Incarto n. 17.2013.78
Locarno 22 agosto 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 febbraio 2013 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 febbraio 2013 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 3 maggio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che Con sentenza 28 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, per avere, il 1° ottobre 2012, a __________, __________ ed in altre imprecisate località del Ticino, senza essere autorizzato, detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina puri al 62%
e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia.
I primi giudici hanno, inoltre, ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza, la confisca e la distruzione dello stupefacente, la confisca di due schede SIM e della valigia, il mantenimento del sequestro conservativo - a fini probatori - dei reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa, nonché il mantenimento del sequestro conservativo sugli Euro 800.-, Scellini Kenioti 2'100.- e fr. 2.50 (sequestrati al condannato al momento dell’arresto) a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia.
I primi giudici hanno, infine, disposto la riconsegna al condannato degli altri oggetti dissequestrati.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 3 maggio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure e di chiedere il suo proscioglimento e il dissequestro in suo favore dei soldi confiscati dai primi giudici (III).
Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria, che è stata respinta con decreto 12 luglio 2013.
esperito il 22 agosto 2013 il pubblico dibattimento durante il quale:
l’appellante, modificando il proprio iniziale petitum, ha chiesto, non più la sua assoluzione, ma di essere condannato, per i fatti indicati nell’atto di accusa, ad una pena detentiva di tre anni sostenendo, in sintesi, sulla scorta di una nuova versione dei fatti, di avere agito per dolo eventuale e spinto dalla necessità di racimolare i soldi necessari a far operare la figlia ventitreenne, sofferente di una malattia (non meglio specificata) all’anca;
il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2; STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3; STF del 14 dicembre 2012, inc. 6B_434/2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).
II. L’accusato
Della sua vita anteriore, al procuratore pubblico in occasione dell’interrogatorio 2 ottobre 2012 (AI 6, pagg. 2-3):
“ Sono nato in __________, ho frequentato le scuole dell'obbligo in __________, non ho frequentato studi superiori. In seguito ho aiutato mio padre che ai tempi gestiva una sua ditta di trasporti di generi alimentari. In seguito ho svolto un'attività professionale dall’età di 25 anni, in qualità di negoziante nell'ambito di pezzi di ricambi per auto, attività che svolgevo da dipendente. Dal 2008 sono direttore Marketing nell'ambito alberghiero. Non dispongo di un diploma in questo settore. Lavoro in qualità di impiegato presso un albergo che si chiama __________ a __________ in __________. Mi occupo in particolare della parte marketing dell'hotel (...). Guadagno il corrispettivo di USD 1'000.- al mese”.
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha in parte precisato e in parte modificato le sue dichiarazioni affermando di lavorare, per il citato hotel, soltanto a tempo parziale (al 50%), di essere impiegato come direttore marketing ma di essersi dovuto adattare anche ad altri lavori e di percepire, per tale attività, non il corrispettivo di USD 1.000.- al mese bensì soltanto 400 USD:
“ È giusto anche che dal 2008 lavoro come direttore marketing di un albergo.
In quella qualità, il mio lavoro consisteva nell’andare alle fiere per presentare l’albergo, in sostanza dovevo acquisire dei clienti. Non si trattava di un lavoro a tempo pieno. Si trattava in realtà di un lavoro a metà tempo per cui ricevevo un salario mensile di 400 dollari, non di 1'000 dollari come ho detto in precedenza.
Alla presidente che mi chiede di spiegare come mai in precedenza ho parlato di un salario di 1'000 dollari, rispondo che ero spaventato e preoccupato per mia figlia. Era il mio primo arresto e la cosa mi spaventava molto. Ho pensato che se avessi detto così mi avrebbero lasciato andare. (…)
Il mio lavoro per l’albergo non consisteva soltanto nella promozione e nell’acquisizione clienti. A volte venivo incaricato dal direttore anche di fare degli acquisti per l’albergo. In __________ è difficile trovare lavoro per cui, quando se ne ha uno, bisogna adattarsi e fare tutto quanto il datore di lavoro chiede” (verb dib d’appello pag. 2 e 4)
AP 1 è incensurato in Svizzera (AI 4).
Egli è, pure, sconosciuto alla banca dati italiana, così come alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga italiana (AI 18 e AI 26).
III. Inchiesta
AP 1 è stato, perciò, fatto scendere dal treno a Chiasso e sottoposto ad un controllo più approfondito da cui è effettivamente emerso che la valigia aveva un doppiofondo in cui era nascosto un pannello dello spessore di 2 cm e del peso lordo di 2,9 Kg imballato con del nastro adesivo nero e risultato positivo all’eroina (rapporto d’arresto provvisorio 2.10.2012, AI 1).
L’analisi della sostanza rinvenuta ha permesso di stabilire che si trattava di eroina del peso totale netto di 2'371.70 grammi e avente una purezza del 62% (+/- 5.5%) (AI 30).
AP 1 è stato sottoposto a rilievi fisici (unghie, mani) e ad un esame tossicologico delle urine per determinare un’eventuale contaminazione allo stupefacente che hanno dato, tutti, esito negativo (AI 29 e 30).
Anche le banconote trovate in suo possesso, analizzate con un apparecchio Ionscan, sono risultate prive di tracce di stupefacente (AI 29).
AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 1° ottobre 2012 al 19 dicembre 2012 (AI 13). È in carcerazione di sicurezza dal 20 dicembre 2012 (decisione GPC 21.12.2012).
AP 1 ha negato ogni addebito in relazione al traffico dell’eroina trovata all’interno della sua valigia sia durante l’inchiesta (PS 01.10.2012 pag. 2, AI 1; PP 02.10.2012 pagg. 4-5, AI 6; PS 04.10.2012 pag. 5, AI 29; PS 12.11.2012 pagg. 2-3, AI 29; PP 11.12.2012 pag. 5, AI 33), che al dibattimento di primo grado (verb. dib. di primo grado, pag. 1). Egli ha preteso fin dal suo fermo di essere venuto in Europa per partecipare ad una fiera gastronomica a __________ nella sua veste di direttore marketing dell’hotel per cui lavora in __________ e di non sapere che il suo bagaglio disponeva di un doppiofondo contenente dello stupefacente. Al riguardo, AP 1 ha sempre sostenuto che è stata una terza persona a mettere, a sua insaputa, la droga nella sua valigia, formulando in particolare le ipotesi che potesse essere stato l’amico che aveva acquistato per lui la valigia in __________ prima della sua partenza, oppure il suo datore di lavoro oppure, ancora, uno sconosciuto durante la notte che egli ha trascorso a __________ prima di imbarcarsi sull’aereo con direzione __________.
