Incarto n. 17.2013.102

Locarno 28 gennaio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 18 aprile 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 aprile 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 16 maggio 2013)

richiamata la dichiarazione di appello 7 giugno 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 4064/2011 del 5 ottobre 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

  • lesioni semplici per avere, l’8 gennaio 2011, all’interno della discoteca __________ di __________ di cui è gestore, intenzionalmente afferrato per il collo e spinto a terra il figlio __________, colpendolo poi con alcuni schiaffi al volto, provocandogli in tal modo dei graffi al collo e alle mani, e meglio come descritto nel certificato medico 08.01.2011 del dr. med. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________;

  • impedimento di atti dell’autorità per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, la mattina del 22 febbraio 2011, verso le ore 04:40, impedito ad agenti della Polizia cantonale di procedere ad atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio per avere ripetutamente tentato di impedire agli agenti dei reparti mobili della Polizia Cantonale del Sottoceneri, intervenuti con tre pattuglie all’esterno del locale notturno __________ di __________ in quanto un utente aveva segnalato una discussione in corso, di procedere al controllo della identità e di sottoporre alla prova preliminare dell’alito i minorenni presenti in loco, tentando dapprima di fare in modo che i citati minorenni fuggissero e poi che non ottemperassero agli ordini della Polizia di fermarsi, tentando infine di farli allontanare dal luogo dell’intervento della Polizia, chiamando un taxi per sottrarli al controllo.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’350.- (corrispondenti a 45 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e alla multa di fr. 700.-. Il magistrato ha inoltre proposto la confisca dell’I-Phone sequestrato al prevenuto il 7 aprile 2011.

Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

B. Dopo il dibattimento, con sentenza 10 aprile 2013, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per il reato di impedimento di atti dell’autorità, rettificando tuttavia nel seguente modo l’imputazione a suo carico:

“ per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, la mattina del 20 febbraio 2011 verso le ore 04.40, impedito ad agenti della Polizia cantonale di procedere ad atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio, per avere ripetutamente tentato di impedire agli agenti dei reparti mobili della Polizia cantonale del Sottoceneri intervenuti con tre pattuglie all’esterno del locale notturno __________ di __________ in quanto un utente aveva segnalato una discussione in corso, di procedere al controllo delle identità e di sottoporre alla prova preliminare dell’alito i minorenni presenti in loco, incitandoli a non ottemperare agli ordini della Polizia”.

Il primo giudice - preso atto del fatto che l’AP __________, con scritto 23 gennaio 2013, ha comunicato di ritirare la relativa querela (cfr. verbale del dibattimento, pag. 1) - ha per contro prosciolto l’imputato dall’accusa di lesioni semplici. In applicazione della pena, il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria

  • sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’200.- (corrispondente a 12 aliquote giornaliere da fr. 100.-) oltre che alla multa di fr. 300.-. Egli ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 950.- e ha confermato l’ordine di confisca del telefono cellulare sequestratogli il 7 aprile 2011.

C. Il 18 aprile 2013 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro il giudizio pretorile che ha confermato, il 7 giugno 2013, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento da ogni accusa con protesta di spese e ripetibili. L’appellante non ha formulato istanze probatorie.

D. Visto il consenso delle parti allo svolgimento della procedura scritta, con decreto 12 agosto 2013, la presidente di questa Corte ha impartito ad AP 1 un termine di 45 giorni per la presentazione di una motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP. Nella sua motivazione, presentata il 27 settembre 2013, l’appellante, oltre a ribadire le richieste già formulate con la dichiarazione d’appello, chiede l’immediato sblocco e restituzione del telefono cellulare sequestratogli, previa cancellazione dei filmati del 20 febbraio 2011.

