Incarto n. 17.2013.71+72

Locarno 5 novembre 2013/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 4 ottobre 2012 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

IM 1 rappr. dall' DI 2

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 4 ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamate le dichiarazioni di appello 23 aprile 2013 e 30 aprile 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. __________ del 15 novembre 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di tentata truffa per avere, a __________, __________ ed in altre località del Ticino nel periodo maggio - giugno 2001,

compiuto gli atti necessari per ingannare con astuzia i collaboratori della compagnia ACPR 1, al fine di far ottenere a tale __________, un indebito risarcimento di 74'378'772.- di vecchie Lire italiane (risarcimento non ottenuto), e meglio per avere dichiarato alla sua compagnia assicurativa, in occasione del verbale del 23 maggio 2001 e con l’annuncio di sinistro del 5 giugno 2001, di essere responsabile di un incidente avvenuto in data 25 novembre 2000 in località __________, avendo, a suo dire, tamponato la vettura Porsche Boxter di __________, facendola uscire di strada e causandole un asserito danno pari a 74'378'772.- di vecchie Lire italiane, tamponamento in realtà mai avvenuto.

Con decreto d’accusa n. 4965/2010 del 15 novembre 2010, il procuratore pubblico ha inoltre ritenuto IM 1 autrice colpevole di complicità in tentata truffa per avere confermato, a __________, nel corso di un verbale d’interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale, in data 19 novembre 2001, sapendo di mentire, di avere assistito (quale passeggera dell’auto di AP 1) al menzionato tamponamento della vettura Porsche Boxter di __________, in realtà mai avvenuto.

Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’800.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 60.-) e alla multa di fr. 300.-. Per quanto attiene a IM 1 egli ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’400.- (corrispondenti a 20 aliquote giornaliere da fr. 70.-) e alla multa di fr. 200.-. Il magistrato ha inoltre rinviato la parte civile (ora accusatrice privata) ACPR 1 al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

Contro i rispettivi decreti d’accusa AP 1 e IM 1 hanno sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 4 ottobre 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni contenute nei summenzionati DA e, in applicazione della pena, ha condannato:

  • AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’000.- (corrispondenti a 25 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 200.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-;

  • IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 600.- (corrispondenti a 15 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 100.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

Il pretore ha inoltre confermato il rinvio della ACPR 1 al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

C. Al termine del dibattimento, con nota a verbale, IM 1 e AP 1 hanno presentato annuncio d’appello contro la predetta sentenza che hanno confermato il 23 rispettivamente il 30 aprile 2013 con le rispettive dichiarazioni scritte d’appello in cui hanno postulato il proscioglimento dai reati loro ascritti con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. Contestualmente alla propria dichiarazione, IM 1 ha prodotto i doc. A, B e C. In data 29 aprile 2013, essa ha inoltre trasmesso a questa Corte ulteriore documentazione (cfr. doc. allegati all’act. IV in inc. 17.2013.72).

D. Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento del procedimento in procedura scritta, con decreto 5 giugno 2013, la presidente di questa Corte ha impartito alle insorgenti un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). Nelle loro motivazioni, presentate il 27 giugno rispettivamente il 4 luglio 2013, esse hanno ribadito le loro richieste di assoluzione.

E. Con scritto 11 luglio 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla motivazione d’appello e di rimettersi al giudizio della scrivente Corte. Con osservazioni 19 luglio 2013, di cui si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dei gravami e la conferma dell’impugnato giudizio. Con scritto 26 luglio 2013, IM 1 postula l’accoglimento dell’appello di AP 1.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
  1. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone segnatamente un inganno astuto. Secondo la giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù segnatamente di un particolare rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). Il carattere astuto non dipende dal buon esito dell'inganno. È invece determinante sapere se per l'autore l'inganno non era, o solo difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di cui questa disponeva (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). L'astuzia tuttavia va negata, qualora la vittima poteva difendersi dando prova di un minimo di attenzione o evitare l'errore con un minimo di prudenza. Nemmeno è però necessario che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e adottato tutte le misure di prudenza possibili. Non si tratta quindi di sapere se la vittima abbia fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata. L'astuzia va negata solo quando la vittima è corresponsabile del danno, per non aver osservato le misure elementari che si imponevano. Di conseguenza, la tutela penale non decade in presenza di una qualsiasi negligenza della vittima, ma solo di una leggerezza tale da relegare in secondo piano il comportamento truffaldino dell'autore. Soltanto eccezionalmente quindi la corresponsabilità della vittima esclude la punibilità penale del truffatore. Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come avrebbe reagito all'inganno una persona ragionevole ed esperta, bensì occorre prendere in considerazione la situazione concreta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 80 seg.; 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; STF 6B_645/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1). Sotto il profilo soggettivo, l’autore di una truffa deve agire intenzionalmente e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

  2. Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Vi è dunque un tentativo di truffa qualora l’autore, agendo intenzionalmente e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, non compie tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’inganno oppure li compie senza tuttavia riuscire ad indurre in errore la vittima.