I primi giudici non hanno creduto alla versione di AP 1 e, confermando l’atto d’accusa emanato dal procuratore pubblico il 19 dicembre 2012, lo hanno dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
IV. Dichiarazioni rese da AP 1 durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado
a. sui viaggi in Italia
Egli non ha, però, saputo fornire precisazioni né sul nome né sulla natura della manifestazione cui avrebbe partecipato. Al riguardo, ha saputo soltanto dire, una prima volta, che si trattava di “una fiera gastronomica e di catering” e, poi, che si trattava di una “mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo”:
“ D: Era la prima volta che arrivava in Europa?
R: No, ero già stato a __________ nel mese di gennaio di quest’anno per una fiera gastronomica e di catering. Io sono direttore di marketing dell’Hotel __________” (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).
“ Mi sono recato in Europa a __________ nel mese di gennaio 2012. Mi ero fermato circa una decina di giorni per trovare oggetti per la cucina (pentolame)” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4).
“ Sono proprio sicuro che il primo viaggio in Europa è stato nel gennaio del 2012 a __________. Per quanto ricordo il viaggio è stato all’inizio di gennaio. A __________ c’era una mostra di oggettistica e attrezzatura per albergo. La mostra non era in spiaggia, era negli spazi della fiera” (verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb dib. di primo grado, pag. 1).
“ Questo viaggio è stato organizzato dal mio datore di lavoro e meglio dal mio capo __________. Ha organizzato il viaggio sia per me che per l’altra persona che avrebbe dovuto raggiungermi, si tratta di un mio collega” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).
Di nuovo AP 1 non è, però, stato in grado di fornire informazioni precise sulla manifestazione cui avrebbe dovuto partecipare:
“ D: Lei ha dichiarato che si stava recando a __________ per una fiera gastronomica, ha con sé opuscoli o inviti per questa fiera?
R: No, non ho nulla con me, però lo chef di cucina dell’hotel sarebbe giunto a __________ direttamente dalla __________ il 03.10.2012, portando tutta la documentazione nonché la prenotazione del nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla con me. Lo chef di cucina si chiama __________ e il suo numero di telefono è lo __________. (...)
D: In che hotel sarebbe dovuto soggiornare a __________?
R: io avrei scelto un albergo a caso a __________, poi avrei contattato lo chef quando sarebbe arrivato a __________ e quindi, in seguito, ci saremmo recati all’albergo prenotato dalla nostra compagnia.
D: È in grado almeno di dirci come si chiama questa fiera gastronomica e cui doveva recarsi a __________?
R: Non lo so, sapeva tutto lo chef che avrebbe dovuto raggiungermi”
(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 3).
AP 1 ha, poi, spiegato di essere partito dalla __________ in bus, di aver raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012, di essersi imbarcato il 30.09.2012 su un volo Swiss con direzione __________ (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, allegato 6, AI 29), dove è giunto il 01.10.2012.
Secondo il programma di viaggio, AP 1 avrebbe dovuto pernottare una notte nella città elvetica, per poi prendere un aereo per __________ - biglietto già alla mano - il giorno seguente. A __________ ha, però, cambiato i suoi programmi e deciso di partire il medesimo giorno per __________ con il treno:
“ Sono partito dalla __________ con un bus e ho raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012. Quindi il giorno seguente ho preso l’aereo da __________ per __________ dove sono giunto il 01.10.2012 alle ore 06.25. Secondo i miei piani dovevo prendere il giorno seguente, e meglio il 02.10.2012, l’aereo da __________ a __________, biglietto che avevo già acquistato. I biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di lavoro mentre le spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico, le spese di alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto che gli alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte a __________, ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho quindi acquistato un biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________” (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).
AP 1 ha dunque, fin dal primo interrogatorio, sostenuto di aver cambiato il suo itinerario di viaggio, rinunciando a prendere il volo per __________ già pagato, poiché non aveva soldi a sufficienza per pernottare a __________ una notte. Ha ribadito tale versione anche in seguito davanti al procuratore pubblico:
“ Questa è la seconda volta che vengo in Europa. (...) L’hotel non mi rimborsa le spese di viaggio. In genere, come in questo caso, mi viene consegnato “argent de poche”, ma non mi era sufficiente per pagare l’hotel a __________. Avrei dovuto infatti pernottare a __________ per attendere il volo per __________ dove ero diretto. Il volo sarebbe stato oggi (il 2.10.2012, n.d.r.). A __________ avrei dovuto partecipare ad un’esposizione gastronomica” (...)
Come mai ha deciso di prendere il treno per recarsi a __________ invece di andare a __________ come era previsto dall’organizzazione del viaggio?
Perché l’hotel a __________ sarebbe costato troppo, addirittura 400.- CHF per notte. Il mio capo non mi ha dato soldi a sufficienza per potermi permettere questa spesa” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3).
Su richiesta dell’agente interrogante prima, e della PP poi, AP 1 ha spiegato di aver acquistato a __________ un biglietto del treno con destinazione __________ e non __________, poiché alla biglietteria della stazione gli avevano spiegato che quella era l’unica opzione possibile e che avrebbe dovuto acquistare il biglietto per __________ una volta giunto alla stazione di __________:
“ D: Per quale motivo non ha acquistato direttamente il biglietto per __________?
R: Questo perché alla biglietteria di __________ mi avevano detto che non potevo acquistare un biglietto __________ /__________ ma dovevo raggiungere __________ e quindi acquistare il biglietto per __________” (PS 02.10.2012, AI 1, pag. 2).
“ La destinazione del suo viaggio era __________, per quale motivo ha acquistato il biglietto fino a __________. La sua versione circa il fatto che non le vendevano il biglietto fino a __________ non è verosimile.
Lo so ma è così. È la persona che mi ha venduto il biglietto in stazione che mi ha detto che non potevo acquistare un biglietto fino a __________”
(PP 11.12.2012, AI 33, pag. 5).
b. sui contatti con persone residenti in Italia
Richiesto di fornire spiegazioni in proposito, AP 1 ha detto di non conoscere gli intestatari di tali numeri e di non sapere chi li aveva registrati nel suo telefono:
“ D: Lei in sede d'interrogatorio stilato dinnanzi al Magistrato aveva dichiarato di non conoscere nessuna persona né in Italia né in Svizzera, conferma quanto dichiarato in quella sede?
