Incarto n. 17.2013.255

Locarno 28 marzo 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Attilio Rampini

assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 4 AS 5

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 ottobre 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 ottobre 2013 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 27 dicembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che con atto di accusa 11 giugno 2013, il procuratore pubblico ha imputato a AP 1 i seguenti reati:

  1. omicidio intenzionale, tentato

per avere, a __________, il 05 e il 06.01.2013, tentato intenzionalmente di uccidere una persona

e meglio,

a __________, il 05.01.2013, presso l'abitazione di ACPR 1, nel primo pomeriggio,

nel locale bagno, dopo un alterco verbale per questioni di denaro,

preso ACPR 1 al collo con il braccio, stringendoglielo,

facendo perdere quindi i sensi a ACPR 1, il quale cadeva a terra,

e nel mentre ACPR 1 si stava rialzando,

lo afferrava nuovamente al collo,

e quindi prendendo una cintura,

gliela avvolgeva attorno al collo, stringendola,

e lo trascinava, per la cintura, dal bagno verso l'atrio sino alla stanza, dove, dopo avergli tolto la cintura dal collo, lo sollevava, lasciandolo sul letto con la testa rivolta verso il poggiapiedi, senza percettibili segni di vita, indi chiudeva la porta della stanza a chiave dall'esterno e si allontanava

e dopo aver trascorsa la serata a Iragna, a una festa, tornava, nottetempo, quindi il giorno 06.01.2013, a __________, nuovamente presso l'abitazione della vittima,

dove, dopo essersi arrampicato, entrava nella stanza di ACPR 1, dalla finestra,

e accortosi che lo stesso non si trovava più nella posizione in cui l'aveva lasciato, per la sorpresa/spavento cadeva sul letto, svegliando ACPR 1,

sferrandogli quindi due calci verso il fianco destro,

afferrando ACPR 1 nuovamente al collo e nel mentre ACPR 1 cercava di liberarsi dalla presa afferandolo,

gli prese le mani, incrociandole attorno al collo di ACPR 1 e

stringendo sino a che "aveva gli occhi bianchi e la lingua fuori"

e dopo aver bloccato previamente la porta principale dall'interno con degli sgabelli e una sedia, scappava nuovamente dalla finestra tornando a casa dove si addormentava,

e quindi nel pomeriggio dopo aver chiesto il passaporto alla madre, prendeva il treno direzione Italia, decidendo tuttavia di scendere a Chiasso, andando a costituirsi indicando di aver ucciso un uomo,

evento letale non verificatosi, grazie al pronto intervento dei sanitari così come descritto dai pareri medico legali in atti (Al 14

e 184);

  1. lesioni semplici

per avere,

a __________,

il 12.11.2012 colpendo con un calcio ACPR 2, cagionatogli le lesioni attestate dal certificato medico

dell'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli di data 27 febbraio 2013;

  1. furto (ripetuto)

per avere,

nel corso del 2012 sino al mese di dicembre 2012, a __________,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a CHF 1’000.‑

  1. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo giugno 2011 sino al 06 gennaio 2013, ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,

  • con sentenza 22 ottobre 2013 (motivazione scritta intimata il 12 dicembre 2013), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole dei reati a lui imputati con l’atto di accusa di cui sopra e, accertato che egli aveva agito in parte in stato di scemata imputabilità e considerata la sua giovane età, lo ha condannato alla pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (dispositivo n. 2.1) cui ha associato la misura del trattamento ambulatoriale”di tipo psichiatrico”, da effettuarsi già in sede di espiazione di pena (dispositivo n. 4).

La Corte, disposto il dissequestro in favore degli aventi diritto degli oggetti sequestrati, ha posto a carico del condannato la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi.

preso atto che - dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali;

  • con dichiarazione di appello 27 dicembre 2013 (corretta il 19 febbraio 2014, doc. CARP XXX), l’annunciante ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2 e n. 4 della sentenza formulando le seguenti richieste di giudizio:

“ L’appellante domanda che l’appello sia accolto e di conseguenza che il dispositivo 2 della sentenza 22 ottobre 2013 sia modificato come segue:

Di conseguenza:

avendo agito in stato di scemata responsabilità e considerata la sua giovane età,

AP 1 è collocato:

in un’istituzione per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 let. a e b CP

§§ subordinatamente

in un’istituzione psichiatrica appropriata al fine di beneficiare di un trattamento stazionario ai sensi dell’art. 59 CP

§§§ ancora più subordinatamente

in una struttura psichiatrica adeguata ove internato possa essere curato assicurando la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 let. b CP”;

  • contestualmente alla dichiarazione d’appello, il condannato ha chiesto l’allestimento di una superperizia ai sensi dell’art. 189 lett. a e b CPP.

