Incarto n. 17.2014.12+13

Locarno 2 dicembre 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Damiano Stefani, presidente delegato, Giovanni Celio e Damiano Bozzini

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 dicembre 2012 da

AP 1,

rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano

ed in quella avviata con annuncio di identica data da

AP 2,

rappr. dall'avv.DI 2, 6901 Lugano,

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 30 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona ed intimata alle parti il 9 gennaio 2014

richiamate le dichiarazioni di appello 31 gennaio rispettivamente 3 febbraio 2014;

esaminati gli atti;

ritenuto che con sentenza 30 novembre 2012 (motivazione scritta intimata il 9 gennaio 2014), pronunciata in contumacia vista la mancata comparsa degli imputati, ma alla presenza dei loro patrocinatori, il giudice della Pretura penale ha dichiarato:

“ AP 1,

autore colpevole di coazione, per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza (prendendola al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dagli apparecchi natel e a chiamare sua madre per farla arrivare. Fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e tempo. Reato previsto dall'art. 181 CP.”

e

“ AP 2,

autore colpevole di coazione, per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l’ha presa al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1 anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dagli apparecchi natel e a chiamare sua madre per farla arrivare. Fatti avvenuti nelle indicare circostanze di luogo e tempo. Reato previsto dall'art. 181 CP.”

ed ha condannato:

  • AP 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per un totale di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie;

  • AP 2 alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-, per un totale di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, oltre alla multa di fr. 240.-, ed al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

Infine ha ordinato la confisca e la distruzione di un coltello da cucina in acciaio, di una tessera SIM Lyca Mobile e di un involucro per tessera SIM Lyca Mobile, sequestrati il 26 gennaio 2010, oltre che il sequestro a AP 2 di fr. 2'031.70, da destinare alla parziale copertura dei costi della procedura.

preso atto che - in data 7 dicembre 2012 entrambi gli accusati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, come già scritto intimata solo il 9 gennaio 2014, con dichiarazione di appello 31 gennaio 2014, AP 1 ha precisato di chiedere il proscioglimento dall’accusa di coazione, considerato che non è possibile fare affidamento sulle dichiarazioni della presunta vittima, mentre che quelle dei tre accusati (i due appellanti ed il correo __________) sono lineari e affidabili;

con la sua dichiarazione d’appello, datata 3 febbraio 2014, AP 2, fondandosi anch’egli sulla carenza di prove e sull’inaffidabilità della presunta vittima, ha specificato di rivendicare il proscioglimento dall’imputazione e il dissequestro a suo favore dell’importo di fr. 2'031.70;

  • considerato l’accordo delle parti allo svolgimento della vertenza in procedura scritta, il 16 aprile 2014 il presidente di questa Corte ha assegnato agli appellanti un termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in aggiunta a quanto già esposto nelle loro dichiarazioni d’appello. Ritenendole complete, entrambi si sono limitati a rinviare ai contenuti di quest’ultime, precisando di non avere nulla da aggiungere;

  • il 26 maggio 2014, il Procuratore pubblico, chiamato a formulare le proprie osservazioni, ha precisato di non aver nulla da aggiungere alla sentenza, postulando la reiezione delle impugnative.

Ritenuto in fatto

ed in diritto

Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7).
  1. Giusta l’art. 139

    cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

    autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

    le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice

    svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139,

    1. 1; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10,
    2. 24; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,

    Basilea 2011, ad art. 139, n. 2; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,

    n. 5; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10,

    n. 47) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,

    secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri,

    op. cit., ad art 10, n. 15 e 16; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10,

    n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale,

    Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401

    consid. 1c.bb).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2.).

  1. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1.; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1.; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3.).

Gli accusati e le altre persone coinvolte nei fatti

  1. Sulla vita degli accusati si sa poco e le scarse disponibili informazioni si fondano unicamente sulle loro dichiarazioni.

AP 1, detto __________, è nato il __________ a , è cittadino dominicano residente a __________ (), è coniugato ed ha 4 figli (o 5?). In base a quanto da lui esposto agli inquirenti, possiede un diploma di commerciante ed è attivo in seno all’Impresa __________ e __________. Tra le altre cose, si occupa di compravendita di pneumatici di seconda mano che acquista in Europa e rivende con un buon margine di guadagno in Centro America (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 4).

AP 2 è cittadino dominicano, nato a __________ (__________) il , residente a __________ (), ove vive con la moglie e la figlia di 6 anni. Professionalmente è attivo, a suo dire, come importatore di pneumatici d’automobile usati, che acquista in vari Paesi europei per poi rivenderli in Repubblica Dominicana e a Puerto Rico.

__________, detto __________, è nato il __________ a Santo Domingo, è cittadino olandese ed al momento dei fatti era formalmente residente presso la ex moglie ad __________. Professionalmente, ha sostenuto di essere attivo nel ramo della pulizia delle automobili, essendo munito di un furgone appositamente approntato (MP 19 febbraio 2010, AI 45, pag. 4) e di interessarsi al commercio di pneumatici.

AC 1 (detta __________) è una cittadina italo-dominicana, figlia di __________, a quel tempo residente a __________. Le due donne sono state condannate in Cile nel 2007 ad una pena detentiva di 3 anni sospesa condizionalmente per infrazione alla legge cilena sugli stupefacenti. In seguito, dopo i fatti qui in discussione, il 4 aprile 2012, sono pure state condannate dalla Corte delle assise criminali di Lugano per traffico di stupefacenti avvenuto nella prima metà del 2011 a 18 mesi di detenzione da espiare (per __________) e 16 mesi di detenzione, sempre da espiare, per AC 1, condanna confermata dalla scrivente Corte in data 28 novembre 2012, con un aggravio della pena a carico della madre ed una leggera diminuzione, di un mese, di quella a carico della figlia (inc. 17.2012.57-58+77). La sentenza d’appello è passata in giudicato dopo che i ricorsi interposti contro di essa al Tribunale federale sono stati respinti (STF 6B_155/2013 e 6B_163/2013 del 17 settembre 2013).

AC 1, già al momento degli eventi qui in discussione, era affetta da problemi psicologici di una certa rilevanza ma tenuti sotto controllo.

Nella sentenza d’appello 28 novembre 2012 a suo carico (inc. 17.2012.57-58+77, pag. 12) è stato illustrato come ella soffrisse in effetti di una sindrome affettiva bipolare, precisando che, in base ai certificati medici, si trattava di una condizione psicopatologica caratterizzata dall’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente concretizzati in manifestazioni di agitazione nervosa. In base ad un rapporto del medico curante datato 9 maggio 2012 il suo quadro psicopatologico è stato ulteriormente definito come caratterizzato, durante le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività psicotica o alternativamente di stati depressivi.

