Incarto n. 17.2013.190
Locarno 22 ottobre 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 luglio 2013 da
AP 1 rappr. da DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 luglio 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 13 settembre 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 16 settembre 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 23 ottobre 2012 (ACC 108/2012), il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
omicidio colposo
per avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di VITT1 (recte _____) e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato __________, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale, percorso il tratto in salita ad una velocità minima di 120 km/h, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed alla circolazione così da non notare il veicolo a motore Porsche 911 Carrera 4S targato __________ condotto da VITT1, che si stava immettendo perpendicolarmente sulla carreggiata,
urtato violentemente il veicolo Porsche 911 Carrera 4S targato __________ all’altezza della fiancata destra (recte: sinistra),
provocando in tal modo lesioni mortali a VITT1 che decedeva sul luogo;
guida in stato di inattitudine
per avere, sulla tratta Manno-Rivera-Monte Ceneri, il 31 marzo 2010, condotto il veicolo a motore BMW 318 D targato __________ in stato di ebrietà (alcolemia massima 1.15 g/kg – alcolemia minima 0.77 g/kg con termine dell’assunzione di bevande alcoliche alle ore 20:55);
e di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo, e meglio per avere circolato alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato __________ ad una velocità minima di 120 km/h ove vige il limite massimo autorizzato di 80 km/h.
B. Con sentenza 25 luglio 2013, il giudice unico della Corte delle assise correzionali ha giudicato AP 1 autore colpevole di omicidio colposo e guida in stato di inattitudine, mentre lo ha prosciolto dall’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione.
Di conseguenza, il prevenuto è stato condannato alla pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al versamento all’ACPR1 di fr. 8'303.40 a titolo di indennità per le spese legali e alle ACPR2 e ACPR3 di fr. 11'066.55, sempre per la stessa causale. Per le loro restanti pretese, ammesso il principio della responsabilità dell’accusato, le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile.
C. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 16 settembre 2013, il ricorrente ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dalle imputazioni di omicidio colposo e di guida in stato di inattitudine, l’accollo allo Stato di tasse e spese, nonché la reiezione delle pretese civili con il loro rinvio integrale al foro civile.
In modo particolare, sulla scorta della perizia di parte 10 maggio 2011 dell’ing. __________, e della sua perizia “di verifica” del 18 luglio 2013, contesta le risultanze del referto del perito giudiziario e sostiene che egli non poteva percepire il pericolo causato dall’agire sconsiderato ed imprevedibile della vittima, che ha comportato l’interruzione del nesso di causalità.
D. Con istanza probatoria contestuale alla dichiarazione d’appello, confermata in data 25 ottobre 2013, l’imputato ha chiesto l’audizione del perito della difesa (doc. CARP IIe VIII). Dal canto suo il PP, con istanza 30 settembre 2013, ha postulato che, in caso di accoglimento della richiesta di interrogatorio dell’ing. __________, la Corte procedesse alla citazione del perito giudiziario, ing. __________.
Entrambe le istanze sono state respinte con decreto 15 luglio 2014 dalla scrivente Corte, che ha ritenuto il materiale probatorio in atti sufficiente per il giudizio. Nel contempo è stato assegnato alle parti un termine per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), richiesta respinta da AP 1 con comunicazione del 16 luglio 2014.
esperito il pubblico dibattimento il 10 ottobre 2014 durante il quale:
il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma delle condanne decretate in primo grado e della pena inflitta;
l’accusatore privato ACPR1 ha postulato, dopo aver compiutamente e in dettaglio illustrato i motivi per cui ritiene adempito il reato di omicidio colposo e per i quali non vi è a suo avviso stato alcun tipo di interruzione del nesso di causalità, la conferma integrale della sentenza impugnata, con il riconoscimento a suo favore di indennità per la presente procedura;
le accusatrici private ACPR2 e ACPR2, hanno istato la reiezione dell’appello e rilevato come il prevenuto non si sia mai scusato con i famigliari della vittima;
l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo proscioglimento, confermandosi nelle proprie rivendicazioni e domande. Innanzitutto ha rilevato come la guida in stato di inattitudine, essendo il tasso alcolemico inferiore allo 0.8, costituisca una contravvenzione e pertanto sia ormai intervenuta la prescrizione triennale già da prima del processo di fronte alla Corte delle assise correzionali. In seguito, soffermandosi sui concetti di imprevedibilità e di reazione applicati al caso specifico, egli ha spiegato come anche se avesse circolato alla velocità massima prevista e non fosse stato sotto l’influsso dell’alcool, sarebbe stato impossibile per l’accusato evitare l’impatto. I gravi errori della vittima visti nel loro complesso portano a dover ammettere l’imprevedibilità del suo comportamento e quindi ad interrompere il nesso di causalità adeguata. Concludendo l’arringa, l’appellante ha postulato, nella denegata ipotesi di una sua condanna, che il dispositivo sul risarcimento delle spese legali sia riformato tenendo conto del fatto che esse sono componenti della posta di danno e pertanto devono essere sopportate secondo i principi del diritto civile, con una ripartizione secondo le colpe.
Ritenuto in fatto e in diritto
Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
L’accusato
“ AP 1 è nato il __________ a __________. E' attivo professionalmente nel settore della consulenza finanziaria e dichiara di conseguire un buon reddito, variabile a dipendenza del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Appassionato di motori, proprietario (all’epoca dei fatti, ndr.) di una potente BMW M3 da 420 cv, afferma di avere svolto in passato attività agonistica sia con auto che moto da corsa. A suo carico risulta un precedente del 2005 per grave infrazione alla LCS, per avere circolato con un motoveicolo in autostrada a 158 km/h in luogo dei 120 km/h consentiti, ciò che gli era valso una multa di fr. 500.- e, dal profilo amministrativo, una revoca della licenza di condurre della durata di tre mesi (doc. TPC 8 e 18).”
(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6).
Al processo d’appello, egli ha poi puntualizzato di essere sempre stato un appassionato di gare sia automobilistiche che con le moto e che le lesioni subite con l’incidente in questione hanno comportato una menomazione fisica permanente riconosciuta anche dall’assicurazione :
“ Da molti anni pratico l’attività agonistica nell’ambito motoristico. All’inizio sia con le moto che con le auto. Attualmente soltanto le moto.
Ho diminuito l’intensità della mia attività agonistica per motivi psico-fisici, dopo l’incidente del 2010. In particolare le mie capacità sono ancora diminuite dalle conseguenze dell’incidente. Ma non solo. Sono diminuiti anche gli stimoli a dedicarmi a questa attività perché, da allora, non provo più lo stesso piacere a correre.
Voglio precisare che non reputo questa diminuzione un handicap.
A domanda del mio avv. rispondo che effettivamente l’assicurazione infortuni mi ha assegnato un’indennità del 30% a causa delle menomazioni permanenti che quell’incidente mi ha lasciato.”
(verbale del dib. d’appello, pag. 1).
I fatti
“ 2.
II 31 marzo 2010 l'accusato, dopo la giornata di lavoro, si è trattenuto dalle ore 20 circa sin verso le ore 21 circa ad un aperitivo/rinfresco organizzato dalla datrice di lavoro presso il bar __________ di __________, occasione in cui afferma di avere sorbito due o tre prosecchi.
Egli si è quindi messo alla guida della vettura BMW 318D Touring targata __________, vettura di cortesia messagli a disposizione quel giorno dalla Garage __________ di __________, intenzionato a recarsi dapprima presso detto garage per recuperare la propria vettura, quindi a fare rientro al domicilio di __________, dove la compagna lo attendeva per cena.
