Incarto n. 17.2014.136+154
Locarno 27 novembre 2014/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente, Stefano Manetti e Chiarella Rei-Ferrari
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 aprile 2014 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
e con appello incidentale del 10 luglio 2014 presentato dal
procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 29 aprile 2014 dalla Corte delle assise criminali nei confronti dell’appellante principale (motivazione scritta intimata il 17 giugno 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 4 luglio 2014 di AP 1;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa del 21 febbraio 2014 (ACC 25/2014), il procuratore pubblico ha messo AP 1 in stato d’accusa di
per avere,
prendendo in consegna a __________ il 20.10.2013 da due
cittadini albanesi rimasti ignoti la somma di Euro 344'470.00 con l'incarico di trasportarla sino ad __________ per consegnarla a dei venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013 da __________ a __________ detto denaro
celato in un ricettacolo ricavato ad hoc nella parte posteriore della vettura Audi A3 targata __________,
ritenuto che la sostanza stupefacente avrebbe poi dovuto giungere agli acquirenti per altre vie,
aiutato i titolari del contante, che gli promisero un compenso di Euro 10'000.00, a tentare d'acquistare un quantitativo (indeterminato, ma comunque importante) di cocaina destinato alla successiva messa in commercio;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall'art. 19 cpv. 2 LStup combinato con l'art. 25 CP;
per avere,
prendendo in consegna a __________ il 20.10.2013 da due cittadini albanesi rimasti ignoti la somma di Euro 344'470.00 composta da banconote di diverso taglio contaminate d'eroina con l'incarico di trasportare i soldi sino ad __________ per consegnarli a dei venditori (pure non identificati) di stupefacente (o a dei loro intermediari),
trasportando il 21.10.2013 da __________ a __________ e pertanto importando in Svizzera detto denaro celato in un ricettacolo ricavato ad hoc nella parte posteriore della vettura Audi A3 targata __________,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o dovendo presumere che provenisse da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa in Italia e/o in altro Paese estero nei mesi che hanno preceduto la presa in consegna del denaro;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;
B. Con sentenza 29 aprile 2014 la Corte delle assise criminali di Mendrisio ha dichiarato l’imputato, correggendo i fatti indicati, autore colpevole di:
1.1. complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
prendendo in consegna il 20 ottobre 2013 a __________ la somma di EUR 344'470.00 da due cittadini albanesi rimasti ignoti, con l'incarico di trasportarla sino ad __________, celando detto denaro in un ricettacolo ricavato ad hoc nella vettura Audi A3 targata __________ fino a __________, dove veniva fermato il 21 ottobre 2013,
aiutato i titolari del contante a tentare d'acquistare un quantitativo indeterminato, ma comunque importante, di cocaina, destinato alla successiva messa in commercio, il tutto dietro compenso di EUR 10'000.00;
1.2. riciclaggio di denaro
per avere,
nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1., compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca della somma di EUR 344'470.00, composta da banconote di diverso taglio risultate essere contaminate d'eroina, occultando la stessa all'interno di un vano appositamente creato all'interno della vettura da lui condotta, sapendo o dovendo presumere che tale somma provenisse da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LE sugli stupefacenti commessa precedentemente in Italia e/o in un altro Paese estero;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
Di conseguenza, il prevenuto è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi.
Inoltre è stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro così come indicato nell’AA, ad eccezione del telefono cellulare Samsung S3, della carta SIM Wind e della scheda micro SD San Disk, per i quali è stato ordinato il dissequestro in favore dell’imputato.
C. Il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 4 luglio 2014, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 e 3 della sentenza di prime cure.
Con scritto 10 luglio 2014, il procuratore pubblico PP 1 ha annunciato di interporre appello incidentale, chiedendo una modifica del dispositivo n. 2.1. della sentenza di prime cure, nel senso di un aumento della pena inflitta a 4 anni e 6 mesi di detenzione.
Così richiesto, in data 10 novembre 2014, l’avv. DI 1 ha precisato che il reato di riciclaggio di denaro non è contestato.
esperito il pubblico dibattimento il 27 novembre 2014 durante il quale:
a titolo preliminare, su esplicita richiesta, l’accusato per bocca del suo patrocinatore ha precisato che oggetto dell’impugnativa è unicamente la commisurazione della pena, mentre che i dispositivi n. 1 e n. 3 possono essere considerati passati in giudicato;
chiusa la fase istruttoria, il PP ha invocato l’accoglimento del suo appello incidentale, con la conferma della sentenza impugnata e l’aumento della pena inflitta a 4 anni e 6 mesi;
l’avv. DI 1, difensore dell’imputato, ha chiesto in via principale la condanna a 30 mesi di detenzione di cui 18 sospesi per un periodo di prova di 5 anni e 12 da espiare. In via sussidiaria ha postulato una riduzione della condanna inflitta a 24 mesi da espiare.