In questo contesto famigliare, non propriamente idilliaco, si inseriscono pure le figure degli altri due figli di __________: __________, già incarcerato in Spagnia per traffico di stupefacenti, e __________, condannato con sentenza dell’8 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali per duplice tentato omicidio per dei fatti avvenuti il 25 gennaio 2009 alla discoteca __________ di __________ (Rapporto di arresto, AI 1, pag. 2).

I fatti

  1. Su quanto accaduto la sera del 26 gennaio 2010 in via __________ a __________ vi sono due versioni discordanti: da una parte quella di AC 1, e dall’altra quella dei tre cittadini dominicani coinvolti.

Non controverso è sicuramente come l’inchiesta è partita e per quali motivi gli imputati sono stati fermati. Per economia di giudizio vale la pena riprendere quanto al proposito scritto in sentenza di primo grado (art. 82 cpv. 4 CPP):

“ In data 26 gennaio 2010 alle ore 21.24 veniva chiesto l’intervento della polizia in Via __________ a __________, presso il domicilio di AC 1, in quanto, stante alle sue dichiarazioni, la stessa sarebbe stata seriamente minacciata e aggredita da tre individui di nazionalità domenicana. In particolare la vittima ha riferito che i tre, una volta entrati nel suo appartamento, hanno chiuso la porta a chiave, impedendole di lasciare il proprio domicilio e che le hanno fatto spegnere i telefonini e fatto chiamare la madre con il telefono fisso. AP 1, con una mano, l’avrebbe poi presa al collo strattonandola con forza e, con l’altra sul volto, le avrebbe coperto completamente la vista. Uno dei tre l’avrebbe inoltre minacciata con il coltello (cfr. verbale AC 1 27.01.2010, pagg. 1-4).

A seguito del dispositivo di ricerca messo in atto dalla polizia cantonale, verso le ore 22.50 veniva fermato un taxi ad __________, all’altezza del portale della galleria autostradale del San Gottardo, con a bordo le tre persone ricercate, e meglio AP 2, AP 2 e __________ (doc. 1).

Dopo il fermo il taxi veniva scortato sino agli uffici del reparto mobile di _________, ove i tre ricercati e il tassista venivano interrogati.

Considerati i bisogni dell’istruzione, in particolare le versioni dei tre nominati, divergenti tra di loro e in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla vittima, nonché il pericolo di fuga, in data 27 gennaio 2010 il Procuratore pubblico ordinava il loro arresto (doc. 3-8), confermato il giorno stesso dal GIAR (doc. 9-11) e procrastinatosi sino al 19 febbraio 2010 (doc. 48-50).” (sentenza impugnata, consid. 2, pag.5).

Dopo i fatti, il 27 gennaio 2010 alle ore 04:40, AC 1 è stata visitata dal medico di picchetto del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, che non ha riscontrato alcun segno visibile di violenza (AI 52).

Ugualmente incontestato è che la sera del 26 gennaio 2010, verso le 20:00/20:30, __________ si è recato a casa della vittima in compagnia di AP 1 e che tra loro e la donna vi è stata una discussione animata, al punto da far sì che qualcuno avvisasse verso le 21:25, la Polizia cantonale che è prontamente intervenuta sul posto, trovando solo la donna.

  1. Per il resto non si può far altro che rilevare che la versione di AC 1 è confutata dai tre uomini, sicché si rende necessario effettuare una valutazione della credibilità delle parti in causa sulla scorta sia degli elementi intrinseci alle loro dichiarazioni che di quelli esterni, oggettivi.

Quale premessa vale la pena rilevare come i tre giovani, una volta fermati a bordo del taxi ad __________ da una pattuglia della polizia cantonale, siano semplicemente stati invitati a recarsi al centro di comando per essere interrogati senza che venissero fatti salire sull’auto di servizio o che un poliziotto li accompagnasse nel taxi. Durante tutto il tragitto, durato abbondantemente più di mezz’ora, essi hanno avuto modo di discutere liberamente tra loro e avrebbero quindi anche potuto facilmente concordare una versione difensiva senza essere disturbati.

E’ prova che in quel lasso di tempo abbiano fatto quello che volevano il fatto che, mentre erano scortati sino agli uffici di __________ qualcuno di loro ha potuto rompere una tessera SIM Lyca Mobile e AP 1 abbia potuto strappare tre biglietti del treno e gettarli dal finestrino (RPG, AI 52, pag. 4).

  1. Secondo AC 1, i tre uomini hanno suonato alla porta del suo appartamento senza alcun preavviso, dopo essere entrati dal portone principale del palazzo, aperto, ed essere saliti sino al suo pianerottolo senza accendere la luce.

Chiesto chi fosse ed essendole stato risposto “__________” da __________, persona che aveva conosciuto perché arrivato a trovarla qualche giorno prima con sua madre __________, la vittima ha aperto la porta per farlo entrare e, al momento di richiudere la porta, ha scoperto che il giovane era accompagnato dai due appellanti. Tutti e tre sono quindi penetrati nell’appartamento chiedendo sin da subito dove fosse sua madre __________. Nel frattempo, uno di essi ha chiuso a chiave la porta e qualcuno di loro (non è stata in grado di dire chi) le ha intimato di togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari. Avendo le unghie sintetiche, la donna si è quindi recata in cucina per prendere un coltello ed ha così dato seguito all’ordine, rendendo inutilizzabili i due apparecchi telefonici.

Fatto ciò, AP 1 l’ha afferrata con una mano per il collo e con l’altra le ha coperto il viso, chiedendo dove fosse sua mamma. La stessa domanda le veniva nel contempo posta insistentemente anche da __________. A detta della vittima, AP 1 le avrebbe pure preso il coltello dalle mani e l’avrebbe con esso minacciata di morte, intimandole di non urlare (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).

Spaventata, AC 1 ha chiamato la madre con il telefono fisso dicendole di venire da lei al più presto possibile.

Terminata la breve conversazione, ella, urlando, ha aperto la finestra della terrazza, asserendo agli inquirenti che avrebbe preferito buttarsi giù e rompersi una gamba piuttosto che morire, ed ha gridato aiuto (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2). Quale reazione - sempre secondo il racconto di AC 1 - AP 1 ha detto a AP 2 di prendere la pistola. Pistola che mai nessuno, nemmeno la donna, ha mai visto o preteso aver visto.