  3. Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato, ma che è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51 e seg.; 121 IV 109 consid. 3a, pag. 119 e seg.; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003, consid. 3.1). Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1., pag. 16). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51 e seg.; DTF 121 IV 109 consid. 3a, pag. 119 e seg.). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1).

Fatti ed antefatti dell’inchiesta

5.AP 1 e IM 1, entrambe classe __________, sono amiche di lunga data. La prima vive oggi a __________ con i due figli nati dall’unione con l’ex compagno __________. La seconda è, invece, domiciliata ad __________, dove risiede con il compagno e la figlia comune.

  1. Tramite l’apposito formulario (cfr. formulario “Relazione di incidente della circolazione”, doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), compilato il 25 novembre 2000, AP 1 annunciava alla sua compagnia assicurativa, la ACPR 1, un incidente della circolazione occorsole in Italia e più precisamente in territorio di __________, località in provincia di __________. Dal suddetto rapporto si evince che, il 25 novembre 2000, alle ore 16’30, l’Opel Corsa condotta da AP 1 ha tamponato la Porsche Boxter guidata da tale __________ “spingendola nel burrone”. Il formulario è stato sottoscritto unicamente dalla donna.

  2. AP 1 trasmetteva poi alla ACPR 1 la fattura delle carrozzeria __________ di __________ relativa alla riparazione della sua autovettura (per complessivi fr. 1'932,85, cfr. doc. I allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) nonché quella della carrozzeria __________ di __________ relativa alla riparazione della Porsche Boxter di __________ (per complessive vecchie Lit. 74'378'772.-, cfr. doc. H allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228). Insospettita dalla notevole differenza d’importo tra le due fatture, la ACPR 1 incaricava l’ispettore __________ di approfondire il caso. I primi accertamenti permettevano di stabilire che, tra il 1993 e il 2001, AP 1, __________ nonché i stretti famigliari di quest’ultimo (il fratello __________, la madre __________ e il padre __________) avevano annunciato a diverse compagnie assicurative in Svizzera ed in Italia ben 35 sinistri, fra i quali alcuni che presentavano delle palesi analogie con quello qui in discussione (cfr. doc. M allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228). La ACPR 1 decideva pertanto di organizzare, per il 23 maggio 2001, l’interrogatorio in contemporanea dei due protagonisti dell’incidente. __________, sentito presso la sede di __________ della ACPR 1, dopo aver riferito del motivo che lo aveva spinto a percorrere la strada per __________ - e meglio l’incontro con un amico di cui non ricordava il nome - e dopo aver illustrato la dinamica del sinistro, ha spiegato che la vettura accidentata era stata recuperata da un carro attrezzi chiamato da persone giunte in loco, precisando che, se ben ricordava, il recupero della Porsche era stato effettuato dalla ditta __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228). Dopo l’interrogatorio, __________ ha condotto __________ sul luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro (cfr. foto in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

Dal canto suo, AP 1, sentita presso la sede di Lugano dell’assicurazione, ha spiegato che il giorno del sinistro, essa era intenzionata a visitare con l’amica IM 1 il parco archeologico situato nei pressi di __________. Essa ha poi spiegato la dinamica dell’incidente ed ha confermato la circostanza secondo cui “un’auto si è fermata ed un uomo e una donna di cui non ricordo il nome hanno chiamato i soccorsi”, specificando di non sapere quale ditta avesse eseguito il recupero della Porsche. Alla fine dell’interrogatorio, la donna si è rifiutata di firmare il verbale (cfr. doc. C allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

Visto quanto dichiarato, l’ispettore __________ decideva di procedere, ancora quel medesimo giorno, all’interrogatorio di __________ (titolare dell’omonima ditta), il quale, dopo un’iniziale reticenza, ha per finire riferito di essere stato chiamato la mattina stessa da una persona che, gli portava i saluti della __________ e gli chiedeva di “dire, se veniva chiesto, che era stato lui a fare il traino di questa Porsche senza rilasciare fattura” (cfr. “Rapporto sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 3).

  1. In data 5 giugno 2001, AP 1 trasmetteva alla ACPR 1 il formulario “Dichiarazione di sinistro per l’assicurazione di veicoli a motore”, con il quale notificava il sinistro occorsole il 25 novembre 2000, spiegando in particolare di avere “tamponato l’auto che viaggiava davanti a me spingendola fuori strada” mentre circolava a 50-60 km/h. Nella dichiarazione essa ha inoltre indicato IM 1 quale testimone (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

  2. Il 20 settembre 2001, __________ – dopo avere escluso “nel modo più assoluto che i danni riportati sulla Porsche sono da attribuire ad un incidente di tamponamento nel luogo indicato dalle parti” (cfr. “Rapporto sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4) - ha presentato alla polizia giudiziaria una denuncia per i reati di truffa consumata e tentata nei confronti di AP 1, di __________ e di __________ (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 20 settembre 2001 allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

