Incarto n. 17.2014.187

Locarno 13 maggio 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 settembre 2014 da

AP 1,

rappr. dall'avv. DI 3 e dall'avv. DI 2

e con appello incidentale del 3 novembre 2014 presentato dal

PP 1

contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 il 2 settembre 2014 dalle Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 7 ottobre 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 28 ottobre 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con atto d'accusa 32/2013 del 26 aprile 2013 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 la commissione dei seguenti reati:

  1. estorsione tentata

per avere, nel periodo dal 04.03.2010 al 24.01.2012, a __________ e in altre località del Canton Ticino, per procacciare a sé un indebito profitto, minacciando a più riprese PC 1 di un grave danno, compiuto tutti gli atti necessari per indurre quest'ultimo ad atti pregiudizievoli al di lui patrimonio ovvero al versamento a suo favore dell'indebita somma di almeno CHF 300'000.-, senza riuscirvi,

e meglio per avere

creato, a questo scopo, il 04.03.2010 un documento falso ovvero una lettera da lui sottoscritta e indirizzata a PC 1, retrodatandola al 18.10.2007, facente stato di una concordata condizione all'imminente perfezione dell'atto notarile no. 383 del 07.11.2007 del notaio __________ di permuta e rettifica confini e servitù in deroga alle distanze legali, consistente nell'affidamento all'impresa di costruzione __________ di AP 1 da parte di PC 1 dei lavori di costruzione del complesso abitativo poi denominato Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________,

consegnato, nel corso del mese di marzo 2010, tale documento falso, facente stato di accordi contrattuali, che sapeva non aver mai concluso con PC 1, al proprio rappresentante legale quale prova di pretese inadempimenti contrattuali ad opera di PC 1 in ragione dell'attribuzione dei lavori di costruzione ad altra impresa di costruzione, affinché ne facesse uso in trattative extra giudiziarie intavolate per la prima volta il 16.04.2010 con la richiesta del pagamento di CHF 300'000.-, che, se accettata, avrebbe comportato la cessazione dei comportamenti nel frattempo messi in atto e, in seguito, protratti da parte di AP 1 e finalizzati ad impedire l'esecuzione dei lavori di costruzione del complesso __________, sulla particella __________, e meglio,

per avere a questo scopo, impedito con la sua persona e ostruito con autoveicoli in modo reiterato l'accesso degli automezzi al predetto cantiere di costruzione il 01.04.2010, il 27.04.2010, il 19.07.2010, il 22.07.2010, il 23.07.2010, il 25.07.2010, il 25.08.2010, il 26.08.2010, il 31.08.2010, il 07.09.2010, l'8.09.2010, il 10.09.2010, il 13.09.2010 e il 20.09.2010,

e per avere, a questo stesso scopo, contestualmente, dal 02.04.2010 al 24.01.2012, progressivamente, fatto reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni pretestuose tutte afferenti ai predetti lavori di costruzione,

minacciando, in questo modo, a più riprese PC 1 di un grave danno patrimoniale consistente nei costi derivanti dal predetto suo comportamento,

compiuto tutti gli atti necessari per indurre PC 1 ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, ovvero ad addivenire alla proposta di pagare l'indebita somma di almeno CHF 300’000.- e ciò fino al ritiro del precetto esecutivo __________ avvenuto in data 24.01.2012, fatto spiccare solo dopo avere saputo di essere stato segnalato dal Consiglio di Stato al Ministero Pubblico,

non riuscendo nel suo scopo e cagionando, con il suo agire, un danno effettivamente patito e stimato da PC 1 di complessivi CHF 358'382.60;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP in relazione all'art. 22 CP;

  1. coazione, ripetuta in alternativa al punto n. 1 del DA 5016/2010 di data 22 novembre 2010; 2.1. in subordine al punto n. 1 per i fatti dal 04.03.2010; 2.2. in subordine al punto n. 1 per i fatti fino al 24.01.2012;

per avere, intralciando la libertà di agire di PC 1 e delle persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi del complesso Residenza __________ già __________, sulla particella __________, già particelle __________, indebitamente costretto le stesse a tollerare uno e più atti finalizzati all'interruzione dei lavori di costruzione, e meglio per avere:

2.1. il 16.12.2009, l'11.01.2010, il 16.02.2010, il 01.04.2010, il 27.04.2010, il 19.07.2010, il 22.07.2010, il 23.07.2010, il 25.07.2010, il 25.08.2010, il 26.08.2010, il 31.08.2010, il 07.09.2010, l'08.09.2010, il 10.09.2010, il 13.09.2010, il 20.09.2010 a , impedito con la sua persona e ostruendo con autoveicoli il passaggio a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi sulla particella, già particelle __________, al punto da costringerli a rimanere fermi ad aspettare per diverso tempo, a posticipare dei lavori ed al punto da costringerli a creare, dal mese di ottobre 2010, un varco sulla strada cantonale per accedere alla particella __________, quale via d'accesso alternativa al passaggio sulla particella __________;

2.2. dal 02.04.2010 al 15.05.2012, a __________ e in altre località del Canton Ticino, fatto progressivo, reiterato ed abusivo uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni afferenti alla costruzione del complesso Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________, non già per farne un uso conforme al proprio scopo, bensì al mero scopo di impedire l'esecuzione dei lavori edilizi del predetto complesso e costringendo PC 1 a tollerare la derivante progressiva interruzione dei lavori di costruzione;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 181 CP;

  1. falsità in documenti per avere, a __________, allo scopo di occultare il reato descritto al capo di accusa n. 1, nonché simulare la perfezione di accordi in realtà mai avvenuti formato il 04.03.2010 una lettera indirizzata a PC 1 recante la data del 18.10.2007, facente stato di una concordata condizione alla perfezione dell'atto notarile no. 383 dei 07.11.2007 del notaio __________ di permuta e rettifica confini e servitù in deroga alle distanze legali, consistente nell'affidamento all'impresa di costruzione __________ di AP 1 da parte di PC 1 dei lavori di costruzione del complesso abitativo poi denominato Residenza __________, già __________, sulla particella __________, già particelle __________, e consegnato tale documento al suo rappresentante legale, nel corso del mese di marzo 2010, per farne uso in trattative extra giudiziarie a sostegno di invero inesistenti inadempimenti contrattuali ad opera di PC 1 in ragione dell'affidamento dei predetti lavori ad altra impresa di costruzione;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP.

B. L'atto d'accusa era stato preceduto dal decreto d'accusa 5016/2010 del 22 novembre 2010 dell'allora procuratore pubblico __________, che aveva ritenuto AP 1 autore colpevole di

ripetuta coazione per avere, il 23 luglio, il 25 agosto, il 26 agosto, il 31 agosto 2010, il 20 [recte: 10] settembre 2010 ed il 13 settembre 2010 a __________, ostruendo con autoveicoli il passaggio a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori edilizi al mappale n. __________ al punto da costringerli a rimanere fermi ad aspettare per diverso tempo, di fatto intralciando la loro libertà d'agire, costretto persone a tollerare un atto;

ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità per avere, nelle sotto indicate occasioni e circostanze, non ottemperato ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista, ovvero la multa, e meglio per avere: il 23 luglio, il 25 agosto, il 26 agosto, il 31 agosto 2010 e il 13 settembre 2010 a __________, lasciando il proprio veicolo lungo la strada di accesso al mappale n. __________ di __________ quindi ostruendo il relativo passaggio, omesso di dare seguito all'ordine di astenersi da ogni azione atta a impedire – a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione di lavori sul mappale n. __________ di __________ – l'esercizio del diritto di passo decretato il 29 aprile 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano;

reati previsti dagli art. 181 e 292 CP.

AP 1 si è opposto al decreto d'accusa. Passato alla Pretura penale, il procedimento è stato nel seguito stralciato dai ruoli, con decreto del 16 maggio 2013, dopo che il procuratore pubblico aveva informato il presidente della Pretura penale dell'emanazione dell'atto d'accusa ACC 32/2013 (sopra, lett. A), nel quale era richiamato il decreto d'accusa in questione. Il presidente della Pretura penale ha così trasmesso gli atti al Tribunale penale cantonale per la pronuncia di un giudizio unico (doc. TPC 1).

C. Il processo di primo grado si è tenuto davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano il 2 settembre 2014. In apertura del dibattimento, il presidente ha proposto alle parti lo stralcio del decreto d'accusa DA 5016/2010, previa cancellazione dell'imputazione di ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, contravvenzione frattanto prescritta. Con il consenso delle parti, egli ha annullato il decreto d'accusa in rassegna, stralciando contemporaneamente dal punto 2 dell'atto d'accusa 32/2013 la frase "in alternativa al punto n. 1 del DA 5016/2010 di data 22 novembre 2010". Sempre con l'accordo delle parti, il presidente ha inoltre apportato le seguenti modifiche all'atto d'accusa:

  • punti 1 e 2.1: stralcio delle date 25.07.2010 e 20.09.2010;

  • punto 3: aggiunta della località Lugano.

Infine, richiamandosi all'art. 344 CPP, egli ha prospettato alle parti:

  • "in alternativa al reato di cui al punto 1 dell'atto d'accusa quello di coazione consumata, subordinatamente tentata";

  • "nonché ai punti 2 e 2.1 dell'atto d'accusa l'asserito atto coattivo, consiste nell'aver impedito rispettivamente aver ritardato l'accesso alla particella __________, ostruendo, totalmente o parzialmente, con la sua persona o con autoveicoli, il passaggio veicolare sulla particella __________ ".

D. In esito al dibattimento la Corte delle assise correzionali ha

dichiarato

  1. AP 1 autore colpevoli di:

1.1 tentata estorsione per avere, a __________ ed in altre località, nel periodo 4.3.2010/24.1.2012 compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per indurre PC 1 a versargli l'indebito importo di fr. 300'000.–;

prosciolto

  1. AP 1 dalle imputazioni di:

2.1 tentata estorsione di cui al punto 1 dell'atto d'accusa limitatamente ai fatti del 22.7.2010 e del 10.9.2010 nonché per il reiterato uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa;

2.2 ripetuta coazione di cui al punto 2 dell'atto d'accusa;

2.3 falsità in documenti di cui al punto 3 dell'atto d'accusa;

condannato

  1. AP 1:

3.1 alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi;

3.2 a versare all'AP PC 1, __________, fr. 30'000.– a titolo di spese legali, IVA compresa, rinviando l'accusatore privato al foro civile per ogni altra sua pretesa relativa alle spese legali;

ammesso nel principio

3.3 la richiesta di risarcimento danni dell'AP PC 1, rinviandolo però al foro civile ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 CPP;

sospeso

  1. l'esecuzione della pena detentiva, impartendo al condannato un periodo di prova di 2 (due) anni;

ordinato

  1. il sequestro conservativo quale mezzo di prova della documentazione cartacea;

  2. il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24 W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17 dell'inc. MP 2011.4669;

assegnato

  1. la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese procedurali in ragione di 7/10 a carico di AP 1 e di 3/10 a carico dello Stato.

