Incarto n. 17.2013.213

Locarno 25 marzo 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Sezione della circolazione,

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 settembre 2013 da

AP 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 settembre 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 ottobre 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 31 ottobre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa 8 febbraio 2013, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 23 ottobre 2012 a __________, alla guida del motoveicolo, circolato senza prestare sufficiente attenzione al campo stradale ed a una velocità inadeguata al tracciato, per cui collideva con una vettura ferma sulla destra ad un’intersezione.

La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 250.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 80.- e spese per fr. 70.-.

Il 15 febbraio 2013, AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa.

In data 19 febbraio 2013 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa 4626/303 dell’8 febbraio 2013 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

B. Statuendo con sentenza 25 settembre 2013, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole dell’infrazione ascrittagli, condannandolo al pagamento di una multa di fr. 250.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie (nel frattempo aumentate a fr. 750.-).

C. In data 31 ottobre 2013, AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile postulando il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese, tasse e ripetibili.

D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 4 novembre 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Il relativo allegato è stato inoltrato dall’appellante il giorno 21 novembre 2013. AP 1 ha censurato sia una violazione del diritto - in particolare delle norme in materia di circolazione stradale - sia l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, sostenendo che quest’ultimo ha effettuato un accertamento manifestamente inesatto ed ha violato il diritto di essere sentito e il principio della presunzione di innocenza.

E. Con scritti 26 e 27 novembre 2013, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte dell’appellante. Il presidente della Pretura penale ha, comunque, voluto precisare alcune circostanze. Di queste precisazioni si dirà in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

  1. L’art. 90 cifra 1 LCStr, vigente al momento dei fatti in discussione, prevede che è punito con la multa chi contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale.

Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere né di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). A norma dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. L’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).

Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra, mentre i veicoli che circolano sulle strade designate come principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra (art. 36 cpv. 2 LCStr). Il capoverso 4 della medesima disposizione prevede che il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro, non deve ostacolare gli altri utenti della strada: questi hanno la precedenza. La testé citata ordinanza definisce come intersezioni i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da un’autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile, ecc. , incontrano la carreggiata non sono intersezioni (art. 1 cpv. 8 ONC).

3 a. Fra le numerose censure sollevate, l’appellante lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito, che si configurerebbe nel fatto che la questione del diritto di precedenza gli é stata contestata per la prima volta in sede di motivazione orale della sentenza pretorile: egli non ha potuto, perciò, determinarsi su questo punto, ciò che - continua - è tanto più grave se si considera che, trattandosi di una contravvenzione, in appello egli si vede preclusa la possibilità di addurre nuove prove.

b. La censura cade nel vuoto. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost e che offre le stesse garanzie procedurali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU, assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata

  1. maggio 2009 [4A. 153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), inclusa la facoltà di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).

In concreto, questo diritto non è stato leso: all’appellante non è stato in alcun modo impedito né di proporre delle prove, né di esprimersi su di esse, né (eventualmente) di partecipare all’assunzione delle prove che sono state raccolte.

Nemmeno concretamente si ravvisa una violazione del principio di essere sentito in relazione al comportamento illecito che gli viene imputato, o meglio non si ravvisa alcuna violazione del principio accusatorio (art 9 CPP) che, pure, è una concretizzazione del diritto di essere sentito (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 9, n. 1, pag. 43), ritenuto che egli è stato condannato per gli identici fatti indicati nel decreto di accusa, e meglio per avere circolato con il suo motoveicolo senza prestare sufficiente attenzione al campo stradale ed a velocità inadeguata al tracciato, collidendo così con una vettura sulla destra ad un’intersezione.

In realtà, l’argomentazione difensiva è attinente, non al diritto di essere sentito, ma alla valutazione del materiale probatorio ed alla qualifica giuridica dei fatti accertati. Di questo si dirà in seguito.

