Incarto n. 17.2013.35
Locarno 11 luglio 2013/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 dicembre 2012 da
A. _______
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 27 febbraio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che con decreto d’accusa n. 1346/2011, il procuratore pubblico ha riconosciuto A. _______ autrice colpevole di lesioni semplici, per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo del figlio minorenne S.D. (24.05.2002) colpendolo alla guancia destra con uno schiaffo, provocandogli in tal modo le lesioni descritte nel certificato 1.01.2011 del dr. med. [...]dell’Ospedale regionale di [...].
Il procuratore pubblico ha proposto la condanna di A. _______ alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento di tasse e spese.
Con sentenza del 27 novembre 2012, statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta da A. _______, il giudice della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa ma, ritenuti adempiuti i presupposti applicativi dell’art. 53 CP, ha mandato l’imputata esente da pena, ponendo a suo carico le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
preso atto che contro la sentenza della Pretura penale A. _______ ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 27 febbraio 2013, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, chiedendo di essere prosciolta dal reato a lei imputato, l’attribuzione di tasse e spese a carico dello Stato e protestando un’indennità per ripetibili (III).
Quale istanza probatoria formulata contestualmente alla dichiarazione di appello, l’imputata ha chiesto, oltre alla sua audizione, anche l’audizione di XY (padre di XYZ) e di ..., e il richiamo dall’autorità regionale di protezione 14 di tutti gli incarti concernenti le parti.
L’istanza è stata respinta con decisione 31.05.2013 (VII).
esperito il pubblico dibattimento l’11 luglio 2013 durante il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).
L’accusata
Da quel momento i rapporti tra A. _______ e XY – soprattutto in relazione alla cura e alla custodia del figlio e allo svolgimento dei diritti di visita - sono divenuti particolarmente conflittuali, tanto da coinvolgere anche il figlio e da richiedere l’intervento della Commissione Tutoria, di altri servizi sociali (Servizio di sostegno e accompagnamento educativo, Ufficio delle famiglie e dei minorenni, cfr. documenti prodotti al dibattimento di primo grado) e delle autorità penali.
Nel 2008 e nel 2012 XY è, infatti, stato condannato per ingiurie e minaccia nei confronti dell’ex compagna. In particolare, con decreto d’accusa 23 luglio 2012, egli è stato ritenuto autore colpevole di ingiuria e minaccia per averne offeso l’onore e averla minacciata di morte durante una conversazione telefonica con il figlio XYZ eseguita in modalità vivavoce (cfr. documenti prodotti al dibattimento di primo grado).
A. _______, che è a beneficio di un permesso di domicilio C, vive attualmente con il figlio in via a [...]e lavora a tempo ridotto al bar (verbale dibattimento d’appello, pag. 1). È inoltre a beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie (fr. 708 mensili) e per il mantenimento del figlio percepisce, oltre al contributo mensile di fr. 1'200.- versato dall’assicurazione invalidità di cui è a beneficio XY, gli assegni famigliari (fr. 200.-) e l’assegno integrativo di fr. 750.- (cfr. certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria e documentazione allegata, inc. 17.2013.85).
A. _______ è incensurata (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero, doc. 15 Pretura penale).
Fatti accertati in prima sede e non contestati
In applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, viene, dunque, qui riprodotto il consid. 2 della sentenza impugnata:
“ Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre 2010, XY ha riconsegnato XYZ all'accusata, provocando così il disappunto della donna, poiché a dire di quest'ultima la riconsegna del figlio era prevista per il primo giorno dell'anno (cfr. act. 3 allegato 2, verbale interrogatorio A. _______, 16.03.2011, pag. 2).