E. Contro la sentenza del 2 settembre 2014 della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato appello il 4 settembre 2014. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, notificata il 7 ottobre 2014, nel rispetto dei termini legali, egli ha inoltrato dichiarazione d'appello il 28 ottobre 2014, precisando i punti oggetto di impugnativa e richieste di giudizio, e meglio:

  • i punti 1 e 1.1 del dispositivo, sulla colpevolezza, chiedendo il proscioglimento dal reato di tentata estorsione;

  • i punti 3.1 e 4 del dispositivo, sulla pena e sulla sua sospensione condizionale, chiedendo che non venga pronunciata alcuna pena;

  • il punto 3.2 del dispositivo, relativo alle spese legali (fr. 30'000.–) da rifondere all'accusatore privato, chiedendo che tali spese non siano accollate all'appellante, dovendo essere assunte, unitamente alle altre spese, da PC 1;

  • il punto 3.3 del dispositivo, relativo alla decisione di principio sulla responsabilità di AP 1 per il danno causato all'accusatore privato, con contestuale rinvio di quest'ultimo al foro civile, chiedendone l'annullamento;

  • il punto 7 del dispositivo, sulle tasse e sulle spese, chiedendo che siano integralmente caricate allo Stato.

F. Contro la citata sentenza è insorto anche il procuratore pubblico con appello incidentale del 3 novembre 2014. Impugnati sono i punti 2, 2.1, 2.2, 2.3 del dispositivo, sulla colpevolezza, riferita ai fatti, rispettivamente, di cui ai punti 1.2 e 3 dell'atto d'accusa (tenuto conto delle correzioni apportate in aula). L'impugnativa si estende, poi, al punto 3.1 del dispositivo, sulla commisurazione della pena. Queste le sue richieste di giudizio:

  1. L'appello incidentale è accolto. Di conseguenza:

1.1 Il dispositivo n. 2 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza,

1.1.1 AP 1 è autore colpevole di tentata estorsione come indicato al punto 1 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari apportate in aula;

1.1.2 AP 1 è autore colpevole di coazione come indicato al punto 2 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari apportate in aula;

1.1.3 AP 1 è autore colpevole di falsità in documenti come indicato al punto 3 dell'atto d'accusa, tenuto conto delle correzioni preliminari apportate in aula;

1.2 Il dispositivo n. 3.1 della sentenza del 02.09.2014 della Corte delle assise correzionali di Lugano è annullato, di conseguenza AP 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto, da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni.

G. Con decreto presidenziale del 2 marzo 2015 sono state respinte le richieste probatorie formulate dalla difesa, con l'assegnazione alle parti di un termine per comunicare il consenso allo svolgimento del procedimento in procedura scritta. L'accusatore privato ed il procuratore pubblico hanno acconsentito alla procedura scritta. Non così l'imputato (X, XI e XII). Il procedimento ha quindi seguito i canoni della procedura orale.

H. Il 28 aprile 2015 si è tenuto il pubblico dibattimento alla presenza di:

  • AP 1, imputato,
  • avv. DI 2, difensore,
  • PP 1, procuratore pubblico,
  • avv. __________, in rappresentanza dell'accusatore privato PC 1.

ritenuto

L’imputato

  1. AP 1 è nato il __________ a __________, ove ha frequentato le scuole fino alla terza media. Nel 1973 la sua famiglia emigra in Svizzera e si stabilisce a Winterthur. Qui, AP 1 ha lavorato insieme al padre per una ditta edile. Sposatosi, ha avuto quattro figli, __________, __________, deceduta a seguito di malattia nel 2001), __________ __________. Alla fine del 1987 la famiglia si è trasferita in Ticino, dove AP 1 ha lavorato come capo cantiere alle dipendenze di una ditta di __________, sino al 1989, allorquando si è messo in proprio, costituendo la __________, impresa di costruzioni diretta attualmente dal figlio __________ ma di cui ha procura con diritto di firma individuale. La __________ occupa attualmente 6 operai al 100% e 2-3 operai secondo necessità, oltre all'imputato e due dei suoi figli (doc. TPC 24 e verbale primo dib., 2 settembre 2014, interrogatorio AP 1, pag. 1). Il ruolo di AP 1 in seno alla __________ è quello di capomastro con un'occupazione del 30%. Al dibattimento d'appello egli ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa fr. 2'500.–, unitamente ad una rendita AI di fr. 2'200.– mensili (verbale dibattimento, pag. 2). L'estratto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, aggiornato al 20 giugno 2014, fa stato di due esecuzioni a carico di AP 1, di fr. 284'761.–, rispettivamente di fr. 185'250.95 (per complessivifr. 470'011.95), entrambe fatte spiccare dall'accusatore privato PC 1 (doc. TPC 13).

AP 1 è incensurato sia in Svizzera che in Italia (doc. TPC 16 e 22).

I rapporti tra l'imputato e l'accusatore privato

  1. Il 7 novembre 2007 AP 1 e PC 1 hanno siglato, davanti al notaio __________, un contratto notarile di permuta di terreni, con rettifica di confini e costituzione di servitù in deroga alle distanze legali. Il rogito prevedeva, in sostanza, che dalla particella n. __________ di __________, di proprietà di PC 1, veniva staccata una superficie di mq 130 e annessa al finitimo mappale n. __________ di proprietà di AP 1 che, a sua volta, cedeva a PC 1 una superficie di mq 206 staccata dal sedime della sua strada privata (Via __________), sita al mappale n. __________, da aggiungersi alla particella n. __________ di PC 1. La strada in questione si snoda da via __________ e percorre longitudinalmente il confine, a valle, delle due particelle n. __________ e __________. A seguito della permuta, il primo tratto della strada, sino al confine tra le due particelle, non ha mutato intavolazione, e forma l'attuale sedime della particella n. __________, mentre che la parte rimanente è stata aggiunta alla particella n. __________.

PC 1 ha inoltre concesso, a carico del proprio fondo n. __________ ed a favore della particella n. __________ di AP 1, una servitù di deroga alle distanze legali che autorizzava l'edificazione, su quest'ultima particella, sino a 1 metro dal confine, anziché di 3.5 metri come da piano regolatore.

Con scrittura privata parallela al citato strumento notarile, PC 1 gravava inoltre il suo fondo n. __________ di un diritto di passo pedonale e veicolare, a favore delle particelle n. __________ e __________ intestate a AP 1 (AI da 5.1.1 a 5.1.20). Ancora va soggiunto che il tratto iniziale di strada al mappale n. __________ rimaneva gravato da un preesistente diritto di passo pedonale e veicolare a favore della particella n. __________ di PC 1.

a) L'operazione interessava a PC 1, nella sua veste di imprenditore immobiliare. Essendo titolare di un diritto di compera sulla particella n. __________, confinante con la sua particella n. __________, accorpando i 206 mq della strada al fondo n. __________ egli otteneva una situazione edificatoria decisamente più razionale. In particolare, veniva risolto il problema della strada, a quel momento di proprietà AP 1, che si penetrava, come importante propaggine, culminando in una piazza di giro, nella particella n. __________, quasi tagliandola in due. La permuta consentiva così a PC 1 di disporre di una superficie edificabile libera, di importanti dimensioni (3077 mq), sulla quale intendeva edificare un complesso residenziale con due ville e quattro abitazioni.

b) Ma anche AP 1 aveva un interesse nell'operazione. Cedendo 206 mq e ricevendone 130 mq egli rinunciava ad una superficie di 76 mq, tuttavia il suo fondo ne beneficiava sul piano dell'edificabilità, anche grazie alla servitù di deroga alle distanze legali. Inoltre, come imprenditore edile, egli auspicava che i vantaggi edificatori derivanti a PC 1 dalla permuta venissero in qualche modo compensati, segnatamente attraverso la delibera delle opere di capomastro alla sua ditta __________. Tale interesse emerge dalla corrispondenza che aveva preceduto la firma del contratto di permuta, sulla quale si tornerà più avanti (consid. 15b).

  1. Il 6 marzo 2008 il Municipio di __________ rilasciava a PC 1 la licenza edilizia per l'edificazione delle due ville e delle quattro abitazioni (AI 5.6.1).

Quest'ultimo ricorda che gli anni 2008 e 2009 sono trascorsi all'insegna della calma e del rispetto per quanto attiene ai rapporti con l'imputato:

"I miei rapporti con AP 1 dal 2008 al 2009 vedevano lui chiedere a me, in quelle poche volte che ci siamo visti, come andavano le cose ed io rispondergli che stavano andando avanti e che procedevano. Non sono entrato nei dettagli di tutti i problemi che stavo affrontando in quel momento poiché non ritenevo di doverlo fare e perché non era ancora stata deliberata la ditta che si sarebbe poi occupata della costruzione del complesso"

(verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

Era dunque attesa la delibera delle opere, tematica sulla quale le parti divergono. A mente di AP 1, era chiaro che la permuta immobiliare fosse subordinata all'appalto dei lavori alla sua ditta (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3, 4 e 6). Nel dettaglio, l'imputato assume che con PC 1 non era stato discusso l'importo dell'appalto, ma concordato "che si prendevano quattro o cinque offerte e in considerazione del prezzo più basso e del prezzo più alto tra queste, la mia offerta avrebbe rappresentato un costo intermedio (calcolato sulla media)". Egli era quindi in attesa che PC 1 gli mostrasse le offerte degli altri partecipanti alla gara, ritenuto che "se l'importo alla quale avrei dovuto farla io mi andava bene avrei assunto il mandato altrimenti avrei rinunciato" (ibidem, pag. 6 e 7). L'imputato ha poi precisato che, inizialmente, si era parlato solo della possibilità di affidare i lavori alla sua ditta, mentre che, in un secondo tempo, lui stesso aveva posto la delibera dei lavori alla sua impresa come condizione della permuta. Ciò che sarebbe attestato dalla famosa lettera datata 18 ottobre 2007 (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 3).

PC 1 conferma che, nel corso delle trattative finalizzate alla permuta, aveva detto a AP 1 che avrebbe potuto partecipare alla gara d'appalto per la costruzione grezza. A offerte depositate, tuttavia, gli istituti di credito a cui si era rivolto avevano subordinato il finanziamento alla delibera dei lavori ad un'impresa di costruzione generale referenziata e con la modalità di contratto chiavi in mano. Da qui la necessità di indire una nuova gara d'appalto limitatamente alle sole due ditte di costruzione che entravano in considerazione, la __________ e la __________. Sul finire del 2009, la scelta era poi caduta su quest'ultima (verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 3).

  1. La rottura dei rapporti interviene a cavallo tra il 2009 e il 2010, quando AP 1 comincia a notare movimenti di persone e automezzi pesanti che percorrono il suo tratto di strada (gravato comunque da diritto di passo pedonale e veicolare a favore della confinante proprietà PC 1) per accedere al futuro cantiere. Sentitosi per spiegazioni con PC 1, l'imputato viene a sapere che i lavori sono stati deliberati alla __________.

PC 1 descrive così la situazione:

“ Quando ho comunicato questo a AP 1 si è scatenato il "putiferio”. Non ricordo più le parole esatte di AP 1 ma il senso di quello che mi disse era che avrebbe fatto di tutto per bloccare i lavori a costo anche di fallire lui stesso (…) In quel momento c'è stata una rottura tra me e il signor AP 1. Dal 2010 ad oggi il signor AP 1 ha messo in atto tutta una serie di comportamenti e procedure volte a bloccare e ritardare l'esecuzione portando all'esasperazione non solo me ma tutte le ditte che lavorano in questo cantiere."

(verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 4).

In effetti, da questo momento ha preso avvio una serie di azioni di impedimento e ostruzione, poste in atto dall'imputato, allo scopo dichiarato di impedire la costruzione sul fondo PC 1. Parallelamente AP 1 ha dato inizio a una sequela di procedure giudiziarie, amministrative e penali, anch'esse finalizzate a "non farlo costruire", motivate con il mancato rispetto degli accordi presi, "perché lui doveva affidarmi la costruzione del complesso e non l'ha fatto" (verbale PP 20 settembre 2011, AP 1, AI 11, pag. 4).

Lo scritto datato 18 ottobre 2007

  1. È agli atti una lettera datata 18 ottobre 2007, indirizzata a __________, con mittente AP 1. Il suo tenore:

ACCORDO SCAMBIO TERRENO __________________

Caro PC 1,

faccio seguito al tuo fax del 16 Ottobre per confermarti la mia accettazione della tua ultima proposta (specificata nel fax 16 Ottobre), purché venga da te rispettata la condizione, di cui abbiamo discusso spesso, che la costruzione del nuovo complesso abitativo venga affidato alla __________.

Ringraziandoti,

porgo i più cordiali saluti.

AP 1 (segue la firma)

La lettera è stata prodotta dall'imputato nel corso del suo interrogatorio del 20 settembre 2011 e sequestrata a fine audizione dal procuratore pubblico (AI 11).

a) PC 1 ha sempre sostenuto di non aver mai ricevuto la lettera in questione e di averne preso conoscenza solo il 16 agosto 2011, tramite uno scritto (trasmessogli quel giorno dal proprio legale) dell'avv. __________ del 29 luglio 2011, che quantificava, sulla scorta di alcuni documenti – tra cui la lettera in parola – in oltre fr. 300'000.– la richiesta di risarcimento danni nell'ipotesi di una procedura giudiziaria (verbale PP 16.08. 2011, PC 1, AI 3, pag. 5 e AI 4).

AP 1 non è mai stato in grado di provare (e si vedrà in seguito perché) di aver trasmesso a PC 1 la lettera datata 18 ottobre 2007, limitandosi a sostenere di averla inviata per posta A, dato che "non c'era bisogno di spedirgliela per raccomandata visto che eravamo due persone civili ed oneste che andavamo d'accordo" (verbale PP 20.09.2011, AP 1, AI 11, pag. 3).

Ha sostenuto, inoltre, di aver allestito la lettera "verosimilmente il 17 o 18 ottobre 2007 sempre presso il PC che si trova a casa mia" (ibidem).

b) Secondo gli inquirenti, il documento in rassegna è stato creato non già nelle date indicate dall'imputato, bensì il 4 marzo 2010, alle ore 20:18, ossia due anni e cinque mesi dopo la data che vi appare (AI 14, 25 e 27).

Confrontato con tale emergenza, AP 1 ha dichiarato di aver "fatto" lui stesso la lettera proprio in data 18 ottobre 2007. Soltanto in seguito, il documento è stato riallestito poi su un computer esterno al suo, da parte di sua figlia, di suo fratello, o di qualche amico, "perché il mio computer era rotto. Aveva un virus". Di più egli non ha voluto dichiarare, salvo aggiungere:

"(…) che dopo due anni, senza una ragione specifica, ho voluto rimettere questo documento nel mio computer, anche perché sapevo che se venivano a controllare non avrebbero trovato il documento.

A domanda del procuratore a sapere chi doveva venire a controllare, rispondo che io volevo solo averlo nel computer"

(verbale PP 03.10.2011, AI 20, pag. 2 e 3).

La questione di sapere se la lettera è stata creata il 18 ottobre 2007 oppure soltanto il 4 marzo 2010 può rimanere indecisa, in particolare ritenuto come la pubblica accusa abbia, al dibattimento d’appello, rinunciato a contestare il proscioglimento di AP 1 dal reato di cui all’art. 251 CP.

Le richieste di pagamento

  1. AP 1 ha consegnato la lettera con data 18 ottobre 2007 all'avv. __________ nel corso del mese di marzo 2010 (stando all'atto d'accusa).

Il 16 aprile 2010, tramite il suo legale, AP 1 informava PC 1 di aver quantificato in oltre fr. 300'000.– il danno causato dal "mancato rispetto, da parte del Sig. PC 1, degli accordi presi in relazione all'incarico di costruzione del complesso abitativo". Chiedeva, poi, a quest'ultimo di formulare una proposta transattiva per "mettere una pietra sopra" alle vertenze in essere tra le parti, evitandone una supplementare con oggetto il risarcimento del danno (AI 5.7.61).

Si è trattato della prima manifestazione di una volontà di fare valere una pretesa economica, come confermato dallo stesso PC 1 (verbale PP 16 agosto 2011, PC 1, AI 3, pag. 5).

Il legale dell'accusato ha ribadito, poi, i contenuti del citato scritto nella lettera del 1. luglio 2010 (AI 5.7.6.2) in risposta allo scritto del 14 giugno 2010, ove il legale di PC 1 dichiara, a sua volta, di riservarsi di quantificare le pretese derivanti dall'aver messo "il bastone fra le ruote al signor PC 1", concludendo che, per quest'ultimo, il danno "estrapolato" sino a quel momento si aggirava attorno a fr. 200'000.– (allegato a AI 3).

Trascorso un anno, il 29 luglio 2011 il legale di AP 1 scriveva al collega di controparte avv. __________, segnalandogli che, qualora il proprio assistito avesse deciso di procedere contro PC 1, l'importo richiesto per titolo di risarcimento danni sarebbe stato superiore a fr. 300'000.– (AI 4). Allo scritto allegava uno "scambio di fax e comunicazioni attestanti l'inadempimento contrattuale del sig. PC 1", segnatamente quattro lettere/fax di PC 1 indirizzate a AP 1 tra il 31 agosto 2007 ed il 16 ottobre 2007 e due lettere di AP 1 indirizzate a PC 1: la prima, doppiamente datata 14 maggio 2004/5 ottobre 2007, che quest'ultimo nega di aver ricevuto (verbale PP 16.08.2011, PC 1, AI 3, pag. 5); la seconda, consistente nel famoso scritto datato 18 ottobre 2007, che per la prima volta entrava nella sfera di possesso di PC 1, come visto tramite il suo legale.

Il 24 agosto 2011, il legale di AP 1 confermava la notifica a PC 1 del danno cagionato dal "suo inadempimento contrattuale con il sig. AP 1 in relazione all'edificazione di 6 residenze a __________ (ora aumentate a 9), del suo mancato rispetto delle decisioni giudiziarie e dell'uso improprio della strada via __________ ", quantificandolo complessivamente in fr. 1'690'000.–, chiedendone la rifusione entro 7 giorni (AI. 5.9.19).

Il 13 settembre 2011 l'accusato faceva spiccare nei confronti di PC 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'importo di fr. 1'690'000.– oltre a interessi al 5% dal 24 agosto 2011, con titolo del credito "danni di inadempimento contrattuale, per mancato rispetto delle decisioni giudiziarie e per uso improprio della via __________ " (allegato ad AI 18); esecuzione di cui lo stesso AP 1 chiederà in seguito l'annullamento in data 24 gennaio 2012 (allegato ad. AI 55).

Dev'essere annotato che anche PC 1 ha agito in via esecutiva nei confronti di AP 1, della sua ditta e anche del suo legale. Gli atti fanno stato di due precetti esecutivi fatti notificare il 17 e il 25 agosto 2011, rispettivamente a AP 1 ed all'avv. __________, quali debitori solidali, per l'importo di fr. 284'558 oltre accessori con causale "danni causati al cantiere di __________ " (allegati a doc. TPC 17). Vanno altresì menzionati due precetti esecutivi notificati il 16 aprile 2014, uno a __________, l'altro a AP 1, entrambi per l'importo di fr. 185'047.95 oltre accessori per titolo di "differenza danni cantiere __________ " (allegati a doc. TPC 17), esecuzioni tutte dedotte poi in giustizia con azioni di accertamento dell'inesistenza del debito.

Ostruzioni reiterate

  1. Relativamente all'imputazione di tentata estorsione (AA punto 1), oltre all'utilizzazione della lettera datata 18 ottobre 2007, l'accusa rimprovera a AP 1 di avere impedito con la sua persona e ostruito con autoveicoli in modo reiterato l'accesso degli automezzi al cantiere a partire dal 1. aprile 2010 sino al 13 settembre 2010. Più in dettaglio:

a) 1. aprile 2010: bloccato il transito di un autocarro della ditta __________ che doveva procedere alla pulizia del fondo e all'allontanamento degli alberi d'alto fusto. Dopo l'intervento della polizia, AP 1 ha autorizzato il transito, comunicando la sua ferma opposizione ad altri trasporti (verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 10; AI 5.5.73 e 5.5.75);

b) 27 aprile 2010: impedito con un'automobile l'accesso alla strada di un autocarro della ditta __________ e, dopo averlo lasciato transitare, impeditone l'uscita sulla strada cantonale bloccando la strada con un autofurgone (AI da 5.5.82 a 5.5.88);

c) 19 luglio 2010: impedito con autovetture il transito di autocarri della ditta __________, obbligando la sospensione dell'attività (verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 15; AI 5.5.109; allegato all'AI 2 dell'inc. DA 5016/2010);

d) 22 luglio 2010: la ditta __________ segnala la rimozione, da parte di AP 1, di parti d'asfalto della strada "a voler dimostrare che il transito di autocarri che servono il cantiere danneggia il fondo stradale dell'accesso privato" (AI 5.5.104).

L'imputato è stato prosciolto dal primo giudice per questo episodio, siccome non validamente imputato, né atto a dimostrare impedimenti o ritardi a seguito del presunto atto (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8b);

e) 23 luglio 2010: ostruito con un'automobile il transito degli operai per la pausa pranzo (AI 5.5.100, 5.5.102, 5.5.104; verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 16);

f) 25 luglio 2010: imputazione stralciata al primo dibattimento;

g) 25 e 26 agosto 2010: ostruito con veicoli l'accesso al cantiere a dipendenti della ditta __________ causando un fermo lavori di 20-30 minuti il 25 agosto 2010 e di ca. 1 ora il 26 agosto 2010 (AI 5.5.120 e 5.5.121; verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 17). Il 25 agosto 2010 ostruito con un furgone della __________ il passaggio ad un autocarro della ditta __________ e ad un autocarro della ditta __________ (AI 15 dell'inc. SA 5016/2010);

h) 31 agosto 2010: ostruito con un'automobile il passaggio di autocarri della ditta __________ (allegato all'AI 7 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 3);

i) 7 settembre 2010: ostacolato con la moglie, ponendosi al centro della strada, il passaggio di un autocarro della ditta __________ (AI 15 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 4-5);

l) 8 settembre 2010: posteggiato l'autovettura in modo di ostacolare il transito per il cantiere (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6);

m) 10 settembre 2010: bloccato l'accesso al cantiere con un'automobile (AI 16 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6).

