Incarto n. 17.2014.103+122

Locarno 8 ottobre 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Stefano Manetti

assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 6 (II supplente)

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 marzo 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 14 maggio 2014 da

AP 1

rappr. dall'avv. DI 1

e con appello incidentale del 21 maggio 2014 presentato dal

procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 il 4 marzo 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 24 aprile 2014)

esaminati gli atti;

ritenuto che: con sentenza 4 marzo 2014, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • ripetuta coazione sessuale per avere, a __________ e

__________, nel periodo compreso tra metà di agosto e ottobre 2013, costretto in tre occasioni la moglie a subire la penetrazione anale;

  • lesioni semplici per avere, a __________, il 7 novembre 2013, colpito la moglie con schiaffi al viso e pugni in testa;

ripetute vie di fatto per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra il mese di luglio e il 6 novembre 2013, ripetutamente colpito la moglie con degli schiaffi sulla testa e sul viso nonché con dei pugni sulle braccia, sulle spalle e sulle gambe;

ripetuta ingiuria per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra l’8 agosto e il 7 novembre 2013, ripetutamente offeso l’onore della moglie tacciandola di “puttana”, “stronza”, “non vali niente” e “sei una merda”;

ripetuta minaccia per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra fine luglio e il 7 novembre 2013, incusso timore nella moglie avvicinandole in prossimità della gola un coccio di bicchiere di vetro rotto dicendole che l’avrebbe ammazzata, mostrandole in più occasioni un coltello e minacciandola di ammazzare sia lei che il bambino che portava in grembo.

AP 1 è stato prosciolto dall’imputazione di ripetute lesioni semplici per il periodo compreso tra il luglio e il 6 novembre 2013.

In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Lo ha, inoltre, condannato a versare:

  • fr. 15'000.- quale riparazione del torto morale e

fr. 16’097.95 a titolo di risarcimento delle spese legali all’accusatrice privata che, per il rimanente delle sue pretese, è stata rinviata al competente foro civile.

Dopo avere statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro, la Corte delle assise criminali ha posto gli oneri processuali a carico del condannato (salvo l’importo di fr. 200.- che ha attribuito allo Stato).

preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 maggio 2014, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1, 1.2, 1.5, 3, 4, 7 e 8.2 della sentenza di prime cure e ha chiesto il proscioglimento dalle accuse di ripetuta coazione sessuale e di ripetuta minaccia nonché la derubricazione del reato di ripetute lesioni semplici in ripetute vie di fatto, postulando, di conseguenza, che la pena a suo carico venga ridotta ad una pena pecuniaria (per la cui quantificazione si è rimesso al prudente giudizio della Corte) con relativo adeguamento dei dispositivi relativi al risarcimento, al pagamento degli oneri processuali e all’obbligo, in caso di ritorno a miglior fortuna, di rimborsare allo Stato l’importo riconosciuto per il pagamento della nota professionale del precedente difensore.

Con appello incidentale 21 maggio 2014, il procuratore pubblico ha impugnato i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza della Corte delle assise criminali, chiedendo che AP 1 venga dichiarato autore colpevole di ripetute lesioni semplici - e non di vie di fatto come alla sentenza di primo grado - anche in relazione al periodo luglio 2013 - 6 novembre 2013 e che la pena detentiva a suo carico venga aumentata a 8 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3, 1.4, 5, 5.1, 5.2 e 6 della sentenza 4 marzo 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

Con istanza probatoria 2 luglio 2014, AP 1 ha chiesto l’audizione dell’accusatrice privata che, a sua volta, con istanza probatoria 17 luglio 2014, ha chiesto l’acquisizione agli atti del rapporto medico 3 aprile 2014 del dott. med. __________ e del rapporto d’uscita 8 aprile 2014 della Clinica __________.

Sempre nello scritto 17 luglio 2014 l’accusatrice privata ha dato la sua disponibilità a comparire al dibattimento di appello per essere interrogata.

Con decreto 10 settembre 2014, la presidente di questa Corte ha accolto entrambe le istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento dal 6 all’8 ottobre 2014 durante il quale:

la procuratrice pubblica ha chiesto che AP 1, oltre che per i reati già riconosciuti dalla prima Corte e rimasti incontestati, sia riconosciuto colpevole di ripetuta coazione sessuale, ripetute lesioni semplici (riferite a tutto il periodo compreso dal luglio al 7 novembre 2013) e ripetuta minaccia e condannato alla pena detentiva di 8 anni da espiare;

la patrocinatrice dell’ACPR_1 si è associata alle richieste della PP e ha chiesto che venga accolta la sua istanza di indennizzo tendente alla rifusione dei costi di patrocinio e delle spese sostenute dalla vittima per la sua audizione, nonché al riconoscimento di un’indennità per torto morale quantificata in fr. 30'000.-;

il patrocinatore di AP 1 ha chiesto, preliminarmente, che il DA riguardante il fratello dell’imputato venga estromesso dagli atti. Ha, inoltre, postulato il proscioglimento dai reati di ripetuta coazione sessuale e di ripetuta minaccia nonché, per i due schiaffi del 7 novembre 2013, la derubricazione della condanna da lesioni semplici a vie di fatto. Si è rimesso al giudizio della Corte per la determinazione della pena per tali due schiaffi e si è opposto alle richieste dall’ACPR_1, chiedendone il rinvio al foro civile.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il nuovo CPP federale permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010; ad art. 393, n. 37, pag. 732). Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

Principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

  2. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

  1. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).

Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).

La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Questione pregiudiziale

  1. Al dibattimento d’appello, il patrocinatore di AP 1 ha chiesto l’estromissione dagli atti del DA a suo tempo emanato nei confronti del fratello del suo assistito.

La Corte ha accolto tale richiesta ritenuto come la condanna di un terzo non abbia alcuna valenza probatoria nell’ambito del procedimento avviato nei confronti di AP 1.

Vita e precedenti penali dell’appellante

  1. AP 1, cittadino __________, è nato il __________ __________, villaggio che dista una cinquantina di chilometri da __________. La sua famiglia era composta dal padre, deceduto nel 2010 per un infarto, che aveva un piccolo garage, dalla madre casalinga e tuttora in vita e da cinque figli, quattro maschi e una femmina.

Uno dei fratelli (XY) vive in Ticino e gestisce il bar __________ di __________. Un altro fratello risiede in __________ e fa l’operaio, mentre un altro fratello e la sorella abitano in __________.

Concluse le scuole dell’obbligo, AP 1 ha lavorato per circa un anno come macellaio. Dopo avere lavorato per un po’ come fabbro, ha assolto per un anno l’obbligo del servizio militare (scuola reclute). Pur con qualche interruzione nell’attività lavorativa, ha svolto la professione di fabbro dal 2000 al 2012. Nel frattempo, ha aiutato il padre nel suo garage fino alla morte del genitore che ha portato alla chiusura dell’attività.

A fine 2011, AP 1 è venuto per la prima volta a rendere visita al fratello XY in Ticino.

Durante la sua vacanza, ha iniziato una relazione sentimentale con XX_1, cameriera presso il bar del fratello, con la quale ha anche iniziato una convivenza prima che la relazione terminasse, dopo tre o quattro mesi, per volontà di lei che non era intenzionata a proseguire una storia a distanza, AP 1 essendo nel frattempo rientrato in __________ (cfr. PS XX_1 14.11.2013, pag. 3) dove ha ancora lavorato, sempre come fabbro, da luglio 2012 a fine 2012.

Nel febbraio del 2013 è, poi, tornato in Svizzera, ospite, ancora una volta, del fratello.

In occasione di questa nuova vacanza, ha subito (già a febbraio o a marzo) allacciato una relazione sentimentale con ACPR_1 - che già aveva conosciuto all’epoca del suo precedente soggiorno in Ticino in quanto regolare frequentatrice del bar __________ - con la quale ha iniziato a convivere nell’appartamento che la donna aveva affittato a __________ (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 2-3; MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2-3).

AP 1 e ACPR_1 si sono uniti in matrimonio, in __________, il 19 luglio 2013 (verb. dib. d’appello, pag. 3) e subito sono rientrati in Ticino.

Il 3 ottobre 2013 AP 1 ha presentato una domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera per ricongiungimento familiare che, al momento del suo arresto, ancora non era stata decisa e che, poi, è stata sospesa (AI 21).

In Svizzera, nonostante gli pesasse essere disoccupato, AP 1 non ha mai lavorato né cercato lavoro in quanto era sprovvisto di permesso (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 3).

A seguito dei fatti oggetto del procedimento, ACPR_1 ha inoltrato un’istanza unilaterale di divorzio per motivi gravi cui AP 1 ha, in un secondo tempo, aderito (verb. dib. TPC, pag. 1-2). Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nella primavera del 2014, ciò di cui AP 1 parrebbe non essere stato al corrente, come emerso al dibattimento di appello durante il quale egli ha dichiarato:

“ Ho preso atto che l’avvocato della mia ex moglie ha comunicato al mio avvocato che il legame matrimoniale è stato sciolto per divorzio nella primavera scorsa. Per me è un po’ una novità. Sapevo che c’era una causa di divorzio ma non avevo capito che si fosse già conclusa” (verb. dib. d’appello, pag. 13).

Nella primavera del 2014 è nata la figlia comune degli ormai ex coniugi (allegato al doc. dib. d’appello 2). Al dibattimento di appello è emerso che ACPR_1 non ha comunicato il nome del padre alle competenti autorità germaniche (verb. dib. d’appello, pag. 11 e 17; doc. dib. d’appello 2, pag. 5; allegato al doc. dib. d’appello 2).

AP 1 - che non possiede risparmi o liquidità di sorta (verb. dib. TPC, pag. 2) - è incensurato sia in Svizzera (AI 4) che in __________ (AI 33).

Quanto ai suoi progetti per il futuro, ha dichiarato di essere intenzionato, una volta regolata la sua situazione giudiziaria in Svizzera, a far rientro nella sua patria natale, trovare un lavoro e rifarsi una vita (verb. dib. TPC, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 15).

Intervento della polizia

  1. La sera del 7 novembre 2013, pochi minuti prima delle 23:00, ZZ_1 telefonò alla Polizia cantonale segnalando che la sua dipendente - che in quel momento si trovava da lei - era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito (cfr. CD con registrazione della telefonata alla polizia in atti sub doc. TPC 30).

Giunti presso il ristorante __________ ad __________ dove le due donne si trovavano, gli agenti della Polizia hanno dapprima accompagnato ACPR_1 all’ospedale __________ per una visita (cfr. certificati medici e fotografie agli atti).

In seguito, sia la presunta vittima che la signora ZZ_1 sono state assunte a verbale.

Dopodiché, la polizia ha proceduto all’arresto di AP 1 che è stato fermato a casa sua alle ore 4:45.

Svolgimento dell’inchiesta, dichiarazioni raccolte e loro valutazione

9.1.a. ACPR_1 è stata sentita dagli inquirenti già alle 00:40 dell’8 novembre 2013.

In quel primo verbale, la donna ha raccontato di avere conosciuto AP 1 circa un anno prima precisando che, nel corso del mese di maggio del 2013, fra loro iniziò una relazione sentimentale e che, da subito, l’uomo le fece “pressioni” per convincerla a sposarlo:

“ Verso Pasqua di quest’anno abbiamo iniziato a frequentarci più spesso, tra di noi è cominciato a nascere qualche cosa che andava oltre alla semplice amicizia. La nostra relazione sentimentale è iniziata a tutti gli effetti a maggio.

Da quel momento in poi AP 1 ha cominciato a farmi pressioni per sposarlo per il fatto che se non l’avessi fatto lui sarebbe dovuto uscire dalla Svizzera in quanto non era in possesso di alcun permesso, ma che si trovava sul territorio svizzero solo come turista. Io che ero innamorata ho deciso di sposarlo, ma non esclusivamente per il permesso, ma soprattutto perché io per lui provavo un fortissimo sentimento d’amore.

Insieme decidemmo di andare a sposarci in __________, nel paese dove lui è nato e dove ancora attualmente risiede la sua famiglia. (…) il fatto di sposarlo per me era dovuto ad una questione sentimentale, il fatto che lui grazie al matrimonio sarebbe stato agevolato a ottenere il permesso era solo una conseguenza della nostra unione” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2).

b. Va subito evidenziato che in questo verbale, raccontando di pressioni subite dall’allora compagno sin dall’inizio della relazione per indurla al matrimonio, la donna sembra far intendere che l’obiettivo di AP 1 era, sin dall’inizio, il matrimonio e, con esso, evidentemente, l’ottenimento del permesso.

In seguito, durante l’inchiesta, l’ACPR ha fatto un passo indietro, non parlando più di pressioni e limitandosi a dire che la decisione di sposarsi fu presa insieme, non per il permesso ma per amore.

Al dibattimento d’appello

  • dopo una prima dichiarazione che sembrava confermare che il matrimonio era avvenuto per amore (verb. dib. d’appello, pag. 5) - è tornata alla tesi iniziale affermando che, la sera del 7 novembre 2013, quando le diceva che il giorno successivo avrebbe dovuto andare dal ginecologo per abortire e che, poi, sarebbero andati in __________ per divorziare, il marito le aveva urlato:

“ Così nessuno ha quello che vuole. Tu non hai il bambino ed io non ho il permesso” (verb. dib. d’appello, pag. 7).

c. Dalle prime dichiarazioni della donna si evince che la convivenza con AP 1 iniziò soltanto dopo il matrimonio:

“ una volta tornati in Svizzera dopo la nostra unione abbiamo cominciato (sott. del red.) a vivere come una coppia sposata a tutti gli effetti” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).

d. In realtà, come l’inchiesta evidenzierà in seguito, i due avevano iniziato a convivere già prima del matrimonio, ma ACPR_1 ammetterà questa convivenza prematrimoniale soltanto in seguito (MP di confronto ACPR_1/AP 1 9.11.2013, AI 32, pag. 3, dove ha descritto quel periodo in termini positivi).

La donna ha, poi, modificato la propria versione non soltanto relativamente alla convivenza in quanto tale ma anche relativamente alla qualità di tale convivenza. Infatti, se durante l’inchiesta aveva fatto capire che, prima del matrimonio, il comportamento del marito non dava adito a critiche (“lui con me non aveva mai dato segni di essere una persona violenta o aggressiva”, PS ACPR_1 8.11.2013, 00:40, pag. 2), al dibattimento d’appello ha, invece, affermato che:

“ Prima del matrimonio, (...) la convivenza era abbastanza tranquilla. Ogni tanto urlava ma non mi ha mai picchiata. Urlava perché si arrabbiava. Si arrabbiava per gelosia.” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

e. ACPR_1 e AP 1 si sposarono in __________ il 19 luglio 2013.

La donna non parlò del matrimonio ai suoi familiari.

Al dibattimento d’appello, ha detto di averne parlato alla madre soltanto nel settembre di quest’anno (“circa un mese fa”) spiegando di averlo taciuto

“ perché loro non avrebbero capito un matrimonio così veloce” (verb. dib d’appello, pag. 5).

f. La spiegazione del silenzio con la famiglia potrebbe essere verosimile.

Tuttavia, non può essere taciuto che, poco prima, rispondendo alla presidente che le chiedeva come mai nessuno della sua famiglia avesse partecipato al matrimonio, la donna aveva dato una spiegazione che sottintendeva che la famiglia era al corrente:

“ La presidente mi chiede come mai nessuno della mia famiglia ha partecipato al matrimonio. Rispondo che sarebbe stato difficile portare tutti in __________. Inoltre i nostri progetti prevedevano un matrimonio religioso più in là, in Svizzera” (verb. dib d’appello, pag. 5).

Ma non solo.

Va detto che ACPR_1 nascose il matrimonio anche ad un semplice conoscente. Infatti, ad messaggio giuntole quando lei era in __________ per la cerimonia, la donna rispose:

“ sono in Germania mio frat non sta bene” (AI 58, messaggio del 17.7.2013, ore 6:13)

“ chi sei non conosco e mail” (AI 58, messaggio del 17.7.2013, ore 7:30).

Da questi messaggi si evince che ACPR_1 non ha nascosto il matrimonio soltanto alla famiglia - “perché non ne avrebbe capito la velocità” - ma a tutti, ritenuto, in particolare, che ha risposto con una menzogna quando nemmeno sapeva a chi si rivolgeva.

Ma non solo.

Anche in seguito, tornata in Ticino, ha nascosto, finché ha potuto, il suo matrimonio.

All’amica ZZ_1 ne ha parlato soltanto ad agosto inoltrato, chiedendole, però, nello stesso tempo, di non parlarne ad altri:

  • sms del 12.8.2013, ore 13:21:

“ Ciao ZZ_1, sei lì oggi. Di presento mio marito. Scusa non ho festeggiato. Di spiego poi da sola fai mi un favore non dici non di adetto sono sposato” (verb. dib. d’appello, pag. 7).

Richiesta di spiegare il senso della sua preghiera all’amica, ACPR_1 ha detto:

“ È vero, ho chiesto a ZZ_1 di non dire che ero sposato perché non volevo che la gente facesse commenti sulla storia del permesso”. (verb. dib. d’appello, pag. 7).

Tuttavia, i dubbi su tale atteggiamento negatorio permangono se si pensa che, anche nel contratto di lavoro sottoscritto il 9 settembre 2013 e inviato all’Ufficio regionale di collocamento, la donna ha indicato di essere nubile. Infatti, non può essere preteso che la menzogna sul suo stato civile è stata scritta per evitare pettegolezzi.

L’ACPR_1 ha nascosto il suo matrimonio anche alla sua conoscente YY_1 che, sentita come teste, ha detto che, ad inizio settembre 2013, ACPR_1 le disse “di essere appena stata a Belgrado in vacanza dal suo fidanzato” (PS YY_1 9.11.2013, pag. 3).

g. Dopo il matrimonio, marito e moglie ritornarono subito in Ticino e andarono a vivere alla __________. Secondo le prime dichiarazioni della donna, la vita coniugale fece emergere un uomo completamente diverso da quello che aveva conosciuto, un uomo che le rese la vita un incubo a furia di botte e a cui non aveva mai trovato il coraggio di sottrarsi poiché - ha detto testualmente - “ero e sono terrorizzata da lui”:

“ Da questo momento AP 1 ha cominciato a picchiarmi senza motivo. Io sono rimasta totalmente sorpresa da questo suo comportamento in quanto fino a quel momento lui con me, e in generale, non aveva mai dato segni di essere una persona violenta o aggressiva.

Mi picchiava senza apparenti motivi, ad esempio, se la cena non era di suo gradimento, lui mi picchiava. Lo faceva e lo ha fatto con sberle e pugni, soprattutto in faccia e sulla testa. (…) è capitato anche che mi minacciasse con degli oggetti, una volta ha preso un bicchiere rotto e me l’ha puntato verso la gola, per fortuna sono riuscita a fermarlo, lì ho avuto paura per la mia incolumità.

Non è stato l’unico caso, ha cercato più volte di colpirmi con degli oggetti, ma sono sempre riuscita a scappare o in qualche maniera a fermarlo. Una volta ha tentato di strangolarmi, non riuscivo più a respirare, ma non so come sono riuscita a liberarmi. Mi ha più volte anche lanciato contro il mangiare che gli cucinavo.

La mia vita era ed è diventata un incubo, fino ad oggi non l’ho mai denunciato e non ho mai chiamato la polizia solo ed esclusivamente per paura di una sua reazione, ero e sono terrorizzata da lui” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).

h. Di queste dichiarazioni si dirà ampiamente in seguito.

Qui ci si limita ad annotare che del tentativo di strangolamento (“Una volta ha tentato di strangolarmi, non riuscivo più a respirare, ma non so come sono riuscita a liberarmi”) la donna ha riferito soltanto in questa sede.

In seguito, non ne ha più fatta parola.

i. Secondo il racconto di ACPR_1, il marito divenne più violento dopo che lei gli annunciò di essere rimasta incinta. Da lì - ha detto - il marito la picchiò “tutti i giorni e in continuazione”:

“ la situazione è ulteriormente peggiorata dal momento che lui è venuto a conoscenza del fatto che sono rimasta incinta, questo è accaduto due settimane fa sono comunque incinta da circa 8 settimane. Lui non vuole assolutamente che io tenga il bambino, da quel momento ha cominciato a picchiarmi tutti i giorni e in continuazione. Penso che lui non voglia che io tenga il bambino perché dice di essere troppo giovane. (…) da quando mio marito AP 1 ha saputo che ero incinta è diventato molto più aggressivo e quotidianamente litighiamo. AP 1 è una persona molto gelosa e possessiva. Quando lui vuole qualcosa da me fa di tutto per ottenerla” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 3 e 5).

l. A proposito di queste dichiarazioni, ci si limita, qui, ad annotare, brevemente, che, nonostante le botte prese non solo “tutti i giorni” ma anche “in continuazione” da - come vedremo - almeno tre settimane prima della denuncia, i sanitari del PS che hanno visitato la donna la sera del 7 novembre 2013 hanno riscontrato su di lei dei segni minimi. Eloquenti, al proposito, le foto in atti (AI 3): i segni avrebbero dovuto essere ben altri se, davvero, come ha detto la donna, il marito avesse iniziato a picchiarla pesantemente subito dopo il matrimonio con un ritmo almeno settimanale e, poi, dopo l’annuncio della gravidanza (quindi, almeno tre settimane prima dell’arresto) con un ritmo giornaliero (e anche più volte al giorno).

m. Su quanto accaduto poche ore prima - e che l’aveva convinta a rivolgersi alla polizia - la donna ha raccontato quanto segue:

“ oggi lui è uscito tutto il giorno per andare da dei suoi amici per aiutare a montare un armadio, così facendo mi ha lasciato a casa tutto il giorno impossibilitata a muovermi in quanto lui aveva preso la mia macchina. Gli ho scritto un messaggio per sapere quando tornasse, lui non mi ha risposto e quando è rincasato verso le 17 è entrato in casa e mi ha detto:

  • sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia!!!

Mi si è scagliato addosso come una furia colpendomi con sberle a mano aperta in faccia e pugni sulla testa e sulla nuca, così forte da farmi cadere sul divano. Quando ha finito di picchiarmi mi sono rialzata e sono andata nella camera da letto per prendere la mia giacca e uscire, lui mi ha seguito in camera e brandendo il tubo dell’aspirapolvere mi ha detto: “se vuoi divorziamo, ma il bambino non lo tieni!!! Tu non mi conosci ancora, o lo ammazzi te, o io ammazzo te e lui, non ti rendi conto di cosa sono capace!!! Io prendo un coltello e tiro fuori io il bambino!!!” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 3).

n. Qui si registra un’evidente esagerazione nel racconto della donna:

“ oggi lui è uscito tutto il giorno (…), così facendo mi ha lasciato a casa tutto il giorno impossibilitata a muovermi in quanto lui aveva preso la mia macchina”.

In realtà, ACPR_1 non era impossibilitata a muoversi. Non era chiusa in casa. __________ non è un paese isolato in mezzo al nulla ma dista pochi chilometri dalla capitale ed è collegato con i diversi centri da una serie di mezzi pubblici.

Del resto, come vedremo in seguito, quel giorno la donna non è rimasta chiusa in casa ma si è tranquillamente recata - in un sms la donna dice “con bus” e, in un confronto, “a piedi” - a __________, lì ha bevuto un caffè e, poi, ha fatto rientro al domicilio con un mezzo pubblico.

Anche relativamente ai contatti telefonici della prima parte della giornata, il racconto della donna non riflette la realtà. ACPR_1 ha parlato di un solo messaggio che lei avrebbe inviato al marito che non le avrebbe risposto.

I tabulati telefonici registrano una situazione ben diversa:

  • 11:04: sms di ACPR_1 a AP 1: “quando arrivi?”

  • 11:15: sms di ACPR_1 a AP 1: “niente visto non mi rispondi

vado a B’zona con bus non ce la faccio più stare qui”

  • 11:59 e 12:02: chiamate da AP 1 a ACPR_1 che non ha risposto

  • 12:16 e 12:58: ACPR_1 chiama AP 1 per pochissimi secondi

  • 13:00 sms di ACPR_1 a AP 1: “fai mi sapere quando finisci sono a piedi in Bellinzona non rispondi mai ma grazie”

  • 13:03: chiamata di ACPR_1 a AP 1 per 6 secondi

  • 13:28: AP 1 chiama ACPR_1 e i due conversano per 1 minuto e 32 secondi

  • 13:31: sms di ACPR_1 a AP 1: “invece di dirmi scusa, come ti comporti solo mi chiedi della casa grazie”

  • 15:15: ACPR_1 chiama AP 1 per 49 secondi

  • 15:22: sms di ACPR_1 a AP 1: “posso sapere quando finisci tutto il giorno sono senza macchina”

Anche il racconto relativo a quanto successo dopo il rientro del marito al domicilio coniugale cozza con i riscontri oggettivi. Ci fossero davvero stati le “sberle a mano aperta in faccia” e i “pugni sulla testa e sulla nuca” dati dal marito che colpiva “come una furia” al punto da farla “cadere sul divano”, i medici che hanno visitato la donna alcune ore dopo avrebbero, certamente, riscontrato ben altri segni che non quelli registrati nelle foto agli atti (AI 3) – in cui si fatica a distinguere gli arrossamenti da sberle da un brufolino - e di cui parlano i certificati (AI 3).

Relativamente alla costanza del racconto, ci si limita ad annotare che, come si vedrà, in seguito la donna attribuirà al marito frasi diverse da quella che, qui, sostiene lui abbia detto al suo rientro (“sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia!!!”).

o. Sempre secondo il suo racconto, dopo il litigio, appena vide il marito addormentato sul divano, la donna, si chiuse in cucina e chiamò un’amica in Germania. Sentito quanto successo, l’amica le disse che doveva assolutamente andarsene:

“ Ero pietrificata e solo una volta che lui si è addormentato sul divano mi sono chiusa in cucina e ho chiamato una mia amica in Germania, lei mi ha detto che dovevo assolutamente scappare da quella casa. Grazie a questa telefonata ho trovato la forza e il coraggio di fuggire. Non appena lui si è accorto che io sono uscita di casa, mi ha inseguito. Per fortuna mi ero già riuscita a chiudere in macchina e sono così potuta fuggire. (…) mentre stavo andando ad __________ con la mia vettura, mio marito mi ha chiamato al cellulare. Mi ha chiesto inizialmente dove mi trovavo e poi mi ha detto di tornare a casa per parlare. Io gli avevo risposto che avevo paura di lui e che non volevo più che mi picchiasse” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 4 e 5).

p. A proposito delle dichiarazioni appena citate, non si può non rilevare come la donna enfatizzi oltre misura il ruolo della telefonata dell’amica quando dice che fu grazie a quello che lei trovò “la forza e il coraggio di fuggire”.

Come si vedrà in seguito, infatti, è accertato che lei, già al mattino del 7 novembre 2013 - quindi, almeno una decina d’ore prima di quella telefonata (se non già in precedenza, cfr consid 12.n.) - aveva deciso che, il giorno successivo, si sarebbe presentata in polizia. Tanto che aveva già chiesto ad ZZ_1 di accompagnarla (vedi sotto, consid. 12.n).

Ma non solo. Quello stesso pomeriggio, prima del rientro del marito, aveva scritto un sms all’amica __________ in cui le annunciava l’intenzione di separarsi dal marito (cfr consid. 27a).

Si deve, poi, sottolineare come ACPR_1 si dipinga come una donna terrorizzata - persino “pietrificata” dalla paura - al punto da non avere, da sola, la forza di andarsene e come questo ritratto strida:

con gli sms inviati nel corso di quella giornata al marito in cui gli chiedeva con un certo “vigore” di tornare perché le serviva la macchina e

con la tranquillità di cui, come vedremo, sono testimoni, in particolare, i toni degli sms inviati quella stessa mattina all’amica/datrice di lavoro ZZ_1.

