Incarto n. 17.2014.129

Locarno 28 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

così composta:

Giovanni Celio, giudice presidente, Stefano Manetti e Attilio Rampini

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 2 maggio 2014 da

AP 1,


in carcerazione preventiva dal giorno 7 novembre 2013 al giorno 30 gennaio 2014 (84 giorni), nel seguito in esecuzione anticipata della pena dal giorno 30 gennaio 3014,

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 aprile 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta notificata il 30 maggio 2014)

richiamata la dichiarazione di appello del 23 giugno 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto:

A. Con atto d'accusa 26/2014 del 28 febbraio 2014 il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 la commissione dei seguenti reati:

  1. infrazione semplice ed aggravata alla LF sugli stupefacenti

aggravata siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 500-600 grammi di cocaina con un grado di purezza sul campione sequestratogli pari al 78,6% (AI 154 allegato 12), tale da mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone,

semplice siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 2-3 kg di marijuana e di 200 grammi di hashish,

e meglio per avere, senza essere autorizzato, fra febbraio 2012 e il 7 novembre 2013 nella regione delle Trevalli, del Bellinzonese e del Locarnese, ripetutamente acquistato in zona o importato dall'Italia, trasportato, detenuto, alienato e finanziato un vasto traffico locale di stupefacenti (in particolare cocaina, marijuana ed hashish come indicato in apertura),

in particolare per avere, sia personalmente sia tramite terzi da lui man mano incaricati allo scopo,

1.1 fra febbraio e marzo 2012, previo acquisto a Malvaglia da uno spacciatore tunisino non meglio identificato del quantitativo complessivo di ca. 10 grammi di cocaina, alienato la stessa in dosi di ca. 0.5-1 grammo a vari consumatori della zona;

1.2 fra marzo 2013 e il momento dell'arresto, previo acquisto da spacciatori vari del Varesotto a lui noti, importato in Ticino complessivamente ca. 500-600 grammi di cocaina trasportandola con l'autoveicolo VW targato __________ della sua compagna alienandola, poi in buste-dosi o in "bolas" ad ignoti acquirenti frequentatori di discoteche del Bellinzonese e Locarnese, sia personalmente, sia, fra marzo e luglio 2013, per il tramite di __________ per un quantitativo di almeno 120-130 grammi, come pure di altri suoi incaricati per quantitativi più esigui;

1.3 fra febbraio 2012 e ottobre 2013, previo acquisto da spacciatori a lui noti del Varesotto, sempre con il summenzionato veicolo, importato in Ticino complessivamente ca. 2-3 Kg di marijuana, alienandola poi in dosi a consumatori della zona delle Trevalli e altrove, sia personalmente sia per il tramite del __________ e di altri da lui incaricati allo scopo;

1.4 fra febbraio 2012 e ottobre 2013, previo acquisto da spacciatori a lui noti del Varesotto, sempre con il summenzionato veicolo, importato in Ticino complessivamente ca. 200 grammi di hashish, alienandoli poi in dosi a consumatori vari della zona delle Trevalli e altrove, sia personalmente sia per il tramite del __________ e di altri da lui incaricati allo scopo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d, e, e 2 lett. a LStup;

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel Sopraceneri ed in altre imprecisate località del Cantone, fra febbraio 2012 e il momento dell'arresto, consumato una quantità imprecisata di cocaina, di marijuana e di hashish proveniente dai summenzionati suoi acquisti sia in Italia sia in loco come indicato al punto 1;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup.

(doc. TPC 1)

B. In esito al processo di primo grado, tenutosi a Lugano il 28 aprile 2014, la Corte delle assise criminali ha

dichiarato

  1. AP 1 autore colpevole di:

1.1. infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio 2013, nella regione delle Trevalli, del Bellinzonese e del Locarnese,

1.1.1. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 490 grammi di cocaina a consumatori locali:

1.1.2. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 1970 grammi di marijuana;

1.1.3. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 150 grammi di hashish;

1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel Sopraceneri e in altre imprecisate località del Cantone, tra febbraio 2012 e il 7 novembre 2013, consumato 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish;

prosciolto

  1. AP 1 dall'imputazione di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa;

condannato

  1. AP 1:

3.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e dei disborsi;

pronunciato

  1. la confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto d'accusa, con la distruzione di 9,5 grammi lordi di cocaina;

  2. l'assunzione delle spese di difesa da parte dello Stato;

5.1 l'approvazione la nota professionale 18 aprile 2014 dell'avv. DI 1 di complessivi fr. 12'304.20;

5.2 l'obbligo del condannato di rimborsare detta somma allo Stato non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.

C. Contro la sentenza 28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali, AP 1 ha tempestivamente annunciato appello il 2 maggio 2014. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, notificata il 30 maggio 2014, nel rispetto dei termini di legge egli ha inoltrato dichiarazione d'appello il 23 giugno 2014, precisando i punti oggetto di impugnativa, e meglio:

  • il dispositivo n. 1.1, dove egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla LStup;

  • il dispositivo n. 3, sulla pena, ove l'appellante chiede di ridefinire la pena, a dipendenza delle modifiche che la Corte vorrà portare al dispositivo n. 1, postulando nel contempo il beneficio della quantomeno parziale sospensione condizionale della pena.

Poiché non oggetto di impugnativa, i punti n. 1.2, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del 28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali debbono ritenersi passati in giudicato.

Se ne darà atto a dispositivo.

D. Con decreto del 22 settembre 2014 il giudice presidente ha evaso un'istanza probatoria del 4 agosto 2014 (seguita da una precisazione del 15 settembre 2014) del difensore, disponendo l'acquisizione agli atti di causa di tre documenti da lui prodotti.

E. L'11 novembre 2014 si è tenuto il pubblico dibattimento d'appello alla presenza di:

  • AP 1, imputato,

  • DI 1, difensore,

PP 1, procuratore pubblico


interprete di lingua araba.

Proceduto all'interrogatorio dell'imputato e chiusa la fase dell'istruttoria dibattimentale, la Corte ha sentito:

a) il procuratore pubblico, che ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi alla sospensione condizionale, anche solo parziale, della pena;

b) DI 1, difensore, che ha chiesto la riforma dei dispositivi n. 1.1.1 e 1.1.2 del giudizio impugnato, nel senso che il suo assistito sia condannato per aver alienato unicamente 120-130 grammi di cocaina e 1000 grammi di marijuana e che la pena erogata, nella misura in cui dovesse superare la durata del carcere già sofferto, sia sospesa condizionalmente;

c) da ultimo l'imputato, che si è scusato per gli atti da lui commessi chiedendo che la Corte "gli accordi un’ultima speranza";

ritenuto

Potere cognitivo della Corte di appello e di revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria (ad es. Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP), precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

L’imputato

  1. Sulla vita, sulla situazione economica e sui legami con la Svizzera di AP 1 si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato, riprese testualmente nella sentenza impugnata e confermate al dibattimento d'appello:

"Sono nato a __________. I miei genitori sono in vita. Lui è pensionato e prima aveva un garage e faceva il carrozziere a __________. Mia mamma lavorava in una sauna come massaggiatrice a __________ ma oggi non lavora più. Ho 4 sorelle e un fratello. Io sono il più piccolo d'età. Tutti loro vivono a __________ e sono tutti sposati e tutti hanno dei figli. Due sorelle sono casalinghe, una lavora in una fabbrica di cosmetici, una lavora in pasticceria e mio fratello lavora come operario per una ditta francese. Ho parzialmente fatto le scuole dell'obbligo senza conseguire un diploma e questo nel 1993. Dal 1993 ho lasciato la scuola elementare e ho iniziato a lavorare con mio padre in carrozzeria. Io avevo 9 anni e questo fino al 2006 quando sono partito per l'Italia dove sono venuto per cercare lavoro a Varese. A Varese ho poi lavorato per un privato meccanico in nero e poi sono stato licenziato dal figlio che aveva rilevato l'attività nel 2009. Poi ho iniziato a lavorare presso un rottamaio di Tradate (VA) e questo dal 2009 fino al 2011 e sempre in nero. In quel momento io vivevo a __________, dove vive mia moglie. Nel 2011 ho iniziato a lavorare in una carrozzeria a Ponte Tresa e questo fino ad oggi. Io lavoro su chiamata e lavoro in nero. Io ho un permesso di soggiorno italiano. Non ho dei risparmi, né beni di valore. Mi sono sposato nel 2008 e lei è italiana e vivevamo insieme dal 2008 fino al 2011 a __________. Dalla nostra relazione è nato __________, di __________, nato prima del nostro matrimonio. Io ho conosciuto __________ quasi 2 anni fa e sto cercando di sistemare le cose per stare con lei. Da 3 settimane sono diventato nuovamente padre in quanto la mia attuale compagna, __________, ha appena partorito. Quando vengo in Svizzera lo faccio solamente per stare con la mia nuova compagna. Non ho debiti"

(verbale interrogatorio PP 8 novembre 2013, pag. 2, AI 36; sentenza impugnata, consid. 1, pag. 5).

