Incarto n. 17.2013.206
Locarno 10 dicembre 2013/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere,
preso atto della sentenza 1. ottobre 2013 con cui il Tribunale federale ha rinviato a questa Corte, per una nuova riformulazione della pena, la causa avviata con appelli presentati
il 29 settembre 2011 dal procuratore pubblico ____________, 6901 Lugano
il 3 ottobre 2011 da AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata il 14 luglio 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
ritenuto che - con sentenza della Corte di appello e revisione penale del 17 marzo 2013 AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, nel periodo tra dicembre 1998 ed agosto 2002, a Castagnola e Bellinzona, indebitamente appropriato di oggetti d’arte e di antiquariato nonché dell’importo di USD 270'000.-, a lui affidati da _____________.
Di conseguenza egli è stato condannato alla pena di 4 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale sofferti, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
AP 1 ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale il proscioglimento dall’accusa di appropriazione indebita e, in via subordinata, che la durata del periodo di prova sia portata a due anni. Con sentenza 1. ottobre 2013 (STF 6B_551/2013) l’Alta corte ha dichiarato inammissibile l’impugnativa;
anche il procuratore pubblico ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale contro la menzionata sentenza 17 marzo 2013, chiedendo in via principale l’annullamento del dispositivo sulla sospensione condizionale della pena detentiva e, in via subordinata, il rinvio degli atti a questa Corte per la riformulazione della pena. Con sentenza 1. ottobre 2013 (STF 6B_539/2013) il ricorso è stato accolto e la sentenza 17 marzo 2013 della CARP annullata, limitatamente alla questione della commisurazione della pena ed a quella della fissazione di tasse e spese, e rinviata al tribunale cantonale per un nuovo giudizio;
esperito il pubblico dibattimento in data 10 dicembre 2013, limitata la discussione alla natura ed alla quantificazione della pena, il procuratore pubblico ha chiesto che il prevenuto venga condannato ad una pena detentiva di 4 mesi da espiare. Dal canto suo l’accusato, ribadendo la propria innocenza e dichiarando di rimettersi al prudente giudizio del tribunale, ha postulato una riduzione al minimo della pena, tenuto conto delle specificità del caso concreto e, in particolar modo, della crassa violazione del principio di celerità, spingendosi addirittura a chiedere di verificare se non sussistano gli estremi per essere mandato esente da pena;
nella fattispecie, risalente a prima del 1. gennaio 2007, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla pena pecuniaria, va anzitutto valutato se, come previsto dall’art. 2 cpv. 2 CP, il nuovo diritto sia applicabile in quanto più favorevole all’autore. Come già appurato dal Tribunale federale nella citata sentenza 6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 3.2., il nuovo diritto per il reato di appropriazione indebita contempla anche la sanzione della pena pecuniaria, mentre quello precedente conosceva solo la pena detentiva; di conseguenza il primo è più favorevole e deve trovare applicazione. Inoltre, a conferma di ciò, va ricordato che il diritto vigente è più favorevole anche per quanto concerne i presupposti della concessione della sospensione condizionale della pena (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2. e DTF 134 IV 97 consid. 7.3.);
per l’art. 41 cpv. 1 CP, il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CP) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. La disposizione introduce, per le pene fino a sei mesi, un ordine di priorità legale a favore delle sanzioni non privative della libertà. Il giudice deve quindi esaminare dapprima la possibilità di infliggere una sanzione nella forma della pena pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità (DTF 134 IV 60 consid. 3.1. e 8.4);
una pena pecuniaria deve poter essere pronunciata anche nei confronti di imputati che dispongono di un basso reddito, addirittura sotto il minimo vitale (STF 6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 2.3.). In caso contrario, si arrischia di disattendere lo scopo che il legislatore ha voluto perseguire con la modifica legislativa e l’introduzione delle pene pecuniarie. Inoltre, proprio l’imputato privo di mezzi è maggiormente sensibile alla pena pecuniaria, poiché lo colpisce nelle sue necessità vitali. Va da sé che in simili casi l’aliquota sarà necessariamente ridotta, non potendosi situare che ai limiti inferiori della scala (DTF 135 IV 180 consid. 4; DTF 134 IV 60 consid. 8.4.);
neppure il fatto che il condannato si trova all’estero può essere considerato acriticamente un impedimento alla scelta della pena pecuniaria (Goran Mazzucchelli, in Basler Kommentar, 3 ed., art. 41, n. 47);