La mattina seguente, verso le 09:30, il padre ha telefonato al figlio per proporgli di raggiungerlo a casa sua. A seguito del rifiuto dell'accusata, il figlio avrebbe cercato insistentemente di farle cambiare idea, provocando così la sua reazione, ovvero uno schiaffo alla guancia destra. L'accusata ha in seguito rivisto la sua decisione ed ha concesso al figlio di raggiungere l'abitazione del padre. A tale proposito la stessa afferma: "io non volevo lasciare andare XYZ con il padre perché era finito il periodo che poteva stare dal padre, visto che il 1° gennaio me Io doveva riportare. Io insistevo che non volevo, lui insisteva che voleva andare, è dunque partita una sberla e poi gli ho detto di andare dal padre. Io non mi sono mai permessa di toccare mio figlio, quando gli ho dato lo schiaffo è stata una reazione non per fargli del male ma per fargli capire che ci sono delle regole e bisogna rispettarle. Posso anche dire che nell'ambito degli aiuti sociali che ricevevo, mi era stato detto di impormi di più con mio figlio" (cfr. verbale dibattimento, 27.11.2012, pag. 1 e 2).
Qualche minuto dopo l'uscita di casa del figlio, l'accusata sostiene di aver chiamato il padre per accertarsi che il figlio avesse raggiunto la sua abitazione che dista pochi metri dal di lei domicilio. In quell'occasione, il figlio l'avrebbe informata di avere un livido sulla faccia e l'accusata gli avrebbe risposto che non era possibile perché non gli aveva dato chissà che colpo. In sede di dibattimento l'accusata ha dichiarato che non si era accorta della presenza del livido e se fosse stato il caso non avrebbe mandato il figlio dal padre ma l'avrebbe semmai portato lei stessa in ospedale (cfr. verbale dibattimento, 27.11.2012, pag. 1).
A detta del padre, il figlio si sarebbe presentato inaspettatamente al suo domicilio verso le 10:00, asserendo che l'accusata Io aveva colpito con un pugno per poi cacciarlo di casa con le seguenti parole: "vai da quel bastardo di tuo padre!". Egli ha dunque avvisato la polizia, e su loro consiglio ha accompagnato il figlio al Pronto Soccorso dell'Ospedale [...]di [...](cfr. act. 3 allegato 3, verbale interrogatorio XY, 23.02.2011, pag. 3).” (sentenza impugnata, consid. 2, pagg. 2-3)
La diagnosi espressa dal medico è quella di “contusione zigomo e orbita dx”, da curare con una terapia di Dafalgan 500 (cfr. rapporto medico dr. [...]01.01.2011, allegato 7 al rapporto di polizia del 18 marzo 2011, AI 3).
Appello
L’appellante chiede il suo proscioglimento per la mancata realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di lesioni semplici. Dal profilo oggettivo sostiene che l’ematoma causato alla guancia del figlio, che non ha determinato nessun bisogno di cure particolari, non può essere considerato una lesione semplice ai sensi dell’art. 123 CP, mentre dal profilo soggettivo afferma, non solo di non aver avuto la coscienza e la volontà di fare del male al figlio, ma di non avere nemmeno potuto prendere in considerazione e accettato una simile eventualità, ritenuto che “non si ricordava più a quel momento di avere gli anelli, ne tantomeno pensava che potevano provocare delle lesioni” (dichiarazione d’appello, let. G-H, pagg. 7-8).
Il giudice della Pretura penale ha ritenuto che lo schiaffo inferto dall’imputata al figlio realizzasse gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lesione semplice di lieve entità (art. 123 cifra 2 CP). Dal profilo oggettivo il pretore ha considerato che il fatto che lo schiaffo abbia causato alla vittima un ematoma è sufficiente a determinarne la qualifica quale lesione semplice, mentre dal profilo soggettivo ha ritenuto che l’intenzione dell’imputata di ferire il figlio deve essere ammessa almeno per dolo eventuale, poiché “colpendo il figlio alla guancia con diversi anelli che portava al momento, la possibilità di cagionargli una lesione era talmente prevedibile che si può ragionevolmente ammettere che l’accusata l’abbia preso in considerazione e abbia accettato l’eventualità che ciò avvenisse, pur non desiderandolo” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6). Tuttavia, in considerazione del fatto che l’accusata ha spontaneamente intrapreso delle misure per rimediare al danno causato, si è scusata con il figlio XYZ, ha pagato le spese ospedaliere, che non è solita picchiare il figlio e avuto riguardo alla relazione madre-figlio e al particolare contesto famigliare, il primo giudice ha concluso che l’interesse del minore al perseguimento penale fosse minimo e l’interesse pubblico alla sanzione, di conseguenza, ridotto (sentenza impugnata, consid. 7.4., pag. 8).