Si rileva, poi, che ACPR_1 racconta che il marito la “inseguì” e che lei riuscì a sfuggire a tale inseguimento soltanto chiudendosi in macchina. Questa descrizione lascia intendere un atteggiamento aggressivo del marito.

A questo proposito, va segnalato che AP 1 ha detto di avere seguito, sì, la moglie ma senza nessuna intenzione bellicosa:

“ Ad un certo punto lei ha preso la giacca e le chiavi ed è uscita, sempre continuando a parlare al telefono. Io l’ho seguita fino alla macchina. Poi lei se ne è andata. (…) Quando ho seguito mia moglie che usciva di casa, l’ho fatto per capire cosa stava succedendo. Non ero aggressivo. Il nostro litigio si era esaurito dopo gli schiaffi alcune ore prima. La situazione era, a quel momento, “normale”” (verb. dib. d’appello, pag. 13).

Va detto che le dichiarazioni di AP 1 sono confermate dai tabulati da cui risulta che, poco dopo, lui scrisse alla moglie degli sms più che affettuosi:

  • 7.11.2013, ore 20:26: “Amore rispondi”

  • 7.11.2013, ore 20:59: “Amore io ti aspetto vita mia” (AI 22).

q. La donna si diresse ad __________ poiché - ha detto - sapeva che la sua datrice di lavoro avrebbe potuto ospitarla.

Quest’ultima, appena saputo di quanto successo, segnalò l’accaduto alla polizia.

Queste le parole di ACPR_1 al riguardo:

“ è stata proprio lei a chiamare la polizia, sono contenta che l’abbia fatto, perché come già detto prima non ho mai richiesto i vostri servizi solo ed esclusivamente perché totalmente terrorizzata da mio marito” (PS 8.11.2013, ore 00:40, pag. 4).

r. Ancora una volta, la donna insiste sul “terrore” che proverebbe nei confronti del marito e che le avrebbe, sin lì, impedito di rivolgersi alla polizia.

Come visto sopra, gli elementi oggettivi in atti descrivono una donna diversa dalla moglie terrorizzata e impossibilitata a difendersi.

Fra questi elementi oggettivi, si cita anche il fatto che, il 3 ottobre 2013, la donna scrisse all’Ufficio regionale degli stranieri una lettera in cui garantiva che lei avrebbe assunto il mantenimento del marito così da permettergli di ottenere il permesso di soggiorno. Alla presidente che le chiedeva se fosse stata obbligata dal marito a scrivere tale lettera, la donna ha negato:

“ L’avv. DI 1 mi contesta che il 3.10.2013 io ho scritto una lettera all’Ufficio regionale degli stranieri che mi legge.

Sì, l’ho scritta io. L’ho dovuta scrivere perché, se no, lui non avrebbe ricevuto il permesso. Quando dico “ho dovuto” non intendo che mio marito mi ha obbligato. Soltanto che, senza questa assicurazione, lui non avrebbe ricevuto il permesso per stare in Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 11).

Una donna terrorizzata dal marito difficilmente avrebbe presentato una simile richiesta, se non da lui obbligata.

s. Proseguendo, ACPR_1 ha detto agli inquirenti di sentirsi davvero minacciata dal marito e di avere paura di un aumento della sua aggressività:

“ ho veramente paura che una sua reazione degeneri. Fino a adesso si è “limitato” a darmi degli schiaffi e pugni, ma penso che possa arrivare a farmi del male seriamente. (…) una volta aveva preso in mano un coltello da cucina e me lo aveva messo vicino alla gola per minacciarmi“ (PS 8.11.2013, ore 00:40, pag. 4).

t. Si noti che, qui, l’ACPR espressamente afferma che il marito si era, sino a quel momento, “limitato” a darle “degli schiaffi e dei pugni” e, in un’occasione, a minacciarla con un coltello.

Di fatto, in seguito, in quello stesso verbale, come vedremo, la donna modificherà sensibilmente tale dichiarazione, in particolare sostenendo di avere subito anche delle coazioni sessuali.

In questo senso, la paura espressa qui di un peggioramento - relativamente alle botte subite - risulta, in qualche modo, incongruente.

9.2.a. Durante la sua audizione, dopo che la donna aveva segnalato quanto riportato sopra, gli interroganti le hanno chiesto se la sua libertà di agire fosse mai stata intralciata dal marito. In risposta, ACPR_1 ha parlato di spintoni e minacce con cui il marito l’aveva, in qualche occasione litigiosa, costretta in casa quando lei invece avrebbe voluto uscire:

“ Alcune volte durante le discussioni era mia intenzione uscire di casa per farmi due passi. AP 1 me lo impediva con degli spintoni o con delle minacce” (PS ACPR_1 8.1.2013, pag. 4).

Gli inquirenti le hanno, poi, chiesto se il marito l’avesse costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Questa la risposta di ACPR_1:

“ sì, è già capitato in alcune occasioni, per l’esattezza tre volte da quando ci conosciamo. Tutte e tre le volte sono avvenute mentre eravamo sposati. La prima volta è stato dopo il matrimonio, mentre eravamo in Svizzera. Per un breve periodo ho avuto una camera in affitto presso il __________ a __________. In quest’occasione, mentre eravamo in camera io e lui, avevamo litigato per futili motivi. In seguito mi ha preso con la forza mi ha tolto i vestiti e con il pene è penetrato nel mio ano, contro la mia volontà. Mi teneva con forza e non riuscivo a liberarmi. È stato un rapporto doloroso anche se era durato poco tempo.

La seconda volta è successo sempre a __________, poche settimane dopo la prima violenza. Anche qui avevamo litigato e lui mi ha obbligata ad avere un rapporto sessuale, esattamente come la prima volta.

La terza e ultima volta è avvenuta un mese fa circa, mentre eravamo già nel nuovo appartamento a __________. Dopo una discussione mi aveva picchiato, poi mi ha tolto i vestiti sempre con la forza fino a penetrarmi nell’ano” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5).

b. In relazione a queste dichiarazioni non può essere nascosto che stupisce il fatto che la donna, rispondendo agli inquirenti che le chiedevano se la sua libertà d’agire fosse mai stata intralciata dal marito, abbia in un primo tempo riferito di essere stata costretta, alcune volte, a rimanere in casa quando lei voleva uscire e soltanto in un secondo tempo - e soltanto a precisa domanda degli inquirenti - abbia parlato delle (ben più gravi) coazioni sessuali.

Stupisce perché, secondo il normale andamento delle cose, una donna terrorizzata che riesce a rivolgersi alla polizia solo perché - come vedremo - teme per la sua vita e quella del figlio che porta in grembo, non racconta banalità agli inquirenti (“qualche volta non mi lasciava uscire”) ma porta alla loro attenzione i fatti più gravi.

Va osservato

  • perché su questi punti, in seguito, il racconto cambierà - che, in questo primo verbale, ACPR_1 sostiene:

che il rapporto sessuale forzato era stato “doloroso anche se era durato poco tempo”

  • di essere stata picchiata soltanto prima della terza coazione.

c. All’interrogante che le chiedeva di descrivere cosa avveniva dopo questi fatti, la donna ha risposto:

“ una sola volta si era scusato mentre le altre volte non diceva niente e si metteva a dormire. Io invece piangevo, vomitavo e rimanevo sveglia per tutta la notte. Vorrei precisare che di queste violenze che ho subito non sono mai riuscita a parlarne con nessuno. Non ho mai avuto il coraggio di denunciarlo per paura di una sua ritorsione nei miei confronti” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5).

d. Da osservare - perché, in seguito, anche su questi aspetti il racconto cambierà - che, in questo primo verbale, la donna situa le coazioni di sera: è questo che si deduce dalle affermazioni secondo cui “dopo” il marito si metteva a dormire mentre lei rimaneva sveglia “per tutta la notte”.

Si segnala, poi, che, qui, la donna sostiene che, dopo le coazioni, lei, oltre a piangere, vomitava. Si tratta di un’affermazione che non verrà più ripresa in seguito.

Ma non solo.

Se valutata nel complesso delle dichiarazioni della donna, quest’affermazione appare del tutto incongruente ritenuto come, nel prosieguo dell’inchiesta, dirà che, dopo le coazioni, lei lasciava la camera soltanto per andare in bagno per mettersi un po’ d’acqua sul viso.

Da queste due elementi emerge con certezza che, su questo punto, la donna la mentito.

Ancora relativamente alla costanza del racconto, si segnala che, in seguito, ACPR_1 non dirà sempre che, dopo, il marito “si metteva a dormire”: in altri verbali, dirà che, il marito se ne andava via lasciandola sola e, con riferimento all’ultimo episodio, dirà, in un verbale, che il marito aveva guardato la televisione (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6) e, in un altro, che si era messo a bere (AI 53, pag. 6).

A ciò si aggiunge che la donna non è stata costante nemmeno sulle scuse del marito: se qui ha detto che “una sola volta si era scusato”, poi dirà, invece, che “a volte” il marito si scusava.

Si rileva, infine, che qui sostiene di non avere denunciato il marito “per paura di una sua ritorsione” aggiungendo che lui la “terrorizzava” mentre, poi, dirà sempre di non averlo fatto perché lo amava e sperava in un suo cambiamento.

a. A seguito della denuncia, alle ore 04:45, gli inquirenti hanno fermato AP 1 al suo domicilio.

Interrogato, egli ha detto di avere conosciuto ACPR_1 due anni prima quando lei lavorava nel bar di suo fratello XY e di avere iniziato una relazione sentimentale con lei verso la fine di febbraio del 2013 (PS AP 1 8.1.2013, pag. 3).

AP 1 ha, sin dall’inizio, negato sia di avere avuto l’abitudine di picchiare la moglie, sia di averla costretta ad atti sessuali che lei non voleva.

Ha ammesso unicamente che, la sera in cui è stato arrestato, vi fu un litigio in cui entrambi si insultarono alzando la voce e si spintonarono. Tuttavia, ha precisato che il litigio fu causato da una scenata della moglie che lo aggredì, non appena rientrato, perché voleva la macchina per andarsene in giro:

“ Sono stato da un mio amico, a dargli una mano per spostare un armadio e sono venuto a casa e mia moglie ha cominciato a gridare, urlare. Non so esattamente perché, voleva l’auto, voleva andare in giro. Così mi ha detto. (…) Appena sono entrato in casa abbiamo avuto una discussione, immediatamente. (…) già prima che io rientrassi a casa ho ricevuto diversi messaggi. (…) ho cominciato a ricevere diversi messaggi da lei, era arrabbiata, voleva sapere dov’ero, quando arrivavo. (…) non appena sono tornato a casa abbiamo iniziato a litigare. Lei mi ha detto che ero uno stronzo, ero cattivo… si dicono tante cose quando si è arrabbiati. (…) anch’io le ho detto delle parolacce, certo. Le ho detto stronza, le ho detto che voleva andare in giro e che non metteva a posto la casa. Le ho detto tante cose, non le ricordo. Stavamo litigando. (…) urlavamo” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 5, 6 e 7).

Al ché, dopo che si erano dati vicendevoli spintoni, lui perse la pazienza e - secondo le sue dichiarazioni - per la prima volta diede (con il palmo della mano) due sberle (ma non forti) in faccia alla moglie. Ciò pose fine al litigio.

Mentre lui era sul divano, la moglie telefonò ad una sua amica residente in Germania con la quale parlò per un’ora circa. In seguito, stando a AP 1, nonostante i suoi appelli, la moglie - ancora al telefono con la sua amica - se ne andò lasciandolo solo:

“ Poi lei è uscita. (…) l’auto si trovava immediatamente davanti all’entrata di casa nostra. Io sono uscito, l’ho raggiunta e lei si è chiusa in auto. Ha chiuso le portiere.

Ho visto che voleva scappare da me, ma io non avevo fatto niente. Le ho, gesticolando, chiesto di calmarsi. Lei però è partita andandosene via. (...) poi l’ho chiamata mille volte ci siamo anche parlati. Le ho detto di calmarsi, se era stressata sarebbe stato meglio tornare a casa da me. Lei mi ha però detto che andava a dormire da un’amica di cui non conosco, o meglio non ricordo il nome” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 7).

b. Sin qui, la sostanza del racconto di AP 1 (l’arrabbiatura della moglie per la vettura, i molti contatti telefonici fra moglie e marito durante la giornata e la telefonata fra la moglie e l’amica) è confermata da quanto già detto sopra.

Le “mille telefonate” di lui a lei dopo la sua fuga sono, nella sostanza, pure confermate dai tabulati (AI 22) che registrano, nel lasso di tempo di un’ora, ben nove chiamate di lui a lei (con conversazioni per complessivi 20 minuti e 23 secondi) e due sms, sempre di lui a lei (ore 20:26: “amore, rispondi” e ore 20.59: “amore io ti aspetto vita mia”).

Inoltre, registrano una chiamata (alle 21:06) di lei a lui (durata conversazione: 4 minuti e 20 secondi).

c. Confrontato con il certificato medico redatto al PS dell’Ospedale __________ di __________ cui la moglie si era rivolta quello stesso giorno (all. A al PS AP 1 8.11.2013) e con il rapporto di ugual data sottoscritto dal capo servizio del PS citato (all. B al PS AP 1 8.11.2013) che specificava che su ACPR_1 era stata accertata la presenza, oltre che di un lieve arrossamento a livello dello zigomo e della guancia sinistri, di un ematoma sulla spalla destra e di un piccolo ematoma al collo, AP 1 ha ammesso di essere il responsabile unicamente degli arrossamenti alla guancia e allo zigomo:

“ Sulla guancia e sullo zigomo possono essere la conseguenza delle mie due sberle. Gli altri ematomi, alla spalla e al collo, non so spiegarmeli” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 16).

Si sottolinea qui, ancora una volta, che nelle foto in atti gli ematomi non sono visibili e che anche gli arrossamenti sono difficilmente individuabili (vanno, in pratica, immaginati).

d. Per sintetizzare, AP 1 ha, in questo primo interrogatorio, sostenuto che delle dichiarazioni della moglie è corrispondente al vero soltanto quella relativa alla gravidanza che, per lui, era indesiderata al punto che aveva proposto alla moglie di abortire:

“ Ho detto subito fai aborto.

Le ho detto che non avevo lavoro, eravamo in una situazione stupida ed era tutto molto difficile.

Questo è accaduto il primo giorno. Poi ne abbiamo ancora parlato, lei era contenta di essere incinta ed io le ripetevo che non era il momento. (…) ancora oggi penso che non è una buona idea, penso sia meglio abortire e avere un bambino quando la situazione sarà più stabile (…)

Mi viene fatto prendere atto che ACPR_1 ha dichiarato:

Lui non vuole assolutamente che io tenga il bambino, da quel momento ha cominciato a picchiarmi tutti i giorni e in continuazione. Penso che lui non voglia che io tenga il bambino perché dice di essere troppo giovane.

Mi viene chiesto di prendere posizione.

È vero che in questo momento non voglio il bambino ma non è vero che l’ho picchiata come lei dice.

Mi chiedo come può dire questo, ieri prima che io andassi a lavorare ho fatto un disegno raffigurante la nostra famiglia. Ho disegnato me, mia moglie e un bambino indicando anche il nome “__________” come volontà di mia moglie. Questo disegno l’ho apposto sul frigorifero, piegandolo e infilandolo nella fessura. (…)

Mi viene fatto prendere atto che ACPR_1 ha dichiarato che io, brandendo il tubo dell’aspirapolvere, ho detto:

se vuoi divorziamo, ma il bambino non lo tieni!!! Tu non mi conosci ancora, o lo ammazzi te o io ammazzo te e lui, non ti rendi conto di cosa sono capace!!! Io prendo un coltello e tiro fuori io il bambino!!!

Mi viene chiesto di prendere posizione.

Queste sono stupidaggini che si è inventata mia moglie” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 10 e 15).

e. Queste dichiarazioni - in sé coerenti - sono confermate, come si vedrà in seguito, dalle dichiarazioni della moglie che ha ammesso l’esistenza del disegno.

E’, poi, evidente che, con quel disegno, il marito intendeva comunicare alla moglie di avere cambiato idea sulla gravidanza e, viste le dichiarazioni di cui sopra, di accettarla nonostante le difficoltà dovute alla precarietà della loro situazione. Va, a questo proposito, aggiunto che l’uomo non si è limitato a disegnare due genitori con un bambino ma ha aggiunto il nome del bambino:

“ Ho disegnato me, mia moglie e un bambino indicando anche il nome “__________” come volontà di mia moglie”.

L’indicazione del nome voluto dalla moglie per il bambino ha più significati: non solo rafforza quello dell’accettazione (con la personificazione del bambino), ma dimostra anche che i due genitori avevano discusso della gravidanza in un’ottica non distruttiva, o meglio dimostra che il marito era, nelle discussioni con la moglie, almeno entrato nell’ottica di tenere il bambino.

E’ ciò che, del resto, AP 1 ha ben spiegato al dibattimento d’appello:

“ Il disegno della famigliola l’ho fatto la mattina del 7.11.2013. Ero in cucina, lei dormiva ancora e io ho fatto quel disegno prima di partire per raggiungere il mio amico a __________. La presidente mi chiede perché ho fatto quel disegno. Mi è venuto così. Ho disegnato tre figure e ho messo i nostri nomi. Per il bambino ho messo __________ perché lei mi aveva detto che, se fosse stata una bambina, avrebbe voluto chiamarla così. Avevamo avuto questo colloquio un paio di giorni prima. Ricordo che io avevo detto, se invece fosse stato un maschio, avremmo potuto chiamarlo __________ come suo padre.

È vero che, per lo meno all’inizio, io non volevo un bambino. Pensavo che quello non fosse il momento giusto. Da un lato perché io ero qua senza lavoro. D’altro lato perché volevamo lasciare la Svizzera ed andare a vivere altrove. Parlavamo di Germania, Serbia e Austria. E quindi non mi sembrava che quello fosse il momento giusto per avere un bambino.

Alla presidente rispondo che - se non mi sbaglio - mia moglie mi ha detto di essere incinta un paio di settimane prima del mio arresto.

È vero che ho detto a mia moglie di abortire ma lei sin dall’inizio non voleva. Non l’ho mai picchiata durante queste discussioni. Alla fine ho capito che lei non voleva abortire. Così mi sono detto che, nonostante non fosse una buona idea, avremmo avuto il bambino. Secondo me, non era il momento giusto per avere un figlio. Ma siccome lei era convinta di averlo, io mi sono adattato. A mia moglie non ho detto esplicitamente di avere cambiato idea ma lei l’ha sicuramente capito perché, da un certo punto in poi, abbiamo cominciato a parlare di quello che sarebbe successo con l’arrivo del bambino, di nomi e di altro” (verb. dib. d’appello, pag. 13 e 14).

Il disegno e il suo significato contrastano irrimediabilmente con la versione della donna secondo cui, dopo avere saputo della gravidanza, il marito l’ha picchiata tutti i giorni per costringerla ad abortire mentre si inserisce più armoniosamente in quella di lui che, pur precisando di essere stato contrario sin dal primo momento, ha detto di averne in seguito parlato con la moglie che, invece, era contenta di essere incinta (“poi ne abbiamo ancora parlato, lei era contenta di essere incinta ed io le ripetevo che non era il momento”).

Questo contrasto è ancor più evidente se si considera che, quella stessa mattina, alle 6:36, AP 1 ha spedito alla moglie, che dormiva ancora, il seguente sms:

“ ti amo tanto” (AI 22).

Difficile è credere che l’uomo che, prima di assentarsi per alcune ore, lascia alla moglie, ancora addormentata, dei messaggi tanto affettuosi e significativi (disegno e sms), al suo rientro aggredisca come una furia quella stessa donna minacciando di uccidere lei e il bambino, perché - come la donna ha sostenuto - “non lo voleva assolutamente”.

f. AP 1 ha, poi, attribuito le dichiarazioni della moglie alla nefasta influenza di ZZ_1, responsabile del bar __________ di __________ in cui la moglie prestava servizio:

“ quando ho visto questa donna, ho capito che quanto stava accadendo, i reati che mi sono stati contestati, non sono frutto delle dichiarazioni di mia moglie ma hanno a che fare con questa donna (…) Tutto questo e quello che è successo ieri, è stato fatto da ZZ_1 e non credo lo abbia fatto ACPR_1” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 6).

  1. ACPR_1 è stata nuovamente sentita nel pomeriggio di quello stesso giorno.

a. Rispondendo alle domande degli interroganti, ella ha, dapprima, precisato di essere l’unica a lavorare e di essere, quindi, lei a mantenere il marito.

Richiesta, poi, di descrivere la sua vita coniugale, la donna ha dichiarato quanto segue:

“ circa una settimana dopo il nostro matrimonio, AP 1 ha iniziato ad essere aggressivo nei miei confronti; cosa che prima non era mai stato. Si arrabbiava per niente e quindi mi picchiava prevalentemente in faccia e sulla testa con la mano. Per esempio, un paio di giorni fa, lui ha messo le cozze nel congelatore e gli ho detto che le cozze non andavano messe lì. Lui si è arrabbiato, ha preso le cozze e le ha buttate tutte per terra. Le ho raccolte e buttate via perché non erano più commestibili e lui mi ha costretta a toglierle dalla spazzatura e quindi mi ha di nuovo colpito alla testa con degli schiaffi.

Per rispondere alle domande di chi mi interroga dico che all’inizio mi picchiava, sempre nel solito modo, ogni tanto. Poi via via sempre più spesso e quando gli ho comunicato che ero incinta, 2 o 3 settimane fa, ogni giorno e anche più volte al giorno, per qualsiasi stupidata che dico o faccio, lui mi picchia. Io l’unica cosa che facevo era quella di ripararmi il viso con le mani. Avevo paura che reagendo diventava peggio. Lui è molto più forte di me. (…) Una volta lui ha buttato per terra piatti e bicchieri e con uno di questi rotti mi ha minacciato dicendomi che mi ammazzava. Mi aveva messo il coccio vicino alla gola. Un’altra volta mi è venuto incontro con un coltello. Ero terrorizzata ma sono riuscita a parlargli e a convincerlo a lasciare il coltello. (…) Capita che nei finesettimana finisco più tardi di lavorare. Magari anche alle 2:00 di notte (generalmente finisco alle ore 01:00). Lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva verbalmente con epiteti vari, tipo puttana, merda dove sei stata? (…) una sera del mese di settembre, non ricordo la data ma eravamo ancora a Contone, sul parcheggio sottostante dove avevo la mia stanza, lui mi ha dato una sberla che mi ha fatta cadere per terra. Mi sono rialzata, ho preso l’auto e sono andata al bar __________ per prendere una pizza per lui. Piangevo e una donna che si chiama YY_1 e che conosco solo di vista per averla vista ad __________ mi si è avvicinata chiedendomi perché piangevo. Io le ho detto che mio marito mi picchiava. Lei è della __________ e ricordo che mi ha detto… conosco questa mentalità…” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2, 3 e 4).

b. Come vedremo in seguito, la donna rielaborerà l’episodio della minaccia con le stoviglie rotte. Qui dice che, in un’occasione, il marito ruppe dei piatti e dei bicchieri e, poi, la minacciò con “uno di questi rotti”. In seguito, dimenticherà i piatti e svilupperà la questione del bicchiere affermando che a lei che lo pregava di non usare il suo bicchiere preferito (un bicchiere per il latte macchiato), il marito rispose rompendolo e avvicinando al suo collo il coccio a mo’ di minaccia.

Si osserva, poi, che, in questo verbale, la donna racconta che il marito era solito picchiarla nei week-end, al suo rientro - più tardivo del solito - dal lavoro:

“ Capita che nei finesettimana finisco più tardi di lavorare. Magari anche alle 2:00 di notte (generalmente finisco alle ore 01:00). Lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva verbalmente con epiteti vari, tipo puttana, merda dove sei stata?”

Affermando che “lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva”, la donna lascia intendere che il marito l’aspettava a casa.

In realtà, questo è falso.

Ciò risulta dalle costanti dichiarazioni del marito - che ha sempre detto che era lui ad accompagnarla al lavoro e a riprenderla la sera - confermate, al dibattimento d’appello, dalla stessa ACPR_1 (evidentemente dimentica di alcune sue diverse dichiarazioni):

“ A domanda della presidente, dichiaro che, all’inizio, forse per un paio di settimane, al lavoro ci andavo con la mia macchina. Poi mi accompagnava sempre il mio ex marito perché era geloso. Era sempre lui che poi mi veniva a riprendere la sera alla fine del turno” (verb. dib. d’appello, pag. 10).

In questo stralcio di verbale la donna ribadisce che, saputo della gravidanza, il marito la picchiava “ogni giorno e anche più volte al giorno”.

A questa Corte tocca, perciò, ribadire che, se così fosse stato, non avremmo dovuto cercare di indovinare, sulle foto scattate la sera del 7 novembre 2013, rossori ed ematomi.

Va, poi, annotato che, leggendo l’affermazione “lui è molto più forte di me”, si ha l’impressione di essere confrontati con una donna fragile.

L’impressione cambia se si pensa che questa stessa donna che, ai poliziotti, sottolineava la superiorità fisica del marito, ha loro nascosto che lei ha praticato per anni, sino alla nascita della bambina, una disciplina marziale (judo). Circostanza che ha dovuto ammettere, su sollecitazione della Difesa, al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 7).

Limitatamente al litigio sulle cozze, il racconto della donna è, come vedremo, confermato dal marito che, tuttavia, lo descrive di intensità minore (negando avere colpito la moglie con una sberla) e, in sintesi, attribuendone a lei la responsabilità (era lei - ha raccontato - che lo stressava con queste cozze).

Relativamente all’episodio del bar __________ - lo vedremo - la testimonianza della donna che vide ACPR_1 e, con cui, brevemente, parlò getta sulla vicenda una luce completamente diversa da quella gettata dall’ACPR_1.

Infine, si annota che qui ACPR_1 afferma che il marito cominciò ad avere atteggiamenti aggressivi soltanto una settimana dopo il matrimonio:

“ circa una settimana dopo il nostro matrimonio, AP 1 ha iniziato ad essere aggressivo nei miei confronti; cosa che prima non era mai stato”.

Come visto, al dibattimento d’appello dirà una cosa un po’ diversa:

“ Prima del matrimonio, io e AP 1 abbiamo convissuto circa un mese. La convivenza era abbastanza tranquilla. Ogni tanto urlava ma non mi ha mai picchiata. Urlava perché si arrabbiava. Si arrabbiava per gelosia” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

A questo proposito si segnala, inoltre, che l’amica ZZ_1 ha riferito agli inquirenti che l’ACPR_1 le aveva detto che il marito la picchiò per la prima volta il giorno del matrimonio, perché lei aveva scelto un abito di un colore che non gli piaceva (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 7).

Vero è che al dibattimento d’appello, interrogata al riguardo, ACPR_1 ha detto:

“ Dopo il matrimonio ha cominciato a picchiarmi. Non ricordo la prima volta che mi ha picchiato. Erano talmente tante.

La presidente mi ricorda che la signora ZZ_1 ha detto che io le ho confidato che la prima volta AP 1 mi ha picchiato perché non gli era piaciuto il vestito che avevo comprato per il matrimonio. Non è vero. Non mi ricordo per che cosa mi ha picchiato la prima volta. Mio marito mi picchiava perché non gli piaceva quello che cucinavo. Oppure perché rientravo, secondo lui, tardi dal lavoro” (verb dib. d’appello, pag. 5)

Tuttavia, non si comprende il motivo per cui la ZZ_1 avrebbe dovuto mentire su questo punto. Peraltro, inventando un episodio specifico e con tanti dettagli:

“ ZZ_1 (…) mi aveva detto che aveva iniziato a picchiarla sin da subito dopo il matrimonio. La prima volta per il vestito del matrimonio dove aveva comprato un vestito color lilla che a lui non piaceva” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 7).

