Incarto n. 17.2013.136

Locarno 28 novembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 13 dicembre 2012 da

AP 1,

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 6 dicembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 21 giugno 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 5 luglio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A.

a) Con decreto d'accusa n. 1028/2011 del 21 marzo 2011 il procuratore pubblico PP 1 ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di danneggiamento, per avere, a __________, in date imprecisate tra ottobre e dicembre 2010, intenzionalmente danneggiato due pareti dello stabile in Via __________, abitato dalla famiglia __________ e di proprietà di __________, scrivendo le seguenti frasi: "Ben tornati a casa __________ e __________, il vostro papà!" e "grazie Francia perché vedrò di nuovo __________ e __________ a casa. Vi amo il vostro papà!".

Per tale infrazione il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 500.–, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni, nonché la condanna al pagamento della tassa di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–.

Il decreto d'accusa rinviava, inoltre, l'accusatore privato PC 1 al foro civile per le pretese di natura civile, proponendo, infine, il mantenimento – ossia la non revoca – del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal Ministero pubblico l'11 agosto 2009, ma con prolungamento di 1 anno della durata del periodo di prova.

Contro il citato decreto d'accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 29 marzo 2011.

Il 1° aprile 2011 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.

b) Con decreto d'accusa n. 798/2012 del 14 febbraio 2012 il procuratore pubblico __________ ha riconosciuto PC 1 autore colpevole di:

  • ingiuria, per avere, il 26 marzo 2011 a __________, presso l'abitazione del denunciante AP 1, offeso l'onore di quest'ultimo proferendo le parole "mi fai vomitare", dopo che questi gli aveva comunicato che l'appartamento datogli in locazione sarebbe stato meglio averlo locato a terzi, i quali al contrario di lui, avrebbero puntualmente pagato le pigioni;

  • minaccia, per avere, nelle medesime circostanze incusso timore al denunciante usando grave minaccia e meglio affermando "io ti uccido".

Per tali infrazioni il procuratore pubblico ha proposto la condanna di PC 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 140.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'200.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed alla multa di fr. 300.–, da sostituirsi con una pena di 3 giorni in caso di mancato pagamento, il tutto con tassa di fr. 100.– e spese di fr. 50.– a carico dell'accusato.

Contro tale decreto d'accusa PC 1 ha sollevato tempestiva opposizione, per il tramite del suo legale avv. __________, il 15 febbraio 2012.

Il 25 luglio 2012 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.

c) Con decreto d'accusa n. 1103/2012 del 6 marzo 2012 il procuratore pubblico PP 2 ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di minaccia, per avere, a __________ il 5 luglio 2011, usando grave minaccia, incusso spavento e timore ad una persona, e meglio per avere, al termine di un'udienza in Pretura, proferendo la frase "le faremo la festa a lei in orizzontale", incusso spavento o timore a __________.

L'accusa ha proposto, conseguentemente, la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 31 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'860.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, ed alla multa di fr. 300.–, da sostituirsi con una pena di 5 giorni in caso di mancato pagamento, il tutto con tassa di fr. 100.– e spese di fr. 100.– a carico dell'accusato.

Il decreto d'accusa proponeva, inoltre, il mantenimento – ossia la non revoca – del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal Ministero pubblico l'11 agosto 2009, ma con prolungamento di 1 anno della durata del periodo di prova.

Contro il citato decreto d'accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione il 9 marzo 2012.

Il 16 marzo 2012 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d'accusa ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento e per il giudizio.

B. Il 13 settembre 2012 la giudice della Pretura penale ha disposto la riunione dei tre procedimenti (art. 29 CPP) e con parallelo decreto ha citato le parti il 6 dicembre 2012 per il dibattimento.

In esito al dibattimento, ella ha dichiarato AP 1 autore colpevole di minaccia nei confronti dell'avv. __________ e lo ha condannato:

  • alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 120.– cadauna, per un totale di fr. 3'600.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

  • alla multa di fr. 700.–, con pena detentiva sostitutiva di 6 giorni in caso di mancato pagamento;

  • al pagamento delle tasse e spese per complessivi fr. 950.–.

E questo, senza revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di fr. 4'500.– decretata nei confronti dell'accusato dal Ministero pubblico l'11 agosto 2009, ma prolungandone di 1 anno il periodo di prova.

