Incarto n. 17.2014.178

Locarno 28 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 luglio 2014 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata l'8 luglio 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 25 agosto 2014) nei confronti di

IM 1 rappr. dall'DI 2

richiamata la dichiarazione di appello 18 settembre 2014;

osservato che l'impugnativa è stata trattata secondo i canoni della procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP);

viste: - le motivazioni dell'appello, inoltrate il 7 maggio 2015 da AP 1;

  • le osservazioni 1. giugno 2015 di IM 1 alle suddette motivazioni;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'8 luglio 2014, la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di amministrazione infedele aggravata (punto 1.1 del dispositivo) e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (punto 1.2 del dispositivo), prosciogliendolo, invece, dalle imputazioni di ripetuta appropriazione indebita e di cattiva gestione (punto 2 del dispositivo). In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 24 mesi (punto 3.1 del dispositivo), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (punto 4 del dispositivo), nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese procedurali di fr. 537.65 (punto 3.2 del dispositivo). Le spese della difesa d'ufficio di fr. 6'760.– sono state poste a carico dello Stato (punto 6 del dispositivo), con obbligo di rimborso da parte del condannato, al momento in cui le sue condizioni economiche dovessero consentirlo (punto 6.2 del dispositivo). Infine, la prima Corte ha ordinato la confisca "di tutto quanto in sequestro", fatta deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (punto 5 del dispositivo).

B. IM 1 non è insorto contro tale sentenza che è così passata in giudicato, eccezion fatta per i punti 1.2 e 5 del dispositivo, oggetto di impugnativa da parte dell'accusatore privato AP 1.

C. Ai termini del punto 1.2 del dispositivo IM 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.2. bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

per avere

a __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo gennaio 2009-febbraio 2010, nella sua qualità di azionista unico e amministratore unico della __________, diminuito fittiziamente il patrimonio della società, distraendo beni di spettanza della stessa in danno dei suoi creditori, per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di fallimento.

Mentre che il punto 5 del dispositivo recita:

  1. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata

la confisca di tutto quanto in sequestro.

D. Nella dichiarazione di appello e nelle sue motivazioni scritte AP 1 postula, a modifica parziale del punto 1.2 del dispositivo, lo stralcio della parte finale "per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di fallimento".

Quanto al punto 5 del dispositivo, l'appellante ne chiede la modifica, nel senso che sia pronunciato,

in via principale:

È ordinata la confisca dei beni oggetto di sequestro in favore degli

accusatori privati, in particolare di AP 1;

in via subordinata:

I beni oggetto di sequestro sono retrocessi alla __________, e per essa

all'Ufficio fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura di

fallimento, sospesa per mancanza di attivi.

Considerando

in diritto: 1. a) Accusatore privato è il danneggiato, ovvero la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 CPP), che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Se non interviene tramite querela (cpv. 2), tale dichiarazione va fatta a un'autorità di perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, cioè al momento in cui il pubblico ministero emana un decreto d'accusa o notifica alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, comunicando loro se intendere promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento (art. 318 CPP; DTF 141 IV 1 consid. 3.1; Bernasconi e altri, Commentario CPP, n. 16 ad art. 118).

Per l'art. 119 cpv. 1 CPP, la dichiarazione va inoltrata per scritto o fatta oralmente a verbale. Il secondo capoverso della norma dispone che il danneggiato può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale, lett. a) e fare valere in via adesiva le pretese di diritto privato desunte del reato (azione civile, lett. b). La pretesa civile fatta valere con azione adesiva deve, per quanto possibile, essere quantificata, succintamente motivata e indicare i mezzi di prova (art. 123 cpv. 1 CPP).

b) In concreto, AP 1 si è validamente costituita accusatore privato con dichiarazione del 4 ottobre 2011 al Ministero pubblico (AI 71), largamente tempestiva rispetto alla chiusura dell'istruzione, che è stata notificata alle parti il 13 dicembre 2012 (AI 127).

