Incarto n. 17.2013.170

Locarno 30 settembre 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Chiarella Rei-Ferrari e Giovanni Celio

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 14 febbraio 2013 da

AP 1 (AP)

e dal

AP 2 (AP)

entrambi rappr. dall’avv. RAAP 1, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata il 7 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 9 agosto 2013) nei confronti di

IM 1

rappr. dall'avv. DI 1, 6601 Locarno

richiamata la dichiarazione di appello 2 settembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d'accusa n. 1524 del 19 aprile 2011 il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 autore colpevole di:

ingiuria, per avere, a __________, il 12 ottobre 2010, offeso l’onore di AP 1DI 1 con vari epiteti tra cui “ladro”;

minaccia, per avere, a __________, il 12 ottobre 2010, usando grave minaccia, incusso timore a AP 1, dicendo, rivolgendosi a lui, “qualcuno ha finito di vivere”;

disobbedienza a decisioni dell’autorità, per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 5 ed il 14 ottobre 2010, omesso di sospendere l’esecuzione dei lavori sui mappali __________ e __________ RFD, sezione di __________, contravvenendo così alla risoluzione n. 393/2010 del AP 2 di data 5 ottobre 2010 mediante la quale, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, gli veniva intimato il fermo immediato dei lavori.

Egli ha pertanto proposto la condanna di IM 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2’100.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 200.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni), oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

B. Contro il decreto d'accusa appena citato IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione. Confermando il decreto d'accusa, il 28 aprile 2011 il procuratore pubblico ha trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura penale per il dibattimento ed il giudizio.

C. Statuendo il 7 febbraio 2013 sull'opposizione, la giudice della Pretura penale ha prosciolto IM 1 da ogni accusa per i fatti descritti nel decreto d’accusa, caricando le spese di complessivi fr. 520.- allo Stato, ritenuto che, in caso di richiesta di motivazione da parte dell’accusatore privato AP 1, a questi sarebbe stata imposta la relativa tassa di fr. 400.-.

D. Il 14 febbraio 2013, tramite il suo patrocinatore avv. RAAP 1, l’accusatore privato AP 1 ha tempestivamente annunciato di appellarsi contro la sentenza.

Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia (comunicata il 9 agosto 2013), con tempestiva dichiarazione di appello del 2 settembre 2013 - inoltrata dal citato legale anche in nome e per conto del AP 2 - egli ha impugnato la sentenza nella sua integralità, postulandone la riforma nel senso di dichiarare IM 1 autore colpevole di ingiuria, minaccia e disobbedienza a decisioni dell’autorità, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1524 del 19 aprile 2011, con conseguente condanna alla pena fissata dalla giurisdizione d’appello ed al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie.

E. Un’istanza probatoria, pedissequa alla dichiarazione d’appello, è stata accolta dalla presidente della CARP il 13 giugno 2014, limitatamente all’audizione di due testimoni (TE 1 e TE 2), mentre che un’istanza di non entrata in materia formulata il 26 settembre 2013 dall’imputato è stata ritirata il 9 ottobre 2013.

F. In data 25 agosto 2014 si è svolto il dibattimento d'appello, ove l'imputato, postulando la reiezione del gravame, ha ribadito la propria richiesta di proscioglimento. Sul fronte opposto, il patrocinatore dell'appellante ha ribadito le domande di giudizio contenute nella dichiarazione d'appello.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'imputato e l'accusatore privato

  1. IM 1 è nato il . Dopo le scuole dell'obbligo ha concluso l'apprendistato di metal costruttore, frequentando in seguito, per un anno, la scuola agraria di Mezzana. Egli è stato poi alle dipendenze dell' per venticinque anni, impiegato presso la centrale idroelettrica di __________. Coniugato, egli ha quattro figli. Il primogenito _____ collabora nell’azienda agricola di famiglia a __________, che gestisce un allevamento di mucche nutrici scozzesi, occupandosi altresì della macellazione e della vendita (verb. dib. Pretura penale, audizione di __________, pag. 1; verb. dib. d'appello, pag. 2).

Davanti alla giudice della Pretura penale IM 1 ha quantificato il suo reddito annuale netto in ca. fr. 50'000.- (verb. dib. Pretura penale, interrogatorio imputato, pag. 2). Dai dati fiscali agli atti risulta, invece, per l’imposta cantonale 2010, un reddito imponibile di fr. 85'000.- così composto: fr. 60'000.- di reddito da attività indipendente, fr. 6'084.- derivante da una non meglio precisata “pensione” e fr. 19'194.- di rendita AVS/AI. Vi è poi una posizione di reddito raggruppato (reddito della sostanza) di fr. 17'213.- (doc. Pretura penale 11).

Non risultano esecuzioni a suo carico.

Quanto ai precedenti penali, l’estratto del casellario giudiziale fa stato di una condanna ad una multa di fr. 600.- pronunciata il 23 novembre 2006 dalla Pretura penale per titolo di diffamazione, commessa il 25 febbraio 2006. Egli ha dichiarato al dibattimento d'appello di nulla ricordare al proposito (verb. dib. d'appello, pag. 2).

  1. Dal 2004 AP 1 è sindaco del AP 2. Con l'imputato condivide l'attinenza, già di __________, ora di __________ (dopo fusione). Essendo quasi coetanei e dello stesso paese, i due si conoscono fin dall'infanzia, sono entrambi cacciatori e, per due o tre legislature, sono stati pure colleghi di Municipio dell’allora AP 2 (verb. dib. d'appello, pag. 9).

Per il resto i due sembrerebbero, però, condividere ben poco.

Se ne è avuta prova al dibattimento, ove si è respirato un clima pesante dovuto alle incessanti manifestazioni di rancore rivolte dall'imputato a AP 1. Un fiume di invettive sul malaffare del sindaco (tacciato anche in aula di "lazzarone" e "dittatore" ) e dei suoi correligionari politici (“se dai i voti, puoi fare tutto. Se non li dai non puoi fare nulla (…) dicono la mafia giù, ma da noi è uguale (...) chi è in manica al sindaco può fare tutto. Gli altri non possono fare niente”), sulle ingiustizie e sull'ostruzionismo posti in essere, sempre e solo a danno della sua azienda, da parte del sindaco e del AP 2.

