Incarto n. 17.2014.172-173

Locarno 29 aprile 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

preso atto della sentenza 5 agosto 2014 con cui il Tribunale federale ha annullato, con rinvio degli atti per un nuovo giudizio, la sentenza 24 febbraio 2014 di questa Corte (inc. 17.2013.127 e 128) relativa alla causa avviata con appelli presentati

il 24 aprile 2013 da

RI 1, rappr. dall'avv. DI 2

e

il 25 aprile 2013 da

AP 1, rappr. dall'avv. DI 1

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 24 aprile 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

ritenuto che - con sentenza della Corte di appello e revisione penale del 24 febbraio 2014, i due appelli sono stati accolti e i due imputati prosciolti dall’accusa di ripetuto abuso di autorità per i fatti avvenuti la notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, mentre RI 1 era stato condannato per lo stesso reato in relazione a fatti svoltisi il 13 giugno 2011, condanna che non era stata fatta oggetto di impugnazione.

Di conseguenza, se da un lato AP 1 è stato integralmente prosciolto, RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 140.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed alla multa di fr. 1'100.-;

  • il procuratore generale ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale l’annullamento della sentenza e la conferma del giudizio di primo grado, mentre in via subordinata la trasmissione degli atti alla CARP per un nuovo giudizio;

  • con sentenza 5 agosto 2014 (STF 6B_285/2014) il ricorso è stato accolto e la sentenza 24 febbraio 2014 della CARP annullata e rinviata al tribunale cantonale per un nuovo giudizio, poiché, nella decisione annullata, non era stato esaminato l’adempimento dell’elemento soggettivo del reato, considerato che lo stesso veniva a cadere già per la mancata realizzazione degli aspetti oggettivi. Con la sua sentenza, l’Alta Corte federale ha per contro accertato che quanto fatto dagli accusati il 21/22 maggio 2011 realizza i presupposti oggettivi del reato. Pertanto, per la completezza dell’esame, è divenuto nuovamente d’attualità valutarne gli estremi soggettivi;

  • consenzienti alla procedura scritta, le parti hanno prodotto gli allegati con le rispettive osservazioni postulando:

  • il PP la conferma della sentenza di primo grado;

gli appellanti il loro integrale proscioglimento senza formulazione di richieste subordinate;

Ritenuto

I. Accertamento dei fatti e del diritto effettuato dal TF

  1. Nella sua sentenza del 5 agosto 2014, il Tribunale federale, accogliendo il ricorso del procuratore generale contro la sentenza assolutoria di questa Corte del 24 febbraio 2014, ha sostanzialmente ritenuto adempiti, dal punto di vista oggettivo, i presupposti del reato di abuso di autorità per entrambe le fattispecie in discussione.

In effetti, in sintesi, pur condividendo l’accertamento secondo il quale, la notte tra il 21 e il 22 maggio 2011, i prevenuti si sono trovati a dover gestire una manifestazione di grossa portata quale la Notte Bianca con un effettivo di agenti palesemente sottodimensionato ed in condizioni lavorative stressanti, i giudici federali hanno accertato innanzitutto che il luogo ove PC 1 è stato abbandonato, pur non essendo isolato, deve essere considerato discosto.

In seguito, dopo esame degli atti, essi hanno concluso che non sussistevano motivi per adottare delle misure di polizia nei confronti dei due richiedenti l’asilo coinvolti nel litigio presso la __________, poiché si era trattato di un diverbio circoscritto a quel contesto e non ha potuto essere accertato alcun loro comportamento violento in relazione con la manifestazione. Di conseguenza, non giustificandosi né un arresto, né un fermo temporaneo preventivo ai sensi della LPol, rispettivamente del Concordato intercantonale del 15 novembre 2007 concernente la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, essi hanno ritenuto che la misura adottata nei confronti di PC 1 era ingiustificata ed abusiva ai sensi dell’art. 312 CP. Essendo il reato già per ciò solo oggettivamente realizzato, l’esame della proporzionalità non è nemmeno stato effettuato, in quanto superfluo:

“ (…) Ora, come visto, nella fattispecie è stato accertato solo un litigio circoscritto all'episodio presso la __________, in cui PC 1 risulta peraltro essere stato vittima di vie di fatto da parte del gerente dell'esercizio pubblico. Un comportamento violento commesso dall'asilante in occasione di determinate manifestazioni non è per contro provato, né era noto agli imputati quando sono intervenuti presso l'esercizio pubblico. Il suo allontanamento dall'intero perimetro della città di Locarno, motivato con riferimento alla manifestazione della Notte Bianca, non si giustificava quindi, né tantomeno si legittimava un fermo preventivo, che costituiva una misura ancora più severa (cfr. sentenza 1C_94/2009 del 16 novembre 2010, citata, consid. 7.7). In queste circostanze, il trasporto coattivo e l'abbandono del richiedente l'asilo a Ponte Brolla, nelle condizioni esposte al precedente consid. 2.2, rappresenta pertanto una misura ingiustificata ed abusiva, suscettibile di adempiere gli estremi dell'art. 312 CP” (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.4).

In relazione agli atti commessi ai danni diPC 2, l’Alta Corte federale è giunta alla stessa conclusione ma con un ragionamento differente. In effetti, in questo caso, è stato riconosciuto che un allontanamento della vittima dalla zona calda del Bar __________ poteva essere giustificato, ma l’intervento effettuato è stato reputato sproporzionato:

“ (…) Certo, la situazione in esame è diversa rispetto a quella dell'abuso commesso nei confronti del richiedente l'asilo, giacché PC 2 era conosciuto per avere già dato prova di comportamenti problematici.

(…) Ad ogni modo, pur ammettendo che per garantire la sicurezza pubblica era ragionevole evitare che PC 2 rimanesse quella notte presso il bar __________, siccome esisteva il rischio concreto della provocazione di una rissa, la misura adottata dagli imputati è stata sproporzionata. E’ infatti accertato che l'interessato si trovava in uno stato chiaramente alterato e ch’essi Io hanno depositato alla foce del fiume Maggia, dove gli è stato chiesto di rientrare al suo domicilio a piedi. Sempre secondo gli accertamenti della precedente istanza, (…) il luogo in cui PC 2 è stato lasciato è situato a circa due chilometri da quello in cui è stato caricato in auto e dal suo domicilio. Se ritenevano che non si giustificava di condurlo al posto di polizia, era quindi senz'altro possibile che gli imputati lo accompagnassero direttamente a casa sua, dove potevano eventualmente essere presenti dei familiari.

(…) nelle intenzioni degli agenti l'interessato avrebbe dovuto rientrare a casa a piedi seguendo l'argine del fiume. Ora, ricordato il suo stato di significativa alterazione e di agitazione, la misura di abbandonarlo alla 01.00 di notte in una zona periferica della città, nelle vicinanze del lago e del fiume, poteva comportare rischi per la sua incolumità, connessi appunto a tale stato. In queste circostanze, il provvedimento concretamente adottato dagli imputati, indipendentemente dall'efficacia, non era quindi necessario e non stava in un rapporto ragionevole con la tutela della sicurezza pubblica. Ricorrendo a un mezzo manifestamente sproporzionato nell'ottica del mantenimento dell'ordine pubblico, essi hanno quindi abusato dei poteri della loro carica” (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.3).

  1. Tratte queste conclusioni, il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte l’incarto per nuovo giudizio affinché venga esaminato l’elemento soggettivo del reato.

3.Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 312 CP presuppone un comportamento intenzionale - laddove il dolo eventuale è sufficiente - come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (STF 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2, in: Pra 2012, n. 96, pag. 630 segg.).

Il reo deve quindi innanzitutto avere coscienza d’essere un’autorità. In seguito egli deve per lo meno prendere in considerazione il fatto che con il suo agire sta presumibilmente abusando della propria autorità.