  3. La polizia giudiziaria ha pertanto proceduto ad interrogare AP 1 e IM 1. Per quanto concerne il tenore delle loro deposizioni – rese il 24 ottobre rispettivamente il 19 novembre 2001 - si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al riassunto fattone dal primo giudice:

“ AP 1 ha confermato di aver tamponato in data 25 novembre 2000 la Porsche Boxter, alla cui guida c'era __________, che ha terminato la sua corsa in un piccolo burrone sul lato destro rispetto alla direzione di marcia, mentre si stava dirigendo, assieme all'amica IM 1, al centro archeologico situato nella zona di __________; ha ricordato di essere partita, con l'amica, il sabato mattina da __________ (…); ha spiegato che in passato le era "capitato di visitare rovine archeologiche in __________ e in __________ durante vacanze trascorse in questi paesi con i miei genitori”, ma che l'idea di rendere visita al museo era stata di IM 1. Ha confermato di aver visto sul luogo il carro attrezzi, ma di non aver assistito al recupero della vettura (verbale interrogatorio AP 1 24.10.2001, doc. 3, ad R 25, pag. 5).

Da parte sua, IM 1 ha raccontato agli agenti interroganti (…) che, dopo essere partite da __________, hanno raggiunto __________ e che, dopo aver pranzato e girovagato per negozi, nel primo pomeriggio, verso le 15.30 si sono dirette verso gli scavi archeologici di __________, precisando che dopo circa 10/15 minuti che stavano percorrendo la strada che da __________ porta a __________, "dopo aver effettuato una curva, ci siamo trovate davanti una vettura che procedeva nella nostra medesima direzione a velocità ridotta" e che, pur avendo AP 1 immediatamente frenato "non ha potuto evitare l'urto che è avvenuto tra la parte anteriore della sua vettura e la parte posteriore del veicolo che ci precedeva"; ha proseguito dicendo che "il veicolo che precedeva usciva di strada sul lato destro terminando la sua corsa in un fosso di alcuni metri. Ci siamo subito fermate", che "AP 1 ha iniziato a piangere pensando che qualcuno si fosse fatto male", che "dalla vettura fuoriuscita di strada, usciva un ragazzo che iniziava a inveire nei nostri riguardi”, che "per fortuna nessuno si era fatto male e poco dopo la situazione si è calmata. AP 1 toglieva dalla vettura un formulario di dichiarazione amichevole. L'altro protagonista, che nel frattempo avevo saputo chiamarsi __________, iniziava a compilare la dichiarazione inserendo i suoi dati. Personalmente consegnavo al ragazzo o la licenza di condurre o la licenza di circolazione della vettura di AP 1 e lui provvedeva a trascrivere tutti i dati nella dichiarazione. Sono sicura che è stato __________ a compilare tutto il formulario"; ha poi ricordato che dopo "circa 20 minuti è arrivato un carro attrezzi" e che "dopo aver assistito all'inizio del recupero, AP 1 ed io siamo ripartite” (…) (verbale interrogatorio IM 1, doc. 4, pag. 2 e 3)" (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 9-10).

  1. Il 24 novembre 2004 anche __________, nell’ambito di una rogatoria internazionale, è stato interrogato dalle autorità italiane in qualità di persona informata sui fatti. Egli ha così risposto alle domande postegli:

“ Domanda: E' stato lei ad effettuare il 25.11.2000 a __________,

il recupero in un fossato della vettura Porsche Boxter targata intestata a __________?

Risposta: No, non sono stato io a recuperare detta autovettura.

Domanda: Conferma di aver ricevuto la mattina del 23.5.2001, la

telefonata di un uomo che, portando i saluti della __________,la invitava, qualora qualcuno glielo avesse chiesto, a confermare che era stato lei a recuperare la vettura e che il lavoro era stato pagato in contanti senza emissione di fattura?

Risposta: Confermo di aver ricevuto una mattina una telefonata da parte di un interlocutore di sesso maschile, il quale mi annunciava che aveva bisogno di parlarmi. Questa persona si è presentata a casa mia anzi nella mia officina, chiedendomi che aveva necessità di avere una ricevuta fiscale che attestasse l'avvenuto recupero della vettura Porsche in una strada che portava a __________. L'uomo mi riferiva che detta vettura (la Porsche) era stata urtata da una signora svizzera, facendola precipitare in un fosso, circa un mese prima. Malgrado la sua insistenza, desistevo dalla richiesta. La ricevuta sarebbe stata utilizzata per dimostrare all'assicurazione che l'autovettura era stata recuperata in fondo al burrone.

Domanda: Chi ha eseguito la telefonata e successivamente si è presentato in officina?

Risposta: È un uomo dell'età di circa 40 anni di nome __________, di corporatura robusta, altezza circa 1,75, carnagione scura, di accento napoletano che lavorava alla stazione Carabinieri di __________ di __________, successivamente trasferito a __________. Non ho rivisto il __________ dopo tale incontro.