Ne deriva l’accertamento secondo cui ACPR_1 su questo punto ha mentito: ha mentito alla ZZ_1 oppure ha mentito al dibattimento di appello.

c. All’agente che la interrogava, la donna ha spiegato che nessuno ha sentito le sue liti con il marito poiché loro abitavano in una casa “molto vecchia e da soli”, visto che l’altro appartamento era occupato da una “coppia di anziani che viene solo durante le vacanze”. Ha, inoltre, spiegato che nessuno si era mai accorto di nulla perché il marito era attento a non lasciarle dei segni visibili e che, comunque, quando ciò capitava, lei li nascondeva con il trucco:

“ non mi lasciava segni così evidenti. Qualche graffio e qualche sanguinamento al viso che io cercavo di nascondere con il trucco quando uscivo di casa per andare a lavorare. In un paio di circostanze mi ha lasciato dei lividi sulle spalle e sulle braccia. Sul viso non mi ha mai dato pugni mentre che in altre parti del corpo più nascoste, quali appunto braccia e spalle, me ne ha dati tanti” (PS ACPR_1 8.11.2013 14.05, pag. 2; cfr. anche pag. 3).

d. Riguardo a queste dichiarazioni, in particolare riguardo a quella secondo cui nessuno poteva sentire, va detto che, se questo può valere per __________, non può valere per __________ dove i due dividevano l’appartamento alla __________ con un’altra persona. Questa, come si vedrà, ha detto di averli sentiti soltanto “qualche volta alzare la voce ma di non avere mai avuto l’impressione che si trattasse di liti violente ” ed, anzi, ha detto di avere spesso visto i due coniugi in atteggiamenti affettuosi.

Ma non solo. Sempre in relazione al periodo passato alla __________, anche il proprietario ha detto di avere avuto l’impressione che i due fossero davvero innamorati e di avere sentito soltanto litigi “normali”.

Sui “segni”, non può essere nascosto che, ancora una volta, desta perplessità il fatto che botte violente come quelle descritte dalla donna non lasciassero segni visibili.

Per il resto, va segnalato che in questo verbale si registra un’importante modifica delle dichiarazioni della donna. Al mattino, infatti, lei aveva detto che il marito le dava dei pugni anche sul viso (ciò che qui ha negato).

Ma non solo.

In questo secondo verbale, lei ha detto che il marito le dava “tanti” pugni “sulle braccia e sulle spalle” o, più in generale, “sulle parti del corpo più nascoste”, mentre al mattino si era limitata a dire che lui la “picchiava soprattutto in faccia e sulla testa” (cosa che, peraltro, aveva ripetuto all’inizio di questo verbale).

e. Anche in questo verbale, la donna ha ribadito che il marito non voleva il bambino che lei aspettava:

“ lui questo bambino non lo voleva proprio. Diceva che gli avrebbe impedito di vivere la sua vita, di andare in vacanza e di divertirsi. Ogni giorno mi diceva di abortire. Mi svegliava anche durante la notte per convincermi ad abortire; cosa che io non ho mai voluto fare. È vero che sapevo che non voleva dei figli, ma questo bambino è arrivato e io voglio dare alla luce mio figlio. Una volta mi ha detto che se non abortivo, con un coltello, me lo avrebbe tolto lui il bambino dal ventre. Proprio ieri mi ha detto che se volevo potevamo divorziare ma mai avrebbe voluto che il figlio rimanesse qui in Svizzera perché lui è balcanico e un eventuale suo figlio doveva crescere laggiù. Mi ha detto che piuttosto che farlo crescere qui l’avrebbe ammazzato lui” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2 e 3).

In quest’occasione ACPR_1 ha poi precisato che ciò che la spaventava di più era il fatto che il marito aveva un comportamento “assurdo”:

“ lui si comporta in maniera assurda e ciò mi incute più paura. Ieri mattina ha fatto un disegno con 2 adulti e un bambino e l’ha attaccato al frigo. Ieri pomeriggio gli ho mandato un sms per sapere a che ora tornava a casa perché avevo bisogno della macchina e quando è arrivato mi ha detto come prima cosa: perché mi mandi gli sms? Ora ti spacco la faccia e ha iniziato a picchiarmi” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3).

f. Con l’evidente intento di dimostrare come il marito fosse ossessionato dalla gravidanza, ACPR_1 arriva ad affermare che egli la svegliava “anche durante la notte” per convincerla ad abortire. E’ una tesi che non riprenderà più. Non si sa se per dimenticanza o per presa di coscienza della sua natura abnorme.

Va, poi, osservato che la donna, in questo verbale, riconduce la minaccia di “tirare fuori il bambino con un coltello” ad un momento precedente la sera del 7 novembre 2013 mentre, sia prima che dopo, l’ha sempre situata soltanto in quella sera.

Anche riguardo la frase che il marito le avrebbe detto al rientro, la donna modifica la sua versione: nel verbale del mattino, la frase riportata è “sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia” mentre in questo la frase è “perché mi mandi gli sms? Ora ti spacco la faccia”.

Va, poi, osservato che, ancora una volta, il racconto sui contatti telefonici non è propriamente aderente alla realtà. Come visto in precedenza, non c’è stato un solo sms ma molti di più (cfr. supra, consid. 9.n). L’impressione che si deriva da questo racconto è che la donna cerchi - sminuendo le proprie azioni - di mettere in cattiva luce il marito descrivendolo, appunto, come qualcuno che ha reazioni del tutto sproporzionate.

Inoltre, quanto alla credibilità intrinseca, si sottolinea che gli intendimenti che la donna attribuisce al marito (“ti spacco la faccia”) non sono congruenti con i segni - minimi - riscontrati dai medici.

Infine, si rileva l’incongruenza, in questo contesto, dell’affermazione secondo cui il marito le avrebbe detto che non avrebbe mai permesso che il figlio - balcanico

  • crescesse in Svizzera. Una simile preoccupazione è del tutto estranea a colui che, con ogni mezzo, cerca di costringere la moglie ad abortire.

g. ACPR_1 ha continuato in questa seconda audizione spiegando che, dopo aver annunciato al marito la sua gravidanza, è vissuta nel terrore che AP 1 potesse fare seriamente del male a lei e al bambino:

“ io ho sempre creduto alle sue minacce di uccidermi che sono state frequenti e dal momento che gli ho comunicato di essere incinta ancora di più. Questa convinzione mi ha sempre bloccata nelle reazioni perché ho veramente il terrore che lui possa farmi del male e soprattutto possa fare del male al bambino. (…) io sono molto preoccupata per la sorte mia e di mio figlio. Lui mi ha sempre detto che se mi ribellavo lui sarebbe magari anche andato in prigione ma che sarebbe comunque riuscito a togliermi dalla circolazione. Io ci credo che lui possa davvero ammazzarmi e mi sento in pericolo” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).

h. Qui la donna sostiene che il marito la minacciava sempre di morte per assoggettarla ai suoi voleri ed aggiunge che lei ha sempre preso sul serio tali minacce.

Difficile è, perciò, capire come mai lei non abbia riferito questa circostanza (che era, secondo questa versione, una costante del suo rapporto con il marito) al mattino, quando gli inquirenti le avevano esplicitamente chiesto se questi avesse mai intralciato la sua libertà d’agire. Questa lacuna stupisce ancor di più se si pensa alla banalità della limitazione di cui la donna ha parlato (alcune volte, durante le discussioni, il marito le impediva di uscire) in risposta a tale domanda.

Del resto, se si pensa che, nel primo verbale, la donna aveva esplicitamente detto che il marito, sino a quel momento, si era “limitato” a darle “degli schiaffi e dei pugni” e, in un’occasione, a minacciarla con un coltello, questa è un vero e proprio - e macroscopico - cambiamento di versione.

Si precisa che la limitazione di cui si è appena detto (quella di non potere, a volte, uscire) è l’unica di cui la donna ha parlato spontaneamente. L’altra (le coazioni sessuali) è stata, in effetti, riferita soltanto su espressa e suggestiva domanda degli inquirenti (“ha già dovuto subire degli atti sessuali contro la sua volontà?”).

i. In occasione di questo interrogatorio, ACPR_1 ha ribadito di essere stata costretta dal marito a subire in tre occasioni la penetrazione anale:

“ È vero che dal momento in cui siamo tornati dalla __________ e fino a un mese fa, in tre circostanze distinte lui mi ha penetrata analmente con la forza. Le modalità sono quelle che ho già detto. È successo due volte nella camera che avevo a __________ e una volta nella camera di __________. Si discuteva e lui mi picchiava. In tutte tre le circostanze è avvenuta la stessa cosa. Discussione, botte, io che cadevo sul letto. Lui che mi prendeva con la forza, mi girava sul letto, mi toglieva i pantaloni e diceva, adesso te lo metto nel culo. Io piangevo. Mi faceva molto male, il dolore era forte ma lui non smetteva fino a che non eiaculava. Non sono mai riuscita a sottrarmi. Lui è forte fisicamente. Non ricordo se mi minacciava in questi frangenti.” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).

l. Si registra, anche in queste dichiarazioni, un cambiamento di versione.

Nel primo verbale ACPR_1 aveva detto che il marito l’aveva picchiata soltanto prima della terza coazione. Qui, invece, le botte ci sono state sempre.

Inoltre, pur se in modo meno evidente, la donna cambia versione anche riguardo la durata delle coazioni. Nel primo verbale, aveva detto che i rapporti anali erano durati “poco tempo”. Qui sembra descrivere dei rapporti di una certa durata:

“ Mi faceva molto male, il dolore era forte ma lui non smetteva fino a che non eiaculava”.

Va, poi, rilevato che, qui, l’ACPR_1 dichiara che il marito, prima di penetrarla, annunciava le sue intenzioni con un “adesso te lo metto nel culo”. Si tratta di una novità rispetto alle precedenti dichiarazioni.

Va osservato che il denominatore comune di questi cambiamenti di versione - così come di quelli evidenziati ai punti precedenti - sembra essere la volontà di aggravare la posizione del marito.

Infine, va sottolineato - perché poi cambierà versione - che la donna, in questo verbale, ha dichiarato di non ricordare se il marito, in questi frangenti, la minacciava.

m. In questo verbale, la donna ha spiegato di non avere, nemmeno nei momenti di intimità condivisa con il marito, voluto quel tipo di rapporto sessuale:

“ per rispondere alle domande di chi mi interroga, confermo che fino a 2 giorni fa abbiamo avuto rapporti sessuali vaginali consenzienti. Io non ho mai voluto penetrazioni anali. Quando me lo chiedeva, gli dicevo che non volevo perché mi faceva male e lui mi rispondeva che a lui piaceva molto vedermi soffrire quando me lo metteva nel culo. Confermo che le tre volte che è avvenuta la penetrazione anale lui l’ha fatto con la forza così come ho già detto ” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).

n. Se qui dice che di rapporti di questo tipo non ne ha avuti altri all’infuori dei tre denunciati come forzati, in seguito, come vedremo, cambierà versione, aderendo a quella del marito che, invece, aveva detto che nei loro rapporti intimi trovava posto anche questa pratica sessuale.

Si osserva, qui, pure, che l’ammissione di avere avuto “fino a 2 giorni fa” (quindi, fino al 6 novembre 2013) rapporti sessuali (vaginali) consenzienti con il marito mal si concilia con il clima di violenza descritto dalla donna.

o. Per finire, la donna ha spiegato che si era decisa a chiedere aiuto solo la sera prima e soltanto per difendere il bambino che portava in grembo:

“ (…) la forza di reagire ieri sera me l’ha data il bimbo che porto in grembo e la consapevolezza che dovevo farlo per mio figlio” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 4).

p. Come si vedrà in seguito, in realtà già poco dopo le 9:00 del 7 novembre 2013, la donna aveva scritto un sms alla datrice di lavoro per chiederle se avrebbe potuto accompagnarla in polizia il giorno successivo perché voleva denunciare il marito che, stando a quel che scriveva, l’aveva picchiata già la sera precedente.

Da questo sms (citato in esteso sub consid. 12.n) si deduce, non solo che la donna aveva già in precedenza parlato all’amica/datrice di lavoro di botte ricevute, ma anche che, in ogni caso dalla mattina del 7 novembre 2013 (quindi, non da “ieri sera” come dice agli inquirenti), ACPR_1 era decisa a rivolgersi alla polizia (se non già in precedenza, cfr consid 12.n.).

Come già visto, risulta anche dal sms inviato nel pomeriggio del 7 novembre (prima del rientro del marito) all’amica in Germania che ACPR_1 era anche già ben decisa a lasciare il marito.

Dunque, non è vero che ACPR_1 ha trovato “la forza di reagire” solo la sera del 7 novembre 2013.

  1. L’8 novembre 2013, gli inquirenti hanno sentito anche ZZ_1, titolare del bar __________ di __________, che aveva chiamato la polizia.

a. La signora ZZ_1 ha esordito raccontando che AP 1 non le piaceva:

“ avevo notato una fotografia di questo ragazzo sul telefono di ACPR_1 e quella persona, a pelle, non mi piaceva. Avevo cercato anche di parlare con lei e di metterla in guardia proprio per il fatto che la faccia di quell’uomo non mi piaceva per nulla, anche se non lo avevo ancora mai visto di persona” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 2).

b. Proseguendo, la ZZ_1 ha spiegato di avere allestito il contratto di lavoro con ACPR_1 il 14 settembre, il giorno prima che iniziasse a lavorare:

“ ACPR_1 firmava così il suo contratto di lavoro e, solo a quel momento, ossia il 14.09.2013, mi diceva che era sposata e questo in quanto io avevo scritto sul contratto “nubile”. Io cadevo allora dalle nuvole e le dicevo che era una pazza (…) Fatto sta che ACPR_1 ha svolto due giorni di lavoro in prova prima dell’inizio effettivo del contratto e non rammento se questi due giorni fossero il 12 e 13 settembre o il 13 e 14 settembre” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).

c. In questo stralcio di verbale la ZZ_1 ha mentito su tre circostanze:

il 14 settembre 2013 lei già sapeva che ACPR_1 era sposata: ciò emerge, con certezza, dal sms che l’ACPR_1 le scrisse il 12 agosto 2013 alle ore 13:21: “ciao ZZ_1 sei lì oggi di presento mio marito scusa non ho festeggiato di spego poi da sola fai mi un favore non dici non di adetto sono sposato” (AI 28);

ACPR_1 ha iniziato a lavorare al __________ ben prima del 15 settembre 2013 (cfr. sotto, consid. 27.l);.

i giorni 12/13 o 13/14 settembre 2013 ACPR_1 non ha lavorato in prova, avendo ella iniziato la sua attività lavorativa presso il __________ da subito dopo il matrimonio (cfr. sotto, consid. 27.l).

d. La teste ha, poi, raccontato che AP 1 era molto geloso della moglie, al punto che aveva preteso che lei la licenziasse perché un avventore le aveva offerto da bere:

“ posso raccontarvi quanto accaduto il primo giorno di lavoro, ossia la domenica 15 settembre, che ACPR_1 lavorava come barista e un cliente era arrivato al bar, ed essendo un nostro caro amico aveva festeggiato offrendo da bere al personale ed ai clienti presenti. Quindi di fatto aveva offerto anche del prosecco o dello champagne a ACPR_1. Preciso che al momento che questo cliente aveva offerto da bere a tutti era presente nel locale anche il marito di ACPR_1 che aveva visto la scena. Al momento della chiusura del bar ACPR_1 mi raccontava che suo marito le aveva fatto una scenata di gelosia allucinante e che voleva che io la licenziassi in quanto non voleva che nessuno le parlasse o che potesse offrirle da bere.

Il 16 settembre, al pomeriggio, verso le 17.30, AP 1 si presentava nel locale e mi diceva che potevo tenermi ACPR_1 e venderla e che potevo usarla per vendere tutti i prosecchi che volevo e se ne andava. La sera stessa, verso le 22.30, quando ACPR_1 era in servizio, si ripresentava al locale e mi affrontava dicendomi che dovevo licenziare sua moglie e che dovevo stracciare il contratto visto che lui era suo marito e che lui non era d’accordo a che sua moglie lavorasse nel nostro locale. Io gli rispondevo che non poteva permettersi di parlarmi a quel modo (…) lo invitavo quindi a lasciare il locale e gli dicevo che se voleva poteva licenziarsi ACPR_1. AP 1 mi rispondeva che dovevo licenziarla io altrimenti non avrebbe potuto avere la disoccupazione. Ne nasceva così un battibecco ed io lo allontanavo dal locale minacciando che avrei chiamato la polizia qualora fosse tornato a fare scenate davanti ai clienti” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 3).

e. Da queste dichiarazioni, emerge che AP 1 non accettava che la moglie lavorasse come cameriera tanto da chiedere alla ZZ_1 di licenziarla perché “non voleva che nessuno le parlasse o che potesse offrirle da bere”.

Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello, AP 1 ha risposto:

“ La presidente mi ricorda che, durante l’inchiesta, è stata sentita la signora ZZ_1che ha detto che io non ero contento che ACPR_1 facesse la cameriera. Rispondo che non è così. Quando l’ho conosciuta ACPR_1 lavorava come cameriera, lei ha anche una formazione in questo ambito e io non ho mai avuto nulla in contrario a che lei lavorasse come cameriera” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

La risposta è parsa alla Corte molto adeguata.

Qui ci si limita ad annotare che, in queste dichiarazioni, ZZ_1 accusa esplicitamente AP 1 di avere voluto imbrogliare l’assicurazione disoccupazione (“gli dicevo che se voleva poteva licenziarsi ACPR_1. AP 1 mi rispondeva che dovevo licenziarla io altrimenti non avrebbe potuto avere la disoccupazione”) e, in qualche modo, sembra voler far comprendere che lei, invece, rifiutò di licenziare ACPR_1, anche per evitare una percezione abusiva di indennità di disoccupazione.

La cosa - sia l’accusa a AP 1 che l’ergersi di lei a difensore delle assicurazioni sociali - lascia perplessi se si pensa che la ZZ_1 ha inviato all’Ufficio regionale di collocamento un contratto in cui l’inizio dell’attività di ACPR_1 era stata di molto posticipata rispetto alla realtà. La perplessità aumenta, poi, alla lettura del seguente sms:

“ visto e considerato che non ti interessa di farmi sapere nulla domani mattina chiamo la disoccupazione e metto accorente di tutta la situazione e in più avviso l’autorità” (sms del 12.9.2013, ore 9:19 da ZZ_1 a ACPR_1).

Questa forte perplessità non può che tradursi, poi, in un giudizio di inverosimiglianza del racconto.

Della discussione tra AP 1 e ZZ_1 diremo, invece, in seguito.

f. Risulta dagli atti che, fra settembre e ottobre 2013, la signora ZZ_1 si rivolse alla polizia cantonale per chiedere come potesse diffidare AP 1.

Questo quanto scritto, al riguardo, dal sergente __________ che parlò con la signora:

“ un giorno si è presentata in ufficio la signora ZZ_1 di __________. Purtroppo non rammento il giorno in cui è arrivata, ma penso che sia stato in settembre o ottobre 2013. ZZ_1 voleva delle informazioni per inviare una diffida al fidanzato di una sua collaboratrice del bar __________ di __________; uomo che, a quanto pare, creava sempre problemi quando arrivava nell’esercizio pubblico. Ricordo che la ZZ_1 aveva con sé un foglio con scritto il nome e il cognome di un uomo e voleva sapere dove abitasse per mandargli la diffida (…) alla signora ho suggerito di preparare la diffida e [di avvisare] la polizia (117) appena si presentava nuovamente l’uomo al bar (….) così facendo lo si poteva identificare con certezza e poi, alla nostra presenza, ZZ_1 gli poteva consegnare la diffida. Da allora non ho più avuto notizie” (cfr. e-mail 8.11.2013 del sgt __________, allegato all’AI 1).

g. Questa Corte non può esimersi dal rilevare che, da questo mail, risulta che la ZZ_1 ha mentito anche all’agente cui si era rivolta affermando, prima, che l’uomo era il “fidanzato” di ACPR_1 - mentre sapeva benissimo che era il marito - e, poi, affermando di non conoscerne l’indirizzo quando, invece, sapeva benissimo che abitava con ACPR_1.

Va, qui, annotato che la ZZ_1 mentirà ancora agli agenti la sera del 7 novembre 2013 dicendo che ACPR_1 era stata picchiata “dal suo compagno… dal suo amico… non lo so” (CD con registrazione della telefonata alla polizia in atti sub doc. TPC 30).

h. La signora ZZ_1 riferiva, poi, agli inquirenti che una cliente del bar, tale YY_1, le aveva raccontato che, il 17 o 18 settembre 2013, ACPR_1, in un momento di disperazione, le aveva confidato di essere stata picchiata dal marito “a seguito del fatto che lavorava per me”:

“ Il giorno dopo, il 17 o il 18, non ricordo esattamente, ACPR_1 “confessava” ad una mia amica, tale YY_1 di cui non ricordo il cognome, che frequenta il bar, di avere ricevuto delle botte dal marito a seguito del fatto che lavorava per me. YY_1 mi raccontava (…) che la ragazza era disperata” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 3 e 4).

i. Qui, la ZZ_1 fa riferimento all’episodio del bar __________ dicendo che, secondo quel che le disse YY_1 (che le avrebbe riferito le confidenze di ACPR_1), il motivo della lite (e, poi, della contestata sberla) era da ricercarsi nel suo lavoro al __________ (che non piaceva al marito).

YY_1 - come vedremo - agli inquirenti dirà, invece, che ACPR_1 aveva attribuito l’accaduto all’alcool.

E’ pure l’alcool che AP 1, alla fine dell’inchiesta, ha chiamato in causa come motivo del litigio:

“ confermo di avere tirato il calcio alla macchina e confermo pure di aver buttato la pizza quando lei l’ha portata a casa però non l’ho picchiata. Noi stavamo litigando, non so perché poi lei sia tornata in macchina e allora io ho dato un calcio alla macchina. (…) Quella sera avevamo bevuto molto entrambi, lei non è andata via perché le ho dato lo schiaffo ma perché voleva tornare al __________, è per questo che ho dato la pedata alla macchina. (…) Non l’ho picchiata. (…) lei è andata al __________ non per la pizza ma perché voleva continuare a bere. Ma non voglio parlare di lei per non dire cose brutte di lei. (…) era ubriaca come lo ero io” (MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 13 e 14).

Dunque, su questo aspetto, le dichiarazioni di YY_1 e di AP 1 si sostengono a vicenda e vanno, dunque, ritenute credibili.

Del resto, si ricorda come questa Corte abbia già accertato che ZZ_1 ha più volte mentito.

Per semplice informazione, si annota qui che ACPR_1, invece, agli inquirenti ha detto che, quel giorno, il marito si arrabbiò e, quindi, la picchiò, per una questione di cibo (che non c’era). La dichiarazione verrà discussa più oltre.

Va, qui, infine, osservato che, come risulta dalle dichiarazioni della stessa YY_1, il momento di disperazione in cui, secondo la ZZ_1, ACPR_1 avrebbe fatto le sue confidenze a YY_1 era, in realtà, un momento di ubriachezza.

Su questo punto, al dibattimento d’appello, l’ACPR_1 ha mentito, negando espressamente di essere stata alticcia quel giorno (verb. dib. d’appello, pag. 6).

l. Sempre secondo le sue prime dichiarazioni agli inquirenti, la ZZ_1, ricevute le confidenze di YY_1, affrontò la dipendente chiedendole cosa stesse succedendo:

“ lei mi raccontava che il marito la picchiava ma che lei ne era innamorata e che era disposta a perdonarlo perché lui sarebbe cambiato e che suo marito era solo nervoso perché non avevano una casa e quindi malgrado venisse picchiata era disposta a sopportare questa cosa per amore. (…) sono andata su tutte le furie e ho invitato ACPR_1 a mandare via di casa suo marito e a denunciare la cosa alla polizia, ma lei non voleva in quanto non aveva permessi e non voleva separarsi da lui. In seguito io mi sono sempre interessata chiedendo a ACPR_1 come andasse e lei continuava a dirmi che sì, andava bene, anche se io vedevo che non era per niente felice e che non era la solita ACPR_1 che conoscevo” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 4).

m. Sempre durante la sua prima audizione, ZZ_1ha detto che, la mattina del 7 novembre 2013, dopo che ACPR_1, via sms, le aveva detto che, la sera precedente, il marito l’aveva ancora picchiata, lei si offrì di accompagnarla in polizia ma la ragazza rifiutò l’offerta d’aiuto dicendo che non aveva la macchina e che, perciò, non poteva spostarsi:

“ ACPR_1 nei suoi SMS mi aveva detto che il marito l’aveva picchiata ancora e [io le ho risposto] che, se voleva, io potevo accompagnarla in polizia. ACPR_1 mi rispondeva che era sola a casa e che non aveva l’auto e che quindi non poteva spostarsi e che saremmo andate in Polizia questa mattina (venerdì) alle ore 11:30” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 4).

n. Questi gli sms registrati nei tabulati per la mattina del 7 novembre 2013:

  • ACPR_1 a ZZ_1, ore 9:21: “Ciao ZZ_1 non ho la macchina non posso

andare in polizia mi picchiato ancora ieri poi andare domani con me in polizia? Bacino ACPR_1”

ZZ_1 a ACPR_1, ore 9:27: “Ciao ACPR_1, si se tu vuoi possiamo andare

anche oggi”

  • ZZ_1 a ACPR_1, ore 9:27: “Mi spiace tanto x te”

  • ACPR_1 a ZZ_1, ore 9:39: “Ma non ce la macchina cosa faccio?

Come si vede, ACPR_1 - che diceva che il marito l’aveva ancora picchiata la sera precedente - ha rifiutato l’offerta dell’amica di accompagnarla in polizia quello stesso giorno perché - è la ragione che lei ha addotto - non avendo la macchina, non poteva spostarsi.

Dicendo che non poteva spostarsi perché non aveva la macchina, ACPR_1 non ha detto il vero.

È, infatti, accertato che, quello stesso giorno ACPR_1, nonostante non avesse a disposizione la vettura, è andata a __________ tanto per “cambiarsi le idee” e vi è rimasta alcune ore (vedi sotto).

Altrettanto accertato è che in quella cittadina c’è un posto di polizia cantonale ed uno di polizia comunale.

In queste circostanze, difficile è conciliare il posticipo della denuncia con l’immagine

  • che ACPR_1 ha voluto dare di sé - della donna vittima di continue e pesanti violenze (agli inquirenti dirà che, anche la sera del 6 novembre, il marito l’aveva “picchiata forte”) che si è decisa a denunciare il marito perché, scoperta la gravidanza, temeva, non tanto per sé, quanto per la vita del bambino.

Ma, se così fosse davvero stato, non avrebbe accettato subito l’offerta dell’amica? Oppure, se davvero fosse stata preoccupata per la vita del bambino effettivamente minacciata dalle botte del marito, una volta a __________, invece di bere un caffè per “schiarirsi le idee”, non si sarebbe precipitata in polizia?

Colpisce, poi, il testo del messaggio inviato da ACPR_1 all’amica. Nella misura in cui non annuncia la decisione di rivolgersi alla polizia ma annuncia, invece, l’esistenza di un (preteso) impedimento a farlo, esso indica che la decisione di andare in polizia era già stata presa da ACPR_1 precedentemente e precedentemente discussa - o almeno comunicata - all’amica.

