa alla ricerca di uno psichiatra e che, dopo avere scartato il dott. __________ (che non le piaceva perché si limitava ad ascoltarla), ha trovato sulla sua strada – per caso – IM 1.
Dagli atti emerge, poi, con chiarezza che l’AP non è rimasta impressionata dalle capacità professionali dell’imputato: è lei stessa, infatti, a raccontare che, fin dalla prima seduta, IM 1 le era sembrato “poco preparato” tanto che aveva deciso di rimanere con lui principalmente perché le serviva qualcuno che potesse prescriverle i farmaci che già assumeva su consiglio di __________ e perché “almeno lui parlava” (a differenza dell’altro psichiatra consultato, di rigida scuola freudiana).
Né risulta che, con il trascorrere del tempo, l’atteggiamento critico nei confronti delle capacità professionali di IM 1 abbia lasciato spazio ad uno più positivo e/o ammirativo. Significativo, al riguardo, è il giudizio che la donna ha dato della reazione di IM 1 alla sua richiesta di tematizzare il primo bacio che si erano scambiati (“poco seria, poco professionale”).
Tutt’altro, invece, il giudizio più volte espresso da PC 1 sul dott. __________, suo psichiatra “storico”, che l’aveva seguita per molti anni, fino a quando, soltanto per motivi di distanza geografica, la presa a carico aveva dovuto essere interrotta. Ma non solo.
Quel che risulta dagli atti è che, anche nel periodo compreso nell’AA, era __________ il medico in cui l’AP riponeva piena fiducia ed era lui, non IM 1, ad essere il suo vero punto di riferimento terapeutico.
Ciò è comprovato dai seguenti elementi.
Subito dopo il primo bacio ricevuto da IM 1, la donna chiama __________.
È sempre a __________ – e non a IM 1 (che chiama solo alla fine) – che PC 1 si rivolge, telefonicamente, in occasione del ricovero dopo il secondo tentamen, chiedendogli di intervenire presso i medici della clinica che, secondo lei, non capivano il suo caso.
D’altronde, nemmeno l’atteggiamento generale mostrato da PC 1 durante quel ricovero indica un rapporto di dipendenza da IM 1. Se è vero che la dott.ssa __________ ha constatato un suo atteggiamento di idealizzazione nei confronti delle figure curanti, ovvero di entrambi gli psichiatri (__________e IM 1), la stessa psicologa ha rilevato anche che le “modalità” con cui la donna si pone nelle relazioni con tali figure sono “tendenzialmente seduttive e manipolatorie”. E, di fatto, PC 1 chiama dapprima il dott. __________, poiché in clinica non si trovava bene e non si sentiva capita dal personale curante, per chiedergli di intercedere presso i medici della clinica affinché questi “la potessero capire meglio” e solo in seguito, verso la fine della degenza, contatta il dott. IM 1, e in pratica solamente per chiedergli di farla dimettere prima (ciò che IM 1 non ha fatto – come risulta dal materiale probatorio agli atti – ma di cui lei lo ha poi accusato durante l’inchiesta).
Che fosse __________ e non IM 1 la vera figura terapeutica importante era, del resto, chiaro anche agli operatori della Clinica. Infatti, la psicologa __________ ha avuto modo di dichiarare quanto segue:
“ Da quanto ho potuto osservare nel vissuto della paziente e dalle sue parole la persona di riferimento principale era il dott. __________. Ricordo infatti che del dott. IM 1 la paziente ha parlato pochissimo” (VI __________ 21.09.2011 pag. 5; cfr. anche dichiarazioni del dott. __________, VI __________ 12.09.2011 pag. 2 e 3 e VI __________ 25.06.2010 pag. 3 segg. già citate in precedenza)
Contro l’esistenza di un rapporto di dipendenza milita anche il fatto che, dopo l’inizio della relazione sentimentale, il rapporto terapeutico fra l’imputato e l’AP si è, di fatto, assai ridotto fino a limitarsi, praticamente, alla sola prescrizione dei farmaci. La relazione sentimentale, infatti, ha preso il sopravvento. È vero che i due si vedevano più spesso di prima, ma lo facevano come innamorati, e non tanto come medico e paziente.
IM 1, peraltro, aveva smesso di fatturare le sedute.
