Incarto n. 17.2013.32

Locarno 8 aprile 2013/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza presentata il 14 febbraio 2013 da

IS 1

rappr. dall' DI 1

tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 29 settembre 2011 (inc. n. 17.2011.71-72);

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 1° giugno 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 autrice colpevole di furto aggravato siccome commesso per mestiere, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e l’ha condannata alla pena detentiva di 18 mesi - pena aggiuntiva a quella di 8 mesi inflitta il 18 maggio 2010 dalle Assise correzionali di __________ (cfr. sentenza TPC, inc. 72.2009.130) - da dedursi il carcere preventivo sofferto e a risarcire, in solido con il correo __________, fr. 53'230.- all’accusatrice privata __________ e a pagare, sempre in solido, tassa di giustizia e disborsi, con ripartizione interna di ½ ciascuno.

B. Statuendo sull'appello di IS 1, annunciato il 2 giugno e dichiarato il 19 luglio 2011, con sentenza 29 settembre 2011, questa Corte l'ha prosciolta da tutti capi d'imputazione a suo carico.

C. Il gravame interposto dal procuratore pubblico contro il giudizio di assoluzione prolato dalla scrivente Corte è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 29 giugno 2012.

D. Il 14 febbraio 2013 IS 1 ha presentato a questa Corte un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifonderle complessivi fr. 34'103.50 (oltre a interessi del 5% dal 29 settembre 2011), e meglio:

  • fr. 20'507.50 a titolo d’indennità per le spese di patrocinio;

  • fr. 12'000.- a titolo di riparazione del torto morale;

  • fr. 1’596.- a titolo di ripetibili per l’allestimento dell’istanza.

L’istante ha inoltre protestato tasse e spese.

E. Con scritto 26 febbraio 2013, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni sull’istanza, limitandosi a rilevare come l’importo di fr. 20'507.50.-, richiesto a titolo di spese di patrocinio per la sola procedura d’appello, sia esagerato, “ritenuto il caso specifico, non complesso”. Con scritto di ugual data, la Divisione della giustizia ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa corte.

Considerando

in diritto:

  1. Si osserva preliminarmente che, oltre alle prove già prodotte da IS 1 con l’istanza, la scrivente Corte ha assunto agli atti gli incarti relativi al procedimento penale qui in discussione e meglio l’inc. TPC n. 72.2011.29 e l’inc. CARP n. 17.2011.71-72.

  2. Giusta l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP. Competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale ai sensi dell’art. 429 CPP è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, ad art. 429 n. 51). Ne discende la competenza della scrivente Corte.

  3. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c). La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 1). Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP Ti, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

Indennità per le spese di patrocinio

  1. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc. 17.2012.43 consid. 1.b.3.). Per quanto concerne la remunerazione oraria, la scrivente Corte ritiene che essa debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (cfr. sentenze CARP del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; del 17 aprile 2012, inc. 17.2011.69 consid. 1.b.3). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionati, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (cfr. sentenze CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; dell’8 ottobre 2012, inc. 17.2012.43 consid. 1.b.3.).

  2. Nel corso del procedimento penale a suo carico, l’istante è stata patrocinata da un difensore d’ufficio fino al giudizio della Corte delle assise criminali e, solo in seguito, da un difensore di fiducia (cfr. act. XIII in inc. CARP n. 17.2011.71-72). Unicamente le prestazioni di quest’ultimo sono oggetto del presente procedimento volto all’ottenimento di un’indennità ex art. 429 CPP (le prestazioni del difensore d’ufficio sono già state oggetto di una separata decisione di tassazione cfr. incarto TPC 72.2011.29, doc. TPC 30).

  3. IS 1 ha trasmesso a questa Corte due note d’onorario. La prima, datata 31 agosto 2012 (cfr. doc. CARP 6), contempla le spese di patrocinio per il procedimento penale presso la scrivente Corte. La seconda, datata 13 febbraio 2013, riguarda quelle relative al procedimento davanti al TF e quelle per l’allestimento dell’istanza d’indennizzo (cfr. doc. CARP 8). Dette note d’onorario ammontano a complessivi fr. 22'103.50, di cui fr. 21'362.50 di onorario (pari a 69 ore e 15 min. a fr. 300.-/ora e 3 ore e 55 min a fr. 150.-/ora) e fr. 741.- di spese. Per determinare l’ammontare dell’indennità, la scrivente Corte confronta le prestazioni esposte nelle note d’onorario con gli atti dell’incarto, controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.

