Incarto n. 17.2013.184
Locarno 21 novembre 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza presentata il 2 settembre 2013 da
IS 1
rappr. dall'avv. DI 1, 6501 Bellinzona
tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata dalla Corte di appello e di revisione penale il 17 aprile 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 dicembre 2009, il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali per i seguenti reati:
amministrazione infedele aggravata, per avere, nel periodo ottobre 2000 - agosto 2001, a __________, in correità con __________, in più occasioni, mancato al proprio dovere di amministrare fedelmente il patrimonio di __________, arrecando un pregiudizio di complessivi fr. 591'891.84;
falsità in documenti, per avere, a __________, nel periodo ottobre 2000 - agosto 2001, agendo in correità con __________, allo scopo di mettere in atto l’amministrazione infedele di cui al punto precedente in danno di __________, rispettivamente per celare le previe malversazioni, allestito e sottoposto a __________, a scopo di inganno, situazioni patrimoniali false che dissimulavano le commissioni di gestione addebitate da __________, presentandogli una situazione patrimoniale sensibilmente migliore a quella effettiva.
B. La Corte delle assise criminali, con sentenza del 13 maggio 2011, ha assolto IS 1 dall’accusa di falsità in documenti e, pur confermando l’imputazione di amministrazione infedele aggravata, ha ridimensionato l’entità del danno derivatone a fr. 68'358.-.
IS 1 è stato condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 2'700.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna).
C. Avverso la sentenza di prime cure, IS 1 in data 29 luglio 2011 ha presentato appello alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) chiedendo di essere prosciolto anche dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata.
D. In pari data, anche il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di appello postulando che IS 1 venisse condannato per titolo di amministrazione infedele aggravata per avere arrecato un pregiudizio a __________ di fr. 591'891,84 anziché di fr. 68'358.- come stabilito in prima sede. La pubblica accusa ha, di conseguenza, chiesto un aumento della pena detentiva a 13 mesi, la sua sospensione condizionale per due anni e la condanna di IS 1 a risarcire, in solido con __________, fr. 591'000.- a __________.
Il pubblico ministero ha, infine, domandato il mantenimento del sequestro conservativo sul mappale part. __________ del Comune di __________ e sulla part. n. __________ del Comune di __________.
E. In data 25 agosto 2011, IS 1 ha inoltrato un’istanza di non entrata nel merito, rilevando, fra l’altro, che il procuratore pubblico non aveva alcuna legittimazione ad appellare questioni relative alle pretese civili.
F. Con sentenza 4 novembre 2011, la CARP ha accolto la predetta istanza dichiarando irricevibile l’appello del procuratore pubblico nella misura in cui chiedeva il mantenimento dei sequestri conservativi su beni e fondi dell’imputato.
G. Con sentenza 17 aprile 2012, la CARP ha accolto il gravame di IS 1 e lo ha prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata, ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato ed accordando all’insorgente complessivamente fr. 10'000.- a titolo di ripetibili per la procedura d’appello. La sentenza è passata in giudicato.
H. Il 2 settembre 2013 IS 1 ha presentato a questa Corte un'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale, chiedendo che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli complessivi fr. 1'564'172.55 (oltre a interessi del 5%), e meglio:
fr. 44'481.45 a titolo d’indennità per spese sostenute nell’esercizio dei suoi diritti procedurali;
fr. 1'504'291.10 a titolo di indennità per danno economico;
fr. 15'400.- per riparazione del torto morale.
L’istante ha, inoltre, protestato spese e ripetibili.
I. Con scritto 16 settembre 2013, il procuratore pubblico ha sostenuto quanto segue:
spese per l’esercizio dei diritti procedurali: per quanto attiene alle spese legali, si è rimesso al giudizio di questa Corte, mentre, ha negato siano dovuti all’istante tassa di giustizia, spese e ripetibili per complessivi fr. 1'600.- posti a suo carico con la sentenza 14 settembre 2009 del GIAR, vista l’assenza agli atti della prova dell’avvenuto pagamento;
danno economico: postula l’integrale reiezione delle pretese di risarcimento, non avendo l'istante subito pregiudizio in tal senso a seguito del suo coinvolgimento nella procedura penale o, quanto meno, non avendo quest’ultimo provato, o anche solo reso altamente verosimile, la sussistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra il procedimento penale e l’asserito pregiudizio;
con riferimento al torto morale, egli non si oppone al riconoscimento di fr. 400.- per i due giorni di carcerazione preventiva patiti dall’istante, mentre si rimette al giudizio di questa Corte per quanto concerne le pretese di un ulteriore indennizzo per torto morale.
