Incarto n. 17.2013.132
Locarno 18 dicembre 2014/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Giovanni Celio e Stefano Manetti
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 22 gennaio 2013 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 gennaio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 19 giugno 2013)
richiamata la dichiarazione di appello 10 luglio 2013;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con decreto di accusa 5 luglio 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di diffamazione, reato previsto dall’art. 173 CP, per avere, a __________ e in altre località, il 3 dicembre 2009, nel suo annuncio a pagamento pubblicato sul __________, comunicando con terzi, offeso l'onore di __________, indicando che egli avrebbe "sfilato" importanti somme dalle casse dell'allora __________, ora fallita, ai danni dei creditori, che avrebbe inoltre favorito l'assegnazione e/o ottenimento di mandati di consulenza "dubbi" che nulla avrebbero apportato alla società, che, infine, avrebbe per lo meno contribuito a "fabbricare" utili fittizi, a fronte di una situazione effettiva molto peggiore, che avrebbe poi avuto ripercussioni negative sugli azionisti (tra cui AP 1 medesimo),
incolpandolo in tal maniera di condotta disonorevole o di altri fatti che nuocciono alla sua reputazione.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'400.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 140.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, oltre che alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 giorni nonché al pagamento di tasse e spese.
Il procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote da fr. 50.- decretata nei confronti dell’accusato dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 12 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi;
Inoltre, confermando il decreto di accusa, non ha revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino il 12 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 6 mesi.
Il giudice di prima istanza ha, poi, parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni dell’accusatore privato __________ e condannato AP 1 al pagamento di fr. 1'600.- + IVA al 7.6%, per un totale di fr. 1'721.60, respingendo tuttavia la domanda di risarcimento del torto morale.
Infine, ha posto a carico dell’opponente il pagamento delle tasse e spese;
preso atto che - contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello del 10 luglio 2013, l’appellante ha specificato d’impugnare tutti i dispositivi della sentenza di primo grado ed ha riproposto la richiesta tendente all’assunzione di tutti i mezzi di prova respinti dal primo giudice (che aveva ammesso unicamente l’audizione dibattimentale di __________), segnatamente l’audizione testimoniale di __________, __________, __________ e __________; il richiamo integrale dell'incarto 4201/2008 del Ministero pubblico di Lugano inerente alla propria denuncia del 7 maggio 2008; il richiamo della contabilità della fallita __________ 2003-2006; l’edizione, mediante perquisizione e sequestro, dei bilanci e conti economici 2004-2010 presso __________ e, infine, il richiamo dell'inventario degli attivi __________ allestito dal __________ per il periodo della moratoria concordataria 2007-2010;
la presidente della scrivente Corte ha respinto l’istanza probatoria il 27 agosto 2013 e, contestualmente, ha chiesto alle parti, sul fondamento dell’art. 406 cpv. 2 CPP, il consenso a trattare in forma scritta la procedura, proposta cui hanno aderito sia l’accusatore privato sia l’appellante sia il procuratore pubblico (che, il 22 luglio 2013, quindi già in precedenza, aveva dichiarato il proprio accordo qualora fosse adottata questa modalità processuale);
con memoria 30 ottobre 2013 l’appellante ha motivato
la domanda di annullamento della sentenza appellata e il suo
proscioglimento. Con osservazioni 5 e 19 novembre 2013, il procuratore pubblico e l’accusatore privato ___________ hanno postulato la reiezione dell’appello. Delle rispettive argomentazioni diremo, per quanto necessario, in seguito;
ritenuto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).
Per quanto riguarda la vita dell’imputato, in particolare la sua formazione, le competenze e l’attività professionale, il divenire dei suoi rapporti con l’accusatore privato __________ e con __________, la fulminea ascesa e l’altrettanto repentino tracollo di questa società produttrice dell’omonimo e noto gioco innovativo delle barrette magnetiche - società di cui l’imputato è stato promotore e azionista di minoranza sin dall’adozione della nuova e definitiva ragione sociale - si riproduce, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, l’esposto della sentenza di primo grado tratto dalle sue dichiarazioni dibattimentali, corredato da alcune aggiunte e precisazioni:
“ AP 1, cittadino __________ nato nel __________, dopo aver terminato il liceo a __________ ha frequentato per un solo anno il politecnico, decidendo poi - vista l'impossibilità di conciliare studi e lavoro - di continuare a lavorare nell'officina di suo padre, che si occupava della costruzione di stampi per gomma, materie plastiche e masse di stampanti (cfr. verbale dibattimento, pag. 3). Nel 1997 l'imputato ha conosciuto __________ - parte civile nel presente procedimento - per questioni di lavoro inerenti al gioco __________, per il quale ha studiato l'industrializzazione del pezzo, ha costruito lo stampo pilota e ha prestato una macchina all'accusatore privato e ai suoi licenziatari sardi di allora; successivamente AP 1 ha trasferito la sua officina da __________ a __________, località diventata nel frattempo, e più precisamente dal 2003 (fino al 2006 allorquando la sede della ditta è stata spostata a __________), anche la sede della __________ (cfr. atti, estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino). A dire dell'imputato nel 2003 infatti, a seguito di vertenze giudiziarie in Italia che avevano portato alla rottura fra il __________ e i suoi licenziatari della Sardegna dove fino ad allora, tramite la ditta __________, era avvenuta la produzione con le macchine dell'imputato, quest'ultimo - con il 3% (ma secondo il teste lo 0,63% in quanto possedeva 47 azioni su 7400, cfr. rapporto del concordato del 31 marzo 2009 agli atti) del capitale azionario di __________ pur senza entrare a far parte degli organi societari - con __________ (che aveva il 51% delle azioni), __________ e __________ ha costituito la __________, che ha ripreso nome e attività della __________ __________, e che ha ripreso a produrre con macchine di AP 1, dopo il 31 luglio 2003 per questioni legate alle licenze, quanto già si faceva in Sardegna prima della chiusura della già citata ditta __________ (cfr. ibidem, pagina 3). Fino alla fine del 2004 il rapporto fra l'imputato, __________ e gli altri era buono, ritenuto che dal primo bilancio della __________, risultavano 36 milioni di franchi di cifra d'affari e 7 milioni di utili, con una produzione di 120 mila pezzi al giorno e diverse centinaia di operai occupati. Nel corso del 2005, a seguito della situazione difficile in cui si è venuta a trovare la __________, sono invece cominciati i problemi personali con diverse cause giudiziarie fra i protagonisti della vicenda, proseguiti nel 2006, a causa del crollo delle vendite di __________ (cfr. ibidem, pag. 4 e 5). In questo contesto, (…) la Pretura di Mendrisio-Nord nel novembre del 2007 ha concesso la moratoria concordataria alla ditta, poi prorogata a più riprese; nell'estate del 2008 __________ è stato nominato commissario per l'omologazione del concordato, poi saltato a causa del rifiuto del creditore nonché qui imputato con la conseguenza che la Pretura di Mendrisio-Nord l'11 maggio 2010 ha sciolto la società dichiarandone il fallimento. AP 1, che attualmente vive a __________, a suo dire, non percepisce nessun reddito e vive grazie alla pensione della moglie e "per qualche lavoro che faccio" (ibidem, pag. 7)” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3 seg.).
Al dibattimento di primo grado, l’imputato ha dichiarato di avere finanziato gli annunci a pagamento - oltre quello qui in esame altri due pubblicati su __________ - ricorrendo a prestiti di alcuni amici (nominati), verso i quali è complessivamente debitore per circa 80'000.- euro (verb. dib. di primo grado, pag. 7). Ha, poi, asserito di essere cardiopatico e, per questo motivo, di non più disporre di licenza di condurre dal 2008 (verbale dibattimento, pag. 7).
Vista la divergenza presente anche nel brano riportato, va precisato che la quota azionaria dell’imputato subì una riduzione percentuale a dipendenza dell’aumento del capitale azionario: costantemente titolare di 47 azioni al portatore di nominali 1'000.- fr. cadauna, pari 3,01% del capitale azionario ammontante a 1'560'000.- (cfr. i tre certificati azionari doc. 63), la sua quota si è successivamente ridotta allo 0,63% a seguito dell’aumento del capitale a 7'400'000.- fr. deliberato il 19.12.2006 ed iscritto a RC in ugual data (doc. 65, 76).
