Incarto n. 17.2014.165
Locarno 2 giugno 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Angelo Olgiati
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 giugno 2014 da
AP 1, rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 giugno 2014 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno (motivazione scritta intimata il 25 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 18 agosto 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 gennaio 1989 __________ ha chiesto al patriziato di __________ e __________ il permesso di collocare una “baracca in legno a ca. metà strada fra il paese di __________ e la vetta del __________”, su un fondo di proprietà di quel patriziato, soggiungendo che la costruzione del rifugio sarebbe avvenuta nella primavera di quell’anno (inc. MP, AI 12). Il 19 marzo seguente l’assemblea patriziale ha accolto la richiesta e nel luglio del 1989 il rifugio in legno è stato costruito da PC 1 e da alcuni suoi amici, tutti appassionati cacciatori.
B. Il 26 agosto 2009 il rifugio è stato completamente distrutto da un incendio. Il 9 ottobre 2009 PC 1 ha allora chiesto al patriziato di __________ e __________ “a nome mio e di chi usufruisce della struttura durante il periodo di caccia o quale rifugio, di poter ripristinare a nostre spese il rifugio-bivacco”. Il patriziato di __________ e __________ ha aderito alla richiesta con lettera del 17 ottobre 2009, segnalando fra l’altro “che pur essendo la zona in oggetto di proprietà patriziale la richiesta deve essere inoltrata al municipio, unica istanza competente per il rilascio di questo genere di autorizzazioni” (inc. MP, AI 12).
Il rifugio è stato ricostruito “prevalentemente con della pietra recuperata dai diroccati della zona” (inc. MP doc. 12 verb. interrogatorio PC 1 del 27 agosto 2012, pag. 3). La PC 2 (detta in seguito: __________) ha risarcito il 27 novembre 2009 la PC 3 versando un’indennità (dedotta la rispettiva franchigia) di fr. 19'800.- per il mobilio (“indennità contenuto”) e di fr. 21'800.- per la costruzione (“indennità stabile”), per un totale dunque di fr. 41'600.-.
C. Tra il 22 agosto 2010 e il 2 settembre 2010 l’edificazione è stata nuovamente incendiata, subendo danni parziali ed è stata in seguito risistemata. Anche in questo caso l’assicurazione PC 2 è intervenuta per risarcire i danni, versando il 10 novembre 2010 al netto della franchigia fr. 6'610.- per il mobilio e fr 10'858.90 per i lavori di riparazione e parziale rifacimento del rifugio, ossia complessivamente fr. 17'468.90.
Nell’ottobre del 2011 ignoti hanno “rotto la piccola presa d’aria che si trova nella stanza da letto” e, tramite quell’apertura, hanno inserito la canna dell’acqua, “allagando parzialmente questo locale” (inc. MP doc. 12 verb. interrogatorio PC 1 del 27 agosto 2012, pag. 3). Oltre a ciò, sono stati tagliati i fili dell’impianto fittizio di sorveglianza che PC 1 aveva installato dopo l’incendio del 2010.
D. Il 24 agosto 2012 il rifugio è stato dato alle fiamme per la terza volta. La PC 3 è stata risarcita dal proprio assicuratore PC 2 nella misura di fr. 63'600.-, di cui fr. 13'600.- per la mobilia e fr. 50'000.- per la costruzione, già dedotte le franchigie.
Grazie alle telecamere posizionate da PC 1, funzionanti e che hanno ripreso in parte l’autore dell’incendio, quest’ultimo ha potuto essere ben presto identificato nella persona di AP 1, il quale sin dal suo primo interrogatorio ha ammesso di essere il responsabile degli incendi del rifugio avvenuti nel 2009, nel 2010 e nel 2012 mentre ha dichiarato di essere totalmente estraneo all’allagamento del 2011.
E. Con atto di accusa del 17 gennaio 2013 il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti alla Corte delle assise correzionali con le imputazioni di ripetuto incendio intenzionale, furto (per avere sottratto un monocolo di marca __________ dal cascinale prima di darlo alle fiamme il 24 agosto 2012, monocolo poi restituito durante l’inchiesta), ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio nonché – a seguito di fatti non connessi con gli incendi sopra ricordati – con l’imputazione di contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
F. Svolto il dibattimento, la Corte delle assise correzionali di Locarno con sentenza del 13 giugno 2014 ha dichiarato l’imputato colpevole dei summenzionati reati di ripetuto incendio intenzionale, furto, danneggiamento, violazione di domicilio nonché di contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.