E. Con scritto 1° ottobre 2013 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame. Con scritto 7 ottobre 2013, la Pretura penale ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto:

  1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione
  • che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

2.a. Giusta l’art. 286 CP chiunque impedisce ad un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che rientra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. La norma ha per obiettivo la tutela dell’autorità dello Stato e il regolare funzionamento dei suoi organi. Essa mira a garantire l’ordinamento legale, punendo coloro che intralciano l’agire della pubblica autorità (Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, vor art. 285, n. 2; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, vor art. 285, n. 1). Quello descritto dall’art. 286 CP è un reato di risultato. Tuttavia - a differenza di quanto sembra suggerire l’enunciato legale con la formulazione “impedire” – per la sua realizzazione non è necessario che l’autore renda impossibile il compimento dell’atto ufficiale, essendo sufficiente che egli lo renda più difficile, lo ritardi o lo ostacoli (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2; STF 6B_132/2008 del 13 maggio 2008. consid. 3.3). L’infrazione si distingue sia da quella prevista dall’art. 285 CP, nella misura in cui l’autore non ricorre alla violenza né alla minaccia contro la pubblica autorità, sia da quella descritta nell’art. 292 CP, ritenuto che una semplice disobbedienza ad un ordine dell’autorità non basta per configurare il reato (DTF 124 IV 127. consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). La fattispecie di cui all’art. 286 CP presuppone, dunque, una resistenza senza violenza né minaccia che implica tuttavia una certa attività (DTF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2a). Il testo di legge non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità o circa i mezzi utilizzati (DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2). Può, ad esempio, trattarsi di un’ostruzione fisica: si pensi ai casi in cui l’autore, per mezzo del suo corpo o per mezzo di oggetti di cui dispone a tal fine, impedisce o intralcia (senza violenza o minacce) il passaggio di un funzionario per rendergli più difficile l’accesso ad una determinata cosa, a colui che impone la sua presenza in un locale per impedire ad un’autorità di tenervi una riunione (STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2) o, ancora, a colui che, rimanendo saldamente al suo posto, non si lascia o si lascia accompagnare solo difficilmente (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 286 n. 13). Ma anche altri comportamenti possono configurare il reato di cui all’art. 286 CP, ad esempio una fuga (DTF 124 VI 127 consid. 2b/bb; 103 IV 247, consid. 6b) o, ancora, il fatto di incitare dei manifestanti a raggrupparsi intorno ad un veicolo per impedire alla polizia di bloccarne il conducente (DTF 127 IV 115 consid. 2). Come visto, non configura, invece, reato la semplice disobbedienza ad un ordine dell’autorità come, ad esempio, il rifiuto di soffiare nell’etilometro, di presentare un documento d’identità o di parlare meno forte (DTF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV136 consid. 2a; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Nemmeno il semplice fatto di esprimere il proprio disaccordo nei confronti di un atto ufficiale, senza ostacolarlo, è sufficiente a realizzare il reato (DTF 124 IV 127 consid. 3a; 120 IV136 consid. 2a; 105 IV 48 consid. 3; STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2). Inoltre, l’art. 286 CP non è applicabile se l’agire dell’imputato non ostacola l’atto ufficiale in sé, ma solo lo scopo perseguito dall’autorità, per esempio avvertendo gli automobilisti di un imminente controllo radar (DTF 120 IV 136 consid. 2a; 103 IV 186 consid. 4-5, STF 6B_333/2011 del 27 ottobre 2011, consid. 2.2).

b. Dal profilo soggettivo il reato di cui all’art. 286 CP presuppone intenzionalità. Il dolo eventuale è sufficiente. L’autore deve, in particolare, sapere di essere confrontato con un’autorità o un funzionario che procede ad un atto ufficiale non nullo. Se per contro ritiene, fallacemente, che l’atto intrapreso dall’autorità non è valido, egli agisce in errore sui fatti giusta l’art. 13 CP ciò che comporta la sua impunibilità, ritenuto che l’art. 286 CP non reprime l’agire negligente (DTF 116 IV 155; STF 6B_132/2008 del 13 maggio 2008. consid. 3.3; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 4a edizione, Zurigo 2011, pag. 395, Corboz, op. cit., ad art. 286 n. 17).

