Incarto n. 17.2014.135
Locarno 17 marzo 2015/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 febbraio 2014 da
AP 1 rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 febbraio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 4 giugno 2014)
richiamata la dichiarazione di appello 24 giugno 2014;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa 4600/2012 del 22 ottobre 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:
1.1. creato la fattura datata 26.02.2008 di CHF 1'200.- (dell’importo originario di CHF 400.-), apparentemente emessa __________, , aggiungendo otto prestazioni (pari a CHF 800.-) di cui in realtà non ha beneficiato, ottenendo così da parte dell’ il versamento di un’indennità di CHF 792.-, di cui CHF 612.- indebitamente;
1.2. creato, attribuendone l’emissione , la fattura 07.05.2009 di CHF 1'260.- dalla quale risulta avere beneficiato di dodici prestazioni di cui in realtà non ha beneficiato, ottenendo così dall’, indebitamente, il versamento di un’indennità di CHF 792.-;
1.3. creato, attribuendone l’emissione , la fattura 23.03.2010 di CHF 1'200.-, dalla quale risulta avere beneficiato di dodici prestazioni di cui in realtà non ha beneficiato, ottenendo così dall’, indebitamente, il versamento di un’indennità di CHF 792.-;
Il procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-) nonché ad una multa di fr. 300.-. Il magistrato ha, inoltre, proposto il dissequestro e la restituzione alla __________ della documentazione sequestrata nei suoi uffici in data 7 marzo 2012 nonché la confisca e la distruzione delle tre controverse fatture;
contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
dopo il dibattimento, con sentenza 12 febbraio 2014, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato tutte le imputazioni contenute nel DA e ha condannato l’imputata ad una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni) di fr. 300.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-), ad una multa di fr. 200.- nonché al pagamento degli oneri processuali. Il pretore ha, inoltre, confermato il dissequestro della documentazione sequestrata presso l’__________ nonché la confisca e la distruzione delle tre fatture di cui al decreto d’accusa;
preso atto che: - contro la sentenza pretorile AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 24 giugno 2014, l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento dai reati addebitatigli con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esperito il pubblico dibattimento il 12 marzo 2015 durante il quale l’avv. DI 1, patrocinatore dell’appellante, ha chiesto, in via principale, il proscioglimento della sua assistita da ogni accusa e, in via subordinata, nel caso fossero confermate le condanne, l’esenzione della pena in applicazione dell’art. 53 CP o, in via ancora più subordinata, la sua diminuzione.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Vol. 1, 2a edizione, Basilea 2014, ad art 10 n. 47, pag. 181 e seg.) che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Zurigo 2011, n.1032 ad § 55, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4; cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
L’imputata: vita e precedenti penali
“ Terminate le scuole dell’obbligo e la scuola cantonale di commercio di Bellinzona (…), ella ha iniziato a lavorare presso la filiale di __________ della __________, dove è stata attiva per 12 anni. Durante questo periodo, nel tempo libero, la signora AP 1 ha studiato per diventare massaggiatrice medica (formazione conclusa con successo nel 1998), conseguendo altresì, nel 2001, il diploma di ortobionomista, quello di massaggiatrice della __________, nonché l’attestato federale di massaggiatrice. Nello stesso anno l’imputata ha lasciato l’impiego in banca per avviare un’attività di massaggi medicali in proprio, svolta dapprima presso uno studio di Lugano, quindi anche presso il suo domicilio di __________ e, infine, solo presso quest’ultimo luogo. Attualmente il suo impegno professionale è quantificabile nella misura del 30-40% e le frutta delle entrate nette pari a ca. CHF 7'000.- annui” (sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).
AP 1 è incensurata (cfr. estratto del casellario giudiziale, AI 8).
Fatti emersi dall’inchiesta
AP 1 ha stipulato con la cassa malati __________ un’assicurazione complementare denominata “” (cfr. conteggi delle prestazioni in AI 6). Giusta l’art. 1.2 delle relative condizioni generali, l’assicurazione, previa una deduzione di una franchigia di fr. 200.-, copre il 90% delle spese delle cure ambulatoriali prestate secondo alcuni metodi alternativi, fra cui il “drenaggio linfatico” (cfr. condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare, categoria “”, sul sito __________).
ABC_1 - di formazione massaggiatrice medicale come l’appellante (di cui all’epoca dei fatti era amica) - ha lavorato in tale veste, tra il 2007 e il mese di marzo del 2010, presso il centro estetico “” a __________ (cfr. verbale d’interrogatorio ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag. 1; verbale d’interrogatorio AP 1 del 18 ottobre 2011, AI 14, pag. 1). Nel corso del mese di maggio del 2010, essa veniva contattata dall’ che le chiedeva delle spiegazioni su una fattura apparentemente da lei emessa il 23 marzo 2010 a carico di AP 1 e da questa trasmessa ai suoi uffici al fine di ottenere il relativo rimborso. Ciò che aveva in particolare indotto l’__________ a contattarla era il fatto che il conteggio, che menzionava 12 sedute di linfodrenaggio di un’ora ciascuna per complessivi fr. 1'200.-, non riportava la data della prima seduta di terapia, data invece indicata per le altre undici sedute (cfr. fattura allegata all’AI 3).