Riconoscendo ad AP 1 l’attenuante del sincero pentimento, la Corte lo ha condannato alla pena detentiva di diciotto mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa di fr. 300.-, alla privazione del diritto di cacciare per il periodo di un anno come pure al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie. Con riferimento alle pretese di risarcimento dei danni provocati al rifugio, AP 1 è stato condannato a versare la somma di
“ fr. 109'068.90 all’accusatore privato PC 2. Per il rimanente della sua pretesa, riconosciuto il principio del risarcimento, l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile” (punto 5.2. del dispositivo).
G. Il 23 giugno 2014 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, “precisando sin d’ora che l’appello verte unicamente sul punto 5.2. del dispositivo della sentenza” sopra riportato.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta del giudizio, egli ha inoltrato la dichiarazione di appello il 18 agosto 2014 nella quale, da un lato, ha ribadito di impugnare unicamente il dispositivo della sentenza riguardante l’indennizzo a favore dell’assicurazione PC 2, ritenendolo esagerato; dall’altro, ha chiesto che quest’ultima venisse astretta a versare agli atti le polizze assicurative riguardanti il rifugio in questione nonché gli incarti completi concernenti i tre incendi. L’appellante ha altresì postulato l’assunzione di sette testimoni, precisando, con scritto del 18 settembre 2014, che la loro audizione era finalizzata a determinare l’effettivo valore della costruzione e degli oggetti in essa presenti, così da stabilire in che misura PC 2 dovesse davvero risarcire i tre sinistri.
H. Statuendo il 29 ottobre 2014 sull’istanza probatoria formulata dall’appellante, la Presidente di questa Corte ha ammesso il richiamo dall’assicuratore PC 2 delle polizze attestanti il rapporto assicurativo con la PC 3 così come degli incarti completi relativi ai tre sinistri, respingendo invece la richiesta di prove testimoniali. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. b CPP, la Presidente ha altresì ordinato la trattazione dell’appello in procedura scritta.
I. Il 21 gennaio 2015 questa Corte ha trasmesso all’imputato gli atti pervenuti dall’assicurazione PC 2, assegnandogli nel contempo un termine di trenta giorni per presentare la motivazione scritta dell’appello che è stata inoltrata il 23 febbraio 2015 e in cui l’imputato chiede che PC 2 venga rinviata a fare valere la propria pretesa davanti al foro civile. Con scritto del 3 marzo 2015 l’Ufficio della caccia e della pesca ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare. Nelle proprie lettere del 10 marzo 2015, tanto la Presidente della Corte delle assise correzionali quanto il Procuratore pubblico hanno anch’essi dichiarato di non avere osservazioni, il Procuratore pubblico soggiungendo di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. a) L’art. 398 cpv. 5 CPP prevede che se l’appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, come avviene nel caso concreto, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro. Scopo della norma è quello di non trattare più favorevolmente in sede di appello le pretese civili fatte valere in via adesiva nell’ambito di un processo penale rispetto a quello che avverrebbe qualora tali pretese fossero state avanzate sin dall’inizio in un processo esclusivamente civilistico (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar 2a ed., 2013, ad art. 398, n. 15).
b) Con l’entrata in vigore del Codice di procedura civile svizzero (CPC), contestualmente al nuovo CPP, le condizioni di ammissibilità dell’appello sono regolate dagli art. 308 e segg. CPC. In particolare, per ciò che attiene al valore litigioso, l’art. 308 cpv. 2 CPC prevede che le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di almeno fr. 10'000.-. Tale soglia è ampiamente raggiunta nella fattispecie, l’appellante contestando la sua condanna al pagamento di fr. 109'068.90 a PC 2.
Quale ulteriore condizione per l’appello, occorre altresì che il tribunale di prima istanza abbia reso una decisione di merito sulle pretese civili fatte valere, fosse anche solo una decisione di principio secondo l’art. 126 cpv. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2013, ad art. 398, n. 35), presupposto che si rivela anch’esso adempiuto nella fattispecie (sentenza impugnata, pag. 15, dispositivo n. 5.2).
c) Se, sino al giudizio di primo grado, l’azione civile comporta la sussistenza di un processo civile nel processo penale (“un procès civil dans le procès pénal”: Alain Macaluso/Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, 2011, pag. 557 n. 1630), qualora invece il successivo appello si limiti alla contestazione di aspetti civilistici, il procedimento assume la connotazione di un mero processo civile (Markus Hug, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, ad art. 398, n. 28).