Un dibattimento, come detto, disturbato dal persistente inveire dell'imputato, incurante di ogni regola di comportamento e soprattutto dei ripetuti inviti al buon tacere della presidente della Corte, tanto che nemmeno davanti all'ammonimento formale, (con la comminatoria di una multa secondo l'art. 64 cpv. 1 in combinazione con gli art. 328 cpv. 2 e 405 cpv. 1 CPP, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8), egli ha saputo fermarsi.

I suoi modi sfrontati e il suo fare aggressivo hanno colpito la Corte e non depongono certo a suo favore, specie se posti a confronto con il comportamento estremamente corretto e civile dimostrato dall'accusatore privato, anche davanti alle continue provocazioni dell'imputato.

Sulla personalità dell'accusatore privato, è nondimeno agli atti un decreto d'accusa del 2 aprile 1981 che contemplava la sua condanna per di vie di fatto ad una multa di fr. 210.- più spese giudiziarie, "per aver colpito IM 1 con un calcio negli stinchi, prendendolo inoltre per il bavero e agitandolo", contestualmente all'abbandono dell'accusa nei confronti di suo padre __________ che IM 1 aveva querelato per ingiuria (doc. 3 allegato al doc. CARP V).

Al dibattimento di appello, dopo aver ripetutamente affermato di non avere mai avuto problemi personali con IM 1, esprimendosi sui suoi rapporti con lui, AP 1 ha rievocato l'episodio del 1981. E lo ha fatto spontaneamente, senza che la presidente della Corte o la controparte abbiano avuto necessità di ricordarglielo, sottolineandone il carattere eccezionale, in un contesto di buoni rapporti. Egli ha raccontato che, in occasione di una seduta del Municipio di __________, IM 1 aveva tacciato di bugiardo suo padre __________ che, all’epoca, occupava la carica di segretario comunale e che ciò aveva provocato la sua reazione che aveva poi condotto alla sua condanna su querela di IM 1.

Risultanze dell'inchiesta, giudizio di primo grado e dibattimento d'appello

  1. Il 14 ottobre 2010 il AP 2 ha denunciato IM 1 per disobbedienza a decisioni dell'autorità, imputandogli di aver proseguito con la bonifica non autorizzata di due particelle della sezione di __________, nonostante la decisione di sospensione immediata dei lavori intimatagli, il 5 ottobre 2010, con la comminatoria dell'art. 292 CP.

Contemporaneamente, addirittura utilizzando lo stesso modulo contenente la denuncia del AP 2, AP 1 ha querelato, a titolo personale, IM 1 per titolo di ingiuria, avendolo, questi, apostrofato con epiteti quali "cretino", "lazzarone" e "ladro", come pure per titolo minaccia per aver affermato che "lui (IM 1, ndr) sarebbe andato in prigione ma il Sindaco non avrebbe più avuto la possibilità di firmare altre lettere a lui indirizzate" (punto 1 e 2 dell'annesso al formulario denuncia/querela, AI 1).

  1. La denuncia del AP 2 e la querela del suo sindaco AP 1 nei confronti di IM 1 scaturivano dai fatti qui di seguito esposti in ordine cronologico:
  • domenica 3 ottobre 2010 AP 1 veniva avvicinato da alcuni cittadini del suo Comune che gli segnalavano l'avvio, da parte di IM 1, di importanti lavori di bonifica su un fondo di proprietà della comunione ereditaria di cui fa parte.

Il giorno stesso egli si portava sui luoghi e constatava, oltre alla presenza di una grossa scavatrice, lo spostamento di massi di ragguardevoli dimensioni e la parziale modifica della particella n. __________ RFD di AP 2, sezione di __________. Detti lavori non erano stati autorizzati (verbale di polizia 29 ottobre 2010, pag. 1-2);

  • lunedì 4 ottobre 2010 l'Ufficio tecnico comunale di __________ eseguiva un controllo, constatando "che ai mappali __________ e __________ RFD, sezione di __________, sono stati iniziati dai Sig.ri IM 1, __________ e __________ dei lavori di bonifica senza che sia stata presentata regolare domanda di costruzione e che sia stata ottenuta la licenza edilizia" (doc. 1 annesso alla denuncia/querela);

  • martedì 5 ottobre 2010 il AP 2 decideva di ordinare l'immediato fermo dei lavori e di assegnare ai signori IM 1, __________ e __________ un termine di 30 giorni per presentare una domanda di costruzione a posteriori, relativa agli interventi eseguiti e da eseguire (Ris. municipale 393/2010, doc. 1 annesso alla denuncia/querela penale);

  • mercoledì 6 ottobre 2010 il AP 2 notificava a IM 1, __________ e __________, a mezzo raccomandata e in esemplare unico, l'ordine di fermo dei lavori appena citato, munito della comminatoria dell'art. 292 CP, disposizione ripresa ed evidenziata in italico nel suo testuale tenore (quello in vigore sino al 31 dicembre 2006, ciò che non ne inficia comunque la validità, cfr. doc. Pretura penale 5);

  • venerdì 8 ottobre 2010, alle 16.30, __________ ritirava la citata raccomandata allo sportello postale (tracciamento annesso al doc. Pretura penale 5 e verb. dib. Pretura penale, audizione di __________, pag. 1);

martedì 12 ottobre 2010, in tarda mattinata, AP 1 si trovava a transitare su un tratto della strada cantonale in zona __________, ove la ditta __________ stava eseguendo dei lavori di scavo a lato della strada, su un terreno che IM 1 aveva in affitto dal Patriziato. Egli intendeva sincerarsi che le strutture dell'acquedotto comunale non venissero toccate da suddetti lavori.

Sul posto, oltre ad alcuni operai della ditta __________, erano presenti anche l'imputato e sua moglie.

