Incarto n. 17.2014.124

Locarno 10 marzo 2015/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 febbraio 2014 da

IM 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 febbraio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 maggio 2014)

richiamata la dichiarazione di appello 4 giugno 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto di accusa 3524/2012 dell’8 agosto 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di

diffamazione,

per avere, ad __________, in data 8 marzo 2012, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulgato una tale incolpazione o un tale sospetto, e meglio, per avere, con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a __________ e a __________, reso quest’ultimo sospetto di condotta disonorevole, in particolare scrivendo le frasi “Ein anderes Kapitel ist Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr _______. Sie haben keinen Respekt für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber Untertanen […] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing) ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen und vernünftigen Schweizers.”

reato previsto dall'art. 173 cifra 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP.

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 560.-, corrispondente a 8 aliquote da fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni nonché al pagamento di tasse e spese.

L’accusatore privato __________ è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale natura;

  • con sentenza 14 febbraio 2014, statuendo su tempestiva opposizione, la giudice della Pretura penale ha confermato integralmente l’imputazione contenuta nel decreto di accusa e la pena proposta, così come il rinvio dell’accusatore privato al foro civile, ponendo a carico dell’opponente il pagamento delle tasse e spese;

preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello del 4 giugno 2014 ha chiesto di poter disporre di ulteriori tre mesi per poter precisare i punti della sua impugnativa, essendo per lui impossibile ottenere nei tempi di legge una traduzione della sentenza e prendere posizione in merito. Con decisione 11 giugno 2014 la Presidente della scrivente Corte ha concesso la dilazione e nel contempo deciso che la procedura dell’appello avrebbe dovuto essere quella scritta. Il 15 settembre 2014 il prevenuto ha prodotto la sua integrazione della dichiarazione d’appello, specificando d’impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado, della quale ha chiesto l’annullamento con contestuale suo proscioglimento dall’accusa di diffamazione;

  • con scritto 29 settembre 2014 il Procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio della CARP, non essendo le argomentazioni osservabili, siccome fuori luogo;

  • con memoria 30 settembre 2014 l’accusatore privato __________ ha, in sostanza, chiesto la conferma della decisione impugnata;

ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

  2. AP 1 è nato il __________ a __________ in __________, è celibe ma ha avuto un figlio da __________, __________, nato il __________. Nell’agosto del 2012 è poi nato un secondo figlio, del quale non sono tuttavia noti i dati (AI 3 doc. 5 pag. 2).

Professionalmente è attivo come traduttore ed attualmente è domiciliato a __________.

Nel gennaio del 2011 egli, con la famiglia, è venuto ad abitare in Ticino, prendendo in affitto una casa nel Comune di __________ denominata la “__________”, di proprietà di __________ e della sorella __________.

  1. Per i primi mesi, sino ad aprile 2011, i rapporti tra le parti sono stati normali e gli inquilini hanno pagato regolarmente il canone locativo. Dal maggio 2011 vi sono però stati dei problemi nel versamento della pigione, a detta dell’accusatore privato dovuti al fatto che la società di traduzione del prevenuto e della compagna non è mai decollata.

Nel febbraio del 2012 l’imputato ha iniziato a lamentarsi con i padroni di casa sostenendo che il riscaldamento non funzionava, al punto che egli e la compagna sono partiti per la __________ mentre __________ ha organizzato gli interventi di riparazione, per poi scoprire dalla ditta intervenuta che il problema era stato causato dalla mancanza di nafta. Egli, con la sorella, ha così dato ordine di effettuare un rifornimento minimo in attesa del rientro dei conduttori.

In seguito vi sono state ancora numerose lamentele del prevenuto per questioni di riscaldamento. Le discussioni si sono esacerbate al punto che questi ultimi hanno chiesto a lui ed ai conviventi di lasciare la casa entro il 31 gennaio 2012.

Tra le parti vi è stato quindi un intenso scambio di corrispondenza.

Il 2 maggio 2012 l’avv. __________, patrocinatore dei locatori, ha introdotto un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, art. 257 CPC, contro l’imputato e la convivente, volta ad ottenere il loro sfratto. La richiesta si fondava sul fatto che nel febbraio 2012 i convenuti erano in ritardo con il pagamento dell’affitto per ben fr. 13'816.-.

Lo sfratto è stato concesso dal Pretore, decisione confermata in appello il 6 giugno 2012 (AI 5).

  1. L’8 marzo 2012 il prevenuto ha scritto a __________ ed a __________ una lettera contenente il seguente passaggio:

“ Ein anderes Kapitel ist Ihre Arroganz, Dünkel und Eitelkeit, Herr __________. Sie haben keinen Respekt für Vertragsparteien und Sie benehmen sich wie ein Kronenprinz gegenüber Untertanen […] Als kleine Betrüger (z.B. Kautionsveruntreuung, Betrug bezüglich des Mietgegenstands) und arglistiger Straftäter (z.B. nächtliches Emailmobbing) ignorieren Sie das schweizerische Recht und schänden das Image des ehrlichen und vernünftigen Schweizers.“ (AI 1).