In questa dichiarazione, essa ha brevemente motivato la causa del suo credito vantato nei confronti della __________, fatto valere in via di risarcimento (combinando gli art. 41 e 754 CO e 29 CP), nei confronti di IM 1, che ha quantificato in fr. 69'539.50 oltre accessori, annettendo le relative prove documentarie. Ha infine precisato di partecipare al procedimento "mediante azione civile" (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), posizione lasciata immutata lungo tutto l'arco del procedimento.

c) Giusta l'art. 123 cpv. 2 CPP, la quantificazione e la motivazione dell'azione civile adesiva devono avvenire al più tardi in sede di arringa (art. 123 CPP). In quest'ottica, pur rinunciando a comparire al dibattimento di primo grado, l'11 giugno 2013 AP 1 ha inoltrato al Tribunale penale cantonale una conferma scritta dell'azione adesiva, sui cui contenuti si dirà più avanti (consid. 5).

d) La prima Corte non ha misconosciuto la qualità di accusatore privato della AP 1 (peraltro pacifica per le ragioni appena evocate): le ha trasmesso le comunicazioni di rito e le citazioni e l'ha menzionata come tale nella sentenza, che le ha poi regolarmente notificato.

Quanto alle sue pretese (e a quelle di altri cinque accusatori privati, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ePC 5), la prima Corte ha dapprima stilato una lista di "creditori insinuatisi, esclusi quelli garantiti da pegno o privilegiati nel fallimento della __________, per un ammontare complessivo di fr. 153'513.89" (sentenza impugnata consid. 10, pag. 48), osservando in seguito che "nessuno degli accusatori privati che hanno avanzato pretese in questa sede, si è insinuato nel fallimento di guisa che non fa parte della massa fallimentare liquidata in via sommaria" (sentenza impugnata consid. 11, pag. 49).

Ne ha quindi tratto la seguente conclusione:

Per il reato di bancarotta fraudolenta, si potrebbe probabilmente ammettere la qualità di accusatore privato, leso direttamente nel suo patrimonio dall'agire dell'amministratore, a quei creditori comunque insinuatisi. Nella fattispecie, gli accusatori privati che hanno fatto valere pretese in questa sede non si erano insinuati nel fallimento (non sono quindi vittime del reato di cui all'art. 163 CP che è stato ritenuto solo fino a concorrenza dell'importo globale dei crediti insinuati nel fallimento), di guisa che le loro pretese non possono qui essere oggetto di disamina

(sentenza impugnata, consid 14.4, pag. 61).

Posizione ribadita, in termini oltremodo concisi, in un considerando finale:

17.3 Le pretese degli accusatori privati non sono state ammesse per le ragioni esposte al considerando 14.4 (vedi sopra).

e) La prima Corte ha omesso, però, di darvi riscontro a dispositivo, ove nulla è detto quanto all'esito dell'azione civile di AP 1. I primi giudici non si sono conformati all'art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 4 lett. b CPP, che imponeva loro di indicare a dispositivo, oltre alla decisione di colpevolezza ed alla sanzione, anche il pronunciato sulle conclusioni civili (Macaluso, in: Commentaire romand, n. 20 ad art. 81 CPP). L'omissione non è di poco conto, ancorché nessuno vi abbia eccepito. Questa Corte ritiene, nondimeno, che il considerando 17.3 con richiamo al considerando 14.4 del giudizio impugnato rifletta in modo chiaro ed inequivocabile la decisione della prima Corte di respingere le pretese civili dell'appellante, senza che si renda necessario il rinvio della causa per le relative completazioni a dispositivo.

f) Va ancora osservato che il 20 dicembre 2011 il procuratore pubblico aveva disposto il sequestro, presso la Sezione della logistica ("a tutela di un eventuale risarcimento a favore degli accusatori privati"), dell'importo di fr. 68'000.– di spettanza della __________, quale liquidazione finale per i lavori eseguiti presso il cantiere delle Scuole medie di Morbio Inferiore (AI 92). Il 17 dicembre 2012 egli aveva poi ordinato alla Sezione della logistica di trasferire l'importo in questione sul conto n. __________, rubrica __________, presso __________, __________, intestato al Ministero pubblico (AI 128).

Come visto, la prima Corte ne ha disposto la confisca, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (sentenza impugnata, dispositivo n. 5).