ABC_1 reagiva con sorpresa alla sollecitazione dell’__________, ritenuto come non le risultava di avere, nel corso del 2010, fornito cure a AP 1 (verbale d’interrogatorio ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag. 1).
Nella sua mail di risposta, inviata il giorno dopo, AP 1 ha dapprima manifestato rincrescimento per quanto accaduto, ammettendo di avere fatto una “gran cazzata” e chiedendo “umilmente perdono” alla sua terapeuta. Dopo pochi minuti, tuttavia, la donna ha inviato a ABC_1 una nuova mail in cui ha, in sostanza, spiegato di non essere l’artefice della fattura che sarebbe invece stata allestita da una terza persona e affermando, altresì, che era solo per un errore che la fattura menzognera era finita nella busta con altri giustificativi da mandare alla casse malati (cfr. mails allegate all’AI 3).
Il 28 maggio 2010 l’__________ comunicava a AP 1 di avere accreditato sul suo conto bancario fr. 792.-, corrispondente al 90% dell’importo fatturato di fr. 1'200.- da cui erano state dedotte la franchigia di fr. 200.- ed un’aliquota contrattuale di fr. 88.- (cfr. conteggio delle prestazioni __________ 28 maggio 2010, allegato all’AI 6).
In data 31 maggio 2010 ABC_1, dopo avere discusso della vicenda con AP 1, inviava all’__________ il seguente scritto:
“ vi comunico che la fattura da me intestata a nome AP 1 con data 23.03.2010 per un importo di fr. 1200.00 non è da me stata emessa. Dopo colloquio personale con la Signora AP 1 è emerso un coinvolgimento da parte di tale __________ che personalmente non conosco. Oggi stesso mi recherò all’ufficio di polizia di Mendrisio per effettuare una denuncia contro ignoti. Vi prego di verificare se avete rimborsato altre fatture da me intestate alla Signora AP 1 negli ultimi due anni” (cfr. scritto 31 maggio 2010 di ABC_1 all’__________, allegata all’AI 3).
“ le confermo la nostra telefonata odierna in merito alla fattura della Signora ABC_1. Come discusso telefonicamente questa fattura vi è stata erroneamente inviata dalla sottoscritta insieme ad altre fatture mediche. Personalmente non ho beneficiato delle prestazioni indicate. Il documento non è stato inoltre redatto dalla signora ABC_1, ma da una terza persona la cui identità dovrà essere chiarita nelle opportune sedi” (cfr. scritto 31 maggio 2010 di AP 1 all’__________, allegata all’AI 3).
Come suggerito da ABC_1, l’__________ effettuava delle verifiche interne per stabilire se fossero state rimborsate altre fatture apparentemente da lei emesse nei confronti dell’appellante. Dai controlli emergeva che l’assicurazione, anche per gli anni 2008 e 2009, aveva rimborsato a AP 1 due fatture emesse dalla medesima terapeuta, ciascuna relativa a 12 sedute di linfodrenaggio (cfr. scritto 2 giuno 2010 dell’__________ a AP 1, allegato all’AI 3; cfr. anche i conteggi delle prestazioni, allegati all’AI 6). ABC_1 ha negato di avere avuto in cura l’amica nel 2009. Quanto all’anno 2008, essa ha riconosciuto di averla ricevuta presso l’, spiegando tuttavia che la fattura da lei emessa menzionava solo 4 sedute di linfodrenaggio (per complessivi fr. 400.-) e non 12 (per complessivi fr. 1'200.-) come risultava da quella ricevuta dall’ (cfr. scritti 2 giugno e 10 giugno 2010 di ABC_1 all’__________, entrambi allegati all’AI 3; cfr. anche verbale d’interrogatorio ABC_1 del 18 agosto 2010, allegato all’AI 4, pag. 3).
Il 2 giugno 2010, ABC_1 ha sporto denuncia contro l’insorgente per il titolo di “falso in documenti” sulla scorta dei fatti così riepilogati:
“ A febbraio del 2008 la Signora AP 1 si è recata nello studio dove lavoravo (__________- ) per fare dei massaggi. Alla fine dei trattamenti ho emesso la fattura (…). Recentemente ricevo una chiamata dalla Signora __________ per la __________ cassa malati la quale mi dice di avere una mia fattura emessa per la Signora AP 1 sulla quale mancava una data. Fattura emessa a marzo 2010 ma io non vedo la Signora AP 1 dal 2008! Da un controllo nei giorni successivi abbiamo scoperto che la Signora AP 1 falsificò già la fattura del 2008 che era di fr. 400.- ma l’ l’ha ricevuta per fr. 1'200.-. Stessa fattura per gli anni 2009 e 2010, sempre per fr. 1'200.- ognuna. Io sono assolutamente estranea ai fatti. Se non ci fosse stato l’errore della data il tutto sarebbe rimasto nell’ombra” (cfr. AI 1).
