Incarto n. 17.2012.91

Locarno 6 novembre 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 20 giugno 2012 da

IS 1

rappr. dall' DI 1

contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 13 marzo 2009 dal Ministero pubblico

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 1356/2009 del 13 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di:

complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per avere, a Bellinzona, il 1. febbraio 2000, d’intesa con il notaio avv. IM 2, nell’intento di porre fine ad un’interminabile e conflittuale vertenza che lo vedeva opposto al fratello IM 3 e alla di lui moglie IM 1 per questioni ereditarie e per irrisolti crediti vantati dal fratello nei suoi confronti, contribuito a fare attestare, nel rogito no. __________ del notaio IM 2, dei fatti d’importanza giuridica contrari al vero, e meglio che il prezzo di compravendita immobiliare della part. n. __________, delle part. n. __________ nonché dell’unità __________ era di fr. 290'000.- allorquando il prezzo da lui realmente pattuito con IM 1 per la cessione di tali fondi ammontava ad almeno fr. 410'000.- ritenuto che il contratto prevedeva pure la rinuncia (compensazione) del credito di fr. 120'000.- che il fratello IM 3 vantava nei suoi confronti e di cui alla separata convenzione sottoscritta tra le parti in lite lo stesso giorno del rogito, unitamente a IM 1, compensazione di credito senza la quale IS 1 non avrebbe ceduto i menzionati fondi alla cognata.

In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla multa di fr. 1’500.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 15 giorni) a valere quale pena interamente aggiuntiva a quelle di 3 giorni di detenzione, rispettivamente 75 giorni di detenzione - entrambe sospese condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni - inflittegli dal Ministero pubblico in data 24 aprile 2000 con decreto d’accusa n. 2000.342 e in data 20 agosto 2004 con decreto d’accusa n. 2004.2744.

B. Per lo stesso complesso di fatti, con decreti d’accusa 13 marzo 2009, il magistrato ha pure ritenuto il notaio avv. IM 2 autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e IM 1 autrice colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, proponendone la condanna alla multa di fr. 2'500.- rispettivamente di fr. 1'500.-.

C. I tre accusati hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa. In data 16 marzo 2011 IS 1 ha, tuttavia, comunicato al giudice della Pretura penale che, per motivi personali, non se la sentiva di presentarsi al processo e che, pertanto, ritirava l’opposizione contro il decreto d’accusa a suo carico. Il decreto d’accusa a carico di IS 1 è, così, passato, incontestato, in giudicato.

D. Dopo il dibattimento, con sentenza 26 settembre 2011/6 febbraio 2012, il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni dell’avv. IM 2 e di IM 1, ha prosciolto entrambi gli imputati dalle accuse loro rivolte. Il giudizio pretorile è passato in giudicato.

E. Con istanza 20 giugno 2012, IS 1 ha invocato il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sostenendo che la decisione di proscioglimento dell’avv. IM 2 e di IM 1 è inconciliabile con la sua condanna e chiedendo, pertanto, l’annullamento del decreto d’accusa a suo carico. Egli ha, inoltre, protestato tasse, spese e ripetibili.

F. Con scritto 4 luglio 2012 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

Considerando

in diritto: 1. In accoglimento della richiesta probatoria formulata da IS 1 con l’istanza di revisione, è stato richiamato dalla Pretura penale l’incarto relativo al procedimento penale a carico suo, dell’avv. IM 2 nonché di IM 1 (inc. Pretura penale 10.2009.172/173/198).

  1. L’istanza di revisione è stata inoltrata a questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale unificato. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP (STF del 30 maggio 2011, inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20 giugno 2011, inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 451 n. 9; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 n. 5). I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF del 30 maggio 2011, inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF del 20 giugno 2011, inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, op. cit., ad art. 453 n. 2 in fine; Lieber, in op. cit., ad art. 453 n. 5), ovvero nel momento in cui è stato emesso il decreto d’accusa a carico dell’istante. In concreto sono, dunque, quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (in seguito CPP-Ti).

3.a. L’art. 299 lett. b CPP-Ti prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2, 17.2012.1 consid. 2). Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP-Ti), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP-TI si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP-Ti), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia errato (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami). L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n. 3503).

b. Il medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art. 299 lett. b del CPP-Ti. I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 410 n. 11; Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 89; Schmid, op. cit., ad. art. 410 n. 15; Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 410 n. 9). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in op. cit., ad art. 410 n. 11; Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 92; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 16; Mini, in op. cit., ad art. 410 n. 9).

La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 90; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). La revisione non può, invece, essere ammessa quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 93; Schmid, op. cit., ad. art. 410 n. 16).

c. Essendo il motivo di revisione dovuto alla contraddittorietà tra due sentenze di carattere assoluto, l’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza nessun esame del merito da parte dell’autorità competente a decidere della revisione, che deve accertare unicamente se vi è l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2a edizione, Zurigo 2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in op. cit., ad art. 410 n. 88; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 29; Schmid, op. cit., ad art. 410 n. 15).

