Incarto n. 17.2013.162

Locarno 12 febbraio 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Michela Rossi, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Direzione generale delle dogane

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 10 giugno 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 maggio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 29 luglio 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 20 agosto 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. In data 4 maggio 2009, l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un controllo presso il magazzino di __________ della __________, Lugano, e ha constatato che vi erano depositati 4’283.8 kg di insalata indivia scarola, per i quali, dopo l’inizio del periodo amministrato (di cui si dirà meglio in seguito), non era stata presentata la nuova dichiarazione doganale per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente.

B. In un controllo effettuato l’anno seguente, in data 19 marzo 2010, nel magazzino della __________, l’Ispettorato doganale ha nuovamente rilevato un carico di insalata, e meglio 908 kg di lollo verde, per il quale ancora una volta non era stata presentata la nuova dichiarazione doganale entro il termine, dopo l’inizio della fase amministrata.

C. Relativamente a questi due episodi, il 5 maggio 2010, la Sezione antifrode della Direzione delle dogane di Lugano ha steso un processo verbale finale a carico di AP 1, responsabile delle procedure doganali per conto della __________.

D. In data 5 aprile 2011, la Direzione generale delle dogane ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane, e meglio di frode doganale ai sensi dell’art. 118 LD, per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni doganali per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente, entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per 4’283.8 kg di indivia scarola, e entro le ore 24:00 del 18 marzo 2010 per 908 kg di insalata lollo verde, in quanto questi prodotti agricoli sono stati importati nel periodo libero ed erano ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato. AP 1 è stato, quindi, condannato al pagamento di una multa di fr. 4'200.-.

E. Determinandosi sull’opposizione di AP 1, con decisione penale 16 agosto 2011, la Direzione generale delle dogane ha confermato l’imputazione figurante nel decreto penale. Con scritto 24 agosto 2011, AP 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale per il tramite del Ministero pubblico.

F. Dopo il dibattimento, con sentenza 28 maggio 2013, anche il pretore penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane giusta l’art. 118 LD e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 4’200.-, nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e amministrative di complessivi fr. 1’810.-.

G. Avverso tale sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di appello 20 agosto 2013. L’appellante, nella motivazione scritta presentata l’11 ottobre 2013, chiede l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo proscioglimento da ogni accusa, in quanto l’infrazione doganale non sarebbe realizzata, considerato che la merce riscontrata in occasione dei due controlli non era in commercio.

H. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 16 ottobre 2013, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.

Il giudice della Pretura penale, mediante comunicazione 23 ottobre 2013, si è rimesso al giudizio di questa Corte, rinunciando anch’egli a formulare osservazioni. Con osservazioni 24 ottobre 2013 – di cui si dirà nei considerandi di diritto – la Direzione generale delle dogane postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Con osservazioni 4 novembre 2013, anche il procuratore pubblico ha domandato che l’appello venga respinto e che la sentenza della Pretura penale sia confermata.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

  1. Secondo l’art. 118 cpv. 1 LD, è punito con la multa fino al quintuplo dell'importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo, sottrae tutti o parte dei tributi doganali (lett. a), oppure chiunque procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito (lett. b).

A norma dell’art. 15 LD, per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale.

Per l’importazione di frutta e verdura vi sono, infatti, periodi liberi e periodi cosiddetti amministrati. Il periodo amministrato è quello in cui un determinato prodotto agricolo può essere importato soltanto limitatamente a certi contingenti e, una volta superato questo limite, l’importazione sottostà ad un dazio più elevato, a tutela della produzione agricola indigena (cfr. art. 4 Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF).

Precisando quando stabilito dall’art. 15 LD, l’Ordinanza sulle dogane stabilisce che chi possiede prodotti agricoli ancora in commercio conformemente all'art. 7 OIEVFF deve inoltrare una nuova dichiarazione doganale per questi prodotti (art. 55 OD).

L’art. 7 cpv. 1 OIEVFF spiega che per prodotti agricoli in commercio all'inizio del periodo amministrato ai sensi dell'art.15 LD si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:

all'inizio del periodo amministrato, il giorno seguente la data stabilita giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. b, oppure

il giorno seguente la fine del periodo di durata limitata durante il quale l'importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni.