Non è data intenzionalità se l’autore crede di agire in conformità con i propri doveri (ZBJV 85, 1946, 139), come ad esempio avviene nel caso in cui un poliziotto crede di essere attaccato mentre in realtà si tratta di una situazione di legittima difesa putativa (STF 6S.885/2000 del 26 febbraio 2002).

L’indebito profitto, rispettivamente il danno a terzi, non devono forzatamente essere di natura patrimoniale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 312, n. 10), ma possono essere anche di altro tipo, ivi compresi quelli immateriali (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 312, n. 23). Ciò è ad esempio il caso qualora l’autore intenda rovinare l’immagine della vittima, oppure far arrabbiare la persona presa di mira.

Il danno può consistere anche nell’azione coatta stessa, poiché in caso contrario, abusi di natura fisica, che non comportano altre conseguenze, non sarebbero punibili (DTF 99 IV 13; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 23).

Compreso nella casistica è pure un atto volto a dare una lezione alla vittima (Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n. 23).

  1. AP 1 sostiene, nel suo allegato ricorsuale, che i presupposti soggettivi del reato non sono stati fatti oggetto di alcun accertamento specifico volto a dimostrare che egli abbia agito con dolo o dolo eventuale e, ancor meno, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recare danno ad altri. A suo modo di vedere non sussistono indicazioni di fatto che permettano di desumere che egli abbia agito accettando di abusare dei propri poteri. Dall’istruttoria emerge in effetti solo la sua profonda convinzione di aver operato reputando l’allontanamento decisivo per evitare il ripetersi di baruffe che avrebbero potuto sfuggire di mano in una sera come quella della Notte Bianca. Nella valutazione degli aspetti soggettivi, sostiene, va tenuto conto anche del particolare contesto di emergenza e di elevato stress, suscettibile di giustificare al più un errore nella valutazione della situazione e della proporzionalità della misura, ma non di fondare un dolo, anche solo eventuale.

Oltre a ciò, deve pure essere esclusa qualsiasi intenzione di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno a terzi, poiché l’unica motivazione che ha spinto il prevenuto ad agire in quel modo è stata quella di garantire l’incolumità delle persone implicate nell’alterco alla __________ e la sicurezza dei partecipanti alla Notte Bianca.

Sulla stessa linea, le argomentazioni di RI 1 che, nel suo allegato del 22 settembre 2014, ha avantutto premesso che per l’esame degli estremi soggettivi si deve tenere conto delle inusuali condizioni nelle quali gli agenti incriminati si sono trovati ad agire. D’altronde lo stesso Tribunale federale ha riconosciuto che l’effettivo impiegato dalla Polizia quella sera era palesemente sottodimensionato e che gli agenti si sono trovati ad agire in condizioni stressanti.

L’accusa non ha effettuato alcun accertamento per dimostrare che egli ha agito con dolo, né che si sia mosso per procurare indebito profitto a qualcuno o per danneggiare terzi. Egli, come il collega, era quella sera legittimamente convinto che il modo di agire adottato fosse l’unica ragionevole soluzione per evitare il ripetersi di episodi di violenza dalle conseguenze difficilmente controllabili a causa dell’elevato numero di persone presenti a fronte di pochi agenti sul campo.

Oltre a ciò, non si può dimenticare che il contesto operativo era tale da giustificare un errore nella valutazione della situazione e della proporzionalità della misura nonché da escludere un dolo eventuale, così come l’intenzione di ottenere un indebito profitto, rispettivamente di arrecare danno ad altri.

Il proposito dei prevenuti era esclusivamente quello di assicurare l’incolumità delle persone implicate nell’alterco in Città Vecchia e di coloro che partecipavano all’evento della Notte Bianca.

Al ricorrente può al massimo essere imputato un errore nella valutazione della sussistenza di un abuso di potere, errore comunque sia giustificato dalla situazione di stress e dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico.

