Incarto n. 17.2013.240

Locarno 23 dicembre 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Ilario Bernasconi

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 agosto 2013 da

AP 1,

rappr. dall'avv. DI 1, 6602 Muralto

contro la sentenza emanata il 22 agosto 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti e nei confronti diIM 1, IM 2, IM 3, IM 4 e IM 5 (motivazione scritta intimata il 20 novembre 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 9 dicembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che: A. Con sentenza 22 agosto 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

  • tentato furto, per avere, a __________, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5 ed altri, tra il 25 e il 28 febbraio 2013, a scopo di indebito profitto e al fine di impossessarsene, tentato di sottrarre il contenuto della cassaforte del centro PC 1 (dispositivo 2.1);

  • violazione di domicilio, per essere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5 ed altri, alfine di commettere il furto di cui al punto 2.1, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di smistamento de PC 1, contro la volontà dell’avente diritto;

  • danneggiamento, per avere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5 ed altri, alfine di commettere il furto di cui al punto 2.1,intenzionalmente danneggiato diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in CHF 9'920.70.

La Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

B. Con il medesimo giudizio e per gli stessi fatti, IM 1, IM 2, IM 3, IM 4 e IM 5 sono stati dichiarati autori colpevoli di tentato furto, aggravato siccome commesso in banda, violazione di domicilio e danneggiamento.

IM 1 è stato, inoltre, dichiarato autore colpevole di furto d’uso, guida di veicoli a motore senza licenza di condurre e abuso della licenza e delle targhe.

Tutti sono stati condannati alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Per tutti, nonostante i precedenti di cui si dirà, la pena è stata sospesa condizionalmente con la motivazione che ciò avrebbe consentito “un immediato trasferimento dei condannati che devono essere consegnati alle autorità italiane” (sentenza impugnata, consid 5.b in fine).

Per IM 5, il periodo di prova è stato fissato in quattro anni. Per gli altri, in tre anni.

C. Dopo aver statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro - ordinando, per alcuni, la confisca, per altri, il dissequestro - la Corte delle assise correzionali ha posto gli oneri processuali a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna nella misura di 1/6 ciascuno.

D. Contro la sentenza della Corte delle assise correzionali, AP 1 ha tempestivamente annunciato, il 23 agosto 2013, di voler interporre appello. Altrettanto ha fatto IM 3 con annuncio 28 agosto 2013.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, soltanto AP 1 ha presentato la dovuta dichiarazione di appello. Lo ha fatto con atto 9 dicembre 2013, in cui ha dichiarato di impugnare i dispositivi n. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 7, 7.2, 7.2.1, 7.2.2. e 11 della sentenza di prime cure e ha chiesto il suo integrale proscioglimento.

Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato.

Con scritto 12 novembre 2014, l’appellante ha precisato di non contestare l’accertamento dei fatti operato in primo grado nonché di postulare la sua assoluzione e, in via subordinata, una riduzione della pena.

Non sono state presentate istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento l’11 dicembre 2014 durante il quale:

  • il procuratore pubblico ha chiesto la conferma del giudizio impugnato;

  • il patrocinatore di AP 1 ha, anzitutto, chiesto il proscioglimento del suo assistito dai reati di violazione di domicilio e di danneggiamento. Ha, poi, chiesto il proscioglimento dal tentato furto ritenendo che il reato si sia fermato allo stadio degli atti preparatori, non punibili. In caso di mancato proscioglimento, ha chiesto che AP 1 venga ritenuto complice e non correo e che la pena detentiva a lui inflitta venga contenuta in 6/8 mesi, condizionalmente sospesi per due anni.

Ha, infine, chiesto - oltre che il risarcimento delle spese legali

  • un indennizzo di 11'000.- per il torto morale e di fr. 8'400.- corrispondenti al mancato guadagno.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766; cfr. anche STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

  1. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il CPP attualmente in vigore permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010; ad art. 393, n. 37, pag. 732). Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).

vita e precedenti penali

  1. Sulla vita di AP 1, si richiama - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - quanto esposto al considerando n. 2.f della sentenza impugnata che qui si riproduce:

“ AP 1, figlio di __________ e di __________ nata __________, cittadino italiano è nato a __________ il __________, residente a __________ in Via __________. AI momento dei fatti in esame egli era impiegato di PC 1 e accessoriamente gestiva il postribolo __________ Nel verbale di polizia del 28.02.2013 dichiara (verbale di polizia del 28.02.2013, atto n. 1 in Al 19):

“ io sono il responsabile del __________ ovvero del palazzo __________ sito a 6912 __________ in Via __________, palazzo che ospita appartamenti destinati alla prostituzione. La società gestrice di questa è la __________, società della quale io sono dipendente stipendiato a CHF 4'000 al mese. La società padrona dell'immobile è la __________. Per intenderci la __________ e la __________ sono la stessa cosa, il mio referente è __________ e l'amministratore della società è __________. Per quanto riguarda invece la __________ il referente è __________. Parallelamente io sono anche dipendente al 90% della PC 1 e percepisco uno stipendio di CHF 3'500 mensili. Attualmente però sono in malattia per via di un ictus che ho avuto in data 8.12.2012. La PC 1 non è assolutamente al corrente del fatto che io abbia un'attività accessoria presso il __________.

Ho un'ipoteca per il mio appartamento, a __________ quartiere __________ in Via __________ (appartamento di 2 1/2 locali al PT), per un importo di CHF 354'000. Ho poi un debito verso la __________, relativo ad un piccolo credito, pari a CHF 20'000. Non ho precetti esecutivi o fallimenti"

Nel verbale del 28.02.2013 davanti al PP precisa (AI.20):

“ vivo solo. Non ho figli e sono divorziato. Lavoro presso PC 1 a __________. Sono attualmente in malattia a seguito di un ictus l'anno scorso. Ho un'attività accessoria come indicato alla polizia. Sono in cura dal dott. __________ (neurologo presso il __________) e dal dott. __________. Soffro anche di una malformazione cardiaca e il mio cardiologo è il dott. __________ di __________ " (sentenza impugnata, consid 2.f, pag. 18).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha dato maggiori dettagli, in particolare riguardo la sua formazione e le attività professionali svolte in Italia e su quelle successivamente svolte in Ticino:

“ Ho vissuto in Italia fino a circa 6/7 anni fa. In Italia ho frequentato le scuole dell’obbligo e l’Istituto tecnico commerciale per ragionieri che ho concluso con l’ottenimento del relativo diploma. In Italia ho fatto diversi lavori tra cui il fattorino, l’agente immobiliare, sono stato anche direttore di un autogrill sulla rete autostradale italiana (direzione Brescia-Venezia).

Mi sono deciso a trasferirmi in Svizzera per motivi di lavoro: inizialmente ho lavorato come agente di sicurezza nella discoteca . Questo lavoro l’ho esercitato per un paio d’anni. Ho poi lavorato, sempre come agente di sicurezza, nelle case di appuntamento: all’ e poi al __________, dove poi sono passato da agente di sicurezza a gestore. Ero e sono tutt’oggi dipendente della __________ di __________. Guadagnavo circa fr. 5'000.- lordi.

Ho iniziato a lavorare per PC 1 nel 2007: all’epoca già lavoravo all’__________. Sono stato assunto a tempo parziale ed ero addetto al recapito. Alla PC 1 inizialmente guadagnavo attorno ai fr. 2'000.-. Nel febbraio 2013 guadagnavo fr. 3'000.- mensili circa.

Attualmente continuo a gestire il __________. Lavoro al 100%.

La PC 1 mi ha licenziato a seguito di questi fatti” (verb. dib. d’appello, pag. 2).

  1. Silente, al riguardo, la sentenza impugnata, occorre precisare qui che AP 1 è incensurato (AI 98).

Diversa, su questo versante, la situazione delle altre persone condannate, con il giudizio impugnato, dalla Corte delle assise correzionali:

  • IM 1, dal 1991 a questa parte, è stato condannato in Italia (dove risiede stabilmente, a __________ al momento dei fatti) per ben 16 volte, in particolare per furto e rapina (AI 21; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 36);

  • IM 2, che pure vive stabilmente in Italia, ha alle spalle cinque condanne di cui una per tentato omicidio nel 1996 e, sempre nel 1996, una per porto d’armi abusivo e detenzione di armi. Seguono, nel 1998, una condanna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, nel 1999, una per furto aggravato e, infine, nel 2009, un’altra per furto aggravato a danno delle PC 1 (AI 23; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 30);

  • IM 4, che pure vive stabilmente in Italia (ora a __________), ha subito, dal 2000 ad oggi, ben dieci condanne, principalmente per rapina, furto e ricettazione (AI 25; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 9);

  • IM 5, che ha sempre vissuto a __________, ha alle spalle sette condanne (la prima delle quali risale al 2003) che si riferiscono, per l’essenziale, a rapine (AI 24; PS 28.2.2013, AI 19 atto n. 23);

  • IM 3, che pure ha sempre vissuto a __________, è stato condannato una volta per rapina (nel 1997) ed un’altra, nel 2004, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (AI 22; PS 28.2.2013, AI 19 atto n.16).

fatti accertati e non contestati

  1. Sulle circostanze che hanno dato avvio all’inchiesta, sugli atti d’inchiesta effettuati dalla polizia e, in sostanza, sui fatti ricostruiti dagli inquirenti e confermati dal giudice di primo grado, si riporta, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il considerando n. 3 della sentenza impugnata:

“ a)