Ritenuto in fatto
ed in diritto
L’accusato
Il curriculum vitae dell'imputato emerge dall'Al 105:
"Sono nato nel __________ in __________. I miei genitori hanno avuto altri due figli, una mia sorella e un fratello. lo sono il più anziano, poi viene mia sorella e infine mio fratello __________. Sia i miei genitori, sia i miei fratelli vivono oggi tutti in Italia. lo ho fatto tutte le scuole dell'obbligo in . Nel 1991, quando io ancora andavo a scuola, mio padre, da solo, ha raggiunto l' per lavorare nell'agricoltura. Nel 1997 tutta la famiglia lo ha raggiunto. Ci siamo stabiliti a __________, ove io oggi abito.
Quando siamo arrivati in __________, io ho cominciato quasi subito a lavorare in una fabbrica di lavorazione di castagne. In Italia non ho più frequentato alcuna scuola. Ho sempre e solo lavorato a tempo pieno. Dapprima in detta fabbrica e successivamente in un'azienda che produceva pezzi per escavatori. Sono più o meno sempre riuscito ad avere un salario attorno agli Euro 1'600/1'700.00 al mese.
Attualmente mio papà sta lavorando nella medesima fabbrica di lavorazione delle castagne dove avevo lavorato anche io. Il suo stipendio mensile è di circa Euro 1'500.00. In alcuni periodi dell'anno è però impiegato all'esterno per la raccolta delle castagne. La mamma invece non lavora, è casalinga.
Nel 2004 mi sono sposato con mia moglie che è del 1985. Abbiamo avuto due figli. La più grande nell'agosto 2014 farà 6 anni. Il piccolo è nato 8 giorni prima che io venissi arrestato. Di conseguenza né quando io sono stato fermato, né oggi ancora, mia moglie non lavora. E mio padre che sta pensando al sostentamento della mia famiglia, che ha come spese fisse gli interessi di un mutuo privato e l'affitto, i quali costano più di Euro 300.00 al mese. Al Sud Italia sono tanti soldi, visto che inoltre bisogna riuscire a vivere in 4.
Con entrambi i miei fratelli io ho un buon rapporto.
ADR che ho accettato di trasportare dei soldi legati alla droga perché da 4 o 5 mesi la fabbrica dove stavo lavorando faceva fatica a versare il salario: davano solo degli acconti di Euro 300.00/400.00 al mese e io non riuscivo ad andare avanti.
ADR che è vero che ogni tanto guadagnavo qualcosa con il commercio di automobili, ma non a sufficienza per mantenere la mia famiglia".
(MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 4 seg.).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha precisato:
“ Ho due figli. Il più giovane è nato il __________, quindi pochi giorni prima dei fatti. Sono state le difficoltà finanziarie in concomitanza con la nascita di mio figlio che mi hanno spinto ad effettuare questo viaggio. In effetti, pur avendo un lavoro, negli ultimi 5-6 mesi la fabbrica faceva fatica a pagarmi. Mi dava acconti di 3-400 euro al mese. Dal mese di ottobre l’azienda è andata in “mobilità” e quindi noi avremmo dovuto cominciare a percepire 700 euro al mese quale indennità. Al momento dei fatti questi 700.- euro non li avevo ancora incassati. Non sono in grado di dire se in seguito questi soldi mi sono stati versati.
L’impresa di autolavaggio in __________ è di mio padre ed io non ricevevo nulla. Con quei soldi mio padre manteneva anche i miei fratelli.
Mia moglie non lavora e fa fatica a tirare avanti. In effetti quando è venuta a trovarmi in carcere due volte le ho dato il denaro che ho guadagnato in legatoria.
Mia moglie e i figli vivono adesso grazie l’aiuto dei miei famigliari. Già l’affitto ci costa 300.- euro e da 8 o 9 mesi non riusciamo a farvi fronte. Mia moglie faceva qualche lavoretto come donna delle pulizie in nero, ma incassava pochi soldi. Non lavorava tutta la giornata, ma faceva solo qualche ora. Adesso non lavora più perché ha il bambino piccolo.
