Incarto n. 17.2014.185+ 17.2015.48+106
Locarno 2 novembre 2015/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 settembre 2014 e confermato con dichiarazione d’appello 17 ottobre 2014 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 settembre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 25 settembre 2014)
e nella procedura d’appello avviata il 13 luglio 2015 da
DI 1
contro la tassazione - datata 9 settembre 2014 ma intimata il 7 luglio 2015 - della sua nota d’onorario da parte della Pretura penale di Bellinzona;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 3969/2013 del 24 settembre 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di entrata e soggiorno illegale per essere entrato illegalmente in Svizzera il 9 giugno 2010 malgrado nei suoi confronti esistesse un divieto d’entrata emanato dal Canton Ticino (recte dall’Ufficio federale della migrazione, in seguito UFM) valido dal 9 ottobre 2009 al 31 dicembre 2099 e per aver soggiornato illegalmente a __________ fino al 16 agosto 2013. Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 900.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 200.-. Il magistrato d’accusa ha inoltre proposto di non revocare il beneficio della liberazione condizionale concesso a AP 1 per la pena di 1 anno 4 mesi e 2 giorni (GPC 22 dicembre 2009), ma di ammonirlo formalmente.
Con decreto d’accusa n. 1402/2014 del 24 marzo 2014, il procuratore pubblico ha nuovamente ritenuto AP 1 autore colpevole di entrata e soggiorno illegale per essere entrato illegalmente in svizzera nel corso del mese di settembre 2013 malgrado il menzionato divieto d’entrata e per aver soggiornato illegalmente a __________, in Via __________, fino al 16 febbraio 2014. Per questo ulteriore reato, il procuratore pubblico ha proposto la condanna del prevenuto alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’350.- (corrispondenti a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 300.-. Anche in questo caso il magistrato ha proposto di non revocare il già menzionato beneficio della liberazione condizionale, ma di ammonirlo formalmente.
Contro entrambi i decreti d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 9 settembre 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei summenzionati DA e, in applicazione della pena, ha condannato il prevenuto alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 2’250.- (corrispondenti a 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-. Per il resto, anche il pretore ha deciso di limitarsi ad ammonire formalmente il condannato. Nonostante durante il dibattimento l’avv. DI 1 abbia prodotto la propria nota d’onorario per tassazione, nella sentenza non è stata determinata la retribuzione del difensore d’ufficio.
C. Avverso il giudizio della pretura penale AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha confermato, il 17 ottobre 2014, con dichiarazione scritta d’appello in cui – oltre ad allegare alcuni documenti (doc. A-H) – ha postulato il suo integrale proscioglimento e la rifusione delle spese legali con protesta di tasse e spese di giustizia. Nella dichiarazione l’appellante ha inoltre chiesto la trattazione dell’appello in procedura scritta.
D. Ottenuto il consenso del procuratore pubblico alla procedura scritta, con decreto 26 novembre 2014, la presidente di questa Corte ha impartito all’insorgente un termine di 20 giorni (poi prorogato fino al 7 gennaio 2015) per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). Nella sua motivazione, presentata il 24 dicembre 2014, egli ha ribadito le richieste formulate nella dichiarazione d’appello.
E. Con scritto 12 gennaio 2015, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della scrivente Corte. Con scritto 27 gennaio 2015, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame e la conferma dell’impugnato giudizio.
F. Con decreto 30 gennaio 2015, il pretore ha proceduto a tassare la nota professionale dell’avv. DI 1 riducendo sia l’onorario che le spese a carico dello Stato.
G. Adita con reclamo 10 febbraio 2015 dall’avv. DI 1, la CRP - con sentenza 1 aprile 2015 - ha dichiarato nullo il menzionato decreto del pretore poiché emanato quando questi, non avendo più la conduzione/direzione del procedimento (art. 328 e 329 cpv. 2 CPP), non aveva più competenza alcuna per decidere (cfr. sentenza inc. CRP 60.2015.53, consid. 2.2, pag. 5). La CRP ha, quindi, rinviato il reclamo a questa Corte che, a sua volta, ha rinviato gli atti alla Pretura penale perché completasse la sentenza con la tassazione della nota d’onorario, spiegando che, nel frattempo, l’appello rimaneva sospeso.
H. Il 7 luglio 2015, il giudice della Pretura penale ha emanato una sentenza completa della tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio, nella quale - in sostanza - riconfermava quanto stabilito nel decreto 30 gennaio 2015.
I. Con scritto 13 luglio 2015, l’avv. DI 1 ha comunicato a questa Corte la sua volontà di impugnare la menzionata decisione – nel merito, in nome del cliente, e in suo nome relativamente alla tassazione della nota d’onorario - riconfermandosi “nei contenuti dell’appello 17 ottobre/24 dicembre 2014 per quanto riguarda il merito, rispettivamente nei contenuti del reclamo 10 febbraio 2015 per quanto concerne la tassazione del difensore d’ufficio”.