Dai quantitativi di cui al primo capoverso sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio (art. 7 cpv. 2 OIEVFF). Inoltre il terzo capoverso della medesima disposizione prevede che è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l'art. 55 OD anche per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni.

Infine, giusta l’art. 59 OD, la nuova dichiarazione doganale deve pervenire alla Direzione generale delle dogane, via internet, entro le 24:00 del secondo giorno dopo l'inizio del periodo definito all'art. 7 OIEVFF; se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, la dichiarazione deve pervenire entro le 8:00 del giorno feriale successivo.

  1. I fatti accertati dal primo giudice e non contestati dall’appellante sono i seguenti:
  • in data 30 aprile 2009, ossia durante il periodo libero, la __________ ha importato un carico di insalata indivia scarola;

  • il giorno successivo, il 1° maggio 2009, è entrato in vigore il periodo amministrato per l’indivia scarola;

  • lunedì 4 maggio 2009 l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un controllo presso il magazzino della __________ a __________ e ha constatato che vi erano ancora depositati 4’283.8 kg di indivia scarola, per i quali AP 1 non aveva presentato nessuna nuova dichiarazione doganale;

  • l’anno seguente, in data 16 marzo 2010, che corrispondeva alla fase libera, la __________ ha importato un carico di insalata lollo verde;

  • la fase amministrata per la lollo verde è iniziata il giorno dopo, il 17 marzo 2010;

  • il 19 marzo 2010, l’Ispettorato doganale Chiasso-ferrovia ha effettuato un ulteriore controllo presso il medesimo magazzino e vi ha riscontrato la presenza di 908 kg di insalata lollo verde, per i quali ancora una volta AP 1 non aveva provveduto a trasmettere la nuova dichiarazione doganale.

  1. Nella sua motivazione d’appello 11 ottobre 2013, in riferimento ad entrambi gli episodi, l’appellante giustifica la mancata nuova dichiarazione doganale, asserendo che essa non sarebbe stata necessaria, dal momento che la merce non era da considerarsi “ancora in commercio” ai sensi dell’art. 15 LD.

Nel primo caso, infatti, l’appellante spiega che l’indivia era già stata venduta a terzi, e meglio prima dell’inizio della fase amministrata ma, su richiesta dell’acquirente, la merce era stata consegnata soltanto il 4 maggio 2009, siccome l’azienda acquirente era chiusa per la festività del 1° maggio. Di conseguenza, a mente di AP 1, considerato che l’insalata non era più sul mercato, essa non era più in commercio.

Anche nel secondo caso, l’appellante sostiene che la merce non era più in commercio poiché, la sera precedente al controllo, l’insalata era stata rifiutata dall’acquirente e riportata al magazzino, giacché avariata. La lollo verde era così destinata al compostaggio.

  1. Nelle sue osservazioni 24 ottobre 2013, la Direzione generale delle dogane, determinandosi sul senso delle disposizioni doganali, rimarca che la nozione “ancora in commercio” va interpretata così come disposto dall’art. 7 OIEVFF: è da intendersi “in commercio” tutta la merce che non sia già situata nei locali di vendita dei commerci al dettaglio per il consumatore finale, come pure le scorte che coprono il fabbisogno di più di due giorni. Nel caso di specie, in entrambi gli episodi, l’insalata non si trovava in un locale di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio e nemmeno si limitava a coprire il fabbisogno di massimo due giorni, ragione per cui l’appellante avrebbe dovuto procedere alla nuova dichiarazione.

Il procuratore pubblico, nelle sue osservazioni 4 novembre 2013, riportando le norme doganali applicabili in concreto, rileva che il primo giudice ha correttamente stabilito che AP 1 avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro le 24:00 del 2 maggio 2009 per l’indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo 2010 per l’insalata lollo verde.

