Incarto n. 17.2013.120

Locarno 13 settembre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 maggio 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 maggio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona

richiamata la dichiarazione di appello 1 luglio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che - con decreto d’accusa n. __________ del 6 febbraio 2012 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 4 dicembre 2011, a __________, circolando con la vettura Skoda targata, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una ringhiera ivi esistente;

elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi, il 4 dicembre 2011, a __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

e

inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per avere, il 4 dicembre 2011, a __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, di fr. 6'750.- (corrispondente a 45 aliquote giornaliere da fr.150.-) e alla multa di fr. 1'500.-.

Contro il decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

  • al termine del dibattimento, con sentenza 13 maggio 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione, mentre ha modificato la pena pecuniaria, riducendo a 35 il numero di aliquote giornaliere, per un totale di fr. 5'250.-, ridimensionando il periodo di prova della sospensione condizionale a 2 anni e fissando la multa in fr. 1'200.-.

preso atto che contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 1/2 luglio 2013, ha precisato d’impugnare l’intera sentenza, ad eccezione del capo d’imputazione n. 1 del dispositivo della stessa, relativo alla condanna per infrazione alle norme della circolazione. In particolare, egli ha postulato di essere prosciolto dai reati di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr).

L’appellante non ha presentato istanze probatorie.

esperito il pubblico dibattimento il 13 settembre 2013, durante il quale l’imputato ha ribadito la richiesta di proscioglimento dai reati summenzionati.

ritenuto

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione

  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

Risultanze dell’inchiesta e del giudizio di primo e secondo grado

  1. Con il rapporto di costatazione 19 dicembre 2012, la polizia cantonale ha accertato i fatti avvenuti domenica 4 dicembre 2011 a __________, su via __________, all’altezza di via __________, alle ore 04:30:

“ In data 4.12.2011, veniva chiesto il nostro intervento da parte dei colleghi della Polizia Comunale di __________, per la constatazione dell’incidente oggetto del presente rapporto.

Si poteva constatare che nel corso della notte, una vettura aveva colliso con una ringhiera metallica posta a lato della carreggiata, di proprietà del Comune, abbattendone una parte.

In base ai cocci raccolti, si riusciva a determinare marca e modello della vettura, la quale, a seguito della nostra segnalazione, veniva in seguito rintracciata sul lungolago di Lugano.

Alla guida vi era il carrozziere __________ il quale, come d’accordo con il proprietario e protagonista del sinistro AP 1, stava portando il veicolo nella sua carrozzeria a __________.

Prima che potessimo rintracciare il protagonista, lo stesso prendeva contatto con i nostri servizi per comunicare quanto accaduto.

In base alla nostra constatazione e a quanto dichiarato dal protagonista, la dinamica può essere così riassunta:

L’automobilista AP 1, alla guida della sua vettura, percorreva su via __________ ad una velocità dichiarata di 30-40 km/h. Era sua intenzione svoltare a destra, poco più avanti, per proseguire su via __________.

Improvvisamente, stando a quanto dichiarato da AP 1, dalla destra gli attraversava la strada un gatto. AP 1 frenava e sterzava a destra per evitare l’investimento, perdendo il controllo del mezzo meccanico, che collideva contro la ringhiera posta a lato della carreggiata.

Accertatosi di non aver coinvolto terze persone, essendo la vettura ancora funzionante, contattava il carrozziere __________ con il quale si accordava per il ritiro della vettura incidentata.

AP 1 rientrava infine al domicilio e nel corso del pomeriggio prendeva contatto con i nostri servizi per comunicare quanto accaduto.

OSSERVAZIONI

AP 1 afferma di non aver sorbito bevande alcoliche nel corso della serata, eccezion fatta per una birra con gassosa, bevuta durante la cena. Aggiunge di essersi allontanato dal luogo dell’incidente con l’intenzione di avvisare in seguito le autorità per il danno causato.” (INC. 2012.54 MP, AI 1, pag. 2)

  1. Interrogato il 5 dicembre 2011 dalla polizia cantonale, AP 1 ha descritto gli eventi come segue:

“ Al momento dell’incidente mi trovavo alla guida della vettura sopraccitata. Ero solo a bordo (…). In data 4.12.2011 verso le ore 03:45 sono partito da __________ intenzionato a rientrare al domicilio. Dopo aver accompagnato a casa due amici, giunto in territorio di __________ mi trovavo a circolare su via __________ ad una velocità di circa 30-40 km/h in quanto era mia intenzione svoltare a destra ed immettermi su via __________. Improvvisamente, dalla mia destra, attraversava la strada un gatto. Ho reagito immediatamente sterzando e frenando, ma trovandomi già praticamente in curva, la mia vettura ha proceduto diritta andando a collidere contro la ringhiera presente a lato destro della carreggiata.