L'accusato è pertanto entrato in autostrada a Manno, dirigendosi a nord, quindi è uscito a Rivera e ha percorso la strada cantonale del Monte Ceneri.
Alle ore 21.15, all'altezza della stazione di servizio sita al culmine della salita del Monte Ceneri, sul lato destro della strada nella direzione di marcia sud-nord (all'epoca vi erano ancora due corsie per ogni direzione di marcia, separate dalla doppia linea continua), punto in cui la velocità massima consentita era all'epoca di 80 km/h, la vettura condotta dal prevenuto è entrata in collisione con la vettura Porsche 911 Carrera 4S Cabrio condotta da VITT1, che in quel momento, proveniente dall'area della stazione di servizio, si è immesso sulla carreggiata intenzionato a dirigersi verso sud.
VITT1 è deceduto in conseguenza del violento impatto, avvenuto, nonostante l'accenno di frenata della BMW, tra la parte anteriore della BMW guidata dall'accusato e il fianco sinistro della Porsche da lui condotta.
Avuto riguardo dell'orario in cui il prevenuto ha terminato di assumere alcolici, le ore 20.55/21.00 nell'ipotesi a lui più favorevole, è stato accertato che egli al momento del sinistro aveva un tasso alcolemico compreso tra 0.77 e 1.14 per mille (AI 135).”
(sentenza impugnata, condid.i 2-5, pag. 6 seg.).
Le cause della morte sono state confermate dall’istituto di medicina legale di Varese come segue:
“ VITT1 venne dunque rapidissimamente a morte, in accordo con i dati storico-circostanziali, il giorno 31 marzo 2010, alle ore 21:15 circa, per un importante politraumatismo scheletro-viscerale produttivo di: multiple fratture della volta e della base cranica, con emoraggie meningee e sezione del tronco encefalico; multiple fratture dello sterno e delle coste; frattura bilaterale scomposta di gamba al terzo distale.
I risultati tossicologici dimostrano che VITT1 all’epoca della morte e dunque dell’incidente del traffico stradale in cui perse la vita, non presentava tracce di sostanze stupefacenti nel sangue ma solo una minima quantità di alcool, quasi fisiologico (0.21 g/kg).”
(Relazione sulle operazioni medico legali 1 agosto 2010, AI 42, pag. 6).
Le perizie
Il referto reso il 21 ottobre 2010 (AI 52), ha accertato i seguenti fatti:
la manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale, effettuata descrivendo un’inversione completa del senso di marcia, è durata 3.5 sec., calcolati dall’inizio della stessa alla collisione (AI 52, pag. 29);
la Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a circa 5 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi completamente;
la velocità della Porsche al momento della collisione era di 15 km/h (AI 52, pag. 29 seg.);
la velocità di marcia di AP 1 al momento della reazione - cioè del tentativo di scansare a sinistra il veicolo della vittima, che ha comportato una decelerazione nella fase precedente la collisione di 4/5 km/h - era tra i 125 ed i 140 km/h (AI 52, pag. 32 e pag. 34);
VITT1 ha dato inizio alla manovra d’immissione circa 3.5 sec. prima dell’impatto (AI 52, pag. 30);
2.5 sec. prima dell’impatto la Porsche ha superato il cordolo che separa la strada Cantonale dal sedime della stazione __________ (AI 52, pag. 30). A quel momento l’auto dell’accusato era a 80-85 m dal punto di collisione e, se da un lato la vittima poteva iniziare a vedere i fari della BMW, questi non aveva verosimilmente la possibilità di avvistare la Porsche (AI 52, pag. 35);
alla velocità di 120 km/h la sterzata a sinistra della BMW ha avuto luogo 0.9 sec. prima della collisione. Ritenuto che l’intervallo di tempo compreso tra il momento della reazione e l’intervento sul volante è quantificabile in circa 0.5/0.6 sec., AP 1 ha percepito la presenza della vettura della vittima 1.5 sec. prima dell’impatto, a circa 50 m dal punto di collisione (AI 52, pag. 37);
la velocità della Porsche al momento dello scontro era invece di circa 15 km/h (AI 52, pag. 31);
la BMW 318 D guidata dall’accusato, al momento dell’impatto con l’altra vettura, aveva una velocità di circa 120 km/h;
al momento del cozzo l’auto della vittima si trovava completamente di traverso davanti a quella del prevenuto (AI 52, pag. 37);
Sull’evitabilità dell’incidente, il perito ha concluso che, tenuto conto che l’auto di AP 1 ha impiegato circa 1.5 sec. per spostarsi dal punto di reazione al punto di impatto e stimato che per liberare la corsia di pertinenza della BMW la Porsche avrebbe dovuto avanzare ancora almeno 5 m, necessitando di un ulteriore secondo, per giungere sul luogo dell’incidente dopo il passaggio della Porsche senza operare alcuna frenata, la BMW avrebbe dovuto tenere una velocità di 72 km/h (AI 52, pag. 39). Se per contro avesse circolato tra i 77 e gli 81 km/h avrebbe potuto arrestarsi completamente (AI 52, pag. 40). Infine, l’esperto ha rilevato che se il conducente della BMW si fosse semplicemente spostato sulla destra, avrebbe avuto modo di passare a tergo della Porsche, senza operare frenata alcuna, anche alla velocità di 120 km/h (AI 52, pag. 40).
la manovra di immissione dell’auto della vittima sulla strada Cantonale, è durata 1.5 sec. (AI 93, pag. 28);
la Porsche, circolando sul sedime della stazione di servizio, ha rallentato sino a meno di 3 km/h, per poi iniziare la manovra di immissione senza arrestarsi completamente;
la velocità della Porsche al momento della collisione era di 26 km/h (AI 93, pag. 60);
la velocità di impatto della BMW è stata di 90 km/h (AI 93, pag. 78);
la velocità di impatto e marcia di AP 1 era tra i 90 ed i 100 km/h, quindi, usando il valore più favorevole a lui, fanno stato per il perito di parte i 90 km/h (AI 93, pag. 60);
l’accusato ha potuto riconoscere la situazione di pericolo quando la sua auto distava m 37.5 dal punto di collisione e ha potuto reagire quando era a una distanza di ca. m 25, ossia a 1 sec. dall’impatto (AI 93, pag. 67);
la velocità della BMW, per il perito leggermente oltre il limite vigente, nella fattispecie non è causa dell’evento e neppure elemento peggiorativo ai fini dello stesso: “Se la BMW si fosse trovata a 70 m di distanza, viaggiando a 80 km/h sarebbe giunta all’impatto 3.15 secondi dopo, ossia 0.35 sec più tardi di quando in effetti sia avvenuta la collisione.
In 0.35 sec, a 26 km/h la Porsche avrebbe percorso ulteriori 2.5 metri, ma la collisione si sarebbe prodotta ugualmente.
