Incarto n. 17.2013.138
Locarno 20 gennaio 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Michela Rossi, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 maggio 2013 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 maggio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 12 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 26 ottobre 2012, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per non avere, il 18 agosto 2012 ad Airolo, alla guida del veicolo, osservato gli ordini di un ausiliario di polizia e, dopo aver inosservato il segnale indicante “divieto di circolazione”, avere oltrepassato la doppia linea di sicurezza per raggirare uno sbarramento posto per bloccare la circolazione e circolato su una corsia chiusa al transito dei veicoli.
La Sezione della circolazione ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 300.- oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 80.- e spese per fr. 20.-.
Contro detto decreto di accusa AP 1 ha presentato opposizione il giorno 6 novembre 2012.
In data 12 novembre 2012 la Sezione della circolazione ha confermato il decreto di accusa 31838/803 del 26 ottobre 2012 e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
B. Statuendo con sentenza 14 maggio 2013, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione proposta dalla Sezione della circolazione ed ha ritenuto AP 1 autore colpevole del reato ascrittogli, condannandolo al pagamento di una multa di fr. 300.-, unitamente a tasse e spese giudiziarie per un complessivo di fr. 760.-.
C. In data 12 luglio 2013 AP 1 ha presentato dichiarazione d’appello contro la sentenza pretorile postulando il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese, tasse e ripetibili.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 16 luglio 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 60 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP). Nel relativo allegato (inoltrato il giorno 18 settembre 2013), l’appellante non contesta di non aver osservato il segnale indicante “divieto di circolazione” e neppure di avere oltrepassato la doppia linea di sicurezza per raggirare lo sbarramento e di aver quindi circolato su una corsia chiusa al transito, ma sostiene di essere stato autorizzato al transito dall’agente Prosegur che, mostrando i pollici verso l’alto in segno di “okay”, lo ha invitato a superare il blocco.
E. Con scritti 23 e 27 settembre 2013, la Pretura penale e la Sezione della circolazione hanno comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare alle motivazioni scritte dell’appellante.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSStr).
A norma dell’art. 34 cpv. 2 LCStr, sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee. In particolare, l’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr stabilisce che è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra.
Infine per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni dati dagli agenti di polizia e della polizia ausiliaria in uniforme (67 cpv. 1 lett. a OSStr). Se il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono attendere che l'agente faccia loro segnali manuali; in particolare il segnale manuale “cenno di approccio” significa: via libera per la circolazione nel senso indicato (art. 66 cpv. 1 lett. d OSStr).
L’istanza probatoria va respinta già soltanto per il fatto che, giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP, se la procedura concerne unicamente contravvenzioni, mediante l’appello non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
A titolo puramente abbondanziale si osserva, comunque, che la registrazione telefonica é effettivamente irrilevante ai fini del giudizio, posto come eventuali problemi tecnici al veicolo (di cui si può ben dubitare, cfr. verbale di audizione di __________ 14 maggio 2013) non avrebbero, comunque, autorizzato l’appellante a non rispettare le norme della circolazione stradale, le indicazioni della polizia e i sistemi di sicurezza da questa messi in atto per far fronte a una situazione di emergenza del traffico.