AP 1 è invece stato prosciolto dall'accusa di danneggiamento per i fatti indicati nel decreto d'accusa 1028/2011 del 21 marzo 2011 del procuratore pubblico PP 1, con carico delle relative tasse e spese allo Stato.

Parimenti, la prima giudice ha prosciolto PC 1 dalle accuse di ingiuria e minaccia contenute nel decreto d'accusa 798/2012 del 14 febbraio 2012 del procuratore pubblico __________, anche in questo caso ponendo le spese a carico dello Stato.

C. Il solo AP 1, il 13 dicembre 2012, ha annunciato appello contro la sentenza appena citata, chiedendone la motivazione, limitatamente al pronunciato di condanna per il reato di minaccia di cui al decreto d'accusa 1103/2012.

La giudice della Pretura penale ne ha dato atto nel considerando introduttivo della sentenza motivata, rilevando:

“ Pertanto relativamente al capo d'imputazione di danneggiamento come pure ai capi d'imputazione nei confronti di PC 1, per quanto non necessario, non occorre procedere oltre nella motivazione se non mediante l'emanazione del dispositivo di assoluzione in calce alla presente”

(sentenza impugnata, pag. 3, consid.1).

In effetti, la sentenza del 6 dicembre 2012 è circoscritta, nelle sue motivazioni, all'esame e alle considerazioni sulla pena relativi all'imputazione di minaccia nei confronti dell'avv. __________.

D. Ricevute le motivazioni scritte della sentenza (notificate il 21 giugno 2013), AP 1 ha tempestivamente inoltrato dichiarazione d'appello in data 5 luglio 2013, postulando preliminarmente l'audizione testimoniale dell'avv. __________, del pretore __________ e della sua segretaria.

Richiesta probatoria, quest'ultima, respinta con decreto del 27 agosto 2013.

E. Il pubblico dibattimento d'appello si è tenuto il 25 novembre 2014, alla presenza:

  • dell'imputato AP 1, che ha chiesto il suo proscioglimento da ogni accusa e la condanna di ____________________ e PC 1 a risarcirgli complessivi fr. 5'000.– per torto morale;

  • dell'accusatore privato, querelante, avv. __________, che ha chiesto la reiezione dell'appello di AP 1 e la conferma del giudizio di primo grado;

  • dell'avv. __________, che in rappresentanza di PC 1, pure presente, si è associata alle richieste dell'accusatore privato.

Considerando

in diritto:

Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

In base all’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
  1. Nel merito, l'impugnativa verte sulla condanna di AP 1 siccome ritenuto autore colpevole del reato di minaccia a danno dell'avv. __________. Oltre al proprio proscioglimento, l'appellante postula la condanna del querelante a rifondergli fr. 5'000.–, per titolo di riparazione del torto morale subito. Protesta, inoltre spese e ripetibili di prima e di seconda sede.

Ma non solo.

Egli chiede – contestualmente al suo proscioglimento – che l'avv. __________ e PC 1 siano condannati "per aver messo a verbale delle false dichiarazioni sopra descritte", riferendosi al verbale di udienza menzionata nel capo d'imputazione del decreto d'accusa 1103/2012, tenutasi davanti al pretore di Locarno-Città il 5 luglio 2011.

Oltre che del tutto estemporanea, siffatta richiesta, è d'acchito irricevibile, siccome completamente avulsa dal contesto processuale.

Al dibattimento d'appello, sentite le spiegazioni della presidente, AP 1 ha ritirato la richiesta di condanna per "false dichiarazioni" nei confronti dell'avv. __________ e di PC 1.

La questione è perciò evasa.

L'imputato

  1. AP 1 è nato a __________ il __________. La famiglia è emigrata nel seguito in Argentina, rimanendovi però pochi anni, per poi rientrare in Italia, a Roma, dove l'imputato ha conseguito il diploma di geometra (atti del ministero pubblico inc. 798/2012, doc. 9). Nel 2000 ha conosciuto __________, figlia del dr. med. PC 1, con la quale si è sposato nel corso dello stesso anno. Dalla loro unione sono nati i figli __________ nel __________ e __________ nel __________. I coniugi avevano preso residenza in uno stabile di __________, che il dr. PC 1 aveva poi donato alla figlia e che ella aveva, in seguito, gravato di un diritto di usufrutto a favore del marito. Si trattava dello stesso stabile che ospitava anche lo studio medico del dr. PC 1.