Il procuratore generale, nelle sue osservazioni, ha ribadito le proprie posizioni sostenendo che gli imputati hanno:

  • volontariamente attuato l’allontanamento di PC 1 senza deliberatamente chiedere l’autorizzazione (pur avendo telefonicamente contattato la centrale di Polizia per il controllo dei nominativi) e pur sapendo che essa non era stata concessa;

  • volontariamente eseguito l’allontanamento in maniera oggettivamente sproporzionata;

  • volontariamente occultato le modalità dell’allontanamento nei rapporti ai superiori (nel jour è stato omesso il trasporto coatto a Ponte Brolla, così come nei rapporti 21 giugno 2011, ove hanno scritto “i due tunisini venivano allontanati”, e 22 giugno 2011, ove hanno affermato falsamente “ci siamo diretti verso Solduno”).

Questo loro comportamento dimostra che essi sapevano che l’allontanamento poteva essere ordinato esclusivamente da parte di un ufficiale in base alla LPol e che avevano quindi l’intenzione di adottare un comportamento illecito.

Lo stesso ragionamento vale, a mente del procuratore generale, per l’allontanamento di PC 2, il cui stato alterato era perfettamente noto ai prevenuti.

  1. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

  1. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

  1. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

  1. E’ assodato ed inconfutabile che gli appellanti erano pienamente coscienti del fatto che i due trasporti incriminati erano destinati ad allontanare coattivamente dalla zona della Notte Bianca, quindi dal centro di Locarno, le persone implicate.

Pure indiscutibile è che essi conoscessero già prima i luoghi dove sono stati portati i due uomini e, almeno nelle grandi linee, che tipo di percorso li avrebbe aspettati per il rientro a piedi.

Oltre a ciò si deve dare per acquisito che, avendo seguito la formazione specifica per agenti e professando da anni, i due imputati fossero cogniti delle disposizioni di legge in merito ai loro doveri, nonché dei presupposti e delle modalità per effettuare gli interventi su persone problematiche e per procedere ai fermi temporanei.

9.Resta quindi innanzitutto da appurare se i due prevenuti erano coscienti, anche solo nella forma del dolo eventuale, di stare abusando dei loro poteri.

Prima di procedere ad esaminare cosa effettivamente intendessero fare gli agenti quella sera, si deve definire il contesto nel quale i prevenuti si sono trovati ad operare la notte del 21/22 maggio 2011, partendo dalla considerazione fatta propria dal Tribunale federale, per la quale quella sera l’effettivo delle forze di sicurezza pubbliche impiegate era palesemente sottodimensionato per una manifestazione che ha visto scendere per le strade della città oltre 20'000 persone e che le condizioni in cui essi hanno dovuto operare erano sicuramente stressanti (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.3).

La questione non è di poco conto poiché le valutazioni che si fanno in situazioni di relativa tranquillità non possono sempre essere replicate in momenti di pressione psicologica - specialmente se dovuta al sovraccarico di lavoro e alla necessità di agire in tempi ristretti - nei quali è più facile commettere degli errori.

Nella fattispecie, gli agenti dovevano quella sera occuparsi, oltre che delle normali mansioni di servizio sul territorio di loro pertinenza, di garantire la sicurezza della manifestazione, così che si sono ritrovati sin da subito ad essere sollecitati contemporaneamente da più parti. Questo sovraccarico di lavoro ha implicato una notevole riduzione del tempo a disposizione per ogni singolo intervento e la necessità di dover forzatamente prendere decisioni veloci, sulla scorta di valutazioni altrettanto rapide. In modo particolare, era loro stato segnalato il rischio che nella zona del Bar __________ scoppiasse una rissa tra due gruppi di giovani di etnie diverse che erano già venuti alle mani in maniera pesante qualche settimana prima.

Essi avevano quindi il timore che scoppiassero focolai di violenza, non solo con riferimento al menzionato punto caldo, con la possibilità che le baruffe si estendessero sino a divenire incontrollabili o potessero coinvolgere ignari partecipanti alla Notte Bianca.