L’istanza probatoria è stata respinta il 26 febbraio 2014.

esperito il pubblico dibattimento il 28 marzo 2014, durante il quale:

  • l’appellante, dopo avere nuovamente postulato l’allestimento di una superperizia (richiesta che la Corte ha respinto, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6), ha chiesto che venisse ordinato, in via principale, un collocamento in un’istituzione per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 CP e, in via subordinata, un altro tipo di internamento, precisando di non credere nel trattamento psichiatrico eseguito in carcere;

  • il procuratore pubblico ha chiesto la conferma della pena e della misura inflitte in primo grado;

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

  1. Sui fatti, la loro qualifica giuridica, il grado di imputabilità e la commisurazione della pena - questioni rimaste, tutte, incontestate - si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, alle pagine 6 - 34 (considerandi 1 - 15.3) della sentenza impugnata.

  2. La Corte ha respinto l’istanza tendente all’allestimento di una superperizia nuovamente presentata dall’appellante poiché ha ritenuto che la perizia giudiziaria e i rapporti medici agli atti - acquisti durante l’inchiesta e, poi, durante la procedura d’appello - fossero sufficienti per il giudizio che era chiamata a rendere.

  3. Come visto, con l’appello il condannato chiede di essere collocato in un’istituzione per giovani adulti ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. a e b CP.

In via subordinata a questa prima richiesta, chiede che venga ordinato un trattamento stazionario ex art. 59 CP in un’istituzione psichiatrica appropriata.

Infine, in via ancor più subordinata, chiede che venga pronunciato il suo internamento ex art. 64 cpv. 1 lett. b CP in una struttura psichiatrica adeguata dove possa essere curato.

  1. misure terapeutiche

Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati. Come indicato nel testo del Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (FF 1999 86):

“ il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità”.

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

accertamenti medici esperiti su AP 1

  1. diagnosi

a. AP 1 è stato sottoposto a perizia giudiziaria a cura della dott.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha rassegnato il proprio rapporto peritale il 1. marzo 2013. In esso, la specialista ha posto la seguente diagnosi:

“ il periziando è affetto (…) da un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo Borderline, codificato secondo l’ICD-10 (…) al codice F60.31, con tratti antisociali. Presenta un uso occasionale di cannabinoidi (ICD-10 F12.1) e di sostanze alcoliche (ICD-10 F10.1). Fino all’agosto u.s. ha presentato un occasionale uso di cocaina (ICD-10 F14.1)” (AI 137, pag. 37).

Secondo la perita, la patologia di cui AP 1 soffre è seria:

“ Il disturbo di cui è affetto è medio-grave (…)

il disturbo di personalità Borderline con tendenze anti sociali di cui il periziando è affetto è grave (…) La patologia di cui è affetto è potenzialmente grave se non trattata” (AI 137, pag. 36, 37 e 39).

Dopo avere rilevato che “i disturbi psichici del periziando si manifestano sul piano fenomenico nel fatto/reato e sono in connessione funzionale diretta con la modalità del fatto/reato” (AI 137, pag. 32), rispondendo ai quesiti, la perita ha confermato che i reati commessi “sono da mettere in relazione con il disturbo di personalità di cui s’è detto” (AI 137, pag. 38).

b. Tre mesi dopo la consegna del referto peritale, su suggestione del suo patrocinatore, AP 1 è stato visitato in carcere dalla dott.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. Nel rapporto relativo a tale visita (si è trattato di un colloquio durato circa 50 minuti), la dottoressa, dopo avere affermato che la diagnosi posta dalla perita giudiziaria di “disturbo borderline della personalità emotivamente instabile, pur nella sua accezione più grave” era “prudenziale”, ha ritenuto di dover porre la diagnosi di schizofrenia:

“ l’osservazione longitudinale svolta in ambito carcerario, in un contesto di contenimento senza aspettative terapeutiche, ha conclamato la presenza di una patologia schizofrenica di tipo ebefrenica” (rapporto allegato al doc. TPC 3, pag. 2).

c. Nello scritto 18 dicembre 2013, il dott. __________, responsabile del servizio di psichiatria delle Strutture carcerarie ticinesi, ha comunicato al patrocinatore di AP 1 che l’osservazione del paziente e il trattamento instaurato gli avevano permesso di escludere l’ipotesi diagnostica della dott.ssa __________:

“ il paziente succitato è stato esaminato da parte mia per la prima volta il giorno 07.01.2013, immediatamente al momento dell’arresto e da quel giorno ad oggi è seguito presso le Strutture carcerarie nella forma di un trattamento psichiatrico e psicoterapeutico integrato e delegato. Inoltre, il paziente è stato esaminato anche dal collega __________ (secondo parere-consulto collegiale) e dalla collega __________ (valutazione e disamina della perizia psichiatrica).

Nelle valutazioni iniziali non sono stati rilevati segni o sintomi della serie psicotica, bensì una comprensibile reazione alla carcerazione (difficoltà di adattamento con ansia e deflessione del tono d’umore), e alla peculiarità del suo comportamento precedente il reato (importante disagio, vergogna) per cui si è costituito in data 07.01.2013.