Infatti l’impatto, invece di interessare la parte laterale anteriore del veicolo fino a quella centrale, avrebbe interessato quella centrale e quella posteriore: in altri termini la BMW avrebbe impattato direttamente contro la fiancata della Porsche, proprio nella parte in cui si trovava il conducente. Potenzialmente questa tipologia d’impatto sarebbe stata almeno altrettanto letale, se non peggio.” (AI 93, pag. 70)
la manovra della Porsche è stata particolarmente azzardata, poiché, oltre che essere difficile riuscire a voltare correttamente il capo per controllare il sopraggiungere di veicoli al momento dell’immissione sul campo stradale, non c’era alcuna visuale durante tutta la fase di spostamento all’interno del piazzale __________, c’era una visuale parziale al 50% al momento del raggiungimento del ciglio stradale, mentre una visuale sufficiente è stata possibile solo al momento del raggiungimento della linea gialla che delimita la corsia ciclabile;
il fatto che la manovra di svolta verso Rivera sia stata decisa dalla vittima prima, ossia quando non c’era visuale alcuna, è da ritenersi l’elemento scatenante e causa del sinistro;
anche dall’imputato la situazione di pericolo può essere percepita solo quando il frontale della Porsche ha raggiunto la linea gialla che delimita la pista ciclabile (AI 93, pag. 80);
i tempi di reazione devono essere suddivisi in 1.8 sec. per la percezione della situazione di pericolo - cioè da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della strada e si è immessa su di essa fino a quando il veicolo ha invaso l’intera pista ciclabile - oltre a 1 sec. quale tempo di reazione psicotecnica. Ciò significa che non vi è da attendesi un’azione frenante della BMW prima di 2.8 sec. da quando la Porsche ha raggiunto il ciglio della strada iniziando la sua manovra di attraversamento ed immissione, cioè 2.8 sec. prima della collisione.
Il perito, nonostante non sia suo compito, ha pure effettuato delle valutazioni di diritto, che non possono essere tenute in considerazione.
Egli ha poi concluso asserendo che le velocità non sono determinanti ai fini causali, che i problemi di visuale e di percezione dell’insorgere di una situazione di pericolo sono determinanti, che l’incidente trova le sue spiegazioni unicamente in una manovra vietata della vittima, che esso poteva essere evitato solo da quest’ultima e che l’imputato non aveva oggettivamente il tempo e lo spazio per mettere in atto una manovra d’emergenza, anche solo parzialmente efficace (AI 93, pag. 82).
la rotazione in senso orario della BMW è tecnicamente sostenibile e in sintonia con le tracce relative all’evoluzione post-collisione (pag. 2);
la posizione dei veicoli nella collisione è quella da lui indicata e non quella che il perito di parte sostiene essere (pag. 3);
la collisione ha avuto luogo tra le 21:15:00 e le 21:15:01, tendenzialmente verso le 21:15:01 (pag. 3);
la reazione del conducente della BMW è intervenuta circa 1.5 sec. prima della collisione (pag. 4);
il tempo di reazione da lui considerato di 1 sec. si compone di 0.8 sec. di reazione psico-fisica e 0.2 sec. di reazione (attivazione) dell’impianto frenante (pag. 4);
che per la reazione si dovrebbe tenere conto del tenore alcolico riscontrato nel sangue dell’imputato, ma è una questione non concretamente verificabile dal profilo tecnico, che esula dal mandato affidatogli in ambito tecnico/dinamico e che “nella fattispecie la difesa opta tuttavia per ritenere il tempo di reazione prolungato nel tempo a causa delle condizioni ambientali. Su questo prolungamento – che non può oggettivamente essere escluso – non posso pronunciarmi, difettando di elementi concreti in merito” (pag. 5).
Dal canto suo, l’ing. __________, ha risposto con un complemento alla perizia di difesa, di data 28 ottobre 2011 (AI 120), ribadendo le proprie posizioni e contestazioni.
la velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h (5.9 m/s), mentre quella della BMW era di 99.0 km/h (pag. 5 e pag. 8);
la Porsche a seguito dell’impatto ha assunto una rotazione in senso orario, mentre la BMW in senso antiorario;
la decisione di immissione e l’inizio di accelerazione della Porsche sono avvenute prima che il veicolo giungesse con il proprio frontale a lambire il confine del piazzale __________ che separa l’area di servizio dalla pista ciclabile. La decisione di manovra e di accelerazione della Porsche è stata presa ancora sul piazzale, con il frontale ancora parzialmente rivolto verso Cadenazzo e fu presa senza alcuna visuale sulle corsie Rivera-Cadenazzo;
la manovra di immissione della Porsche è avvenuta senza arresto alcuno;
durante la prima parte della manovra la velocità della Porsche era particolarmente ridotta, a passo d’uomo;
a 80 km/h la BMW avrebbe ugualmente colliso contro la fiancata della Porsche colpendola nella sua parte centro-posteriore, ossia ancor più centralmente rispetto alla posizione del conducente. “Questa esigua riduzione della velocità non sarebbe comunque stata sufficiente per salvare la vita di VITT1”.
la causa primaria dell’incidente che ha provocato la morte di VITT1 è innegabilmente la grave violazione delle norme della circolazione commessa da quest’ultimo, concretizzata in una dissennata manovra di immissione sulla strada principale, in violazione sia della segnaletica verticale (che gli imponeva di svoltare a destra), sia di quella orizzontale, essendo egli intenzionato a varcare la doppia linea di sicurezza al centro della carreggiata, senza prestare sufficiente attenzione al traffico prioritario (consid. 12 pag. 10);
l’imputato ha, a sua volta, violato crassamente le norme della circolazione stradale, avendo circolato con un tenore alcolemico di 0.77 per mille e ad una velocità di qualche chilometro orario oltre i 100 km/h (appurata una velocità di collisione di 99 km/h), su un tratto ove è prescritta la velocità massima di 80 km/h (consid. 13.1., pag. 10);
l’imputato ha gravemente violato il principio fissato dall’art. 32 cpv. 1 LCStr, in base al quale la velocità deve essere adattata alle circostanze, sussistendo più motivi per imporgli di ridurre la stessa al di sotto degli 80 km/h prescritti. E meglio la situazione di guida notturna, il fatto che egli stesso conosceva la pericolosità del luogo ove è avvenuta la tragedia, la minore dimestichezza con il veicolo da lui condotto (auto di cortesia del garage), nonché l’alcool assunto (consid. 13.2., pag. 11);
la velocità a cui avrebbe dovuto circolare il prevenuto, stanti queste condizioni, si situa, per la Corte, a non più di 40/50 km/h, velocità alla quale l’incidente non si sarebbe certamente verificato (consid. 13.2., pag. 12).
Il comportamento negligente dell’accusato è stato considerato di conseguenza una (con)causa adeguata del sinistro che ha provocato la morte della vittima, così che la richiesta di sua condanna formulata dall’accusa è stata confermata (consid. 14, pag. 12). Parimenti è stata decretata la condanna per guida in stato di inattitudine, mentre quella per grave infrazione alle norme della circolazione non ha trovato seguito, poiché inficiata dal ragionevole dubbio che l’imputato abbia effettivamente superato di 40 km/h il limite di velocità di 80 km/h, essendogli imputabile al massimo una velocità di 105 km/h, fatto che costituirebbe una violazione semplice delle norme della circolazione, ormai prescritta.
Invero, si precisa che, in realtà, la grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, così come a maggior ragione quella semplice, sono consumate dal reato di omicidio colposo, art. 117 CP, rispettivamente di lesioni colpose, art. 125 CP, quando la norma della circolazione la cui violazione è repressa dall’art. 90 LCStr costituisce la regola di prudenza infranta negligentemente dall’autore che è all’origine delle lesioni o del decesso della vittima (Yvan Jeanneret, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, art. 90 , n. 101; Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo, 2011, art. 90, n. 31). In questi casi la messa in pericolo astratta protetta con l’art. 90 LCStr si concretizza in una lesione o nella morte di una persona.