Il 21 febbraio 2013 la Polizia cantonale riceveva da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Trento una nota informativa in merito agli atti preparatori di un grave reato, una rapina, che secondo le loro indagini avrebbe dovuto svolgersi a breve sul nostro territorio. Le indagini italiane avevano preso avvio nel gennaio 2013 in seguito ad una rapina perpetrata ai danni di un furgone portavalori nella zona di Trento. In sintesi i rapinatori travestiti da guardie giurate avrebbero assaltato il furgone portavalori con l'ausilio di una finta carica di esplosivo che aveva lo scopo di spaventare il conducente ed indurlo a scappare passando dalla porta del passeggero. Gli inquirenti italiani erano riusciti ad identificare vari numeri di chiamata riconducibili agli autori. Il 13.02.2013 una di queste utenze contattava il numero , che si trovava in territorio elvetico ed in un uso a tale "AP 1", con la richiesta di reperire e consegnare almeno 3 divise. Gli inquirenti svizzeri procedevano allora alla censura di tale utenza e dalle verifiche dei tabulati retroattivi, nonché dalle intercettazioni in tempo reale, emergeva che il presunto rapinatore avrebbe dovuto arrivare in Svizzera probabilmente il 25 febbraio 2013 per incontrarsi con il sedicente "AP 1", il quale era nel frattempo stato identificato dagli inquirenti svizzeri nella persona di AP 1 residente in Via __________ a __________ (), dipendente di PC 1 (a ) e legato agli ambienti della prostituzione. Più precisamente emergeva che lo stesso lavorava presso l'esercizio pubblico __________ (). Sospettando che le divise in questione fossero dunque uniformi da postino, veniva contattato il responsabile della sicurezza della PC 1, signor __________, il quale riferiva che nello stabile dove lavorava AP 1, al momento dei fatti in esame in malattia a causa di un’ischemia cerebrale, negli ultimi giorni del mese, rispettivamente nei primissimi giorni del mese, vi era un grosso afflusso di denaro quantificato in almeno CHF 1,5 milioni. Questo denaro veniva trasportato con furgoni portavalori che partivano da Chiasso e raggiungevano il centro di smistamento a __________. Parallelamente, gli inquirenti italiani segnalavano l'arrivo di un convoglio di 3 auto partite da Napoli la mattina del 25 febbraio 2013, al quale si sarebbero aggiunte una quarta e una quinta a Como (I). Gli inquirenti svizzeri organizzavano il pedinamento del convoglio che si fermava e parcheggiava nei pressi dell'affittacamere __________. Entravano nell'esercizio pubblico sette persone, due delle quali ripartivano in tarda serata. Gli inquirenti cominciavano l'osservazione dei luoghi e la censura delle utenze italiane utilizzate dai presunti rapinatori. Dai controlli telefonici emergeva pure che l'utenza che aveva contattato più volte AP 1 nei mesi precedenti l'arrivo in Svizzera, era riconducibile a IM 1, pluripregiudicato in Italia. Il giorno seguente il loro arrivo, martedì 26.02.2013, i presunti rapinatori effettuavano dei sopraluoghi presso lo stabile PC 1 e iniziavano la realizzazione del loro piano criminoso. In un primo tempo controllavano il perimetro esterno dello stabile, per poi introdursi nel garage, dove cominciavano l'esecuzione spellando i cavi al fine di separare quelli di telefonia, internet ed elettricità per poter staccare gli allarmi. Quest'operazione doveva imperativamente essere realizzata in un giorno differente dall'apertura della cassaforte in ragione del tempo necessario alla ricerca dei cavi ed al poco tempo a diposizione (circa tra le 21.00 e le 2.30) per finalizzare il colpo. Verso le 23.30 venivano tuttavia interrotti dall'arrivo del postino __________ che li notava e che già il mattino successivo riferiva la presenza di persone sospette alla direzione:

" io mi trovavo li sotto (dentro il garage della PC 1) alfine di fare delle manipolazioni sui cavi presenti in una canalina zincata posta all'interno del garage. Questo lo stavo facendo per dividere i cavi dell'elettricità con quelle della telefonia e quelli dell'allarme. Posso anche dire che certi cavi sono spellati al fine di vedere quali erano quelli della 220V e quali dei 12V degli allarmi (...) che se non erro siamo stati visti intorno alle 23.15 circa. Infatti noi eravamo all'interno del garage già da un'ora e mezza a lavorare"

(verbale d'interrogatorio IM 3 del 13.03.2013, p. 2-3 righe 15-20, 46-47);

" Dopo aver tagliato i fili il colpo lo avremmo fatto da sopra, questo per evitare un secondo controllo della polizia. Così non vedeva qualche porta scassinata trovando pure gli attrezzi a terra. Quindi avremmo rotto il vetro sopra la pensilina. Saremmo stati IM 4 ed io ad occuparci della rottura del vetro sopra la pensilina con un flex a batteria e un disco diamantato vicino o con i cacciaviti piano piano. A questo punto io mi sarei fatto prendere dal raggio per vedere se fosse partito qualche altro tipo di allarme dopo quello telefonico. Fatto ciò saremmo rimasti tutti in attesa per vedere se scattava un secondo o terzo allarme, come detto prima. Qualora non fosse scattato saremmo entrati dentro con gli attrezzi per aprire le porte e la cassaforte"

(verbale d'interrogatorio IM 3 del 27.03.2013, p. 15);

" il primo operaio della posta è arrivato alle 2.30. questo significa che il nostro colpo doveva finire entro le ore 2.15. (...) Per fare il colpo necessitavamo di un'ora-un'ora e mezza. Per aprire la cassaforte ci vuole mezz'ora. (...) Aggiungo pure che noi i cavi li avremmo tagliati già alle 21.00-21.30 (…) Poteva essere che la polizia venisse a crearci disturbo la prima ora o due ore dopo che è scattato l'allarme, ovvero circa mezz'ora dopo aver tagliato i fili. Questo perché quando si va in allarme la polizia ci mette circa tre quarti d'ora ad arrivare, io lo so, questa è la verità. Funziona così dappertutto. Perché prima suona in centrale alla PC 1 che deve verificare entro mezz'ora se si ripristina l'allarme o meno. In seguito si avvisa la polizia. Quindi passa diverso tempo e questo tempo noi lo dovevamo prendere in considerazione. Il primo controllo sarebbe arrivato verso le 22.30, calcolando che i cavi non li avessimo tagliati in ritardo per colpa delle persone in giro a piedi. Mettiamo che potessimo tagliare il cavo solo alle 21.30 o alle 22.00 tutto slittava e noi non avremmo avuto tempo" (verbale d'interrogatorio Susassi del 29.03.2013, p. 8).

b)

Informati il giorno successivo (27.02.2013) da AP 1 di essere effettivamente stati reperiti, secondo quanto da loro dichiarato, la banda decideva di rinunciare al colpo e ripartire per l'Italia il giorno seguente. La polizia procedeva però la mattina del 28.02.2013 al loro arresto. Durante l'inchiesta gli imputati si sono mostrati reticenti e non hanno collaborato con gli inquirenti. Un poco più collaborativo degli altri, AP 1 forniva la propria versione secondo cui egli sarebbe stata una pedina marginale dell'operazione fungendo unicamente da informatore e mettendo a disposizione della banda un quartier generale presso __________. Egli forniva anche i nominativi delle altre due persone coinvolte, il sedicente __________, poi identificato nella persona di __________ e __________, persone che avrebbero contattato i __________ per proporre il furto. Dopo alcuni interrogatori anche IM 3 cominciava a collaborare descrivendo i piani del colpo progettato e le modalità con cui questo sarebbe stato messo in atto. A differenza di alcuni dei correi, dichiarava però di non aver completamente rinunciato al furto, ma che la banda sarebbe ritornata dopo qualche mese, quando le acque si sarebbero calmate, confermando in questo modo che il sodalizio sarebbe rimasto in essere al rientro in Italia nonché la propria appartenenza al gruppo. Si specifica che si tratta di una banda a composizione variabile, strutturata in una complessa organizzazione raggruppante numerose persone che agiscono con modalità professionali. Dai verbali emerge infatti come delle terze persone, non ancora presenti sul territorio svizzero, fossero parte integrante della banda e pronti a raggiungere i compagni per la concretizzazione dell'atto criminoso. Dai verbali d'interrogatorio emerge pure come IM 3 non sia nuovo a questo genere d'attività, nonostante i suoi precedenti penali in Italia siano molto ridotti rispetto ai correi, egli ha già commesso violazioni di domicilio finalizzate alla sottrazione di cose mobili altrui, e più specificatamente alla commissione di furti e/o rapine.

" sa ispettore, il furto non viene fatto da voi come da noi. Ci vogliono delle ore. ll furto si comanda da fuori, ci vuole tempo e tanto personale. Non è una cosa da niente, è una cosa seria ed accurata. Per tutti questi motivi sono necessari dei sopralluoghi, siamo andati a vedere i cavi ecc. Ci vuole tanto tempo. Bisogna valutare tutti i tempi. Tutto quello che si fa necessita tanto tempo. E la polizia che arriva, che va, il tempo per tagliare il vetro, ecc" (verbale d'interrogatorio IM 3 del 27.03.2013, p. 16 righe 18-23” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18-21).