  1. Prima di scendere nella disamina dell'appello, è utile ripercorrere le ultime fasi dell'esistenza della __________, di cui IM 1 era amministratore e azionista unico al momento dei fatti per i quali è stato condannato.

La prima Corte ha così riassunto queste fasi:

In data 14.07.2010 il Pretore del Distretto di Lugano Avv. __________ decreta lo scioglimento della __________, rimasta priva di consiglio di amministrazione, organo di revisione e recapito statutario, ed ordina la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

Il 21.09.2010 l'Ufficio fallimenti di Lugano chiedeva la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo, ordinata dal Pretore in data 24.09.2010, riservata la facoltà ai creditori di chiederne la continuazione anticipandone le spese.

La pubblicazione sul Foglio Ufficiale dell'apertura e della sospensione della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 230 LEF avviene in data 01.10.2010.

In data 11.10.2010 – non avendo nessun creditore anticipato le spese come richiesto nella pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale – il fallimento veniva chiuso per mancanza di attivo

(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 47-48).

Desunta dagli atti dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano (AI 24), e sin qui (sopra) corretta, la cronologia è però incompleta.

Non menziona, infatti, la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Pretore del distretto di Lugano il 10 novembre 2010, con apertura fissata per l'indomani alle ore 10:00, né la radiazione d'ufficio della __________ dal registro di commercio, avvenuta il 26 gennaio 2011 in applicazione dell'art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC della __________ in liquidazione).

Della decisione di fallimento (art. 171 LEF) 10 novembre 2010, si erano avveduti il procuratore pubblico (proposta di atto d'accusa alternativa del 7 luglio 2014, doc. TPC 27 e verbale del primo dibattimento 8 luglio 2014, pag. 3), l'accusatore privato PC 5 (azione adesiva del 26 maggio 2014, doc. TPC 18) e l'appellante (azione adesiva dell'11 giugno 2014, pag. 1, doc. TPC 19). Come visto, la prima Corte non ne ha, invece, fatto menzione in sentenza.

  1. Nel caso di debitori iscritti a registro di commercio, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento (art. 159 -176 LEF) nei confronti delle persone (fisiche o giuridiche) elencate all’art. 39 cpv. 1 LEF, tra cui la società anonima (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF).

Affinché un organo o un membro di un organo di una società anonima sia imputabile – per effetto dell’art. 29 lett. a CP – di bancarotta fraudolenta (art. 163 cpv. 1 CP), deve sussistere un pronunciato di fallimento della società in questione (art. 171 LEF), emesso in procedura ordinaria (art. 159-176 LEF) e dotato di forza di cosa giudicata (DTF 109 Ib 317, consid. 11aa; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., n. 33 ad art. 163 CP; Hagenstein, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a. ed., n. 20 ad art. 163-171bis CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., pag. 340). Trattasi di una cosiddetta condizione oggettiva di punibilità (Stratenwrth/ Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, Berna 2010, pag. 520, n. 10; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 163 CP; Wiprächtiger, in: Diritto penale economico, edito da CFPG, n. 18, pag. 74), in assenza della quale l'infrazione è esclusa (Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 163 CP).

Non vi è punibilità, invece, se il giudice ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento giusta l'art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO, difettando in questo caso l'apertura di un fallimento secondo l'art. 175 LEF (Donatsch, op. cit., pag. 340; Trechsel/Ogg, Praxiskommentar, 2a. ed., n. 11 ad art. 163 CP).