Come già rilevato sopra, poi, colpisce anche la pacatezza e quasi spensieratezza (“bacino”) del tono del messaggio scritto da ACPR_1 all’amica. Pacatezza che non è in linea con l’immagine di donna terrorizzata che l’ACPR_1 ha dato di sé agli inquirenti.

o. In ogni caso, la sera del 7 novembre - ha poi raccontato la signora ZZ_1 – ACPR_1 la raggiunse ad __________, disperata, chiedendole aiuto in quanto era scappata da casa dopo essere stata nuovamente picchiata dal marito. Così la donna ha descritto l’incontro:

“ l’ho incontrata nei pressi del bar. Era sotto shock ed era terrorizzata. Io volevo quindi subito andare in polizia ma ACPR_1 voleva aspettare sino a questa mattina. Mi sono opposta ed ho quindi subito chiamato la polizia”(PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 4).

p. In queste poche righe si registra un’evidente esagerazione. La ZZ_1 ha detto che, quando arrivò ad __________, ACPR_1 era “sotto shock” e “terrorizzata”.

Fosse stato così, di quello stato troveremmo traccia nei rapporti dei medici che l’hanno visitata poco dopo. Così non è.

a. Sentito dalla PP il 9 novembre 2013, AP 1 ha ribadito che, prima della sera dell’arresto, lui non aveva mai alzato le mani sulla moglie, che quel pomeriggio litigarono perché lei, oltre a non aver fatto nulla in casa, si lamentava perché era rimasta senza macchina e che lui le diede due sberle perché lei gli urlava addosso:

“ le ho detto delle brutte parole quando sono tornato l’altra sera e questo perché avevo visto che non aveva pulito, ordinato casa nonostante fosse stata a casa tutto il giorno. Io quando rimango a casa mi occupo delle pulizie e quindi avrebbe dovuto farlo anche lei nel suo giorno di riposo. Avendo trovato il piatto ancora sporco io ho iniziato a darle della “stronza” e della “puttana”, che non lavora “un cazzo” a casa e che mi urla solo perché vuole la macchina per andare in giro. (…) Mi sono arrabbiato quando lei mi ha detto che nel suo unico giorno libero io non le avevo lasciato la macchina. (…) io non avevo intenzione di picchiare mia moglie. Se è successo che le ho dato due schiaffi è perché lei a casa ha urlato, ho urlato anche io. (…) quando sono arrivato a casa lei mi ha aggredito verbalmente urlando” (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 4, 5 e 10).

Ha, comunque sia, negato di avere detto la frase riferita dalla moglie (“sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia”) (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 4-5).

b. AP 1 ha, poi, spiegato che, nonostante le sue perplessità - che rimanevano

  • aveva, poi, accettato l’idea di avere un bambino:

“ Io le avevo chiesto di abortire, ma ora il bambino lo voglio anch’io. (…) le ho chiesto di abortire solamente nei giorni in cui lo avevamo saputo poi non ho più detto niente. Volevo che abortisse perché io non ho lavoro, non abbiamo soldi, lei avrebbe perso il lavoro e quindi non saremmo stati pronti” (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 5 e 9).

c. Alla PP che affrontava con insistenza il tema della gelosia, AP 1 ha detto di essere “geloso nel senso normale” (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 5) ed ha continuato ad attribuire la responsabilità della denuncia alle amiche della moglie, in particolare alla signora ZZ_1 che ha accusato di avere mentito, in particolare in relazione all’episodio del bar:

“ queste sono bugie gravi, sono stupidaggini di ZZ_1 (…) il litigio è da ricondurre al fatto che mia moglie mi ha presentato come suo amico, questo al bar, e su suggerimento di ZZ_1 che le aveva detto di non dire che era sposata. Questo, come detto, ha portato al litigio con mia moglie e le rinfacciavo “perché mi hai sposato quando ti vergogni di dire che sono tuo marito”. E a quel punto il giorno dopo sono andato da ZZ_1 a “ringraziarla” di quello che stava facendo e che se ACPR_1 avesse divorziato era solo colpa sua. Non sono assolutamente geloso che un cliente possa offrirle da bere” (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 5 e 6).

d. Dunque, AP 1 ha negato che le cose si siano svolte così come dichiarato da ZZ_1. Ha ammesso di essersi arrabbiato. Ma non a causa del cliente, bensì perché si era offeso dato che la moglie lo aveva presentato al bar come un semplice amico.

Come visto, effettivamente ACPR_1 nascondeva la sua qualità di donna sposata.

In questo senso, quanto emerge dagli atti supporta la versione di AP 1.

e. Per il resto, AP 1 ha bollato come “stupidate” le dichiarazioni della moglie riguardo le botte subite e ha ribadito di non averla mai costretta ad atti sessuali che lei non volesse:

“ mi viene chiesto se sono proprio sicuro che mia moglie volesse rapporti anali.

R. abbiamo provato due o tre volte o forse di più, non mi ha mai detto che non le piacesse.

(…) dico subito che io non ho fatto nulla con forza, non posso dire né quante volte né dove ho avuto dei rapporti anali con mia moglie, so solo che lo voleva anche lei. (…) non ho mai costretto mia moglie a subire dei rapporti anali (…) non l’ho mai penetrata con la forza. (…) l’iniziativa veniva da entrambi. (…) non capisco perché non mi ha mai detto che non voleva. Non mi ha mai fatto capire il contrario. Io ho sempre pensato che anche a lei piacesse” (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 12).

  1. Sempre il 9 novembre 2013 marito e moglie sono stati sentiti a confronto.

a. In quest’occasione, la donna ha ribadito che quando, pochi giorni dopo il matrimonio celebrato in __________, lei e il marito tornarono in Ticino, AP 1 diventò “violento e molto geloso sempre” e iniziò a insultarla, a picchiarla

  • tirandole delle sberle in testa, in faccia, sullo stomaco (quando ancora non era incinta) o sulla gamba (quando erano in auto) - e a buttare per terra piatti e bicchieri quando lei diceva o faceva “qualcosa di sbagliato” (AI 32, pag. 4 e 5).

b. Qui si registra un nuovo cambiamento di versione riguardo alle parti del corpo cui erano dirette le botte.

Alla testa e alla faccia del primo verbale e alle braccia e alle spalle menzionate in più nel secondo, qui ACPR_1 aggiunge, infatti, lo stomaco e le gambe.

c. Richiesta di fornire un esempio delle “cose sbagliate” che scatenavano l’ira del marito, ACPR_1 ha parlato dell’episodio delle cozze:

“ Eh... adesso non mi ricordo tutto, ma per dire: l’altro giorno ha messo le cozze in congelatore e io ho detto solo: “guarda le cozze non si mette in congelatore” perché io avevo un ristorante prima e dopo l’ha messo, dopo messo anche acqua calda sopra e io ho detto: io non mangio questo perché è anche pericoloso, io sono incinta” e ha buttato dentro il lavandino e tutte le cozze erano piene di sapone e li ha buttate via nell’immondizia e dopo è ritornato a casa e ha detto: “dove sono le mie cozze?” e io ho detto: “sono dentro l’immondizia”, e mi ha detto: “adesso li tiri fuori e mi fai da mangiare queste cozze”. Io all’inizio non volevo fare, allora mi ha picchiato (…) sulla testa (…) con uno schiaffo” (AI 32, pag. 5).

d. Va, qui, annotato che, al dibattimento d’appello, ACPR_1 ha dato di questo episodio una descrizione quasi completamente diversa:

“ Voglio raccontare l’episodio delle cozze. Ricordo che io ero già incinta quindi era, in ogni caso, a fine ottobre. Io avevo comprato delle cozze. Lui le ha messe in congelatore. Io gli ho detto che non andavano messe lì. Lui si è arrabbiato e mi ha detto che sapevo tutto io, ha preso le cozze e le ha messe nell’acqua calda in una bacinella. Poi si è arrabbiato e ha buttato la bacinella con le cozze e l’acqua per terra. La presidente mi chiede di spiegare il motivo per cui mio marito si è arrabbiato. Rispondo che non lo so. Così.“ (verb. dib. d’appello, pag. 6).

Come si vede, qui “l’immondizia” è sparita e le cozze sono semplicemente state buttate per terra. Sono spariti il sapone e il lavandino ed è comparsa una bacinella con l’acqua calda in cui il marito avrebbe messo le cozze.

E’ sparita, anche, la divisione in due fasi del litigio.

Nel confronto aveva descritto una situazione in cui, dopo avere buttato le cozze nell’immondizia, il marito se ne era andato di casa e vi era, poi, tornato, ancora arrabbiato, chiedendo conto delle cozze e imponendo alla donna di toglierle dall’immondizia e cucinarle.

Al dibattimento d’appello, nulla di tutto ciò.

E’ rimasta soltanto una seconda (la prima era quella dovuta al fatto che la moglie “sapeva tutto lei”) arrabbiatura del marito, cioè quella che lo vede, dopo avere messo le cozze in una bacinella con l’acqua calda nell’evidente intento di scongelarle, improvvisamente e inspiegabilmente prenderle e buttarle per terra.

Il cambiamento - in particolare quello relativo all’uscita da casa con successivo rientro e richiesta di togliere le cozze dalla spazzatura e cucinarle - riguarda una parte fondamentale del racconto che, se fosse veramente successa, sarebbe rimasta impressa nella memoria. E, quindi, sarebbe stata ripetuta anche al dibattimento d’appello.

e. AP 1, che ha contestato di avere cambiato atteggiamento dopo il matrimonio, ha continuato a negare categoricamente di avere mai picchiato ACPR_1 (AI 32, pag. 6, 7 e 9). Ha, però, ammesso che, durante i loro litigi dai toni alti (“urlavamo tanto”, AI 32, pag. 9), era capitato che volassero, dalle due parti, “tante brutte parole” e che i due si dessero reciproci spintoni:

“ A: No io non ho picchiato mai, ci spingevamo quando litigavamo, ma che ho picchiato, non ho picchiato (n.d.r.: segue una specie di dimostrazione pratica degli spintoni da cui si vede che gli spintoni venivano dati anche in faccia) si ma non ho picchiato (…)

P: spintonare in faccia è come dare uno schiaffo o già picchiare (...)

A: si spinto … anche lei ha spinto me quando litigavamo, no? Non è stata calma... ma questo quando due persone litigano non stanno …

P: non stanno ferme.

A: si” (AI 32, pag. 7 e 8).

f. Richiesto di indicare i motivi che portavano a tali litigi, egli ha confermato la lite per le cozze dando, però, una descrizione diversa da quella della moglie e, in particolare, negando averla colpita con una sberla:

“ E’ verità che noi litigavamo per queste cozze, verità che le ho buttate io, però che ho picchiato dopo, questo non è verità. Noi litigavamo di queste cozze, per quello che si è litigata lei con me tre ore che cozze non si mettono in congelatore, non si mettono in congelatore, non si mettono in congelatore si ero stufata e le ho buttate” (AI 32, pag. 6).

g. Va osservato che, qui, le versioni dei due coniugi vanno, in qualche modo e in parte, nella stessa direzione. In particolare, ciò sembra essere il caso relativamente alla questione delle rimostranze della donna sul modo di conservare le cozze come elemento scatenante del litigio:

“ che si è litigata lei con me tre ore che cozze non si mettono in congelatore, non si mettono in congelatore, non si mettono in congelatore” (AI 32, pag. 6, dichiarazioni del marito)

“ e io ho detto solo: “guarda le cozze non si mette in congelatore” perché io avevo un ristorante prima” (AI 32, pag. 5, dichiarazioni della moglie)

“ Io gli ho detto che non andavano messe lì. Lui si è arrabbiato e mi ha detto che sapevo tutto io” (verb. dib. d’appello, pag. 6, dichiarazioni della moglie).

h. Sempre in quel primo confronto, AP 1 ha confermato che il litigio del 7 novembre si riferiva alla questione dell’auto:

“ adesso litigavamo di macchina per quello che lei aspettava macchina” (AI 32, pag. 8).

Rispondendo alla PP che gli chiedeva, in generale, per cosa litigassero, AP 1 ha, poi, detto che spesso le discussioni nascevano a causa del disordine che - stando a lui - regnava in casa:

“ magari unica cosa che mi da fastidio è quando si lasciano cose così in casa vestiti, scarpe (…) tante volte parlavamo di questo, che se non mette lei metto io a posto solo non lascia così e che non mi piace quando è casa così (…) quando si trovano piatti di… che si è fatto colazione sul tavolo e si trovano piatti anche di pranzo e questi piatti stanno fino a cena (…) che non lavora niente quando a casa (…) di solito faccio io, capisco che anche lei lavora (…) stanca e non chiedo tanto. Non lo so se uno lascia i piatti sul tavolo se… li metti nel lavandino, non so un esempio, una situazione magari questa (AI 32, pag. 9).

i. Riguardo le pulizie di casa, ACPR_1 ha detto:

“ lui si arrabbiava anche quando io pulivo la casa e io lavoravo sempre fino alla una di mattina e la mattina mi svegliavo, “cosa fai, alzati il culo adesso devi metter a posto la casa”, anche se pulivo la casa non era … non pulivo abbastanza bene” (AI 32, pag. 10).

l. Ancora una volta ACPR_1 descrive il marito come un despota violento che non la lasciava nemmeno riposare dopo il lavoro e la costringeva ad alzarsi per fare i lavori di casa.

Quest’immagine è in palese contrasto con quella che di AP 1 danno gli elementi oggettivi, almeno relativamente al 7 novembre 2013. Sappiamo, infatti, che, quel giorno, non solo AP 1 non costrinse la moglie ad alzarsi, ma neppure la svegliò e, prima di partire, le lasciò dei messaggi (sms e disegno) particolarmente affettuosi.

m. La donna ha, poi, aggiunto che il marito era geloso e, quando un amico le mandava un sms o le telefonava, si arrabbiava e, ad ogni modo, non voleva che uscisse da sola (AI 32, pag. 10).

AP 1 ha contestato queste ultime dichiarazioni:

“ non mi ha chiesto mai una volta che vuole andare da amici. … Mia moglie ha sempre avuto il mio telefono e io il lei, perché questo normale, se non c’è cosa di ascondere... ascondere non la nascondi… non mi ricordo mai che ha chiamato un amico… non so se è successo, questo. … sempre chiama sua sorella, sua madre, ZZ_1 o questa __________, nessuno altro. Magari quando cercavamo appartamento, così… anche non ha chiamato mai un amico e di questo sicuro non sono geloso…” (AI 32, pag. 10).

n. L’affermazione di AP 1 relativa al traffico telefonico della donna non ha potuto essere verificata, i tabulati in atti essendo parziali.

o. ACPR_1 ha, poi, sostenuto che la situazione peggiorò a metà settembre, quando lei ricominciò a lavorare:

“ E’ peggiorato quando ho incominciato a lavorare, in settembre (…) 15 settembre” (AI 32, pag. 6 e 11).

In quel periodo - ha detto - spesso (“tante volte”), il marito si arrabbiava, la insultava e la picchiava quando lei rientrava tardi. Ma non solo. In un’occasione, è capitato che lui la costrinse ad un rapporto anale:

“ io lavoravo e lui era a casa e arrivavo verso l’una e mezza a casa e diceva: “puttana dove sei stata?”, più tardi arrivavo, perché al week end c’era più gente, si arrabbiava di più (…) è diventato più aggressivo (…) molto aggressivo, è capitato anche che mi ha preso da dietro nel culo, e ha detto … (…) sei una puttana (…) ancora alla __________” (AI 32, pag. 11).

p. AP 1 ha contestato le dichiarazioni della moglie, sostenendo, in particolare, che era sempre lui ad accompagnarla al lavoro e a riportarla a casa alla fine del turno (AI 32, pag. 12 e 13). Ha precisato che, all’inizio, l’aspettava nel bar in cui lavorava e, dopo che la signora ZZ_1 gli aveva detto di non volerlo più vedere lì, in un bar vicino o nei parcheggi (AI 32, pag. 13).

q. Come già anticipato e come vedremo (cfr. consid. 12.c e 27.l), ACPR_1 iniziò a lavorare al __________ ben prima della data da lei indicata. Dunque, su questo aspetto, nel confronto la donna ha mentito. E lo ha fatto in almeno due momenti diversi (cioè, quelli registrati a pag. 6 e a pag. 11 della trascrizione).

In più, la donna, qui, spiega che il marito - che era a casa - si arrabbiava, diventava aggressivo e abusava di lei quando lei rientrava tardi, dopo il lavoro.

In realtà, come visto, è accertato che, salvo un breve periodo iniziale (probabilmente a fine luglio), era sempre il marito ad accompagnarla e, poi, ad andare a prenderla dopo il lavoro:

“ A domanda della presidente, dichiaro che, all’inizio, forse per un paio di settimane, al lavoro ci andavo con la mia macchina. Poi mi accompagnava sempre il mio ex marito perché era geloso. Era sempre lui che poi mi veniva a riprendere la sera alla fine del turno” (verb. dib. d’appello, pag. 10).

Ciò significa che, anche raccontando e descrivendo di queste situazioni coercitive (in senso lato), ACPR_1 ha mentito.

Ciò detto, si rileva che in questo stralcio di verbale si registra anche un cambiamento di versione della donna riguardo al periodo e, di conseguenza, al motivo che fu alla base del peggioramento del comportamento del marito. Qui sostiene che il marito divenne più aggressivo e violento a metà settembre, a causa del lavoro di lei che scatenava la sua gelosia. In precedenza, invece, aveva collegato tale peggioramento alla sua scoperta della gravidanza in corso (situandolo, cioè, nel mese di ottobre).

r. Dopo avere riferito di un litigio relativo a dei coltelli che lei aveva acquistato da alcuni zingari (AI 32, pag. 11 e 12), ACPR_1 ha, pure, parlato dell’episodio del __________:

“ abbiamo litigato perché lui non ha mangiato, eravamo in giro e dopo siamo andati al parcheggio, eh… m’ha detto: “mi dispiace” e così. Siamo scesi dalla macchina, ha detto: “ti dispiace?”, mi ha dato una sberla e sono caduta sul parcheggio. Dopo io ho preso paura e sono entrata in macchina, lui ha dato una calcio alla macchina e sono partita. E ho visto lì al __________ la YY_1, conoscevo da prima da __________, così di vista. E io piangevo e sono andata a comandare una pizza e lei ha detto: “cosa è successo?” e io non ho raccontato niente e piangevo solo. Lei ha detto: “ti ha messo le mani addosso?”, io ho detto: “sì”” (AI 32, pag. 12).

Sempre secondo la donna, una volta tornata alla __________, il marito le diede un’altra sberla chiedendole dove fosse stata e, dopo aver scaraventato la pizza giù dal tavolo, le diede altre botte e poi le ordinò di pulire:

“ Sono andata a prendere la pizza per lui, perché pensavo: “si calma se porto da mangiare”, sono ritornata (…) e ho preso un’altra sberla e diceva: “dove sei stata?” e io ho detto “io ti ho portato su la pizza”. Siamo entrati e lui questa pizza lanciava dentro i miei capelli, sul muro, sul divano, poi mi ha picchiato ancora e ha detto “adesso pulisci tutto” (AI 32, pag. 15).

s. Anche in questo caso AP 1 ha ammesso il litigio, compreso il lancio della pizza, ma ha negato di avere picchiato ACPR_1:

“ non mi ricordo di cosa di mangiare… che siamo litigati è verità, che siamo venuti a casa in parcheggio e che lei si è tornata e entrata in macchina, senza sberla, senza niente che è caduta giù (…) non ha preso sberla (…) e quando sono tornato… ha comprato pizza ed è stato buttato pizza dal tavolo e andato in muro (…) lei portato pizza e io arrabbiato ho mandato pizza dappertutto le parti in casa, sul muro, questo è verità (…) io non ho buttato pizza così (mostra il movimento verticale), ma ho buttato pizza così (mostra il movimento orizzontale) è andata… caduta tutta scatola… (…) eramo arrabbiato, si e lei mi ha portato pizza e io non mi ricordo cosa ho detto “vaffanculo, chi ti ha detto che voglio pizza, che voglio… niente altro e intanto ho buttato pizza sul muro” (AI 32, pag. 14, 15 e 16).

t. Continuando, ACPR_1 ha riferito che, quando scoprì di essere incinta (momento che, in questo verbale, non è riuscita a situare precisamente nel tempo), il marito, inizialmente, sembrava felice ma che, poi, prevalse la preoccupazione per la situazione dato che era solo lei ad avere un impiego così che, poi, AP 1 manifestò chiaramente la sua contrarietà alla gravidanza dicendo che non se la sentiva di avere un figlio vista la sua ancora giovane età e la sua voglia di viaggiare:

“ e all’inizio sembrava lui felice un po’… poi eravamo un po’ preoccupati per la situazione perché io non lavoro… se non lavoro io. E lui ha detto: “pensi bene e io non voglio un bambino, adesso non mi sento di avere un bambino, voglio viaggiare, siamo giovani e non mi sento”. Io ho detto: “guarda io adesso devo pensare cosa fare” (AI 32, pag. 16).

Ma non solo. Egli diventò, anche, più aggressivo e, continuamente, le diceva di abortire, minacciandola se non l’avesse fatto:

“ mio marito non vuole… non è contento, non vuole questo bambino ed è diventato più aggressivo da quando gli ho detto (…) poi il giorno dopo passato, mi ha detto: “devi fare un aborto perché non funziona con bambini, non si può. Io non voglio bambini, non mi sento di essere papà e niente, devi abortire”. Dopo io ho cominciato a dire ma io voglio questo bambino e lui… quasi tutte le sere mi ha detto di fare l’aborto (…) Cominciava spesso a lanciare cose in casa, quando si arrabbiava buttava giù un piatto, un bicchiere, ultima sera arrivato da me mi voleva picchiare con l’aspirapolvere, ma non l’ha fatto (…) Mi ha detto se non faccio l’aborto, ti tiro fuori io il bambino (…) l’ultima volta. Mi ha detto anche: “ti butto dalla terrazza” (AI 32, pag. 16 e 17).

u. Riguardo le dichiarazioni di cui al punto precedente, si rileva che, qui, per la prima e unica volta in tutto il procedimento, la donna dice che il marito la minacciò anche di “buttarla dalla terrazza” se non avesse abortito.

v. AP 1 ha ribadito di non essersi, in un primo momento, sentito pronto, anche vista la sua disoccupazione, per la paternità e di avere chiesto alla moglie di abortire:

“ …guarda è verità che io ho detto: “poi fai aborto per quello che io non lavoro e non sono pronto adesso per un bambino”” (AI 32, pag. 18).

Ha aggiunto di avere, poi, cambiato idea e di averlo fatto sostanzialmente perché aveva capito che la moglie era decisa a non abortire:

“ dopo quello quando siamo calmati ho visto che non vuole fa aborto, che vuole questo bambino, anche io ero contento, ho detto: “va bene, spero che (incomprensibile) si risolve e trovo lavoro “ non lo so cosa. Così dopo quello non era più discorso di… di… di… bambino o non lo so cosa (…)” (AI 32, pag. 18).

z. Come visto (cfr consid 10.e.), AP 1 ha ribadito queste dichiarazioni sia in inchiesta che al dibattimento d’appello:

“ È vero che, per lo meno all’inizio, io non volevo un bambino. Pensavo che quello non fosse il momento giusto. Da un lato perché io ero qua senza lavoro. D’altro lato perché volevamo lasciare la Svizzera ed andare a vivere altrove. Parlavamo di Germania, Serbia e Austria. E quindi non mi sembrava che quello fosse il momento giusto per avere un bambino. (…) È vero che ho detto a mia moglie di abortire ma lei sin dall’inizio non voleva. Non l’ho mai picchiata durante queste discussioni. Alla fine ho capito che lei non voleva abortire. Così mi sono detto che, nonostante non fosse una buona idea, avremmo avuto il bambino. Secondo me, non era il momento giusto per avere un figlio. Ma siccome lei era convinta di averlo, io mi sono adattato. A mia moglie non ho detto esplicitamente di avere cambiato idea ma lei l’ha sicuramente capito perché, da un certo punto in poi, abbiamo cominciato a parlare di quello che sarebbe successo con l’arrivo del bambino, di nomi e di altro” (verb dib d’appello, pag. 14).

Oltre ad essere lineari e costanti, queste dichiarazioni mostrano un AP 1 trasparente che ammette tentennamenti e desideri di liberarsi di una situazione scomoda che potrebbero essere interpretati a suo sfavore.

aa. In quel primo confronto, sui fatti del 7 novembre 2013, ACPR_1 ha riferito che:

  • la sera prima ci fu un forte litigio in cui lei subì, di nuovo, violente percosse (“mi ha picchiato forte”);

il giorno seguente (ovvero il 7 novembre 2013), il marito prese l’auto per andare ad aiutare il suo amico con il trasloco;

lei andò a __________ a piedi perche voleva “bere un caffè per liberarmi la testa”;

ad un certo punto, lui le telefonò, arrabbiato in quanto lei non aveva risposto ad una precedente chiamata;

lei gli mandò un sms per dirgli che era andata a __________ a piedi;

lui la chiamò dopo che lei era salita sul bus per rientrare a __________ e, sentendo delle voci in sottofondo, le fece una scenata di gelosia;

rincasata, nel pomeriggio, lei gli mandò un sms chiedendogli quando sarebbe tornato visto che era rimasta tutto il giorno senz’auto;

  • lui non le rispose;

quando rincasò, AP 1 tirò un calcio al letto ad aria, una sberla in testa a lei e buttò lì la chiave della macchina dicendole “puttana, vuoi la tua macchina?”;

  • quando lei volle prendere la chiave, lui diventò più aggressivo”

lei andò in bagno per mettere un po’ di acqua sulla guancia che le bruciava per le sberle ricevute e lui le impedì di farlo;

dopo averla insultata, AP 1 le disse di voler divorziare ma che lei non avrebbe tenuto il bambino visto che “è il mio sangue, piuttosto lo uccido io”;

lui disse quindi che avrebbero preso al più presto un appuntamento per l’aborto e che avrebbero poi divorziato in Serbia (AI 32, pag. 18 e 19).

ACPR_1 ha precisato che AP 1 voleva picchiarla con l’aspirapolvere, ma che per finire ha desistito (AI 32, pag. 16). Ha, inoltre, riferito che l’uomo la minacciò dicendole che avrebbe “tirato fuori lui il bambino” con un coltello (“non sai di cosa sono capace”, AI 32, pag. 17 e 21).

bb. Ancora una volta, le dichiarazioni della donna si scontrano con le risultanze oggettive.

Lei ha detto che, già la sera del 6 novembre, il marito l’aveva “picchiata forte” (AI 32, pag. 18). Quest’affermazione è smentita - in ogni caso, riguardo l’intensità delle botte - dalle constatazioni dei medici del PS che la visitarono la sera successiva.

Ancora una volta, anche le sue dichiarazioni sui contatti telefonici con il marito non sono propriamente aderenti alla realtà (vedi supra, consid. 9.n e 11.f).

E ancora una volta si nota come la donna tenda, ad ogni audizione, a rincarare la dose. Qui, rispetto alle audizioni precedenti, ha aggiunto i seguenti elementi:

  • il calcio tirato al letto ad aria,

  • la chiave della macchina “buttata lì” con disprezzo (“puttana,

vuoi la tua macchina?”),

  • la scena nel bagno,

l’imposizione del divorzio in __________ e

l’imposizione dell’appuntamento dal ginecologo __________.