  1. Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo giudice ha correttamente concluso che quello che le persone arrestate il 28 febbraio 2013 erano intenzionate a compiere deve essere qualificato di furto e non di rapina. Al riguardo, si ripropongono le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata:

“ Nella fattispecie in esame è pacifico che gli autori, seppur fortemente sospettati di voler commettere una rapina in ragione della richiesta di fornitura di divise da postino, nonché dei loro precedenti in Italia, sono invece autori di tentativo di furto in quanto risulta chiaramente dagli atti che gli stessi avevano progettato di agire di notte quando lo stabile era deserto, e non di assalire il furgone portavalori in pieno giorno. Inoltre non sono stati ritrovati in loro possesso armi od oggetti propri a costituire una minaccia per l'integrità altrui” (sentenza impugnata, consid. 4.a in fine, pag. 22).

  1. Secondo il primo giudice, il furto era già iniziato ai sensi dell’art. 22 CP:

“ Nella fattispecie gli autori hanno cominciato a raccogliere informazioni già negli ultimi mesi del 2012, ma sono diventati più attivi a contare dal 25.02.2013 quando da Napoli sono arrivati in Svizzera almeno 5 giorni prima di commettere il furto. Gli stessi hanno effettuato diversi sopralluoghi presso lo stabile della PC 1 con lo scopo di affinare un piano d'azione, definire i ruoli dei vari partecipanti e procurarsi il materiale necessario. Essi hanno compiuto il passo che determina l'inizio della commissione dell'infrazione nel momento in cui la notte del 26.02.2013 si introdussero all'interno del garage di PC 1 a __________, sbucciando almeno 25 fili elettrici al fine di separare telefonia, internet e elettricità per poter eliminare gli allarmi ed introdursi indisturbati negli uffici. Come da dichiarazioni degli stessi imputati era infatti impossibile fare tutto in una sola notte in ragione dei tempi ristretti di lavoro, al massimo un'ora e mezzo, poiché dal momento in cui i fili sarebbero stati tagliati gli autori avrebbero dovuto attendere ca. 2 ore prima di entrare nello stabile per essere sicuri che nessun allarme fosse scattato” (sentenza impugnata, consid. 4.d, pag. 24 e 25).

  1. Come già al dibattimento di primo grado, ancora in appello, la Difesa di AP 1 ha sostenuto che l’esecuzione del reato non era ancora iniziata e che si era ancora allo stadio degli atti preparatori che, trattandosi di furto, non sono punibili.

L’opinione non può essere condivisa.

Non vi sono dubbi

  • ritenuto, fra l’altro, quanto accertato dai primi giudici, e meglio che l’esecuzione del furto non poteva essere portata a termine in una sola notte - che il punto di non ritorno (DTF 120 IV 113 consid.1b) era ampiamente oltrepassato.

Va ricordato che l’arrivo a __________ della banda dei __________” (il 25 febbraio 2013) e l’entrata nell’edificio de PC 1 (il giorno successivo) erano stati preceduti:

da una lunga serie di contatti (iniziati già nell’autunno precedente) fra i vari personaggi coinvolti nell’operazione con passaggio di informazioni completo sulla logistica del centro di smistamento (significativo, al riguardo, è che, come risulta dagli atti, i membri della banda conoscevano, nel dettaglio, lo stato dei luoghi) e sulla sua attività,

una serie di sopralluoghi, di __________ e AP 1 prima e, poi, di alcuni membri della banda dei “__________” giunti espressamente in Ticino almeno un paio di volte e

da una serie di contatti telefonici (avvenuti, in particolare, fra gennaio e fine febbraio 2013) fra AP 1 e IM 1.

L’arrivo in Ticino della banda il 25 febbraio 2013 era, evidentemente, finalizzato a mettere in esecuzione il piano elaborato durante o, in ogni caso, in funzione delle risultanze di questi approcci.

Ed è altrettanto evidente che l’individuazione dei cavi che occorreva tagliare per mettere fuori uso gli allarmi faceva parte di questo piano.

Mutatis mutandis (si tratta di rapine tentate, ma il discorso non cambia), valgono a titolo d’esempio:

la DTF 117 IV 369 in cui è stato riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli autori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo al loro arresto (DTF 117 citata, consid. 11-12).

  • la DTF 120 IV 113 in cui è stato pure riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli autori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all’uso ed avevano aspettato per poco più di un’ora, rinunciando ad entrare in azione a causa dell’eccessivo andirivieni di persone (DTF 120 citata, consid. 1b).

Ci si può, del resto, chiedere, sulla scorta della giurisprudenza, se la soglia del tentativo non debba, in casu, essere posta in un momento precedente a quello dell’intervento sui cavi del sistema d’allarme, e meglio al momento dell’entrata in Svizzera, ritenuto che “__________” hanno intrapreso la trasferta già ben intenzionati a commettere il furto (cfr., per un caso cantonale, sentenza della Corte delle assise criminali 72.2003.123+147 del 9 aprile 2004 in re M., consid. 63, e sentenza CCRP 17.2004.29+30 del 4 maggio 2005 nel medesimo caso, consid. 22).

Su questo punto, dunque, l’appello deve essere respinto.

  1. L’appellante sostiene, poi, che egli è stato un semplice complice, non un correo.

  2. Il giudizio su questo punto impone una dettagliata ricostruzione dei fatti, con particolare riguardo a quelli che vedono attivo (o, comunque, coinvolto) AP 1.

discussioni con __________

a. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 si è, in sostanza, lasciato coinvolgere, un po’ per rancore contro il datore di lavoro (cfr., sui motivi, verb. dib. d’appello, pag. 2), un po’ per ingenuità e un po’ per paura, in un progetto che non era il suo dopo essersi lasciato andare, con __________ (__________), un amico/conoscente che gestiva una palestra a Como, a confidenze sull’attività del centro di smistamento della PC 1 di __________ dove egli lavorava:

“ Un giorno, parlando con il mio conoscente __________ detto “” (ndr: in seguito solo “”), ho raccontato del mio lavoro presso la __________ che è un servizio della PC 1 ubicata in via __________ a __________. Era parecchio tempo fa, prima di settembre 2012 (…) Preciso che questo discorso in merito al mio lavoro è nato così per caso e normalmente, parlando del più e del meno.

Ricordo che gli avevo spiegato in cosa consisteva il mio lavoro: gli dissi che il mio compito era di consegnare le lettere e una volta al mese di consegnare le buste pensioni (AVS) agli anziani del __________.

Ho notato che __________ si è dimostrato interessato all’argomento a tal punto che mi ha chiesto alcuni dettagli in merito alla mia professione. Ricordo in particolare che mi chiese che cifre “giravano” in generale presso PC 1. Io risposi che non conoscevo esattamente la quantità di denaro che transitava da quell’ufficio, gli dissi unicamente che era “un buon volume” visto che l’ufficio era servito da diversi postini e le lettere delle pensioni in uscita erano numerose” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4).

Va, qui, annotato che, ad un certo punto dell’inchiestaIM 4 ha, invece, detto che fu AP 1 ad avere avuto l’idea del furto.

AP 1, saputo di queste dichiarazioni, le ha contestate affermando, in sostanza, che sono il frutto di una vendetta perché “IM 4 è una delle persone che ho riconosciuto più volte” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag 17).

Questa Corte, preso atto che, al riguardo, il primo giudice nulla ha detto, ben valutato il materiale probatorio, ritiene che le cose siano andate così come lasciato intendere da IM 1, nel senso che l’idea del furto venne partorita nei colloqui fra AP 1 e __________ e che fu grazie ai contatti di quest’ultimo che essa poté vedere la luce:

“ Non so dire se l’idea è venuta da AP 1 o da __________. Personalmente mi era stato detto da __________ che AP 1 aveva avuto questa idea di fare il furto. Penso che la cosa si è svolta in questo modo. E’ stato AP 1 a dire a __________ che nella PC 1 vi erano tanti soldi in cassaforte. Personalmente è stato __________ a contattarmi” (all. 27 RPG, PS IM 1 20.3.2013, pag. 3).

incontri con __________ al bordello

b. L’argomento della PC 1 venne riaffrontato circa un mese dopo, quando __________ fece visita a AP 1 nel postribolo che gestiva a __________:

“ Mi disse se era possibile conoscere dei dettagli sull’immobile in cui aveva sede PC 1. (…) É chiaro che quando le sue domande sono divenute più precise e mirate, ho intuito che "c'era in ballo qualcosa di losco". Mi chiese ad esempio se vi erano delle telecamere di sicurezza, se vi erano degli allarmi, se c'era una cassaforte, se quest'ultima era grande o piccola, quando era il periodo di consegna delle pensioni. Da parte mia non gli ho chiesto dei chiarimenti precisi e mirati; era palese che aveva l'intenzione di "mettere a segno un colpo" anche se non mi era facile capire di cosa si trattava esattamente e le modalità con cui voleva perpetrarlo e nemmeno con chi. Da parte mia mi sono limitato a rispondere alle sue domande. Chiaramente non conoscevo nel dettaglio i sistemi di sicurezza dell' PC 1; mi sono limitato a riferirgli quello che avevo visto con i miei occhi durante il compimento della mia professione. Gli dissi per esempio che da parte mia non avevo mai notato una videosorveglianza ma che comunque non potevo escludere che vi fossero delle videocamere nascoste; gli dissi che c'era una cassaforte grande ubicata all'interno di un ufficio del piano terra; gli dissi che non sapevo se vi era l'allarme e su sua richiesta specifica gli risposi che non ero a conoscenza di eventuali codici per entrare o disattivare gli allarmi.