L. Con osservazioni 28 luglio 2015, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma di quanto stabilito dalla Pretura penale in merito alla tassazione della nota d’onorario.
Considerando
in diritto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione, Basilea 2014, ad art 10 n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, n.1032 ad § 55, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
Giusta l’art. 115 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri (in seguito LStr) è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque - fra l’altro - viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’art. 5 (lett. a) e soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato (lett. b). L’art. 5 cpv. 1 lett. d LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera non deve essere oggetto di una misura di respingimento.
L’imputato: vita e precedenti penali
il 14 marzo 1995 ad una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi per infrazione e contravvenzione alla LStup, per infrazione alla LDDS nonché per contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
il 3 ottobre 2000 ad una pena detentiva 3 anni per infrazione e contravvenzione alla LStup e
il 19 novembre 2007 ad una pena detentiva 4 anni per infrazione e contravvenzione alla LStup (cfr. AI 2 in inc. MP 2013.7502).
Dal 2010 egli intrattiene una relazione affettiva con la signora __________, con la quale è intenzionato a contrarre matrimonio (cfr. motivazione d’appello, pag. 9; dichiarazione __________ allegata allo scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 all’UFM in inc. MP 2013.7502).
Risultanze delle due inchieste a carico dell’appellante
In data 5 ottobre 2009, a seguito delle menzionate condanne, l’UFM ha emesso nei confronti di AP 1 un divieto d’entrata valido dal 5 ottobre 2009 al 31 dicembre 2099 (cfr. scheda SIMIC Divieto d’entrata allegata all’AI 1 in inc. MP 2013.7502).
Il 16 agosto 2013 l’imputato si è presentato presso gli uffici della Gendarmeria territoriale di Lugano per essere interrogato in merito ad un’infrazione alla LCStr che, secondo gli inquirenti, egli aveva commesso nel Canton Grigioni. In quell’occasione egli ha dichiarato che, nell’ottobre 2009, una volta lasciato il territorio svizzero, si è dapprima recato in Germania ed è poi partito per il Messico, dove ha lavorato per 7 mesi come cuoco in un ristorante. Egli ha, altresì, dichiarato di essere rientrato in Svizzera il 9 giugno 2010 e di avere, da quella data, soggiornato presso la madre a ________ (cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502, pag. 2-3). Al termine dell’interrogatorio il prevenuto è stato invitato a lasciare il territorio svizzero (cfr. verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502, pag. 3).
A seguito di queste risultanze, il Ministero pubblico ha aperto nei confronti di AP 1 un procedimento penale sfociato nel DA n. 3969/2013 del 24 settembre 2013 di cui al consid. A.
In data 23 agosto 2013, AP 1 ha presentato all’UFM un’istanza di riesame della decisione di divieto di entrata in Svizzera, chiedendone la sospensione immediata allo scopo di permettergli “di avere contatti regolari con la propria madre gravemente malata, rispettivamente di poter contrarre matrimonio e costruire una famiglia” (cfr. istanza allegata all’AI 4 in inc. MP 2013.7502, pag. 2-3).
Il 16 febbraio 2014, nell’ambito di un controllo presso il domicilio di __________, la polizia cantonale constatava la presenza di AP 1. Interrogato, l’uomo ha dichiarato di essere andato a vivere presso la madre poiché ella “soffre di demenza senile e io sono l’unico che può aiutarla. Inoltre in Germania non ho nessun parente e non saprei dove andare” (cfr. suo verbale 16 febbraio 2014 allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2). Egli veniva, quindi, accompagnato presso il valico doganale di Gandria e fatto uscire dal territorio svizzero (cfr. Rapporto di polizia, AI 1, in inc. MP 2014.1611).
Visti questi ultimi sviluppi, il Ministero pubblico ha aperto un secondo procedimento nei confronti dell’appellante che è sfociato nel DA n. 1402/2014 del 24 marzo 2014 di cui al consid. A.
Il 19 marzo 2014, l’UFM ha respinto l’istanza di riesame inoltrata da AP 1 il 23 agosto 2013. Tuttavia, “tenuto conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente del tempo trascorso dalle ultime infrazioni (…) e dopo un’accurata ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco”, lo stesso Ufficio ha deciso di limitare il divieto d’entrata al 4 gennaio 2020.
Con decisione 23 aprile 2015, il Tribunale amministrativo federale - determinandosi sul ricorso interposto il 9 maggio 2014 da AP 1 - ha infine riformato la decisione dell’UFM limitando il divieto d’entrata alla data di emanazione del suo giudizio (cfr. doc. XXV in inc. CARP 17.2014.185).