Ne nasceva un'animata discussione, in cui IM 1 imputava a AP 1 di avergli ordinato la sospensione dei lavori di bonifica, in quanto non autorizzati, allorché nemmeno i lavori che stava svolgendo la __________ erano stati oggetto di domanda di costruzione. Nel crescendo della discussione IM 1 avrebbe, secondo l'accusa, ingiuriato e minacciato AP 1. Il fatto, recisamente contestato dall'imputato e da sua moglie (sentita in qualità di testimone al dibattimento di primo grado), trova invece conferma nella testimonianza del capocantiere TE 1, sentito dagli inquirenti, che ha dichiarato di aver assistito alla discussione e di aver sentito chiaramente l'imputato tacciare di "ladro" AP 1 e gridargli che "… qualcuno ha finito di vivere" (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6);

  • sempre il 12 ottobre 2010, con risoluzione n. 405 il AP 2 decideva di denunciare IM 1 al Ministero pubblico per non aver dato seguito all'ordine di sospensione immediata dei lavori, ritenuto che "si è potuto constatare che, malgrado il fermo lavori, la bonifica abusiva è proseguita" (Ris. municipale 405/2010, doc. 2a annesso alla denuncia/querela penale).

  • giovedì 14 ottobre 2010 il responsabile edilizia privata del AP 12 __________ eseguiva un controllo sui fondi oggetto del provvedimento di fermo dei lavori, constatando che "i lavori sono proseguiti anche dopo l'intimazione del AP 2 del fermo lavori, datato 05 ottobre 2010" (rapporto tecnico 24 ottobre 2010, doc. 2 allegato alla denuncia/querela penale);

  • venerdì 29 ottobre 2010 l'incaricato dell'inchiesta TE 2, capoposto di polizia, prima di sentire il querelante e per farsi un'idea dei lavori eseguiti da IM 1, esperiva un sopralluogo accompagnato dal municipale __________. Sul posto era presente IM 1 che, infastidito dal loro arrivo e incollerito, si rivolgeva a __________ gridandogli "farò come quello di Berna", e ancora "… andrò in prigione ma ricevuta la citazione non passerà un'ora che metterò a segno il mio piano. Ne farò fuori trenta, come quello di Zugo".

Di tale svolgimento dei fatti danno atto il rapporto d'esecuzione del 2 novembre 2010, allestito dal capoposto TE 2 (AI 2), nonché la testimonianza di __________ (verbale di polizia 2 ottobre 2010, pag. 2, AI 4).

  1. Al dibattimento di primo grado IM 1 ha dichiarato di avere dato immediato riscontro all'ordine di fermo dei lavori, non appena ritirata la raccomandata che conteneva l'ingiunzione. Sulla stessa linea la moglie __________ che ha confermato di aver ritirato la raccomandata il giorno di venerdì 8 ottobre 2010 in serata e di avere di conseguenza chiuso il cantiere il sabato mattina.

__________ ha, inoltre, precisato di aver sentito il marito rivolgersi a AP 1 con l'espressione "lazzaron, l'è ora da finila, va a lavorà e dà mia fastidi a chi che lavora", escludendo però che egli lo abbia tacciato di "ladro".

Evidenziando i toni accesi della discussione, __________ ha infine dichiarato di non aver sentito il marito rivolgersi a AP 1 affermando "qualcuno ha finito di vivere", espressione che, stando a lei, non rientra nei suoi modi di dire (verb. dib. Pretura penale, audizione di __________, pag. 1-2).

Quanto all'ingiuria e alla minaccia imputategli, IM 1 ha contestato i fatti, così come l'attendibilità del testimone TE 1, dichiarando di non aver parlato con lui e di non sapere nemmeno se questi conoscesse l'italiano (verb. dib. Pretura penale, pag. 2).

  1. La giudice della Pretura penale ha prosciolto l'imputato da tutti i capi d'accusa. Anzitutto - ha motivato - se è vero che gli atti fanno stato di una situazione dei fondi oggetto dei lavori di bonifica, al 12 ottobre 2010, indubbiamente mutata rispetto a quella del 3 ottobre 2010, essi non consentono di determinare con sufficiente certezza se i lavori siano effettivamente proseguiti dopo il ritiro alla posta della lettera raccomandata contenente l'ingiunzione, avvenuto l'8 ottobre 2010 alle 16.30.

Riguardo alle imputazioni di ingiuria e minaccia, la prima giudice non ha ritenuto attendibile, o comunque sufficiente per giustificare la condanna, la testimonianza di TE 1: "troppo generica, imprecisa e lacunosa" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8), preferendovi quella - contrapposta - della moglie dell'imputato, giudicata più precisa e lineare (ibidem). Quanto alla minaccia, l'imputazione troverebbe smentita nelle stesse affermazioni del querelante, il quale non ha mai sostenuto che l'imputato lo abbia minacciato affermando "qualcuno ha finito di vivere" (ibidem). Da qui il proscioglimento fondato sul principio "in dubio pro reo" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 9).

Al dibattimento d'appello l'imputato ha postulato la conferma della sentenza impugnata mentre che, per parte sua, l'appellante accusatore privato ha ribadito le proprie richieste figuranti nella dichiarazione d'appello (sopra, lett. D e F).

Disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP)

  1. L'appello è stato annunciato dall'avv. RAAP 1 in rappresentanza di AP 1, mentre che nella successiva dichiarazione d'appello il legale ha dichiarato di rappresentare sia AP 1 che il AP 2.

Al dibattimento, l'avv. RAAP 1 ha spiegato di aver "inoltrato l'annuncio a nome del solo AP 1 visto che il dispositivo della sentenza che gli era stato intimato indicava solo AP 1 come parte" (verb. dib. d’appello, pag. 2). Egli ha prodotto, poi, la risoluzione n. 331 del 27 agosto 2013 in cui il AP 2 conferma il mandato conferitogli "di formulare dichiarazione di appello alla Corte di appello e di revisione penale e in seguito di occuparsi della procedura d'appello, con particolare riferimento al reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità, in relazione al quale il AP 2 conferma di agire quale accusatore privato" (doc. dib. d’appello 2).

a) Per l'art. 311 cpv. 1 CPP l'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza.

Ricevuta la sentenza motivata, la parte che ha annunciato l’appello dispone di un termine di 20 giorni per inoltrare una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello (art. 311 cpv. 3 CPP).

