Incarto n. 17.2014.162
Locarno 10 marzo 2015/im
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 giugno 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 giugno 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 24 luglio 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 25 luglio 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa n. 3274/2013 del 19 agosto 2013 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di lesioni colpose per avere, a __________, il 5 marzo 2013, per negligenza, alla guida del furgone Nissan targato __________, cagionato lesioni a PC 1 quando, in fase di svolta a sinistra, ometteva di avvistare per tempo il sopraggiungere da tergo del motoveicolo Yamaha targato __________ condotto dal PC 1 che era in quel frangente regolarmente in fase di sorpasso, provocando in tal modo la collisione fra i rispettivi veicoli con conseguente caduta del motociclista. Causandogli così le conseguenze fisiche di cui al certificato medico 12 marzo 2013 del dr. med. __________ dell'Ospedale Regionale di __________.
Egli ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.– ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 4'050.–), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed a una multa di fr. 700.– (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 7 giorni), oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
Il primo giudice ha poi rinviato l'accusatore privato PC 1 al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
B. Contro il decreto d'accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 20 agosto 2013. Confermando il decreto d'accusa, il 26 agosto 2013 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Statuendo il 27 giugno 2014 sull'opposizione, il presidente della Pretura penale ha integralmente confermato l'imputazione (dispositivo 1) e condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'050.– (dispositivo 2.1), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (dispositivo 2.1.1) e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'115.– (dispositivo 2.2).
D. Il giorno stesso AP 1 ha annunciato di appellarsi contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (comunicata il 24 luglio 2014), con immediata dichiarazione di appello del 25 luglio 2014, egli ha dichiarato di impugnare l'intera sentenza, segnatamente i dispositivi 1, 2.1 e 2.2, postulando il proscioglimento dal reato di lesioni colpose, con l'assegnazione delle spese procedurali allo Stato, unitamente ad un'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'570.– più IVA per le spese sostenute nella procedura di primo grado e di fr. 5'000.– per quelle d'appello. Egli ha chiesto, inoltre, lo svolgimento del processo in procedura orale.
E. Il dibattimento d'appello si è svolto il 3 marzo 2015 alla presenza dell'imputato, del suo difensore e dell'accusatore privato PC 1, assistito da un'interprete di lingua tedesca designata dalla Corte. L'imputato ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento, postulando l'assegnazione di un'indennità secondo l'art. 429 CPP, mentre che l'accusatore privato ha chiesto la conferma del giudizio di primo grado dichiarando quale unico colpevole l'imputato.
In chiusura del dibattimento le parti hanno dichiarato di rinunciare alla comunicazione del dispositivo in una udienza pubblica, autorizzando la Corte a trasmettere loro direttamente il dispositivo unitamente alla sentenza motivata.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
L'imputato
Risultanze dell'inchiesta
Il 5 marzo 2013, attorno alle 10:30, AP 1 si trovava alla guida dell’autofurgone NISSAN Navara KC 4WD, veicolo di servizio, targato __________. Al suo fianco sedeva il collega di lavoro __________. Provenienti da __________, i due dovevano recarsi a __________ per ripristinare una linea telefonica. Passata la frazione di __________ e percorso parte del lungo rettifilo che porta al valico di __________, l’imputato ha scorto una piazzuola sulla sinistra del campo stradale, in prossimità del punto ove andava eseguito il lavoro. Egli ha quindi rallentato per svoltare a sinistra e parcheggiare, essendovi spazio sufficiente, perpendicolarmente al campo stradale. La manovra non ha avuto buon fine, giacché al momento in cui stava svoltando e si trovava in movimento trasversalmente sulla corsia di contromano, l’autofurgone è stato urtato sul lato sinistro, all’altezza della portiera, dal motoveicolo Yamaha SG02 (scooter), con targhe germaniche __________, condotto dall’accusatore privato PC 1, proveniente da tergo in fase di sorpasso. A seguito dell’urto il motociclista è caduto, finendo la sua corsa all’esterno del campo stradale contro una recinzione metallica che delimita la citata piazzuola da un terreno agricolo. Egli è stato ricoverato presso l’Ospedale Regionale di __________, ove sono stati diagnosticati un trauma cranico facciale con frattura della parete postero laterale dell’orbita destra (zigomo destro) e dell’osso mascellare destro, nonché una lussazione dell’anca destra con frattura dell’acetabolo destro, che ha reso necessaria la posa di una protesi totale dell’anca destra.