Al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di incontrare regolarmente in carcere la sua compagna __________ (presente in aula) e di aver potuto vedere la figlia __________, che è intenzionato a riconoscere, 5-6 volte dal momento dell’arresto. Quanto ai suoi progetti per il futuro, davanti ai primi giudici egli si era detto intenzionato a lasciare la Svizzera e cercare un lavoro, forse in Portogallo. Davanti a questa Corte ha invece espresso il desiderio, subordinato all’ottenimento di regolari permessi, di rimanere in Svizzera con la sua compagna e la figlia.

Egli ha poi aggiunto di contribuire al mantenimento della piccola __________ versando mensilmente fr. 200.–, prelevati dalle sue entrate lavorative in carcere di fr. 600.– (ai quali peraltro si aggiungono fr. 250.– che riceve per gli acquisti allo spaccio del carcere). Nulla, invece, egli versa, a favore del primogenito __________, che ora ha 7 anni. Al mantenimento del bambino – egli ha dichiarato – contribuirebbe parzialmente il fratello che risiede in Germania, con versamenti irregolari di ca. € 200.– (verbale dib., pag. 3-4).

  1. AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 37), mentre che il certificato del casellario giudiziale italiano agli atti (AI 131) fa stato di tre condanne:
  • sentenza del 4 aprile 2008 del Tribunale di Varese, in composizione monocratica, di condanna alla pena della reclusione di 8 mesi e 10 giorni, per duplice violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, pena sospesa condizionalmente;

  • sentenza del 17 settembre 2009 del Tribunale di Varese, in composizione monocratica, di condanna alla pena di 20 giorni d'arresto, per violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, pena sospesa condizionalmente;

  • sentenza del 3 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Varese, di condanna – patteggiata – alla pena della reclusione di 5 mesi e 10 giorni, più una multa di € 153.–, per tentata rapina.

Al dibattimento d’appello l’imputato ha precisato che la condanna del 4 aprile 2008, si fondava sul mancato rinnovo del permesso di residenza in Italia. Non ha saputo ricordare, invece, i motivi della seconda condanna. Quanto alla terza condanna, AP 1 ha dichiarato che derivava da un tentativo di furto di formaggio (verbale dib. pag. 4). Il difensore ha versato agli atti la richiesta di rinvio a giudizio di AP 1 del 16 settembre 2010 emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, per tentata rapina. Dopo aver sottratto una confezione di formaggio “Philadelphia” dagli scaffali di un punto vendita della __________, l’imputato aveva usato violenza contro un addetto alla vigilanza che cercava di fermarlo, cagionandogli un trauma alla spalla destra ed al primo dito della mano sinistra guaribile in 7 giorni, minacciandolo nel contempo con affermazioni quali “te la faccio pagare”, “anche se andrò in galera quando esco ti ammazzo”, “non finisce qui” e “la storia è appena iniziata”.

La condanna – patteggiata – del 3 marzo 2011, derivava appunto da questi fatti (doc. dib. pag. 2).

  1. L'imputato ha conosciuto __________ a Bellinzona in occasione del Carnevale 2011. I due hanno iniziato a frequentarsi incontrandosi inizialmente a Varese, dove lui abitava e lei si recava a trovarlo nei giorni di libero. A partire dal mese di agosto 2012, gli incontri si sono spostati a ________, nell'appartamento appena locato dalla ragazza, ove l'imputato si fermava di tanto in tanto anche a dormire. Poi, nel mese di marzo 2013 __________ è rimasta incinta e da quel momento AP 1 si è stabilito definitivamente da lei, sebbene privo di regolari permessi. Via via, le trasferte di lavoro a Ponte Tresa - ove egli lavorava in nero su chiamata come meccanico - si sono diradate, cessando definitivamente a fine maggio 2013. Da questo momento, a dire della compagna, egli non ha più lavorato, vivendo essenzialmente a suo carico (verbali di polizia __________ 07.11.2013 pag. 2-3, annesso ad AI 33 e 31.01.2014, pag. 2, annesso ad AI 154). Il 19 ottobre 2013 __________ ha dato alla luce una bambina, __________, nata dalla relazione con l’imputato, finito in prigione trascorsi solo venti giorni dalla nascita.

  2. Qualche tempo prima del suo arresto, avvenuto il 7 novembre 2013, l'imputato era già stato fermato dalle guardie di confine, a Ligornetto, il 19 settembre 2013, alle 21:43, mentre che alla guida della VW Golf intestata alla compagna, ma di fatto in uso a lui, stava rientrando dall'Italia. Durante la perquisizione venivano rinvenuti 16 grammi di hashish nascosti nelle mutande, che egli dichiarava di aver acquistato la sera stessa a __________ per consumo personale. Un controllo della vettura con apparecchio Ionscan dava esito positivo, risultando tracce di contaminazione ambientale di cocaina sul volante, sulla leva del cambio, sul cruscotto e sui fianchetti posteriori. Le guardie di confine non riscontravano, però, la presenza di sostanze stupefacenti all'interno del veicolo (AI 16, pag. 2 e annesso rapporto IMS). Dichiarando di fumare, di regola, uno spinello di hashish alla settimana, egli ha negato di assumere altre droghe e di abitare stabilmente a ________, affermando di lavorare a Ponte Tresa come meccanico con uno stipendio di ca. € 1'100.– al mese. A suo dire, poi, era impossibile che l'interno della vettura presentasse tracce di cocaina, avendola utilizzata solo lui e fatta pulire dentro e fuori in un autogrill in Spagna (allorché rientrava da un soggiorno in Marocco) appena il giorno prima (verbale di polizia 20.09.2013, pag. 2-4, allegato ad AI 16).

  3. Per contestualizzare l'arresto, va ricordato che nell'ambito di un'inchiesta per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti nella regione delle Tre Valli, il 17 agosto 2013 la polizia fermava tale __________ di __________, trovandolo in possesso di 24,4 grammi di marijuana. In corso di inchiesta egli dichiarava di aver acquistato ca. 800 grammi di marijuana e non meno di 5 grammi di cocaina da tale __________ di __________ (di seguito solo __________), persona "in affari con un certo AP 1 che abita a _________ sopra il ristorante __________ e che forniva cocaina a __________ " (verbale di polizia 27.08.2013, pag. 2, AI 4).

Venivano così disposti controlli mediante ascolti telefonici sulle utenze in capo a AP 1, dai quali emergeva che questi trafficava sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, che acquistava da suoi connazionali nella zona di Varese e vendeva, tra l'altro, all'esterno delle discoteche __________ di __________ e __________ di __________.

Il 7 novembre 2013, nel pomeriggio, le Guardie di Confine del valico del Gaggiolo fermavano, in entrata in Svizzera, AP 1 a bordo della Golf intestata alla compagna. Con l'aiuto di un cane antidroga, veniva rinvenuto all'interno dell'autoveicolo, celato nel vano della leva del cambio, il quantitativo di 9,5 grammi lordi di cocaina. Dalle misurazioni con apparecchio Ionscan, risultava poi una contaminazione diretta da cocaina sulle mani di AP 1 e una contaminazione ambientale, sempre da cocaina, sulla sua fronte (AI 33, AI 154, classificatore n. 5, all. 1). Dall'esame tossicologico delle urine, l'imputato risultava inoltre positivo a cannabis (hashish e marijuana) e cocaina (AI 154, all. 11).