a. Onorario

Per la fase del procedimento presso la CARP sono ammessi i tempi esposti per la preparazione del processo e dell’arringa (complessive 11 ore e 30 min.), per lo svolgimento del dibattimento e per la pubblicazione del dispositivo (complessive 10 ore e 30 min.), per la lettura della sentenza (complessivi 30 min.), per i colloqui telefonici con avvocati (complessivi 60 min., in particolare per colloqui con il precedente legale dell’istante, avv. __________, e con il patrocinatore del coimputato __________, avv. __________) nonché per i colloqui telefonici con le autorità (complessivi 90 min.). Devono invece essere ridotti i dispendi orari esposti:

  • per l’esame degli atti (da complessive 19 ore e 10 min. compresa una trasferta a Locarno il 16 settembre 2011, a 16 ore) ritenuto che buona parte della preparazione del processo (già retribuita per 11 ore e 30 min.) consiste, proprio, nella lettura degli atti;

  • per le ricerche giuridiche (da complessive 5 a 2 ore), ritenuto che il caso, dal profilo del diritto, non presentava particolari difficoltà;

  • per i colloqui con la cliente (da complessive 12 ore compresi i colloqui telefonici a 3 ore) e con i suoi famigliari (da complessivi 170 min. compresi i colloqui telefonici a 30 min.) ritenuto che l’eccedenza non si giustifica alla luce di un esercizio diligente del mandato che deve prescindere da prestazioni di mero sostegno sociale o psicologico;

  • per lo scambio di corrispondenza (da complessivi 75 min. a 40 min.) considerato che l’art. 10 della TOA - abrogata con effetto a partire dal 1° gennaio 2008, ma applicabile per analogia - non prevedeva un onorario per la semplice ricezione di corrispondenza.

Per la fase del procedimento presso il TF, conseguente al ricorso interposto dal procuratore pubblico contro la sentenza di assoluzione della CARP, si giustificano i dispendi orari esposti per la lettura del ricorso (10 min.), per l’esame della sentenza (30 min.) nonché per lo scambio di corrispondenza (complessivi 25 min.). Non possono invece essere approvati i dispendi orari esposti per la presa di contatto con il Servizio reperti (5 min.) e per la trasferta a __________ finalizzata al ritiro degli oggetti dissequestrati (1 ora e 15 min.), considerato come non si giustifichi mettere a carico dello Stato prestazioni a favore del cliente che esulano da quanto strettamente necessario alla sua difesa.

Per quanto concerne, infine, l’allestimento dell’istanza d’indennizzo - limitata, in sostanza, ad alcune considerazioni sulla nota d’onorario e sui criteri per determinare l’indennità per torto morale - si giustificano complessive 3 ore di lavoro per le ricerche giuridiche e la redazione dell’allegato (invece delle esposte 4 ore e 15 min.) alle quali si aggiungono 15 min. per i colloqui telefonici con la cliente e il giudice dei procedimenti coercitivi nonché 10 min. per lo scritto al Giudice dei procedimenti coercitivi del 2 novembre 2012 (verosimilmente finalizzato ad ottenere un conteggio preciso dei giorni di detenzione subiti dall’istante). Non possono di contro essere approvati gli ulteriori dispendi orari indicati nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 8 (15 min. per ulteriori colloqui telefonici e e-mail alla cliente e 10 min. per la ricezione di corrispondenza).

Considerato quanto precede possono essere risarcite 51 ore e 40 min. di lavoro, delle quali 49 ore e 35 min. eseguite dall’avv. __________ rispettivamente dall’avv. DI 1 e 2 ore e 5 min. dai praticanti dello studio legale. Per quanto concerne le prestazioni degli avvocati, appare adeguata a questa fattispecie - che non presentava particolari difficoltà dal punto di vista giuridico - la tariffa oraria di fr. 280.-.

La tariffa oraria per le prestazioni dei praticanti è invece ammessa nella misura di fr. 120.- conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

In esito si giustifica pertanto di riconoscere un onorario pari a complessivi fr. 14’133.-.