In applicazione dell’art. 53 CP egli ha pertanto mandato l’imputata esente da pena.
8.1. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 134 IV 189, consid. 1.3; DTF 119 IV 2 consid. 4a; DTF 107 IV 40, consid. 4; STF del 15.07.2010, inc. 6B_378/2010, consid. 1.2). Ad esempio il Tribunale federale ha qualificato quali vie di fatto un colpo al viso con conseguente graffio al naso e contusione (DTF 72 IV 21) e un pugno e una presa alle braccia che hanno provocato una lesione dell’epidermide, un ematoma di 7x5 cm e un rossore sottocutaneo con presenza di dolore alle braccia e un dolore alla palpazione della mascella (DTF 104 IV 40).
Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27).
8.2. Sia le lesioni semplici che le vie di fatto sono reati perseguibili a querela di parte (art. 123 cifra 1 e 126 cpv. 1 CP), ad eccezione dei casi previsti dalla legge (art. 123 cifra 2 e 126 cpv. 2 CP).
In particolare il reato di lesioni semplici è perseguito d’ufficio quando l’autore agisce contro una persona, segnatamente un fanciullo, di cui aveva la custodia o doveva avere cura (art. 123 cifra 2 cpv. 2 CP). Per contro, perché il reato di vie di fatto sia perseguibile d’ufficio è necessario, non solo che l’autore abbia agito contro una persona di cui aveva la custodia o doveva avere cura, ma anche che abbia agito reiteratamente (art. 126 cpv. 2 lett. a CP). La reiterazione del reato di vie di fatto va ammessa quando l’autore agisce più volte sulla stessa vittima, dimostrando una certa abitudine a commettere in suo danno delle vie di fatto (DTF 134 IV 189, consid. 1.2; DTF 129 IV 216, consid. 3.1).
8.3. Per i reati perseguibili a querela di parte, una querela valida costituisce un presupposto processuale dell’azione penale (cfr art. 303 cpv. 1 CPP per la procedura preliminare) che deve essere verificato d’ufficio in ogni stadio del procedimento (art. 329 cpv. 1 lett. c CPP per il procedimento dibattimentale di primo grado e art. 403 cpv. 1 lett. c CPP per la procedura d’appello; DTF 129 IV 305, consid. 4.2.3; STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP del 22 febbraio 2010, inc. 17.2009.30; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra Zurigo Basilea 2006, § 999, pag. 641; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 318, pag. 119; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3. ed., § 8, n. 29).
8.4. L’art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque è stato leso può chiedere, nel termine di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’identità dell’autore del reato (art. 31 CP), che l’autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata, mediante la quale la parte lesa domanda all’autorità competente il promovimento dell’azione penale (DTF 128 IV 81, consid. 2a; 115 IV 2, consid. 2a; 108 Ia 99, consid. 2; 106 IV 244, consid. 1 e rif.; STF 6S.110/2005 del 1a settembre 2005, consid. 2.2; Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 30 CP, n. 1.2).
8.5. La legittimazione a sporgere querela appartiene alla parte lesa e, se quest’ultima non ha l’esercizio dei diritti civili, al suo rappresentante legale (art. 30 cpv. 2 CP). Il cpv. 3 del medesimo articolo precisa che la persona lesa minorenne può presentare querela personalmente solo se è capace di discernimento. Rappresentanti legali del minore ai sensi del precitato disposto sono di regola il padre e la madre, nei limiti dell’autorità parentale da loro detenuta. Il genitore che non è titolare dell’autorità parentale sul minore non può, di conseguenza, sporgere querela per i reati di cui il figlio è vittima (RJN 2011, pag. 277).