Con il messaggio a pagamento apparso nella cronaca del __________ del quotidiano __________ del __________ dal titolo "Molti punti oscuri, molti interrogativi, nella saga di __________ ", a firma “AP 1, socio di __________”, l'autore rende manifesto di giudicare "assurda" l'incapacità di __________, o di chi per essa, di prestare la necessaria garanzia per la riuscita del concordato. Tanto più, aggiunge, visto che si tratta di un importo contenuto e che __________ "ha, o avrebbe potuto avere, abbondanti mezzi per il concordato". Muovendo da questa affermazione, sono esposti alcuni fatti e/o valutazioni a dimostrazione di questo assunto: i mezzi ci sarebbero, eccome, se il socio fondatore non avesse sfilato dalle casse aziendali un importo cospicuo per destinarlo ad altra sua società, se, a suo tempo, non avesse imposto alla società e a caro prezzo i costi di avviamento, di Know How, per il marchio, per il contratto di licenza sui brevetti, se, ancora, non fossero state sperperate risorse in mandati e consulenze dubbie e inutili. Il testo conclude con l'interrogativo che suscita il contrastante raffronto tra i bilanci di __________ del biennio 2004 e 2005 (il primo con 8 milioni di fr. di utile, il secondo con 3 milioni di utile "fabbricato") da un lato e la situazione, d’altro lato, dei due anni successivi contrassegnati da un disavanzo di oltre 50 milioni di fr.. Questo interrogativo, così come gli altri posti nel testo - è qui doveroso osservare - è puramente retorico, declamatorio, perché l'estensore del testo più che suggerire, indica la risposta puntando il dito dapprima genericamente verso “uno dei soci fondatori” - e quindi espressamente contro __________
__________ è nominato personalmente tre volte e solo nella seconda metà del testo. Dapprima, il soggetto è designato con il ruolo di "socio proprietario del brevetto" con l'aggiunta di “Presidente/ Amministratore". Nel periodo inerente allo "sfilare", artefice designato è "uno dei suoi soci fondatori", mentre l'articolo chiude con un riferimento al "dominus" nonché al "burattinaio", che il lettore non tarda, però, ad individuare nel nominato __________.
L’interrogativo finale "Che fine hanno fatto tante risorse?" riferito allo “sprofondo di CHF 51'000'000.-, in due anni! “ è una sollecitazione agli amministratori di __________ a fornire una risposta.
buona fede. Quindi, per l’uno o l’altro verso, lecita.
b. In primo luogo, si rammenta che il carattere diffamatorio del proposito, come giudicato in primo grado, è pacifico e incontestabile: affermare pubblicamente che uno dei soci fondatori abbia "sfilato" un grosso importo di diversi milioni di franchi dalle casse di un'azienda - poi fallita a causa della mancanza di liquidità - non può che suscitare, nell'impressione di chi legge, la percezione di qualcosa di losco. Il significato del testo incriminato è chiaro: se la somma di 7,5 milioni di franchi non fosse stata sottratta dalle casse della __________
oltretutto, come considera il giudice di prime cure, per destinarla ad un'altra società di pertinenza dello stesso socio fondatore
__________ avrebbe avuto a disposizione le risorse per il
concordato e, quindi, per evitare il fallimento. Tra le varie
accezioni, prosegue il primo Giudice, “sfilare” è utilizzato nella
sua connotazione negativa di togliere, sottrarre con un gesto non privo di una certa attitudine. Pure inappuntabile è la conclusione della sentenza impugnata secondo cui il "socio fondatore" menzionato è inequivocabilmente identificabile in __________, ancorché questa conclusione meriti una precisazione: atteso che __________ è l'unico nominativo che compare nello scritto - qualche riga più sotto e per tre volte - la considerazione va nel senso che se un lettore medio e non prevenuto non fosse stato in grado di immediatamente assimilare __________ e il "socio fondatore" artefice dell’asserito sfilamento della somma, l’arcano gli si sarebbe presto svelato proseguendo nella lettura, per desumere l’identificazione del soggetto dalla concentricità delle varie affermazioni tutte incentrate sulla figura di __________. Ne consegue che una cerchia sicuramente cospicua di lettori, in particolare quelli più attenti alle vicende della __________, era immediatamente in grado di identificare il "socio fondatore" precisamente con l'accusatore privato.
Appello
In via subordinata, il ricorrente si aggrava di una violazione del diritto di essere sentito avendogli il giudice di prime cure, con il rifiuto dei mezzi di prova chiesti, precluso la possibilità di provare il ben fondato delle proprie affermazioni liberatorie. Inoltre, l’appellante contesta il carattere diffamatorio dell’affermazione inerente all’opportunità delle spese di ricerca e di consulenza, esternazione ritenuta lecita siccome costituente un mero giudizio di valore.
b. Nel dettaglio, riguardo all'imputazione inerente al rimprovero di avere sfilato 7'500'000.- fr. dalle casse aziendali di __________, l'appellante conclude essere tale asserzione vera, giacché il mutuo di pari importo in euro erogato nel 2006 dalla controllata __________ alla controllante __________ (riconducibile a __________), ricevendo in garanzia solo le proprie azioni, sarebbe sostanzialmente pura liberalità - “un regalo" - essendo, a quel tempo, la __________ già sovraindebitata, non fruendo tale società di credito alcuno e non costituendo, perciò, le azioni ottenute in pegno alcuna valida garanzia. Questo, sempre a dire dell’appellante, come i fatti - leggasi i rispettivi fallimenti - poi dimostrarono.
L’operazione di prestito, prosegue, configurerebbe, invero, il reato di amministrazione infedele ex art. 158 CP ai danni di __________, perpetrata allo scopo di indebito profitto della partecipante __________.
In ogni caso, conclude, se anche così non fosse, egli, azionista di __________, aveva buone ragioni per ritenere veritieri i propositi esternati a mezzo stampa.
c. In merito all'allegazione di aver "fabbricato" un utile di 3'000'000.- di fr., il ricorrente, avvalendosi altresì della deposizione del teste __________, evoca la circostanza secondo cui, per l'esercizio 2005, cui l'imputazione si riferisce, non si era proceduto ad allestire una contabilità di gruppo: __________ fatturava i propri prodotti alle società figlie all'estero, in particolare americane, ma alla fattura non corrispondevano, poi, incassi reali, così che gli utili apparivano meramente un prodotto contabile, senza riscontro finanziario. Ne consegue la verità oggettiva dell'affermazione dell'imputato circa gli utili fabbricati, locuzione da intendersi, a suo dire, in uno con la sentenza di primo grado, siccome artificiosi, gonfiati, irrealistici.
d. Infine, sarebbe giustificato avere espresso dubbi sull'esosità dei brevetti "imposti" da __________ alla __________, non essendo stato nemmeno il revisore in grado di valutare il valore reale del brevetto menzionato. Con riferimento, invece, all'opportunità delle spese per mandati vari, l’appellante sostiene che trattasi di mero giudizio di valore che sfugge dalla fattispecie oggettiva sancita dall'art. 173 CP. Così non fosse, conclude l’appellante, le audizioni negate dei quattro testi avrebbero potuto senz’altro confermare l'inopportunità di queste spese per consulenze e ricerche.
Le prove
In sede dibattimentale, la Difesa ha invano ripresentato la propria istanza probatoria testé ricordata (salvo la testimonianza ammessa di __________) e ha prodotto la copiosa documentazione (doc. 1-92, già annessa alla propria denuncia penale del 7.5.2008), oltre nove altri documenti (numerati 93-101, tra cui il rapporto dell'Ufficio di revisione di __________ del 3 marzo 2006 e la sentenza 14 maggio 2009 della Pretura di Mendrisio-Nord con cui è stata respinta l'omologazione del concordato).