Il testo è stato così tradotto dal primo giudice:

“ Un altro capitolo è la sua arroganza, la sua presuntuosità e la sua vanità, signor __________. Lei non ha alcun rispetto nei confronti delle parti contrattuali e si atteggia come un principe fa con i suoi sudditi (ridicolo visto che si sa che lei non ha più soldi, a partire almeno dal 2002, per acquistare un nuovo riscaldamento). Nella sua qualità di piccolo truffatore (per esempio l’appropriazione indebita della cauzione, la truffa in merito all’oggetto locato) e di delinquente maligno/ingannevole (per esempio e-mail notturne di mobbing), lei ignora il diritto svizzero e disonora l’immagine degli onesti e ragionevoli svizzeri” (traduzione del redattore).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 3)

“Arglistiger Straftäter” è anche traducibile con astuto delinquente.

Lo scritto in questione è stato pure trasmesso, come ammesso da AP 1 stesso (lettera 10 agosto 2012, AI 7), anche all’avv. __________, figlio di __________ e quindi nipote di __________, nonché loro consulente legale nella vertenza.

A seguito di questa missiva, sentitosi leso nel proprio onore, in data 13 marzo 2012, __________ ha segnalato al Ministero pubblico il qui imputato e la convivente per molestia, calunnia e ricatto in relazione ai contenuti dello scritto e ad altri fatti (AI 1). In seguito, la segnalazione contro la donna è stata ritirata.

  1. Qualche giorno dopo, l’8 aprile 2012 (scritto completato con allegato 11 giugno 2012) il prevenuto ha denunciato __________, __________, __________ e __________ per titolo di abbandono, esposizione a pericolo della vita altrui, appropriazione indebita, truffa, estorsione, minaccia, coazione, violazione di domicilio e violazione delle regole dell’arte edilizia.

Con decisione 15 giugno 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di tutti i denunciati, decisione confermata dalla CRP il 29 ottobre 2012 (sentenza allegata a doc. PP 4).

  1. La procedura giudiziaria a carico dell'imputato è sfociata nella sentenza di condanna qui in disamina.

Con il suo appello, AP 1 sostiene che non sono dati i presupposti per l’adempimento del reato ascrittogli, asserendo che le frasi diffamatorie nei confronti dell’accusatore privato non sono mai state comunicate a terzi. In effetti, a suo dire, __________ non può essere considerata una terza persona rispetto all’accusatore privato, perché i due sono fratelli e formano pure una comunanza di interessi a vari livelli, quali membri della stessa comunione ereditaria, quali complici dello stesso “reato di affittare per la durata di 5 anni una casa senza impianto di riscaldamento”, quali membri di un “gruppo cospirativo” ed avendo essi uno status speciale nel Canton Ticino. Neppure, secondo l’appellante, l’avv. __________ può essere considerato un terzo.

Inoltre, in un discorso invero non sempre comprensibile, egli lascia intendere di avere detto il vero e di avere addirittura fatto un favore alla vittima tacciandola solo di “kleiner Betrüger”.

  1. In base all’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

Il colpevole è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole l’onore protetto dal diritto penale è il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.1.1; DTF 6B_906/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1; DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (STF 6B_600/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30 del 2 settembre 2009 consid. 3a con rinvii).

Pertanto, secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel. riferimenti nonché Corboz, in SJ 113 629 segg.; CCRP 3.2.1994 in re M., c. I / 2 e 3 ), l’art. 173 CP protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l'onore personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, e non anche la considerazione professionale, artistica o politica.

Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), a meno che non sia assimilabile ai cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36; Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii dottrinali).

Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che quest’ultima le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119 IV 47 consid. 2a, STF 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2007, vor Art. 173, n. 23 ss.). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 60 consid. 1e; Benrard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 n. 42 con richiami di giurisprudenza).

“Terzo” ai sensi dell’art. 173 n. 1 CP è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un’autorità giudiziaria Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 6; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 32).

L’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48-50).

  1. L’art. 173 n. 2 CP prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP). I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza (animus iniuriandi) - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3, 101 IV 292 consid. 2; STF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). Ciò significa che l'autore va ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi sufficienti, ma si sia prefisso di fare anzitutto della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3), oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, egli non avesse intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid. 3). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute, fermo restando che l'ammissione a tale prova costituisce la regola (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Riklin, op. cit., ad art. 173 n. 29 in fine).

