Incarto n. 17.2013.43
Locarno 18 novembre 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata il 28 febbraio 2013 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione 24 settembre 2010, la Sezione della circolazione ha, in sostanza, ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per la perdita di padronanza del veicolo, di guida in stato di inattitudine e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per i seguenti fatti avvenuti il 28 giugno 2010:
“ Alla guida della vettura, circolando nell’abitato di __________, perdeva la padronanza di guida, sbandava e, dopo aver lasciato sul campo stradale 26 metri di tracce di copertoni, urtava una rete metallica come pure una siepe situati alla sua destra danneggiandoli. In seguito si allontanava omettendo di osservare i doveri in caso d’infortunio. Inoltre conduceva in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0,5 a 0,79 G/KG”.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 800.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 190.-. Contro detta risoluzione AP 1 ha presentato tempestivo ricorso presso la Pretura penale.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 19 febbraio 2013, il presidente della Pretura penale ha accolto parzialmente il ricorso e ha riformato la decisione nel senso che ha condannato AP 1 unicamente per infrazione alle norme delle circolazione per la perdita di padronanza del veicolo e per inosservanza dei doveri in caso di infortunio, prosciogliendolo dall’accusa di guida in stato di inattitudine. Gli ha pertanto dimezzato la multa a fr. 400.- e gli ha accollato tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-
C. In data 28 febbraio 2013, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile - senza previo annuncio (DTF 138 IV 157: essendo stata notificata alle parti direttamente la decisione motivata) - postulando il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese, tasse e ripetibili.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 11 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il 26 marzo 2013.
E. Con scritto 15 aprile 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte dell’appellante.
La Sezione della circolazione non si è espressa.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
i. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. L’art. 3 cpv. 1 ONC specifica che egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta, in particolare non lo deve essere né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta dal conducente implica ch’egli sia in misura di reagire prontamente ai pericoli che minacciano la vita, l’integrità corporale o i beni materiali altrui (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.4 ad art. 31 e rinvii). Avere padronanza del veicolo significa che l’automobilista deve essere in condizione d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento, così da manovrarlo immediatamente in modo appropriato alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (DTF 120 IV 63, consid. 2a; 95 IV 42 consid. 2; 76 IV 53, consid. 1; STF 6A.40/2002 del 6 settembre 2002, consid. 4.2). L’automobilista deve, inoltre, abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto ciò che succede direttamente davanti a lui nello spazio corrispondente alla sua auto (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.4.1 ad art. 31). Egli deve dedicare alla strada e al traffico tutta l’attenzione possibile imposta dalle circostanze, quali, per esempio, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, l’ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4 ; 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009, consid. 3.2 ; 6A.7/2003 del 14 marzo 2003, consid. 2.3.1).
ii. Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, alle condizioni della strada, della circolazione e di visibilità.
L’ossequio delle regole dell’adattamento della velocità alle circostanze è condizione essenziale per la padronanza del veicolo. Per potersi conformare alle regole di prudenza, il conducente dovrà, dapprima, adattare la sua velocità al fine di evitare incidenti e disagi alla circolazione. Nell’ambito dell’art. 32 LCStr, sono stati sviluppati alcuni principi giurisprudenziali che definiscono la soglia di attenzione imposta al conducente e che, come rilevato in dottrina, trovano applicazione anche nei casi inerenti all’art. 31 LCStr (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 32).
Il Tribunale federale esige che il conducente sia tenuto ad essere pronto a reagire di fronte a ogni circostanza che gli si potrebbe presentare (DTF 126 IV 91, consid. 4a cc; 93 IV 115 consid. 2 secondo cui un automobilista in autostrada deve contare anche sull’eventualità di trovarsi davanti una sedia; STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4 e 2.5; 6A.83/2000 del 21 ottobre 2000, consid. 3a e 3b; 6A.43/2000 del 22 agosto 2000, consid. 3c secondo cui un automobilista deve poter scorgere un pedone, di notte, che spunta improvvisamente sulla strada). In quest’ambito, il tema non è tanto quello di sapere se l’arresto è possibile sulla distanza visibile, ma piuttosto quello di sapere quali sono gli ostacoli sufficientemente individuabili: si tratta, dunque, di un problema d’attenzione rilevante anche ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 LCStr (DTF 76 IV 53, consid. 3).