Il patrocinatore dell'accusatore privato, in quella sede, ha a sua volta consegnato agli atti, tra l’altro, il dispositivo della sentenza 26.3.2010 del Tribunale federale con cui è confermata la sentenza di appello della CEF del 4.8.2009 di reiezione dell'istanza di concordato di __________ (doc. G), come pure, un avviso di addebito di euro 433'000.-, valuta 27 febbraio 2007 con la causale “Finanziamento”, a debito di un conto di risparmio personale di __________ presso __________ e a favore di __________.
b. Con decreto 27 agosto 2013 questa Corte ha pure respinto la
richiesta dell'appellante vertente sull’ammissione dei mezzi probatori declinati in prima sede, valutando sufficiente per il
presente giudizio il materiale probatorio già in atti, materiale
accresciuto con la produzione, unitamente all'appello, dei documenti summenzionati (doc. A-G), rispettivamente dei doc. da 1 a 2 prodotti dall'accusatore privato unitamente alle proprie motivazioni, ad integrazione dei tre documenti già prodotti in sede di dibattimento di prima istanza.
c. Preliminarmente è doveroso ricordare che l'istituto di diritto sostanziale di ammissione alle prove liberatorie della verità e ella buona fede a tenore dell’art. 173 cpv. 2 CP va tenuto disgiunto dalla facoltà del giudice di selettivamente escludere, nel rispetto del margine di cui l’autorità dispone in ambito di apprezzamento anticipato delle prove, quei mezzi probatori che dovessero apparire superflui, ovvero di rinunciare, in ossequio al principio dell’economia processuale, all’assunzione di quelle prove chieste se convinto che non potrebbero condurlo a modificare la propria opinione (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 135 consid. 6c.cc; 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).
d. Nel concreto, le risultanze istruttorie consentono alla scrivente Corte, come si spiegherà di seguito, di giungere ad un chiaro e fondato convincimento prescindendo dall'assunzione delle
ulteriori prove offerte dalla Difesa. In particolare, le risultanze istruttorie agli atti consentono di verificare criticamente e puntualmente le affermazioni del teste __________, in particolare quelle che, a ben considerare, travalicano la semplice deposizione testimoniale incentrata sulle proprie percezioni in veste di commissario del concordato e assurgono più propriamente al rango di valutazioni peritali.
Questa verifica, imposta da ovvie esigenze di oggettività ed imparzialità, è tanto più indicata e dovuta all'imputato qui appellante, quanto più si può presumere come il rapporto infrapersonale con __________ possa considerarsi delicato
sia a dipendenza dell'opposizione giudiziale vincente del prevenuto all'omologazione del concordato di __________ sia per le ragioni che hanno, poi, spinto __________, il 15.03.2011, a sporgere a sua volta querela a titolo di reati contro l’onore nei
confronti dell'imputato (__________, Verbale dibattimento 22.01.2013, pag. 2).
Ammissione alle prove liberatorie
La prova liberatoria può essere negata se l'autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive dell'onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 n. 3 CP).
I due requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della maldicenza - devono ricorrere cumulativamente (DTF 132 IV 116 consid. 3.1, 116 IV 31 consid. 3 pag. 38, 101 IV 292 consid. 2; DTF 6S.493/2006 del 28 dicembre 2006, consid. 2). L’interesse pubblico o privato invocato dall’autore deve essere oggettivamente sufficiente a giustificare l’utilizzo delle allegazioni incriminate e deve costituire il movente che lo ha spinto a formularle (cfr. sentenza del TF del 10 settembre 2003 6S.171/2003 consid. 2.3; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale II, Zurigo 1998 pag. 36 n. 129 e seg.). L’intento di fare della maldicenza (animus iniuriandi) è invece ammesso quando l’autore agisce con l’obiettivo finale di offendere o umiliare la vittima, di sparlare sulla sua persona o di altrimenti danneggiarla (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad art. 173 n. 25; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 365 e seg.). Il giudice esamina d'ufficio se le condizioni per l'ammissione alla prova della verità sono adempiute (DTF 132 IV 116 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, op. cit., n. 68 ad art. 173 CPS), fermo restando che, dovendosi interpretare restrittivamente le due condizioni, l'ammissione a tale prova costituisce la regola (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173; Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173 CP, n. 20; DTF 132 IV 116 consid. 3.1).
Al contrario della prova della buona fede, la prova della verità può essere fondata su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (DTF 106 IV 115 consid. 2.a). All’agente incombe l’onere della prova: sussiste un’inversione dell’usuale ripartizione (Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali) e il principio in dubio pro reo non trova applicazione (Riklin, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 173, n.10 con rinvii dottrinali, anche ad opinione divergente).
b. Occorre, quindi, appurare se le allegazioni diffamanti proferite - sostanzialmente, l’aver reso sospetto __________ di essersi arricchito con metodi non ortodossi alle spalle della società, lasciata poi andare alla deriva - sono sorrette, nel contesto generale da cui è scaturito l’intero brano, da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, ritenuto che, nell’affermativa, nemmeno occorrerà chinarsi sul secondo presupposto cumulativo inerente all’intenzione prevalente di fare maldicenza.
La verifica si impone tanto più che la pronuncia di prime cure tralascia il tema non esprimendosi sulla legittimità di accedere o no alle prove liberatorie, ma, invero, esaminandole poi nel merito, ammette implicitamente questa facoltà.
Emerge, anzitutto, dagli atti nel loro complesso e non solo dalle sue dichiarazioni, che l’imputato è stato massicciamente coinvolto a vari livelli - personale, professionale, giudiziario e finanziario - nella vicenda di __________. Egli ha partecipato sin dagli albori e in modo decisivo all’elaborazione del prodotto finale (doc. 64), alla sua industrializzazione, ha costruito le macchine per gli stampi, ha trasferito la propria officina di produzione da __________ a , con l’inizio della fabbricazione della barretta magnetica nel 2003, fornendo poi consulenza e quanto altrimenti necessario all’attività. Basti ricordare che la persona giuridica __________ scaturisce da una mutazione di __________ (), con il cambiamento di ragione sociale iscritta a Registro di commercio il 26 marzo 2003 (doc. 65), ancorché l’imputato non farà mai parte dell’organo amministrativo di __________, né assumerà funzioni dirigenziali (doc. 65; verb. dib. pag. 4 in fine). L'imputato, nelle molteplici vesti di azionista di __________ - sebbene, come visto, di minoranza (dapprima 3,01%, ridotto allo 0,63% dopo l’aumento del capitale il 19.12.2006; doc. 63) - e di __________ (qui con il 15,04%; si tratta della ditta produttrice e fornitrice pressoché esclusiva di __________ delle macchine, degli stampi e delle attrezzature; v. AP 1, verbale dibattimento pag. 4; doc. 2; 7; 55-57; 60-61), di dipendente stipendiato da __________ (doc. 45), finalmente anche di creditore di __________ (quantunque di una cifra modesta per ripetibili, cfr. doc 1 annesso al VI PP 27 aprile 2010, osservazioni AP 1 31 marzo 2009 ; doc 91 e 101, sentenza 14.05.2009 Pretura Mendrisio-Nord di reiezione istanza concordato __________, pag. 10 e 22), è stato artefice di svariate dispute giudiziarie pervicacemente sostenute anche vittoriosamente fino alla più alta Corte elvetica, concernenti, in primis, la legittimità della concessione del concordato ordinario a __________ (doc. 101; doc. F e G prodotti con la motivazione dell’appello 30 ottobre 2013), ma anche la mancata convocazione di assemblee generali di __________ (doc. 39-43) e di __________ o la verifica della legalità formale e sostanziale di assemblee straordinarie sempre di __________ (doc. 86-87). Così facendo, è indubbio che l’imputato si è sobbarcato sforzi personali e costi non indifferenti, tali da poter affermare che egli, pubblicando il 3 dicembre 2009 l’annuncio a stampa sulle difficoltà del concordato di __________, ha, senz'altro, agito - oltre che mosso dal dichiarato intento di “svegliare un po' questo ambiente perché avendo presentato una denuncia per bancarotta fraudolenta nel maggio 2008 ad oggi pare che si sia smarrita nei meandri di non so che cosa” (verbale dibattimento 22 gennaio 2013, pag. 7) - anche spinto da un interesse anzitutto privato sufficiente, di per sé legittimo e tutelabile, considerato il suo importante e pressoché vitale coinvolgimento. Tuttavia, l’interesse privato inteso a provocare o scuotere non è alieno da una connotazione di interesse pubblico, essendo le vicende connesse alle cause, vere o asserite tali, del dissesto di imprese produttive attive nel secondario notoriamente assai rilevanti per il più vasto pubblico, interessato indirettamente per bisogno d’informazione, ma anche direttamente: basti pensare all’ampia cerchia dei fornitori, dei creditori e delle maestranze. In concreto, centinaia di dipendenti, tutti danneggiati dai fallimenti di __________ (cfr. doc. 101 pag. 25, sentenza 14 maggio 2009 Pretura Mendrisio-Nord di omologazione del concordato, prodotto dalla Difesa al dibattimento della Pret. pen), di __________ (doc. 58), di __________ (doc. 97-98; FUSC 191 del 01.10.2010) e, perciò, interessati a venire a conoscenza di eventuali reconditi retroscena inerenti ai dissesti. AP 1 deve, pertanto, essere ammesso alle prove liberatorie a tenore dell'art. 173 cpv. 3 CP.