Il contatto con il paziente è stato piuttosto difficile: un soggetto malfidente, chiuso, meditabondo, tendente a difendersi dalle tematiche concernenti il proprio comportamento con ACPR 1 con le digressioni e comportamenti bizzarri, infantili, svianti l’attenzione dell’interlocutore.

Gli sforzi terapeutici intrapresi sono rimasti in sintonia con le conclusioni peritali diagnostiche e terapeutiche della collega __________ fino il rapporto della collega __________, la quale ha concluso per un’entità diagnostica diversa (schizofrenia ebefrenica). Questa ipotesi è stata presa in esame e il paziente è stato posto a beneficio di un neurolettico appropriato e indicato per trattare il disturbo mentale diagnosticato dalla collega __________. Questa manovra ci avrebbe permesso di chiarire - ex iuvantibus - le discordanze diagnostiche espresse dalle colleghe senza minimamente nuocere al paziente.

Le schiarite sono arrivate nell’arco di un mese e mezzo: il trattamento medicamentoso si è dimostrato superfluo e non ha inciso per nulla sul quadro clinico. L’osservazione longitudinale ha allontanato ogni dubbio sull’esistenza di una patologia schizofreniforme, e in particolare di un’ebefrenia.

L’intenso lavoro psicoterapeutico e psicodiagnostico nella seconda parte dell’anno corrente mostra ora i primi risultati incoraggianti. Il 15.11.2013 la psicologa Sig. __________ ha annotato “… per lui raccontare quello che è successo non è liberatorio, è una tortura e dice di non essere pronto, di non riuscire. Ha espresso i suoi sentimenti di vergogna, sensi di colpa (…) mentre prima negava anche questi inventandosi storie strane e poco reali. Fatica ad affrontare questo discorso ma alla fine esprime la sua gratitudine…”.

E oggi, durante il nostro colloquio, è apparso molto adeguato, collaborante, aperto e analitico, mostrando un certo progresso nell’elaborazione del reato (!).

In conclusione, per quanto concerne il comportamento nell’ambiente controllato (Farera e PCT) e la produzione dei sintomi possiamo affermare che questo giovane soggetto, o meglio dire immaturo, ha presentato un comportamento inconsueto e bizzarro poiché incapace ad adattarsi all’ambiente dei, a suo dire, “grandi” e “cattivi”, pervaso dal senso di vergogna per avere fatto delle “… cose schifose per pochi soldi…”, per essere “passato per frocio”, ecc.

Per quanto concerne il pensiero: ora sta maturando la sua coscienza degli abusi di cui sarebbe stato la vittima a causa del bisogno di soldi facili poiché incapace a guadagnarli con un lavoro.

Oggettivamente, un certo ruolo ha giocato anche l’uso dannoso di allucinogeni (THC). Il decorso - anche tenendo conto che svolge l’attività lavorativa con piacere e trae un buon profitto dalla scuola che frequenta - è da considerare positivo” (scritto 18.12.2013 del dott. __________, allegato a doc. CARP XXXI).

d. Prima del dibattimento d’appello, la presidente della Corte ha chiesto al dott. __________ di esprimersi nuovamente sulla situazione di AP 1. Nel suo scritto, lo psichiatra ha confermato che il trattamento instaurato e la regolare osservazione di AP 1 effettuata dagli operatori sanitari che lo seguono hanno permesso di escludere che egli soffra di schizofrenia:

“ ho esaminato personalmente la persona succitata per la prima volta il 7.01.2013 a Chiasso al momento dell’arresto e successivamente presso le Strutture carcerarie, seguendolo intensamente assieme alla psicologa sig.ra __________ fino ad oggi. Inoltre il paziente è stato esaminato anche dalla dottoressa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) e dal sig. __________ (psicologo) nell’ambito dei permessi di visita concessi dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli.

Rispondo ora alle domande postemi.

  1. Il paziente è stato posto al beneficio di un trattamento psichiatrico e psicoterapeutico integrato dal 7.1.2013 e successivamente, dal mese di giugno 2013, abbiamo aggiunto anche un trattamento psicoterapeutico individuale delegato non medico. Il piano terapeutico include periodici incontri con l’operatore sociale di riferimento e supervisione/intervisione dei curanti e del dott. Med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, supplente presso le Strutture carcerarie. In un primo periodo tenendo conto del parere della dottoressa __________ e delle sue ipotesi diagnostiche abbiamo messo il paziente a beneficio di un trattamento psicofarmacologico specifico con l’idea di valutazione ex iuvantibus. Ben presto questo trattamento si è rivelato superfluo, negando così, assieme ai risultati d’osservazione longitudinale da parte di tutti gli operatori coinvolti, l’ipotesi diagnostiche espresse dalla dottoressa __________ (sott. del red.)” (doc. CARP XXVI, pag. 1).

e. Avuto riguardo al fatto che il dott. __________ ha avuto modo di seguire a lungo e con attenzione l’appellante, questa Corte non può che concludere che le sue considerazioni escludono con sufficiente certezza che AP 1 soffra di schizofrenia e confermano, sulla diagnosi, le conclusioni della perita giudiziaria.