Nel frattempo AP 1, soprattutto, e __________, in parte, hanno rovistato tra le sue cose, hanno aperto gli armadi ed i cassetti della camera da letto. AP 2, dal canto suo, girava nervoso nel salotto.

Dopo qualche minuto, non avendo trovato nulla, i tre uomini hanno detto qualcosa tra loro in olandese e se ne sono ripartiti prendendo con sé le chiavi dell’appartamento. La vittima li ha rincorsi ed è riuscita a farsi restituire le chiavi.

Per AC 1, la persona che sembrava dare gli ordini agli altri e che più l’ha minacciata è AP 1 (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2).

  1. I tre imputati dal canto loro, hanno negato di aver mai minacciato la donna, sostenendo di essersi recati da lei perché __________, che la conosceva, voleva vedere come stavano lei e la madre __________, dopo l’arresto del fratello/figlio per i fatti del __________. Arrivati al suo appartamento, hanno suonato e, non appena sono entrati tutti e tre, vedendo quindi che egli era accompagnato dai qui appellanti, la donna ha iniziato ad agitarsi istericamente ed è corsa in cucina per prendere un coltello con il quale ha tolto le batterie dei telefoni cellulari. Stupiti da questo comportamento, gli uomini hanno cercato di toglierle il coltello dalle mani, cosa riuscita ad AP 1. Nel contempo quest’ultimo, per sua stessa ammissione, le ha messo una mano davanti alla bocca, senza farle del male, per invitarla a non gridare (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 3). La donna sarebbe poi corsa in camera a chiamare una persona risultata essere poi la madre, dicendole di venire subito lì, per poi tornare in salotto, aprire la finestra del balcone ed urlare. Temendo che facesse un gesto estremo e non riuscendo a calmarla nonostante i loro tentativi, i tre uomini hanno quindi deciso di ripartire.

Uscendo uno di loro ha raccolto da terra le chiavi dell’appartamento di AC 1, cadute aprendo la porta, e gliele ha riconsegnate.

Il trio si è quindi allontanato a piedi, per poi prendere un taxi sino alla stazione di __________, ove essi hanno preso un altro taxi per recarsi a __________, dove __________ ha contrattato con un terzo tassametrista il trasporto fino a __________.

Dopo il fermo ad __________, essi sono stati scortati sino a __________. Durante il tragitto AP 1 ha strappato i biglietti del treno e li ha gettati fuori dall’auto, come da lui stesso riconosciuto (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 8), sostenendo d’averlo fatto perché pensava che non servissero più.

  1. Non credendo ai tre uomini e considerando la fattispecie sufficientemente sostanziata, il Procuratore pubblico ha emanato nei loro confronti, il 16 agosto 2010, tre decreti d’accusa per il reato di coazione, cui AP 1 hanno interposto regolare opposizione. Per contro __________ ha deciso di non impugnare il decreto a suo carico, che è regolarmente passato in giudicato.

In occasione del dibattimento di primo grado, avvenuto alla sola presenza dei difensori dei due imputati poiché né quest’ultimi, né la vittima, si sono presentati, nonostante regolare citazione, il giudice della Pretura penale ha valutato in dettaglio le varie deposizioni in atti e, ritenendo quella di AC 1 attendibile, ha confermato le proposte di condanna.

Dopo la comunicazione del dispositivo della sentenza, i due prevenuti hanno immediatamente annunciato la loro intenzione di interporre appello. Tale volontà è stata confermata una volta ottenuta la motivazione scritta della decisione, con tempestiva dichiarazione d’appello. Di qui la presente procedura.

Gli appelli

  1. Con i loro appelli, entrambi i ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di condanna a loro carico ed il proscioglimento dall’imputazione di coazione. Sostanzialmente essi sostengono che AC 1 non è credibile o, perlomeno, non lo è più dei coaccusati, avendo ella mentito a più riprese.

  2. Centrale è dunque, come accennato, la valutazione della credibilità delle parti in causa.

Quale premessa, va preso atto che sia i tre uomini che la vittima hanno su più punti mentito agli inquirenti e che è innegabile che AC 1 abbia esagerato nel descrivere alcune situazioni e i suoi sentimenti, come ad esempio quando, teatralmente, ha asserito:

“ Rispondo che mentre i tre erano in casa io avevo paura. Ancora oggi avevo paura che gli avvocati potessero pure picchiarmi.

Comunque sono anche coraggiosa, nel senso che piuttosto che farmi ammazzare da qualcuno, lo faccio da sola.” (MP 26 marzo 2010, AI , pag. 2).

Ciononostante, pur dovendo dare atto che la vittima non fosse apparentemente, al momento dei fatti e degli interrogatori, pienamente affidabile, non si può partire dal presupposto che tutto quanto da lei dichiarato sia una menzogna e che i fatti ritenuti nel decreto d’accusa non siano mai avvenuti.

Per valutare la fondatezza degli addebiti, occorre pertanto procedere ad un’analisi approfondita delle dichiarazioni e, soprattutto, degli elementi concreti a disposizione.

Le menzogne evidenti di AC 1

  1. E’ assodato che alcune dichiarazioni della vittima siano state sconfessate sin da subito o, se non altro, non abbiano mai potuto trovare un riscontro oggettivo negli accertamenti degli inquirenti.

In particolare, questo vale per le lesioni che la donna ha sostenuto d’aver subito a seguito dell’aggressione fisica di AP 1:

“ Quando sono andata all’Ospedale mi sono state fatte delle foto ai lividi sul collo (che poi sono apparsi più visibili il giorno dopo). Oggi ho ancora male al collo ed al fianco sinistro. Mi sto curando da sola con pomate varie.” (PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 7).

Gli accertamenti fatti in seguito, limitati alla visita medica del 27 gennaio 2010 delle 04:35, hanno tuttavia attestato il contrario, cioè che non vi era alcun segno visibile di violenza, e non riportano neppure che la paziente si sia in qualche modo lamentata per dei dolori (AI 52).

AC 1 ha poi, evidentemente, raccontato il falso quando ha dichiarato di non avere mai avuto nulla a che fare con sostanze stupefacenti (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 4), mentre con la sentenza del 28 novembre 2012 a suo carico (17.2012.57-58+77) è stato accertato che era stata coinvolta in traffici illegali di stupefacenti sia prima (condanna in Cile) che dopo i fatti. A questo proposito non si può mancare di osservare come ella, nel suo primo interrogatorio, abbia fatto esplicitamente cenno all’ipotesi che i tre uomini fossero mossi da un movente legato alla droga, per poi rimangiarsi tutto in un secondo tempo.