Verbalizzato la sera stessa, AP 1 dichiarava di nulla sapere dei 9,5 grammi di cocaina, a suo giudizio introdotti nella VW Golf da __________, salito sulla vettura due giorni prima, "per vendicarsi di lui". Negava, poi di aver consumato e preso in mano cocaina dopo il suo rientro dal Marocco, ossia da oltre un mese e mezzo (verbale di polizia 07.11.2013, pag. 4, allegato ad AI 33). Nuovamente sentito il giorno dopo dal procuratore pubblico, egli perseverava nel negare ogni addebito, affermando di non aver mai toccato sostanze stupefacenti al di fuori della marijuana, per poi però subito contraddirsi: "sabato scorso ho sniffato cocaina con amici" (verbale PP 08.11.2013, pag. 4).

Al termine del verbale AP 1 veniva arrestato, quindi, con decisione 9 novembre 2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, posto in carcerazione preventiva, trasformata, il 30 gennaio 2014, in esecuzione anticipata della pena.

  1. Come visto (sopra, lett. A), l'atto d'accusa imputa a AP 1 la commissione di un'infrazione semplice e aggravata alla LF sugli stupefacenti: semplice, siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 2-3 kg di marijuana e di 200 grammi di hashish; aggravata, siccome riferita ad un quantitativo complessivo di almeno 500-600 grammi di cocaina con un grado di purezza sul campione sequestratogli pari al 78.6% (AI 154, all. 12), tale da mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone. L'accusa rimprovera all'imputato di avere acquistato, importato dall'Italia, trasportato, detenuto, alienato e finanziato un vasto traffico locale di stupefacenti, riferito ai quantitativi appena citati.

Gli viene addebitata, inoltre, una contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, consistente nell'aver consumato una quantità imprecisata di cocaina, di marijuana e di hashish.

  1. Che l'imputato fosse dedito al consumo di marijuana, hashish e cocaina è cosa pacifica e incontroversa, peraltro confermata dall’interessato sia davanti ai primi giudici sia al dibattimento d'appello.

La questione, del resto, nemmeno più si pone, dato che AP 1 non ha impugnato la sua condanna per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, legata appunto al consumo, che di conseguenza è passata in giudicato.

  1. I primi giudici hanno prosciolto AP 1 dall'imputazione di avere, fra febbraio e marzo 2012, a Malvaglia, acquistato da un non meglio identificato spacciatore tunisino un quantitativo di ca. 10 grammi di cocaina e di averlo alienato poi a vari consumatori della zona in dosi da ca. 0,5-1 grammo (punto 1.1 dell'atto d'accusa). Tale decisione non è oggetto di appello ed è anch'essa passata in giudicato.

  2. Per contro, come visto (sopra, lett. B), i primi giudici hanno dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio 2013, importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 490 grammi di cocaina, 1970 di marijuana e 150 di hashish. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte delle assise criminali ha ripercorso dettagliatamente le tappe dell’istruttoria, evidenziando il comportamento tenuto dall’imputato nei vari interrogatori, imperniato alla negazione di ogni evidenza. Confrontato con le dichiarazioni rilasciate dai numerosi testimoni, pressoché tutti facenti capo a lui, o a persone a lui vicine, per procurarsi lo stupefacente per il loro consumo, l’imputato ha sistematicamente negato, respingendo ogni loro affermazione che lo qualificava come persona di riferimento per i loro acquisti di droga destinati al consumo. Ha contestato, in particolare, sia le dimensioni, sia il ruolo di "dominus" del traffico, attribuitigli dall'accusa e dai primi giudici sulla base della chiamata in causa del __________. La testimonianza di quest’ultimo, resa ancora al primo dibattimento, non sarebbe a suo dire disinteressata, a causa dell'inimicizia instauratasi tra i due. Inoltre, il suo ruolo di capo del traffico di stupefacenti sarebbe smentito dall'assenza di ogni sua disponibilità finanziaria.

Tale posizione è stata mantenuta anche in appello.

Sul ruolo dell’imputato nel traffico di droga

  1. AP 1 ha sempre negato di avere ricoperto un ruolo centrale nel traffico di stupefacenti in rassegna.

Nel tentativo di scagionarsi, egli ha dapprima accusato __________ di aver nascosto nella vettura della sua compagna i 9,5 grammi di cocaina rinvenuti dalle guardie di confine il 7 novembre 2013. __________ si sarebbe in tal modo vendicato con AP 1, per essere stato da questi abbandonato in Spagna, senza soldi, in occasione del viaggio che i due avevano intrapreso nel giugno 2013 con destinazione Marocco, via Spagna. Nella circostanza, poiché presentatosi alla dogana di Algeciras con il passaporto scaduto, a __________ veniva vietata l'entrata in Marocco, sicché l'imputato proseguiva il viaggio senza di lui, portandogli via il telefonino e la merce che questi aveva acquistato in Svizzera con l'intenzione di vendere laggiù (televisori, computer, cellulari, ecc.). __________ era così rientrato in Svizzera facendo autostop.

Da qui la conclusione dell'imputato: "Credo che __________ abbia messo la cocaina per vendicarsi di me perché andava in giro a dire che io lo avevo abbandonato in Spagna" (verbale di polizia 07.11.2013 annesso a AI 33, pag. 4).

Ammesso e non concesso che __________ sia salito effettivamente sulla Golf due giorni prima del 7 novembre 2013 (per nascondervi la cocaina), come sostenuto dall'imputato (ibidem, pag. 2), difficile credere che quest'ultimo non fosse anch'egli presente sulla vettura, siccome in uso esclusivamente a lui ("la guido solamente io", verbale PP 08.11.2013, pag. 3, AI 36). Difficile credere, poi, che __________ nella circostanza abbia smontato il vano della leva del cambio per occultarvi i 9,5 grammi di cocaina, all'insaputa di AP 1 (ibidem, pag. 4). Ancor più difficile credergli se solo si pensa alla contaminazione da cocaina riscontrata sulle sue mani e sulla fronte al momento del fermo del 7 novembre 2013 (sopra, consid. 6), e questo subito dopo aver dichiarato di non aver più toccato cocaina dal 20 settembre 2013, giorno del suo rientro dal Marocco.

  1. AP 1 ha tentato addirittura di capovolgere i ruoli, addebitando a __________ il ruolo di primattore:

"Rispetto a quanto ho dichiarato sinora nei miei precedenti verbali voglio qui ammettere che è vero che io ho accompagnato il __________, in un paio di occasioni, a Varese, perché andava a rifornirsi di cocaina. Lui mi aveva promesso di darmi CHF 200.00 ogni volta per questo trasporto. Io lo dovevo solo trasportare in macchina a Varese dove lui si riforniva di circa 10 grammi di cocaina ogni volta ma non so da chi si rifornisse. Io so di questo quantitativo perché lo vedevo nelle sue mani e in più mi dava anche una piccola quantità da sniffare assieme. In seguito lo riaccompagnavo in macchina alla frontiera di Ponte Tresa dove io lo facevo scendere, io passavo la frontiera in macchina e lui a piedi e poi lo riprendevo a bordo oltre la frontiera in Svizzera, nei dintorni della stazione del trenino di Ponte Tresa e poi lo portavo a __________. Questi due viaggi per lui li ho fatti nel corso del mese di giugno 2013. Ho accettato questa proposta di __________ perché ero in condizioni finanziarie precarie siccome non avevo lavoro. Dopo questi due viaggi, io non ho più accettato di trasportarlo poiché la mia compagna era incinta e non volevo più rischiare. Il PP mi chiede se questa è tutta la verità che io intendo confessare o invece se ci sia ben altro di cui debba riferire. Rispondo di no, questa è tutta la verità"

(verbale MP 12.12.2013, pag. 2, AI 112).

Trascorsi solo sei giorni da queste dichiarazioni, AP 1 è stato nuovamente sentito, dietro sua richiesta.

Premettendo di aver conosciuto __________ ad inizio 2013, egli ha fornito una versione che diverge radicalmente da quella precedente:

"Pochi giorni dopo io e __________ abbiamo iniziato a parlare di cocaina ed abbiamo deciso di andare a Varese dove io conoscevo un albanese che era il fornitore abituale. In quella prima occasione abbiamo acquistato 5 grammi di cocaina al prezzo di 330.– Euro. Inoltre da un marocchino che io conosco a Ponte Tresa, al bar dei marocchini abbiamo acquistato due panetti di hashish al prezzo di 520.– Euro complessivi.