ADR che gli dissi pure che la consegna delle pensioni avveniva ad inizio di ogni mese. Non conoscevo però i giorni esatti e altri dettagli” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5).

__________ gli chiese di “approfondire queste tematiche” e AP 1 gli rispose che “si sarebbe guardato in giro” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). Verosimilmente in un secondo tempo, AP 1 riferì a __________ che “vi era una tastiera sulla cassaforte e che le uscite di emergenza erano poste sotto allarme” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).

In seguito, sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, __________ arrivò più volte al __________. In una di queste visite, gli annunciò che sarebbe, poi, tornato “in compagnia dei suoi amici”, cioè delle “persone interessate al colpo presso PC 1” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).

In una di queste visite, AP 1 lo accompagnò in un sopralluogo:

“ io ho accompagnato il mio conoscente __________, lui con la sua macchina ed io con la mia, verso PC 1 di __________. Trattasi per l’esattezza di un ufficio di smistamento, non di un ufficio aperto all’utenza. Ho mostrato da quale parte si entrava, quindi gli accessi, abbiamo poi invertito la marcia e io sono rientrato al __________, __________ invece se ne è andato” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4);

“ io ho raggiunto il centro a bordo di una vettura a me in uso (…) mentre __________ mi ha seguito con la sua (…) Una volta raggiunta la via __________ a __________ ci siamo fermati con i veicoli su un piazzale di fronte alla rampa d’accesso alla PC 1. Da lì siamo scesi e io ho mostrato a __________ la fila di finestre della PC 1 (…) Gli ho fatto vedere la rampa di accesso agli __________ (dove ci sono le due porte d’entrata) e nel contempo gli ho mostrato la rampa d’accesso al garage, luogo da dove entrano ed escono i veicoli di servizio. (…) quando gli ho mostrato le finestre con un gesto della mano gli ho indicato che la cassaforte si trovava in un locale sito nel lato opposto rispetto alle finestre. Fatto ciò, siamo saliti in auto e ce ne siamo andati. Ricordo che ho notato la macchina di __________ rallentare nelle adiacenze della rampa del garage. Probabilmente ha voluto guardare meglio” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 11).


porta al bordello i “__________”

c. Più in là nel tempo, __________ ritornò al bordello con “due uomini di origini meridionali” che presentò a AP 1 come suoi amici ma -sempre secondo le dichiarazioni di AP 1 - senza dirgli il loro nome:

“ l’incontro è durato pochi minuti (forse un quarto d’ora/venti minuti); __________ mi disse esplicitamente, usando sue parole: “questi sono qui per fare la posta”. __________ in seguito è stato più dettagliato e mi disse che il famoso colpo consisteva in un furto. A quei tempi non aggiunse altri dettagli” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6).

Durante l’inchiesta, è stato appurato che i due di questo primo incontro erano IM 1 e IM 4.

__________ tornò ancora al __________ in data imprecisata (AP 1 parla di dicembre 2012/gennaio 2013, poi di novembre/dicembre 2012). Questa volta era con “tre di questi suoi amici”. Si trattava dei due dell’incontro precedente e di un terzo che a AP 1 “era del tutto nuovo” e che non rivide più (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7):

“ due di queste persone sono poi state arrestate settimana scorsa mentre la terza non l’ho mai più vista” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 9).

Descrivendo questa terza persona, AP 1 ha detto che gli “aveva dato una brutta impressione in quanto dava l’impressione di uno che non aveva nulla da perdere” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).

In quell’incontro

  • sempre secondo AP 1 - i quattro gli chiesero se sapesse della presenza e dei tempi di arrivo di “furgoni portavalori che servivano PC 1 di __________”. Avuta risposta negativa, i quattro gli chiesero di tenere “sott’occhio questo dettaglio per loro in quanto erano interessati al giorno di arrivo dell’eventuale furgone portavalori” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).

In realtà, va detto che, raccontando di avere detto ai “__________” - e, poi, in sostanza, in quei primi verbali, agli inquirenti - di non sapere nulla di furgoni portavalori, AP 1 ha mentito. Infatti, l’8 marzo 2013, pressato dagli inquirenti, AP 1 ha ammesso quanto segue:

“ sapevo che verso la fine del mese, rispettivamente i primi giorni del mese successivo, arriva un furgone che porta i soldi, anche se personalmente non l’ho mai visto (…) non so dove viene scaricato il denaro. Immagino che lo scarico avvenga sulla rampa di carico e scarico. Lo deduco perché è il posto più vicino alla cassaforte” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 13 e 14).

Pertanto, visto anche il momento in cui “i napoletani” hanno deciso di agire, è certo che AP 1 abbia detto loro quel che sapeva.

Inoltre, in quell’incontro, “__________” gli chiesero informazioni sul direttore:

“ questi napoletani mi avevano pure chiesto informazioni circa il direttore. In particolare, se ce ne fosse uno, se aveva un ufficio suo e se fosse adiacente al locale cassaforte. Rammento pure dettagli sul suo aspetto e io gli avevo risposto che si trattava di un uomo di mezza età, se ricordo bene gli avevo pure detto che era calvo e a loro precisa domanda avevo risposto che era quasi sempre in ufficio. ADR che mi hanno pure chiesto (…) se lui avesse un allarme “proprio” da usare in caso di emergenza. (…) avevo risposto che non sapevo. (...) non ricordo se mi hanno chiesto il nome” (all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 9 e 10; cfr., anche, all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 21).

Va detto che, secondo questa Corte, è evidente che, nelle dichiarazioni riguardo le informazioni che egli diede ai membri della banda dei “napoletani”, AP 1 ha giocato al ribasso. Emerge, infatti, dagli atti che questi conoscevano molto bene lo stato dei luoghi del centro di smistamento: basti pensare, oltre alla descrizione dettagliata del locale con il “tavolone” data da almeno uno di loro, al fatto che i “napoletani” sono andati a colpo sicuro sia nella scelta della via d’accesso al centro, sia nell’individuazione, nel garage, della “scatola” dei cavi da controllare. E’ evidente che era soltanto AP 1 a poter dare loro queste informazioni (cfr., al riguardo, all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9, dove AP 1, pur con le sue solite “ritrosie”, ammette di avere dato, ai “napoletani”, una descrizione dettagliata degli interni e delle vie d’accesso).

Poi - sempre a detta di AP 1 - “__________” lo rassicurarono dicendogli testualmente che “sarebbe stato un lavoro pulito” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7). Leggasi che si sarebbe trattato di un furto e non di una rapina (precisazione su cui AP 1 ha tenuto a porre, pur se non tecnicamente, diverse volte l’accento).

Infine, uno dei “__________”

  • IM 1 (all. 4 RPG, pag. 10) - gli consegnò “una schedina telefonica italiana della TIM” così da avere un’utenza sicura su cui contattarlo (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7; cfr., anche, all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 10).

AP 1 mise la SIM in un suo cellulare che lasciò sempre acceso (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3).

L’aver tenuto sempre acceso il cellulare indica - con certezza - come, contrariamente alle sue dichiarazioni, l’adesione di AP 1 al progetto delittuoso fosse del tutto piena.

telefonate dei “__________”

d. Sempre secondo le sue dichiarazioni, “__________” contattarono AP 1 su quel telefono circa 4/5 volte nei mesi di gennaio/febbraio 2013.

d.1. Dapprima, “__________” gli fecero, secondo le sue dichiarazioni, delle telefonate “di cortesia” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

La prima telefonata in cui, secondo AP 1, si parlò del furto avvenne in una data imprecisata di gennaio 2013: in essa - ha raccontato - “mi dissero che volevano arrivare a fare il colpo per la fine di gennaio ma che invece non sarebbero arrivati (…) e che avrebbero posticipato il tutto e che mi avrebbero fatto sapere la nuova data del loro arrivo” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10).

d.2. In un’altra telefonata, avvenuta ad inizio febbraio 2013, “uno di loro” gli chiese “notizie in merito al furgone portavalori”. A questa domanda, AP 1 rispose che “ci stava guardando dietro” anche se - ha aggiunto agli inquirenti - “di fatto era una bugia in quanto non avevo fatto nulla in tal senso” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013 pag. 9 e 10).

d.3. In un’altra telefonata ancora, “uno di loro” - noi sappiamo (ma verosimilmente, visto il tenore amichevole della conversazione, lo sapeva anche AP 1) che era IM 1 - chiese al qui appellante di “fornire loro 5 divise della PC 1” dicendogli che “gli servivano per fine mese quando sarebbero giunti in Ticino per il colpo” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8). Nonostante non volesse farlo e nonostante sapesse che “non avrebbe mai fatto una cosa simile” - ha aggiunto AP 1 - “sempre per paura della mia incolumità, telefonicamente ho confermato che avrei potuto fornire delle divise postali” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9).

A dire il vero, dalla registrazione della telefonata non emerge né un rapporto di sudditanza, né un sentimento di paura, né tantomeno una ritrosia di AP 1 riguardo alla fornitura delle divise. Al contrario, da essa emerge una certa familiarità fra i due interlocutori - ciò che dimostra come AP 1 abbia mentito quando ha sostenuto di praticamente nemmeno conoscere i “__________” - e un’adesione incondizionata di AP 1 alla richiesta ricevuta visto che egli non si limita a prenderne atto ma arriva sino a chiedere di quale taglia devono essere le divise.

Ma non solo. Da essa emerge che AP 1 aveva un certo margine di discrezionalità (riguardo al numero di divise da fornire).