Diverso sarebbe il discorso se, oltre quella della vittima, fosse stata messa a repentaglio l’incolumità fisica di terzi, cosa che nel caso concreto non è stata dimostrata.
Accertamenti della CARP sulla dinamica dell’incidente
In
effetti se, da un lato, è vero che il giudice non è vincolato alle conclusioni
del perito che egli valuta liberamente così come gli altri mezzi di prova ai
sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, pag. 313; Vuille, Commentaire romand, CPP,
Basilea 2011, ad art. 182, n. 7; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408;
Heer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 182, n. 11 e ad art. 189,
4; SJ 1997, pag. 58; DTF 96 IV 97), dall’altro è anche vero che egli non può
scostarsi dalle risultanze di una perizia senza motivi convincenti
(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 314; Vuille, op. cit., ad art. 182, n.
10; Schmid, Handbuch, ad § 63, n. 951, pag. 408; Heer, op. cit., ad art. 189,
n. 2; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 24; Riklin, op. cit., ad art. 182, n.
4; Galliani/Marcellini, op. cit., ad art. 189, n. 6).
Tali motivi sono dati segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione della legge. L’opinione contraria emessa da altri specialisti - in particolare, da esperti di parte - non basta ad imporre al giudice la disattenzione della perizia giudiziaria. Semplicemente, egli ne deve tener conto nella valutazione del materiale probatorio a sua disposizione e, in particolare, nella valutazione del valore probante della perizia giudiziaria (Piquerez, op. cit., pag. 515-516; Heer, op. cit., ad art. 182, n. 11 e ad art. 189, n. 3; Vuille, op. cit., ad art. 182, n. 12-14; Donatsch, op. cit., ad art. 189, n. 25; STF 6B_450/2009 del 22 settembre 2009 consid. 2.1; DTF 130 I 337 consid. 5.4.2; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 2; DTF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; 125 V 351 consid. 3b; 118 Ia 144 consid. 1c; 110 Ib 52 consid. 2; 107 IV 7 consid. 5; 102 IV 225 consid. 7b; 101 Ib 405 consid. 3b; 101 IV 129 consid. 3a; 96 IV 97; 94 I 286 consid. 1; 87 I 87 consid. 3).
In tale procedimento di valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) - pur se confrontato con più perizie giudiziarie contraddittorie - il giudice non è tenuto ad applicare il principio in dubio pro reo e seguire la perizia più favorevole all’accusato se ritiene, sulla scorta di motivi oggettivi, l’altra perizia più convincente (Heer, op. cit., ad art. 189, n. 17).
a. Il decesso è indubitabilmente conseguenza diretta dello scontro tra l’auto guidata da AP 1 e quella della vittima, avvenuto la sera del 31 marzo 2010 (AI 42, AI 107 e AI 135).
b. Era notte e la strada, “buia e scura” (AI 93, pag. 43) era illuminata artificialmente dai lampioni presenti. Verso nord, tuttavia, come indicato dall’ing. __________, non vi sono fonti d’illuminazione artificiale (lampioni), il che rende più difficoltoso percepire i pericoli, mancando il contrasto (AI 93, pag. 43).
A parte queste caratteristiche strutturali della zona, le condizioni di visibilità erano, a detta dello stesso imputato, buone (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). Egli conosceva molto bene la strada, percorrendola giornalmente e pertanto era ben consapevole di queste carenze strutturali.
c.Il tasso alcolemico di AP 1 al momento dell’incidente era di almeno 0.77 g/kg (RPG, AI 39).
d. Il prevenuto era alla guida di un’automobile cosiddetta “di cortesia” che il garage gli aveva fornito temporaneamente in sostituzione della sua, lasciata in riparazione.
Questo veicolo, una BMW 318 diesel, con i suoi 120 cv e 4 cilindri, aveva innegabilmente caratteristiche ben diverse dall’auto che il prevenuto guidava solitamente, una BMW M3 da 420 cv e 8 cilindri. Contrariamente a quanto ha tentato di sostenere AP 1 al dibattimento d’appello, le due automobili non possono essere considerate assimilabili, se non per l’aspetto (esteriore e interiore). Dal punto di vista tecnico, invece, l’auto di cortesia non poteva che fornire prestazioni largamente inferiori alla sua. In effetti, per quanto qui ci concerne, basta rilevare che con l’aumentare della potenza del motore (in casu di ben tre volte e mezza), crescono inevitabilmente anche le qualità dell’impianto frenante. Ciò comporta parimenti che, con l’aumentare della potenza del motore, si debba inevitabilmente fare capo a copertoni di dimensioni e performance superiori, fatto che ha una notevole influenza nelle situazioni di pericolo come quella in disamina.
e. L’accusato conosceva, per averla sperimentata personalmente già in precedenza, la pericolosità della zona in cui è avvenuto l’incidente, dovuta in modo particolare alle modalità con cui si immettevano sulla strada principale le auto che uscivano dalla stazione di benzina __________, al punto da aver deciso si spostarsi, almeno in parte, sulla corsia più a sinistra di quelle in direzione Cadenazzo:
“ Io non mi trovavo a percorrere la corsia di destra, ma mi trovavo spostato in parte sulla corsia di sinistra. Questo perché già altre volte mi era successo di trovarmi dei veicoli che uscivano regolarmente dalla stazione di servizio in direzione di Cadenazzo e di doverli evitare. Restando sulla sinistra non dovevo fare manovre di evitamento. (…) all’altezza del distributore io mi sposto sempre sulla sinistra. Non ho pertanto fatto nessuna manovra di evitamento.”
(MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag. 2);
“ Era a conoscenza della problematica legata al distributore __________ ivi presente?
Essendo anche un cliente del distributore ho sentito dell’investimento del pedone come so che è un’uscita un po’ del “cazzo”.”
(PG 18 aprile 2010, Ai 39, pag. 4).
f. La velocità della BMW al momento dell’impatto, anche solo seguendo la teoria della difesa, era di almeno 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 8), quindi 19 km/h superiore al limite di 80 km/h indicato per quella tratta di strada, mentre la velocità di avvicinamento era di 99 km/h (doc. TPC. 19, pag. 8).
g. In base alla perizia difensiva, con conclusioni più favorevoli all’imputato, la velocità di collisione della Porsche era di 21.1 km/h, con un’accelerazione finale di 2.6 m/s (doc. TPC. 19, pag. 5 e pag. 9).
h. Il punto d’urto tra la BMW e la Porsche è quello indicato dalla perizia giudiziaria (AI 52, pag. 27) e meglio a circa una ventina di centimetri verso il centro, oltre lo specchietto retrovisore del lato conducente, tenuto conto di un angolo di impatto tra i 60° e gli 80°. Non invece, come sostenuto dall’ing. __________, in corrispondenza del centro della ruota anteriore sinistra (AI 93, pag. 52). In effetti, oltre alle eloquenti foto in atti, lo stesso AP 1 ha dichiarato che la collisione è avvenuta “tra la parte anteriore della vettura da me condotta e la fiancata sinistra centrale della vettura Porsche” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4).
i. Quando è stata investita dall’automobile del prevenuto, la Porsche si trovava pressoché interamente sulla corsia di sorpasso direzione sud-nord. La parte destra del paraurti anteriore lambiva appena la doppia linea separante le due direzioni di marcia (AI 52, pag. 31; AI 93 pag. 27, 52 e 55), che de facto mai è stata da essa superata, nemmeno dopo lo scontro (se non per un istante con metà del cofano, AI 93, pag. 59).
l. Dopo l’impatto la Porsche di VITT1 ha ruotato più volte su sé stessa in senso orario, come confermato da entrambe le perizie e dalla posizione della ruota anteriore destra che risulta dalle foto di cui all’AI 8.