  1. E’ accertato che i prevenuti hanno allontanato PC 1 e PC 2 per evitare che vi fossero dei tafferugli o che essi creassero altri problemi.

Per contro, ad eccezione dell’ammanettamento e dell’allontanamento forzato, non vi è prova che i due appellanti abbiano commesso violenze ai danni di PC 1, come ammesso da lui stesso (PG 24 giugno 2011, pag. 3 seg., ove per contro parla di percosse da parte dei componenti dell’altra pattuglia nei confronti del compaesano __________), né ai danni di PC 2.

Pure da escludere, in base agli atti, è che gli imputati abbiano avuto un qualsiasi tipo di livore nei confronti delle persone oggetto degli interventi qui in disamina o che si siano voluti accanire nei loro confronti con lo scopo di sanzionarli per i loro comportamenti. L’unico intento emerso è, come detto, quello di evitare che queste persone potessero creare problemi in un momento in cui, visti gli effettivi di polizia ridotti all’osso, sarebbe stato per loro impossibile gestire convenientemente la situazione e mantenere la prontezza di intervento in caso di eventi più gravi.

  1. Il Tribunale federale, premesso che non è stato accertato un comportamento violento degli asilanti nei confronti di terze persone partecipanti alla manifestazione della Notte Bianca e che il litigio cui hanno preso parte era circoscritto all’episodio della __________, ha concluso che oggettivamente un allontanamento di PC 1 da Locarno, motivato con la tutela dell’ordine pubblico alla Notte Bianca, non si giustificava, così come non si legittimava un fermo preventivo (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.4).

Come detto, per il caso di PC 2 la valutazione dei giudici di Losanna è stata più sfumata, avendo essi concluso che, per garantire la sicurezza pubblica, era ragionevole evitare che egli rimanesse quella notte presso il Bar __________, siccome esisteva il rischio concreto della provocazione di una rissa. L’illiceità del trasporto sino alla foce del fiume Maggia consiste nel fatto di essere stata una misura sproporzionata, poiché il provvedimento così come adottato non era necessario - essendo sufficiente condurlo al suo domicilio - e non stava in un rapporto ragionevole con la tutela della sicurezza pubblica (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.2).

Il trasporto di PC 1

  1. Come scritto al considerando n. 4, il procuratore generale sostiene che il reato è intenzionale, per dolo eventuale, perché i due prevenuti hanno agito senza chiedere l’autorizzazione al superiore, non hanno rispettato il principio della proporzionalità ed hanno volutamente omesso di indicare nei rapporti interni le modalità dell’allontanamento (doc. CARP XII, pag. 2).

  2. Per quanto concerne gli eventi presso la __________, in base alle considerazioni del Tribunale federale, questi spunti forniti dal procuratore generale non necessitano nemmeno di essere approfonditi. In effetti, è sufficiente prendere atto che il TF ha stabilito che la situazione non lasciava spazio alcuno ad interpretazioni ritenuto come fosse evidente che non sussisteva alcun estremo per procedere ad un intervento coattivo nei confronti di PC 1 e dell’amico, non essendo stato accertato un loro comportamento violento in relazione alla manifestazione della Notte Bianca (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.4) e non avendo essi commesso alcun reato.

Pertanto, il trasporto di PC 1 a Ponte Brolla da parte di AP 1 e RI 1 è avvenuto sapendo essi, almeno per dolo eventuale, che stavano adottando una misura esorbitante i doveri ed i poteri conferiti loro dalla funzione che ricoprivano.

Anche il fine speciale che esige l’art. 312 CP deve essere ammesso nella misura in cui il danno ad altri cui l’autore deve mirare secondo tale norma può consistere anche nell’azione coatta stessa (DTF 99 IV 13).

Data l’intenzionalità dell’atto e il fine speciale perseguito dagli autori, la relativa condanna per abuso di autorità deve essere confermata.