Del resto, a conferma della bontà della diagnosi posta nella perizia giudiziaria e delle conclusioni del dott. __________ vi è il fatto - certo - che AP 1 non assume più medicamenti atti a curare le psicosi dall’agosto 2013, senza che in questo lungo lasso di tempo si siano verificati episodi di scompenso (cfr. piano terapeutico prodotto dal dott. __________ il 3 marzo 2014, allegato al doc. CARP XXXVI).

Ma non solo. Significativo per una situazione del tutto sotto controllo è il fatto che, da gennaio 2014, AP 1 non assume più nemmeno i blandi ansiolitici che gli erano stati prescritti (cfr. piano terapeutico citato).

Infine, in questo contesto è anche opportuno segnalare che il comportamento tenuto in aula da AP 1 ha confermato le osservazioni del dott. __________ laddove ha precisato che l’appellante è “un soggetto malfidente” che tende a reagire alle situazioni in cui si sente in difficoltà con “digressioni e comportamenti bizzarri, infantili, svianti l’attenzione dell’interlocutore”. Che “le digressioni e i comportamenti bizzarri” fossero una strategia comportamentale più o meno consapevolmente scelta da AP 1 è parso alla Corte supportato dal fatto che alle risposte sconcertanti (che il suo patrocinatore attribuiva ad uno stato psicotico) egli alternava risposte di natura ben diversa, in cui dimostrava di ben comprendere la realtà.

  1. rischio di recidiva

a. Dopo avere rilevato che il periziando :

  • non ha appreso dalle precedenti condanne ed esperienze, anche perché “l’elaborazione della sanzione richiede un ragionamento più evoluto” del suo;

  • “mostra difficoltà nel gestire l’aggressività, maggiormente per quanto riguarda il valore di elevata eccitazione che ingenera in lui”;

  • “ha difficoltà a controllarsi, non essendosi ancora dotato di mezzi di accalmia, dissipazione dell’irritabilità e della frustrazione nelle situazioni relazionali emotivamente cariche”;

  • “è a rischio di reattività impulsiva aggravata dalla scarsità di competenze nel controllo cognitivo della condotta”;

  • “tende anche a covare risentimento e desiderio di ritorsione”;

  • “continua ad attribuire all’esterno le ragioni del suo disagio”;

  • “è incapace di identificarsi nelle parti problematiche della sua personalità”;

  • “è arrogante nel gestire da sé senza considerazione e aiuto altrui le proprie esigenze”;

  • “mostra attitudine a mentire”,

la perita ha concluso che AP 1 presenta un elevato rischio di recidiva:

“ secondo il VRAG, il rischio di recidiva appare elevato: categoria di rischio pari a 7 in una scala che va da 1 a 9. Vale a dire che secondo questo strumento in una categoria comparabile per caratteristiche al periziando, il rischio di presentare un comportamento violento è riscontrabile al 55% dei soggetti entro 7 anni e nel 64% dei soggetti entro i 10 anni.

Ciò porta il perito a concludere che gli agiti antisociali quali furti, infrazione e contravvenzione alla LStup possono essere da lui nuovamente ripetuti finché il periziando non avrà imparato in qualche contesto a dare e ricevere e a differire la soddisfazione del desiderio oltre l’immediato.

Dalle verbalizzazioni attuali del periziando non è uscito un proposito vendicativo nei confronti di ACPR 1 E’ però vero che non si colpevolizza di quanto fatto, non ha capacità di lettura dell’affettività altrui né capacità autoriflessiva e che sottolinea la responsabilità comune dei suoi agiti anziché assumersi la propria. Ritiene che tutto ciò che è successo sia frutto della provocazione e istigazione di ACPR 1

C’è un rischio ma di difficile predittività che possa commettere nuovi reati nei confronti di ACPR 1 se non risolve il conflitto e non elabora in modo adeguato le sue difficoltà relazionali. Gli agiti aggressivi verso il medesimo da lui ammessi si iscrivono infatti in una relazione disfunzionale-patologica che il periziando non accetta più e non ha saputo risolvere in modo adeguato e non estremo” (AI 137, pag. 35 e 36).