Ho anche commerciato in automobili usate, ma ho fatto pochissime auto. Riuscivo ad andare avanti, ma le spese erano troppe. Certi giorni non avevamo nemmeno il cibo e dovevamo andare a mangiare da mio padre.” (verbale del dib. d’appello, pag. 3).
Il prevenuto non ha precedenti penali in Svizzera, Paese con il quale non ha nessun legame, se non per esservi transitato un paio di volte prima dell’arresto.
Sull’estratto del casellario giudiziale italiano (AI 38), per contro, è riportata una condanna, decretata con sentenza 30 marzo 2006 della Corte d'Appello di Bari, in conferma del giudizio del G.U.P. di Bari, a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di euro 12'000.00 per acquisto, detenzione e trasporto illecito di stupefacenti (Al 74), in relazione ad un traffico di oltre kg 43 di eroina (con purezza del 13%).
Dal documento risulta che in seguito, con ordinanza 16 agosto 2007 del Magistrato di Sorveglianza di __________, è stata disposta la riduzione della pena a 270 giorni attraverso liberazione anticipata.
L'imputato ha confermato d’aver scontato nove mesi di detenzione a seguito della condanna per il traffico di stupefacenti (MP 22 ottobre 2013, AI 6, pag. 7).
I fatti
I due fratelli sono stati controllati dalle guardie di confine con l’apparecchio Itemiser e sono risultati essere contaminati in maniera importante da sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, eroina e THC. Di conseguenza è stata ordinata una perquisizione approfondita del veicolo che ha permesso di scoprire un vano ricavato all’interno del paraurti posteriore, apribile meccanicamente grazie al collegamento per mezzo di un filo ad un interruttore nascosto nel bocchettone dell’areazione anteriore.
Nel vano sono stati rinvenuti diversi sacchetti di plastica contenenti banconote in Euro di vario taglio per un totale complessivo di Euro 344'470.-. Le stesse sono risultate essere contaminate in maniera significativa da eroina, mentre il vano lo era da cocaina (AI 1).
Nonostante __________ abbia inizialmente mentito agli inquirenti e fossero state trovate tracce di stupefacenti anche sul suo corpo, con decreto 27 gennaio 2014, il Procuratore pubblico ha sancito l’abbandono della procedura nei suoi confronti, confermandone l’estraneità ai fatti qui in disamina (AI 111).
ha dichiarato che il denaro gli era stato dato da alcuni albanesi residenti a __________ e __________ per comperare autovetture di lusso in __________ (PG 21 ottobre 2013, AI 1, pag. 3);
ha asserito d’aver preparato personalmente il ricettacolo e il congegno di attivazione (PG 21 ottobre 2013, AI 1, pag. 4; MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 6).
Per finire, non ha tuttavia potuto far altro che ammettere di essere stato ingaggiato da due albanesi per portare gli Euro 344'470.00 ad __________ per consegnarli ad altri cittadini albanesi, in cambio di un compenso di Euro 10'000.00 e di essere stato a conoscenza già al momento della partenza da __________ del fatto che il denaro serviva per una compravendita di cocaina, pur non sapendo dire se la stessa fosse ancora da concretizzare o se la droga fosse già stata consegnata. Inoltre ha dovuto pure riconoscere che a predisporre il vano meccanico ricavato nel parafango posteriore dell’Audi, erano stati i suoi mandanti, ai quali aveva consegnato il veicolo per tre giorni, circa un mese prima del viaggio (MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 seg. e pag. 7).
“ Riassumendo, confermo che domenica 20.10.2013 ho preso in consegna a __________ da due cittadini __________ la somma di Euro 344'470.00 con l'incarico di trasportarla sino in __________, ad __________, per consegnarla a dei venditori di cocaina, che non so chi siano (o a dei loro intermediari; non so di chi era lo stupefacente né da dove veniva). Conosco invece chi mi ha dato i soldi a __________: abitano in __________ e ogni tanto arrivano nella zona di __________. Uno so bene chi è, l'altro lo conosco solo di vista. Ribadisco che non intendo rivelare le loro identità, perché ho paura per quello che potrebbero fare a me o alla mia famiglia che vive proprio a __________. Comunque confermo che mi hanno promesso per il trasporto del denaro un compenso di Euro 10'000.00, che avrei dovuto ricevere al ritorno in Italia, a "lavoro" terminato.