Nei casi in cui l’autore del reato è il rappresentante legale del minore, occorre designare al bambino un curatore, che sarà incaricato di sporgere querela in suo nome (cfr. art. 306 cpv. 2 CC). Persone vicine alla vittima minorenne, ma sprovviste dell’autorità parentale, non sono per contro legittimate a sporgere querela all’autorità penale (RJN 2011, pag. 277; DTF 92 IV 1).
Dell’esecuzione di tale controllo non v’è traccia agli atti.
Del resto, il padre ha riferito di aver tenuto il figlio con sé dopo la visita al pronto soccorso, senza indicare che vi sono stati ulteriori problemi o complicanze (verbale XY del 23.02.2011, allegato 3 al Rapporto di polizia giudiziaria del 18.03.2011, AI 3).
La lesione riportata da XYZ è circoscritta ad una contusione, e cioè ad un tipo di lesione che non configura forzatamente, dal profilo oggettivo, il reato di lesioni semplici. Si tratta di un caso limite per cui determinante è l’importanza del dolore inflitto alla vittima. In concreto, il dolore causato non può che ritenersi minimo. È vero infatti che, in seguito allo schiaffo, sulla guancia destra di XYZ si è formato un ematoma la cui gravità deve essere relativizzata già solo alla luce delle fotografie agli atti scattate al pronto soccorso immediatamente dopo l’accaduto. Si tratta infatti di un ematoma di dimensioni estremamente ridotte, praticamente di un “puntino” sulla guancia della vittima – peraltro non più evidente del brufolino che si vede appena sotto - la cui forma dimostra che è stato provocato non tanto dalla forza dello schiaffo, ma piuttosto dal contatto dell’anello che la madre portava al dito con la guancia di XYZ. L’appellante ha infatti riconosciuto fin da subito che è stato l’anello a causare il livido (verbale A. _______ del 16.03.2011, pag. 2, allegato 2 al Rapporto di polizia giudiziaria del 18.3.2011, AI 3; dichiarazione d’appello, pag. 7), ciò che è stato confermato anche da XYZ al padre (“XYZ aggiungeva che la madre lo aveva colpito con la mano nella quale portava un anello ad un dito. Era stato quest’ultimo a provocargli l’ematoma”, verbale XY del 23.02.2011, pag. 5, allegato al Rapporto di polizia giudiziaria del 18.03.2011, AI 3). Del resto il bambino non ha nemmeno pianto in seguito allo schiaffo ricevuto e non ha reagito in nessun modo (verbale interrogatorio dell’imputata del 27.11.2012; cfr, anche, verbale dibattimento di primo grado, pag. 2), ciò che dimostra che lo schiaffo non gli ha né causato particolare dolore né lo ha particolarmente spaventato: se avesse ricevuto un forte colpo al viso, un bambino dell’età di XYZ avrebbe certamente pianto anche per lo spavento e non si sarebbe tranquillamente allontanato da casa con la bici per recarsi da solo dal padre.
A confermare, poi, che il dolore inflitto a XYZ dallo schiaffo è stato di poca importanza nonostante il livido apparso sulla guancia, vi sono anche le modeste conseguenze che il gesto ha avuto sulla sua salute: il certificato medico in atti specifica che l’ematoma era dolente soltanto alla palpazione e, pertanto, appare evidente che la terapia analgesica (Dafalgan 500 mg) è stata prescritta soltanto a titolo precauzionale: non ha da essere dimostrato (poiché è conoscenza che deriva dalla comune esperienza della vita) che un ematoma del tipo di quello riportato da XYZ (che duole solo alla palpazione) non è mai trattato con terapia farmacologica.
Del resto, a mente di questa Corte anche il ricorso a cure mediche per il piccolo livido riportato era più che superfluo: nessuno - che non abbia preoccupazioni diverse da quella della salute del figlio - si rivolge ad un pronto soccorso per un livido che non è più grave di quelli che i bambini di tutto il mondo si procurano, normalmente, giocando.