(…)

Quindi da li via una volta a settimana io e __________ andavamo a Varese a prendere cocaina, di regola ogni volta abbiamo acquistato dai 5 ai10 grammi di cocaina. Sostanza che poi una volta giunti in Ticino, in parte consumavamo ed in parte rivendevamo a terze persone.

Posso dichiarare che durante il 2013 ho acquistato in Italia e importato in Svizzera un quantitativo di cocaina che mi viene difficile di stabilire. Di sicuro non si trattano dei 500-600 grammi di cocaina dichiarati da __________ "

(verbale di polizia 18.12.2013, pag. 4, AI 125).

Emerge da questo verbale che la decisione di andare a rifornirsi di stupefacenti in Italia non emanava da __________ ma dallo stesso AP 1, o quantomeno da una loro comune intesa. Qui i ruoli, dunque, cambiano. Da semplice autista che, si presta a dare un passaggio al trafficante __________ dietro compenso di fr. 200.– poiché bisognoso di soldi, l'imputato si trasforma in protagonista del traffico, che conosce personalmente i fornitori, un albanese a Varese () e un marocchino a Ponte Tresa (), li contatta, si rifornisce da loro, importa lo stupefacente in Svizzera e qui lo vende a terzi.

Emerge inoltre che egli già nel 2012, e quindi ben prima di conoscere __________, egli aveva importato cocaina in Svizzera (dichiaratamente 15 grammi in tutto il 2012), venduti in parte a tale __________ e in parte a tale __________, entrambi residenti a __________ (ibidem).

  1. Ulteriori elementi conducono ritenere la posizione di "dominus" che AP 1 aveva assunto nel traffico di stupefacenti.

a) Anzitutto vi sono le dichiarazioni di __________, sulle quali poggiano sostanzialmente le motivazioni dei primi giudici, che le hanno definite lineari, circostanziate, genuine, quindi credibili, a fronte dell'incostanza e dell'inaffidabilità attestate dal comportamento tenuto dall'accusato in corso di istruttoria. Comportamento, caratterizzato da continue palesi contraddizioni e da totale assenza di collaborazione. Per i primi giudici la credibilità di __________ deriva altresì dal fatto che la sua chiamata di correo non andava a suo scarico, connotandosi bensì come autoaccusa, non solo della collaborazione all'importazione ma anche della vendita, almeno parziale, dello stupefacente (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 20).

Sin dal suo primo interrogatorio __________ aveva sostenuto che AP 1 spacciava marijuana, hashish e cocaina, come pure di averlo accompagnato almeno una volta alla settimana nella zona di Varese e Ponte Tresa per rifornirsi, soggiungendo che erano molte le persone che acquistavano sostanze stupefacenti dall'imputato, lo spaccio tenendosi anche presso le discoteche __________ di __________ e __________ di __________ (verbale di polizia 29.10.2013, pag. 3-4, AI 28). Al dibattimento di primo grado egli aveva poi ricordato che il quantitativo acquistato in Italia dipendeva “dai soldi che aveva AP 1 per comprarlo” (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 7), e che la cocaina che rimaneva, dopo aver fatto le buste-dosi da 0.5 a 0.6 grammi (10-15 buste alla volta), se la portava via AP 1 (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 8).

Significative, infine, le seguenti dichiarazioni di __________, fatte al dibattimento di primo grado:

“(…) AP 1 mi chiamava per fare delle consegne di cocaina. Tante volte io non sapevo nemmeno dove mi portava. Quando arrivavamo su posto mi diceva di scendere e consegnare la cocaina. Alcune consegne sono avvenute dietro alle discoteche __________ e __________”

(verbale primo dibattimento, pag. 8).

Posizioni già precedentemente espresse, come ad esempio nel verbale di polizia del 22 novembre 2013:

“Credo a maggio 2008, per la prima volta ho consegnato cocaina per conto di AP 1 (…). Devo ammettere che io sapevo già da marzo 2013 che AP 1 spacciava cocaina, questo perché l’ho visto io fare una consegna a __________ ad un ragazzo della Valle di Blenio mentre mi trovavo con lui in macchina (…).

Preciso che AP 1 era quasi sempre vicino a me ed era sempre lui che mi diceva o indicava a chi consegnare la cocaina che lo stesso mi metteva in mano pochi istanti prima”

(AI 80, pag. 8).

Sulla stessa linea gli ulteriori interrogatori di __________, dai quali emerge costantemente la figura di primo piano di AP 1.

b) Vi sono, poi, le dichiarazioni di __________ (verbale MP 12.12.2013, pag. 3, AI 113), di __________ (verbale MP 12.12.2013, pag. 3, AI 114), di __________ (verbale di polizia 23.10.2013, pag. 3, AI 33, allegato 12) e di __________ (verbale di polizia 07.10.2013, pag. 4-5, AI 33, allegato 16), che concordemente ravvedono nell'imputato il "dominus" del traffico, colui che procurava la droga, fissava il prezzo e ne incassava il provento, agendo per il tramite di intermediari, segnatamente __________ e __________, per le forniture di cocaina, __________ e __________ per quelle di marijuana (vedi altresì AI 70 e AI 154).

c) __________ ha dichiarato che "dopo alcuni giorni che collaboravamo con AP 1, lo stesso ha voluto vedere sia me che __________ e dinnanzi a __________ ci ha minacciati del fatto che se qualcuno di noi faceva il suo nome, avrebbe fatto una brutta fine" (verbale di polizia 19.11.2013, pag. 4, AI 71).

La circostanza è stata confermata da __________ davanti ai primi giudici:

"Eravamo a casa mia e AP 1 ha detto a entrambi, __________ e __________, che se veniva fatto il suo nome, li avrebbe portati nel bosco (come dire che ti porto lì e non so che fine fai)

(…)

Non mi ricordo esattamente il motivo che aveva dato modo a AP 1 di fare queste minacce. Forse perché loro non avevano pagato AP 1 per delle forniture. Sta di fatto che AP 1 non voleva figurare. Ecco perché usava casa mia, ecco perché usava me per le consegne ed ecco perché usava anche gli altri, __________ e __________, per spacciare stupefacenti"

(verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 11).

In appello l'imputato ha negato di aver proferito tali minacce (verbale dib., pag. 5).

Nei fatti, __________ si è dimostrato sin da subito collaborativo e pentito del suo agire. Egli si è subito sottoposto ad un ricovero volontario presso la Clinica __________ di __________, per passare in seguito al collocamento presso la fondazione __________ a __________ ove svolge un percorso di reinserimento sociale e lavorativo che prenderà fine a febbraio di quest'anno; e ciò "per dare una svolta alla mia vita" (verbale di polizia 19.11.2013, pag. 2 e 6, AI 71).

Egli va perciò creduto sulla questione delle minacce, i fatti essendo peraltro confermati da __________.

Da quanto precede emerge chiaramente la figura del "boss" che dirige il traffico, usandosi di “galoppini” che lavorano per lui anche subendo minacce.

d) Infine, non può essere disatteso che AP 1 ha continuato con la sua azione di importazione anche da solo (dopo aver litigato con __________). Ne fa prova il fermo presso il valico del Gaggiolo del 7 novembre 2013, ove gli sono stati trovati addosso 9,5 grammi di cocaina, quantitativo non propriamente dimensionato ad un consumo personale.

e) Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che i primi giudici hanno rettamente accertato la posizione di "dominus" dell'accusato nel traffico di stupefacenti, con ruolo di __________, invece, relegato a posizione subordinata.

Ne segue che il tentativo della difesa, ancora al dibattimento d'appello, di fare apparire AP 1 come personaggio "un po' tonto", assolutamente incapace di gestire un simile traffico, anche perché squattrinato, e di elevare almeno a pari ruolo quello rivestito da __________, non può giovargli.

Quantitativi di stupefacente trafficati e consumati

Cocaina

  1. Per l’accertamento dei quantitativi di droga movimentati ed alienati dall’imputato, i primi giudici – al pari dell’accusa – hanno ritenuto fondate e credibili le dichiarazioni di chiamata in correità del __________.

Quest’ultimo, ancora al dibattimento di primo grado, aveva confermato di aver importato con AP 1, dall’Italia, nel periodo marzo-luglio 2013, il quantitativo di 500-600 grammi di cocaina 2-3 kg di marijuana e 200–300 grammi di hashish (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 17 e 19; verbale primo dibattimento 28.04.2014, pagg. 7, 10).