R: Confermo quanto dichiarato in quella circostanza.
D: È in grado di spiegare il motivo per il quale all'interno della sua rubrica
telefonica vi sono salvati n° 3 numeri di chiamata italiani visto che lei asserisce di non conoscere nessuno della vicina penisola?
R: Non so dire come mai ci sono questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e io non conosco le persone a cui sono collegati tali numeri di chiamata e posso anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia rubrica.
ADR non so dire chi ha salvato questi numeri nella mia rubrica, forse qualche mio amico al quale ho prestato il mio cellulare per fare una chiamata.
ADR che anche altri numeri di chiamata che sono salvati nella mia rubrica non so a chi appartengono.
ADR che posso dire che il telefono è io e che anche la scheda SIM è mia ma come detto ogni tanto capita che presto il mio cellulare per fare qualche chiamata ai miei amici.
D: A chi sono in possesso tali recapiti telefonici italiani?
R:Come già detto non so dire” (PS 04.10.2012, AI 29, pag. 3)
Anche al PP AP 1 ha ribadito tale versione:
“ Ha dichiarato dinanzi alla Polizia che alcuni numeri telefonici nella rubrica non sono stati inseriti da lei, da chi allora? Per quale motivo? Come se lo spiega?
Non lo so non me lo so spiegare. Può capitare che presto il mio telefono a persone che conosco per permettergli di fare alcune telefonate e questo per esempio quando queste persone non hanno più credito nel telefonino.
ADR che non so se queste persone a cui presto il telefono facciano delle telefonate in Italia e conoscano qualcuno” (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 3).
c. sulla droga nella valigia
Su come la droga sia finita all’interno della sua valigia, AP 1 ha formulato più ipotesi.
Ha, dapprima, esternato dei sospetti sul suo amico __________:
“ ... due giorni prima della mia partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico di acquistarmi una valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________.
D: A __________ o in Italia avrebbe dovuto incontrarsi con qualcuno?
R: No.
D: Dalla __________ qualcuno le ha chiesto di incontrarsi con qualcuno in Italia o di recarsi in qualche luogo?
R: Assolutamente no, però, pensandoci ora, posso supporre che questo mio amico che mi ha procurato la valigia mi avrebbe fatto contattare da qualcuno di sua conoscenza a __________, ma questa è solo una mia supposizione”
(PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2).
“ Ribadisco che come ho già detto alla Polizia la valigia me l’ha comprata un amico __________.
ADR che in merito al nominativo della persona che mi ha messo la droga nella valigia ho qualche sospetto e meglio sul mio amico __________” (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 5).
In seguito ha, seppur non esplicitamente, ventilato la possibilità che la droga potesse essere stata inserita a sua insaputa nella sua valigia a __________:
“ Domanda DI 1
Quando lei ha viaggiato dalla __________ a __________, dove ha pernottato a __________?
Ho viaggiato con il bus e ho quindi pernottato in un hotel vicino al terminal dei bus.
Il volo da __________ a __________ quando era previsto?
Era previsto la sera del giorno seguente. II tempo fra il mio arrivo a __________ e la partenza per __________ l'ho passato andando a passeggio per __________, dalle 10.00 di mattina fino alle 16.00. Successivamente sono andato all'aeroporto.
Dove ha lasciato la valigia durante il suo soggiorno a __________?
L'ho lasciata nella mia camera.
ADR che le chiavi le ho lasciate come di norma alla reception.
Domanda del PP
Dove aveva riposto la valigia nella stanza?
Ho lasciato in uno scaffale aperto. La valigia era chiusa con la cerniera e non chiusa con un lucchetto o altro.
Al suo arrivo a __________ lei ha aperto la valigia?
La mattina prima di uscire a passeggiare ho aperto la valigia ho preso dei vestiti per cambiarmi e ho vi ho messo quelli che indossavo. Successivamente ho riposto la valigia chiusa con la cerniere nello scaffale pronta per essere ritirata al mio rientro e prima della partenza.
Domanda DI 1
Lei ha riaperto la valigia da quel momento in cui l'ha posta nello scaffale fino al suo arresto?
No non l'ho più riaperta.
Domanda del PP
Quando è rientrato dal suo passeggio ha notato qualcosa di diverso, la sua valigia era stata toccata?
“Ho visto che qualche d’uno aveva fatto il letto, ma la valigia era al suo posto non ho avuto l’impressione che qualcuno ha toccato la valigia” (PP 11.12.2012, AI 33, pagg. 6-7).
Al dibattimento di primo grado AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha poi formulato l’ipotesi secondo cui ad aver messo la droga nella sua valigia sia stato il suo datore di lavoro:
“ A mente della difesa qualcuno ha messo la droga nella sua valigia. (...) questa persona potrebbe essere il suo datore di lavoro visto che era l’unico a sapere quale fosse la meta dell’imputato” (verb. dib. 1° grado, pag. 3).
V. giudizio di primo grado
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si riportano, di seguito, le pertinenti e del tutto condivise argomentazioni sviluppate, al riguardo, dai primi giudici:
“ 3.
Interrogato dalla polizia al momento dell'arresto, AP 1 ha ammesso di essere proprietario della valigia incriminata, ma ha negato di sapere che essa contenesse dello stupefacente (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):
“ sono io il proprietario di questa valigia ma non sapevo che all'interno della stessa c'era un sottofondo contenente eroina. Preciso che due giorni prima della mia partenza dalla __________ avevo chiesto ad un mio amico di acquistarmi una valigia poiché dovevo recarmi in Italia, a __________, per una fiera gastronomica. Non sapevo assolutamente che stavo trasportando eroina”.
Siffatta professione di buona fede ha costituito la linea difensiva dell'imputato sino al dibattimento.
L'imputato ha spontaneamente dichiarato che non si sarebbe trattato del suo primo viaggio in Italia, visto che egli si sarebbe già recato a __________ nel corso del mese di gennaio per partecipare a una fiera gastronomica e di catering (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2) oppure - questa la versione fornita in aula- ad una fiera di oggettistica e attrezzature per albergo (verbale interrogatorio dell'imputato del 28 febbraio 2013, allegato 1 al verbale del dibattimento).