nella fattispecie, per i motivi già esposti nella sentenza di questa Corte del 17 marzo 2013 (consid. 47 segg.), cui si rinvia, si conferma che si giustificherebbe una pena base tra i 18 ed 24 mesi. Questa, vista la grave lesione del principio di celerità riscontrata, deve essere ridotta di 12 mesi e fissata tra i 6 ed i 12 mesi (consid. 49). Ravvisandosi pure l’attenuante del lungo tempo trascorso, si impone, come illustrato nella citata sentenza (consid. 50), un’ulteriore riduzione che ora può essere quantificata in altri 4 mesi. La pena finale deve pertanto essere situata in una forchetta che va dai 2 agli 8 mesi di detenzione;
AP 1 ha trascorso buona parte della sua ultima carcerazione in isolamento, poiché le autorità italiane non erano in grado di garantire altrimenti la sua incolumità fisica. Non è necessario spiegare che questo tipo di espiazione è stato indiscutibilmente gravoso per il condannato e rappresenta un’ulteriore sanzione - di per sé non giustificata né dal reato commesso, né dall’atteggiamento assunto dal prigioniero - che non può essere dimenticata nella commisurazione della pena, fermo restando che determinante per la considerazione dei fattori legati all’autore è il momento della decisione, non quello della commissione dei fatti (Wiprächtiger/Keller, in Basler Kommentar, 3 ed., n. 120 ad. Art. 47). Appare pertanto corretto confermare la pena nell’entità corrispondente ai 4 mesi di detenzione;
in questo modo, la condanna si situa sotto al limite dei 6 mesi previsto per le pene detentive con possibilità di sospensione, sicché è necessario chinarsi sulla possibilità di infliggere una sanzione nella forma della pena pecuniaria (DTF 134 IV 60 consid. 3.1. e 8.4.);
in casu, nulla ostacola la pronuncia di una condanna di AP 1 ad una pena pecuniaria. In effetti egli non ha mai dato adito al sospetto che, qualora una simile sanzione di natura economica gli fosse comminata, non sarebbe disposto ad ossequiarla. Come già detto, poi, la sua difficile situazione economica non è di per sé d’impedimento, così come non è possibile dedurre dalla sua residenza all’estero
tra l’altro forzata e fonte di enormi sofferenze - un elemento a sfavore della possibilità d’incasso della pena pecuniaria. Quest’ultima può perciò essere applicata senza particolari problemi;
l’art. 42 cpv. 2 CP stabilisce che se, nei cinque anni che precedono il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. La prognosi deve fondarsi su tutti gli elementi idonei a chiarire il carattere dell’accusato e le possibilità di un suo ravvedimento (STF 6B_539/2013 del 1. ottobre 2013, consid. 3.2.; DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1.);
le circostanze possono dirsi particolarmente favorevoli quando esse escludono che il precedente peggiori la prognosi. In questo caso la presunzione di una prognosi favorevole, rispettivamente dell’assenza di una prognosi negativa, non si applica. La condanna anteriore costituisce, in effetti, soltanto un indizio che l’autore possa commettere ulteriori reati. La concessione della sospensione condizionale della pena entra così in considerazione se, malgrado i precedenti ed il reato commesso, esiste una fondata prospettiva di buona condotta. Il giudice è perciò chiamato ad esaminare se il timore di recidiva fondato sull’infrazione commessa (STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009, consid. 3.1.2.; DTF 135 IV 152) può essere sedato dalla presenza di circostanze particolarmente favorevoli, che fanno ragionevolmente pensare che egli si redimerà (STF 6B_812/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2.1; STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009, consid. 3.1.2). Ciò è, ad esempio, il caso laddove l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con quella anteriore, oppure ove è stato assodato un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (STF 6B_889/2010 del 19 maggio 2009, consid. 4.1.; STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009, consid. 3.1.2; DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). Detta in altri termini, circostanze particolarmente favorevoli potranno verificarsi se i fatti precedenti e quelli successivi non sono riconducibili allo stesso modello di comportamento (“Verhaltenmunster”), oppure se nel periodo intercorrente tra i predetti fatti è subentrata una significativa profonda evoluzione delle condizioni di vita dell’autore;
come già indicato nella sentenza 17 marzo 2013 (consid. 53), deve essere dapprima rilevato come le precedenti condanne a carico di AP 1 non hanno nulla a che vedere con il reato di appropriazione indebita, essendo fondate su violazioni alle leggi italiane sugli stupefacenti. Non è così ravvisabile alcuna continuità nel modus delinquendi, né tantomeno vi sono indizi che potrebbero far credere che il prevenuto possa in futuro commettere nuovi reati. L’appropriazione indebita rappresenta un caso unico nella sua vita e risale a 15 anni fa, mentre i traffici di stupefacenti, avvenuti in circostanze che ancor oggi lasciano aperta qualche domanda, sono avvenuti oltre trent’anni fa.