In concreto, è evidente che il ricorso a cure mediche era strumentale alla costante conflittualità messa in atto dal padre del bambino, così come risulta dagli atti (non va dimenticato che nei suoi confronti sono stati emessi due DA per ripetuta minaccia e ingiuria a danno della ex compagna).
Pertanto, ben si può concludere, sulla scorta di ciò che l’esperienza della vita insegna, che le conseguenze dello schiaffo si sono risolte senza problema alcuno e, in particolare, senza provocare al ragazzo alcun dolore, se non quello, normalissimo e sopportabilissimo, alla palpazione.
Quanto precede permette di concludere che, dal profilo oggettivo, la lesione inflitta a XYZ non può essere qualificata di lesione semplice, nemmeno poco grave ai sensi dell’art. 123 cifra 2 CP, ma deve invece essere ritenuta vie di fatto (art. 126 CP).
In queste condizioni, ritenuto come risulti dagli atti che l’episodio in discussione è l’unica occasione in cui la madre ha colpito il figlio, in applicazione di quanto indicato ai considerandi precedenti, l’appellante va assolta senza che sia necessario addentrarsi nella disamina dell’aspetto soggettivo. In effetti, trattandosi di un atto oggettivamente qualificabile come via di fatto, l’avvio del procedimento penale necessitava di una valida querela (cfr. art. 126 cpv. 2 lett. a CP) che, in concreto, non esiste ritenuto come essa sia stata sporta dal genitore non detentore dell’autorità parentale (RJN 2011, pag. 277; 6B_323/2009).
A titolo abbondanziale, si osserva – non solo che la fattispecie oggetto del procedimento penale sembra essere un caso scolastico di applicazione dell’art. 52 CP – ma anche che stupisce che, sin qui, non si sia riflettuto su quanto stabilito dalla giurisprudenza riguardo il diritto di correzione del genitore detentore dell’autorità parentale nell’ambito del suo obbligo educativo ex art. 301 CCS (cfr. DTF 129 IV 216, consid. 2.4; STF del 22.06.2005, inc. 6S.178/2005, consid. 3; cfr., anche, per un caso ticinese, CCRP 24.02.1994, inc. 83/93, in re B; per un caso neocastellano, BJP 1/2010; Schwenzer, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, ad art 301 CCS, n. 8, pag 1596; Judith Wyttenbach, Gewaltfreie Erziehung, in FamPra 2003, pag. 769; Stratenwerth, Jenny, Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, §3, n. 53, pagg. 80-81). Questa riflessione si imponeva in concreto tenuto conto, in particolare, del contesto in cui l’appellante ha dato lo schiaffo al figlio, delle finalità del gesto, del fatto che i servizi sociali competenti che seguivano la famiglia avevano consigliato all’imputata di essere più ferma imponendosi di più con il figlio “per aiutarlo ad accettare l’esistenza di limiti e regole” e, infine, del fatto che si è trattato di un episodio isolato, tanto che gli stessi servizi sociali hanno definito la signora A. _______ come “una madre piuttosto attenta e premurosa” (verbale di interrogatorio dell’imputata, pag. 1; documentazione prodotta al dibattimento di primo grado, in particolare il “Resoconto attività SAE” del 7 luglio 2011, pag. 2).
Accertata l’assenza del presupposto processuale della querela - e considerato, peraltro, che, essendo ampiamente decorso il termine ex art. 31 CP, a tale assenza non potrebbe, comunque, più essere posto rimedio - in applicazione degli art. 403 cpv. 1 lett. c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il procedimento penale nei confronti dell’appellante deve essere abbandonato (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad art. 329 CPP, n. 13, pag. 2271).
Tasse e spese
L’imputata, che è stata ammessa al beneficio della difesa d’ufficio, non ha diritto ad un’indennità ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 138 IV 205).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 329, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
30, 31, 123 e 126 CP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e il procedimento penale nei confronti di A. _______ è abbandonato.
Le tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) per il procedimento di primo grado sono a carico dello Stato.
Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 600.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.