L’annuncio d’appello o la dichiarazione d’appello tardivi rendono l’impugnativa irricevibile, sicché il tribunale d’appello non entra nel merito del gravame (art. 406 cpv. 1 lett. a CPP), riservato il caso in cui l’appellante sia stato posto al beneficio di una restituzione dei termini secondo l’art. 94 CPP (STF 6B_968/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 2.2.1; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 399, n. 3 e ad art 403, n. 5; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 403, n. 2; Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht, Basilea 2011, pag. 452, n. 2869).

In concreto, come visto, l'annuncio d'appello del 14 febbraio 2013 è stato inoltrato dall'avv. RAAP 1 in nome e per conto del solo accusatore privato AP 1, sulla scorta della sua procura scritta.

Soltanto nella successiva dichiarazione d'appello del 2 settembre 2013 è menzionata la partecipazione del AP 2, anch'esso rappresentato dall'avv. RAAP 1, in forza della risoluzione municipale n. 331 del 27 agosto 2013, prodotta per la prima volta ad dibattimento d’appello (doc. dib. d’appello 2).

Nelle descritte circostanze, in assenza di un valido annuncio d’appello, rispettivamente di una decisione di restituzione in intero del termine per appellare, l’irricevibilità dell’impugnativa del AP 2 si rivela d’acchito manifesta, implicando il passaggio in giudicato della decisione di proscioglimento in ordine all’infrazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

Di ciò si darà atto nel dispositivo, avendo le parti rinunciato ad una decisione pregiudiziale (verb. dib. d’appello, pag. 2, secondo periodo).

b) Ancora può essere soggiunto che, anche in un'ipotesi di entrata nel merito, questa Corte non si sarebbe discostata dalle conclusioni della prima giudice.

Difatti, che IM 1 abbia proseguito l'opera di bonifica dopo ricezione dell'ordine di sospensione immediata (munito della comminatoria dell'art. 292 CP) è tutto men che provato. Tale conclusione si impone, raffrontando la documentazione fotografica agli atti con la cronologia degli avvenimenti (sopra, consid. 5).

Annessa alla denuncia/querela penale (doc. 1a e 1b) vi è, in effetti, la documentazione fotografica allestita dall'Ufficio tecnico comunale il 4 ottobre 2010, che mostra la realizzazione di una pista, che si diparte in leggera salita da una esistente strada sterrata. Sono pure visibili il grosso escavatore utilizzato a tale fine ed i segni lasciati dal mezzo sul terreno (doc. 1, 1a e 1b annessi alla denuncia/querela penale).

Vi è poi una seconda serie di fotografie, anch'esse eseguite dall'Ufficio tecnico ma più tardi, il 14 ottobre 2010, annessa al rapporto tecnico di ugual data, che mostra lavori di bonifica di grossa ampiezza (doc. 2 annesso alla denuncia/querela penale).

La documentazione fotografica in questione andrebbe a supportare l'affermazione, inserita nel rapporto tecnico appena citato, secondo cui "sul posto è stato notato che i lavori sono proseguiti anche dopo l'intimazione da parte del AP 2 del fermo lavori datato 5 ottobre 2010" (ibidem).

Tuttavia, soprattutto perché allestite da prospettive diverse, dal raffronto tra le fotografie scattate il 4 ottobre 2010 e quelle scattate il 14 ottobre 2010, già riesce difficile assodare, con un buon grado di verosimiglianza, se tra le due date vi sia stato un effettivo avanzamento dei lavori. Ma ciò che più conta è che l'ordine di sospensione immediata dei lavori è stato recapitato a __________ l'8 ottobre 2010, alle ore 16.30. Difettando agli atti ogni elemento atto a comprovare un avanzamento dei lavori intervenuto tra questa data ed il 14 ottobre 2010, momento della seconda verifica esperita dall'Ufficio tecnico, la decisione che si sarebbe imposta nel merito non avrebbe potuto essere che il proscioglimento.

Querela penale

  1. A partire dal 1. gennaio 2011 la forma della querela penale è retta dall'art. 304 CPP che esige la sua presentazione alla polizia, al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni, per iscritto oppure oralmente a verbale (Trechsel/Pieth, Schweizerischer Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 30, n. 6). Il caso di specie non sfugge a tale regola, ancorché la querela risalga al 14 ottobre 2010 (art. 454 cpv. 1 CPP).

Sotto questo profilo, la querela in esame adempie - né la questione è mai stata controversa - ai requisiti di legge.

Quanto al contenuto della querela, fa stato invece il diritto materiale, segnatamente l'art. 30 CP (DTF 131 IV 99 consid. 3.3; Morelillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2013, ad art. 30, n. 4). Siccome la qualifica giuridica dei fatti incombe alle autorità di perseguimento penale, il querelante, oltre a dichiarare la sua incondizionata volontà di procedere contro il querelato (Riedo, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2013, ad art. 30, n. 47; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 7), è tenuto semplicemente a esporre in maniera sufficiente lo svolgimento dei fatti, senza obbligo di qualificare il reato, né di fornire ulteriori precisazioni. In caso di ingiuria, ad esempio, per la validità della querela è sufficiente che egli esponga le circostanze concrete per cui si ritiene ingiuriato, l'enumerazione dei singoli termini ingiuriosi non essendo necessaria (DTF 131 IV 97 consid. 3.3; Riedo, op. cit., ad art. 30, n. 54; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 30, n. 8).

Non ne può andare diversamente nel caso di querela per titolo di minaccia.

Queste considerazioni si impongono, giacché, come si vedrà più avanti, l’imputato non può trarre giovamento dalla divergente formulazione dei termini ingiuriosi e minacciosi contenuta nel decreto d’accusa, rispetto a quella formulata nella querela e ribadita dall’accusatore privato in appello.

Ingiuria (art. 177 CP)

  1. Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 177, n. 3; DTF 117 IV 27 consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, ad art. 177, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 12; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2127; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 14-18; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 20-21; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 177, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2127; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 177, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177, n. 24; Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2130; Riklin, op. cit., ad art. 177, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 177, n. 2130).