L. Dando seguito ad una specifica richiesta 28 luglio 2014 della presidente di questa Corte di comprovare l’avvenuto versamento dell’importo di fr. 1'600.- per titolo di spese e ripetibili poste a carico di IS 1 con sentenza 14 settembre 2009 del GIAR, l’avv. DI 1 ha dichiarato di non trovare il documento giustificativo ed ha precisato che la polizza di pagamento è stata rimessa direttamente al cliente al quale è stato inviato il richiamo della SEPEM.
M. Delle argomentazioni sviluppate dalle parti si dirà - per quanto necessario - in corso di motivazione.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale. Ritenuto che la sentenza di assoluzione di IS 1 emanata dalla CARP è divenuta definitiva il 5 giugno 2012 e che l’istanza in oggetto è stata presentata il 2 settembre 2013, non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale. L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.
Giusta l’art. 429 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429 n. 8; Mizel/Rétornaz, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, ad art. 429 n. 51). In concreto, dunque, competente a decidere sull’istanza in esame è la scrivente Corte che ha pronunciato, con sentenza 17 aprile 2012, l’assoluzione completa dell’istante.
Giusta l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).
La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio CF, FF 2006 989, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 n. 6; Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 6; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 1).
L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP Ti, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.
I. Indennità per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
Con riferimento alla nota professionale, si premette che, sommando le singole voci, il dispendio orario esposto dall’istante è pari a complessive 128 ore e 40 min. e non a 128 ore e 21 min. come indicato nella distinta.
7.1. Come visto, il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte per quanto attiene alle pretese inerenti alle spese di patrocinio sostenute da IS 1.
7.2. Questa Corte, per procedere alla verifica della conformità della nota d’onorario ai criteri della TOA e, quindi, all’esame dell’adeguatezza delle prestazioni effettuate dalla difesa, si fonda anzitutto sulla nota d’onorario 2 settembre 2013 prodotta dall’istante (act. I in incarto CARP n. 17.2013.184), confrontando le prestazioni esposte con gli atti dell’incarto e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.
Onorario
a. procedimento fino all’emanazione dell’atto di accusa AA (prestazioni dal 12.12.2006 al 14.12.2009)
Per la fase del procedimento fino all’emanazione dell’AA sono ammessi i tempi esposti per i colloqui telefonici con la moglie del cliente (24 min.), con il PP/Ministero pubblico (1 ora e 11 min.), con il penitenziario (10 min.), col GIAR (10 min.) e con un istituto bancario (4 min.), per le partecipazioni (incl. trasferte) agli interrogatori (33 ore e 35 min.), per la disamina dell’incarto (13 ore e 20 min.) e per preparazione e allestimento atti (4 ore 23 min.). Deve essere invece ridotto il dispendio orario relativo ai colloqui con cliente che da complessive 23 ore e 33 minuti (4 ore e 26 min. quelli telefonici e 19 ore e 7 min. quelli “de visu”) va diminuito a 16 ore poiché, nonostante la complessità del caso, non risulta dall’incarto del MP che in questa fase del procedimento si sia dovuta condividere col cliente la preparazione di particolari atti difensivi, fatta eccezione di alcuni interrogatori e di un reclamo al GIAR.
b. procedimento presso la Corte delle assise criminali (prestazioni dal 17.12.2009 al 13.07.2011)
Per la fase del procedimento presso la Corte delle assise criminali sono approvati i dispendi orari indicati per i colloqui telefonici (48 min.) e non (7 ore e 30 min.) con il cliente, per quelli telefonici con il Tribunale penale cantonale (4 min.), per la disamina dell’incarto (74 min.), per l’allestimento atti (11 min.) e per la partecipazione al dibattimento comprensiva di trasferta (16 ore).