Richiesto in aula di fornire ulteriori informazioni al riguardo questo suo primo viaggio in Italia, egli non è stato in grado di indicare né l'ubicazione della fiera che avrebbe visitato (si precisa che la Corte è cognita dello stato dei luoghi in quel di __________), né il nome (o qualunque altro dettaglio) dell'albergo nel quale avrebbe soggiornato, né ancora la data precisa del viaggio o qualunque altra informazione al riguardo.
Inoltre, alla precisa contestazione del Presidente della Corte al riguardo dell'inesistenza dell'asserita fiera a __________ nel corso del mese di gennaio del 2012 l'unica manifestazione che risulta avere avuto luogo negli spazi della fiera in quel mese è la __________
E' comunque un dato di fatto che l'accusato, anche se non alla fiera del gelato artigianale di __________, nel gennaio del 2012, previo transito da __________ ed __________, si è recato in Italia al beneficio di un visto Schenghen, come risulta dalle fotocopie del suo passaporto (doc. dib. 2, pag. 5 e 40), che il Presidente della Corte ha chiesto al Procuratore pubblico di volere mettere agli atti.
Per quanto riguarda i dettagli del viaggio in corso al momento del fermo egli ha spiegato (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2):
“ sono partito dalla __________ con un bus e ho raggiunto __________ in __________ il 29.09.2012. Quindi il giorno seguente ho preso l'aereo da __________ per __________ dove sono giunto il 01.10.2012 alle ore 0625. Secondo i miei piani dovevo prendere il giorno seguente e meglio il 02.10.2012 l'aereo da __________ a __________, biglietto che avevo già acquistato. I biglietti aerei mi erano stati pagati dal datore di lavoro mentre le spese di alloggio a __________ sarebbero state a mio carico, le spese di alloggio a __________ invece erano state pagate. Siccome ho visto che gli alberghi a __________ erano troppo cari, anziché soggiornare una notte a __________, ho deciso di proseguire il viaggio sino a __________ in treno. Ho quindi acquistato il biglietto ferroviario a __________ con destinazione __________”.
Nel medesimo verbale, alla domanda dell'interrogante sulla ragione per la quale egli avesse acquistato un biglietto del treno con destinazione __________ visto che la sua meta era __________, l'imputato ha risposto che alla biglietteria di __________ gli è stato detto che non poteva acquistare un biglietto __________ ma che doveva andare a __________ e comperare lì il biglietto per __________ (verbale 1° ottobre2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 2).
Nuovamente, AP 1 non conosce il nome della fiera alla quale era diretto al momento del fermo, così come non sa in che albergo doveva alloggiare a __________. Chiesto di fornire spiegazione ha dichiarato (verbale 1° ottobre 2012, allegato 1 all'AZ 1, pag. 3):
“ ... non ho nulla con me, però lo chef della cucina dell'hotel sarebbe giunto a __________ direttamente dalla __________ il 03.10.2012, portando tutta la documentazione nonché la prenotazione del nostro albergo, per questo motivo io non avevo nulla con me. Lo chef di cucina di cui parlo si chiama __________...”.
L'accusato, pertanto, sarebbe a mente sua partito da solo dalla __________ il 29 settembre 2012 diretto a __________, via __________ e __________, per recarsi ad una fiera di cui non sa nulla mentre che il suo collega, cognito della questione, sarebbe partito anch'egli da solo due giorni dopo per raggiungerlo a __________.
La Corte ha ritenuto tale versione dei fatti non credibile.
In primo luogo non è plausibile che un piccolo albergo della __________ con notorietà e clientela solamente locali -come ammesso dallo stesso imputato sia a verbale (verbale 2 ottobre 2012, Al 6, pag. 3) che durante il dibattimento- possa permettersi finanziariamente e trovi commercialmente sensato inviare due dipendenti in un altro continente al fine di partecipare ad una non meglio specificata fiera gastronomica.
Ulteriormente insensato è che l'accusato sia partito da solo anzitempo (per quale motivo poi?) e allo sbaraglio, quando era il collega a conoscere i dettagli salienti del viaggio (nome della fiera, indirizzo dell'albergo prenotato a __________) per il che sarebbe stato logico che i due avessero viaggiato assieme.
E ancora, nel contesto dell'illogico viaggio solitario dell'accusato appare incongruente anche la sua decisione di rinunciare ad usufruire del biglietto aereo già prenotato e pagato da __________ a __________ per accollarsi invece un lungo viaggio in treno. La spiegazione fornita, secondo cui il pernottamento a __________ sarebbe stato troppo caro, è infatti risibile. Basta porre mente al fatto che il prevenuto ha speso fr. 55.- per il taxi da __________ a __________ e altri fr. 82.- per il biglietto ferroviario __________ - __________ (cfr. gli allegati ad Al 1) e che avrebbe ancora dovuto pagarsi il biglietto da __________ a __________ per concluderne che egli ha in questo modo realizzato un ben misero risparmio rispetto al costo di un pernottamento a __________.
Sin qui le incongruenze, mentre che del tutto inspiegabile (se non con la menzogna) è il fatto che nella rubrica del cellulare dell'imputato siano stati trovati tre numeri di telefono italiani registrati come __________, __________ e __________ (doc. A allegato al verbale 4 ottobre 2012, Al 17), quando egli ha invece dichiarato di non conoscere nessuno in Italia, per il che egli ha anche dovuto sostenere di non sapere a chi appartengano questi numeri e (senza fornire una spiegazione alternativa) di non essere stato lui ad inserirli nella memoria del suo cellulare (verbale 4 ottobre 201.2, AI 17, pag. 3):
“ non so dire come mai ci sono questi numeri di telefono salvati nella mia rubrica e io non conosco le persone a cui sono collegati tali numeri di chiamata e posso anche dire che non sono stato io a salvare tali numeri nella mia rubrica”.
Gli accertamenti effettuati in collaborazione con le autorità italiane hanno permesso di individuare gli intestatari dei numeri di telefono in tre cittadini nigeriani residenti nel casertano. Tuttavia, i loro nominativi sono risultati sconosciuti alla banca dati italiana (AI 18), ragione per cui non vi sono certezze in proposito, se non quella che è da escludere che un terzo possa avere surrettiziamente (e a che pro?) inserito dei numeri di telefono italiani realmente esistenti nella memoria del telefonino dell'accusato che quindi, necessariamente, ha mentito su questo tema.
La situazione è analoga anche al riguardo della centrale questione dell'eroina celata nella sua valigia, risultando assolutamente inverosimile ogni possibile lettura dei fatti in cui il prevenuto è inconsapevole del contenuto.