Appello
a. Per quanto riguarda, innanzitutto, le conseguenze in caso di applicazione del citato disposto da parte del giudice, l’appellante, nel suo gravame, richiama la sentenza CARP 17.2011.129 del 21 maggio 2012 in cui è stato stabilito, sulla scorta della dottrina maggioritaria, che, in applicazione dell’art. 8 cpv. 4 CPP, anche i tribunali, e non solo il Ministero pubblico, devono pronunciare l’abbandono del procedimento (cfr. sentenza citata, consid. 7.1.c).
b. L’evocata giurisprudenza è stata superata dalla DTF 139 IV 220, nella quale l’Alta Corte, smentendo l’opinione della dottrina maggioritaria, ha stabilito che, dopo la promozione dell’accusa, il giudice non può decidere, sulla base dell’art. 8 CPP, l’abbandono del procedimento in presenza dell’ipotesi prevista dall’art. 52 CP, dovendo egli invece pronunciarsi sull’accusa e, in caso di colpevolezza, prescindere dalla punizione (cfr. DTF citata, consid. 3.4).
c. Da quanto precede discende che, diversamente dall’opinione ricorsuale, anche qualora fossero realizzati i presupposti applicativi dell’art. 52 CP, questa Corte non potrebbe limitarsi a pronunciare l’abbandono del procedimento, ma dovrebbe comunque prima determinarsi sulla colpevolezza dell’imputato e rinunciare poi, in applicazione dell’art. 52 CP, all’inflizione di una pena. Prima di esaminare l’applicazione al caso concreto del menzionato motivo d’impunità, occorre dunque determinarsi sulle altre censure sollevate da AP 1 e, segnatamente, stabilire se egli deve essere prosciolto in applicazione degli art. 17 e 18 cpv. 2 CP.
15.1. a. Sia l’art. 17 CP (stato di necessità esimente) che l’art. 18 CP (stato di necessità discolpante) presuppongono che l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente se è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno già avuto modo di osservare che essa implica una sussidiarietà assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17, n. 7; STF 6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; STF 6S.529/2006 dell’8 febbraio 2007 consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della sussidiarietà deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (STF 6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1) ritenuto, in ogni caso, che il giudice penale, nel suo esame, deve immedesimarsi nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del pericolo e tenere debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti dalla necessità di agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234 con riferimento alla DTF 75 IV 53).
b. L’art. 17 si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli interessi in gioco. L’atto necessario è lecito se il bene protetto è preponderante rispetto al bene leso. Se il bene protetto e il bene leso sono, invece, d’importanza equivalente o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo stato di necessità è discolpante e può condurre all’attenuazione o all’esenzione della pena (STF 6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1 consid. 2b).
15.2. La censura dell’appellante è votata all’insuccesso. In primo luogo, non risulta che l’entrata in Svizzera dell’appellante sia avvenuta per preservare lo stato di salute della madre o il suo proprio stato psichico. Emerge, infatti, dagli atti che la salute della donna, ancorché precaria già nel 2009 (cfr. certificato medico 21 ottobre 2009 del dr. __________ allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502), si è aggravata solo nel corso del 2012 a causa dell’insorgere di una demenza senile (cfr. Rapporto del Dr. __________, doc. G allegato alla dichiarazione d’appello, pag. 2) e che anche la condizione depressiva dell’insorgente, pure presente da molti anni, si è drasticamente deteriorata solo nel 2013 (cfr. Rapporto del Dr. __________, doc. G allegato alla dichiarazione d’appello, pag. 2). Sia la salute dell’insorgente che quella della madre si sono, dunque, aggravate quando le infrazioni erano già in essere da parecchio tempo. Del resto, lo stesso l’appellante ha dichiarato dinanzi al primo giudice di essere tornato in Svizzera non tanto per i suoi problemi psichici o per prendersi cura della madre, ma piuttosto perché, al rientro dall’esperienza in Messico, “non sapevo bene dove andare” (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Ma anche volendo - per ipotesi - ammettere l’esistenza di un pericolo imminente per la salute dell’insorgente o per quella della madre, l’esistenza di uno stato necessità deve comunque essere negata dal profilo della sussidiarietà. Non va infatti dimenticato che la donna era sotto stretta e continua osservazione da parte dei medici (cfr. al riguardo i numerosi certificati medici in atti allegati all’AI 1 in inc. MP 2013.7502 e al verbale dib. di primo grado) che, in caso di necessità, avrebbero potuto adottare gli accorgimenti necessari per garantirle tutta l’assistenza del caso (ad esempio, attivando i servizi assistenziali preposti, quali l’aiuto domiciliare, o disponendo nei suoi confronti un ricovero presso un’adeguata struttura). Del resto, lo stesso appellante, in occasione del dibattimento in Pretura penale, ha spiegato che, nonostante la sua assenza, la madre, dopo un ricovero in clinica, vive ancora a casa dove viene accudita da personale infermieristico (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Senza voler minimizzare l’importanza che, per persone anziane o ammalate, rappresenta il fatto di poter vivere accanto ai propri cari, non si può qui ritenere