In conclusione, rispondendo ai quesiti, la perita ha confermato che “dal punto di vista psichiatrico forense la commissione di nuovi reati è possibile” e che “il rischio di recidiva è alto” (AI 137, pag. 38).

b. Su questo tema, non può essere dimenticato che, in conclusione del suo rapporto, anche la dott.ssa __________ ha parlato di un rischio di “passaggio all’atto”:

“ (…) l’assoluta assenza di coscienza di malattia e il rischio di passaggio all’atto (sott. del red.) indicano un trattamento in ambiente chiuso (…)” (rapporto allegato al doc. TPC 3, pag. 4).

c. Infine, va annotato che AP 1 ha confermato, ancora al dibattimento d’appello, di non avere compreso la gravità dei suoi gesti. Infatti, egli ha dichiarato quanto segue:

“ Per prima cosa vorrei riuscire a mettermi d’accordo con voi sulla piccola perdita di una persona inutile” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

Quest’affermazione - particolarmente preoccupante

  • conferma la fondatezza delle conclusioni della perita giudiziaria in relazione all’alto rischio di recidiva presentato da AP 1.
  1. misura proposta dalla perita

a. Dopo avere precisato che AP 1 “non è inguaribile” e che “lo sviluppo della sua personalità potrebbe essere migliorato”, la perita ha indicato che si impone un “trattamento in un’istituzione specializzata per il trattamento di giovani/adulti affetti da disturbi di personalità o un foyer a competenza fortemente educativa e successivamente riabilitativa”.

Precisato che il periziando “necessita di un contenimento strutturale”, la perita ha osservato quanto segue:

“ il trattamento in istituto specializzato è necessario perché la debolezza dell’IO del periziando gli impedisce l’adesione proficua ad un trattamento ambulatoriale.

(…) Vi è speranza di dare una nuova impronta vista la giovane età: lo sviluppo della sua personalità può ancora essere sufficientemente influenzabile attraverso una nuova impostazione educativa e del percorso formativo e professionale (non si è integrato sino ad oggi né in ambiente famigliare né in ambiente lavorativo in modo adeguato).

(…) È importante che la struttura tratti l’aspetto disfunzionale-relazionale oltre all’aspetto psico-educativo” (AI 137, pag. 38).

  1. misure instaurate

a. I primi giudici non hanno ritenuto di dover ordinare la misura proposta dalla perita. Queste le loro considerazioni al riguardo:

“ A fronte del pericolo di recidiva è pure confermata la misura del trattamento ambulatoriale. Per la Corte, una misura detentiva con trattamento ambulatoriale da effettuarsi in carcere è il giusto percorso per AP 1, perché, come ben spiegato dal perito, gli permette di lavorare, resta in un ambiente contenuto, regolamentato in quello che sono gli stimoli ed è una palestra relazionale per la gestione delle frustrazioni (Al 173). Di contro, non occorre spendere molte parole per concludere che la Corte ha respinto la richiesta postulata dalla difesa di un collocamento dell'imputato in un istituto per giovani adulti ai sensi dell'art. 61 CP. Per la Corte, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale (6B-475/2009), non esistono le premesse per un collocamento dell'imputato. Egli è un personaggio pericoloso, sia per il genere di reati commessi, sia per la sua incapacità di contenere l'ira. Vi sono inoltre seri dubbi sulla sua reale volontà di emendamento, primo passo necessario per potere cambiare e migliorare, dato che in aula ha negato le sue responsabilità. In queste circostanze, la pronuncia di una misura per giovani adulti è dunque esclusa” (sentenza impugnata, consid. 15.4, pag. 34).

b. Queste le misure terapeutiche instaurate in carcere:

“ 1.

Il paziente è stato posto al beneficio di un trattamento psichiatrico e psicoterapeutico integrato dal 7.1.2013 e successivamente, dal mese di giugno 2013 abbiamo aggiunto anche un trattamento psicoterapeutico individuale delegato non medico. Il piano terapeutico include periodici incontri con l’operatore sociale di riferimento e supervisione/intervisione dei curanti e del dott. Med. __________, psichiatra e psicoterapeuta, supplente presso le Strutture carcerarie. In un primo periodo tenendo conto del parere della dottoressa __________ e delle sue ipotesi diagnostiche abbiamo messo il paziente a beneficio di un trattamento psicofarmacologico specifico con l’idea di valutazione ex iuvantibus. Ben presto questo trattamento si è rivelato superfluo, negando così, assieme ai risultati d’osservazione longitudinale da parte di tutti gli operatori coinvolti, l’ipotesi diagnostiche espresse dalla dottoressa __________. Ora il paziente non assume alcun farmaco. Il trattamento include anche periodici incontri con la madre del detenuto per verificare eventuali progressi e per valutare i rapporti famigliari.

Gli esiti del trattamento psicoterapeutico possono essere definiti come abbastanza favorevoli: il paziente si mostra più collaborante, l’adesione al trattamento è soddisfacente e sembra che vi sia qualche progresso nel processo di maturazione e nell’elaborazione del reato. Comunque, rimane una buona dose di disadattamento all’ambiente carcerario dove fatica a creare le alleanze con gli altri e questo soprattutto a causa della giovane età.

Credo che il trattamento instaurato sia adeguato ai bisogni del paziente e che il piano terapeutico sia appropriato alla condizione rilevata. È fuori dubbio che il trattamento instaurato, assieme all’istruzione e all’educazione al lavoro, debba essere mantenuto per un lungo periodo” (doc. CARP XXVI, pag. 1-2).