  1. L’imputato può quindi liberarsi dalle accuse se riesce a dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione è consistita in un giudizio di valore accompagnato da un’allegazione di fatto (giudizio di valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore.

La prova della verità può essere fondata anche su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere della prova: sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il principio in dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad opinione divergente).

In diritto si osserva la regola giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente, a meno che l’incolpato non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e). Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; 116 IV 31 consid. 4; 122 IV 311 consid. 2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (STF 6S.188/2006 del 29 giugno 2006 consid. 4.3).

  1. La prova della buona fede si distingue nettamente dalla prova della verità. Per stabilirne l'ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui l'autore disponeva all'epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona fede non può dunque fondarsi su elementi sconosciuti all'autore all'epoca della sua dichiarazione. Incombe all'accusato provare gli elementi di cui disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il giudice dovrà poi apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché l'autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 cons. 3b; Corboz, op. cit., n. 75, ad art. 173 CPS).

La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).

Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).

Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).

  1. Nel caso che ci occupa, è indubbio il carattere diffamatorio dello scritto inviato all’accusatore privato e alla sorella l’8 marzo 2012, per poi essere in seguito trasmesso anche all’avv. __________.

In effetti, tutto il paragrafo è permeato di espressioni e di termini atti a ledere l’onore dell’accusatore privato, tacciato di essere arrogante, presuntuoso, vanesio, irrispettoso degli altri, piccolo truffatore, delinquente, autore di mobbing.

Lo scritto è stato trasmesso e letto, per ammissione stessa dell’imputato, alla sorella __________ ed al nipote avv. __________.

Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, essi sono indubbiamente terze persone, considerato che per la giurisprudenza sono tali tutti coloro che non sono l’autore delle esternazioni o la vittima (DTF 96 IV 194). Anche l’avvocato della persona presa di mira è considerato un terzo (DTF 86 IV 209), così come lo sono i parenti stretti, sorella e nipote compresi (DTF 73 IV 175; Trechsler/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 ed., San Gallo 2013, n. 4 ad art. 173).

  1. Il prevenuto ha agito indubbiamente con l’intenzione di offendere, anche di fronte a terzi, __________. Lo stralcio in oggetto, anche tenuto conto dello scritto nel quale è stato inserito e di tutta la vicenda, costituisce indubbiamente un attacco diretto alla persona dell'accusatore privato.

Avendo l'accusato scritto in tedesco, quindi in una lingua a lui perfettamente nota, la scelta dei termini è stata ponderata, non casuale o frutto d'errore.

  1. In merito alle prove liberatorie, va avantutto premesso che, come già concluso in prima sede, l’accusato deve essere ammesso a portare la prova della verità, non essendo adempiti cumulativamente i presupposti dell’art. 173 n. 3 CP. In modo particolare, se da un lato il paragrafo controverso è indubbiamente finalizzato a fare della maldicenza (animus iniuriandi), non essendo i suoi contenuti di alcun aiuto argomentativo alle richieste ed alle tesi avanzate dall’autore nella lettera, dall’altro lato non si può escludere la giustificazione dell’interesse privato, essendo la missiva contestualizzata nell’ambito di una controversia piuttosto accesa tra conduttore e locatore.

Ciò posto, la prova della verità può indubbiamente essere considerata fallita, non essendo il prevenuto riuscito a dimostrare di aver formulato accuse fondate o di aver avuto seri motivi per pensarle tali. In effetti, non è concepibile che una persona in grado di normalmente intendere e volere, abbia oggettivamente potuto pensare, facendo un’analisi spassionata della situazione, che quanto detto del signor __________ potesse essere la realtà, in particolare che egli fosse un piccolo truffatore, un astuto delinquente, un arrogante, una persona che disprezza i partner contrattuali e che fa mobbing notturno.

A tal proposito, in quanto condivise e per economia di giudizio, si rinvia alle considerazioni della giudice della pretura penale, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

“18. L’imputato che è stato ammesso ad apportare le prove liberatorie può scegliere se fornire la prova della verità o la prova della buona fede. Può produrle entrambe. Spetta al giudice esaminare se quanto prodotto corrisponda alla prova della verità o alla prova della buona fede. (…)

18.1(…) Nel caso in disamina, l’imputato ha descritto __________ come un delinquente/truffatore (“Straftäter/kleiner Betrüger”) dedito a compiere attività disoneste ai danni del patrimonio altrui. Sulla scorta di questa convinzione, l’imputato ha sporto denuncia l’8 aprile 2012 nei confronti di __________ in particolare per i reati di truffa, appropriazione indebita, estorsione, diffamazione, minaccia, coazione e violazione di domicilio.

Innanzitutto è il caso di rilevare che il casellario giudiziale relativo all’accusatore privato (acquisito d’ufficio agli atti) risulta immacolato.