Questa fattispecie non è stata ritenuta dal primo giudice, poiché già oggetto di una decisione di non luogo a procedere (8146/2010) per difetto degli estremi del reato di coazione (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8; doc. TPC 32 e inc. MP 2010.7881);

n) 13 settembre 2010: bloccato l'accesso al cantiere con un'automobile (AI 16 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 9);

o) 20 settembre 2010: imputazione stralciata al primo dibattimento.

Da osservare che, per i fatti indicati alla lett. e), PC 1 ha sporto "querela penale" per disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP), avendo AP 1 disatteso l'ordine, impartitogli dal pretore del Distretto di Lugano con decreto supercautelare del 29 aprile 2010, di astenersi da ogni azione atta ad impedire, a PC 1 e/o persone o ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori sul mappale n. __________ di __________, l'esercizio del diritto di passo sulla strada fondo particella __________ di __________ (allegato all'AI 1 dell'inc. DA 5016/2010). Analoga "querela penale" è seguita, di volta in volta, per gli atti descritti alle lett. g), h), i) e l), ma con l'aggiunta reato di coazione (art. 181 CP).

  1. Nell'imputazione di coazione (in parte subordinata) l'accusa ha ripreso, indicandone solo le date, tutti i fatti sopra elencati, aggiungendovi tre episodi:

a) 16 dicembre 2009: rimozione, da parte di AP 1, delle recinzioni mobili per la chiusura del cantiere posate dalla ditta __________ (AI 5.6.125). AP 1 ha precisato di aver tolto unicamente la recinzione di ferro che chiudeva la strada a confine con il mappale __________ di __________, impedendogli il diritto di passo che vantava sull'adiacente particella __________ di PC 1 (verbale PP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 3-4);

b) 11 gennaio 2010: originato la sospensione dei lavori di scavo e ricerca tubi TT e TV cavo sotterranei (AI 5.6.125; verbale PP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 4);

c) 16 febbraio 2010: AP 1 si rivolge a PC 1 dicendogli "piuttosto fallisco ma tu da qui non entri" (verbale PP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 5).

"Reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa"

  1. Sempre in relazione all'accusa di tentata estorsione, su richiesta del giudice di prime cure, che aveva ritenuto "insufficiente e troppo generica" la formulazione nell'atto d'accusa dell'imputazione di uso reiterato e abusivo delle istanze giudiziarie e amministrative (doc. TPC 18), con lettera del 26 giugno 2014 il procuratore pubblico ha specificato le procedure che vanno ritenute nell'imputazione:

“ 02.04.2010: istanza cautelare con richiesta di adozione di provvedimenti supercautelari inaudita altera parte presso la Pretura di Lugano (Al 5.5.1) discussa nel verbale di udienza di data 14.04.2010 (AI 5.5.76);

19.05.2010: istanza (Al 5.6.3) al Municipio di __________________ di accertamento dì decadenza della licenza edilizia del 05/06.03.2008 (AI 5.6.1);

02.06.2010: ricorso al Consiglio di Stato (Al 5.7.2) contro la risoluzione municipale del Municipio di __________________ di data 25.05.2010 sul rinnovo della licenzia edilizia cui.è seguita la decisione di data 17.08.2010 del Consiglio di Stato (Al 5.7.31);

26.07.2010: istanza alla Pretura di Lugano di provvedimenti cautelari e supercautelari (Al 5.5.112, Al 5.5.113, Al 5.5.116);

26.08.2010: istanza al Consiglio di Stato di interpretazione della decisione del Consiglio di Stato di data 17.08,2010 (Al 5.8.1);

03.09.2010: istanza alla Pretura di Lugano di ottenimento di un decreto di esecuzione effettiva (AI 5.5.126);

10.09.2010: istanza alla Pretura di Lugano di ottenimento di un decreto di esecuzione effettiva (Al 5.5.128);

14.09.2010: istanza al Municipio di __________________ di interruzione dei lavori cui viene fatto riferimento nella decisione del Municipio di __________________ di data 22.09.2010 (Al 5.6.136);

16.09.2010: istanza al Municipio di __________________ di interruzione dei lavori (Al 5.8.9);

23.09.2010: istanza al Dipartimento del Territorio di interruzione dei lavori (Al 5.8.11);

27.09.2010: ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di misure provvisionali (AI 5.6.7) contro la decisione del Municipio di __________________ del 21.09.2010 (AI 5.8.23);

14.01.2011: ricorso al TRAM con richiesta di misure provvisionali (Al 5.6.52) contro la decisione del Consiglio di Stato di data 21.12.2010 (Al 5.6.48) cui è seguita la sentenza del TRAM di data 15.02.2011 (Al 5.6.73);

17.03.2011: ricorso al Consiglio di Stato con domanda provvisionale di sospensione dei lavori (Al 5.7.46) contro il rinnovo della licenza edilizia decisa dal Municipio in data 08/09.03.2011 (Al 5.7.39) cui è seguita la decisione del Consiglio di Stato di data 03.05.2011 (Al 5.7.64);

17.05.2011: ricorso al TRAM (AI 5.7.66) contro la decisione del Consiglio di Stato di data 03.05.2011 (Al 5.7.64);

19.05.2011: istanza al Municipio di __________________ di interruzione di lavori cui viene fatto riferimento nella relativa decisione (Al 5.9.12, Al 5.9.13);

06.09.2011: ricorso al Consiglio di Stato con richiesta di misure cautelari (allegato all'Al 10) contro la decisione del 19.08.2011 del Municipio di __________________ con cui viene respinta l'opposizione di data 03.05.2011 presentata da AP 1;

13.09.2011: precetto esecutivo 1506668 (allegato all'Al 18) di cui è stato in seguito chiesto l'annullamento in data 24.01.2012 (allegato all'AI 55);

02.03.2012: ricorso al Consiglio di Stato (allegato all'AI 55) contro la decisione del 14.02.2012 del Municipio di __________________ cui è seguita la decisione del Consiglio di Stato di data 02.05.2012 (allegata all'AI 57);

15.05.2012: ricorso al TRAM contro la decisione del 02.05.2012 del Consiglio di Stato cui viene fatto rifermento nella relativa sentenza del TRAM di data 12.11.2012 (allegato all'Al 70)" (doc. TPC 23).

Il primo giudizio

  1. Secondo gli accertamenti della prima Corte, AP 1 sapeva di non avere assolutamente diritto ad un risarcimento, dato che PC 1 non gli aveva mai concretamente promesso l'assegnazione dei lavori, ma semmai solo la possibilità di affidare la costruzione alla __________. Né un impegno in tal senso risulta dal rogito relativo alla permuta immobiliare. Egli ha quindi confezionato lo scritto menzognero datato 18 ottobre 2007 per farne uso in trattative extra giudiziarie miranti all'ottenimento di un'indebita somma di fr. 300'000.–. Intento, rafforzato dal fatto che se AP 1 fosse stato effettivamente convinto di vantare un simile credito nei confronti di PC 1 avrebbe dovuto adire le vie legali con un'azione creditoria, ciò che non ha fatto. Per la prima Corte è evidente che l'agire dell'imputato configuri il reato di estorsione tentata, trovandosi realizzati i presupposti, da una parte, dell'indebito profitto, da cui la negazione dell'imputazione alternativa di ripetuta coazione secondo l'art. 181 CP (punto 2 dell'atto d'accusa) e, dall'altra parte, della minaccia di grave danno.

a) Dopo aver ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina è escluso il concorso tra il reato di estorsione (art. 156 n. 1 CP) e quello di coazione (art. 181 CP), il primo assorbendo il secondo, la prima Corte ha esaminato, in via abbondanziale ("più per obbligo decisionale e nell'ottica della commisurazione della pena (art. 47 CP) che per la reale necessità di ulteriormente confermare il già concretizzato reato di tentata estorsione"), l'addebito a AP 1 di avere impedito reiteratamente con la sua persona e/o ostruito con autoveicoli l'accesso al cantiere PC 1 tra il 1. aprile 2010 e il 20 settembre 2010, pervenendo a ritenere l'esistenza di un "comportamento coattivo" di AP 1, mirante a rinforzare la sua illecita richiesta di fr. 300'000.–, ravvisabile nelle situazioni specificate sopra, al consid. 8, e meglio alle lett. a), b), c), e), g), h), i), l) e n).

E questo, per avere illegalmente impedito o ritardato il corretto uso del diritto di passo gravante il suo fondo particella __________ di __________ (strada), senza essere riuscito a dimostrare che nei singoli episodi di transito gli automezzi diretti al cantiere PC 1 stessero viaggiando con un carico superiore a quello massimo di 25 tonnellate stabilito nel decreto pretorile del 29 aprile 2010 (allegato a AI 1 inc. DA 5016/2010), posto che, quand'anche il peso consentito fosse stato superato, egli avrebbe dovuto far appello alle forze dell'ordine o alla magistratura, anziché ricorrere a sommarie forme di giustizia privata.

b) Quanto all'addebito di avere, sempre in ottica estorsiva, tra il 2 aprile 2010 e il 24 gennaio 2012, progressivamente fatto reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa per ragioni pretestuose afferenti ai lavori di costruzione, la prima Corte ha considerato che tale forma di pressione non è di per sé sufficiente per riconoscere la commissione di una tentata estorsione, giacché l'avvio di tutte queste procedure, nelle intenzioni dell'imputato, mirava principalmente a fare rispettare a PC 1 le norme di diritto edilizio ed amministrativo della costruenda residenza e non, perlomeno direttamente, ad ottenere fr. 300'000.–. In definitiva, la Corte di primo grado ha concluso che AP 1 abbia unicamente fatto uso di possibilità giudiziarie messegli a disposizione dal nostro ordinamento, senza dimenticare che alcune di queste procedure gli sono state favorevoli.

c) Dato per realizzato il reato di tentata estorsione, la prima Corte ha quindi esaminato le ipotesi di coazione contemplate dall'atto d'accusa che esorbitano dall'imputazione alternativa.

Relativamente al punto 2.1 dell'atto d'accusa, tali ipotesi sono circoscritte agli episodi del 16 dicembre 2009 (asserita rimozione, da parte dell'imputato, di "recinzioni mobili per chiusura cantiere"), dell'11 gennaio 2010 (asserita sospensione, a causa dell'ostruzionismo dell'imputato, di uno "scavo per la ricerca di tubi TT + TV cavo") e del 16 febbraio 2010 (asserito uso nei confronti di PC 1 delle parole "piuttosto fallisco ma tu da qui non entri"). La prima Corte ha prosciolto AP 1 dall'imputazione di coazione per tutti e tre i casi, sia in applicazione del principio in dubio pro reo, sia per insufficienza di prove e di carente definizione oggettiva della fattispecie nell'atto d'accusa (art. 9 CPP).

In relazione al punto 2.2 dell'atto d'accusa la prima Corte ha accertato che per il periodo successivo al 24 gennaio 2012, ovvero quello avulso dall'imputazione alternativa di coazione, l'imputato ha inoltrato soltanto una nuova procedura amministrativa, ciò che non può, a sé stante, fondare un'imputazione di coazione. Da qui, ancora una volta, il proscioglimento.

d) La prima Corte ha prosciolto AP 1 dall'imputazione di falsità in documenti, in relazione allo scritto datato 18 ottobre 2007, ma in realtà creato il 4 marzo 2010, poiché sprovvisto del requisito giurisprudenziale del valore probatorio accresciuto, rispettivamente della particolare credibilità della persona che lo ha redatto. Detto altrimenti, per la prima Corte il documento in questione non oltrepassa la soglia di una semplice, quanto non punibile, menzogna scritta.