  1. Dal campo di applicazione dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale ai sensi dell’art. 15 LD sono escluse soltanto le scorte che già si trovano nei locali di vendita dei commercianti al dettaglio destinate al consumatore finale, come pure, dato che nel settore dell’importazione di frutta e verdura è tipico che si manifesti una rimanenza di merce al sopraggiungere del periodo amministrato, le scorte in commercio che si esauriscono in massimo due giorni (Matti, Zollgesetz, Stämpflis Handkommentar, Bern 2009, ad art. 15, n. 2 segg., pag. 149; così anche il tenore dell’art. 7 OIEVFF; STF 2A.53/2004 del 2 agosto 2004, consid. 2.4). Di conseguenza, tutte le altre scorte di frutta e verdure, che non rientrano in questi due casi particolari, sono considerate “in commercio”.

Chi all’inizio del periodo amministrato possiede prodotti ancora in commercio è tenuto a presentare la nuova dichiarazione doganale (art. 55 OD).

  1. L’indivia scarola del caso in esame era nel magazzino della __________ e, dunque, in suo possesso.

L’indivia non era, quindi, esposta nel negozio del rivenditore al dettaglio per il consumatore finale. Senza dubbio quattro tonnellate di insalata superano ampiamente il fabbisogno di due giorni. Pertanto, l’indivia era merce in commercio per la quale andava presentata la nuova dichiarazione doganale.

La vendita a terzi - pretesa dall’appellante e sulla cui dimostrazione a giusta ragione il pretore ha dubitato - è ad ogni modo irrilevante. Infatti, né dal testo di legge, né dalla relativa giurisprudenza, così come da nessun contributo dottrinale emerge che un trasferimento di proprietà possa costituire un elemento atto a modificare la definizione della merce come “in commercio”. Oltre tutto, se così fosse, l’elusione delle disposizioni doganali sarebbe dietro l’angolo: mediante una semplice dichiarazione di vendita, nessun importatore disporrebbe più di merce in commercio all’inizio del periodo amministrato e nessuno sarebbe dunque più tenuto al pagamento del dazio più elevato. Non è sicuramente questa l’intenzione del legislatore.

A ciò aggiungasi il fatto che, in realtà, nel caso in esame si sarebbe trattato di merce in commercio anche nell’ipotesi in cui l’acquirente della compravendita fosse stato effettivamente un rivenditore al dettaglio (circostanza ad ogni modo non sostenuta da AP 1), e ciò poiché il prodotto non era comunque ancora giunta nei suoi locali di vendita a disposizione del consumatore finale.

L’alienazione non solleva, dunque, l’appellante dal suo obbligo, in qualità di possessore di merce ancora in commercio, di presentare la nuova dichiarazione doganale.

  1. Per quanto attiene al secondo episodio, per il quale l’appellante è stato condannato dal giudice di prime cure, vale un discorso analogo: la lollo verde si trovava nel deposito della __________, e dunque in suo possesso, e anche in questo caso non si trattava di merce situata in locali di vendita al dettaglio per il consumatore finale. Nemmeno nove quintali di insalata possono corrispondere ad una scorta da esaurire entro due giorni.

Di conseguenza, già solo per questi motivi, anche per la lollo verde si deve concludere che la merce era in commercio e che relativamente ad essa andava trasmessa la nuova dichiarazione.

L’appellante si duole del fatto che l’insalata non poteva essere commerciata, in quanto avariata e destinata al macero.

Questa circostanza non influisce, tuttavia, sulla definizione di prodotto in commercio. L’appellante si appoggia, invero, al testo dell’ordinanza, sostenendo che la stessa menzioni esplicitamente “frutta e verdura fresca“ (cfr. art. 7 OIEVFF) e pertanto la merce avariata non soggiacerebbe all’obbligo della dichiarazione. Eppure, osservando la struttura sistematica dell’ordinanza, si evince che la nozione di “verdura fresca” è da intendersi semplicemente in contrapposizione alla “verdura congelata”, oggetto di regolamentazione nella sezione seguente.

In nessun momento il legislatore ha voluto distinguere merce fresca, nel senso di intatta, da merce avariata ed escludere quest’ultima dall’applicazione dell’obbligo di dichiarazione.