A seguito dell’incidente, a parte lo spavento, non ho riportato alcuna conseguenza fisica. La mia vettura ha riportato un danno alla parte anteriore.

A seguito del sinistro sono sceso dalla mia vettura per accertarmi che non fosse stato coinvolto nessuno. Ho potuto constatare il danno provocato ed ho recuperato le parti più consistenti del paraurti anteriore della mia vettura, le quali risultavano ancora in parte attaccate, riponendole nel baule. A questo punto ho scritto un sms ad un mio amico carrozziere, __________ (…) chiedendogli se poteva ripararla lui. Mi ha subito risposto dicendomi di lasciargli la vettura a __________, con la chiave d’accensione sulla ruota anteriore e che ben volentieri avrebbe provveduto lui a portarla presso la sua carrozzeria a __________ e ripararla.

Da parte mia mi sono quindi recato a __________, dove ho parcheggiato presso la stazione e mi sono fatto venire a prendere dalla mia ragazza.

Dopo il risveglio, verso le ore 11:00, ho scritto un messaggio al mio amico __________, ispettore presso il commissariato di __________, per chiedere come comportarmi e chi contattare per l’accaduto. Purtroppo lui mi ha risposto solo più tardi in quanto era assente.

Poco più tardi, verso le ore 11:30, __________ mi telefonava e mi informava che si era recato a __________ a recuperare il veicolo ed in territorio di Lugano, mentre si trovava alla guida della mia vettura, veniva fermato dalla Polizia. La vettura veniva poi fatta posteggiare sul sedime __________. Verso le ore 16:00 ho poi chiamato la polizia a __________ per annunciare quanto accaduto e per mettermi a disposizione.

(…) D2: Per quale motivo a seguito dell’incidente lei si è allontanato e non ha telefonato alla Polizia?

R2: Accertato il fatto di non aver coinvolto altri utenti della strada e visto che la mia vettura era ancora ben funzionante ho deciso di proseguire con l’intenzione di avvisare in seguito le autorità per il danno causato.

D3: Lei aveva sorbito bevande alcoliche nel corso della serata/notte prima di incorrere nel sinistro?

R3: Presso la __________, verso le ore 20:00 del giorno 3.12.2011, ho bevuto una panache, mangiando una pizza. Nella continuazione della serata ho bevuto altre bibite analcoliche in quanto sapevo di dover accompagnare a casa i miei amici.”

(INC. 2012.54 MP, AI 1).

Interrogato, nell’ambito del dibattimento, dal giudice di primo grado, I’imputato ha precisato:

Che fretta c’era di riparare la macchina subito ?

Mi è venuto in mente così, anche per evitare di andare in giro troppo tempo con la macchina danneggiata.

(…) Perché non ha chiamato la Polizia ?

Un po’ per l’orario ho pensato che non c’era niente di grave, io ero tranquillo, ho pensato di avvisare di seguito il Comune. Non pensavo che stavo facendo qualcosa di sbagliato.

Il giorno dopo ho massaggiato (recte: messaggiato) un mio amico che è ispettore di Polizia per sapere come dovevo comportarmi.

(…) Quando ha inviato l’sms il giorno dopo al suo amico ispettore si era appena svegliato ?

Si.

Sapeva che il suo veicolo era già stato identificato ?

No.

Tornando a qualche ora prima della serata, lei sapeva che il danneggiato era il Comune di __________, dopo essersi assicurato che non c’erano pericoli per gli altri utenti la sua intenzione qual’era ?

Di farlo notare al Comune di __________.

Perché non l’ha fatto subito ?

Perché non potevo chiamare il Comune a quell’ora.

Lei sapeva se la stazione di Polizia di __________ e __________ di notte erano aperte ?

So che le Comunali sono sempre chiuse. Le cantonali penso siano chiuse dopo un certo orario.

Con la sua decisione di non avvisare subito la Polizia voleva raggiungere qualche obiettivo, sottrarsi ad un controllo ?

Io ero tranquillo. Ero arrabbiato perché avevo rotto questa ringhiera, non l’ho fatto apposta. Ho preso la decisione pensando di non fare torto a nessuno.

Io mi ero proposto per sottopormi al controllo dell’alcool ma non è stato effettuato in quanto l’agente che aveva constatato l’incidente al momento della mia telefonata in Polizia non era più presente.