Richieste d'appello

  1. Al dibattimento il procuratore pubblico ha dichiarato, in via preliminare, di ritirare l'appello incidentale per quanto attiene al reato di falsità in documenti. Ne segue che il dispositivo n. 2.3 del giudizio impugnato, con cui AP 1 è stato prosciolto dall'accusa di falsità in documenti, è passato in giudicato.

a) In sede di discussione l'accusa ha chiesto che l’appello principale 28 ottobre 2014 di AP 1 sia respinto e che quello presentato, in via incidentale, il 3 novembre 2014 sia accolto. Postulato è, in particolare, l’annullamento del dispositivo 2.1 (eccezion fatta per le ostruzioni del 22 luglio 2010 e del 10 settembre 2010), con la conseguente riforma del dispositivo n. 1. Ha chiesto, inoltre, l’annullamento del dispositivo n. 2.2. con la conseguente condanna per coazione per i fatti precedenti al 4 marzo 2010 e per quelli posteriori al 24 gennaio 2012. Sulla pena, il procuratore pubblico ha chiesto, infine, che sia inflitta all’imputato una pena di 18 mesi di detenzione, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di due anni.

b) L'avv. __________, patrocinatore dell'accusatore privato PC 1, ha domandato la conferma della sentenza di primo grado, chiedendo che AP 1 sia condannato a versare al suo assistito fr. 30'000.– a titolo di spese legali (IVA compresa), non contestando il rinvio al foro civile sia per ogni altra sua pretesa relativa alle spese legali, sia per la sua richiesta di risarcimento danni, già ammessa nel principio in prima istanza. Infine, postula che siano indennizzate le spese legali per la procedura d’appello, quantificate in 4 ore per la preparazione del dibattimento, a cui si dovrà aggiungere l'onorario da fissarsi in base alla durata del dibattimento, considerando una tariffa di fr. 300.– ogni ora, più le spese stimate in fr. 80.– (trasferta 80 km a 1 fr./km).

c) Da ultimo, il difensore avv. DI 2 ha postulato la reiezione dell'appello incidentale 3 novembre 2014 del procuratore pubblico e l'accoglimento dell'appello principale presentato da AP 1 con la pronuncia del proscioglimento da ogni accusa e l'annullamento di qualsiasi risarcimento danni a suo carico. Chiede, poi, che non venga riconosciuta la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'accusatore privato, nemmeno nel suo principio, e che le tasse e le spese di giustizia di primo e secondo grado siano accollate allo Stato. Postula, altresì, l'accoglimento della sua istanza del 28 aprile 2015, intesa all'indennizzo, in applicazione dell'art. 429 CPP, di fr. 28'206,35 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 2015. Chiede, infine, che il computer Apple e la documentazione di sua spettanza siano dissequestrati.

Estorsione, tentata (art. 156 n. 1 CP – art. 22 CP)

  1. Perché la fattispecie dell’estorsione ex art. 156 CP sia oggettivamente realizzata, l’autore deve determinare una persona a compiere un atto pregiudizievole al patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo. Oltre alla violenza la legge prevede, come mezzo coercitivo, la minaccia di un grave danno, mezzo di pressione psicologico che può intervenire in forma espressa o tacita (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ed., Berna 2010, ad art. 156, n. 11 e 15, pag. 400; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

a) Nel caso di specie, perché sia data minaccia ai sensi dell'art. 156 n. 1 CP, occorre che tanto la creazione e l'utilizzo dello scritto datato 18 ottobre 2007 (mettendolo nelle mani del proprio legale e da questi sottoposto nel seguito al legale di controparte), quanto i comportamenti ostruzionistici e l'uso reiterato delle istanze civili e amministrative che, secondo l’ipotesi accusatoria (punto 1 dell'atto d'accusa), costituiscono l’elemento coercitivo, possano essere percepiti come tali, cioè come minacciosi, da una persona mediamente sensibile. Deve, ovvero, poter essere ammesso che la (pretesa) minaccia, cioè la prospettiva dell’inconveniente, sia atta ad indurre un destinatario ragionevole che si trovasse nella medesima situazione di PC 1 ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse goduto di piena libertà decisionale.

La questione deve essere decisa in funzione di criteri oggettivi: non basta, cioè, la sola reazione del destinatario specifico (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; STF 6B_47/2010 del 30 marzo 2010 consid. 2.2; 6B_411/2009 del 18 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.533/2006 del 2 marzo 2007 consid. 6.1; 6S.8/2006 del 12 giugno 2006 consid. 4.2; 6S.277/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 156, n. 12 e segg., pag. 400-401; CARP, sentenza 17.2012.61-62 del 24 ottobre 2012, consid. 31l).

b) Ciò detto, la Corte ritiene che lo scritto datato 18 ottobre 2007 (AI 12) sia privo delle caratteristiche appena ricordate, non rivestendo il carattere coercitivo richiesto dalla norma per connotare la minaccia. Trattasi, in effetti, di semplice dichiarazione unilaterale che - quand’anche fosse ammessa l’ipotesi accusatoria secondo cui la lettera era, effettivamente, retrodatata - varrebbe unicamente per quello che è, e cioè una semplice bugia scritta, del tutto inidonea a esercitare una pressione coercitiva, tale da indurre qualsiasi destinatario ragionevole, compreso PC 1, ad adottare comportamenti che non avrebbe avuto senza di essa. Del resto, se da una parte PC 1, negli scritti del suo legale, è ricorso più di una volta, all’uso del termine “estorsione”, dall’altra parte non risulta aver avuto sentore, né ha dato prova di trovarsi soggetto a minaccia di grave danno. Anzi, egli si è attivato per contrapporsi alle azioni dell'imputato ed attuare tutti i provvedimenti finalizzati all’avanzamento del cantiere, più che a tutelarsi da intenti estorsivi. Significativo, sulla portata probatoria della lettera in rassegna e, di riflesso, sui suoi possibili effetti in una prospettiva estorsiva, vi è, infine, il ritiro da parte del procuratore pubblico dell'appello incidentale contro il proscioglimento di AP 1 dall'accusa di falsità in documenti. È escluso, pertanto, che la lettera in questione racchiuda in sé elementi atti a fondare la minaccia di grave danno prospettata nel punto 1 dell'atto d'accusa.

c) Parimenti non è ravvisabile minaccia di grave danno nel reiterato uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa per i motivi che saranno esposti più avanti (consid. 19a-d), ai quali si rimanda.

d) Un discorso un po' diverso si imporrebbe, invero, riguardo ai reiterati blocchi e alle ostruzioni della strada (sopra consid. 7a-o) che, per intensità, pressione, disagi e ritardi creati, ma soprattutto poiché temporalmente contestuali alla prima espressa prospettazione di una richiesta pecuniaria (lettera del 16 aprile 2010, AI 5.7.61), dal profilo oggettivo potrebbero effettivamente assurgere a elemento potenzialmente parificabile ad una minaccia di grave danno nel senso dell’art. 156 n. 1 CP. La questione non necessita, tuttavia, di approfondimento, venendo meno, come si vedrà qui appresso, l’elemento soggettivo del reato.

  1. Dal profilo soggettivo l’estorsione esige l’intenzione, che deve portare su tutti gli elementi dell’infrazione. Il dolo eventuale è comunque sufficiente. L’infrazione richiede, inoltre, la consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto, in difetto di che può entrare in considerazione il reato di coazione (art. 181 CP), che è sussidiario.

L’intenzione di procacciare a se, o a un terzo, un indebito profitto fa difetto se l’autore pensa di avere diritto a quello che ottiene o vuole ottenere. Detto altrimenti, non sussiste reato quando vi sia la consapevolezza di perseguire qualche cosa alla quale, a torto o a ragione, di ritiene di avere diritto (Corboz, op.cit. ad art. 156, n.23 e 24; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Berna 2010, § 17, n. 9; Donatsch, Strafrecht III, 9. ed., Zurigo 2008, pag. 263; Weissberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., ad art. 156 CP, n. 32).

  1. Sulla base degli atti e delle risultanze dibattimentali, questa Corte addiviene al convincimento che in concreto difetta manifestamente l’elemento soggettivo del reato in parola, non sussistendo elementi per ritenere che AP 1 abbia agito nel disegno di un indebito profitto.

a) Non emerge dagli atti che l’imputato abbia in un qualche modo agito allo scopo di estorcere a PC 1 l’importo di fr. 300'000.–, nella consapevolezza che quanto intendeva chiedere costituisse un indebito profitto. Egli lo ha sempre negato recisamente, sostenendo che l’importo di fr. 300'000.– gli era effettivamente dovuto, quale risarcimento del danno per essere PC 1 venuto meno all’accordo:

“ Questi soldi li volevo per il danno conseguente al mancato guadagno per il non affidamento alla __________ dei lavori di costruzione. I fr. 300'000 ho calcolato in funzione del fatto che si trattavano di 6 residenze ed il mio mancato guadagno di questi appartamenti era di fr. 50'000 per appartamento. A questa somma si aggiungeva la riparazione dei danni per la strada”

(verbale MP 20 settembre 2010, AP 1, AI 11, pag. 5).

Convincimento, che l’imputato ha ribadito davanti alla prima Corte e ancora al dibattimento d’appello (verbale dibattimento, pag. 3).

La Corte reputa che tale visione delle cose era, ed è tuttora, un punto fermo nelle intime e radicate convinzioni di AP 1. Da uomo di parola, come ama definirsi (“… io non ho bisogno di un pezzo di carta firmato. Per me la parola data vale più di una firma”), egli vive ancora oggi come un profondo tradimento la delibera dei lavori, che riteneva di sua spettanza, alla __________. L’intero dibattimento è stato permeato da questo suo sentire.

D’altra parte, ancorché PC 1 contesti di aver dato assicurazioni in tal senso, è innegabile che l’imputato potesse, a torto o a ragione, avere motivo di ritenersi deliberatario in pectore, o quantomeno offerente privilegiato, nell’ambito del concorso indetto per le opere da capomastro. Come rilevato dalla difesa, lo scritto 31 agosto 2007, inviato all’imputato da PC 1, è eloquente in proposito:

“ (…) io sono bloccato da mesi per inoltrare la domanda di costruzione. Gradirei poterla inoltrare con il tuo consenso, sai bene che comunque passano almeno due mesi e che in quel tempo si può già avanzare anche con i capitolati e quindi fare in modo che tu possa fare l'offerta per la costruzione. (In modo da fare l'accordo tra di noi)!"

Sempre in questo scritto seguono, poi, tre proposte di accordo articolate su più punti, l'ultimo dei quali, in tutte e tre le opzioni, del seguente tenore:

"Accordo privilegiato tra me e te per poi fare la costruzione" (AI 5.3.1).