AD del PP, che si riferisce all'inventario dei miei effetti personali, contenuto nel rapporto d'arresto del 22.10.2013, rispondo che gli Euro 2'065.00 che detenevo nel mio portamonete al momento del fermo erano soldi miei personali, che mi sono serviti per le spese che avrei dovuto sopportare per il viaggio verso l'__________ e ritorno a casa.
Sta di fatto che il 21.10.2013 sono partito da quest'ultima località al volante della vettura Audi A3 targata __________ assieme a mio fratello __________, a cui sottolineo di nuovo di non aver detto la verità sul motivo effettivo del viaggio. Gli avevo detto che saremmo andati dapprima in __________ e poi ad __________ per acquistare una vettura con Euro 15'000.00 che avevo con me, ma che non gli ho mostrato. Sono sicuro che lui mi ha creduto, visto che io traffico con le automobili, come fa anche lui. Non gli ho mostrato il nascondiglio nella parte posteriore della macchina. Invece do atto che il denaro preso in consegna a __________ l'ho personalmente messo in un nascondiglio che è stato creato nella parte posteriore dell'Audi A3 circa una ventina di giorni prima del viaggio da chi mi ha consegnato i soldi a __________ il 20.10.2013.” (MP 16 gennaio 2014, AI 105, pag. 2 segg.).
“ La terza volta che sono entrato in Svizzera è stato il giorno in cui sono stato arrestato, ossia il 21.10.2013, quando avevo con me, nascosti nel ricettacolo della vettura A3, quasi Euro 350'000.00.
Confermo al proposito che questi soldi mi sono stati consegnati la domenica sera 20.10.2013 in Italia a __________ da due cittadini albanesi, che mi hanno ingaggiato, promettendomi un compenso di Euro 10’000.00 per il trasporto del denaro fino ad __________, dove avrei dovuto consegnarlo a degli albanesi, che non conosco, che avrei dovuto incontrare presso l'aeroporto, dopo averli contattati con cellulare Nokia che mi è stato dato apposta a __________ la sera del 20.10.2013 assieme ai soldi. Preciso che mi è stato consegnato a __________ anche il cellulare __________ che avrei pure dovuto dare ad __________ ai destinatari del denaro.
ADR che i cittadini albanesi che mi hanno dato i soldi a __________ il 20.10.2013 li conosco da circa 10 anni, ma proprio non voglio rivelare i loro nomi, perché ho paura. Posso comunque dire che so che loro trafficano con la droga, in particolare con la cocaina.
ADR per confermare, dopo aver ulteriormente riflettuto, che i soldi consegnatimi erano il prezzo di una partita di cocaina, che avrebbe dovuto giungere (anche se non so quando) ai miei mandanti in Italia dopo la consegna del denaro ad __________. I circa Euro 350'000.00 che ho trasportato erano quindi un anticipo (per ottenere cocaina) e non un pagamento (di cocaina già ottenuta). Ribadisco che io non ho mai visto la droga e non volevo avere a che fare personalmente con la cocaina. Aggiungo che quando mi sono stati consegnati i soldi a __________, io ho chiesto ai miei mandanti se loro pensavano che io dovevo portare indietro la droga. Loro mi hanno detto di no. Se mi avessero detto di sì, io non avrei accettato. Non avrei accettato nemmeno per centomila Euro, per dieci milioni di Euro forse sì.
ADR che mi rendo conto che, trasportando dei soldi che andavano ad anticipare una fornitura di cocaina, ho perlomeno aiutato i miei mandanti ad acquistare un importante quantitativo di cocaina.
ADR che, per quanto ne so io, in questo periodo in Italia un chilo di cocaina viene venduto a circa Euro 40'000.00. Ad __________ e per quantitativi importanti costa un po' meno, ma non so esattamente quanto.
ADR che i miei due mandanti albanesi, quando mi hanno consegnato i soldi, mi hanno riferito che la droga sarebbe giunta in Italia dopo il "mio" pagamento, a bordo di un camion, che sarebbe transitato, partendo dall'__________, in __________, in __________, per poi appunto giungere __________, senza quindi passare per la Svizzera. Questo perché in Svizzera ci sono le dogane e negli altri Paesi europei no.