E tutto questo non senza privarsi di alcune frasi ad effetto:

“ dopo è arrivato a casa, noi abbiamo un... tipo un... un letto di aria in sala e ha dato calcio a questo letto (…) e ha detto “puttana, vuoi la tua macchina?” e ha buttato lì la chiave (…) quando volevo andare in bagno a mettermi acqua in faccia, perché mi bruciava la faccia dalle sberle, non mi lasciava prendere acqua (…) non mi faceva uscire dal bagno (…) io ho detto: “adesso io vado” e ha detto: “adesso tu non vai da nessuna parte. Adesso vado io”. Dopo ha detto: “con te non si può, tu non vali niente, sei una merda e io ho sbagliato tutto con te, non si può. Io ho provato con te (...) ti ho messo il disegno e tutto, ma io non posso con te e divorziamo, ma il mio bambino non tieni, perché è il mio sangue, piuttosto lo uccido io”. E così ha detto: “Domani mattina dobbiamo andare dal … devi fare un appuntamento dal __________ e lo facciamo il più veloce possibile e dopo vieni con me in __________ e facciamo il divorzio lì”” (AI 32, pag. 19).

Se alcune di queste aggiunte (per esempio, il calcio al letto oppure quanto successo nel bagno) potrebbero essere dei dettagli di cui in precedenza non aveva parlato perché non le era stato chiesto di puntualizzare, non così si può invece dire dell’appuntamento dal ginecologo per l’aborto con successiva trasferta in __________ per il divorzio.

Deve, poi, essere sottolineato che la donna non è costante nemmeno nel riferire le frasi che lei attribuisce al marito nelle diverse fasi del litigio.

Da un lato, ha modificato le sue versioni riguardo la frase che il marito pronunciò al rientro.

Qui dice che, entrato in casa, il marito le disse:

“ “puttana, vuoi la tua macchina?” e ha buttato lì la chiave“

In precedenza aveva, invece, detto:

“ sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 3)

“ perché mi mandi gli sms? Ora ti spacco la faccia” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3).

Si sottolinea che, al dibattimento d’appello, la donna ha dato un’ulteriore diversa versione della frase pronunciata dal marito al rientro:

“ tu lo sai, non sono in giro, ho fatto il trasloco (…) sei come l’altra” (verb. dib. d’appello, pag. 6).

D’altro lato, la donna ha modificato le frasi che il marito le avrebbe rivolto nel corso del litigio.

Nel primo verbale, aveva detto che il marito aveva pronunciato le seguenti frasi:

“ se vuoi, divorziamo, ma il bambino non lo tieni!!! Tu non mi conosci ancora, o lo ammazzi te, o io ammazzo te e lui, non ti rendi conto di cosa sono capace!!! Io prendo un coltello e tiro fuori io il bambino!!!”

In questo confronto, le frasi pronunciate dal marito sono totalmente cambiate:

“ mi ha detto se non faccio l’aborto, ti tiro fuori io il bambino (…) con coltello (…) “con te non si può, tu non vali niente, sei una merda e io ho sbagliato tutto con te, non si può. Io ho provato con te (...) ti ho messo il disegno e tutto, ma io non posso con te e divorziamo, ma il mio bambino non tieni, perché è il mio sangue, piuttosto lo uccido io”. E così ha detto: “Domani mattina dobbiamo andare dal… devi fare un appuntamento dal __________ e lo facciamo il più veloce possibile e dopo vieni con me in __________ e facciamo il divorzio lì””(AI 32, pag. 17 e 19).

La differenza, come si vede, è, su diversi punti, non di poco conto!

Rimane un concetto (“se non fai l’aborto, tiro fuori io il bambino”) anche se monco della minaccia rivolta alla madre (“ammazzo te e il bambino”).

Cambia la questione del divorzio che non è più dipendente dalla volontà della moglie (“se vuoi, divorziamo”) ma è imposto dal marito e deve avvenire in __________ dopo l’aborto (“dopo vieni con me in __________ e facciamo il divorzio lì”).

Vengono aggiunti l’imposizione dell’appuntamento con il ginecologo per l’aborto (“domani mattina dobbiamo andare dal… devi fare un appuntamento dal __________ e lo facciamo il più veloce possibile”) e le esternazioni del marito sul fallimento dei suoi sforzi per far andare bene il matrimonio, fallimento causato dall’inettitudine della moglie (“con te non si può, tu non vali niente, sei una merda e io ho sbagliato tutto con te, non si può. Io ho provato con te (...) ti ho messo il disegno e tutto, ma io non posso con te e divorziamo”).

Viene, infine, modificata l’affermazione relativa al motivo per cui l’uomo non vuole che il bambino rimanga con la madre. Nel secondo verbale, la donna aveva detto “mai avrebbe voluto che il figlio rimanesse qui in Svizzera perché lui è balcanico e un eventuale suo figlio doveva crescere laggiù”. In questo confronto, invece, da “culturale/etnica”, la motivazione diventa “genetica” (“il mio bambino non tieni, perché è il mio sangue”) e viene tolta la volontà del marito (indicata nel verbale citato) di portar via il bambino e farlo crescere al suo paese, mentre rimane soltanto la minaccia di sopprimerlo (“piuttosto lo uccido io”).

Va, qui, annotato che, al dibattimento d’appello, confermando la sua propensione a sempre aggiungere qualcosa di negativo, l’ACPR_1 ha dichiarato che il marito avrebbe, durante il litigio, detto un’altra frase di particolare effetto, mai riferita prima:

“ durante il litigio di quel giorno, mio marito mi ha detto anche “sono solo spermi, non è ancora un bambino”” (verb. dib. d’appello, pag. 7).

cc. AP 1 ha ammesso la lite, precisando, però, che l’unico tema litigioso era quello della vettura. AP 1 ha anche ammesso di avere dato della bugiarda alla moglie ma ha negato di avere proferito gli altri insulti che la moglie gli attribuiva:

“ si, ho detto che bugiarda per quello che mi ha detto che è andata a piedi a __________ (…) e ho detto: “dove sei? Che…”

P. Quindi è vero che le ha dato della bugiarda?

A: Si, è vero, ho detto che è bugiarda.

P. E’ vero che le ha detto: “non servi più a niente … non serve niente con te”?

A. No” (AI 32, pag. 19 e 20).

Ha, poi, negato che, quella sera, si parlò della gravidanza visto che, da alcuni giorni, lui aveva deciso di assumersi le sue responsabilità di padre tanto che, proprio la mattina del 7 novembre, le aveva fatto un disegno raffigurante loro due e il bambino:

“ Ultima sera quando noi siamo litigati, quando ho picchiato eh… non era parole, non si parlava di bambino. Perché anche io ho già spiegato che ho lasciato… su frigo, che io giorni fa ho deciso che ok, va bene, se non vuole fa aborto (…) prendo responsabilità e anche vorrei anche io questo bambino. Così giorno ultimo quando… non era parlare di… bambino, di queste cose, litigavamo di macchina e di tempo, di andare in giro, di questo, quando ha preso due sberle, non si parlava in quel giorno di bambino (…) dopo quello (n.d.r.: la sua precedente accettazione della gravidanza) non era più discorso di… di… di bambino o non lo so cosa (…) quel giorno non si è parlato niente di bambino, è verità che litigavamo di macchina (…) quando sono tornato siamo… anche di prima con messaggi e chiamate, litigavamo di macchina, solo di macchina (…) Non era niente parole… non si parlava di bambino o di… di ginecologo, di queste cose” (AI 32, pag. 18, 19 e 20).

dd. Relativamente alla questione del disegno, le citate dichiarazioni di AP 1 sono confermate da quelle della moglie che ha dato atto di averlo visto (AI 32, pag. 18: “e ho visto quello, è vero, con questo disegno ho visto”).

Ritenuto il significato del disegno (vedi sopra, consid. 10.e), la sua esistenza supporta le dichiarazioni dell’uomo secondo cui quella sera il litigio non portava sull’aborto. E’, in effetti, poco verosimile che l’uomo che, superata l’ostilità alla gravidanza, al mattino disegna una “famigliola felice”, la stessa sera, poi, insulti e picchi la moglie per costringerla ad abortire.

Ma c’è di più. La tesi secondo cui il litigio ebbe come oggetto la vettura è fortemente supportata anche dal contenuto degli sms che la donna aveva inviato, durante la giornata, al marito. In effetti, in essi la moglie rimproverava il marito per averla lasciata a casa senza macchina.

ee. Proseguendo nel confronto, alla PP che le chiedeva “dal profilo intimo, il rapporto di coppia andava bene?”, ACPR_1 ha risposto:

“ si normale, solo quando era arrabbiato, quando mi picchiava una volta è successo mi ha preso da dietro. E mi ha detto: “adesso ti metto nel culo, puttana”. E mi ha fatto tanto male e piangevo tanto ma non potevo liberarmi (…) mi lasciava lì e non potevo uscire dalla camera” (AI 32, pag. 21),

ff. Riguardo le dichiarazioni appena citate, si deve annotare che, nei due verbali precedenti, la donna non ha parlato di frasi offensive proferite dal marito prima o durante la penetrazione. Anzi, rispondendo agli inquirenti, ha detto “non ricordo se mi minacciava in questi frangenti” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).

In questo confronto, la donna ha modificato la sua versione affermando che il marito le disse:

“adesso ti metto nel culo, puttana”.

In seguito, modificherà almeno due volte l’espressione attribuita al marito dichiarando che, in quei momenti, diceva:

  • “sei una puttana, sei una merda” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 5-6);

  • “sei una puttana”, “sono più forte di te, così impari” (AI 53, pag. 2 e 3).

Non si può che concludere che, anche su questo punto, le dichiarazioni della donna non sono costanti.

Ma non solo. Non si può tacere sul fatto che ogni modifica risponde alla logica di aggravare la posizione del marito.

Si nota che, per la prima volta qui, la donna afferma che, dopo le coazioni, il marito se ne andava (“mi lasciava lì e io non potevo uscire dalla camera”). In precedenza, aveva detto che lui, dopo (nelle due volte in cui non si era scusato), “si metteva a dormire” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5). In seguito dirà che, dopo la terza coazione, aveva guardato la televisione e, in un altro verbale, che si era messo a bere.

Sorprende anche il dettaglio - riferito solo in questo confronto - secondo cui lei, dopo le coazioni, “non poteva uscire dalla camera”.

Forse anche perché sul motivo per cui lei non potesse uscire, nulla le è stato chiesto, si rimane con la sensazione che l’affermazione di non poter uscire sia senza senso. E questo sia se si considera che il marito dormisse, sia se si considera che egli fosse uscito. In entrambi i casi, infatti, non si capisce che cosa le impedisse di uscire dalla camera (tanto più che, dopo, lei dirà di essere uscita solo per mettersi acqua in faccia, cfr AI 53, pag. 3).

gg. Sempre rispondendo alla PP che chiedeva precisazioni, la donna ha spiegato che questo era successo alla __________, quando “lavorava già” e che la cosa si era ripetuta, sempre alla __________, un’altra volta e, poi, una terza volta a __________ (AI 32, pag. 21 e 22), quando ancora non era o non sapeva di essere incinta (AI 32, pag. 26).

Ancora rispondendo alla PP che le chiedeva se lei, “la mattina o dopo”, avesse mai detto qualcosa al marito, ACPR_1 ha risposto:

“ si, gli ho detto: “mi stai facendo tanto male” (…) (n.d.r.: lui) ogni tanto si scusava (AI 32, pag. 22).

In seguito, rispondendo alla PP che le chiedeva “mi può descrivere come … cioè se era quando tornava dal lavoro, o quando …quando è successo? Dell’una, due, della terza volta”, ACPR_1 ha detto:

“ lui picchiava, caduto sul letto e dopo mi tirava giù i pantaloni e adesso: “ti metto nel culo”, arrabbiatissimo: “sei una puttana”. E niente l’ha messo dentro con forza, io piangevo e non… non si è fermato. (…) E io non ho detto più niente, piangevo” (AI 32, pag. 24).

hh. Di quanto riportato al punto precedente, sorprende l’affermazione secondo cui “ogni tanto si scusava”. Sorprende poiché l’utilizzo della locuzione “ogni tanto”, non solo non è congruente con il numero limitato (tre) di coazioni denunciate, ma significa che le scuse sono avvenute più di una volta. In questo senso, questo è un nuovo cambiamento di versione ritenuto che, nel primo verbale, la donna aveva detto che il marito si era scusato “una sola volta” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 5).

Va, infine, detto che da questo confronto nulla di più preciso di prima si ricava riguardo alla collocazione nell’arco della giornata delle coazioni poiché, alla richiesta di precisazioni della PP (invero, un po’ confusa), la donna non ne ha fornite, ma si è limitata a ripetere la descrizione generica già data nel secondo verbale.

Si annota, infine, che, in questo verbale (così come aveva fatto nel secondo, cfr. consid. 11.l), ACPR_1 descrive un rapporto violento e di una certa durata:

“ l’ha messo dentro con forza, io piangevo e non… non si è fermato. (…) E io non ho detto più niente, piangevo”.

ii. AP 1 ha, ancora una volta, categoricamente negato tali abusi (AI 32, pag. 22, 24 e 25).

Ha dato atto di avere praticato con la moglie del sesso anale precisando, però, che lei era sempre consenziente:

“ che noi siamo avuti sesso anale, questa è verità, ma non che ho preso così come dice lei e ho detto: “adesso te lo metto in culo”, o non lo so cosa, che ho messo con forza, che lei non voleva, questo non è verità, che lei non voleva, noi siamo fatti non so quante volte questo. Era con amore che voleva anche lei (…) penso che siamo fatti più di tre volte, ma sempre che voleva… voleva anche lei (…) non ha detto che non piace o che fa male, non lo so cosa, mai mi ha parlato di questo (…) io non mi ricordo quante volte (...) facevamo sesso anale. Non mi ricordo, penso che era più di tre volte (…) io quando sono arrabbiato, non faccio amore. Per quello che non posso come persona, non mi viene. E penso che così la tante persone quando sono arrabbiate non le viene fare….

PP: ma a tante viene di si, invece, viene anche a chi è tanti arrabbiati.

A: quando sono nervosi che gli viene fare l’amore?

PP: Eh

A: non capisco (…) (AI 32, pag. 22, 24 e 25).

ll. Colpisce l’affermazione “io quando sono arrabbiato, non faccio amore. Per quello che non posso come persona, non mi viene”.

Considerata, poi, l’evidente sorpresa e perplessità palesata alla PP che gli diceva che molti, invece, fanno sesso anche da arrabbiati, l’affermazione di cui s’è detto ha il sapore della sincerità.

Ciò che depone contro la veridicità del racconto della donna.

mm. ACPR_1 ha ammesso che era capitato altre volte di fare del sesso anale. Però, ha spiegato che, anche in quei casi, era solo perché il marito lo voleva e lei lo accontentava per non farlo arrabbiare:

“ si, altre volte avevamo fatto, ma io ho sempre detto: “mi fai male, non lo voglio” (…) perché lo vuole lui gli ho detto: “mi fai male” e lui mi ha detto: “A me piace quando ti fa male” (…) L’ho accettato perché lo so come è fatto lui, dopo pensavo se non faccio lui si arrabbia” (AI 32, pag. 24; cfr., pure, pag. 23).

nn. In questo passaggio - in cui, in contrasto con quanto detto in precedenza (cfr. consid. 11.m), ammette di avere avuto rapporti anali consenzienti - la donna descrive il marito come una specie di sadico.

L’immagine contrasta con quella che di se stesso ha dato l’uomo con le affermazioni riportate poco sopra.

Ma non solo. Contrasta anche con l’immagine che di lui ha dipinto la sua ex fidanzata:

“ Io e lui non avevamo assolutamente problemi (…) AP 1 non è mai stato violento con me (…) a precisa domanda rispondo che non sono nemmeno mai stata insultata (…) non mi ha mai neppure minacciato” (PS XX_1 14.11.2013, pag. 2, 3 e 4).

oo. Sempre nel confronto, ACPR_1 ha ribadito di avere sopportato le intemperanze del marito perché lo amava e sperava che cambiasse (AI 32, pag. 5, 26 e 27).

Alla PP che le chiedeva se lei avesse mai chiesto al marito perché si comportava in quel modo, la donna ha risposto:

“ ha detto è impulsivo, è fatto così (…) e reagisce così. Ogni tanto dà una sberla, lui è fatto così. Ma mi ama e non lo fa apposta” (AI 32, pag. 21).

Negando di provare rabbia nei confronti del marito, ha, poi, nuovamente sostenuto che, a farla decidere di rivolgersi alla polizia, è stata la telefonata con l’amica residente in Germania che la rese attenta al pericolo che correva - tanto più ora che era incinta - rimanendo con il marito e, più in generale, la paura per l’incolumità del suo bambino (AI 32, pag. 5, 26 e 27).

pp. A questo proposito, si rimanda a quanto osservato sopra, al consid. 9.1.p..

qq. Per concludere, ribadendo la sua innocenza, AP 1 ha osservato:

“ Se era tutto questo, se ho violentato, se non lo so, perché andato in polizia dopo due sberle e non (…) quando è violentata? Se è così. Perché questo più grande e non ha fatto, ha fatto ieri dopo due sberle” (AI 32, pag. 26).

rr. Non si può non dire che le perplessità di AP 1 appaiono del tutto legittime.

Ancor più legittime appaiono se si pensa al fatto che la donna, nonostante il preteso terrore e nonostante le pretese botte ricevute tutti i giorni e più volte al giorno, ha in qualche modo “pianificato” il ricorso alla polizia (cfr. sms della mattina del 7 novembre 2013).

ss. AP 1 ha, quindi, concluso ribadendo la tesi già avanzata secondo cui la moglie era influenzata dalle amiche e ha ipotizzato:

“ io capisco che lei (…) arrabbiata, per quelle cose successe. Io ho picchiato, ha preso sberle, ha scappato in polizia, si… sicuro che è arrabbiata e magari come dice che c’ha anche un po’ paura (…) io capisco questo. Ma non capisco perché parla cose che non sono successe” (AI 32, pag. 27).

a. Sempre il 9 novembre 2013 gli inquirenti hanno sentito anche YY_1, la cameriera del bar __________:

“ una sera di inizio settembre, mentre mi trovavo presso il Ristorante __________ ad __________, in compagnia di ZZ_1, abbiamo incontrato ACPR_1 che si è fermata al tavolo con noi a parlare. In quella circostanza ACPR_1 ci aveva riferito di essere appena stata a __________ in vacanza dal suo fidanzato. Scherzando ho detto a ACPR_1 di lasciare stare gli jugoslavi in quanto sono persone manesche. Lei mi ha confidato di essere stata bene a __________ in quanto è stata accolta bene. (…) Un paio di giorni dopo il nostro incontro, ZZ_1 mi diceva di avere assunto ACPR_1 presso il Ristorante __________ ad __________. (…) Pochi giorni dopo, intorno al 20 settembre, la ACPR_1 si è presentata al Ristorante __________ di __________ dove lavoro per ordinare una pizza da portare via. Quando l’ho vista al bancone del bar mi è sembrata un po’ bevuta. Da parte mia posso affermare di averla vista spesso alticcia.

La ACPR_1 quella sera aveva gli occhi gonfi di lacrime con i capelli in disordine. (…) le ho chiesto se ci fosse qualcosa che non andasse. Alla mia domanda: “come stai?” ACPR_1 è scoppiata a piangere davanti a tutto il locale. Le ho quindi chiesto: “ti ha picchiata?”. A questa domanda lei è scoppiata ulteriormente a piangere e ha annuito (…) con la testa.

D1: ACPR_1 le ha detto in che modo era stata picchiata?

R1: No, ha unicamente fatto cenno positivo con la testa.

D2: ACPR_1 le ha riferito di essere stata picchiata altre volte?

R2: Io le ho chiesto se era la prima volta che veniva picchiata e lei non mi ha risposto.

Io ero molto presa dal lavoro e le ho consigliato di parlare con ZZ_1 (…) Alcuni giorni dopo, 3 o 4, sono andata a trovare ZZ_1 presso il Ristorante __________ di __________ dove ho pure incontrato nuovamente ACPR_1. Le ho chiesto come stava e lei mi rispondeva che era tutto in ordine. Aveva parlato con suo marito che le aveva assicurato che non l’avrebbe più picchiata. Lei ha giustificato il gesto del marito a causa dell’alcol. (…) ACPR_1 mi rispondeva che da lì in poi non avrebbe più accettato le violenze da parte del marito” (PS YY_1 9.11.2013, pag. 3 e 4).

b. Se, da un lato, conferma l’episodio legato al bar __________ raccontato dalla donna (almeno riguardo l’esistenza di una lite), la deposizione della teste inserisce, nella vicenda, un elemento nuovo - rispetto alle dichiarazioni sin lì rese dai coniugi - e di un certo rilievo per la valutazione della credibilità di ACPR_1. E meglio, quello secondo cui, sia in quell’occasione che in molte altre, ACPR_1 era sotto l’influsso di bevande alcoliche.

Va, inoltre, osservato che - così come, in polizia, per le coazioni sessuali - non è ACPR_1 che parla spontaneamente di botte ricevute. Semplicemente, la donna annuisce, senza nulla aggiungere, quando YY_1 - che, per sua ammissione, pensa che tutti gli slavi siano maneschi - le chiede se il marito l’avesse picchiata.

Si osserva ancora che, ad inizio settembre, ACPR_1 - mentendo - parlò a YY_1 del marito come del suo “fidanzato”.

a. Il 13 novembre 2013 gli inquirenti hanno sentito XY, fratello dell’imputato:

“ Sono in Svizzera dal 1994, da due anni gestisco il bar __________ di __________. (…) (n.d.r.: parlando dei rapporti con il fratello) ultimamente ci siamo staccati, lui aveva le sue idee e io le mie. Io sono stato sempre protettivo verso mio fratello, lui è anche più giovane di me. Praticamente è successo che non ci parlavamo più, questo è accaduto perché ACPR_1 lavorava da me e dopo aver conosciuto mio fratello ha smesso di lavorare da me. (…) ACPR_1 la ritengo una persona antipatica. (…) io ho detto a lui che ACPR_1 non mi piaceva più e che nel mio locale nemmeno la volevo come cliente. (…) io ho detto a AP 1 che non volevo più vedere ACPR_1, lui si è arrabbiato e se ne è andato. (…) questo accadde nel corso del mese di agosto 2013. (…) con lei ho avuto dei problemi perché con il suo comportamento faceva sì che alcuni clienti non frequentassero più il locale. (…) non posso accusarla di niente, senza fare niente di male non entrava in sintonia con i clienti e questo comportava che gli stessi non frequentassero più il locale ” (PS XY 13.11.2013, pag. 2, 3 e 4).

Il fratello dell’imputato ha ribadito di non avere approvato il matrimonio:

“ Ho sempre creduto fosse una stupidaggine, sia perché si era sposato dopo averla frequentata poco ma anche perché aveva sposato ACPR_1.

Chi mi interroga mi chiede quali erano gli aspetti negativi di ACPR_1.

Sono quelli che ho riferito, che non era una brava cameriera.

In più so che è una persona anche piena di debiti, che beve, un po’ una persona così. (…) non voglio accusare nessuno, non voglio usare neanche troppe parole. So che ha avuto due fallimenti e so che le piaceva bere.

Questo lo riporto perché l’ho sentito dire.

A precisa domanda rispondo che non l’ho mai vista bere tanto.

Ho visto che in qualche occasione beveva quattro o cinque bicchieri, volentieri quando era in servizio si faceva anche offrire da bere e questo era anche una cosa che non apprezzavo particolarmente” (PS XY 13.11.2013, pag. 6).

b. Su una certa abitudine di ACPR_1 ad abusare di bevande alcoliche, pur se riferisce di voci, in qualche modo la testimonianza del fratello dell’imputato conforta quella, diretta, di YY_1.

Ma la conforta, anche, e questa volta per esperienza diretta, quando riferisce di avere visto che ACPR_1, in qualche occasione, “beveva quattro o cinque bicchieri” e che non disdegnava, quando era in servizio, di farsi offrire da bere dai clienti.

c. Del fratello, XY ha detto:

“ Mi viene chiesto di spiegare il carattere di mio fratello AP 1.

Rispondo che non saprei descriverlo più di tanto, una persona comune. Non lo considero un criminale.

A precisa domanda rispondo che non è una persona che bestemmia tanto, non lo vedo come aggressivo” (PS XY 13.11.2013, pag. 6).

a. Il 14 novembre 2013, gli inquirenti hanno sentito XX_1, che aveva frequentato AP 1 prima che lui conoscesse ACPR_1:

“ sono stata assieme a AP 1 per qualche mese, nel 2012, verso forse marzo o aprile, qualcosa del genere. Siamo stati assieme fino a giugno del 2012. (…) Ci siamo un po’ frequentati, un po’ siamo usciti e abbiamo cominciato una relazione. (…) Io e lui non avevamo assolutamente problemi (…) ho deciso io di interrompere la relazione perché non posso vivere con una persona che risiede a 1200 km di distanza. Avevo telefonicamente comunicato che intendevo cessare la relazione, eravamo troppo distanti. (…) AP 1 non l’ha presa molto bene, mi ha scritto due o tre parole su Facebook. Io non sono stata lì a discutere, ho bloccato il contatto con lui e basta, era finita. (…) ho bloccato anche il telefono, perché mi giungevano messaggi con parolacce o ancora continue telefonate, ricordo di almeno 15 una sera, dalla __________. Chiamate alle quali io non ho mai risposto. (…) mi diceva “vaffanculo”, non ricordo ora altre parolacce. (…) AP 1 non è mai stato violento con me, non mi ha mai messo le mani addosso, non mi ha mai spinto. A precisa domanda rispondo che non sono nemmeno mai stata insultata. (…) non mi ha mai neppure minacciato (…) a me non ha mai fatto capire che era geloso” (PS XX_1 14.11.2013, pag. 2, 3 e 4).

b. Il men che si possa dire è che questa testimonianza non contribuisce a dare credibilità all’immagine di uomo violento e geloso che ACPR_1 ha dato del marito.

Quanto alla reazione di lui all’abbandono (comunicato, peraltro, telefonicamente), pur non essendo delle più dignitose, essa va ridotta alle sue reali dimensioni che sono quelle di alcune parolacce e di un’insistenza telefonica durata una sera o poco più. Tanto che l’interessata non vi ha dato particolare peso.

c. Sentito ancora il 22 novembre 2013, AP 1 ha dato atto che, quando la sua ex compagna pose fine alla loro relazione, lui la insultò e cercò di contattarla telefonicamente per uno o due giorni (MP AP 1 22.11.2013, AI 23, pag. 2).

a. Nell’interrogatorio del 22 novembre 2013, AP 1, nuovamente sollecitato dalla PP a spiegare i motivi dei litigi con la moglie, ha detto quanto segue:

“ capitava per tante cose .

La verbalizzante mi chiede di fare degli esempi e rispondo che adesso non so, lei beveva tanto, spendeva tutti i soldi al bar e poi obbligava me ad andare a chiedere soldi ai miei amici. Ho dovuto chiedere soldi a __________, __________, soldi che non ho ancora potuto restituire. (…) io appena arrivato dalla __________ avevo 500 euro e mia moglie li ha spesi tutti in prosecco, erano soldi che mi aveva dato mia mamma” (MP AP 1 22.11.2013, AI 23, pag. 3).

b. Queste dichiarazioni meritano alcune precisazioni.

Va, prima di tutto, detto che AP 1 non ha parlato spontaneamente del “penchant “ della moglie per l’alcool, ma lo ha fatto soltanto in risposta ad insistenti richieste della PP che gli chiedeva di spiegare concretamente i motivi dei litigi. In questo, si potrebbe vedere una certa delicatezza dell’imputato.