Nelle proprie motivazioni 30 ottobre 2013, l'appellante esordisce confutando queste considerazioni. In primo luogo, perché nulla gli impedisce di provare altrimenti, finché il procedimento penale è pendente, la verità delle proprie affermazioni. In secondo luogo, perché il procedimento penale aperto contro __________ su sua segnalazione non verte sugli identici fatti, per lo meno per quanto riguarda l'affermazione sui costi inutili sopportati da __________ e sulla fabbricazione di utili fittizi, tema non oggetto della sua denuncia penale, quindi forzatamente suscettibili di essere provati altrimenti. Infine, perché non corrisponde al vero che egli abbia omesso di sollecitare il Ministero pubblico a procedere, circostanza invece attestata dai documenti A-C.
A giudizio della scrivente Corte, la seconda considerazione dell'appellante è senz’altro pertinente: nella misura in cui i fatti sottesi alla denuncia del 7 maggio 2008 nei confronti di __________ divergono dal tema delle prove liberatorie in esame (ciò che vale, come detto, sia per il rimprovero inerente ai costi inutili sia per gli utili fabbricati), l'appellante deve ovviamente poter far capo ad altri strumenti probatori. Per quanto attiene al primo oggetto, all'aver sfilato una grossa somma ecc., effettivamente il tema dei due procedimenti si sovrappone e coincide.
In diritto si osserva la regola giurisprudenziale secondo cui la fondatezza dell'affermazione o del sospetto per cui una persona ha commesso un reato deve essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente,
a meno che l’incolpato non sia, o non sia più, penalmente perseguibile (DTF 106 IV 115 consid. 2 b-e). Nondimeno, il Tribunale federale ha riconosciuto varie eccezioni a questo principio (DTF 109 IV 36 consid. 3b; DTF 116 IV 31 consid. 4; DTF 122 IV 311 consid. 2): tra queste, la prova del vero deve poter essere apportata anche in altro modo se la procedura contro il terzo è sospesa (DTF 6S.188/2006 del 29 giugno 2006 consid. 4.3).
In concreto, il 5 agosto 2013, il procuratore pubblico ha prospettato l’abbandono delle procedure promosse dall'imputato a carico di __________ (cfr. doc. 1 e 2 annessi alle osservazioni all'appello 19 novembre 2013 di __________). Tuttavia, il decreto non è stato emesso, tant’è che questa intenzione è stata ribadita quasi un anno dopo dal medesimo PP su richiesta telefonica della Corte avvenuta il 18 giugno 2014, confermando una situazione assimilabile alla sospensione. Come sia, l’esigenza di dirimere il presente gravame e le conclusioni deducibili dalle prove agli atti consentono di soprassedere dal conoscere l’esito della procedura penale parallela.
Fulcro della disamina è il contratto di mutuo stipulato il 24 giugno
2006 tra __________, mutuante, e , mutuataria e sua controllante, avente come oggetto l'erogazione da parte della controllata __________ di un prestito di 5 milioni di euro alla società madre, da accordare da lì a pochi giorni, il 30 giugno 2006. Il mutuo fu concesso per un periodo indeterminato ed era esplicitamente finalizzato e condizionato "unicamente ed esclusivamente per il rimborso del finanziamento (anticipo fisso) che l' aveva a suo tempo concesso al mutuatario per l'acquisto di numero 390 azioni al Portatore di nominali CHF 1'000.- cadauna, rappresentanti il 25% del capitale azionario della __________ " (cfr. “Contratto di mutuo” doc. 75 prodotto dalla Difesa al dibattimento della Pret. pen.). Per __________ firmano __________ e __________, rispettivamente presidente e membro del CdA. Per __________, l’amministratore unico __________.
Come garanzia il contratto di mutuo prevedeva la costituzione in pegno a favore della mutuante __________ delle 390 azioni testé menzionate, azioni proprie, quindi. Il punto 9 del contratto stabiliva che "in caso di distribuzione di dividendo di __________”, __________, mutuataria, si impegnava ad effettuare "degli ammortamenti del suo debito equivalenti alla controprestazione netta ricevuta". L’interesse pattuito fu del 7,8
% per anno, esigibile la prima volta il 31 dicembre 2007. L'accordo precisava, poi, che "in caso di vendita del precitato pacchetto azionario il mutuo dovrà essere immediatamente rimborsato..." (doc. 75 pag. 1 pto. 4). Ammortamenti del debito capitale erano, infine, obbligatori "in caso di distribuzione di dividendo di __________ " (doc. 75, p. 2, pto 9).
Dando seguito alla pattuizione, effettivamente il 29 giugno 2006 fu addebitato sul conto di __________ presso __________ l'importo di 5 milioni di euro a favore di __________. Questo finanziamento fu possibile grazie ad un simultaneo credito ponte di 6 milioni di euro (mutuo fisso), concesso da __________ a __________ il 28 giugno 2006 ed estinto giusto un mese dopo, il 28 luglio 2006, ovvero dopo che __________ il 18 luglio 2006, aveva ottenuto il principale finanziamento da terzi, segnatamente il bonifico da un fondo d’investimento denominato __________; il tutto come al doc. 74 (estratti conto presso __________ di __________, 01.04-30.06.2006). In concomitanza con questa stipula, il 26 giugno 2006 __________ entra nel Consiglio di amministrazione di __________ come presidente con firma collettiva a due (doc. 65, estratto __________).
Il mutuo in parola figura correttamente registrato nella contabilità della partecipante __________: finanziamenti da __________, per l'importo complessivo passivo di 8'551'346.- fr. (doc. 68, Conto annuale 2006 __________).
b. Per comprendere la motivazione e la logica di questo finanziamento fatto dalla controllata azienda operativa __________ alla partecipante finanziaria __________ occorre fare un passo indietro almeno di un anno e tener presente tre fattori determinanti, qui richiamati solo sinteticamente, ma ben ricostruibili sulla scorta degli atti. Primo, la lotta di __________ messa in atto durante l’ascesa del fatturato di __________ per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionariato di __________ medesima; sforzo intrapreso nei confronti di azionisti rivendicativi e potenzialmente disgreganti. Secondo, l’apparentemente inopinata richiesta di rimborso del mutuo erogato dalla prima banca finanziatrice dei fondi necessari per l’acquisto delle azioni (__________), con il rischio che l’incapacità di rimborso avrebbe provocato la realizzazione e la perdita di pressoché tutte le azioni di __________ detenute dalla creditrice __________ a titolo di pegno manuale. Terzo, il reperimento di un nuovo finanziatore, il citato fondo di investimento __________ che acconsentì al prestito, ma alla condizione, dettata dal proprio regolamento, che a beneficiarne fosse l’entità operativa, la __________ e non la finanziaria ________. Da qui la chiusura del cerchio con il menzionato negozio di mutuo tra __________ e __________.
c. Nel dettaglio: l'acquisto della quota del 25% del capitale residuo di __________ da parte della __________ era avvenuto oltre un anno prima, il 26 aprile 2005, come desumibile dallo scritto e dal resoconto entrambi datati 21 aprile 2008 a firma __________ all’indirizzo del Pretore del Distretto di Lugano nell’ambito della procedura inc. DI.2008.453 (doc. 71).
Le motivazioni, gli antefatti e le contingenze che spinsero __________ ad acquistare il pacchetto azionario per poi detenere la pressoché totalità delle azioni di __________ (fatta salva la
partecipazione dell'appellante) sono desumibili in modo assolutamente convergente esaminando il precitato resoconto di __________ alla Pretura, le deposizioni di __________ (doc. E annesso alla motivazione dell'appello, MP VI 08.08.2008, pag. 2; 5) e di __________ (doc. D, MP VI 30.07.2008, pag. 2 seg.).
__________, sentito l'8 agosto 2008 quale denunciato nel quadro della raccolta di informazioni preliminari (doc. E annesso alla motivazione dell'appello, MP VI 08.08.2008), espone e conferma in modo dettagliato e plausibile i motivi e l’iter di contrattazione dell’acquisto da parte di __________ del pacchetto residuo di azioni __________. Egli ricorda, in sunto, che all'inizio dell'attività di produzione di __________, e già prima con __________, la necessità di nuovi liquidi consigliò il primo aumento del capitale azionario (da fr. 100'000.- a fr. 1'560'000.-, deliberazione assembleare del 31 gennaio 2003; doc. 71 pag. 3; doc. 80), ciò che avvenne con l'apporto per due terzi di ________ (che faceva capo a __________ e __________) e per il rimanente della __________ (di seguito __________) società fiduciante di due investitori italiani nominati dal __________ (doc. 71 pag. 3).