L’inchiesta

  1. Nel rapporto della polizia cantonale del 12 aprile 2011 (AI 5), si legge che, il 20 febbraio 2011, alle ore 04’40, le forze dell’ordine intervenivano con tre pattuglie presso la discoteca __________ di __________ dove notavano una ragazza a terra e dei giovani che si davano alla fuga. All’esterno del locale - continua il rapporto - c’era il gestore AP 1:

“ il quale vista la situazione venutasi a creare, ci invitava più volte a spostare i nostri veicoli di servizio, poiché a suo dire rovinavano l’immagine del locale. Lo stesso, dopo essersi identificato, sempre in maniera sgarbata e provocante, invitava i giovani presenti ad abbandonare il luogo, senza prestare attenzione ai nostri ordini. Asseriva pure che non avevamo nessun diritto di eseguire la prova preliminare dell’alito (autorizzata dalla MM __________), motivo per cui continuava ad invitare i minorenni a lasciare il posto e mediante il telefono cellulare eseguiva dei filmati/foto su ciò che stava accadendo. Provvedeva pure a far giungere sul luogo un servizio taxi per il trasporto dei ragazzi”. (cfr. AI 5, pag. 3-4)

Nel corso dell’intervento, la polizia aveva modo di fermare tre minorenni che risultavano positivi alla prova preliminare dell’alito e - dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione del procuratore generale - procedeva al sequestro, a titolo cautelativo, del telefono cellulare di AP 1 (cfr. verbale di perquisizione e sequestro, allegato all’AI 5).

  1. I tre ragazzi fermati la notte dei fatti sono stati sentiti dalla polizia il 27 febbraio 2011.

__________, classe 1995, ha dichiarato che:

“ Mentre stavamo rincasando, e di fatto ci trovavamo a pochi metri dal locale citato, sono giunte alcune pattuglie della Polizia Cantonale che mi hanno fermato. Preciso che il proprietario del locale lo conosco solo di vista. Nella fattispecie, quando siamo stati fermati dalla Polizia, lo stesso ci ha raccomandato di non sottoporci al test etanografico e di andare a casa senza prestare attenzione a quello che gli agenti stavano dicendo di fare”

(cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2-3)

__________, classe 1997, ha dal canto suo riferito che:

“ il padrone del locale mi sembrava un po’ nervoso. Da parte sua ci continuava a dire di non soffiare per fare la prova dell’alito e di non ascoltare quello che la polizia ci diceva di fare” (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).

__________, classe 1993, ha infine spiegato che:

“ Verso le ore 04.30, ho avuto uno scompenso all’esterno del locale, per motivi personali, accentuati pure dall’alcol che avevo sorbito, motivo per cui un ragazzo ha contattato la polizia e mia madre. La polizia quando è giunta sul posto, mia madre era già presente. All’esterno del locale vi era pure il proprietario AP 1, il quale ci invitava ad andare a casa e di non prestare attenzione a quello che la polizia ci diceva di fare. Ci ha pure fatto giungere un taxi” (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).

Sul verbale di quest’ultima, l’agente interrogante ha avuto modo di annotare anche le dichiarazioni di sua madre__________, pure presente dinanzi la discoteca la notte dei fatti:

“ Il proprietario AP 1 ci invitava a fare quello che lui ci diceva e di non ascoltare quello che la polizia ci diceva; inoltre ha preso il telefono cellulare, filmando l’operato della polizia. Posso dire che gli agenti intervenuti non hanno fatto nessun tipo di violenza contro nessuno” (cfr. verbale di __________, allegato all’AI 5, pag. 3).

  1. Il 7 aprile 2011, la polizia ha poi proceduto ad interrogare AP 1 che ha negato sia di avere incitato i giovani presenti ad abbandonare il luogo senza prestare attenzione alle indicazioni degli agenti sia di avere chiamato un taxi invitando i ragazzi a salirvi (cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 2).

Il giudizio di primo grado

  1. Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“ Ricordo di quella mattina che vi era una ragazza - che conosco come __________