Davanti ai primi giudici, __________ aveva confermato l’esecuzione di numerosi viaggi in Italia (almeno uno alla settimana) tra marzo e luglio 2013 per l’acquisto di cocaina nella misura variante dai 5 ai 20 grammi per volta, importati una volta tramite treno, le altre volte con la VW Golf della compagna di AP 1, poi confezionati a __________ in buste dosi da 0,5–0,6 grammi, vendute a fr. 100.– a diversi consumatori fuori dalle discoteche __________ e __________. Aveva ribadito, poi, di aver venduto egli stesso, per conto di AP 1, almeno 120-130 grammi di cocaina e acquistato da lui ca. 400-500 grammi di marijuana, in parte fumata e in parte rivenduta.

Nelle dichiarazioni di __________ la Corte delle assise criminali ha ravvisato linearità e genuinità, quest’ultima derivante dalla sua personalità semplice, a fronte di quella dell’imputato.

Per i primi giudici è dunque credibile la chiamata in correità da lui formulata nei confronti del AP 1. __________ in realtà con questa chiamata in correità ha accusato sé stesso dell’importazione dei citati quantitativi dall’Italia, nonché di aver venduto personalmente, come visto, almeno 120-130 grammi di cocaina e 400-450 grammi di marijuana.

Egli, infine, ha ripetutamente negato che le sue dichiarazioni fossero dovute agli screzi o all’inimicizia insorti tra loro.

I primi giudici hanno quindi fatto fede alle dichiarazioni di __________, ritenute di gran lunga più attendibili di quelle dell’imputato, mutevoli e a dir poco contraddittorie.

Come già detto, questa Corte condivide appieno l’accertamento dei primi giudici in ordine alla posizione di “dominus” dell’imputato (sopra, consid. 13e) ed alla credibilità da loro attribuita a __________ in relazione alle sue dichiarazioni, con la seguente riserva per quanto attiene ai quantitativi.

a) Un’attenta valutazione delle dichiarazioni fatte da __________ al primo dibattimento conduce ad una quantificazione della cocaina importata diversa da quella ritenuta dai primi giudici.

In effetti, __________ ha sempre dichiarato di essersi recato in Italia con AP 1, da marzo a luglio 2013, almeno una volta alla settimana, importando mediamente per viaggio dai 5 ai 20 (o dai 10 ai 15, il che non muta il risultato) grammi di cocaina, per un totale di 500-600 grammi (verbali PG 29.10.2013 [ove, per errore considera il periodo da gennaio a luglio 2013], pag. 3, AI 28; 21.11.2013, pag. 7, AI 80; 03.02.2014, pag. 3, AI 150; verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 7).

Il quantitativo di 12,5 grammi, importato settimanalmente, trova sostanziale conferma, poi, nelle dichiarazioni di __________ ("una decina di grammi per volta", verbale PG.19.11.2013, pag. 4, AI 71) e di __________ ("non meno di 10 grammi a settimana", verbale PG 21.11.2013, pag. 3, AI 70). Infine, anche il quantitativo di 9,5 grammi di cocaina, trovato nel vano del cambio della Golf guidata dall'imputato il giorno dell'arresto, rientra nella media di quelli indicati dal __________ relativi ad ogni trasferta in Italia (dai 5 ai 20 grammi).

b) Considerato che tra il 1° marzo ed il 23 luglio 2013 (data in cui l’imputato e __________ sono partiti per raggiungere il Marocco) si contano 19 settimane e potendo prudenzialmente ritenere una media di 1,5 trasferte alla settimana (“una o due volte alla settimana”, cfr. verbale dib. di primo grado, pag. 8), si ha un numero - decimale per praticità di calcolo - di 28,5 trasferte (1,5 x 19), ciò che si avvicina al numero di “all’incirca una trentina di volte” riferito da __________ alla polizia giudiziaria (interrogatorio PG 03.02.2014, pag. 3, AI 150). Trasportando ogni volta una media di 12,5 grammi (5 + 20 : 2), il traffico si assesta sui 356 grammi (12,5 x 28,5).

c) A dispositivo, i primi giudici, distanziandosi dagli estremi temporali del traffico di cocaina indicati nell'atto d'accusa ("fra marzo 2013 e il momento dell'arresto", ossia il 7 novembre 2013), hanno circoscritto la dichiarazione di colpevolezza di AP 1 al periodo "tra marzo 2013 e luglio 2013". Invero, è pressoché certo che AP 1 abbia continuato, da solo (dopo il litigio con __________), l'importazione di cocaina, interrotta il 23 giugno 2013, anche dopo il suo rientro dal soggiorno marocchino, e quindi anche nelle 7 settimane che intercorrono tra il 19 settembre 2013 ed il suo arresto, avvenuto il 7 novembre 2013. Lo indiziano chiaramente le risultanze dei due fermi operati dalla guardie di confine: quello del 20 settembre 2013, allorquando gli vennero trovati addosso 16 grammi di hashish e quello, appunto, del 7 novembre 2013, con il ritrovamento di 9,5 grammi lordi di cocaina celati nella vettura. Secondo i calcoli che precedono (sopra, lett. b), al quantitativo di 356 grammi appena citato dovrebbero perciò aggiungersi almeno un'ottantina di grammi di cocaina.

Ciò che condurrebbe, se non necessariamente ad un inasprimento della sanzione, perlomeno ad una qualificazione giuridica più grave dei fatti, a pregiudizio dell'imputato, pertanto in urto con il divieto della reformatio in pejus sancito dall'art. 391 cpv. 2 CPP (DTF 139 IV 282 consid. 2.5; STF 6B_772/2013 dell'11 luglio 2014, consid. 1.4). Il quantitativo di cocaina trafficato dall'imputato nel periodo marzo-luglio 2013 va di conseguenza confermato nei limiti di 356 grammi.

d) Parte della cocaina importata è stata consumata dall'imputato. Dopo le affermazioni insensate (e come tali da lui riconosciute in seguito) rilasciate il 18 dicembre 2013 alla polizia giudiziaria circa un consumo personale di "non meno di 500 grammi" dall'inizio del 2012 sino al giorno del suo arresto (AI 125, pag. 3), AP 1 ha corretto il tiro, pur continuando contraddirsi ed a palesare incostanza: davanti ai primi giudici ha sostenuto di aver consumato, nel periodo da febbraio 2012 al suo arresto del 7 novembre 2013, tra i 20 ed i 40 grammi di cocaina (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 3, prima e ultima ADR), mentre che al dibattimento d'appello ha dichiarato di aver consumato tra 30 e 40 grammi di cocaina nel periodo da marzo a luglio 2013, su un totale di 80/90 grammi importati nel periodo considerato (verbale dib., pag. 5). A fronte di tale incoerenza, non può essere censurato – né la difesa lo ha fatto – il calcolo eseguito dai primi giudici, basato sul consumo complessivo massimo dichiarato al primo dibattimento di 50 grammi tra il mese di febbraio 2012 ed il giorno dell'arresto (ca. 20 mesi), equivalente, all'incirca, ad un consumo complessivo di 10 grammi per il periodo marzo-luglio 2013 (sentenza impugnata, consid. 16 in fine, pag. 23).

Di tale consumo fa stato, infine, l'assenza di impugnazione del dispositivo n. 1.2 della sentenza di primo grado, relativo alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ove veniva imputato al AP 1 un consumo di 50 grammi di cocaina tra febbraio 2012 ed il 7 novembre 2013.

Si avrà così un quantitativo, importato e spacciato tra il 1° marzo 2013 ed il 23 luglio 2013, di 346 grammi di cocaina (356 meno 10).

Hashish

  1. Incontroversa è l'importazione, in una sola volta, di 200 grammi di hashish da parte dell'imputato; altrettanto pacifico il consumo di 50 grammi dichiarato al primo dibattimento, ripreso dai primi giudici al punto 1.2 del dispositivo, come già visto passato in giudicato. I quantitativi vanno così confermati.

Marijuana

  1. AP 1 ha sempre negato di aver importato e venduto marijuana (verbale primo dibattimento 28.04.2014, pag. 6). Al dibattimento d'appello ha modificato la sua versione ammettendo di aver importato marijuana, ma solo per suo consumo personale, contestando di averne affidata parte a __________ per la vendita al dettaglio (verbale dib., pag. 5).

a) In linea con i primi giudici, questa Corte non ritiene credibile AP 1 laddove nega di aver spacciato marijuana. Le sue affermazioni al riguardo sono, infatti, recisamente smentite dalle ripetute e costanti dichiarazioni di __________, e soprattutto da quelle di __________ e __________ che lui riforniva, per il tramite di __________, e che per lui si occupavano della vendita di questo stupefacente.