L'accusato, in primo luogo, ammette di essere proprietario della valigia, acquistata per suo conto da un amico nell'imminenza della partenza. Difficile pensare che l'eroina fosse già nella valigia a quel momento. A prescindere dalla questione della liceità del suo possesso, essa ha un elevato valore economico (pari a circa almeno fr. 80'000.- per un acquisto all'ingrosso alle nostre latitudini), ragione per cui può essere escluso che il fabbricante delle valigie le corredi con una simile imbottitura celata nel doppiofondo e allo stesso modo può anche essere ragionevolmente escluso che il venditore della valigia abbia modificato uno degli articoli del suo negozio per spossessarsi a favore di sconosciuti di quasi 3 kg di eroina.
Proseguendo nella catena dei possessi della valigia, si ha che anche il servizievole amico dell'accusato che è andato ad effettuare l'acquisto per suo conio non dovrebbe avere avuto interesse a farcire la valigia di eroina per farla trasportare non si sa dove dall'accusato. Nella tesi dell'accusato, infatti, neppure lui sapeva dove si stava recando (se non a __________, __________), motivo per cui male si intuisce come un terzo intenzionato a fargli fare da inconsapevole corriere avrebbe potuto zavorrargli il bagaglio in assenza di certezze al riguardo della destinazione del corriere medesimo.
Questo ragionamento deve valere anche per gli ignoti che a mente dell'accusato avrebbero abusato della sua valigia nella notte trascorsa a __________, in __________ nelle prime fasi del suo viaggio. II Presidente, al dibattimento, si è premurato di chiedere se egli quella sera avesse rivelato ad alcuno la destinazione del suo viaggio d'affari, ricevendo risposta negativa. Pertanto, ci si deve di nuovo chiedere che senso avrebbe nascondere eroina nel doppiofondo della valigia di un viaggiatore di passaggio se non si sa dove egli sia diretto.
Gli unici a sapere che l'accusato si recava a __________ erano il datore e il collega di lavoro, ma il racconto dell'accusato circa il percorso della valigia esclude che queste persone abbiano potuto metterci la droga all'insaputa dell'accusato.
A discapito dell'asserita buona fede del prevenuto depone anche il fatto che dal 1 ° ottobre 2012 al giorno del dibattimento egli, se del caso tramite il patrocinatore, non sia riuscito a fornire nemmeno uno straccio d'indizio a sostegno della sua tesi. Nulla sulla pretesa fiera di __________, niente, soprattutto, da parte dell'asserito datore di lavoro, che se davvero fosse stato in ambasce per il proprio dipendente finito ingiustamente in galera nell'adempimento del proprio dovere non avrebbe avuto problema alcuno in primo luogo ad attestare l'esistenza stessa del contratto di lavoro, e quindi nel confermare -prenotazione per due persone di un albergo a __________ alla mano- che realmente egli aveva inviato due dipendenti nella caput mundi per potere proporre carbonara, amatriciana, saltimbocca e abbacchio alla propria clientela tanzaniana. La peregrina ipotesi che proprio il datore di lavoro secondo quanto sostenuto per la prima volta in aula dall'accusato potrebbe essere coinvolto nella vicenda nulla muta a questa circostanza, avendosi che anche (ed anzi a maggior ragione) nell'ipotesi della sua colpevolezza il datore si sarebbe attivato per cercare di togliere il prevenuto dai guai.” (sentenza impugnata consid 3-10, pag. 4 e 8)
Del resto, anticipando il discorso, a conferma della bontà delle citate argomentazioni, vi è l’ammissione fatta da AP 1 al dibattimento d’appello secondo cui tutto quello che lui ha detto, in corso d’inchiesta e al dibattimento di primo grado, sui motivi del viaggio di ottobre e sull’amico che avrebbe dovuto incontrare a __________ era inventato (verb. dib. d’appello, pag. 3)
Giudicando, dunque, “assolutamente inverosimile ogni possibile lettura dei fatti in cui il prevenuto è inconsapevole del contenuto” della sua valigia, i primi giudici hanno accertato che lo scopo del viaggio di AP 1 era quello di “consapevolmente trasportare l’ingente quantitativo di eroina nascosto nel suo bagaglio” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).
VI. Appello
Come anticipato in initio, al dibattimento d’appello AP 1 ha modificato le proprie dichiarazioni e, di conseguenza, le proprie richieste.
nuova versione dei fatti
All’inizio del pubblico dibattimento, AP 1 ha dichiarato di voler “confessare e dire la verità”:
“ Voglio confessare e dire la verità.
Avevo bisogno di 3'000 dollari per pagare l’intervento chirurgico di cui mia figlia necessita.
Ho così chiesto aiuto ad un amico.
A domanda della presidente rispondo che quest’amico si chiama __________. Alla presidente che mi chiede di indicare anche il cognome, rispondo che lo conosco solo con il nome di battesimo. La presidente mi fa notare che sembra strano che io abbia chiesto dei soldi ad una persona che conosco solo con il nome di battesimo. Rispondo che io lo conoscevo tramite il mio datore di lavoro: si trattava di un fornitore dell’albergo. Forniva materiale elettrico e di costruzione. Preciso che a volte forniva questo materiale per l’albergo a volte per la casa di proprietà del direttore.
AD DI 1 rispondo che so il nome della ditta di __________: si tratta del negozio __________ che si trova a __________, nella via __________. Lui mi aveva detto di essere proprietario di tre negozi siti in diversi punti della città. Stimo che __________ abbia tra i 30 e i 35 anni.
Ho chiesto a lui i soldi perché nessuna delle persone a cui mi ero rivolto in precedenza si era detta disposta ad aiutarmi. Preciso che avevo chiesto i soldi anche al direttore dell’albergo ma lui aveva rifiutato di darmeli.
Tornando ad __________, lui alla mia richiesta ha risposto dicendosi disposto ad aiutarmi a condizione che io portassi un pacchetto a __________. Io gli ho chiesto che cosa ci fosse in quel pacchetto. Lui non ha voluto dirmelo, ma si è semplicemente limitato a dirmi di non preoccuparmi perché dentro non c’era nulla di pericoloso. Io gli ho chiesto se nel pacchetto ci fosse della droga, delle pietre preziose (pensavo in particolare alla tanzanite) oppure dell’oro. Lui mi ha risposto ridendo e mi ha detto di non preoccuparmi e di limitarmi a consegnarlo che così avrei preso i soldi.