  • che voleva entrare nel locale, ove vi era iI suo ex ragazzo. So dagli agenti di sicurezza che, visto iI suo comportamento, hanno chiamato sua madre, chiedendole di venire a prenderla. Gli stessi agenti mi hanno detto che la mamma, la quale non sa gestire la figlia, ha chiamato la polizia. Quando io sono uscito dal locale, ho visto in effetti arrivare sia la signora __________ sia la polizia. Prima è arrivata un'auto della polizia, poi altre due, La prima auto ha posteggiato proprio davanti all'entrata della discoteca, le altre un po' più distanti. A seguito del posteggio davanti alla discoteca, le auto degli avventori in entrata non potevano passare, se non facendo il giro dell'edificio. In più il gas di scarico dell'auto poteva provocare problemi all'interno del locale. (…). Secondo me il diverbio con la polizia è durato 1 ora - 1 ora e mezzo. Al momento dell'arrivo della decina di poliziotti vi erano fuori dalla discoteca una trentina di persone. Ricordo che la ragazza __________ era seduta a terra in stato emotivo alterato. Quello che io ho visto è che dieci poliziotti hanno controllato l'identità della sola __________, Altri sono andati a prendere due giovani, poi rivelatisi minorenni, al parcheggio __________ e li hanno portati sul piazzale della discoteca. (…). È vero che credevo che i ragazzi minorenni non potessero essere sottoposti alla prova dell'alito senza l'autorizzazione di un loro genitore, di un tutore o di un giudice. (…). Può darsi che il controllo sia durato così tanto (1 ora - 1 ora e mezzo) perché mamma e figlia sono di bell'aspetto. Quando ho detto la mia opinione sul test dell'alito, era chiaro che fosse da intendere come tale; è vero che non l'hanno sentita solo i poliziotti. Nego di avere detto a qualcuno dei presenti di andare via e di non seguire quello che diceva la polizia. (…). Nego anche di avere chiamato un taxi, né con il telefono né con dei gesti, per fare portare via i minorenni”. (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento)
  1. Preso atto delle risultanze istruttorie e dibattimentali, il primo giudice ha spiegato che - malgrado i dinieghi dell’imputato - non vi è motivo di dubitare delle testimonianze citate, nella misura in cui, in modo univoco,

“ riferiscono di come l’imputato abbia direttamente esortato i quattro testimoni a non dare seguito alle richieste della polizia, in modo particolare evitando di sottoporsi al controllo dell’alcolemia al quale gli agenti intendevano procedere” (sentenza impugnata, consid. 7.4 pag. 9).

Il pretore ha tuttavia precisato che - sulla scorta delle menzionate deposizioni dei testi - non è possibile ritenere comprovato che AP 1 abbia

“ cercato di fare fuggire i tre giovani dalla zona della discoteca (quanto nessuno dei testi ha asserito), né che egli, sempre allo scopo di sottrarli ai controlli delle identità e dei tassi di alcolemia effettuati dagli agenti, abbia chiamato per loro dei taxi”. (sentenza impugnata, consid. 7.5 pag. 10).

Egli ha, pertanto, riformulato l’imputazione a carico dell’appellante nel senso indicato alla lett. B (sentenza impugnata, consid. 7.5 pag. 11).

Appello

  1. Col gravame AP 1 non contesta gli accertamenti eseguiti dal pretore e, in particolare, non contesta di avere, la notte dei fatti in esame, incitato i minorenni presenti in loco a non ottemperare agli ordini della polizia che intendeva sottoporli al controllo dell’identità e alla prova preliminare dell’alito. Ciononostante egli sostiene che il suo agire, dal profilo oggettivo, non è costitutivo del reato di impedimento di atti dell’autorità.

8.1. Il primo giudice ha innanzitutto spiegato come il comportamento di AP 1

“ ha certamente reso più difficile l’operato della polizia, che non a caso, per dire dello stesso imputato, ha dovuto impiegare 1 ora/1 ora e mezzo (essendo per di più arrivata in loco con una decina di agenti) per procedere a controlli, tutto sommato, di routine (verifica delle identità ed esame preliminare del tasso alcolemico) (cfr. sentenza impugnata, consid. 7.6 pag. 11).

Il pretore ha poi spiegato come l’imputato non si sia limitato ad esprimere agli agenti “un disaccordo avverso il loro operato, ma in maniera più che vivace ha insistito a voce tale da potere essere udito da tutti i quattro testi, sebbene in un contesto ove vi era parecchia gente (…). Il signor AP 1 ha insomma interposto un ostacolo serio alle azioni della polizia, differendone l’esecuzione”. Ininfluente, ha poi concluso il primo giudice, è il fatto che l’azione di disturbo messa in atto da AP 1 non sia stata di tipo fisico, ritenuto che anche delle ripetute raccomandazioni verbali - “a patto che, come in questo caso, si ripercuotano negativamente sull’operato dell’autorità” - possono costituire il reato di cui all’art. 286 CP (sentenza impugnata, consid. 7.6 pag. 12).