  1. Si è visto come la prima Corte non abbia menzionato in sentenza il fallimento decretato il 10 novembre 2010, ovvero posteriormente alla decisione di sospensione della procedura di liquidazione della __________ per mancanza di attivo (24 settembre
  1. ed alla pubblicazione di tale sospensione (1. ottobre 2010). E nemmeno, nel primo giudizio è affrontata la questione del passaggio in giudicato della pronuncia di fallimento. In questi termini, la sentenza impugnata potrebbe dare adito al dubbio che i primi giudici abbiano inteso – a torto – assimilare gli effetti di punibilità ex art. 163 CP della decisione pretorile di scioglimento e liquidazione della __________, a quelli del fallimento. Sicché si potrebbe porre, in concreto, il quesito dell'impunibilità di IM 1 per il reato di bancarotta fraudolenta. Ipotesi che andrebbe esaminata alla luce dell'art. 404 cpv. 2 CPP, che deroga al principio dispositivo sancito nel primo capoverso della norma, secondo cui il tribunale d'appello esamina la sentenza soltanto riguardo ai punti impugnati, autorizzandolo a "esaminare a favore dell'imputato anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique". La norma va nondimeno applicata in modo restrittivo, mirando a correggere solo decisioni manifestamente errate, sia sul piano dell'applicazione del diritto, materiale e processuale, sia su quello dell'accertamento dei fatti (Schmid, Praxiskommentar, 2a ed., n. 3 ad art. 404 CPP; Kistler Vianin, in: Commentaire romand CPP, n. 4 ad art. 404; Hug/ Scheidegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 6 ad art. 404).

Ciò detto, nel caso di specie l'applicazione dell'art. 404 cpv. 2 CPP non entra, tuttavia, in considerazione, mancando concreti elementi per concludere all'assenza di un pronunciato di fallimento della __________ passato in giudicato (sopra, consid. 3). Se è vero, infatti, che il decreto di fallimento della __________ del 10 novembre 2010 non ha sortito effetti pratici sui destini della società, essendo la radiazione a registro di commercio intervenuta per ragioni estranee ad esso (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC), è altrettanto vero che tale fallimento è stato effettivamente pronunciato, sicché la sentenza impugnata non contempla conclusioni manifestamente errate, suscettibili di correzioni d'ufficio ex art. 404 cpv. 2 CPP.

  1. Sostanziando la sua pretesa, nell'azione adesiva AP 1 aveva rinviato alla documentazione già prodotta il 4 ottobre 2011 (AI 71). Quanto al diritto, si era richiamata all'art. 754 CO che statuisce la responsabilità degli amministratori della società anonima, sia verso la società sia verso i singoli azionisti ed i creditori della stessa, per il danno cagionato mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro incombenti, ma anche, più in generale, all'art. 41 CO. E questo, con riferimento alla posizione ed ai comportamenti di IM 1. Essa aveva, poi, ribadito la sua richiesta di condanna di IM 1 al pagamento di fr. 69'539.50 oltre a interessi al 5% dall'8 gennaio 2010, più fr. 100.– di spese del precetto esecutivo notificato alla __________ il 3 marzo 2010, nonché alla rifusone delle spese legali di fr. 4'521.20.

Chiedeva, da ultimo, la confisca dell'importo in sequestro di "CHF 64'000.– depositato su conti bancari riconducibili a IM 1 (….) e la loro assegnazione all'AP 1 a risarcimento del suo danno" (doc. TPC 19).

  1. Nelle richieste d'appello AP 1 ha abbandonato (senza motivarne le ragioni) ogni pretesa d'indennizzo nei confronti di IM 1, incentrando l'impugnativa esclusivamente sulla modifica dei punti 1.2 e 5 del dispositivo del giudizio impugnato.

Modifica del punto 1.2 del dispositivo

  1. Come già ricordato (sopra, lett. D), nella dichiarazione appello e nelle motivazioni scritte AP 1 postula, a modifica parziale del punto 1.2 del dispositivo, lo stralcio della parte finale "per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di fallimento".

Non vertendo sulla colpevolezza, né sul perseguimento penale, l'impugnativa sarebbe in sé ricevibile nel contesto di una azione adesiva puramente civile, qual è quella di AP 1 (art. 382 cpv. 2 CPP).

La questione della legittimazione va, invece, esaminata più a fondo.

a) Per l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse all'annullamento o alla modifica della stessa.