Domanda: Cosa le era stato promesso?

Risposta: Non mi era stato promesso alcun compenso.

Domanda: Ha emesso fatture relative a recuperi mai effettuati?

Risposta: No, non l'ho mai fatto.”

(verbale d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228)

Dopo essere state edotte delle suddette dichiarazioni, AP 1 e IM 1, nuovamente interrogate dagli inquirenti, hanno confermato la loro versione dei fatti (cfr. verbali d’interrogatorio del 4 settembre 2001 di IM 1 e del 1° ottobre 2009 di AP 1, allegati all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

__________, che pure doveva essere sentito nell’ambito della rogatoria internazionale disposta dal procuratore pubblico, non ha potuto essere rintracciato (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante della Stazione carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228).

  1. Il 26 agosto 2004 il Ministero pubblico ha emanato nei confronti di __________ un decreto di non luogo a procedere interno e, al termine dell’inchiesta, il 9 novembre 2010, anche __________ è stato fatto oggetto di un decreto di non luogo a procedere interno.

Contro AP 1 e IM 1 il procuratore pubblico ha invece emanato i DA di cui al consid. A.

Risultanze del dibattimento di primo grado

  1. Durante il dibattimento in Pretura penale, le due imputate, interrogate dal primo giudice, hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate in precedenza agli inquirenti. In particolare, dopo aver ribadito il loro interesse per l’archeologia e la cultura in generale e la loro intenzione di raggiungere __________ per visitare il locale parco archeologico, esse hanno confermato la dinamica dell’incidente nonché l’arrivo del carro attrezzi (cfr. verbale del dibattimento).

  2. I difensori hanno inoltre prodotto uno scritto 10 gennaio 2011 della __________ (ovvero la ditta che ha rilevato la __________) a AP 1, con la quale la carrozzeria sollecita il pagamento della fattura riferita alla riparazione della Porsche Boxter di __________, trasportata presso “i nostri locali dal soccorso stradale del signor __________ di __________ di __________ in data 25 novembre 2011” (cfr. doc. A, allegato al verbale del dibattimento).

Appello

  1. AP 1 e IM 1 contestano innanzitutto l’accertamento del primo giudice secondo cui l’incidente denunciato alla ACPR 1 non è, in realtà, mai avvenuto.

15.1. A mente del giudice della Pretura penale più indizi concorrono in concreto a delineare la conclusione secondo cui “il tamponamento è stato creato ad arte per denunciare il caso all’assicurazione”. In sintesi, il pretore ha innanzitutto ritenuto che l’interesse per l’archeologia manifestato dalle appellanti fosse poco convincente e che, in particolare, stupisse il fatto che la visita di un museo all’aperto - che necessita di una o due ore di tempo - dovesse, nelle intenzioni delle donne, avvenire “all’imbrunire, in una giornata piovosa” (sentenza impugnata, consid. 14.1 pag. 14-15). Il primo giudice ha poi rilevato che anche le dichiarazioni delle appellanti circa i dettagli del loro viaggio a __________ e, in particolare, circa il loro previsto pernottamento in zona, erano poco chiare e contraddittorie (sentenza impugnata, consid. 14.2 pag. 15-16). Ponendo poi l’accento sulla dinamica dell’incidente il giudice di prime cure ha rilevato che - anche volendo prescindere dalle contrastanti dichiarazioni dei protagonisti dell’incidente circa l’inclinazione della strada (in discesa secondo __________, in salita secondo le appellanti) - mal si comprende come AP 1 potesse viaggiare a 50-60 km/h su una strada “bagnata, dissestata, sperduta, piena di curve sulla quale non aveva mai transitato prima”. Ma a detta del pretore anche dalla ricostruzione dell’incidente effettuata al dibattimento, “non risulta che il luogo dell’impatto si trovasse subito dopo una curva e che quindi l’urto fosse così inevitabile come si tenta di far credere, ritenuto che, nelle sue precedenti versioni, AP 1 aveva ammesso che da almeno 10-15 minuti seguiva il veicolo del __________”. Il primo giudice, sempre in merito alla dinamica dell’incidente, ha pure rilevato come non si spiega, in ogni caso, “come abbia potuto una piccola Opel Corsa spingere in un burrone una grossa Porsche Boxter, dal peso indubbiamente superiore, riportando solo piccoli danni materiali (quantificati in neanche fr. 2'000.-) e cagionare, per contro, all’auto tamponata danni per quasi 75 milioni di vecchie lire italiane” (sentenza impugnata, consid. 14.3 pag. 16-17 e 15 pag. 18). Continuando nella sua motivazione, il pretore ha poi ancora rilevato come sia “inafferrabile” la divergenza circa l’effettivo intervento del carro attrezzi. __________, spiega, ha infatti negato di avere effettuato il recupero della Porsche e ha per finire “confessato di essere stato contattato e pregato di dire di avere effettuato l’intervento” (sentenza impugnata, consid. 14.4 pag. 18). Il pretore ha rimarcato che a sostegno della conclusione secondo cui l’incidente non è altro che una messinscena vi è poi ancora “la lunga lista di precedenti assicurativi, dalla quale si evincono quindici tra tamponamenti/collisioni in otto anni, intervenuti nella cerchia di persone vicine a AP 1, al padre dei suoi figli __________ e al di lui fratello __________, di cui almeno altri due casi, con modalità simili, con riparazioni effettuate da __________ di __________ e __________ di _________”. Infine il primo giudice, ha rimarcato che, se i fatti si fossero svolti come preteso da tutti i protagonisti dell’asserito incidente, __________ non si sarebbe reso irreperibile alle autorità rogatoriali (sentenza impugnata, consid. 15 pag. 19).