sabato 18 agosto 2012 l’appellante è giunto con la sua auto all’entrata autostradale di Airolo, all’altezza della biforcazione nelle due direzioni sud e nord;
a causa del forte traffico vacanziero l’entrata dell’autostrada in direzione nord era bloccata mediante numerose segnalazioni - frecce, coni di delimitazione e segnale di divieto - e infine l’automobile degli agenti Prosegur parcheggiata trasversalmente allo scopo di sbarrare la carreggiata (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013; verbale di interrogatorio dell’imputato 14 maggio 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012);
AP 1 ha fermato l’auto, è sceso e ha spiegato agli agenti di avere un problema al veicolo e ha chiesto il permesso di poter eccezionalmente entrare in autostrada in direzione nord;
gli agenti hanno comunicato all’appellante che ciò non era possibile e, poi, vista l’insistenza di AP 1 gli hanno fornito il numero della centrale di Camorino e suggerito di provare a telefonare per domandare l’autorizzazione (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012), ciò che l’appellante ha fatto;
dopo una lunga conversazione con la centrale – sul cui contenuto l’appellante ha in un primo tempo mentito (verbale interrogatorio persona informata sui fatti __________ 19 agosto 2012) – ad AP 1 è stata definitivamente negata l’autorizzazione al transito (verbale di dibattimento, dichiarazioni del difensore 14 maggio 2013; verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012);
AP 1 a questo punto è rientrato in auto e ha atteso nel veicolo fermo;
dopo circa una decina di minuti egli ha avviato il motore ed è ripartito (motivazione d’appello 18 settembre 2013; verbale di dibattimento, dichiarazioni del difensore 14 maggio 2013; verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012; verbale interrogatorio persona informata sui fatti __________ 19 agosto 2012);
quando già il veicolo era in movimento l’agente di sicurezza ha effettuato un breve gesto negativo a ribadire il divieto di transito, tuttavia AP 1 ha proseguito la sua marcia oltre il blocco (motivazione d’appello 18 settembre 2013; osservazioni imputato 18 settembre 2012).
L’agente Prosegur ha spiegato che le direttive che avevano ricevuto dalla polizia erano quelle di vietare il passaggio a tutti i veicoli non immatricolati in Ticino; egli tuttavia non è stato in grado di riferire se prima del passaggio di AP 1 un’auto targata Ticino era stata effettivamente autorizzata a proseguire in direzione nord (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013). Ad ogni modo la questione è del tutto irrilevante per la posizione dell’appellante. Se anche ciò fosse successo, infatti, il permesso sarebbe stato concesso a tale veicolo e non a AP 1, al quale invece il transito era stato espressamente e ripetutamente negato.
“ Ho messo la mia auto pesante in movimento. Il guardiano strinse i pugni all’altezza del petto e puntò il pollice in su, rise e agitò le dita.” (opposizione al decreto di accusa 6 novembre 2012)
“ Ich setzte meinen Wagen mit dem schweren Schiffsanhänger in Bewegung. Der Wachtmann machte eine kurz verneinende Geste, bevor ich aber zum Stoppen reagieren konnte, ballte er auf Brusthöhe beide Fäuste und zeigte mit den Daumen nach oben, lachte und winkte dann mit den Fingern.” (osservazioni 18 settembre 2012)
L’agente Prosegur non ricorda con precisione questa circostanza, ma non la esclude, spiegando che, qualora sia stato fatto, tale gesto era da intendersi come un’espressione ironica di dissenso per l’iniziativa dell’appellante di proseguire nonostante il divieto (verbale di audizione del teste __________ 14 maggio 2013).
Il cenno dell’agente, invero, non corrisponde affatto alla segnalazione usuale di “via libera” operata dagli agenti che regolano il traffico. Questi, per indicare il permesso di procedere, muovono gli avambracci avanti e indietro, mantenendo la mano aperta (cenno di approccio, art. 66 cpv. 1 lett. d OSStr). L’appellante si duole che i pugni e i pollici alzati siano un segno internazionale di “okay”, ma non considera che la polizia applica una precisa segnalazione regolata dalla legge (art. 66 OSStr), che i conducenti in possesso del permesso di condurre devono conoscere. Di conseguenza, il segnale inconsueto effettuato in concreto, unito alle altre azioni dell’agente, confermate dallo stesso CO 1, e meglio il precedente gesto negativo e, in seguito quando ormai il veicolo era già stato messo in moto, la risata, denotano chiaramente che l’appellante non poteva seriamente intendervi un via libera.
Considerando inoltre tutte le circostanze del caso non si può che giungere alla medesima conclusione. Il divieto di transito era stato espresso a più riprese: dapprima dalla segnalazione apposta sulla carreggiata, poi dal chiaro rifiuto verbale degli agenti, in seguito confermato anche dal lungo colloquio telefonico con la centrale, e infine dall’ulteriore cenno negativo, quando AP 1 aveva manifestato la sua intenzione di proseguire, avviando il veicolo. L’appellante era consapevole del fatto che non gli era stata concessa alcuna eccezione. Egli stesso, infatti, riporta e sottolinea le parole dell’agente:
“ al termine della telefonata abbiamo detto al signor AP 1, che l’autorizzazione non era stata concessa e gli abbiamo comunicato che per noi poteva anche restare lì dov’era” (motivazione d’appello 18 settembre 2013, sottolineatura a opera dell’appellante)
AP 1, dunque, non era stato assolutamente autorizzato a proseguire ed egli lo sapeva.