In fin dei conti, poi, anche la difesa ha riconosciuto un’importazione e vendita di marijuana nei limiti di 1000 grammi.

In proposito, __________ descrive il traffico in modo estremamente chiaro:

"In sostanza AP 1 importava dall'Italia marijuana e cocaina, sostanze che poi dava a me e a __________. Più precisamente circa una volta a settimana AP 1 scendeva in Italia con __________ e i due rientravano con la marijuana e la cocaina. Poi io avevo il compito di vendere la marijuana e __________ di vendere la cocaina" (verbale PG 19.11.2013, AI 154, all. 14, pag. 2).

(…)

"… sia a me che ad __________ veniva consegnata la marijuana da vendere già confezionata in sacchettini da 50.– frs.. Man mano che io ed __________ incassavamo i soldi dovevamo portarli a __________ che provvedeva a consegnarli a AP 1" (ibidem, pag. 3)

(…)

"Vorrei dire che AP 1 usava me __________ e __________ per guadagnare soldi senza sporcarsi le mani. Come detto lui provvedeva ad importare la cocaina e la marijuana dal'Italia e poi io ed _____ dovevamo vendere la marijuana mentre __________ la cocaina (ibidem, pag. 6).

E che l'imputato si occupasse anche personalmente dello spaccio di marijuana è provato dalla testimonianza del tutto disinteressata di __________, che ha dichiarato di aver acquistato marijuana da AP 1 , in non meno di 5 occasioni, per un quantitativo complessivo di 15/20 grammi, nei pressi della discoteca __________, dove sapeva di incontrarlo regolarmente intento a spacciare (verbale PG 29.11.2013, AI 154, all. 20, pag. 3).

Circa il quantitativo importato, la Corte non ravvede motivi per discostarsi dalle dichiarazioni di __________, secondo cui, nel periodo marzo-luglio 2013, in occasione dei viaggi in Italia i due avrebbero importato 2-3 kg di marijuana.

Riconoscergli un'importazione limitata a 1000 grammi – come richiesto dalla difesa – significa distanziarsi, senza ragione, dalle dichiarazioni di __________ e __________: il primo ha affermato di aver acquistato tra marzo e luglio 2013 all'incirca 800 grammi di marijuana da __________ e AP 1 (verbale PG 01.10.2013, AI 154, all. 13, pag. 4), il secondo di aver venduto per AP 1, solo tra giugno e luglio 2013, circa 600 grammi di marijuana, equivalenti al doppio se si considerano anche i mesi di marzo e aprile (verbale PG 19.11.2013, AI 154, all. 14, pag. 5). La marijuana proveniente dall'imputato, passata per le mani dei due, si quantifica, già solo per questo, in 2 kg, quantitativo minimo indicato da __________. E ciò, senza contare i quantitativi spacciati direttamente dall'imputato, senza fare capo ai “galoppini”, come ad esempio nel ricordato caso di __________. Si giustifica così ritenere che AP 1 abbia importato, nel periodo da marzo a luglio 2013, secondo l’ipotesi a lui più favorevole, non meno di 2 kg di marijuana.

b) Al primo dibattimento egli aveva affermato di aver consumato, tra febbraio 2012 ed il giorno del suo arresto, circa 100 grammi di marijuana, sicché il consumo complessivo di 30 grammi calcolato dai primi giudici per il periodo marzo-luglio 2013, (deducendolo dal quantitativo importato, cfr. punto 1.1.2 del dispositivo), persino favorevole all’imputato, sfugge ad ogni censura e va senz’altro confermato. Invero, i primi giudici sono incorsi in un errore di calcolo al punto 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata, che tratta della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, imputando a AP 1 un consumo di 30 grammi di marijuana per l’intero periodo da febbraio 2012 al 7 novembre 2013, nonostante che come visto egli ne avesse dichiarati oltre il triplo. Tale errore non deve però tornargli di pregiudizio, essendo la condanna per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, inerente al consumo, come già rilevato, passata in giudicato.

Nel complesso

  1. Per quanto precede la Corte ritiene assodato che tra il 1° marzo 2013 ed il 23 luglio 2013 AP 1 ha importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 346 grammi di cocaina, 150 grammi di hashish, nonché 1970 grammi di marijuana.

Diritto

  1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, trasporta, importa, aliena, possiede, detiene o acquista stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). Un caso è grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cifra 2 vLSup; vigente art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV165), di 18 grammi di cocaina pura, rispettivamente di 12 grammi di eroina (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006 e 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28) II ed. Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 81).

La norma prevede, infine, la possibilità per il giudice di attenuare liberamente la pena, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

  1. Dal profilo oggettivo il comportamento di AP 1 realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie aggravata dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, per l’acquisto, l’importazione, la detenzione e l’alienazione di 346 grammi di cocaina, rispettivamente dell’infrazione semplice dell’art. 19 cpv. 1 LStup, per l’importazione, la detenzione e l’alienazione di quasi 2 kg di marijuana (1970 grammi) e di 150 grammi di hashish.

Altrettanto pacifico l’agire intenzionale, ovvero con consapevolezza e volontarietà dell’imputato in relazione alle singole imputazioni dedotte in appello, sicché è altresì dato l’elemento soggettivo del reato (art. 12 cpv. 1 e 2 CP).

Trattandosi di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per l’aspetto afferente al traffico di cocaina, parzialmente aggravata, se si considera anche il traffico di hashish e marijuana, che rientra nella definizione di infrazione semplice, il quadro edittale si estende da un minimo di un anno (cumulabile con una pena pecuniaria) a un massimo di vent’anni di pena detentiva (art. 40 e 49 cpv. 1 CP). Nell’applicazione della pena la Corte deve pertanto muoversi entro questi limiti.

Colpa e commisurazione della pena

  1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

La pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5), che a sua volta va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010, del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

  1. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

a) Qualificante la colpa di AP 1 è, prima di tutto, il quantitativo di droga da lui importato e nel seguito – personalmente o tramite terzi – messo in circolazione sul mercato ticinese, ovvero 346 grammi di cocaina con alto grado di purezza (78,6%). Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, tenuto conto del grado di purezza, supera di oltre 15 volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave, che si configura, come visto, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (sopra, consid. 18).

b) La sua colpa è inoltre aggravata dall’aspetto transfrontaliero del traffico, segnatamente dalla sua partecipazione diretta all’importazione dello stupefacente dall’Italia, ciò che secondo il Tribunale federale implica maggiori energie criminali di colui che trasporta sostanze stupefacenti all’interno dei confini nazionali, sia poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale, sia poiché l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF, 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010, consid. 1.1; STF 6B_10/2010, del 10 maggio 2010, consid. 2.1).

c) La giurisprudenza federale ha precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è altresì la tipologia e la natura del traffico, da valutarsi differentemente a seconda che l’autore abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell’autore in seno all’organizzazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.1).

Ad aggravare in modo massiccio la colpa di AP 1 è senza dubbio il suo ruolo di “dominus” del traffico. Era lui che conosceva i fornitori in Italia, che si riforniva periodicamente da loro, pagando di tasca propria. Importato e trasportato a __________ lo stupefacente, sempre lui, coadiuvato da __________, formava le buste dosi e stabiliva il prezzo. Ma soprattutto, era lui all’origine, e nel contempo a capo dell’organizzazione della vendita al dettaglio, che avveniva per il tramite di giovani da lui reclutati, __________, __________ e __________ che, contro un po’ di droga da consumare – e null’altro – si prestavano a spacciarne quantitativi importanti, incassandone il provento e girandolo poi a AP 1 per il tramite di __________. Un’organizzazione ben oliata, che per lui costituiva al contempo una perfetta copertura: per non dare dell’occhio, le buste dosi venivano preparate a casa di __________ e non a casa sua; la vendita al dettaglio era affidata ai galoppini __________ (cocaina), __________ e __________ (marijuana), gli ultimi due appena diciottenni, che dovevano fungere altresì da procacciatori di consumatori di cocaina da indirizzare a __________. AP 1, in sostanza era ben coperto lasciando agli altri il compito di “sporcarsi le mani”.

d) Soggettivamente va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010, consid. 1.1; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.1; STF 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro.