L’11 aprile 2013 PC 1 ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 per titolo di lesioni colpose (AI 2).
Sulla scorta del rapporto di polizia del 2 maggio 2013, dei verbali contenenti le dichiarazioni dei due protagonisti 5 marzo 2013, 23 luglio 2012 (AP 1) e 25 aprile 2013 (PC 1), della documentazione fotografica allestita dalla polizia e dei riscontri medici dell’ORL, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di lesioni colpose.
Acquisita agli atti una perizia tecnica del 22 gennaio 2014 (con relativo supplemento prodotto al dibattimento) dell’ing. __________, fatta allestire dall’assicuratrice RC dell’autofurgone, il presidente della Pretura penale ha sentito al dibattimento l’imputato ed il suo passeggero __________, l’accusatore privato ed il difensore. In esito al dibattimento, egli ha poi confermato integralmente l’imputazione a carico di AP 1, così come la pena pecuniaria proposta dall’accusa (riducendo tuttavia da tre a due anni il periodo di prova), rinunciando invece alla sanzione della multa aggiuntiva, ex art. 42 cpv. 4 CP, contemplata nel decreto d’accusa.
Appello
Dal canto suo, il difensore ha postulato il proscioglimento del proprio assistito, con contestuale assegnazione di un'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP a carico dello Stato e a suo favore di fr. 5'570.– più IVA per la procedura di primo grado e fr. 3'488.40 per l'appello, il tutto con carico delle spese allo Stato.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 125 CP, n. 1 e segg.; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii; sentenza CARP 17.2012.174 del 20 febbraio 2013, consid. 10a e 10b).
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza deve essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una riprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1; STF 6B_253/2012 del 7 settembre 2012, consid. 3.2).
L'obbligo di badare ai veicoli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr) va inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (DTF 125 IV 83 consid 2a). Ma non solo: il conducente di un veicolo che intende svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere fermo per non intralciare la manovra di sorpasso dell’altro conducente che beneficia della precedenza DTF 125 IV 83 consid. 1a; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1).
Soltanto davanti al presidente della Pretura penale, egli ha parlato di una visuale ridotta a tergo: "con lo specchio laterale sinistro riesco solo a vedere la corsia opposta ma non vedo la corsia dietro di me. Questo a causa del cassone che vi era sul mio veicolo" (verbale Pretura penale 27 giugno 2014 interrogatorio imputato). Ribadendo di non aver notato di essere seguito da un motociclista, egli ha affermato di non aver allargato a destra prima di svoltare a sinistra, circostanza confermata dal passeggero __________. Quest'ultimo ha altresì confermato che, prima di svoltare a sinistra, l'imputato aveva azionato l'indicatore di direzione (verbale Pretura penale 27 giugno 2014, interrogatorio testimone __________).
Dal canto suo, l'accusatore privato ha così descritto il sinistro: "vedendo il veicolo davanti a me circolare lentamente pensavo che si volesse fermare sulla destra. Per questo motivo decidevo di sorpassarlo regolarmente sulla sinistra. Preciso che durante il sorpasso circolavo quasi sulla linea di margine della corsia di contromano. Durante questa manovra mi accorgevo che la possibilità di sorpassare l'autoveicolo diminuiva in quanto quest'ultimo voleva svoltare a sinistra nello spiazzo accanto alla carreggiata. A questo punto nulla ho potuto fare per evitare l'impatto". Quanto all'indicatore di direzione, l'accusatore privato ha riferito di non aver "visto nessuna freccia ad indicare un cambio di direzione" (verbale di polizia, PC 1, 25.04.2013, pag. 2-3, AI 1).