Rispondendo alla presidente, preciso che, nonostante le rassicurazione di __________, io sapevo che nel pacchetto c’era una di quelle tre cose che ho elencato prima, cioè sapevo che dentro o c’era droga, o c’erano pietre preziose o c’era dell’oro. Non lo sapevo precisamente. Ma ho pensato che dentro non poteva esserci altro.
AD della PP rispondo che il __________ di cui ho parlato nei primi interrogatori non esiste.
Dopo circa una settimana dal colloquio di cui ho detto sopra, __________ mi ha consegnato la valigia, dicendomi che quello era il pacchetto che dovevo portare a __________. Mi ha chiesto il mio telefono, dove ha registrato personalmente tre numeri di telefono. Poi mi ha detto che, una volta arrivato a __________, avrei dovuto prendere un albergo qualsiasi e da lì chiamare uno di quei tre numeri, che poi qualcuno sarebbe venuto a ritirare la borsa. Non mi ha detto altro. In quell’occasione __________ mi ha dato anche il biglietto aereo __________
Rispondendo alla presidente, preciso che avrei dovuto pagare il biglietto __________ - __________ con i miei soldi: io avevo mille euro miei.
Rispondendo DI 1 preciso che io non ho visto il pacchetto. __________ mi ha consegnato la valigia già pronta.
AD della PP rispondo che tutto quello che ho detto durante l’inchiesta e anche al primo dibattimento sul motivo del mio viaggio e sul collega che avrei dovuto incontrare a __________ era inventato.
In sostanza, in cambio di questo trasporto, io avrei ricevuto tremila dollari di cui avevo bisogno. I tremila dollari me li avrebbe dati la persona che doveva venire a __________ a prendere in consegna la valigia. Quei tremila dollari erano, in sostanza, il compenso per il mio lavoro di trasporto.
Rispondendo alla presidente preciso che, una volta arrivato a __________, e visti i costi degli alberghi mi sono detto che mi conveniva prendere il treno per __________ piuttosto che passare la notte lì, andare a __________ e poi da lì prendere il treno per __________.
AD della PP rispondo che non c’era un giorno stabilito per la consegna della valigia. Semplicemente __________ mi aveva detto che, una volta arrivato a __________, avrei dovuto andare subito in un albergo qualsiasi e da lì subito chiamare uno dei numeri che mi aveva dato.
Il telefono e la scheda telefonica che avevo con me mi appartengono.
La PP mi ricorda che a __________ ho tentato inutilmente di contattare due numeri telefonici. È vero. Si trattava di due miei amici in __________. Nessuno di loro era __________.
La PP mi ricorda il tenore di 3 SMS registrati sul mio telefono (PS 4.10.2012, pag. 4). Me li ha scritti un collega che sapeva che io sarei dovuto venire in Europa perché io stesso glielo avevo detto, ero in confidenza con lui e gli avevo detto che con quel viaggio forse avrei potuto trovare i soldi per mia figlia.
La PP mi ricorda che durante l’inchiesta io avevo detto che a scrivermi quei messaggi era stato un amico che non lavorava con me. È giusto. È così. Oggi mi sono espresso male: in realtà a scrivere gli SMS è stato un amico di un mio collega di lavoro.
Dopo che la presidente mi ha ricordato come sia necessario che io dica la verità perché queste mie nuove dichiarazioni possano essere valutate a mio favore, ribadisco che a scrivere quegli SMS è stato un amico di un mio collega. Questa persona non è propriamente un mio amico, è una persona che incontro quando sto con il mio collega.
AD della PP rispondo che __________ mi aveva detto che avrei dovuto consegnare la valigia a un uomo.
La PP mi ricorda che io ho fatto un altro viaggio in Europa nel gennaio 2012 e mi chiede se anche in quell’occasione io ho trasportato un pacco. Rispondo di no. Ribadisco che sono venuto per una fiera di macchinari da cucina che si teneva a __________.
Alla presidente che mi ricorda come i primi giudici abbiano ritenuto inverosimile la mia versione dei fatti su quel viaggio, rispondo che sarà inverosimile però è la verità.
La PP mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello di __________. Rispondo che è il numero di __________.
Mi viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.
Non è così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo. Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia.
AD della PP rispondo che l’unico scopo del mio viaggio di ottobre era la consegna della valigia. Non dovevo fare altro. Non so come mai il viaggio di ritorno sia stato previsto per il 10.10.2012. Come ho detto i biglietti di andata e ritorno mi sono stati dati da __________.
È vero che sono partito da __________. Anche qui __________ mi ha detto che non era riuscito a trovare un biglietto con partenza dalla __________.” (verb. dib. d’appello, pag. 2-4).
Da un lato, è inverosimile che egli non sappia il cognome dell’uomo che gli avrebbe affidato la droga: si trattava, in effetti, secondo il suo racconto di una persona che egli conosceva per essere un fornitore abituale dell’albergo per cui egli dice di lavorare.
D’altro lato, le informazioni che egli ha dato per, apparentemente, permetterne una migliore identificazione sono risultate essere inattendibili. In effetti, da ricerche effettuate in internet, non risulta esserci nessun __________ né in __________, né in altre vie di __________. In realtà, risulta che __________ non è il nome di un negozio bensì di una strada di __________, peraltro parallela a __________ e da essa poco lontana. Ma non solo. L’albergo in cui AP 1 sostiene di essere stato impiegato è a __________, cioè in un luogo che dista più di 500 km da __________ ciò che rende poco credibile che il fantomatico proprietario del fantomatico negozio fosse davvero un fornitore regolare dell’albergo. In queste condizioni, forza è concludere che AP 1 ha mentito su queste circostanze, nell’evidente intento di dare di sé un’immagine falsamente collaborante e sostenere, così, la sua nuova versione dei fatti.
Inoltre, AP 1 è riuscito a contraddirsi anche nella sua, tutto sommato breve, audizione davanti a questa Corte. Lo ha fatto a proposito di __________ (l’amico che, secondo le dichiarazioni rese durante tutta l’inchiesta, gli aveva comprato la valigia), dicendo, prima, che quel __________ non esisteva e tornando, poi, sui suoi passi per giustificare una risposta data in un momento in cui, evidentemente, non ricordava la sua precedente affermazione:
“ AD della PP rispondo che il __________ di cui ho parlato nei primi interrogatori non esiste.
(…)
La PP mi chiede a chi appartiene il numero di telefono che io ho detto essere quello di __________. Rispondo che è il numero di __________.
Mi viene fatto notare che, poco fa, io ho detto che __________ non esiste.