All'inizio del 2008 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale con i figli. Ottenuta dal pretore di Locarno-Città, a febbraio 2008, l'autorizzazione a vivere separata, con contestuale affidamento dei figli, il mese successivo ha lasciato la Svizzera per trasferirsi in Francia, ove vive tuttora in una casa presa in locazione a __________.

Gli atti fanno stato di aspre tensioni e contenziosi giudiziari, in Ticino e in Francia, sia di natura civile che penale, che hanno visto e che vedono confrontati, da una parte, i coniugi AP 1 tra loro, specie per questioni di diritto di visita e più recentemente in tema di divorzio, dall'altra parte (questo in Ticino), AP 1 ed il suocero dr. PC 1, per divergenze legate alla locazione e alle spese accessorie dello studio medico, ma anche ai rapporti con i figli, rispettivamente nipoti, __________ e __________.

AP 1 in Svizzera ha lavorato per un solo anno presso il __________ di __________. Nel 2002 è incorso in un incidente della circolazione che lo ha reso invalido. Al dibattimento non è stato in grado di indicare il suo grado d'invalidità, ha però dichiarato di percepire una rendita mensile di fr. 1'600.–, in parte SUVA e in parte AI.

Sul piano esecutivo non risultano, perlomeno alla data del 30 dicembre 2012, attestati di carenza di beni a carico dell'appellante, ma unicamente due precetti esecutivi per complessivi fr. 5'607.75 (inc. della Pretura penale 81.2001.98, all. 16).

Per quanto attiene ai precedenti penali in Svizzera, gli atti (inc. Pretura penale 81.2011.96) danno riscontro di una condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 50.– cadauna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni) ed alla multa di fr. 1'500.–, pronunciata dal procuratore pubblico con decreto d'accusa dell'11 agosto 2009, passato in giudicato il 19 ottobre 2010, per i titoli di reato di diffamazione, danneggiamento, ingiuria, calunnia (reiterata), minaccia, coazione (tentata), guida in stato di inattitudine e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida.

L'accusatore privato

  1. L'avv. __________, accusatore privato, è stato patrocinatore del dr. PC 1 nelle procedure derivanti dal rapporto di locazione riguardante lo suo studio medico di __________, compreso l'incasso del canone locativo. Egli è stato inoltre patrocinatore di __________ nelle fasi iniziali (ticinesi) della sua vertenza in materia di protezione dell'unione coniugale.

Nell'ambito della presente procedura, l'avv. __________ ha rappresentato il dr. PC 1 sino al 24 ottobre 2014, data in cui il patrocinio è passato all'avv. __________.

Risultanze dell'inchiesta e primo giudizio

  1. Il 5 luglio 2011 si è tenuta davanti al pretore della giurisdizione di Locarno-Città un'udienza in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione, in una vertenza che opponeva AP 1 (istante) ad PC 1 (escusso), relativa ad una questione di spese accessorie pretese dal primo, nella sua qualità di usufruttuario dell'immobile, nei confronti del secondo, nella sua posizione di locatario.

Anche in questa circostanza PC 1 era assistito dall'avv. __________.

Ancorché nulla emerga dal verbale d'udienza, l'incontro in pretura ha avuto una conclusione piuttosto burrascosa.

  1. Il 12 luglio 2011 l'avv. __________ ha sporto querela nei confronti di AP 1 per titolo di diffamazione e minaccia.

Il reato di diffamazione veniva ricondotto ad uno scritto del 23 maggio 2011 di AP 1 all'indirizzo di suo suocero PC 1, con copia al suo (allora) legale avv. __________, ove tacciava l'avv. __________ di "legale faccendiere".

Sentito dalla polizia cantonale il 26 luglio 2011, l'avv. __________ aveva preteso le scuse formali del querelato.

Interrogato a sua volta il 28 luglio 2011, AP 1 presentava le sue scuse, cosicché nel successivo verbale del 10 ottobre 2011 l'avv. __________ recedeva formalmente dalla querela (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4 e 5).