Ancorché in uno scritto successivo del 16 ottobre 2007 PC 1 si dimostri un po’ più vago, prospettando all'imputato (soltanto) "la possibilità di affidare la costruzione alla __________; intenzione che avevo già espresso da tempo" (AI 5.3.6), l'impressione che la Corte trae dall'interpretazione di questi documenti non è dissimile dalla rappresentazione dei fatti che AP 1 si era creato nella propria sfera soggettiva, e da questi espressa ripetutamente nel corso del procedimento. Ovvero quella, secondo cui la sottoscrizione del rogito di permuta immobiliare era subordinata all'appalto delle opere alla __________. Diversamente, del resto, non si spiegherebbe la virulenta reazione, divenuta tema di questo processo, alla notizia della mancata delibera dei lavori alla __________.

Tutto questo per dire che AP 1 va creduto allorquando dichiara di ritenersi tuttora in diritto di chiedere a PC 1 un risarcimento per il danno di almeno fr. 300'000.– per averlo "raggirato".

b) La Corte ne conclude che, assente ogni consapevolezza del conseguimento di un ingiusto profitto, le condizioni per la realizzazione del reato di estorsione tentata non si trovano riunite. La conseguenza per AP 1 è il proscioglimento da questo capo d'imputazione.

Coazione (art. 181 CP)

  1. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17, consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011, consid. 2.2.1), si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).

Come visto, oltre alla violenza e alla minaccia di grave danno, la norma prevede un terzo tipo di coazione, generico e indefinito, segnatamente l’intralciare “in altro modo” la libertà di agire di una persona. In questo caso la coazione va ravvisata con cautela, con parametri restrittivi, la coercizione dovendo comportare una limitazione della libertà comparabile alla violenza o alla minaccia annoverati all'art. 181 CP (DTF 129 IV 6 consid. 2.1; 119 IV 301 consid. 2a; Corboz, op cit., n. 15 e 17 ad art. 181 CP).

Non ha “intralciato in altro modo” l'altrui libertà d'azione, ad esempio, un gruppo di studenti che ha imposto la sua presenza a una riunione di facoltà per 10-15 minuti, senza avanzare esigenze particolari e senza espri­mere minacce (DTF 107 IV 113). Hanno intralciato l'altrui libertà d'agire, invece, 24 persone sdraiate l'una accanto all'altra (“Menschenteppich”) che avevano impedito per circa 15 minuti la partenza e l'accesso di un VWbus a un'esposizione militare (DTF 108 IV 165). Pure colpevole di coazione si è reso un soggetto che aveva tenuto abbassata (fissandola con catene) la barriera di un passaggio a livello, bloccando per una decina di minuti il traffico stradale, senza riguardo all'appello politico o morale che si è voluto lanciare con tale mezzo (DTF 119 IV 301 consid. 2b e 3b). Di contro, in un caso ticinese non è stata ravvisata coazione nel caso di una donna che aveva lasciato abusivamente la propria automobile davanti a un box privato per una ventina di minuti. E questo, per il motivo che il proprietario del box e denunciante non aveva reso verosimile l’esigenza di dover partire e lasciare subito il proprio garage (sentenza CCRP 17.2005.54 del 12 gennaio 2006, consid. 8).

  1. Entrambe le ipotesi di reato formulate nell’atto d’accusa (AA punti 2.1 e 2.2) si richiamano proprio a questa terza modalità di coazione. L’addebito mosso a AP 1 è quello, infatti, di aver intralciato la libertà di agire di PC 1 e delle persone o ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori edilizi, costringendoli a tollerare uno e più atti finalizzati all’interruzione dei lavori di costruzione (AA punto 2). In particolare, l’aver ostruito e/o ritardato il transito degli automezzi da e per il cantiere sulla particella __________ di __________, con la sua persona o con veicoli, al punto di costringerli a rimanere fermi ed aspettare per diverso tempo, posticipando così i lavori, sino a costringere PC 1, dal mese di ottobre 2010, a creare un varco sulla strada cantonale quale via di accesso per accedere al cantiere alternativa al passaggio sulla strada dell’imputato (AA punto 2.1).

Allo stesso modo, per quanto attiene alla seconda imputazione, il comportamento coattivo sarebbe ravvisabile nel progressivo, reiterato ed abusivo uso delle istanze di giustizia civile e amministrativa, non già per farne un uso conforme al proprio scopo, bensì al mero fine di impedire i lavori edilizi, ciò che ha costretto PC 1 a tollerare la derivante progressiva interruzione dei lavori di costruzione (AA punto 2.1).

Punto 2.1 dell’atto d’accusa (ostruzioni reiterate e ritardi)

  1. La Corte deve ora determinarsi sulla rilevanza penale dei fatti che hanno indotto l'accusa ad imputare a AP 1 la commissione del reato di coazione ripetuta. Tali fatti, sommariamente già ricordati più sopra (consid. 7 e 8) vengono ripresi qui di seguito in ordine cronologico.

16 dicembre 2009

L’imputazione è dedotta da un laconico rapporto di cantiere manoscritto del 10 giugno 2010 (AI 5.6.125) che attesterebbe, stando all’accusa, l’avvenuta rimozione, da parte di AP 1, delle “recinzioni mobili per la chiusura cantiere”. A parte il fatto che il documento, in sé, nulla chiarisce né prova cosa avrebbe effettivamente fatto AP 1, va senz’altro seguito il riscontro della prima Corte circa la totale assenza di prove, data in particolare l’assenza di un confronto con l’estensore del rapporto di cantiere, peraltro nemmeno sentito dagli inquirenti. Corretta, in quest’ottica, sia l’applicazione del principio in dubio pro reo, così come la constatazione di una violazione del principio accusatorio (art. 9 cpv. 1 CPP), difettando ogni corrispondenza tra la fattispecie oggettiva descritta nell’atto di accusa (l’aver ostruito il passaggio dei veicoli da cantiere) e il fatto della rimozione della recinzione.

Da qui il proscioglimento.

11 gennaio 2010

Il rimprovero è un presunto intervento dell’imputato inteso alla sospensione dello “scavo e ricerca tubi TT + TV cavi sotterraneo”, risultante anch’esso dal rapporto di cantiere appena citato e interamente contestato dall’imputato (verbale MP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 4).

La questione si pone, giuridicamente, in termini assolutamente identici al caso precedente, con imprescindibile conseguenza di proscioglimento.

16 febbraio 2010

L’espressione “piuttosto fallisco ma tu da qui non entri” all’indirizzo di PC 1 non è stata confermata dall’imputato, rifiutatosi di rispondere alla relativa domanda (verbale MP 19 dicembre 2011, AP 1, AI 28, pag. 4).

L’affermazione - pur apparendo verosimile alla luce del comportamento generale dell’imputato - non è provata. Ma quand’anche lo fosse, l’atto d’accusa nulla lascia inferire circa l’identificazione della medesima con un atto di ostruzione al transito da e per la proprietà PC 1 nella data in questione. In linea con il primo giudizio, l’imputato va pertanto prosciolto.

  1. aprile 2010

Blocco, con il proprio autoveicolo, del transito di un autocarro della ditta __________, che doveva procedere alla pulizia del fondo e all’allontanamento degli alberi d’alto fusto, che ha reso necessario l’intervento della polizia comunale (AI 5.5.73, 5.5.75).

L'azione era stata accompagnata da una richiesta telefonica di AP 1 alla polizia comunale, intesa ad allontanare l'autocarro immessosi sulla sua strada privata. L'imputato aveva spiegato agli agenti che la sua richiesta si fondava sul fatto che la strada era di sua proprietà e che intendeva opporsi ad un transito di veicoli pesanti in quanto, in base ad una perizia in suo possesso, il carico massimo tollerato dalla strada era di 3,5 tonnellate. Gli agenti intavolavano quindi "un colloquio molto bonale sia con il richiedente che con il conducente dell'autocarro e pure con il titolare della ditta __________ ", facendo desistere l'imputato, che permetteva all'autista di terminare il carico, comunicando però la sua ferma opposizione ad ulteriori transiti (AI 5.5.73). A questa data non si parlava ancora di un limite di carico di 25 tonnellate per gli autocarri diretti al cantiere. Il relativo decreto supercautelare del pretore del Distretto di Lugano è, infatti, del 29 aprile 2010. E tale decreto faceva seguito ad un’istanza di AP 1 che chiedeva di limitare il transito a veicoli con un peso complessivo di 3,5 tonnellate, inoltrata il 2 aprile 2010, ossia l’indomani dell’episodio in esame, (AI 5.5.1). È vero che a quel momento l’imputato era in possesso di una perizia dell’ing. __________ (__________), del 20 novembre 2009, secondo la quale la strada in questione era in grado di sopportare unicamente il transito di veicoli leggeri fino ad un peso complessivo di 3,5 tonnellate, ritenuto che “è da escludere a priori il transito continuo di automezzi di peso superiore a 3,5 t. in quanto provocherebbero a medio termine dei cedimenti del fondo stradale” (doc. dib. 2 TPC, pag. 3). Non disponendo a quel momento di misure giudiziarie a tutela della sua proprietà, l'intento di AP 1 era dunque quello preservare il suo bene (strada) dal pericolo imminente di danno causato dal transito di automezzi con carico totale superiore a quello indicato come massimo dal perito. L'azione di salvaguardia tendeva, dunque, a preservare la sua proprietà (strada), a scapito di una limitazione della libertà di agire altrui di una durata limitata al fermo dell'automezzo per il tempo del colloquio, che peraltro non è quantificato negli atti.

Egli ha quindi agito in una situazione di stato di necessità esimente (art. 17 CP), che comporta il suo proscioglimento.

27 aprile 2010

Analoga situazione di impedimento, ostruendo e ritardando il transito dell'autocarro della ditta __________, in entrata, con la figlia di AP 1 sdraiata in mezzo alla strada e, in uscita, "con un mezzo AP 1 e/o i componenti della famiglia avevano bloccato l'uscita" (verbale di confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 12). Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento della polizia.

Invero, l'autore dell'ostruzione in entrata è stato identificato nella persona della figlia dell'imputato, mentre che, per quanto attiene all'uscita dell'autocarro sulla strada cantonale, la formulazione "e/o i componenti della sua famiglia" genera più che un dubbio sul vero autore dell'impedimento, dubbio che evidentemente deve profittare all'imputato, come rilevato dalla difesa. Da qui il proscioglimento, in applicazione del principio in dubio pro reo.

19 luglio 2010

"Difficoltà di accedere ai cantieri con autovetture che invadono il campo stradale" per gli automezzi della ditta __________, obbligando la ditta a sospendere i trasporti “per le difficoltà di manovra e per il rischio di danneggiare veicoli” (lettera 19 luglio 2010 dell’ing. __________, allegato all’AI 2 dell’inc. DA 5016/2010).

Anche in questo caso AP 1, che contesta l'imputazione affermando che "sono sempre passati anche se non avevano diritto", non è stato identificato come autore materiale dell'atto di disturbo, non costituendone prova il fatto che l'ing. __________ abbia indirizzato le proprie rimostranze al suo indirizzo personale. Inoltre, la lettera dell'ing. __________ parla di "difficoltà di accedere al cantiere", non già di ostruzione o impedimento. Di conseguenza, come rettamente chiesto dalla difesa, si impone anche qui il proscioglimento.