AP 1 si dichiara consumatore di cocaina, hashish e marijuana. Il rapporto tra i quantitativi importati e quelli da lui consumati si assesta, tuttavia, su percentuali estremamente esigue: 2,8% nel caso della cocaina, 1,5% per la marijuana e 25% per l’hashish (come visto, però, quest'ultima sostanza è stata importata in una sola occasione nella misura di 200 grammi).

Simili percentuali riflettono un intento lucrativo nettamente prevalente sulle esigenze di consumo personale. In questo senso, la tossicodipendenza non assurge a elemento di attenuazione della colpa di AP 1, né giustificante un'attenuazione libera della pena nel senso dell'art. 19 cpv. 3 lett. b LStup.

e) Come rettamente osservato dai primi giudici (sentenza impugnata, consid. 22, pag. 26), ad aggravare la colpa dell'imputato concorrono, inoltre, la determinazione, la ripetitività (almeno settimanale) dei rifornimenti in Italia e l'attività di spaccio ininterrotta, o meglio interrottasi solo grazie al fermo del 7 novembre 2013, convertito poi in arresto.

f) Né può concorrere ad un'attenuazione della colpa, il comportamento tenuto da AP 1 sia in corso di inchiesta, sia ai due dibattimenti, negante in massima parte il suo coinvolgimento nello spaccio (addirittura completamente per quanto attiene alla marijuana), allorché si è poi rivelato esserne il "dominus". Un atteggiamento da continue affermazioni e ritrattazioni, contraddittorio dall'inizio alla fine del procedimento, che ha complicato notevolmente l'attività degli inquirenti. L'assenza totale di collaborazione non può essergli, neanche qui, d'aiuto.

g) Tutto considerato, dunque, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 è da considerarsi grave. Pertanto, visto il quadro edittale del reato di cui deve rispondere (sopra, consid. 19), valutata la prassi delle Corti ticinesi (ad esempio: sentenza Corte delle assise criminali del 4 luglio 2013; sentenza CARP 17.2012.57-58 +77 del 28 novembre 2012), tenuto conto che oltre alla cocaina l'imputato deve rispondere anche del traffico di 1970 grammi di marjuana e di 150 grammi di hashish, considerato nondimeno che in appello è stato accertato un quantitativo di cocaina importato (346 grammi) sensibilmente inferiore da quello a cui erano addivenuti i primi giudici (490 grammi), la Corte ritiene adeguata una pena detentiva di 2 anni.

h) Dal profilo delle circostanze personali la Corte non ravvede elementi meritevoli di un'attenuazione di pena.

In particolare AP 1 non ha mai dato segni di pentimento e, come visto, non è stato in alcun modo collaborativo in corso di procedura, rendendo dichiarazioni inattendibili e palesemente menzognere che denotano mancanza di ogni senso di ravvedimento. Egli ha organizzato un traffico di droga a fini lucrativi, in un paese straniero ove si era stabilito clandestinamente, dopo aver lasciato una moglie (in fase di divorzio) ed un figlio di __________, al cui mantenimento nemmeno provvede. In Svizzera, AP 1 ha intrecciato una relazione con __________, che lo ha ospitato e soprattutto mantenuto, specie dopo che egli aveva abbandonato (o perso) il lavoro di meccanico a Ponte Tresa. Egli non si è però attivato nella ricerca di un nuovo lavoro in Italia, dove ha domicilio, preferendo intraprendere la via più semplice e redditizia del traffico di stupefacenti, per di più reclutando giovani "galoppini" cui affidare la vendita al dettaglio dello stupefacente, avviandoli al crimine, mettendo sé stesso al coperto e senza risparmiarli di gravi conseguenze qualora avessero fatto il suo nome.

E nemmeno vanno tralasciati gli aspetti legati alla paternità sulla piccola __________, avuta dalla __________ pochi giorni prima del suo arresto. La bambina non ha praticamente avuto modo di conoscere suo padre, avendo questi anteposto l'attività delinquenziale – con il rischio (realizzatosi) di finire in carcere – all'esigenza di dare un senso alla propria paternità e di assumersi le sue responsabilità all'interno del nuovo nucleo famigliare.

Egli non può quindi individuare – come ha preteso il suo legale – un'attenuante nel fatto di non aver mai visto __________ a piede libero, giacché ciò è imputabile solo ed esclusivamente al suo agire.

In appello, egli si è dichiarato intenzionato a vivere, dopo la sua scarcerazione, vicino alla sua compagna e alla figlia, possibilmente in Svizzera. Ciò basta per ritenere assenti le attenuanti – spesso riconosciute in materia di infrazioni a carattere internazionale – legate alla distanza tra il luogo di espiazione e la residenza abituale, che peraltro non è il Marocco, ma __________, nei pressi del confine ticinese.

Per finire, anche i precedenti giudiziari italiani di AP 1 parlano chiaramente a sfavore di un'attenuazione di pena.

i) Constatato che nemmeno dal vissuto dell'imputato emergono particolari circostanze favorevoli, o particolarmente sfortunate e non imputabili a sua colpa, che potrebbero essere considerate a suo favore, e tenuto conto di tutto quanto precede, la Corte ne conclude che AP 1 non è meritevole di sconti, sicché la pena detentiva di 2 anni (sopra, lett. g) va confermata.

Sospensione condizionale della pena

  1. Nella dichiarazione d'appello l'imputato ha postulato il beneficio "quantomeno parziale" della sospensione condizionale della pena. Al dibattimento egli ha chiesto di limitare la pena al carcere sofferto sino a quel momento e di pronunciare la sospensione condizionale della pena eccedente, qualora la Corte dovesse pronunciare una pena più lunga.

  2. Per l'art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 2 della norma dispone che se nei cinque anni prima del reato l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. E questo, sia per la sospensione condizionale dell’intera pena (art. 42 cpv. 1 CP) sia per la sospensione soltanto parziale secondo l'art. 43 CP (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1).

Le pregresse decisioni straniere sono parificate a quelle svizzere fintanto che non contravvengono ai principi generali del diritto penale riconosciuti in Svizzera, in relazione al fatto represso, alla pena inflitta e all'equità della procedura (STF 6B_857/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.3.2; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1; DTF 105 IV 225, consid. 2; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a. ed., Basilea 2013, ad art. 42 CP, n. 96).

  1. Con sentenza del 4 aprile 2008, il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, ha condannato AP 1 alla pena della reclusione di 8 mesi e 10 giorni, per duplice violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, pena sospesa condizionalmente. Nella circostanza l'imputato aveva ripetutamente violato le norme italiane in materia di immigrazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato (respingimento ed espulsione), previste dal decreto legislativo italiano del 25.07.1998, n. 286, art. 6 comma 3 e art. 14 comma 5 (AI 131). Disposizioni di questo tipo sono presenti anche nel diritto svizzero (vedi ad es. art. 5 e segg., 64 e segg. LStr), che allo stesso modo prevede sanzioni penali per la loro violazione. Si pensi ad esempio all’art. 115 LStr, che commina la pena detentiva fino a un anno o la pena pecuniaria in caso di entrata e soggiorno illegale nel nostro paese. Anche per l'entità della sanzione, quella adottata dal Tribunale di Varese nei confronti di AP 1 non esorbita, quindi, dai parametri del diritto svizzero. Non vi è dunque ragione di ritenere che tale condanna contravvenga ai principi generali del diritto penale svizzero.

  2. La condanna italiana precede di 4 anni e 11 mesi l'inizio dell'attività delittuosa in Svizzera dell’imputato. La pena inflittagli dal Tribunale di Varese (8 mesi e 10 giorni di reclusione, sospesa condizionalmente) supera i 6 mesi, per modo che la fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 44 cpv. 2 CP.

  3. Una precedente condanna genera la presunzione che il condannato tornerà a delinquere; essa è in tal modo indiziante di recidiva (Stratenwerth, Schwweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed, Berna 2006, § 5, n. 42). In questo spirito, il legislatore ha istituito, con l’art. 42 cpv. 2 CP, una presunzione di prognosi negativa, riservando la possibilità di una sospensione condizionale della pena soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. Circostanze vagamente favorevoli non sono, dunque, sufficienti (STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5), occorrendo, ben più, circostanze rilevanti e per loro natura idonee a sovvertire la presunzione di prognosi negativa insita nella norma (STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1). Ne consegue che le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena sono, in questi casi, maggiormente restrittive rispetto a quelle da esaminare nel caso di un autore alla sua prima condanna (Schneider/Garré, op. cit, ad art. 42 CP, n. 87).