  1. Di contro, l'avv. __________ ha richiesto insistentemente il perseguimento del querelato per il reato di minaccia, sia davanti agli organi di polizia, sia in Pretura penale e da ultimo ancora al dibattimento d'appello.

a) In querela, egli ha sostenuto che, al termine della sopra ricordata udienza in pretura del 5 luglio 2011, AP 1 si era rivolto a lui con l'espressione "Le faremo la festa a Lei in orizzontale".

Parole, riprese di suo pugno su una busta (prodotta in fotocopia con la querela), per esattamente ricordarne il testuale tenore.

Sempre in querela, egli soggiungeva:

“ Il senso della frase al mio indirizzo è chiarissimo e non lascia dubbi sull'intenzione minatoria espressa da AP 1, il quale in una precedente udienza in Pretura già ha tentato di mettermi le mani addosso e in occasione di un'altra successiva udienza presso l'ufficio di conciliazione a __________ mi ha spintonato da tergo sulle scale con il proposito di farmi andare a capitombolo.”

(…)

"Sentendomi pesantemente minacciato chiedo protezione alle autorità e dichiaro di costituirmi quale accusatore privato nonché di esercitare l'azione penale civile”

(atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1).

b) In relazione alla querela dell'avv. __________, il 27 luglio 2011 la polizia cantonale ha sentito il dr. PC 1 in qualità di testimone.

Questi ha confermato di aver presenziato, nel ruolo di convenuto con il patrocinio dell'avv. __________, all'udienza del 5 luglio 2011, e di aver sentito chiaramente suo genero AP 1 rivolgersi al legale con l'espressione riportata in querela. Il testimone ha altresì confermato che in occasione di una precedente udienza davanti all'Ufficio di conciliazione di __________ "AP 1 ha spintonato violentemente l'avv. __________ che scendeva le scale accanto a me. Questo sicuramente con l'intento di farci cadere entrambi dalle scale"

(atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4).

Al primo dibattimento il dr. PC 1 ha confermato "la frase della festa in orizzontale" gridata da suo genero all'indirizzo dell'avv. __________, al termine dell'udienza, in un momento in cui il pretore si era assentato per fare delle fotocopie, ma comunque alla presenza del legale di AP 1, avv. __________ (verbale primo dibattimento 06.12.2012, pag. 2).

c) Per parte sua, il querelato ha sempre negato, sia nel suo interrogatorio di polizia del 28 luglio 2011, sia davanti alla giudice della Pretura penale, così come davanti a questa Corte di aver proferito la frase minacciosa incriminata (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4, verbale primo dibattimento 06.12.2012, pag 1, verbale dib. d'appello, pag. 2).

  1. Nella sentenza impugnata la versione del querelante è stata giudicata maggiormente credibile rispetto a quella dell'imputato, giacché suffragata dalla testimonianza del dr. PC 1, presente in aula a Locarno al momento dei fatti.

Considerata, poi, la frase incriminata come oggettivamente idonea ad incutere timore di grave pregiudizio o spavento ed assodato come l'avv. __________ si sia sentito effettivamente minacciato in modo pesante e come al contempo AP 1 abbia agito con l'intenzione di incutere spavento e creare insicurezza nell'accusatore privato, la giudice di prime cure ha ritenuto sussistere entrambi gli elementi – oggettivo e soggettivo – costitutivi del reato di minaccia (sentenza impugnata, pag. 4-5, consid. 5.2, 5.3 e 5.4.).

Da qui la condanna.

Appello

  1. La dichiarazione d'appello è introdotta da un breve accenno alle annose problematiche famigliari e giudiziarie che vedono coinvolto AP 1. Trattasi, a suo dire, di "veri e propri atti persecutori" messi in atto nei suoi confronti da sua moglie __________ e da suo suocero dr. PC 1. Sullo sfondo, egli non manca di collocare la figura dell'avv. __________, sul quale adombra il sospetto di essere l'ispiratore di tali atti, il suggeritore delle false accuse promosse dalla famiglia PC 1 nei suoi confronti.

a) Ciò detto, l'appellante formula le sue contestazioni alla sentenza del 6 dicembre 2012 della giudice della Pretura penale.

In linea con le dichiarazioni già rese in polizia, AP 1 contesta recisamente di aver proferito la frase incriminata, pur dichiarandosi consapevole che l'espressione "le faremo la festa a lei in orizzontale" è oggettivamente idonea a incutere timore nel destinatario.