Il primo giudice ha accertato che l'incidente si è verificato perché l'appellante, contravvenendo alle precise e doverose cautele appena ricordate (sopra, consid. 8), ha iniziato la manovra di svolta a sinistra senza prestare la necessaria attenzione al traffico proveniente da tergo. In sentenza, egli si è detto colpito dal fatto che "in nessun momento" l'imputato "si è avveduto della presenza del motoveicolo, né durante la fase di rallentamento, né prima, né al momento dell'impatto contro la portiera sinistra, sebbene fosse seguito dallo stesso perlomeno sin dall'inizio del lungo rettifilo" (sentenza impugnata, consid 9.3, pag. 7). Sempre stando al primo giudice, poi, anche la perizia di parte prodotta agli atti dalla difesa conferma che se AP 1 avesse dato un'occhiata nello specchietto retrovisore esterno sinistro avrebbe dovuto notare, benché all'ultimo momento, lo scooterista in prossimità della mezzeria che si accingeva al sorpasso e desistere dalla manovra, evitando il sinistro (ibidem). Infine, data la particolarità dell'autofurgone – montante un cassone posteriore che impedisce l'utilizzo del retrovisore centrale, permettendo una visione solo parziale attraverso i due retrovisori esterni – si imponeva per lui una prudenza ancor più accresciuta. Da qui la sentenza, che prescinde volutamente da ogni analisi circa il comportamento tenuto dall'accusatore privato, in considerazione del principio secondo cui nel diritto penale non vi è compensazione delle colpe, ognuno rispondendo delle proprie (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6, con rinvii).
Ciò premesso, s'impone un breve accenno alla conformazione della strada nel luogo dove si è verificato l'incidente. Trattasi della strada cantonale (Via __________) che dalla frazione di __________ porta al valico doganale di __________. Partendo dall'intersezione per il valico di __________, vi è un tratto rettilineo di ca. 600 metri che culmina con una semicurva ad ampio raggio (oltre 160°) piegante leggermente a destra, riprendendo poi con un lungo rettilineo . L'incidente è avvenuto ca. 130 metri dopo la citata semicurva (doc. fotografica annessa al rapporto di polizia; maps.google.ch, per le distanze). Al momento dell'urto, l'autofurgone era pertanto seguito dal motoveicolo dell'accusatore privato da non meno di 700 metri, su un tratto essenzialmente rettilineo. Le condizioni stradali erano buone, il fondo asciutto, il tempo bello. La strada era a quel momento priva di traffico, fatta eccezione per i due veicoli coinvolti nell'incidente (verbale di polizia, PC 1, 25.04.2013, pag. 2, AI 1).
Stando all'ing. __________, autore della perizia di parte, sulla base della velocità post-collisione e delle modalità di collisione determinate sulla scorta dei danni riportati dall'autofurgone, è possibile ritenere che la velocità prima dell'urto di 60 km/h, dichiarata dall'accusatore privato PC 1, sia attendibile, mentre che l'andatura dell'autofurgone al momento della collisione poteva aggirarsi attorno ai 15–20 km/h.
Nelle sue conclusioni l'ing. __________ così si esprime:
La ricostruzione della fase precedente la collisione (…), tenuto inoltre conto della sovrastruttura del furgone, permette di considerare che negli istanti precedenti la collisione lo scooter si trovava in una zona che non poteva essere osservata tramite gli specchietti retrovisori del furgone. Va ad ogni modo evidenziato che nell'ultimo secondo precedente la collisione lo scooter era molto verosimilmente visibile tramite lo specchio retrovisore laterale sinistro del furgone. Da parte dello scooterista la manovra del protagonista AP 1 è diventata percettibile solo nell'ultimo secondo precedente la collisione.
(atti della Pretura penale, perizia allegata al doc. 12, pag.17).
A mente del perito, dunque, nella fase precedente la collisione l'imputato non poteva verificare la situazione a tergo tramite lo specchio retrovisore centrale a causa della presenza del cassone, che riduceva, inoltre, la visuale garantita dagli specchi retrovisori laterali. Sostanzialmente egli ritiene che, a causa dei citati impedimenti di visuale a tergo dell'autofurgone, l'imputato avrebbe potuto scorgere lo scooter dell'accusatore privato soltanto una volta iniziata la manovra di svolta a sinistra, nel solo istante in cui, tenuto conto dell'angolo morto, il motociclo era visibile nello specchietto retrovisore esterno sinistro, ovvero nell'ultimo secondo prima dell'impatto.