Poiché illuminante sul genere di rapporto fra i due, la telefonata viene qui riprodotta:

“ Uomo (U) per AP 1 (D):

D: Pronto

U: ciao AP 1

D: ciao, tutto bene?

U: tutto bene

D: ok

U: mi senti?

D: si ti sento

U: ascolta, si ma tu ehm… diciamo sei sceso al lavoro?

D: no non n

U: non ancora

D: ancora no

U: ti volevo dire ehm… l’abito che tu lavori no…

D: sì

U: ehm… gli dici all’amico il tuo amico che deve procurare almeno tre per il giorno 25

D: sì, ok

U: ti dimentichi?

D: ehm tre non lo so dimmi la misura

U: come?

D: di che misura?

U: anche la misura tua va bene

D: ahm va bene allora si allora si

U: tre quattro vedi tu minimo tre

D: ok

U: va bene?

D: va bene va bene

U: noi ci vediamo per il giorno 25 (n.d.r. si sente un'altra persona che dice “sera”) sera ok?

D: ok

U: ciao un bacione

D: ciao ciao”

(trascrizione telefonata del 13.2.2013, allegata al PS 28.2.2013).

Del resto, su questa questione, non va dimenticato che, a casa di AP 1, sono state trovate dagli inquirenti alcune divise da postino di taglie diverse (AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 15). E’ vero che lui ha detto che erano le sue e che la diversità delle taglie si spiega con un suo dimagrimento (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 14). Tuttavia, la circostanza, unita al contenuto e al tenore di questa telefonata, impone alla scrivente Corte di accertare che, contrariamente al suo costante “tirarsi fuori”, AP 1 ha, davvero, fatto quello che IM 1 gli aveva chiesto con quella telefonata.

Inoltre, così come indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, la trascrizione di questa telefonata è interessante anche perché la richiesta di procurare le divise “per il giorno 25 lascia ben intendere che (…) avevano pianificato il loro arrivo per il 25 febbraio 2013. E questo AP 1 lo sapeva” (AI 347, RPG 13.5.2013, pag 10; sott. del red.).

Ne deriva l’accertamento

  • ancora una volta imposto dagli atti - che AP 1 sapeva, del piano dei “__________”, molto più del poco che, come vedremo, egli ha sempre lasciato intendere e che, ad esso, egli aveva del tutto aderito.

annuncio dell’arrivo dei “__________”

e. La domenica 24 febbraio 2013, __________ arrivò di nuovo al bordello:

“ erano passate le 22.00, lì mi ha comunicato che l’indomani sarebbero arrivati “gli amici”. Io ho chiesto quanti sarebbero arrivati e lui mi ha risposto che dovevano essere 3 o 4 o 5, non sapeva con precisione. Mi ha chiesto se potevo dare ospitalità per qualche giorno a queste persone ed io ho chiesto a __________ se non aveva magari lui in giro qualche appartamento. __________ mi ha risposto negativamente precisando comunque che si sarebbe trattato di pochi giorni di permanenza” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4).

arrivo dei “__________”

f. Il lunedì 25 febbraio 2013, in serata, __________ e “gli amici” giunsero al bordello:

“ lunedì 25.2.2013, come pianificato, sono arrivati “gli amici”. __________ li ha accompagnati personalmente. Sono arrivati in 5 persone e con tre macchine. __________ era con la sua macchina, la 4° macchina e, quindi, per essere chiari, __________ era la sesta persona. Era sera, circa le 20.30/21.30” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 3).

In realtà, va detto che, come AP 1 dirà in seguito, insieme a __________, era arrivato anche un altro uomo - poi identificato in , residente a __________ - che, da lì in poi, accompagnò sempre __________ nelle sue visite al bordello, o meglio ai “” (all. 3 RPG, PS 1.3.2013, pag. 2).

Sempre secondo le sue dichiarazioni, a __________ - che entrò nello stabile prima degli altri - AP 1 si affrettò a raccontare della richiesta delle divise e a dire che lui non voleva fornirle. __________, sempre a detta di AP 1, lo tranquillizzò dicendogli che “non c’era problema, che le divise non gli servivano più in quanto avrebbero fatto un lavoro pulito” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 15).

Diversa la versione di IM 1 secondo cui, invece, era stato deciso, già prima, che si sarebbe operato diversamente (all. 27 RPG, PS 20.3.2013, pag. 2).

Che le cose andarono come IM 1 ha detto è provato - non solo da quanto indicato al punto d.3 - ma anche dall’incostanza delle versioni di AP 1 su questo aspetto (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello, pag 3).

Poi, sempre secondo AP 1, __________ gli disse che i cinque uomini dovevano essere alloggiati in un appartamento:

“ __________ mi ha infatti espressamente chiesto di fornire loro un appartamento intero così da poter stare tutti insieme. Io ho spostato la ragazza che si chiama __________ (…) dall’appartamento che occupava e che poi ho dato agli italiani (…) Questo appartamento (..) guarda anche sulla strada cantonale. Ai 5 italiani ho fatto parcheggiare le macchine dietro lo stabile dopodiché hanno preso le loro borse e sono saliti in stanza. Li ho accompagnati io” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5).

AP 1 fece entrare i cinque “napoletani” dalla porta posteriore:

“ Visto che erano così in tanti, con tanti borsoni, ho ritenuto che non fosse il caso di farli passare dall’entrata principale. Così sono sceso al piano -1, ho aperto la porta di servizio e li ho fatti entrare da lì. Li ho poi accompagnati all’appartamento 42 (…) ho recuperato per loro delle lenzuola e degli asciugamani e glieli ho portati. A questo punto li ho lasciati soli” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).

Sostenendo di essere entrato nell’appartamento soltanto per portare lenzuola e asciugamani, AP 1 ha mentito.

In realtà, come risulta dalla videosorveglianza installata nel bordello, prima di portare la biancheria pulita, egli rimase nell’appartamento con “__________” una ventina di minuti:

“ Mi vengono mostrati due fotogrammi (…) datati 25.2.2013 ore 20.46.32 e ore 21.06.10 (…) si nota come io stia entrando all’interno dell’appartamento 42 in compagnia di __________ (n.d.r.: __________) e __________ (…) si denota come io sia rimasto all’interno dell’appena citato appartamento sino alle ore 21.06.06 per un totale di circa 20 minuti.

D. di che cosa avete discusso (...)?

R: Non ricordo con esattezza. (…) posso solo dire che non ricordavo di essere stato così a lungo in camera dei napoletani”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 6 e 7).

Secondo AP 1, quella sera non successe altro, se non che alcuni dei nuovi arrivati sono scesi “nel locale e si sono incontrati con delle ragazze con le quali sono poi andati a divertirsi” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4) mentre lui attese alle sue normali occupazioni, senza avere alcun contatto con “i napoletani”.

Anche su questo punto, AP 1 ha mentito.

Sempre dalla videosorveglianza installata nel bordello risulta, infatti, che, quella sera, dopo avere lasciato l’appartamento 42, egli uscì con __________ e __________ e la sua assenza durò una ventina di minuti:

“ Mi viene mostrato un fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.16.50 (…) si nota come io, con __________ e __________ siamo usciti dal palazzo __________ utilizzando la porta secondaria, ovvero quella della lavanderia (…) mi viene mostrato un secondo fotogramma (…) datato 25.2.2013 ore 21.39.01 (…) si evince come io abbia fatto rientro al __________ utilizzando ancora una volta la porta secondaria. La mia assenza è durata circa 35 minuti.

D: Dove è andato in compagnia di queste due persone?

D: Non sono andato da nessuna parte con queste persone.

D: Lei cosa ha fatto?

R: Non ricordo, sarò andato a casa” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 7).

Confrontato con le risultanze istruttorie secondo cui, in quel lasso di tempo, lui e __________ avevano raggiunto il suo appartamento, vi erano saliti e vi erano rimasti per quattro minuti prima di separarsi, AP 1 si è deciso a dichiarare quanto segue:

“ ora che mi viene in mente, ricordo che sono andato a casa con questa persona. Ricordo che colui che mi diede il telefono, mi disse che lo dovevo consegnare a questa persona (…) IM 1 mi ha detto questo mentre mi trovavo in camera con loro, durante i primi venti minuti (…) io purtroppo non ricordo altro.

D: per quale motivo __________ non è venuto con voi?

R: Non lo so” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 8).

Secondo quanto indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, quella scheda è, poi, stata utilizzata da __________ per contattare IM 1 durante gli ultimi giorni della loro permanenza in Svizzera (AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 16).

martedì 26 febbraio 2013

g. Il giorno successivo al loro arrivo, AP 1 ricorda di avere visto scendere, ma solo in tarda mattinata, “almeno 4 di queste 5 persone” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).

Poi, sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, durante la giornata, “gli italiani si sono mossi, nel senso che sono entrati e usciti dallo stabile più volte, hanno girato, si sono spostati con le macchine” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). Per evitare che quell’andirivieni destasse sospetti, AP 1 ha detto loro di continuare ad usare la porta di servizio da cui li aveva fatti entrare la sera prima:

“ ho detto loro che avevo la porta della lavanderia al piano interrato e che potevo lasciarla aperta per loro (…) sono rimasto d’accordo con loro che si sarebbero avvalsi di questa porta per entrare ed uscire così da non passare sempre dalla reception” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).

h. Secondo le sue prime dichiarazioni, nel pomeriggio di quel martedì 26 febbraio, AP 1 accompagnò i cinque a __________ per mostrare loro l’ubicazione della PC 1:

“ nel corso della giornata di martedì, nel pomeriggio, io ho accompagnato gli italiani al PC 1, così come avevo fatto con __________. Loro mi seguivano con una macchina e io ero davanti con la mia Smart. Ho mostrato loro l’ubicazione dello stabile e sono rientrato al __________”

(all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5).