Riguardo alla motivazione che spinse __________ a negoziare il riacquisto delle azioni di __________, __________ afferma che due investitori italiani "contestavano la piena validità dell'aumento di capitale iniziale, quello di __________. In effetti erano stati G. e A. ad apportare integralmente la liquidità per l'aumento. Essi ritenevano di aver subito delle perdite a seguito dell'agire di __________; inoltre, essi affermavano che il loro investimento (visto l'apporto iniziale integrale di liquidità) non era in ragione del 30% bensì del 100% di __________. Al riguardo, minacciavano anche procedure giudiziarie che avrebbero potuto bloccare l'attività di , visto che si sarebbe trattato di discutere circa la proprietà economica della società" (doc. E prodotto con motivazione appello, pag. 5-6). Un altro motivo che consigliava l'acquisto era, inoltre, il pericolo della cessione del pacchetto di minoranza a terzi concorrenti (, doc. E cit., pag. 8).
Di seguito, __________ indica che, pur non avendo subito minacce dirette dai predetti G. e A., i metodi poco ortodossi dei medesimi (noti investitori nell'ambito del calcio italiano), unitamente alle pressioni dei loro legali, indussero __________ a trattare l'acquisto della loro quota in __________. Di vivo interesse è qui sapere che il prezzo iniziale ventilato per la vendita della partecipazione del 25% ammontava a ben 130 milioni di Euro e che le trattative durarono oltre un anno. In seguito, sempre secondo , l'importo fu ridotto e fissato in 6,4 milioni di euro "importo che non mi sembrava fuori luogo, anche alla luce del fatto che la maggior parte dello stesso era finanziato dall' " (doc. E, pag. 5).
Sempre __________ aggiunge, però, che il mutuo concesso da __________ a __________ non bastava per finanziare l'operazione e che occorrevano ulteriori disponibilità: personalmente egli mise a disposizione di __________ come credito correntista 700'000.- euro mentre __________ finanziò personalmente l'acquisto di __________ con 1 milione di euro.
__________ concesse, poi, il finanziamento nella primavera del 2005 ma, già un anno dopo, diede disdetta, circostanza che ingenerò la necessità di rifinanziare il possesso delle azioni, pena – nell'impossibilità di restituire l'importo mutuato – la realizzazione da parte di __________ degli attivi di __________ e, per il tramite della compensazione, conseguente pericolo che __________ si appropriasse delle azioni di __________ (__________, doc. E, pag. 7).
__________ spiega poi, in modo credibile e particolareggiato, convincente per questa Corte, come, venuto meno il finanziamento di __________ a __________, l'alternativa messa in campo dal __________ con il fondo di investimenti __________ non poteva più contemplare un finanziamento diretto a , bensì, per i parametri del fondo d'investimento __________ (che richiedeva un rating a Mood), solo alla società effettivamente operativa, ovvero __________ (, doc. E, pag. 7).
d. Del resto, l'impellente necessità di __________ di disfarsi di due azionisti potenzialmente scomodi non era affatto ignota all'imputato, ancorché sia percepibile che gli sfuggano alcuni importanti estremi dell'operazione. Dichiara AP 1 in sede di dibattimento: "Nel frattempo i due soci G. e A. [NB: i due azionisti finanziatori; omessi i nomi, n.d.r.] hanno fatto capo al dott. __________ (...), rispettivamente all'avv. G.[omissis] di __________ per rivendicare la proprietà della __________ siccome avevano versato l'intero capitale sociale. A questo punto inizia una lotta tra G.-A., nel frattempo assistiti dall'avv. C. e __________. I primi ottengono il pagamento di 6 Mio di euro che vengono prelevati dalle casse di __________. Il tutto senza avvertirmi ... Eravamo nel 2006". (AP 1, verbale dibattimento 22 gennaio 2013 pag. 5)
e. Da quanto sopra esposto si traggono le seguenti constatazioni:
l'acquisto di __________ dell'importante pacchetto di minoranza delle azioni di __________, apparve all’azionariato maggioritario di __________ e di __________ e ai relativi organi esecutivi non solo auspicabile ma decisamente indicato e forse imprescindibile per lo sviluppo di __________. Al riguardo il teste __________ conferma - sul fondamento delle informazioni assunte dagli organi di __________
l'esigenza di "acquistare quote da azionisti che creavano difficoltà" (__________, verbale dibattimento, pag. 2);
il 26 aprile 2005, giorno d'acquisto, __________ sborsò per la singola azione __________ circa 25'500.- fr. (prezzo complessivo di 10 milioni per 390 azioni). Facendo capo alla contabilità di __________, il teste __________ è in grado di specificare l'importo preciso di acquisto della partecipazione del 25% sul fondamento delle tre poste di uscite e indica un totale pari a 10,1 milioni di franchi (cfr. __________, verbale 30 luglio 2008, pag. 2; doc. D prodotto con la motivazione appello 30 ottobre 2013);
__________ ricorda che non fu fatta alcuna valutazione esterna del valore intrinseco delle azioni di __________ (verbale interrogatorio 8 agosto 2008, pag. 5), ma che , istituto su cui __________ si appoggiava per tutta la sua attività, conosceva bene la situazione di __________ per cui è plausibile la sua deduzione secondo cui, se __________ entrava nell'operazione di riacquisto delle azioni, accettando come garanzia le azioni della __________ stessa, il prezzo dell'operazione doveva pur corrispondere al valore delle azioni medesime (, ibidem, pag. 5);
di fronte alla disdetta del mutuo da parte di __________, __________, per mantenere il possesso delle azioni, cercò e trovò un finanzia-mento che, però, fu forzatamente concesso alla controllata operativa __________;
personalmente nell’operazione di acquisto __________ e __________ investirono risorse proprie per complessivi 1,7 milioni Euro, pari a circa il 25% del prezzo totale. Non solo. Dovettero anche accomodarsi alla postergazione dei loro crediti personali rispetto al mutuo erogato da __________ (doc. 77-79; 81-83), in particolare, per __________ del credito di 3,8 milioni di euro ancora scoperto (e destinato a rimanere tale) per la cessione delle licenze di fabbricazione e commercializzazione dei moduli magnetici (cfr. contratto di licenza doc. 64).
f. Sulla validità economica dell'operazione di acquisto di __________ da terzi delle azioni __________, incubata per oltre un anno e perfezionatasi a fine aprile 2005, fanno fede, a titolo abbondanziale, le dichiarazioni del teste __________: chiesto di esprimersi sulla qualità dell'investimento in __________, __________ afferma che ciò appariva un buon affare, in ogni caso fino alla metà del 2006 (doc. D, verbale 30.07.2008, pag. 6).
Per __________, infatti, solo verso la fine del 2006 sono riscontrabili - ma precisa prudentemente: “con il senno di poi” - i primi segnali che avrebbero dovuto ingenerare qualche interrogativo al consiglio di amministrazione sull'andamento di __________ (doc. D, verbale 30.07.2008, pag. 6), ma soprattutto, aggiunge __________, per le banche che la finanziavano (si vedano le perdite a sei cifre dell'istituto di credito nel doc. 101 pag. 19-21, sentenza 14 maggio 2009 Pretura Mendrisio-Nord di omologazione del concordato). Non va, poi, dimenticato che il fondo d'investimento __________ investì in __________ come prestito, con accredito il 18 luglio 2006, la somma di 8'644'920 Euro (cfr. doc. 74) - peraltro ad un alto tasso di retribuzione dell’8% - somma poi pressoché totalmente persa nel successivo fallimento (doc. 101 pag. 3, 9-10).
g. Sul valore e sulla validità della garanzia offerta da __________ a __________, 390 azioni proprie, si osserva: a garanzia del mutuo di 7,5 milioni di franchi __________ concesse in pegno a __________ 390 azioni, come visto. Sul valore delle medesime si evincono concludenti indicazioni dagli atti: già si è detto che poco più di un anno prima, nellaprile 2005, __________ aveva ritenuto indicato acquistare le azioni di __________ versando fr. 25'500.- cadauna, prezzo senz'altro risultato da considerazioni anche strategiche che può pure, legittimo supporlo, superare il valore intrinseco delle singole azioni.