Il trasporto di PC 2

  1. Il procuratore generale sostiene che i due prevenuti hanno agito anche in questo caso consapevolmente poiché hanno condotto alla foce della Maggia una persona visibilmente in stato alterato, invece di accompagnarla al domicilio, con conseguente presenza di rischi per la sua incolumità. Trattandosi per questo motivo di un intervento evidentemente sproporzionato, la loro intenzionalità (almeno per dolo eventuale) non sarebbe in discussione.

  2. A mente di questa Corte, l’esito della valutazione di questa fattispecie non può essere analogo a quello del caso di Ponte Brolla.

In primo luogo, contrariamente al caso precedente, anche a detta del Tribunale federale, l’adozione di una misura quale l’allontanamento della vittima dalla zona adiacente al Bar __________ era giustificata e addirittura “ragionevole”, essendovi il rischio concreto della provocazione di una rissa. Ciò che ha reso illecita la misura è il fatto che essa è stata sproporzionata poiché, viste le condizioni in cui si trovava il ragazzo, essa avrebbe dovuto venire sostituita dal suo accompagnamento al domicilio (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.3).

Di riflesso, se ne deve dedurre che la mancata richiesta dell’autorizzazione all’ufficiale di picchetto non ha avuto alcun influsso sulla valutazione degli aspetti penali dell’operazione, trattandosi di un’infrazione di mera natura amministrativa che da sola non rende penalmente punibile l’atto.

Da valutare resta, quindi, unicamente la questione a sapere se i prevenuti potevano o dovevano avere coscienza del fatto che lasciare l’accusatore privato alla foce della Maggia costituiva un provvedimento sproporzionato e, pertanto, illecito.

Ciò che ha indotto l’Alta Corte federale a ritenere spropositato l’atto concreto commesso ai danni di PC 2 è il fatto che averlo abbandonato in una zona periferica della città, alla 01:00 di notte, intimandogli di tornare a casa seguendo l’argine del fiume, vista la vicinanza al lago ed al corso d'acqua, poteva comportare rischi per la sua incolumità dato il suo stato alterato (STF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 5.2).

Sulla questione della consapevolezza dei due agenti di quali fossero esattamente le basi oggettive sulle quali hanno fondato i loro atti, l’esame dell’incarto lascia pochi margini di valutazione. In effetti, durante l’istruttoria, AP 1 ha dichiarato che il giovane era “veramente ubriaco ed alterato” (MP 22 luglio 2011 di AP 1, AI 12, inc. 2011.4258, pag. 3), mentre RI 1 ha inizialmente sostenuto che era “alterato” già prima, al Mc Donald’s, per poi precisare che non gli era parso fosse ubriaco o altro (MP 22 luglio 2011 di RI 1, AI 11, inc. 2011.4258, pag. 3).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha nuovamente precisato, senza essere smentito dal coimputato, che PC 2 era “ubriachissimo o fumatissimo” e che era, in sostanza, in “stato evidentemente alterato” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

A fronte di simili dichiarazioni, con riferimento alle considerazioni formulate dai giudici federali sulla fattispecie, non si può che dare per accertata la consapevolezza dei prevenuti in merito alla sproporzione della misura adottata.

Inconfutabile è poi che gli imputati sapessero che la foce della Maggia si trova in prossimità del lago e del fiume, così come che il sentiero da loro indicato alla vittima per il rientro a casa, anche se non direttamente a contatto con il corso d’acqua, costeggia l’argine del fiume.

Per tutto quanto precede, anche la condanna per l’intervento ai danni di PC 2 deve essere confermata.

Commisurazione della pena

  1. L’art. 312 CP sanziona il reato di abuso d’autorità con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

I criteri per la determinazione della colpa - con l’esame delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten), da suddividersi in componenti oggettive (objektive Tatkomponenten: grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa) e in componenti soggettive (subjektive Tatkomponenten: moventi, obiettivi perseguiti, possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione), e l’esame dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) - sono stati esaurientemente illustrati nelle precedenti sentenze di questa Corte, alle quali genericamente si fa riferimento (ad es.: sentenza CARP 17.2013.183/198 del 10 aprile 2014 consid. 34).