Questa non può essere la volontà del legislatore nemmeno analizzando le norme applicabili dal profilo teleologico. Lo scopo della legislazione doganale è infatti quello della tutela dell’economia e del mercato interno, come pure della produzione indigena. Non è certo compito delle norme doganali proteggere l’importatore dal pagamento di dazi su prodotti importati, che egli non riesce più a smerciare, poiché deteriorati. Soprattutto considerato che l’obiettivo della seconda dichiarazione doganale di cui all’art. 15 LD è precisamente quello di evitare l’elusione delle disposizioni, ossia di evitare che si importi una grande quantità di merce nel periodo libero, in modo da sfuggire al dazio più elevato (cfr. Messaggio 03.078 del 15 dicembre 2003, pag. 517).

In altre parole, in presenza di prodotti ancora in commercio, la seconda dichiarazione doganale va presentata in ogni caso e il rischio di una partita deteriorata resta a carico dell’importatore.

  1. Ne discende che in entrambi gli episodi l’appellante era in possesso di merce ancora in commercio al sopraggiungere del periodo amministrato. Pertanto, egli avrebbe dovuto presentare la nuova dichiarazione doganale entro la mezzanotte del giorno seguente l’entrata in vigore di tale periodo, al fine di permettere la riscossione della differenza di dazio tra l’aliquota fuori contingente e quella del contingente, alla quale la verdura ancora in scorta era stata precedentemente importata (o se del caso al fine di far valere ufficialmente le parti di contingente doganale di cui l’importatore ancora disponeva). Precisamente le dichiarazioni avrebbero dovuto prevenire alla Direzione generale delle dogane entro le ore 24:00 del 2 maggio 2009 per i 4’283.8 kg di indivia scarola ed entro le 24:00 del 18 marzo 2010 per i 908 kg di insalata lollo verde. Ciò che l’appellante non ha fatto, come dimostrato e ammesso.

  2. Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo dell’infrazione, la frode doganale può essere commessa sia per intenzione sia per negligenza (art. 118 LD). Considerando il vigente regime di autodichiarazione, il Tribunale federale esige un alto grado di diligenza da parte della persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (STF 135 IV 217 consid. 2.1.3 con rinvii a STF 2A.612/2003 del 21 giugno 2004 e STF 112 IV 53, consid. 1.a). Nel caso in esame il pretore ha stabilito che l’appellante ha agito per negligenza. Sebbene la lunga esperienza di AP 1 nel settore e la sua conoscenza delle disposizioni doganali possano far sorgere dei dubbi in merito alla mera negligenza (soprattutto relativamente al secondo episodio, nel quale l’importatore aveva subito una perdita finanziaria, a causa del deterioramento del prodotto), la questione può comunque essere lasciata aperta, dal momento che questa Corte non può riformare la decisione del primo giudice a sfavore dell’appellante (art. 391 cpv. 2 CPP).

  3. Pertanto, va confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 118 LD in combinato disposto con gli art. 55 e segg. OD.

  4. Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 4’200.- inflitta all’appellante. Per una frode doganale, l’art. 118 LD prevede, infatti, una multa pari al massimo a cinque volte l’imposta doganale sottratta. Nel caso in esame il dazio in questione è pari a fr. 16'934.20. La multa di fr. 4'200.-, corrispondente a meno di un quarto del dazio, si situa pertanto ampiamente nei limiti del quadro edittale ed è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

Nemmeno contestata è la determinazione della pena sostitutiva in caso di mancato pagamento che è, peraltro, ossequiosa dei criteri normalmente applicati.

  1. Visto quanto precede, l’appello è integralmente respinto.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg. CPP,

15, 118 LD,

55 e segg. OD,

7 OIEVFF,

47 e segg. 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (art. 118 LD, frode doganale) per avere omesso di presentare le nuove dichiarazioni doganali per la riscossione della differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale:

entro il 2 maggio 2009, ore 24:00, per 4’283.8 kg di indivia scarola, e

entro il 18 marzo 2010, ore 24:00, per 908 kg di insalata lollo verde,

in quanto tali prodotti agricoli erano stati importati nel periodo libero ed erano ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato.

1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 4’200.- (quattromiladuecento).

1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 42 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 1'810.- sono posti a carico dell’appellante.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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