Al dibattimento d'appello egli ha ribadito di non aver mai pronunciato la frase incriminata, attribuitagli grazie al concorso probatorio delle testimonianze inattendibili del dr. PC 1. A sostegno della sua posizione egli ha prodotto un riassunto difensivo con allegata una documentazione che proverebbe le trame ordite dalla moglie e da suo suocero nei suoi confronti, con l'apporto degli esperti e maligni suggerimenti dell'avv. __________. Si tratta, prevalentemente, di corrispondenze e decisioni civili e penali, ticinesi e francesi, in parte già note, che nulla aggiungono ai fini dell'accertamento dei fatti. Questo perché l'appellante difficilmente riesce a focalizzare l'oggetto della procedura (in concreto limitato alla minaccia nei confronti dell'avv. __________) e a disgiungerlo dalle sue vicende personali e familiari, con la conseguenza che non di rado si trova ad argomentare fuori tema, come ancora ripetutamente avvenuto al dibattimento.

b) AP 1 contesta recisamente che la testimonianza del dr. PC 1 possa costituire una valida prova del fatto addebitatogli, avendo il teste qualità di parte nelle procedure che lo vedono opposto a lui. Le dichiarazioni del dr. PC 1 sarebbero, inoltre, viziate da falsità, come ad esempio la risposta data alla polizia in occasione del verbale d'interrogatorio del 27 luglio 2011, ove gli si chiedeva se avesse un legame ai sensi dell'art. 168 CP con l'imputato. Stante il rapporto suocero/genero, l'appellante ravvede una falsa dichiarazione nella risposta negativa data dal dr. PC 1.

La risposta era invece conforme a verità, ritenuto che tra i legami personali elencati all'art. 168 CP non rientra il rapporto tra suocero e genero. La questione non riveste comunque particolare rilevanza, se non nella misura in cui al dr. PC 1 non può essere addebitata una falsa dichiarazione. A ben vedere, infatti, la risposta data dal teste non era atta in alcun modo a incidere sull'accertamento dei fatti.

c) Nel seguito, l'appellante si diffonde sulle contraddizioni che avrebbero caratterizzato le deposizioni del dr. PC 1, relativamente alla presenza, o meno, del pretore __________, e dell'avv. __________ (suo patrocinatore di allora) al momento in cui AP 1 avrebbe proferito l'espressione minacciosa.

Egli si richiama al verbale di polizia del 27 luglio 2011, ove il dr. PC 1 aveva dichiarato di aver sentito la minaccia in modo chiaro "anche alla presenza del pretore __________ " (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 4), evidenziando come ciò si contraddica con le successive dichiarazioni del 6 dicembre 2012 rese davanti alla giudice della Pretura penale, secondo cui al momento in cui il AP 1 si era alzato gridando "la frase della festa in orizzontale", il pretore non era presente, poiché uscito a fare delle fotocopie (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 29).

Un ulteriore segno di inaffidabilità deriverebbe, sempre stando all'appellante, dal raffronto tra il verbale dell'udienza del 5 luglio 2011, che non menziona la presenza né risulta firmato dall'avv. __________, e l'affermazione del dr. PC 1 "l'avv. __________ era presente", fatta davanti alla giudice della Pretura penale (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).

L'appellante tiene poi a menzionare le diversità semantiche lessicali, tra l'affermazione "AP 1 si è alzato ed ha gridato all'avv. __________ la frase della festa in orizzontale", fatta dal dr. PC 1 in Pretura penale, con quella riportata in querela: "le faremo la festa a lei in orizzontale".

Concludendone che alla testimonianza del dr. PC 1 non può essere dato credito. Da qui la richiesta di proscioglimento.

  1. Le accuse di falsità, che l'appellante pretende dedurre dalle situazioni enunciate, in realtà non fondano – come egli invece vorrebbe – un giudizio di inattendibilità delle deposizioni rese dal dr. PC 1 davanti alla polizia e alla giudice della Pretura penale, in merito all'espressione minacciosa incriminata.

a) Intanto, come visto, egli esordisce con un'accusa di falsità, come visto rivelatasi infondata (sopra, consid. 9b).

b) Per il rimanente, che l'avv. __________ non fosse presente all'udienza del 5 luglio 2011 è evidente: la sua presenza non è menzionata a verbale, manca la sua firma e l’attestazione di consegna in mani sue del verbale al termine dell'udienza. La posizione di AP 1 (in quella procedura, istante) non è stata verbalizzata ma sostituita con l'annessione a verbale di un suo personale riassunto scritto, segno evidente dell'assenza del patrocinatore.