  1. IS 1 chiede la revisione del giudizio di condanna sancita dal procuratore pubblico con decreto d’accusa 13 marzo 2009, rilevando che esso contraddice in modo intollerabile la sentenza di assoluzione del notaio IM 2 e di IM 1 pronunciata posteriormente dalla Pretura penale (cfr. istanza di revisione).

4.1. Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art. 299 lett. b CPP-Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di fatti inconciliabile. Occorre, dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti alla base del decreto d’accusa a carico di IS 1 e quello alla base della sentenza 26 settembre 2011/6 febbraio 2012 della Pretura penale riguardante il notaio IM 2 e IM 1 vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna dell’istante.

4.2. Secondo il procuratore pubblico, il notaio IM 2 ha, d’intesa con i contraenti IS 1 e IM 1, attestato, in un atto notarile, che il prezzo di compravendita immobiliare di alcuni fondi siti nei comuni di __________ era di fr. 290'000.- nonostante il prezzo pattuito dai contraenti ammontasse, in realtà, ad almeno fr. 410'000.- (cfr. DA n. 1352/2009 del 13 marzo 2009 a carico di IM 2). Per questo, secondo il magistrato d’accusa, il notaio si era reso autore colpevole del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali e i due contraenti di quello di complicità in tale reato (cfr. DA n. 1356/2009 e DA n. 1355/2009 del 13 marzo 2009 a carico di IS 1 rispettivamente di IM 1).

4.3. Nella sentenza 26 settembre 2011/6 febbraio 2012, il giudice della Pretura penale ha, in sintesi, ritenuto che il materiale probatorio non permetteva di accertare che il contenuto del rogito considerato nel DA non corrispondesse al vero. Infatti, nel giudizio citato - che, essendo passato incontestato in giudicato, lega questa Corte che non può, perciò, esprimersi al riguardo - il pretore è giunto alla seguente conclusione:

“ in definitiva, in assenza di elementi comprovanti con sufficiente certezza l’avvenuta falsificazione, questo giudice non può ritenere l’atto notarile del 1. febbraio 2000 alla stregua di un falso ideologico, ciò che esclude la condanna dell’accusato IM 2”

(sentenza impugnata, consid. 8 pag. 12).

Se non è chiara la questione a sapere se, al considerando 8 della sua sentenza, il pretore abbia discusso argomenti attinenti ai presupposti oggettivi o, invece, attinenti a quelli soggettivi del reato, è indiscutibile che, con la frase citata, il pretore ha concluso che non vi sono sufficienti elementi per accertare che, oggettivamente, il rogito notarile di cui trattasi contiene indicazioni inveritiere. Da un lato, infatti, egli parla di assenza di prove per accertare “l’avvenuta falsificazione”, con ciò potendosi intendere soltanto che non vi sono prove per l’accertamento secondo cui il documento è inveritiero. D’altro lato, il pretore parla anche di “falso ideologico”, espressione per cui si intende il documento (avente valore probatorio accresciuto) con contenuto menzognero (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF dell'11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007 consid. 6.1) senza che tale concetto comprenda, in sé, la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato (di norma, quello di cui all’art. 251 CP).

4.4. Ne deriva, con evidenza, che la tesi fattuale accusatoria del DA (di cui, in questa sede, si chiede la revisione) secondo cui il rogito conteneva indicazioni inveritiere riguardo il prezzo della compravendita è in palese contraddizione con gli accertamenti pretorili di cui sopra.

L’istanza di revisione deve, dunque, essere accolta.

Infatti, se l’atto notarile in questione non può essere considerato “alla stregua di un falso ideologico” nel procedimento penale contro il notaio IM 2, nemmeno esso può, se non al prezzo di un’insanabile contraddizione, essere considerato tale nel procedimento contro IS 1.

Visto quanto precede, forza è concludere che, in concreto, è dato il motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP-Ti.

  1. Ciò posto si osserva che, giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP, nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti (lett. a) e se i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte (lett. b). Giusta l’art. 356 cpv. 7 CPP se contro più persone sono stati emessi decreti d’accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l’art. 392. Accertato che il rogito in questione non conteneva indicazioni inveritiere, il pretore - che, nel suo giudizio, aveva peraltro sottolineato la necessità di prosciogliere “pure coloro che sono stati accusati di complicità” - avrebbe, dunque, dovuto annullare il decreto d’accusa a carico di IS 1, assolvendolo dalla sua imputazione (sulla questione, cfr. Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 1496, pag. 684; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 392 n. 3; cfr. anche Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 410 n. 90; Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 392 n. 2).

Ciò non è avvenuto. Si giustifica, dunque, di procedere in questa sede, in accoglimento dell’istanza, all’annullamento del DA impugnato e all’assoluzione di IS 1.

  1. Gli oneri processuali del presente procedimento sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a IS 1 fr. 1000.- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 299 lett. b CPP-Ti, 21 cpv. 1 lett. b, 356 cpv. 7, 392 cpv. 1, 410 segg., 453 CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

  1. L’istanza di revisione è accolta.

Di conseguenza il DA 1356/2009 del 13 marzo 2009 è annullato e IS 1 è prosciolto dall’accusa di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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