4 a. L’appellante censura, poi, la conclusione del primo giudice secondo cui egli non godeva del diritto di precedenza. A mente di AP 1, il primo giudice è incorso in una violazione di diritto, ritenuto che egli ha applicato in modo errato le norme sulla circolazione stradale, poiché - spiega - la via __________, su cui egli circolava, è una strada principale, mentre la via _____, da cui proveniva l’auto di __________ con cui è avvenuta la collisione, é una strada privata che sorge su una proprietà coattiva delle particelle confinanti.

b. Con quest’argomentazione, l’appellante censura, in realtà, un accertamento di fatto. Così intesa, la censura va accolta pur se, sui fatti, questa Corte deve limitare il suo giudizio all’arbitrio.

In effetti, nulla agli atti permette di accertare la natura della strada da cui proveniva l’automobile di __________, e meglio di escludere che la via __________ sia realmente una strada privata ad utilizzo coattivo, come preteso da AP 1 (il rapporto di polizia tace su questo, definendo soltanto il carattere della via __________ come strada secondaria).

Di conseguenza, visto il limitato potere di esame spettante all’autorità di appello in ambito di contravvenzioni (art. 398 cpv. 4 CPP) e in base al principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), questa Corte è tenuta a accertare l’ipotesi di fatto più favorevole all’appellante, ossia che la via __________ è una strada privata.

Da questo accertamento di fatto deriva, in diritto, che la precedenza spettava all’appellante (art. 36 cpv. 4 LCStr e art. 1 cpv. 8 ONC).

5 a. Tra le contestazioni dell’appellante vi è, inoltre, l’accertamento pretorile secondo cui l’auto di __________ era ferma all’intersezione già da un certo tempo. Tale accertamento è, a mente dell’appellante, manifestamente inesatto, essendo la vettura comparsa improvvisamente.

b. In realtà, il pretore non ha accertato che il veicolo di __________ fosse fermo all’intersezione, ma che esso era piuttosto in procinto di immettersi su via __________, avanzando lentamente. Questo accertamento è tutt’altro che manifestamente inesatto. Il giudice della Pretura penale, infatti, ha dedotto questa circostanza in primo luogo dalle dichiarazioni di __________, che ha descritto il suo approccio all’incrocio, spiegando che, siccome la visibilità sulla sua sinistra era limitata da un muro, egli è avanzato adagio per assicurarsi che non vi fossero veicoli in avvicinamento (cfr. verbale interrogatorio __________ 24 ottobre 2012). Il pretore si è basato, inoltre, sulle fotografie allegate al rapporto di polizia, dalle quali emerge che l’ultima parte della via __________ che si immette sulla via __________ é rialzata e ben visibile dalla direzione in cui proveniva l’appellante: le concrete condizioni del luogo fanno, dunque, sì che la vettura poteva essere scorta ben prima che giungesse all’intersezione. Da ultimo, il pretore per il suo giudizio ha correttamente considerato le parole dello stesso AP 1, che ammette a chiare lettere che la vettura di __________ procedeva adagio (verbale interrogatorio AP 1 25 settembre 2013: “la velocità di immissione era lenta”). Ne discende che l’automobile non poteva essere comparsa all’improvviso, come sostiene l’appellante, e che l’accertamento pretorile non può dirsi manifestamente errato.

6 a. Per quanto attiene all’applicazione del diritto, l’ammissione a favore dell’appellante della natura privata della via __________, da cui discende il diritto precedenza di AP 1 (consid. 4), non permette ancora di pronunciarne il proscioglimento. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il diritto di precedenza non esime il conducente dall’obbligo di rispettare le altre norme della circolazione (DTF 6B_783/2008 del 4 dicembre 2008, consid. 3.3). Pur godendo della precedenza, il conducente deve comunque prestare attenzione e adattare la propria velocità alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCStr). Egli deve potersi fermare nello spazio visibile, e se l’incrocio è difficoltoso, nella metà dello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC). Corrisponde al vero che la scarsa visibilità, come in concreto dovuta al muro, va posta a carico di chi deve concedere la precedenza (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, ad art. 32, n. 10), e, dunque, qui di _______. Tuttavia, è altrettanto vero che colui che gode del diritto di precedenza non può procedere alla cieca affidandosi al suo diritto e immettersi a qualsiasi velocità in un’intersezione (Weissenberger, op. cit., ad art. 32, n. 10).