A mente dell'appellante, il dr. PC 1 avrebbe dichiarato che l'avv. __________ era, invece, presente all'udienza, "quasi a voler dimostrare falsamente di essersi avvalso della presenza dell'avv. __________, per giustificare che lui si sarebbe avvalso di testimoni attendibili (…), ma avvalendosi di un testimone che non era presente il Dott. PC 1 dimostra solo un'altra falsità, che lascia intravedere quali fossero le sue/loro intenzioni" (dichiarazione d'appello, pag. 4). Il ragionamento è decisamente contorto. Sulla questione della frase incriminata, infatti, il dr. PC 1 non aveva alcuna necessità di difendersi e quindi di avvalersi di testimoni, attendibili o meno. Qualora avesse inteso, invece, danneggiare l'inviso genero, ci si dovrebbe chiedere quale interesse avrebbe avuto ad indicare la presenza di un testimone, che oltre a difendere interessi contrari ai suoi, nulla avrebbe potuto riferire sugli accadimenti di un'udienza alla quale non aveva presenziato. Questo per concluderne che, segnalando la presenza del legale di controparte, il dr. PC 1 possa essersi confuso con un'altra udienza (delle molteplici che lo hanno visto opposto al genero) o, più semplicemente, che abbia espresso un ricordo distorto, su un aspetto che ai suoi occhi rivestiva un'importanza secondaria rispetto al tema focale dell'interrogatorio, incentrato sull’intimidazione rivolta al suo legale avv. __________.

c) Lo stesso dicasi per la dichiarazione del dr. PC 1, fatta davanti alla giudice della Pretura penale, secondo cui al momento della frase incriminata il pretore __________ si era assentato per fare delle fotocopie (verbale primo processo, 06.12.2012, pag. 2, in fondo). Che nel momento topico il pretore fosse in aula è praticamente certo: lo sostiene l’appellante, lo lascia intendere chiaramente l’accusatore privato nella querela (pag. 1 ultima frase), e soprattutto lo conferma lo stesso dr. PC 1 nel suo primo interrogatorio: “Questa minaccia l’ho sentita in modo chiaro e netto anche in presenza del pretore __________” (atti del ministero pubblico inc. DA 1103/2011, doc. 4,verbale di polizia 27 luglio 2011, pag. 3).

Evidentemente le sue dichiarazioni si contraddicono. Ma ciò non significa, né vi è prova, che egli abbia deliberatamente inteso costruire una falsa dichiarazione, al punto da poter ragionevolmente concludere – come fa l’appellante – sulla sua inaffidabilità sul piano probatorio. Non va dimenticato, del resto, che al momento delle sue dichiarazioni in Pretura penale il dr. PC 1 aveva 78 anni e mezzo, un’età che giustifica qualche svarione di memoria, oltre al fatto, tutt'altro che irrilevante, che in quell’audizione egli era sentito come imputato, quindi – al pari di AP 1 – con facoltà di non rispondere, di non collaborare e anche di non dire la verità (art. 158 cpv. 1 lett. b CPP).

d) Per quanto precede, questa Corte ritiene che non sussistono ragioni specifiche per ritenere prive di forza probatoria le dichiarazioni del dr. PC 1 che, in modo lineare e costante, ha sempre sostenuto di aver sentito AP 1, al termine dell’udienza del 5 luglio 2011, rivolgersi all’avv. __________ con l’espressione incriminata.

  1. Gli atti non fanno mistero del sentimento di avversione che anima AP 1, non solo nei confronti di suo suocero, ma anche del suo (ex) patrocinatore.

Già si è ricordato dell’espressione “legale faccendiere” utilizzata dall’appellante nei confronti dell'avv. __________ (sopra, consid. 6).

Inoltre, lo stesso AP 1, parlando degli atti persecutori di cui sarebbe vittima, tiene a soggiungere che “forse nemmeno mi meraviglierebbe se si dovesse in seguito riscontrare di essere stati progettati proprio dal loro stesso Patrocinatore Avv. __________” (dichiarazione d’appello, pag. 2).