8.2. AP 1 assevera, innanzitutto, di essersi, la notte dei fatti, limitato a manifestare il suo disappunto nei confronti dell’operato della polizia, senza tuttavia ostacolarne l’agire (cfr. motivazione d’appello, pag. 5). A suo dire, mal si comprende - e la sentenza impugnata non spiega - in che modo le sue parole abbiano potuto ostacolare un intervento condotto da dieci agenti nei confronti di appena tre minorenni, ritenuto che egli non era certamente in grado di tenere testa ad un simile dispiegamento di forze. Del resto, continua, diversamente da quanto stabilito dal pretore, l’istruttoria non ha permesso di chiarire la causa della lunga durata dell’operazione di polizia. Più che al suo agire, spiega, essa potrebbe essere ricondotta a quello dei minorenni che - come risulta dal rapporto d’inchiesta - si sono da subito, ancora prima della suo arrivo in loco, dimostrati poco collaborativi con le forze dell’ordine (cfr. motivazione d’appello, pag. 5, 6, 7, 8-9). Infine, con riferimento alla giurisprudenza del TF secondo cui la semplice disobbedienza agli ordini dell’autorità non costituisce un impedimento ai sensi dell’art. 286 CP, AP 1 sostiene che i minorenni “avevano il diritto di disobbedire agli ordini della polizia non collaborando, segnatamente rifiutandosi di produrre i documenti d’identità e sottraendosi alle prove dell’alito” per cui mal si comprende come egli possa essere ritenuto colpevole “per aver suggerito un diritto sancito dalla legge” (motivazione d’appello, pag. 5 e 6).

8.3. La censura ricorsuale è destinata all’insuccesso. Posto che AP 1 non contesta di avere incitato i ragazzi a non ottemperare agli ordini della polizia, non occorre spendere molte parole per dimostrare che egli ha assunto un comportamento attivo che ha ostacolato l’operato delle forze dell’ordine. È infatti evidente che la circostanza secondo cui il gerente di una discoteca, durante un controllo di polizia, inizi ad esortare i minorenni presenti dinanzi il locale a non sottoporsi ai rilevamenti di rito e ad andare a casa rappresenta un elemento di disturbo non indifferente per gli agenti che - seppur presenti in forze (il rapporto di polizia riferisce di “tre pattuglie”, AI 5, pag. 3, l’appellante di “dieci poliziotti”, verbale d’interrogatorio allegato al verbale del dibattimento, pag. 1) - erano chiamati ad intervenire in un contesto piuttosto caotico (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1, secondo cui “vi erano fuori dalla discoteca una trentina di persone” cfr. anche motivazione d’appello, pag. 4, in cui l’appellante parla di un “gran trambusto”), nel quale le probabilità che i minorenni - incoraggiati in tal senso da AP 1 - potessero dileguarsi erano tutt’altro che esigue. Non deve, inoltre, essere dimenticato che la polizia ha dovuto impiegare una parte degli effettivi presenti sul posto per gestire l’appellante e neutralizzare la fonte di disturbo che egli rappresentava, ciò che pure ha in sé costituito un intralcio alla sua regolare attività. Non può, infine, essere seguito l’appellante quando sostiene che i ragazzi avevano il diritto di disobbedire alla polizia e che egli si è, dunque, limitato a suggerire loro un comportamento non punibile. Così argomentando AP 1 perde infatti di vista la reale portata dell’art. 286 CP, disattendo che - come stabilito dal TF - la norma penale non prevede limitazioni circa il tipo di ostacolo contrapposto all’autorità (cfr. DTF 133 IV 97 consid. 4.2; 85 IV 142 consid. 2) e che, pertanto, il reato può realizzarsi anche attraverso l’esortazione alla disobbedienza e ciò indipendentemente dalla punibilità di chi trasgredisce. Da quanto precede discende che AP 1 ha, dal profilo oggettivo, realizzato il reato di cui all’art. 286 CP.