22 luglio 2010

Stando ad una segnalazione della ditta __________, documentata da fotografie, AP 1 ha rimosso parti di asfalto della strada nell’intento di dimostrare i danni causati dal transito di autocarri. La fattispecie non è stata validamente imputata nell’atto d’accusa. Corretto, pertanto, il proscioglimento decretato nel primo giudizio, che va senz’altro confermato.

23 luglio 2010

Ostruzione con un’autovettura del transito di operai in uscita per la pausa pranzo, bloccandoli per circa 20 minuti, obbligando ad intervenire due agenti della polizia comunale ed il segretario comunale. La difesa sostiene che l'ostruzione non sia imputabile al suo assistito, come implicitamente riconosciuto dallo stesso PC 1 (verbale di confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 16). In effetti, gli atti confermano soltanto la presenza di veicoli della famiglia AP 1 e gli interventi dissuasivi nei confronti di sua moglie. L'imputato, infatti, non risulta essere stato presente, giungendo sui luoghi solo in un secondo tempo. Come sostenuto dalla difesa, non vi è prova che l'ostruzione sia imputabile a AP 1. Da qui il proscioglimento.

25 e 26 agosto 2010

Ostruzione, secondo le affermazioni dell'ing. __________ (AI 5.5.120 e 5.5.121; verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 17), con autoveicoli, dell'accesso al cantiere a dipendenti della ditta __________ causando un fermo lavori di 20-30 minuti il 25 agosto 2010 e di circa 1 ora il 26 agosto 2010.

Sui fatti del 25 e del 26 agosto 2010, nella misura in cui concernono la ditta __________, è agli atti unicamente la citata lettera dell'ing. __________, che l'imputato contesta, affermando di aver lasciato il furgone sulla strada per operazioni di carico e scarico merce dal suo magazzino che duravano dai 5 ai 10 minuti (verbale confronto 14 febbraio 2012, AI 38, pag. 17). L'imputato non è stato confrontato con gli autisti della __________, per cui la coazione non può ritenersi provata.

Il 25 agosto 2010 il passaggio è stato ostruito ad alcuni autocarri (ditta __________, ditta __________ e ditta __________; AI 15 dell'inc. DA 5016/2010), dapprima con un'autovettura, quindi con un furgone della __________. AP 1 dichiara non aver voluto impedire l'accesso al cantiere, ma semmai di essersi fermato sulla strada per carico e scarico di materiale, "operazioni che duravano dai 5/10 minuti" (ibidem, nonché verbale di polizia 16 settembre 2010 allegato ad AI 15 dell'inc. DA 5016/2010).

L'autista della ditta __________ ha dichiarato che dopo una prima risposta negativa alla sua richiesta di spostare il veicolo, da parte di un uomo ("presumo il detentore del veicolo"), e prima dell'intervento della polizia, chiamata dal suo datore di lavoro, il furgone è stato spostato. L'autista stima in 15-20 minuti la durata dell'ostruzione. L'autista della ditta __________ stima anch'egli il fermo in 15-20 minuti, dichiarando di aver poi dovuto lasciare la zona senza poter eseguire il carico dell'automezzo. Infine, l'autista della ditta __________ è riuscito "senza eccessivi problemi" ad accedere al cantiere, nonostante la presenza di un'automobile mal parcheggiata all'imbocco della strada, trovandosi però in seguito, al momento di ripartire con il carico, la strada ostruita da un autofurgone bianco. AP 1, che era sul posto, gli diceva che con un autocarro a tre assi non poteva passare. L'autista ha stimato la durata del blocco, e quindi l'interruzione del suo lavoro, in circa 1 ora e mezzo. Pure in questi casi è stato richiesto l'intervento della polizia. Al suo arrivo, AP 1 aveva però già provveduto a spostare il furgone (verbali di polizia allegati all'AI 15 dell'inc. DA 5016/2010).

Per la durata dell'ostruzione e degli inconvenienti creati, gli atti del 25 e 26 agosto 2010 possono, invero, connotarsi come comportamenti coattivi. Alla base del comportamento dell'imputato vi era comunque sempre la tutela della strada dal passaggio di autocarri che superavano il limite massimo di 25 tonnellate fissato nel decreto pretorile del 29 aprile 2010. Tale provvedimento giudiziario non tutelava però l'imputato, che non era messo al riparo dal rischio di danneggiamento della sua strada, causato dal transito di autocarri con peso superiore a 25 tonnellate, poiché privo della comminatoria dell'esecuzione effettiva, decretata solo più tardi, il 14 settembre 2010 (doc. 1 allegato a doc. TPC 29). La situazione non è quindi diversa da quella presentatasi il 1. aprile 2010. Va soggiunto che, non disponendo di vie giudiziarie per ottenere tutela immediata del suo bene (strada), a fronte di un pericolo imminente, AP 1 ben poteva trovare giustificazione del suo agire anche nelle norme sulla protezione del possesso, difendendosi, all'occorrenza con la forza, dall'illecita turbativa del suo possesso, come previsto dall'art. 926 cpv.1 e 2 CC, posto come ogni turbativa del possesso del legittimo possessore è di principio illecita (Ernst, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Basilea 2011, n. 9, 19, 27 e 28 CC). Sicché anche in questo caso AP 1 ha agito in una situazione di stato di necessità esimente (art. 17 CP), che comporta il suo proscioglimento.

31 agosto 2010

L’imputato ha reso difficoltoso – e non impedito – il passaggio di automezzi della ditta __________, parcheggiando il proprio veicolo (“posteggio provocatorio”) arretrato di almeno un metro e mezzo dal muro, in modo da limitare, anche se non precludendo, il transito degli autocarri (AI 7 dell'inc. DA 5016/2010).

Questa Corte ritiene che il comportamento appena descritto, preso a sé stante e per l'intensità della pressione coattiva rispettivamente il grado dell’intralcio alla libertà di agire delle persone coinvolte, si situa ai limiti della soglia, senza tuttavia raggiungerla, della realizzazione oggettiva del reato di coazione. Anche qui si impone, pertanto, il proscioglimento.

7 settembre 2010

Per l’aver ostacolato, per circa 10 minuti, ponendosi con la moglie al centro della strada, il passaggio di un autocarro della ditta __________ (AI 15 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 4-5), vale il discorso fatto per l’episodio precedente.

8 settembre 2010

Lo stesso discorso si impone per questo episodio, che ha visto ulteriormente AP 1 parcheggiare la propria vettura in modo da intralciare - e non impedire - il transito di autocarri da e per il cantiere.

La documentazione fotografica che ritrae la vettura Golf di AP 1 non è peraltro di alcun supporto alla tesi accusatoria (AI 13 dell'inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 6).

10 settembre 2010

Come rilevato dalla prima Corte, l’aver bloccato l’accesso al cantiere con un’automobile (AI 16 dell’inc. DA 5016/2010 e AI 48, pag. 7) è già stato oggetto del decreto di non luogo a procedere 8146/2010 del 16 novembre 2010, con conseguenza di proscioglimento in prima istanza, da confermare anche in questa sede. I fatti del 10 settembre 2010 sono comunque d'interesse, nonostante il decreto di non luogo a procedere, poiché fanno stato di un controllo, ordinato dalla polizia, di un autocarro betoniera della ditta __________, risultato pesare 27200 kg. Ciò che, se da una parte ha comportato per l'autista del veicolo pesante una multa di fr. 250.– ("sovraccarico costatato per la circolazione su strade pubbliche"), dall'altra parte conferma che, almeno per questo caso (che però è anche l'unico controllato), i timori espressi dall'imputato circa il peso effettivo degli autocarri in transito sulla sua strada erano fondati.

13 settembre 2010

AP 1 avrebbe nuovamente ostacolato, per circa un quarto d'ora, l’accesso lasciando la propria automobile Golf in posizione di disturbo (AI 16 dell’inc. DA 5016/2010; verbale confronto 17 febbraio 2012, AI 48, pag. 9). L'imputato e sua moglie hanno sostenuto che il passaggio degli autocarri era possibile e dal rapporto di polizia non risulta che non lo fosse. Vale anche qui, dunque, quando detto per gli episodi del 31 agosto 2010, del 7 settembre 2010 e dell’8 settembre 2010. Da che, il proscioglimento.

  1. Per quanto precede AP 1 va prosciolto da tutti i capi d'imputazione di ripetuta coazione indicati al punto 2.1 dell'atto d'accusa.

Punto 2.2 dell’atto d’accusa ("reiterato uso abusivo delle istanze di giustizia civile e amministrativa")

  1. Le procedure ritenute nell’imputazione sono quelle enumerate sopra, al considerando 9. Effettivamente non si può dire che l’imputato sia stato inattivo davanti alle istanze civili e amministrative. Sull’arco di poco meno di due anni (2 aprile 2010/15 febbraio
  1. AP 1 ha inoltrato:
  • 4 istanze in Pretura (2 di provvedimenti cautelari e 2 di

emanazione di decreto esecutivo);

  • 4 istanze al Municipio di __________ (1 intesa all’accertamento

della decadenza della licenza edilizia e 3 domande di

interruzione lavori);

  • 6 istanze/ricorsi al Consiglio di Stato (1 ricorso contro il

rinnovo della licenza edilizia a PC 1, 1 domanda di

interpretazione, 3 richieste di misure provvisionali, 1 ricorso);

  • 3 ricorsi al TRAM contro altrettante decisioni del Consiglio di

Stato; complessivamente, quindi, 17 interventi.

a) A questi atti l’accusa aggiunge anche la notifica il 13 settembre 2012 di un precetto esecutivo per fr. 1'690'000.–, in seguito ritirato. Partendo da quest’ultimo atto, va ricordato che, in ragione della sua natura di strumento legale per l’esecuzione per debiti, un precetto esecutivo abusivo può essere sanzionato soltanto con l’annullamento dell’esecuzione (STF 5A_508/2014 del 19 settembre 2014).