Altrettanto emblematiche le espressioni di biasimo usate al primo processo per definire l'avv. __________, personaggio che agirebbe per arrecargli danno "nel modo più spregiudicato", abbandonandosi a "falsità durante le udienze" (verbale primo processo, 06.12.2012, pag. 1). Anche nella sua difesa scritta d'appello egli non manca di attestare il proprio livore nei confronti dell'accusatore privato. Qualche esempio: "l'avv. __________ che si reputa invincibile e infallibile, quando invece dai suoi scritti si deducono innumerevoli falsità che lasciano intravedere un'attitudine persecutoria nei miei confronti basate su sole falsità che dichiarate per iscritto dallo stesso avrebbero avuto come obiettivo di annientare la mia persona" (pag. 2) (…), oppure "quindi l'avv. __________ sembrerebbe che è solo capace a scrivere bugie sempre nel senso che meglio a lui fa comodo, per proteggere i suoi amici patrocinati" (pag. 3). E ancora: "il grado di falsità più alto raggiunto dall'avv. __________ …" (pag. 3) (…), così come "lo stato confusionale dell'avv. __________ non mi ha permesso…" (pag. 3).

Ma vi è anche l’episodio, narrato in querela e confermato dal dr. PC 1 (sopra, consid. 7b), dello spintone dato all’avv. __________ sulle scale, all’uscita di un’udienza tenutasi presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________.

Nella sua querela l’avv. __________ rievoca, poi, anche un'altra circostanza, ove, sempre all’uscita di un’udienza (ancora in Pretura), AP 1 avrebbe tentato di mettergli le mani addosso.

Gli atti fanno stato, infine, di un precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Locarno fatto spiccare da AP 1 nei confronti dell’avv. __________ per l’incasso di fr. 13'649.–, oltre accessori (doc. prodotti dall’avv. __________ al primo dibattimento). Ancorché non ne sia noto l'esito, anche questa procedura esecutiva evidenzia la propensione di AP 1 a rivolgersi all’avv. __________ in toni e modi aggressivi, ciò che indizia la condotta imputatagli.

  1. Carattere indiziante va, infine, attribuito alla circostanza che AP 1 non è nuovo all’uso della minaccia. Infatti, è agli atti un decreto d’accusa n. 5473/2009 dell'11 agosto 2009 che contempla una serie di reati commessi da AP 1, tra cui quello di minaccia, risalente al 21 maggio 2009, nei confronti del dr. PC 1 (sopra, consid. 3; incarto MP annesso all’inc. della Pretura penale 81.2011.96, doc. 3).

  2. Dopo attento esame di tutte le circostanze (sopra, consid. da 9 a 12), questa Corte ritiene accertato che AP 1, il 5 luglio 2011, al termine di un’udienza tenutasi davanti al pretore della giurisdizione di Locarno-Città, si è rivolto all’avv. __________ i con l’espressione “le faremo la festa a lei in orizzontale”.

Minaccia

  1. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

a) È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse, 3a ed. Berna 2010, ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 180 CP, n. 19 con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario – per l’applicazione dell’art. 180 CP – che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Dontasch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 5). La minaccia può anche risultare da un gesto o da un’allusione (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 8; DTF 99 IV 215, consid. 1a).

b) Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 11).

c) Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, op. cit. ad art. 180, n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid. 13 e 14).

  1. Non fa dubbio che la frase “le faremo la festa a lei in orizzontale” è oggettivamente idonea a costituire una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. Evocativa di tipiche intimidazioni di stampo mafioso, essa non lascia spazio ad interpretazioni, palesandosi, d'acchito e inequivocabilmente, come minaccia di morte o quantomeno di pregiudizio rilevante.

Come rettamente osservato nel primo giudizio, la minaccia allude, preannunciandolo, ad un evento illecito e come tale anch'essa adempie, dunque, al requisito del carattere illecito (sentenza impugnata, pag. 4, consid 5.2; Hurtado Pozo, ibidem; Corboz, ibidem).

E la minaccia è tanto più grave, se si tiene conto che in concreto l'espressione incriminata è stata proferita in un contesto litigioso, permeato da un'acredine non sopita, ancora ben percettibile al dibattimento d'appello.