Il conducente deve tenere conto degli ostacoli che appaiono improvvisamente nel suo campo visivo nella misura in cui questa eventualità è seriamente prevedibile in ragione di circostanze particolari. A titolo esemplificativo, alle fermate dei servizi di trasporto pubblico, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono. Imprevedibile è, invece, l’ostacolo che si presenta davanti all’automobilista inaspettatamente e del quale egli non può tener conto (come nel caso del sopraggiungere di ciclisti o motociclisti in contromano, a fari spenti che non circolano alla loro estrema destra, FR 1956 extr. Fr. 1956 p. 61; BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.27 ad art. 32). Costituisce una colpa il fatto di accorgersi troppo tardi di un ostacolo sulla carreggiata (DTF 64 II 320, consid. 7). La giurisprudenza del Tribunale federale impone, pertanto, al conducente di prevedere con ampio margine eventuali ostacoli sulla carreggiata, prescrivendone una guida adattata alle circostanze (STF 1C_504/2011 del 17 aprile 2012, consid. 2.4 ; 1C_87/2009 del 1 agosto 2009, consid. 3.2 ; 6A.7/2003 del 14 marzo 2003, consid. 2.3.1).
b) Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr – nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione – in caso di infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Secondo giurisprudenza, un conducente può essere coinvolto in un incidente anche senza che gli sia imputabile una colpa e senza che ne sia la causa.
E’ implicato in un sinistro non solo colui che ha un ruolo diretto o indiretto, ma anche colui che doveva prevedere l’eventualità di un incidente e che potrebbe esservi coinvolto come autore anche parzialmente o indirettamente a seguito dell’impiego di un veicolo o per la sola sua presenza sul luogo dell’accaduto (DTF 135 III 92 consid. 3.2; 83 IV 46, consid. 2). L’obbligo di fermarsi ex art. 51 cpv. 1 LCStr sussiste anche se non ci sono feriti né danni materiali se, in base alle circostanze, il conducente doveva rendersi conto che la situazione si poneva al limite ("nähe") dell'esistenza di un danno a persone o cose, allorché l'obbligo di avvisare immediatamente il danneggiato, rispettivamente la polizia (art. 52 cpv. 3 LCStr), sussiste solo se il conducente doveva ritenere ("annehmen") di aver causato un danno materiale (STF 6A.35/2004 del 1 settembre 2004, consid. 3.3.3 e rinvii). Colui che prosegue la propria marcia senza fermarsi malgrado sia stato coinvolto in un incidente, ritornando sul posto solo in un secondo tempo, infrange la norma di cui trattasi.
Secondo le circostanze, il conducente che abbandona il luogo e non si accerta se c’è stato effettivamente un incidente, agisce per dolo eventuale. Ciò non significa tuttavia che la persona coinvolta non possa lasciare il luogo, dopo essersi fermata, per esempio se è necessario cercare un medico o la polizia (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.7 ad art. 51).
c) L’art. 90 cifra 1 LCStr, vigente al momento dei fatti in discussione, prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa.
d) Giusta l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.
Risultanze dell’inchiesta
“ (…) La mia velocità era di circa 50 km/h. Nello svoltare a destra all’improvviso qualcosa mi attraversava la strada. Frenavo nel tentativo di schivare questa cosa e nel fare ciò urtavo una siepe posta alla mia destra. Visto quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio. Giravo la mia autovettura ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro penzolava ragion per cui decidevo di posteggiare l’automobile nel primo posteggio che ho trovato. Dopo circa una decina di minuti il mio amico ______ non notandomi arrivare decideva di uscire con la propria autovettura, e mi vedeva fermo a lato della strada. Salivo sul veicolo del mio amico e scendevamo verso __________ per passare la serata. (…). Nel corso della serata venivo contattato da degli agenti di Polizia i quali mi invitavano a recarmi presso gli uffici di Noranco (…).
D: È sicuro di quanto detto e cioè che l’urto è avvenuto nel tentativo di schivare qualcosa in mezzo alla strada?
R: Si, confermo quanto detto.
D: Per quale motivo non ha avvisato la Polizia di quanto è successo?
R: Perché non ritenevo di aver recato danno a nessuno.
D: Per quale motivo, nonostante abbia ricevuto diverse telefonate sul suo telefonino, si è presentato solo alle 00:50 in Polizia.
R: Da parte mia posso dire di aver ricevuto una sola chiamata alla quale ho risposto. Il mio telefono indica che ho ricevuto la chiamata alle ore 22.36. Dicevo al Poliziotto che tempo 30 minuti mi sarei recato presso il posto di Polizia. Mi sono presentato 2 ore dopo perché non avevo la possibilità di arrivare prima e più precisamente il mio impedimento nasce dal fatto che non avevo la macchina. Come già detto avendo perso di vista gli amici cercavo di trovare una soluzione, decidevo di chiamare un taxi.
A seguito dell’urto la mia autovettura ha subito danni alla fiancata posteriore destra e alla parte posteriore. Non saprei dire il danno recato alla siepe” (verbale d’interrogatorio 29 giugno 2010 AP 1, pag. 1, 2 e 3).