Pure approvate per intero le 25 ore indicate dall’istante per la preparazione del processo di primo grado, essendo tale dispendio orario congruo rispetto alla complessità ed all’importanza del caso, pur considerato che il difensore aveva precedentemente esaminato l’incartamento per oltre 13 ore. Avendo la sentenza 17 aprile 2012 CARP già accordato a IS 1 fr. 10'000.- per ripetibili di appello, le prestazioni ammesse terminano con la conferenza telefonica fra difensore e cliente in data 27 luglio 2011 (sentenza 4A_127/2011 del 12 luglio 2011), mentre non ha copertura la stesura della dichiarazione di appello del 29 luglio 2011 (5 min.).
7.3. Tutto considerato, conformemente a quanto sopra esposto, possono dunque essere risarcite 121 ore e 2 min. di lavoro del patrocinatore. Nella nota d’onorario è stata esposta una tariffa oraria di
fr. 300.-. Partendo da una tariffa oraria per casi che non presentano particolari difficoltà di fr. 280.-, questa Corte ritiene tuttavia adeguata a questa fattispecie - di difficoltà superiore alla media e per la cui soluzione sono state sviluppate dall’istante interessanti argomentazioni di fatto e giuridiche risolutorie ai fini del giudizio - la tariffa oraria indicata di fr. 300.-. Tenendo conto di quanto sopra si giustifica pertanto di riconoscere un onorario pari a complessivi fr. 36'310.-.
Spese
7.4. Le spese indicate nella nota d’onorario - per complessivi fr. 1'308.40 - sono riconosciute, pressoché integralmente, nella misura di fr. 1'297.40, dovendosi escludere, per le ragioni suesposte, quelle di fr. 11.- successive al 27 luglio 2011. Delle spese riconosciute da questa Corte, quelle di parcheggio per complessivi fr. 90.- e quelle per fotocopie fatturate dal Ministero pubblico di complessivi fr. 245.- sono esenti da IVA.
IVA
7.5. L’IVA
Recupero tasse spese e ripetibili
7.6. IS 1 chiede la restituzione di tasse, spese e ripetibili poste a suo carico con decisione 14 settembre 2009 del GIAR per complessivi fr. 1'600.-.
Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, ha rilevato che agli atti non vi è alcuna prova che l’istante abbia pagato il suddetto importo.
Richiesto in data 28 luglio 2014 dalla presidente di questa Corte di provare l’avvenuto pagamento di tali voci, l’istante ha risposto di non trovare i documenti giustificativi.
Questa Corte, eseguiti gli accertamenti del caso presso le preposte autorità, ha effettivamente rilevato che il pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di fr. 450.- è stato eseguito a favore dello Stato in data 27 novembre 2009, mentre non è dato sapere se le ripetibili di fr. 350.- sono state pagate a favore dell’allora avente diritto __________. Ciò premesso, la richiesta di restituzione dell’istante è accolta limitatamente a fr. 1'250.-, mentre va respinta, in quanto non provata, per il restante importo di fr. 350.-.
Indennità complessiva ex art. 429 a. CPP
7.7. Tenendo conto di quanto sopra, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali all’istante vengono, dunque, riconosciuti fr. 41'750.65 corrispondenti a fr. 36'310.- di onorario, fr. 962.40 di spese soggette a IVA, fr. 335.- di spese esenti, fr. 2'893.25 di IVA e fr. 1'250.- quali restituzione di tassa di giustizia e spese giudiziarie.
II. Indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale
Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra esso e il procedimento penale (Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 24). Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).
fr. 501'980.65 a titolo di danno concreto oltre interessi al 5% a partire dal 14 agosto 2009;
fr. 628'369.- a titolo di danno futuro oltre interessi al 5% a partire dalla data della sentenza;
(istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13-18, pag. 4-14).
9.1. Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, premette che, al momento dell’arresto, IS 1 era disoccupato.
Aggiunge che l’istante non ha in alcun modo provato che se non fosse stato avviato il procedimento penale a suo carico egli avrebbe potuto guadagnare quanto da lui sostenuto, in particolare con l’assunzione presso la __________ di __________ e rileva che l’assunzione di IS 1 a luglio 2007 presso __________ dimostra che il procedimento penale non lo ha ostacolato nella ripresa di un lavoro ben remunerato.
Il procuratore pubblico nega, pertanto, che IS 1 abbia subito un danno economico causato dalla sua partecipazione alla procedura penale ed, in ogni caso, ritiene non sussista un nesso causale naturale e adeguato tra l’evento dannoso e l’asserito pregiudizio. Chiede, pertanto, anche la reiezione delle pretese relative agli interessi compensatori, al danno futuro e al danno pensionistico.