Spese

Le spese indicate nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 6, per complessivi fr. 645.-, sono riconosciute nella misura di fr. 506.-. Si giustificano in particolare gli esborsi esposti per l’apertura incarto (fr. 50.-), per le scritturazioni (fr. 40.-), per le fotocopie (fr. 177.-) e per gli invii postali (fr. 8.-). Le spese telefoniche e di invio fax, esposte per complessivi fr. 113.- (corrispondenti a 145 min. di chiamata in uscita a differenti tariffe e a 8 pag. inviate per fax) sono approvate per fr. 49.-, corrispondenti a fr. 21.- per 140 min. di chiamate nazionali a fr. 0.15/min. (cfr. sentenza CRP del 2 dicembre 2010, inc. 60.2010.135; del 25 marzo 2009, inc. 60.2008.334; del 25 settembre 2006, inc. 60.2005.209, consid. 2.6), fr. 12.- per la chiamata del 21 giugno 2011 all’avv. Polcrì (verosimilmente in Italia) e fr. 16.- per l’invio delle 8 pag. di fax a fr. 2.- per pagina (sentenza CRP del 25 settembre 2006, inc. 60.2005.209, consid. 2.6). Non possono invece essere riconosciuti i fr. 12.- esposti per la chiamata di 5 min. alla cliente del 31 agosto 2011, ritenuto che in quella data essa era detenuta presso il penitenziario cantonale. Anche le spese di trasferta, esposte per complessivi fr. 257.-, devono essere depennate di fr. 75.- (corrispondenti ai costi della trasferta del 24 agosto 2012 per il ritiro degli oggetti dissequestrati a __________, non riconosciuta come necessaria) e sono pertanto approvate per complessivi fr. 182.-. I disborsi indicati nella nota d’onorario di cui al doc. CARP 8, per complessivi fr. 96.-, sono approvati nella misura di fr. 27,75. Sono in particolare ammesse le spese per le fotocopie (fr. 4.-) e per l’invio di posta (fr. 1.-). Le spese telefoniche, esposte per complessivi fr. 26.- (corrispondenti a due chiamate da fr. 12.- e una da fr. 2.-) sono invece riconosciute nella misura di fr. 12,75 (corrispondenti a una chiamata nazionale di 5 min. a fr. 0.15/min. oltre che a fr. 12.- per una chiamata di 10 min. alla cliente verosimilmente in Italia, una chiamata alla cliente non è invece stata riconosciuta, cfr. sopra), mentre che quelle di scritturazione, conformemente a quanto spiegato nel capitolo sull’onorario, devono essere depennate di fr. 5.- e ammesse nella misura di fr. 10.-. Non possono infine essere riconosciuti i fr. 50.- esposti per l’apertura di un secondo incarto, ritenuto che il procedimento per l’ottenimento di un’indennità ex art. 429 CPP è contestuale a quello sfociato nell’assoluzione dell’istante.

b. IVA

Avendo l’istante domicilio all’estero, l’IVA non viene rimborsata (cfr. art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto; cfr. anche sentenze CRP del 5 luglio 2011, inc. 60.2011.204 consid. 3.5; dell’8 marzo 2010, inc. 60.2009.259; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396).

c. Tenendo conto di quanto sopra, per le spese di patrocinio vengono dunque riconosciuti fr. 14'666,75 (corrispondenti a fr. 14’133.- di onorario e fr. 533,75 di spese). Gli interessi moratori sono riconosciuti dal pagamento delle fatture emesse dal legale (cfr. sentenza CRP del 29 settembre 2009, inc. 60.2008.217). Ritenuto che l’istante non ha indicato quando esse sono state saldate, si giustifica riconoscere gli interessi ad un tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a partire dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia dal 14 febbraio 2013, data dell’introduzione dell’istanza.

Riparazione del torto morale

7.a. Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231). L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229). L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc. 1P.602/2003 consid. 5.1; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

b. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc. 60.2010.29; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.15 che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.). Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla scorta delle circostanze del caso concreto. Il TF ha altresì spiegato che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una durata di più mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (cfr. STF del 15 maggio 2012, inc. 6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

  1. Il 18 maggio 2010 IS 1 è stata condannata dalla Corte delle assise correzionali di Locarno alla pena detentiva di 8 mesi da espiare. Tale pena non è, però, stata espiata (se non per la carcerazione preventiva patita dal 13 aprile al 19 maggio 2009, cfr. doc. CARP 4, pag. 1). Il 20 gennaio 2011 è poi stato avviato nei suoi confronti il procedimento penale qui in discussione, durante il quale l’istante ha subito una carcerazione preventiva e di sicurezza dal 20 gennaio al 29 settembre 2011 (cfr. AI 39 in inc. MP n. 2009.9747, doc. TPC 6 in inc. TPC n. 72.2011.29).