Dal rapporto di constatazione dell’incidente allestito dalla polizia cantonale in data 28 luglio 2010 si evince che i fatti contestati sono avvenuti mentre AP 1 circolava, alla guida di una BMW M3, , all’interno della località di __________, verso le ore 21.30 del 28 giugno 2010, lungo un tratto curvilineo di una strada cantonale secondaria illuminata in modo discontinuo il cui manto stradale era asciutto e dove era prescritta una velocità massima di 50 km/h (rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 1, 2 e 3).
Dalle informazioni complementari risulta inoltre che, al giungere della polizia cantonale sul luogo dell’incidente, l’appellante non era presente e che il signor __________ si era annunciato quale parte lesa (rapporto di constatazione 28.07.2010, pag. 3).
Nessuna informazione aggiuntiva risulta dal dibattimento di primo grado, essendosi l’appellante riconfermato nella versione già esposta nell’ambito dell’istruttoria pre-dibattimentale.
Appello
AP 1 afferma, inoltre, che il giudice di prime cure é incorso in un’errata applicazione del diritto avendo ricondotto la sua perdita di padronanza del veicolo all’art. 31 cpv. 1 LCStr nonostante essa sia avvenuta per un fattore esterno a lui non imputabile (motivazione d’appello, n. 3, pag. 5-7).
4.1. Il pretore, dopo avere precisato di dubitare della versione del ricorrente in quanto quest’ultimo non è stato in grado di fornire il benché minimo dettaglio riguardo la bestiola che gli avrebbe intralciato la guida, ha concluso che la questione può rimanere indecisa ritenuto che, comunque, il sopraggiungere di un animale non è un evento imprevedibile al punto da interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente dalle sue responsabilità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3).
4.2. Ai sensi dell’art. 31 LCStr e della giurisprudenza di cui al consid. 2a, si può ritenere che, nel caso di specie, il fatto di trovare un ostacolo in mezzo alla strada costituisca un’ipotesi del tutto prevedibile.
La zona in cui AP 1 ha perso la padronanza del veicolo, ovvero l’intersezione tra __________ e __________, è situata ai confini di un bosco e non lontano da alcune abitazioni. In queste circostanze, la possibilità che un animale invada il campo stradale è particolarmente elevata: pertanto, l’appellante avrebbe dovuto adeguare la sua velocità in considerazione di una tale eventualità, adottando particolare cautela anche tenendo conto del fatto che egli, circolando di sera e per di più all’altezza di una curva, godeva soltanto di una visuale limitata.
Ne deriva che, quand’anche si dovesse ammettere che, davvero, un animale ha attraversato la carreggiata, la perdita di controllo del veicolo è imputabile all’automobilista non avendo egli adattato la velocità alle condizioni della strada.
Dati, dunque, i presupposti applicativi dell’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr, l’appello, su questo punto, deve essere respinto.
4.3. A torto, l’appellante si è lamentato del fatto che, sempre nell’ambito della perdita di padronanza del veicolo, il primo giudice non abbia considerato come verosimile, quale causa dell’incidente, il sopraggiungere di un animale.
In realtà, nel giudizio di prime cure, si considera possibile tale eventualità ma, ciononostante, si ritiene in ogni caso realizzata l’infrazione (“Ne va invece diversamente per quanto riguarda l’addebito relativo alla perdita di padronanza, atteso che il cosiddetto fatto di un animale non rientra in un caso di forza maggiore tale da interrompere il nesso di causalità e liberare il ricorrente da ogni responsabilità”, sentenza del 19 febbraio 2013, consid. 6, pag. 3).
Ne deriva che la censura su questo punto è inammissibile.
5.1. A mente del pretore “dalle affermazioni dell’appellante emerge che dopo l’urto ha girato senza indugio la vettura nell’intento di tornare al proprio domicilio, e che, una volta accortosi che il paraurti posteriore penzolava, ha deciso di posteggiare l’automobile nel primo parcheggio trovato. Invano si cercherebbe nel suo verbale un accenno al fatto che si sia fermato dopo la collisione e sia sceso dalla vettura per accertare la situazione in loco, tant’è che non è stato in grado di riferire in merito al danno eventualmente arrecato alla siepe e/o alla recinzione”. Secondo il giudice di primo grado, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o alla rete metallica, è pacifico che l’appellante aveva l’obbligo di fermarsi, considerato che l’impatto, ancorché non particolarmente violento, ha comunque causato il distacco di parte del paraurti, non potendo egli escludere che vi fossero altre parti danneggiate o pezzi sul manto stradale. Il pretore aggiunge che, è vero che AP 1 afferma di non aver avvisato la polizia poiché riteneva di non aver arrecato danno a nessuno, tuttavia nelle circostanze surriferite simile atteggiamento configura a tutti gli effetti un’inosservanza colpevole dei doveri imposti dall’art. 51 cpv. 1 LCStr (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 4 e 5).