Un’altra falsità, di importanza infima e forse dovuta allo stato confusionale, è quella detta il 26 marzo 2010, quando ha negato di aver mai rifiutato il confronto con i tre uomini, per poi subito rimangiarsi la parola non appena resa attenta che lo aveva in effetti fatto l’8 febbraio 2010 (MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2 seg.).

In definitiva, a parte la prima menzogna, dalle altre non si può ancora desumere con certezza che ella abbia mentito sulla coazione. In effetti, negare il coinvolgimento con il traffico di stupefacenti, dal quale verosimilmente tutta la vicenda in disamina si diparte, è facilmente spiegabile come un tentativo di evitare di essere fatta oggetto di quanto avvenuto poi in seguito, quindi di un’indagine specifica e di una condanna.

L’aver per contro detto di avere riportato lesioni non riscontrate, è segno di tendenza all’esasperazione, ma non esclude che i fatti dei decreti d’accusa, decisamente meno gravi rispetto a quanto dichiarato dalla donna, siano realmente avvenuti. Neppure escluso è che le vie di fatto possano aver provocato qualche dolore momentaneo, senza lasciare tuttavia tracce sul fisico.

D’altronde la sindrome bipolare affettiva di cui soffriva la donna, comportava un’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, caratterizzati da manifestazioni di agitazione nervosa (crf. Sentenza CARP pubblicata 28 novembre 2012, inc. 17.2012.57-58+77, consid. 5, pag. 12, costituente fatto notorio ai sensi dell’art. 139 cpv. 2 CPP), ma non era di per sé indice di attitudine alla menzogna o all’accusa mendace.

Inoltre, non si può dimenticare che dall’istruttoria non è emerso neppure un vago indizio di un motivo che potesse indurre l’accusatrice privata a denunciare i tre prevenuti per dei fatti mai commessi: nessuna inimicizia, nessun conflitto di interessi, nessun litigio, nessun rapporto degno di tale nome.

Elementi comprovati

  1. Nella vicenda che qui ci concerne vi sono alcuni punti fermi che parlano a favore della tesi accusatoria:
  • in primo luogo è assodato che AC 1 e la madre __________ e almeno un altro membro della loro famiglia erano persone dedite al traffico di stupefacenti, avendo esse ricevuto una prima pesante condanna, seppur con pena sospesa condizionalmente, nel 2007 in Cile, per infrazione alla legge contro gli stupefacenti di quel Paese ed essendo poi state condannate una seconda volta nel 2012, in Ticino, per dei fatti, sempre legati al commercio di droga, commessi nei primi sei mesi del 2011;

  • gli imputati AP 1 hanno dichiarato di essere venuti in __________ da __________ e __________ per acquistare pneumatici usati. Essi non hanno tuttavia fornito alcuna prova di una loro attività nel settore e nemmeno hanno dato un qualsiasi tipo di elemento che permettesse di rendere anche solo vagamente verosimile la loro tesi. In effetti, sarebbe bastato fornire un contatto, un riferimento a qualche garage o a qualche rivenditore del nostro cantone, poiché è oggigiorno impensabile che dei commercianti si spostino alla cieca in Paesi sconosciuti per fare affari. Questo vale a maggior ragione se si pensa che __________ era già giunto in Ticino in precedenza e che al momento dei fatti era già qui da una settimana almeno, sicché avrebbe potuto fornire informazioni concrete sulla sua attività qui da noi. Che __________ (PG 9 febbraio 2010, AI 52, pag. 6) e __________ (PG 10 febbraio 2010, AI 52, pag. 2) abbiano detto di aver sentito che __________ era qui per cercare copertoni d’auto, non ha alcuna valenza, poiché sono testimonianze indirette e poiché al limite possono attestare che vi era una versione ufficiale dei motivi della loro presenza nel nostro Cantone;

  • nemmeno provata è l’attività di pulizia di veicoli che __________ ha asserito voler avviare in Ticino, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa sia in genere facilmente dimostrabile;

  • dei tre prevenuti, solo __________ conosceva AC 1, essendo stato qualche giorno prima nel suo appartamento con la madre di lei;

  • nessuno ha suonato al campanello esterno della palazzina, ma i tre uomini sono saliti direttamente al pianerottolo dell’appartamento e solo lì hanno suonato. Anche ammettendo che __________ avesse un buon rapporto con la vittima - che comunque non conosceva certamente bene - un simile comportamento è alquanto sospetto e indizio di una volontà di coglierla di sorpresa e di evitare di essere lasciati fuori dalla porta;

  • alla presenza dei tre uomini nel suo appartamento, la donna ha estratto le batterie dei suoi cellulari con un coltello. Si tratta di un gesto che non trova alcuna giustificazione se non nell’imposizione da parte di terze persone. In effetti, non è pensabile che ella lo abbia fatto spontaneamente; va contro ogni logica. Anche se in preda ad un attacco di panico, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di fare un gesto del genere. Anzi, sarebbe stato nell’interesse della vittima poter continuare a contare sulla possibilità di contattare telefonicamente altre persone per chiedere aiuto, per cui avrebbe piuttosto cercato di nascondere i telefoni cellulari da qualche parte;

  • AC 1 ha effettivamente chiamato la madre con il telefono fisso chiedendole di recarsi al più presto possibile da lei, come confermato da __________ (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2) e da __________ (PG 29 gennaio 2010, AI 52, pag. 4);

  • la vittima ha urlato per chiedere aiuto e subito dopo i fatti ha chiamato __________, piangente (verbale di quest’ultima, PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2). E’ quindi assodato che, anche una volta partiti i tre uomini, ella era ancora molto spaventata;

  • i tre individui hanno setacciato armadi e cassetti all’interno della camera di AC 1. In effetti, nonostante abbiano inizialmente negato, sono state ritrovate le impronte digitali di AP 1 sulle ante centrali dell’armadio e dalle foto in atti (AI 52) risulta evidente che anche tutti i cassetti sono stati aperti;