15.2. Nel suo gravame AP 1, ponendo innanzitutto l’accento sulla dinamica dell’incidente, ha rimarcato che, nonostante la differenza di peso fra le due auto coinvolte nel sinistro, “la fuoriuscita di strada è perfettamente ipotizzabile poiché il veicolo tamponato era in movimento ed una sterzata è bastata a farlo uscire di strada”. Senza dimenticare, continua, che è “altamente probabile” che il conducente, a seguito dell’urto, abbia pigiato involontariamente sull’acceleratore, causando un repentino cambio di velocità. Oltretutto, spiega ancora l’appellante, le conclusioni del pretore riguardo al danno patito dalla sua vettura non sono supportate da valutazioni oggettive né da una perizia (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 9). Quanto al trasporto del veicolo, l’insorgente rileva che la ritrattazione del signor __________ ha “tratto origine dalla paura delle conseguenze d’ordine fiscale a seguito di un incasso senza fatturazione” e dalla sua volontà “di tutelare la sua attività piuttosto che di testimoniare chi lo aveva pagato sottobanco” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 10). Infine, con riferimento ai precedenti assicurativi citati dal primo giudice, AP 1 sostiene che “l’esistenza di una fattispecie penale va esaminata in quanto tale e non a dipendenza di chi sia sotto indagine e processo, di precedenti suoi o di terzi a lui vicini” (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 11).

15.3. Dal canto suo IM 1, spiega di avere prodotto alla scrivente Corte dei documenti che dimostrano il suo interesse “per l’arte, la cultura, il mondo antico e l’archeologia” e che, pertanto, la visita a __________ non rappresenta una circostanza anomala come ritenuto dal pretore (cfr. motivazione d’appello IM 1, pag. 3 e 9). Ponendo poi l’accento sulla dinamica dell’incidente, l’insorgente contesta le contraddizioni riscontrate dal pretore e spiega che quanto accaduto il giorno del sinistro è chiaro e sostanzialmente confermato da tutti i tre protagonisti. In particolare rileva che la circostanza secondo cui l’impatto è avvenuto in curva è assodato e dimostrato anche dalla ricostruzione fotografica agli atti e che, in ogni caso, in mancanza di una ricostruzione peritale della dinamica dell’incidente, non è possibile ritenere errata la versione unanime fornita dai tre protagonisti così come non è possibile escludere che il danno causato alla Opel sia effettivamente da ricondurre al sinistro in discussione (cfr. motivazione d’appello IM 1, pag. 11-12). Quanto all’intervento del carro attrezzi, anche IM 1, come la coimputata, sostiene che la circostanza secondo cui __________ ha negato di avere recuperato la Porsche è da ricondurre al fatto che esso si era fatto pagare in nero, senza emettere una regolare fattura. Inoltre, rileva ancora l’appellante, l’istruttoria non ha minimamente verificato le indicazioni del titolare della __________ – riportate nel Rapporto stilato da __________ (doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) – secondo cui il veicolo era in verità stato recuperato da tale __________ di __________ (cfr. motivazione d’appello IM 1, pag. 12-13). Infine, la procedente sostiene che il giudice della Pretura penale non ha tenuto conto degli elementi a comprova dell’avvenuto incidente. In particolare, continua, il pretore non ha considerato, fra l’altro, che la vettura di AP 1 è stata effettivamente danneggiata e che i costi di riparazione - equivalenti ad un mese di salario - sono rimasti a suo carico, che non vi è la prova di relazioni tra __________ e AP 1, come del resto tra __________ e uno dei fratelli __________ e che nessun procedimento penale è stato aperto né a carico di __________ né a carico dei fratelli __________ (cfr. motivazione d’appelloIM 1, pag. 14).

15.4.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

b. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, pag. 192 consid. 3; Rep. 1980, pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

c. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 170).

d. Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

15.5. Questa Corte, dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie, si associa al giudizio pretorile secondo cui il danno causato alla Porsche Boxter di __________ (cfr. foto in atti) non è riconducibile ad un sinistro verificatosi il 25 novembre 2000 nei pressi di __________.