A maggior ragione se si pensa che, in seguito, lui ha rifiutato di rispondere alla PP che lo sollecitava nuovamente sullo stesso argomento, spiegando di non volerlo fare per non parlar male della moglie:

“ la verbalizzante mi chiede cosa intendo dire con “era abituata a vivere in maniera diversa dalla mia” e rispondo che non voglio rispondere perché significherebbe parlare male di mia moglie, dico semplicemente che c’era disordine in casa” (MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 6)

“ lei è andata al __________ non per la pizza ma perché voleva continuare a bere. Ma non voglio parlare di lei per non dire le cose brutte di lei” (MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 14).

A questo va aggiunto che, sull’inclinazione a bere della moglie, AP 1 non ha mentito.

Ne sono conferma le deposizioni di YY_1 (che ha detto di “averla vista spesso alticcia”) e del fratello di lui (“le piaceva bere”).

Si ricorda, peraltro, che le dichiarazioni di YY_1 comprovano anche la veridicità delle dichiarazioni di AP 1 (rese nel verbale del 23 dicembre 2013) secondo cui, anche la sera del __________, la moglie aveva bevuto. La teste ha, infatti, detto di avere visto ACPR_1, quella sera, “un po’ bevuta”.

Quanto alla questione dei prestiti, le parole di AP 1 sono confermate da __________ che, sentito il 27 novembre 2013, ha confermato di avere prestato fr. 500.- a AP 1 e che quei soldi non gli erano ancora stati restituiti (PS Maric 27.11.2013, pag. 4).

c. Il 22 novembre 2013 - per dimostrare come, contrariamente alle dichiarazioni di lui, l’imputato fosse particolarmente geloso, non si fidasse di ACPR_1 e fosse facilmente irritabile - la PP ha contestato a AP 1 tutta una serie di messaggi che lui e l’ACPR_1 si sono scambiati in chat prima del matrimonio.

La Corte, rilevato come essi registrino banali e spesso sciocche discussioni per questioni risibili seguite, in genere, da scambi di tenerezze in una dinamica comune fra partner più o meno innamorati, ha ritenuto di potersi esimere dall’esaminarli a fondo.

Anche perché la Corte non vede come l’eventuale accertamento di un AP 1 geloso possa essere di decisivo supporto alla tesi accusatoria.

Questo ritenuto che - visto che è accertato che AP 1 non ha mai chiuso in casa la moglie, non le ha mai davvero impedito di uscire e non le ha mai impedito di lavorare in un esercizio pubblico - quand’anche ci fosse stata, la gelosia di AP 1 non potrebbe essere qualificata di particolarmente pesante o preoccupante.

d. Relativamente alle botte e alle coazioni, in quel verbale, AP 1 ha continuato a negare:

“ ribadisco che io non l’ho mai picchiata, il sesso non consenziente sono cose ridicole. Dico che abbiamo litigato, ci sono stati degli spintoni. Quando io ho picchiato lei, l’ultimo giorno, anche lei ha picchiato me (…) nel senso che mi picchiava sul braccio, mi dava degli spintoni. Due che litigano non stanno fermi” (MP AP 1 22.11.2013, AI 23, pag. 10 e 13).

a. Sentita dalla PP il 25 novembre 2013 a confronto con AP 1, la signora ZZ_1 ha ribadito che l’uomo non le è piaciuto già quando lo ha visto in foto (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 4) e ha spiegato che, visto che l’uomo era straniero e non aveva il permesso di soggiorno, aveva messo in guardia l’amica (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 4).

Ha, pure, ribadito che la sua dipendente le aveva, ad un certo punto, confidato che il marito la picchiava (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 7-8) e che lo aveva fatto attorno al 26 ottobre 2013:

“ guardando i miei sms posso situare questo evento il 26.10.2013 dove lei mi diceva che non sarebbe venuta perché stava male (…) Mi ricordo che il venerdì sera antecedente lei era stata male (…) Una volta ripreso il lavoro, lei stava ancora male, mi aveva detto di essere stata picchiata perché incinta e lui non voleva questo bambino. Io gli avevo anche chiesto espressamente se fosse sicura che (n.d.r.: lui) sapesse che era incinta, e lei mi disse “sì mi picchia perché non vuole questo bambino, vuole che io abortisca”. (…) ACPR_1 era stata poi due giorni a casa, mi aveva scritto alla sera dicendomi che l’aveva picchiata ma che non poteva andare in Polizia perché lui aveva preso la macchina. Mi ha scritto il messaggio che leggo alla verbalizzante il 7.11.2013 alle ore 10:00 del mattino: “mi ha picchiata ancora ieri sera ma non posso andare in polizia” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 8).

b. Come visto sopra (consid. 12.n), nonostante dal verbale risulti che la signora ha dato lettura del sms al verbalizzante che lo ha registrato letteralmente, il messaggio realmente inviato da ACPR_1 all’amica è diverso.

Come visto, la donna avrebbe avuto la possibilità di andare in polizia. Se non lo ha fatto, questo deriva da una sua libera scelta e non da una pretesa impossibilità, come la lettura di questo stralcio di verbale lascia intendere.

c. La signora ZZ_1, rispondendo alla patrocinatrice della signora ACPR_1, ha aggiunto di avere visto spesso dei segni sul viso della dipendente:

“ ho anche visto che era rossa in viso ed era stravolta e che aveva un segno alla bocca e le faceva male alla testa. Era quel giorno in cui mi aveva detto che continuava a picchiarla.

ADR che più volte ho visto ZZ_1 nelle ultime due settimane, prima dell’arresto del marito, con il viso arrossato ma io non le dicevo più niente perché lei mi aveva detto che lo amava anche se non capivo il suo atteggiamento” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 9).

d. Queste dichiarazioni non sono congruenti con quelle di ACPR_1 che ha detto che nessuno si rendeva conto della sua situazione di donna picchiata perché lei non aveva segni visibili: da un lato, perché il marito stava attento a non lasciargliene di troppo evidenti, d’altro lato, perché lei, quando usciva di casa per recarsi al lavoro, li nascondeva con il trucco (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2).

Evidentemente, ZZ_1 - le cui dichiarazioni si sono già rivelate, su più punti, non corrispondenti alla realtà - ha voluto dare un po’ di colore alle dichiarazioni dell’amica.

e. La signora ZZ_1 ha, infine, detto che la dipendente non le aveva mai parlato, se non dopo l’interrogatorio in polizia, di violenze di natura sessuale:

“ la verbalizzante mi chiede se io sapevo di violenze sessuali e rispondo che non mi ha mai detto ACPR_1 di avere subito dei rapporti non consenzienti, me lo ha detto solo dopo il verbale di polizia” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 8).

f. Anche a confronto con la ZZ_1, AP 1 ha continuato a negare di avere picchiato e violentato la moglie (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 8), precisando, ancora una volta, di ritenere che la moglie sostenesse il contrario perché istigata in questo senso proprio dalla ZZ_1 e dall’amica __________:

“ Ribadisco che penso che la storia dello stupro sia nata parlando con ZZ_1 e __________. Io penso che sia l’istigazione di ZZ_1 che ACPR_1 mi vuole tenere lontano. Io ribadisco che non riesco a capire come faccia mia moglie a dire di essere [stata] stuprata tre volte e poi vada in polizia solo per due schiaffi motivo per cui ritengo che sia stata istigata da ZZ_1 e __________ a dire queste cose. (…) gli è stato suggerito da loro” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 8-9).

a. Risentita il 25 novembre 2013, ACPR_1 ha riconfermato che, dopo il matrimonio, il marito ha cominciato a picchiarla per ogni nonnulla, sostanzialmente a causa della sua gelosia, peggiorata dopo che lei iniziò a lavorare:

“ la gelosia c’è sempre stata, i veri problemi in maniera più marcata si sono evidenziati proprio quando ho iniziato a lavorare (…). Come già detto iniziava ad arrabbiarsi per le piccole cose” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 4);

b. Qui la donna ribadisce il cambiamento di versione registrato nel verbale di confronto del 9 novembre 2013. Se all’inizio, aveva messo in relazione il peggioramento del comportamento del marito con l’annuncio della gravidanza (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 3 e 5; 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2, 3 e 4), da quel verbale in poi lo ha associato alla sua attività professionale.

c. Sul perché e sul come venisse picchiata, in quest’occasione la donna ha dichiarato quanto segue:

“ Quando lui si arrabbiava, come già spiegato, mi picchiava e poi lui andava via di casa con la mia macchina e mi diceva di rimanere in casa. Io in quei momenti non facevo niente, non lo cercavo neanche perché sapevo che si sarebbe arrabbiato di più e quindi rimanevo in stanza. Solitamente mi chiamava lui rimproverandomi per quello che era successo e mi diceva “vedi cosa succede”. Quando rientrava, a dipendenza o mi chiedeva scusa e magari per un'altra cosa si arrabbiava e mi tirava un'altra sberla come ho già detto sul viso e sulla nuca. Mi diceva anche di lasciar giù le mani intendendo di non proteggermi altrimenti mi avrebbe picchiata con i pugni (…) i litigi (…) erano per ogni piccola cosa ma di fondo lui era geloso se io salutavo le persone, non capiva che io avevo lavorato per tanto tempo in un ristorante e quindi conoscevo tanta gente e non che se salutavo qualcuno era perché ci ero andata a letto insieme. (…) lui voleva che cambiassi questo lavoro. (…) Per me è difficile distinguere i vari episodi perché picchiava sulla testa, mi insultava, mi dava della puttana, mi lasciava in camera e mi diceva “guai se esci”. (…)

ADR che da quando avevo iniziato a lavorare non c’è stata una settimana in cui lui non mi abbia toccato, le modalità erano sempre viso, nuca e sulle braccia mi dava dei pugni. A volte quando eravamo in macchina mi dava dei pugni sulle gambe perché si arrabbiava” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 4 e 8);

Ancora una volta, anche in questo verbale, la donna ha spiegato che il marito non le lasciava segni visibili:

“ ADR che sul viso non mi lasciava praticamente segni, avevo dei segni sulle braccia e sulle gambe. Una volta sulla schiena” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 7).

d. Non si può non rilevare come il fatto che lui non le lasciasse segni contrasta con la violenza che la donna descrive parlando di schiaffi forti al punto da farla cadere - una volta per terra nel posteggio, un’altra sul letto, un’altra vicino al lavandino e, poi, un’altra ancora sul divano - e dicendo che il marito le si scagliava addosso come una furia e che la sua vita era diventata un incubo (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 2 e 3; AI 32, pag. 12; MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 4 e 6).

Altrettanto da rilevare è il fatto che, in quest’occasione, la donna dice per la prima volta che il marito la picchiava anche sulla schiena.

La donna cambia versione anche sull’intensità delle botte.

Qui sostiene che, dopo il peggioramento, lui la picchiava con ritmo settimanale:

“ non c’è stata una settimana in cui lui non mi abbia toccato”.

In precedenza aveva, invece, detto che la frequenza delle botte era giornaliera e, anche, più volte al giorno.

Da rilevare, ancora, che qui la donna sostiene che, quando il marito la lasciava a casa dopo averla picchiata, lei non usciva e non lo chiamava mai per paura che si arrabbiasse di più. Forza è constatare che non è così che ha agito il 7 novembre 2013. E questo, nonostante abbia sostenuto che la sera prima lui l’aveva picchiata pesantemente.

Infine, si annota che, qui e per l’unica volta, ACPR_1 sostiene che il marito le impediva di proteggersi il volto con le mani minacciandola che, se l’avesse fatto, l’avrebbe colpita, non più soltanto con le sberle, ma con i pugni:

“ si arrabbiava e mi tirava un'altra sberla come ho già detto sul viso e sulla nuca. Mi diceva anche di lasciar giù le mani intendendo di non proteggermi altrimenti mi avrebbe picchiata con i pugni.

Tuttavia, in un verbale precedente, lei aveva sostenuto che:

“ l’unica cosa che facevo era quella di ripararmi il viso con le mani” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2).

Unendo queste due dichiarazioni, dovremmo concludere che il marito la picchiava con i pugni anche sul viso.

Del resto, è quanto sembra che lei abbia affermato anche in aula:

“ Mi picchiava sulla gamba, sulla testa, sul viso, in faccia, sullo stomaco. Non mi picchiava in altre parti del corpo. Mi picchiava con la mano. Mi dava dei pugni e, ogni tanto, con la mano (sott. del red.)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Ma ciò, non soltanto è in contrasto con le altre dichiarazioni della donna (per esempio, PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2), ma è anche smentito dall’assenza di segni di cui già s’è detto.

Forza è, dunque, concludere che, nemmeno su questo punto, le dichiarazioni dell’ACPR_1 sono credibili.

e. Rispondendo alle domande dell’interrogante, l’ACPR_1 ha ribadito di avere avuto con il marito, oltre ai tre episodi denunciati come coattivi, altri rapporti anali che, tuttavia, lei non apprezzava:

“ io non ho mai avuto piacere ad avere dei rapporti anali con mio marito, gli dicevo che mi faceva male ma lui mi rispondeva che gli piaceva quando mi vedeva che avevo male” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 5).

Ha, poi, spiegato in che cosa questi atti che, pur senza piacere, lei accettava si differenziavano dai tre episodi segnalati come imposti:

“ in quelle occasioni non mi aveva picchiata in precedenza” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 5).

Ciò che, invece, era avvenuto, secondo le dichiarazioni della donna, in quei tre episodi.

f. Come si vede, l’ACPR_1 distingue i rapporti anali forzati da quelli, sempre anali, cui, invece, ha consentito, con il criterio delle botte: erano forzati, quelli preceduti dalle botte, erano consenzienti quelli in cui le botte non c’erano.

Ma questo crea un problema macroscopico, ritenuto come nel primo verbale lei abbia detto di essere stata picchiata solo nell’episodio di __________ (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 5) e come al dibattimento d’appello lei abbia, invece, detto di non ricordare se, in quell’occasione, il marito l’avesse picchiata:

“ Abbiamo ancora litigato. Non ricordo per cosa. C’era una materasso di gomma sul letto e lui mi ha preso da dietro. Non ricordo se mio marito mi ha picchiata in quest’occasione” (verb. dib. d’appello, pag. 11).

g. Con riferimento al primo episodio, in questo verbale ACPR_1 ha raccontato:

“ mi ricordo che un pomeriggio (quando avevo libero) io avevo preparato degli stuzzichini per il maneggio de __________ e lui si era arrabbiato perché avrei dovuto preparare il pranzo per lui e non gli stuzzichini per gli altri. Quando mi diceva queste cose noi eravamo nella nostra camera ed io gli stuzzichini gli avevo già portati fuori. Preciso che io li avevo preparati anche per lui e non solo per le persone che venivano alla __________. Prima avevamo mangiato tutti assieme, le persone presenti mi avevano fatto i complimenti e dopo pranzo AP 1 si era arrabbiato, mi chiedeva perché facessi da mangiare per gli altri e non solo per noi a pranzo. Mi rimproverava su cosa avrei fatto da mangiare, che nessuna donna si siede con altri uomini. Queste cose me le aveva dette dopo pranzo quando eravamo in stanza. Io avevo provato a chiedergli perché si arrabbiasse ma lui si arrabbiava ancora di più. Poi iniziava a picchiarmi come al solito sulla testa, sulla pancia e sulla faccia. Io in quel mentre sono caduta sul letto a pancia in giù. Mi diceva che ero una puttana, mi ha girata, mi ha aperto i pantaloni sul davanti e poi me li ha abbassati, non mi ricordo se me li ha abbassati con una o con due mani, so che lui mi tratteneva. Mi ha poi rigirata. Lui, subito dopo aver abbassato i miei, si è tolto i pantaloni e poi mi è entrato dietro. Le sue braccia trattenevano le mie mani contro la mia pancia e mi alzava il bacino per riuscire ad entrare. Io in quel momento piangevo e lui mi diceva “sei una puttana, sei una merda”.

ADR che non potevo dire niente, piangevo e basta.

ADR che non mi ricordo se sia venuto dentro o meno.

ADR che quando ha finito mi ricordo che mi ha di nuovo spinta sul letto quando io volevo andare in bagno a lavarmi la faccia. Avrei dovuto uscire fuori sul corridoio e lui mi ha detto che non potevo uscire e mi aveva spinto sul letto, mi disse di non dire niente a nessuno e di non uscire dalla camera. Dopodiché lui è andato via, sarà tornato forse dopo 4 o 5 ore, non mi ricordo se era già sera. Quel giorno io non sono uscita, sono andata solo in bagno.

ADR che non ho chiamato nessuno.

Quando era fuori AP 1 mi ha chiamata 4/5 volte, io ho risposto perché se non lo avessi fatto, si sarebbe arrabbiato ancora di più. Ancora quando mi chiamava, era arrabbiato, mi dava la colpa di quello che era accaduto, perché non avevo fatto quello che voleva lui e così almeno imparavo. Mi diceva che dovevo imparare e che lui era più forte di me. Non mi ha subito chiesto scusa, lo ha chiesto il giorno dopo. Mi aveva detto che gli dispiaceva. Io sbagliando ho pensato che lui potesse cambiare, io credo alle persone e ho creduto che lui non lo avrebbe più fatto, cosa che lui mi diceva” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 5-6).

h. Confrontando queste con le sue precedenti dichiarazioni, si ha che:

  • per la prima volta, la donna dice che l’uomo, oltre che darle della puttana, le aveva detto che era “una merda”;

  • vi è una modifica del momento in cui viene situata questa coazione: in precedenza, la donna sembrava situarla di notte (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5), al suo rientro dal lavoro (AI 32, pag. 11), mentre qui l’episodio è chiaramente situato nel pomeriggio;

  • vi è una modifica delle dichiarazioni relative all’eiaculazione: all’inizio, la donna aveva detto che il rapporto era “durato poco tempo” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 5), poi ha detto che, nonostante il dolore che le procurava e i suoi pianti, “lui non smetteva fino a che non eiaculava” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4), ciò che sembra aver confermato anche in seguito dicendo che, nonostante i suoi pianti, il marito “non si è fermato” (AI 32, pag. 24), qui afferma invece di non ricordare se il marito “sia venuto dentro o meno”;

  • vi è un’ulteriore modifica: in precedenza, la donna ha dichiarato che, durante le penetrazioni, lei diceva al marito “mi stai facendo tanto male” (AI 32, pag. 22), qui cambia versione affermando che “non potevo dire niente, piangevo e basta”.

Confrontandole, invece, con quelle rese al dibattimento, la situazione non migliora.

Vi è un macroscopico cambiamento di versione relativo all’atto:

“ in nessuna delle tre occasioni, mio marito non ha mai eiaculato. E’ stato sempre poco. Voglio dire con questo che lui è stato dentro di me per poco tempo” (verb. dib. d’appello, pag. 10).

Il cambiamento è, su questo punto centrale, macroscopico poiché la donna ha iniziato con un “rapporto doloroso anche se durato poco”, per poi passare a un rapporto che “faceva molto male, il dolore era forte ma lui non smetteva fino a che non eiaculava”, per poi affermare che “E niente l’ha messo dentro con forza, io piangevo e non… non si è fermato”, quindi dire di non ricordare se lui eiaculava dentro o fuori e, infine, concludere con un “mio marito non ha mai eiaculato”.

Al dibattimento d’appello, la PP ha avvertito l’importanza di questo cambiamento e ha cercato di porvi rimedio sostenendo, in replica, che esso era forse da addebitare al fatto che l’ACPR_1 non conosce il significato del termine eiaculazione.

Non è così.

Non solo perché in tedesco (Ejakulation) il termine eiaculazione è praticamente uguale al termine in italiano.

Ma anche perché l’ACPR_1 conosce l’italiano in modo più che sufficiente per esprimere correttamente il suo pensiero (ciò che ha dimostrato al dibattimento d’appello). Del resto, durante l’inchiesta non è mai stata sentita con l’ausilio di un interprete.

Detto dei cambiamenti di versione su questo tema, va detto anche che l’ultima versione della donna - cioè, quella che vede il marito mettere il pene dentro di lei “per poco tempo” e toglierlo praticamente subito (“è uscito subito”, verb. dib. d’appello, pag. 11) senza mai eiaculare - contrasta in modo irrimediabile con il racconto secondo cui AP 1 imponeva alla donna degli atti sessuali quale concretizzazione della sua superiorità di maschio (“così impari”, “sono più forte di te”,…).

In più, al dibattimento d’appello, la descrizione di quel che è accaduto dopo gli atti sessuali imposti cambia sensibilmente:

“ Dopo lui è andato via. Non so dove. Io sono rimasta in camera a piangere. Sono rimasta in camera fino al ritorno del mio ex marito. Non ricordo che ora fosse. Non sono uscita perché lui mi ha detto di non uscire. Non mi ha chiusa a chiave in camera. Quando lui è rientrato, mi ha detto soltanto “così impari, sono più forte di te”” (verb. dib. d’appello, pag. 10).

Come si vede, qui, durante la sua assenza, il marito l’aveva chiamata più volte per darle la colpa di quanto accaduto e per marcare la sua autorità.

Al dibattimento d’appello, invece, non ci sono più telefonate ed è solo al suo rientro che il marito le dice “così impari, sono più forte di te”.

i. Poi, dopo aver spiegato che questo primo episodio era avvenuto quando già lavorava ad __________, ACPR_1 ha raccontato il secondo episodio in cui - sempre secondo le sue dichiarazioni - il marito l’aveva costretta a subire una penetrazione anale:

“ il secondo episodio è successo non tanto tempo dopo, era comunque prima del trasloco per __________ che è avvenuto circa nei primi di ottobre. Non so dire perché quella volta abbiamo litigato. Io mi ricordo che volevo andare in bagno, lui mi ha seguita e in bagno mi ha picchiata sulla testa ed io sono caduta vicino al lavandino. Io poi sono scappata, andando verso la stanza e lui poi mi ha raggiunta. Aveva preso un coltello nella sala dove si cucina, mi ha raggiunta in stanza, io in quel momento mi trovavo sul letto, e mi ha detto che mi avrebbe ammazzata con il coltello. Si è avvicinato, me lo ha messo vicino alla pancia e vicino al collo. Non ha fatto niente, mi ha solo minacciata, poi lo ha buttato a terra. Mi ha tolto il training, mi ha picchiata sulla testa e mi è entrato un poco di dietro, facendomi male. Io ero su un fianco e lui mi tratteneva le mani sul davanti. Anche in quell’occasione io piangevo, lui poi dopo se n’è andato via come la prima volta.

ADR che anche in questa occasione non ho detto niente, piangevo solamente” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6).

l. Confrontando queste con le altre dichiarazioni, si ha un nuovo importante cambiamento di versione. In precedenza, la donna aveva detto che, nei due episodi successivi, le cose si erano svolte “esattamente come la prima volta” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 5). Quindi, stando a quello che aveva raccontato l’8 novembre 2013 (ore 14:05, pag. 3 e 4), tutte e tre le volte, il marito la penetrava sino ad eiaculazione. Qui, invece, dice che, nel secondo episodio, il marito si è limitato ad “entrare un poco di dietro”.

Inoltre, l’apparizione del coltello in questo secondo episodio costituisce un’ulteriore contraddizione rispetto alle versioni precedenti in cui, invece, aveva detto che, in tutte e tre le occasioni, le cose si erano svolte nello stesso modo.

Rispetto a questa dichiarazione, si registra, qui, un’ennesima modifica: qui, la seconda coazione avviene mentre lei era coricata su un fianco mentre negli altri episodi la donna si racconta come sdraiata bocconi.

Si registra, poi, un altro importante cambiamento di versione. Nel verbale dell’8 novembre 2013 (ore 14:05, pag. 3) aveva detto:

“ non ricordo se mi minacciava in questi frangenti”.

Qui sostiene espressamente il contrario parlando del coltello.

Sulla questione del coltello occorre, ancora, sottolineare che l’ACPR_1, in un altro verbale, ne aveva parlato come di un solo episodio ma senza riferirlo alle coazioni sessuali (PS ACPR_1 8.11.2014, ore 14:05, pag. 3).

Ma, soprattutto, occorre dire che, in aula, raccontando di questo secondo episodio, l’ACPR_1 ha del tutto dimenticato il coltello. Soltanto dopo che la PP cercò di farle ricordare la cosa, ACPR_1 si sovvenne faticosamente di un coltello ma non riuscì a collegarlo all’episodio:

“ Alla PP che mi chiede se ricordo che lui mi aveva mostrato qualcosa o se era successo qualcosa in bagno, rispondo che una volta mi ha mostrato un coltello. Non mi ricordo però quando” (verb. dib. d’appello, pag. 11).

La cosa è particolarmente significativa ritenuto come, se davvero ci fosse stato, l’utilizzo del coltello sarebbe stato il dettaglio più pregnante che sarebbe rimasto impresso e avrebbe, con chiarezza, distinto quell’episodio dagli altri.

La non credibilità delle dichiarazioni di ACPR_1 è, ormai, a questo punto, irrimediabile.

m. Quindi, l’ACPR_1 ha raccontato del terzo episodio:

“ il terzo episodio era quando eravamo a __________, da poco tempo. Era il periodo in cui lui pitturava la casa. Non so il motivo per cui avevamo litigato perché litigavamo spesso per ogni cosa. Io stavo riordinando la casa, era verso l’orario di pranzo. (…) Quel giorno abbiamo quindi litigato, mi ha picchiata, mi ha spinta contro il letto. Preciso che non avevamo ancora il materasso ma un materasso ad aria che era molto alto che avevamo messo sopra il letto che era stato comprato. Quando mi ha spinta, mi sono ritrovata con il tronco sul materasso e le gambe verticali. Preciso che il materasso mi arrivava all’altezza della vita. Lui mi ha tolto i pantaloni da dietro e da dietro mi ha premuto contro questo materasso e poi mi ha penetrata. Lui mi si è messo dietro contro, non riuscivo a muovermi e poi mi ha penetrata da dietro, per poco, mi ha fatto male.

ADR che anche questa volta piangevo.

ADR che in quell’occasione lui non è andato via, è rimasto in casa e mentre io ancora piangevo sul letto lui si è messo sul divano a guardare la televisione” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6).

n. Confrontando questa con le precedenti dichiarazioni, si notano altre contraddizioni o cambiamenti di versione:

nel primo verbale ha detto di essere rimasta, sempre, dopo le tre coazioni, “sveglia per tutta la notte” (PS ACPR_1 8.11.2013, ora 00.40, pag. 5). Qui, smentisce tale dichiarazione situando la terza coazione “verso l’orario di pranzo”;

inizialmente, ha detto che, dopo le forzate penetrazioni anali, il marito “si metteva a dormire” (PS ACPR_1 8.11.2013, ora 00:40, pag. 5). Qui cambia versione affermando che, dopo la terza coazione, il marito “si è messo sul divano a guardare la televisione”;

conferma la modifica di versione già evidenziata sopra, affermando che il marito, pur facendole male, l’ha penetrata “per poco” e non più sino ad eiaculazione.

o. ACPR_1 ha spiegato che questa è stata l’ultima violenza sessuale subita:

“ questa è l’ultima volta che mi ha fatto una violenza sessuale, ha però continuato a picchiarmi come descritto” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6).

p. Sempre in questo verbale, ACPR_1 ha, poi, raccontato di una volta in cui il marito si era arrabbiato perché lei non gli aveva preparato un kebab come da lui richiesto ed aveva rotto un bicchiere, mettendole il coccio di vetro vicino al collo:

“ Lui si è arrabbiato perché non avevo preparato un Kebab e lui voleva mangiarlo da qualche giorno (...) lui spesso rompeva le cose, anche i regali che mi erano stati fatti, bicchieri o altro. Quel giorno gli avevo detto di non rompere un bicchiere che mi piaceva particolarmente. Quello per il latte macchiato l’ha rotto e ha preso un coccio di bicchiere e me lo ha messo vicino al collo dicendomi “cosa tuo marito non può bere e deve comprarsi un bicchiere”. Poi aveva rotto anche il piatto ma prima aveva gettato il cibo che c’era dentro per terra e anche nei miei capelli.