In entrambe le fasi, proprio in quanto processo civile, all’esame dell’azione civilistica sono applicabili i principi classici di un tale procedimento, in particolare il principio dispositivo e quello attitatorio, che impongono all’accusatore privato di inoltrare la propria pretesa, di quantificarla, di motivarla e di provarla. L’art. 8 CC – secondo cui, di principio, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova – è applicabile alla parte lesa che avanza in via adesiva delle pretese di natura civile dedotte dall’infrazione penale (DTF 6B_353/2012 del 26 settembre 2012, consid. 2.1 con riferimenti). Certo, la parte danneggiata approfitta degli esiti dell’inchiesta penale alla quale può fare riferimento. Tuttavia, quegli elementi di fatto che non sono determinanti per l’esame del reato e che pertanto non vengono appurati dall’autorità penale, devono essere dettagliatamente allegati e provati dall’accusatore privato. Ciò vale, ad esempio, per l’esatto ammontare del danno subito. Trascurando di sostanziare debitamente la propria azione, l’accusatore privato rischia che l’esame della stessa venga rinviato al foro civile in base all’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP (Annette Dolge, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, ad art 122 n. 22 e 23).
Con riferimento all’azione civile, l’istanza precedente ha ritenuto che “PC 2 ha debitamente comprovato la propria pretesa di risarcimento, producendo la relativa documentazione, dalla quale risulta che ha corrisposto fr. 41'600.- per l’incendio del 2009 […], fr. 17'468.90 per l’incendio del 2010 […] e fr. 63'600.- per l’incendio del 2010 [recte: 2012]”. Inoltre, ha soggiunto la Corte, l’accertamento dei danni è stato eseguito da una ditta specializzata, indipendente dall’assicurazione, la __________, “la quale ha redatto un rapporto specifico e dettagliato per ogni evento”. Nondimeno, ha ancora proseguito l’istanza precedente, “un’eccezione va fatta in relazione all’ultimo incendio, per il quale sussiste […] una situazione poco chiara quo alla copertura assicurativa per il contenuto della cascina”, ragione per cui non è stata riconosciuta la posta di fr. 13'600.- pagata a questo riguardo da PC 2 alla PC 3. Ciò posto, la pretesa di risarcimento dell’assicurazione è stata accolta nella misura di fr. 109'068.90 mentre per la rimanenza – riconosciuto il principio del risarcimento – la richiesta risarcitoria dell’assicurazione è stata rinviata al foro civile.
Oltre a ciò, evidenzia ancora l’appellante, l’edificazione oggetto dei sinistri era stata realizzata senza la necessaria licenza di costruzione, di modo che “si pone il quesito se è valido un contratto assicurativo avente per oggetto un immobile costruito violando le norme di diritto pubblico”, traendone altresì la conclusione che “se così fosse gli indennizzi versati da PC 2 sarebbero indebiti e non potrebbero essere richiesti ad AP 1”.
Infine, secondo l’appellante il rinvio delle pretese avanzate da PC 2 al foro civile si giustifica anche per il fatto che la costituzione di quest’ultima quale accusatrice privata era stata respinta dal Procuratore pubblico con decisione passata in giudicato.
b) Nel caso concreto e con particolare riferimento al reato di ripetuto incendio intenzionale suscettibile di fondare la pretesa fatta valere dall’assicurazione PC 2, è fuor di dubbio che tali azioni costituiscano atti illeciti ai sensi dell’art. 41 CO e che ad AP 1 sia imputabile anche una colpa. Maggiore approfondimento, per contro, necessita la questione di sapere se l’assicuratore abbia soddisfatto esattamente la pretesa che spettava all’assicurato nei confronti del terzo (“Es bedarf m.a.W. einer Anspruchskonkurrenz in dem Sinne dass der Versicherer exakt denjenigen Anspruch befriedigt hat, der dem Versicherten gegenüber dem Dritten zustand”: Graber, op. cit., n. 20 ad art. 72). Infatti, solo la pretesa dell’assicurato per danni che hanno una rilevanza dal punto di vista della responsabilità civile si trasmette per legge all’assicuratore. La surrogazione in favore di quest’ultimo non avviene quindi per qualsiasi pagamento che l’assicuratore effettua al proprio assicurato, bensì unicamente per quelle poste che costituiscono un danno nel senso della responsabilità civile. Questo tema assume rilevanza pratica segnatamente nell’assicurazione di cose, allorquando viene ad esempio assicurato il valore a nuovo dell’oggetto. In casi del genere, nonostante l’esistenza di un’assicurazione del valore a nuovo, la surrogazione dell’assicuratore è limitata al valore corrente dell’oggetto (Graber, op. cit., n. 21 ad art. 72).