che l’unica possibilità per preservare la salute della donna fosse legata alla presenza costante del figlio al suo fianco. Lo stesso discorso vale in relazione allo stato di salute psichico dell’appellante. Anche in questo caso - con tutto il rispetto che si può avere per un caso umanamente delicato - non è infatti possibile ritenere (al di là di quanto indicato dal dott. __________, cfr. doc. G allegato alla dichiarazione d’appello, pag. 2) che l’unica possibilità per preservare la salute psichica dell’imputato fosse quella di vivere in Svizzera. AP 1 ha, infatti, dimostrato di potersela cavare - seppur con tutte le difficoltà del caso - anche all’estero (dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel febbraio 2014 egli vive in Italia presso amici, cfr. suo verbale d’interrogatorio allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 2). Inoltre, come spiegato dal suo patrocinatore al dibattimento in Pretura penale, il fatto di non poter vivere in Svizzera, non ha impedito la continuazione della sua relazione affettiva (iniziata nel 2010) con __________ (cfr. arringa, pag. 2-3), elemento certamente importante per la sua stabilità psico-emotiva. Sempre dal profilo della sussidiarietà, aggiungasi che, come a ragione osservato anche dal primo giudice, ben avrebbe dovuto l’imputato, prima di entrare illegalmente in Svizzera, richiedere un salvacondotto alle autorità. La circostanza secondo cui l’UFM avrebbe comunque “concesso unicamente dei sporadici permessi giornalieri” rimane infatti una semplice affermazione di parte che, non esclude, l’adozione da parte dello stesso ufficio di soluzioni più favorevoli all’imputato (e alla madre) che meglio tenessero conto delle specificità del caso concreto.
Non chiara e insufficientemente motivata è, invece, l’argomentazione relativa alla dignità umana per la cui preservazione AP 1 sarebbe entrato in Svizzera. Questa Corte può, pertanto, esimersi dal prendere posizione al riguardo e limitarsi a ricordare che, per la dottrina, essa è messa in discussione da situazioni ben più gravi di quella qui in esame (cfr. Seelman, in op. cit., ad art. 17 n. 12).
Commisurazione della pena
17.1. Al riguardo l’appellante sostiene che, in concreto, l’applicazione del citato disposto si giustifica considerata la lieve entità della sua colpa. In primo luogo - spiega l’insorgente - egli ha agito per “motivi importanti ed onorevoli”, segnatamente per occuparsi della madre affetta da demenza senile, patologia che la rende “del tutto dipendente dall’assistenza di persone che le possono stare costantemente vicine”. Secondariamente - rileva ancora AP 1 - la sua colpa è mitigata dal fatto che egli è nato e cresciuto in Svizzera e che non ha nessun legame con la Germania, paese del quale nemmeno conosce la lingua, per cui egli deve forzatamente essere assimilato ad un cittadino svizzero. A mente dell’insorgente concorre, infine, ad attenuare la sua colpa il corretto atteggiamento processuale da lui tenuto in occasione dell’istruttoria e del dibattimento, peraltro riconosciuto anche dal primo giudice. Infine, l’appellante sostiene che anche le conseguenze del fatto sono di lieve entità, ritenuto come egli potrà, a breve, soggiornare nuovamente nel suo paese natale (cfr. motivazione d’appello, pag. 11-12).
17.2. a. La norma di cui all’art. 52 CP concerne comportamenti relativamente irrilevanti che non meritano la severità e la durezza della pena comminata (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, pag. 80; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.2).
Tale disposto trova applicazione quando, sebbene le condizioni di punibilità di un determinato comportamento siano di per sé adempiute, l’interesse a punire è sin dall’inizio assente o viene successivamente meno per ragioni fattuali o giuridiche (DTF 135 IV 130 consid. 5.4).
Presupposti per l’esenzione dalla pena ai sensi dell’art. 52 CP sono l’esiguità della colpa e delle conseguenze del fatto. Tali due condizioni devono essere adempiute cumulativamente (Messaggio, pag. 1748; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2013, 3a edizione, ad art. 52, n. 19, pag. 1078; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 52, n. 1, pag. 311; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 52, n. 1, pag. 122; Killias/Kurth, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 52, n. 2, pag. 529).
b. L’intenzione del legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra, infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva. Anche di fronte a un
reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e, meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve, pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.3; Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 20-22, pag. 1078-1079; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 312; cfr. anche Messaggio, pag. 1748-1749).
c. La gravità della colpa del reo si apprezza in base ai criteri di commisurazione della pena previsti dall’art. 47 CP. In tale valutazione non rientrano soltanto i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore (Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento dopo i fatti. Possono altresì essere prese in considerazione la violazione del principio di celerità e circostanze attenuanti indipendenti dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2 e 5.4; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 1077; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 52, n. 2a, pag. 312).
