Incarto n. 17.2013.65
Locarno 12 dicembre 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 marzo 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 12 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 8 aprile 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 7 settembre 2012, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione (inosservanza dei segnali, delle demarcazioni e degli ordini) per avere, in Via __________ a __________ il 9 marzo 2012, lasciato posteggiato il veicolo oltre la durata di parcheggio autorizzata.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 40.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 40.-. Contro detto decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione in data 12 settembre 2012 alla quale ha fatto seguito la conferma del decreto d’accusa in data 8 ottobre 2012.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 12 marzo 2013, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, accollando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 780.-.
C. Seduta stante, AP 1 ha presentato, contro la predetta sentenza, annuncio d’appello confermato in data 8 aprile 2013 con dichiarazione d’appello motivata, in cui ha postulato il proscioglimento da ogni accusa.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 16 aprile 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta.
E. Con scritto 18 aprile 2013, rispettivamente 19 aprile 2013, la Sezione della circolazione e la Pretura penale hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
I segnali e le demarcazioni da osservare, sono i segnali di regolamentazione, vale a dire tutti i segnali che sanciscono una prescrizione ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr) (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circolation routière, Lausanne, 1996, n. 1.3, ad art. 27 LCStr). Hanno un carattere prescrittivo anche i segnali che implicano delle regole di comportamento (art. 44-48 OSStr), quali quello del “Parcheggio con disco” (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.4.6, ad art. 107 OSStr).
b) Giusta l’art. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali “Parcheggio con disco” e “Fine del parcheggio con disco”, indicano l’inizio e la fine di un’area di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per il parcheggio. Secondo la lett. b del predetto capoverso, il segnale “Parcheggio con disco”, con ulteriore indicazione di una limitazione temporale, significa che i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola complementare, ritenuto che la limitazione temporale del parcheggio deve essere di almeno mezz’ora.
Giusta l’art. 48 cpv. 8 OSStr, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. E vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino. Questo capoverso è disposizione comune al parcheggio con disco e al parcheggio contro pagamento (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 5 ad art. 48 OSStr).
Dal tenore dell’espressione “superamento della durata di parcheggio autorizzata”, è deducibile a mente del Tribunale federale che il parcheggio è permesso per un certo periodo di tempo e che non è più ammissibile una volta che quest’ultimo è trascorso (DTF 134 IV 229, consid. 3.3 ; 94 IV 28, consid. 4 e 6). Colui che supera la durata massima è soggetto a sanzioni penali, più precisamente ad una multa (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3.4, ad art. 48 OSStr).
c) Ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
L’allegato I cifra 200 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari del 4 marzo 1996 (OMD), prevede, in caso di superamento della durata di parcheggio autorizzata, una multa da fr. 40.- a fr. 100.-.
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
3.1. Il 9 marzo 2012 alle ore 15.15, AP 1, tornando alla sua autovettura, ha trovato un avviso di contravvenzione (cfr. AI 1). Quest’ultimo riportava, quale ora d’arrivo indicata sul disco orario, le 13.30. L’ausiliaria di polizia, ha segnato come orari di passaggio le 14.50 e le 15.15 ed è solo in questo secondo momento che ha compilato e ha posizionato l’avviso di contravvenzione sull’autovettura dell’appellante.
L’insorgente, con lettera 10 marzo 2012, ha contestato l’avviso di contravvenzione (cfr. AI 2). Con decisione 23 marzo 2012, la Polizia della città di Lugano ha confermato la procedura di multa disciplinare (cfr. AI 3).
In data 7 settembre 2012, la Sezione della circolazione di Camorino ha emanato il decreto d’accusa di cui sopra (cfr. consid. A).
3.2. Durante il dibattimento di primo grado, svoltosi il 12 marzo 2013, oltre all’appellante, sono state sentite due testi da lui notificate, __________ e __________. Fulcro della deposizione dell’imputato e delle due testi è, sostanzialmente, l’ora d’arrivo segnata sul disco orario indicata da tutti e tre nelle 14.00.
Il pretore ha, inoltre, sentito l’ausiliaria di polizia, __________, che ha dichiarato:
“ (..) Ho indicato due orari. Il primo era quello delle 14.50, era l’orario in cui sono passata per la prima volta, ho aspettato perché non facciamo subito l’avviso di contravvenzione. Questa è la prassi.