(…) Il PP mi mostra una fotografia (doc. A di questo verbale) e, chiedendomi di prendere posizione, mi fa prendere atto che sulla lamiera in discorso c'è scritto "FATEVI I CAZZI VOSTRI", ciò che induce a pensare che chi ha fatto il lavoro non ha fatto quella scritta a caso, bensì in modo mirato nel senso che si allude proprio al nascondiglio.
Sulla creazione di quest'ultimo ho raccontato una bugia. Non l'ho creato io il nascondiglio ma l'hanno fatto quelli che mi hanno consegnato i soldi. lo ho loro consegnato la macchina quando mi hanno proposto di trasportare í soldi, quindi circa un mese prima di essere arrestato. Se la sono tenuta 3 giorni e poi me l'hanno ridata. lo l'ho poi quindi utilizzata normalmente fino al giorno del trasporto." (MP 13 novembre 2013, AI 63, pag. 4 segg.).
Esito del dibattimento di primo grado
Inoltre, appurato che il prevenuto ha nascosto il denaro che sapeva destinato, almeno in parte, all’acquisto di altro stupefacente allo scopo di impedirne l’accertamento dell’origine, la Corte delle assise criminali ha confermato anche la proposta di condanna per riciclaggio di denaro (consid. 3.3. della sentenza impugnata).
Gli appelli
Come detto, al processo d’appello il prevenuto ha infine ulteriormente chiarito che oggetto dell’impugnativa è solo la commisurazione della pena, mentre il resto può essere considerato passato in giudicato.
Sulla questione della sanzione, AP 1 chiede che la pena inflittagli venga ridotta a una pena detentiva di 30 mesi, di cui 12 da espiare ed i restanti 18 posti al beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova di 5 anni. In via subordinata egli domanda che la pena detentiva sia fissata in 24 mesi da espiare.
Dal canto suo il Procuratore pubblico, con l’appello incidentale, postula un aumento della pena detentiva inflitta a 4 anni e 6 mesi di detenzione.
Commisurazione della pena
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
b. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti).
la somma sequestrata corrisponde ad un quantitativo minimo di 7 kg di cocaina pura, se venduta al dettaglio (AI 102);
il compenso per il solo viaggio, pari al corrispettivo di oltre un semestre di lavoro ed un anno di indennità di disoccupazione;
il concorso tra i due reati;
l’imputato ha agito per mero scopo di lucro, non avendo dimostrato di trovarsi davvero in condizioni economiche disastrose come da lui preteso;
in ogni caso, egli avrebbe potuto chiedere il denaro per sopravvivere ai genitori, che stanno ora sostenendo i suoi costi di patrocinio, dimostrando di avere denaro a sufficienza;
ha un grave precedente penale, per il quale ha espiato 9 mesi di detenzione;
dalla pena precedente ha dimostrato di non aver imparato nulla;
A suo favore è stato considerato (ibidem):
che ha collaborato discretamente con gli inquirenti, limitandosi tuttavia solo all’assunzione di responsabilità per quanto fatto di fronte all’evidenza dei fatti;
una certa sensibilità alla pena, dovendo scontare il carcere lontano dalla famiglia.
Sulla scorta di questi elementi, partendo da una pena base di 7 anni di detenzione per il traffico di 7 kg di cocaina e il riciclaggio del corrispondente denaro, ridotta a 5 anni in considerazione del suo ruolo di complice incaricato del trasporto del denaro per un unico viaggio.
Da questi 5 anni è poi stato tolto ancora circa 1/6 per il fatto che non si sa se la droga sia finita effettivamente sul mercato, oltre a 9 mesi per la collaborazione e la citata sensibilità alla pena, giungendo in definitiva ai 3 anni e 6 mesi inflitti.
La difesa sostiene che vi è stato un errore di calcolo, per cui il risultato finale della pena avrebbe dovuto essere di 3 anni e 5 mesi. Tenuto conto dell’effetto devolutivo completo dell’appello, la questione non necessita di essere approfondita, dovendosi procedere ad un esame completo della pena da infliggere.
L’art. 305bis cifra 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque compie un atto di riciclaggio di denaro.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore a quella prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia espandere di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
Anche solo partendo dalle dichiarazioni dello stesso prevenuto, che ha asserito che in __________ la cocaina veniva a quel tempo venduta a euro 40'000.- al chilogrammo e che a __________ per quantitativi importanti costava un po’ meno, si giunge a quantitativi simili (al prezzo di euro 40'000.- sarebbero già 8.6 kg).