Le “conseguenze del fatto” non comprendono soltanto il risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati dal suo comportamento. Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve entità. Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti che giocano a favore dell’accusato (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2; STF 6B_94/2010 del 23 aprile 2010, consid. 3.3; cfr. anche Riklin, in op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 1077-1078).
d. Già precedentemente all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale, il legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o particolarmente lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art. 251 cifra 2 CP, 100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup). La giurisprudenza ha sempre rinunciato ad una sanzione soltanto quando una pena, per quanto mite, appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF 124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV 126 consid. 2c; 106 IV 75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4.3). Questa giurisprudenza può essere considerata come linea guida per l’applicazione dell’art. 52 CP (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.4 e dottrina ivi citata).
17.3. In concreto, questa Corte ritiene innanzitutto che la colpa di AP 1 - da leggere, come visto, anche in funzione dei fattori legati all’autore - debba essere considerata di lieve entità ai sensi dell’art. 52 CP. Se è infatti vero che, dal profilo oggettivo, la sua colpa non appare propriamente trascurabile (egli, nonostante il divieto d’entrata in Svizzera, ha soggiornato presso la madre a ________, praticamente ininterrottamente, dal 9 giugno 2010 al 16 febbraio 2014), è altrettanto vero che, esaminata dal profilo soggettivo, la questione appare sotto una luce ben diversa. Egli - entrando e soggiornando in Svizzera - non ha fatto altro che trattenersi nel paese in cui è nato e ha sempre vissuto, ha frequentato le scuole, ha svolto l’apprendistato e dove ha gli unici legami famigliari ed affettivi. Emblematico al riguardo è il fatto che al pretore che gli chiedeva perché, tra il 2010 e il 2014, avesse sempre vissuto in Svizzera, egli ha risposto “non sapevo bene dove andare” (cfr. suo verbale d’interrogatorio allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1). Pure emblematico è il fatto che egli non conosce il tedesco (ovvero la lingua ufficiale della nazione di cui è cittadino), ma parla il dialetto ticinese (cfr. scritto 23 agosto 2013 dell’avv. DI 1 al Dipartimento federale di giustizia polizia, allegato all’AI 1 in inc. MP 2014.1611, pag. 2). Va poi aggiunto che la lunga permanenza di AP 1 a __________ si spiega anche con la sua volontà di accudire la madre affetta da diverse patologie, fra cui, dal 2012, da una demenza senile per la quale s’impone la costante presenza di qualcuno al suo fianco per accudirla e supervisionare le terapie necessarie (cfr. certificato medico 11 luglio 2014 del Dr. __________, allegato al verbale dib. di primo grado). A mitigare la colpa dell’insorgente - ai sensi dell’art. 52 CP - concorrono anche i fattori legati all’autore e, in particolare, la circostanza secondo cui, dopo le diverse carcerazioni subite, l’appellante ha concluso con successo un percorso di disintossicazione (cfr. certificato medico 2 ottobre 2013 del dott. __________ e referto dei Servizi diagnostici Synlab, allegati al verbale dib. di primo grado) ciò che fa ben sperare per un suo definitivo affrancamento dal mondo dell’illegalità e per un suo reinserimento nel mondo del lavoro. Non va, infine, dimenticato che egli ha sempre fornito piena collaborazione agli inquirenti durante le due inchieste penali sfociate nei DA qui in esame.
Anche le conseguenze del fatto sono, in concreto, certamente di lieve entità. Non risulta, infatti, che la presenza dell’appellante in Svizzera abbia causato problemi di sorta: egli non ha lavorato abusivamente (cfr. suo verbale 16 agosto 2013 allegato all’AI 1 in inc. MP 2013.7502, pag. 1) e si è sostanzialmente dedicato alle cure della madre malata. A ben vedere, così facendo, egli ha addirittura sgravato lo Stato dalle sue incombenze, ritenuto che, dopo la sua espulsione dalla Svizzera nel 2014, la madre è stata dapprima ricoverata in una clinica e poi accudita a domicilio da personale infermieristico (cfr. suo verbale d’interrogatorio allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Visto quanto precede, la scrivente Corte ritiene che il comportamento di AP 1 - ancorché costitutivo del reato di entrata e soggiorno illegale - sia trascurabile rispetto ad altri atti che potrebbero ricadere sotto l’art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr e che, pertanto, non sussiste in concreto un’esigenza punitiva. Ne discende che, in applicazione dell’art. 52 CP, la scrivente Corte prescinde dall’inflizione di una pena.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento dinanzi la Pretura penale
A titolo preliminare si osserva che se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo risulta ricevibile in ordine, tutte le censure relative all’indennizzo (anche quelle sollevate dal difensore d’ufficio) vanno risolte nella procedura d’appello (DTF 140 IV 213, consid. 1.4; 139 IV 199, consid. 5.6; sentenze CRP 60.2015.53 del 1° aprile 2015, consid. 3.3; 60.2014.418 del 7 aprile 2015, consid. 1.3). Ritenuto come AP 1 abbia interposto appello avverso il suo giudizio di condanna, questa Corte è competente anche per dirimere le censure del difensore d’ufficio sulla tassazione della sua nota d’onorario da parte del primo giudice.