5.2. AP 1 sostiene che il Presidente della Pretura penale ha esasperato i doveri, giungendo persino a imporre l’obbligo di scendere dal veicolo, dovere a suo dire non previsto dall’art. 51 LCStr. L’appellante fa osservare che nell’accaduto non si lamentano né feriti, né danni materiali a terzi e che della predetta disposizione, non sono adempiuti né i presupposti del cpv. 1 né quelli del cpv. 3. Di conseguenza, non c’era l’obbligo di scendere dal veicolo per vedere che non c’erano le conseguenze che impongono di chiamare le forze dell’ordine (motivazione dell’appello, 26 marzo 2013, n. 2, pag. 4).
5.3. Come ha correttamente argomentato il pretore, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno alla siepe o alla rete metallica, è pacifico che il ricorrente aveva l’obbligo di fermarsi, controllare che non vi fossero ulteriori danneggiamenti e garantire la sicurezza della circolazione. Se ne deduce che l’assenza di richiesta di risarcimento di parti lese, di costituzione di parte civile o di una semplice fattura per qualche riparazione (eccepite da AP 1 nel verbale d’udienza della pretura penale del 3 dicembre 2010) sono irrilevanti. Il chiaro principio voluto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 LCStr, e dalla relativa giurisprudenza del Tribunale federale è di fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per poter prendere le misure volte a preservare da eventuali pericoli gli altri utenti della strada.
Come si evince dalle sottostanti dichiarazioni, l’appellante ha ribadito più volte di aver proseguito per la sua strada senza interrompere la propria marcia a seguito del sinistro:
“ L’auto ha riportato la rottura del paraurti e del fanale posteriore e pertanto decidevo di parcheggiarla poco distante per proseguire la serata con amici” (risposta del 31 agosto 2010 all’intimazione n. 105203/DM del 20 agosto 2010).
“ Visto quanto accaduto decidevo di tornare al mio domicilio. Giravo la mia autovettura ma mi accorgevo che il paraurti posteriore destro penzolava ragion per cui decidevo di posteggiare l’automobile nel primo posteggio che ho trovato” (verbale d’interrogatorio di polizia del 29 giugno 2010, pag. 2).
“ Per evitare di circolare con il paraurti penzolante, decise di stazionare l’auto nelle immediate vicinanze (in un parcheggio pubblico), per poi proseguire verso casa dell’amico ...” (ricorso dell’8 ottobre 2010 alla pretura penale, n. 2, pag. 2).
Anche il teste e amico di AP 1, __________, ha dichiarato dinanzi al primo giudice (verbale d’udienza del 3 dicembre 2010) che l’appellante non si era fermato:
Dalle risultanze istruttorie, si evince che l’appellante, invece di ossequiare il suo dovere legale ha preferito proseguire la sua marcia fino ad un posteggio del paese per poi continuare, accompagnato da un suo amico, verso casa di quest’ultimo.
Avendo proseguito il suo percorso - senza fermarsi immediatamente sul luogo dell’incidente per verificare quali siano state le conseguenze di quanto accaduto (un danno materiale a terzi, a fronte di un impatto così forte da causare il distacco del paraurti era più che verosimile) e, soprattutto, senza appurare se da esso fosse scaturito un intralcio al traffico (ad esempio con dei detriti sulla carreggiata) - egli ha commesso un’infrazione ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 LCStr.
Anche su questo punto l’appello è, pertanto, respinto.
5.4. La censura volta a contestare l’errato accertamento del danno alla siepe e/o alla recinzione e la conseguente applicabilità dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, è inammissibile poiché il giudice non è partito dall’assunto che vi sia stato un danno. Egli del resto ha escluso l’applicazione di predetto capoverso.
Pertanto, deve essere confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione all’art. 31 cpv. 1 LCStr e ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’articolo 51 cpv. 1 LCStr. Di conseguenza egli deve essere sanzionato con una multa.
Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 400.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale.
Essa – oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) – è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP,
31 cpv. 1, 51 cpv. 1, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCStr
3 cpv. 1 ONC,
47 e segg, 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, alla guida della vettura, circolando nell’abitato di __________, perso imprudentemente la padronanza della guida e in seguito, per essersi allontanato dal luogo dell’incidente, omettendo di osservare i doveri in caso di infortunio.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 400.- (quattrocento).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.