(…) Lei ha precisato che lei era tranquillo, perché al __________ gli ha chiesto cosa doveva fare ?

Nel senso che non sapevo se dovevo avvisare la Polizia, sapevo che dovevo andare al lunedì ad avvisare in Comune.

La mia idea era quella di chiedere un aiuto. Eventualmente di fare un verbale ed avvisare che il colpevole ero io.

(INC. 17.2013.120 PRPEN, verbale d’interrogatorio dell’imputato 13 maggio 2013).

Sentito sui fatti al dibattimento d’appello, l’insorgente ha asserito:

“ Quella sera mi sono trovato con degli amici e siamo andati a mangiare la pizza a __________. Durante il pasto ho bevuto solo una panaché. In seguito ci siamo spostati tutti a __________ ed abbiamo girato un po’ di locali per finire la serata al __________ (mi pare). Io fungevo da autista e pertanto non ho bevuto alcolici. Al termine della serata ho ricondotto i miei amici a casa e poi ho preso l’autostrada fino a __________ dove ho lasciato l’ultimo amico, per poi dirigermi verso __________ riprendendo l’autostrada e uscendo a __________. Erano passate le 3.00, ma non mi ricordo esattamente l’orario. Giunto all’incrocio tra via __________ e via __________ avevo iniziato la manovra di svolta a destra su quest’ultima quando mi è sbucato davanti un animale che poi ho capito che era un gatto e per reazione ho sterzato ulteriormente finendo contro la ringhiera.

Dopo l’impatto sono sceso per accertarmi dei danni e visto che nessuno si era fatto male ho ramassato i pezzi dell’auto che ostacolavano la marcia. Un pezzo grosso l’ho messo nel baule. Gli altri cocci li ho ammucchiati contro un muro. Visto che quel pomeriggio avevo incontrato il mio amico carrozziere che mi aveva detto che il giorno dopo sarebbe andato a __________ la mattina nella sua carrozzeria gli ho inviato un messaggio dicendogli che avrei lasciato l’auto a __________ dove sapevo lui poteva andare a recuperarla. Ho poi chiamato la mia ragazza chiedendole di venirmi a prendere.

Essendo domenica mattina, avevo pensato di andare il lunedì ad annunciare l’incidente in Comune. Non ho avvisato la polizia perché pensavo che sarebbe stato sufficiente avvisare il Comune. In effetti la ringhiera abbattuta non dava fastidio né ai pedoni né agli utenti della strada. Il mattino dopo mi sono svegliato alle 11.00 e, per scrupolo di coscienza, ho cercato di contattare un mio amico ispettore di polizia. Gli ho inviato un sms e ho pure tentato di raggiungerlo telefonicamente. Quest’ultimo mi ha poi risposto solo verso le 14.00 al rientro da un giro in bicicletta dicendomi che si sarebbe informato. Alle 15.30 circa mi ha poi ricontattato invitandomi a chiamare la centrale di ___________, ciò che io ho immediatamente fatto.

Il mio carrozziere mi ha telefonato verso le 11.30 (mi pare) annunciandomi che era stato fermato sul lungo lago di __________ da una pattuglia della polizia perché dai pezzi rinvenuti sul luogo dell’incidente erano riusciti a risalire alla mia vettura. In una seconda telefonata mi ha poi detto che aveva dovuto lasciare l’auto nei parcheggi del posto di polizia.

Preciso che le telefonate che ho ricevuto dal carrozziere sono situabili nel tempo dopo il mio invio dell’sms all’amico ispettore.

A domanda del mio avvocato rispondo che i contenuti dell’art. 51 LCStr prima di questo incidente non mi erano noti ed io, in base alla logica e al buon senso, non ho ritenuto che vi fosse la necessità di avvertire la polizia, visto che era notte e che il danno causato non creava problemi a nessuno.

In occasione della mia telefonata agli agenti ho espresso loro la mia piena disponibilità a presentarmi immediatamente presso la stazione di polizia e di riflesso a sottopormi ad eventuali esami. Gli agenti mi hanno risposto che stavano finendo il turno e mi hanno fissato un appuntamento per lunedì pomeriggio.” (verb. dib. d’appello, pag. 2-3)

Appello

  1. Con il suo appello, il prevenuto contesta la sua condanna per elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e per il reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Accetta per contro quella per infrazione alle norme della circolazione.