Con la sua nota d’onorario del 9 settembre 2014, l’avv. DI 1 - difensore d’ufficio di AP 1 (cfr. decreti del Presidente della Pretura penale, doc. 13 in inc. Pretura penale n. 81.2014.420 e doc. 6 in inc. Pretura penale 81.2014.215) - aveva chiesto, per il procedimento di primo grado, la rifusione di complessivi fr. 7'924,55.
Col giudizio impugnato, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto le prestazioni contenute nella nota d’onorario per complessivi fr. 3'690.- e, meglio, fr. 3'300.- d’onorario (corrispondente ad un dispendio orario di 18 ore e 20 min.) e fr. 390.- di spese. Il pretore ha, inoltre, specificato che l’IVA non può essere corrisposta, essendo AP 1 residente all’estero (cfr. sentenza impugnata, consid. 9, pag. 9).
Nel suo reclamo 1° febbraio 2015 (originariamente inoltrato alla CRP, ma le cui argomentazioni e conclusioni sono state riproposte in questa sede), rettificato il 5 ottobre 2015, l’avv. DI 1 - dopo aver censurato le decurtazioni operate dal pretore - chiede la rifusione di complessivi fr. 7'764,55 comprensivi di onorario, spese e IVA.
a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
f. Giusta l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2). Giusta l’art. 7 Regolamento Tpu, è tuttavia possibile derogare dalla tariffa indicata nel caso di una manifesta sproporzione con le spese effettivamente sopportate o qualora le particolarità del caso lo giustifichino.
a. Si rileva in primo luogo che, contrariamente all’opinione dell’appellante, a ragione il pretore ha tenuto in considerazione unicamente le prestazioni a far tempo dal 3 ottobre 2013, ritenuto che proprio in quella data è stata presentata l’istanza per l’ottenimento della difesa d’ufficio (cfr. AI 4 in inc. MP 2013.7502).
b. Per quanto concerne l’allestimento dell’opposizione al DA del 3 ottobre 2013, questa Corte riconosce invece il dispendio di 40 min. esposto nella nota d’onorario - anziché i 30 min. ammessi dal pretore - ritenuto che con l’atto in questione (di 2 pag.) il difensore d’ufficio non si è limitato ad impugnare il DA, ma ha pure fornito al Ministero pubblico una serie di informazioni inerenti il prevenuto (allegando documentazione varia) e ha inoltre formalizzato la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (cfr. AI 4 in inc. MP 2013.7502).
c. Il pretore ha, poi, spiegato di non riconoscere le prestazioni per i colloqui e le mails con il dr. __________, il dr. __________ e il prof. __________.
L’avv. DI 1 ha, al riguardo, spiegato di avere contattato i due medici al fine di raggiungere il prof. __________ cui ha commissionato l’allestimento di un referto sulle condizioni psico-fisiche dell’imputato (cfr. reclamo, pto. 9.3).
Questa Corte, considerato che il rapporto è stato effettivamente utile per definire alcuni aspetti della fattispecie in esame (cfr. in part. il consid. 15.2), ritiene di poter ammettere anche i dispendi orari - peraltro piuttosto modesti (28 min. di chiamate e 1 ora e 39 min. di redazione/lettura mails) - relativi ai contatti con le persone che ne hanno permesso l’allestimento.
d. Per quanto concerne i colloqui con il cliente, il pretore ha spiegato di non riconoscere quelli del 23 ottobre (20 min.), del 25 ottobre (20 min.), del 5 novembre 2013 (15. min.) nonché quello del 9 settembre, giorno del dibattimento (45 min.). Quanto al colloquio del 3 settembre 2014 per la preparazione del processo, il pretore ha spiegato di riconoscere solo 60 dei 105 min. fatturati. L’appellante sostiene che i colloqui di ottobre/novembre 2013 devono essere indennizzati trattandosi di “comunicazioni inerenti ad atti ricevuti, comunque di breve durata” (cfr. reclamo, pto. 9.4). Egli rileva, inoltre, che i colloqui del 3 e del 9 settembre erano necessari per la preparazione del processo, rispettivamente per puntualizzare la linea difensiva (cfr. reclamo, pto. 9.7).