  1. L'imputazione di ingiuria a carico di IM 1 si fonda sull'epiteto di "ladro" che questi avrebbe proferito all'indirizzo di AP 1 durante l'animata discussione del 12 ottobre 2010.

L'imputato e sua moglie (sentita dalla prima giudice) negano il fatto, entrambi ammettendo (in tempi diversi) che la parola utilizzata fu in realtà "lazzarone". A questo proposito, non può sfuggire il comportamento contraddittorio dell'imputato che, davanti alla polizia, aveva negato recisamente di aver tacciato di "lazzarone" AP 1, per poi tornare sui suoi passi e farne ammissione in sede di appello (verbale di polizia 4 marzo 2011, pag. 3, AI 4; verb. dib. d'appello, pag. 3).

Da annotare, pure, che l'espressione "lazzarone" era stata indicata espressamente in querela, ma come visto non ritenuta dall'accusa, né dalla giudice della Pretura penale, per la quale essa configura "un giudizio di valore che non riveste carattere penalmente rilevante" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8).

a) Riguardo all'epiteto di "ladro", l'imputazione si basa essenzialmente sulle dichiarazioni del capocantiere della ditta __________ TE 1, rese il 24 marzo 2011 in polizia a __________ (AI 6), che confermano quelle rilasciate dal querelante nel suo interrogatorio del 29 ottobre 2010 e ancor prima in querela e che contemplavano pure le espressioni "cretino " e "lazzarone" (AI 4).

TE 1 ha testimoniato anche al dibattimento d'appello. Alla sua entrata in aula, la Corte ha dovuto raccogliere l'intervento estemporaneo e stizzito dell'imputato che negava di averlo mai incontrato. TE 1 nemmeno avrebbe fatto parte della squadra di operai della __________ presente sul cantiere di __________ quel 12 ottobre 2010. Di conseguenza non poteva aver sentito la discussione e le parole volate tra lui e il sindaco.

TE 1 ha invece chiarito, esprimendosi in termini di certezza, di aver conosciuto l'imputato proprio sul cantiere di __________, di essere stato presente sul cantiere il 12 ottobre 2010, di aver discusso con lui e, infine, di aver sentito, ancorché parzialmente, la discussione avuta tra IM 1 ed il sindaco.

b) Di tale discussione egli ha ricordato, in particolare:

“ È vero, queste fotografie ritraggono il posto in cui lavoravo quando ho conosciuto IM 1 che peraltro avevo già visto insieme alla moglie.

Preciso che noi lavoravamo per il Cantone (era la strada cantonale). Il tubo e la griglia era, invece, un lavoro che il AP 2 ci aveva chiesto di fare.

Poco dopo l’arrivo del signor IM 1, è arrivato il sindaco che ci ha chiesto se avevamo dei problemi. A quel punto, il signor IM 1 ha iniziato a discutere con il sindaco.

A domanda dell’avv. RAAP 1, preciso che, quando parlava con noi, IM 1 era tranquillo.

Non era così, invece, quando ha discusso con il sindaco. Si vede che avevano qualcosa di brutto anche prima. Non so. Perché attaccarsi così io non ho mai visto. Non ho mai visto scattare in quel modo.

A domanda della presidente, rispondo che è stato IM 1 a scattare. Il sindaco non diceva niente. Diceva “va bene”.

Sono volate parole pesanti.

A domanda della presidente, rispondo che era solo IM 1 a insultare. Davanti a noi è stato così. Non ho sentito il sindaco rivolgere insulti a IM 1.

La presidente mi chiede quali insulti ho sentito.

Adesso sono passati diversi anni. Ma rispondo che volavano parole non tanto piacevoli. Ricordo che gli diceva che “mangiava soldi”, e poi “sei qui e sei lì” nel senso che metteva il muso dappertutto" (verb. dib. d'appello, pag. 4).

c) TE 1 vive da vent'anni nel nostro Paese ed è cittadino svizzero. Si esprime bene in italiano e ha dichiarato di capire il dialetto ticinese e di parlarlo anche un po'. Egli ha ricordato che durante l'animata discussione, IM 1 e AP 1 parlavano un po' dialetto e un po' italiano (verb. dib. d'appello, pag. 5).

Durante il suo interrogatorio il testimone ha dato una buona impressione di sé, rispondendo in modo franco alle domande, senza cedere alle ripetute provocazioni dell'imputato, volte a minare la sua credibilità. TE 1 non ha, né aveva del resto, alcun motivo di stravolgere i fatti e fornire versioni inveritiere. E al tentativo dell'imputato, invero maldestro, di farlo apparire in combutta con AP 1, egli ha risposto di non avere contatti con lui e di non averlo più né visto né sentito dopo questo episodio (ibidem).

Certo, davanti agli organi di polizia, egli aveva saputo ricordare con miglior precisione almeno talune parole come "ladro" e "qualcuno ha finito di vivere", mentre che sulle singole espressioni in appello è stato più vago. Ciò che si può ben comprendere e giustificare, se solo si pensa che tra le due deposizioni sono trascorsi tre anni e mezzo .

Ciò a parte, a TE 1 va riconosciuto di aver saputo dare, in sede di appello, un quadro della situazione aderente ai suoi rilievi dell'epoca, dando così prova di coerenza e linearità.

Un quadro di un litigio, quello del 12 ottobre 2010, caratterizzato dal comportamento furioso e denso di verbosità di IM 1 rivolto a AP 1 in modo unilaterale. Il testimone ha dichiarato, infatti, di non aver sentito AP 1 reagire, alzare la voce o indirizzare parole offensive all'imputato. Egli, semmai, cercava di assecondarlo e calmarlo, senza tuttavia riuscire nel suo intento (verbale di polizia 24 marzo 2011, AI 6; verb. dib. d’appello, pag. 4).