9.2. Questa Corte, con riferimento alla prima richiesta risarcitoria, rileva che IS 1 è stato arrestato il 12 dicembre 2006 per poi essere scarcerato il giorno successivo.
Come ricordato nella sua istanza dallo stesso IS 1, nel 2006 la __________ presso cui egli lavorava e di cui, insieme ad altri, era azionista “a causa della perdita di importanti clienti, è entrata in crisi, cessando l’attività nel mese di giugno del 2006 ed è poi fallita il 9 ottobre 2008” (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13, pag. 5).
Questa Corte, nella sentenza del 17 aprile 2012 che lo ha prosciolto, ha al riguardo precisato quanto segue:
“ La __________ ha interrotto la propria attività nel giugno 2006, mese nel quale le dimissioni date dal prevenuto nella sua qualità di amministratore unico sono diventate effettive. La sua radiazione dal CdA è stata registrata a RC solo nel novembre seguente. La società è, poi, stata sciolta con decreto 30 luglio 2007 della Pretura del Distretto di Lugano a seguito della mancata nomina dell’ufficio di revisione e dichiarata fallita con sentenza del 9 ottobre 2008 (AI 248).
L’ultimo stipendio incassato dalla ditta in questione da parte di IS 1 è quello relativo al mese di maggio 2006. Dopodiché egli si è annunciato alla disoccupazione.”
(INC. 17-2011.82+83 sentenza 17 aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 10-11)
Al momento del suo arresto, IS 1 era dunque disoccupato da circa sei mesi e, pertanto, non aveva alcun reddito da attività lavorativa ma percepiva indennità di disoccupazione delle quali ha continuato a beneficiare anche dopo l’inizio del procedimento penale.
9.3. A sostegno della prima pretesa di risarcimento, IS 1 asserisce che nel mese di dicembre 2006 si accingeva ad assumere un posto come cambista presso la __________ di __________ tramite il direttore sostituto __________ “con il quale stava conducendo una trattativa di impiego” (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 13, pag. 5). A detta dell’istante, il suo arresto ne avrebbe compromesso la reputazione pregiudicando non solo il buon esito della sua candidatura al suddetto posto di lavoro, ma qualsiasi tentativo di reintegrarsi nell’attività bancaria, finanziaria e fiduciaria.
A fondamento delle sue allegazioni, IS 1 ha prodotto una dichiarazione 18 giugno 2013 sottoscritta da __________ comprovante, a suo dire, le concrete prospettive di lavoro presso __________ di __________.
9.4. La tesi di IS 1 secondo cui egli “era in procinto di ritrovare un posto di lavoro presso un istituto bancario”, poi sfumato a causa dell’arresto, non può essere seguita da questa Corte. L’unico documento prodotto dall’istante per comprovare l’assunzione, a suo dire oramai prossima, è la seguente dichiarazione datata 18 giugno 2013 sottoscritta da __________:
“ Il sottoscritto signor __________, già condirettore della __________ di __________ dichiara che nel corso dei mesi di novembre/dicembre 2006 ha avuto dei contatti con il signor IS 1 in vista di una sua assunzione presso la __________ di __________ come responsabile del settore cambi.
Le trattative non si sono poi concretizzate e finalizzate.”
Ora, la genericità del testo non permette di sapere se IS 1 abbia avuto serie prospettive di stipulare un contratto di lavoro con __________.
Non è dato, infatti, evincere dallo scritto né se egli era l’unico interessato o se era in corso una cernita fra più candidati, né a che stadio fosse la selezione per l’assunzione e neppure a quali condizioni salariali era disponibile il posto di lavoro.
In realtà, la circostanza che __________ ha avuto con l’istante dei semplici “contatti in vista di un’assunzione” altro non significa che la sua candidatura è stata posta al vaglio dell’allora condirettore dell’istituto bancario, così come poteva esserlo quella di altri candidati. In altre parole, il tenore sommario della dichiarazione induce questa Corte a ritenere che quelli fra IS 1 e __________ siano stati colloqui preliminari per discutere i termini di un possibile futuro rapporto di lavoro fra le parti ancora da definire e non concretizzazioni di un imminente accordo in tal senso.