ADR che non si tratta dell’episodio raccontato a confronto dove mi aveva messo la pizza nei capelli” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 7).

q. Da segnalare una strana coincidenza: come già nel racconto della pizza (vedi sopra consid. 14.r), anche qui il cibo che il marito butta per terra va, in parte, a finire nei capelli della moglie.

La cosa - di per sé difficile perché presuppone che la moglie sia seduta o accovacciata in una posizione più bassa rispetto al tavolo o, comunque, al braccio del marito - diventa inverosimile se riferita a due episodi.

Da riferire qui che, in aula, l’ACPR_1 non ha più messo in relazione il kebab all’episodio del bicchiere rotto - che è stato legato, invece, ad un cibo (verdura e carne) non gradito dal marito - ma ne ha parlato nei seguenti termini:

“ Mi ricordo che una volta siamo andati a prendere un kebab. Lì lui si è arrabbiato, non so per cosa, e se ne è andato via con la macchina. Io l’ho chiamato per dirgli che ero lì e che lo aspettavo. Lui è tornato e, in macchina, mi ha picchiato sulla gamba con la mano. Mi ha dato dei pugni molto forti. Mi diceva che io non dovevo fare di testa mia ma solo quello che voleva lui. Quel giorno mi ha picchiata perché io ero scesa dalla macchina ed ero scesa perché avevo paura di lui. Avevo paura che, se rientravo in macchina, mi picchiava di nuovo.

Non riesco a situare nel tempo questo episodio. Ricordo che eravamo a __________, vicino alla stazione.

A domanda della presidente rispondo che, nel viaggio verso il rivenditore di kebab, AP 1 non mi ha picchiato.

Ricordo che, quando l’ho chiamato al telefono, gli ho detto che (recte: chiesto se) voleva che io tornassi a piedi o se invece tornava a prendermi. Lui mi ha detto che sarebbe tornato a prendermi.

In macchina mio marito si è fatto consegnare il kebab che avevo comprato e l’ha buttato nei campi. Quando siamo arrivati a casa lui mi ha chiesto dove fosse il kebab e poi ha preteso di ritornare nei campi a cercarlo. Siamo usciti di nuovo. Lui ha visto il kebab ed io ho dovuto andare a prenderlo.

Rientrati a casa, alla __________, mi ha costretto a mangiare tutti e due i kebab. Mi ha costrette con le botte” (verb. dib. d’appello, pag. 5 e 6).

Come si vede, si tratta di un tutt’altro film.

A questo racconto la Corte non ha creduto. Già solo per il fatto che, se davvero fosse successo, vista la sua natura particolarmente umiliante e pesante (la donna è stata costretta a mangiare ben due porzioni di kebab precedentemente buttate in un campo), di esso la donna avrebbe certamente parlato agli inquirenti. A maggior ragione, vista la loro insistenza nel chiederle di fare esempi concreti delle liti con il marito.

r. Sempre nel verbale del 25 novembre 2013, l’ACPR_1 ha, inoltre, riferito che il marito l’ha più volte minacciata col coltello:

“ è capitato più di una volta che lui mi ha mostrato il coltello minacciandomi” (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 7).

s. Anche in questo breve stralcio di verbale si segnala un cambiamento di versione.

In precedenza, la donna ha parlato del coltello mettendolo in relazione ad un solo episodio:

“ un’altra volta mi è venuto incontro con un coltello” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2, 3 e 4).

Qui descrive minacce ripetute con il coltello.

a. Il ginecologo dell’ACPR_1, dott. __________, interrogato il 25 novembre 2013, ha, in sostanza, detto che, nel corso della prima visita legata al suo stato interessante (avvenuta il 30 ottobre 2013), ACPR_1 non gli disse nulla che potesse metterlo in allarme:

“ ricordo però che lei mi spiegò che vi erano delle difficoltà d’accettazione della gravidanza da parte del di lei marito. Mi ricordo pure di avere discusso con lei delle possibili difficoltà che un uomo incontra quando gli viene annunciato, per la prima volta, che la moglie è incinta. Le avevo quindi consigliato di dargli del tempo per abituarsi (…)

ho indicato una annotazione in relazione a quanto sopra, fra le mie note personali. Sulle stesse ho scritto: “marito : difficile ++”.

ADR che c’erano delle difficoltà di relazione marito - moglie. Il “++” l’ho marcato perché avevo percepito una difficoltà di coppia non banale, non il semplice litigio. Altrimenti non avrei fatto un’annotazione del genere. (…) Non credo mi disse nulla di rilevante per l’evoluzione della gravidanza, altrimenti avrei fatto altre domande. (…) ACPR_1 non pianse (…) non avevo alcun elemento per temere della salute della paziente e del feto” (MP __________ 25.11.2013, AI 26, pag. 3, 4 e 5).

b. Il fatto che, al suo ginecologo, nel segreto della consultazione (cui il marito non partecipò), l’ACPR_1 nulla disse delle pesanti e quotidiane percosse poi denunciate è un ulteriore indizio della non credibilità della donna.

Non ha, infatti, da essere ulteriormente spiegato che la donna incinta che teme per la vita del bimbo che porta in grembo non avrebbe esitato a confidarsi con il suo medico.

a. Il 27 novembre 2013, gli inquirenti hanno sentito __________ (detto __________) __________, l’amico che AP 1 ha aiutato, il 7 novembre 2013, per il trasloco:

“ io conosco XY (…) e mi succede di frequentare il suo bar, il bar __________ di Contone. (…) In quel luogo ho conosciuto ACPR_1 (…) da lei ho saputo che aveva avuto delle attività che erano andate male. Poi a maggio o giugno 2013 ho conosciuto AP 1 che era giunto a trovare il fratello XY in corrispondenza con la nascita di un suo figlio. (…) Quando AP 1 mi ha detto che si voleva sposare, gli ho detto di pensarci bene, era troppo presto. Si parlava tra amici, anche il fratello glielo diceva. Tutti gli dicevano di non correre. (…) lui rispondeva dicendo che con ACPR_1 stava bene, era contentissimo e voleva sposarsi” (PS __________ 27.11.2013, pag. 2 e 3).

Il signor __________ ha poi raccontato che, per quanto lui sapeva, il matrimonio fra i due andava bene:

“ mai ho sentito una lamentela o che le cose tra AP 1 e ACPR_1 non andassero bene. AP 1 si lamentava del fatto che non aveva il permesso perché questo gli impediva di lavorare e quindi non aveva una stabilità. Lui aveva progetti, voleva lavorare. (…) posso dire di non aver mai visto loro due avere dei problemi. Li vedevo entrambi al __________ di __________ dove facevano colazione. (…) Non ho mai visto problemi” (PS __________ 27.11.2013, pag. 2 e 4).

b. Le dichiarazioni di __________ sconfessano - insieme a quelle, che vedremo, di altri - il racconto dell’ACPR_1 secondo cui il suo matrimonio era “un incubo” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 3).

a. Sempre il 27 novembre 2013 gli inquirenti hanno sentito __________, che divideva con i coniugi AP 1 l’appartamento alla __________. Il teste ha raccontato di avere, sì, sentito i due coniugi qualche volta alzare la voce, ma di non avere mai avuto l’impressione che si trattasse di liti violente. Al contrario, egli ha raccontato di avere visto più volte i due in atteggiamenti affettuosi e intimi:

“ lavoro alla scuderia __________ da circa 10 anni. (…) ho una camera a me assegnata. (…) stimo di dormire in questo luogo circa due volte alla settimana. (…) ho conosciuto entrambi (n.d.r.: i coniugi AP 1) (…) loro abitavano assieme. (…) avevano la loro camera ma il bagno, la doccia come pure l’angolo cottura erano in comune. (…) mi è successo di sentirli parlare forte, discutere in modo animato ma non ho compreso le parole. Non so dire che cosa si dicessero. A precisa domanda rispondo che non ho mai sentito dei colpi che mi lasciassero credere stessero litigando, come pure non li ho mai visti mettersi le mani addosso. (…) li vedevo spesso abbracciati, in intimità” (PS __________ 27.11.2013, pag. 2, 3 e 4).

b. Anche __________, proprietario del bar __________ di __________ che è stato sentito dagli inquirenti il 27 novembre 2013, ha precisato di non avere mai visto i due coniugi litigare:

“ erano come una normale coppia, per intenderci non li ho sentiti o visti litigare” (PS Vita 27.11.2013, pag. 6).

c. Pure __________ - proprietario della Scuderia __________ a __________ - ha dichiarato, non soltanto di avere avuto la percezione che i due fossero davvero innamorati, ma anche che i due dicevano esplicitamente di esserlo:

“ loro dicevano di essere innamorati. Io ho avuto anche la percezione che potessero esserlo” (MP __________ 28.11.2014, AI 30, pag. 3).


ha, poi, precisato di averli sentiti litigare, ma normalmente e che, per quanto gli fosse possibile dirlo visto che non era sempre presente, i litigi non erano particolarmente frequenti:

“ mi capitava di sentirli litigare, ma erano discussioni “normali” (…) si trattava di battibecchi che succedono fra le coppie, cose del tipo “mi porti tu la spesa” o simili. Non potrei nemmeno dire che fossero dei veri e propri litigi. Non li sentivo litigare spesso (…) ADR che non li ho mai sentiti litigare in maniera “forte” e/o violenta. ADR che io rammenti non ho nemmeno mai visto uno dei due piangere per un litigio o simili” (MP __________ 28.11.2014, AI 30, pag. 3 e 4).

d. Ancora una volta, va sottolineato che le persone che hanno potuto constatare de visu quali fossero i rapporti fra i due coniugi, danno di essi una descrizione in aperto contrasto con quella data dall’ACPR_1.

a. Nel suo interrogatorio, il proprietario del bar Ideal ha anche raccontato agli inquirenti che una sera - si trattava, secondo le dichiarazioni dell’imputato, della sera del 7 novembre 2013 -AP 1 arrivò nel suo locale scuro in volto e, alle sue domande, rispose di avere litigato con la moglie:

“ Io ero dietro al bancone e lui si è confidato con me dicendomi che aveva avuto un litigio con la moglie (…) AP 1 si è seduto al bancone, ha preso una birra. (…) l’ho visto per i cavoli suoi e scuro in volto tanto che poi gli ho chiesto che cosa avesse e lui mi ha risposto che aveva avuto dei problemi con la moglie. (…) quella sera è stato per tanto tempo al bar (…) ha bevuto della birra (…) Certamente più di quattro o cinque. (…) A precisa domanda rispondo che è stata la prima volta che si è confidato con me, prima non abbiamo mai fatto grandi chiacchiere. Non è un tipo che parla tanto. (…) mi ha detto che lei era incinta e che lui non voleva il bambino. Poi ha detto altre cose che non so ora precisare perché è passato del tempo e perché non ho dato particolarmente peso a quanto raccontava” (PS __________ 27.11.2013, pag. 2, 3, 4 e 5).

b. Al dibattimento d’appello, la PP ha contestato a AP 1 le dichiarazioni appena citate di __________ sostenendo, in sostanza, che esse contraddicessero le sue in relazione all’accettazione della gravidanza:

“ La PP mi contesta il verbale di __________ 27.11.2013, pag. 5, riga 26.

La sera del 7.11.2013, dopo che mia moglie se n’era andata, sono andato al bar che è vicino a casa nostra. Sono rimasto fin dopo l’ora di chiusura. Io e il proprietario del bar abbiamo bevuto parecchio. Eravamo tutti e due ubriachi. Abbiamo parlato in generale dei nostri problemi. Io gli ho certamente detto che non avevo lavoro e che mia moglie era incinta. Ma certamente non gli ho detto che il mio problema era la gravidanza. Il discorso era “siamo senza soldi, senza lavoro e adesso arriva il bambino…” (verb. dib. d’appello, pag. 14).

c. La spiegazione di AP 1 è parsa, alla Corte, molto coerente con le sue precedenti dichiarazioni e con le risultanze oggettive dell’incarto.

  1. Il 28 novembre 2013 gli inquirenti hanno sentito __________, il cameriere che lavorava con l’ACPR_1. Delle sue dichiarazioni, l’unica rilevante è la seguente:

“ posso dire che ZZ_1 mi disse che ACPR_1 era stata picchiata dal compagno. (…) non vi erano ematomi visibili” (MP __________ 28.11.2013, AI 29, pag. 3).

a. Il 5 dicembre 2013 gli inquirenti hanno nuovamente sentito AP 1 che, ancora una volta sollecitato dalla PP sugli stessi argomenti (gelosia, vita sessuale, litigi e gravidanza), ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni.

Qui ci si limita a riprendere il seguente stralcio di verbale:

“ ADR che ero (n.d.r.: geloso) nei limiti normali. La gelosia d’altronde è indizio di quanto si tiene ad una persona.

Mi viene chiesto se allora è per questo motivo che io il 24.09.2013 scriva a mia moglie chiedendole se “ti scopi con Umberto” che altri non è che il proprietario de __________ (…).

R. non ricordo questo messaggio e quindi non posso rispondere nel merito. Però magari era uno scherzo nel senso perché __________ più volte mi diceva che se non l’avessi sposata io l’avrebbe sposata lui. Comunque quello che diceva __________ io non facevo molto caso perché lui è un ubriacone e io non avevo una grande opinione di quello che mi diceva (…) La verbalizzante mi dice che ho uno humour un po’ strano e mi ricorda che in quel periodo già picchiavo e rispondo che “certo la picchiavo perché pensavo che andasse a letto con __________”… questo lo dico con ironia.

La verbalizzante mi dice che mia moglie mi ha risposto rassicurandomi (…) “ti amo anche io sto facendo la lettera per la disoccupazione”.

R. Non è vero, la sua risposta dimostra come lei l’abbia interpretato come uno scherzo” (MP AP 1 5.12.2013, AI 40, pag. 2 e 3).

b. Questa Corte rileva la ragionevolezza dell’interpretazione data da AP 1 al suo sms che la PP ha interpretato come un indizio di particolare gelosia. Se davvero così fosse stato, cioè se l’sms fosse stato serio, la moglie non gli avrebbe certamente risposto nei termini che ha usato.

a. Sentita dalla PP il 7 dicembre 2013, __________, l’amica dell’ACPR_1 che vive in Germania, ha raccontato che, in un sms inviatole alle 15:43 del 7 novembre 2013, ACPR_1 le scrisse che si sarebbe separata dal marito:

“ hallo süsse wie gehts dir schon lange nichts mehr gehort bin schwanger werd mich aber von meinem mann trennen un casino meld dich mal wenn du magst heute habe ich frei bussi micki” (AI 42, pag. 5).

b. Questo sms conferma che non fu il colloquio telefonico con l’amica tedesca a dare all’ACPR_1 la forza di reagire al marito e dimostra - ancora una volta - che ACPR_1 era ben decisa, non solo ad andare in polizia, ma a rompere con AP 1 ancor prima dell’ultimo litigio.

Si conferma, dunque, anche la conclusione secondo cui, su questo punto, ACPR_1 ha, sin dall’inizio, mentito agli inquirenti.

Ancora una volta, sorprende il tono quasi spensierato (“hallo süsse wie gehts dir schon lange nichts mehr gehort (…) bussi”) del messaggio (che ricorda quello spedito quella mattina alla ZZ_1).

c. Poi, su quanto ACPR_1 le disse nella telefonata che lei le fece quella sera, __________ ha detto quanto segue:

“ dopo le 20:00 l’ho poi richiamata. (…) Io le chiesi per quale motivo voleva divorziare e lei mi disse che non ci stava più bene e che veniva picchiata regolarmente da suo marito. (…) io ci sono rimasta malissimo per quello che lei mi diceva. Io le risposi che doveva prendere chiavi e borsa e uscire subito di casa e di recarsi a fare denuncia nel primo posto di Polizia. Mi disse che suo marito non voleva il bambino e che se lei non avesse fatto un appuntamento per fare un aborto avrebbe ammazzato lei e il bambino. (…)

ADR che sono rimasta a lungo al telefono, fino a quando non ho sentito che lei era in auto. Sono rimasta al telefono con lei in quanto temevo che succedesse qualcosa a lei e che lui le impedisse di andarsene, che non potesse uscire fuori di casa.

ADR (…) Non mi disse che quella sera lei era stata picchiata (…)

ADR che ACPR_1 piangeva nel mentre eravamo al telefono. Lei era ansiosa e angosciata” (MP __________ 7.12.2013, AI 42, pag. 6 e 7).

d. Si rileva che, in quella telefonata, all’amica ACPR_1 non raccontò di essere stata picchiata quella sera. Ciò appare molto strano e incongruente con la versione dell’ACPR_1 secondo cui, poche ore prima, il marito l’aveva pesantemente aggredita verbalmente e picchiata.

e. La signora __________ ha, poi, spiegato che l’amica non le aveva detto nulla riguardo ad atti sessuali a lei imposti dal marito:

“ non mi ha mai detto di aver subito delle violenze di natura sessuale. (…) sono scioccata che sia successa anche la coazione sessuale. Sono scioccata che lei non me l’abbia detto. (…) io a questo punto non so cosa dire. Forse lei si è vergognata nel dirmelo o in realtà non è successo. Io credo che per lei sia già stato abbastanza difficile “abbassare la testa” nel riferire le lesioni subite e quindi la vergogna era troppa per riferirmi altro. (…)

ADR che nemmeno in passato abbiamo parlato di quanto sopra. Quello che si fa con il partner è personale. (…) Forse lei non mi ha detto nulla anche perché è molto religiosa” (MP __________ 7.12.2013, AI 42, pag. 7 e 8).

f. Significativo è il fatto che - nella lunga telefonata che ebbe con l’amica - l’ACPR_1 nulla le abbia detto delle, poi, pretese coazioni sessuali:

“ non mi ha mai detto di aver subito delle violenze di natura sessuale”.

Altrettanto significativo è che l’amica abbia - non appena venne informata ad opera della PP - subito ipotizzato come ragione del silenzio, in alternativa alla “vergogna”, l’inesistenza di tali violenze:

“ Forse lei si è vergognata nel dirmelo o in realtà non è successo”.

E’ vero che, poi, la donna ha cercato di dare più consistenza all’ipotesi del tacere per vergogna. Tuttavia, questa specie di virata è sembrata alla Corte un tentativo di riaggiustare la rotta per non danneggiare l’amica. Questo a maggior ragione se si considera che, appena saputo di essere stata tenuta all’oscuro di tali dettagli, la donna aveva reagito nel seguente modo:

“ sono scioccata che lei non me l’abbia detto. (…) io a questo punto non so cosa dire”.

g. Dell’amica, __________ ha descritto le seguenti caratteristiche:

“ se devo descriverne il carattere posso dire che lei è una persona alla quale si può dare fiducia, questo sia lavorativamente parlando che per le questioni personali. Inoltre trovo che sia una persona solare (…)

ADR che non ritengo che sia una persona “furba” nel senso di manipolatrice. (…)

ADR che è una persona un po’ ingenua, nel senso che lei crede normalmente a quello che le viene detto. Questo avviene normalmente dopo che c’è la conoscenza fra lei e il suo interlocutore. In questo senso posso dire che è troppo buona. Lei è “gutgläubig”. E’ una persona che pensa prima agli altri che a se stessa” (MP __________ 7.12.2013, AI 42, pag. 3).

La signora __________ ha, poi, aggiunto che ACPR_1 non è solita mentire:

“ a mio modo di vedere, ACPR_1 non mentirebbe. Nemmeno potrei immaginarmi per quale motivo dovrebbe farlo.

ADR che a me ACPR_1 non ha mai mentito” (MP __________ 7.12.2013, AI 42, pag. 8).

h. A quest’ultimo proposito, non si può non rilevare che il giudizio dell’amica lascia il tempo che trova. Non ha da essere spiegato, infatti, che è ben possibile che il destinatario di una menzogna non si accorga di essere stato ingannato.

i. Il 7 gennaio 2014 è stata sentita la madre di ACPR_1 che ha descritto la figlia come una persona di buon carattere, “docile”, “tranquilla” e “gioviale”, che non le ha mai causato problemi, fin troppo disponibile (“hilfsbereit”) verso gli altri e fin troppo fiduciosa nella bontà dell’animo umano (“gutgläubig”) (MP M. L. Letigeb 7.1.2014, AI 70, pag. 2).

La madre le ha negato doti di manipolatrice o di calcolatrice ed ha affermato che:

“ in nessun caso mia figlia potrebbe denunciare qualcuno al solo scopo di allontanare questa persona e tenere il bambino, anzi tutto è più difficile e questo ACPR_1 lo sa benissimo. Questo non è sicuramente il modo in cui avrebbe desiderato avere un figlio” (MP M. L. ACPR_1 7.1.2014, AI 70, pag. 4).

l. L’immagine di donna aperta, ingenua e incapace di mentire per secondi fini è stata sgretolata dall’accertamento secondo cui l’ACPR_1 ha nascosto il suo matrimonio a tutti nelle modalità di cui già s’è detto.

Anche il fatto che l’ACPR_1 abbia nascosto, non solo il matrimonio, ma anche l’esistenza del suo rapporto con AP 1 ai familiari (“ACPR_1 non mi ha raccontato pressoché nulla di AP 1, aveva accennato di aver conosciuto qualcuno solo alla sorella ma questo poco prima che succedessero i fatti”, MP ACPR_1 7.1.2014, AI 70, pag. 3) depone contro l’immagine di donna aperta e ingenua che si è voluto dare di lei.

Inoltre contribuisce a sgretolare tale immagine l’accertamento secondo cui la donna ha mentito sull’inizio della sua attività lavorativa presso il bar __________.

Sappiamo che l’ACPR_1 - prima dell’inizio del procedimento e, poi, per tutta la sua durata fino al dibattimento di secondo grado - ha sostenuto di avere iniziato a lavorare per la ZZ_1 il 15 settembre 2013 (verb. dib. d’appello, pag. 7).

In realtà, come emerge con chiarezza dagli sms che seguono, l’inizio di tale attività risale - così come, peraltro, dichiarato da AP 1 (verb. dib. d’appello, pag. 3)

  • ad un momento ben precedente:

  • sms del 3.8.2013, ore 21:59:

“ Wie kann ich dich erreichen?”

“ Bin bei der Arbeit, meld mich morgen hab dich lieb”

  • sms del 10.8.2013, ore 14:59:

“ Hab interne bei der Arbeit”

sms del 17.8.2013 di ACPR_1 a ZZ_1 (in cui la prima dice alla seconda che le ha comperato le caraffe per il vino visto che quelle nel bar erano quasi tutte rotte, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8):

“ Ciao ZZ_1 di preso gli caraffe tutto posto ai sentito qualcosa per il appartamento? Ai preso la menta ciao a dopo ti voglio bene”

  • sms del 19.8.2013 di ACPR_1 a ZZ_1:

“ ACPR_1 4.9.1976”

  • sms del 19.8.2013 di ACPR_1 a ZZ_1:

“ Ciao ZZ_1 di devo lasciare gli soldi dentro cassetto non mi ai dato la chiave buona notte bacio”

  • sms del 31.8.2013, ore 9:44:

“ Hallo süsse! Wie Du arbeitest wieder? Wo denn? Geht’s dir gut? Kannst Du das Geld denn schon zurückzahlen. Ich will nicht dass Du in Bedrängnis kommst”

  • 3.9.2013, ore 10:24 di ACPR_1 alla sorella:

“ Hallo kleine Mauss, arbeite jetzt in ____ bei ZZ_1. Ist viel Arbeit aber macht Spass. Hab dich lieb…”

  • sms del 3.9.2013, ore 10:25:

“ Ah ok. Bist grad beim arbeiten”

  • sms del 3.9.2013, ore 10:26:

“ Nein, arbeite um 17.00. Bin einen Kaffe trinken”

sms del 12.9.2013, ore 8:11 della ZZ_1 a ACPR_1:

“ ACPR_1 che fai? Vieni a lavorare? Fammi sapere”

  • sms del 12.9.2013, ore 8:12 della ZZ_1 a ACPR_1:

“ Mi sento proprio presa in giro. Visto e considerato che non ti interessa di farmi sapere nulla domani mattina chiamo la disoccupazione e metto accorrente di tutta la situazione e in più avviso l’autorità”.

Da questi sms risulta con evidenza che l’ACPR_1 ha iniziato a lavorare per la ZZ_1 al più tardi ad inizio agosto 2013 e che si è trattato di un’attività regolare e non di alcune ore di prova - o, come poi ha preteso, di ore prestate gratuitamente per aiutare l’amica messa in difficoltà da una cameriera che l’aveva lasciata - come la donna ha cercato, ancora in aula (verb. dib d’appello, pag. 9), di far credere.

Del resto, la donna ha anche mentito alla Corte quando ha sostenuto di avere annunciato all’assicurazione disoccupazione quelle (poche) ore fatte (verb. dib. d’appello, pag. 9). In effetti, nessun annuncio di questo genere è contenuto nell’incarto dell’assicurazione disoccupazione che questa Corte ha richiamato.

Non si può, a questo proposito, non annotare che, al dibattimento d’appello, la stessa ACPR_1, evidentemente in un momento di disattenzione, ha ammesso di avere iniziato a lavorare dopo il matrimonio per poi immediatamente correggersi:

“ Dopo il matrimonio io lavoravo al ristorante __________ di __________. O meglio, dopo il matrimonio ero in disoccupazione. Ho iniziato a lavorare soltanto il 15 settembre” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Che il lavoro prestato da ACPR_1 prima del 15 settembre 2013 non fosse una semplice prova risulta, anche, dal commento che la stessa ACPR_1 ha fatto ad un sms del 12 settembre 2013:

“ ACPR_1 che fai? Vieni a lavorare? Fammi sapere.”

Sì, sono stata malata. Avevo la nausea fortissima e quindi non potevo andare a lavorare.

A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che effettivamente io avevo avvisato già in precedenza ZZ_1 che non sarei andata a lavorare perché stavo male. Quello era il mio giorno libero (sott. del red.). A domanda dell’avv. DI 1 preciso che io avevo avvisato ZZ_1 con un colloquio telefonico” (verb. dib. d’appello, pag. 8).

E’ evidente, infatti, che chi presta alcune ore di lavoro come prova non beneficia di giorni liberi.

Va, qui, sottolineato che l’ACPR_1 ha mentito alla Corte anche sostenendo che lei, comunque, aveva già avvisato in precedenza la datrice di lavoro della sua assenza. Ciò risulta, infatti, con evidenza da quanto la ZZ_1 le scrisse nei due sms inviati sempre quella mattina a distanza di un minuto l’uno dall’altro:

  • sms del 12.9.2013, ore 8:11 della ZZ_1 A ACPR_1:

“ ACPR_1 che fai? Vieni a lavorare? Fammi sapere”

  • sms del 12.9.2013, ore 8:12 della ZZ_1 A ACPR_1:

“ Mi sento proprio presa in giro. Visto e considerato che non ti interessa di farmi sapere nulla (sott. del red.) domani mattina chiamo la disoccupazione e metto accorrente di tutta la situazione e in più avviso l’autorità”.

Non ha da essere precisato che le menzogne precedenti l’inizio del procedimento penale non potevano che essere finalizzate all’ottenimento di prestazioni indebite.

Nemmeno ha da essere spiegato che la capacità di ACPR_1 di mentire e, soprattutto, di mantenere nel tempo tali menzogne distrugge quell’immagine di donna ingenua e incapace di ingannare che di lei hanno dato l’amica e la madre.