Fatte queste premesse, con riferimento alla fattispecie in esame si rivela opportuno distinguere da un lato le pretese dell’assicurazione riferite al risarcimento dei beni mobili contenuti nel rifugio (infra, consid. 6) e, dall’altro, le pretese avanzate dall’assicuratore per avere risarcito la ricostruzione rispettivamente le risistemazioni del rifugio come tale (infra, consid. 7 e 8).
Prima di procedere in tal modo, tuttavia, è necessario chinarsi senza indugio (infra, consid. 5) sull’ultima censura contenuta nell’appello, secondo cui la costituzione dell’assicurazione quale accusatrice privata era stata respinta dal Procuratore pubblico con decisione passata in giudicato. Si rivelasse fondata tale censura, infatti, l’appello andrebbe accolto rendendosi così superfluo ogni altro esame.
b) Con l’avvenuto pagamento delle prestazioni assicurative, la parte danneggiata non dispone nemmeno più della legittimazione attiva, ragione per cui – con l’adempimento dei presupposti dell’art. 72 LCA – l’azione civile può essere fatta valere unicamente dall’assicuratore (Annette Dolge, op. cit., n. 25 ad art. 126). Il trasferimento della pretesa all’assicurazione avviene automaticamente (“ohne weiteres”: Rey, op. cit., pag. 353 n. 1560) non appena risultino adempiuti i presupposti dell’art. 72 LCA. È pertanto a ragione che PC 2 ha ribadito la propria surrogazione nel proprio scritto del 12 febbraio 2013 e correttamente la Presidente della Corte delle assise correzionali ha riconosciuto all’assicuratore la legittimazione a fare valere l’azione civile. Siffatta legittimazione dell’assicuratore non è mai stata messa in dubbio in precedenza dall’appellante e lo stesso Procuratore pubblico, peraltro, nel proprio scritto del 10 marzo 2015 a questa Corte, facendo riferimento all’appello, denomina PC 2 quale “accusatore privato”, nonché “ACP”, senza più avanzare dubbi di sorta al riguardo.
Nella misura in cui intende negare all’assicuratore la facoltà di fare valere l’azione civile, richiamandosi a uno scritto del Procuratore pubblico che si è pronunciato su un aspetto che nemmeno gli era stato richiesto, la censura dell’appellante si rivela priva di consistenza.
Pretese dell’assicuratore per l’avvenuto risarcimento dei beni presenti nel rifugio
a) L’appellante sostiene che, mancando agli atti la polizza assicurativa, le pretese dell’assicurazione non sono sufficientemente giustificate e motivate. È vero che, malgrado la Presidente di questa Corte abbia esplicitamente chiesto il 29 ottobre 2014 a PC 2 di trasmettere le “polizze n. __________ e n__________” nonché gli incarti completi riguardanti i sinistri in questione, la polizza assicurativa n. 127.82438.001 non è stata prodotta. Nondimeno, l’art. 63 cpv. 1 LCA prevede che nell’assicurazione contro l’incendio il valore di risarcimento è: per le merci e i prodotti naturali, il prezzo di mercato (n. 1); per il mobilio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le macchine, l’importo che richiederebbe l’acquisto di oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento (n. 3). L’art. 63 LCA costituisce una disposizione imperativa ai sensi dell’art. 97 LCA e non può essere modificata per contratto (“absolut zwingend”: Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 513; Hans-Ulrich Brunner, Basler Kommentar über den Versicherungsvertrag, 2001, ad art. 63 n. 2). Da questo profilo, quindi, la norma legale fornisce gli elementi necessari a dirimere la questione.