  • usciti dalla casa della vittima, gli imputati hanno adottato un comportamento che induce a pensare ad un tentativo di far perdere le proprie tracce. In effetti, come visto, essi hanno prima preso un taxi per la stazione di __________, poi un secondo per recarsi a __________ e infine quello per __________, a bordo del quale sono stati fermati prima della galleria del Gottardo. La scelta di preferire l’uso di questo mezzo di trasporto privato rispetto al treno è evidentemente stata motivata dalla maggior discrezione e dalla possibilità che esso offre di cambiare strada e destinazione a seconda degli eventi. Inoltre la partenza precipitosa subito dopo i fatti stride palesemente con gli intenti dichiarati di fare affari in Ticino, intenti immediatamente abbandonati senza grossi ripensamenti;

  • il fatto che anche __________ abbia preso il taxi per __________, nonostante avesse ancora le sue valigie in Ticino, induce a concludere che anch’egli fosse intenzionato a fuggire. Non si giustifica altrimenti l’abbandono in fretta e furia del Cantone;

  • la scelta del taxi, che sarebbe costato ben fr. 700.- (verbale di interrogatorio di __________, PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 2), non può che essere giustificata come tentativo di sfuggire alle autorità anche tenuto conto del fatto che i tre uomini avevano su di loro tre biglietti ferroviari già pagati (complessivamente più di fr. 300.-) che avrebbero permesso loro di recarsi a __________ senza difficoltà, anche a quell’ora della sera;

  • durante il tragitto da __________ a __________, sul taxi, AP 1 ha, come visto, strappato e gettato dal finestrino tre biglietti del treno andata-ritorno, __________ __________, valevoli dal 26 gennaio al 4 febbraio 2010 (doc. A allegato a suo verbale PG 9 febbraio 2010, AI 52), poi ritrovati dagli agenti e ricomposti;

  • all’interno del taxi è pure stata trovata una carta SIM Lyca mobile, rotta da qualcuno. A AP 2 sono stati sequestrati, tra gli altri, una tessera SIM Lyca Mobile (quella rotta, verosimilmente) e un involucro per tessera SIM Lyca Mobile (verbale di sequestro 27 gennaio 2010, AI 1). Anche se non corrispondente, questo ritrovamento attesta che almeno uno dei tre uomini utilizzava carte SIM di quella società, sicché si può ritenere accertato che anche quella ritrovata distrutta sia di uno di loro. Il motivo della distruzione non è stato fornito, ma è palese che poteva essere solo riconducibile all’intenzione di impedire agli inquirenti di scoprire contatti telefonici o dati compromettenti.

Dichiarazioni degli imputati

  1. Partendo da quanto elencato nel paragrafo precedente, è possibile esaminare le dichiarazioni degli imputati:
  • tutti e tre hanno sostenuto che non appena la donna ha visto che __________ non era solo, ha iniziato ad agitarsi ed è corsa subito in cucina a prendere il coltello per staccare le batterie dei telefoni cellulari, senza che nessuno le dicesse nulla. Come già rilevato poco sopra, anche ragionando solo per ipotesi e ritenendo plausibile un comportamento irrazionale, non è possibile intravvedere in un simile atto un gesto sconsiderato motivato dal terrore. In effetti pensare che appena visti i due accompagnatori e scoperto che non poteva trattarsi di una visita di “piacere” di __________, la donna si sia spaventata al punto da correre spontaneamente in cucina e fare quel che ha fatto sfugge anche alla dinamica di un ragionamento per paradossi. Sarebbe quasi come sostenere che qualcuno, per paura di essere picchiato, si malmenasse da solo.

Contrariamente a quanto sostenuto nel suo appello da AP 2, non è vero che non ha alcun senso che lui ed i due amici abbiano imposto a AC 1 di mettere fuori uso i suoi cellulari per poi lasciarle il telefono fisso. In effetti un comportamento del genere si giustifica semplicemente con il fatto che i tre uomini da un lato volevano che la donna chiamasse la madre dal suo telefono di casa, mentre dall’altro volevano pure evitare che, a loro insaputa, ella chiedesse l’aiuto di qualcuno. Rendendo inutilizzabili i due telefoni cellulari si sono così assicurati che non le fosse possibile contattare di nascosto, anche solo con sms, terze persone. Per contro, un simile rischio non sussisteva con il telefono fisso, sul quale potevano avere pieno controllo.

L’aver dato un ordine tale all’inizio dell’incursione nell’appartamento è addirittura un segnale di grande dimestichezza con situazioni del genere. Quindi di rodata esperienza criminale.

Le dichiarazioni, univoche, dei tre imputati non possono pertanto che essere il frutto di una versione concordata tra loro, verosimilmente nel tragitto in taxi dopo il fermo;

  • dopo aver negato di aver frugato in casa della vittima, messi di fronte al rinvenimento delle impronte digitali di uno di loro, i tre uomini hanno dichiarato, in sostanza, d’aver rovistato per cercare un panno o una tovaglia per poter neutralizzare la donna che aveva imbracciato il coltello. Si tratta anche qui di un tentativo maldestro di proporre una versione preconfezionata, che tuttavia non ha alcunché di razionale. In effetti basta guardare le fotografie della camera da letto in atti per comprendere come non era assolutamente necessario, se quella fosse stata la loro reale intenzione, aprire armadi e rovistare cassetti. Già solo sul letto vi erano sufficienti mezzi per tentare di avvolgere il coltello: piumone, cuscini, vestiti, ecc. (AI 52). In una situazione concitata si prende la prima cosa che può essere utilizzata, senza perdere tempo a cercare l’oggetto ideale.

La versione della necessità di ricerca di un oggetto per disarmare la vittima è stata smentita addirittura da __________, che ha affermato che dopo averla vista togliere le batterie e rimanere con il coltello in mano, lui e gli altri due hanno cercato di tranquillizzarla, parlandole, riuscendo così a distrarla e a lasciare uno spazio temporale a AP 1 per toglierglielo di mano (MP 19 febbraio 2010, AI 47, pag. 2).

La verità è quindi che gli uomini, in particolare AP 1, hanno frugato tra le cose della vittima perché stavano cercando altro e che hanno mentito anche su questo punto;

  • __________ ha sostenuto di essere salito sul taxi per __________ solo per accompagnare i suoi amici e che poi sarebbe rientrato in Ticino (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 4). Egli ha pure asserito, a domanda precisa, di non aver preso il treno per andare oltre Gottardo perché era tardi e facendo i calcoli il prezzo dei biglietti del treno corrispondeva più o meno al costo della corsa (PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 7).