Infine, sempre in questo capitolo, la Corte ritiene di dover annotare che l’ACPR_1 - nella sua audizione

  • ha dato prova di una certa scaltrezza quando - messa in difficoltà dal patrocinatore dell’appellante che le chiedeva conto della sua attività lavorativa - ha cercato di sviare l’attenzione da tale argomento raccontando - quasi fuori contesto - di una frase (mai riferita prima) particolarmente crudele che il marito le avrebbe detto:

“ Voglio precisare che, quando io avevo la nausea, mio marito mi diceva “speriamo che hai buttato fuori il bambino”” (verb. dib. d’appello, pag. 9).

  1. Il 18 dicembre 2013 AP 1 e la moglie sono stati nuovamente sentiti a confronto.

a. In relazione al primo episodio, la donna ha raccontato che, un giorno di agosto o settembre del 2013 (AI 53, pag. 3), quando erano alla __________, lei aveva:

“ fatto gli stuzzichini per della gente, sono clienti che abitano alla __________. Si è arrabbiato di qualcosa non lo so perché ho fatto gli stuzzichini, ha detto: “pensa a far da mangiare per me il pranzo”, e dopo ero in camera, ero caduta sul letto e mi ha preso da dietro. E dopo non mi ha lasciato uscire dalla camera, ha detto: “sei una puttana non vali niente” è andato via (…) piangevo.

P: Lei piangeva e lui le diceva qualcosa?

V: “Sei una puttana”. Poi diceva sempre: “sono più forte di te, così impari”” (AI 53, pag. 2 e 3).

In seguito - sempre secondo il racconto della donna - AP 1 se ne andò via per quattro o cinque ore. Durante l’assenza del marito, lei uscì dalla camera soltanto per andare in bagno per mettersi dell’acqua in faccia (AI 53, pag. 3).

b. Su quel che ha fatto il marito dopo questa prima coazione, le dichiarazioni della donna sono le seguenti:

  • nel primo verbale, non dice nulla di specifico ma si limita a dire che, dopo i rapporti, il marito si metteva a dormire (PS ACPR_1 8.11.2013 ore 00:40 pag. 5);

  • nel primo confronto, non ci sono dichiarazioni specificamente attinenti al primo episodio ritenuto che l’ACPR_1 si è limitata a dire che “lui la lasciava lì e lei non poteva uscire dalla camera” (AI 32, pag. 21);

  • il 25 novembre 2013, invece, parlando proprio del primo episodio, dice già che, dopo, il marito se ne andò e rimase fuori alcune ore e che, durante la sua assenza, lei lasciò la camera solo per andare in bagno, ma aggiunge che:

“ Quando era fuori, AP 1 mi ha chiamata 4/5 volte, io ho risposto perché se non lo avessi fatto, si sarebbe arrabbiato ancora di più. Ancora quando mi chiamava, era arrabbiato, mi dava la colpa di quello che era accaduto, perché non avevo fatto quello che voleva lui e così almeno imparavo. Mi diceva che dovevo imparare e che lui era più forte di me. Non mi ha subito chiesto scusa, lo ha chiesto il giorno dopo. Mi aveva detto che gli dispiaceva” (AI 27, pag. 5 e 6).

Di tali numerose telefonate, come si è visto, non c’è più traccia nelle dichiarazioni rese durante il confronto.

Di esse non v’è traccia nemmeno nelle dichiarazioni dell’ACPR_1 al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 10) dove, peraltro, ha detto che il marito le disse “così impari, sono più forte di te” solo una volta rientrato a casa.

Ancora una volta, dunque, le dichiarazioni di ACPR_1 sono tutt’altro che costanti.

c. AP 1 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni (AI 53, pag. 3, 4 e 5) ed ha aggiunto:

“ sarebbe ridicolo che mi arrabbio per questo (…) sarebbe ridicolo se fossi geloso per le cose così piccole come i stuzzichini” (AI 53, pag. 4 e 5).

d. Inutile sottolineare, non solo la costanza delle dichiarazioni di AP 1, ma anche la ragionevolezza della sua risposta alla contestazione secondo cui egli si sarebbe arrabbiato con la moglie - e, perciò, le avrebbe imposto, quale lezione, una penetrazione anale - per degli stuzzichini.

e. Quanto al secondo episodio, ACPR_1 ha raccontato quanto segue:

“ Non mi ricordo perché si è arrabbiato (…) picchiato, però ero in camera è venuto con un coltello vicino, io ero già sul letto, volevo dormire, perché mi ha fatto troppo male in faccia e sulla testa. E’ arrivato con un coltello e ha detto: “ti ammazzo”. E lì ha sempre fermato perché ha detto: “ti voglio bene” e dopo è caduto il coltello. E prima è venuto col coltello vicino allo stomaco e mi ha… minacciato. E dopo mi ha preso da dietro, mi ha tolto i pantaloni, era … molto aggressivo, io piangevo (…)

P: (…) si ricorda prima che lui arrivasse con questo coltello nella stanza, lei dov’era?

V: In bagno, penso, non ricordo.

(…) E’ andato via… è rimasto… non mi ricordo più” (AI 53, pag. 5).

f. Riprese le considerazioni già fatte per le dichiarazioni rese in PS ACPR_1 8.11.2013, ore 00:40, pag. 5 e in AI 32, pag. 21, va rilevata, rispetto alle dichiarazioni rese il 25 novembre 2013, l’incertezza riguardo al bagno (là - AI 27, pag. 6 - ricordava perfettamente, qui non sa più dire).

Al dibattimento, la donna ha - stranamente - ritrovato la memoria relativamente al bagno:

“ Eravamo nel locale bagno/doccia. Lì mi ha picchiato. Volevo mettere dell’acqua sulla faccia perché mi bruciava dove mi aveva picchiato con una sberla. Ma lui me lo ha impedito. Dopo sono andata in camera e lui mi ha seguito. Mi ha tirato giù i pantaloni. Mi ha buttato sul letto. Mi ha preso da dietro” (verb. dib. d’appello, pag. 11).

Oltre all’incostanza delle dichiarazioni dell’ACPR_1, non può non essere sottolineato che stupisce che, colei che il 18 dicembre 2013 non ricordava praticamente nulla del bagno, ritrovi la memoria a quasi un anno di distanza.

A maggior ragione se si pensa che - come già sottolineato (cfr. consid. 20.l) - del coltello di cui il marito si sarebbe servito per minacciarla prima della penetrazione al dibattimento d’appello nulla ricordava.

g. AP 1 ha continuato a negare che l’episodio descritto dalla moglie sia avvenuto (AI 53, pag. 5 e 6).

h. Con riferimento al terzo episodio, l’ACPR_1 ha raccontato che è avvenuto nel corso del mese di ottobre (ma prima che seppe di essere incinta, quindi, prima della metà del mese), quando già abitavano a __________:

“ In ottobre a __________. (…) si arrabbiava sempre, cioè non facevo mai giusto niente (…) Non abbiamo comprato ancora il materasso perché costa troppo il materasso, allora abbiamo preso un letto di aria, ero sul letto. Ero … su questo letto quasi in piedi e mi ha preso da dietro. (…)

P. (…) poi lui cosa ha fatto (…)?

V. E’ rimasto lì (…) ha bevuto (…) penso ha bevuto qualcosa, non ricordo” (AI 53, pag. 6).

i. Rispetto alle dichiarazioni del 25 novembre 2013, la donna cambia versione su quello che il marito avrebbe fatto dopo: qui si mette a bere, là, invece, guarda la televisione (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6).

Inoltre, va ricordato che, al dibattimento d’appello, raccontando di questo terzo episodio, la donna ha detto di non ricordare se, prima, il marito l’avesse picchiata. Per i commenti su questa modifica, si rinvia al consid. 20.f..

l. Continuando, la donna ha detto che il marito non si scusò mai dopo questi tre episodi (AI 53, pag. 7).

m. Si registra, qui, un cambiamento di versione rispetto alle dichiarazioni rese il 25 novembre 2013. Infatti, in quell’interrogatorio, la donna aveva detto che, dopo il primo episodio, il marito si era scusato:

“ Non mi ha subito chiesto scusa, lo ha chiesto il giorno dopo. Mi aveva detto che gli dispiaceva” (AI 27, pag. 6).

Cambiamenti di versione, su questo punto, si registrano anche con il primo confronto del 9 novembre 2013 dove ha detto che il marito “ogni tanto” si scusava (AI 32, pag. 22).

n. AP 1 ha ancora una volta negato di avere costretto la moglie a pratiche sessuali da lei non volute e ha precisato, peraltro, che, da quando si erano trasferiti a __________, non avevano più avuto rapporti anali (AI 53, pag. 7).

o. Sempre durante questo secondo confronto, l’ACPR_1 ha parlato di altri rapporti anali che lei non ha gradito:

“ mi ha fatto altre volte e io ho detto sempre: “non mi piace”” (AI 53, pag. 6; cfr., pure, pag. 12 e 13),

al ché l’uomo le avrebbe detto “mi piace tutto quello che non piace a te” (AI 53, pag. 12), rispettivamente, come risulta dalla videoregistrazione, “mi piace tutto quello che ti fa male”.

AP 1 ha negato che la moglie gli abbia mai detto che quello che facevano nella loro intimità non le piaceva (AI 53, pag. 7, 8 e 9).

p. A AP 1 - che continuava a negare gli addebiti - la PP ha chiesto di spiegare perché la moglie avrebbe dovuto raccontare cose mai realmente accadute.

AP 1 ha risposto:

“ le sue ragioni le conosce solo lei” (AI 53, pag. 8),

tornando, per il resto, a dire che, se davvero quanto raccontato da lei corrispondesse alla verità, la donna si sarebbe dovuta rivolgere alla polizia dopo essere stata stuprata e non solo dopo avere ricevuto le due sberle il 7 novembre 2013 (AI 53, pag. 8).

a. Il 23 dicembre 2013 la PP ha proceduto all’interrogatorio finale in cui AP 1 ha nuovamente ribadito le sue dichiarazioni (MP AP 1 23.12.2013, AI 59).

Davanti al GPC, che l’ha sentito il 7 gennaio 2014, AP 1 ha nuovamente ribadito la sua versione dei fatti (GPC AP 1 7.1.2014, AI 72).

Cosa che ha fatto anche al dibattimento di primo grado (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 3) e al dibattimento d’appello alla cui conclusione egli ha dichiarato:

“ Alla presidente che mi chiede cosa provo oggi per la mia ex moglie rispondo che certamente non la amo più ma non so dire esattamente cosa provo. Sono certamente arrabbiato per tutto questo. Non so. Provo dei sentimenti contrastanti” (verb. dib. d’appello, pag. 16).

b. Rilevata la congruenza dell’ultima dichiarazione di AP 1 con la situazione da lui vissuta, la Corte l’ha ritenuta un ulteriore indizio di credibilità.

Altrettanto sincera è apparsa alla Corte l’ultima dichiarazione di AP 1:

“ L’imputato, su domanda della presidente, dichiara di sapere di avere sbagliato molte cose. Probabilmente di avere sbagliato già sposandosi così presto. Sa di non essere stato un santo e di non essersi sempre comportato benissimo durante la convivenza tanto che alla fine ha anche picchiato ACPR_1 nei termini di cui ha detto durante il dibattimento. Tuttavia lui non ha fatto nulla di quanto gli viene addebitato. Ricorda che ieri ACPR_1 ha detto che lui le avrebbe detto che “così io non ho il permesso ma tu non hai il bambino” facendo intendere così che fra di loro c’era una specie di patto finalizzato all’ottenimento da parte sua del permesso di vivere in Svizzera. Vuole precisare che così non è mai stato. Lui non aveva nessun interesse di questo tipo. L’unica sua idea era ACPR_1, non la residenza in Svizzera. Tanto è vero che più volte con la moglie hanno progettato di trasferirsi o in Germania, o in Austria o in Serbia. Dichiara di essersi reso conto che tutto può essere girato e interpretato in diversi modi. Lui non chiede della bambina e allora si disinteressa. Lui chiede e allora disturba ACPR_1 di cui non rispetta le sensibilità. Così è per tutto quanto successo. Ribadisce di non aver mai costretto la moglie ad atti sessuali non voluti. Riguardo la gravidanza ribadisce di non esserne stato contento visto che arrivava in un momento inopportuno avuto riguardo in particolare alla loro situazione economico-lavorativa. Si rende conto di essere stato probabilmente immaturo chiedendo alla moglie di abortire. Tuttavia precisa di non averle mai fatto violenza affinché lei accettasse questa sua richiesta. Si è trattato di discussioni tra lui e la moglie alla fine delle quali lui ha sposato il desiderio della moglie e accettato la gravidanza nonostante continuasse a pensare che arrivava in un momento inopportuno. Dichiara di non avere compreso il rifiuto di ACPR_1 di indicarlo come padre alle autorità tedesche e di soffrire per questo ma precisa di essere comunque intenzionato ad assumersi fino in fondo le sue responsabilità e a contribuire, per quanto possibile, al mantenimento della bambina che è sua figlia. Per questo, precisa, dovrà comunque avere rapporti con ACPR_1 e si augura che questi rapporti siano possibili” (verb. dib. d’appello, pag. 17).

  1. A questo punto non occorre più spendere molte parole per spiegare i motivi per cui la Corte non ha ritenuto credibili le dichiarazioni dell’ACPR_1: emerge, infatti, con chiarezza da quanto sin qui evidenziato che esse non sono né lineari né costanti, che, in molte parti, mancano di verosimiglianza intrinseca e, infine, che esse sono, in buona parte, smentite dagli elementi oggettivi in atti così come dalle dichiarazioni della maggior parte dei testi.

L’ACPR_1 ha, in estrema sintesi, raccontato che la sua vita coniugale era stata un incubo, caratterizzato da botte continue e serie minacce di morte che lei aveva sopportato nella speranza di un cambiamento del marito che amava.

E ha aggiunto che fu soltanto la telefonata dell’amica tedesca che, la sera del 7 novembre 2013, le diede la forza di rivolgersi alla polizia perché le fece capire che, con il suo comportamento, il marito metteva in pericolo anche la vita del figlio che lei portava in grembo.

Tuttavia gli elementi oggettivi in atti danno un’immagine diversa.

Prima di tutto, come visto, non fu la telefonata dell’amica a darle la forza di rivolgersi alla polizia.

Ma non solo.

Dagli atti emerge un’immagine dell’ACPR_1 ben diversa da quella della donna terrorizzata dal marito e che teme per la vita del figlio che lei ha voluto dare agli inquirenti.

Da un lato, perché una donna simile non rimanda al giorno successivo il ricorso alla polizia. Ci va immediatamente. Proprio approfittando dell’assenza di quel marito violento e che, sempre a suo dire, non la lascia mai uscire da sola.

Invece l’ACPR_1, che è a casa da sola, nicchia.

Dice di no alla ZZ_1 che le propone di andarci subito, spiegando che ci andrà solo l’indomani perché quel giorno lei non aveva la macchina.

Ma quel motivo è risibile.

__________ non è fuori dal mondo e ACPR_1 avrebbe avuto mille modi per contattare la polizia. Avrebbe potuto telefonare. Oppure avrebbe potuto andare al posto di polizia di __________ dove, effettivamente, si recò quella stessa mattina per bere un caffè.

È proprio la risibilità della motivazione che l’ACPR_1 dà all’amica per giustificare il rinvio al giorno successivo che dimostra come la situazione che ella viveva non era quella - di terrore per la vita sua e del bambino - che poi ha descritto agli inquirenti.

Inoltre, se così fosse stato, nemmeno la donna avrebbe, quello stesso giorno, contattato più volte il marito per chiedergli di tornare presto, perché lei era a __________ senza macchina.

La donna terrorizzata dal marito manesco non ne sollecita in modo pressante il rientro a casa. È ben contenta, invece, della sua assenza che le dà qualche ora di respiro.

A questo quadro negativo si aggiunge, poi, che un’altra pesante ipoteca sulla credibilità dell’ACPR_1 è stata posta dall’accertamento che lei ha mentito sull’effettivo inizio della sua attività lavorativa. Su questa questione ha mentito all’assicurazione disoccupazione ed ha mentito ancora in aula alla Corte.

Più credibili - perché più lineari e più congruenti con gli elementi oggettivi in atti e con la situazione descritta - sono, invece, risultate essere le dichiarazioni dell’appellante.

In queste condizioni, dunque, obbligato è l’accoglimento dell’appello principale con il proscioglimento di AP 1 dai reati di ripetuta coazione sessuale e ripetuta minaccia nonché la reiezione di quello incidentale della PP che chiedeva la sua condanna per il reato di lesioni semplici per il periodo da luglio al 6 novembre 2013 e un inasprimento della pena.

Soltanto per una questione procedurale (STF 6B_1145/2013 del 3 giugno 2014 consid. 2.1), la Corte non ha potuto, in applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP, prosciogliere AP 1 dall’imputazione di ripetute vie di fatto di cui al dispositivo 1.3 della sentenza impugnata (dispositivo non contestato).

  1. Sempre in accoglimento dell’appello principale, per le sberle che AP 1 ha ammesso di aver dato alla moglie la sera del 7 novembre 2013, in applicazione dei principi giurisprudenziali indicati, in particolare, in DTF 134 IV 189 consid. 1.3, DTF 119 IV 25 consid. 2a e STF 6B_378/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2, egli è stato ritenuto autore colpevole di vie di fatto e non di lesioni semplici, vista la banalità dei segni riscontrati e la totale assenza di sofferenza (al PS, non è stato somministrato alcun antidolorifico né ne sono stati prescritti in riserva).

Per questo reato e per le vie di fatto di cui è stato riconosciuto autore colpevole in primo grado egli è condannato alla multa di fr. 300.-.

Per il reato d’ingiuria ripetuta egli è, invece, stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 30.- l’una, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  1. In applicazione del principio di cui alla sentenza OG ZH 7.5.2012 (SB120074-O/U/jv) e in applicazione per analogia dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto come AP 1 sia stato assolto dalle imputazioni più gravi (quelle, cioè, che hanno imposto l’assistenza di un legale), questa Corte ha stabilito che, anche in caso di ritorno a miglior fortuna, egli non dovrà rimborsare allo Stato l’importo riconosciuto dai primi giudici a favore del patrocinatore d’ufficio che lo ha assistito in primo grado (art. 135 cpv. 4 lett. a e 5 CPP).

Del resto, come si vedrà, non essendo AP 1 stato condannato a pagare le spese procedurali, l’art. 135 cpv. 4 CPP non trova, comunque sia, applicazione.

Di conseguenza, è stato annullato il dispositivo della sentenza impugnata che obbligava il condannato al rimborso (punto n. 8.2).

  1. A fronte del proscioglimento dell’imputato dai reati più gravi, l’istanza di indennizzo presentata da ACPR_1 (doc. dib. d’appello 2) è respinta.

Non potendosi pretendere che le ingiurie e le vie di fatto per cui AP 1 è stato condannato abbiano causato nella vittima una significativa sofferenza, non può essere riconosciuto alcun torto morale.

  1. Le spese per il gratuito patrocinio dell’ACPR_1 sono assunte dallo Stato.

La nota professionale 7.10.2014 dell’avv. __________ (doc. dib. d’appello 3), patrocinatrice dell’ACPR_1, è stata approvata soltanto in parte.

Non sono state riconosciute le prestazioni (onorario e spese) correlate con i contatti avuti con il dott. __________. Tali contatti erano, infatti, finalizzati a fondare la richiesta di risarcimento del torto morale avanzata dall’ACPR_1 al dibattimento d’appello e quantificata, così come in prima sede, in fr. 30'000.-.

Ritenuto come l’ACPR_1 non abbia impugnato il dispositivo n. 4 della sentenza della Corte delle assise criminali che le riconosceva un’indennità per torto morale di fr. 15'000.-, l’ACPR_1 non era legittimata a tornare a chiedere, al dibattimento di appello, un risarcimento per il torto morale maggiore di quello riconosciuto in primo grado.

Di conseguenza, le spese sostenute in vista di una tale (irrita) richiesta non possono essere riconosciute (./. fr. 105.- di onorario e fr. 14.- di spese).

Per le stesse ragioni, e meglio poiché l’ACPR_1 non era legittimata ad avanzare pretese diverse da quelle riconosciute a suo favore dalla Corte delle assise criminali, sono state stralciate le prestazioni legate alla presentazione dell’istanza di risarcimento in sede di appello (./. fr. 180.- di onorario e fr. 91.- di spese).

Anche le prestazioni relative alla presenza al dibattimento di appello devono essere ridotte e adeguate alla durata effettiva delle singole udienze, con conseguente riconoscimento di 10 ore di onorario in luogo delle 16 ore esposte (./. 6 ore pari a fr. 1'080.- di onorario). Un’ulteriore ora (indennizzata alla tariffa di fr. 180.-/ora) è stata riconosciuta per la presenza dell’avvocato alla comunicazione orale del dispositivo della sentenza nel tardo pomeriggio dell’8 ottobre 2014.

È, infine, stato stralciato l’importo di fr. 50.- esposto per le spese legate all’apertura dell’incarto ritenuto che l’avvocato - che ha patrocinato l’AP fin dall’inizio dell’inchiesta - aveva aperto l’incarto ben prima che fosse adita questa Corte (./. fr. 50.-).

Ne discende una decurtazione complessiva della nota professionale di fr. 1'520.- (fr. 1'365.- per l’onorario e fr. 155.- per le spese).

Inoltre, ritenuto come l’ACPR_1 sia domiciliata in Germania, le prestazioni a lei fornite sono esenti da IVA (cfr. art. 8 cpv. 1 LIVA; cfr., pure, sentenza CRP 60.2011.204 del 5 luglio 2011 consid. 3.5).

La nota dell’avv. __________ è, pertanto, stata approvata limitatamente a complessivi fr. 3'160.40 (corrispondenti a fr. 3’015.- di onorario e fr. 145.40 di spese).

Indennizzo dell’imputato

  1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

35.1.

a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

a.1. Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o parzialmente prosciolto.

Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il calcolo del danno patito, le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231). Se è ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4 CPP (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 3, pag. 793-794).

a.2. Per l’art. 429 cpv. 2 CPP, l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese di indennizzo dell’imputato e può invitarlo a quantificarle e a comprovarle.

35.2. Così richiesto dalla presidente della Corte al termine dell’ultima giornata dibattimentale, l’avv. DI 1 ha prodotto la sua nota professionale in data 8 ottobre 2014 (doc. dib. d’appello 4).

Quanto all’onorario, il tempo esposto è apparso adeguato, fatta eccezione:

per il tempo dedicato ai contatti avuti con il prof. __________ e volti alla presentazione della perizia sulla credibilità della presunta vittima (./. 20 minuti corrispondenti, alla tariffa di fr. 300.-/ora, a fr. 100.- di onorario) che non è stato riconosciuto in quanto tale prova non è stata ritenuta necessaria;

il tempo dedicato ai colloqui con il fratello dell’imputato che è stato ridotto da 60 a 30 minuti (./. 30 minuti corrispondenti a fr. 150.- di onorario).

Ne discende una decurtazione di fr. 250.- dell’onorario esposto nella nota professionale, con conseguente riconoscimento di un onorario di fr. 17’350.- (anziché fr. 17'600.-).

Le spese - che sono apparse adeguate - sono state ammesse così come esposte (fr. 495.-).

L’IVA ammonta a fr. 1'427.60.

A titolo di risarcimento delle spese di patrocinio relative al procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l’art. 436 cpv. 1 CPP), lo Stato è stato, quindi, condannato a rifondere a AP 1 l’importo complessivo di fr. 19'272.60.

35.2.1. Ritenuto come il Tribunale federale abbia avuto modo di precisare che l’indennità prevista dall’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP concerne soltanto i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia (DTF 138 IV 205 consid. 1), a AP 1 nulla è dovuto a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio relative all’inchiesta e al dibattimento di primo grado durante i quali egli era posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Non avendo dovuto sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio, egli non ha diritto ad alcuna indennità per le spese di patrocinio esposte dall’avv. __________.

Resta riservata la facoltà dello Stato di intentare azione di regresso nei confronti dell’ACPR_1 (art. 420 lett. a CPP).

35.3. Quanto al torto morale subito dall’imputato che, dall’8 novembre 2013 all’8 ottobre 2014, è rimasto ingiustamente in carcere, lo stesso va quantificato - in base alla giurisprudenza del TF che, come già quella della CRP in precedenza (cfr. sentenze CRP 60.2010.29 del 7 ottobre 2010; 60.2008.396 del 24 aprile 2009; 60.2008.15 del 6 ottobre 2008 che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 segg.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 segg.), in assenza di circostanze straordinarie, riconosce un’indennità di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione (cfr. STF 6B_111/2012 del 15 maggio 2012 consid. 4.2; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429, n. 48) - in fr. 67'000.-.

In concreto, infatti, conformemente alla prassi della CRP secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20 marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3 ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48), AP 1 ha subito 335 giorni di carcerazione preventiva, rispettivamente di sicurezza (dall’8 novembre 2013 all’8 ottobre 2014, cfr. rapporto di arresto provvisorio, AI 1, e dispositivo n. 1.5 della presente sentenza).

Considerata un’indennità giornaliera di fr. 200.- al giorno, l’indennità per la riparazione del torto morale patito da AP 1 deve, pertanto, essere fissata nel summenzionato importo.

35.4. Complessivamente, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato è, dunque, condannato a rifondere a AP 1 - assolto dalle imputazioni di ripetuta coazione sessuale, ripetute lesioni semplici e ripetuta minaccia - l’importo di fr. 86'272.60 corrispondenti a fr. 19'272.60 a titolo d’indennità per spese di patrocinio e fr. 67'000.- a titolo di indennità per la riparazione del torto morale.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 135, 139, 233, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 429 e segg. e 436 CPP;

34, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 123, 126, 177, 180 e 189 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

41 e segg. CO;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello presentato da AP 1 è accolto, mentre l’appello incidentale presentato dal procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3, 1.4, 5, 5.1, 5.2 e 6 della sentenza 4 marzo 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

1.1. La questione pregiudiziale è accolta. Di conseguenza, il decreto d’accusa emesso nei confronti di XY è estromesso dall’incarto.

1.2. AP 1, oltre che di ripetuta ingiuria (per il periodo 8.8.2013/7.11.2013) e di ripetute vie di fatto (per il periodo luglio 2013/6.11.2013), è dichiarato autore colpevole di:

1.2.1. vie di fatto, per avere, a __________, il 7.11.2013, colpito la moglie ACPR_1 con due schiaffi al volto mentre le teneva una mano sul collo;

1.3. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di ripetuta coazione sessuale, di lesioni semplici e di ripetuta minaccia.

1.4. AP 1 è condannato:

1.4.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento), da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.4.2. al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni.

1.4.1.1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.5. AP 1 è immediatamente scarcerato.

1.6. L’istanza di indennizzo presentata da ACPR_1 è respinta.

1.7. Visto il suo proscioglimento dai reati che hanno imposto l’assistenza di un legale, il dispositivo n. 8.2 della sentenza 4 marzo 2014 della Corte delle assise criminali è annullato.

  1. La tassa di giustizia e i disborsi relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico dello Stato.

  2. L’istanza di indennizzo presentata da AP 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP:

3.1. l’importo di fr. 19'272.60 a titolo di risarcimento delle spese di patrocinio relative al procedimento di appello;

3.2. l’importo di fr. 67'000.- a titolo di riparazione del torto morale patito.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 6'000.-

  • altri disborsi fr. 500.-

fr. 6'500.-

sono posti a carico dello Stato.

  1. Le spese di patrocinio dell’ACPR_1 sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale 7.10.2014 dell’avv. è approvata per:

onorario fr. 3'015.--

spese fr. 145.40

totale fr. 3'160.45

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
  • Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
  • Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Ufficio contenzioso, 6501 Bellinzona
  • Direzione del carcere penale La Stampa, CP 6277, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2014.103
Entscheidungsdatum
08.10.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026