Come detto, le dichiarazioni rese da TE 1 oltre tre anni or sono si pongono coerentemente in linea con quelle odierne. Poco importa, quindi, che in appello egli non abbia saputo ricordare puntualmente l'epiteto di "ladro" come lo aveva ricordato allora.

d) Dopo aver premesso che anche la sua memoria risente degli effetti del tempo, TE 1 ha riferito di aver sentito IM 1 tacciare il sindaco di uno che “mangiava soldi”. Avvertendone il carattere offensivo, egli non può che avere inteso - e non si vedrebbe cos'altro - che la discussione verteva sui soldi degli altri o della comunità. Sicché l'espressione utilizzata ben può dirsi affine al concetto di rubare e, quindi, di “ladro”.

Poco giova, dunque, all’imputato insistere di non aver tacciato il sindaco di “ladro” bensì di “lazzarone” (verbale dib. d’appello, pag. 3). È sintomatico, del resto, come egli si sia espresso in questi termini per la prima volta al dibattimento d’appello, mentre che in precedenza aveva negato l'uso del termine "lazzarone" (sopra, consid. 11). Egli si è così allineato alla testimonianza della moglie, che non ne esce, per questo, rafforzata. Ella è teste interessata, già solo per effetto dei suoi doveri di collaborazione e protezione derivanti dal vincolo coniugale e familiare, sicché la sua deposizione non è parificabile, per grado di neutralità, a quella rilasciata da TE 1, persona disinteressata, poiché estranea alle persone ed alle implicazioni e tematiche della discussione. Non sussiste, poi, alcuna ragione specifica per definire la sua testimonianza inattendibile, tantomeno “vacillante”, come sentenziato in prima sede (sentenza impugnata, pag. 8). Alla Corte, anzi, il testimone è parso, come detto, lineare, obiettivo e credibile.

Sempre in merito alla sua affidabilità, nulla di significativo può essere dedotto dall’affermazione secondo cui al momento della discussione la moglie dell’imputato non era presente. TE 1 lo aveva già dichiarato, del resto, davanti agli organi di polizia (verbale 24 marzo 2010, pag. 2 in fondo, AI 6). A prescindere dal fatto che la moglie dell'imputato era effettivamente presente alla discussione, come confermato anche da AP 1 (verbale di polizia 29 ottobre 2010, pag. 2, AI 4), è senz'altro possibile che il teste non l’abbia scorta, ne abbia dimenticata la presenza o, più probabilmente, si sia confuso con un’altra circostanza (“… ho conosciuto il IM 1 che già avevo visto insieme alla moglie”; verb. dib. d’appello, pag. 4). Sono tutte ipotesi plausibili, dalle quali non è possibile ricavare argomenti per paventare l’inaffidabilità del testimone. Tanto più che la presenza, o meno, della moglie dell’imputato il 12 ottobre 2010 sul cantiere di __________ è senza rilevanza ai fini del giudizio.

La testimonianza della moglie e le concordanti dichiarazioni in appello dell’imputato attestano, semmai, la propensione all’uso di parole forti da parte di IM 1 che, peraltro, ha sempre tentato di fare apparire AP 1 come il provocatore, colui che con espressioni come “adess ta la fò pagàa”, oppure tacciandolo di cittadino che non paga le imposte (verb. dib. d’appello, pag. 3), ha originato la sua reazione. La testimonianza di TE 1 prova l’esatto contrario, ovvero che l’intero affronto ingiurioso si è svolto a senso unico, dall'imputato verso l'accusatore privato.

e) Questa Corte accerta, pertanto, che IM 1 il 12 ottobre 2010 ha effettivamente tacciato AP 1 - perlomeno - di “ladro”, così come ritenuto nel decreto d’accusa.

Espressione che si connatura, al contempo, come giudizio di valore e come ingiuria formale, atta a danneggiare l’onore di una persona (sopra, consid. 9), effetto prodottosi, in concreto, a danno dell'onorabilità di AP 1. Da qui la sua oggettiva rilevanza penale, mentre che sul piano soggettivo non v’è ragione di dubitare dell’esistenza del dolo, ovvero dell’intenzionalità dell’agire ingiurioso di IM 1, che va così ritenuto autore colpevole di ingiuria.

Minaccia (art. 180 CP)

  1. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF 6B_435/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 3.1).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2013, ad art. 180, n. 20 con richiami; CCRP 17.2006.19 del 12 dicembre 2007 consid. 3a con richiamo).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 5). La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 8; DTF 99 IV 215 consid. 1a).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, op. cit., ad art. 180, n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 11).

Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180, n. 16).

  1. AP 1 ha sporto querela contro IM 1 per essere stato da lui minacciato, nel corso dell'animata discussione del 12 ottobre 2010 a __________, con le seguenti parole: "… andrò anche in prigione ma tu non firmerai più lettere che concernono il sottoscritto" (allegato alla denuncia/querela penale, AI 1; verbale di polizia 29 ottobre 2010, pag. 2, AI 4), espressione ribadita, nel suo testuale tenore, anche al processo d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 8).

Da parte sua, IM 1 ha sempre negato di aver usato simile espressione (verbale di polizia del 4 marzo 2011, pag. 3, AI 4; verb. dib. d'appello, pag. 3).

Basandosi, ancora una volta, sulle dichiarazioni di TE 1, l'Accusa ha ritenuto sussistere il reato di minaccia, insito però in una diversa affermazione: "qualcuno ha finito di vivere", parimenti contestata dall'imputato (verbale di polizia del 24 marzo 2011, AI 6).

a) Interrogato dalla polizia, TE 1 ha ricordato che IM 1 "continuò nelle sue ingiurie e serie minacce" e, dopo aver tacciato il sindaco di "ladro", sempre rivolto a lui, "gli gridò che, e cito testualmente, “qualcuno ha finito di vivere”" (verbale 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6).

Le parole che il testimone ha potuto sentire, capire e ricordare le ha riferite in termini chiari agli inquirenti (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6).

