Incarto n. 17.2013.89

Locarno 25 luglio 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 novembre 2012 da

A. _______

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 10 maggio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che: - con decreto d’accusa 1071/2011 del 28 marzo 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto A. _______ autore colpevole di:

  1. circolazione in stato di ebrietà per avere, a [...], il [...], condotto l’autovettura Mercedes targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.98 – max. 2.25 grammi per mille);

  2. infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con la vettura prioritaria [...]targata condotta da XXX, regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra;

  3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 6’000.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-) e alla multa di fr. 1’500.-. Contro il decreto d’accusa A. _______ ha sollevato tempestiva opposizione.

  • dopo il dibattimento – durante il quale l’imputato ha precisato di limitare la sua opposizione al capo d’imputazione n. 2 - il giudice della Pretura penale, con sentenza 20 novembre 2012, ha confermato le imputazioni contenute nel DA e ha condannato A. _______ alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 5’400.- (corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 90.-), alla multa di fr. 1’500.- nonché al pagamento degli oneri processuali per complessivi fr. 1'050.-.

preso atto che: - con scritto 21 novembre 2012, A. _______ ha presentato annuncio d’appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 10 maggio 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato la sua assoluzione dal reato di infrazione alle norme della circolazione e la contestuale riduzione della pena inflittagli col giudizio pretorile nonché delle tasse e spese poste a suo carico dal primo giudice. In particolare egli ha chiesto che la pena pecuniaria venga ridotta a 30 aliquote giornaliere, la multa a fr. 1'000.- e gli oneri processuali a fr. 600.-. L’appellante non ha formulato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 25 luglio 2013 durante il quale l’appellante ha postulato il suo proscioglimento dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione, la riduzione della pena pecuniaria e della multa inflittegli nonché la riduzione degli oneri processuali posti a suo carico dal pretore.

ritenuto

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).

2.a. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi (semafori) l’art. 68 OSStr sancisce che la luce rossa significa «Fermata» (cpv. 1bis 1a frase), mentre la luce verde dà via libera (cpv. 2 1a frase). Giusta il cpv. 4 del medesimo disposto, la luce gialla significa, se segue alla luce verde, fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell’intersezione (lett. a); se è accesa insieme con la luce rossa, prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia via libera (lett. b).

b. Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa. Giusta la cifra 2 chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’art. 90 LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012, pag. 6291; FF 2010, pag. 7455), ripropone i suddetti disposti con un formulazione leggermente diversa, ma lasciandone immutato il tenore normativo (cpv. 1 e 2). Il nuovo art. 90 cpv. 3 LCStr prevede inoltre che chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni.

Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

  1. Come risulta dal rapporto della Polizia cantonale del 22 dicembre 2010 (cfr. Rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento e fuga di un protagonista, AI 1), il [...], alle ore 02’35, a [...], all’incrocio tra, è avvenuta una collisione tra il veicolo condotto da A. _______ e quello guidato da XXX. Dopo l’incidente, il qui appellante si dava alla fuga, venendo tuttavia intercettato poco dopo, su via [...], da una pattuglia della Polizia comunale di [...]che, dopo averlo sottoposto alla prova etanografica, lo ha accompagnato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale [...]per il prelievo del sangue. Dal relativo esame è emerso un tasso di alcolemia dal tenore minimo di 1,98 g/kg e dal tenore massimo di 2,25 g/kg (cfr. Rapporto Laboratorio bioanalitico, allegato all’AI 1).

La prova etanografica del coprotagonista dell’incidente ha, per contro, dato esito negativo (cfr. AI 1, pag. 3).

  1. La polizia ha innanzitutto provveduto ad interrogare XXX che ha fornito la seguente versione dell’accaduto:

“ Ad un certo punto, mi trovavo a circolare sulla Via. Viaggiavo ad una velocità di circa 50 Km/h. Arrivato all'intersezione con Via, l'impianto semaforico era commutato sul verde quindi proseguivo per la mia strada. Mentre mi apprestavo a superare l’impianto semaforico guardavo alla mia destra e notavo i fari di un'autovettura che stava sopraggiungendo da via. La vettura in questione non dava nessun segno di rallentare e/o fermarsi al semaforo per concedermi la precedenza, prontamente frenavo ma non riuscivo ad evitare la collisione. (…)