  1. Ritenuto che, come visto nel considerando precedente, l’agire di AP 1 - e meglio il fatto di avere esortato i tre minorenni a disobbedire alla polizia - è in sé costitutivo del reato di impedimento ad atti dell’autorità, non può essere seguita la tesi ricorsuale secondo cui esso, in realtà, configurerebbe unicamente una tentata istigazione ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 CP (motivazione d’appello, pag. 10).

  2. Continuando nel suo esposto l’appellante contesta poi anche la realizzazione del reato dal profilo soggettivo. In particolare, AP 1 assevera di avere incitato i tre ragazzi a disobbedire alla polizia perché credeva che essa non fosse autorizzata a procedere al fermo e al controllo di minori senza il consenso dei genitori o il nullaosta di un magistrato. Pertanto, conclude, egli deve essere assolto dalla sua imputazione in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 CP (motivazione d’appello, pag. 8 e 9).

10.1. La tesi dell’appellante è al limite del temerario. È infatti noto ad ognuno (e a maggior ragione a chi, come AP 1, gestisce una discoteca e lavora a stretto contatto con i giovani) che la polizia, per procedere al fermo e al controllo di un ragazzo (anche se minorenne), non necessita del consenso dei genitori. Risulta, oltretutto, dagli atti come l’appellante sapesse che ad allertare la polizia era stata proprio la madre di uno dei tre minorenni fermati, e meglio di __________ (cfr. verbale di AP 1, allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). Nulla in atti dimostra, inoltre, che AP 1 avesse motivo di credere che difettasse, in concreto, l’autorizzazione del magistrato a procedere nei confronti dei minorenni (autorizzazione peraltro concessa dalla MM __________, cfr. AI 5, pag. 4). Non essendovi, pertanto, spazio per l’applicazione dell’art. 13 CP, se ne conclude che l’insorgente - che riconosce di avere agito con l’intento di impedire alla polizia di procedere al controllo dei tre minori - ha realizzato, anche dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 286 CP.

  1. Pure al limite del temerario è la censura dell’appellante secondo cui la Pretura penale - ritenendo le sue affermazioni costitutive del reato di impedimento ad atti dell’autorità - avrebbe violato la sua libertà d’opinione e di espressione, garantite dagli art. 16 Cost. e 10 CEDU (cfr. motivazione d’appello, pag. 7-8). Diversamente da quanto sostenuto nel gravame egli non si è infatti limitato a “suggerire ai tre giovani che, a suo giudizio, essi non dovevano ottemperare alle forze dell’ordine e che potevano tornare a casa”, ma - come visto - li ha esplicitamente esortati a non sottoporsi ai controlli delle forze dell’ordine, intralciando l’operato della polizia e realizzando il reato di cui all’art. 286 CP.

  2. Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere di fr. 100.- cadauna inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dall’art. 47 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore. Non può per contro essere confermata la multa accessoria di fr. 300.-, ritenuto che una pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in linea di principio, superare il 20% della pena base (cfr. al riguardo DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4, nella quale si spiega pure che deroghe sono possibili solo in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico). Per questo motivo la multa inflitta a AP 1 deve essere ridotta a fr. 240.-. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni.

  3. AP 1 chiede, infine, il dissequestro del telefono cellulare sequestratogli dalla polizia cantonale il 7 aprile 2011 su mandato del procuratore generale.

13.1. Il giudice della Pretura penale - dopo aver ricordato come l’appellante, la notte dei fatti qui in esame, ha filmato con il telefono cellulare l’operato della polizia, alimentando ulteriormente la tensione di un intervento già di per sé impegnativo

  • ha spiegato come non si possa in concreto escludere “il rischio che un simile uso dell’apparecchio venga ripetuto dall’imputato” ritenuto in particolare la sua dichiarazione secondo cui farne uso “fa parte del mio sistema di lavoro”. A suo dire, pertanto, la misura disposta dal procuratore pubblico merita conferma “senza che il principio della proporzionalità induca alla restituzione dell’I-Phone (…) previa cancellazione dei filmati ivi registrati” (sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 14-15).