Ritenuta la situazione di alterco, ove "insulti ne sono comunque volati a iosa all'indirizzo di AP 1" (ibidem), TE 1 ha apertamente, quanto comprensibilmente, dichiarato che, in parte, la discussione gli era sfuggita per la distanza che lo separava dai contendenti, in parte, ne aveva ormai dimenticato i contenuti.

b) Nell'interrogatorio d'appello TE 1 è stato più sfumato, ciò che è comprensibile visto il tempo trascorso:

“ A domanda dell'avv. RAAP 1, rispondo che ci sono state anche minacce da parte di IM 1. Ricordo che diceva al sindaco "o tu o io" e "non la passerai liscia". C'erano talmente tante parole che dopo un po' me ne sono andato perché dovevo lavorare" (verb. dib. d'appello, pag. 4).

c) Stando alla prima giudice, il proscioglimento dal reato di minaccia si fonda, non soltanto sull'inattendibilità della testimonianza TE 1, ma anche sul fatto che essa "è pure smentita dalle stesse affermazioni del sindaco, il quale non ha mai riferito che l'imputato gli avrebbe detto simili parole" (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 8).

Nondimeno, il ricordo di AP 1 è preciso e costante quanto all'affermazione "andrò anche in prigione ma tu non firmerai più lettere che concernono il sottoscritto", tanto che ne ha ripreso l'esatto tenore dapprima in querela, poi nel corso dell'interrogatorio di polizia, confermandolo infine al dibattimento d'appello (denuncia/querela penale, AI 1; verbale di polizia 29 ottobre 2010, pag. 2, AI 4; verb. dib. d'appello, pag. 8).

Non sussiste motivo per non ritenere che IM 1 abbia pronunciato entrambe le frasi minacciose, sia quella recepita e riferita in querela da AP 1 che quella ricordata e riportata "testualmente" da TE 1 all'agente verbalizzante.

Questo perché, come ben illustrato da TE 1 nella sua testimonianza, durante la discussione il clima si era arroventato con il progredire dell'ira di IM 1 che, come dimostrato al pubblico dibattimento d’appello, in situazioni per lui stressanti diventa incontenibile e non riesce a trattenere le sue verbose invettive:

“ egli continuò nelle sue ingiurie e serie minacce (…) insulti ne sono comunque volati a iosa all'indirizzo di AP 1" (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6),

e ancora:

“ ci sono state anche minacce da parte del IM 1 (…) C'erano talmente tante parole che dopo un po' me ne sono andato perché dovevo lavorare" (verb. dib. d'appello, pag. 4).

È pertanto da ritenere che, durante la discussione del 12 ottobre 2010, IM 1 si sia abbandonato all'uso, non di una, ma di più espressioni minacciose all'indirizzo del AP 1.

Per questa Corte ne basta una: quella ricordata da TE 1.

d) Pur senza aggiungere nulla di nuovo ai fatti, la testimonianza di TE 2 ha avuto comunque il pregio di confermare i contorni caratteriali e comportamentali dell'imputato già emersi dagli atti e dal dibattimento d'appello. Egli ha ricordato che, durante il sopralluogo del 29 ottobre 2010, IM 1 si era rivolto al municipale __________ gridandogli a squarciagola di pensarci bene e ritirare senza indugio la denuncia (per disobbedienza ex art. 292 CP), in caso contrario "farò come quello di Berna". Chiara minaccia, rivolta, in genere, ai municipali, che il testimone ha ricordato anche in sede d'appello e che confermano non solo una buona dose di aggressività verbale, ma anche la propensione alla minaccia dell'imputato.

Indiziante, in tal senso, è pure una condanna della Pretura penale del 2006 per titolo di diffamazione, che l'imputato ha dichiarato insistentemente di non ricordare (AI 7; verb. dib. d'appello, pag. 2), suscitando la perplessità della Corte, che difficilmente riesce a comprendere come un agricoltore dell'alta Vallemaggia, per evidenza non rintracciabile quotidianamente in Pretura penale a Bellinzona, possa non ricordare di esservi stato, oltretutto per subire un processo penale.

I racconti di TE 2 e le risultanze del casellario giudiziale fanno emergere, dunque, un quadro comportamentale negativo di un imputato con il vezzo delle parole forti e capace di ripetersi con espressioni minacciose penalmente rilevanti anche nel giro di pochi giorni.

e) Non fa dubbio che l'espressione "qualcuno ha finito di vivere" rivolta all'accusatore privato costituisce una grave minaccia nel senso dell'art. 180 cpv. 1 CP, oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. Ed è altrettanto pacifico che anche una persona ragionevole e di media sensibilità, nelle medesime circostanze, avrebbe recepito questa affermazione - al pari di quella (identica nella sostanza) indicata dall'accusatore privato in querela - alla stregua di una grave intimidazione. Ed è sintomatico, al proposito, che lo stesso TE 1, parso alla Corte tutt'altro che persona timorosa, abbia qualificato di "serie minacce" le parole rivolte da IM 1 all'accusatore privato (verbale di polizia 24 marzo 2011, pag. 2, AI 6).

f) Come visto, affinché il reato di minaccia sia realizzato, ancora è necessario che la vittima sia stata turbata dalla minaccia, sentendosi compromessa nel suo senso di sicurezza, pur senza giungere al punto di sentirsi effettivamente coartata (sopra, consid. 12).

Al dibattimento d'appello AP 1 si è così espresso al riguardo:

“ La presidente mi chiede se ho avuto paura a causa di quell’affermazione. Rispondo che, nonostante io non sia una persona particolarmente paurosa, in quell’occasione ho avuto paura. (…)

La presidente mi chiede di spiegare come mai ho avuto paura.

Rispondo che raramente - e qui uso un eufemismo - sono stato coinvolto in colloqui tanto aggressivi, di essere apostrofato con toni tanto minacciosi. Ricordo che quella sera ebbi riunione di Municipio e che dissi di essere tentato di dare le dimissioni, tanto l’episodio della mattina mi aveva impressionato" (verb. dib. d'appello, pag. 8).

Queste parole non lasciano spazio a interpretazioni di sorta, quanto agli effetti della minaccia sulla vittima. La Corte accerta, pertanto, che le espressioni minacciose utilizzate da IM 1 hanno incusso effettivo timore o spavento a AP 1, realizzando così gli estremi oggettivi dell'art. 180 cpv. 1 CP.

Dal profilo soggettivo il dolo di IM 1 è patente: egli ha voluto incutere spavento o timore, nella consapevolezza che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno accettando il verificarsi di tale evento.