Nel caso di specie, se la qualità di parte dell'appellante è pacifica (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP), lo è meno, come si vedrà, il suo interesse a ricorrere. Posto come tale interesse attenga alla ricevibilità e non al ben fondato del ricorso (Calame, in: Commentaire romand, n. 3 ad art. 382 CPP), va ricordato che esso deve essere anzitutto giuridico, nel senso che il ricorrente dev'essere personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare. Interesse attuale significa che la lesione espleta ancora effetti al momento della presentazione del gravame (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, 2014, n. 7 ad art. 404; Mini, in: Commentario CPP, n. 5 e 8 ad art. 382 CPP).

b) In concreto, l'appellante sostiene – a ragione – che la prima Corte è in errore, laddove afferma che "il fallimento di __________ è stato liquidato con una procedura sommaria" e che "… gli accusatori privati che hanno fatto valere pretese in questa sede non si erano insinuati nel fallimento (non sono quindi vittime del reato di cui all'art. 163 CP che è stato ritenuto solo fino a concorrenza dell'importo globale dei crediti insinuati nel fallimento)…" (sentenza impugnata, consid. 14.4, pag. 61).

E giustamente vi ravvede una violazione di regole basilari della LEF. Una liquidazione del fallimento di __________ in procedura sommaria (art. 231 LEF), infatti, non vi è mai stata, sussistendo unicamente una decisione pretorile di sospensione per mancanza di attivo (art. 230 LEF) della liquidazione della __________ – precedentemente ordinata dal medesimo giudice in base all'art. 731b cpv. 1 cifra 3 CO – seguita dalla relativa pubblicazione sul Foglio Ufficiale a cura dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano.

Null'altro, ritenuto che la decisione di fallimento del 10 novembre 2010 si pone come evento estemporaneo, senza alcun effetto di diritto esecutivo. Nei fatti, l'Ufficio dei fallimenti non ha compiuto alcun atto rientrante nelle incombenze specifiche della procedura di liquidazione in via sommaria (art. 231 LEF), tantomeno di quella in via ordinaria (art. 232 e segg. LEF). In particolare, per ciò che qui conta, non ha pubblicato l'appello ai creditori con l'invito ad insinuare i loro crediti come sancito all'art. 232 cpv. 2, n. 2 LEF, sicché le "insinuazioni" dei 10 creditori riportate a pag. 48 del giudizio impugnato non hanno alcuna conseguenza e portata, né pratica né giuridica. Questi creditori non possono quindi dedurre dalla sentenza impugnata più diritti di quanto non lo possa fare l'appellante, che peraltro si era anch'essa attivata in via esecutiva facendo notificare il 3 marzo 2010 a __________ un precetto esecutivo per fr. 69'539.50 oltre accessori (allegato 7 ad AI 71).

Ne deriva che la precisazione al punto 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata "per un valore di almeno CHF 154'324.99, pari ai crediti insinuati nella procedura di fallimento" – di cui l'appellante chiede lo stralcio – è errata e fuorviante. Cionondimeno se, da un lato, essa possa aver giocato un ruolo nella commisurazione della pena (ancorché nulla risulti al riguardo nel primo giudizio), dall'altro lato non può, come detto, esplicare effetto alcuno né di diritto civile (art. 53 CO), né di diritto esecutivo, mancando di ogni rilevanza materiale, come peraltro rettamente annotato da IM 1 nelle proprie osservazioni (CARP XXV, pag. 3).

L'appellante non ha quindi – né dimostra di avere – un interesse ai sensi dell'art. 382 cpv. 2 CPP a chiederne lo stralcio. Con o senza il passaggio incriminato, infatti, la sua posizione giuridica non muta di una virgola. Su questo aspetto l'appello va perciò dichiarato irricevibile.

Modifica del punto 5 del dispositivo

  1. Al riguardo l'appello contiene una domanda principale:

È ordinata la confisca dei beni oggetto di sequestro in favore degli

accusatori privati, in particolare di AP 1,

e una subordinata:

I beni oggetto di sequestro sono retrocessi alla __________, e per essa

all'Ufficio fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura di

fallimento, sospesa per mancanza di attivi.

Sulla domanda principale

  1. Dalle motivazioni dell'appello, traspare in toni cristallini che l'impugnativa è finalizzata ad ottenere soddisfazione della pretesa di AP 1 nei confronti della __________, attraverso l'assegnamento, in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 lett. b CP, dell'importo confiscato dai primi giudici (sopra, consid. 1f).

a) Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento e dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione, gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese (art. 73 cpv. 1 lett. b CP).