In seguito, invece, dirà di non averlo fatto (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 3: “in quanto sapevano già dove si trovava”) e di avere mentito perché:

“ non volevo dire che avevo ricevuto una SIM da parte del cittadino italiano in occasione della loro prima visita” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 12).

Inutile dire che la spiegazione non convince, non potendosi comprendere il nesso fra le due cose.

i. Sia quel che sia, su quello che ha fatto con “__________” in quel martedì 26 febbraio 2013, AP 1 non è stato molto loquace. Infatti, pur spulciando i verbali, si trovano poche dichiarazioni al riguardo e quelle poche attengono unicamente alle informazioni che egli ha dato loro (cfr., per esempio, all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5; AI 20, PP 28.2. 2013, pag. 4; all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 11; all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9).

Sembrerebbe, dunque, che, durante quella giornata, AP 1 si sia dedicato alle sue normali attività mentre “__________” facevano quel che dovevano fare.

l. Ma non solo. Sembra evincersi dalle sue dichiarazioni che, di quel che loro dovevano fare, lui non sapeva nulla se non a grandi linee. Del piano e di quel che facevano concretamente “__________”, infatti, AP 1 ha sempre lasciato intendere di sapere, oltre a quel poco che gli era stato detto (“sarà un lavoro pulito”,…), solo quello che, quasi per caso, aveva sentito:

  • “loro parlano di staccare allarmi, di aprire la cassaforte e di rubare i soldi durante la notte.

D: Da chi le è stato riferito questo piano?

R: Ho sentito loro che ne parlavano (…) la prima volta che ne hanno discusso era la sera in cui sono arrivati (…) parlavano di trovare il sistema per staccare gli allarmi, prendere i soldi e andarsene subito senza sostare. La seconda volta è stata la sera che hanno deciso di non fare più niente, il mercoledì sera (…) la mia sensazione è stata quella che loro avessero bene in chiaro cosa fare e come farlo (…) ho avuto la sensazione come se fossero solo ad un passo dal raggiungere il loro obiettivo” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 3 e 4);

  • “D: Ha notato gli italiani maneggiare attrezzi che potrebbero essere usati per compiere uno scasso?

D: No. Ho sentito parlare di un giravite dimenticato da qualche parte (…) quando sono rientrati al __________ e mi hanno detto di essere stati visti” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 18);

  • “D: Lei era a conoscenza del ruolo che ogni singolo napoletano avrebbe svolto durante il colpo?

R: Di preciso no. Posso supporre per quello che ho visto che quello che avrebbe dovuto materialmente operare era il giovane, quello che era già venuto in precedenza quando mi è stata data la SIM. Quello alto. Lo suppongo perché lui ha fatto il sopralluogo ed è quello che ho sentito parlare di staccare gli allarmi. Era quello che dava l’idea di essere in grado di fare questa cosa (...) gli altri (…) non mi hanno mai dato modo di capire esattamente la loro mansione. Forse quello che era sempre taciturno (…) mi è parso di capire potesse essere un palo” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 10);

  • “D: lei sapeva se dovevano arrivare altre persone dall’Italia a complemento della banda già presente?

R: A dire il vero con me non ne hanno mai parlato ma da come discutevano tra di loro ho dedotto di si. Quando parlavano è come se lasciassero intendere che “ci avrebbero pensato poi” o che “ci pensiamo poi in un secondo momento o in un’altra situazione”. ADR che non sono in grado di dire chi sono queste persone. Non ne ho idea” (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 11).

Se è probabilmente vero che AP 1 non è stato fra gli ideatori del piano d’azione (nel senso “tecnico”), gli elementi in atti dimostrano, come vedremo, che egli ha avuto con “__________”, in quei giorni, contatti molto più stretti e prolungati di quelli che lui ha lasciato intendere.

m. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 e “__________” non avevano parlato con precisione della spartizione del bottino. Egli ha, però, ammesso che se ne era comunque parlato e che era chiaro che a lui sarebbe toccata una fetta della refurtiva e che la grandezza di quella fetta sarebbe dipesa dall’entità del bottino:

“ mi avevano ventilato la possibilità di un lavoro pulito, di un mio relativo coinvolgimento e di una fetta della torta. Preciso che non è mai stata prospettata alcuna cifra e io nemmeno ho mai chiesto di che cifra si poteva trattare. Non ho mosso alcuna richiesta in questo senso anche perché non ho uno specifico bisogno economico” (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 2);

“ Loro (non __________) mi dissero che sarei stato ricompensato per tutto. Non mi fornirono però dettagli e non mi dissero nemmeno delle cifre di denaro. Pertanto non ho idea di quale e quanto ammontasse questa ipotetica ricompensa. La mia supposizione era quella che loro aspettassero di sapere quanto potesse fruttare loro il colpo prima di decidere la mia ricompensa (…) ADR che, seppur non quantificata, la ricompensa per me era comunque prevista. Sono stati gli amici di __________ a dirmi che al termine del lavoro ci sarebbe stata una fetta per tutti” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10 e 11).

Non si trattava, quindi, solamente di farsi pagare l'occupazione dell'appartamento per qualche giorno, come affermato da AP 1, sempre nell'evidente intento di alleggerire la propria posizione.

n. Quello che “__________” hanno fatto quel martedì 26 febbraio 2013 risulta con chiarezza dal rapporto della polizia giudiziaria del 13 maggio 2013 che viene qui riprodotto:

“ Il giorno seguente, martedì 26.02.2013, il sodalizio criminale si è organizzato al fine di mettere in atto un ulteriore sopralluogo e questo tenendo in considerazione le informazioni date da AP 1 circa gli orari di assenza/presenza del personale della PC 1.

Dalle telecamere si è poi notato come IM 1, alle ore 20:19:30 si è recato unitamente ai suoi compaesani, sul posteggio dove vi erano le loro vetture. Dopo un andirivieni dalla camera, a suo dire dovuto a delle dimenticanze, lo stesso ha smontato il pannello della portiera posteriore sinistra (ore 20.27.00) della Fiat Stilo, ed ha estratto degli oggetti. Oggetti che, come si può vedere da alcuni fotogrammi a lui contestati in sede di verbale, ha celato; cosa che ha causato un rigonfiamento della giacca che prima non aveva quando ha lasciato l'appartamento IM 1 si è quindi recato in camera dove ha depositato quanto nascosto e poi è tornato sul piazzale.

Dopo aver armeggiato ancora con la portiera, ha appoggiato per terra degli ulteriori oggetti, parte li ha quindi consegnati agli occupanti della Lancia Ypsilon che si sono poi allontanati per eseguire il sopralluogo.

Presso il centro di smistamento, IM 4, IM 3 e IM 2 hanno percorso a piedi il perimetro dello stabile cercando di guardare attraverso le finestre del piano terra. In questa circostanza però sono stati notati dal postino __________ al quale, per non destar sospetti, hanno chiesto se da quelle parti vi fosse un bancomat. Dopo aver ricevuto risposta negativa e dopo precise indicazioni di dove avrebbero trovato il distributore automatico di denaro, i tre si sono allontanati.

IM 2, a seguito di questo inghippo, ha telefonato a IM 1 (rimasto sino a questo momento presso il loro alloggio) chiedendogli di raggiungerli e di effettuare un paio di controlli con la vettura per accertarsi che il postino nel quale sono incappati se ne fosse andato. Cosa che in effetti IM 1 ha fatto, riferendo poi come la situazione sembrasse tranquilla e di non aver incontrato alcuna persona. A seguito di ciò tornava al __________.

Avendo quindi ricevuto una sorta di "via libera", IM 4, IM 3 e IM 2 si sono introdotti all'interno del garage sotterraneo attraverso la fessura presente tra il portone scorrevole automatico ed il pavimento, Una volta all'interno con l'ausilio di cacciavite e taglierino, hanno iniziato a spellare dei cavi dell'allarme e della telefonia.

Durante questa fase, IM 5 è rimasto all'esterno dello stabile a fungere da palo.

Improvvisamente però, mentre i campani erano nel bel mezzo della operazione di sbucciamento cavi, hanno notato il sopraggiungere di un veicolo all'esterno del garage e si sono quindi nascosti. Una volta trovata conferma che si trattava di un veicolo di servizio della PC 1 (lo stesso visto prima con il postino sotto la pensilina), appena avutane la possibilità, si sono dati alla fuga, senza però passare inosservati” (AI 347, pag. 11 e 12).

o. Appena rientrati al , “” parlarono con AP 1:

“ sono arrivati con fare concitato. IM 4 si è appoggiato al bancone e mi ha detto che erano stati visti da un postino mentre si trovavano dentro la PC 1. Ricordo che mi avevano pure detto che non si aspettavano di essere visti e che erano già all’opera. Io da parte mia ho detto: “Beh strano… mi spiace” ADR che ho usato il termine strano perché vista la tarda ora non credevo ci fossero postini che lavoravano ancora” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 6).