  1. Nel commisurare le pene dei due prevenuti - 25 aliquote giornaliere da fr. 130.- ciascuna, oltre alla multa di fr. 700.-, per AP 1 e 65 aliquote giornaliere da fr. 140.- ciascuna, oltre alla multa di fr. 1'900.-, per RI 1, entrambe sospese condizionalmente - il presidente della Pretura penale ha considerato che i luoghi in cui sono state abbandonate le vittime non erano isolati, che PC 2 è nato e cresciuto a Locarno e conosce bene la città, come pure che le condizioni in cui sono stati chiamati ad operare gli imputati erano quella notte difficili. Per il reato commesso il 13 giugno 2011 da RI 1, il giudice di prime cure ha pure tenuto presente che si è trattato di un atto grave, non giustificabile con la provocazione subita, e che il prevenuto ha dimostrato, banalizzando gli eventi al dibattimento in Pretura penale, di non aver compreso la gravità del suo gesto (sentenza impugnata, consid. 17.3, pag. 19 seg.).

  2. Se le argomentazioni svolte dal pretore (argomentazioni alle quali, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda ai sensi dell’art. 82 cpv. 4 CPP) sono sostanzialmente condivise da questa Corte, diverso è per la commisurazione della pena che appare troppo severa nella misura in cui alle aliquote giornaliere associa una multa. Questa sanzione accessoria, infatti, appare sproporzionata ritenuto che, infliggendola, il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che, così come risulta dagli atti, i due condannati hanno pagato i loro errori anche a livello professionale. Del resto, tutto ben considerato, in concreto non appare necessario accrescere il potenziale coercitivo della pena pecuniaria (DTF 135 IV 188 consid. 3.3; STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008).

Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto l’esito degli appelli dei due imputati, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali del procedimento di prima sede rimangono interamente a carico dei condannati.

Gli oneri processuali degli appelli sono pure posti a carico dei prevenuti (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

42, 44, 47 e segg., 110 cpv. 3 e 312 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di RI 1 è respinto.

Di conseguenza:

ritenuto che, in assenza di impugnazione, il punto n. 1.3. della sentenza 24 aprile 2013 della Pretura penale è passato in giudicato,

1.1. RI 1 è ritenuto autore colpevole di

ripetuto abuso di autorità, per avere

  • a Locarno e Ponte Brolla, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente AP 1, caricato PC 1 sulla vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi di Ponte Brolla;

  • a Locarno, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente AP 1, caricato PC 2 sulla vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi della foce del fiume Maggia;

  • a Locarno, in data 13 giugno 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, colpito due volte al volto ed aver inferto due colpi con il ginocchio allo sterno diPC 3, che era stato ammanettato e fermato dagli agenti della Polizia comunale di Locarno, ed avere colpito con un calcio e calpestato lo stesso quando si trovava ammanettato e steso con il ventre a terra.

1.2. RI 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 65 (sessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9’100.-.

1.2.1.1. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie di per il procedimento di primo grado.

1.2.3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di RI 1.

  1. L’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza:

2.1. AP 1 è ritenuto autore colpevole di

abuso di autorità, per avere

  • a Locarno e Ponte Brolla, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente RI 1, caricato PC 1 sulla vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi di Ponte Brolla;

  • a Locarno, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2011, in veste di agente della Polizia cantonale, in correità con l’agente RI 1, caricato PC 2 sulla vettura di servizio ed averlo in seguito trasportato e depositato nei pressi della foce del fiume Maggia;

2.2. AP 1 è condannato:

2.2.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3’250.-.

2.2.1.1. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie per il procedimento di primo grado.

2.2.3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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