Descrivo qui di seguito come mi comporto normalmente. Annoto l’orario in cui passo, ad esempio qui sono passata alle 14.20 ma non l’ho indicato sulla contravvenzione. Poi ripasso dopo aver percorso le altre zone, sono ritornata alle 14.50, ho visto che l’autovettura era ancora lì, ho fatto un segno sul mio foglio e poi sono ripassata alle 15.15. La prassi è quella quindi di segnare i due orari e nelle osservazioni si marca cosa si ha visto (…)”. (AI 8, verbale di audizione 12.03.2013 __________)
Appello
4.1. Il pretore, ricordato che “la durata consentita nel parcheggio in zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00 e le 11.30 così come fra le 13.30 e le 18.00 – è di un’ora”, ha concluso che l’ora di posteggio consentita in zona blu risulta essere, in concreto, superata anche nelle circostanze descritte dall’insorgente, risalendo la redazione dell’avviso di contravvenzione alle ore 15.15.
4.2. A mente dell’appellante, la sentenza é “in totale contraddizione con quanto emerso durante la deposizione dell’ausiliaria di polizia”: a suo dire, il fatto che il primo controllo dell’ausiliaria è avvenuto alle ore 14.50 (considerando, seppur a torto, come ora di inizio sosta le 13.30) induce a ritenere che è prassi tollerare 20 minuti di superamento. Dovendosi considerare le 14.00 come ora effettiva di inizio parcheggio, il primo giudice avrebbe, a mente dell’appellante, dovuto considerare come tollerabile lo sforamento di 15 minuti avvenuto allorquando l’ausiliaria, al termine del secondo giro, ovvero alle ore 15.15, ha allestito l’avviso di contravvenzione.
4.3. Nella fattispecie, l’appellante ha parcheggiato in zona blu a Lugano. In quest’area, il tempo di parcheggio consentito è al massimo di un’ora. Come ha correttamente argomentato il pretore, pur volendo ritenere plausibile in applicazione del principio in dubio pro reo che il disco per il parcheggio è stato posizionato sulle ore 14.00 come affermato da AP 1, quest’ultimo si è recato a riprendere la sua auto solo alle 15.15, vale a dire trascorso il limite di un’ora.
A nulla giova all’appellante invocare la prassi degli ausiliari di polizia, secondo cui sono tollerati 20 minuti di ritardo.
L’art. 48 cpv. 2 lett. b OSStr e la giurisprudenza di cui al consid. 2b sono chiari: i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola complementare e, superato tale limite, il parcheggio diventa illecito e punibile ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr con una multa.
Avendo lasciato la sua auto nel parcheggio per ulteriori 15 minuti dopo lo scadere del termine, avvenuto alle ore 15.00, AP 1 ha violato l’art. 48 OSStr e, dunque, l’art. 27 LCStr per non avere osservato il segnale di regolamentazione “Parcheggio con disco”.
Trova, quindi, applicazione l’art. 90 cifra 1 LCStr.
L’appello, su questo punto, è respinto.
Infine, ritenuto come, relativamente alla pena detentiva sostitutiva, nell’appello si faccia cenno ad una pretesa “tolleranza stratosferica” concessa ai “killer della strada” e ai “delinquenti violenti”, all’appellante si ricorda che, giusta l’art. 106 cpv. 2 CP, il giudice ordina nella sentenza, per il caso di mancato colpevole pagamento della multa, una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (DTF 134 IV 60, consid. 7.3.3; ROTH/MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea, 2009, n. 19 ad art. 106 CP). Ne segue che, il giudice di prime cure, avendo fissato a un giorno la pena detentiva di sostituzione, non ha violato il diritto federale.
Anche su questo punto l’appello è, pertanto, respinto.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per la tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di spese, sono pure accollati al condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr
48 cpv. 2 e 8 OSStr,
allegato I, cifra 200 OMD
47 e segg, 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, in data 9 marzo 2012 a __________, lasciato parcheggiato il veicolo oltre la durata di parcheggio autorizzata.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 40.- (quaranta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 780.- (settecentottanta), sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.