Nessuna di queste affermazioni è credibile. Innanzitutto perché l’imputato ha omesso di dire che i biglietti del treno, andata e ritorno, erano già stati presi e pagati a __________, per cui il ragionamento economico non regge. In secondo luogo, nemmeno è pensabile che egli abbia voluto, dopo quanto accaduto, semplicemente fare compagnia agli amici. Si è trattato di una fuga e null’altro;

  • la teoria della fuga è confermata anche dalla dichiarazione di AP 1 con la quale ha ammesso - dopo aver in precedenza dichiarato che era rimasto a __________ - che la terza persona giunta con loro in auto __________, tale __________, era sceso con loro in Ticino per andarsene per i fatti suoi (MP 18 febbraio 2010, AI 46, pag. 4). Questi avrebbe dovuto aiutarli a scegliere i copertoni e ad imballarli e, evidentemente era quindi qui con loro. Dopo i fatti nell’appartamento, gli appellanti sono tuttavia partiti alla volta di __________ senza preoccuparsi minimamente del loro amico, il cui biglietto del treno era ancora nelle loro mani ed è poi stato stracciato. Un simile comportamento si giustifica solo con l’intenzione di abbandonare in fretta e furia il Cantone;

  • con riferimento a quanto avvenuto sul pianerottolo al momento di andarsene, __________ ha riconosciuto che qualcuno di loro, ma non lui, ha preso le chiavi dell’appartamento della vittima, poiché queste al momento di uscire erano cadute a terra. Questi però le avrebbe date subito alla donna (PG 4 febbraio 2010, AI 52, pag. 7). I due coimputati, tuttavia, hanno negato di averle prese (AP 1, PG 3 febbraio 2010, AI 52, pag. 6 e AP 2, PG 3 febbraio 2010, AI 52, pag. 9). Negare un fatto del genere, parzialmente ammesso da uno di loro, se si fosse trattato semplicemente di un gesto di gentilezza come sostenuto da questi, non trova giustificazione.

Dichiarazioni di AC 1

  1. AC 1 ha mantenuto una piena linearità nel descrivere quanto fatto dai tre uomini nel suo appartamento quella sera:
  • __________ ha suonato al suo campanello e lei, dopo avere aperto l’uscio, lo ha benevolmente rimproverato dicendogli che avrebbe dovuto avvisarla così avrebbe avuto il tempo di farsi carina. In risposta, quando l’accusatrice privata stava già per chiudere la porta, questi le ha annunciato di essere accompagnato da due persone, che sono senza indugio entrate in casa dopo di loro, senza chiedere nulla (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 4; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 1);

  • subito gli energumeni le hanno chiesto dove fosse la madre, con tono minaccioso ed aggressivo (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 4; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • uno di loro ha chiuso a chiave la porta dell’appartamento e tutti e tre le hanno detto di togliere le batterie dei telefoni cellulari, cosa che lei ha fatto dopo essere andata in cucina ed aver preso un coltello per aiutarsi, visto che con le unghie posticce che aveva non era possibile staccarle (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 1 seg.; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 5; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • una volta fatto ciò, AP 1 l’ha afferrata per il collo con una mano e con l’altra le ha coperto il volto urlandole addosso e chiedendo dove fosse la madre (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2 e pag. 4; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 7 seg.; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • in seguito lei ha chiamato la madre __________ dicendole di raggiungerla, per poi aprire la finestra della terrazza con l’intenzione dichiarata di saltare giù piuttosto che restare lì a “farsi ammazzare” (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 2 seg.; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 10; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • a quel punto la donna ha iniziato a chiedere aiuto ad alta voce e AP 1 ha detto a AP 2 di prendere la pistola. Pistola che lei non ha tuttavia mai visto (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2);

  • AP 1 si è poi recato nella camera da letto e lei ha sentito sbattere i cassetti e le porte degli armadi (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 8; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • dopo ciò i tre hanno parlato tra loro in olandese e sono partiti prendendo con sé le chiavi di casa, che erano cadute a terra. AC 1 è corsa loro dietro ed è riuscita, prima che prendessero l’ascensore, a farsele ridare (PG 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3; PG 8 febbraio 2010, AI 52, pag. 9; MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2);

  • l’impressione da lei avuta è che AP 1 fosse il capo, perché è quello che più l’ha minacciata ed era colui che dava le direttive agli altri (MP 26 marzo 2010, AI 55, pag. 2; MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2);

  • la vittima ha avuto paura degli imputati (traspare in tutti i verbali, tra cui MP 26 marzo 2010, AI 56, pag. 2).

Accertamenti della Corte

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte accerta che i fatti si sono svolti così come descritto nei decreti d’accusa a carico degli appellanti e come sostenuto dalla vittima.

Pur con tutte le riserve sulla sua persona, nel caso specifico le sue dichiarazioni sono credibili e costituiscono l’unica spiegazione per quanto avvenuto quella sera.

Lo scopo della venuta in Ticino dei tre uomini era evidentemente illecito e, con una verosimiglianza che si avvicina alla certezza, connesso al traffico di stupefacenti. Lo stesso dicasi della visita a AC 1. In effetti la presenza dei due sconosciuti consente di escludere l’intenzione di avere un incontro galante con la donna da parte di uno di essi.

Le modalità con cui i malviventi si sono recati dall’accusatrice privata e si sono introdotti nell’appartamento, inducono a desumere che le intenzioni fossero diverse da quelle di una visita di cortesia. In effetti il fatto di non aver suonato al citofono sotto casa, come avrebbe fatto chiunque si reca da una persona che non conosce bene, indipendentemente dal fatto che il portone fosse aperto (rotto) o meno, e l’aver fatto in modo che al momento dell’apertura la vittima vedesse solo __________, che già conosceva, per poi scoprire solo dopo che questi era già entrato che era accompagnato da due persone, lasciano desumere che essi avessero l’intenzione di cogliere di sorpresa la vittima.

Una volta nell’appartamento, i tre uomini hanno indubbiamente preso il comando e imposto alla donna cosa fare. Indipendentemente dal fatto che essi avessero chiuso a chiave la porta d’entrata, cosa che la scrivente Corte ritiene di poter dare per accertata sulla scorta delle dichiarazioni di AC 1, già solo con la loro imponente presenza fisica (basta guardare le foto in atti per capire che si tratta di persone con una stazza non indifferente) e con l’atteggiamento minatorio, essi sono riusciti a far sì che ella togliesse immediatamente le batterie dai propri telefoni cellulari e che chiamasse la madre per dirle di raggiungerla al più presto.