E non a caso, praticamente da subito dopo l’inizio della relazione sentimentale, PC 1 ha ricominciato a chiamare e a vedere il dott. __________ che, di fatto, ha, già da quel momento, riassunto a pieno titolo il suo ruolo di terapeuta. Era, infatti, solo a lui che la donna parlava dei suoi problemi di cui IM 1 era totalmente all’oscuro poiché riteneva “impossibile dire al medico con il quale aveva una relazione che non stava bene malgrado la relazione stessa”. Tanto che IM 1 nemmeno si era accorto di tali problemi e considerava quel periodo come una buona fase di PC 1, addirittura la migliore da quando la aveva conosciuta. Ciò indica che, sul piano medico/terapeutico, non solo non c’era un particolare rapporto di fiducia fra PC 1 e IM 1, ma nemmeno c’era più (se mai c’era stato) un vero rapporto terapeutico. Non è un caso che lo stesso dott. _________ si era reso conto che lui si ritrovava – nonostante formalmente fosse IM 1 il terapeuta – a garantire la presa a carico psichiatrica di PC 1:
“ Al termine di questa telefonata, e rendendomi conto che stavo facendo ancora una seduta …” (VI __________ 09.06.2011 pag. 19, sott. del red; cfr. anche, poiché comprovante l’esistenza di un rapporto terapeutico continuativo, la dichiarazione di __________ a pag. 13 dello stesso verbale, secondo cui la seduta del 9 luglio era stata fissata in “occasione di quella precedente”)
In sintesi, da questo profilo, emerge con chiarezza da quanto riportato nei fatti, che il rapporto terapeutico con IM 1 non è mai stato, per la donna, particolarmente significativo e pregnante: non soltanto perché lei dava delle sue doti professionali un giudizio che, al massimo, raggiungeva la sufficienza, ma anche perché è accertato che il suo vero punto di riferimento terapeutico era __________. Oltre al fatto che lui era il suo terapeuta “storico”, lei continuava con la terapia farmacologica da lui impostata (gli altri medici cui si rivolgeva erano da lei ridotti a semplici redattori di ricette) e, soprattutto, era a lui che la donna si rivolgeva nei momenti di difficoltà ed è a lui che si è rivolta regolarmente, andando sino a Coira almeno una volta al mese (oltre ai contatti telefonici), quando, nonostante la relazione con IM 1, si sono manifestati nuovamente sintomi di malessere.
È, poi, indicativo dell’assenza di un rapporto di dipendenza il fatto che PC 1 non ha seguito il consiglio che IM 1 le diede quando lei lo informò dei suoi regolari contatti con il dott. __________ (smettere di vedere in contemporanea lui e __________ oppure interrompere il loro rapporto terapeutico nel caso in cui lei avesse voluto continuare a vedere e sentire il dott. __________). Ma non solo. È accertato che PC 1 non ha voluto interrompere formalmente il rapporto terapeutico con IM 1, pur continuando a sentire e vedere il dott. __________ – al quale aveva anche chiesto di prescriverle i farmaci che affermava, mentendo, non più ricevere da IM 1 – non per motivi legati alla terapia ma perché la donna temeva che l’interruzione del (ormai solo) formale rapporto terapeutico con IM 1 provocasse un disinteresse nei suoi confronti ed un allontanamento sentimentale da parte del medico. E non va, a questo proposito, dimenticato che fu la donna a fermamente opporsi al fatto che __________ contattasse direttamente IM 1 per fargli presente l’inopportunità della situazione venutasi a creare.
Appare, dunque, chiaramente che PC 1, nella “gestione” dei rapporti terapeutici e/o sentimentali con i due psichiatri ha agito prevalentemente “di testa sua”, in maniera autonoma – come evidenziato anche dal primo giudice – senza dar seguito a pareri o consigli da una parte come dall’altra, se non quando questi erano in linea con i suoi scopi.
Considerati tutti questi elementi, non si può che concludere per l’inesistenza di un rapporto di potere pronunciato (ausgeprägtes Machtgefälle) e sbilanciato a favore di IM 1 che non poteva, dunque, avvalersi di una posizione dominante nei confronti dell’AP: già solo per questo, dunque, la sentenza impugnata va confermata e i due appelli respinti.
Dall’insieme delle risultanze agli atti emerge chiaramente, infatti, che PC 1 era innamorata di IM 1 (ciò che, peraltro, la donna ha più volte confermato), che i due hanno avuto una relazione sentimentale e sessuale che entrambi volevano e che questa relazione per PC 1 era importante al punto da non voler interrompere il rapporto terapeutico con IM 1 – come visto, già quasi solo apparente – perché si era convinta che lui fosse, almeno in parte, attratto dal ruolo di paziente di lei e che un’interruzione di tale rapporto avrebbe potuto fargli perdere interesse nei suoi confronti o, comunque, mettere a rischio la relazione sentimentale. Da ciò si evince che, nella sua relazione con IM 1, per PC 1 l’aspetto sentimentale era ben più importante di quello terapeutico e che per lei, come correttamente rilevato dal primo giudice, il secondo era funzionale al primo (e non il contrario, come è nelle ipotesi applicative dell’art. 193 CP).
A comprova del fatto che la relazione sentimentale/sessuale con IM 1 originasse da una libera scelta di PC 1 vi è il fatto che il dott. __________ non le ha mai consigliato di interrompere questa relazione ma si è sempre limitato a consigliarle di interrompere il rapporto terapeutico che la legava all’amante. È evidente che se, dal suo osservatorio privilegiato, avesse constatato l’esistenza di un consenso viziato alla relazione sentimental/sessuale, lo psichiatra avrebbe dato alla paziente ben altri consigli e/o avrebbe agito in modo deciso per mettere fine ad una relazione che, se “obbligata”, non poteva che nuocere all’equilibrio psicofisico della donna che era suo dovere salvaguardare (e per cui, come emerge dagli atti, si prodigava).