Dal conto annuale dell'esercizio 2005 di __________ (doc. 69) si
evince che l'attivo consistente in 1'435 azioni di __________ è
allibrato al valore di 10'080'290.- fr., il che corrisponde ad un
valore intrinseco contabilizzato per azione di fr. 7'024.-.
Secondo i principi contabili, questo valore può solo essere sotto-
ma non sopravalutato (previgente art. 667 cpv. 2 CO in vigore
fino al 31.12.2012; 960 cpv. 2 CO). Ne consegue che il
valore della garanzia data da __________ a __________ dell'ordine di minimi 2'740'000.- fr. non può essere definita, come fa l’appellante, inconsistente o fittizia.
Ancora: l'aumento del capitale azionario formalizzato il 19 dicembre 2006 con cui __________ emise 5’840 nuove azioni al portatore di fr. 1'000.- cadauna, per un capitale aumentato a complessivi 7'400'000.- fr., avvenne mediante compensazione di "creditori per licenze" risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2005: __________, e per esso soprattutto __________, sottoscrissero le azioni compensando il prezzo di emissione con l'estinzione del credito (credito di __________) per le licenze concesse a __________ (cfr. doc.
76). Ora, se, come sostiene l'appellante, già sei mesi prima le
azioni di __________ non costituivano valida garanzia, __________, e per lui la __________, avrebbe fatto davvero un misero affare rinunciando ad un proprio importante credito per ottenere in cambio le nuove azioni emesse da __________.
h. Da quanto esposto si evince che non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui le azioni in pegno non costituivano una vera garanzia (e questo anche a prescindere dalle aspettative indiscutibilmente presenti nel primo semestre del 2006 inerenti all’atteso radioso sviluppo di __________). E’, poi, confutata dalle circostanze qui brevemente sunteggiate l'affermazione secondo cui il mutuo di __________ a __________ fu un regalo, una specie di investimento a fondo perso, essendo invece dimostrabile che fu verosimilmente l'unica alternativa praticabile data agli azionisti di __________ per evitare che le azioni di __________ finissero nelle mani di __________. Infine, non è nemmeno condivisibile la tesi dell'appellante, ripresa dal teste __________ (doc. D, verbale 30.07.2008, pag. 7), inerente all’annullamento delle proprie azioni (di __________) qualora un’ipotetica disdetta da parte di __________ del mutuo contratto con __________ avesse comportato il fallimento di quest’ultima, con l’effetto che __________, come creditrice, sarebbe rientrata in possesso delle proprie azioni. Non si vede per quale prescrizione legale questo scenario, secondo cui, se __________ fosse rientrata in possesso delle proprie stesse azioni, ciò avrebbe comportato il loro annullamento. L’art. 659 CO, nella formulazione in vigore dal 1° luglio 1992, disciplina e consente, entro limiti e a condizioni, addirittura l’acquisto di azioni proprie; la ricezione in pegno di proprie azioni non cade (rispettivamente: non cade più dopo il 1992) sotto i limiti degli art. 659 e 650a CO (Trindade R.T. in Commentaire Romand, CO II, 2008, ad art. 659-659a n. 6; von Planta in Basler Kommentar, OR II, art. 659, n. 13).
i. Quanto esposto corrobora il giudizio perentorio di __________ espresso nei confronti dell’affermazione dell’imputato riguardo allo "sfilare". __________ taglia corto: "L'affermazione è falsa” (__________, verbale interrogatorio 22.02.2010, pag. 1). Per il commissario concordatario __________, che legittima la propria conoscenza della situazione di __________ assicurando di aver controllato ogni franco, i fondi milionari messi a disposizione di __________ per riscattare una parte delle quote di azioni di __________ stessa "sono effettivamente stati utilizzati per questo scopo".
Fallita la prova liberatoria della verità, l’esternazione, come già
concluso dal primo Giudice, si rivela falsa e, pertanto,
diffamatoria.
successivo. L’appellante non ha contestato il carattere oggettivamente e soggettivamente diffamatorio dell’incolpazione relativa all'utile fabbricato di 3 milioni per l'esercizio 2005, che, come rettamente ritenuto dal Giudice di prime cure, se messa in relazione con il resto della frase, è certamente atta a far sorgere il dubbio della commissione da parte dell'accusatore privato di un reato contro il patrimonio o, quantomeno, che tale utile fosse artificioso, gonfiato, per nulla realistico, visto che negli anni successivi, anche a seguito delle altre operazioni menzionate nell'articolo incriminato, sempre eseguite da __________, si è poi giunti alle cifre rosse che hanno costretto __________, dopo l'agonia della lunga moratoria concordataria, a chiudere i battenti. La parte finale del testo pubblicato a pagamento sul quotidiano suffraga l'effetto diffamatorio del proposito: l'accusatore privato è messo in cattiva luce allorquando gli si rimprovera di aver fatto una girandola di operazioni per trasferire l'onerosa licenza. Tutto ciò lascia intendere che l'accusatore privato, con manovre e maneggi vari, abbia sottratto attivi alla società, oppure ne abbia accresciuto i passivi, lasciandola poi priva di quelle risorse che le avrebbero permesso di sopravvivere.
b. Per verificare se l’utile in rassegna sia veramente stato ingannevolmente fabbricato, occorre avere presente che il riferimento va al profitto dell'esercizio 2005 di __________, leggibile nel bilancio annesso al rapporto dell'Ufficio di revisione (doc. 92) come utile di esercizio di 3'323'597.- fr. e sostanzialmente ascrivibile alla posta "Crediti verso società del gruppo" contabilizzate negli attivi per 4'161'102.- fr., da cui va (parzialmente) dedotta una correzione di valore delcredere, sempre negli attivi, di fr. 1'419'658.- (doc. 92 e la sua replica doc. 99).
c. Per comprovare l’assunto con effetto liberatorio l'appellante si avvale della deposizione del teste __________ laddove dichiara che nella gestione contabile di __________ "Non si era mai proceduto ad allestire una contabilità consolidata del gruppo" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Ad esempio, precisa , "la __________ fatturava alle società figlie estere prodotti che loro avrebbe poi dovuto vendere nei rispettivi mercati. In realtà alla fattura non corrispondeva un successivo incasso" (,
verbale MP 22.02.2010, pag. 2). Questa prova del vero tratta dalla deposizione di __________ non coglie nel segno. Anzitutto, l'affermazione dell'appellante attribuita al teste __________ secondo cui siffatta modalità di contabilizzazione sarebbe lacunosa (cfr. motivazione appello 30.10.2013, pag. 3 consid. 4) non è esatta nella sostanza: il teste __________ si esprime invero in modo prudente, dubitativo, relativizzando in entrata la propria costatazione con un preliminare "se di lacuna si può parlare". Tant’è che la sua conclusione è di segno contrario a quello che l’appellante pretende di dedurre, giacché, a precisa domanda del procuratore il teste ribatte che "in ogni caso dal mio esame dei conti di __________ non ho riscontrato irregolarità contabili" (__________, verbale MP 22.02.2010, pag. 2 in fine).
In secondo luogo, come già rilevato dal primo giudice (sentenza 22 gennaio 2013 consid. 7.6), si deve ricordare che il conto annuale di __________ del 2005 fu controllato da un revisore particolarmente qualificato, la __________, circostanza verificabile nei doc. 92 e 99 prodotti dall'appellante. Nel conto economico revisionato (conto dei flussi dei mezzi liquidi 2005) al punto 7, indicando le partecipazioni di __________ nelle società figlie estere, in particolare __________ e __________, sulle cinque partecipazioni esistenti, l’amministrazione precisa, che "dato che unicamente le società partecipate americana e australiana sono operative e questo da pochi mesi, il Consiglio di amministrazione non ritiene opportuno allestire il conto consolidato che verrà presentato, per la prima volta, il 31 dicembre 2006" (doc. 92, conto dei flussi dei mezzi liquidi 2005, pto 7). Nella relazione dell'amministratore unico della __________ è dato conto della contrazione dell'utile, poco più di 3 milioni, rispetto agli 8 milioni dell'esercizio precedente: "tale dato è il risultato, da una parte dal consolidamento commerciale del prodotto __________ sul mercato del giocattolo, dall'altra della venuta meno dell'effetto novità del prodotto medesimo e della pressione esercitata dall'offerta dei prodotti concorrenziali di qualità inferiore a prezzi dimezzati. I costi sono aumentati a causa d'importanti investimenti, sia nel settore della produzione, sia in quello delle risorse umane, costi necessari allo studio, alla produzione ed alla commercializzazione, in vista dell'esercizio 2006, di nuovi prodotti __________ e alla penetrazione di nuovi mercati a livello internazionale" (doc. 92, relazione dell' amministratore del 15 maggio 2006).