Tale conclusione è confortata dai seguenti elementi:

a) I motivi della trasferta a __________

Già solo le dichiarazioni delle imputate e di __________ circa i motivi che li avrebbero spinti, il 25 novembre 2000, a recarsi a __________ appaiono poco credibili. Per quanto concerne innanzitutto le due donne, si rileva che, a prescindere da un loro effettivo interesse per l’archeologia, sorprende che esse, partendo da __________ per raggiungere il parco archeologico di __________, abbiano deciso, anziché di raggiungere detta località percorrendo la strada provinciale che passa da __________ e da __________, di recarvisi passando da __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 24 ottobre 2001 di AP 1, allegato all’AI 1, pag. 2 e verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2), scegliendo dunque un percorso molto più lungo (54 anziché 26 km, cfr. www.viamichelin.it) e percorrendo una strada stretta, con molte curve e in parte dissestata (cfr. “Rapporto sui lavori di accertamento”, doc. A allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 4). Questa circostanza appare ancora più anomala se, come il pretore, si considera che le imputate sono partite solo verso le 15’30 da __________ (cfr. verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 1), che la visita del sito archeologico, situato all’aperto, necessita di 1-2 ore di tempo (cfr. verbale del dibattimento, pag. 3) e che, pertanto, la deviazione verso __________ accorciava ulteriormente il già scarso tempo a diposizione (il 25 novembre, a __________, il sole tramonta alle ore 16’40, cfr. www.eurometeo.com/italian/ephem). Si osserva al riguardo che la circostanza evocata da AP 1, secondo cui lo spostamento a __________ era in realtà finalizzato all’incontro con tale __________ (cfr. motivazione d’appello AP 1, pag. 3 e 8), non può essere ritenuta da questa Corte dato che la versione unanime delle appellanti (peraltro perorata da IM 1 anche in questa sede, cfr. sua motivazione d’appello, pag. 8-9) è sempre e solo stata quella secondo cui esse intendevano recarsi a __________ per visitare il locale parco archeologico. __________ ha dal canto suo fornito all’ispettore __________ delle indicazioni del tutto evasive, spiegando che, il 25 novembre 2000, egli era intenzionato a raggiungere un amico di cui non ricordava il nome presso un ristorante situato sulla strada per __________, del quale pure non rammentava il nome. È evidente che un tale atteggiamento, del tutto sibillino, rende anche la versione di __________ poco attendibile.

b) Il luogo e la dinamica dell’incidente

Questa Corte, sulla scorta delle foto in atti e con l’ausilio del sito www.maps.google.it

  • che permette di percorrere virtualmente buona parte della rete viaria italiana e di verificarne nel dettaglio le caratteristiche - ha potuto individuare, con precisione, il luogo raggiunto il 23 maggio 2001 dall’ispettore __________ e da __________ e da quest’ultimo indicato come teatro dell’incidente: esso si trova sulla strada che da __________ conduce a __________ (precisamente a 4.1 km prima di questa località), su un tratto rettilineo in lieve salita, a 70/80 m dopo una leggera curva a destra. Ora, alcuni elementi in atti inducono a ritenere che le due imputate non sono mai state nel punto suindicato. Innanzitutto negli schizzi contenuti nei formulari “Relazione di incidente” e “Dichiarazione di sinistro” (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228), AP 1 ha situato l’incidente in curva, con l’auto che usciva di strada per la tangente, e non su un rettilineo come indicato da __________. Pure le dichiarazioni delle donne secondo cui il luogo del sinistro è situato dopo una curva (cfr. verbale 25 novembre 2001 di AP 1, Doc. C allegato all’AI 1, pag. 3 e verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2) non è compatibile con il luogo mostrato da __________ che, come visto, si trova dopo un tratto rettilineo di 70-80 m. Nemmeno trova conferma la circostanza – evocata nella motivazione d’appello di IM 1 (cfr. pag. 10) – secondo cui il tratto di strada teatro del sinistro era costeggiato da un fossato, dato che di esso non v’è traccia né sulle foto in atti, né sulle immagini reperibili sul sito www.maps.google.it. Poco convincenti appaiono pure le dichiarazioni delle appellanti e di __________ circa la dinamica dell’incidente. In particolare, la tesi secondo cui l’Opel Corsa di AP 1 avrebbe urtato da tergo la vettura di __________, spingendola in una scarpata (cfr. verbale 25 novembre 2001 di AP 1, doc. C allegato all’AI 1, pag. 4 e verbale d’interrogatorio 19 novembre 2001 di IM 1, allegato all’AI 1, pag. 2, verbale del dibattimento, pag. 4) è sconfessata dalle foto in atti dalle quali emerge che la Porsche Boxter non è accidentata nella parte posteriore, ma presenta unicamente dei piccoli segni (cfr. foto in doc. E allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) sicuramente non compatibili con l’urto descritto negli atti. Non va poi al riguardo dimenticato, come peraltro rilevato dal pretore, che anche il danno patito dall’Opel Corsa – limitato al paraurti e ad un faro anteriori (cfr. doc. F allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228) - stride con l’esistenza di un impatto sufficiente a spingere una Porsche Boxter fuori dalla carreggiata, oltretutto su un tratto di strada in salita con una pendenza tra il 5 e il 10% (cfr. indicazioni sulla foto n. 4 in doc. D allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228).