Secondariamente, il Procuratore pubblico __________ ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 15 giugno 2012 nei confronti di __________, a seguito della denuncia penale dell’imputato (allegato 7 annesso a opposizione), dove si afferma segnatamente:

“Dall’esposto di denuncia da lei presentato non emergono elementi riconducibili ad un qualsiasi reato penale tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale a carico delle persone di cui a margine.

In primo luogo, stando a quanto indicato in denuncia, non risulta alcun elemento che permetta di concludere che qualcuno, in particolare __________, __________ o __________, l’abbia indotta, con inganno astuto, a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio o per quello di terzi, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, così come invece dall’art. 146 CPS. In poche parole, non si ravvisa alcuna fattispecie truffaldina a suo danno.

[…]

Quo inoltre all’ipotesi di reato di appropriazione indebita, poiché __________ avrebbe indebitamente trattenuto CHF 7'500.00, somma da lei corrisposta a titolo di cauzione e mai riversata, come di consueto, su un conto vincolato, sono a segnalarle che il solo fatto che detta cauzione si trovi ancora sul conto intestato esclusivamente a __________ non significa che questi si sia indebitamente appropriato della somma in questione.

L’art. 138 CP sanziona infatti unicamente colui che dispone senza diritto di una cosa o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un accordo perfezionato con il proprietario (DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg; DTF 117 IV 429 consid. 3 p. 436), ciò che non corrisponde al caso concreto. […]”

Quest’ultimo ha impugnato siffatto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali, la quale ha giudicato irricevibile il reclamo dell’imputato. Il Giudice della Corte dei reclami penali non si è limitato a dichiarare irricevibile l’impugnazione, ma ha osservato abbondanzialmente che il reclamo è infondato pure nel merito.

Ne deriva che, su questo aspetto, la prova della verità è fallita non avendo l’imputato apportato alcuna prova che permetta di corroborare la sua tesi.

18.2 La prova della buona fede(…)..

(…).

L’imputato ha fornito un quantitativo non indifferente di prove, la maggior parte delle quali senza alcuna pertinenza per la presente fattispecie (…). Ammesso e non concesso che i problemi di riscaldamento siano esistiti e che i locatori nulla hanno intrapreso per porvi rimedio, agli atti non vi è nulla che attesti che l’imputato abbia esperito tutto quanto era possibile per sincerarsi dell’esattezza delle sue affermazioni. Il fatto che __________ non abbia provveduto a riparare/sostituire l’impianto di riscaldamento o ad accettare l’accordo bonale propostogli con lo scritto dell’8 marzo 2012 non è assolutamente un motivo valido per tacciarlo di delinquente. Anzi, le accuse (gratuite) lanciate ai danni di __________, oltre che ad essere del tutto fuori luogo e sproporzionate, denotano anche una certa gravità e inquietitudine, nel senso che l’imputato ha continuato a infierire, anche dopo l’emanazione del decreto d’accusa, non solo sull’accusatore privato, ma su tutta la famiglia __________ e sul sistema giudiziario ticinese. Agli atti non vi è la benché minima prova volta a dimostrare che l’imputato ha proceduto a controllare la veridicità delle sue affermazioni.

Pertanto non avendo coscienziosamente espletato tutto quanto era possibile fare per sincerarsi delle fondatezze delle sue affermazioni, l’imputato ha fallito anche su questo aspetto.” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 12 segg.).

  1. Per tutto quanto precede, l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata, anche con riferimento alla pena inflitta, non contestata in quanto tale dal procedente e sicuramente equa per la fattispecie in disamina, sia nel numero di aliquote, sia nel loro ammontare, sia nell’entità della multa.

Invero si imporrebbe una correzione di quanto decretato in merito alla commutazione della multa in detenzione in caso di mancato pagamento, poiché fr. 100.-, tenuto conto dei principi giurisprudenziali, corrispondono a due giorni di detenzione a fronte di un'aliquota giornaliera di fr. 70.-, non ad uno solo. Non si procede tuttavia ad un adeguamento in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius.

  1. Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dell’appellante.

Quelli di appello seguono la soccombenza e sono pure posti integralmente a carico dell’appellante.

In forza dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per la procedura d’appello all’AP, che nemmeno le ha rivendicate.

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg., 406, 433 CPP,

34, 42, 46, 47, 106, 173 CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di

diffamazione,

per avere, ad __________, con lettera 8 marzo 2012 indirizzata a __________ e a __________, reso quest’ultimo sospetto di condotta disonorevole e meglio come descritto nel decreto d’accusa 3524/2012 dell’8 agosto 2012.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere di fr. 70.- ciascuna per un totale di fr. 560.-.

1.2.1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

1.2.2. alla multa di fr. 100.-. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- per il procedimento di primo grado.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.--

  • altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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