D3: Lei è sicuro di avere superato l’impianto semaforico con la luce verde? R3: Si, sicurissimo.” (verbale d’interrogatorio XXX del 6 novembre 2010 allegato all’AI 1, pag. 1-2)

  1. Dal canto suo A. _______, pure sentito dalla polizia, ha così descritto l’accaduto:

“ Giunto su Via all'intersezione con Via ho notato l'impianto semaforico sul giallo, dato che non ho avuto il tempo di fermarmi ho proseguito. Subito dopo aver passato l'impianto semaforico all'intersezione con Via ho sentito solo un forte rumore, non ricordo come sia avvenuta la collisione, ho solo notato che avevo appena urtato con un'altro veicolo. Dl: Lei è sicuro di aver superato l'impianto semaforico con la luce gialla?

R1: Si sono sicuro.

D2: Ha provato a fermarsi?

R2: No non ho provato a fermarmi

D3: Per quale motivo non ha provato a fermarsi?

R3: Perché dapprima ho visto che il semaforo era sul verde e poi d'improvviso é diventato giallo e quindi non ho avuto il tempo.

D3: A che distanza ha notato il giallo?

R3: Poco prima del semaforo, circa 5 metri.

D4: Non ha notato l'altro veicolo sopraggiungere?

R4: No, non ho notato nessun veicolo. (…) D7: Lei ha dichiarato che stava viaggiando a una velocità di 50 km/h, per quale motivo non ha fatto in tempo a frenare dato che non stava viaggiando a una forte velocità?

R7: Non ricordo se ho provato a frenare, mi sono accorto troppo tardi che il semaforo era sul giallo.” (verbale d’interrogatorio A. _______ del 8 novembre 2010 allegato all’AI 1, pag. 1-2).

  1. Al dibattimento in Pretura penale, A. _______ ha ribadito che, la notte dei fatti qui in discussione, transitando su via in direzione del centro di [...], 5-8 m prima del semaforo posto all’incrocio con Via, il segnale luminoso, inizialmente verde, è commutato sull’arancione. L’imputato ha ancora spiegato che “visto che era arancione sono dunque passato perché mi sembrava che potevo passare, era arancione non ho avuto nemmeno l'istinto di frenare. lo andavo a 50 km/h” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).

Appello

  1. Con il suo gravame A. _______ contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui l’imputato ha superato la linea d’arresto del semaforo quando il segnale dava luce rossa. Egli sostiene, invece, di essere transitato dinanzi il semaforo, quando lo stesso “dava luce arancione”, dopo essere “commutato dal verde all’arancione”.

7.1. Il pretore ha rilevato che le dichiarazioni dell’appellante – pur se rimaste costanti nel tempo riguardo all’asserita commutazione del semaforo dal verde al giallo – appaiono, considerato il suo alto tasso alcolemico, “poco verosimili”. Esse – continua il pretore – sono inoltre smentite dall’altro protagonista dell’incidente “che ha affermato con certezza di aver superato l’impianto semaforico con la luce verde” nonché dalle dichiarazioni della teste [...]secondo cui i due conducenti che seguivano XXX “hanno parimenti confermato che il semaforo era verde”. Visto quanto precede, il pretore – dopo aver ancora spiegato come “la generale attendibilità dell’imputato non è data” – ha ritenuto di poter ragionevolmente concludere che “l’imputato ha superato la linea d’arresto del semaforo quando il segnale dava luce rossa” (sentenza impugnata, consid. 5.4).

7.2. Per quanto concerne i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rinvia a quanto indicato, in particolare, nei consid. 4 e 5 della sentenza n. 17.2011.67 di questa Corte, correttamente citati dal primo giudice ai consid. 5.1 e 5.2 del giudizio impugnato.