Concretamente, alla realizzazione del reato concorre pure il risultato della frase minacciosa. L'accusatore privato avv. __________ ha dichiarato in querela di sentirsi pesantemente minacciato, chiedendo addirittura protezione da parte dell'autorità (atti del ministero pubblico, inc. DA 1103/2011, doc. 1). Egli è quindi stato turbato dalla minaccia. Sentimento, ribadito davanti alla giudice della pretura penale, ove ha parlato di "una grave minaccia nei suoi confronti che l'ha spaventato parecchio" (verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 5), e che persiste tutt'ora, come egli ha tenuto a sottolineare ancora al dibattimento d'appello, ricordando di aver rinunciato al patrocinio del dr. PC 1 proprio in funzione delle persistenti intimidazioni provenienti dall'appellante, culminate nella frase minacciosa del 5 luglio 2011, che lo ha fatto seriamente temere per la sua incolumità.

Questa Corte nemmeno ha dubbi, quanto alla realizzazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo palese che AP 1 si è rivolto all'avv. __________ con una frase incisiva e fortemente allusiva, tanto breve, quanto densa di grave minaccia, nell'intento di incutergli timore e insicurezza.

L'appello dev'essere di conseguenza respinto.

Colpa e commisurazione della pena

  1. L'appellante non solleva specifiche contestazioni sulla pena applicata dalla prima giudice. Essendogli imputabile, come già sottolineato dalla prima giudice, una condotta riprovevole, specie poiché rivolta ad un professionista che stava solo svolgendo il proprio lavoro, tenuto conto, inoltre della recidiva specifica (sopra, consid. 3 in fine), la sua colpa dev'essere considerata perlomeno medio/grave.

Al punto da fare apparire sin troppo mite la pena inflitta dalla prima giudice, che tuttavia questa Corte non può inasprire, ostandovi il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP).

Va perciò confermata la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 120.– cadauna, per complessivi fr. 3'600.–, unitamente ad una multa aggiuntiva di fr. 700.– (contenuta nei limiti fissati in DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4), inflitta dalla prima giudice.

In particolare, per quanto attiene all'ammontare della singola aliquota, si ricorda che la giudice della Pretura penale si era basata sui dati fiscali validi per l'imposta cantonale 2009 dai quali risultava che AP 1 percepiva una rendita AI di fr. 2'736.– annui, oltre ad una non meglio precisata rendita vitalizia di fr. 16'512.– annui, nonché un reddito raggruppato di fr. 63'005.– annui, complessivamente, quindi, fr. 82'253.–, pari a fr. 6'854.– mensili.

Dati che non differivano di molto rispetto a quanto dichiarato dall'imputato al primo dibattimento (reddito imponibile di fr. 80'000.– e imposte per fr. 4'000.– all'anno: verbale primo dibattimento, 06.12.2012, pag. 2).

Tenuto conto della deduzione forfetaria del 25% per cassa malati e imposte, nonché di quella del 15% per il primo figlio e del 12,5% per il secondo figlio, si ottiene un'aliquota giornaliera di fr. 120.–, così come rettamente calcolato dalla prima giudice.

Per finire, anche la sospensione condizionale della pena, così come il periodo di prova di 3 anni pronunciati dalla prima giudice vanno confermati, in ossequio al divieto della reformatio in peius.

Oneri processuali

  1. Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.–, seguendo la soccombenza sono posti a carico dell'appellante.

Ugual sorte seguono la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi

Visti gli art. 80, 84, 348 e segg., 379 e segg,. 398 e segg., 403 cpv. 1 lett. c e cpv. 3, 405, 408, 422 e segg. CPP;

12, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47, 50, 106, 180 CP;

nonché sulle spese e indennità gli art. 428 CPP,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i punti 2, 3.4, 3.5 e 4. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di minaccia per avere, in data 5 luglio 2011, a __________, al termine di un’udienza in Pretura, proferendo la frase “le faremo la festa a lei in orizzontale”, incusso spavento o timore a __________.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.– (centoventi) cadauna, per un totale di fr. 3’600.- (tremilaseicento);

1.2.2. alla multa di fr. 700.– (settecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.– (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

  1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

  • tassa di giustizia fr. 800.–

  • altri disborsi fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:

  2. Comunicazione a:

  • Pretura penale, 6501 Bellinzona
  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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