In seguito, il dott. __________, così richiesto dalla presidente di questa Corte, ha prodotto un breve rapporto della signora __________ dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, in cui si legge quanto segue:

“ il sig. AP 1, nell’ottica di un percorso socio riabilitativo, è stato inserito in ambito lavorativo nell’atelier del vetro “Tiffany”. Il capo arte ha comunicato che il giovane svolge bene piccole mansioni lavorative che gli vengono affidate, ma attua prevalentemente un isolamento sociale, parla molto poco con i co-detenuti. Il rendimento è ritenuto adeguato.

Parallelamente, il giovane è stato inserito ai corsi di informatica “WEB editing” e inglese base, della scuola In-Oltre. Nel contesto formativo, l’esperienza è stata fallimentare. Il ragazzo non è riuscito in alcun moto ad ingaggiarsi. Sono emerse in modo preponderante le difficoltà cognitive del giovane, la problematicità di esprimersi su concetti semplici unita alla difficoltà di seguire i corsi di formazione.

Per quanto concerne i colloqui motivazionali con la scrivente, il sig. AP 1 ha adottato un atteggiamente insofferente rispetto a ciò che gli propongo. Il suo linguaggio nel complesso appare oscuro, generico e ambiguo. Talvolta è prevalso l’uso inappropriato di metafore, di sostituzione di una parola con un’altra di diverso significato.

Il sig. AP 1 ha sempre dimostrato una scarsa cura della propria persona, spesso è inadeguato nell’abbigliamento.

Durante i mesi di privazione della libertà, nell’ambito della relazione di presa in carico e di aiuto, si sta lavorando su diversi fattori:

polarizzare l’attenzione del ragazzo abbastanza a lungo così da permettergli uno scambio significativo;

cercare di sviluppare una logica di linguaggio comune;

aiutarlo a ritornare nella relazione sociale.

Purtroppo i risultati sono scarsi” (rapporto 3 marzo 2014 di R. __________, UAR).

  1. Come visto, l’appellante chiede, in via principale, il suo collocamento in un istituto per giovani adulti.

10.1. presupposti per il collocamento in un istituto per giovani adulti

a. L’art. 61 cpv. 1 CP - sotto il titolo marginale “Misure per giovani adulti” - prevede che, se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per giovani adulti qualora l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità (lett. a) e qualora vi sia da attendersi che, in tal modo, si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità (lett. b).

La misura di cui all’art. 61 CP consiste in un’assistenza socioterapeutica atta a trasmettere alla persona interessata la capacità di vivere in modo responsabile ed esente da pene (FF 1999 II 1764; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1). La misura deve, pertanto, essere riservata ai giovani adulti che possono ancora essere ampiamente influenzati nel loro sviluppo personale e che non appaiano refrattari a questo tipo di trattamento. Meno la persona interessata risulta malleabile, meno una tale misura può entrare in considerazione (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1).

Nonostante l’art. 61 CP sia redatto con formula potestativa, il giudice è tenuto ad ordinare il collocamento di un giovane adulto, qualora i menzionati presupposti applicativi siano adempiuti (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF 6S.209/2005 del 6 settembre 2005 consid. 9.2; 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.3).

Per la sua decisione il giudice dovrà in ogni caso fondarsi su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP).

b. Un collocamento ai sensi dell’art. 61 CP presuppone, innanzitutto, che l’autore del reato fosse, all’epoca dei fatti, un “giovane adulto”, ovvero una persona con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (cfr., per l’età minima delle persone collocabili, l’art. 9 cpv. 2 CP). Il giovane adulto deve poi aver commesso un crimine o un delitto ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 e 3 CP, non avendo il legislatore fatto uso della facoltà concessa dall’art. 105 cpv. 3 CP secondo cui, nei casi espressamente previsti dalla legge, la misura può essere adottata anche nei confronti degli autori di contravvenzioni.

L’incapacità o la scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP non sono d’ostacolo all’adozione della misura di cui all’art. 61 CP, come del resto espressamente previsto dall’art. 19 cpv. 3 CP (cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a edizione, Berna 2006, § 11, n. 7 con rinvio a § 9, n. 6; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 61, n. 13).

c. Per essere collocabile, il giovane adulto deve poi essere seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità. Deve, in particolare, trattarsi di una turba legata al processo di maturazione psicosociale tipica di quell’età e non di un disturbo della personalità di altra natura.