7.3. Le versioni dei due protagonisti dell’incidente divergono sul colore indicato dal semaforo superato da A. _______ appena prima della collisione. L’appellante ha spiegato che, poco prima del semaforo, a ca. 5-8 m, il segnale luminoso è commutato dal verde al giallo senza che egli avesse il tempo di arrestarsi. XXX, dal canto suo, ha riferito alla polizia di essere “sicurissimo” che, arrivato all’intersezione con Via, il suo semaforo era verde. Che la versione di XXX sconfessi quella di A. _______ è palese, ritenuto come sia impossibile – a meno di un malfunzionamento dell’impianto semaforico, circostanza comunque non contestata e priva di riscontri agli atti – che due semafori che regolano l’accesso ad un medesimo incrocio indichino l’uno luce gialla e l’altro luce verde. In altre parole è un fatto manifesto che un semaforo commuterà sul verde solo dopo che l’altro sarà divenuto rosso. Ciò posto, questa Corte ritiene che la versione di XXX dev’essere preferita a quella dell’appellante già solo perché la percezione della realtà di quest’ultimo non poteva che essere fortemente compromessa dall’elevato tasso alcolemico presente nel suo sangue nel momento in cui si è verificato l’incidente, tasso pari a 1,98 g/kg, nell’ipotesi a lui più favorevole. Già con valori molto più bassi, tra 0,6 e 1,0 g/kg, subentra infatti una sensibile riduzione dei tempi di reazione ed un’alterazione della percezione dei colori, disturbi questi che s’intensificano con l’aumento della concentrazione di alcol nel sangue. Un valore di ca. 2 g/kg, come quello riscontrato a A. _______, rappresenta la soglia a partire dalla quale insorgono i sintomi di un serio stato di ubriachezza quali i vuoti di memoria, i disturbi dello stato di coscienza e la perdita della coordinazione motoria (cfr. tabella “L’influsso dell’alcol sull’idoneità alla guida” sul sito www.dipendenzesvizzera.ch; cfr. anche i dati sul sito della polizia cantonale). In queste condizioni, l’affermazione dell’appellante secondo cui il semaforo sarebbe diventato giallo 5-8 m prima dell’intersezione, non offre nessuna garanzia di attendibilità. Posto che A. _______ si sia accorto della presenza del semaforo - ciò di cui, visto quanto surriferito, è lecito dubitare - e posto che egli abbia effettivamente visto il segnale luminoso commutare dal verde al giallo, è infatti del tutto probabile – visto l’inevitabile sensibile aumento dei tempi di reazione - che ciò sia avvenuto ben prima dei 5-8 m dichiarati e meglio ad una distanza che non gli ha più permesso di superare il semaforo prima dell’apparire della luce rossa. Del resto che l’appellante sia poco credibile emerge anche dalle sue dichiarazioni relative alle circostanze del suo fermo da parte della polizia, dichiarazioni smentite dal Rapporto di constatazione dell’incidente (AI 1). In particolare, mentre A. _______, ancora al dibattimento d’appello, ha ribadito la sua versione secondo cui “quando mi ha fermato la polizia, ero distante circa 10 m dall’auto e stavo camminando sul marciapiede in direzione del luogo dell’incidente” (cfr. verbale del dibattimento d’appello, pag. 2), nel surriferito rapporto è indicato che, nel momento del fermo, “l’auto di A. _______ era ferma di traverso nel mezzo della carreggiata e il conducente cercava di riavviare il motore” (cfr. AI 1, pag. 4). Aggiungasi che la versione di XXX – oltre che essere del tutto compatibile con l’ipotesi appena evocata, secondo cui il semaforo dell’appellante è commutato sul rosso prima del suo passaggio - è confortata dalla teste [...]che ha riferito come i due conducenti che lo seguivano – poi ripartiti prima dell’arrivo della polizia – “hanno confermato più volte che il conducente della [...](XXX ndr.) era partito con il verde” (verbale d’interrogatorio [...]del 9 novembre 2010 allegato all’AI 1, pag. 2). Ora, ricordato che una testimonianza indiretta non è a priori vietata dal CPP a condizione che, come nel caso concreto, il testimone diretto non possa più essere interrogato (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 877; Bähler, in Basler Kommentar, Schwiezerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 162 n. 5; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, n. 1033), questa Corte non ha motivi per non ritenere attendibile quanto riferito dalla teste [...]. In particolare non risulta dagli atti che la donna conoscesse le persone coinvolte nell’incidente o che avesse qualsivoglia motivo per rilasciare false dichiarazioni.

Da quanto precede discende che, come il pretore, anche questa Corte non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che A. _______ si è immesso nell’incrocio tra via e via, nonostante il suo semaforo indicasse luce rossa.