Questo calcolo si basa sulla constatazione che tutto il denaro era destinato all’acquisto di cocaina. In effetti, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, ormai passato in giudicato poiché incontestato, risolve implicitamente che tutto il denaro confiscato doveva servire per il pagamento di un importante quantitativo di stupefacente.
Ad ogni modo, anche se così non fosse, l’eccezione sollevata dalla difesa secondo la quale solo una parte dei quasi euro 350'000.- era destinata a tale fine, non potrebbe essere accolta poiché non sostanziata da alcun indizio e poiché la dichiarazione che il prevenuto aveva fatto, “en passant”, in tal senso è stata talmente generica da non avere alcun valore.
D’altronde, l’esame degli atti porta gli scriventi giudici a considerare dimostrato che questa non può essere che l’unica ipotesi possibile.
A titolo abbondanziale va precisato che il termine “almeno in parte” usato dalla prima Corte al consid. n. 3.3. della sua sentenza, non va dunque interpretato come un accertamento circa la destinazione dei soldi, quanto piuttosto come uno in merito alla consapevolezza che essi erano in relazione al traffico di droga. Esso non è dunque in contraddizione con il dispositivo.
Se, da un lato, bisogna riconoscere che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, dall’altro è anche vero che esso non può essere completamente negletto, ritenuto come, maggiore è la partita di droga messa in circolazione (o da mettere in circolazione), maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013, consid. 3.1.; STF 6B_558/2011 del 21 novembre 2011 consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).
b. Determinanti sono, poi, il tipo e la natura del traffico (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.). Inoltre, la valutazione deve essere diversa a dipendenza del fatto che il prevenuto abbia agito da solo o in seno ad un’organizzazione criminale, nel cui caso bisogna pure tenere conto del ruolo da lui ricoperto nella stessa.
Anche l’estensione geografica del traffico entra in considerazione: l’importazione in Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.)
Ad aggravare la posizione del prevenuto contribuisce dunque il fatto che egli ha coscientemente preso parte ad un traffico internazionale di stupefacenti tra __________ e __________, gestito da personaggi indubbiamente appartenenti alla criminalità, come da lui stesso ammesso in appello (“Conoscevo gli uomini che mi hanno dato il denaro da trasportare e sapevo che avevano delle attività illecite.”, verbale dib. d’appello, pag. 3), non certamente da profani.
In questo contesto bisogna tuttavia riconoscere all’accusato d’aver agito un’unica volta e che il suo ruolo era limitato a quello di semplice corriere del denaro, senza alcun potere decisionale, né di iniziativa autonoma.
c. Pure a carico di AP 1, evidentemente, va posto il concorso con l’adempimento del reato di riciclaggio di denaro, realizzato facendo capo ad espedienti da professionisti, quali la più volte citata creazione di un apposito vano meccanizzato nel paraurti del suo veicolo, azionabile con un comando nascosto nella ventilazione dell’abitacolo.
d. Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è un consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha delinquito al solo scopo di migliorare la propria situazione economica.
Nonostante alcune sue affermazioni, egli non ha dimostrato di essersi trovato in una situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati ascrittigli. Anzi. Già solo a suo dire, egli dalla fabbrica per la quale lavorava, percepiva un salario mensile variante tra Euro 1'600.- e Euro 1'800.- e, negli ultimi periodi, una specie di cassa integrazione gli avrebbe passato Euro 700.-.
Inoltre egli poteva contare su delle entrate dall’attività di autolavaggio che la sua famiglia ha in __________, nonché su Euro 400.- guadagnati dalla moglie per lavori di pulizia (MP 22 ottobre 2013, AI 6, pag. 2).
La possibilità dei famigliari di fornire un aiuto economico è attestata dal fatto che l’imputato ha potuto contare sull’assistenza legale di un patrocinatore di fiducia per tutta la procedura penale e che, attualmente, sono a suo dire loro a mantenere la moglie e i figli.
AP 1 quindi ha infranto la legge nonostante fosse nella condizione di condurre una vita dignitosa, seppur con qualche difficoltà a tirare la fine del mese (almeno secondo il fratello __________, MP 25 novembre 2013, AI 77, pag. 2), cosa che capita a numerosissime persone oneste.