“ la restituzione da parte della signora AP 1 avviene esclusivamente per chiudere una faccenda che la sta logorando. Quella restituzione non costituisce invece e non può nemmeno essere interpretata come un’ammissione di colpe che non ha o di fatti che non sono andati in modo diverso da come ella li ha sempre descritti” (cfr. 10 dicembre 2010 dell’avv. __________ all’__________ in AI 10, pag. 2).
la fattura 26 febbraio 2008 non era falsa e corrispondeva alle prestazioni effettivamente effettuate dall’__________;
la falsa fattura 7 maggio 2009 era stata allestita e trasmessa all’__________ da terze persone e non era da lei mai stata vista;
la falsa fattura 23 marzo 2010 era stata da lei trasmessa all’__________ per una mera svista dopo averla trovata nella propria bucalettere; (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 18 ottobre 2011, AI 14; cfr. anche scritto 2 luglio 2010 dell’avv. __________ all’__________, allegato all’AI 10).
Risultanze dibattimentali di primo e di secondo grado
“ ho effettuato 12 sedute (di un'ora l'una) di linfodrenaggio nel 2008 presso __________ e null'altro. Tutte le sedute sono state curate da ABC_1. (…). Sono passata personalmente a ritirare la fattura dopo le 12 sedute del 2008 __________, fattura consegnatami dalla collega della ABC_1, che non so come si chiama. Penso che allora, oltre alla ABC_1, lavoravano lì una o due persone, forse apprendiste. Non ho mai visto la fattura agli atti del 2008, che riporta solo 4 sedute, prima di essere coinvolta nel procedimento penale. Nemmeno ho mai visto, prima di allora, quella del 2009, mentre quella del 2010 l'ho trovata nella bucalettere del mio studio di Lugano. Nego di avere redatto personalmente una o più di queste fatture” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputata, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1).
Anche durante il dibattimento d’appello, l’appellante si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2).
Appello
Fattura 7 maggio 2009
17.1. Al riguardo i primi giudici hanno osservato quanto segue:
“ Per quanto concerne la fattura 7 maggio 2009, del tutto inverosimile è la versione dei fatti fornita dalla signora AP 1, la quale non avrebbe né visto, né avuto altrimenti conoscenza del conteggio fittizio (da lei, dunque, nemmeno allestito) se non prima del mese di giugno del 2010 (verbale di interrogatorio 18 ottobre 2011, pag. 5). Tale racconto non è plausibile soprattutto giacché presuppone che si siano verificati altri due eventi, a loro volta, poco credibili, ovvero (1) che l’imputata non si sia accorta del rimborso, a suo favore, della somma di CHF 792.- determinato dalla fattura falsa e (2) che la stessa non si sia neppure avveduta della distinta 9 giugno 2009 con la quale l’__________ le preannunciava il versamento, riferito ad un importo tutt’altro che modesto (tanto più considerando come esso superi gli introiti mensili personali dichiarati in aula da AP 1) e che avrebbe potuto riguardare fatture dei suoi figli (poiché versato sul conto su cui “ricevevo anche quanto riguardava le prestazioni per i miei bambini”; verbale di interrogatorio 12 febbraio 2014, pag. 2).
Poiché non si vede quale motivo avessero altre persone di creare ed utilizzare il documento falso - nello specifico ABC_1 (la quale ben difficilmente avrebbe sporto una denuncia inerente a fatti che la vedevano coinvolta), __________ (socia e gerente __________, in seno alla quale non risulta siano emersi dagli accertamenti del Ministero Pubblico irregolarità di sorta) e perfino il fantomatico __________ (il quale sarebbe comparso solamente in epoca successiva; cfr. verbale di interrogatorio 18 ottobre 2011, pag. 3) - si ritiene che la sua autrice possa essere unicamente l’imputata, la sola ad avere ricavato un beneficio (l’accredito di CHF 792.-) dal medesimo” (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 11).
17.2. Questa Corte fa proprie le considerazioni del primo giudice che ha ben illustrato gli indizi che concorrono a delineare l’inattendibilità della versione fornita dall’appellante agli inquirenti e a conseguentemente considerarla non solo l’artefice della fattura 7 maggio 2009, ma anche la persona che l’ha trasmessa all’. In aggiunta, la scrivente Corte rileva che la tesi - per certi aspetti suggestiva - sollevata al dibattimento d’appello dalla Difesa secondo cui la falsificazione della fattura sarebbe stata messa in atto da ABC_1 e da __________ è smentita dalla semplice constatazione secondo cui da tale falsificazione avrebbe potuto beneficiare (e, per finire, ha poi beneficiato) unicamente l’imputata che era l’unica possibile destinataria del pagamento dell’ (cfr. il conteggio delle prestazioni 9 giugno 2009 allegato all’AI 6, dal quale risulta che il rimborso della fattura, per complessivi fr. 792.-, è stato versato direttamente a lei). Alla luce del principio che si deduce dall’esperienza secondo cui chi profitta di un reato contro il patrimonio ne è, di regola, l’autore, la tesi avanzata dalla Difesa potrebbe reggere unicamente se si ammettesse che le signore ABC_1 e __________ abbiano agito in correità con l’imputata: è solo in quest’ipotesi, infatti, che le due avrebbero potuto, in qualche modo, profittare dei pagamenti che l’__________, ingannata dalla falsa fattura, avrebbe fatto alla loro cliente. E - va aggiunto - quand’anche ciò fosse stato (ipotesi, invero, non corroborata da alcun elemento), la circostanza non gioverebbe in alcun modo alla posizione dell’appellante, ritenuto che, in diritto penale, ognuno è responsabile delle proprie azioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3). Infine, si rileva che contro la tesi dell’imputata parla anche il fatto che è stata la ABC_1 stessa a chiedere alla cassa malti delle ulteriori verifiche. Avesse falsificato lei le fatture, se ne sarebbe ben guardata.