La videosorveglianza istallata al __________ ha aiutato gli inquirenti a ricostruire quello che è successo al rientro dei “__________” al __________ dopo la prima fase del colpo:

“ Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 26.02.2013 ore 22.57.17 e 23.05.13. In questo fotogramma si nota come IM 4 entri al __________ utilizzando la porta principale, parli con me e dopo qualche secondo usciamo insieme. Io faccio poi rientro circa 8 minuti più tardi, ovvero 23.05.13, sempre utilizzando l’entrata principale. Mi viene altresì fatto notare come al momento del mio rientro, qualche secondo dopo, entrino pure IM 4, IM 5 e IM 2.

D: cosa è successo in questi 8 minuti?

R: Ricordo che erano tutti nervosi e agitati perché erano stati visti dal postino. (…) Parlavano tra di loro. Loro mi hanno comunque chiesto di uscire. (…) Non sapevano cosa fare (…) Ricordo il momento di concitazione. Adesso che mi viene in mente, vi era il cruccio a sapere se erano stati visti in volto o meno. (…) avevano raccontato la dinamica dei fatti alla PC 1 e quindi si discuteva sul fatto, come detto, se fossero stati visti o meno” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 9 e 10).

Sempre la videosorveglianza dimostra che, un paio di minuti dopo esservi rientrato, AP 1 lasciò lo stabile __________ per farvi rientro dopo otto minuti (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 11). Agli inquirenti che gli chiedevano cosa avesse fatto in quegli otto minuti di assenza, AP 1 ha risposto in modo poco chiaro. Ma, dall’insieme delle sue dichiarazioni, risulta che egli andò alla PC 1 per vedere se ci fosse del “movimento”:

“ Mi viene mostrato un fotogramma (…) datato 26.02.2013 ore 23.19.12 (…) emerge come io, non appena rientrato al __________, mi sia recato immediatamente nell’appartamento in uso ai napoletani.

D: Per quale motivo (…)?

R: Credo che io sia andato da loro per riferire quanto avevo visto alla PC 1. Ho detto loro di avere visto le luci accese.

D: Di che cosa avete discusso?

R: (…) della questione delle luci. Gli avevo appunto detto che le luci si accendono solo se vi è movimento e quindi se erano ancora accese significava che “qualcosa non andava”. Altrimenti si sarebbero spente” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 5).

Poco più tardi, alle 23.29 (come risulta dalla videosorveglianza), __________ raggiunse il gruppo nel bordello. Saputo dell’inconveniente, su insistente richiesta dei “napoletani”, pure lui andò a controllare come fosse la situazione alla PC 1. Ritornò, alle 23.57, dicendo che era tutto tranquillo:

“ era, ad un certo punto, arrivato anche __________. I napoletani hanno riferito di quello che era successo alla PC 1 (…) __________ è andato (…) quando è tornato ci ha riferito che tutto era tranquillo e che le luci erano spente. Ricordo che è stato via un po’ di tempo, forse 15-20 minuti” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).

p. I risultati del sopralluogo di __________ non bastarono a rassicurare “__________”:

“ Nonostante le luci spente e la tranquillità riferita da __________, i __________ non erano più tranquilli” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13).

Continuarono, a lungo, a discutere tra loro e con AP 1:

“ Ricordo che discutevano tra loro. Vi erano discorsi del tipo “Ma ci avranno visto?” “ Ma magari ma non in faccia” “ Si ma abbiamo lasciato il cacciavite e ammaccato la canalina”. E a questo punto IM 1, se non sbaglio, ha detto “Ma si vede l’ammaccatura?” e (…) IM 2 disse “ma no che non si vede”. Avevano parlato anche di fili tagliati” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12).

Alla fine, chiesero a AP 1 di andare, l’indomani, alla PC 1 e verificare, di nuovo, come fosse la situazione:

“ mi è stato chiesto di verificare presso la PC 1 se in effetti li avevano notati o meno (…) è stato IM 1 a chiedermi di verificare il giorno seguente in PC 1” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15 e 12).

q. AP 1 lasciò l’appartamento dei “napoletani” alle 00.08.55 del 27 febbraio 2013, dopo essere stato in loro compagnia per quasi 50 minuti:

“ Gli agenti mi fanno notare come io abbia trascorso un tempo totale di circa 49 minuti in compagnia della banda di napoletani (...) non ricordavo di esserci stato così tanto” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14).

Cinque minuti dopo avere lasciato i “__________”, AP 1 uscì dal . Dopo appena cinque minuti vi fece rientro e raggiunse immediatamente l’appartamento dei “” dove rimase per una mezz’ora:

“ Fotogrammi datati 27.02.2013 ore 00.13.32 e 00.18.15 (…) dimostrano come io abbia lasciato il palazzo __________ per poi farvi rientro circa 5 minuti dopo.

D: dove ha trascorso questi 5 minuti?

R: (…) non mi ricordo. (…)

Mi vengono mostrati due fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 00.40.30 e 01.10.24 (…) si evince come io, dopo avere fatto rientro al __________, sia andato nuovamente dai napoletani al quarto piano e come io vi sia rimasto per ulteriori 30 minuti circa (…)

D: per quale motivo è andato ancora nella camera della banda criminale?

R: Non lo so. Non ricordo nemmeno di esserci tornato (…)

R: Di che cosa avete discusso (…)?

R: Non ricordo nemmeno di essere uscito e rientrato”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14 e 15).

Sempre grazie alla videosorveglianza - e non a AP 1 che su queste questioni è rimasto ancorato ai suoi “non ricordo” (di cui ha fatto ampio uso anche al dibattimento) - gli inquirenti hanno stabilito che alle ore 01.12, dopo avere scambiato qualche parola con alcuni “__________” (verosimilmente, nell’atrio), AP 1 lasciò il __________ con il suo zaino sulle spalle (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15).

r. Il mattino successivo, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1 ritornò di buon mattino al __________ e vi rimase per circa un’ora. Vi ritornò dopo mezzogiorno per rimanervi per quasi due ore:

“ Mi vengono mostrato 4 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 07.55.10, 09.03.43, 12.41.18 e 14.32.35 (…) i primi due fotogrammi dimostrano, contrariamente a quanto io ho ripetutamente dichiarato, come io abbia trascorso circa un’ora al palazzo __________. Il secondo blocco di fotogrammi dimostra, ancora una volta, come io abbia trascorso circa un’ora e 50 minuti presso l’appena citato stabile” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 16).

Nel pomeriggio di quel mercoledì 27 febbraio, AP 1 andò alla PC 1 per studiare la situazione, cosi come i “__________” gli avevano chiesto di fare:

“ mi sono limitato a fare alcune domande al postino che lavora di pomeriggio. E’ un ragazzo che si chiama __________. Preciso che l’ho incontrato per caso. (…) Parlando con lui del più e del meno sono venuto a sapere che era lui in servizio il giorno precedente. Gli ho chiesto che orari faceva, se finiva sempre alla stessa ora e se c’erano altre novità particolari. E’ stato in questo frangente che mi ha raccontato di aver notato delle persone sospette il pomeriggio precedente (…) è stato lui stesso a dirmi che aveva segnalato il fatto al direttore __________ e che lui gli aveva detto di non creare allarmismo per nulla e di non dirlo a nessuno” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, AI 20, PP 28.2.2013, pag. 4).

s. AP 1 rientrò al __________ attorno alle 19.00 e, subito, cercò i “__________”:

“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 19.06.56, 19.08.27 e 19.09.03 (…) i primi due fotogrammi dimostrano come io, una volta rientrato al palazzo __________, mi sia recato nella sala di incontri e che mi sia incontrato con IM 3 e IM 5. Una volta parlato con loro ci siamo diretti immediatamente verso il lift del piano terra, lo abbiamo preso e siamo saliti direttamente al quarto piano dove siamo entrati nella camera messa a disposizione dei __________. (…)

D: per quale motivo si è recato con questi napoletani nella loro stanza?

R: Sono andato a riferire loro che ero stato alla PC 1 e che ero riuscito a sapere che erano stati visti e che comunque girava la voce che delle persone erano state notate all’interno del garage” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 16 e 17).

AP 1 rimase nell’appartamento dei “__________” per circa 30 minuti:

“ Mi viene mostrato 1 fotogramma (…) datato 27.02.2013 ore 19.40.26. Da questa immagine si nota come io esca dalla camera in uso ai napoletani. Camera nella quale io ho trascorso circa 30 minuti.

D. Di che cosa avete discusso in questo lasso di tempo?

R: Abbiamo discusso delle informazioni che avevo raccolto quel pomeriggio presso la PC 1. Già in questa occasione avevano detto che non avrebbero fatto più nulla. Questi mi hanno pure chiesto se volevo cenare con loro (…) io dapprima avevo declinato, ma poi essendo più rilassato visto che avevano deciso di rinunciare al colpo, avevo accettato. Avevano già deciso di andare via il giorno dopo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 17).

Attorno alle 20.30, chiamato da IM 2 e IM 3, AP 1 salì nell’appartamento dei “__________” dove, alle 21.46, vennero raggiunti da __________ e __________:

“ IM 2 e IM 3 erano venuti giù a chiamarmi perché la cena era pronta. E’ proprio per questo motivo che mi sono recato ancora nel loro appartamento (…) io l’ho saputo in camera durante la cena che sarebbero arrivati. (…)

D: Di che cosa avete discusso quando sono arrivati?

R: Abbiamo informato queste due persone delle ultime novità, in particolar modo quello che riguarda le informazioni raccolte da me presso la PC 1 quel pomeriggio. Ricordo anche che __________ era d’accordo sul fatto che non bisognava fare il colpo. Ho avuto per contro la sensazione che l’altra persona (n.d.v.: __________) fosse amareggiato e dispiaciuto di questa decisione”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 18).