b) Con riferimento all’indennizzo dei beni contenuti nel rifugio a seguito dell’incendio del 26 agosto 2009, questi ultimi sono stati dettagliatamente elencati nel rapporto allestito dalla __________ il 21 ottobre 2009, la quale ha quantificato una per una le poste di danno, giungendo a un importo complessivo di fr. 20'000.- per il risarcimento degli oggetti contenuti nel rifugio. Il referto sottolinea che la sua redazione è stata preceduta da “un sopralluogo e discussioni varie” che hanno coinvolto PC 1, l’ispettore __________ dell’assicurazione PC 2 e l’ing. __________ della __________ che ha poi steso il rapporto. Considerato che il valore della posta denominata “cibo e bevande varie” è stato quantificato in fr. 500.- e che le altre poste sono qualificabili come mobilio, oggetti d’uso comune e macchine (il generatore elettrico), per i quali il sopra ricordato art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA prevede che il valore di risarcimento è l’importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi, non vi è motivo per scostarsi dai valori indicati nel rapporto della __________, che peraltro è una società indipendente sia rispetto all’assicuratore sia rispetto all’assicurato. L’ammontare dei danni è inoltre stato confermato anche da __________, liquidatore di sinistri presso PC 2, nel corso del suo interrogatorio del 30 novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).
Certo, la parte finale dell’art. 63 cpv. 1 n. 3 LCA, s’è detto, stabilisce che se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento. Senonché l’appellante non allega né tantomeno dimostra alcuna circostanza causale che dovrebbe indurre a considerare nel caso concreto un deprezzamento né in che misura si dovrebbe tenerne conto. Al riguardo occorre evidenziare che l’età dell’oggetto non riveste da sé alcuna importanza suscettibile di giustificare una diminuzione del valore (Hans-Ulrich Brunner, Basler Kommentar, ad art. 63 n. 33 in fine).
Ne consegue che a giusta ragione l’istanza precedente ha condannato l’imputato a risarcire all’assicuratore PC 2 l’importo di fr. 19'800.- (fr. 20'000.- da cui va dedotta la franchigia, il cui ammontare di fr. 200.- non è mai stato oggetto di contestazione).
c) Per quanto riguarda il risarcimento dei danni ai beni contenuti nel rifugio a seguito dell’incendio dell’anno 2010, le considerazioni sono analoghe a quelle appena svolte in relazione all’incendio del 2009. Infatti, agli atti risulta che l’ing. __________ della __________ ha innanzitutto chiesto alla parte assicurata l’allestimento di una distinta degli oggetti danneggiatisi nell’incendio. La distinta è stata trasmessa il 18 ottobre 2010 da PC 1, specificando per ciascuna posta di danno il relativo importo. Il rapporto del 25 ottobre 2010 della __________ è stato preceduto da un “sopralluogo e discussioni varie dal 14.09.2010 al 25.10.2010 tra il sig. PC 1, l’isp. __________ e l’ing. __________” e quest’ultimo ha quantificato in fr. 6'810.- l’ammontare dei danni al contenuto del rifugio, importo ribadito da __________, liquidatore di sinistri presso PC 2, nel corso del suo interrogatorio del 30 novembre 2012 (inc. MP, AI 22 pag. 3).
Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi da questa valutazione. Né l’appellante accenna alla necessità di considerare un eventuale deprezzamento dei beni per effetto dell’uso, che peraltro mal si concilierebbe con il fatto che gli oggetti assicurati erano stati sistemati da poco nel rifugio, dopo la sua ricostruzione a seguito dell’incendio del 2009.
La condanna dell’imputato al pagamento di fr. 6'610.- (fr. 6'810.- da cui va dedotta la franchigia di fr. 200.-) a titolo di risarcimento dei danni causati ai beni contenuti nel rifugio a causa dell’incendio del 2010 deve pertanto essere confermata.
Pretese dell’assicuratore per i risarcimenti connessi alla ricostruzione e alle risistemazioni del rifugio
“ Dopo il primo incendio e i danni subiti, il cascinale è stato risistemato e non [era] più accessibile a terzi. Il patriziato ci aveva in ogni caso indicato che per i lavori edilizi bisognava chiedere [la] relativa licenza al comune, unica autorità competente, anche se fuori zona, per eseguire i lavori.
Non è mai stata fatta nessuna richiesta formale al comune”.