  4. La Corte non ha riscontrato la presenza di circostanze particolarmente favorevoli, giustificanti il beneficio della sospensione condizionale della pena per AP 1.

a) Invero, a suo favore milita il lungo tempo trascorso tra la pregressa condanna e la commissione dei reati in esame, dato che al compimento del periodo quinquennale (art. 42 cpv. 2 CP) mancavano, in concreto, soltanto alcune settimane (L. Garland, Besonders günstige Umstände, in: forumpoenale 2/2014, pag. 102). Un’altra circostanza favorevole può essere ravvisata nell’assenza di recidiva specifica, nel senso che il reato che ha condotto alla condanna del 2008 non ha alcuna connessione con le infrazioni odierne (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; Stratenwerth, ibidem).

Altri elementi a suo favore non emergono però dagli atti.

b) Concorrono, invece, ad una prognosi negativa la recidiva (rispetto alla condanna del 2008) sfociata nella sentenza di condanna del 17 settembre 2009 pronunciata dal Tribunale di Varese alla pena di 20 giorni d’arresto sospesi, ancora una volta per violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, così come l’ulteriore condanna del 3 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Varese alla pena – patteggiata – di 5 mesi di reclusione, più una multa di € 153.– per tentata rapina (sopra, consid. 3). Si tratta di condanne che indubbiamente conducono alla formulazione di una prognosi negativa e che vanno ad aggiungersi alla precedente condanna del 4 aprile 2008, già considerata nell’ambito dell’art 42 cpv. 2 CP (L. Garland, op. cit, pag. 102).

Non emergono, poi, sensibili miglioramenti nel modo di condurre la propria esistenza, personale, famigliare e professionale (Veränderungen in den Lebenumständen) tali da giustificare, in termini chiari (eindeutig), come richiesto dalla giurisprudenza, una prognosi favorevole, (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; L. Garland, ibidem). Anzi, egli ha perso (o lasciato) il lavoro, ha organizzato un traffico transfrontaliero di stupefacenti, continuandolo per mesi sino al suo arresto. Contestualmente ha continuato a vivere a __________ in clandestinità, appoggiandosi completamente sulla sua nuova amica per l’alloggio, per il mantenimento e per l’autovettura.

È così assodato, che dopo l’inizio della sua attività delinquenziale in Svizzera egli non ha dato alcun segnale di miglioramento nella sua condotta di vita quotidiana.

Ed in questa prospettiva, un miglioramento non può evidentemente essere individuato nella sua paternità e negli intenti - dichiarati - di rimanere con la figlia e la compagna dopo il suo rilascio, possibilmente in Svizzera. Né si vede, del resto, come potrebbero oggettivamente attuarsi simili propositi, senza permesso di soggiorno, né lavoro, con una figlia da mantenere ed un altro figlio del quale rimane debitore alimentare.

Di fatto, poi, come rettamente rilevato dai primi giudici, l’imputato quando ha delinquito sapeva che la nuova compagna era in attesa di un figlio e che sarebbe diventato padre da lì a poco, ciò che non lo ha però trattenuto dal fare quel che ha fatto.

Nessuna prognosi positiva può dedursi da questo quadro. Tanto più che ad accentuarne gli aspetti negativi contribuisce, da ultimo, ma non per importanza (L. Garland, op. cit., pag. 103), l’impressione che egli ha dato di sé alla Corte, ovvero di persona inaffidabile, priva di senso di responsabilità, ma soprattutto per niente ravveduta, né pentita dei suoi atti (le sue scuse formali al termine del dibattimento non mutano questa visione). Non vi è perciò garanzia che, posto in libertà, AP 1 non tornerà a delinquere.

Pertanto, valutate a fondo tutte le circostanze, la Corte ne conclude che difettano palesemente, in concreto, circostanze particolarmente favorevoli nel senso dell’art. 42 cpv. 2 CP per la pronuncia della sospensione condizionale parziale della pena.

Carcerazione di sicurezza

  1. AP 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.

Tassazione nota d’onorario

  1. La retribuzione per la procedura d’appello dell’avv. DI 1, difensore d’ufficio AP 1, in applicazione dell’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, è stabilita sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 6 giugno 2006 consid. 8.5. seg.).

All’avv. DI 1, che al dibattimento ha prodotto la propria nota d’onorario datata 11 novembre 2014, ritenuta adeguata da questa Corte, va retribuito il dispendio orario concernente il procedimento d’appello comprensivo del dibattimento per complessive ore 17 e minuti 25, pari a fr. 3'135.–. Al predetto importo vanno aggiunti fr. 187.70 quali spese di cancelleria e di trasferta.

La spettanza totale è quindi di fr. 3’322.70 (IVA esente).

Giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino l’importo di fr. 3'322.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b).

Indennizzi

  1. Nel caso di proscioglimento pieno o parziale, di abbandono del procedimento o di ottenimento di ragione su “altre questioni”, le disposizioni particolari sulle indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti processuali (art. 429 cpv. 1 lett. a e 436 cpv. 2 CPP) si riferiscono alle spese per il mandato ad un difensore di fiducia e non si applicano a quelle della difesa d’ufficio, ove a rispondere è unicamente lo Stato (STF 6B_586/2013 del 1. maggio 2014, consid. 3.4).

Nel caso di specie, in appello AP 1 non è stato prosciolto né pienamente né parzialmente. Pur avendo ottenuto, uno sconto di pena, egli non ha diritto a indennizzo per le spese di difesa, essendo assistito da un difensore d’ufficio. Ciò vale anche per altre spese, che peraltro nemmeno ha addotto di aver sostenuto (art. 436 cpv. 2 CPP).

Esclusa, infine, ogni riparazione per torto morale, in assenza di provvedimenti coercitivi ingiustificati o di carcerazione eccessiva.

Tassa di giustizia e spese procedurali

  1. Visto l’esito dell’appello, i relativi oneri andranno a carico del condannato per 3/4 e dello Stato per il rimanente 1/4. (art. 428 cpv. 1 CPP).

In applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, la Corte adotta lo stesso riparto per gli oneri processuali di prima sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84 cpv. 3, 135, 139, 220 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 408, 422 e segg., 428 CPP;

12, 40, 42 cpv. 2, 47, 51 CP;

19 LStup;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello presentato da AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.2, 2 e 4 della sentenza del 28 aprile 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione parzialmente aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, tra marzo 2013 e luglio 2013, nella regione delle Tre Valli, del Bellinzonese e del Locarnese,

1.1.1. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 346 (trecentoquarantasei) grammi di cocaina,

1.1.2. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 150 (centocinquanta) grammi di hashish,

1.1.3. importato in Ticino ed alienato, sia personalmente che tramite terzi, un quantitativo complessivo di 1970 (millenovecentosettanta) grammi di marijuana.

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; la pena è interamente da espiare.

  1. Sono confermati, nel loro testuale tenore, i seguenti dispositivi della sentenza di primo grado passati in giudicato:

1.2. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel Sopraceneri e in altre imprecisate località del Cantone, tra febbraio 2012 e il 7 novembre 2013, consumato 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish.

  1. AP 1 è prosciolto dall'imputazione di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa.

  2. È ordinata la confisca di quanto in sequestro ed indicato nell'atto d'accusa, con la distruzione di 9,5 grammi lordi di cocaina (6,09 grammi netti).

  3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– (mille) e nei disborsi, vanno a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il rimanente 1/4.

  4. La nota professionale dell’11 novembre 2014 dell’avv. DI 1 è approvata per:

onorario fr. 3’135.00

spese fr. 187.70

totale fr. 3'322.70

Contro la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.1. In caso di ritorno a miglior fortuna, a AP 1 potrà essere chiesto il rimborso dell’intera retribuzione.

4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in

tassa di giustizia fr. 1'000.00

altri disborsi fr. 200.00

totale fr. 1'200.00

sono posti a carico di AP 1 per 3/4 e a carico dello Stato per il rimanente 1/4.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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