Fattura 23 marzo 2010
18.1. Durante l’istruttoria, l’insorgente ha, in particolare, lasciato intendere che la fattura 23 marzo 2010 potesse essere stata allestita da tale __________, rappresentante di prodotti cosmetici asseritamente conosciuto in un bar di Lugano nel marzo del 2010 e poi presentatosi nel suo studio per proporle di guadagnare “soldi facili” con false fatturazioni alle casse malati:
“ Nel marzo 2010 mi trovavo al bar al __________ di __________ con un’amica, TE 1. Siamo state avvicinate da un uomo a me sconosciuto, il quale ci ha chiesto se eravamo estetiste. La mia amica gli ha detto che io mi occupavo di massaggi. È così che questa persona ha detto di essere un rappresentante di una ditta di cui non ricordo con precisione il nome. Salvo errore la ditta conteneva il nome “beauty”. Egli cercava potenziali acquirenti per i prodotti, creme ed olii, da lui venduti. Ho consigliato a questa persona di recarsi __________ situato proprio di fronte al bar. Questa persona ha detto di già conoscerlo e in particolare, di conoscere ABC_1. L’ho invitato a passare nei giorni seguenti nel mio studio a Lugano. Ho consegnato a lui il mio biglietto da visita. Tengo a precisare che non consegno miei biglietti da visita a sconosciuti, in particolare a uomini, poiché lavoro da sola. In quell’occasione gli ho dato il mio biglietto da visita solo perché mi aveva detto di conoscere ABC_1. Qualche giorno dopo questa persona si è presentata presso il mio studio a Lugano. Si è presentato e mi ha detto di chiamarsi __________. Dopo aver brevemente parlato dei prodotti da lui venduti, egli mi ha chiesto se avessi voluto guadagnare soldi facili, dicendo che vi era la possibilità di farlo con le fatture della cassa malati. Gli ho immediatamente detto che sono una persona onesta e che certe cose non mi interessano, invitandolo a lasciare il mio studio. Qualche giorno dopo la visita di quella persona, ho trovato nella bucalettere del mio studio a Lugano una busta contenente la fattura apparentemente emessa il 23.03.2010 (…). Ho subito collegato questa cosa strana alla visita nei giorni precedenti di quella persona e al fatto che diceva di conoscere ABC_1” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 del 18 ottobre 2011, AI 14, pag. 3-4).
Quanto raccontato agli inquirenti è poi stato confermato dall’imputata anche dinanzi al pretore (cfr. suo verbale allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 1-2) e alla scrivente Corte (verbale dib. d’appello, pag. 2).
18.2. Il giudice della Pretura penale si è così determinato in merito al coinvolgimento dell’imputata nell’allestimento e nella trasmissione ad __________ della fattura 23 marzo 2010:
“ Considerazioni del tutto analoghe (a quelle ritenute per la fattura 7 maggio 2009, ndr.) vanno fatte per rapporto alla fattura 23 marzo 2010, da cui la signora AP 1 (e solo lei) ha tratto nuovamente un vantaggio costituito dal pagamento di CHF 792.-. Sennonché, a conferma della responsabilità dell’imputata, vi sono qui ulteriori elementi.
Innanzitutto, l’e-mail 27 maggio 2010 inviato da AP 1 alla signora ABC_1, il cui - già ricordato - contenuto non si riesce ad interpretare in maniera diversa da un’ammissione di colpevolezza:
(…) ho fatto una gran cazzata e ti chiedo umilmente perdono, io avevo detto alla cassa malati di annullare tutto e per questo ti avevo scritto che era tutto a posto e non appena ci saremmo viste ti avrei detto il tutto perché come vedi… Non si può fare questo tipo di cose perché finisce in niente anzi… Nella perdita di stima di una persona… Io sono cosciente di questo e non ho parole da dirti che possano esprimere fino in fondo il mio pentimento. Preferirei spiegartelo a voce sempre che tu voglia ancora vedermi… Spero proprio di sì perché ci tengo a vederti e spiegarti.