  1. Pertanto, questa Corte conferma il giudizio di primo grado secondo cui, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte dal DA, si è reso autore colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1 LCStr in combinazione con l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 68 cpv. 1bis 1a frase OSStr. La questione di sapere se – contrariamente alla qualifica giuridica contenuta nel DA e confermata dal primo giudice – l’agire dell’appellante configuri un’infrazione grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr può rimanere inevasa ritenuto il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).

Commisurazione della pena

  1. Il giudice della Pretura penale, dopo aver ricordato i presupposti per la commisurazione della pena, ha spiegato che, tenuto conto della gravità del delitto commesso (in particolare dell’elevato tenore alcolico con cui l’imputato si è messo alla guida e delle conseguenze del suo agire) la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- “appare adeguata, unitamente alla sospensione condizionale della stessa per un periodo di prova di tre anni, in assenza di elementi che possano portare a formulare una prognosi negativa”. Quanto alla multa, il pretore ha spiegato che, considerata l’entità della pena pecuniaria, essa va fissata “in complessivi fr. 1'500.- (di cui 1'000.- a titolo di multa aggiuntiva e fr. 500.- come multa comminata alla contravvenzione)”, e che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di sedici giorni (cfr. sentenza impugnata, consid. 6-8, pag. 10-13).

  2. Ora - ricordato che oltre una pena sospesa condizionalmente può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) e che le due pene combinate devono, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 135 IV 189 consid. 3.3; 134 IV 1 consid 4.5.2 e STF del 13 maggio 2008, inc. 6B_152/2007 consid 7.1.2) - questa Corte, tenuto conto della pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere di fr. 90.- per il reato di guida in stato di ebrietà, ritiene eccessiva la multa aggiuntiva di fr. 1'000.- inflitta dal pretore. Se è infatti vero che l’alto tasso alcolemico riscontrato nel sangue di A. _______ qualifica la sua colpa come grave, è altrettanto vero che l’appellante, prima dell’episodio qui in discussione, non è mai incorso in infrazioni alla LCStr (cfr. suo estratto del casellario giudiziale, AI 2; si rileva al riguardo che la sua condanna del 2008 per lesioni colpose semplici è da ricondurre ad un incidente occorsogli sul lavoro, cfr. verbale del dibattimento d’appello, pag. 2). Pertanto, la multa aggiuntiva da infliggere all’appellante deve essere ridotta a fr. 500.- cui si aggiungono fr. 500.- a titolo di multa per le contravvenzioni di cui agli art. 90 cifra 1 e 92 cpv. 1 LCStr. La multa complessiva di fr. 1'000.- sarà sostituita, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 12 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

  3. Va infine rilevato che nel fissare il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa, il pretore si è scostato senza motivare dal minimo legale di due anni previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP. Ritenuto, tuttavia, che il giudice penale può scostarsi dal minimo previsto dalla legge solo se sussistono elementi che facciano ritenere un rischio di recidiva particolare (cfr. CCRP 17.2009.25 del 2 dicembre 2009, consid. 7.3) e considerato che, in concreto, nulla in tal senso emerge dagli atti (in particolare, come visto, A. _______ non ha precedenti specifici), il periodo di prova della pena pecuniaria sospesa deve essere ridotto a due anni.

  4. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a carico dell’appellante. Visto il ridottissimo grado d’accoglimento, gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'000.-, sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 391 cpv. 2, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 e 454 CPP, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 68 cpv. 1bis OSStr, 42, 44 e 47 e segg. CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che, visto il ritiro della relativa opposizione, i capi d’imputazione di cui ai punti 1 (circolazione in stato di ebrietà) e 3 (inosservanza dei doveri in caso di infortunio) del decreto d’accusa 1071/2011 del 28 marzo 2011 sono passati in giudicato;

1.1. A. _______ è dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, a [...], il [...], alla guida dell’autovettura [...]targata, negligentemente omesso di ottemperare al segnale luminoso indicante “fermata”, scontrandosi conseguentemente con la vettura prioritaria [...]targata condotta da XXX, regolarmente sopraggiungente sulla sua sinistra.

1.2. è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta) cadauna, per un totale di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento);

1.2.2. alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- (millecinquanta) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 800.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di A. _______.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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