Ma non solo __________ non è intervenuto per far cessare il rapporto sentimentale/sessuale. Lo psichiatra ha anche espresso esplicitamente il suo convincimento che si trattasse di una relazione del tutto libera e voluta da entrambi i partner:
“ si trattava di rapporti sessuali che sia la paziente sia il medico volevano” (VI __________ 14.07.2010 pag. 13)
Non va, poi, dimenticato che PC 1 non ha mostrato alcuna passività nell’ambito della relazione sentimentale, in particolare riguardo ai rapporti sessuali. Si pensi, ad esempio, a quando, spontaneamente e già con l’intenzione di avere un rapporto sessuale, andò nello studio di IM 1, portando con sé dei pasticcini e dei collant, e prese chiaramente l’iniziativa di tale primo rapporto. Oppure, si pensi a quando propose – assecondata non propriamente di buon grado da IM 1 – di andare in albergo invece di rimanere, come al solito, in studio. Oppure al cibo che, spontaneamente, portava all’amante in studio.
Riguardo, poi, al passare del tempo e al progressivo deteriorarsi della relazione sentimentale, è PC 1 stessa che dichiara, a più riprese, di aver acquisito consapevolezza, grazie ai colloqui con la sua amica __________ e con il dott. __________, non già del fatto che lei in realtà, quei rapporti sessuali, non li voleva, bensì che non era più soddisfatta di una relazione imperniata solo sul sesso: sostanzialmente, dunque, all’AP non bastava più il ruolo di amante clandestina (“non ero più soddisfatta di stare sempre sul divano o per terra con lui”; “mi ero accorta che lui voleva solo sesso e non potevamo mai fare nulla insieme”; “mi sentivo presa in giro”; “ero stufa di una storia solo di "scopate"). Significativo è il fatto che l’AP si è sentita ferita dal solo apprendere che l’amante aveva accompagnato la moglie a fare spese al punto da fargli una scenata. Altrettanto significativo in questo senso è che la donna abbia risentito come un rifiuto l’annullamento del previsto fine settimana Parigi.
Altrettanto significative sono le motivazioni della denuncia: l’AP non ha denunciato IM 1 perché si è resa conto di essersi prestata a voglie che, in realtà, non erano sue ma perché era arrabbiata per essere stata “scaricata” (cfr. VI __________ 21.9.2011 pag. 8 e 9)
Appare, quindi, evidente che, anche qualora si fosse trovata in uno stato di dipendenza da IM 1 in quanto terapeuta (ciò che, come visto non è), PC 1 ha consapevolmente e liberamente dato il suo consenso agli atti sessuali che voleva poiché era innamorata di IM 1. Ragion per cui, l’ipotetica dipendenza non essendo comunque causale al consenso agli atti sessuali, neppure il presupposto oggettivo dello sfruttamento di tale ipotetica dipendenza da parte di IM 1 sarebbe adempiuto.
IM 1 deve, pertanto, essere assolto dal reato che gli è stato imputato.
L’istanza di risarcimento presentata dall’accusatrice privata va, dunque, respinta.
Tasse, spese e indennità ex art. 429 CPP
In ragione della loro socconbenza, gli oneri processuali relativi all’appello dell’AP __________, per complessivi fr. 1'700.-, sono posti a suo carico e quelli relativi all’appello del procuratore pubblico, per complessivi fr. 1'700.-, sono posti a carico dello Stato.
Per quanto riguarda la fase dell’appello, a IM 1 vengono riconosciuti fr. 7'840.- (oltre IVA) di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (sono indennizzate 16 ore per lo studio dell’incarto e la preparazione del dibattimento d’appello e 12 ore per la partecipazione al dibattimento).
Le altre richieste sono, invece, respinte: da un lato, non è stato per nulla reso verosimile – e questa Corte non intravvede – come dal solo procedimento d’appello a IM 1 possa essere derivata una sofferenza particolare e, d’altra parte, nemmeno risulta che il procedimento di secondo grado gli abbia causato un danno materiale ex art. 429 lett. b CPP, avendo egli cessato la sua attività professionale a fine 2014.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139, 339, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
193 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
L’appello del procuratore pubblico è respinto.
L’appello dell’accusatrice privata PC 1 è respinto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza di primo grado sono passati in giudicato:
3.1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di sfruttamento dello stato di bisogno.
3.2. L’istanza di risarcimento dell’accusatrice privata PC 1 è respinta.
3.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 5'750.80, sono posti a carico dello Stato.
3.4. Ad IM 1 non viene riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.
tassa di giustizia fr. 1'500.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'700.00
sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
tassa di giustizia fr. 1'500.00
altri disborsi fr. 200.00
fr. 1'700.00
sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP), che rifonderà ad IM 1 fr. 7'840.00 (oltre IVA) a titolo di indennità per la procedura d’appello (art. 429 cpv. 1 lett a CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.