Sono agli atti i dati relativi all'autofurgone condotto dall'imputato, estrapolati dall'applicativo di ricerca targhe della Sezione della circolazione (doc. dib. d'appello 1). Da essi risulta che la carrozzeria del veicolo è stata modificata con la posa di un "cassone" nella parte posteriore. A seguito di tale modifica si è reso necessario il collaudo effettuato a Camorino l’11 gennaio 2012. Questo, sulla base dell’art. 34 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali (OETV, RS 741.41) che sancisce, appunto, l’obbligo di sottoporre a collaudo, prima di ogni ulteriore impiego, il veicolo modificato. L’applicativo di ricerca targhe riferisce di quattro decisioni, con relativi codici, riguardanti il veicolo, che non riguardano però gli specchi retrovisori esterni. Si deve così ritenere che le modifiche apportate al veicolo (cassone) non hanno comportato decisioni o misure concernenti gli specchi retrovisori esterni originali, che equipaggiavano il veicolo ancora al momento dell’incidente. Ciò significa che, nonostante l’ingombro causato dal cassone, i funzionari preposti al collaudo hanno accertato la conformità degli specchi retrovisori esterni alle rigorose esigenze tecniche poste dall’OETV e in particolare dall’art. 112 cpv. 1 OETV che recita: “gli autoveicoli devono essere muniti esternamente, a destra e a sinistra, di uno specchio retrovisore che permetta al conducente di vedere facilmente la carreggiata lateralmente lungo la carrozzeria e a tergo su una distanza di 100 m al minimo”.
Ne deriva che la conclusione della perizia, secondo cui l'imputato ha potuto scorgere il motociclo proveniente da tergo solo all'ultimo secondo prima dell'urto, non è condivisibile. Se così fosse, infatti, la modifica dell'autofurgone non avrebbe superato il collaudo per le ragioni appena citate, legate all'art. 112 cpv. 2 OETV.
Un'ulteriore circostanza, resa nota solo al dibattimento d'appello, conforta questo modo di vedere: l'imputato ha dichiarato che l'autofurgone danneggiato è stato riparato ed è tuttora in circolazione senza che siano state apportate modifiche.
D'altra parte, anche il perito, che non risulta abbia proceduto ad un esame del veicolo, perviene a conclusioni tutt'altro che perentorie, quanto all'assenza di visibilità posteriore tramite gli specchi esterni, limitandosi ad affermare che "la presenza del citato cassone riduce inoltre la visuale garantita dagli specchi retrovisori laterali" (pag. 14), o a parlare di "portata limitata degli specchi posteriori" (pag. 15).
La Corte ne conclude che l'imputato, pur dovendo rinunciare all'uso dello specchietto retrovisore interno (presenza del cassone), disponeva comunque di una visuale a tergo del veicolo di almeno 100 metri garantita dagli specchi retrovisori esterni conformemente ai dettami della OETV.
Non vi è prova, invece, che egli abbia eseguito correttamente la manovra di preselezione, portandosi sull'asse della carreggiata come imposto dall'art. 36 cpv. 1 LCStr.
Nel silenzio degli atti dell'inchiesta di polizia, del Ministero pubblico e della Pretura penale, già il primo giudice aveva ritenuto "improbabile" l'esecuzione di tale manovra (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag. 7).
Al dibattimento d'appello – per la prima volta – l'imputato si è espresso al riguardo, rispondendo alle domande del difensore:
“ Dopo avere inserito l’indicatore di direzione mi son portato sull’asse della strada con l’intenzione di svoltare a sinistra. La manovra di preselezione si è svolta sull’arco di circa 100 metri per una durata di circa una quindicina di secondi” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2).
E la difesa ne ha fatto l'argomento centrale dell'arringa. A mente del difensore, infatti, trovandosi davanti a sé l'autofurgone, vedendolo rallentare e segnalare con gli indicatori l'intenzione di svoltare a sinistra, iniziando contemporaneamente la lunga fase di preselezione (ca. 100 metri per una durata di ca. 15 secondi), PC 1 non poteva non avvertire l'imminenza della svolta a sinistra, ciò che, premessa la corretta manovra di preselezione, comportava per lui il divieto di sorpassare sancito all'art. 35 cpv. 5 LCStr.
Non va dimenticato, poi, che già in precedenza l'imputato aveva adattato il suo dire all'evolversi delle emergenze di causa: nell'inchiesta di polizia, AP 1 non aveva mai accennato alla diminuita visuale da tergo causata dalla presenza del cassone. Solo dopo che il perito ha sollevato la questione, l’imputato si è premurato di riferirne, come importante elemento di giudizio, davanti al primo giudice.