Certo, l’imputata ha cercato di spiegare in aula i toni del messaggio con il senso di colpa generato dall’avere coinvolto nella vicenda ABC_1, segnatamente con l’invio alla cassa malati, per sbaglio, della fattura menzognera a suo dire recapitatale in bucalettere da ignoti (verbale di interrogatorio, pag. 2):
Riguardo all’e-mail del 27 maggio 2010, il “tipo di cose perché finiscono in niente” si riferisce al mio invio per sbaglio del 2010 all’__________. Il fatto di avere ribadito due volte di chiedere umilmente perdono alla ABC_1 è perché io sono fatta così e perché pensavo che a seguito del mio agire ABC_1 potesse avere dei “casini” sul lavoro, anche se non so definire per quale motivo. Quando mi riferivo alla perdita di stima, reagivo all’e-mail di ABC_1, che già mi indicava come colpevole. Il “pentimento” si riferisce al fatto di avere causato ad un’amica questa situazione.
Tali affermazioni, però, non convincono. Pur giustificando naturalmente delle scuse, una mera svista come quella asserita dall’imputata (avesse anche provocato dei disagi a ABC_1) non chiarisce in effetti espressioni come “non si può fare questo tipo di cose perché finiscono in niente”, “perdita di stima di una persona”, “non ho parole da dirti che possano esprimere fino in fondo il mio pentimento” o “sempre che tu voglia ancora vedermi”, adatte a colpe assai più gravi (come può esserlo giustappunto un illecito) di una sbadataggine. Non si comprende, inoltre, per quale motivo - se realmente era anche una reazione alle precedenti accuse (implicite ma tutt’altro che velate) dell’amica, che nel messaggio 26 maggio 2010 la incolpava di avere truffato l’__________ - AP 1 non abbia speso nel suo e-mail una sola parola per sostenere la propria innocenza. (…)
È allo stesso modo poco plausibile - giustificando quindi la medesima conclusione testé descritta - il racconto di AP 1 inerente al ritrovamento della fattura in parola, apparsa di punto in bianco nella bucalettere dello studio di Lugano senza essere accompagnata da indicazioni di sorta (neppure pervenute successivamente) del suo presunto artefice. Così come a carico dell’imputata grava infine il precedente dell’anno prima, riferito alla fattura 7 maggio 2009” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 11-13).
Quanto all’evocato coinvolgimento, nella vicenda, di __________, il pretore ha spiegato:
“ A prescindere da alcune perplessità suscitate dal racconto dell’imputata - laddove risulta difficile credere che uno sconosciuto, dopo appena “10 minuti” (verbale di interrogatorio 12 febbraio 2014, pag. 2), proponga un illecito ad una potenziale cliente, rischiando in tal modo di perderla ancor prima di averla acquisita se non, addirittura, di venire segnalato dalla stessa alla polizia - non vi sono agli atti (elementi ndr.) sufficienti per considerare tale __________ responsabile dell’allestimento dei conteggi inveritieri (dai quali, lo si ricorda di nuovo, questi non avrebbe oltretutto tratto alcun beneficio) (…). Elementi che la signora AP 1 non ha certo contribuito a fare emergere” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 14).
18.3. La scrivente Corte, ancora una volta, si associa alle pertinenti considerazioni svolte dal primo giudice che ha ben evidenziato gli elementi che concorrono a ritenere che, contrariamente alle sue dichiarazioni, la fattura 23 marzo 2010 - del tutto menzognera - è stata consapevolmente inviata all’__________ dall’appellante che non può che esserne, anche, l’autrice. Al dibattimento d’appello, l’imputata ha, invero, ribadito che l’espressione “gran cazzata”, contenuta nella sua mail 26 maggio 2010, non si riferiva alla falsificazione della fattura, ma al suo invio per errore alla cassa malati (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 2). Questa Corte, pur riconoscendo che una tale lettura del documento è suscettibile di relativizzarne la forza indiziante, ritiene che non sia sbagliato considerare - come fatto dal pretore - che il tono utilizzato dall’appellante nel suo scritto indizi una colpa più importante del semplice invio per errore della fattura alla cassa malati. Questa Corte sottoscrive, poi, quanto osservato dal pretore sulla figura di __________ e ciò nonostante la teste TE 1 - la cui audizione è stata richiesta dall’imputata - abbia dichiarato al dibattimento d’appello di ricordare come qualche anno prima lei e AP 1 fossero state avvicinate preso il bar __________ di __________ da un signore che non conoscevano e di ricordare pure come l’amica le avesse poi detto, in un secondo tempo, di avere avuto dei problemi con quella persona (cfr. verbale dib. d’appello, pag. 3). Infatti, anche qualora si dovesse ammettere che l’insorgente abbia conosciuto in un bar un rappresentante di cosmetici, ciò ancora non significa che questa persona si sia poi recata nel suo studio, le abbia proposto delle operazioni illecite (correndo oltretutto il rischio di essere denunciata) e, soprattutto, abbia, poi, allestito e depositato nella sua bucalettere una falsa fattura.
