Incarto n. 17.2014.132
Locarno 21 novembre 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 6 giugno 2014 da
IS 1, 6808 Torricella
rappr. dall'avv. PA 1, 6902 Lugano
contro il decreto d’accusa 10457/906 emanato nei suoi confronti il 7 marzo 2014 dalla Sezione della circolazione, Camorino
ritenuto
in fatto e in diritto: - che con DA n. 10457/906 del 7 marzo 2014, la Sezione della circolazione, ha ritenuto IS 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i seguenti fatti avvenuti a Lugano il 12 dicembre 2013:
“ Alla guida della vettura __________ dopo essersi fermato ad uno “Stop” s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un motociclista sopraggiungente da sinistra”;
e che ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 500.- oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 200.-;
che, non avendo il prevenuto sollevato opposizione, il DA è passato in giudicato;
che il 5 giugno 2014, IS 1 ha presentato un’istanza di revisione in cui postula l’annullamento della menzionata decisione e il suo contestuale proscioglimento dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione;
che, in particolare, l’istante ricorda che nel rapporto di polizia in atti, da lui visionato per la prima volta solo in data 2 maggio 2014, si legge che:
“ i colleghi della polizia __________ giunti in loco, provvedevano a demarcare la posizione dell’autoveicolo IS 1. In quel frangente lo stesso si trovava effettivamente all’altezza della linea d’arresto dello stop”;
che, a suo dire, da questo passaggio del rapporto si deduce come egli si sia “fermato correttamente, rispettando la segnaletica” e come, dunque, la sua condanna sia riconducibile ad un “mero errore di trascrizione del verbale di polizia” (cfr. istanza, pag. 2-3);
che con scritto 11 giugno 2014, la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull’istanza;
che giusta l’art. 411 cpv. 1 CPP le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello e che, pertanto, la decisione sulle stesse compete a questa Corte;
che IS 1, nel gravame, non ha indicato il motivo di revisione invocato, come esplicitamente richiesto dall’art. 411 cpv. 1 CPP;
che l’unico motivo che potrebbe entrare qui in considerazione è quello ex art. 410 cpv. 1 lett. a CPP secondo cui chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
che per giustificare una domanda di revisione ai sensi del citato disposto, i fatti o i mezzi di prova addotti devono dunque essere nuovi e rilevanti;
che un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 2093; DTF 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a; 120 IV 246 consid. 2a; 117 IV 40 consid. 2a pag. 47; 116 IV 353 consid. 3a);
che i fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4);
che, in concreto, il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP non è realizzato, ritenuto che l’istante non ha proposto nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, ma si è limitato a sostenere che la Sezione della circolazione non avrebbe valutato correttamente il rapporto di polizia in atti;
che una tale censura doveva, semmai, essere proposta in una procedura ordinaria, previa opposizione al DA;
-che visto quanto precede, l’istanza di revisione deve essere respinta;
-che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 81, 410 segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’istanza di revisione è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 500.-
spese complessive fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’istante.
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
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