Non è così. __________ esiste e il numero che io ho dato è effettivamente il suo. Quello che volevo dire prima è che non è stato __________ a darmi la valigia” (verb dib d’appello pag. 3 in alto e pag. 4 in basso).
AP 1 si è, poi, contraddetto anche riguardo la persona che gli ha scritto gli sms trovati nel suo cellulare, dicendo, dapprima, che si trattava di un collega di lavoro, con cui si confidava spesso, in particolare a proposito delle necessità della figlia e, poi, dicendo, invece, che si trattava di un amico di un collega che non poteva definire un amico poiché lo vedeva solo di tanto in tanto (verb. dib. d’appello pag. 3).
Infine, AP 1 ha nuovamente mentito riproponendo, ancora in sede d’appello, la versione secondo cui, nel gennaio 2012, egli era stato mandato in Europa dal suo datore di lavoro per partecipare ad una fiera “di macchinari da cucina” e aggiungendo che (parte non verbalizzata) egli doveva vedere quello che c’era di disponibile sul mercato e, poi, riferirne al direttore dell’albergo. Non è necessario dilungarsi molto per dimostrare l’inverosimiglianza, dapprima della versione secondo cui un piccolo albergo di __________, peraltro a soli 560 km da __________, con clientela locale (PP 02.10.2012, AI 6, pag. 3), abbia, fra i suoi dipendenti, un direttore marketing e, poi, della versione secondo cui questo stesso piccolo albergo invii in Europa un suo dipendente (sia esso direttore marketing o altro) per visionare le novità in materia di pentolame e affini (PP 11.12.2012, AI 33, pag. 4) e, poi, riferirne al rientro: la totale inverosimiglianza di questo racconto (riproposto in appello) è dimostrata dall’evidente insostenibilità economica di una simile operazione. Che, continuando a pretendere di essere andato a __________ per tali motivi, AP 1 ha mentito ancora davanti a questa Corte è, poi, definitivamente dimostrato dall’accertamento secondo cui, come risulta da numerosi siti internet (cfr. fra gli altri http://www.blogriviera.it/il-calendario-2012-delle-fiere-di-rimini/), nel mese di gennaio 2012 negli spazi della fiera di __________ vi è stata un’unica manifestazione denominata __________, che oltre a non collimare con quanto riferito dall’imputato per quanto riguarda l’oggetto della manifestazione a cui avrebbe partecipato, si è svolta dal 21 al 25 gennaio 2012, e cioè quando egli già era rientrato in __________ (AP 1 è giunto in Europa il 10 gennaio 2012 a beneficio di un visto Schengen per turismo della durata di 10 giorni, per poi ripartire il 19.01.2012, doc. 2 dib. primo grado).
AP 1 ha mentito anche sullo stipendio percepito (400.- USD mensili per un lavoro per cui non ha alcuna formazione ed esercitato a tempo parziale) ritenuto come, dai diversi siti internet (http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Republic%20of%20Tanzania) risulta che, in __________, lo stipendio medio annuo ammonta a meno di USD 50.-.
AP 1 ha, come visto, sostenuto di avere agito perché pressato dalla necessità di trovare il denaro per far operare la figlia. Anche su questa dichiarazione la Corte nutre seri dubbi. Da un lato, perché AP 1 ha parlato di un generico “problema all’anca”: un padre angosciato che decide di delinquere per procurarsi i mezzi per dare alla figlia le cure necessarie conosce con maggior precisione il genere di malattia di cui la figlia soffre. D’altra parte, perché AP 1 non ha mai parlato in precedenza né di una grave malattia della figlia (ha semplicemente detto che la figlia ha problemi alla schiena e ad un’anca e non può dormire su un materasso, cfr. PP 02.10.2012, AI 6, pag. 7) né, soprattutto, di una sua impellente necessità di cure.
In queste condizioni, la scrivente Corte si è trovata nell’obbligo di concludere che AP 1 ha mentito anche proponendo la sua nuova versione dei fatti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura e dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.
6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
13.1. E’ indubbio che, in concreto, sono realizzati i presupposti oggettivi dell’infrazione aggravata alla LStup. Come visto, all’interno della valigia che AP 1 ha portato con sé dalla __________, e che ha riconosciuto essere di sua proprietà (PS 01.10.2012, AI 1, pag. 2; PP 02.102012, AI 6, pag. 4), sono stati rinvenuti in un doppio fondo 2'371.70 grammi di eroina pura al 62%. Questo agire realizza pacificamente gli elementi costitutivi oggettivi degli artt. 19 cpv. 1 let. b e d e 19 cpv. 2 let a LStup. Non ha infatti da essere spiegato che un quantitativo di eroina come quello trovato nel bagaglio di AP 1, con una purezza come quella emersa dalle analisi effettuate, è oggettivamente atto a mettere in pericolo la salute di molte persone (cfr. giurisprudenza del TF ricordata al consid. 13.).
13.2. Evidentemente realizzato è anche l’aspetto soggettivo del reato.
Le dichiarazioni rese al riguardo da AP 1 al dibattimento d’appello - che, in diritto, costituirebbero un dolo eventuale - non possono essere intese in altro modo che come il tentativo di uscire da una situazione ormai compromessa con il minor danno possibile. Resosi conto, dopo il giudizio di primo grado, dell’evidente insostenibilità della versione (sin lì portata avanti) secondo cui era un trasportatore inconsapevole, AP 1 ha cercato di proporre a questa Corte un’ammissione di colpa ridotta ai minimi termini. L’operazione non è, però, riuscita ritenuto come nemmeno le nuove dichiarazioni possano essere credute.
Ne segue che anche in questa sede è accertato che AP 1 ha agito consapevolmente, cioè ha agito con dolo diretto.
Essendo, dunque, pacificamente realizzato anche il presupposto soggettivo del reato, AP 1 è dichiarato autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per i fatti di cui all’atto di accusa.
VII. Commisurazione della pena
l’ingente quantitativo di eroina trasportato e il suo grado di purezza elevato con cui “sarebbe stato possibile confezionare non meno di 7000 dosi da un grammo con grado di purezza ancora superiore al 20% e con un valore di vendita al dettaglio di circa fr. 300'000.-“ (sentenza impugnata consid 13 pag. 9);
il carattere internazionale del traffico;
il fatto che l’imputato, che ha un lavoro a suo dire ben retribuito e non è consumatore di stupefacenti, ha agito unicamente “per un riprovevole motivo di lucro, volto ad assicurargli il superfluo, non potendo ammettere che gli mancasse l’indispensabile” (sentenza impugnata, consid.13, pag. 9).