La BMW del prevenuto ha invece effettuato, a mente della scrivente Corte, una rotazione in senso anti-orario, dopo l’impatto secondario. In effetti solo in questo modo è spiegabile la posizione finale che si riscontra nelle fotografie di cui all’AI 54, laddove si può notare come, vista la posizione di piante ed erba, spostate dal retro del veicolo da sinistra a destra al momento di terminare la corsa sull’aiuola, il mezzo non possa esservi entrato che in quella direzione (AI 54 foto 17 e 19, nonché AI 78, CD, foto 49).
m. Evitabilità: circolando ad una velocità di 72 km/h l’incidente avrebbe potuto essere evitato senza frenare, secondo il perito giudiziario, mentre secondo quello di parte alla velocità di 80 km/h l’incidente non avrebbe potuto esserlo. In pratica entrambi hanno stabilito che alla velocità indicata per quel tratto, cioè 80 km/h, senza frenate, la collisione si sarebbe comunque sia verificata. Ovviamente nessuno è stato in grado di ipotizzarne le conseguenze per la salute della vittima, nonostante sia indiscutibile che con una forza d’urto minore e andando a colpire la parte posteriore del veicolo piuttosto che quella della portiera dal lato del conducente, le stesse sarebbero sicuramente state diverse. In effetti, come si vede dalle fotografie in atti (AI 78, foto da 24 a 33), la deformazione della Porsche a seguito dell’impatto si è verificata proprio in corrispondenza del sedile del guidatore, che è stato praticamente dimezzato nella sua larghezza. Le lesioni indicate nel referto autoptico (AI 42) sono riconducibili in gran parte, e non può essere che così, ritenuta l’attivazione dell’airbag frontale, alla deformazione della portiera e al conseguente schiacciamento.
Sempre seguendo - pur ritenendo il lavoro del perito giudiziario più fedefacente - il ragionamento del perito di parte ed i suoi calcoli (doc. TPC. 19, pag. 9), l’incidente sarebbe stato evitato già, seppur “per un pelo”, ad una velocità come quella indicata dal perito giudiziario (in effetti a 72 km/h, cioè a 20 m/s, senza calcolare ulteriore accelerazione e senza la decelerazione di una eventuale miglior reazione, la Porsche avrebbe effettuato almeno altri 3.57 m di strada, il che avrebbe comportato lo sfioramento senza impatto dei veicoli (cfr. figura a pag. 9 del doc. TPC 19: con applicazione delle proporzioni, la riga rossa si sarebbe trovata, sulla foto, circa mezzo centimetro oltre il baule della macchina investita).
A diminuire le conseguenze dell’eventuale impatto avrebbe pure contribuito una diminuzione dell’angolo d’urto tra le vetture, considerato che la Porsche, in fase di accelerazione, avrebbe potuto piegare ancora un po’ in direzione di Rivera.
Inoltre, non si può prescindere dal considerare che, nonostante nel caso in disamina non vi sia stata una vera e tempestiva frenata d’emergenza, ad una velocità d’avvicinamento di 80 km/h, sensibilmente inferiore quindi a quella di oltre 100 km/h riconosciuta dal perito di difesa (che ha indicato, come visto in 99 km/h, quella d’impatto, dopo l’accenno di utilizzo dei freni), il corretto e tempestivo utilizzo dei freni avrebbe consentito al prevenuto di fermarsi completamente (AI 52, pag. 40).
Da ultimo, ma non perché meno importante, questa Corte condivide l’opinione del perito giudiziario, sulla quale quello di parte non si è chinato, che la collisione avrebbe potuto essere evitata anche con uno spostamento della BMW sulla destra della corsia. Se ciò sarebbe stato possibile già ad una velocità di 120 km/h, come indicato dall’ing. __________, a maggior ragione avrebbe dovuto esserlo a 100 km/h e ancor più ad una velocità nei limiti prescritti, cioè a 80 km/h, essendo insindacabile che con la diminuzione della velocità diventa più facile reagire correttamente e la padronanza del veicolo ne guadagna.
n. All’uscita dell’area di servizio __________ è posizionato un cartello indicante l’obbligo di svoltare a destra.
L’inversione di marcia su quella tratta era a quel tempo possibile solo facendo capo al sottopassaggio situato un centinaio di metri dopo la pompa di benzina.
Come si può desumere da quanto precede, sono stati ritenuti in buona parte i risultati della perizia difensiva, nonostante quella giudiziaria appaia oggettivamente più vicina alla realtà, poiché si è voluto comunque sia fondare il giudizio sulla versione dei fatti più favorevole all’imputato.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282 consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 30; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 2; sentenza CCRP 17.2004.47 del 28 novembre 2005 consid. 5).
La padronanza del veicolo comporta che il guidatore, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle circostanze (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, in seguito ONC).
L’attenzione richiesta a chi si trova alla guida di un veicolo a motore deve essere tale da consentirgli di reagire rapidamente ai pericoli che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali altrui.
Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di tutte le fonti di pericolo prevedibili (Philippe Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Zurigo/St. Gallo 2011, art. 31 SVG, n. 5; STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009 consid. 3.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225 consid. 2; 116 IV 230 consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
A dipendenza delle circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4; Weissenberger, op. cit., art. 31 SVG, n. 6).
Salvo casi particolari, il conducente deve abbracciare con lo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade direttamente davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.1; STF 6B_687/2009 del 3 dicembre 2009, consid. 5; DTF 103 IV 101 consid. 2b).
L’incapacità alla guida deve ritenersi per legge comprovata a fronte di una concentrazione alcolemica superiore allo 0.5 g/kg, mentre è considerata qualificata una concentrazione dello 0.8 g/kg o più (art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 1 LCStr, art. 1 dell’Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale)
L’art. 32 cpv. 1 LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
In altri termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole contenute nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e, quando l’incrocio con altri veicoli è difficile, nella metà dello spazio visibile.
Il citato disposto è violato anche quando l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze quando queste impongono un’ulteriore riduzione della stessa (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.3, nella quale la velocità di 36 km/h di un camion con rimorchio [train routier] è stata ritenuta inadeguata su un’autostrada innevata e ghiacciata; DTF 121 IV 286 consid. 4b, in cui è stata ritenuta inadeguata la velocità di 50 km/h a mezzogiorno, su una strada frequentata, in prossimità delle strisce pedonali e nelle vicinanze di un gruppo di bambini; DTF 121 II 127 consid. 4a, ove il Tribunale federale in un obiter dictum ha considerato che la velocità di 50 km/h non è adeguata all’interno di un agglomerato, in prossimità di un asilo in cui vi sono dei bambini; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5).