Quand’anche, per denegata ipotesi, il gesto in questione avesse potuto far sorgere un dubbio al conducente, resta comunque il fatto che egli avrebbe dovuto attendere un chiaro e definitivo segnale di via libera, prima di prendere l’iniziativa di avviarsi. Precisamente, dopo un segnale di arresto da parte della polizia, il conducente deve attendere una chiara segnalazione a procedere, e in presenza di segnali poco comprensibili o simili dubbi, il conducente non può continuare il transito (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Zürich/St. Gallen 2011, ad art. 27 LCStr n. 16; Weissenberger, op. cit., ad art. 90 n. 16; STF 6P.62/2004 del 28 luglio 2004, consid. 2.2). Egli invece, come l’appellante medesimo ammette e sottolinea, aveva messo in moto il suo veicolo prima ancora di ricevere qualsivoglia cenno indirizzato a lui:
“ Confermo di nuovo, quando già guidavo, era un breve gesto di diniego di agente di sicurezza, ma ancora prima di una possibilità a reagire per frenare, lui strinse i due pugni all’altezza del petto e puntò i pollici in su!” (motivazione d’appello 18 settembre 2013, sottolineature ad opera dell’appellante).
In definitiva quindi, dopo chiare e ripetute indicazioni negative e di fatto alcun segnale positivo diretto a lui, AP 1 si è messo in moto. È seguito un cenno di fermata da parte dell’agente e, quando non era più possibile far arrestare il veicolo, l’atto di scherno con i pollici sollevati. Pertanto il gesto, che a mente dell’appellante giustificherebbe il suo transito, ma che nessuno in buona fede avrebbe potuto intendere come un serio “via libera”, è in realtà avvenuto dopo che AP 1 si era già messo in moto, contravvenendo così alle chiare segnalazioni e indicazioni di divieto.
La censura dell’appellante non regge e va respinta. AP 1 ha di conseguenza commesso un’infrazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr in combinato disposto con gli artt. 27 cpv. 1 LCStr, 18 cpv. 1 e 73 cpv. 6 lett. a OSStr, per non avere osservato gli ordini di un ausiliario di polizia e neppure il segnale “divieto di circolazione” e per avere oltrepassato la doppia linea di sicurezza e circolato su una strada chiusa al traffico.
Pertanto, deve essere confermata la condanna di AP 1 giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Di conseguenza egli deve essere sanzionato con una multa.
Da ultimo AP 1 fa richiesta di essere esentato dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese. A norma dell’art. 425 CPP, l’autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona, ridurle o condonarle. Il testo legale vincola le possibilità di dilazione, riduzione o condono alla situazione economica della persona tenuta a rifondere le spese (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 425, n. 2, pag. 785). Nel caso di specie l’appellante non giustifica in alcun modo la sua richiesta e nemmeno dimostra la precarietà della sua situazione economica. La richiesta va quindi respinta.
Quanto alla commisurazione della pena, non oggetto di specifica contestazione, si osserva che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 300.- inflitta all’appellante dal presidente della Pretura penale. Essa – oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) – è certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.
Visto quanto precede, l’appello è integralmente respinto.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP,
3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr
18 cpv. 1, 67 cpv. 1, 73 cpv. 6 lett. a OSStr,
47 e segg, 106 CP,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. AP 1, è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per non avere, il 18 agosto 2012 ad Airolo, alla guida del veicolo, osservato gli ordini di un ausiliario di polizia e, dopo aver inosservato il segnale indicante “divieto di circolazione”, avere oltrepassato la doppia linea di sicurezza per raggirare uno sbarramento posto per bloccare la circolazione e circolato su una corsia chiusa al transito dei veicoli.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 300.- (trecento).
1.3. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.4. Gli oneri processuali di prima istanza, per complessivi fr. 760.- sono posti a carico dell’appellante.
tassa di giustizia fr. 500.-
altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico dell’appellante.
Pretura penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.