Il prevenuto, comparso per la prima volta di fronte alla Corte in occasione del dibattimento del 10 ottobre 2013, ha destato un’impressione positiva e, pur mantenendo le sue tesi difensive, ha convinto la Corte della bontà dei suoi attuali intendimenti di riguadagnarsi una vita degna di tale nome solo ed unicamente facendo capo a mezzi legali. La lunga e durissima carcerazione in Italia lo ha profondamente segnato, e non potrebbe essere altrimenti.
A 67 anni egli non si può permettere ulteriori sbagli, ben consapevole che un nuovo periodo di detenzione sarebbe una tragedia difficilmente superabile.
Dichiarando, schiettamente e sinceramente, di rimettersi al giudizio della Corte circa il tipo di pena da attribuirgli e la sua sospensione, egli ha concretamente dimostrato il proprio rispetto per la giustizia e di essere disposto ad accettare qualsiasi sanzione, purché giusta. Anche la sua comparsa in aula, di per sé non indispensabile visto l’oggetto della vertenza, è un gesto che contribuisce a mettere in buona luce la sua personalità, soprattutto se si considera che ciò ha comportato per lui un impegno temporale (per l’ottenimento dei permessi) ed economico non indifferente;
tutto ciò ben ponderato, la prognosi può essere considerata positiva;
di conseguenza, appare corretto comminare a AP 1 una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere - che corrispondono ai 4 mesi di detenzione indicati in precedenza
da fissare singolarmente all’importo minimo di fr. 10.-, preso atto del fatto che il prevenuto, al momento, non ha alcun tipo di entrata economica e vive solo grazie all’aiuto di persone a lui vicine;
la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni. Questo è stabilito al suo limite massimo, art. 44 cpv. 1 CP, nonostante la personalità dell’autore sia stata valutata positivamente e nonostante vi sia una prognosi favorevole, poiché i precedenti penali non possono essere del tutto trascurati e perché le indiscutibili difficoltà di reinserimento con cui una persona di 67 anni, che è stata in carcere per molto tempo, potrebbe trovarsi confrontata, potrebbero far vacillare anche i migliori intendimenti, per cui indubbiamente il rischio di dover scontare una pena, anche solo pecuniaria, può fungere da ulteriore incentivo a non lasciare la retta via.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34, 36, 42, 44, 47 e segg., 138 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza,
ricordato che
i dispositivi n. 2. e 7. della sentenza 14 luglio 2011 della Corte delle assise criminali
e
i dispositivi n. 1.1., 1.2., 3., 4. e 5. della sentenza 17 marzo 2013 della CARP
sono passati in giudicato,
2.1. alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento), da dedursi il carcere preventivo (29 giorni) ed il carcere estradizionale (19 giorni) sofferti;
2.1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Entità e riparto degli oneri per il procedimento di primo grado e per quello d’appello di cui ai dispositivi 6., 7. e 8. della sentenza 17 marzo 2013 dalla CARP rimangono invariati.
Gli oneri di questo giudizio d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.