Sulla dinamica dell’incidente, così come accertata in prima sede, non vi sono pertanto più discussioni, mentre ad essere controversa è la qualificazione giuridica di quanto avvenuto dopo.

4.1. Si può dare per assodato, poiché non contestato, che l’imputato, dopo aver divelto parte della ringhiera di protezione del marciapiede situato a destra, secondo la sua linea di marcia, all’incrocio tra via __________ e via __________, rendendosi perfettamente conto di quanto fatto, ha raccolto parte dei pezzi della propria automobile e, dopo aver avvertito l’amico carrozziere, ha condotto il veicolo a __________, chiedendo alla propria fidanzata di venire a prenderlo lì per portarlo a casa.

Pure assodato è che solo il pomeriggio del giorno seguente, alle 16:00, egli ha contattato la polizia cantonale del posto di __________, presso il quale il carrozziere era stato obbligato a lasciare il veicolo danneggiato.

4.2. Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede che, se vi sono feriti, tutte le persone coinvolte nell’infortunio devono prestare loro soccorso; le persone non coinvolte devono collaborare nella misura che si può esigere da esse. Le persone coinvolte nell’infortunio, per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la polizia. Queste persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all’accertamento dei fatti. Esse non possono abbandonare il luogo dell’infortunio senza il permesso della polizia, salvo che abbiano bisogno di cure o che debbano cercare soccorso o avvertire la polizia.

Il terzo capoverso della norma regola poi i casi nei quali l’incidente provoca unicamente danni materiali: in simili situazioni il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato, indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò non è possibile, egli deve avvertire senza indugio la polizia.

Tali obblighi sussistono unicamente quando vi sia un danno a terzi (“Fremdschaden”), non se a subire i danni è unicamente l’autore.

Secondo la dottrina, la valutazione della tempistica per l’avviso della polizia deve essere effettuata in maniera restrittiva: essa deve avvenire non appena le circostanze lo consentono (Jeanneret, Les dispositions penales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, art. 92, n. 117). Non ha rilevanza il fatto che l’autore abbia avuto la volontà di avvertire il danneggiato, ma abbia deciso di non farlo subito per non disturbarlo: in effetti, essendo le forze dell’ordine sempre rintracciabili, almeno per telefono, l’adempimento del dovere di allerta è sempre possibile (non è stata ad esempio riconosciuta come scusante quella in base alla quale non sarebbe stato possibile prendere contatto con gli agenti poiché il posto di polizia era chiuso, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 51 LCStr, n. 3.3.).

Per l’art. 92 cpv. 1 LCStr chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla presente legge, è punito con la multa.

Il reato è punibile anche se commesso per negligenza, art. 100 cifra 1 LCStr.

L’inosservanza dei doveri in caso di infortunio può adempire, qualora si sia agito intenzionalmente e a determinate condizioni, parallelamente anche la fattispecie di elusione dei provvedimenti atti ad accertare l’incapacità alla guida, di cui all’art. 91a LCStr.

  1. Viene punito in base all’art. 91a cpv. 1 LCStr il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, ad un’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

I presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: innanzitutto il conducente doveva avere l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione era possibile. In secondo luogo, tenuto conto delle circostanze concrete, si doveva supporre che al momento dell’incidente, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato un provvedimento per accertare l’incapacità di guida (DTF dell’11 maggio 2010 6B_216/2010 consid. 3; Jeanneret, op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3 e DTF 126 IV 53 consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004).

Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla polizia, occorre appurare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato, l'incidente in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità generali di guida e le circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta a zigzag, accumulo di errori da parte del conducente o un suo errore grossolano ed inspiegabile), i sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente (alito pesante, problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi incoerenti o agitazione estrema) così come le attività del conducente prima dell’incidente (partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione del guidatore può costituire un punto di riferimento (DTF dell’11 maggio 2010 6B_216/2010 consid. 3.1.2.; Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n. 25 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr). Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3, Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg. ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64 consid. 2; cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli dolore).

Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (DTF del 27 novembre 2003 6S.346/2003 consid. 5.3; DTF 126 IV 53 consid. 2a pag. 55 e segg).

  1. AP 1 ha avuto piena coscienza del fatto di aver divelto parte della ringhiera su via __________ e di certo non poteva considerare il danno irrisorio. Pure ben conscio era del fatto che proprietario dell’opera, e quindi danneggiato, era l’ente pubblico.

Essendo impossibile avvertire le autorità Comunali al momento dell’incidente, egli avrebbe quindi dovuto subito contattare la Polizia.