IM 1 va, pertanto, dichiarato autore colpevole anche di minaccia per i fatti descritti nel decreto d'accusa.

Commisurazione della pena

  1. In caso di ingiuria, l’art. 177 cpv. 1 CP prevede che l’autore venga punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Il reato di minaccia è invece punito con una pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria (art. 180 cpv. 1 CP).

a) Giusta l’art. 34 cpv. 1 seconda frase CP, il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore, applicando a questo proposito l’art. 47 CP (DTF 134 IV 66 consid. 5.3), norma che sancisce per l’appunto che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Per l’art. 47 CP, il giudice tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

b) Tenendo presente tutte le circostanze del caso concreto, la pena che il procuratore pubblico aveva proposto nel decreto d’accusa del 19 aprile 2011 (sopra, punto A) appare conforme, per quanto attiene al numero di aliquote, ai criteri e agli elementi di valutazione sopra descritti e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell'autore.

c) Sull'ammontare della singola aliquota giornaliera, fissato dal procuratore pubblico in fr. 140.-, l’imputato non ha mosso alcuna critica in prima sede. La pena pecuniaria deve, tuttavia, tenere conto della situazione economica al momento dell'ultimo giudizio.

Si è detto sopra (consid. 2) che davanti alla giudice della Pretura penale IM 1 aveva quantificato il suo reddito annuale netto in ca. fr. 50'000.- (verb. dib. Pretura penale, pag. 2).

In sede di appello egli ha, però, modificato la sua versione dichiarando che il reddito prodotto dall'azienda agricola viene in pratica interamente assorbito dalle spese, aggiungendo di ricevere dalla cassa pensione una rendita di fr. 18'000.-, a valere quale suo unico cespite (verbale dib. d'appello, pag. 6).

Ciò non è credibile.

Dai dati fiscali agli atti risulta, infatti, per l’imposta cantonale 2010 un reddito imponibile di fr. 85'278.- così composto: fr. 60'000.- di reddito da attività indipendente, fr. 6'084.- derivante da una non meglio precisata “pensione” e fr. 19'194.- di rendita AVS/AI. Vi è poi una posizione di reddito raggruppato (reddito della sostanza) di fr. 17'213.- (doc. Pretura penale 11). Ancorché l'estratto fiscale agli atti menzioni che è pendente reclamo, le affermazioni dell'imputato stravolgono la realtà, se solo si pensa che per l'imposta 2006, con decisione di tassazione cresciuta in giudicato, era stato assodato un reddito imponibile personale complessivo di fr. 62'096.- a cui venivano ad aggiungersi fr. 10'910.- di reddito raggruppato (mappetta verde contenuta nell’inc. del MP).

Non avendo IM 1 prodotto dati fiscali aggiornati e definitivi, occorre riferirsi ai dati disponibili, ovvero all'estratto fiscale provvisorio relativo all'imposta cantonale 2010.

Tenuto conto che la moglie svolge un'attività e che, dei quattro figli, solo l'ultimogenita è ancora agli studi, il calcolo si presenta come segue: al reddito imponibile di fr. 85'278.- va aggiunta la quota di ½ di reddito raggruppato, pari a fr. 8'606.50 (l'altra metà è di pertinenza della moglie). Dal risultato così ottenuto (fr. 93'884.50) e diviso per 12 mensilità, pari a fr. 7'823.70, va dedotta la quota forfettaria per cassa malati, imposte, ecc., del 25%. Si ottiene così l'importo mensile di fr. 5'867.80, al quale ancora va applicata la deduzione di sostentamento del 15% per l'ultima figlia, giungendo al risultato di fr. 4'987.60. Dividendo tale importo per 30 si ha l'aliquota giornaliera di fr. 166.25, da arrotondarsi a fr. 160.-.

d) In applicazione dell’art. 42 cpv. 1 CP, va confermata la sospensione condizionale della pena pecuniaria con un periodo di prova di due anni, che rappresenta il minimo previsto dall’art. 44 cpv. 1 CP.

La multa di fr. 200.- prevista nel decreto d'accusa costituiva la pena per l'infrazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità secondo l'art. 292 CP, norma che commina la sola multa, trattandosi di contravvenzione.

Siccome il proscioglimento da questo capo d'imputazione pronunciato in prima sede è definitivo (sopra, consid. 8b), IM 1 non può subirne sanzione.

Spese processuali

  1. L'esito dell'appello impone la modifica dell'assegnazione delle spese decretata in prima istanza (art. 428 cpv. 3 CPP). Soccombente per il reato di cui all'art. 292 CP, lo Stato sarà tenuto ad assumersi 1/3 di dette spese, ritenuto che i restanti 2/3 saranno posti a carico del condannato, giacché soccombente per i reati di ingiuria e minaccia.

Per quanto attiene agli oneri processuali d'appello, consistenti in fr. 1'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di spese, si giustifica di ripartirli come segue: 1/3 a carico del AP 2 (il cui appello riferito al reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità è stato dichiarato irricevibile) e 2/3 a carico dello Stato (vista la condanna dell’imputato per i reati di ingiuria e di minaccia).

Per questi motivi,

visti gli art. 78, 80, 81, 84, 94, 304, 311, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP, 30, 34, 42, 44, 47, 50, 177 cpv. 1 e 180 cpv. 1 CP, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello di AP 1 è accolto.

Di conseguenza:

1.1. IM 1 è autore colpevole di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1524/2011 del 19 aprile 2011.

1.2. IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 160.- (centosessanta) ciascuna, per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).

1.2.2. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.2.3. Relativamente al processo di primo grado, IM 1 è condannato al pagamento della quota di 2/3 della tassa di giustizia e degli esborsi per complessivi fr. 920.- (novecentoventi), comprensivi della tassa di motivazione.

La rimanenza di 1/3 è posta a carico dello Stato.

  1. L'appello del AP 2 è irricevibile.

2.1 Si dà atto che il pronunciato di proscioglimento dall'infrazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità (contemplato nel dispositivo n. 1 del giudizio impugnato) è passato in giudicato.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato per 2/3 e del AP 2 per 1/3.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.170
Entscheidungsdatum
30.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026