La Corte ritiene, dunque, che l'ultima versione resa dall'imputato sia destituita di sufficiente credibilità, siccome proposta solo in sede di appello, non confortata dagli atti ed in contrasto con le dichiarazioni dell'accusatore privato. Non vi è prova, pertanto, che l'imputato abbia posto in atto una corretta manovra di preselezione, nel senso dell'art. 36 cpv. 1 seconda frase LCStr.
a) Su una cosa AP 1 ha mantenuto dichiarazioni costanti, coerenti e lineari durante tutte le fasi del procedimento: il fatto di non essersi mai avveduto della presenza dello scooter condotto da PC 1 che lo seguiva:
“ Durante questa manovra ho guardato in entrambi gli specchi retrovisori esterni per accertarmi che non ci fosse traffico. Come d'abitudine, prima di svoltare ho osservato il punto morto. Neanche in questo istante ho visto qualcuno sopraggiungere da tergo. Anche molto prima di iniziare la manovra di preselezione avevo osservato a tergo e non avevo scorto nessun veicolo sopraggiungere” (verbale dibattimento d'appello, pag. 2).
b) Per la difesa l'imputato non ha potuto scorgere lo scooter di PC 1 proveniente da tergo, poiché circolava a distanza molto ravvicinata dall'autofurgone ed al centro della corsia, così da non poter essere visto, anche a causa della presenza del cassone.
La tesi non può essere condivisa.
In linea con il primo giudice la Corte ritiene, infatti, che AP 1 abbia colpevolmente omesso di controllare con sufficiente attenzione il traffico proveniente da tergo.
Intanto, l'invocare a proprio scarico l'insufficiente visuale (limitata allo spettro della corsia opposta), non può soccorrergli, giacché come visto, gli specchi retrovisori non erano di impedimento ad un attento controllo del traffico proveniente da tergo (sopra, consid. 13).
c) Ma anche nell'ipotesi – qui non ritenuta – in cui gli specchi retrovisori esterni avessero garantito una visuale solo parziale, come affermato dal perito e dall'imputato, le cose non cambierebbero. Le immagini n. 12, 13, 17, 18, 19 e 20 contenute nella perizia __________ mostrano che la larghezza della corsia percorsa da AP 1 gli consentiva agevolmente di portarsi sulla linea di margine destra della carreggiata, aumentando notevolmente la visuale a tergo (per mezzo dello specchio retrovisore esterno sinistro) non solo sulla corsia di contromano ma anche su quella di marcia.
Vi erano tutte le condizioni, quindi, per poter avvistare in ogni momento il motociclista proveniente da tergo, rendersi conto della sua intenzione di sorpassare e assumere le cautele che si imponevano, all'occorrenza arrestandosi in prossimità dell'asse stradale permettendogli il sorpasso.
d) Ciò a maggior ragione, se si pensa che l'imputato era seguito dallo scooter dell'accusatore privato da almeno 700 metri, su un tratto a conformazione rettilinea. Non averlo scorto né in precedenza, né nella fase di rallentamento prima della svolta, è costitutivo di grave omissione, nella quale non sarebbe incorso un conducente attento.
e) Vi sono, infine, le velocità tenute dai due veicoli.
Alla luce delle posizioni finali dei veicoli, il perito ha ritenuto compatibile la velocità dello scooter, prima dell'impatto, di 60 km/h indicata dall'accusatore privato, mentre che ha calcolato per l'autofurgone una velocità di 15-20 km/h al momento della collisione (perizia, pag. 17). Se, come da lui dichiarato, l'imputato ha percorso gli ultimi 100 metri in fase di rallentamento, impiegando ca. 15 secondi, significa che in questo specifico frangente l'autofurgone ha circolato ad una velocità media di ca. 24 km/h, peraltro compatibile con quella calcolata dal perito. In quest'ottica, per la logica più elementare è da escludere che, nell'imminenza della svolta a sinistra, l'autofurgone che circolava ad una velocità media di 24 km/h potesse essere seguito, a distanza tanto ravvicinata da non poter essere visto negli specchi retrovisori, da un motociclo che circolava a 60 km/h.
La discrepanza tra le velocità dei protagonisti apporta dunque ulteriore consistenza alla tesi dell'accusatore privato, secondo cui al momento della virata dell'autofurgone e dell'impatto egli si trovava già in fase di sorpasso,"quasi sulla linea di margine della corsia di contromano".