AP 1 lasciò l’appartamento dei “__________” alle 22.29.37.

Circa un’ora dopo, anche __________ e __________ se ne andarono:

“ Da queste immagini si nota come __________ e __________ hanno lasciato la camera dei napoletani (23.25.12), hanno raggiunto la ricezione dove mi trovavo io (23.26.30), hanno parlato per circa 6 minuti con me per poi lasciare il __________ (23.32.49). (…)

D: di che cosa avete parlato in quei 6 minuti?

R: Non me lo ricordo” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 19).

Tra le 23.40 e le 23.46 scesero alla reception anche tre “__________”:

“ Mi vengono mostrati 3 fotogrammi (…) datati 27.02.2013 ore 23.40.57, 23.45.51 e 23.46.42. Queste immagini rappresentano in primo luogo il sopraggiungere di IM 3 alla ricezione e parla con me. Dopo circa 5 minuti arriva pure IM 5 il quale si aggiunge alla conversazione e da ultimo giunge pure IM 4 che, come gli altri, si ferma a chiacchierare con noi. La discussione totale, anche in questo caso, è della durata di circa 6 minuti .

D: ricorda il tema della conversazione?

R: No, non ricordo anche se credo che si parlava delle ragazze”

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).

Più tardi, alle 00.23.49, IM 3 e AP 1 si incontrarono ancora in un corridoio. Discussero di nuovo, questa volta per 13 minuti, fino alle 00.36.28:

“ D: ricorda il tema della conversazione?

R: Ricordo che abbiamo parlato delle ragazze e di come funziona al __________” (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).

Mezz’ora dopo, all’una del mattino, AP 1 è stato fermato dalla polizia, mentre si trovava all’interno della sua Smart, parcheggiata in via __________ a __________.

a. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18.7.2013 consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6.11.2009 consid. 2.4; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1; 6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.a; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2).

b. Ai sensi dell’art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_696/2012 dell’8.3.2013 consid. 7.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60

  • 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
  1. Da quanto sopra, emerge con evidenza che, benché AP 1 non avesse un ruolo nell’esecuzione materiale vera e propria del furto, egli, per questo progetto, faceva parte a pieno titolo della banda.

Lo provano - oltre al fatto che fu nei colloqui che egli ebbe con __________ che nacque l’idea del furto e oltre ai contatti che egli ha avuto nell’autunno/inverno 2012 - la trascrizione della telefonata del 13 febbraio 2013 (per il cui significato si rimanda al consid. 10.d.3) e le lunghe ore trascorse, nei giorni dal 25 al 27 febbraio 2013, con “____________________” a discutere, proprio, dell’esecuzione del colpo e dei problemi che, nella sua messa in atto, gli esecutori materiali incontravano e, poi, a decidere se continuare e portare a termine il colpo o rinunciarvi, almeno temporaneamente.

Alla progettazione del colpo e all’inizio dell’esecuzione, AP 1 ha dato un contributo determinante. Dapprima, con le dettagliate informazioni sull’attività del centro di smistamento, sui passaggi di denaro e sul volume di denaro che vi transitava e, infine, sullo stato dei luoghi: informazioni che solo lui poteva dare e che erano indispensabili sia per la decisione di procedere che per la determinazione del modus operandi. E, poi, dando ai cinque “__________” un alloggio tutto sommato discreto (peraltro, assicurando loro la possibilità di andare e venire senza essere visti), poi ancora, continuando a dar loro le informazioni che, via via, si rendevano necessarie e, infine, procedendo al sopralluogo del mercoledì pomeriggio (che solo lui poteva fare) per raccogliere, all’interno della PC 1, le informazioni necessarie a decidere se proseguire o interrompere l’esecuzione del piano.

E’, pertanto, evidente che egli ha partecipato a questo tentativo di furto quale correo e non quale complice.

Correo deve, conseguentemente, essere ritenuto anche dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento connessi con il tentato furto.

Il suo patrocinatore ha, fra l’altro, invocato, a sostegno della sua tesi secondo cui AP 1 è, al massimo, un complice, la sentenza con cui __________ è stato dichiarato autore colpevole di complicità in tentato furto aggravato (XXV) sostenendo, in estrema sintesi, che, se quest’ultimo - che era l’anello di congiunzione fra AP 1 e i “__________”

  • è un complice, a maggior ragione lo è il suo assistito, le cui responsabilità sono ben minori.

L’argomento non aiuta l’appellante nella misura in cui questa Corte non è vincolata alle conclusioni del giudice di prima sede che, nella procedura abbreviata ex art. 358 e seg. CPP, ha approvato l’atto d’accusa emanato il 2 maggio 2014 nei confronti di __________. Al riguardo, ci si limita ad annotare che, fosse stato di competenza di questa Corte, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, il giudizio su __________ sarebbe stato, con grande verosimiglianza, diverso.

Anche su questo punto, dunque, l’appello è da respingere.

Pena

  1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

  1. La legge commina:

per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo, l’autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP);

  • per il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per la violazione di domicilio (art. 186 CP), la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.
  1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

  2. Motivando la pena, i primi giudici hanno osservato quanto segue:

“ le colpe dei sei imputati si equivalgono: chi con un ruolo, chi con un altro, tutti hanno concorso in maniera importante all’organizzazione e all’esecuzione del piano, poi svanito per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Né va passato sotto silenzio che si trattava di un disegno ben articolato, studiato nei dettagli e che avrebbe dovuto fruttare un bottino importante.

É pure stata confermata l'aggravante della banda per tutti, tranne che per AP 1, proprio perché le suddivisioni dei ruoli tra correi dava forza al sodalizio finalizzato, come visto, a commettere il furto di cui in rassegna.

In siffatte evenienze la Corte li ha condannati tutti ad una pena detentiva di 18 mesi” (sentenza impugnata, consid. 5.b, pag. 27).

  1. Se è vero che la motivazione del primo giudice è piuttosto succinta, questa Corte ne condivide le conclusioni secondo cui, relativamente al reato (tentato) di cui rispondono, la colpa dei diversi correi si equivale e secondo cui la pena detentiva di 18 mesi
  • pur non particolarmente severa - è sostanzialmente adeguata, in particolare, alle circostanze oggettive del tentato furto.

Pertanto, considerato che il principio della parità di trattamento assume un certo peso fra correi condannati per gli stessi fatti (STF 6B 293/2011 del 12.10.2011; sentenza CCRP 17.2005.41 del 13 dicembre 2005 consid. 8f; Wiprächtiger/Keller, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47, n. 208 e segg., pag. 948 e segg.), questa Corte può limitarsi a verificare se vi sono circostanze legate alla persona di AP 1 che, differenziandone la posizione in modo sensibile rispetto a quella dei correi, impongano una riduzione della pena a suo carico.

Non è tale il movente. Ritenuto che non gli si può credere quando sostiene di avere agito per paura poiché i fatti qui ripercorsi lo escludono visto come da essi emerga che il suo rapporto con i correi era del tutto paritario e tranquillo, forza è concludere che, non avendo avuto egli, all’epoca, alcun problema finanziario, AP 1 ha agito per pura avidità di denaro.

Impone, invece, una riduzione della pena il fatto che i suoi correi sono stati dichiarati autori colpevoli di tentato furto, nella forma aggravata per avere agito in banda, mentre egli soltanto per tentato furto. La riduzione è, tuttavia, di lieve entità ritenuto che, se tecnicamente per lui l’aggravante non era data, materialmente AP 1 si è coscientemente inserito, per potersi arricchire indebitamente ai danni del suo datore di lavoro, in una banda che egli sapeva essere composta da persone con esperienza in quello specifico campo delinquenziale.

Si impone, poi, un’altra riduzione per tener conto del fatto - completamente ignorato dal primo giudice

  • che egli, a differenza dei suoi correi, non presenta l’aggravante di avere alle spalle dei precedenti, per di più specifici. Anche in questo caso, la riduzione è, tuttavia, di lieve entità, visto quanto stabilito in DTF 120 IV 136 consid. 3b.

Non si impone, invece, una riduzione a motivo della collaborazione con gli inquirenti visto che egli ha manifestamente cercato, durante tutta l’inchiesta (e ancora al dibattimento d’appello), di sminuire il proprio ruolo.

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva di 15 mesi.

  1. In assenza di un ricorso del PP, non si entra nel merito della questione della sospensione condizionale della pena che ha acquisito forza di cosa giudicata.

spese

  1. Visto l’esito dell’appello, è confermata l’attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado così come stabilita nella sentenza impugnata.

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato che è condannato a versare a AP 1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità (ridotta) per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Visto l’esito del giudizio, l’istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è evidentemente priva di oggetto.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;

nonché, sulle spese di giustizia, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l’art. 436 cpv. 2 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1. tentato furto

per avere, in correità con altri, a __________, tra il 25 e il 27 febbraio 2013, tentato di commettere un furto ai danni de PC 1;

1.1.2. violazione di domicilio

per essere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di smistamento de PC 1, contro la volontà dell’avente diritto;

1.1.3. danneggiamento

per avere, a __________, il 26 febbraio 2013, in correità con altri, alfine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in CHF 9'920.70;

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.2.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.1. È confermata l’attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

2.2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 1'500.-

  • altri disborsi fr. 300.-

fr. 1'800.-

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dello Stato che verserà a AP 1 l’importo di fr. 800.- a titolo di indennità ridotta per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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