Non facendolo quella sera stessa, ma decidendo di ripulire il selciato dai pezzi più grossi della sua auto e di portare il veicolo a __________ per essere riparato il giorno seguente, egli ha intenzionalmente violato i doveri impostigli dalla LCStr.

A nulla giova, per l’adempimento del reato, sostenere che era intenzionato a segnalare l’accaduto il lunedì seguente. Di fatto non risulta che egli abbia avvertito gli organi comunali - anche perché, come giustamente osservato dall’appellante, si era di domenica, fatto che, a meno di conoscenze personali con singoli componenti delle autorità locali, rende inutile ogni tentativo di presa di contatto - e la chiamata alla Polizia è stata fatta solo alle 16:00 del pomeriggio, dopo che la sua auto era stata fatta parcheggiare presso la stazione di polizia di __________.

Nel contesto in cui l’uscita di strada si è verificata, l’automobilista doveva prendere in considerazione il fatto che con ogni verosimiglianza, se non con certezza, sarebbe stato sottoposto alla verifica del tasso alcolemico. In effetti, tenuto conto della dinamica apparentemente inspiegabile dell’incidente, che è indice di mancata padronanza del veicolo in un punto ove la guida non comporta particolari difficoltà, preso atto della tarda ora in cui il fatto è avvenuto e ricordato che egli, per sua stessa ammissione, aveva passato la serata in locali pubblici, un approfondimento del suo stato psicofisico al momento dell’uscita di strada si imponeva. Nulla muta a ciò il fatto che egli - a suo dire, ma anche a convinzione di questa Corte, che ritiene affidabili le dichiarazioni scritte prodotte in prima sede, anche se ad esse non può venire riconosciuta una valenza probatoria assoluta - aveva bevuto solo una panaché, poiché tale esame sarebbe stato necessario per escludere una sua guida in stato di inattitudine.

  1. Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

In prima sede il pretore, ha ridotto la pena proposta dal procuratore pubblico ad una pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 1'200.-. Tale modifica non è stata in alcun modo motivata, nonostante il codice di procedura penale, art. 81 cpv. 3 CPP, e il codice penale, art. 50 CP, lo impongano in modo chiaro ed insindacabile.

Si tratta di una mancanza tutt’altro che irrilevante, poiché è un diritto del condannato conoscere i motivi che hanno portato a commisurare la pena così come appare in condanna. Nel futuro essa non potrà pertanto più essere ammessa.

In concreto, pur se la colpa del condannato non può essere banalizzata, occorre considerare che egli, il giorno seguente ai fatti, quindi con grande ritardo, si è in qualche modo attivato per verificare cosa fosse necessario fare. Lo ha fatto in maniera insufficiente per potergli riconoscere un rispetto delle norme della LCStr, ma comunque sia lo ha fatto. Inoltre, in base a quanto ha potuto essere appurato, bisogna pure tenere conto che il reato di elusione di provvedimenti atti ad accertare l’incapacità alla guida non è stato commesso al fine di nascondere alle autorità una guida in stato di ebrietà.

Ciò posto, rilevato, poi, come egli sia incensurato e considerato, a suo vantaggio, come egli sia una persona che conduce una vita sociale e professionale ineccepibile, la scrivente Corte ritiene adeguata alla sua colpa la pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 150.- cadauna abbinata alla pena accessoria della multa (DTF 134 IV 53 consid. 5.2, STF 6B_25/2009 del 20 maggio 2009, consid. 1), quantificata in fr. 600.-. Non essendovi elementi in atti che giustificano la posa di una prognosi negativa, la pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

  1. Ne deriva che l’appello di AP 1 è parzialmente accolto, con conferma della condanna per i reati indicati nel decreto d’accusa e riconosciuti nella sentenza di primo grado, ma con sostanziale riduzione della pena.

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

  1. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 900.- sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per la tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, sono pure accollati al condannato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che la condanna per infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr è passata in giudicato,

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per aver abbandonato, il 4 dicembre 2011 a __________, il luogo dell’incidente senza avvisare immediatamente il danneggiato o la polizia.

1.1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, nelle circostanze di cui sopra, allontanato dal luogo dell’incidente rendendo impossibile l’accertamento dell’alcolemia.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 150.- (centocinquanta), per un totale di fr. 3’000.- (tremila);

1.2.2. alla multa di fr. 600.- (seicento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni.

1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) per il procedimento di primo grado.

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 500.-

  • altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico di AP 1.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
  • Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CARP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CARP_001, 17.2013.120
Entscheidungsdatum
13.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026