Per la sua attuazione la norma presuppone una valida confisca nel senso dell'art. 70 CP, il cui spirito, così come il fine, è quello di impedire che l'autore approfitti del prodotto delle sue infrazioni, ovvero di sopprimere tutti i vantaggi finanziari ottenuti dall'attività illecita (Hirzig/Vouilloz, in: Commentaire romand, n. 13 ad art. 70 CP). In quest'ottica, la confisca si giustifica nel caso in cui sussista un rapporto di causalità essenziale ed adeguata ("Konnexität") tra l'infrazione e il risultato. L'ottenimento di un valore patrimoniale suscettibile di confisca, deve quindi apparire come conseguenza diretta e immediata dell'infrazione (DTF 137 IV 79 consid. 3.2; Hirzig Vouilloz, ibidem). Quanto ai vantaggi illeciti, essi vanno considerati alla data in cui l'autore ha tratto beneficio dall'infrazione (Hirzig Vouilloz, op. cit., n. 14 ad art. 70), comunque, al più tardi, al momento della decisione di confisca (Baumann, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed, n. 36 ad art. 70 CP). La confisca deve, infine, riguardare valori patrimoniali a disposizione dell'autore dell'infrazione o del loro destinatario. Ciò vale anche per i terzi che hanno acquisito detti valori conoscendo i fatti che avrebbero giustificato la loro confisca e, cumulativamente, che non abbiano fornito una controprestazione adeguata o che la confisca non comporti per loro una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 e contrario CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2012, n. 6,7, 18 e 19 ad art. 70 CP).

b) La prima Corte ha motivato succintamente (a dir poco) la decisione di confisca: "l'importo in sequestro è stato confiscato in quanto provento di reato" (sentenza impugnata, consid. 17.3).

Se si considera che essa ha circoscritto gli illeciti penali di IM 1 al periodo gennaio 2009/ febbraio 2010, che il procuratore pubblico ha decretato il sequestro il 20 dicembre 2011 e che la __________ era già stata radiata dal registro di commercio il 26 gennaio 2011, l'esistenza di una connessione tra l'infrazione ed il prodotto suscettibile di confisca appare più che discutibile. Così come difficilmente può ritenersi assodato – ciò che incombeva alla prima Corte stabilire (Baumann, op. cit., n. 39 ad art. 70 CP; Schubarth, in ZStrR/RPS 2010, pag. 222 e seg.) – che l'importo confiscato costituiva la remunerazione o il risultato diretto e immediato delle infrazioni commesse da IM 1 (art. 70 cpv. 1 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 10 ad art. 70 CP). In effetti, il sequestro è stato eseguito presso la Sezione della logistica, con oggetto l'importo di fr. 68'000.– che, seppure destinato al pagamento di lavori svolti dalla __________, era di proprietà dello Stato. Che la confisca abbia riguardato valori patrimoniali a disposizione dell'autore, del destinatario o di terzi (Stato), in quanto pervenuti loro direttamente dalla commissione del reato, appare dunque tutt'altro che provato.

Si avvera, però, che il condannato non ha impugnato la decisione di confisca. E nemmeno lo ha fatto l'appellante, che ne chiede, anzi, la conferma a valere quale premessa per l’assegnamento a suo favore dei valori in sequestro. La decisione di confisca deve così ritenersi passata in giudicato, senza che si giustifichi una modifica d'ufficio fondata sull'art. 404 cpv. 2 CPP da parte di questa Corte. Un suo annullamento non andrebbe in effetti a favore del condannato (art. 404 cpv. 2 CPP), la confisca non comportando per lui maggiori aggravi rispetto al risarcimento equivalente ("créance compensatrice", "Ersatzforderung"), che andrebbe ordinato nell'ipotesi, appunto, di annullamento (art. 71 cpv. 1 CP).

c) A differenza di quanto postulato nelle precedenti fasi del procedimento, AP 1 non formula in appello conclusioni e richieste d'indennizzo nei confronti di IM 1 (sopra, consid. 6).