L’imputato ha dimostrato una risoluta volontà di delinquere, anche consegnando il suo veicolo (o meglio quello della madre) ai suoi mandanti per l’elaborazione della carrozzeria ed essendo disposto a percorrere quasi 2'000 chilometri e ad attraversare ben due dogane elvetiche, pur essendo possibile aggirare il nostro Paese ed evitare il rischio, poi concretizzatosi, dei controlli.
Al processo d’appello egli ha sostenuto di essere transitato da __________ contrariamente agli ordini di passare dall’__________ perché il navigatore lo aveva indirizzato attraverso la Svizzera. La tesi dell’errore non è credibile, se solo si tiene conto del fatto che egli era già transitato almeno a due riprese nel nostro Paese e che quindi ben conosceva la via e cosa lo avrebbe aspettato al momento del passaggio in dogana.
Nemmeno la nascita del figlio lo ha fatto desistere dal commettere i reati e dall’assumersi il rischio di un’incarcerazione in un Paese estero.
e. A fronte di simili circostanze la colpa dell’imputato per la violazione della LStup e per il riciclaggio di denaro risulta essere piuttosto grave.
La pena base, per un traffico di circa 10 kg di cocaina, è sicuramente superiore a quella di almeno 7 anni ritenuta dalla Corte di prime cure (che ha fatto i calcoli basandosi su 7 kg di stupefacente), e si può situare tra gli 8 ed i 9 anni di detenzione.
Ciò posto, è necessario procedere ad un ridimensionamento della pena, tenuto conto del fatto che, come risulta dal dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, bisogna ritenere che la droga in questione non sia mai stata immessa sul mercato, per cui ci si trova di fronte, per la grave infrazione alla LStup, ad un tentativo.
La pena deve così essere ridotta di due anni, per giungere ad una aggirantesi sui 6 anni.
Partendo da qui, alla luce delle suddette circostanze oggettive e soggettive, considerato, come rettamente fatto dai primi giudici, il ruolo di complice al soldo dell’organizzazione criminale, limitato a quello di semplice corriere del denaro, con tuttavia un compenso promesso di ben Euro 10'000.-, appare adeguata una pena detentiva attorno ai 4 anni.
f. Passando ai fattori legati all’autore, va anzitutto fatto riferimento al precedente penale del 2006, che certamente rende più difficile la sua posizione.
Per il resto, dalla sua vita anteriore non emergono circostanze che potrebbero, in qualche modo, essere utilizzate per attenuarne la colpa: non si registra, infatti, né un vissuto particolarmente tragico che potrebbe, in qualche modo, causare una fragilità fuori dalla norma dell’autore né vi si ritrovano circostanze particolarmente meritorie di cui si dovrebbe tener conto.
A suo favore gioca per contro la collaborazione prestata agli inquirenti. In effetti, seppur non piena e spesso fornita di fronte a prove inconfutabili, bisogna dare atto all’accusato di aver collaborato a chiarire i fatti, in modo particolare per quanto concerne l’utilizzo del denaro quale compenso per una compravendita di cocaina.
Non completamente trascurabile è poi il fatto che egli sta scontando la detenzione a grande distanza dalla sua famiglia, soprattutto dalla moglie e dai figli, situazione che lo rende particolarmente sensibile all’espiazione. In effetti, anche se chi delinque a livello internazionale mette a preventivo il rischio di essere incarcerato lontano dal proprio domicilio, è oggettivamente inconfutabile che una carcerazione vicino ai propri cari è meno gravosa.
Questi fattori conducono ad una riduzione, generosa, di altri 6 mesi della pena detentiva, leggermente inferiore a quanto deciso dai primi giudici, giungendo ad una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, cioè a quella inflitta in prima sede.
Carcerazione di sicurezza
Sulla tassa di giustizia e le spese
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, perciò, posti integralmente a carico dell’appellante principale per quanto concerne la relativa procedura, mentre quelli dell’appello incidentale sono accollati allo Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;
22, 25, 40, 42 e segg., 47 e segg., 51, 305 bis CP;
19 LStup;
32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, il dispositivo n. 1 con il quale l’imputato è stato dichiarato autore colpevole di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e di riciclaggio di denaro nonché il dispositivo n. 3 della sentenza 29 aprile 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;
1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2. Sono confermate l’entità e l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabiliti in prima sede.
tassa di giustizia fr. 1’500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono interamente posti a carico di AP 1.
tassa di giustizia fr. 1’000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono interamente posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il Presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.