È vero che la coazione può perfezionarsi anche facendo uso di un mezzo lecito, purché lo scopo perseguito sia illecito (sopra, consid. 15; Corboz, op. cit, ad art. 181 CP, n. 21 e 23). Nel caso di specie, tuttavia, non v’è motivo di ravvisare coazione nel citato atto esecutivo, giacché nella fase che ha preceduto l’esecuzione AP 1 non ha mai fatto mistero di ritenersi danneggiato e quindi creditore di PC 1, in diritto di essere indennizzato per la mancata - a suo sentire promessa -assegnazione dei lavori alla sua ditta (sopra, consid. 6). Ancora al dibattimento di primo grado egli ha ribadito di ritenersi creditore di PC 1 per almeno fr. 300'000.–, “a seguito della sua promessa di assegnarmi i lavori di costruzione del complesso” (verbale dibattimento di primo grado, pag. 3). E lo stesso ha fatto al dibattimento d’appello. Va soggiunto, poi, che il precetto esecutivo in rassegna era stato preceduto, nell’agosto 2011, da due precetti esecutivi fatti spiccare da PC 1 nei confronti dell’imputato e della __________, ognuno di fr. 284'558.–, per titolo di danni al cantiere (sopra, consid. 6). In prima battuta, ad attivarsi nelle vie esecutive non è stato dunque l’imputato bensì l’accusatore privato. Da ultimo, non è comprovato il rapporto di causalità tra il precetto esecutivo incriminato e lo scopo, che l’accusa individua nell’obbligare PC 1 a tollerare la progressiva interruzione dei lavori di costruzione (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 35). Da qui il proscioglimento.

b) Quanto ai ricordati atti giudiziari e amministrativi, la Corte concorda appieno con le argomentazioni della prima Corte, laddove ritiene che l’imputato ha semplicemente fatto uso di possibilità giudiziarie messegli a disposizione dal nostro ordinamento giuridico e che, oltretutto, alcune di queste procedure gli sono state favorevoli e quindi sono state intentate a giusta ragione e non abusivamente (sentenza impugnata, pag. 19, consid. 8).

c) Nella sua qualità di proprietario di una strada – in possesso di una perizia che prospettava danni al manufatto in caso di transito di autoveicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate – l’imputato non è incorso in alcun abuso inoltrando, dopo il transito del primo autocarro (__________), una richiesta cautelare in Pretura, intesa a vietare il passaggio di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. A fronte, poi, delle due decisioni pretorili (29 aprile e 28 luglio 2010) che limitavano il transito a 25 tonnellate, egli ne ha chiesto, sempre in Pretura, il decreto esecutivo. La domanda ha dovuto essere introdotta in due battute, la prima essendo stata ritenuta prematura, non contenendo, le due citate decisioni, la comminatoria dell’esecuzione effettiva (doc. 1 allegato a doc. TPC 29). Da osservare che la battaglia legale messa in atto da AP 1 (ma lo stesso dicasi per i paralleli atti ostruzionistici già ricordati sopra) poggiava sul suo convincimento che gli autocarri che transitavano sulla sua strada superassero il peso di 25 tonnellate. Ciò che in effetti è stato constatato in seguito anche dal Pretore del Distretto di Lugano, come attestato nel suo decreto esecutivo del 31 dicembre 2010 (doc. 2 allegato a doc. TPC 29). Ne segue che le azioni civili incoate da AP 1 non configurano coazione.

d) Identiche considerazioni devono valere per le istanze amministrative, attinenti essenzialmente a questioni edilizie (scadenza/rinnovo/validità della licenza edilizia, opposizioni a varianti, interpretazione di decisioni, ricorsi al CdS e a TRAM). Sono vie legali che la legge mette a disposizione del cittadino, a maggior ragione, come in concreto, di un confinante. La Corte ritiene che AP 1 non ne abbia fatto abuso, tantomeno a fini coercitivi. Intanto da queste procedure egli ne è uscito anche parzialmente vincente. Inoltre, non si può desumere un carattere abusivo dalla somma di una serie di date in cui è stata adita un’istanza, facendovi rientrare anche quelle relative ai vari gradi di giudizio che toccano la stessa procedura. Da che, le procedure amministrative incoate da AP 1 sono da ritenere in numero ben più ridotto di quello indicato dall’accusa, comunque non sufficiente per ritenersi abusivo, tantomeno da concorrere a un’ipotesi di comportamento coattivo, pensando, ad esempio che PC 1 ha adito la Pretura con un numero di istanze pari a quelle dell’imputato.

  1. Ciò detto, AP 1 va prosciolto anche dall’accusa di ripetuta coazione per entrambe le ipotesi formulate nell’atto d’accusa, ai punti 2.1 e 2.2.

Oneri processuali

  1. L'appello principale vede AP 1 vincente su tutta la linea, mentre che il procuratore pubblico si vede respinte le domande dell'appello incidentale.

Le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50, così come quelle del procedimento d'appello seguono la soccombenza e andranno poste, di conseguenza, integralmente a carico dello Stato.

Indennità

  1. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.– per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.– per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.– per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.– al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013, consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3).

Infine, accanto alle spese per la difesa di fiducia, la persona prosciolta può chiedere il risarcimento dei costi assunti per eventuali perizie di parte, nella misura in cui siano state rilevanti al fine del giudizio (Griesser, op. cit., n. 2 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., pag. 794, n. 5).

  1. A questo titolo AP 1 chiede la rifusione di:

fr. 6'461.65 a copertura della nota professionale dell'avv.


che lo aveva assistito nelle fasi finali della procedura d'istruzione e nella procedura davanti alla prima Corte, sino all'annuncio dell'appello;

fr. 20'340.70 a copertura della nota professionale dello studio __________, per la difesa nel procedimento d'appello;

fr. 1'404.00 per i costi della perizia privata allestita dallo studio d'architettura __________;

fr. 28'206.35 totale, a cui vanno aggiunti gli interessi al 5% dal 28 aprile 2015 (istanza ex art. 429 e segg. CPP prodotta al dibattimento d'appello, doc. dib. 2).

a) Prestazioni dell'avv. __________

La nota del 16 settembre 2014 dell'avv. __________ di complessivi fr. 6'461.65 contempla le prestazioni del legale eseguite dal 2 giugno al 9 settembre 2014 (la difesa ha prodotto anche una seconda dell'avv. __________, relativa al periodo precedente, a partire dal 19 giugno 2012, senza chiederne però la rifusione).

Le prestazioni fatturate sono conformi alle esigenze del mandato, al tempo e agli atti compiuti indicati nella notula. L'onorario di fr. 250.– si situa addirittura al di sotto dei parametri vigenti (per le ripetibili l'art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008 fissa l'onorario a fr. 280.–/ora). Lo stesso discorso vale per le spese, contenute in fr. 88.–. La nota va pertanto coperta interamente, ossia per fr. 6'461.65 (comprensivi dell'IVA).

b) Prestazioni dello studio legale __________

La nota professionale del 28 aprile 2015 prodotta dall'avv. DI 2 si assesta su complessivi fr. 20'340.70, di cui fr. 17'720.– di onorario, fr. 1'114.– di spese (compresi fr. 772.– di fotocopie richieste alla CARP) e fr. 1'506.70 di IVA.

L'onorario è basato su una tariffa oraria di fr. 120.– per la praticante, rispettivamente di fr. 280.– per i due avvocati che si sono occupati del caso. Le ore prestate sono quantificate come segue nella nota: 1:15 per la praticante (fr. 150.–); 18:45 per l'avv. DI 3 (fr. 5'250.–); 44:00 per l'avv. DI 2 (fr. 12'320.–), per un dispendio complessivo di 64 ore, corrispondenti a fr. 17'720.– di onorario.

La tipologia e complessità del caso giustificano senz'altro l'onorario di fr. 280.–/ora indicato nella nota professionale.

La specifica annessa alla nota professionale, pur elencando in modo ordinato le prestazioni, non consente alla Corte di procedere compiutamente ad un raffronto tra le prestazioni fatturate e gli atti. E questo perché, sebbene il mandato fosse limitato al procedimento d'appello, anche le altre fasi processuali hanno interessato, giocoforza, la difesa, sia per lo studio della fattispecie che e la preparazione del processo. Non va dimenticato, tuttavia, che le spese di patrocinio davanti alle autorità precedenti vengono già indennizzate con la copertura della nota professionale dell'avv. __________, per cui occorre evitare il riconoscimento di una doppia rifusione dello stesso danno. Le prestazioni indicate della nota vanno dunque ponderate anche in quest'ottica, attraverso una valutazione autonoma che prescinde necessariamente da un esame preciso e puntuale delle singole posizioni della nota.

Ciò posto, la Corte considera che un dispendio di 13 ore e mezzo per la voce "conferenza cliente" sia eccessivo e vada ridotto a 8 ore, tempistica che già tiene conto delle difficoltà di espressione di AP 1.

Per l'esame degli atti, la redazione dell'appello e dell'istanza probatoria, la corrispondenza, i contatti telefonici e la preparazione dell'arringa, la Corte ritiene congruamente commisurato ad un'ordinata e ragionevole conduzione del mandato, tenuto conto della complessità del caso e delle difficoltà giuridiche, un dispendio complessivo di 34 ore.

Quanto alla partecipazione al dibattimento (durata effettiva 5 ore e 40'), le 8 ore indicate nella nota vanno confermate, tenendo conto della trasferta.

Il dispendio orario esposto nella nota per l'operato degli avv. DI 3 e DI 2 va così riconosciuto in maniera limitata, fissandosi a 50 ore, oltre al breve intervento della praticante.

Nulla da eccepire, infine, sull'importo delle spese, che va confermato in fr. 1'114.–.

L'indennità per il patrocinio dello Studio legale DI 3 ammonta così a:

fr. 14'150.00 onorario fr 150.– (praticante) + 14'000.– (avv. DI 3 e DI 2),

fr. 1'114.00 spese,

fr. 1'221.10 IVA 8%

fr. 16'485.10 totale.

c) Onorario studio d'architettura ____________________

L'appellante postula il versamento di fr. 1'404.- pagato allo studio di architettura __________ di __________, che si era occupato dell'allestimento di un referto tecnico del 22 dicembre 2014 sui benefici derivati ai fondi di proprietà dell'imputato (particelle 715 e 719), rispettivamente a quelli di proprietà di PC 1 (particella __________), dal contratto di permuta immobiliare e di costituzione di servitù di deroga alle distanze legali. Referto, prodotto a questa Corte il 23 dicembre 2014, che concludeva ad un maggior beneficio per il fondo __________ di PC 1 valutato in fr. 385'600.–.

Ora, la Corte non ha ritenuto tale referto necessario ai fini del giudizio, prescindendo da ogni suo utilizzo. Lo stesso difensore non ne aveva chiesta formalmente l'acquisizione agli atti (CARP VIII) e nemmeno ne ha fatto uso al dibattimento, salvo accennarvi di transenna su un tema (beneficio che AP 1 avrebbe tratto dalla costituzione a suo favore della servitù di deroga alle distanze legali) che non era di alcun rilievo ai fini della presente sentenza.

Per le ragioni indicate sopra (consid. 22 ultima frase) un indennizzo per questo titolo non entra in considerazione.

  1. In definitiva, lo Stato sarà chiamato a rifondere a AP 1:

fr. 6'461.65 nota professionale avv. __________

fr. 16'485.10 nota professionale studio DI 3

fr. 22'946.75 totale, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

Sequestri

  1. In assenza di impugnativa il dispositivo n. 6 del giudizio impugnato è cresciuto in giudicato, pertanto va confermato il dissequestro e la restituzione a AP 1 del computer iMac 24" W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17.

Per questi motivi

visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

17, 156 cifra 1, 181, 251 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, per l'indennità, l'art. 429 CPP,

dichiara e pronuncia:

  1. L'appello di AP 1 è accolto.

  2. L'appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.

  3. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il proscioglimento di AP 1 dall'imputazione di falsità in documenti e l’ordine di dissequestro e di restituzione del computer iMac 24" W8904V390TG con cavo d'alimentazione, previa cancellazione dei documenti di cui agli AI 14 e 17, sono passati in giudicato,

3.1 AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di estorsione tentata (punto 1 dell'atto d'accusa) e di ripetuta coazione (punto 2 dell'atto d'accusa);

3.2 l'azione civile di PC 1 è integralmente respinta;

3.3 a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 22'946.75, oltre a interessi al 5% dal 28 aprile 2015.

  1. La tassa e le spese del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 3'461.50 vanno interamente a carico dello Stato.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'000.00

  • altri disborsi fr. 300.00

fr. 1'300.00

sono posti a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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