La turba deve essere seria e, dunque, d’intensità superiore rispetto a quella che può essere riscontrata in un giovane adulto normale (cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11, n. 10; Heer, op. cit., ad art. 61, n. 26 e seg.; STF 6S.209/2005 del 6 settembre 2005 consid. 9.2). In generale, il disturbo deve essere di una rilevanza tale per cui la misura appaia necessaria, anche qualora la privazione della libertà che essa comporta ecceda la pena adeguata alla colpa (cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11, n. 11; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 61, n. 7; Heer, op. cit., ad art. 61, n. 30).

d. L’art. 61 cpv. 1 lett. a CP presuppone, inoltre, che il reato commesso dal giovane adulto sia in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità (cfr. Stratenwerth, op. cit., § 11, n. 12; Heer, op. cit, ad art. 61, n. 31).

e. Giusta l’art. 61 cpv. 1 lett. b CP, il giovane adulto deve poi essere sottoposto alla misura solo se essa si rivela adatta a prevenire future ricadute in comportamenti delinquenziali, ciò che è in particolare il caso quando il giovane appare ricettivo verso il trattamento socio-pedagogico e terapeutico (cfr. Queloz/Bütikofer Repond, Commenaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 61, n. 14; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 61, n. 9; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2). La persona da collocare ai sensi dell’art. 61 CP deve, perciò, dimostrare un minimo di motivazione, affinché la misura non si riveli d’acchito inefficace (DTF 123 IV 113 consid. 4c/dd; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.1; STF 6S.135/2006 del 29 giugno 2006 consid. 7.3).

f. Nel valutare se ordinare la misura deve, poi, ancora essere considerato che individui pericolosi non sono collocabili negli istituti per i giovani adulti, ritenuto in primo luogo che la pericolosità non si concilia con l’efficacia della misura. Inoltre, questo tipo di delinquenti può pregiudicare l’ordine negli istituti, il cui compito è essenzialmente limitato all’educazione e che, pertanto, non possono assumere compiti di mantenimento della sicurezza. Senza poi dimenticare che i giovani pericolosi rischiano di esercitare un’influenza negativa sugli altri internati. La pericolosità deve essere determinata sulla scorta di una prognosi, segnatamente in funzione del tipo di reato e delle modalità con cui esso è stato perpetrato. Azioni violente passibili di una pena elevata costituiscono un indizio di pericolosità, anche se decisiva è la pericolosità dell’autore, non quella dell’atto (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.2).

10.2. In concreto, il collocamento ex art. 61 CP non può essere ordinato per una serie di motivi.

Dapprima, perché AP 1 soffre di una patologia psichiatrica e non (soltanto) di una turba legata al processo di maturazione psicosociale tipica di quell’età.

Ma, soprattutto, non può essere ordinato un collocamento di questa natura per il serio pericolo di recidiva descritto dalla perita giudiziaria e riportato al considerando 7a e di cui ha dato atto anche la dott.ssa __________ (cfr. supra, consid. 7b) che, unito al tipo di reato commesso, alle modalità di esecuzione (non va dimenticato che AP 1 ha tentato per ben due volte di strangolare a mani nude e che fra i due tentativi vi è uno spazio temporale di diverse ore) e alle caratteristiche della sua personalità, rende AP 1 “pericoloso” ai sensi di quanto indicato al consid. 10.1.f..

Non può essere dimenticato che, proprio a causa di tale rischio, entrambe le specialiste hanno parlato della necessità di mantenere AP 1 in un ambiente chiuso: la perita giudiziaria ha parlato della necessità di “un contenimento strutturale”, la dott.ssa __________ della necessità di un “trattamento in ambiente chiuso e controllato”. Queste necessità di contenimento non sono, di principio, conciliabili con le particolarità degli istituti per giovani adulti, la cui funzione è, come visto, essenzialmente limitata all’educazione e che, pertanto, non possono assumere compiti di mantenimento della sicurezza (DTF 125 IV 237 consid. 6b; STF 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.2.2).

  1. A titolo subordinato, l’appellante chiede di essere fatto oggetto di una misura stazionaria o, in via ancor più subordinata, di un internamento.

a. Come visto, l’art. 56a CP introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Nel caso concreto, gli atti - in particolare, le ripetute considerazioni che il dott. __________ ha fatto con riferimento, anche, alla prolungata osservazione del comportamento di AP 1 - dimostrano come lo scopo del trattamento non esiga che esso venga effettuato in una struttura medico-psichiatrica in regime stazionario, o meglio non esiga che esso venga eseguito in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 CP. Adeguata alle necessità di cura dell’appellante appare, invece, essere il trattamento - di tipo ambulatoriale - già sin qui applicato alla Stampa e che, secondo le osservazioni degli operatori sanitari che lo seguono, ha già dato alcuni frutti.

È vero che molto cammino rimane ancora da fare (cfr. rapporto __________). Tuttavia, ciò è nell’ordine delle cose: una patologia come quella presentata da AP 1 non si risolve in pochi mesi di trattamento e nemmeno si può pretendere che le sue lacune formative e/o motivazionali possano essere colmate in così breve tempo. Quel che conta è che, in carcere, AP 1 è messo al beneficio di un trattamento multidisciplinare (psichiatrico, psicoterapeutico ed educativo) che, a detta dello psichiatra responsabile, è adeguato alle sue esigenze.