La scrivente Corte ritiene giustificati i dispendi per i colloqui di ottobre/novembre 2013 per complessivi 55 min., vista la necessità di discutere con il cliente alcuni atti puntuali. Quanto alla preparazione del dibattimento, questa Corte riconosce complessivamente 1 ora di colloquio (invece delle 2 ore e 30 min. esposti), tempo necessario e sicuramente sufficiente per fare il punto della situazione ed approntare una strategia difensiva.
e. Il pretore ha, poi, ancora spiegato come non possono essere ammesse tutte le prestazioni relative al reclamo alla CRP del 14 novembre 2013 inerente la mancata nomina del difensore d’ufficio, in quanto l’avv. DI 1, per quel procedimento, ha già beneficiato di fr. 500.- di ripetibili.
Sulla questione, il difensore d’ufficio ha spiegato di concordare con la Pretura penale nel senso che “da detta posizione devono essere dedotte le ripetibili assegnate con decisione 31 marzo 2014, ossia fr. 500.-” (cfr. reclamo, pto. 9.5).
La scrivente Corte ritiene che le 8 ore esposte dall’avv. DI 1 per il procedimento presso la CRP nel quale egli ha contestato la mancata concessione, da parte del pretore, di un difensore d’ufficio a AP 1 (ricerche giuridiche, allestimento dell’istanza e della replica, contatti con cliente e tribunale, lettura della decisione) sono interamente giustificate e, pertanto, da indennizzare previa deduzione dei fr. 500.- di ripetibili - termine con cui, notoriamente, viene indicata, nella prassi ticinese, soltanto una partecipazione ai costi di patrocinio - già riconosciuti dalla CRP.
f. Il pretore ha, poi, ridotto il dispendio orario relativo all’allestimento della lettera 9 maggio 2014 al MP (da 10 a 5 min.), 22 maggio 2014 alla Pretura penale (da 10 a 5 min.), 9 luglio 2014 alla Pretura penale (da 20 a 15 min.) nonché per l’esame del 4 luglio 2014 della lettera del MP alla Pretura penale (da 7 a 2 min.). Il reclamante si oppone a dette decurtazioni (cfr. reclamo, pto. 9.6).
Questa Corte, dopo esame degli atti in questione, ritiene giustificato un tempo di 5 min. per la redazione delle lettere 9 e 22 maggio 2014 (trattasi di due brevi comunicazioni di poche righe), di 20 min. per lo scritto 9 luglio 2014 (trattasi di uno scritto di 1 pag. in cui vengono discussi alcune problematiche in vista del dibattimento) e di 5 min. per l’esame dello scritto del MP alla Pretura penale.
g. Il primo giudice ha, ancora, ritenuto non indennizzabile il dispendio orario di 10 min. per la lettera al Dipartimento delle finanze del 22 maggio 2014.
Ritenuto che, con il suo reclamo, l’avv. DI 1 non ha saputo giustificare l’allestimento dello scritto (del quale, peraltro, non v’è traccia in atti), la scrivente Corte conferma su questo punto la decisione pretorile.
h. Per quanto attiene, infine, il dispendio orario per la partecipazione al dibattimento, il primo giudice ha ritenuto giustificate solo 2 delle 2 ore e 30 min. esposte nella nota d’onorario.
Nel suo reclamo l’avv. DI 1 ha spiegato che:
“ la Pretura penale ha convocato le parti per il dibattimento previsto il 9 settembre 2014 alle ore 14’30. Per ritardi della Pretura l’udienza ha avuto luogo alle 14’37 ed è durata approssimativamente 2 ore. A ciò si deve aggiungere il tempo per la discussione con il cliente che ha fatto seguito alla lettura della sentenza con le delucidazioni del caso” (cfr. reclamo, pto. 9.8).
Visto le spiegazioni addotte dall’appellante – compatibili con quanto emerge dal verbale del dibattimento – questa Corte ritiene giustificati sia le 2 ore e 5 min. esposti per la partecipazione al dibattimento, sia gli ulteriori 25 min. per la discussione finale con il cliente.
i. Visto quanto precede si giustifica riconoscere al difensore d’ufficio a titolo d’onorario complessivi fr. 6'120.- (corrispondenti a 34 ore di lavoro a fr. 180.-/ora) dai quali devono essere dedotti i fr. 500.- di ripetibili già versati dallo Stato.
l. Per quanto concerne le spese, il pretore, in applicazione del art. 6 del Regolamento Tpu, ha riconosciuto un importo forfettario di fr. 330.- (corrispondente al 10 % dell’onorario) oltre a fr. 60.- esposti per le trasferte, per complessivi fr. 390.-.