E’ pure da considerarsi provato, nonostante dai certificati medici non emergano segni apparenti di violenza, che AP 1 l’abbia presa per il collo e le abbia messo una mano sul volto, così come che ella sia stata minacciata pesantemente dagli uomini e, sempre da AP 1, anche con il coltello sottrattole dalle mani (seppure brevemente poiché lo stesso è poi stato consegnato ad uno dei due compagni per essere poi riportato al suo posto).

Non vi sono dubbi neppure sul fatto che i tre uomini abbiano frugato nell’appartamento della vittima, in particolare in camera da letto, alla ricerca di qualcosa, che indubbiamente non è e non può essere stato un semplice panno per rendere innocuo il coltello imbracciato dalla donna. Verosimilmente erano interessati a della droga, come inizialmente dichiarato AC 1 (MP 27 gennaio 2010, AI 1, pag. 3 e 4).

Provato è pure che, preso atto che nell’appartamento non vi era nulla e che le urla della donna avevano sicuramente destato l’attenzione di qualcuno, i tre uomini hanno ritenuto opportuno lasciare al più presto l’abitazione e scappare, nel vero senso della parola, alla volta di ______, per poi rientrare in patria.

In diritto: coazione ex art. 181 CP

  1. Giusta l’art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a). Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, “l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15).

Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., ad art. 181 n. 37).

Secondo la giurisprudenza, la coazione deve essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (Corboz, op. cit.,. ad art. 181 n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid. 3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).

  1. I due appellanti, unitamente a __________, con il loro comportamento nei confronti di AC 1 hanno commesso indubbiamente una coazione ai sensi della summenzionata norma penale.

Dal punto di vista oggettivo, in effetti, essi hanno costretto la vittima innanzitutto a tollerare la loro presenza nell’appartamento, allorquando ella dimostrato con atti concreti (agitandosi e urlando di paura) che non era gradita. A seguito delle serie minacce verbali e dell’uso di violenza fisica, ella ha poi dovuto rendere inattivi i suoi telefoni cellulari e chiamare la madre. Oltre a ciò, la donna ha pure dovuto accettare che i tre malviventi frugassero nei suoi armadi e nei cassetti.

Evidentemente, si tratta di gesti e omissioni che AC 1 non avrebbe mai attuato/tralasciato se avesse avuto la possibilità di agire e reagire liberamente.

Dal punto di vista dell’adempimento dei presupposti oggettivi del reato, nella valutazione delle singole posizioni, il fatto che alcuni gesti, in modo particolare la violenza fisica e la minaccia con il coltello, siano attribuibili al solo AP 1 non allevia in alcun modo la posizione degli altri due coimputati. In effetti questi atti sono da contestualizzare in un complesso di azioni che ha visto tutti e tre i prevenuti agire all’unisono allo scopo di forzare la vittima a fare ciò che essi volevano. Ognuno si è mosso con il proprio ruolo, ma nel senso di un’unica operazione, nella quale tutti sono stati correi allo stesso livello.

Dal punto di vista soggettivo, il reato è da considerarsi adempito senza particolari necessità di approfondimento della questione. Tutti e tre hanno agito sapendo, già da prima di entrare nell’appartamento, cosa volevano e cosa stavano facendo. A tutti è poi stato parimenti chiaro che la vittima ha agito contro la sua volontà, solo per timore nei loro confronti.

Di conseguenza, la condanna di entrambi gli appellanti deve essere confermata e i rispettivi appelli respinti.

Commisurazione della pena

  1. In sé, le pene in quanto tali non sono state contestate dagli appellanti.

Nella sua sentenza il giudice della Pretura penale si è limitato a richiamare genericamente la gravità dell’episodio, senza spiegare tuttavia cosa intendesse, e a rilevare l’assenza totale di collaborazione e pentimento dei prevenuti, per poi condannare AP 1 alla pena di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.-, oltre alla multa di fr. 300.- e AP 2 a quella di 40 aliquote giornaliere, sempre da fr. 30.- ed alla multa di fr. 240.-.

Non è quindi dato a sapere per quali motivi egli abbia deciso di sanzionare gli imputati in maniera differente e quali ulteriori aspetti abbia considerato.

L’obbligo di motivazione previsto dall’art. 50 CP, impone al giudice di esporre nella sentenza anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella stesura della decisione motivata, il giudice deve inserire tutti gli elementi che consentono alle parti ed all’autorità di ricorso di verificare il rispetto dei criteri da applicare nella fissazione della pena.

La motivazione deve quindi giustificare la sanzione inflitta e permettere di seguire il ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto ad esprimersi in cifre o in percentuali su ogni singolo fattore citato (DTF 134 IV 17 consid. 2.1; STF 6B_281/2013 del 16 luglio 2013, consid. 5.1.; STF 6B_293/2011 del 12 ottobre 2011; STF 6B_648/2007 dell’11 aprile 2008, consid. 3.2.; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3).

Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è, comunque sia, sufficiente (STF 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005, consid. 3).

Nonostante sia stato leso l’obbligo di motivazione, si prescinde qui per praticità ed economia procedurale dal rinvio alla Pretura penale, potendo la lacuna essere, eccezionalmente, colmata con il presente giudizio.

  1. a. Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

b. Ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

La predetta norma, al cpv. 4, prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP.

c. L’art. 181 CP dispone che chiunque si rende colpevole del reato di coazione venga punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

  1. In concreto, dal profilo oggettivo, la colpa degli imputati deve essere considerata di grado medio. Se, da un lato, non si può sminuire la serietà del tipo di violenza e di minacce subite dalla vittima, dall’altro non si può dimenticare che il tutto si è limitato ad un singolo episodio, di durata circoscritta, che la violenza è consistita in un’unica presa e che l’agire dei prevenuti era volto alla richiesta di togliere le batterie dai telefoni cellulari, di tollerare una perquisizione dei mobili nonché di effettuare una chiamata.

A carico degli appellanti gioca la sproporzione evidente di forze tra loro e la persona presa di mira, una donna sola che si è ritrovata tre energumeni aggressivi in casa.

Allo stesso modo aggrava la loro posizione il fatto che siano venuti appositamente dall’estero per delinquere.

Dei tre uomini, quello che è stato più attivo, sia fisicamente, che verbalmente, è AP 1, la cui posizione deve così essere leggermente differenziata dagli altri, con un aumento della pena.