Ritenute, a suo favore, l’incensuratezza e una certa sensibilità alla pena, la prima Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 10).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'au tore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (eventuali precedenti condanne), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
Va, a questo proposito, ricordato che, secondo la giurisprudenza del TF, nell’ambito di infrazioni alla LStup, il pericolo rappresentato dal quantitativo e dalla natura dello stupefacente è un elemento di sicuro rilievo nella determinazione della colpa dell’autore, anche se non preponderante (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; 118 IV 342
consid. 2c; STF 13.4.2009 in 6B_1040/2009;STF 12.03.2008 inc. 6B_370/2007 consid. 3.2). È pur vero che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1).
Sempre dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è aggravata dalla dimensione internazionale del traffico a cui egli ha partecipato trasportando la droga dalla __________ fino in Europa. Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno dei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF 13.08.2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF 02.07.2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF 10.05.2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1). Tuttavia, quale fattore attenuante, va considerato che egli ha agito quale semplice trasportatore e esecutore di ordini e decisioni altrui. Va, cioè, considerato che egli non ha avuto, per quanto risulta, alcun ruolo né decisionale né organizzativo.
Dal profilo soggettivo, va differenziato - secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 02.07.2010 inc. 6.B_390/2010 consid. 1.1; 10.05.2010 inc. 6B_10/2010 consid. 2.1; 17.04.2002 inc. 6S.21/2002 consid. 2c) - il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. AP 1, così come da egli dichiarato e come confermato dalle analisi effettuate sulla sua persona (AI 1 e AI 29), non è un consumatore di stupefacenti e, pertanto, non si è prestato a trasportare droga per garantirsi il suo personale consumo, ma solo per fini di lucro. A questo proposito, va, però, considerato - non il valore di vendita della sostanza al consumo come fatto dai primi giudici, valore cui AP 1 non partecipava - ma, invece, il guadagno da questi tratto dal trasporto, cioè i 3.000.- Euro da lui indicati. Nemmeno è possibile considerare, come fatto dai primi giudici, che AP 1 ha agito unicamente per assicurarsi il superfluo (cfr. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 9): in effetti, AP 1 ha, come visto, mentito anche sulla sua situazione economica e nulla in atti indica che essa fosse, davvero, florida, ancorché solo relativamente. Al contrario, ben si può considerare che essa non fosse migliore di quella della media dei suoi connazionali.
AP 1 non può dedurre particolari elementi attenuanti dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che egli proviene da una realtà economicamente meno fortunata della nostra. Nemmeno AP 1 può trarre benefici dal suo comportamento processuale ritenuto come egli abbia sempre mentito. Se è vero che è diritto di ogni imputato di non collaborare con gli inquirenti, é anche vero che chi decide di avvalersi di tale facoltà non può pretendere sconti di pena che, invece, vanno accordati a chi collabora con la polizia. Nemmeno può essere considerata a suo favore l’assenza di precedenti: la giurisprudenza del TF ha più volte spiegato che l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (cfr. DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2).
A suo sfavore, come già rilevato dai primi giudici, va, invece, considerato che AP 1 ha agito in un’età che dovrebbe essere “quella della ragione” , cioè ha delinquito in età in cui non può che avere maturato la piena consapevolezza sia dei rischi che si assumeva, sia del danno sociale creato con il traffico di stupefacenti (cfr. CARP 5 febbraio 2013, inc. 17.2012.113, consid. 12, pag. 21).
Pur se la situazione gli è pienamente addebitabile - avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere in un paese lontano dal suo - la scrivente Corte, come già la prima, ha ritenuto, a suo favore, una certa sensibilità alla pena ritenuto come egli la dovrà scontare lontano da casa.
Tutto ciò considerato, e ben valutata la prassi delle Corti ticinesi e non nei casi di “semplice” trasporto di stupefacente (cfr., ad esempio, sentenza TPC dell’11.3.2010, inc. 72.2010.7; sentenza TPC del 7.7.2009 inc. 72.2009.61; sentenza Obergericht des Kantons Zürich del 9 gennaio 2012, inc. SB110643-O/U/eh), questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi (cfr., mutatis mutandis, CARP 18 gennaio 2012, inc. 17.2011.122 e 5 febbraio 2013, inc. 17.2012.113).
La pena detentiva inflitta a AP 1 è da espiare, non essendo dati, già solo per la sua entità, i presupposti per una sua sospensione condizionale, nemmeno parziale (art. 42 e 43 CP).
Stante il pericolo di fuga (già riconosciuto nelle decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi in atti, cfr. AI 13 e doc. 7 TPC) e accertato il rispetto del principio di proporzionalità (cfr. decisione 22 agosto 2013), è stata mantenuta la carcerazione di sicurezza.
VIII. Confische e sequestri
AP 1 chiede, invece, il dissequestro in suo favore dell’importo di Euro 800.-, Scellini Kenioti 2'100 e fr. 2.50 trovati in suo possesso al momento del suo arresto e su cui i primi giudici hanno mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia.
L’art. 268 cpv. 1 CPP dispone che il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali e le indennità (lett. a) così come le spese pecuniarie e le multe (lett. b). Oggetto di tale sequestro possono essere tutti i beni dell’imputato, anche quelli che non presentano alcun legame con il reato (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 268, n. 6, pag. 1222). Per questa ragione, il mantenimento del sequestro conservativo, così come ordinato dai primi giudici, è confermato.
IX. Tasse e spese
Visto l’esito dell’appello, gli oneri del giudizio d’appello sono posti a carico dell’appellante in ragione di ½ e, per il resto, a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.,
40, 42, 43, 47, 51 CP,
19 cpv. 1 e 2 LStup
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. infrazione aggravata alla LStup per avere, il 1° ottobre 2012 a __________, __________ ed altre imprecisate località del Ticino, senza essere autorizzato, detenuto, importato, trasportato e fatto transitare in Svizzera 2'371.70 grammi di eroina.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.
tassa di giustizia fr. 1'500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato.
È ordinata la confisca e la distruzione di 2'371.70 grammi di eroina, nonché la confisca della valigia e di due carte SIM.
È mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di Euro 800.-, Scellini Kenioti 2'100 e fr. 2.50 a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, nonché sui reperti da 26 a 31 indicati nell’atto d’accusa.
Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.