c) L’intervento della ditta __________

La versione dei fatti fornita dai protagonisti dell’asserito sinistro è ulteriormente smentita dalle dichiarazioni di __________, ovvero dalla persona indicata da __________ e dalla __________ (cfr. doc. A, allegato al verbale del dibattimento) come l’autore del recupero della sua Porsche. Come visto, l’uomo, non solo ha negato di essere intervenuto sul luogo dell’incidente, ma ha riferito di avere ricevuto il 23 maggio 2001 (il medesimo giorno in cui __________ è stato interrogato da __________) prima una telefonata e poi la visita di un uomo che lo ha invitato a confermare, se richiestogli, di avere effettivamente eseguito il recupero dell’auto (cfr. verbale d’interrogatorio __________ del 24 novembre 2004 allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228). Ora, la scrivente Corte – diversamente da quanto pretendono le appellanti – non ha motivo di credere che __________ abbia negato di avere effettuato il soccorso perché non aveva emesso la regolare fattura e, dunque, per paura dei controlli fiscali. Come a ragione spiegato anche dal procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni, pag. 2), ______ aveva infatti tutto l’interesse al rilascio di una fattura che gli avrebbe permesso di sostanziare le sue pretese nei confronti di AP 1. I dubbi sull’effettivo intervento della ditta __________ sono poi ulteriormente alimentati da un’altra divergenza riscontrata negli atti: __________ ha dichiarato che il carro attrezzi intervenuto sul luogo dell’incidente aveva portato la sua Porsche presso la __________ (cfr. doc. B allegato all’AI 1 in inc. MP 2002.9228, pag. 7), mentre la carrozzeria di __________ che ha effettuato la riparazione della vettura ha spiegato, nel suo scritto 10 gennaio 2011 a AP 1 (cfr. doc. allegati al verbale del dibattimento), che la “Porsche Boxter è stata trainata presso i nostri locali dal soccorso stradale del signor __________ di __________ in data 25 novembre 2011”. Visto quanto precede è evidente che l’intervento della ditta __________ altro non è che un’invenzione escogitata da __________ e dalle imputate per dare sostanza alla tesi dell’avvenuto sinistro.

d) I precedenti assicurativi

La circostanza secondo cui il sinistro denunciato alla ACPR 1 non si è in realtà mai verificato, è poi ulteriormente confortata dalla documentazione inerente i precedenti assicurativi dei protagonisti della vicenda qui in discussione (doc. M), dalla quale emerge non solo una sospetta serie di sinistri inerenti veicoli a motore, denunciati da AP 1 a varie compagnie assicurative (ben 14 nel lasso di tempo tra il 4 dicembre 1997 e il 18 marzo 2000), ma pure l’esistenza di un caso che presenta delle evidenti analogie con quello in esame. Il 18 marzo 2001, __________ ha infatti tamponato con una Mitsubishi intestata a AP 1, a __________ (distante 27 km da Monterenzio), la BMW Z3 di __________, causandole un danno di fr. 35'000.- riparato dalla __________ di __________ (il cui titolare era peraltro il padre del danneggiato). Ora la probabilità che, su un arco temporale di 4 mesi, i veicoli di un medesimo assicurato tamponino, nella stessa zona d’Italia, due vetture di lusso, i cui proprietari fanno entrambi capo alla medesima carrozzeria, è talmente bassa da avvalorare l’ipotesi secondo cui (almeno) l’incidente qui in esame è stato costruito ad arte.

e) L’irreperibilità di __________

A mente di questa Corte anche la circostanza per cui __________ si è reso irreperibile alle autorità italiane incaricate d’interrogarlo nell’ambito della rogatoria internazionale (cfr. scritto 15 novembre 2004 del comandante della Stazione carabinieri di __________, allegato all’AI 5 in inc. MP 2002.9228 dal quale emerge che egli è stato più volte citato) rappresenta un indizio che depone per la tesi accusatoria. Come a ragione rilevato dal primo giudice e dal procuratore pubblico (cfr. sue osservazioni, pag. 3), infatti, nel caso in cui la sua Porsche fosse effettivamente stata tamponata dall’Opel Corsa, __________ si sarebbe certamente fatto avanti per contribuire all’accertamento dei fatti, ciò che, peraltro, gli avrebbe facilitato anche l’ottenimento di un risarcimento.