La velocità non deve essere considerata inadeguata soltanto per il fatto che il conducente non ha potuto fermarsi di fronte a un ostacolo. Decisivo è piuttosto se egli abbia impostato la velocità in modo da potersi arrestare nella parte di strada che il conducente ha riconosciuto come libera, ossia dove né vi era un ostacolo, né bisognava considerare che un ostacolo potesse presentarsi (DTF 103 IV 41, consid. 4; DTF 99 IV 227; DTF 84 IV 105, consid. 1; Weissenberger, op. cit., ad art. 32, n. 5). Il grado di attenzione che si può pretendere da un conducente, che pur gode del diritto di precedenza, dipende dall’insieme delle circostanze concrete, dall’intensità del traffico, dall’orario, dalla visibilità e dalle fonti di pericolo che si potevano prevedere (DTF 6B_783/2008 del 4 dicembre 2008, consid. 3.3).

b. Nel caso che ci occupa l’appellante, domiciliato a __________, conosceva bene il tratto di strada e sapeva che da quell’intersezione era possibile che giungesse un altro utente della strada, intenzionato ad immettersi sulla via __________; utente che, a causa del muro, non avrebbe avuto visuale sulla sua sinistra. Di conseguenza, pur essendo prioritario, AP 1 avrebbe dovuto considerare il potenziale pericolo e adattare la sua velocità e la sua attenzione alle peculiarità dell’incrocio. Ciò che egli non ha fatto, non avendo scorto per tempo l’automobile di __________ - che per sua stessa ammissione si stava inserendo lentamente - e non essendo riuscito a fermarsi nello spazio visibile e ad evitare la collisione.

Tanto è vero che, in base alle dichiarazioni concordi di AP 1 e di __________, di cui ai relativi verbali di interrogatorio (25 ottobre 2012, rispettivamente 24 ottobre 2012), riprese in sede di motivazione della sentenza, l’appellante ha visto l’automobile soltanto all’ultimo momento e quanto ormai non era più possibile evitare la collisione. __________ ha infatti dichiarato:

“ Sulla mia sinistra, vedevo a circa 15 metri da me, sopraggiungere uno scooter di colore grigio, che scendeva a velocità sostenuta. Vedendo che lo scooter non rallentava, cercavo di accostare più a sinistra il mio veicolo, ma non facevo in tempo e riuscivo solo a girare le ruote a sinitra. (…) Per me andava all’incirca a 50 km/h.” (verbale interrogatorio __________ 24 ottobre 2012).

“ ho notato l’altro veicolo uno o due secondi al massimo prima della collisione. (…) Quando ho preso conoscenza della presenza del veicolo ero ormai ad una distanza tale da non potermi portare sufficientemente a sinistra per evitare la collisione.” (verbale interrogatorio AP 1 25 settembre 2013).

E ancora, in riferimento all’automobile di __________, l’appellante ha riconosciuto di non essere riuscito ad evitare l’impatto poiché ha visto l’autovettura “troppo tardi” (verbale interrogatorio AP 1 25 ottobre 2012).

Stando così le cose, AP 1 ha commesso un’infrazione alle norme della circolazione, non avendo prestato la dovuta attenzione e non avendo tenuto una velocità adeguata alle circostanze.

  1. Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto e la condanna di prima istanza confermata.

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr,

1 cpv. 8, 4 cpv. 1 ONC,

nonché la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 23 ottobre 2012 a __________ (__________), alla guida del motoveicolo, circolato senza prestare sufficiente attenzione al campo stradale ed a velocità inadeguata al tracciato, per cui collideva con una vettura ferma sulla destra ad un’intersezione.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta).

1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 750.- sono posti a carico dell’appellante.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente la segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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