La doglianza dell’appellante non è senza peso. La questione che si pone è, in effetti, se egli debba risarcire e in che misura l’avvenuta ricostruzione (rispettivamente le due risistemazioni) di un rifugio che non è certo potesse essere riedificato o anche solo risistemato, non essendo mai stata né chiesta né tantomeno rilasciata una licenza edilizia, nemmeno a posteriori, ovverosia in sanatoria di una situazione che – quantomeno attualmente – risulta priva di autorizzazione.
b) Nelle circostanze descritte al giudice penale non resta che rinviare l’azione al foro civile, in applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, norma secondo cui il rinvio ha luogo quando l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione. Certo, le poste di danno riguardanti la ricostruzione e risistemazione sono state di per sé dettagliatamente presentate da PC 2: il problema è, tuttavia, che allo stato attuale non è sicuro che le opere per le quali è chiesto il risarcimento potessero essere eseguite o se, invece, il rifugio abbia in sé un vizio giuridico suscettibile di minarne il diritto alla sua stessa esistenza e tale da mettere in dubbio il sorgere stesso di una perdita patrimoniale nella quale si concretizza il danno. Nel diritto della responsabilità civile, infatti, la distruzione, il danneggiamento e la perdita di una cosa non costituiscono da sé un danno materiale, ma ne sono solo la causa. Il danno consiste nella perdita patrimoniale che ne risulta (Rey, op. cit., pag. 71 n. 306b con rinvii).
L'intervento edilizio non è conforme alla funzione della zona cui è assegnato il fondo in questione. L'ammissibilità dell’intervento in sanatoria andrà pertanto esaminata in applicazione unicamente degli art. 24 e segg. LPT. Giusta l'art. 24 LPT, in deroga al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (TRAM, sentenza inc. 52.2004.92 del 25 ottobre 2004 consid. 2.2 e 3.1).
c) Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l'autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un'eccezione possa essere autorizzata (art. 25 cpv. 2 LPT). Fuori delle zone edificabili il permesso esplicito è necessario anche per le costruzioni d’importanza minima (Adelio Scolari, Commentario LALPT, LE, LAC, 1996, pag. 337 n. 656 con rinvio). Qualora la licenza edilizia venga rilasciata, l’assicurazione potrà chiedere il risarcimento delle indennità versate alla propria assicurata nella misura in cui si tratti di indennizzi per danni nel senso della responsabilità civile (sopra, consid. 4b). In questo scenario, l’appellante aveva già ammesso sia davanti al Procuratore pubblico sia durante il dibattimento del 13 giugno 2014 il principio del risarcimento (inc. MP AI 24 pag. 8; verbale del dibattimento del 13 giugno 2014, pag. 3), principio riconosciuto anche nella decisione impugnata e che l’appellante non ha rimesso in discussione in questa sede.
Non è compito dell’autorità di appello penale sospendere l’attuale procedimento e – avviata dalla parte interessata la procedura tendente al rilascio della licenza edilizia – attenderne l’esito definitivo per poi valutare, a dipendenza della decisione dell’autorità amministrativa, se e in che misura l’assicurazione vanti un credito nei confronti di AP 1 per i costi di costruzione rispettivamente di risistemazione del rifugio.
a) L’art. 63 cpv. 1 n. 2 LCA stabilisce che nell’assicurazione contro l’incendio il valore di risarcimento per gli edifici è il valore locale di costruzione previo diffalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non può eccedere il valore venale.
Il concetto di “edificio” è da intendersi in senso molto ampio (Hans-Ulrich Brunner, op. cit., ad art. 63 n. 16).
A proposito della ricostruzione dell’edificio, la giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo stabilito il principio secondo il quale un edificio andato distrutto deve essere ricostruito nel medesimo luogo, all’incirca nello stesso modo e con la medesima destinazione, ritenuto comunque che differenze di poco conto sono tollerate. In casi fondati (ad esempio a causa di limitazioni nella costruzione dettati da motivi di pianificazione territoriale), il risarcimento consistente nel valore locale di costruzione è ammesso anche qualora l’edificio non venga ricostruito proprio nello stesso luogo, nello stesso modo e con la stessa destinazione, tuttavia tenendo conto in queste evenienze di eventuali vantaggi economici che dovessero derivare all’assicurato (Hans-Ulrich Brunner, op. cit., ad art. 63 n. 21). Comunque, il valore di costruzione corrisponde ai costi necessari per la ricostruzione rispettivamente per il ripristino di un edificio uguale a quello colpito dal sinistro (“eines gleichen Gebäudes”: Alfred Maurer, op. cit., pag. 514).