Nell'annesso citato rapporto 3 marzo 2006 della __________, a firma __________ e __________, fatte le usuali premesse inerenti a contenuto e ai limiti della verifica, come detto i revisori concludono che "la contabilità ed il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie" (doc. 92, terza pagina).
d. Sulle cause del dissesto di __________, sull’interrogativo posto dall’imputato di come __________ sia potuta passare, nel breve torno di un paio d’anni, da un utile di tre milioni di franchi ad un buco di cinquanta, la risposta dibattimentale data dall’imputato medesimo non si scosta poi troppo dalla diagnosi del commissario e teste __________. Dichiara AP 1 al processo di primo grado:
“ il gioco è stato inviato in America ma non è mai stato venduto, anche perché nel frattempo è successo che 6 bambini hanno ingoiato la barretta ma non della __________ ma della __________ americana che importava queste barrette dalla Cina, era un'imitazione di __________ che non ricadeva nel brevetto. E' a causa di questo fatto che la vendita si è bloccata negli Stati Uniti e a seguire in altri paesi europei [...]. Il crollo delle vendite nel 2006 ha provocato la "débacle della __________ " (AP 1, verb. dib. di primo grado, 22 gennaio 2013, pag. 5).
Furono quindi fattori esterni, estranei alla responsabilità della conduzione, susseguenti la chiusura del conto annuale a compromettere le vendite nel 2006, dapprima negli Stati Uniti, dove addirittura, per usare le parole dell’accusato, “la vendita si è bloccata”. I crediti della fornitrice __________ correttamente contabilizzati nei confronti delle società del gruppo, a loro volta acquirenti e rivenditrici, non poterono essere incassati per l’inattuabile rivendita del gioco. Ciò non consente di affermare che l’utile dell’esercizio 2005 fosse fabbricato di modo che, fallita la prova liberatoria della verità, l’esternazione si rivela falsa, quindi diffamatoria, come già giudicato dal primo Giudice.
Il giudice di prime cure, trattando l'imputazione, ha ripreso e vagliato in modo esteso il testo a stampa sotto accusa, in particolare ha incluso nella propria valutazione anche quelle dichiarazioni che mirano ad incolpare __________ di avere imposto a __________ controprestazioni che dalla lettura contestuale del brano appaiono ingenti, addirittura spropositate, specificamente per il marchio e la licenza, per dubbie consulenze finalizzate a migliorare il prodotto e la sua commercializzazione, per lucrose diarie, tracciando poi un nesso diretto tra questi costi esosi, dubbi o inutili e la moratoria.
Per il giudice di prime cure queste insinuazioni sono denigratorie perché "possono certamente far credere che la parte civile, con il suo comportamento, abbia in tal modo conseguito prestazioni indebite, a danno del patrimonio della società, o quantomeno avesse commesso della malagestione", dove la cattiva gestione è ravvisata nell'aver conferito, rispettivamente ottenuto, mandati per consulenze dubbie (sentenza 22.1.2013 consid. 6.2.3, pag. 8).
Anzitutto, sotto il profilo dei limiti imposti dal principio accusatorio (art. 9 e 325 cpv. 1 f CPP), è legittimo porre il quesito sulla dubbia identità tra l’imputazione circoscritta agli inutili mandati e la condanna inerente all'affermazione secondo cui __________ è reso sospetto di aver imposto alla __________ e a proprio favore una serie di prestazioni esose per la concessione della licenza di sfruttamento dei brevetti, marchio, Know How, ecc.. Infatti, si osserva, contratti come quello di licenza (agli atti doc. 64), necessari per l’avviamento dell’attività di __________, sono manifestamente altro rispetto ai “mandati”; ossia, si distinguono in modo facilmente riconoscibile nella terminologia e nella tipologia da quelli di mandato evocati nel decreto d’accusa, segnando quindi una certa discrepanza tra il contenuto del decreto d’accusa e la condanna.
Considerato come il principio accusatorio sia leso quando il giudice penale si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 119 consid. 2c; sentenza CCRP del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1), preso atto che la Difesa non solo non ha sollevato obiezione, ma si è espressa sull’imputazione, denotando così di averla intesa salvaguardando il proprio diritto di esprimersi sui fatti (DTF 126 I 19 consid. 2c e seg. con rif.; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, § 50 n. 7 e seg., n. 19), ciò premesso si ha che la questione non deve essere indagata oltre per i seguenti motivi: l’affermazione sull’asserita imposizione di un contratto di licenza pagato “a caro prezzo”- ammesso sia sostenuta dal decreto d’accusa - non si rivela diffamatoria giacché costituisce un semplice giudizio di valore, come tale riconoscibile, e non una circostanza di fatto, necessario presupposto applicativo oggettivo del reato di diffamazione; poi perché il lettore medio non prevenuto è in grado di riconoscere facilmente l’inconsistenza denigratoria di tale illazione, il suo segno congetturale, si direbbe quasi una sparata supponente, smentita dall’ovvia natura consensuale del contratto di licenza, stipulato e accettato - in mancanza della specificazione di circostanze costrittive, estranee al testo incriminato - nel presumibile solco della libertà contrattuale, quindi a seguito di scelta formalmente volontaria della ditta licenziataria.
b. Quanto al carattere diffamatorio dell'espressione inerente all'opportunità delle spese di ricerca e consulenza addebitate a __________, l'appellante rettamente considera che non si tratta di un'affermazione di fatti, bensì di un mero giudizio di valore (motivazione appello 30 ottobre 2013, consid. 5).
Giusta l’art. 173 n. 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Perché vi sia diffamazione occorre un’allegazione di fatto e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98 consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non basta (sentenza CCRP 17.2002.24 del 8 ottobre 2003 c. 4), purché non sia assimilabile ai cosiddetti giudizi misti, ossia espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatto, dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 c.2a; Basler Kommentar, Strafrecht II, Riklin F., vor Art. 173 N. 33-36; Corboz, Les infractions en droit suisse I, art. 173 N 35-36). Un fatto, al contrario del giudizio di valore, è per definizione un avvenimento del presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e percepibile e che può essere scientificamente oggetto di prova (DTF 118 IV 41 c. 3 con riferimento alla nozione di “fatto” dell’art. 179quater CP e rinvii dottrinali).
L’affermazione riferita all’accusatore privato/__________ secondo cui avrebbe favorito l’assegnazione di mandati e consulenze dubbie (testualmente: “E __________, ha sostenuto altri ingenti costi: CHF 2'500'000 per cinque addetti dedicati per ricercare e sviluppare nulla, oltre a spese per consulenze dubbie e legali per difesa, mai avvenuta, dei brevetti, per CHF 2'300’000”) esprime una critica alla gestione di __________, una valutazione personale, un apprezzamento negativo riconoscibile come giudizio di valore chiaramente soggettivo - invero non esente da compiaciuto indugio nella coloritura iperbolica, per questo opinione forse meno pregnante - non quindi una circostanza fattuale. Come tale non rientra nella nozione di fatti, elemento oggettivo del reato di diffamazione.
Per i motivi considerati la censura va pertanto accolta limitatamente ai dubbi espressi sul valore delle controprestazioni chieste per l’avviamento e sull’opportunità delle spese di ricerca e di consulenza.
La prova della buona fede è riconosciuta quando l'autore dimostra di aver compiuto i passi necessari che si potevano da lui esigere, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per considerarla come ammessa. Occorre che il prevenuto provi di aver creduto alla veridicità di quanto affermato dopo aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi della sua esattezza (DTF 124 IV 150, consid. 3a). Il dovere di prudenza va valutato secondo le circostanze e la situazione personale dell'autore (DTF 104 IV 16, consid. b).
Il contenuto e l'estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l'accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, esse sono minori se l'accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all'autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2).