Dal profilo soggettivo va ritenuto come gli imputati abbiano dimostrato risoluta volontà di delinquere, introducendosi con determinazione nell’appartamento di AC 1 e costringendola a rendere inutilizzabili i telefoni cellulari, a chiamare la madre e a tollerare che si frugasse nelle sue cose, nell’evidente intento di trovare qualcosa che con ogni probabilità doveva essere droga.

Nulla di particolarmente meritorio emerge nell’ambito dei fattori legati agli autori. Poco o nulla si sa dei motivi a delinquere ed il loro comportamento processuale è tutt’altro che positivo, avendo essi cercato di far sparire delle prove (non riuscendovi con i biglietti del treno, ma avendo successo con la scheda telefonica), avendo mentito a più riprese e non avendo per nulla collaborato al chiarimento della fattispecie.

Tutto ben ponderato, anche in virtù del divieto di reformatio in peius, a fronte dei soli appelli degli accusati, appare corretto confermare integralmente le pene inflitte in prima sede, sia nella loro entità che nell’ammontare delle aliquote, che in quello delle multe (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.).

Pure da ratificare è la sospensione condizionale delle pene pecuniarie per un periodo di prova di due anni.

Visto l’esito dell’appello, si giustifica confermare le confische ed il sequestro decretati in prima sede.

Violazione del principio di celerità

  1. AP 1 ha nel suo appello sollevato l’eccezione di violazione del principio di celerità, considerato come i fatti siano avvenuti il 26 gennaio 2010, il decreto d’accusa a suo carico dati del 16 agosto 2010, il processo di primo grado sia avvenuto il 30 novembre 2012 (quindi 27 mesi dopo l’opposizione) e la sentenza motivata sia stata intimata solo il 9 gennaio 2014 (oltre 13 mesi dopo il dibattimento).

Il principio della celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione a sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase di istruttoria, un periodo di quattro anni per statuire su di un ricorso contro l'atto di accusa, un periodo di dieci o undici mesi prima di trasmettere l'incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di tre anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza ed, infine, un periodo di quattro anni intercorso tra la promozione dell’accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

  1. Nel caso che ci occupa, non si può negare che se due anni tra l’emanazione del decreto d’accusa ed il processo di primo grado siano ancora tollerabili, seppur con qualche riserva, il periodo di oltre un anno tra il dibattimento e l’intimazione della sentenza motivata è ingiustificabile e costituisce un’indubbia violazione del principio di celerità.

Di conseguenza, le pene inflitte andrebbero ridotte. Tuttavia, esse risultano particolarmente benevole e non sono state ritoccate verso l’alto solo in ossequio al menzionato divieto di reformatio in peius. Pertanto, si può qui ritenere che nel caso di una commisurazione libera della pena, la riduzione imposta dalla violazione del principio di celerità avrebbe portato ad un risultato finale come quello deciso con la sentenza impugnata, sicché appare corretto non procedere ad ulteriori ridimensionamenti della sanzione inflitta.

Tassazione delle prestazioni dell’avv. DI 1

  1. Ad AP 1 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto, con decreto 12 ottobre 2011, il gratuito patrocinio a partire dal 1. gennaio 2011 (doc. 6 inc. 10.2010.472). Di conseguenza le spese per la difesa d’ufficio sono assunte dallo Stato anche per quanto concerne la procedura d’appello.

L’avv. DI 1 non ha prodotto alcuna nota professionale. Dovendosi decidere con la sentenza di merito anche la tassazione delle prestazioni dei difensori d’ufficio, si procede eccezionalmente, ad una quantificazione autonoma, essendo questo possibile sulla scorta degli atti e considerato che il cliente già da prima del dibattimento non era più nel nostro Paese.

Anzitutto, ritenuto come il caso non abbia presentato particolari difficoltà né in fatto né in diritto, la tariffa oraria è fissata a fr. 180.-/ora ( art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1).

Tenuto conto della dichiarazione d’appello, 19 pagine, alla quale non è stato più aggiunto nulla, e considerato che le eccezioni e considerazioni sollevate erano già state proposte in prima sede, soprattutto con riferimento alle contraddizioni tra le varie dichiarazioni in atti, si giustifica quantificare in 12 ore di lavoro il tempo impiegato dal difensore per la presente procedura, comprensive di quello necessario per l’esame della sentenza impugnata.

A tale importo sono aggiunti fr. 200.- a copertura delle spese sostenute.

Complessivamente, quindi, sono riconosciuti all’avv. DI 1 fr. 2'360.-, consistenti in fr. 2'160.- (fr. 180.- x 12) + fr. 200.-.

Ritenuto come l’imputato in questione non sia domiciliato in Svizzera, le prestazioni a lui fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).

Tassa di giustizia e spese

  1. Gli oneri processuali dei due gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, caricati ai condannati, soccombenti integralmente, ritenuto che per AP 1, posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sono assunti dallo Stato.

L’ attribuzione degli oneri di prima sede rimane invariata.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP;

34, 42, 47, 48 lett. e, 181 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è respinto.

  2. L’appello di AP 2 è respinto.

Di conseguenza:

  1. AP 1

3.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di

coazione

per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 2, con la sua imponente presenza, usandole violenza (prendendola al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a chiamare la madre per farla arrivare.

3.2. AP 1 è condannato:

3.2.1. alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2. alla multa di fr. 300.-.

In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.2.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  1. AP 2

4.1. AP 2 è dichiarato autore colpevole di

coazione

per avere, a __________, il 26 gennaio 2010, in correità con __________ e AP 1, con la sua imponente presenza, usandole violenza (AP 1 l’ha presa al collo e al volto) e minacciando di morte lei e la sua famiglia (AP 1 anche puntandole un coltello addosso), costretto AC 1 a tollerare la loro presenza in casa sua, a togliere le batterie dai suoi telefoni cellulari e a chiamare la madre per farla arrivare.

4.2. AP 2 è condannato:

4.2.1. alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, per un totale di fr. 1'200.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. alla multa di fr. 240.-.

In caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

4.2.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  1. Sono confermate, per il giudizio di primo grado, entità e attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilite in prima sede.

  2. Gli oneri processuali dell’appello interposto da AP 1, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico di AP 1 e, per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.

  1. Gli oneri processuali dell’appello interposto da AP 2, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1’000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono interamente posti a carico di AP 1.

  1. Le prestazioni professionali dell’avv. DI 1 sono riconosciute in misura di:

onorario fr. 2'160.00

spese fr. 200.00

totale fr. 2'360.00

a carico dello Stato, fatto salvo l’art. 135 cpv. 4 CPP.

8.1. Contro la presente decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

8.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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