Ora se, sino al giudizio di primo grado, l’azione civile comporta la sussistenza di un processo civile nel processo penale (“un procès civil dans le procès pénal”: Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 2011, pag. 557 n. 1630), qualora invece il successivo appello si limiti alla contestazione di aspetti civilistici, il procedimento assume la connotazione di un mero processo civile (Hug/Scheidegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, 2014, ad art. 398, n. 28). In entrambe le fasi, proprio in quanto processo civile, all’esame dell’azione civilistica sono applicabili i principi classici di un tale procedimento, in particolare il principio attitatorio, che impone all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa, di quantificarla, di motivarla e di provarla, così come il principio dispositivo, stando al quale il giudice non può "aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato" (art. 58 cpv. 1 CPC; Jeandin/Matz, in: Commentaire romand, n. 3 ad art. 123 CPP).

Questa Corte non può dunque supplire d'ufficio all'assenza di una richiesta di risarcimento civile formulata in appello e non può dunque pronunciare una sentenza di condanna di IM 1 ad un risarcimento a favore di AP 1.

Ciò che non è privo di conseguenze per l'appellante, come si vedrà più avanti.

d) Secondo costante giurisprudenza, le pretese fondate sull'art. 70 cpv. 1 e 73 CP non sono di natura civile. La confisca pronunciata in applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP costituisce una misura presa nell'interesse pubblico e non per soddisfare una pretesa di diritto privato. Quanto alla pretesa fondata sull'art. 73 CP, qui fatta valere dall'appellante, essa tende al versamento di prestazioni da parte dello Stato ed è quindi connotabile come una pretesa di diritto pubblico (STF 6B_938/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 1.3.1; DTF 119 IV 17 consid. 2b; 118 Ib 263 consid 3; 104 IV 68 consid. 3c).

AP 1 ha agito durante tutto il procedimento nel contesto di un'azione meramente civile (art. 119 cpv. 2 lett. a

e 122 cpv. 1 CPP), che non ha mai combinato con un'azione penale (art. 119 cpv. 2 lett. a CPP), come peraltro le sarebbe stato consentito, a condizione di farlo entro il termine di cui all'art. 118 cpv. 3 CPP (Jeandin/Matz, op. cit, 8 ad art. 119 CPP).

Ci si potrebbe chiedere, così, se la richiesta appellatoria in esame non esorbiti dalla cognizione del Tribunale d'appello, chiamato a pronunciarsi unicamente sull'azione civile, comportandone l'irricevibilità. In effetti, la domanda di giudizio su questo punto è ibrida: non è di natura civile, poiché non intesa ad un risarcimento civile. Ma non è nemmeno di natura penale, non vertendo sulla colpevolezza e sul perseguimento penale e non essendo impugnata la confisca in quanto tale. Si tratta piuttosto, come visto, di una richiesta di diritto pubblico tendente ad un assegnamento ex art. 73 CP, che può essere inoltrata anche dopo la decisione di confisca (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 73 CP con richiami di giurisprudenza e dottrina).

Sia come sia, la questione può essere lasciata aperta, dovendo la domanda d'appello essere respinta già per altri motivi, i seguenti.

e) L'assegnamento dell'art. 73 CP può essere ordinato solo in presenza di una decisione giudiziale di risarcimento o di una transazione aventi carattere esecutivo (Baumann, op. cit. n. 17 ad art. 73 CP; Hirsig/Vouilloz, in Commentaire romand, n. 23 ad art. 73 CP). Tale requisito difetta manifestamente in concreto, avendo AP 1 rinunciato a formulare una richiesta giudiziale di risarcimento nei confronti del condannato, in riforma della decisione di diniego dei primi giudici (omessa a dispositivo).

Ma vi è di più.

L'assegnamento al danneggiato secondo l'art. 73 CP può essere ordinato soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 73 cpv. 2 CP). Tale cessione deve intervenire prima che il tribunale competente abbia statuito sull'applicazione dell'art. 73 CP. Trattasi di una condizione imperativa per l'applicazione dell'art. 73 CP (STF 6B_190/2010 del 16 luglio 2010, consid. 2.1; Treschsel/Jean-Richard, Praxiskommentar, 2a ed, n. 8 ad art. 73 CP; Dolge, Basler Kommentar, op. cit. n. 69 ad art. 122 CPP; Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 73 CP).

Ancorché debitamente assistita da un legale, AP 1 non ha mai inoltrato siffatta dichiarazione di cessione, motivo per cui la domanda di giudizio principale va senz'altro respinta.