b) Fatte queste premesse, per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati dall’incendio del 2009 alla costruzione allora in legno, non risulta dagli atti se “gli interventi di ripristino eseguiti dagli assicurati e non da ditte esterne”, quantificati nel rapporto del 21 ottobre 2009 allestito dalla __________ in fr. 22'000.- si riferiscano al valore di costruzione della capanna nella stessa (o comunque simile) modalità di quella andata distrutta oppure no, visto che il fabbricato – nel corso del 2010 – è poi stato ricostruito in pietra e non più in legno.
In altri termini, dagli atti – e nemmeno dal citato rapporto 21 ottobre 2009 della ____________________ – non emerge se l’indennizzo pagato dall’assicurazione sia legato alla ricostruzione di un edificio uguale (secondo quanto prevede l’art. 63 cpv. 1 n. 2 LCA) o, piuttosto, se l’indennizzo sia calcolato considerando una ricostruzione in pietra. Quest’ultima ipotesi – ricostruzione in pietra – potrebbe magari essere conforme al contratto di assicurazione (che non è agli atti), ma nel rapporto tra l’assicuratore e l’autore del sinistro occorre considerare che l’art. 63 LCA è una norma imperativa e la surrogazione dell’assicuratore avviene unicamente per le poste che costituiscono un danno nel senso della responsabilità civile (sopra, consid. 4b). L’autore non è tenuto a risarcire la ricostruzione di un edificio diverso e più costoso rispetto a quello da lui distrutto o danneggiato. Mancando agli atti i necessari elementi documentali, non è possibile per questa Corte trarre delle conclusioni.
Al proposito PC 2 deve quindi essere rinviata al foro civile anche per questo motivo.
Ne segue, in ultima analisi, che l’appello va parzialmente accolto. AP 1 è tenuto a versare all’assicurazione PC 2 la somma di fr. 26'410.- quale risarcimento dell’indennizzo versato da quest’ultima alla PC 3 per i danni ai beni contenuti nel rifugio a causa dell’incendio del 2009 (fr. 19'800.-) e per i danni ai beni contenuti nel rifugio a seguito dell’incendio del 2010 (fr. 6'610.-). Per la rimanenza delle pretese avanzate dall’assicurazione PC 2 e litigiose in questa sede, vale a dire quelle derivanti dal versamento delle indennità per la ricostruzione rispettivamente per le risistemazioni del rifugio, PC 2 – riconosciuto il principio del risarcimento nell’ipotesi in cui per il rifugio venga ottenuta la licenza edilizia – è rinviata al foro civile.
La tassa di giustizia del procedimento di primo grado, pari a fr. 500.- e relativa anche al giudizio di condanna penale che non è stato oggetto di appello, resta a carico di AP 1 così come le spese del giudizio di primo grado, in applicazione dell’art. 426 cpv. 1 CPP.
Per quanto concerne la tassa e le spese dell’odierno giudizio di appello, l’art. 428 CPP stabilisce che le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. L’appellante ottiene sì, per il momento, una drastica riduzione del risarcimento a suo carico ma per le poste risarcitorie ancora indecise la questione è soltanto rinviata al foro civile. Nondimeno, per quanto riguarda il presente procedimento, la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico di AP 1 nella misura di ¼ e per la rimanenza a carico dell’assicurazione PC 2, la quale rifonderà altresì ad AP 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili ridotte relative al procedimento di appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 41 CO; 63 cpv. 1 n. 2 e 3, 72 cpv. 1 LCA; 126 cpv. 2 lett. b, 398 cpv. 5 CPP; 308 cpv. 2 CPC;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di ripetuto incendio intenzionale, furto, danneggiamento, violazione di domicilio, contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici,
1.1. AP 1 è condannato a versare alla PC 2, la somma di fr. 26'410.-. Per il rimanente della sua pretesa la PC 2 è rinviata al competente foro civile.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di procedura relative al procedimento di prima sede rimangono a carico di AP 1.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 1'800.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico di AP 1 nella misura di ¼ e per la rimanenza sono a carico della PC 2, la quale è tenuta a rifondere ad AP 1 la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte per il procedimento di appello.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.