Senza dimenticare che il coinvolgimento di __________ nella vicenda non convince nemmeno da un altro punto di vista. Non è infatti dato a sapere come potesse l’uomo essere a conoscenza del fatto che AP 1 avesse frequentato l’__________ __________ proprio per delle sedute di linfodrenaggio (la stessa imputata ha dichiarato dinanzi al primo giudice di non sapersi “spiegare come chi mi ha messo in bucalettere quella fattura sapesse che ero paziente dell’__________ per linfodrenaggio”, cfr. suo verbale di interrogatorio, allegato al verbale dib. di primo grado, pag. 2). E non è tutto. Nemmeno è dato a sapere come potesse il fantomatico __________ conoscere i dati - strettamente personali - indicati sulla fattura quali il “no. assicurato” dell’imputata e il “no. CAM” (concordato assicuratori malattia) di ABC_1.
Infine - e, soprattutto - non si comprende quale sarebbe stato l’interesse di questo __________ a preparare il materiale necessario a mettere in atto una truffa di cui avrebbe beneficiato solo (a meno di un accordo fra i due) l’appellante (unica beneficiaria del versamento fatto d’__________, cfr. il conteggio delle prestazioni 28 maggio 2010, allegato all’AI 6).
Fattura 26 febbraio 2008
19.1. Nel giudizio impugnato il pretore ha spiegato come non vi siano
“ valide ragioni per discostarsi da quanto sostenuto da ABC_1 (segnatamente che nel 2008 la signora AP 1 ha fruito di quattro sedute di linfodrenaggio, le sole riportate nell’agenda dell’__________ agli atti) e per non ritenere che anche il conteggio 26 febbraio 2008 costituisca un falso commesso dall’imputata, più precisamente ove attesta otto trattamenti supplementari” (cfr. sentenza impugnata, consid. 13.3, pag. 16).
La conclusione del primo giudice si fonda sostanzialmente sui seguenti elementi (cfr. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 15-16):
l’assenza di prove a sostegno delle dichiarazioni di AP 1, ritenuta, in particolare, la “portata probatoria pressoché nulla” della dichiarazione 9 novembre 2010 di __________ (nella quale si legge che la donna ha accudito parecchie volte figli dell’imputata per permetterle di frequentare un centro benessere di __________);
la restituzione da parte dell’appellante del rimborso percepito per le otto controverse sedute di linfodrenaggio, considerato che “l’adempimento di una contropretesa non giova alla causa di chi ne contesta il fondamento” e ciò nonostante l’imputata aveva precisato che la restituzione non andava interpretato come un’ammissione di colpa;
l’esistenza di illeciti, temporalmente successivi, già riconosciuti “i quali - per rapporto ad un’ipotesi di reato riferita ad una fattispecie pressoché identica
finiscono inevitabilmente per minare la credibilità dell’imputata a favore di quanto sostenuto dall’accusa”;
l’inconsistenza della tesi difensiva secondo cui ABC_1, “avrebbe avuto problemi sul posto di lavoro e necessità di ordine economico generate dall’imminente divorzio”, considerato come non risulti che la terapeuta abbia mai rivendicato alcunché dall’imputata degli accrediti da questa ricevuti dall’__________.
19.2. Questa Corte - pur non condividendo tutti gli argomenti sviluppati nel giudizio impugnato (in particolare l’indizio di colpevolezza dedotto dall’avvenuta restituzione dei soldi all’__________ che, alla luce, della precisazione di cui al consid. 13 perde di rilevanza probatoria) - conferma la conclusione del primo giudice secondo cui la fattura 26 febbraio 2008, che originariamente menzionava solo 4 sedute di linfodrenaggio per complessivi fr. 400.-, è stata modificata dall’appellante con l’aggiunta di ulteriori 8 sedute, per complessivi fr. 800.-.
a. Come a ragione rilevato dal pretore, si osserva in primo luogo che la versione dell’insorgente
“ Io sottoscritta, __________, Via __________, __________, confermo che a partire dal mese di gennaio 2008, ho accudito parecchie volte i figli della Signora AP 1 e in particolare __________, nato nel mese di novembre giorno 18 del 2007. Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 la signora AP 1 è stata in diverse occasioni assente per frequentare un centro di __________ a __________. Ricordo in particolare che il 18 gennaio 2008 ero andata io stessa a prendere il piccolo __________ davanti __________ di __________, dove la signora AP 1 è poi entrata per effettuare il suo trattamento”. (cfr. dichiarazione 9 novembre 2010, allegata all’AI 10).