9.5. Il testo, poi, non fa alcun accenno ai motivi che hanno compromesso il buon esito di questi contatti, impedendo il perfezionamento di un contratto di lavoro presso __________.
Né è provato che l’assunzione di IS 1 sia sfumata a causa dell’avvio dell’inchiesta penale e/o dell’arresto di due giorni che ne è conseguito.
Del resto, il fatto che IS 1 sia stato assunto già a partire dal 1° luglio 2007 da parte della compagnia assicurativa __________ di __________ con uno stipendio di fr. 7'354.- fisso per i primi sei mesi e variabile per i mesi a seguire, conferma che il procedimento penale non gli ha impedito di trovare un’attività lavorativa ben retribuita.
Nessun nesso con la partecipazione al procedimento penale ha, poi, la circostanza che lo stipendio di IS 1 sia viepiù dipeso dalle commissioni generate dai contratti assicurativi conclusi, trattandosi di condizioni salariali del tutto usuali in quel settore.
Né dagli atti emerge che vi sia correlazione tra l’inchiesta penale e la conclusione del suddetto rapporto lavorativo avvenuta il 1° aprile 2010.
Al riguardo, questa Corte, nella pregressa sua sentenza, ha precisato con riferimento a IS 1 che “a causa di seri problemi di salute manifestatisi nel maggio del 2008, ma che perdurano tuttora, egli è stato costretto ad abbandonare anche questa occupazione” (INC. 17-2011.82+83 sentenza 17 aprile 2012 CARP, consid. 4, pag. 11).
Lo stesso IS 1 (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 14, pag. 7) ha, del resto, riferito di essere stato inabile al lavoro sia dal 1° settembre al 30 novembre 2008 a seguito di un intervento chirurgico “per un carcinoma alla prostata” sia dal 1° luglio 2009 al 30 novembre 2009 a seguito di disturbi ansiosi e depressivi. Egli ha, poi, asserito che __________ ha disdetto il rapporto di lavoro a far tempo dal 1° aprile 2010. Sono pertanto, con tutta verosimiglianza, da far risalire a problemi di salute le ragioni dell’interruzione del rapporto di lavoro fra IS 1 e __________ ragioni che, in ogni caso, le tavole processuali non permettono di ricondurre al procedimento penale.
9.6. Allo stato degli atti, questa Corte ritiene, pertanto, che non esiste prova alcuna dell’asserito danno economico patito da IS 1 e, tantomeno, elementi che possano sostanziare un nesso tra il procedimento penale e tale asserito pregiudizio legato alla mancata assunzione presso __________ e, più in generale, ad una diminuzione in capo all’istante della capacità di guadagno.
Non è, pertanto, necessario che questa Corte si chini sulla quantificazione del relativo danno stimata dal postulante né su quelle di danno futuro e pensionistico.
Ne deriva che sia la richiesta di fr. 501'980.65 a titolo di danno concreto, sia quella di fr. 628'369.- a titolo di danno futuro e sia quella di fr. 373'941.45 a titolo di danno pensionistico, oltre interessi al 5%, sono integralmente respinte.
III. Riparazione del torto morale
Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio cit., pag. 1231). L’accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può, invece, ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell’esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; Sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (Griesser, in op. cit., ad art. 429 n. 7; DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229). L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (STF del 23 febbraio 2004, inc. 1P.602/2003 consid. 5.1; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
IS 1 postula la rifusione di complessivi fr. 15'400.- a titolo di indennità per il torto morale composti come segue:
fr. 400.- quale riparazione del torto morale per la privazione della libertà personale di due giorni oltre interessi al 5% a partire dal 12 dicembre 2006;
fr. 15’000.- quale riparazione per torto morale per la grave violazione della personalità subita a seguito della “pesantezza dei capi di imputazione, della condanna davanti alla Corte delle Assise criminali, sia per la durata del procedimento che si è protratto per quasi 5 anni e mezzo”. A sostegno di questa richiesta, l’istante ha prodotto un certificato medico 21 settembre 2012 della dr. med __________ (istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all. 27).
11.1. Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 16 settembre 2013, non si oppone al riconoscimento a favore di IS 1 di una indennità di fr. 400.- per torto morale in ragione di due giorni patiti in stato di carcerazione preventiva.