  2. L’istante postula la rifusione di fr. 12'000.- oltre interessi del 5% a partire dalla data della scarcerazione a titolo di indennità per il torto morale subito. Nel motivare la sua richiesta, IS 1 ha spiegato di avere subito, nel corso dei due procedimenti penali a suo carico, complessivi 290 giorni di detenzione (37 in occasione del primo e 253 in occasione del secondo) e non 288, come erroneamente stabilito dal Giudice dei procedimenti coercitivi nella sua decisione del 6 novembre 2012 (cfr. doc. CARP 7). Pertanto, continua, tenuto conto della sua pena di 8 mesi da espiare (parificati dal GPC a 240 giorni, cfr. doc. CARP 7), deve essere ritenuto che essa ha ingiustamente patito 50 giorni di detenzione. Ciò posto, ha concluso l’istante, partendo da un importo base di fr. 10'000.- (50 giorni a fr. 200.- per ogni giorno di carcere ingiustamente subito) e considerato come essa “è stata posta in arresto con il figlio di un anno che ha vissuto per nove mesi in carcere” e come, pertanto, “la sofferenza per l’ingiusta

carcerazione è stata grande e le ripercussioni dure”, si giustifica l’assegnazione di un’indennità di fr. 12'000.- (istanza pag. 8).

  1. In concreto, si osserva preliminarmente che - conformemente alla prassi della CRP secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20 marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3 ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad 429 n. 48) - IS 1 ha effettivamente subito 290 giorni tra carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza (37 giorni nel periodo tra il 13 aprile e il 19 maggio 2009 e 253 giorni nel periodo tra il 20 gennaio e il 29 settembre 2011). A fronte di una pena da espiare di 8 mesi di detenzione - da parificarsi a 240 giorni (cfr. doc. CARP 7) -occorre pertanto ritenere che l’istante, nel corso del procedimento penale qui in esame, ha ingiustamente subito 50 giorni di detenzione. Ora, partendo da un’indennità base di fr. 200.- per ogni giorno di carcere preventivo ingiustamente sofferto, l’indennizzo per il torto morale subito da IS 1 si attesterebbe a fr. 10'000.-. Come osservato dall’istante, tuttavia, non può in concreto essere disattesa la sua particolare situazione personale durante il secondo periodo di carcerazione. Nel momento del suo arresto, suo figlio __________ (nato il 17 marzo 2010, cfr. verbale del dibattimento d’appello, doc. XXII in inc. CARP 17.2011.71, pag. 3) aveva infatti solo 10 mesi ciò che ha comportato il suo trasferimento, accanto alla madre, presso il penitenziario cantonale (cfr. sentenza CARP, consid. 10 pag. 11). A mente di questa Corte una tale circostanza - particolarmente disagevole sia per l’istante che per il figlio (costretti a vivere in un ambiente poco adatto alle esigenze di un bambino) - giustifica un aumento dell’indennizzo nella misura richiesta con l’istanza, ovvero da fr. 10'000.- a fr. 12'000.- (corrispondente ad un’indennità di fr. 240.- per ogni giorno di carcerazione). A tale importo assomma, pertanto, l’indennità per la riparazione del torto morale patito da IS 1. Gli interessi moratori sono riconosciuti, come postulato, al tasso del 5% dalla data di scarcerazione (cfr. sentenze CRP del 10 dicembre 2010, inc. 60.2010.314; del 25 marzo 2009, inc. 60.2008.334; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 29 settembre 2008, inc. 60.2008.217), ovvero dal 29 settembre 2011.

  2. In conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va condannato a rifondere a IS 1 - assolta dalle imputazioni di furto aggravato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio con sentenza 29 settembre 2011 della scrivente Corte - l’importo di fr. 26'666.75 corrispondenti a fr. 14'666.75 a titolo d’indennità per spese di patrocinio e fr. 12’000.- a titolo di riparazione del torto morale, oltre interessi.

Tasse e spese

  1. Per l'art. 22 cpv. 1 lett. d LTG, nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale la tassa di giustizia è fissata tra fr. 500.- e fr. 100'000.-.

In concreto, la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, sono poste a carico della qui istante in ragione di 1/5 e per il resto a carico dello Stato.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

dichiara e pronuncia:

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo di fr. 26'666.75 oltre interessi del 5% dal 29 settembre 2011 su fr. 12'000.- e dal 14 febbraio 2013 su 14'666.75.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di IS 1 per 1/5 e per 4/5 a carico dello Stato.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:
  • Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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