Questa regola vale anche sulle autostrade e semi autostrade, in particolare quando si circola di notte con i fari a luce anabbagliante (DTF 126 IV 91, consid. 4a/cc): il conducente deve essere in grado di fermarsi entro i limiti della distanza illuminata dal faro più debole (STF 6B_439/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.3.2.).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”). Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Il Tribunale federale, spesso assai severo in merito alla prevedibilità di un ostacolo, ha già avuto modo di stabilire che il conducente che incrocia un bus fermo ad una fermata (o che sta per lasciarla) deve prendere in considerazione il rischio che un pedone sbuchi all’improvviso da dietro il veicolo e deve adeguare, di conseguenza, la sua velocità (DTF 97 IV 242). In un altro caso, il TF ha avuto modo di stabilire che il conducente deve anche prevedere che, di notte durante il periodo del raccolto, un trattore si immetta inaspettatamente da un campo sulla carreggiata (DTF 94 IV 23). Sempre secondo la giurisprudenza federale, la circostanza che, a mezzogiorno e in una strada frequentata, un pedone attraversi improvvisamente un passaggio pedonale non è tal punto straordinaria da non poter assolutamente essere prevista (DTF 121 IV 286). Parimenti, il fatto che la strada sia costeggiata da un marciapiede non dispensa il conducente dal prendere in considerazione la possibilità del sopraggiungere di pedoni in senso inverso sulla carreggiata (DTF 79 IV 65; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Gli ostacoli sono, per contro, imprevedibili quando si presentano in maniera del tutto inopinata ed inattesa, senza che il conducente potesse assolutamente contare sulla loro evenienza (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.27). L’Alta Corte federale ha ritenuto che la presenza di un cancello situato tra due alte siepi, lungo una strada di grande traffico, non è sufficiente per imporre al conducente di adottare una velocità che gli permetta di evitare l’uscita repentina di un bambino (DTF 80 IV 130). Analogamente il conducente, su di una strada la cui larghezza permette di incrociare senza pericolo, non ha da tener subito conto della possibilità che, al termine del tratto visibile, potrebbe imbattersi in un veicolo circolante sulla sua stessa carreggiata (DTF 91 IV 74; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
Sulle strade ove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr).
Ai veicoli è vietato oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza, art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
L’inosservanza di queste disposizioni costituisce una violazione delle norme della circolazione penalmente punibile ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr.
Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada, che godono di precedenza.
Chi è chiamato a concedere la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto e deve, se necessario, ridurre la velocità o addirittura fermarsi per consentire il transito di quest’ultimo, art. 14 cpv. 1 ONC.
L’art. 15 cpv. 3 ONC prescrive che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.
In relazione all’inversione di marcia, l’art. 17 ONC dispone che il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L'inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso.
Inoltre, secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 1 LCStr; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.2; DTF 125 IV 83 consid. 2.b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84; 122 IV 133 consid. 2a pag. 136; Trechsel, op. cit., ad art. 12 CP, n. 33). Particolare prudenza deve, però, essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente (art. 26 cpv. 2 LCStr). Nei confronti delle persone menzionate nel capoverso 2 della norma, il conducente deve dar prova di un’attenzione accresciuta anche se nulla indica che essi si comporteranno in modo scorretto (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 33 LCStr, n. 1.4).
Sulla scorta delle conclusioni peritali, si può dare per accertato che la vittima, con la sua manovra azzardata, ha infranto gravemente norme della circolazione fondamentali, e meglio quelle elencate in precedenza al consid. n. 17.
Pur essendo sempre delicato affrontare l’argomento quando si parla di una persona che ha purtroppo pagato con la vita, non si può negare che all’origine dell’incidente, come compiutamente rilevato dai primi giudici, vi sia l’imprudenza con cui VITT1 ha eseguito la manovra di attraversamento della strada principale, tentando di immettersi sull’opposta corsia nord-sud dall’uscita dell’area di servizio, incurante della segnaletica verticale che gli imponeva di svoltare a destra e di quella orizzontale che, con la doppia linea che divideva le due carreggiate, gli vietava l’attraversamento dall’una all’altra. La manovra è risultata essere irrazionale, non solo in quanto tale, essendo proibita e palesemente rischiosa, ma anche perché effettuata senza prendere le minime precauzioni volte ad accertare se vi fossero veicoli con diritto di precedenza prioritario in avvicinamento in provenienza da Rivera. Preso atto che la visuale era ostacolata dalla presenza dell’aiuola, il conducente nemmeno ha fermato il veicolo prima di effettuare la manovra.
In questo modo egli ha ostacolato la marcia al veicolo, prioritario, dell’imputato.
E’ innegabile che se la vittima si fosse comportata correttamente, non vi sarebbe stata nessuna collisione.
In primo luogo egli si è messo alla guida della BMW nonostante fosse in uno stato di inattitudine, con un tasso di alcolemia di almeno 0.77 g/kg.
E’ fatto notorio che l’assunzione di alcool ha effetti rilevanti sulle facoltà fisiche e psichiche del conducente: ne ritarda e altera l’osservazione, ne rallenta e falsa il giudizio, ne rallenta la decisione, ne rallenta le reazioni, ne inibisce le risposte muscolari, ne diminuisce l’abilità e, fatto non irrilevante, impedisce al soggetto di percepire tutti questi effetti. Già con un tenore alcolemico dello 0.5 g/kg diminuiscono l’attenzione e la capacità di percezione, aumentano i tempi di reazione, calano la visione laterale e la capacità di adattamento visivo (m4.ti.ch/di/pol/prevenzione/alcool-al-volante/). Proprio per questi motivi, il legislatore ha codificato la presunzione di inattitudine alla guida a partire da questo tasso (cfr. consid. 15 di questa sentenza).
Come se non bastasse, AP 1 stava circolando ad una velocità sensibilmente superiore a quella prescritta di 80 km/h per il tratto di strada ove è avvenuto il dramma, cioè ad almeno, seguendo la teoria molto benevola del perito della difesa, 99 km/h.
Questa velocità, oltre ad essere inadeguata rispetto ai limiti di legge, è risultata esserlo, e non di poco, anche nel caso specifico, in considerazione delle peculiarità della zona in cui sono avvenuti i fatti e delle condizioni di luce. In effetti, l’area di servizio del Monte Ceneri, ancor più che altre aree di quel genere, è collocata in una posizione infelice, poiché si trova su una tratta fuori dall’abitato che per di più, a quel tempo, aveva delle similitudini con le strade a traffico veloce (lungo simil-rettilineo con più corsie o una larga corsia, separate da una doppia linea di sicurezza), sicché l’immissione dei veicoli provenienti dalla stessa sulla carreggiata comportava dei rischi accresciuti e richiedeva una maggiore attenzione a chi effettuava la manovra. I rischi di collisione erano pertanto maggiorati.
Questo fatto, come visto in precedenza, era perfettamente noto al prevenuto, che percorreva la tratta quotidianamente, tanto che egli ha eloquentemente parlato di “uscita un po’ del cazzo” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4) ed ha ammesso di regolarmente spostarsi sulla sinistra verso la parte centrale della carreggiata per evitare i veicoli in entrata (MP 24 gennaio 2011, AI 71, pag. 2).
L’imputato, per di più, era informato che in quella zona non vi erano stati solo problemi con altri veicoli, ma era stato poco tempo prima investito e ucciso un pedone che stava attraversando la strada.
Oltre a ciò, al momento dei fatti era ormai notte. La zona era piuttosto buia, scarsamente illuminata e non offriva la possibilità di rilevare i contrasti, così che la percezione del pericolo risultava più complicata (AI 93, pag. 43). Circostanza sicuramente nota a AP1 che vi transitava tutti i giorni lavorativi e che in quei frangenti circolava con i fari anabbaglianti accesi (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 4).
Questi fattori, assommati a quello che l’imputato stava guidando sotto l’influsso di bevande alcooliche e che si trovava al volante di una vettura prestatagli temporaneamente dal garage, che egli, inevitabilmente, non padroneggiava come la sua e che indubbiamente offriva garanzie di frenata di gran lunga inferiori a questa, avrebbero dovuto indurlo a ridurre sensibilmente la velocità di marcia.