La Pubblica Accusa ritiene, di contro, manifestamente infondato ed eccessivo l’ulteriore risarcimento di fr. 15'000.- richiesto dall’istante per la grave sofferenza psichica derivatagli dal procedimento penale, rimettendosi comunque al prudente giudizio di questa Corte.
11.2. In relazione alla prima richiesta, questa Corte rileva che l’istante è stato in carcerazione preventiva dal 12 al 13 dicembre 2006 e che nulla osta al riconoscimento a suo favore della indennità di fr. 400.- a titolo di riparazione del torto morale da lui richiesta per i due giorni di privazione della libertà personale subiti.
Con riferimento alla seconda richiesta, l’istante ha versato agli atti il certificato medico 21 settembre 2012 della dr. med. __________ che attesta quanto segue:
“ Così richiesta, redigo un certificato medico riguardante il summenzionato Signor IS 1.
Ho avuto in cura il Signor dal 30.06.2009 al 09.11.2009.
Allora presentava un quadro psicopatologico con disturbi di ansia e depressivi reattivi ad una vicissitudine giudiziaria, che iniziata nel 2006, non si era ancora risolta e che gli avrebbe - oltre che causato problemi personali - anche compromesso la carriera lavorativa.
Lo stato psichico presentato era di una gravità tale, da giustificare una totale incapacità lavorativa dal 01.07.2009 al 30.11.2009.”
(istanza d’indennizzo 02.09.2013, pto. 19, pag. 14, all. 27)
Dalle tavole processuali risulta, inoltre, che dal 1° luglio 2011 IS 1 è al beneficio di una mezza rendita AI di fr. 1'160.-.
Ciò premesso, questa Corte ritiene, sulla base del certificato medico prodotto agli atti, che è sufficientemente provata l’importante sofferenza psichica patita da IS 1 quanto meno dal 30 giugno 2009, giorno in cui è stato preso in cura dalla dr. med. __________.
L’affezione di natura psichica che ha afflitto IS 1 è successiva all’inizio del procedimento penale ed è stata seria al punto da causare nell’istante la necessità di assentarsi dal posto di lavoro per circa 5 mesi nonché di far ricorso ad importanti cure mediche.
A conferma che il pregiudizio è successivo all’avvio dell’inchiesta e che è stato di una certa intensità, è il fatto che l’AI - che di norma interviene solo quando la patologia che causa l’incapacità al lavoro è considerata definitiva ed è di una certa portata - abbia assegnato a IS 1 una rendita con inizio 1° luglio 2011.
Questa Corte, sempre tenuto conto del suddetto certificato medico, accerta che l’intensa sofferenza psichica di IS 1 è derivata, in nesso di causalità naturale ed adeguata, dal procedimento penale in esito al quale egli è stato assolto.
Tutto quanto premesso, a mente di questa Corte, l’inchiesta penale, la natura delle accuse rivolte (amministrazione infedele aggravata, falsità in documenti), la condanna subita dinanzi alla Corte delle assise criminali e la lunghezza del procedimento penale (più di 5 anni) hanno cagionato in IS 1 una lesione alla personalità di media intensità che va indennizzata con un risarcimento di fr. 10'000.-.
Indennità complessiva ex art. 429 c. CPP
11.3. Da quanto precede discende che IS 1 ha diritto ad un’indennità per torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP pari a complessivi fr. 10'400.-.
Siccome il danneggiato ha diritto di essere posto nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se la sua pretesa fosse stata soddisfatta al momento dell’evento dannoso (DTF 131 III 12 consid. 9 e rinvii citati), sull’importo in oggetto è dato un interesse compensatorio del 5% dal 12 dicembre 2006, giorno dell’arresto di IS 1.
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia, nel caso concreto, dal 2 settembre 2013, data dell’introduzione dell’istanza.
Tasse, spese e ripetibili
In concreto, la tassa di giustizia di fr. 1000.- e le spese di fr. 200.-, sono posti a carico della qui istante in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato.
Vista l’entità della soccombenza, non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dapprima dall’imputazione di falsità in documenti con sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise criminali e, poi, anche dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata con sentenza 17 aprile 2012 della CARP - l’importo di fr. 52'150.65 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 2006 su fr. 10'400.- e dal 2 settembre 2013 su fr. 41’750.65.
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di IS 1 per ¾ e per ¼ a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.