Sulla domanda subordinata

  1. AP 1 chiede che i valori sequestrati siano "retrocessi alla __________, e per essa all'Ufficio dei fallimenti di Lugano che riattiverà senza indugio la procedura di fallimento, sospesa per mancanza di attivi".

Apprezzabile da un punto di vista dell'etica e del principio della parità di trattamento dei creditori, la richiesta va però respinta, difettando anche in questo caso entrambi i requisiti imperativi appena enunciati per la domanda principale. La richiesta appare, del resto, bizzarra, dato che AP 1 non è né rappresentante, ne cessionaria (ex art. 260 LEF) della (inesistente) massa fallimentare della __________, società di cui nessuno ha mai chiesto la reiscrizione a registro di commercio e che rappresenta quindi un'entità astratta, comunque priva di personalità giuridica. L'appellante è dunque priva di legittimazione per formulare una tale richiesta, che va data come non avvenuta. Manca, pertanto, anche il requisito di una valida richiesta di assegnamento ex art. 73 CP da parte di un danneggiato e, prima ancora, l'esistenza medesima di un danneggiato.

Se ancora ce ne fosse bisogno, può essere soggiunto che la realizzazione di beni confiscati è esclusa dal campo di applicazione della LEF (art. 44 LEF). Questi beni sono soggetti a diritto assoluto di segregazione, opponibile ad ogni creditore di un debitore a cui i beni erano stati sequestrati, di un debitore pignorato o fallito, indipendentemente dall'ordine cronologico esistente tra le misure adottate dall'autorità di esecuzione e fallimenti e quelle adottate dall'autorità penale (Vouilloz, Le nouveau séquestre pénal suisse, in: Jusletter 18.02.2008, n. 47)

La domanda subordinata segue dunque l'esito di quella principale.

  1. Soccombente su tutta la linea, AP 1 sarà chiamata al pagamento delle spese procedurali (art. 428 cpv. 1 correlato con l'art. 427 cpv. 1 lett. c CPP).

Dal canto suo IM 1 postula "congrue ripetibili", chiedendo in tal modo di essere indennizzato per le spese sostenute nella procedura d'appello, limitatasi agli aspetti civili.

Per le pretese d’indennizzo nell'ambito della procedura di ricorso, l'art. 436 cpv. 1 CPP rinvia agli art. 429-434 CPP.

In esito la presente sentenza, IM 1 non beneficia di assoluzione, piena o parziale, per cui un indennizzo da parte dello Stato secondo il disposto dell'art. 429 CPP non entra in considerazione, tale norma riferendosi chiaramente e unicamente all'ipotesi assolutoria (DTF 139 IV 45 consid. 1.2).

Per l’art. 432 cpv. 1 CPP, “se prevale nella causa, l'imputato ha diritto che l'accusatore privato lo indennizzi adeguatamente delle spese sostenute per fare fronte alle istanze relative agli aspetti civili”. La norma è concepita essenzialmente per i casi di reiezione dell'azione civile nel senso dell'art. 126 CPP, e non riguarda la decisione sui punti di diritto penale (Schmid, Praxiskommentar, n. 1 ad art. 432 CPP).

In concreto, AP 1 si vede disattese tutte le sue richieste civili. Sul fronte opposto vi è perciò prevalenza integrale di IM 1. L’adeguata indennità, che IM 1 non ha quantificato, va rapportata esclusivamente alle spese legali cagionate dalle osservazioni del 1. giugno 2015, e riconosciuta, a giudizio della scrivente Corte, nella misura di fr. 1'000.– complessivamente.

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 104 cpv. 1 lett. b, 115, 118 cpv. 1 e 3, 119, 123, 126 cpv. 1, 379 e segg., 382 cpv. 2, 398, 404 cpv. 2, 406 CPP,

70, 73, 163 cpv. 1 CP

nonché, sulle spese l’art. 427 cpv. 1 lett c, 432 cpv. 1, 428, 436 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’500.–

  • altri disborsi fr. 200.–

fr. 1’700.–

sono posti a carico di AP 1.

  1. AP 1 rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 1'000.– per titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:

  3. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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