Il fatto che sia difficile per l'accusato verificare un'informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un'affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 120; 92 IV 98 consid. 4; CORBOZ, op. cit., n. 86., ad art. 173 CPS; sentenza CCRP 2 ottobre 2009, 17.2008.62, consid. 3.d).
b. Com’è noto, l’onere di provare gli elementi di cui l’accusato disponeva al momento delle esternazioni, inizio dicembre 2009, al fine di far emergere la propria buona fede, implica anche il dovere di allegazione e quello di specificazione. Orbene, le due analoghe affermazioni al riguardo rintracciabili nella motivazione dell’appello secondo cui “comunque AP 1 aveva ottime ragioni per ritenerli veri in buona fede” (motivazione 30 ottobre 2013 consid. 3 pag. 3 e 4) non ossequia i requisiti minimi posti in ordine all’incombenza di allegazione. Nemmeno la motivazione inerente alla richiesta di prove riproposte unitamente alla dichiarazione dell’appello del 10 luglio 2013 contiene elementi idonei ad allegare la situazione di buona fede del prevenuto. Per questi motivi, la richiesta della prova liberatoria da buona fede si rivela irricevibile in ordine.
c. A titolo meramente abbondanziale si osserva tuttavia che la scrivente Corte condivide il giudizio di merito espresso dal giudice di prime cure inteso a negare la sussistenza della buona fede. Emerge dalle dichiarazioni dell’imputato evidenziate nella sentenza di primo grado che il medesimo, interrogato il 27 aprile 2010 dal Procuratore pubblico, ha a diverse riprese utilizzato - con riferimento al perché di alcune esternazioni pubblicate - espressioni come "a mio avviso", "mi sembra", "la mia idea", concludendo poi la sua verbalizzazione con la significativa affermazione che "per sapere della destinazione dei soldi secondo me sottratti a __________ si dovrà attendere l'esito della procedura penale pendente" nei confronti dell’accusatore privato (cfr. act. 11, verbale di interrogatorio di AP 1 del 27 aprile 2010 davanti al Ministero pubblico in sentenza Pret. Pen consid. 7.7 ).
Corretta pertanto la deduzione secondo cui, di sicuro, egli non poteva nemmeno essere in buona fede al momento della pubblicazione.
Si può aggiungere, per scrupolo di compiutezza, che i documenti agli atti attestano gli sforzi giudiziari sostenuti dal prevenuto nei confronti di pratiche irregolari di __________ e, prima ancora, di __________, intese a sanzionarne (anche) l’illegalità di determinate deliberazioni assembleari. Ciò vale sia per le ripetute azioni giudiziarie promosse per finalmente ottenere la convocazione dell’assemblea generale (doc. 39-42), accolte dal giudice civile e, soprattutto, per l’azione giudiziaria promossa il 12 settembre 2007 da AP 1 contro __________ intesa all’annullamento di delibere oggettivamente sospette, poco ortodosse e illegali prese dalla maggioranza degli azionisti in assemblea generale, ancora una volta accolta integralmente dal giudice (doc. 86 e 87), come pure per la successiva contestazione vincente dell’appellante dell’omologazione del concordato ordinario (doc. 101), rifiutata dapprima con sentenza 4 agosto 2009 della CEF, quindi, definitivamente, con sentenza del 26 marzo 2010 del Tribunale federale (TF 5A_570/2009 del 26 marzo 2010).
Pur non disconoscendo il merito di queste fatiche giudiziarie, e le corrette valutazioni giuridiche che le supportavano, dovendosi per questo ammettere che nell’animo di AP 1 poteva legittimamente albergare un sentimento di spiccata sfiducia nell’organo esecutivo di __________, è palese la difformità tra gli oggetti delle cause giudiziarie ricordate e il contenuto delle esternazioni oltraggiose inerenti allo sfilare cospicui importi dalle casse e al fabbricare utili fittizi.
In particolare, l’appellante non allega di aver coscienziosamente esperito tutto quanto da lui si poteva attendere per sincerarsi dell’esattezza delle proprie esternazioni. Questo, tanto più che l’esame delle circostanze personali dell’autore dimostra una sua indubbia potenzialità e capacità di attivarsi e chiedere, nella sua veste di azionista, le informazioni e i resoconti necessari per farsi un’idea compiuta, non distorta dei fatti denunciati. Infine, con la pubblicazione in oggetto, avvenuta allorché era pendente presso il Tribunale federale il ricorso di __________ sul concordato - tanto che ha ammesso, con riferimento alla denuncia penale del 2008 allora inevasa - di aver fatto l’annuncio per “svegliare un po’ questo ambiente” (verb. dib. pag. 7), l’accusato si è rivolto ad una cerchia estremamente ampia di lettori. Ma, diversamente dalla considerazione valida per i giornalisti, i quali si trovano costretti a produrre i loro pezzi sotto l’assillo del tempo, egli poteva ben soppesare e calibrare il proprio scritto.
Per la commisurazione della pena, il giudice di prime cure, tenendo conto del contesto generale in cui è avvenuto l’episodio e delle circostanze concrete che hanno spinto l’accusato ad agire, come pure degli accertamenti economici eseguiti, ma soprattutto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha ritenuto equo di infliggere a AP 1 la pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 30.- per un totale di fr. 150.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.- (nonché le tasse spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.-). Richiamati i principi e i criteri desumibili dall’articolo 47 CP, ricordato che la colpa di AP 1 non va banalizzata poiché egli ha, con innegabile disinvoltura e senza particolari inibizioni, oltraggiato a mezzo stampa l’onore di __________, che, nondimeno, la pubblicazione è avvenuta in un contesto giuridicamente conflittuale, suscettibile di per sé di legittimare interrogativi sulle cause e sulle responsabilità del tracollo di __________, che l’agire di AP 1 è in parte ascrivibile ad una personale esasperazione anche riconducibile a contestabili delibere di __________, tutto ben considerato e ponderato, questa Corte ritiene adeguata e da confermare la pena, contenuta, inflitta dal primo giudice. La relativa esiguità della pena impone di non operare un’ulteriore riduzione a dipendenza del parziale accoglimento dell’appello, circoscritto ad una sola parte di uno dei tre capi di imputazione.
L’accusatore privato, nelle proprie osservazioni 19 novembre 2013 all’appello, al punto 14, pag. 10, formula la richiesta che la sentenza di conferma della condanna sia resa pubblica a spese del condannato mediante pubblicazione unica sul quotidiano __________. Questa misura della pubblicazione della sentenza era già stata postulata una prima ed unica volta con querela penale del 24 dicembre 2009, con cui __________ chiese al procuratore pubblico di ordinare l’analoga pubblicazione a spese del condannato. Dall’esame del verbale di dibattimento 22 gennaio 2013 risulta che l’accusatore privato non ha ritenuto di riformulare questa richiesta al giudice della pretura penale. Come sia, stante la mancanza di deduzione in appello da parte dell’accusatore privato dei dispositivi della sentenza di primo grado, in forza della loro crescita giudicato, la richiesta è irricevibile (art. 398 cpv. 2 CPP).
Gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dell’appellante. Quelli di appello seguono la soccombenza e sono posti per ¾ a carico di AP 1 e per ¼ a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
In forza dell’art. 433 cpv. 2 CPP, non si assegnano indennità per la procedura d’appello all’AP che si è limitato ad una generica “protesta di ripetibili” senza quantificarle né comprovarle (STF 3.12.2013 in 6B_965/2013 pubbl. in SJ 2014 I 228-231; Mini, in Codice svizzero di procedura penale, op. cit., ad art. 433, n. 2, pag. 801).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 139, 325, 398 segg., 406, 433 CPP,
34, 42, 46, 47, 106, 173 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1.1. AP 1 è autore colpevole di diffamazione per avere, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3042/2010 del 5 luglio 2010, accusato __________ di aver "sfilato" importanti somme dalle casse dell'allora __________, ora fallita, ai danni dei creditori, e di aver per lo meno contribuito a "fabbricare" utili fittizi.
1.2. AP 1 è assolto dall’imputazione di diffamazione in relazione alla parte dell’articolo, pubblicato nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3042/2010 del 5 luglio 2010, in cui sostiene che __________ ha favorito l’assegnazione e/o l’ottenimento di mandati di consulenza “dubbi” che nulla hanno apportato alla società.
1.3. La domanda dell’AP __________ di pubblicare la sentenza di condanna è irricevibile.
1.4. AP 1 è condannato:
1.4.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);
1.4.1.1. l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2);
1.4.3. al pagamento all’AP __________ di fr. 1'600.- + IVA al 7.6% a titolo di risarcimento danni, per un totale di fr. 1'721.60;
1.4.4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'020.- (milleventi) per il procedimento di primo grado.
1.5. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino il 12 ottobre 2009, ma il periodo di prova è prolungato di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
tassa di giustizia fr. 1’200.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'400.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ ed a carico dello Stato in ragione di ¼ che rifonderà all’appellante l’importo di fr. 600.- a titolo di indennità ridotte per spese di patrocinio.
Intimazione a:
Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.