Tuttavia, l’affermazione della signora __________ secondo cui l’appellante - tra gennaio e febbraio 2008 - “è stata in diverse occasioni assente per frequentare un centro di benessere a __________” ancora non significa che l’appellante, durante tutte le sue assenze da casa, si sia davvero recata __________ e che lì si sia davvero sottoposta alle sedute di linfodrenaggio indicate nella fattura, ritenuto come non possa essere escluso né che AP 1 non dicesse alla sua baby sitter la sua vera destinazione né che, nell’ipotesi contraria, presso tale centro estetico si sottoponesse anche ad altri trattamenti (si rileva al riguardo che l’agenda 2008 __________, in annesso 4 all’AI 19, alla data 18 gennaio 2008, ore 10’45, annota ad esempio “AP 1, mass bb + visita per fanghi”). Va, inoltre, rimarcato che la menzionata dichiarazione è troppo generica per poter supportare validamente la tesi difensiva: la formulazione “in diverse occasioni” potrebbe, infatti, riferirsi anche alle sole 4 sedute riconosciute da ABC_1 e non necessariamente alle 12 indicate nella controversa fattura.
b. Ben più credibile è, invece, la versione di ABC_1 secondo cui AP 1 ha beneficiato unicamente di 4 sedute di linfodrenaggio. Le sue parole trovano infatti conferma nel libro di cassa dell’__________, dal quale risulta che il centro estetico, nei giorni indicati sulla controversa fattura, ha incassato - per trattamenti di linfodrenaggio - unicamente fr. 400.- e meglio fr. 100.- a titolo d’acconto il 1° febbraio e fr. 300.- il 15 febbraio 2008 (cfr. fotocopie del libro di cassa in annesso 3 all' AI 19).
c. La Difesa, durante l’arringa, ha poi sostenuto che l’agenda del centro estetico - in corrispondenza delle date menzionate nella controversa fattura - presenta degli evidenti segni di cancellatura, ciò che, a suo dire, comprometterebbe la credibilità di ABC_1. Questa Corte ha potuto effettivamente appurare che l’agenda in esame presenta - in corrispondenza di alcune delle date indicate nella fattura trasmessa all’__________
In diritto
20.1. Giusta l’art. 251 cifra 1 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina menzionate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 9-10).
20.2. È innanzitutto pacifico che le fatture che emanano da un medico o da un altro fornitore di prestazioni sono documenti dotati di un valore probatorio accresciuto perché provengono da un soggetto che ha, nei confronti dei pazienti e degli assicuratori a cui carico egli opera, una funzione di garante (cfr. DTF 119 IV 54 consid. 2.c.dd; 117 IV 165 consid. 2c; STF 6B_991/2008 del 9 aprile 2009, consid. 2.3.4; 6S.114/2004 del 15 luglio 2004, consid. 3.3; 6S.89/2003 del 5 maggio 2003, consid. 4.2.1; 6S.655/2000 del 16 agosto 2001, consid. 2d; 6S.491/1999 del 23 settembre 1999, consid. 6c). Questi principi si applicano, per analogia, a tutti quei professionisti del settore medico-sanitario (ad esempio omeopati, osteopati, massaggiatori medicali, etc…) che, pur non operando nel campo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, hanno aderito ad un concordato con le casse malati in virtù del quale sono autorizzati a fatturare a loro carico le prestazioni erogate. E, dunque, anche nel caso di ABC_1 (cfr. al riguardo il no. di concordato indicato sulle controverse fatture). Ne discende che i conteggi falsificati dall’appellante hanno, in sé, un valore probatorio accresciuto.
Ciò posto e considerati gli accertamenti di cui sopra secondo cui l’imputata ha formato le fatture 7 maggio 2009 e 23 marzo 2010 e ha alterato la fattura 26 febbraio 2008 forza è concludere che essa ha realizzato, in relazione ai tre conteggi, il reato di falsità in documenti nella variante di cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 1 CP. Le fatture sono false sia dal profilo materiale perché esse non emanano dal loro autore apparente, sia dal profilo ideologico dati la loro forza probante accresciuta e il loro carattere menzognero. Visto l’accertamento secondo cui l’insorgente ha poi spedito i falsi conteggi all’__________ per ottenerne il rimborso, occorre ritenere che egli ne ha fatto uso a scopo d’inganno. Dal profilo oggettivo, il reato è dunque realizzato anche nella variante di cui all’art. 251 cifra 1 cpv. 2 CP. Considerato quanto precede è pacifico che l’infrazione è poi realizzata anche dal profilo soggettivo: non si vede infatti cosa possa aver determinato l’appellante ad agire se non l’intenzione di ingannare la sua cassa malati e procacciarsi in tal modo un indebito profitto.
Ne discende che la condanna di AP 1 per il reato di ripetuta falsità in documenti merita integrale conferma anche in questa sede.
21.1. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del reato, si rinvia - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - alla giurisprudenza e alla dottrina citate dal pretore nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 14 pag. 17-18).