Se così fosse, PC 1 avrebbe potuto scorgere il segnale luminoso dell'indicatore di direzione, rallentare l'andatura, cercare di comprendere le intenzioni dell'imputato e agire di conseguenza, frenando e attendendo la manovra di svolta. Una manovra che, del resto, egli non si aspettava, "essendoci da quella parte solo un prato" (verbale dibattimento Pretura penale 27 giugno 2014, pag. 2 in fondo). E siccome dagli atti non risulta che PC 1 abbia mai rallentato l'andatura, il non aver scorto il segnale di direzione è spiegabile soltanto con un'esposizione tardiva dell'indicatore, avvenuta immediatamente prima o addirittura contestualmente alla svolta, con il motociclo già in fase di sorpasso.
Ne deriva che a PC 1 non è imputabile un comportamento scorretto, in particolare quello di non aver prestato attenzione alla segnalazione di svolta e, sul fronte opposto, che l'omissione imputata a AP 1 riflette una chiara violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr.
In concreto, la violazione da parte dell'imputato di una norma di sicurezza, quale l'art. 34 cpv. 3 LCStr, implica dunque, di per sé,
la violazione di un dovere generale di prudenza.
La violazione è inoltre da ritenersi grave, quindi colpevole, dato che la mancata attenzione al traffico proveniente da tergo era assolutamente evitabile sia per le condizioni della strada, libera, priva di pericoli, rettilinea e con ottima visibilità in entrambe le direzioni, sia tenendo conto della quasi trentennale esperienza di guida dell'imputato.
Si fosse avveduto della (lunga) presenza a tergo dello scooter, AP 1 avrebbe impostato la manovra di svolta in tutt'altro modo: lasciando che il motoveicolo lo sorpassasse, in precedenza, o in ogni caso prima di svoltare. Da osservare, inoltre, che l'omissione non è imputabile ad una disattenzione dovuta alla fretta. Come dichiarato dall'imputato e dal suo passeggero, i due non erano in ritardo, non erano attesi da qualcuno e non avevano dunque fretta (verbali Pretura penale 27 giugno 2014 di interrogatorio dell'imputato e di audizione testimone __________). Per queste ragioni a AP 1 dev'essere rimproverato un agire negligente, ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 PC.
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; sentenza CARP 17.2014.137 del 6 novembre 2014, consid. 11). La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3; STF 6B_253/2012 consid. 3.3.2; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2014.137 del 6 novembre 2014, consid. 11).
Non ne va diversamente per il nesso di causalità adeguato, ritenuto che, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il comportamento omissivo addebitato a AP 1 era idoneo a cagionare o a favorire le lesioni della vittima. Inoltre, era altresì ampiamente prevedibile che delle lesioni quali quelle subite dall'accusatore privato potessero realizzarsi a seguito del comportamento dell'imputato.
Ne discende che AP 1 va dichiarato autore colpevole di lesioni colpose per i fatti indicati nel decreto d'accusa, confermando la sentenza impugnata.
Pena
Tasse, spese e indennità
L'accusatore privato non ha inoltrato un'istanza di indennizzo nei confronti dell'imputato, quantificando e comprovando le proprie pretese. Sarà pertanto il giudice civile ad occuparsene, vigendo in materia la massima dispositiva giusta l'art. 433 cpv. 2 CPP e stante il passaggio in giudicato della decisione di rinvio al foro civile, per tutte le relative pretese, pronunciata dal primo giudice.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.
CPP,
12 cpv. 2, 34, 42, 47, 125 cpv. 1 CP,
26 cpv. 1, 34 cpv. 3 LCStr,
3 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, il dispositivo 4. della sentenza impugnata è passato in giudicato,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose per avere, il 5 marzo 2013, a __________, per negligenza, alla guida del furgone Nissan targato __________, cagionato lesioni a PC 1, omettendo, in fase di svolta a sinistra, di avvistare per tempo il sopraggiungere da tergo del motoveicolo condotto da quest'ultimo in fase di sorpasso, provocando in tal modo la collisione fra i rispettivi veicoli con conseguente caduta del motociclista, causandogli così le conseguenze fisiche di cui al certificato medico 12.02.2013 del dr. med. __________ dell’Ospedale Regionale di __________.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 4’050.- (quattromilacinquanta);
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’115.- (millecentoquindici) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico di AP 1.
Intimazione a:
Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.