L’avv. DI 1 chiede che gli siano corrisposte le spese esposte nella nota d’onorario (cfr. reclamo, pag. 12).
In concreto questa Corte - anziché applicare il tariffario di cui al Regolamento Tpu - ritiene giustificato ammettere le spese esposte nella nota d’onorario per complessivi fr. 777.-. Devono in particolare essere ridotte:
le spese per formazione ed archiviazione incarto da fr. 60.- a fr. 50.- (cfr. sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2011.22 del 18 maggio 2011, consid. 3.3; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3);
le spese per fotocopie dai complessivi fr. 516.- esposti (corrispondenti a 258 fotocopie) a fr. 300.- (corrispondenti a 150 fotocopie) ritenuto oltretutto che vengono riconosciuti fr. 296.- relativi a fotocopie ammesse nella procedura d’appello (cfr. nota d’onorario, doc. I in inc. CARP 17.2015.48);
le spese esposte per l’invio e la ricezione di e-mails (fatturate parzialmente in modo errato, tenuto conto delle tariffe applicabili di fr. 2.- per e-mail, cfr. sentenza CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013, consid. 6a; CRP 60.2005.209, consid. 2.6) da complessivi fr. 42.- a fr. 22.-.
m. Diversamente da quanto ritenuto dal pretore, l’IVA deve essere corrisposta nonostante AP 1 sia residente all’estero (cfr. STF 6B_498/2014 del 9 settembre 2015, consid. 4). L’IVA assomma a fr. 511,80.
n. In esito, lo Stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 6'908,80.- per le prestazioni fornite dinanzi la Pretura penale. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
Tassazione della nota d’onorario relativa al procedimento d’appello
a. Del tempo complessivo esposto di 23 ore e 41 min. appaiono adeguate 21 ore e 41 min. (arrotondati a 21 ore e 40 min.) con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’900.-.
Non vengono approvate le 2 ore esposte per l’allestimento della motivazione scritta della dichiarazione d’appello, ritenuto che tale allegato risulta del tutto identico, sia nella formulazione che nei contenuti, alla dichiarazione d’appello, per la quale sono state esposte 12 ore di lavoro.
b. Le spese esposte per complessivi fr. 604.- sono approvate per fr. 544.-, non giustificandosi l’importo di fr. 60.- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto, già fatturato nella nota d’onorario relativo al procedimento di primo grado.
c. Anche in questo caso, l’IVA deve essere corrisposta per complessivi fr. 355,50.
d. In esito lo stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 4'799,50 per le prestazioni fornite in sede d’appello. AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue condizioni glielo permetteranno. Ritenuto che l’appello di AP 1 è stato parzialmente accolto, è stabilito che, in caso di ritorno a miglior fortuna, egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto il 50% dell’importo riconosciuto a favore del suo patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a e 5 CPP).
Tassa di giustizia e spese
b. Gli oneri processuali dell’appello di AP 1 sono posti in ragione di 1/2 a carico dell’appellante (e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, anticipati dallo Stato) e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
c. Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della nota professionale 9 settembre 2014 sono posti a suo carico per 1/10 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà al patrocinatore d’ufficio fr. 500.- a titolo di indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, CPP, 17, 18, 52 CP 5 cpv. 1 lett. d, 115 cpv. 1 lett. a e b LStr, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
Si prescinde da una punizione in applicazione dell’art. 52 CP.
Si rinuncia al ripristino dell’esecuzione della rimanenza della pena detentiva inflitta a AP 1 dalla Corte delle assise criminali in data 19 novembre 2007 (rimanenza di 1 anno, 4 mesi e 2 giorni di detenzione) ma l’appellante viene ammonito formalmente.
Gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1 (e, per esso, anticipati dallo Stato), ad eccezione della tassa di giustizia per la motivazione scritta della sentenza, pari a fr. 300.-, che è accollata allo Stato.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti per 1/2 a carico dell’appellante (e, per esso, anticipati dallo Stato) e per il rimanente a carico dello Stato.
II. L’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della sua nota professionale 9 settembre 2014 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
onorario fr. 5'620.00
spese fr. 777.00
IVA fr. 511.80
Totale fr. 6’908.80
e posta a carico dello Stato.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
AP 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta retribuzione di fr. 6'908.80 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
Gli oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti per 1/10 a carico dell’avv. DI 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 500.- a titolo di indennità parziale ex art. 436 cpv. 2 CPP.
III. La nota professionale 2 aprile 2015 relativa al procedimento d’appello dell’avvocato DI 1 è approvata per:
onorario fr. 3'900.00
spese fr. 544.00
IVA fr. 355.50
Totale fr. 4'799.50
e posta a carico dello Stato.
Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo.
Visto il parziale accoglimento del suo appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 50%.
IV. Intimazione a:
V. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.