21.2. In concreto non occorre spendere molte parole per dimostrare che AP 1 ha astutamente ingannato la cassa malati . Essa ha trasmesso all’assicurazione tre false fatture che, come visto, facevano fede del loro contenuto perché emanavano apparentemente da una professionista, ABC_1, che - avendo un numero CAM - aveva, nei confronti delle casse malati, una posizione di garante analoga a quella di un medico o di un altro fornitore di prestazioni. Proprio per questo motivo l’appellante - che oltretutto conosceva bene il settore medico-sanitario (nel quale era attiva professionalmente) - poteva confidare nel fatto che l’ non avrebbe proceduto a verifiche di dettaglio dei tre conteggi inviatile (cfr, per un caso analogo, STPC 72.2004.29 del 13 maggio 2005). Nella sua arringa l’appellante ha, poi, sostenuto che l’__________ non è priva di colpe per quanto accaduto poiché ha rimborsato quanto indicato nelle fatture ricevute senza nemmeno adoperarsi per un minimo controllo delle note contabili che, in particolare, nemmeno riportavano firme o timbri che ne comprovassero la provenienza. La censura cade nel vuoto ritenuto che, come già rilevato anche dal TF, proprio a motivo del rapporto di fiducia in essere tra i fornitori di prestazioni e le casse malati, quest’ultime non procedono a regolari e sistematiche verifiche riguardo l’effettività delle prestazioni fatturate. Un simile lavoro di controllo nemmeno può del resto essere preteso poiché richiederebbe un impegno sproporzionato e l’organizzazione di un apparato eccessivamente oneroso dal profilo finanziario (cfr. STF 6S.491/1999 del 23 settembre 1999). Si rileva inoltre che - per motivi di praticità e in virtù dell’evocato rapporto di fiducia - è consuetudine che le fatture emanate dai fornitori di prestazioni medico-sanitarie (e da altri professionisti che operano a carico delle casse malati) non siano firmate. Ciò posto e ritenuto come sia per il resto pacifico che l’invio all’__________ delle tre fatture e la relativa richiesta di rimborso, hanno indotto l’assicurazione a indebitamente versare all’imputata complessivi fr. 2'196.-, forza è concludere che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha realizzato il reato di truffa. Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo. Non v’è infatti dubbio sul fatto che l’appellante - che pure era attiva in ambito medico - sapeva che, ricevuti i falsi conteggi, l’assicurazione avrebbe proceduto al rimborso. Pure pacifica, dunque, l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto.
In esito la condanna di AP 1 per il reato di ripetuta truffa merita integrale conferma.
22.1. Il pretore, dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 53 CP, ha spiegato che, nonostante AP 1 abbia apparentemente risarcito l’__________, il disposto non può in concreto trovare applicazione già solo perché l’imputata, “negando ad oltranza la sua colpevolezza”, non ha preso coscienza della sua responsabilità. Inoltre, ha ancora rilevato il primo giudice, il perseguimento penale si giustifica anche dal profilo dell’interesse pubblico, ritenuto che “la professione in ambito medico dell’imputata e, di riflesso, il rischio di fatturazioni fasulle non soltanto per prestazioni da lei ricevute, ma anche fornite” imponevano di “sottolineare la gravità della condotta illecita, con una sanzione volta ad evitare che la stessa si ripeta a danno di un indefinito numero di persone” (sentenza impugnata, consid. 16.1 e 16.2, pag. 19-20).
22.2. L’art. 53 CP prevede che se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (lett. a) e l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (lett. b). Anche in questo caso, per quanto concerne i presupposti applicativi del disposto, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alla giurisprudenza e alla dottrina indicate dal primo giudice nel giudizio impugnato (cfr. sentenza impugnata, consid. 16 e 16.1 pag. 19-20).
22.3. Questa Corte si associa alle pertinenti e condivisibili argomentazioni sviluppate dal primo giudice al consid. 16 della sentenza impugnata (e riassunte al consid. 22.1 del presente giudizio) secondo le quali - nonostante l’appellante abbia effettivamente risarcito il danno causato all’__________ - non si giustifica, in concreto, un’esenzione della pena ai sensi dell’art. 53 CP.
Confische e sequestri
Tasse, spese di giustizia ed indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP
Gli oneri processuali d’appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono posti per 19/20 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Visto il ridottissimo grado di prevalenza all’appellante non si assegnano indennità ex 436 cpv. 2 CPP.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, CPP, 146, 251 CP, 42 e segg. 47, 49, 53, 106 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1.1. AP 1 è autrice colpevole di:
1.1.1. ripetuta falsità in documenti per avere, a __________ ed in altre località, in data imprecisata, in ogni caso tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, falsificato e fatto uso di tre fatture;
1.1.2. ripetuta truffa per avere, a __________ ed in altre località, in data imprecisata tra il 26 febbraio 2008 e il 23 marzo 2010, producendo all’__________ tre fatture falsificate, chiesto ed ottenuto il versamento indebito di fr. 2’196.-;
e meglio come indicato nel DA.
1.2. AP 1 è condannata:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 300.- (trecento);
1.2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di CHF 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Sono ordinati il dissequestro e la restituzione __________, __________, della documentazione sequestrata in data 7 marzo 2012 dalla Polizia cantonale.
1.4. È ordinata la confisca delle tre fatture false.
1.5. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, sono integralmente posti a carico di AP 1.
tassa di giustizia fr. 1'000.--
testi fr. 75.20
altri disborsi fr. 200.--
fr. 1'275.20
sono posti per 19/20 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.