Nemmeno il rapporto 22 febbraio 2014 (prodotto dall’avv. DI 1 il 7 marzo 2014) del lic. phil. __________ - che ha visto AP 1 in un solo colloquio durato una ventina di minuti - è atto a mutare questo convincimento. Già s’è detto per la diagnosi (cfr. supra, consid. 6). Quanto alla pretesa necessità di un collocamento di AP 1 presso la CPC, si ribadisce quanto detto sopra ritenuto, in particolare, che il dott. __________, chiamato ad esprimersi sulle argomentazioni di __________, ha ribadito, non solo che l’osservazione prolungata di AP 1 ha permesso di escludere, con tranquillità, la diagnosi di schizofrenia, ma anche che la sua presa a carico alla Stampa è soddisfacente:

“ la persona succitata è seguita dal nostro servizio in forma di un processo psichiatrico/psicoterapeutico integrato e psicoterapeutico delegato dall'inizio della carcerazione. Quantitativamente, il detenuto viene esaminato settimanalmente. A questo si aggiunge l'osservazione indiretta, raccolta delle informazioni degli altri operatori, assistente sociale e personale di custodia. Posso sostenere che sia in atto un'attenta osservazione longitudinale durante la quale non sono stati osservati sintomi costituenti un disturbo schizofreniforme e, ancor meno, quelli di una schizofrenia. Non sono stati osservati nemmeno quelli segni ritenuti prodromi di un disturbo mentale di tale gravità.

(…)

Le considerazioni in merito alla carcerazione espresse dal Sig. lic. phil. __________ non sono supportate dagli argomenti validi, sono prive di una descrizione clinica, della descrizione dei sintomi o segni patologici osservati e che possano corroborare la tesi di un disturbo mentale in fase iniziale o manifesta. Inoltre, il tempo di osservazione da parte sua è evidentemente insufficiente per poter sostenere un'ipotesi diagnostica, le proposte terapeutiche del collocamento e le considerazioni prognostiche espresse.”

(rapporto 26 marzo 2014 del dott. __________).

Del resto, il carcere la Stampa offre ai detenuti una buona paletta di possibilità formative (che non sono, invece, offerte nelle cliniche psichiatriche). Così come risulta dal rapporto della Direzione del carcere richiesto dalla presidente di questa Corte, infatti, i detenuti possono seguire diversi corsi di lingue, corsi di informatica e di arti visive e possono, anche, seguire percorsi di formazione o riformazione professionale in diversi ambiti (doc. CARP XLII) Anche questa offerta formativa rende adeguata e sufficiente la misura instaurata.

Appare, dunque, chiaro a questa Corte che:

  • la cura delle affezioni di AP 1 non impone il suo ricovero in un’appropriata istituzione psichiatrica ai sensi dell’art. 59 cpv. 2 CP né, tantomeno, un suo internamento ai sensi dell’art. 64 CP;

  • la cura necessaria può essere applicata anche in costanza di espiazione di pena ritenuto che il carcere - con i suoi servizi medici ed educativi - può validamente sostituire il soggiorno in uno dei foyer indicati dalla perita.

Ne deriva che, accertata l’inattuabilità del collocamento in un istituto per giovani adulti e rilevato il carattere sproporzionato delle misure chieste in via subordinata, richiamato il principio della sussidiarietà (art. 56a CP), l’appello deve essere integralmente respinto.

La questione potrà, comunque, essere rivista qualora le condizioni di salute di AP 1 dovessero peggiorare.

  1. Tassa di giustizia e spese procedurali

  2. Visto l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata.

Parimenti ne va, vista l’integrale soccombenza di AP 1, degli oneri d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg, 80 e segg, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

56 e segg. CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3 e 5 della sentenza 22 ottobre 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

ricordato, in particolare, che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di:

ripetuto tentato omicidio

per avere, a __________, in due distinte occasioni, il 5 e il 6 gennaio 2013, tentato intenzionalmente di uccidere ACPR 1;

lesioni semplici

per avere, a __________, il 12 novembre 2012, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 2 colpendolo con un calcio;

ripetuto furto

per avere, a __________, nel corso del 2012 fino al dicembre 2012, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in tre distinte occasioni dal borsellino di ACPR 1 denaro contante per un imprecisato importo, ma superiore a fr. 1000.-;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, in Ticino, nel periodo giugno 2011- 6 gennaio 2013, ripetutamente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,

e che, per tali reati, è stato condannato, avendo in parte agito in stato di scemata imputabilità e considerata la giovane età, alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni inflittagli il 22 maggio 2012 dal Magistrato dei minorenni

1.1. alla pena detentiva è associato, quale misura ex art. 63 CP, un trattamento ambulatoriale di tipo psichiatrico, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede rimangono integralmente a carico del condannato.

  2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 2'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono integralmente posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise criminali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
  • Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona
  • Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna
  • Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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