A detta dei primi giudici, egli avrebbe dovuto circolare, in quel punto, a non più di 40/50 km/h (sentenza impugnata, consid. 12). Tale conclusione, pur non essendo suffragata da alcun ragionamento scientifico, può in linea teorica, per quel che serve, essere sostenibile, quantunque la realtà è che egli non avrebbe dovuto mettersi alla guida del tutto. Anche a non voler seguire questo ragionamento, è indubbio che AP 1 avrebbe dovuto ridurre la propria andatura ben al di sotto degli 80 km/h, certamente sotto i 72 km/h che qui fungono da punto di cesura.
La violazione degli obblighi di prudenza gravanti AP 1 è senz'altro stata una conditio sine qua non dell’infausto evento. Tra i due sussiste pertanto un nesso di causalità naturale.
Parimenti, deve essere riconosciuta nel caso specifico anche l’esistenza del nesso di causalità adeguata. Infatti, il comportamento dell’appellante era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire lo scontro e di conseguenza il decesso dell’automobilista alla guida della Porsche.
Nel giudizio impugnato, la questione non è stata esaminata in maniera approfondita.
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV 306 consid. 3a).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag. 283; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b pag. 102; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c; 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2003.62-17.2003.64 del 13 dicembre 2005 consid. 3).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
Il Tribunale federale non ritiene eccezionale che dei pedoni attraversino la carreggiata, anche in luoghi dove il traffico è denso e rapido, considerando che tali pratiche, pur pericolose, non sono così rare da essere considerate imprevedibili: di conseguenza, un simile comportamento non conduce ad un’interruzione del nesso di causalità adeguata (cfr. STF 6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1, in cui si trattava di un incidente occorso ad una signora di settant’anni che stava attraversando la strada in modo non del tutto perpendicolare, fuori dal passaggio pedonale e dopo un dosso; nella DTF 100 IV 279 consid. 3d nemmeno l’attraversamento dell’autostrada di notte da parte di un autostoppista è stato considerato imprevedibile al punto tale da interrompere il nesso di causalità adeguata; cfr. anche sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c e sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
Ciò significa che le infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse da VITT1 e, meglio, agli obblighi che gli incombevano in base alle norme indicate al consid. 17 di questa sentenza, non sono quindi, di per sé, sufficienti ad interrompere il nesso causale. Necessario è, ancora, che il comportamento colpevole - così come altre circostanze esterne all’autore - non sia stato, in sé, prevedibile. Di rilievo in quest’ambito è, dunque, soltanto la questione della prevedibilità delle circostanze - intese in senso ampio - esterne all’autore.
Nel caso specifico, una manovra di immissione avventata da parte di un’auto proveniente dall’area di servizio __________ non era solo, per esperienza di vita, sempre ipotizzabile, ma addirittura era stata regolarmente sempre presa in considerazione dall’accusato, che ha come già riferito addirittura, per prassi, deciso di spostarsi sempre a sinistra quando giungeva in zona.
Neppure il fatto che un’automobile potesse invadere non solo la corsia più a destra, ma anche quella a sinistra può essere considerato del tutto imprevedibile. Così come non lo è, anche se raro e scriteriato, quello che si possa procedere, in uscita, ad un’inversione a U.
Non avendo la Porsche in alcun modo superato la doppia linea, alla fine dei conti, l’essersi trovato sulla sua strada l’auto della vittima è parificabile ad una uscita presa un po’ “larga” dallo spiazzo __________, quindi ad un evento se non proprio comune, quantomeno presagibile.
Pur essendo in movimento, ed in accelerazione, il veicolo investito costituiva un ostacolo sulla via di marcia dell’imputato che, secondo la rigida giurisprudenza federale citata, deve essere messo a preventivo ogni qualvolta ci si mette alla guida. Soprattutto in una situazione come quella esistente a quel tempo sul passo del Monte Ceneri.
In effetti, in relazione al nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e l’evento, oltre alla prevedibilità dell'evento, la giurisprudenza del Tribunale federale considera la sua evitabilità: occorre infatti chiedersi se, in caso di comportamento corretto dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato (causalità ipotetica). La giurisprudenza esige un alto grado di probabilità, mentre non è sufficiente la semplice possibilità che in caso di condotta conforme ai doveri di prudenza l’evento sarebbe stato evitabile. Il risultato è imputabile all'agente soltanto se, qualora avesse ipoteticamente rispettato i suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2; DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii; 118 IV 130 consid. 6a; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).
Per giurisprudenza invalsa, il tempo di reazione è di un secondo, ridotto a 0,6 - 0,7 secondi nel caso in cui il conducente, in base alle circostanze concrete, avrebbe dovuto già tenersi pronto a frenare (STF 6B_16/2008 dell’11 aprile 2008 consid. 3.4; 6B_257/2007 del 10 luglio 2007 consid. 5.2; 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.6.4; DTF 115 II 283 consid. 1a; 93 IV 59 consid. 2; 92 IV 20 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2), ad esempio se un pedone aspetta per immettersi su di un passaggio pedonale (DTF 93 IV 59 consid. 2; 91 IV 78 consid. 2) oppure se già da un certo tempo è accesa la luce verde del semaforo (DTF 90 IV 98 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 4.6). Oppure ancora se, come qui, si prende in seria considerazione l’insorgere improvviso di un pericolo.
Come rilevato in precedenza, la conclusione che ad una velocità di 72 km/h si sarebbe potuto evitare la collisione, senza nemmeno frenare, fondamentalmente condivisa da entrambi i periti, combinata con la conclusione che, viste le condizioni oggettive e soggettive, l’accusato avrebbe dovuto circolare al di sotto di quella velocità, portano a risolvere che se fossero state rispettate le norme della circolazione, l’incidente sarebbe stato evitato.
Si tratta di un ragionamento effettuato senza prendere in considerazione la possibilità per l’imputato di sterzare a destra e passare dietro alla Porsche in uscita e senza considerare che avrebbe potuto effettuare una frenata d’emergenza per tempo.
Volendo tuttavia, a titolo abbondanziale, tenere presente anche queste due opzioni, del tutto ragionevoli e realistiche, l’incidente sarebbe a maggior ragione e senza ombra di dubbio stato scongiurato, poiché simili manovre già solo ad una velocità di 80 km/h (rispetto a quella di 99 km/h riscontrata) sarebbero state più che fattibili, soprattutto per un conducente con grande esperienza di gare automobilistiche che ha vantato tempi di reazione inferiori alla media.
A queste condizioni, la certezza che nulla sarebbe accaduto si raggiunge inserendo nelle valutazioni la componente “frenata d’emergenza”. In effetti, sino ad una velocità di 81 km/h, il tempestivo azionamento dei freni avrebbe consentito all’automobile del prevenuto di arrestarsi prima di raggiungere la Porsche della vittima (AI 52, pag. 40).
Ovviamente, infine, avrebbe contribuito ad aumentare sensibilmente le chance di evitare la collisione, il rispetto del divieto per gli utenti della strada di abuso di alcoolici.
A titolo abbondanziale - quale ultima considerazione che tuttavia non viene utilizzata per il giudizio - non si può omettere di rilevare come nulla sarebbe accaduto se l’accusato avesse prestato la dovuta attenzione alla strada, poiché solo con una disattenzione, a prescindere da tutte le teorie avanzate dai periti, si può spiegare il fatto che egli abbia dichiarato, parlando dell’auto della vittima “Quando l’ho scorta era praticamente troppo tardi, è come se fosse comparsa all’improvviso.” (PG 18 aprile 2010, AI 39, pag. 2). In effetti, nonostante fosse perpendicolare alla sua direzione di marcia, il fascio di luci di una Porsche modello 2010, che già allora erano allo xeno, doveva essere visibile nella notte sin da quando il veicolo era ancora sul piazzale dell’area di servizio.