15.6. Visto quanto sopra, questa Corte – come già il pretore – ritiene non sussistere in concreto alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’incidente denunciato da AP 1 il 25 novembre 2000, non si è, in realtà, mai verificato. Tale conclusione non può certamente essere sconfessata dalla circostanza – evocata da IM 1 - secondo cui AP 1 ha comunque subito un danno di ca. fr. 2'000.-, equivalente ad un mese del suo salario. Non va infatti dimenticato che, in caso di perfezionamento dell’inganno, i suoi ideatori (tra cui, appunto, l’imputata) avrebbero beneficiato di un indennizzo di vecchie Lit. 74'378'772.- corrispondenti a ca. fr. 77'000.- (valuta 28 marzo 2001, cfr. www.oanda.com), importo che, a non averne dubbi, giustificava il sacrificio del paraurti e di un faro anteriori di una Opel Corsa.

  1. Visto l’accertamento di cui al considerando precedente, non occorre spendere molte parole per dimostrare che AP 1 – denunciando alla ACPR 1 un sinistro in realtà mai verificatosi e fornendole una falsa versione dei fatti – ha inteso, di comune accordo con __________ (che certamente conosceva, personalmente o per il tramite di __________) e con la __________, ingannare la compagnia assicurativa al fine di ottenere un indebito profitto. Al riguardo ci si limita ad osservare come non possa essere seguita la tesi della donna secondo cui - anche nel caso di false dichiarazioni - non poteva in concreto sussistere un inganno astuto, considerato che il suo agire (e quello degli altri protagonisti della vicenda) sarebbe comunque stato “del tutto maldestro ed infantile e quindi privo di qualsiasi possibilità di successo” (motivazione d’aAP 1, pag. 7). Già solo il fatto di denunciare, tramite invio dell’apposito formulario – con indicazione dei dati relativi a protagonisti, dinamica, luoghi e tempi – un sinistro in realtà mai avvenuto e di accordarsi con l’asserito co-protagonista su una versione dei fatti comune da esporre, se del caso, all’assicurazione o alle autorità (come sicuramente avvenuto), dimostra che quanto messo in atto dai protagonisti di questa vicenda tutto può dirsi fuorché “maldestro o infantile”. La circostanza secondo cui la messinscena concerneva un incidente all’estero, rendeva poi ancora più difficile, per la ACPR 1, esperire i consueti accertamenti. Ne è del resto la riprova la circostanza secondo cui solo grazie alle approfondite indagini del suo servizio antifrode, l’inganno ha potuto essere smascherato. La circostanza per cui AP 1 non sia per finire riuscita ad indurre in errore l’assicurazione, qualifica il suo agire come un tentativo di truffa ai sensi dell’art. 146 in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, per il quale essa va dichiarata autrice colpevole.

  2. Scontata appare poi, nel contesto sopra delineato, la condanna di IM 1 per complicità in tentata truffa. La donna, confermando nel corso del suo interrogatorio di polizia del 19 novembre 2001 di avere assistito al tamponamento della Porsche, in realtà mai avvenuto, ha infatti – in modo sicuramente consapevole - aiutato AP 1 a tentare di ingannare la ACPR 1. A dire il vero, al riguardo, ci si potrebbe chiedere se la partecipazione di IM 1 non debba essere qualificata di correità. La questione può, comunque, rimanere indecisa visto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 3 CPP.

  3. Solo di transenna, infine, è il caso di osservare che la circostanza secondo cui né __________ né __________ sono stati condannati per questa fattispecie, nulla muta alla sostanza delle cose, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).

Commisurazione della pena

  1. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alle pene inflitte alle imputate dal primo giudice, ovvero una pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna e una multa di fr. 200.- a AP 1 e una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 40.- ciascuna e una multa di fr. 100.- a IM 1. In particolare esse – oltre ad apparire ossequiose degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP – tengono debitamente conto della violazione del principio di celerità (la procedura è rimasta ferma presso il Ministero pubblico da maggio 2005 al settembre 2010) e del lungo tempo trascorso dai fatti (si è giunti al processo di primo grado quasi 12 anni dopo i fatti). Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

Tasse e spese di giustizia

  1. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1’700.-, sono posti a carico delle appellanti nella misura di 1/2 ciascuno.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1’200.- sono pure posti a carico delle appellanti nella misura di 1/2 ciascuno (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80, 81, 379 e segg., 398 e segg. e 408 CPP 146, 22 cpv. 1 e 25 CP; 34, 42, 47 e segg., 106 CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

sull’appello di AP 1

  1. L’appello è respinto. Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarata autrice colpevole di tentata truffa per i fatti descritti nel DA n. del 15 novembre 2010.

1.2. AP 1 è condannata:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 1’000.- (mille);

1.2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento). In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

sull’appello di IM 1

  1. L’appello è respinto. Di conseguenza:

2.1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole di complicità in tentata truffa per i fatti descritti nel DA n. __________ del 15 novembre 2010.

2.2. IM 1 è condannata:

2.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) ciascuna per un totale di fr. 600.- (seicento);

2.2.2. alla multa di fr. 100.- (cento). In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

2.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

sulle tasse e spese della procedura d’appello

  1. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • spese fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico delle appellanti in ragione di un 1/2 ciascuno.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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