13.2. L’appellante, in sostanza, rileva come il giudizio impugnato - nel confermare la confisca disposta dal procuratore pubblico - nulla spieghi riguardo l’utilizzo del telefonino quale corpo o strumento di reato e che, in ogni caso, un tale utilizzo non configura il reato di cui all’art. 286 CP (peraltro non prospettatogli dalla pubblica accusa) né può configurare quello di cui all’art. 179quater CP, ritenuto che la registrazione è avvenuta su suolo pubblico, ovvero in una zona non protetta dal diritto penale (motivazione d’appello, pag. 11).

13.3. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del (ri-)utilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confisca ai sensi dell’art. 69 CP rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 Cost. e sottostà, pertanto, al principio della proporzionalità di cui all’art. 36 cpv. 3 Cost. Questo principio presuppone, innanzitutto, che la restrizione di un diritto fondamentale sia adeguata a perseguire l’obiettivo per cui viene adottata e che tale obiettivo non possa essere raggiunto con misure meno invasive. Il principio proibisce inoltre tutte le limitazioni che esorbitino dallo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra quest’ultimo e l’interesse pubblico o privato pregiudicato dalla misura (DTF 137 IV 249 consid. 4.5, 135 I 209 consid. 3.3.1). Per una casistica si rinvia alle pertinenti considerazioni riportate nel consid. 10.1 del giudizio impugnato.

13.4. In concreto la confisca del telefono cellulare sequestrato all’appellante in data 7 aprile 2011, si rivela del tutto ingiustificata, già solo perché, come a ragione rilevato nel gravame, non risulta che il telefonino sia in concreto servito o fosse in concreto destinato a commettere un reato. Ma anche volendo ammettere un tale presupposto - ritenendo, ad esempio, che il suo utilizzo potesse realizzare il reato di cui all’art. 179quater CP - si osserva che, in concreto, il telefono cellulare non può essere considerato una fonte di pericolo che giustifica una confisca. Al di là delle dichiarazioni rilasciate in polizia da AP 1 (secondo cui videoregistrare “fa parte del mio sistema di lavoro”, cfr. suo verbale allegato all’AI 5, pag. 3), non risulta infatti che egli fosse solito utilizzare il cellulare per prese di immagini vietate ai sensi dell’art. 179quater CP o per altri utilizzi illeciti. Non va, inoltre, dimenticato che il telefono cellulare provvisto di foto- e videocamera è oggigiorno un oggetto diffusissimo, di uso quotidiano e facilmente accessibile a tutti. Ne discende che, anche dal profilo dell’adeguatezza, la confisca del cellulare si rivelerebbe del tutto inefficace a prevenire ulteriori prese di immagini vietate da parte dell’appellante. In accoglimento del gravame, il telefono cellulare in questione, deve, dunque, essere dissequestrato e restituito a AP 1 previa cancellazione dei filmati del 20 aprile 2011, come da lui espressamente richiesto.

  1. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico dell’appellante (la cui condanna ha resistito all’impugnazione).

Visto il suo esito, gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1200.- sono posti per 9/10 a carico dell’appellante e per il rimanente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 69, 286 CP, 42, 47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione di AP 1 dall’accusa di lesioni semplici (cfr. dispositivo 5 del giudizio impugnato) è passata in giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di impedimento di atti dell’autorità per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4064/2011 del 5 ottobre 2011 e rettificati nel giudizio impugnato.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di 12 (dodici) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento);

1.2.2. alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.4. È ordinato il dissequestro del telefono cellulare, marca I-Phone 3, di colore nero senza utenza, imei n. __________ previa cancellazione dei filmati registrati il 20 febbraio 2011 dinanzi la discoteca __________ di __________.

1.5. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 950.-, rimangono integralmente a carico di AP 1.

  1. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
  • tassa di giustizia fr. 1'000.-

  • altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 9/10 a carico di AP 1 e per il rimanente a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte per la sede d’appello.

  1. Intimazione a:
  1. Comunicazione a:

Pretura penale, 6501 Bellinzona

  • Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
  • Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
  • Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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