Malgrado ciò, egli ha infranto norme basilari della circolazione stradale, ben cosciente dei rischi che il suo agire comportava, rendendosi pertanto colpevole di omicidio colposo.
Guida in stato di inattitudine
Nel caso che ci occupa, essendo stato accertato un tenore alcolico dello 0.77 per mille, siamo quindi nei limiti della contravvenzione. Pertanto, essendo trascorsi più di tre anni tra i fatti ed il dibattimento di primo grado, è intervenuta la prescrizione, art. 109 CPS.
Di conseguenza, per questa infrazione, il procedimento nei confronti di AP 1 deve essere abbandonato. In effetti la prescrizione dell’azione penale costituisce un impedimento a procedere che comporta formalmente l’abbandono del procedimento penale, art 403 cpv. 1 lett. c, 319 cpv. 1 lett. d, 320 cpv. 4, 379 e 329 cpv. 4 CPP (Schimid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 329, n. 10 e 16, pagg. 633-634; Stephenson/ Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, ad. art. 319 CPP, n. 15, pag. 2211).
L’abbandono passato in giudicato equivale ad una decisione finale assolutoria, art. 320 cpv. 4 CPP.
Sulla commisurazione della pena
La scrivente Corte ritiene di poter di principio condividere le valutazioni operate dai primi giudici in relazione alla commisurazione della pena inflitta all’appellante (consid. 15 della sentenza impugnata), che qui si richiamano (art. 82 cpv. 4 CPP).
Tuttavia, a differenza di quanto da loro effettuato, si reputa necessario dare maggior peso alla corresponsabilità della vittima, che ha infranto in maniera gravissima delle norme della circolazione, operando una manovra che, seppur giuridicamente non imprevedibile e nonostante non sia la causa unica di quanto avvenuto, de facto era del tutto insolita, completamente irrazionale ed è risultata essere una causa di importanza predominante dell’incidente.
Inoltre, non si può neppure condividere la conclusione dei primi giudici in merito al comportamento dell’accusato rispetto al reato commesso. In effetti, il loro giudizio non tiene conto del fatto che, umanamente, cercare di appurare di non essere stati all’origine della morte o delle lesioni di una persona è una reazione più che normale. Un simile atteggiamento non ha, di norma, principalmente uno scopo processuale, ma rappresenta piuttosto un tentativo legittimo di alleviare le proprie sofferenze ed i sensi di colpa per quanto accaduto. In una situazione come quella del caso specifico, quindi, a fronte di evidenti gravi colpe anche a carico della vittima, con una perizia di parte che parla a favore della sua posizione, appare del tutto plausibile e giustificabile che l’accusato abbia cercato di ottenere un giudizio di assoluzione.
Tutto ciò ben ponderato, ricordato che la prassi ticinese prevede che per omicidi colposi commessi in stato di inattitudine e a velocità eccessive venga inflitta una pena detentiva (ad esempio TPC 72.2009.56 del 19 agosto 2010; TPC 72.2009.158 del 20 aprile 2010; TPC 72.2009.69 del 13 gennaio 2010), appare a questa Corte equo ridimensionare la pena in 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Tassazione delle note d’onorario e richieste di indennizzo
Il difensore ha chiesto che, in caso di condanna, si tenga conto della colpa della vittima anche nel riconoscimento delle indennità a favore dei due legali, che devono essere quindi ridimensionate.
Preso atto che in prima sede è stato accordato solo il risarcimento dei costi legali relativi al patrocinio in sede penale, così che non si tratta di una copertura integrale del danno subito a seguito della morte del signor VITT1, l’eccezione sollevata non può essere protetta.
Visto l’esito della procedura d’appello, conclusasi con la condanna del ricorrente, non si vedono motivi per discostarsi da quanto deciso in prima sede.
L’avv. __________ ha prodotto una nota d’onorario di complessivi fr. 7'911.55 (IVA inclusa) per la partecipazione alla procedura d’appello in rappresentanza dell’ACPR. Questa Corte, del dispendio di tempo esposto pari a 20,98 ore, ne riconosce 12 ore, di cui 8 ore per la preparazione del dibattimento, i colloqui telefonici e non con la cliente nonché la relativa corrispondenza e 4 ore per la partecipazione al dibattimento d’appello. La remunerazione oraria è fissata a fr. 280.-, per complessivi fr. 3'360.-, non presentando il caso particolari difficoltà né dal profilo fattuale che giuridico. Sono approvate integralmente le spese di fr. 195.-. L’importo complessivo riconosciuto in questa sede, comprensivo di IVA, è, pertanto, pari a fr. 3'839.40 ed è posto a carico dell’imputato AP 1.
L’avv. __________ non ha prodotto alcuna richiesta di indennizzo delle spese di patrocinio. La Corte ha interpretato tale suo silenzio come una rinuncia e non si è, quindi, chinata sulla questione.
Sulle spese
Vista la conferma della condanna di AP 1 e nonostante la riduzione della pena pronunciata dal primo giudice, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 182 e segg.,348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
12, 27, 42, 47, 109, e 117 CP;
26, 31, 32, 34 e 91 cpv. 1 LCStr;
2, 3 e 4 ONC;
22 OSStr;
32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 2 CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di
omicidio colposo
per avere, il 31 marzo 2010, a Rivera, cagionato per imprevidenza colpevole la morte di VITT1 e, meglio, per avere, circolando sulla strada del Monte Ceneri in direzione Rivera-Cadenazzo, alla guida del veicolo a motore BMW 318 D targato __________, la notte alle ore 21:14 circa, con inseriti i fari anabbaglianti ove non esiste illuminazione artificiale,
percorso il tratto in salita della stessa, ove vige il limite generale di velocità di 80 km/h, ad una velocità di almeno 99 km/h ed essendosi messo alla guida nonostante fosse in stato di ebrietà (tasso minimo di alcolemia 0.77 g/kg)
concorso a causare l’incidente della circolazione con esito mortale che lo ha visto andare a cozzare violentemente contro il veicolo a motore Porsche 911 Carrera 4S targato __________ condotto da VITT1, che si stava immettendo perpendicolarmente sulla carreggiata provenendo dall’adiacente area di servizio __________,
a seguito del quale quest’ultimo ha subito lesioni di tale gravità da cagionarne il decesso sul posto.
1.2. Il dispositivo n. 1.2. della sentenza impugnata è annullato ed il procedimento penale a carico di AP 1 per guida in stato di inattitudine è abbandonato.
1.3. AP 1 è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 8 (otto) mesi;
1.3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese giudiziarie di fr. 17’690.25 per il procedimento di primo grado.
1.4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.5. AP 1 è condannato a versare fr. 8'303.40 a ACPR1, e fr. 11'066.55 a ACPR2 e ACPR3 quale risarcimento delle spese legali da loro sopportate in prima sede.
1.6. AP 1 è inoltre condannato a versare fr. 3'839.40 a ACPR1 quale risarcimento delle spese legali da essa sopportate per la procedura d’appello.
1.7. Per le ulteriori pretese civili gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
tassa di giustizia fr. 1'500.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti per due terzi a carico dell’appellante e per un terzo a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.